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Codice dei Contratti Pubblici
Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.aggiornato al D.L.
Semplificazioni e alla Legge di Bilancio 2019
AC&Appalti per le ImpreseCoordinamento Avv. Dario
CapotortoVINTI & ASSOCIATI AVVOCATI
Samuel Bardelloni Dario Capotorto
· Annotato con i provvedimenti attuativi dell’ANAC e dei
Ministeri competenti e con le norme complementari
· Con i riferimenti alle norme ancora vigenti del regolamento
attuativo (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)Annotato con i
riferimenti:
• ai comunicati e alle delibere dell’ANAC
• ai decreti ministeriali attuativi
• alle norme complementari rilevanti
• alle norme transitorie del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
In appendice: le nuove tabelle illustrative delle soglie di
anomalia
aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca
cantieri” convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n.
55
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di Maggioli S.p.A.
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sono riservati per tutti i Paesi.
EAN 88.916.2366.9
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Samuel Bardelloni Dario Capotorto
Codice dei Contratti
Pubblici Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. aggiornato al
D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri” convertito, con
modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 (in G.U. n. 140 del 17
giugno 2019)
Annotato con i riferimenti:
ai comunicati e alle delibere dell’ANAC (aggiornate alle Linee
Guida n. 14/2019 recanti “Indicazioni sulle consultazioni
preliminari di mercato” e alla delibera 15 maggio 2019 n. 417, di
aggiornamento delle Linee Guida n. 1)
alle norme complementari rilevanti (aggiornate alla L. 14 giugno
2019 n. 55 - “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”)
ai decreti ministeriali attuativi (aggiornati al d.P.C.M. 10
maggio 2018 n. 76 - Modalità di svolgimento, tipologie e soglie
dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico)
ai prezzari regionali e alle tabelle del costo medio orario del
lavoro (aggiornate al D.M. del 17 aprile 2019)
alle norme transitorie ancora vigenti del regolamento attuativo
(d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
In appendice, le nuove tabelle illustrative della soglia di
anomalia
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Appalti per le Imprese
e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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Legenda:
Testo in grassetto nero: introdotto dal c.d. decreto c.d.
“cor-rettivo” n. 56/2017, a decorrere dal 20 maggio 2017; Testo in
grassetto dell’art. 211: introdotto dall’art. 52-ter del D.L. 24
aprile 2017, n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017 n. 96, a
decorrere dal 24 giugno 2017; Testo in grassetto degli artt. 113
co. 5-bis, 113-bis e 177: introdotto dalla L. 27 dicembre 2017 n.
205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; Testo in grassetto dell’art.
80, co. 5, lettere c), c-bis) e c-ter): introdotto dall’art. 5 del
D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con L. 11 febbraio 2019 n.
12, a decorrere dal 15 dicembre 2018; Testo in grassetto dell’art.
113-bis: introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n. 37, a decorrere dal
26 maggio 2019; [Testo barrato nero]: abrogato dal decreto c.d.
“correttivo” n. 56/2017 e da altre norme sopravvenute; Testo in
grassetto verde: introdotto dagli artt. 1 e 2 del D.L. 18 aprile
2019, n. 32, c.d. “sblocca cantieri”, convertito dalla L. 14 giugno
2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019; [Testo barrato verde]:
abrogato dagli artt. 1 o 2 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, c.d.
“sblocca cantieri”, convertito dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a
decorrere dal 18 giugno 2019; Testo evidenziato: disposizioni
sospese dal citato decreto “sblocca cantieri”; Testo corsivo rosso:
note del redattore; Abbreviazioni degli atti attuativi:
C.AgID Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
D.CdC Delibera della Corte dei Conti;
DM Decreto ministeriale (o interministeriale);
dPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
LG Linee guida ANAC;
LGdgue Linee guida ministeriali per la compilazione del modello
DGUE.
Scarica gli aggiornamenti di questo codice dal nostro sito:
www.appaltiecontratti.it/imprese
Per informazioni, commenti o suggerimenti, si prega di
contat-tare l’Autore: Avv. Samuel Bardelloni, Via Emilia n. 88 -
(00187) Roma - Tel. 06 42 00 741 -
[email protected]
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di
riprodu-zione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi
mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni diverse da
quelle per uso non personale, ovvero, a titolo esemplificativo,
commer-ciale, economico o professionale, potranno avvenire solo a
se-guito di specifica autorizzazione dell’Autore. Le informazioni e
valutazioni contenute nel presente documento non sono da
con-siderarsi un parere legale e non prescindono dalla necessità di
ottenere pareri specifici in ordine alle singole fattispecie.
L’ela-borazione dei testi, anche se curata con scrupolosa
attenzione, non potrà comportare specifiche responsabilità per
eventuali er-rori o inesattezze.
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Appalti per le Imprese
VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019
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Prefazione
A distanza di oltre tre anni dalla emanazione del nuovo codice
dei contratti pubblici, la disciplina normativa dell’evidenza
pubblica si è contraddistinta per i numerosi elementi di criticità
che hanno frequentemente indotto il legislatore a porre rimedio
alle diverse problematiche emerse in sede applicativa.
Fin dalla sua nascita il d.lgs. n. 50/2016 ha rinviato, per la
definizione della sua disciplina attuativa, alla successiva
emanazione di altri atti di natura differente (c.d. soft law), tra
cui in particolare le linee guida dell’ANAC e svariati decreti
ministeriali. Complessivamente, si tratta di oltre 60 atti di
attuazione ed esecuzione ricompresi in varie tipologie,
originariamente destinati a sostituire il precedente regolamento di
cui al d.P.R. n. 207/2010.
Con la conversione in legge del decreto “sblocca cantieri”,
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali”, oltre a prevedere una serie di disposizioni
finalizzate a sospendere in via temporanea l’applicazione di talune
norme del codice, il legislatore ha anche programmato, per il
prossimo futuro, l’adozione di un nuovo regolamento di attuazione e
di esecuzione del codice medesimo.
Fino all’adozione di tale regolamento, i decreti ministeriali
attuativi e le norme di soft law sono destinate a rima-nere ancora
in vigore, rendendo indubbiamente più arduo il lavoro di
ricostruzione del complesso di previsioni che gravitano attorno ai
singoli istituti.
Il testo che abbiamo predisposto offre un ausilio alla faticosa
attività di ricognizione delle varie previsioni cogenti e di soft
law che tutti gli operatori del settore sono chiamati a osservare,
evidenziando, nelle annotazioni in calce a ciascun articolo del
codice, quali siano le disposizioni sospese e quali gli atti
attuativi già adottati dalle varie autorità competenti, nonché i
comunicati interpretativi dell’ANAC, i riferimenti alle norme
complementari e tran-sitorie ancora vigenti, e le pronunce
rilevanti della Corte di giustizia UE e della Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato.
Si tratta di un lavoro che abbiamo avviato contestualmente
all’approvazione del primo correttivo (d.lgs. n. 19 aprile 2017, n.
56) mediante la pubblicazione mensile degli aggiornamenti del
codice in formato e-Book. Il suc-cesso dell’iniziativa,
testimoniata dalle migliaia di richieste di download e dai tanti
riscontri positivi, ci ha inco-raggiato a proseguire con questa
faticosa e incessante attività di ricognizione degli interventi
legislativi e di rego-lazione.
Vi invitiamo quindi a consultare la nostra pagina web
www.appaltiecontratti.it/imprese per scaricare i successivi
aggiornamenti del testo. Buona lettura! Roma, 18 giugno 2019
Gli Autori
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Appalti per le Imprese
e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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Codice dei contratti pubblici
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Appalti per le Imprese Indice
VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019
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PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED
ESCLUSIONI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione DM Art. 2. Competenze
legislative di Stato, regioni e
province autonome Art. 3. Definizioni
TITOLO II CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE
DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4. Principi relativi all’affidamento di con-tratti pubblici
esclusi
Art. 5. Principi comuni in materia di esclusioni per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni
aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico
Art. 6. Appalti e concessioni aggiudicati a una joint venture o
a un ente aggiudicatore fa-cente parte di una joint venture
Art. 7. Appalti e concessioni aggiudicati a un’im-presa
collegata
Art. 8. Esclusione di attività direttamente esposte alla
concorrenza
Art. 9. Contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto
esclusivo
Art. 10. Contratti nel settore dell’acqua, dell’ener-gia, dei
trasporti e dei servizi postali
Art. 11. Appalti aggiudicati da particolari enti ag-giudicatori
per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di
combustibili desti-nati alla produzione di energia
Art. 12. Esclusioni specifiche nel settore idrico Art. 13.
Appalti nei settori speciali aggiudicati a
scopo di rivendita o di locazione a terzi Art. 14. Appalti e
concorsi di progettazione aggiu-
dicati o organizzati per fini diversi dal per-seguimento di
un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un
paese terzo
Art. 15. Esclusioni nel settore delle comunicazioni
elettroniche
Art. 16. Contratti e concorsi di progettazione ag-giudicati o
organizzati in base a norme in-ternazionali
Art. 17. Esclusioni specifiche per contratti di ap-palto e
concessione di servizi LG12
Art. 17-bis. Altri appalti esclusi Art. 18. Esclusioni
specifiche per contratti di con-
cessioni Art. 19. Contratti di sponsorizzazione Art. 20. Opera
pubblica realizzata a spese del pri-
vato
TITOLO III PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZIONE
Art. 21. Programma delle acquisizioni delle sta-zioni appaltanti
DM
Art. 22. Trasparenza nella partecipazione di porta-tori di
interessi e dibattito pubblico dPCM
Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti e per le
concessioni di lavori nonché per i servizi LG1 / DM
Art. 24. Progettazione interna e esterna alle ammi-nistrazioni
aggiudicatrici in materia di la-vori pubblici LG1 / DM
Art. 25. Verifica preventiva dell’interesse archeo-logico
Art. 26. Verifica preventiva della progettazione Art. 27.
Procedure di approvazione dei progetti re-
lativi ai lavori
TITOLO IV MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
PRINCIPI COMUNI
Art. 28. Contratti misti di appalto Art. 29. Principi in materia
di trasparenza Art. 30. Principi per l’aggiudicazione e
l’esecu-
zione di appalti e concessioni Art. 31. Ruolo e funzioni del
responsabile del pro-
cedimento negli appalti e nelle concessioni LG3
Art. 32. Fasi delle procedure di affidamento Art. 33. Controlli
sugli atti delle procedure di affi-
damento Art. 34. Criteri di sostenibilità energetica e
ambien-
tale DM
PARTE II
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I
RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti Art. 36. Contratti
sotto soglia LG4
TITOLO II
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
Art. 37. Aggregazioni e Centralizzazione delle
Committenze Art. 38. Qualificazione delle stazioni appaltanti
e
centrali di committenza Art. 39. Attività di committenza
ausiliarie Art. 40. Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure
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Indice Appalti per le Imprese
e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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di aggiudicazione Art. 41. Misure di semplificazione delle
procedure
di gara svolte da centrali di committenza Art. 42. Conflitto di
interesse Art. 43. Appalti che coinvolgono amministrazioni
aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi
TITOLO III
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CAPO I - MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 44. Digitalizzazione delle procedure Art. 45. Operatori
economici Art. 46. Operatori economici per l’affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria) LG1 Art. 47. Requisiti per
la partecipazione dei consorzi
alle gare Art. 48. Raggruppamenti temporanei e consorzi or-
dinari di operatori economici Art. 49. Condizioni relative
all’AAP e ad altri ac-
cordi internazionali Art. 50. Clausole sociali del bando di gara
e degli
avvisi LG13 Art. 51. Suddivisione in lotti Art. 52. Regole
applicabili alle comunicazioni Art. 53. Accesso agli atti e
riservatezza
SEZIONE II - TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E
AGGREGATI
Art. 54. Accordi quadro Art. 55. Sistemi dinamici di
acquisizione Art. 56. Aste elettroniche Art. 57. Cataloghi
elettronici Art. 58. Procedure svolte attraverso piattaforme
te-
lematiche di negoziazione C.AgID
CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI
ORDINARI
Art. 59. Scelta delle procedure e oggetto del con-
tratto Art. 60. Procedura aperta Art. 61. Procedura ristretta
Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione Art. 63. Uso della
procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione di un bando di gara LG8
Art. 64. Dialogo competitivo Art. 65. Partenariato per
l’innovazione
CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI
ORDINARI
SEZIONE I - BANDI E AVVISI
Art. 66. Consultazioni preliminari di mercato
LG14 Art. 67. Partecipazione precedente di candidati od
offerenti LG14 Art. 68. Specifiche tecniche Art. 69.
Etichettature Art. 70. Avvisi di preinformazione Art. 71. Bandi di
gara Art. 72. Redazione e modalità di pubblicazione dei
bandi e degli avvisi Art. 73. Pubblicazione a livello nazionale
DM Art. 74. Disponibilità elettronica dei documenti di
gara Art. 75. Inviti ai candidati Art. 76. Informazione dei
candidati e degli offe-
renti
SEZIONE II - SELEZIONE DELLE OFFERTE
Art. 77. Commissione giudicatrice DM Art. 78. Albo dei
componenti delle commissioni
giudicatrici LG5 Art. 79. Fissazione di termini Art. 80. Motivi
di esclusione LG6 Art. 81. Documentazione di gara Art. 82. Rapporti
di prova, certificazione e altri
mezzi di prova Art. 83. Criteri di selezione e soccorso
istruttorio Art. 84. Sistema unico di qualificazione degli ese-
cutori di lavori pubblici Art. 85. Documento di gara unico
europeo
LGdgue Art. 86. Mezzi di prova Art. 87. Certificazione delle
qualità Art. 88. Registro on line dei certificati (e-Certis) Art.
89. Avvalimento Art. 90. Elenchi ufficiali di operatori economici
ri-
conosciuti e certificazioni Art. 91. Riduzione del numero di
candidati altri-
menti qualificati da invitare a partecipare Art. 92. Riduzione
del numero di offerte e solu-
zioni Art. 93. Garanzie per la partecipazione alla proce-
dura DM
TITOLO IV AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI
Art. 94. Principi generali in materia di selezione Art. 95.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto
LG2 / DM Art. 96. Costi del ciclo di vita Art. 97. Offerte
anormalmente basse Art. 98. Avvisi relativi agli appalti
aggiudicati Art. 99. Relazioni uniche sulle procedure di aggiu-
dicazione degli appalti
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Appalti per le Imprese Indice
VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019
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TITOLO V - ESECUZIONE
Art. 100. Requisiti di esecuzione dell’appalto Art. 101.
Soggetti delle stazioni appaltanti Art. 102. Collaudo Art. 103.
Garanzie definitive DM Art. 104. Garanzie per l’esecuzione di
lavori di par-
ticolare valore DM Art. 105. Subappalto Art. 106. Modifica di
contratti durante il periodo di
efficacia Art. 107. Sospensione Art. 108. Risoluzione Art. 109.
Recesso Art. 110. Procedure di affidamento in caso di falli-
mento dell’esecutore o risoluzione del con-tratto e misure
straordinarie di gestione
Art. 111. Controllo tecnico, contabile e amministra-tivo DM
Art. 112. Appalti e concessioni riservati Art. 113. Incentivi
per funzioni tecniche Art. 113-bis. Termini di pagamento. Clausole
penali.
TITOLO VI REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO
CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SEZIONE I - DISPOSIZIONI APPLICABILI
E AMBITO
Art. 114. Norme applicabili e ambito soggettivo Art. 115. Gas ed
energia termica Art. 116. Elettricità Art. 117. Acqua Art. 118.
Servizi di trasporto Art. 119. Porti e aeroporti Art. 120. Servizi
postali Art. 121. Estrazione di gas e prospezione o estra-
zione di carbone o di altri combustibili so-lidi
SEZIONE II - PROCEDURE DI SCELTA
DEL CONTRAENTE
Art. 122. Norme applicabili Art. 123. Scelta delle procedure
Art. 124. Procedura negoziata con previa indizione
di gara Art. 125. Uso della procedura negoziata senza pre-
via indizione di gara LG8 Art. 126. Comunicazione delle
specifiche tecniche Art. 127. Pubblicità e avviso periodico
indicativo Art. 128. Avvisi sull’esistenza di un sistema di
qua-
lificazione Art. 129. Bandi di gara e avvisi relativi agli
appalti
aggiudicati Art. 130. Redazione e modalità di pubblicazione
dei
bandi e degli avvisi Art. 131. Inviti ai candidati Art. 132.
Informazioni a coloro che hanno chiesto
una qualificazione, ai candidati e agli offe-renti
SEZIONE III - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE
Art. 133. Principi generali per la selezione dei
parte-cipanti
Art. 134. Sistemi di qualificazione Art. 135. Criteri di
selezione qualitativa e avvali-
mento Art. 136. Applicabilità dei motivi di esclusione e dei
criteri di selezione dei settori ordinari ai si-stemi di
qualificazione
Art. 137. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi
terzi
Art. 138. Relazioni con Paesi terzi in materia di la-vori,
servizi e forniture
Art. 139. Relazioni uniche sulle procedure di aggiu-dicazione
degli appalti
SEZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME
SU ESECUZIONE
Art. 140. Norme applicabili ai servizi sociali e ad al-
tri servizi specifici dei settori speciali LG12
Art. 141. Norme applicabili ai concorsi di progetta-zione e di
idee nei settori speciali
CAPO II - APPALTI DI SERVIZI SOCIALI
E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
Art. 142. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi LG12
Art. 143. Appalti riservati per determinati servizi Art. 144.
Servizi di ristorazione DM
CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI
Art. 145. Disciplina comune applicabile ai contratti
nel settore dei beni culturali Art. 146. Qualificazione DM Art.
147. Livelli e contenuti della progettazione
DM Art. 148. Affidamento dei contratti DM Art. 149. Varianti
Art. 150. Collaudo DM Art. 151. Sponsorizzazioni e forme speciali
di parte-
nariato
CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE
Art. 152. Ambito di applicazione Art. 153. Bandi e avvisi Art.
154. Organizzazione dei concorsi di progetta-
zione e selezione dei partecipanti Art. 155. Commissione
giudicatrice per i concorsi
di progettazione Art. 156. Concorso di idee
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Indice Appalti per le Imprese
e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
8
Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi LG1
CAPO V - SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
Art. 158. Servizi di ricerca e sviluppo
CAPO VI - APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI
SEZIONE I - DIFESA E SICUREZZA
Art. 159. Difesa e sicurezza Art. 160. Contratti misti
concernenti aspetti di difesa
e sicurezza Art. 161. Contratti e concorsi di progettazione
ag-
giudicati o organizzati in base a norme in-ternazionali
Art. 162. Contratti secretati D.CdC Art. 163. Procedure in caso
di somma urgenza e di
protezione civile
PARTE III
CONTRATTI DI CONCESSIONE
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 164. Oggetto e ambito di applicazione Art. 165. Rischio ed
equilibrio economico-finanzia-
rio nelle concessioni Art. 166. Principio di libera
amministrazione delle
autorità pubbliche Art. 167. Metodi di calcolo del valore
stimato delle
concessioni Art. 168. Durata delle concessioni Art. 169.
Contratti misti di concessioni
CAPO II - GARANZIE PROCEDURALI
Art. 170. Requisiti tecnici e funzionali Art. 171. Garanzie
procedurali nei criteri di aggiudi-
cazione Art. 172. Selezione e valutazione qualitativa dei
candidati Art. 173. Criteri di aggiudicazione
CAPO III - ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI
Art. 174. Subappalto Art. 175. Modifica di contratti durante il
periodo di
efficacia Art. 176. Cessazione, revoca d’ufficio,
risoluzione
per inadempimento e subentro Art. 177. Affidamenti dei
concessionari LG11 Art. 178. Norme in materia di concessioni
autostra-
dali e particolare regime transitorio
PARTE IV
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE
ED ALTRE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Art. 179. Disciplina comune applicabile
TITOLO I PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Art. 180. Partenariato pubblico e privato Art. 181. Procedure di
affidamento LG9 Art. 182. Finanziamento del progetto Art. 183.
Finanza di progetto Art. 184. Società di progetto Art. 185.
Emissione di obbligazioni e di titoli di de-
bito da parte delle società di progetto Art. 186. Privilegio sui
crediti Art. 187. Locazione finanziaria di opere pubbliche o
di pubblica utilità Art. 188. Contratto di disponibilità Art.
189. Interventi di sussidiarietà orizzontale Art. 190. Baratto
amministrativo Art. 191. Cessione di immobili in cambio di
opere
TITOLO II IN HOUSE
Art. 192. Regime speciale degli affidamenti in house
LG7 Art. 193. Società pubblica di progetto
TITOLO III
CONTRAENTE GENERALE
Art. 194. Affidamento a contraente generale Art. 195. Procedure
di aggiudicazione del con-
traente generale Art. 196. Controlli sull’esecuzione e collaudo
DM Art. 197. Sistema di qualificazione del contraente
generale Art. 198. Norme di partecipazione alla gara del
con-
traente generale Art. 199. Gestione del sistema di
qualificazione del
contraente generale
PARTE V
INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI
Art. 200. Disposizioni generali Art. 201. Strumenti di
pianificazione e programma-
zione Art. 202. Finanziamento e riprogrammazione delle
risorse per le infrastrutture prioritarie Art. 203. Monitoraggio
delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari
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Appalti per le Imprese Indice
VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019
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PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I CONTENZIOSO
CAPO I - RICORSI GIURISDIZIONALI
Art. 204. Ricorsi giurisdizionali
CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI
ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 205. Accordo bonario per i lavori Art. 206. Accordo bonario
per i servizi e le forniture Art. 207. [Collegio consultivo
tecnico] Art. 208. Transazione Art. 209. Arbitrato DM Art. 210.
Camera arbitrale, albo degli arbitri ed
elenco dei segretari Art. 211. Pareri di precontenzioso
dell’ANAC
TITOLO II
GOVERNANCE
Art. 212. Indirizzo e coordinamento dPCM Art. 213. Autorità
Nazionale Anticorruzione Art. 214. Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
e Struttura tecnica di missione Art. 215. Consiglio superiore
dei lavori pubblici
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordina-
mento Art. 217. Abrogazioni Art. 218. Aggiornamenti Art. 219.
Clausola di invarianza finanziari Art. 220. Entrata in vigore
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Indice Appalti per le Imprese
e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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Allegati
Allegato I Elenco delle attività di cui all’articolo 3, comma 2,
lettera ii) n. 1)
Allegato II Attività svolte dagli enti aggiudica-tori di cui
all’articolo 164, comma 1
Allegato III Autorità governative centrali
Allegato IV Elenco degli organismi e delle cate-gorie di
organismi di diritto pubblico nei settori ordinari
Allegato V Caratteristiche relative alla pubblica-zione
Allegato VI Elenco degli atti giuridici dell’Unione
Allegato VII Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di
cui all’articolo 8
Allegato VIII Elenco dei prodotti per appalti aggiu-dicati dalle
amministrazioni aggiudi-catrici nel settore della difesa
Allegato IX Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144
Allegato X Elenco delle convenzioni internazio-nali in materia
sociale e ambientale
Allegato XI Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi
di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di
parte-cipazione, delle domande di qualifi-cazione, nonché dei piani
e progetti nei concorsi
Allegato XII Informazioni che devono figurare nei documenti di
gara in relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nei
settori ordinari e speciali
Allegato XIII Definizione di talune specifiche tec-niche
Allegato XIV Informazioni che devono figurare ne-gli avvisi e
nei bandi nei settori ordi-nari e speciali
Allegato XV Contenuto degli inviti a presentare offerte, a
partecipare al dialogo com-petitivo o a confermare interesse,
pre-visti per i settori ordinari e per i set-tori speciali
Allegato XVI Registri di cui all’articolo 83
Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione
Allegato XVIII Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui
all’articolo 96, comma 3
Allegato XIX Informazioni che devono figurare ne-gli avvisi di
concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152
Allegato XX Informazioni che devono figurare ne-gli avvisi sui
risultati dei concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e
152
Allegato XXI Informazioni da inserire nei bandi di
concessione
Allegato XXII Informazioni da inserire negli avvisi di
preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di
altri servizi specifici
Allegato XXIII Informazioni da inserire negli avvisi di
aggiudicazione di concessioni
Allegato XXIV Informazioni da inserire negli avvisi di
aggiudicazione di concessioni con-cernenti servizi sociali e altri
servizi specifici
Allegato XXV Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche
di una concessione in vigenza della stessa
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Appalti per le Imprese Art. 1
VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019
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IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – Codice dei contratti
pubblici (in G.U.R.I. 19 aprile 2016, n. 91, s.o. n. 10; comunicato
in G.U.R.I. 15 luglio 2016, n. 164) (*)
(*) Rubrica così sostituita dall’art. 1, co. 1, d.lgs. 19 aprile
2017, n. 56, “Di-sposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U.R.I. 5 maggio 2017, n. 103,
s.o. n. 22/L).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO l’articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n.
400; VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudi-cazione
dei contratti di concessione;
VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento euro-peo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento euro-peo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle proce-dure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’ac-qua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla for-mazione e all’attuazione
della normativa e delle politi-che dell’Unione europea;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: “Deleghe al
Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra-sporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici rela-tivi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante:
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n, 163, recante: “Codice dei contratti
pubblici relativi a la-vori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
CONSIDERATO che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce
che il decreto di recepimento, oltre a di-sporre l’abrogazione del
codice di cui al decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163, del
regolamento di attua-zione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni
incompati-bili, preveda opportune disposizioni di coordinamento,
transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l’ordi-nata
transizione tra la previgente disciplina e la nuova,
al fine di evitare incertezze interpretative ed
applica-tive;
CONSIDERATO, altresì, che la citata legge delega ha dato al
Governo la possibilità di scegliere se adottare entro il 18 aprile
2016 il decreto legislativo per il rece-pimento delle predette
direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il
riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare,
entro il mede-simo termine del 18 aprile 2016, un unico
decreto;
VALUTATA l’opportunità di procedere all’adozione di un unico
decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca
immediatamente nell’or-dinamento un sistema di regolazione nella
materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente,
semplifi-cato, unitario, trasparente ed armonizzato alla
disci-plina europea;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico
decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di
cui al citato decreto legislativo n.163 del 2006 nonché quelle di
cui al citato decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 207 del
2010;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5
aprile 2016, con il quale il Presidente del Consi-glio dei
ministri, dott. Matteo Renzi, è stato incaricato di reggere, ad
interim, il Ministero dello sviluppo eco-nomico;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2016;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza della Commissione
speciale del 21 marzo 2016;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repub-blica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 15 aprile 2016;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo eco-nomico, sentiti i Ministri degli affari
esteri e della coo-perazione internazionale, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e della difesa;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
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Art. 1 Appalti per le Imprese
e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED
ESCLUSIONI
Titolo I Principi generali e disposizioni comuni
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione. DM
1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di
concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi,
forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di
progettazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì,
all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 mi-lione di
euro, sovvenzionati direttamente in misura su-periore al 50 per
cento da amministrazioni aggiudica-trici, nel caso in cui tali
appalti comportino una delle seguenti attività:
1) lavori di genio civile di cui all’allegato I; 2) lavori di
edilizia relativi a ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scola-stici
e universitari (A) e edifici destinati a funzioni pub-bliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui
all’articolo 35 sovvenzionati direttamente in mi-sura superiore al
50 per cento da amministrazioni ag-
(A) In materia si veda anche la circolare del MIUR n. 1711 del
28 gennaio 2019, recante “Istruzioni di carattere gene-rali
relative alla applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Ap-pendice”. Si
tratta di linee guida o istruzioni operative che contengono
raccomandazioni di comportamento elaborate con lo scopo di
supportare e orientare le istituzioni scolastiche nell’ideazione
strategica, nell’affidamento e nell’esecuzione di contratti
pubblici di lavori, oltre che di servizi e forniture. Il quaderno,
dopo una prefazione e il quadro normativo di ri-ferimento, illustra
nella prima parte le diverse fasi in cui si articola la procedura
di affidamento, ivi comprese le verifiche preliminari in ordine
all’obbligo di acquisto centralizzato. Nella seconda parte, invece,
il documento si concentra sulla fase di esecuzione del contratto. A
corredo delle linee guida, nell’Appendice, sono infine messi a
disposizione una serie di format utili per lo svolgimento delle
procedure di affida-mento. Il Quaderno n. 1 e l’Appendice sono
disponibili presso il se-guente link:
https://www.miur.gov.it/-/istruzioni-di-carattere-generale-relative-all-applicazione-del-codice-dei-contratti-pubblici-decreto-legislativo-50-del-2016
(B) A mente del quale la quota di contributo relativa agli oneri
di urbanizzazione va corrisposta all’amministrazione comu-nale
all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richie-sta
dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o
parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può
ob-bligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione
(nel rispetto degli artt. 1, co. 2, lett. e) e 36, commi 3 e 4,
del
giudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un ap-palto
di lavori di cui alla lettera a);
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici
che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di ser-vizi,
quando essi sono strettamente strumentali alla ge-stione del
servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà
dell’amministrazione aggiudicatrice;
e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati,
titolari di permesso di costruire o di un altro ti-tolo
abilitativo, che assumono in via diretta l’esecu-zione delle opere
di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo
previsto per il rilascio del per-messo, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari
in materia edilizia) (B), e dell’articolo 28, comma 5, della legge
17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbani-stica)(C), ovvero eseguono le
relative opere in regime di convenzione. L’amministrazione che
rilascia il per-messo di costruire o altro titolo abilitativo, può
preve-dere che, in relazione alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il titolo presenti
all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto
titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere
da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono
essere completate, al-legando lo schema del relativo contratto di
appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste
dall’articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di of-ferta, sono la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di
presente codice) con le modalità e le garanzie stabilite
all’am-ministrazione comunale, con conseguente acquisizione delle
opere realizzate al patrimonio indisponibile della amministra-zione
medesima.
(C) Secondo cui: “5. L’autorizzazione comunale è subordinata
alla stipula
di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che
preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate
all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la
cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di
urbaniz-zazione secondaria nei limiti di cui al successivo n.
2;
2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri
rela-tivi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota
parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla
lottiz-zazione o di quelle opere che siano necessarie per
allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in
propor-zione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti
delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve
essere ultimata l’esecuzione delle opere di cui al precedente
paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione”.
Sulla materia in questione si vedano inoltre le Linee Guida n. 4
dell’ANAC e il parere della Commissione Speciale del Consiglio di
Stato n. 2942 del 24 dicembre 2018, illustrato anche alla nota di
cui al successivo art. 36 co. 4.
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Appalti per le Imprese Art. 2
VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019
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lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per
l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non
si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei
lavori pubblici, 70 e 113. In rela-zione alla fase di esecuzione
del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano
il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non
maggiori-tario, che non sono organismi di diritto pubblico, che
hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o
opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si
applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici
locali di interesse economico generale e in materia di società a
partecipa-zione pubblica. Alle medesime società e agli enti
ag-giudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi
dell’articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della
parte II ad eccezione di quelle re-lative al titolo VI, capo I, non
si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei
lavori pub-blici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione
del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il
collaudo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le
sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assi-curano il
rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non
aggiudichino esse stesse gli appalti sovven-zionati o quando esse
aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2,
lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte
del soggetto beneficiario, delle di-sposizioni del presente codice.
Fatto salvo quanto pre-visto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovven-zioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo
dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte
del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta
nel rispetto del presente co-dice. Il mancato rispetto del presente
codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici
aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad
eccezione dei contratti:
(A) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, cfr. il
D.M. 2 novembre 2017 n. 192 - “Regolamento recante le direttive
generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e
l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero”, pubblicato in
G.U.R.I. n. 296 del 20 dicembre 2017. In vigore dal 4 gennaio 2018.
Tale decreto ha abrogato le disposizioni di cui agli artt. da 343 a
356 (Contratti eseguiti all’estero) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 - “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163”.
(B) Con riferimento alla Provincia Autonoma di Bolzano, cfr. il
“Vademecum in tema di contratti pubblici di interesse provinciale”,
approvato con delibera della Giunta provinciale del 16 gennaio
2018, n. 23, per l’applicazione della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16,
recante “Disposizioni sugli appalti pub-blici”, della L.P. 22
ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina
a) che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 15
novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei con-tratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e
sicurezza, in attuazione della di-rettiva 2009/81/CE);
b) ai quali il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, non si applica
in virtù dell’articolo 6 del medesimo decreto.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale adotta, previo accordo con l’ANAC, di-rettive
generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e
l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto
dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure
applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali
di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente
codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
all’adozione delle direttive generali di cui al pre-sente comma, si
applica l’articolo 216, comma 26. (A)
8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti
pubblici e nel contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono
effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti
pubblici» (CPV) [adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del
Parlamento euro-peo e del Consiglio] di cui all’articolo 3, comma
1, lettera tttt).(1)
(1) Comma così modificato dall’art. 2, co. 1, d.lgs. 19 aprile
2017, n. 56.
Art. 2 Competenze legislative di Stato, regioni e province
autonome.
1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate
nell’esercizio della competenza legisla-tiva esclusiva statale in
materia di tutela della concor-renza, ordinamento civile, nonché
nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.
2. Le regioni a statuto ordinario esercitano le pro-prie
funzioni nelle materie di competenza [ragionale] regionale ai sensi
dell’articolo 117 della Costitu-zione.(1)
3. Le regioni a statuto speciale e le province auto-nome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legi-slazione secondo le
disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di
attuazione. (B)
del procedimento amministrativo” e della L.P. 29 gennaio 2002,
n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di conta-bilità della
Provincia Autonoma di Bolzano”.
Con riferimento alla Provincia Autonoma di Trento, cfr. la L.P.
9 marzo 2016 n. 2, recante “Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull’aggiudicazione dei contratti di conces-sione, e della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: di-sciplina delle procedure
di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e
modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e
della legge sui contratti e sui beni pro-vinciali 1990.
Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”,
pubblicata nel B.U. n. 11 del 15 marzo 2016.
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Art. 3 Appalti per le Imprese
e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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(1) Parola così sostituita dall’art. 3, co. 1, d.lgs. 19 aprile
2017, n. 56, che con-ferma la modifica già apportata con comunicato
in G.U. 15 luglio 2016, n. 164.
Art. 3 Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per: a)
«amministrazioni aggiudicatrici», le amministra-
zioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri
enti pubblici non economici; (A) gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti
da detti soggetti;
b) «autorità governative centrali», le amministra-zioni
aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti
giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le
amministrazioni aggiudicatrici che non sono au-torità governative
centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organi-smo, anche
in forma societaria, il cui elenco non tassa-tivo è contenuto
nell’allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale;
2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia
finanziata in modo maggiorita-
rio dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta
al controllo di questi ultimi oppure il cui or-gano
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della metà è desi-gnata dallo Stato, dagli
enti pubblici territoriali o da al-tri organismi di diritto
pubblico;
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui
alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che: 1.1. sono
amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli ar-ticoli
da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese
pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli
articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o
esclusivi concessi loro dall’autorità competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una
delle attività di cui all’allegato II ed aggiudicano
Da ultimo, v. anche l’Informativa
[PAT/RFP328-07/03/2019-0154405] recante: “Legge provinciale
variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Trento per gli eser-cizi finanziari 2019-2010” Legge provinciale 12
febbraio 2019, n. 1 – Modificazioni all’ordinamento provinciale in
materia di contratti pubblici”.
Con riferimento alla Regione Sardegna, si veda la L.R. 13 marzo
2018 n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”. Pubblicata sul B.U.R. Sardegna P.
I-II 15 marzo 2018, n. 14. In vigore dal 14 aprile 2018.
Con riferimento alla Regione Sicilia, si veda la L.R. 12 luglio
2011 n. 12, come da ultimo modificata e integrata dalla L.R.
una concessione per lo svolgimento di una di tali atti-vità,
quali:
2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le asso-ciazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costi-tuiti da uno o più di
tali soggetti;
2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente
comma;
2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma
operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini
dell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato II.
Gli enti cui sono stati conferiti diritti spe-ciali o esclusivi
mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata
pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su
criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi
del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V, le
amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti
pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti
IV e V;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati te-nuti
all’osservanza delle disposizioni del presente co-dice;
h) «joint venture», l’associazione tra due o più enti,
finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di
progetti o di determinate intese di natura commer-ciale o
finanziaria;
i) «centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice
o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione
delle committenze e, se del caso, attività di committenza
ausiliarie;
l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività
svolte su base permanente riguardanti:
1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni
appaltanti;
2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di ac-cordi
quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni
appaltanti;
m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che
consistono nella prestazione di supporto alle attività di
committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle sta-zioni
appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di con-cludere accordi
quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progetta-zione delle
procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome
26 gennaio 2017 n. 1, recante “Modifiche alla legge regionale 12
luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in
materia di UREGA”. Pubblicata sulla G.U.R.S. n. 5 del 3 febbraio
2017. In vigore dal 4 febbraio 2017.
(A) Cfr. anche il Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno
2017, secondo cui “gli Ordini Professionali hanno na-tura giuridica
di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in
possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore
per la configurabilità dell’organismo di diritto pubblico. Secondo
l’Autorità, pertanto, tale natura giu-ridica permette di ricondurre
gli stessi nell’ambito di applica-zione del d.lgs. n. 50/2016, ai
fini dell’affidamento dei con-tratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”.
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Appalti per le Imprese Art. 3
VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019
15
e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione
delle procedure di appalto in nome e per
conto della stazione appaltante interessata; n) «soggetto
aggregatore», le centrali di commit-
tenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti
per la competitività e la giustizia so-ciale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; (A)
o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiu-dicatrici di
cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e),
i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri
soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);(B)
p) «operatore economico», una persona fisica o giu-ridica, un
ente pubblico, un raggruppamento di tali per-sone o enti, compresa
qualsiasi associazione tempora-nea di imprese, un ente senza
personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n.
240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
(A) Stabilisce l’art. 9, co. 1 del d.l. n. 66/2014 che
nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui
all’art. 33-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modifica-zioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è istituito
l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a.
e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora
costi-tuita ai sensi dell’art. 1, co. 455, della L. 27 dicembre
2006, n. 296. Da ultimo, cfr. altresì la Deliberazione ANAC 17
gennaio 2018 n. 31 che riporta il seguente elenco dei soggetti
aggre-gatori di cui all’art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66: 1)
Consip S.p.a.; 2) per la Regione Abruzzo: Stazione Unica
Appaltante
Abruzzo; 3) per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante
Ba-
silicata; 4) per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante
Ca-
labria; 5) per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.; 6) per la
Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale In-
tercent-ER; 7) per la Regione Friuli Venezia Giulia: Centrale
Unica di
Committenza – Soggetto Aggregatore Regionale; 8) per la Regione
Lazio: Direzione Centrale acquisti della
Regione Lazio; 9) per la Regione Liguria: Stazione Unica
Appaltante Ligu-
ria; 10) per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.; 11) per la
Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Mar-
che; 12) per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale
Unica
di Committenza del Molise; 13) per la Regione Piemonte: SCR –
Società di Committenza
Regione Piemonte S.p.a.; 14) per la Regione Puglia: InnovaPuglia
S.p.a.; 15) per la Regione Sardegna: Servizio della Centrale
regio-
nale di committenza; 16) per la Regione Sicilia: Centrale Unica
di Committenza re-
gionale; 17) per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen.
Or-
ganizzazione - Settore Contratti; 18) per la Regione Umbria:
CRAS – Centrale Regionale per
gli Acquisti in Sanità;
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; q)
«concessionario», un operatore economico cui è
stata affidata o aggiudicata una concessione; r) «promotore», un
operatore economico che parte-
cipa ad un partenariato pubblico privato; s) «prestatore di
servizi in materia di appalti», un
organismo pubblico o privato che offre servizi di sup-porto sul
mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di
committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, di-rettamente o
indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono
proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o
in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza
dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
di-rettamente o indirettamente, riguardo all’impresa,
al-ternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sotto-scritto;
19) per la Regione Valle d’Aosta: IN.VA. S.p.a.; 20) per la
Regione Veneto: UOC - CRAV di Azienda Zero; 21) per la Provincia
Autonoma di Bolzano: Agenzia per i pro-
cedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
22) per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provin-ciale
per gli appalti e contratti;
23) Provincia di Vicenza; 24) Provincia di Brescia; 25) Città
metropolitana di Bologna; 26) Città metropolitana di Genova; 27)
Città metropolitana di Milano, 28) Città metropolitana di Napoli;
29) Città metropolitana di Roma capitale; 30) Città metropolitana
di Torino; 31) Città metropolitana di Catania; 32) Città
metropolitana di Firenze.
Per un riepilogo completo delle vigenti disposizioni in ma-teria
di centralizzazione degli acquisti e contenimento della spesa,
aggiornato alla c.d. Legge di bilancio 2019, si veda la nota di cui
al successivo art. 37, co. 1 del presente codice.
(B) Sul punto, v. anche l’art. 4, co. 3, del d.l. 18 aprile
2019, n. 32 - c.d. “sblocca cantieri” (convertito con modificazioni
dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019), a
mente del quale: “Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad as-sumere direttamente le
funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di preven-zione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’apparte-nenza all’Unione europea. Per le occupazioni di
urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per
l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con
proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di
consi-stenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli
an-che con la sola presenza di due rappresentanti della re-gione o
degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento”.
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Art. 3 Appalti per le Imprese
e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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2) controllano la maggioranza dei voti cui danno di-ritto le
azioni emesse dall’impresa;
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigi-lanza dell’impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o
fornitori, o prestatori di servizi, costi-tuito, anche mediante
scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di
affidamento di uno speci-fico contratto pubblico, mediante
presentazione di una unica offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordina-mento, con o
senza personalità giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali
siano consolidati con quelli dell’ente aggiudi-catore a norma degli
articoli 25 e seguenti del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e
successive modificazioni (Attua-zione delle direttive n. 78/660/CEE
e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e
consoli-dati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo
1990, n. 69). Nel caso di enti cui non si applica il pre-detto
decreto legislativo, per «impresa collegata» si in-tende, anche
alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, diret-tamente o
indirettamente, un’influenza dominante; op-pure che possa
esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;
2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza
dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di
partecipazione finanziaria ov-vero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come
definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che
hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non supe-riore a 50
milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a
43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno
di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le
imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
(A)
bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un
invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta,
a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura
negoziata senza pre-via pubblicazione di un bando di gara, a un
dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una
procedura per l’aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l’operatore economico che ha pre-sentato
un’offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o
di concessione aventi per oggetto l’acquisi-zione di servizi o di
forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere
dalle stazioni appaltanti;
(A) Per ulteriori chiarimenti in merito alle PMI si rinvia alla
pubblicazione della Commissione UE “Guida dell’utente
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pub-blici il
cui valore stimato al netto dell’imposta sul va-lore aggiunto è
pari o superiore alle soglie di cui all’ar-ticolo 35 e che non
rientrino tra i contratti esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore
stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35;
gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici,
diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettri-cità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica,
come disciplinati dalla parte II del pre-sente codice, in cui
operano le amministrazioni aggiu-dicatrici;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi
a gas, energia termica, elettricità, acqua, tra-sporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla
parte II del presente codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, sti-pulati
per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici, aventi per oggetto l’esecu-zione di lavori, la
fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per
iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici aventi per oggetto:
1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui
all’allegato I;
2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di un’opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera
corrispondente alle esigenze specificate dall’ammini-strazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza
determinante sul tipo o sulla pro-gettazione dell’opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che
può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le
informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costru-zione,
demolizione, recupero, ristrutturazione urbani-stica ed edilizia,
sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la so-glia di 15
milioni di euro e sono caratterizzati da parti-colare complessità
in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali
e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano
difficoltà logi-stiche o particolari problematiche geotecniche,
idrauli-che, geologiche e ambientali;
oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la cate-goria di
lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le
categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara
(1);
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la ca-tegoria di
lavori, individuata dalla stazione appal-tante nei documenti di
gara, tra quelli non apparte-nenti alla categoria prevalente e
comunque di im-
alla definizione di PMI”, disponibile presso il seguente link:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attach-ments/1/translations/it/renditions/native
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Appalti per le Imprese Art. 3
VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019
17
porto superiore al 10 per cento dell’importo com-plessivo
dell’opera o lavoro, ovvero di importo su-periore a 150.000 euro
ovvero appartenenti alle ca-tegorie di cui all’articolo 89, comma
11; (1) (c.d. SIOS o superspecialistiche) (A)
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo re-stando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in mate-ria edilizia), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le opere di
riparazione, rinnovamento e sosti-tuzione necessarie per eliminare
il degrado dei ma-nufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conser-varne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli
impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di
valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una
modificazione della con-sistenza, salvaguardando il valore del bene
e la sua funzionalità;(1)
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando
quanto previsto dal decreto del Pre-sidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze,
per adeguarne le componenti, gli im-pianti e le opere connesse
all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare
al rilevante de-grado dovuto alla perdita di caratteristiche
struttu-rali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di
migliorare le prestazioni, le caratteristiche struttu-rali,
energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il
valore del bene e la sua funzio-nalità;(1) (B)
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia
quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di
genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di
presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria
naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di ap-palto da
aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti
di un lavoro o servizio generale
(A) Con riferimento alle categorie di cui all’art. 89, co. 11
(c.d. SIOS o superspecialistiche), per le quali: a) non è am-messo
l’avvalimento qualora il loro valore superi il 10% dell’importo
totale dei lavori; b) l’eventuale subappalto non può superare il
30% dell’importo delle opere e non può essere suddiviso senza
ragioni obiettive (ex art. 105, co. 5), cfr. l’elenco di cui
all’art. 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 - “Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole con-tenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti
per la loro esecu-zione”, pubblicato in G.U.R.I. n. 3 del 4 gennaio
2017. In vi-gore dal 19 gennaio 2017.
(B) In materia di lavori di manutenzione, v. l’art. 1, co. 6,
del D.L. n. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”, convertito con
la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicu-rarne
funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendente-mente dalla
realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di
cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pub-blici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
di-cembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Mi-nistero
delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più
stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per
oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più
stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per
oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o
l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di
prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni
appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ov-vero la progettazione
esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la
progettazione esecu-tiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più
operatori eco-nomici riconoscendo a titolo di corrispettivo
unica-mente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o
tale diritto accompagnato da un prezzo, con assun-zione in capo al
concessionario del rischio operativo le-gato alla gestione delle
opere;(2)
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni
appaltanti affidano a uno o più operatori eco-nomici la fornitura e
la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui
alla lettera ll) ricono-scendo a titolo di corrispettivo unicamente
il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale
diritto ac-compagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla ge-stione dei
servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla ge-stione dei
lavori o dei servizi sul lato della domanda o
modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui: “Per
gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manuten-zione
ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli inter-venti di
manutenzione straordinaria che prevedono il rin-novo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti,
possono essere affidati, nel rispetto delle proce-dure di scelta
del contraente previste dal decreto legisla-tivo 18 aprile 2016, n.
50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una
relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di
sicurezza e di coordina-mento con l’individuazione analitica dei
costi della sicu-rezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione
dei pre-detti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e
ap-provazione del progetto esecutivo”.
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Art. 3 Appalti per le Imprese
e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
18
sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito [al
conces-sionario] all’operatore economico. Si considera che [il
concessionario] l’operatore economico assuma il ri-schio operativo
nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali
intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili non sia
garantito il recupero de-gli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la ge-stione dei lavori o dei servizi oggetto della
concessione. La parte del rischio trasferita [al concessionario]
all’operatore economico deve comportare una reale esposizione alle
fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita
stimata subita [dal concessiona-rio] dall’operatore economico non
sia puramente no-minale o trascurabile;(3)
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ri-tardo nei
tempi di consegna, al non rispetto degli stan-dard di progetto,
all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e
al mancato completamento dell’opera;
bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla
capacità, da parte del concessionario, di erogare le pre-stazioni
contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità
previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai di-versi volumi
di domanda del servizio che il concessio-nario deve soddisfare,
ovvero il rischio legato alla man-canza di utenza e quindi di
flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure in-tese a fornire
alle stazioni appaltanti, nel settore dell’ar-chitettura,
dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e
archeologici, della pianificazione urba-
(A) Per uno schema di contratto standard di concessione per la
progettazione, costruzione e gestione di opere pub-bliche in PPP,
corredato anche da un’ampia relazione illu-strativa, che si propone
di guidare il lettore nella compren-sione delle singole clausole,
consentendogli di coglierne la ra-tio, anche grazie al supporto dei
focus di approfondimento e di numerosi esempi, si rinvia alla
documentazione pubblicata dal Gruppo di lavoro interistituzionale
sul PPP coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato
Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica) il 21 settembre
2018 (http://www.mef.gov.it/focus/article_0035.html). Lo schema di
contratto, redatto in coerenza con le disposizioni del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. e delle indicazioni fornite da Eurostat per la
contabilizzazione fuori bilancio delle operazioni di partena-riato
pubblico privato (v. decisione dell’11 febbraio 2004, SEC2010,
Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, Re-golamento UE n.
549/2013, Guida EPEC/Eurostat 2016), è stato sottoposto alla
consultazione pubblica fino al 20 ottobre 2018.
In materia, cfr. anche la Delibera n. 318 del 28 marzo 2018,
Linee Guida n. 9, recante “Monitoraggio delle amministra-zioni
aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti
di partenariato pubblico privato”, pubblicate in G.U.R.I. n. 92 del
20 aprile 2018. In vigore dal 5 maggio 2018.
(B) Secondo cui: “Al fine di consentire la stima dell’impatto
sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle opera-zioni di
partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche
nistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica,
geolo-gica, del verde urbano e del paesaggio forestale agro-nomico,
nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione
degli impatti idrogeologici ed idrau-lici e dell’elaborazione di
dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione
giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di
premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto
a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più
stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici
per un periodo determinato in funzione della durata
dell’ammortamento dell’inve-stimento o delle modalità di
finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella
realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di
un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento
economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo
dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità
individuate nel contratto, da parte dell’operatore. (A) Fatti salvi
gli obblighi di co-municazione previsti dall’articolo 44, comma
1-bis, (B) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposi-zioni
urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli
profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle
decisioni Eurostat;(4)
fff) «equilibrio economico e finanziario», la con-temporanea
presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità
finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del
progetto di creare
amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla
de-cisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti
sono tenute a comunicare all’Unità tecnica finanza di progetto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni
re-lative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in
un’apposita circolare da emanarsi d’intesa con l’Istituto
na-zionale di statistica (…)”. A tal proposito, cfr. la circolare
27 marzo 2009, recante “Criteri per la comunicazione di
infor-mazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi
dell’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1
della legge 28 febbraio 2008, n. 31”, pubblicata in G.U.R.I n. 84
del 10 aprile 2009. I criteri definiti nella citata decisione
Eurostat 2004 devono essere integrati e aggiornati con quanto
previsto dal nuovo Si-stema Europeo dei Conti nazionali e regionali
(“SEC2010”) definito nel Regolamento UE n. 549/2013, il quale, a
partire dal settembre 2014, ha sostituito il SEC95 precedentemente
in vigore. Per quanto riguarda la contabilizzazione pubblica delle
operazioni di PPP e il conseguente impatto su deficit e debito
pubblico – come evidenziato anche nelle Linee Guida n. 9 dell’ANAC
– si applicano le decisioni Eurostat contenute nel Manual on
Government Deficit and Debt – Implemen-tation of ESA 2010 di
Eurostat (ed. 2016), paragrafo VI.4, e s.m.i. Su tali aspetti si
rinvia anche alla pubblicazione “A guide to statistical treatment
of PPPs” realizzata (nel set-tembre 2016) dall’EPEC - European PPP
Expertise Center (centro di studi creato dalla BEI) e dalla
Commissione Euro-pea in piena cooperazione con Eurostat. La
pubblicazione è disponibile presso il seguente link:
http://ec.europa.eu/euro-stat/documents/1015035/7204121/epec-eurostat-statistical-guide-en.pdf
-
Appalti per le Imprese Art. 3
VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019
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valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di gene-rare un
livello di redditività adeguato per il capitale in-vestito; per
sostenibilità finanziaria si intende la capa-cità del progetto di
generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del
finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica
utilità», il contratto avente ad oggetto la pre-stazione di servizi
finanziari e l’esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di disponibilità», il contratto me-diante il
quale sono affidate, a rischio e a spese dell’af-fidatario, la
costruzione e la messa a disposizione a fa-vore
dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà
privata destinata all’esercizio di un pub-blico servizio, a fronte
di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere
assunto a proprio ri-schio dall’affidatario di assicurare
all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità
dell’opera, nel ri-spetto dei parametri di funzionalità previsti
dal con-tratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la
risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche soprav-venuti;
iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare
durante un dato periodo, in par-ticolare per quanto riguarda i
prezzi e, se del caso, le quantità previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un’au-torità
competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o
disposizione amministrativa pubbli-cata compatibile con i Trattati,
avente l’effetto di riser-vare a un unico operatore economico
l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla
capacità di altri operatori economici di esercitare tale
attività;
mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un’autorità
competente mediante una disposizione legi-slativa o regolamentare o
disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati
avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici
l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla
capacità di altri operatori economici di esercitare tale
attività;
nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una
stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le
informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato
V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle
stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno
riferimento per descrivere o determi-nare elementi dell’appalto o
della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di
preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di
indizione di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi
sull’esistenza (A) In materia, v. la delibera ANAC n. 114 del 13
febbraio 2019 - Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle
clau-sole sociali”, pubblicata in G.U.R.I. n. 50 del 28 febbraio
2019 (in vigore dal 15 marzo 2019). Inoltre, v. anche i chiarimenti
di cui al Comunicato del Presi-dente ANAC del 29 maggio 2019,
secondo cui: “Le previ-sioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle
Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite alla fase di adesione
della singola ammi-nistrazione alla convenzione o all’accordo
quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna
amministra-
di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il
documento descrittivo, le condizioni contrattuali pro-poste, i
modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e
offerenti, le informazioni sugli ob-blighi generalmente applicabili
e gli eventuali docu-menti complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi docu-mento prodotto
dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa
riferimento per descrivere o de-terminare gli elementi della
concessione o della proce-dura, compresi il bando di concessione, i
requisiti tec-nici e funzionali, le condizioni proposte per la
conces-sione, i formati per la presentazione di documenti da parte
di candidati e offerenti, le informazioni sugli ob-blighi
generalmente applicabili e gli eventuali docu-menti
complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impon-gono a un datore
di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale
e del lavoro come con-dizione per svolgere attività economiche in
appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e
agevo-lazioni finanziarie; (A)
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l’affidamento
di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione
mediante appalto; l’affidamento di lavori o servizi mediante
concessione; l’affidamento di con-corsi di progettazione e di
concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di affida-mento in cui
ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di affida-mento alle
quali ogni operatore economico può chie-dere di partecipare e in
cui possono presentare un’of-ferta soltanto gli operatori economici
invitati dalle sta-zioni appaltanti, con le modalità stabilite dal
presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di affida-mento in cui
le stazioni appaltanti consultano gli opera-tori economici da loro
scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni
dell’appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affi-damento nella
quale la stazione appaltante avvia un dia-logo con i candidati
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni
atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle
quali i candi-dati selezionati sono invitati a presentare le
offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di parteci-pare
a tale procedura;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni
informatiche e di telecomunicazione che con-sentono lo svolgimento
delle procedure di cui al pre-sente codice;
zione in sede di emissione dell’ordinativo per il singolo
con-tratto fornisce all’affidatario della convenzione o
dell’ac-cordo quadro le informazioni relative al personale
utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di
tali dati l’aggiudicatario presenta all’amministrazione richiedente
il piano di compatibilità. Le indicazioni di cui al paragrafo 3.4
delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a
quelle di cui al para-grafo 24 del Bando tipo n. 1 e al paragrafo
25 del Bando tipo n. 2. (…)”.
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Art. 3 Appalti per le Imprese
e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
20
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un pro-cesso di
acquisizione interamente elettronico, per ac-quisti di uso
corrente, le cui caratteristiche general-mente disponibili sul
mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto
per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di ac-quisto e di
negoziazione che consente acquisti telema-tici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisi-zione che
non richiedono apertura del confronto com-petitivo. Rientrano tra
gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 (A) della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (c.d. Legge finan-ziaria 2000), stipulate,
ai sensi della normativa vigente, da Consip s.p.a. e dai soggetti
aggregatori; (B)
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di commit-tenza
quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura
del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza
nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di ac-quisizione
che richiedono apertura del confronto com-petitivo. Rientrano tra
gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di commit-
(A) Art. 26 - Acquisto di beni e servizi.
“1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
program-mazione economica, nel rispetto della vigente normativa in
materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
soc