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Mutuidalle estinzioni anticipate alle rinegoziazioni, alle
criticità legate al finanziamento delle spese di progettazione
Bilancio di previsione Enti Locali 2019/2021in G.U. il Decreto
che ufficializza l’annunciata proroga al 31 marzo 2019
Compensi 2019 a Revisori di Enti Localiadeguamento compensi,
limiti massimi e minimi, rimborso spese e riduzione del 10%
RevisorenewsCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di
approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed
Aziende partecipate
ISSN
253
2-25
83
Supplemento ad Entilocalinews n. 6 dell’11 febbraio 2019
NUMERO
02Anno XVII
11 febbraio 2019
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11 febbraio 2019
SOMMARIORevisorenewsCentro Studi Enti Locali
Revisorenews Centro Studi Enti LocaliRivista mensile di
approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed
Aziende partecipate
COLLABORANO ALLA RIVISTA:Avv. Stefano Ciulli, Avvocato,
consulente di Enti Locali e Docente in corsi di formazioneDott.
Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e Revisore contabile,
Esperto di finanza pubblica localeDott. Sergio Cucchi, già
Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di
Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di
Amministrazioni pubblicheProf. Ciro D’Aries, Dottore
Commercialista, Docente e PubblicistaDott. Claudio Galtieri,
Magistrato della Corte dei contiDott.ssa Anna Guiducci, Dirigente
Servizi Finanziari Comune di ArezzoDott. Pantaleo Isceri, Dirigente
Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione
Finanza Locale dell’Anci, Consulente AncirispondeDott. Gianfranco
Ponis, Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un
Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore
LegaleDott. Stefano Quarchioni, Dottore commercialista, Revisore
dei Conti, Consulente di Enti PubbliciDott. Fabio Sciuto, Delegato
Regione Sicilia Centro Studi Enti Locali
COMITATO DI REDAZIONE:Enrico Ciullo, Calogero Di Liberto, Luca
Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro
Maestrelli, Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Stefano Paoli,
Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Alessio Tavanti, Nicola
Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco VegniSegreteria di
redazione: Francesca CombattiResponsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.Via della
Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 -
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Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18
dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il
Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori
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INDICE DEGLI ARGOMENTIWHAT’S NEXT? I PROSSIMI
ADEMPIMENTIMutuidalle estinzioni anticipate alle rinegoziazioni,
alle criticità legate al finan-ziamento delle spese di
progettazionedi Gianfranco Ponis
......................................................................
pag 04
NOTIZIARIOBilancio di previsione Enti Locali 2019/2021in G.U. il
Decreto che ufficializza l’annunciata proroga al 31 marzo
2019......................................................................................................
pag 09
Crisi Enti Localifissati i nuovi parametri di deficitarietà
strutturale ......................... pag 09
NOTIZIARIO FISCALEFatturazione elettronicatutte le Faq diffuse
dall’Agenzia delle Entrate di interesse per gli Enti Locali
............................................................................................
pag 12
Fatturazione elettronica negli appalti pubbliciin G.U. il
Decreto attuativo delle norme comunitarie, interessati gli Enti
Locali
............................................................................................
pag 20
“E-fatture”obbligatorio il formato elettronico anche per quelle
richieste per operazio-ni rientranti nel commercio al minuto
............................................ pag 21
Dichiarazione “Iva/2019”approvato il Modello definitivo e le
relative Istruzioni ministeriali ... pag 22
Dichiarazione “Irap/2019”approvati il Modello e le Istruzioni
ministeriali ............................... pag 25
Dichiarazione dei sostituti d’impostaapprovati la “CU 2019” e il
Modello “770/2019”, con le relative Istruzioni ministeriali
.....................................................................................
pag 31
Dichiarazione “730/2019”approvato il Modello e le relative
Istruzioni ministeriali .................. pag 34
“Pacificazione fiscale”definite le modalità di attuazione della
“definizione agevolata dei processi verbali di constatazione”
............................................................... pag
35
Imposta di bolloin G.U. le specifiche sulla nuova modalità di
pagamento per le
“E-fatture”......................................................................................................
pag 36
Ivaaliquota ordinaria sui servizi di gestione e manutenzione
delle “attrezza-ture sanitarie” di nuova realizzazione in quanto
non accessori .... pag 37
Acquisto di libri in ambito comunitario per la successiva
rivenditaforniti chiarimenti in merito al regime c.d. “monofasico”
................ pag 38
Iva e Imposte indiretteil trattamento fiscale del conferimento e
redistribuzione di aree in un Con-sorzio di urbanizzazione
............................................................... pag
39
GLI APPROFONDIMENTICompensi 2019 a Revisori di Enti
Localiadeguamento compensi, limiti massimi e minimi, rimborso spese
e ridu-zione del 10%di Giuseppe Vanni e Nicola Tonveronachi
..................................... pag 42
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SOMMARIORevisorenewsCentro Studi Enti Locali
“Legge di bilancio 2019”la gestione del risultato di
amministrazione negli Enti in disavanzodi Anna Guiducci
...........................................................................
pag 47
Società “in house” falliteil parere della Corte Sicilia sul
divieto di costituire nuove Società per la gestione dei medesimi
servizidi Giuseppe Girlando
....................................................................
pag 57
Tributi localile principali novità introdotte dalla “Legge di
bilancio”di Alessandro Maestrelli
................................................................
pag 58
QUESITIIvaun’impresa fornitrice ha diritto di rivalersi sul
Comune della maggior Iva accertata dall’Erario e versata ?di
Francesco Vegni
.......................................................................
pag 62
Servizio “Tesoreria” comprendente l’amministrazione di titoli e
valoriil compenso è assoggettato al regime di esenzione Iva ?di
Francesco Vegni
.......................................................................
pag 63
Indennità previste per l’esproprio di aree e per la costituzione
della servitùsono soggette ad Iva ?di Francesco Vegni
.......................................................................
pag 65
LA GIURISPRUDENZAResponsabilitàcondanna dei Presidenti di Giunta
e Consiglio di una Provincia per inde-biti rimborsi di spese di
rappresentanzadi Antonio Tirelli
.............................................................................
pag 66
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RevisoreNEWS
11 febbraio 2019
WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
Entro il prossimo 28 febbraio i Comuni che nel 2018 han-no posto
in essere e concluso procedure di estinzione anticipata di mutui,
sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Interno - Dipartimento
finanza locale - la rendiconta-zione propedeutica all’ottenimento
dei contributi specifica-tamente previsti per gli iter accelerati
di restituzione dei debiti di finanziamento chiusi entro il 31
dicembre u.s..Aldilà dei tecnicismi adempimentali, per i quali si
segnala, per un eventuale approfondimento,la pagina web della
Di-rezione centrale della Finanza Locale:
http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html, va evidenziato
che l’art. 9-ter del Dl. n. 113/16 ha previsto contributi per
l’estinzione an-ticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti
obbligazionari dei Comuni per gli esercizi: 2016, 2017 e 2018 (Euro
48 milioni l’anno).La fruizione del contributo (ottenibile
attraverso la trasmis-sione telematica dei Modelli “A” e “B”
scaricabili dal sito del Ministero dell’Interno) spetta solo per i
mutui già indi-cati in fase previsionale e nel limite massimo
riconosciuto al singolo Ente.Sebbene l’Organo di Revisione non sia
direttamente coin-volto nella procedura menzionata, posto che il
parere di quest’ultimo - sul ricorso all’indebitamento - è una
fun-zione legislativamente attribuita al Revisore dall’art. 239,
comma 1, lett. b), del Tuel, approfittiamo del monitoraggio di
questa scadenza per fare il punto, con il Responsabile finanziario
comunale, sui mutui ancora in piedi ad inizio esercizio, oltre che
sulla futura politica di indebitamento e di rinegoziazione,
prevedibilmente già impostata dall’En-te, con la stesura del
bilancio di previsione 2019-2021.Va detto, inoltre, che è
riconoscibile una concreta propen-sione del Legislatore nei
confronti dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per
l’estinzione anticipata di mutui, che
il Comune è abilitato ad impiegare purché entro le
delimi-tazioni poste dall’art. 187, comma 2, lett. e), del Dlgs. n.
267/00, ponderando opportunamente l’adeguatezza com-plessiva
dell’operazione, sia in relazione alla gestione cor-rente che a
quella futura (si veda, per un approfondimen-to, la Delibera n.
111/2018 della Corte dei conti, Sezione Regionale controllo
Veneto).La trattazione di questo argomento è d’uopo, proprio in
questi giorni,per il verificarsi di una medesima situazione,
piuttosto complessa, in moltissimi Comuni. Cerchiamo di
esplicarla.Il “Codice degli appalti” (artt. 21 e 23, Dlgs. n.
50/16) “co-stringe” spesso gli Enti ad allestire progetti di primo
livello decisamente complessi e, quindi, onerosi. Tuttavia l’iter
progettuale risulta indispensabile per poter accedere, in un
secondo passaggio, ai finanziamenti destinati all’opera pubblica.
L’accresciuta “pesantezza” della progettazione, propedeutica
all’inserimento dell’opera nel Dup e nel bi-lancio preventivo, sta
spingendo verso il ricorso a varie forme di indebitamento,
necessarie per garantire l’acces-so a eventuali contributi statali
o europei sull’opera da re-alizzare.In particolare, la maggior
parte degli Enti si è orientata verso 2 possibilità offerte dal
panorama dei finanziamenti onerosi: - il mutuo per spese di
progettazione finalizzate alla rea-lizzazione di un’opera pubblica,
di solito concesso an-che per le sole spese di progettazione di
primo livello, a condizione che siano finalizzate alla
realizzazione di un’opera pubblica;
- il “Fondo rotativo per la progettualità” (Frp), disciplina-to
dalla Circolare n. 1250/2003 della Cassa depositi e prestiti, da
rimborsare entro 60 giorni dalla definizione
Mutuidalle estinzioni anticipate alle rinegoziazioni, alle
criticità legate al finanziamento delle spese di progettazioneIl
punto sulle politiche di ricorso all’indebitamento
del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza,
contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali -
Editorialista Pubblicista - Revisore Legale
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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della provvista necessaria a finanziare l’opera pubblica o entro
tre anni dalla prima erogazione, nel caso in cui la provvista non
sia stata perfezionata o sia comunque venuta meno la volontà di
realizzare l’opera (in caso di mancato rimborso, il Ministero
dell’Interno blocca una quota del contributo statale).
Vediamo ora di approcciare l’argomento dall’ottica del
ri-scontro di verifica del Revisore.Il Legislatore armonizzato
affermando, al punto 3.20 dell’Allegato n. 4.2 al Dlgs. n. 118/11,
chele operazioni di indebitamento vanno registrate tra le
accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3,
comma 17, del-la Legge n. 350/03, ha voluto preliminarmente
delineare, con chiarezza, quelle che sono le fattispecie di
finanzia-mento di cui l’Ente locale può disporre.Il Comune, in
coerenza con l’art. 119 della Costituzione1, può: contrarre mutui,
emettere prestiti obbligazionari, av-viare cartolarizzazioni
relative a flussi futuri di entrata, a crediti,ad attività
finanziarie e non, perfezionare operazio-ni derivate di swap, dare
il via ad iniziative di leasing finan-ziario. Inoltre, costituisce
indebitamento il residuo debito garantito dall’Ente a seguito della
definitiva escussione della garanzia, fermo restando il diritto di
rivalsa nei con-fronti del debitore originario.Il Tuel, con l’art
202, pone 2 vincoli perentori per il ricorso all’indebitamento da
parte degli Enti Locali: - le condizioni di ammissibilità,
espressamente previste dal Legislatore;
- la finalità sottesa: la realizzazione degli investimenti. Va
evidenziata la fattispecie particolare della contrazione di mutui
passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilan-cio che,
comunque, con la tassativa normazione di cui all’art. 194 Tuel, non
esce dai 2 presupposti sopra indicati. Soddisfatti gli elementi
congetturati ed ottenuto il mutuo, le connesse entrate ottenute dal
Comune hanno – in ogni caso – destinazione vincolata.La Legge
“rinforzata” n. 243/12 attuativa dell’art. 81 della
CostituzioneL’art 10 della Legge n. 243/12, attuativa dell’art. 81
della Costituzione, disciplina il ricorso all’indebitamento delle
Regioni e degli Enti locali, stabilendo che le operazioni di
indebitamento devono essere effettuate sulla base di intese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di
riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa fi-nale del
complesso degli enti territoriali della Regione in-
teressata, compresa la Regione stessa. Allo stato attuale,
quindi, un Ente Locale può fruire di risorse derivanti da un mutuo,
da destinare esclusivamente a spese di inve-stimento, soltanto nel
contesto del mantenimento di un livello complessivo di
indebitamento tale da garantire “l’e-quilibrio della gestione di
cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione”.
Le condizioni di ammissibilitàIl Legislatore ha espresso con
chiarezza, negli artt. 203 e 204 del Tuel, le condizioni
(imprescindibili) di ammissibilità alla fruizione di un
finanziamento. L’Ente può beneficiarne solo se è in grado di
soddisfare le seguenti condizioni: - avvenuta approvazione del
rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente a quello in
cui si intende de-liberare il ricorso a forme di indebitamento;
- avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale
sono iscritti i relativi stanziamenti (se, ad esercizio avviato,
sopraggiungessero nuove esigenze di indebita-mento, l’Organo
Consiliare, al fine di coprirne i derivanti oneri finanziari e le
connesse spese di gestione,dovrebbe preliminarmente adeguare il
“Documento unico di pro-grammazione” (Dup) e, contestualmente,
adottare ap-posita variazione al bilancio di previsione;
- l’importo annuale dei nuovi interessi passivi derivanti,
sommato a quelli dei mutui precedentemente contrat-ti, a quelli dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quelli delle
aperture di credito stipulate e a quelli derivanti da garanzie
prestate ai sensi dell’art. 207 Tuel, al netto di eventuali
contributi statali e regionali in conto interessi introitati, non
deve superare il 10% delle entrate relative ai primi 3 Titoli (di
entrata) del rendicon-to del penultimo anno precedente a quello in
cui viene prevista l’assunzione del mutuo. Il rispetto del limite è
verificato facendo riferimento anche agli interessi riguar-danti i
finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi
successivi. Non concorrono a tale limite di indebitamento le
garanzie prestate per le quali l’Ente ha accantonato l’intero
importo del debito garantito.
Gli elementi essenziali del contratto di mutuo da va-lutareI
contratti di mutuo sottoscritti con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti e dall’Istituto per il credito sportivo
devo-no, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e
contenere le seguenti clausole e condizioni:a) l’ammortamento non
può avere durata inferiore ai 5
1 Art 119, comma 6, della Costituzione: “I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per
finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli
enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.
E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti”.
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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anni;b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del
contratto. In alternativa, la decorrenza dell’ammorta-mento può
essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell’anno
successivo e, per i contratti stipula-ti nel primo semestre
dell’anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso
anno;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota inte-ressi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo devono
essere corrisposti gli eventuali interessi di pre-ammortamento,
gravati degli ulteriori interessi, al mede-simo tasso, decorrenti
dalla data di inizio dell’ammor-tamento e sino alla scadenza della
prima rata. Qualora l’ammortamento del mutuo inizi dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la
stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono
calcolati - allo stesso tasso del mutuo - dalla data di valuta
della somministrazione al 31 dicembre succes-sivo e dovranno essere
versati dall’ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre
successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanzia-re con
il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia
dell’investimento, dato atto dell’intervenuta ap-provazione del
progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di
interesse applicabile ai mutui, determinato periodica-mente dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto.
Verifichiamo il trattamento contabile del debitoIl debito deve
essere iscritto nel bilancio dell’Ente che provvede all’effettivo
pagamento delle rate di ammorta-mento (anche se il pagamento
risulta effettuato a seguito di delegazione di pagamento).E’ questo
il punto fermo del disposto contenuto nell’art. 1, comma 76, della
Legge n. 311/04, precetto poi ripreso dal Legislatore armonizzato
al punto 3.20 dell’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11. Il Revisore
quindi dovrà verificare che il debito derivante dal mutuo oggetto
di riscontro sia effettivamente iscritto nel bilancio
dell’Amministrazione che assume l’obbligo di corrispondere le rate
di ammortamento all’istituto conce-dente, a nulla rilevando che il
ricavato del prestito sia de-stinato ad un’Amministrazione pubblica
diversa. L’Ente beneficiario del mutuo, nel caso in cui le rate di
ammortamento siano corrisposte all’istituto finanziatore da
un’altra Amministrazione, iscrive il ricavato del prestito
tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vinco-lo
di destinazione agli investimenti. L’istituto finanziatore,
contestualmente alla stipula dell’operazione di finanzia-mento, ne
dà notizia all’Amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle
rate di ammortamento che, unitamen-te alla contabilizzazione del
ricavato dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede
all’iscrizione del corrispon-dente importo tra i trasferimenti in
conto capitale al fine di convenire alla regolazione contabile
dell’operazione. Nel caso in cui il pagamento delle rate di
ammortamento risulti effettuato - pro quota - da più Enti, anche il
debito deve essere iscritto - pro quota - nei bilanci degli Enti
coinvolti.Qualora il Comune fruisse della cancellazione o
dell’as-sunzione di un proprio debito da parte di un altro Ente, il
Revisore dovrebbe verificare l’avvenuta registrazione (in entrambi
i casi) di un trasferimento in conto capitale in en-trata e,
contestualmente, il rimborso del prestito oggetto dell’operazione
(Punto 5.5 dell’Allegato n. 4/2).Un portato significativo della
riforma sull’armonizzazione contabile (punto n. 11.3 dell’Allegato
n. 4/2), in termini di innovazio-ne, si concreta nell’attribuzione
della funzione “autorizza-toria” al Titolo 6° delle entrate:
accensioni di prestiti. L’accertamento delle entrate correlate
all’introito del finanziamentoL’Ente mutuatario utilizza il
ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della
spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori: i punti
3.18 e ss. del Principio Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11
enucleano in maniera sintetica ma esaustiva tutti gli elementi del
pro-cesso di accertamento dei proventi derivanti da
finanzia-mento.Un’entrata scaturente da una contrazione di prestito
è ac-certata nel momento in cui è stipulato il relativo contratto
o, se specificatamente normata “ex lege”, a seguito del
provvedimento di concessione del prestito. L’accertamen-to è
imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è
esigibile ovvero quando il soggetto finanziatore rende disponibile
le somme oggetto del finanziamento. Nei mutui tradizionali la somma
è esigibile al momento della sottoscrizione del contratto. Con
l’avvento però del Prin-cipio della competenza finanziaria
potenziata, i correlati impegni relativi alle spese di investimento
vanno imputati all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono
esigibili. In questo contesto, l’inerenza tra l’entrata accertata a
titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata
attraverso appositi accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato
(Fpv).Va segnalato che, qualora sussistesse un precetto di legge
che autorizzasse il Comune ad indebitar-si in relazione ad
obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti,
l’Ente non potrebbe, in tale fattispe-
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RevisoreNEWS
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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cie, dar adito al Fondo pluriennale vincolato.Qualora la Cassa
Depositi e Prestiti (o altro istituto finan-ziatore) rendesse
immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un
apposito conto intestato all’Ente, le stesse si intendono
immediatamente esigibili (dando luogo ad interessi attivi). Da qui
l’esigenza di un immediato accertamento: il Co-mune registra, tra
le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei
proventi del prestito al depo-sito presso la Cassa Depositi e
Prestiti. Il mandato emes-so per la costituzione del deposito
bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente,
consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal
prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito
banca-rio, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio,
l’accertamento delle somme destinate ad essere preleva-te dal conto
di deposito.La contabilizzazione dell’effettivo aumento del valore
no-minale dell’indebitamento è effettuata attraverso
l’accerta-mento dell’intero importo del nuovo debito e la
contabiliz-zazione delle riscossioni riguardanti: - i proventi del
debito effettivamente incassati; - la quietanza riguardante il
mandato emesso a favore del proprio bilancio concernente gli oneri
finanziari sostenuti al momento dell’accensione del prestito.
Connessioni tra le scelte di indebitamento ed il mante-nimento
dell’equilibrio economico-finanziarioIl Legislatore armonizzato,
nel principio sulla competenza finanziaria potenziata – Allegato n.
4/2 al Dlgs. n. 118/11 (punti 3.17 e ss.) – pone rilevante enfasi
alle scelte di in-debitamento, soprattutto se poste in relazione
all’impre-scindibile esigenza del costante mantenimento degli
equi-libri economico-finanziari nel tempo.Il Revisore dovrà
verificare (soprattutto dal punto di vi-sta dell’attendibilità) che
l’atto consiliare di approvazione dell’appello al prestito da
terzi, per il finanziamento delle spese di investimento
programmate, sia munito di un’e-splicita affermazione circa la
deficitarietà di risorse finan-ziarie alternative (utilizzabili per
il medesimo scopo) che non determinino oneri indotti per il
bilancio dell’ente. In questo senso, occorrerà condurre un’attenta
valutazione preventiva di “credibilità contabile”, prima di
“esporsi” con un parere che è reso obbligatorio dall’art. 239,
comma 1, lett. b), n. 6, del Tuel.In un’ottica di riscontro del
mantenimento (da parte dell’En-te) dell’equilibrio patrimoniale, è
opportuno che l’Organo di Revisione accerti l’effettiva
correlazione tra il periodo di ammortamento dell’indebitamento al
presumibile periodo nel quale gli investimenti collegati potranno
generare la loro utilità.
Si consiglia altresì di verificare che gli accertamenti di
en-trata, relativi all’accensione del prestito, coincidano
effetti-vamente con l’aumento del valore nominale
dell’indebita-mento del Comune. Le correlate spese riferite agli
oneri finanziari sostenuti al momento della contrazione del mutuo
nonché le quo-te interessi delle rate di ammortamento dei prestiti
sono ricomprese nell’equilibrio della situazione corrente. Vi è da
dire però, che, di solito, gli oneri finanziari sostenuti al
momento dell’accensione del prestito non concretano, per l’Ente, un
effettivo esborso: corrispondono alla differenza tra il valore
nominale del debito e l’effettivo incasso dei proventi del debito.
La quota di rimborso del capitale è imputata al Titolo IV della
spesa “Rimborso di prestiti”. La rinegoziazione del mutuoIn
conformità al precetto dell’art. 119 della Costituzione,
l’operazione di rinegoziazione del prestito non può avere, come
conseguenza diretta, un aumento netto del debito nominale residuo a
motivo di sopraggiunte compensazio-ni tra oneri finanziari o spese
di rinegoziazione. Eventuali aggravi sottesi ad indennizzi o
penalità non possono es-sere finanziati con nuovo indebitamento, in
quanto trattasi di oneri da registrare nella spesa corrente in
relazione al momento in cui si realizza l’operazione di
rinegoziazione.La rinegoziazione può essere condotta attraverso 2
mo-dalità operative: l’estinzione anticipata del prestito ovvero la
sua ristrutturazione.Per entrambi le modalità è richiesto al
Revisore di verifica-re le registrazioni contabili disposte dal
Punto 3.22 dell’Al-legato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11:1] la
cancellazione degli impegni riguardanti il rimborso
dei prestiti, già registrati e imputati agli esercizi previsti
nel piano di ammortamento del finanziamento per il pa-gamento degli
interessi passivi e delle quote capitale;
2] la reimputazione (nell’esercizio in cui avviene l’estin-zione
anticipata) - al Titolo IV della spesa: “rimborso prestiti” - degli
impegni cancellati al punto 1] relativi alle quote capitale del
debito residuo (conservando il valore nominale del debito residuo),
al fine di consentire la re-gistrazione del pagamento diretto ad
estinguere antici-patamente il debito (in conformità al Principio
contabile generale n. 4 sull’integrità del bilancio, la
registrazione del pagamento va effettuata anche se l’estinzione non
comporta effettivi movimenti di cassa: in tal caso il pa-gamento è
registrato attraverso una regolazione conta-bile);
3] la rilevazione contabile della differenza tra il valore
no-minale del debito che è stato reimputato secondo quanto previsto
al punto 2] ed il valore attribuito al debito nell’e-sercizio in
corso, ai fini dell’estinzione anticipata o della
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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ristrutturazione del debito, senza tenere conto dell’even-tuale
indennizzo o penalità previsti contrattualmente, che devono essere
registrati distintamente. Se positiva, tale differenza è registrata
al Titolo III delle entrate, tra i “Proventi finanziari derivanti
dall’estinzione anticipata di prestiti” (E.3.04.99.01.001); se
negativa è registrata nel Titolo I, tra gli “Oneri finanziari
derivanti dall’estinzio-ne anticipata di prestiti”
(U.1.08.99.01.001). Nel caso di prestiti della Cassa Depositi e
Prestiti resi immediata-mente disponibili in un apposito conto
intestato all’Ente, contabilizzati secondo le modalità previste dal
Punto n. 3.18, dell’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11, se il
finan-ziamento non è stato interamente erogato dalla Cassa Depositi
e prestiti, considerato che il residuo debito è registrato al lordo
del finanziamento non erogato, cui corrisponde,il residuo attivo
registrato nel Tirolo V, come “Prelievi da depositi bancari” (cod.
E.5.04.07.01.00), ai fini della determinazione del costo/onere
dell’operazio-ne, è necessario considerare anche l’importo del
resi-duo attivo registrato nel Titolo V. Conseguentemente, la
regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito
corrispondente al debito ancora non erogato dal-la Cassa Depositi e
Prestiti è effettuata a valere sia del residuo attivo, sia
dell’entrata riguardante il provento dell’operazione.
Nella fattispecie dell’estinzione anticipata, la spesa
so-stenuta per rimborsare il capitale va allocata al Titolo IV
“Rimborso di prestiti”, mentre la spesa relativa agli inte-
ressi ancora dovuti o all’eventuale indennizzo o penalità va
inserita nel Titolo I.In caso di ristrutturazione del debito,
andranno altresì ve-rificate:- la registrazione contabile del nuovo
prestito, ovvero l’ac-
certamento della nuova entrata da accensione di pre-stiti e la
relativa regolazione contabile (emissione di un mandato sul
capitolo riguardante il rimborso di prestiti anticipato, per un
importo pari alla quota del rimborso finanziata dal nuovo
finanziamento. Tale mandato è ver-sato in entrata del bilancio
dell’Ente, al capitolo dell’ac-censione del nuovo prestito);
- la registrazione degli impegni riguardanti il nuovo
fi-nanziamento, distintamente per la quota interesse e la quota
capitale, nel rispetto del principio applicato n. 5.6 dell’Allegato
n. 4/2.
Concludiamo citando la Sentenza n. 82/2018 della Corte dei
Conti, Sezione Giurisdizionale Toscana. La Magistra-tura toscana ha
condannato per danno erariale (misurato negli interessi
improduttivamente corrisposti senza alcun beneficio per l’Ente
Locale), a motivo dell’acquisizione di un mutuo finalizzato
all’allestimento di un’opera pubblica mai effettuata (a causa di un
elaborato tecnico dato per acquisito ma mai formalizzato), gli
amministratori locali, il dirigente e il segretario comunale.Non
sono stati riconosciuti addebiti all’Organo di Revisio-ne: su
quest’ultimo punto qualcuno ha avuto da ridire.
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11 febbraio 2019
NOTIZIARIO
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NOTIZIARIO
Come anticipato dal verbale della seduta del 17 gennaio 2019
della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, slitta al 31
marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di Comuni, Province e Città metro-politane per il
triennio 2019-2021.A ratificare la decisione è stato il Ministero
dell’Interno, con il Decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U.
n. 28 del 2 febbraio 2019. Ricordiamo che il termine,
ordinariamente fissato dal Tuel
al 31 dicembre di ogni anno, era già stato precedentemen-te
prorogato con Decreto del Ministero dell’Interno datato 7 dicembre
2018 e pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018. La nuova
proroga, richiesta congiuntamente da Anci ed Upi, è stata motivata
facendo riferimento alla “complessità del quadro giuridico e
finanziario di riferimento”.Si amplia quindi di un ulteriore mese
l’orizzonte temporale dell’esercizio provvisorio.
Bilancio di previsione Enti Locali 2019/2021in G.U. il Decreto
che ufficializza l’annunciata proroga al 31 marzo 2019
Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018
sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà
strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi del dell’art. 242,
comma 2, del Dlgs. n. 257/2000 (Tuel).Ricordiamo che l’art. 242,
comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficita-rie gli Enti Locali che presentano gravi
ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da
un’apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente para-metri obiettivi, dei quali almeno la metà
presentino valori deficitari. L’individuazione dei parametri
obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con Dm. Interno 24
settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta
della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 30 luglio
2009. L’impianto parametrale, previsto per il triennio 2010-2012, è
stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015
dal successivo Dm. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrale
aveva mostrato nel tempo un variabilità elevata e significativi
squilibri per similari situa-zioni fra Enti.Pertanto, sono stati
elaborati nuovi parametri che tengo-no ora conto, tra l’altro,
dell’esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e
delle nuove norme sull’ar-monizzazione contabile, nell’esigenza di
far emergere le
problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti e
la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.I nuovi
parametri, la cui applicazione decorre dal 2019, verranno
utilizzati per la prima volta a partire dagli adem-pimenti relativi
al rendiconto della gestione 2018 e del bi-lancio di previsione
2020/2022. I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città
Me-tropolitane sono stati definiti tenendo conto della Delibe-ra
d’indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli
Enti Locali adottata nell’Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per
la prima volta, erano già stati indicati speri-mentalmente nel
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per il
rendiconto della gestione 2016.La determinazione delle soglie di
deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata
determinata sulla base dei valori forniti dalla “Bdap”
relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente
testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati
deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il
dissesto negli anni 2016-2017.I nuovi Indicatori di deficitarietà
strutturale non si aggiun-gono, come già anticipato, agli
Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante;
inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità
di reperire dati extra-contabili e che in un prossimo futuro la
Tabella degli indici
Crisi Enti Localifissati i nuovi parametri di deficitarietà
strutturale
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11 febbraio 2019
NOTIZIARIO
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previsti dall’art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente
dalla “Bdap” senza che sia più necessario, da parte degli Enti,
procedere con la certificazione.Gli 8 nuovi Indicatori si
suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico ed individuano
soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello
specifico, fanno prin-cipalmente riferimento alla capacità di
riscossione dell’en-te e all’esistenza di debiti fuori bilancio.
Per quest’ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici
intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le
sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori
bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti ed
in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a
dif-ferenza dei precedenti indici che intercettavo solo i debiti
fuori bilancio riconosciuti.Per il resto, vengono previsti Indici
che monitorano le spe-se di personale e i debiti di finanziamento,
in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata
re-stituzione dell’anticipazione di liquidità ricevuta ed il
risul-tato di amministrazione che viene sostituito dall’Indicatore
concernente la sostenibilità del disavanzo.Di seguito sono
riportate le Tabelle per Comuni, Province e Città metropolitane, e
Comunità montane:
Il Ministro dell’Interno DI CONCERTO CON
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
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ALLEGATO A
Il presente allegato riguarda l’individuazione dei parametri
obiettivi, per i quali vengono definiti, in tabella A1, il numero
d’ordine del parametro, il codice e la denominazione
dell’indicatore di bilancio che lo costituisce, nonché la
condizione che lo rende deficitario per i valori che si collocano,
a seconda dei casi, al di sopra o al di sotto delle soglie
percentuali ivi indicate per ciascuna tipologia di ente locale. In
tabella A2 sono riportate le definizioni degli indicatori
“parametrizzati” stabilite nel DM 22.12.2015.
Tab. A1 - Parametri obiettivi per comuni, province, città
metropolitane e comunità montane per il triennio 2019 - 2021
Parametro Codice indicatore Denominazione dell’indicatore
Condizione di deficitarietà
del parametro
Soglie (valori percentuali)
Comuni
Province e Città
Metropolita-ne
Comunità Montane
P1 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti deficitario se maggiore del 48% 41%
60%
P2 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente
deficitario se minore del 22% 21% 20%
P3 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente deficitario se
maggiore di 0 0 0
P4 10.3 Sostenibilità debiti finanziari deficitario se maggiore
del 16% 15% 14%
P5 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio deficitario se maggiore del 1,20% 1,20% 1,20%
P6 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati deficitario se maggiore
del 1% 1% 1%
P7 13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento deficitario se maggiore
dello 0,60% 0,60% 0,60%
P8
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione
(riferito al totale delle entrate)
deficitario se minore del 47% 45% 54%
Il Ministro dell’Interno DI CONCERTO CON
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
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Tab A2 - Definizione degli indicatori di bilancio (Decreto del
Ministero dell’Interno 22 dicembre 2015, allegati 2/a - 2/b)
Indicatori sintetici di bilancio
Codice indicatore Denominazione indicatore Definizione
indicatore (da calcolare come valori percentuali)
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti
[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc
1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato
1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" +
Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli
Entrate)
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente
Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti
definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente
Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo
/ max previsto dalla norma
10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7
"Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) –
"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo
4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate
categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni
pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di
debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2
e 3
12.4 Sostenibilità disavanzo effettiva-mente a carico
dell’esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /
Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e
titolo 2
13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento
(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento +
Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di
finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e
3
Indicatori analitici di bilancio Codice
indicatore Denominazione indicatore Definizione indicatore (da
calcolare come valori percentuali)
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione
(riferito al totale delle entrate)
% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni
c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)
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11 febbraio 2019
NOTIZIARIO
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Secondo il Ministero dell’Interno, rispetto al previgente
si-stema parametrale, il nuovo presenta una maggiore ca-pacità di
individuare Comuni con gravi squilibri di bilancio anche al di
fuori delle 3 Regioni ad elevata deficitarietà e nelle fasce
demografiche superiori ai 60.000 abitanti.Si ricorda, poi, che ai
sensi dell’art. 243 del Tuel gli Enti strutturalmente deficitari
sono soggetti al controllo centra-le delle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di persona-le da parte della “Commissione per la
stabilità finanziaria degli Enti Locali” ed al controllo della
copertura del costo di alcuni servizi, tra i quali quelli a domanda
individuale, il costo complessivo della gestione del Servizio di
“Ac-quedotto”, nonché il costo complessivo della gestione del
“Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani”, che però già la
normativa vigente prevede che sia coperto al 100% dal-le tariffe
applicate agli utenti del Servizio.Sempre l’art. 243 prevede che
anche i contratti di servizio stipulati dagli Enti Locali con le
Società controllate, preve-dano apposite clausole atte a ridurre la
spesa di personale di queste ultime nel caso in cui l’Ente Locale
di riferimento si trovi in situazione di deficitarietà
strutturale.Sono soggetti in via provvisoria ai controlli centrali
in mate-ria di copertura del costo di taluni servizi anche gli Enti
Lo-cali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della
Tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il
certificato al rendiconto della gestione di cui all’art. 161 Tuel,
e gli Enti Locali per i quali non sia intervenuta nei termini di
legge la Deliberazione del rendiconto della ge-
stione, sino all’adempimento. Inoltre gli Enti Locali che hanno
deliberato lo stato di “Dissesto finanziario” sono soggetti, per la
durata del ri-sanamento, ai controlli sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale, sono tenuti alla presentazione della
certificazione attestante l’avvenuta copertura del co-sto dei
citati servizi e sono tenuti, per quelli a domanda individuale, al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura
dei costi di gestione. Anche gli Enti che, ai sensi dell’art.
243-bis del Tuel, hanno fatto ricor-so alla “procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale”, per tutto il periodo di
durata del “Piano” sono soggetti ai controlli centrali in materia
di copertura di costo di alcuni servizi e sono tenuti ad assicurare
la copertura dei costi della gestione dei “servizi a domanda
individuale” nella ci-tata misura del 36% e, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione
del “Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e del
Servizio “Ac-quedotto”. Quegli Enti in condizioni strutturalmente
deficitarie che non rispettano i suddetti livelli minimi di
copertura dei costi di gestione o che non danno dimostrazione di
tale rispet-to trasmettendo la prevista certificazione, è applicata
una sanzione pari all’1% delle entrate correnti del penultimo
esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rile-vato il
mancato rispetto dei predetti limiti minimi di coper-tura.
Il Ministro dell’Interno DI CONCERTO CON
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
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Tab A2 - Definizione degli indicatori di bilancio (Decreto del
Ministero dell’Interno 22 dicembre 2015, allegati 2/a - 2/b)
Indicatori sintetici di bilancio
Codice indicatore Denominazione indicatore Definizione
indicatore (da calcolare come valori percentuali)
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti
[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc
1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato
1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" +
Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli
Entrate)
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente
Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti
definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente
Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo
/ max previsto dalla norma
10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7
"Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) –
"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo
4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate
categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni
pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di
debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2
e 3
12.4 Sostenibilità disavanzo effettiva-mente a carico
dell’esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /
Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e
titolo 2
13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento
(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento +
Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di
finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e
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Indicatori analitici di bilancio Codice
indicatore Denominazione indicatore Definizione indicatore (da
calcolare come valori percentuali)
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione
(riferito al totale delle entrate)
% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni
c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)
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11 febbraio 2019
NOTIZIARIO FISCALE
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NOTIZIARIO FISCALE
In vista dell’avvio dell’obbligo di emissione generalizzato di
fatture elettronica dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha
diramato, a partire dal novembre 2018, in 2 successive tranches,
una serie di risposte a domande fre-quenti su questo
argomento.Nell’auspicio che l’Amministrazione finanziaria, come
ri-chiesto da gran parte degli operatori interessati, dirami una
Circolare ricognitiva che metta a sistema i numerosi chiarimenti
forniti sinora in ordine sparso, abbiamo sele-zionato le Faq più
rilevanti per gli Enti pubblici e, sperando di fare cosa utile, le
riproponiamo qui di seguito. “Domanda Il modulo di conferimento
delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione
elettronica deve essere sottoscritto dal contribuente e può essere
consegnato in ufficio an-che da un Intermediario; si chiede quale
sia la procedu-ra, giacché alcuni Uffici chiedono la presentazione
di una procura ad hoc e l’attestazione in calce al modello che la
firma è originale da parte dello stesso Intermediario. Risposta Le
nuove procedure per il conferimento della delega ai servizi di
fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate nel Portale ‘Fatture e Corrispet-tivi’ sono state definite
con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.
291241 del 5 novembre scor-so, disponibile anche nell’Area tematica
della fatturazione elettronica accessibile dalla home page del sito
internet dell’Agenzia delle Entrate. Con il Provvedimento, tra
l’al-tro, è stato approvato un nuovo modulo per il
conferimen-to/revoca della delega, modulo che contiene un’apposita
Sezione dedicata al conferimento della procura speciale per la
presentazione del modulo presso gli Uffici dell’A-genzia e
un’ulteriore Sezione per l’autentica della firma del delegante da
parte del soggetto cui è stata conferita la procura.Domanda Sono
obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva ? Risposta Per le
operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva (ad esempio, le
operazioni cosiddette ‘monofase’ di cui all’art.
74 del Dpr. n. 633/1972), le disposizioni di legge stabili-scono
che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattu-ra. Tali
disposizioni non sono state modificate con l’intro-duzione della
fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato
ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si
evidenzia che le regole tecniche stabilite dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 consentono di
gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture
elettroniche ‘fuori campo Iva’ con il formato Xml: pertanto,
qualora l’operato-re decida di emettere una fattura per certificare
le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI
utiliz-zando il formato Xml. In tale ultimo caso, il ‘codice
natura’ da utilizzare per rappresentare tali operazioni è ‘N2’.
Domanda In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto
di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono
per conto dei propri soci (art. 34, comma 7, Dpr. n. 633/1972), i
soggetti emittenti sono anche destinata-ri della fattura. Si chiede
se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella
sua area riservata e l’acquirente-emittente possa comunicarglielo
con modali-tà estranee allo ‘Sdi’. Risposta Il ‘Sdi’ consegna la
fattura all’indirizzo telematico (Pec o Codice destinatario)
riportato nella fattura stessa: pertan-to, nel caso di fattura
emessa dal cessionario/committen-te per conto del
cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato
l’indirizzo telematico del cedente/prestatore, il ‘Sdi’ consegnerà
a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il
cessionario/committente abbia utiliz-zato il servizio di
registrazione presente nel Portale ‘Fattu-re e Corrispettivi’.
Domanda Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una
par-tita Iva inesistente o cessata il ‘Sdi’ scarta questa fattura ?
Risposta Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura
elettronica riporti un numero di Partita Iva ovvero un Co-dice
fiscale del cessionario/committente inesistente in
Fatturazione elettronicatutte le Faq diffuse dall’Agenzia delle
Entrate di interesse per gli Enti Locali
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11 febbraio 2019
NOTIZIARIO FISCALE
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Anagrafe Tributaria, il ‘Sdi’ scarta la fattura in quanto la
stessa non è conforme alle prescrizioni dell’art. 21 del Dpr. n.
633/1972. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero
di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto
deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il ‘Sdi’ non
scarta la fattura e la stessa sarà cor-rettamente emessa ai fini
fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle Entrate potrà
eventualmente effettuare controlli suc-cessivi per riscontrare la
veridicità dell’operazione. Domanda Nel caso riceva una fattura per
merce mai acquistata, cosa devo fare ? Risposta L’introduzione
dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto
disposizioni riguardanti il ‘rifiuto’ di una fattu-ra. Pertanto,
nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una
partita di merce mai ricevuta potrà ri-fiutarla o contestarla
comunicando direttamente con il ce-dente (es. via email, telefono
ecc.): non è possibile veico-lare alcun tipo di comunicazione di
rifiuto o contestazione attraverso il canale del ‘Sdi’. Domanda
Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti del-le
ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie
autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti,
artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o
presso i clienti e quant’altro) ? Risposta L’art. 1, comma 3, del
Dlgs. n. 127/2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettua-te tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni,
sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il
‘Sistema di interscambio’. Conseguentemente, coloro che ancora
utilizzano la ‘fat-tura-ricevuta’, dovranno emettere esclusivamente
fatture elettroniche via ‘Sdi’. I predetti stampati fiscali
potranno essere utilizzati even-tualmente solo dagli operatori
esonerati dall’obbligo di fat-turazione elettronica sempre ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015. Domanda Come dobbiamo
trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019,
non in formato elettronico, ma car-tacee oppure via e-mail ?
Risposta L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base
all’art. 1, comma 916, della ‘Legge di bilancio 2018’ (Legge n.
205/2017), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è lega-to
all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresen-
tato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data
è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è
stata ricevuta dal cessionario/committen-te nel 2019, la stessa non
sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.
Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di
variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di
variazione dovrà esse-re emessa in via elettronica. Domanda In
definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data
dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettro-nica; se la
fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la
fattura dovrà essere elettronica. Nell’ambito della fattura
elettronica è possibile l’uso della fattura differita? Risposta
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha
modificato le disposizioni di cui all’art. 21, comma 4, del Dpr. n.
633/1972 e quindi è possibile l’emissione di una fattura
elettronica ‘differita’. Secondo la norma si può emettere una
fattura entro il giorno 15 del mese succes-sivo a quello di
effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di
servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di
beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore Iva residente o
stabilito potrà emettere una fattura elettronica ‘differita’ il 10
febbraio 2019 avendo cura di: - emettere al momento della cessione
(20 gennaio), un
Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristi-che
stabilite dal Dpr. n. 472/1996) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio
2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei docu-menti di
trasporto (numero e data);
- far concorrere l’Iva alla liquidazione del mese di gennaio.
Domanda Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del Dpr. n.
633/1972, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche
per ‘le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea
docu-mentazione’. Si chiede se i documenti quali la c.d. ‘fattura
proforma’ (o ‘avviso di parcella’), riportanti la descrizione delle
prestazioni fornite, sono idonei a supportare il diffe-rimento
dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a
quello dell’incasso del corrispettivo. Risposta Come previsto
dall’art. 21, comma 4, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, è possibile
emettere fatture differite per le pre-stazioni di servizi: un
documento come la c.d. ‘fattura pro-forma’, contenente la
descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli
identificativi delle parti contraenti,
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11 febbraio 2019
NOTIZIARIO FISCALE
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può certamente essere idoneo a supportare il differimento
dell’emissione della fattura elettronica. Domanda Risulta tuttora
vigente il Dpr. n. 100/1998 che permette di portare in detrazione
l’Iva emergente dalle fatture registra-te riferibili al periodo
precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione
riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del
‘Sistema di interscambio’, quindi, una fattura di acquisto del mese
gennaio, pervenuta nei pri-mi giorni di febbraio, può partecipare
alla liquidazione del mese di gennaio? Risposta L’art. 14 del Dl.
n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdot-to una modifica
all’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 100/1998, stabilendo che entro il
giorno 16 di ciascun mese può es-sere esercitato il diritto alla
detrazione dell’imposta relati-va ai documenti di acquisto ricevuti
e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’opera-zione, fatta eccezione per i documenti di
acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che
ri-porta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il
‘Sdi’ il giorno 1° febbraio 2019, potrà essere esercitato il
diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di
gennaio.Domanda Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in
regi-me di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti non
sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro) ?
Risposta L’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015 stabilisce un
obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad
operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso sog-getti non
residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la
‘Legge di bilancio 2018’ ha abrogato l’art. 21 del Dl. n. 78/2010
con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. ‘nuovo
spesometro’). Conseguente-mente, per le fatture ricevute da un
soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di
vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più
l’obbligo di comu-nicazione ‘spesometro’. Domanda Si chiede se, con
l’introduzione della fatturazione elettroni-ca a partire dal
prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario
resta obbligatoria la presentazione del modello Intra ovvero se il
fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della
sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque
obbligatorio il
detto adempimento. Risposta Le disposizioni relative all’obbligo
di comunicazione dei Modelli Intra, relativi agli acquisti di beni
e servizi intraco-munitari, sono state modificate nel corso del
2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che: - l’obbligo di
comunicazione mensile dei Modelli Intra 2-bis
resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi
che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi
trimestrali pari o superiori a Euro 200.000;
- l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli Intra 2quater
resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che
hanno effettuato acquisti di servizi intraco-munitari per importi
trimestrali pari o superiori a Euro 100.000.
Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.
Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori
approfondimenti. Domanda I Professionisti dal 2019 saranno
obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza
Partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la
versione cartacea o in formato Pdf ? Se fornisce la Pec, gli si
deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è
te-nuto a scaricarla dallo ‘Sdi’ ? Risposta Come stabilito
dall’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015, l’operatore Iva residente o
stabilito è obbligato ad emettere la fattu-ra elettronica anche nei
rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi
una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o
elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale
copia.Domanda L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo Pec
iscritto al Re-gistro Imprese (che rappresenta l’equivalente
‘elettronico’ dell’indirizzo ‘fisico’ della sede legale) può
dotarsi di un altro indirizzo Pec da destinare esclusivamente alla
fattu-razione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che
da ricevere) ? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale ?
Risposta Il Provvedimento 30 aprile 2018 e le relative specifiche
tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più
‘indirizzi telematici’, quindi anche più Pec, anche diver-se da
quella legale registrata in Inipec (indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it).
Peraltro, l’operatore Iva residente o stabilito può scegliere anche
di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo
telematico (es. Pec) del suo interme-diario o di un soggetto terzo
che offre servizi di trasmissio-
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11 febbraio 2019
NOTIZIARIO FISCALE
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ne e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di
comunicare alcuna ‘delega’ in tal senso all’Agenzia del-le Entrate.
Il ‘Sistema di interscambio’, come un postino, si limita a
recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo tele-matico (es.
Pec) che troverà riportato nella fattura elettro-nica salvo che
l’operatore Iva che appare in fattura come cessionario/committente
non abbia preventivamente ‘re-gistrato’ nel Portale ‘Fatture e
Corrispettivi’ l’indirizzo tele-matico (Pec o codice destinatario)
dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche
trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda
alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’Area
tematica della home page del sito dell’Agenzia delle
Entrate.Domanda E’ possibile trasmettere al ‘Sdi’ la fattura emessa
entro il termine della scadenza della liquidazione Iva periodica ?
Ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto
la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data do-cumento (data
emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva
acquisti con competenza gennaio, verso l’Iva pagata correttamente
il 16 febbraio. Risposta Si, l’esempio riportato nel quesito è
corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo
semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui
all’art. 1, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015.Domanda E’ possibile
portare in detrazione l’Iva emergente dalle fat-ture registrate
riferibili al periodo precedente (mese o tri-mestre) entro il
termine della liquidazione riferibile al detto periodo ? Stante i
tempi fisiologici del ‘Sistema di inter-scambio’, quindi, una
fattura di acquisto del mese genna-io, pervenuta nei primi giorni
di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio
? Risposta L’art. 14 del Dl. n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha
introdot-to una modifica all’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 100/1998,
stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere
esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta rela-tiva ai
documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’opera-zione, fatta
eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
effettuate nell’anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una
fattura elettronica di acquisto che ri-porta la data del 30 gennaio
2019 ed è ricevuta attraverso il ‘Sdi’ il giorno 1 febbraio 2019,
potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con
riferimento al mese di gennaio. Domanda E’ obbligatorio dotarsi di
registri sezionali per la registra-
zione delle fatture ? Risposta In linea con la piena
equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti
non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai
fini della registrazione e della conservazione delle fatture
elettroniche e ana-logiche, potendo avvalersi di modalità di
conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture
elettroniche ai sensi dell’art. 39 del Dpr. n. 633/1972 – sia
analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di
quel-le analogiche può, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/E
del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che
sia garantita l’identificazione univoca della fattura,
indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad
esempio, alla fattura n. 1 analogica, possono succedere la numero 2
e 3 elettroniche, la n. 4 analogica e così via, senza necessità di
ricorrere a sepa-rati registri sezionali, fermo restando il
rispetto del sopra richiamato art. 39. Domanda Per la conservazione
per 15 anni delle fatture Xml da par-te dell’Agenzia delle Entrate
è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale,
rinnovabile. Attualmente il rin-novo non è tacito: l’Agenzia delle
Entrate prevede quindi un sistema di ‘allarme’ prima della
scadenza? E se il con-tribuente dimentica il rinnovo, quali sono le
conseguenze ? E’ possibile ratificare comunque l’allungamento della
ge-stione di conservazione ? Risposta Attraverso il servizio di
conservazione elettronica offerto gratuitamente dall’Agenzia delle
Entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel
Portale ‘Fatture e Corrispettivi’ – tutte le fatture elettroniche
emesse e rice-vute dal contribuente attraverso il ‘Sistema di
interscam-bio’ sono automaticamente portate in conservazione,
mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche in caso
di decadenza o recesso dal servizio. La durata della Convenzione è
di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova
sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal
portale ‘Fatture e Corri-spettivi’. Nello stesso portale sarà
implementato un servi-zio che metterà in evidenza all’operatore
l’approssimarsi della scadenza della Convenzione. Qualora
l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta
sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione
ma-nualmente – mediante upload sempre nel portale ‘Fatture e
Corrispettivi’ – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute
nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.Domanda
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11 febbraio 2019
NOTIZIARIO FISCALE
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Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispe-cie
dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio
2019 ? Se sì, sono previsti particolari documenti ? Risposta Si, le
fatture emesse per omaggi vanno emesse come fat-ture elettroniche e
inviate al ‘Sistema d’interscambio’. Domanda Le autofatture (fatte
in caso di ‘reverse charge’) vanno in-viate al ‘Sistema di
interscambio’ ? Se le autofatture han-no la stessa numerazione
delle fatture attive (che invio al ‘Sdi’) posso conservare le
autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale ?
Risposta Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge
biso-gna fare una distinzione di base. Per gli acquisti
intraco-munitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari,
l’o-peratore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad
effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture
d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n.
127/2015. Per gli acquisti interni per i quali l’operatore Iva
italiano riceve una fattura elettronica ripor-tante la natura ‘N6’
in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione
contabile, ai sensi dell’art. 17 del Dpr. n. 633/1972,
l’adempimento contabile previsto dalle di-sposizioni normative in
vigore prevede una ‘integrazione’ della fattura ricevuta con
l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della
stessa ai sensi degli artt. 23 e 25 del Dpr. n. 633/1972. Al fine
di rispettare il detta-to normativo, l’Agenzia ha già chiarito con
la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa
all’in-tegrazione della fattura possa essere la predisposizione di
un altro documento, da allegare al file della fattura in
que-stione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia
gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale
documento – che per consuetudine viene chiamato ‘autofattura’
poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare,
l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia
nel campo del cedente/prestatore che in quello del
cessionario/committente – può essere inviato al ‘Sistema di
interscambio’ e, qualora l’operatore usufruisca del servizio
gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle
Entrate, il documento verrà portato au-tomaticamente in
conservazione. Domanda Le fatture relative ai passaggi interni ai
sensi dell’art. 36 del Decreto Iva, seguono le regole ordinarie e
quindi ven-gono trasmessi all’ emittente mediante ‘Sdi’ ? Risposta
Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fat-
ture elettroniche inviate al ‘Sdi’. Domanda Posto che le fatture
elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei
casi in cui il debitore dell’Impo-sta sia il
cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini
dell’assolvimento del tributo, provveda a ge-nerare un documento
informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore,
da associare alla fattura stes-sa, oppure possa ritenersi
sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta
emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della
fattura ai sensi dell’art. 23, Dpr. n. 633/1972. Risposta Per
quanto riguarda le operazioni in reverse charge biso-gna fare una
distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli
acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o
stabilito in Ita-lia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della
comuni-cazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art.
1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. Per gli acquisti interni per
i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica
riportante la natura ‘N6’ in quanto l’operazione è effettuata in
regime di inversione contabile, ai sensi dell’art. 17 del Dpr. n.
633/1972, l’a-dempimento contabile previsto dalle disposizioni
norma-tive in vigore prevede una ‘integrazione’ della fattura
ri-cevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente
registrazione della stessa ai sensi degli artt. 23 e 25 del Dpr. n.
633/1972. Al fine di rispettare il dettato normati-vo, l’Agenzia ha
già chiarito con la Circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una
modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la
predisposizione di un altro documento, da allegare al file della
fattura in questione, contenente sia i dati necessari per
l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si
evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato
‘au-tofattura’ poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in
particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua
l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello
del cessionario/committente – può essere inviato al ‘Sistema di
interscambio’ e, qualora l’operatore usufruisca del servizio
gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle
Entrate, il documento verrà portato au-tomaticamente in
conservazione.Domanda I nuovi obblighi 2019 di fatturazione
elettronica regola-mentati dal Provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate 30 aprile 2018 riguardano anche le operazioni prive di
contro-parte ? Ci si riferisce, ad esempio, al caso
dell’autoconsu-mo dell’imprenditore individuale, ovvero
all’autofattura per
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11 febbraio 2019
NOTIZIARIO FISCALE
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passaggi interni fra contabilità separate. Risposta Le fatture
utilizzate per documentare l’autoconsumo o il passaggio tra
contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al
‘Sdi’. Domanda Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della
fattura elet-tronica, una fattura cartacea. Il cessionario per
distrazio-ne pur non avendo la fattura elettronica, sulla base
della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16
maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura
elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare
la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel
registro dell’art. 25 sarà sanzionabile ? Risposta Nel caso di
specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro
il termine della propria liquidazione perio-dica, la sanzione non
sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura
elettronica via ‘Sdi’ entro la liquidazio-ne periodica in cui ha
operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto
ha detratto l’Iva in assenza di una fattura regolare (cioè, la
fattura elettronica via ‘Sdi’). Quanto sopra vale solo per le
operazioni effettuate nel pri-mo semestre 2019. Domanda Dal 2019,
se un fornitore non invierà la fattura elettronica-mente, il
contribuente Iva perderà la possibilità di detrarre l’Iva ? Sarà
comunque tenuto a pagare l’importo pattuito ? Risposta Se il
fornitore non emette la fattura elettronica, trasmetten-dola al
‘Sistema di interscambio’, la fattura non si consi-dera fiscalmente
emessa. Pertanto il cessionario/commit-tente (titolare di partita
Iva) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà
esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Questo gli impone
di richiedere al for-nitore l’emissione della fattura elettronica
via ‘Sdi’ e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura
ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Dlgs. n. 471/1997. Con la
rego-larizzazione potrà portare in detrazione l’Iva relativa. Le
disposizioni di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015 in tema di
fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazio-ne ai
pagamenti, varranno le regole e gli accordi commer-ciali stabiliti
tra le parti.Domanda [Modalità di trasmissione delle fatture
elettro-niche ] Voglio usare la mia Pec per inviare le mie fatture
elettro-niche ai miei clienti: come devo procedere? Quale
indiriz-zo email devo inserire quando compilo la Pec, quello del
cliente o quello del ‘Sistema di interscambio’ ? Risposta
Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre
sempre trasmettere il file (Xml) della fattura (predisposto con uno
dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle Entrate o con un
software di mercato) al ‘Sistema di inter-scambio’ che, esattamente
come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file
della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita Iva)
avrà comunicato. Domanda La fattura elettronica che viene inviata
direttamente alla casella Pec del cliente, non passando per il
‘Sdi’, si ha per non emessa. Risposta Se si usa la Pec per inviare
il file della fattura elettronica al ‘Sdi’, si dovrà: 1.
predisporre il messaggio di Pec; 2. inserire il file Xml della
fattura elettronica come allegato
del messaggio di Pec; 3. inserire e inviare, la prima volta, il
messaggio di Pec
all’indirizzo: [email protected]. Una volta ricevuta la
Pec, il ‘Sdi’ comunicherà – con ap-posito messaggio inviato allo
stesso indirizzo Pec da cui ha ricevuta la email – un nuovo
indirizzo Pec-‘Sdi’ a cui inviare le successive PEC contenenti le
altre fatture elet-troniche.Domanda [Emissione delle fatture
elettroniche] Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e
c dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroni-che nei
confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della
ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i
primi 6 mesi del 2019 posso trasmette-re la fattura elettronica al
‘Sistema di interscambio’ entro il termine della liquidazione del
periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo rilasciare
un documen-to al cliente al momento di effettuazione
dell’operazione oppure no e, se si, che tipo di documento ? Una
fattura ‘proforma’ potrebbe andar bene? Risposta L’attività degli
esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate
dall’art. 22 del Dpr. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che
‘l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta
dal cliente non oltre il mo-mento di effettuazione dell’operazione:
[…]’. In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere
certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui
all’art. 8 della Legge n. 249/1976, ovvero dello scontrino fiscale
di cui alla Leg-ge n. 18/1983, con l’osservanza delle relative
discipline» (come stabilito dalla Legge n. 413/1991). Tanto
premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione
dell’opera-zione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente
potrà alternativamente:
mailto:sdi01%40pec.fatturapa.it?subject=
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11 febbraio 2019
NOTIZIARIO FISCALE
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a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o
uno scontrino fiscale - ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n.
696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento
equipollente al Ddt) per l’emissione di una ‘fattura differita’ ai
sensi dell’art. 21, comma 4, terzo pe-riodo, lett. a), del Dpr. n.
633/1972. In tal caso, come già previsto con la Circolare n. 249/E
del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da
ricevuta/scon-trino fiscale e oggetto di fatturazione differita va
scorpo-rato dal totale giornaliero dei corrispettivi;
b) in caso di fattura immediata, trasmettere al ‘Sdi’ entro i
termini della liquidazione periodica, la fattura recante
l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e
rilasciare al cliente, al momento di effettuazione
dell’o-perazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del Cc.) che
assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della
quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura
ovvero dalla ricevuta del pos, in caso di pagamento elettronico.
Resta ferma la possi-bilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta
fiscale (ovvero dal c.d. ‘documento commerciale’ nel caso
l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica
dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi
dell’art. 2 del Dlgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già
detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fattu-razione andrà
scorporato dal totale dei corrispettivi gior-nalieri.
L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle ope-razioni
tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra
quelle dell’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, è ob-bligato ad emettere
solo fatture e un altro operatore Iva. Si ricorda che, qualora il
cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente
dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento
dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o
elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci. Si
precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’art.
36-ter del Dpr. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della
copia analogica della fattura elettronica rilasciata al
con-sumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra
fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo pro-va
contraria, sono validi quelli della fattura digitale. Quan-do le
fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o
ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei
corrispettivi, da un ‘documento commer-ciale’), nella fattura vanno
riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in
particolare, il blocco informati-vo ‘AltriDatiGestionali’ va
compilato riportando: - nel campo ‘TipoDato’ le parole ‘Numero
Scontrino’ (op-
pure ‘Numero Ricevuta’ oppure ‘Numero Doc. Commer-
ciale’); - nel campo ‘RiferimentoTesto’ l’identificativo
alfanumerico
dello scontrino (o della ricevuta o del documento
com-merciale);
- nel campo ‘RiferimentoNumero’ il numero progressivo dello
scontrino (o della ricevuta o del documento com-merciale);
- nel campo ‘RiferimentoData’ la data dello scontrino. Domanda
[Compilazione della fattura elettronica] Sono un avvocato e sono
solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e
sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farmele
rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso
riportarle nella fattura elettronica ? Risposta Ai sensi dell’art.
15 del Dpr. n. 633/1972, le spese anti-cipate in nome e per conto
del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e
quindi al calcolo dell’Iva, purché opportunamente documentate. Una
delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica
può essere quella di inserire un blocco ‘DatiBeniServizi’
ri-portando l’importo delle spese, la loro descrizione e, al po-sto
dell’aliquota Iva, il codice natura ‘N1’ (‘escluse ex art. 15’).
Un’altra modalità di riportare in fattura le spese può essere
quella di utilizzare il blocco ‘Altri dati gestionali’,
ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’im-porto
del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il
blocco ‘Altri dati gestionali’ è selezionabile nella sezione in cui
si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della
cessione/prestazione).Domanda [Emissione delle fatture
elettroniche] L’emissione della fattura differita prevede
l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto
dall’art. 21, comma 4, lett. a), Dpr. n. 633/1972). Nel caso di
cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i
riferi-menti dei Ddt, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la
Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in
materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di
cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo
l’indicazione della data e del numero del Ddt o del documento
idoneo avente le caratteristiche di cui al Dpr. n. 472/97. Si
chiede di conoscere come devono essere conservati i Ddt emessi in
caso di fattura differita. Risposta I Ddt possono essere conservati
in maniera cartacea. Qualora i Ddt siano allegati alla fattura
elettronica e l’ope-ratore utilizzi il servizio di conservazione
gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate, tali documenti saranno
auto-maticamente portati in conservazione con la fattura. A tal
proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve
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RevisoreNEWS
11 febbraio 2019
NOTIZIARIO FISCALE
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superare la dimensione di 5Mb. Le medesime considera-zioni
valgono nel caso di fattura differita emessa in rela-zione a
prestazioni di servizi. Al riguardo, la Circolare n. 18/E/2014 ha
precisato che può essere utilizzata la docu-mentazione commerciale
prodotta e conservata per poter individuare con certezza la
prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti
contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto
incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera
d’incarico oppure la relazione professionale”.Domanda Sono un
privato cittadino senza Partita Iva: se voglio e chiedo la fattura
all’esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi
offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo pec ? Se
ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione
delle fatture elettroni-che che i fornitori hanno emesso nei miei
confronti ? In che modo ? Risposta Se il consumatore finale chiede
la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi,
non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo pec all’esercente
o al profes-sionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando
il con-sumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il
profes-sionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il
‘Sistema di interscambio’ e anche a fornirne copia su carta (o, ad
esempio, pdf per e-mail) al cliente: quest’ultima è perfettamente
valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura
elettronica da parte del cliente. A par-tire dal secondo semestre
di quest’anno, come previsto dall’ultima ‘Legge di bilancio’,
l’Agenzia delle Entrate of-frirà un servizio di consultazione delle
fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche;
con tale ser-vizio il consumatore finale potrà consultate le
fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1°
gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il
rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati persona-li.
Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di
consultazione delle fatture elettroniche per i con-sumatori finali
persone fisiche non è attivo.Domanda I soggetti tenuti all’invio
dei dati al Sistema ‘Tessera sani-taria’ devono emettere le fatture
elettroniche per le presta-zioni sanitarie, rese nei confronti
delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema ‘Tessera
sanitaria’ ? Risposta No, non devono e non possono emettere le
fatture elet-troniche. La ‘Legge di bilancio per il 2019’ ha
modifica-to l’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018 prevedendo che, per
il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei
dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’, ai fini dell’elaborazione
della Dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere
fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono
da inviare al Sistema ‘Tessera sanitaria’. Considerato l’esplicito
divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al
Sistema ‘Tessera sanitaria’ continua-no, pertanto, ad emettere le
fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema ‘TS’
secondo le ordinarie modalità.Domanda Nel caso in cui un cittadino
eserciti l’opposizione alla tra-smissione dei suoi dati al Sistema
‘Tessera sanitaria’, il soggetto che effettua la prestazione
sanitaria deve emet-tere la fattura elettronica dal momento che i
dati non ven-gono inviati al Sistema ‘TS’ ? Risposta No, non deve
emettere la fattura elettronica. Le prestazio-ni sanitarie rese
nei