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CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING DI PARMALAT SOMMARIO 1. Premessa 2. Definizioni 3. Obblighi di dichiarazione dei Soggetti Rilevanti 4. Comunicazioni delle Operazioni a Consob e al Mercato da parte del Soggetto Preposto 5. Sanzioni 6. Accettazione 7. Aggiornamento del Codice e trattamento dei dati personali Allegato: Dichiarazione di conoscenza e accettazione del Codice
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Feb 15, 2019

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CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

DI PARMALAT

SOMMARIO

1. Premessa 2. Definizioni 3. Obblighi di dichiarazione dei Soggetti Rilevanti 4. Comunicazioni delle Operazioni a Consob e al Mercato da parte del Soggetto Preposto 5. Sanzioni 6. Accettazione

7. Aggiornamento del Codice e trattamento dei dati personali

Allegato: Dichiarazione di conoscenza e accettazione del Codice

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1. PREMESSA Il presente Codice di Comportamento (il “Codice”) disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi inerenti le Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente collegate su azioni e strumenti finanziari di Parmalat SpA, ai sensi del D.Lgs 58/98 e del relativo regolamento di attuazione n. 11971/99.

2. DEFINIZIONI

Nel presente Codice si intendono per:

A. Informazioni Privilegiate: informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari e che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

B. Soggetti Rilevanti: a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato; b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato; c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato; d) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Consob n. 11971, pari almeno al 10% del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato.

C. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti; b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al primo punto sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto a); d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto a); e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto a).

D. Operazione/i: ogni operazione di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

E. Strumenti Finanziari collegati alle azioni: si intendono quelli individuati dall’art. 152

sexies lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99.

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F. Soggetto Preposto: il Soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione, destinatario della comunicazione e gestione delle informazioni relative alle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti, che ne curerà la successiva diffusione alla Consob e al mercato secondo le modalità previste nel Codice.

3. OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Qualora i Soggetti Rilevanti o Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti effettuino Operazioni il cui ammontare complessivo sia pari o superiore ad Euro 5.000, devono darne comunicazione al Soggetto Preposto entro 5 giorni di mercato aperto dalla data dell’Operazione. L’importo pari ad Euro 5.000 è calcolato sommando le operazioni , relative alle azioni ed agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone strettamente legate a tali Soggetti.

Sono escluse dall’obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo precedente:

a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 Euro entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate;

c) le Operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI A CONSOB E AL MERCATO DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO Il Soggetto Preposto rende note a Consob le Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti in ottemperanza al precedente articolo 3. entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data dell’Operazione. Il Soggetto Preposto comunica al mercato, mediante diramazione di apposito comunicato stampa, le Operazioni di cui al comma precedente entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento. 5. SANZIONI Oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 58/1998 al Titolo I bis Capo II art. 184 e seguenti, Parmalat si riserva di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Codice e di: (i) per i lavoratori dipendenti, irrogare le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, (ii) per eventuali altri collaboratori di risolvere - anche

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senza preavviso - il rapporto; (iii) per gli Amministratori ed i Sindaci, di proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa.

6. ACCETTAZIONE L’accettazione del presente Codice da parte di ciascun Soggetto Rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato in Allegato.

7. AGGIORNAMENTO DEL CODICE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Soggetto Preposto ha il compito di monitorare l’applicazione e l’efficacia del Codice rispetto alle finalità perseguite dallo stesso, per l’eventuale sottoposizione al Consiglio di Amministrazione di modifiche o integrazioni. Il Soggetto Preposto conserva le dichiarazioni scritte con le quali i Soggetti Rilevanti danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Codice e prestano il proprio consenso ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati richiesti.

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Allegato

Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice di comportamento in materia di Internal Dealing e della relativa Procedura ed autorizzazione al trattamento dei dati personali

ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. Il sottoscritto…………………………………………….., nato a………………………………………….……………………… residente in…………………………..…., Via/Piazza……………………….…………….., nella propria qualità di………………………………………………………………………………… preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di Comportamento sull’Internal Dealing di Parmalat (il “Codice”), attesta di aver ricevuto copia del predetto Codice, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti. ______________________________ (firma) Ai sensi del D.Lgs 196/03, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione degli obblighi previsti dal presente Codice. ______________________________ (firma)