Città, luogo, data Avv. Massimiliano Granieri Head, Intellectual Property and Technology Transfer Fondazione Torino Wireless Roma, 27-28 marzo 2006 CRUI - Palazzo Rondanini Training Programme on intellectual property and management of innovation in small and medium-sized enterprises, Universities, Spin off and Research Centers THEME 6: Innovation can be more than a patent. An Introduction to Trademarks and Industrial Designs, National, Regional and International Approach
18
Embed
Città, luogo, data Avv. Massimiliano Granieri Head, Intellectual Property and Technology Transfer Fondazione Torino Wireless Roma, 27-28 marzo 2006 CRUI.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Città, luogo, data
Avv. Massimiliano GranieriHead, Intellectual Property and Technology Transfer
Fondazione Torino Wireless
Roma, 27-28 marzo 2006
CRUI - Palazzo Rondanini
Training Programme on intellectual property and
management of innovation in small and medium-sized
enterprises, Universities, Spin off and Research Centers
THEME 6: Innovation can be more than a patent.
An Introduction to Trademarks and Industrial Designs, National, Regional and International Approach
Cosa può costituire oggetto di registrazione come marchio
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese (art. 7, D.Lgs. 30/2005, CPI)
Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo (…).Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio (art. 19, commi 1 e 3, D.Lgs. 30/2005, CPI).
Cosa può costituire oggetto (di registrazione) come disegno o modello
Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale (art. 31, D.Lgs. 30/2005, CPI).
Chi ha diritto alla registrazione di un disegno o di un modello
Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa.Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione (art. 38, commi 2 e 3, D.Lgs. 30/2005, CPI)
(Cfr. anche artt. 64 e 65 CPI su titolarità delle invenzioni accademiche)