Circolare n. 2 del 30 gennaio 2016 Comunicazione annuale dei dati Iva, novità della dichiarazione “Iva 2016” e opzione per la liquidazione di gruppo. Indice 1. Premessa 2. Comunicazione annuale dei dati Iva 2.1. Soggetti obbligati 2.2. Esonero per presentazione della dichiarazione annuale Iva 2.3. Altre cause di esclusione dall’adempimento 2.4. Compilazione del modello di comunicazione 2.5. Violazioni dell’obbligo di comunicazione e sanzioni 3. Novità della dichiarazione annuale Iva 3.1. Quadro VE 3.2. Quadro VF 3.3. Quadro VJ 3.4. Quadro VI 3.5. Quadro VX 3.6. Quadro VO 3.7. Quadro VS 3.8. Modalità di trasmissione 4. Opzione per l’Iva di gruppo entro il 16 febbraio 2016 4.1. Normativa di riferimento 4.2. Presupposti 4.3. Esercizio dell’opzione 4.4. Opzione tardiva 4.5. Effetti dell’opzione 4.6. Crediti Iva esclusi 2 2 3 4 5 7 10 10 11 11 14 14 15 16 16 16 17 17 17 19 21 22 24
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Circolare n. 2 del 30 gennaio 2016
Comunicazione annuale dei dati Iva, novità della dichiarazione “Iva 2016”
e opzione per la liquidazione di gruppo.
Indice
1. Premessa
2. Comunicazione annuale dei dati Iva
2.1. Soggetti obbligati
2.2. Esonero per presentazione della dichiarazione annuale Iva
2.3. Altre cause di esclusione dall’adempimento
2.4. Compilazione del modello di comunicazione
2.5. Violazioni dell’obbligo di comunicazione e sanzioni
3. Novità della dichiarazione annuale Iva
3.1. Quadro VE
3.2. Quadro VF
3.3. Quadro VJ
3.4. Quadro VI
3.5. Quadro VX
3.6. Quadro VO
3.7. Quadro VS
3.8. Modalità di trasmissione
4. Opzione per l’Iva di gruppo entro il 16 febbraio 2016
4.1. Normativa di riferimento
4.2. Presupposti
4.3. Esercizio dell’opzione
4.4. Opzione tardiva
4.5. Effetti dell’opzione
4.6. Crediti Iva esclusi
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1. Premessa
I soggetti passivi Iva sono tenuti a presentare, entro il 29 febbraio 2016, la comunicazione annuale
dei dati relativi all’anno solare 2015: tale adempimento non sarà più, invece, dovuto dal 2017, con
riguardo ai dati del 2016, in quanto la normativa di riferimento (art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n.
322) è stata formalmente abrogata dall’art. 1, co. 641, lett. d), della Legge 23 dicembre 2014, n.
190, così come modificato dall’art. 10, co. 8-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.
Contestualmente, è stata prevista – sempre a partire dai dati relativi all’anno solare 2016 – l’antici-
pazione al mese di febbraio dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva (art. 1, co. 641,
lett. c), della Legge n. 190/2014): in altri termini, a decorrere dal 2017, il contribuente non si potrà
più avvalere della facoltà di trasmissione della dichiarazione annuale Iva in forma unificata
con la dichiarazione dei redditi, essendo prevista esclusivamente quella autonoma nei termini
sinora previsti per la comunicazione annuale dei dati Iva.
Le suddette modifiche normative non riguardano, pertanto, gli adempimenti Iva che i contribuenti
dovranno assolvere con riferimento ai dati dell’anno 2015, che rimangono soggetti alle modalità e ai
termini di presentazione degli anni scorsi, seppur con alcune variazioni sotto il profilo
compilativo – dovute essenzialmente a modifiche operate dal legislatore, con impatto direttamente sul
periodo d’imposta 2015 – come meglio illustrato nel prosieguo.
La presente Circolare si propone, quindi, di descrivere le principali caratteristiche della comunicazione
annuale dei dati Iva e le novità riguardanti la dichiarazione annuale Iva che i soggetti passivi sono
tenuti trasmettere all’Agenzia delle Entrate nel corso dell’anno 2016: sarà, infine, illustrato un altro
adempimento di imminente scadenza (16 febbraio 2016), ovvero l’esercizio dell’opzione finalizzata alla
liquidazione dell’Iva di gruppo.
2. Comunicazione annuale dei dati Iva
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15 gennaio 2016, n. 7765, ha
approvato le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dei dati Iva definito con
il precedente provvedimento del 17 gennaio 2011, n. 4275 – previsto dall’art. 8-bis del D.P.R. n.
322/1998 – al fine di consentire ai contribuenti obbligati di presentare, entro il 29 febbraio 2016, la
comunicazione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto dell’anno 2015.
L’adempimento deve essere assolto in via telematica, direttamente dal soggetto passivo Iva oppure
ricorrendo ad uno degli intermediari abilitati individuati dall’art. 3, co. 2-bis e 3, del predetto Decreto.
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2.1. Soggetti obbligati
La comunicazione annuale dei dati Iva deve essere presentata da tutti i soggetti passivi Iva – ad
eccezione di quelli riportati nel prosieguo del presente paragrafo, e in presenza delle condizioni ivi
indicate – anche se, nell’anno solare 2015, non hanno effettuato operazioni imponibili e non
sono tenuti alla liquidazione periodica dell’imposta. L’adempimento deve essere assolto anche dalle
seguenti particolari tipologie di contribuenti:
• partecipanti alla liquidazione di gruppo dell’Iva: il regime di cui all’art. 73, co. 3, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 – così come attuato dal D.M. 13 dicembre 1979, nei termini illustrati a conclu-
sione della presente Circolare – è espressamente derogato dall’art. 8-bis, co. 3, del D.P.R. n.
322/1998, secondo cui gli enti e le società partecipanti che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell’Iva di gruppo, per l’anno di riferimento della comunicazione, sono tenuti ad effet-
tuare singolarmente l’invio della comunicazione annuale dei dati relativi alla propria attività.
In altri termini, la controllante deve trasmettere esclusivamente la comunicazione riguardante la
propria attività, e non quella di gruppo, né quella dei singoli soggetti passivi partecipanti alla fiscal
unit;
• in regime di separazione dell’attività (art. 36 del D.P.R. n. 366/1972): deve essere trasmessa una
sola comunicazione, riepilogativa dei dati di tutte le attività, ad eccezione di quelle per le quali sia
previsto l’esonero dalla comunicazione annuale dei dati Iva;
• con liquidazione trimestrale dell’Iva, per opzione (art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, e artt. 73, co. 1,
lett. e), e 74, co. 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972): devono essere esposte tutte le operazioni effettuate
nell’anno solare 2015, compresi i dati relativi al quarto trimestre, al fine di determinare il credito o
debito Iva riguardante l’intero periodo d’imposta di riferimento della comunicazione;
• aventi la contabilità presso terzi e la liquidazione periodica sulla base dell’Iva divenuta esigibile nel
secondo mese precedente (art. 1, co. 3, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100);
• soggetti a regimi speciali di determinazione dell’imposta dovuta o detraibile: nell’apposito rigo (CD4
per l’Iva esigibile, e CD5 per quella detraibile) della comunicazione annuale, devono indicare l’imposta
risultante dall’applicazione dello specifico regime adottato;
• interessati da operazioni straordinarie oppure altre trasformazioni sostanziali soggettive: trovano
applicazione i medesimi criteri previsti per la compilazione e presentazione della dichiarazione
annuale. Ad esempio, nel caso di fusione o scissione di società con estinzione del dante causa
(fusa, incorporata o scissa) nel corso dell’anno 2015, l’avente causa – società risultante dalla
fusione, incorporante o beneficiaria della scissione – deve presentare due comunicazioni: la prima,
relativa alle proprie operazioni effettuate nel corso dell’anno 2015, e la seconda, riguardante i dati
delle operazioni effettuate dal dante causa dal 1° gennaio 2015 sino all’ultima liquidazione eseguita.
Diversamente, qualora la suddetta operazione straordinaria sia stata posta in essere tra il 1°
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gennaio 2016 e il 29 febbraio 2016, la comunicazione annuale dei dati Iva è effettuata
dall’avente causa soltanto nell’ipotesi in cui l’adempimento non sia già stato assolto, prima
dell’operazione straordinaria, dal dante causa. In virtù dei suddetti principi, è altresì possibile
affermare che, in assenza di estinzione del dante causa, i soggetti interessati presentano
autonomamente la comunicazione dei dati Iva dell’anno 2015 se l’operazione straordinaria è
stata effettuata in tale periodo d’imposta senza trasferimento del debito o credito Iva, oppure
se si è perfezionata a partire dal 1° gennaio 2016. Al contrario, nel caso di operazione straordinaria
effettuata nel corso dell’anno solare 2015, senza estinzione del dante causa, con trasferimento del
debito o credito Iva all’avente causa, quest’ultimo deve presentare due comunicazioni annuali,
secondo le medesime modalità sopra illustrate con riferimento all’operazione straordinaria
perfezionata nell’anno 2015 comportante l’estinzione del dante causa;
• non residenti: i soggetti identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) presentano
autonomamente la comunicazione annuale dei dati Iva, mentre quelli identificati tramite il
rappresentante fiscale (art. 17, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972) assolvono l’adempimento tramite
costui. Se nell’anno 2015 il soggetto non residente ha operato in Italia sia identificandosi
direttamente che tramite il rappresentante fiscale, la comunicazione annuale dei dati Iva è
unica e deve essere effettuata dal soggetto che opera in Italia alla data di presentazione della
comunicazione. Diversamente, nel caso dei soggetti non residenti che nel 2015 hanno operato in
Italia mediante la stabile organizzazione, quest’ultima è tenuta a trasmettere la comunicazione
annuale dei dati, per le operazioni ad essa imputabili e per quelle effettuate direttamente dalla
casa madre (C.M. 29 luglio 2011, n. 37/E).
2.2. Esonero per presentazione della dichiarazione annuale Iva
Il contribuente obbligato può, tuttavia, avvalersi dall’esonero dalla trasmissione dalla comunicazione
annuale dei dati qualora, entro il termine del 28 febbraio 2016, presenti direttamente la
dichiarazione annuale Iva, a prescindere che dalla stessa derivi un credito oppure un debito (C.M.
25 gennaio 2011, n. 1/E), senza attendere di assolvere l’adempimento in forma unificata con la
dichiarazione dei redditi: l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria è, pertanto, difforme da quanto
previsto dall’art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 322/1998 – secondo cui la presentazione della dichiarazione in
forma autonoma è riconosciuta esclusivamente ai “contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto” – ma assolutamente coerente con l’art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo, del
D.P.R. n. 322/1998, che dispone l’esonero dalla comunicazione annuale dei dati Iva dei “contribuenti che
presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio”. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi,
peraltro, l’eventuale debito Iva risultante dalla dichiarazione annuale autonoma non può
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essere pagato in base alla scadenze del modello Unico 2016, ma segue le regole proprie
dell’adempimento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
• in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2016;
• in forma rateale, su base mensile, a decorrere dal 16 marzo 2016, con applicazione degli interessi
sulle rate successive alla prima, nella misura dello 0,33%.
Diversamente, nel caso di credito risultante dalla dichiarazione annuale autonoma per un
importo superiore ad euro 5.000, la presentazione della stessa entro il 29 febbraio 2016
consentirebbe di utilizzare in compensazione tale eccedenza detraibile già a partire dal 16 marzo
2016.
2.3. Altre cause di esclusione dall’adempimento
L’art. 8-bis, co. 2, del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce ipotesi di esonero della comunicazione annuale
Iva ulteriori rispetto a quelle della presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il mese di
febbraio. È, infatti, stabilito che l’adempimento non è dovuto con riguardo ai soggetti passivi Iva che, nel
corso dell’anno 2015, sono stati interessati da una delle seguenti situazioni:
• hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, salvo che abbiano annotato fattispecie intracomunitarie, ai sensi dell’art. 48, co. 2, del D.L. 30
agosto 1993, n. 331, ovvero siano stati effettuati acquisti soggetti all’applicazione del reverse charge
(oro e argento, rottami, ecc.). A questo proposito, le istruzioni alla compilazione della comunicazione
annuale dei dati Iva precisano che i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, e
sono tenuti alla rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972,
non sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva, in quanto tale rettifica
deve essere effettuata in sede di dichiarazione annuale, e non nella comunicazione;
• rientrano nei contribuenti espressamente esclusi dall’Ires, in virtù della previsione dell’art. 74
del TUIR. È il caso, ad esempio, degli organi e delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici
territoriali (Comuni, Province e Regioni), dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti
gestori di demani collettivi, delle Comunità Montane, degli enti pubblici che svolgono funzioni statali,
previdenziali, assistenziali e sanitarie (comprese le Aziende Sanitarie Locali), nonché degli enti privati
di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali ed assistenziali;
• sono sottoposti a procedure concorsuali. Sul punto, non essendo fornite specifiche indicazioni, è
ragionevole fare riferimento agli istituti indicati dall’art. 101, co. 5, del Tuir – amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta
amministrazione – nonché alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3
(accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del
patrimonio del debitore);
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• le persone fisiche che si avvalgono del regime forfetario (art. 1, co. 54-89, della Legge 23 dicembre
2014, n. 190) o di quello fiscale di vantaggio, previsto dall’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n.
98;
• le persone fisiche che, nell’anno solare 2015, hanno realizzato un volume d’affari non superiore
ad euro 25.000, considerando quello complessivo, relativo a tutte le attività esercitate, anche se
gestite separatamente. A tale fine, rilevano anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a
registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva
e, conseguentemente, dalla comunicazione annuale dei dati (C.M. 31 maggio 2000, n. 113/E);
• sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale, in base a specifiche disposizioni di
legge.
Rientrano in quest’ultima categoria i seguenti soggetti:
• i produttori agricoli in regime di esonero Iva di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, in
quanto – nell’anno solare precedente – hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro
7.000, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
• gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, co. 6, del D.P.R.
n. 633/1972, salvo che abbiano optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
• i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 16
dicembre 1991, n. 398, consistente nell’esonero dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conse-
guiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (associazioni sportive dilet-
tantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco);
• gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda (C.M. 4 novembre
1986, n. 72/E, e 19 marzo 1985, n. 26/E) e che, nell’anno solare 2015, non hanno esercitano ulteriori
attività rilevanti ai fini Iva;
• i soggetti passivi Iva che, nel precedente periodo d’imposta, si sono avvalsi della dispensa dagli
obblighi di fatturazione e registrazione di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 e abbiano
effettuato soltanto operazioni esenti. L’esclusione, tuttavia, non ricorre qualora il contribuente abbia
registrato operazioni intracomunitarie, ovvero siano stati effettuati acquisti con il meccanismo del