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Rendiconto 2018non solamente competenza potenziata e
riaccertamento ordinario
Rendiconto di gestione 2017al via la compilazione, attraverso il
Sistema “Con.Te”, dei Questionari per i Revisori dei conti
Compensi 2019 a Revisori di Enti LocaliNota di chiarimento della
Finanza locale
RevisorenewsCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di
approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed
Aziende partecipate
ISSN
253
2-25
83
Supplemento ad Entilocalinews n. 10 dell’11 marzo 2019
NUMERO
03Anno XVII
14 marzo 2019
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14 marzo 2019
SOMMARIORevisorenewsCentro Studi Enti Locali
Revisorenews Centro Studi Enti LocaliRivista mensile di
approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed
Aziende partecipate
COLLABORANO ALLA RIVISTA:Avv. Stefano Ciulli, Avvocato,
consulente di Enti Locali e Docente in corsi di formazioneDott.
Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e Revisore contabile,
Esperto di finanza pubblica localeDott. Sergio Cucchi, già
Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di
Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di
Amministrazioni pubblicheProf. Ciro D’Aries, Dottore
Commercialista, Docente e PubblicistaDott. Claudio Galtieri,
Magistrato della Corte dei contiDott.ssa Anna Guiducci, Dirigente
Servizi Finanziari Comune di ArezzoDott. Pantaleo Isceri, Dirigente
Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione
Finanza Locale dell’Anci, Consulente AncirispondeDott. Gianfranco
Ponis, Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un
Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore
LegaleDott. Stefano Quarchioni, Dottore commercialista, Revisore
dei Conti, Consulente di Enti PubbliciDott. Fabio Sciuto, Delegato
Regione Sicilia Centro Studi Enti Locali
COMITATO DI REDAZIONE:Enrico Ciullo, Calogero Di Liberto, Luca
Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro
Maestrelli, Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Stefano Paoli,
Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Alessio Tavanti, Nicola
Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco VegniSegreteria di
redazione: Francesca CombattiResponsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.Via della
Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 -
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dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il
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INDICE DEGLI ARGOMENTIWHAT’S NEXT? I PROSSIMI
ADEMPIMENTIRendiconto 2018non solamente competenza potenziata e
riaccertamento ordinario di Gianfranco Ponis
......................................................................
pag 04
NOTIZIARIO DI SETTORERendiconto di gestione 2017al via la
compilazione, attraverso il Sistema “Con.Te”, dei Questionari per i
Revisori dei conti
...................................................................
pag 09
Organo di revisione degli Enti Localidiffusi i nuovi Principi di
vigilanza e controllo ................................. pag 09
Questionari dei Revisori sul consuntivo 2017il quadro delle
prime scadenze deliberate dalle Sezioni regionali della Corte dei
conti
...............................................................................
pag 10
Revisori Enti Localiarriva il secondo Decreto di modifica
dell’Elenco 2019 .................. pag 11
NOTIZIARIO“Decreto Semplificazione”le novità per gli Enti Locali
introdotte dalla Legge di conversione n. 12/2019
.........................................................................................
pag 12
Enti territorialiCircolare RgS su “Equilibrio di bilancio” 2019
(in sostituzione del “Pareg-gio di bilancio”)
..............................................................................
pag 18
“Fpv”con la Faq n. 32 la Commissione Arconet chiarisce che le
nuove regole si applicano già dal riaccertamento ordinario 2018
........................... pag 22
Contabilitàaggiornamento del “Piano dei conti integrato” per
l’esercizio 2019
.......................................................................................................
pag 23
Riscossione dei tributi locali e “Tax gap”pubblicato lo studio
dell’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali
.....................................................................................
pag 23
NOTIZIARIO FISCALE“Telefisco 2019”i chiarimenti del Mef in
materia di Tributi locali e contenzioso
tributario.......................................................................................................
pag 31
“Definizione agevolata”approvato il Modello di domanda relativo
alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate
...................................................... pag 34
“Pace fiscale”attivo il Servizio per la compilazione e l’invio
delle Istanze di “Definizione agevolata” delle controversie
tributarie ......................................... pag 36
Scadenze fiscaliformalizzate, con la pubblicazione del Dpcm. in
G.U., le annunciate pro-roghe di “Spesometro” e liquidazioni
periodiche Iva ...................... pag 36
“E-fattura”alcuni chiarimenti sugli obblighi verso committenti
soggetti Iva che non residenti ma identificati in Italia
..................................................... pag 37
Trasmissione telematica dei corrispettividefinite le istruzioni
per ottenere il bonus sull’acquisto o adattamento dei “misuratori
fiscali”
..........................................................................
pag 38
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SOMMARIORevisorenewsCentro Studi Enti Locali
Ivaribadito che le somme erogate in virtù di concessioni
affidate in base al “Codice dei Contratti pubblici” rappresentano
dei corrispettivi ...... pag 38
Ivaaliquota del 10% anche su installazione di scaffalature se
“accessorie” ad un intervento di restauro e risanamento
conservativo .............. pag 40
Ivaaliquota ordinaria su interventi di sistemazione e
consolidamento del ter-ritorio volti a pervenire e mitigare i
dissesti idrogeologici ............... pag 41
Fornitura di banche dati elettronichel’aliquota Iva è quella
ordinaria in quanto non trattasi di prodotti
editoriali.......................................................................................................
pag 42
Imposta di bolloconfermato l’assoggettamento sui contratti
stipulati tra P.A. e Aid .... pag 43
Imposta di bollonon soggetti i duplicati informatici conformi al
“Cad” .................... pag 44
“Art-bonus”ribadito che il credito non è riconoscibile a
Fondazioni che non possono essere qualificate “Organismi di diritto
pubblico” .......................... pag 45
GLI APPROFONDIMENTICompensi 2019 a Revisori di Enti LocaliNota
di chiarimento della Finanza locale di Giuseppe Vanni e Nicola
Tonveronachi ..................................... pag 47
“Pre-dissesto”illegittimità costituzionale della disciplina in
tema di ripianamento del de-bito pregresso degli Enti Localidi
Giovambattista Palumbo
........................................................... pag
49
Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 in materia di
“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”conseguenze e
quesitidi Giuseppe Vanni, Calogero Di Liberto, Stefano Ciulli,
Giovanni Viale e Nicola Tonveronachi
.....................................................................
pag 53
“Codice dei contratti”le nuove modifiche introdotte dal “Codice
della crisi d’impresa e dell’in-solvenza”di Mauro Mammana
......................................................................
pag 58
QUESITIFatture elettronichechi, all’interno di una Pubblica
Amministrazione, deve firmarle e che va-lore giuridico hanno quelle
firme ?di Cesare Ciabatti
..........................................................................
pag 60
Fatture elettroniche emesse da un Ente pubblico a un privatoè
obbligatoria la firma elettronica?di Cesare Ciabatti
..........................................................................
pag 61
IL PARERE DELLA CORTECompenso dei Revisoriper la Corte Liguria è
legittimo procedere ad una nuova valutazione di congruità
.......................................................................................
pag 62
REVISIONE LEGALE“Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza”prime sintetiche considerazionidi Riccardo
Compagnino
.............................................................. pag
64
Il “Codice della crisi e dell’insolvenza” e le Società a
partecipazione pubblicadi Riccardo Compagnino
.............................................................. pag
65
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RevisoreNEWS
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
Il mese di marzo è, per il Revisore, sinonimo di Rendi-conto. Si
aprono quindi dibattiti e confronti sul rispetto dei principi di
competenza finanziaria potenziata e sulle corrette modalità di
riaccertamento ordinario dei residui. Pur avallando la centralità
di queste tematiche, le verifiche concernenti il Consuntivo
dell’esercizio 2018 dovrebbero svilupparsi anche su principi e
precetti normativi magari di minore “portata strategica” e di
minore appeal convegni-stico, ma pur sempre imprescindibili in
quanto coercitivi. Non stiamo, anche in questa sede, a sottolineare
l’impor-tanza, ai fini di una rendicontazione veritiera e puntuale,
della corretta rappresentazione dell’esigibilità delle poste
contabili e dunque dell’attività di riaccertamento ordinario, che
deve estendersi anche alla verifica degli accertamenti e degli
impegni di competenza. Sottolineiamo soltanto che il rilievo
numerico e sostanziale delle operazioni di “reim-putazione” di
impegni assunti nell’esercizio e, dunque, l’incremento del Fondo
pluriennale vincolato a fine anno, siano da valutare come
indicatori di scarsa programma-zione e di non puntuale osservanza
delle regole contabili. Si è chiuso, quindi, l’esercizio
finanziario 2018. Essenzial-mente, ciò che, in una prima fase, a
nostro giudizio, il Re-visore deve valutare è come l’Ente “vive” il
momento in cui nasce e diventa esigibile l’obbligazione, al fine di
evitare che le risorse confluiscano impropriamente in avanzo di
amministrazione. I dettami legislativi che disciplinano gli impegni
di spesa sono diversi per la parte corrente e la parte capitale.
L’assunzione e l’imputazione degli impegni di parte corrente,
particolarmente se agiscono nell’ultima parte dell’esercizio,
devono essere accuratamente ponde-rati in relazione alla scadenza
dell’obbligazione. Solamen-te quelle spese la cui esigibilità
matura entro il 31 dicem-bre possono essere imputate contabilmente
sull’esercizio 2018, mentre le altre dovranno essere imputate
sull’eser-
cizio successivo in cui l’obbligazione viene a scadere. In sede
di analisi del riaccertamento ordinario posto in esse-re dal Comune
sarà possibile verificare se sussistano le condizioni, previste dal
punto 5.4 del Principio contabile Allegato n. 4/2 al Dlgs. n.
118/2011, per poter costituire il Fondo pluriennale vincolato ed
assicurare quindi coper-tura alla reimputazione di tali spese.
Attenzione dunque in particolare alla copertura finanziaria delle
procedure di gara avviate durante l’anno nel rispetto dell’articolo
183, comma 6, del Tuel, ma non concluse entro l’esercizio: “Comma
6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza del bilancio di previ-sione, con
imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili. Non possono essere assunte ob-bligazioni che danno luogo
ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello
in corso, a meno che
non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano
necessarie per garantire la continuità dei ser-vizi connessi con le
funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del
mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento
agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle
spese derivanti da contratti di somministrazione, di loca-zione,
relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui
all’art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti,
inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni
riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze
della gestione”.
Alle spese correnti finanziate da entrate di natura vinco-lata
si allaccia il tema - centrale - del “Fondo pluriennale
Rendiconto 2018non solamente competenza potenziata e
riaccertamento ordinarioAttenzione ad alcune norme puntuali, solo
apparentemente di secondo piano
del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza,
contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali -
Editorialista Pubblicista - Revisore Legale
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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vincolato”: uno degli elementi imprescindibili nelle attività di
riscontro del Revisore. E’ possibile costituire il “Fondo
pluriennale vincolato” qualora un’obbligazione perfezio-nata,
finanziata da entrate vincolate già accertate, diventi esigibile
nell’esercizio successivo. Ad esempio, il salario accessorio del
personale, in quanto spesa vincolata esi-gibile negli esercizi
successivi, dovrà risultare imputato sull’esercizio in cui verrà
disposta la liquidazione, finan-ziato dal “Fondo pluriennale
vincolato”. Attenzione però: non è sufficiente la presenza di un
vincolo di destinazione dell’entrata per costituire il fondo
pluriennale. E’ sempre necessaria, nella gestione corrente,
un’obbligazione giuri-dicamente perfezionata. Il precetto è
derogato esclusiva-mente nel caso del finanziamento delle opere
pubbliche, ma non in altre fattispecie di spesa. Raccomandiamo
al-tresì di testare l’esigibilità di qualche entrata: nel caso di
contributi a rendicontazione, la mera assegnazione delle risorse
non è condizione sufficiente per considerare esigi-bili le somme
tutte nell’esercizio. Occorre verificare bene le regole di
concessione del contributo e, in particolare, il momento di
maturazione del diritto all’erogazione, per porlo a raffronto con
il cronoprogramma di spesa ed ac-certare se vi è sincronicità
oppure sfasamento temporale: condizione, quest’ultima,
indispensabile per la costituzio-ne del “Fondo pluriennale
vincolato” (se l’entrata precede la spesa), altrimenti dovranno
trovarsi risorse proprie del Comune (se la spesa precede
l’entrata).Sarà ormai a tutti nota la nuova regolamentazione del
“Fondo pluriennale vincolato” (Fpv) per i lavori pubbli-ci,
prevista dalla Manovra di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che
modifica l’articolo 56, comma 4, del Dlgs. n. 118/2011 e l’articolo
183, comma 3, del Tuel, rinvian-do ad un Decreto Mef-Interno, su
proposta di Arconet, poi emanato il 1° marzo 2019, al fine di
adeguare il Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria previsto dall’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n.
118/2011. Per quan-to concerne il riaccertamento ordinario di
preparazione al Rendiconto 2018 quindi, gli Enti locali dovranno
attenersi alle “vecchie” regole contenute nel Punto 5.4 del
Principio contabile n. 4/2, sempreché non ci sia un’accelerazione
nell’approvazione del decreto. Quest’ultimo Punto, riguar-do
all’iter di costituzione del “Fondo pluriennale vincolato” per la
spesa connessa al procedimento di aggiudicazio-ne, fa ancora
riferimento al vecchio Codice dei contratti, in particolare
all’articolo 53, comma 2 del Dlgs. n. 163/2006 e non al “nuovo”
Dlgs. n. 50/2016.Sul Punto 5.4 risultano pregnanti le affermazioni
della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto
(Deli-berazione n. 439/2018). Secondo la Magistratura contabi-le,
con la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato si dà avvio
alla procedura di affidamento, similmente alla
pubblicazione del bando di gara e all’invio dell’invito a
pre-sentare offerta (nelle procedure negoziate senza bando)
garantendo così, anche in assenza dell’impegno di spesa e, perciò,
di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, l’indispensabile
collegamento alla copertura delle spese per lavori pubblici
mediante il “Fondo pluriennale vinco-lato”. Questa eccezione alla
regola secondo cui il “Fondo pluriennale vincolato” può finanziare
esclusivamente spe-se già impegnate, ammessa attraverso il richiamo
al Co-dice dei contratti pubblici, è fruibile esclusivamente in due
fattispecie perentorie: 1. per le spese comprese nei quadri
economici relativi a
lavori pubblici approvati (con esclusione delle spese di
progettazione);
2. per le spese per lavori pubblici già prenotate sulla base di
una procedura di affidamento “avviata”.
La pubblicazione del bando e l’invio dell’invito a presen-tare
offerta, previsti anche dal Dlgs. n. 50/2016, rendendo
inoppugnabile l’avvio della procedura selettiva, secondo il parere
della Sezione di controllo veneta sono in grado di esplicitare
quella condizione di certezza giuridica che rappresenta il
presupposto necessario per correlare legit-timamente al Fpv spese
soltanto “prenotate”, in assenza di impegni imputati nelle
scritture contabili degli eserci-zi successivi. Per le procedure di
affidamento dei lavori pubblici la Magistratura contabile ha aperto
pertanto la via ad un riferimento “dinamico” alla legislazione
vigente - al momento - di applicazione del principio contabile, e
non a quella operante al momento dell’entrata in vigore del Dlgs n.
118/2011 e relativi Allegati.Un altro tema sostanziale
nell’economia dell’attività di ri-scontro del Revisore sul
Rendiconto 2018 si rinviene nella verifica degli equilibri – finali
– di bilancio, nonché nel peso che la cassa vincolata ha sui
medesimi, con particolare riferimento alla corretta determinazione
del risultato di am-ministrazione e della reale situazione
finanziaria dell’Ente. La specifica destinazione delle risorse
riproduce una spe-cie di condizione apposta al loro utilizzo,
subordinata all’o-biettivo di garantire il perseguimento della
finalità pubblica programmata. L’“irreversibilità” della
destinazione toglie quindi risolutivamente all’Ente la
disponibilità delle risor-se, anche sotto il profilo della gestione
di cassa. E’ esiziale perciò che si accerti la sussistenza di una
corretta eviden-ziazione contabile delle entrate con specifico
vincolo di destinazione, in vista dell’esigenza primaria di avere
un’a-deguata ricostruzione, da parte del Comune, della cassa
vincolata. Dobbiamo dunque riuscire a distinguere tra:- entrate
vincolate a destinazione specifica, individuate
dall’articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel, riferite a
vincoli derivanti dalla legge, da trasferimento o da
inde-bitamento;
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RevisoreNEWS
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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- entrate vincolate in base all’articolo 187, comma 3-ter, lett.
d), Tuel, cioè derivanti da risorse accertate straordi-narie, non
aventi natura ricorrente, cui l’Amministrazio-ne ha formalmente
attribuito una specifica destinazione, ed entrate con vincolo di
destinazione generica.
Solo per le prime vige la regolamentazione prevista dagli
articoli 195 e 222 del Tuel, concernente i vincoli di cas-sa.
Queste risorse devono essere puntualmente verificate dall’Organo di
Revisione, sia per il controllo del loro utiliz-zo, sia per
l’esatta determinazione dell’avanzo vincolato. Pertanto, le entrate
vincolate menzionate dall’articolo 180, comma 3, lettera d),
possono essere impiegate, in termini di cassa, anche per il
finanziamento di spese correnti, pre-via deliberazione della
Giunta, per un importo non supe-riore all’anticipazione di
tesoreria disponibile, ovvero entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,
afferenti ai primi tre titoli del bilancio. I relativi movimenti di
utilizzo e di reintegro devono essere oggetto di registrazione
contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato
della contabi-lità finanziaria (Punto 10.2 dell’Allegato n. 4/2 al
Dlgs. n. 118/2011). L’enfasi data alla gestione delle entrate
vincolate ci è stata suggerita anche dalle ultime vicende
legislative che hanno chiuso il 2018. Con il “Decreto
semplificazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 e in
vigore dal 15 dicem-bre 2018, gli Enti locali hanno potuto inserire
in bilancio alcune risorse supplementari che, pur esplicitate nella
dichiarazione congiunta n. 5 del Ccnl. 21 maggio 2018, sono state
prima estromesse da un’interpretazione restrit-tiva dei giudici
contabili, per poi essere riammesse, per il tramite di una
pronuncia indulgente della Sezione delle Autonomie, verso
un’eventuale finalità neutra dei proventi derivanti da sanzioni per
violazioni al “Codice della Stra-da” (Dlgs. n. 285/2002, articolo
208), ossia al di fuori dei limiti di crescita del salario
accessorio, da poter destinare al fondo decentrato o a maggiore
straordinario, (conside-rando che la rivalutazione degli importi
dello straordinario è bloccata al 1999). L’art. 56-quater del
Contratto 21 mag-gio 2018 Funzioni Locali ha inserito un vincolo di
desti-nazione dei proventi, tra l’altro, all’erogazione di
“incentivi monetari” al personale della Polizia locale, aprendo
così la strada in direzione di una possibile destinazione anche
alla remunerazione di mere ore di lavoro straordinario. Di qui la
questione di massima rimessa alla Sezione delle Autonomie.Gli
ultimi interventi dei Giudici contabili hanno escluso che le
risorse derivanti dai rinnovi contrattuali fossero soggette ai
limiti di crescita del salario accessorio, in quanto si tratta di
risorse finanziarie già inserite nei quadri di finanza pub-blica
(Sezione Autonomie Deliberazione n. 19/2018). In
modo non dissimile sono stati ritenuti esclusi dalla spesa del
2018 anche i rinnovi contrattuali per assunzioni flessi-bili, il
cui punto di riferimento è ancorato all’anno 2009, al fine di avere
omogeneità di dati di raffronto (Corte Abruzzo, Deliberazione n.
121/2018). D’altra parte, anche la verifica sul rispetto dei limiti
della spesa del personale comples-siva (articolo 1, comma 557,
Legge n. 296/2006) dovrà considerare, in sede di raffronto alla
triennalità 2011-2013, che la componente del rinnovo contrattuale
va esclusa. Si tratta, infatti, di oneri non dipendenti dalla
volontà dell’En-te interessato, conseguenza della sottoscrizione –
a mag-gio 2018 – del nuovo contratto collettivo nazionale.
Argomentando ancora sulla valenza sottesa al rispetto dei vincoli
di destinazione segnaliamo al Revisore l’importan-za di verificare
che il 10% dei proventi comunali derivanti dalle alienazioni
patrimoniali non destinato all’estinzione di mutui e prestiti
confluisca nella parte vincolata del risul-tato di amministrazione
e non fra le quote accantonate (si veda, per un approfondimento, la
deliberazione n. 32/2018 della Corte dei conti, Sezione regionale
Marche). La pre-visione espressa del vincolo di destinazione è
contenuta nell’art. 56-bis, comma 11, del Dl. n. 69/2013 secondo il
quale gli Enti locali hanno l’obbligo di indirizzare - in via
prioritaria - all’estinzione anticipata dei mutui e, perciò al
contenimento dell’indebitamento, una quota del 10% delle risorse
nette derivanti dall’alienazione del patrimo-nio immobiliare
disponibile e la restante parte a spese di investimento. Qualora
nel corso dell’esercizio l’Ente non ha provveduto ad estinguere
anticipatamente il proprio debito, le risorse non utilizzate devono
confluire, in sede di rendiconto, nella quota vincolata dell’avanzo
d’ammi-nistrazione, in aggiunta alle eventuali somme provenienti
dagli esercizi precedenti, con possibilità di futuro esclusi-vo
impiego nella riduzione del proprio indebitamento. An-che qui
rientriamo nella fattispecie delle risorse soggette a vincolo di
destinazione derivante direttamente e specifica-tamente dal
precetto legislativo, che denota come priorita-rio l’obiettivo
dell’abbattimento del debito, sottraendo – in linea di principio –
all’Ente il potere di disporne in maniera difforme a quanto
prescritto, seppur alcune disposizioni speciali ammettono,
esclusivamente in via eccezionale, di utilizzare - in deroga - le
entrate derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali
disponibili per finanziarie spese cor-renti, ad esempio al
ricorrere dei presupposti di cui: - all’art. 255, comma 9, del
Tuel, nel caso in cui il Comune versi in situazione di dissesto,
oppure
- all’art. 243-bis, comma 8, lett. g), del Tuel in caso di
ri-corso alla procedura di riequilibrio pluriennale,
- all’art. 193, comma 3, del Tuel per la conservazione de-gli
equilibri di bilancio.
Del resto la Magistratura contabile (di sicura rilevanza le
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RevisoreNEWS
14 marzo 2019
WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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Pronunce nn. 85/2016/Par, 81/2017/Par e 293/2017/Par della
Sezione regionale Lombardia) ha sempre assunto posizioni nette
sulla pienezza dell’obbligo incombente su-gli Enti locali di
destinare la percentuale citata alla ridu-zione del proprio
indebitamento, non residuando in capo agli stessi alcun margine di
discrezionalità, essendo dal Legislatore questo fine ritenuto come
prevalente. Dopo aver messo in luce la particolare rilevanza di
alcu-ni istituti contabili considerati primari, che vanno
verificati pregiudizialmente nel contesto del rendiconto 2018,
pro-poniamo ora qualche significativo “spunto” di analisi da
svolgere, solo apparentemente secondario, comunque di spessore
sulla falsariga del principio della prevalenza del-la sostanza
sulla forma.Il Dl. 23 ottobre 2018 n. 219 (“Disposizioni urgenti in
ma-teria fiscale e finanziaria”), convertito nella Legge 17
di-cembre 2018, n. 136, tra le varie novità ha disposto, con
l’articolo 4, lo stralcio (annullamento) dei debiti fino a mille
euro (comprensivi di interessi e sanzioni) affidati dagli Enti agli
agenti della riscossione tra il 2000 e il 2010. L’annul-lamento,
effettuato al 31 dicembre 2018, richiede al Re-visore una verifica
dei correlati adempimenti contabili, in particolare sul discarico e
sull’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali posti in
essere sulla base dell’elenco delle quote annullate trasmesso al
Comune dall’Agente della riscossione. Le somme relative ai debiti
inferiori ai mille euro, versate anteriormente all’entrata in
vigore del decreto, sono definitivamente acquisite mentre le somme
pagate in data successiva sono imputate ad altri debiti scaduti o
in scadenza. Un’altra criticità da affrontare è sot-tesa al comma 3
dell’art 4, disciplinante il rimborso delle spese per le procedure
esecutive poste in essere per le partite annullate. Secondo il
precetto legislativo l’Agenzia delle Entrate - Riscossioni inoltra
istanza di rimborso al Ministero dell’Economia per i carichi
erariali dei Comuni, relativi al periodo 2000 - 2013. Ciò comporta
quindi che le spese per le azioni esecutive inerenti le entrate dei
Comu-ni annullate ex lege e sostenute dopo il 2013 sono a totale
carico degli Enti. Considerato il prevedibile effetto negati-vo che
tutto ciò avrà sui bilanci degli Enti Locali il Reviso-re deve,
prima di tutto, verificare se i crediti siano ancora conservati a
bilancio o se invece siano già stati stralciati negli esercizi
pregressi. In quest’ultima ipotesi non si han-no conseguenze sul
Rendiconto 2018. Qualora invece le partite annullate dal Dl. n.
219/2018 fossero ancora anno-tate come da incassare, allora lo
stralcio del credito do-vrebbe accompagnarsi parallelamente una
riduzione del “Fondo crediti dubbia esigibilità” (“Fcde”). Dalla
considera-zione che il Comune è abilitato ad accantonare una quota
di “Fcde” inferiore al 100% delle quote reputate inesigibili (nel
2018 la quota minima accantonabile era commisurata
al 75%) scaturisce la necessità che il Revisore verifichi che i
crediti inferiori ai mille Euro, mantenuti in bilancio ed oggetto
di annullamento da parte del “Decreto fiscale”, ab-biano comportato
un adeguamento del “Fcde” per un im-porto pari alla quota non
coperta dal Fondo accantonato. Operativamente l’Organo di Revisione
ha da riscontrare i seguenti passaggi che l’Ente deve aver posto in
essere: - quantificazione puntuale delle partite assegnate al
con-
cessionario ancora iscritte a bilancio;- stralcio dei crediti
annullati con contestuale riduzione del
“Fcde” per pari importo;- riscontro del soddisfacimento dei
livelli minimi di legge
richiesti al “Fcde”; - aumento del Fondo in caso di Fcde
inferiore al 100% dei
crediti considerati inesigibili. Attenzione inoltre alla
garanzia prevista dall’Ente (trasferi-mento compensativo) per la
copertura finanziaria: per as-sicurare gli equilibri di parte
corrente, l’Ente deve produrre dei margini contenendo, a parità di
entrata, altre spese iscritte al Titolo I o, in alternativa,
incrementare le entrate correnti.Un riscontro specifico va condotto
sicuramente sul tratta-mento contabile degli oneri sostenuti
dall’Ente locale per i rinnovi contrattuali derivanti dal nuovo
accordo nazionale collettivo del 21 maggio 2018. Occorre escluderli
non solo in sede di verifica della spesa del personale complessiva
(art. 1, commi 557 e 562, Legge n. 296/2006), ma anche nel
raffronto con quella sostenuta (nel 2009) per i rappor-ti di lavoro
flessibile. In questo senso, su tale modalità di approccio, è stato
chiaro il segnale inviato dalla Cor-te dei conti, Sezione regionale
di controllo per l’Abruzzo (Deliberazione n. 121/2018). Del resto,
in riferimento alla verifica del limite della spesa sostenuta
dall’Ente Locale, la Circolare n. 9/2006 del Mef, tra le varie
esclusioni, ha previsto espressamente anche la spesa sostenuta per
i rinnovi contrattuali. L’estromissione nasce dalla natura e dalla
provenienza delle risorse: definite a livello nazionale e previste
nei quadri di finanza pubblica, quindi non as-soggettabili ai
limiti di crescita della spesa del personale in quanto non
riconducibili ad un’esplicitata volontà dell’Ente di espandere la
propria spesa del personale. La Sezione abruzzese ha sottolineato
come il principio di diritto secon-do il quale la carenza di
discrezionalità dell’Amministrazio-ne nel riconoscere gli
emolumenti che hanno origine nei cosiddetti rinnovi contrattuali,
non può che determinare l’esclusione della computabilità di questi
oneri, deve tro-vare applicazione anche in relazione ai limiti alla
spesa dei contratti flessibili (tra i quali si annoverano anche
quelli a tempo determinato) imposti dall’articolo 9, comma 28, del
Dl. n. 78/2010, secondo cui gli Enti locali possono avva-lersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni
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14 marzo 2019
WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
conti-nuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell’anno 2009, importo elevabile al 100% qualora
comprovata la conformità ai vincoli di riduzione della spesa del
personale (ovvero il contenimento di que-sta sotto la media del
triennio 2011-2013).Sempre riguardo ai controlli sulla spesa per il
persona-le raccomandiamo al Revisore un ulteriore passaggio di
riscontro. Quello di considerare il legame tra il Comune e
l’eventuale unione alla quale l’Ente partecipa. Per le Unioni
obbligatorie (nel 2018 era ancora imposta ex lege l’associazione
delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione inferiore a
5mila abitanti, ridotti a 3mila se rientrano nelle Comunità
montane), l’art 1, comma 450, della Legge n. 190/2014 ha disposto
che le spese di per-sonale e le facoltà assunzionali siano
considerate in ma-niera cumulata fra gli Enti coinvolti, prevedendo
forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli
previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa
complessivamente considerata. Diversa interpretazione va data al
vincolo di spesa per il personale nel caso di adesione ad un’unione
facoltativa, che associa funzioni in virtù di libere scelte
gestionali. In tale fattispecie il riscontro sulla conformità agli
obblighi di contenimento della spesa per il personale deve essere
ef-fettuato tenendo conto del ribaltamento della quota riferi-bile
all’Ente di cui si sta valutando il rispetto dei vincoli di legge.
Operativamente, per un Comune partecipante ad un’unione facoltativa
il rispetto del vincolo sotteso all’art 1, comma 557 della Legge n.
296/2006 (spesa media 2011-2013) va verificato sulla spesa per il
personale com-prensiva della quota per il personale utilizzato
dall’Unione per svolgere le funzioni trasferite. La tecnica c.d.
del ri-baltamento delle spese si contraddistingua per un’unica
fattispecie derogatoria: il caso in cui il Comune abbiano
trasferito all’Unione tutto il proprio personale. In questo caso la
verifica va fatta considerando la spesa cumulata di personale
dell’unione, con possibilità di compensazione delle quote di spesa
di personale tra gli Enti partecipanti. Infine, un sintetico input
sulla verifica da svolgere riguardo alla riduzione strutturale
obbligatoria della spesa per l’in-formatica disposta dalla “Legge
di stabilità 2016” (articolo 1, commi da 512 a 515, Legge n.
208/2015). Anche per-ché, sul rispetto di questo vincolo, a partire
dal bilancio di previsione 2019/2021, sussiste un obbligo di
certificazio-ne per l’Organo di Revisione. Il Legislatore ha
disposto un obiettivo di risparmio, nel triennio 2016/2018, pari al
50% della spesa media di beni e servizi informatici relativa al
triennio 2013/2015. Sebbene il Piano triennale Agid del 15 luglio
2017 “dimensioni” (in maniera alquanto astratta) questo obiettivo
al complesso delle Amministrazioni pub-
bliche, la verifica deve essere compiuta a livello di singolo
Ente, come evidenziato anche dalla Sezione Regionale Lombardia
della Corte dei conti nel Parere n. 368/2017. Secondo la Circolare
Agid n. 2/2016 e, successivamente, il Piano triennale citato
(Allegato 2) vanno esclusi dalla base di calcolo della riduzione
tutti gli acquisti condotti tra-mite accordi-quadro, mercato
elettronico (Mepa e sistemi centralizzati regionali) ed altri
sistemi dinamici di acquisi-zione di Consip Spa o altri soggetti
aggregatori. E’ intuibile che un’elevata percentuale di utilizzo di
questi strumenti renderebbe l’obiettivo di risparmio richiesto
molto con-tenuto o tendente allo zero. Del resto è intenzione più o
meno velata del Legislatore non imporre alcuna “sofferen-za” agli
enti “virtuosi” che hanno fruito degli strumenti di acquisizione
telematici previsti, chiedendo invece un sol-lecito
ridimensionamento delle acquisizioni a quegli Enti che hanno invece
perseverato con ormai superati (e non ammessi) percorsi di
approvvigionamento incompatibili con i dettami delle linee guida
nazionali. Va evidenziato, comunque, che i risparmi ottenuti dalla
concretizzazione di tale precetto normativo rimangono nella
disponibilità delle Amministrazioni “prioritariamente per
investimenti in materia di innovazione tecnologica”. In sintesi,
consiglia-mo al Revisore di seguire i seguenti step al fine di
verifi-care il calcolo e certificare l’entità della spesa da
ridurre: 1) ricognizione di tutte le spese informatiche effettuate
nel
triennio 2013/15, al netto delle spese per investimenti (quindi
solo spesa corrente);
2) esclusione delle spese relative ai canoni per servizi di
connettività;
3) estromissione delle spese derivanti dall’acquisizione di beni
e servizi di “particolare rilevanza strategica”, il cui elenco è
riportato nel “Piano triennale Agid” (tra queste vanno eliminati
gli oneri derivanti dall’approvvigiona-mento di servizi come:
sicurezza informatica, “PagoPA”, “Spid”, “Anpr”, “Siope+”, “Carta
di identità elettronica” (Cie), fatturazione elettronica e quelli
connessi alla mi-grazione dei data center sul “Sistema pubblico di
con-nettività” (Spc);
4) esclusione delle spese effettuate tramite gli strumen-ti di
acquisto e negoziazione di Consip Spa o dei sog-getti aggregatori,
ovvero in adesione a convenzioni e contratti-quadro, sul “Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione” (Mepa), tramite il
“Sistema dinamico di acquisizione” (Sdapa) e gli analoghi strumenti
messi a disposizione dai soggetti aggregatori riconosciuti
nell’e-lenco di Anac.
5) calcolo della media delle spese 2013/2015 che costitui-sce la
base di calcolo su cui applicare il taglio strutturale del 50%, il
cui rispetto va verificato nel Rendiconto.
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14 marzo 2019
NOTIZIARIO DI SETTORE
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NOTIZIARIO DI SETTORE
Gli Organi di revisione degli Enti Locali possono trasmet-tere,
dal 4 febbraio 2019, il Questionario relativo al rendi-conto di
gestione 2017, reperibile attraverso l’applicativo “Con.Te” della
Corte dei conti. Ricordiamo che il testo del Questionario citato e
le relative “Linee-guida” per la compilazione erano state diffuse
dalla Corte dei conti–Sezione delle Autonomie, con la
Delibe-razione n. 16/SezAut/2017/Inpr, approvata nell’Adunanza del
24 luglio 2018, rubricata “Linee guida e relativo Que-stionari per
gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali,
per l’attuazione dell’art. 1, commi 166-168, della Legge n. 266/05.
Rendiconto della gestione 2017”.Come precisato dalla Magistratura
contabile nella Nota pubblicata il 4 febbraio 2019 sul proprio sito
istituzionale, le funzioni da subito a disposizione dell’Organo di
revi-sione sono le seguenti: “QUESTIONARIO->GESTIONE
QUESTIONARIO->Compilazione/Invio” e “QUESTIO-
NARIO->GESTIONE QUESTIONARIO->Interrogazione
Questionari”.In questa prima fase le funzioni citate consentiranno
di compilare il Questionario in tutte le sue Sezioni e
Sotto-sezioni, salvare e controllare i dati immessi, validare per
permettere i controlli tra Sezioni e Sottosezioni del
Que-stionario, ed infine inviare (solo PCR) e protocollare
auto-maticamente il Questionario.Gli utenti avranno la possibilità
di visualizzare i Questiona-ri anche mentre questi risultano in
stato “in compilazione” e interrogarli anche una volta inviati.A
differenza degli anni passati, la data di apertura non è dunque
fissata su base regionale ma è quest’anno identi-ca a tutte le
latitudini della Penisola. Resta ferma la facoltà delle singole
Sezioni regionali della Corte dei conti di fis-sare in autonomia la
data di chiusura della finestra entro la quale si può procedere
all’invio, stabilendo quindi quanto tempo concedere per portare a
termine l’adempimento.
Rendiconto di gestione 2017al via la compilazione, attraverso il
Sistema “Con.Te”, dei Questionari per i Revisori dei conti
Il Consiglio nazionale dei Commercialisti e degli Esperti
contabili (Cndcec) ha pubblicato nei giorni scorsi sul pro-prio
sito istituzionale una nuova versione dei “Principi di vigilanza e
controllo dell’Organo di revisione degli Enti Lo-cali”.Si tratta di
12 documenti che fissano regole e criteri per lo
svolgimento della funzione di revisione economico-finan-ziaria
presso gli Enti Locali, alla luce delle disposizioni di cui al
Dlgs. n. 118/2011 e delle recenti novità normative in materia di
Enti pubblici e Società partecipateQuesti i temi trattati:
Organo di revisione degli Enti Localidiffusi i nuovi Principi di
vigilanza e controllo
Documento n. 1 Organo di revisione: composizione, funzionamento,
programmazione e organizzazione dell’at-tività di
revisione;Documento n. 2 Funzioni dell’Organo di revisione:
attività di collaborazione, pareri obbligatori e
vigilanza;Documento n. 3 Controlli sugli atti di programmazione e
sul bilancio di previsione;Documento n. 4 Controlli di regolarità
amministrativo -contabile sulle entrate e sulle spese;Documento n.
5 Controlli sul rendiconto;Documento n. 6 Controlli sui vincoli di
assunzione e sulle spese di personale;
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14 marzo 2019
NOTIZIARIO DI SETTORE
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Documento n. 7 Controlli sull’indebitamento;Documento n. 8
Controlli sugli agenti contabili e verifiche di cassa;Documento n.
9 Controlli sulla gestione economico-patrimoniale, conto economico
e stato patrimoniale;Documento n. 10 Controlli sugli organismi
partecipati;Documento n. 11 Controlli sugli adempimenti
fiscali;Documento n. 12 Controlli sul bilancio consolidato.
REGIONE SCADENZAAbruzzo 30 marzo 2019Campania 30 aprile
2019Emilia Romagna 31 marzoFriuli Venezia Giulia 31 marzo 2019Lazio
12 aprile 2019Liguria 5 marzo 2019Lombardia 15 aprile 2019Marche 20
aprile 2019Molise 11 marzo 2019Piemonte 15 marzo 2019Puglia 30
aprile 2019Sardegna 30 marzo 2019Trentino Alto Adige (Bolzano) 15
aprile 2019Umbria 28 febbraio 2019Valle d’Aosta 31 marzo 2019
Per i Revisori dei conti degli Enti Locali si avvicina il
ter-mine per l’invio telematico – attraverso il Sistema “Con.Te”
della Corte dei conti – delle relazioni sul rendiconto di gestione
2017.
Da una prima ricognizione effettuata presso le Sezioni
re-gionali delle Corte dei conti è emerso che le scadenze cui
attenersi sono le seguenti:
Questionari dei Revisori sul consuntivo 2017il quadro delle
prime scadenze deliberate dalle Sezioni regionali della Corte dei
conti
Ad oggi non risultano essere state deliberate le scadenze che
dovranno essere osservate dai Revisori delle restanti Regioni
italiane.Si raccomanda di considerare il quadro qui riportato
come
prettamente indicativo e di verificare la data contattando o
facendo riferimento a quanto comunicato dalla propria Sezione della
Corte dei conti di riferimento.
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14 marzo 2019
NOTIZIARIO DI SETTORE
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L’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, approvato con il
Decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2018 ed entrato in
vigore lo scorso 1° gennaio 2019, ha subìto la seconda rettifica.La
Direzione centrale per la Finanza locale del Viminale, con Decreto
27 febbraio 2019, pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha
infatti apportato le seguenti modifiche: - 3 Revisori aggiunti; -
68 Revisori cancellati; - 1 variazione dell’ambito provinciale.
Le modifiche, con i relativi nominativi, sono contenute ne-gli
Allegati “A”, “B” e “C” del Provvedimento.A colpire è soprattutto
il numero delle cancellazioni, molto rilevante. Queste sono
derivate da 2 ordini di fattori.
Il primo, che è causa dei 24 nomi depennati, riportati
nell’Allegato “B”, è che, “a seguito delle verifiche e relative
istruttorie effettuate sul possesso del requisito del
conse-guimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’an-no
precedente, di almeno 10 crediti formativi sono stati ri-levati,
per alcuni soggetti, elementi di non conformità circa la
sussistenza del requisito richiesto che comportano la cancellazione
dall’Elenco”.Il secondo, che ha comportato le 44 cancellazioni di
cui all’Allegato “C”, è che per i soggetti in questione “non
ri-sulta pervenuta nei termini la documentazione richiesta
attestante il possesso dei requisiti risultati non conformi dai
controlli effettuati”.
Revisori Enti Localiarriva il secondo Decreto di modifica
dell’Elenco 2019
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_27-02-2019.pdfhttps://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_27-02-2019.pdf
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14 marzo 2019
NOTIZIARIO
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NOTIZIARIO
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019 la
Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, di conversione del Dl. n. 135
del 14 dicembre 2018, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le Imprese e per la Pubblica
Amministrazione” (c.d. “Decreto Semplifi-cazione”).In sede di
conversione, la norma è stata sottoposta ad una radicale revisione
che ha fortemente ampliato il raggio di azione degli interventi
inizialmente previsti. Numerose anche le novità introdotte per gli
Enti Locali, e tra queste: le modifiche relative alle cause di
esclusione dalle gare di appalto, nuove disposizioni in materia di
sa-lario accessorio delle P.A., e l’incremento del “Fondo
Imu-Tasi”.Vediamo qui di seguito le novità di maggiore rilievo.Art.
1 - Sostegno alle piccole e medie Imprese creditri-ci delle
Pubbliche Amministrazioni L’art. 1 istituisce, nell’ambito del
“Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” di cui alla
Legge n. 662/1996, una Sezione speciale – con una dotazione
finanziaria di Euro 50 milioni - dedicata ad interventi di garanzia
in favo-re delle piccole e medie Imprese titolari di crediti
certificati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che sono
in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già
contratti con Banche o Intermediari finanziari iscritti all’Al-bo
di cui all’art. 106 del Dlgs. n. 385/1993.La garanzia della Sezione
speciale copre, nella misura massima dell’80%, il minore tra
l’importo del finanziamen-to non rimborsato dalla Pmi e l’ammontare
dei crediti certi-ficati vantati nei confronti della Pubblica
Amministrazione. L’importo massimo garantito è di Euro 2,5 milioni
e la ga-ranzia è subordinata alla redazione di un Piano di rientro
del finanziamento della durata massima 20 anni, sotto-scritto da
P.A. e Banca/Intermediario finanziario. La garanzia è concessa a
fronte del versamento alla stes-sa Sezione, da parte della Banca o
dell’Intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato e
che può essere posto a carico della Pmi beneficiaria in misura non
supe-riore ad un quarto del suo importo.La garanzia cessa con
l’avvenuto pagamento da parte
della P.A. dei crediti certificati, può essere escussa ove
l’Impresa non dia attuazione agli impegni assunti in rela-zione al
Pianto di rientro e, in ogni caso, comporta un rim-borso non
superiore all’80% della perdita registrata dalla Banca o
dall’Intermediario.Termini, condizione e modalità applicative della
disposi-zione in commento saranno fissati con Decreto
intermini-steriale Mise-Mef.Art. 1-bis - Semplificazione e riordino
delle disposizio-ni relative a istituti agevolativi Il comma 1
consente l’accesso alla nuova “definizione agevolata” di cui al Dl.
n. 119/18 anche ai soggetti che erano stati inizialmente esclusi
per non aver effettuato tempestivamente l’integrale pagamento delle
somme deri-vanti dalle precedenti “definizioni agevolate”. Tali
soggetti possono versare le somme ad oggetto della “definizione” in
un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o in massimo 10 rate
consecutive ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31
luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni
2020 e 2021.Con riguardo alla “definizione agevolata” dei carichi
di risorse proprie dell’Unione Europea, vengono aggiunge altre 2
rate al pagamento rateale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del
Dl. n. 119/18, scadenti il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun
anno successivo al 2019. Il comma 2 dispone l’inserimento di
ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla
“definizione agevolata” di cui all’art. 1, comma 184, della Legge
n. 145/18 (“Leg-ge di bilancio 2019”). Oltre alle già presenti
scadenze al 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal
2020 per il pagamento del restante 70% del carico dovuto, vengono
aggiunte le scadenze al 28 febbraio e al 31 mag-gio di ciascun
anno.Viene inoltre postergata al 30 novembre 2019 la scaden-za del
pagamento del 30% dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 3, comma
23, del Dl. n. 119/2018, con le successi-ve 8 rate aventi scadenza,
rispettivamente, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1°
dicembre 2019, gli
“Decreto Semplificazione”le novità per gli Enti Locali
introdotte dalla Legge di conversione n. 12/2019
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14 marzo 2019
NOTIZIARIO
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interessi al tasso del 2% annuo.Il comma 3 modifica la
disciplina del cd. “regime forfetta-rio”, consentendone l’accesso
alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente
nei confronti di da-tori di lavoro - attuali o precedenti - ove si
tratti di attività di nuova iscrizione ad un Ordine o ad un
Collegio profes-sionale.Art. 3 - Misure di semplificazione in
materia di imprese e lavoroL’art. 3, comma 1, abroga l’obbligo
della modalità telema-tica per la tenuta del Libro unico del lavoro
di cui all’art. 15 del Dlgs. n. 15/2015.Il comma 1-quinquies,
inserito in sede di conversione, no-vellando l’art. 2330 del Codice
civile, riduce da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il
Notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo della Società per azioni
deve depositar-lo presso l’Ufficio del Registro delle imprese;
questo con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge di
con-versione del Dl. n. 135/2018 e quindi a decorrere dal 13
febbraio 2019.Il comma 1-terdecies aggiunge il comma 4-bis all’art.
7 del Dlgs. n. 231/2002, e stabilisce che nelle transazioni
commerciali in cui il creditore sia una Pmi, come definita ai sensi
del Decreto del Ministro delle Attività produttive 18 aprile 2005,
l’eventuale clausola che preveda termini di pagamento superiori a
60 giorni è da qualificarsi come “gravemente iniqua”, con
conseguente nullità di detta clausola ai sensi dell’art. 7 del
Dlgs. n. 231/0202. Per le Pubbliche Amministrazioni il termine
massimo di 60 gior-ni risulta comunque già previsto “in ogni caso”
(art. 4 del Dlgs. n. 231/2002).Art. 3-ter - Semplificazioni per le
“Zone economiche speciali” (Zes”) e per le “Zone logistiche
semplificate” (“Zls”)L’art. 3-ter, inserito in sede di conversione,
novella la disci-plina dettata dal Dl. n. 91/17 per le imprese che
operano nelle “Zone economiche speciali” ed estende le medesime
agevolazioni previste per queste ultime, anche alle impre-se che
rientrano nelle “Zone logistiche semplificate”.Tra le novità
introdotte, si segnala il fatto che – al fine di accorciare i tempi
procedimentali per l’avvio di una attività in queste particolari
aree del Paese – è stata prevista la possibilità di prevedere
procedure semplificate, individua-te anche attraverso Protocolli e
convenzioni tra le P.A. lo-cali e centrali interessate. Le
procedure dovranno rispetta-re i criteri derogatori e le modalità
individuate con Dpcm., da adottare su proposta del Ministro per la
Coesione terri-toriale e il Mezzogiorno.Nello specifico, si parla
di una riduzione di un terzo dei tempi regolamentari necessari per
ottenere autorizzazioni
tra cui: “Valutazione d’impatto ambientale”, “Valutazione
Ambientale Strategica”, “Autorizzazione Ambientale Inte-grata” e
“Autorizzazione Unica Ambientale”.Entro 120 giorni dall’entrata in
vigore della Legge di con-versione in commento, le Regioni hanno
facoltà di pre-sentare una proposta di protocollo o convenzione per
l’in-dividuazione di ulteriori procedure semplificate, e regimi
procedimentali speciali. Art. 3-quater – Pubblicazione degli aiuti
individuali delle Cooperative socialiSi prevede che la
pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato, con conseguente pubblicazione nella Sezione
“Trasparenza”, sostituisca l’obbligo previsto dall’art. 1, comma
125, della Legge n. 124/2017, secondo cui le Cooperative sociali
che svolgo-no attività a favore degli stranieri di cui al Dlgs. n.
286/1998 devono pubblicare trimestralmente nei propri siti internet
o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme
per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di
integrazione, assistenza e protezione sociale. Quindi, la
pubblicazione degli aiuti nel Registro naziona-le sostituisce tale
obbligo, purché venga dichiarata nella nota integrativa del
bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione
nell’ambito del Registro.Art. 4 - Modifiche al Codice di procedura
civile in ma-teria di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti
creditori della Pubblica AmministrazioneL’art. 4, comma 1, novella
la disciplina della conversione del pignoramento dettata dall’art.
495 del Cpc., disponen-do che la somma che il debitore che intenda
avvalersene deve depositare in cancelleria sia pari ad 1/6 (anziché
1/5) dell’importo del credito per cui è stato eseguito il
pignora-mento e dei crediti dei creditori successivamente
interve-nuti.La somma determinata dal Giudice con Ordinanza per
so-stituire il bene pignorato può ora essere versata in 48 rate,
contro le precedenti 36. Inoltre, i debitori possono beneficiare
della conversione del pignoramento anche quando ritardano il
pagamento di una rata, fino a un termine massimo di 30 giorni
(con-tro gli attuali 15), decorsi i quali le somme versate fino a
quel momento saranno assoggettate a pignoramento e il debitore
decadrà dalla facoltà di richiedere nuovamente la conversione.Il
comma 2 interviene sulla disciplina dell’espropriazione immobiliare
disciplinata dall’art. 560 del Cpc. e stabilisce che, ove i
debitori assoggettati ad espropriazione immo-biliare siano titolari
di crediti nei confronti di P.A. il cui ammontare complessivo sia
pari o superiore all’importo dei crediti vantati dal creditore
procedente e dai creditori
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14 marzo 2019
NOTIZIARIO
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intervenuti nell’espropriazione, il Giudice possa ordinare la
liberazione dell’immobile solo dopo aver emesso il De-creto di
trasferimento del bene espropriato all’aggiudicata-rio. Ciò a
condizione che il debitore esecutato documenti i crediti vantati
nei confronti della P.A. nell’udienza fissata per autorizzare la
vendita dell’immobile e che tali crediti risultino dalla
Piattaforma elettronica per la gestione tele-matica del rilascio
delle certificazioni.In sede di conversione è stata introdotta una
modifica che consente al debitore di conservare il possesso
dell’immo-bile oggetto di pignoramento e delle sue pertinenze fino
al Decreto di trasferimento che conclude l’espropriazione forzata
immobiliare. Il debitore è però tenuto in quel fran-gente a
conservare il bene tutelandone l’integrità, deve abitare l’immobile
personalmente e non darlo in locazione (salvo autorizzazione del
Giudice dell’esecuzione) e infi-ne, d’accordo con il custode, deve
consentire ad eventuali potenziali acquirenti di visionare
l’immobile.Il comma 3 novella l’art. 569 del Cpc., aggiungendo il
se-guente periodo: “salvo quanto disposto dagli artt. 565 e 566,
non oltre 30 giorni prima dell’udienza, il creditore pi-gnorante e
i creditori già intervenuti ai sensi dell’art. 499 depositano un
atto, sottoscritto personalmente dal credi-tore e previamente
notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare
del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi
maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione
e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti
della liqui-dazione della somma di cui al primo comma dell’art.
495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato
nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli
in-teressi al tasso legale e delle spese successive”. Le
disposizioni introdotte dall’art. 4 in commento non si applicano
alle esecuzioni iniziate prima della data di en-trata in vigore
della Legge n. 12/2019 di conversione del presente Decreto.Art. 5 -
Norme in materia di semplificazione e acce-lerazione delle
procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitariaViene
sostituita la lett. c), del comma 5, dell’art. 80, del Dlgs. n.
50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”).In base alla novella
normativa, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla
procedura d’appal-to un operatore economico qualora dimostri “con
mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità”.Risultano inoltre aggiunte le lett.
c-bis) e c-ter) al comma 5 indicato, in base alle quali
l’esclusione dalla gara deve essere disposta anche qualora
l’operatore economico:
- “abbia tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere in-formazioni
riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’e-sclusione, la selezione o
l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgi-mento della procedura di selezione”;
- “abbia dimostrato significative o persistenti carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostan-ze la stazione appaltante motiva
anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla
gravità della stessa”.
Le modifiche sopra indicate si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto-legge
(15 dicembre 2018), nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle pro-cedure in cui, alla
medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.Art. 6 - Disposizioni in merito alla
tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiutiL’art. 6
sopprime, a partire dal 1° gennaio 2019, il “Siste-ma di controllo
della tracciabilità dei rifiuti” (“Sistri”) di cui all’art. 188-ter
del Dlgs. n. 152/2006, il cui completo avvio è slittato
ripetutamente nel tempo a colpi di proroghe o sanatorie affinché
non scattassero le sanzioni. La norma in commento ha abrogato
l’intero impianto del Sistema. Le modifiche introdotte in sede di
conversione (commi da 3 a 3-sexies) hanno iniziato a gettare le
basi per il nuovo Sistema di tracciabilità che andrà a sostituire
il vecchio “Sistri”. In particolare, il nuovo comma 3 ha istitu-ito
(a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di
conversione n. 12/2019 in commento) il “Registro elet-tronico
nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che sarà gestito
direttamente dal Ministero dell’Ambiente. Sono tenuti ad iscriversi
al citato Registro gli Enti e le Im-prese che effettuano il
trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, e gli
Enti e le Imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a
titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed
intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il
recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di
cui all’art. 189, comma 3, del Dlgs. n. 152/2006. Le modalità di
organizzazione e funzionamento del Regi-stro saranno dettate da un
apposito Decreto interministe-
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14 marzo 2019
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riale, cui è demandato anche il compito di stabilire l’impor-to
del contributo annuale che dovrà essere versato per l’iscrizione
allo stesso e le sanzioni che graveranno su chi non si adeguerà
alla nuova disciplina.Art. 8 - Piattaforme digitaliL’art. 8
trasferisce dall’Agid alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i
compiti relativi alla Piattaforma tecnologica per
l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche
Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento (“Pa-goPA”).
Ricordiamo che la Piattaforma è dedicata all’effettuazione di
pagamenti con modalità informatiche che devono es-sere
obbligatoriamente accettati dalle Pubbliche Ammini-strazioni, dai
gestori di servizi pubblici e dalle Società a controllo pubblico. A
tale fine è costituita, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del
Dl. n. 135/2018 in commento, una Società per azioni ad hoc
interamente partecipata dallo Stato.I commi 4 e 5 dell’art. 8 in
commento modificano alcu-ne disposizioni di cui al Dlgs. n.
217/2017 e dispongono la proroga al 31 dicembre 2019 (rispetto al
1° gennaio 2019) del termine a partire dal quale scatterà
l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di
utilizza-re esclusivamente la Piattaforma preposta al pagamento
elettronico.Art. 8-bis - Misure di semplificazione per
l’innovazione Il presente art. 8-bis, introdotto dal Senato,
prevede sem-plificazioni in materia di procedure e rilascio di
autorizza-zioni per l’installazione di reti di comunicazione
elettronica, in attuazione della Direttiva 2014/61/Ue, mediante
misure per la riduzione dei costi di installazione di reti di
comuni-cazione elettronica a banda ultralarga ed al “Codice delle
comunicazioni elettroniche”.Nello specifico, il comma 1 apporta
modificazioni al Dlgs. n. 33/2016, inserendo i nuovi commi 2-bis e
2-ter. Il nuovo comma 2-bis prevede che, qualora siano utiliz-zate
infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini
dell’autorizzazione archeologica di cui all’art. 21 del Dlgs. n.
42/2004, l’avvio dei lavori é subordinato alla trasmissione, da
parte dell’operatore di rete alla Soprin-tendenza competente, di
documentazione cartografica rilasciata dalle competenti Autorità
locali che attesti la so-vrapposizione dell’intero tracciato ai
sottoservizi esisten-ti. La disposizione si applica anche alla
realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse,
qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi
pre-esistenti. L’operatore di rete comunica, con un preavviso di
almeno 15 giorni, l’inizio dei lavori alla Soprintendenza
competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi in-
teressi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato
presso la Soprintendenza, ai fini della preventiva appro-vazione,
apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi. Il comma 2-ter introduce
norme di semplificazione nel caso di utilizzo di tecnologie di
scavo a basso impatto ambien-tale con mini-trincea e le attività di
scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la
Soprintenden-za, in relazione alle caratteristiche delle aree
interessate dai lavori.A seguito delle suddette indagini, le
tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla
procedura di ve-rifica preventiva dell’interesse archeologico di
cui all’arti. 25, commi 8 e seguenti, del Dlgs. n. 50/2016. In ogni
caso, il Soprintendente può prescrivere il controllo archeologico
in corso d’opera per i lavori di scavoCirca gli interventi per la
banda ultra-larga, viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 8 del
Dlgs. n. 33/2016, il quale pre-vede che i lavori necessari alla
realizzazione di infrastrut-ture interne ed esterne all’edificio
predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda
ultralarga, volte a por-tare la rete sino alla sede dell’abbonato,
sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di
cui all’art. 1135 del Codice civile. La lett. c) del comma 1,
dispone che gli operatori che for-niscono reti di comunicazione
elettronica possono esse-re soggetti soltanto alle prestazioni e
alle tasse o canoni espressamente previsti.
Proroga al 31 dicembre 2019 del termine a partire dal quale
scatterà l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, di utilizza re esclusivamente “Pa goPA”
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Il comma 2 prevede una serie di modificazioni all’art. 8 del
Dlgs. n. 259/2003. In particolare, viene introdotto il comma 7-bis,
il quale dispone che, in riferimento ad interventi per
l’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda
ultralarga, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del
Dlgs. n. 42/2004, l’autorizzazione prevista dall’art. 21, comma 4,
relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata,
è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della
richiesta da parte della Soprintenden-za a condizione che detta
richiesta sia corredata di idonea e completa documentazione
tecnica.Il comma 4 introduce il nuovo comma 3-bis all’art. 26, del
Dlgs. n. 285/1992 (“Codice della Strada”), il quale prevede che,
nel caso di interventi finalizzati all’installazione di reti di
comunicazione elettronica a banda ultra-larga, il nulla osta é
rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta
da parte del Comune.Art. 9-bis, comma 2 – Esonero dall’obbligo di
fattura-zione elettronica per prestazioni sanitarieLa norma amplia
il novero dei soggetti esclusi, per il perio-do d’imposta 2019,
dall’obbligo di fatturazione elettronica, come già previsto
dall’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018, che, con la modifica
apportata dalla “Legge di bilancio 2019”, ha stabilito che i
soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera Sanitaria”,
per l’elaborazione della Dichiarazio-ne dei redditi precompilata,
non possono emettere fattura elettronica. Ora, con la disposizione
in esame, il divieto di emettere fattura elettronica si estende
anche ai soggetti non tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema
“Tessera Sanitaria” con riferimento alle fatture inerenti
prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (es. fisioterapisti,
logopedisti, ecc.).La norma niente dispone per eventuali fatture
elettroniche già emesse nel periodo transitorio tra il 1° gennaio
2019 e l’entrata in vigore del comma in oggetto (13 febbraio
2019).Art. 10-bis - Misure urgenti in materia di autoservizi
pubblici non di lineaIl nuovo art. 10-bis, introdotto in sede di
conversione, no-vella la disciplina relativa ai servizi di noleggio
con condu-cente (Ncc). Con riferimento agli Enti Locali, si segnala
che il nuovo art. 3, comma 3, della Legge n. 21/1992 –
completamente riscritto dalla norma in esame - ha stabilito che,
oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba
essere situata nel territorio del Comune che ha rilasciato
l’autorizzazione. Il vettore può avere anche ulteriori rimes-se in
Comuni della stessa Provincia o area metropolitana del Comune di
competenza. E’ necessario però che que-sto sia notificato ai Comuni
in questione.
Sono escluse dall’applicazione della norma enunciata sol-tanto
le Regioni Sardegna e Sicilia per le quali, “in ragione delle
specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali”,
l’autorizzazione rilasciata da un Comune qualsiasi è vali-da
sull’intero territorio regionale.Art. 11 - Adeguamento dei fondi
destinati al trattamen-to economico accessorio del personale
dipendente della Pubblica Amministrazione I commi 1 e 2 della
disposizione in commento riducono l’ambito di applicazione del
limite previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017,
secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trat-tamento economico accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni
pub-bliche ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, non può
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.In
particolare, sono considerati esclusi dal suddetto limite: - gli
incrementi previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro
successivi alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 75/2017 e
dagli analoghi provvedimenti negoziali ri-guardanti il personale
contrattualizzato in regime di di-ritto pubblico;
- gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assun-zioni
effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del
limite (22 giugno 2017), in deroga alle facoltà assunzionali
vigenti e ai sensi di disposizioni che con-templino gli oneri (ivi
compresi quelli relativi al tratta-mento accessorio medesimo) per
quest’ultima deroga.
Con riferimento al primo punto la disposizione, interve-nendo
nello stesso senso di quanto già espresso in via interpretativa dai
Giudici contabili (Corte dei conti, Sezio-ne Autonomie,
Deliberazione n. 19/2018), fa salve, non solo le risorse di cui
all’art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b), del nuovo Ccnl.
“Funzioni locali”, ma anche le eventuali risorse aggiuntive che
dovessero essere previste con la nuova finestra contrattuale
2019-2021 inserita nella “Leg-ge di bilancio 2019” (art. 1, comma
438, della Legge n. 145/2018).Relativamente alle assunzioni
effettuate in deroga, il comma 2 prevede che l’esclusione riguardi
anche le cd. “stabilizzazioni” finanziate utilizzando risorse
destinate ai contratti di lavoro flessibile (ex art. 9, comma 28
del Dl. n. 78/2010) come previsto, per il triennio 2018-2020,
dall’art. 20, comma 3, del citato Dlgs. n. 75/2017.Art. 11-bis -
Misure di semplificazione in materia con-tabile in favore degli
Enti Locali La disposizione in esame al comma 1 posticipa ancora
una volta il termine, previsto originariamente dall’art. 31, comma
14-ter del Dl. n. 78/2010, a decorrere dal quale
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000868607ART143,__m=document
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diviene obbligatoria la gestione associata delle “funzioni
fondamentali” dei piccoli Comuni, dal 30 giugno al 31 di-cembre
2019.Tale ulteriore proroga è posta nelle more della conclusio-ne
dei lavori del Tavolo tecnico-politico, istituito presso la
Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, per la reda-zione di
“Linee-guida” finalizzate all’avvio di un percorso di revisione
organica della disciplina in materia di ordina-mento delle Province
e delle Città metropolitane, al supe-ramento dell’obbligo di
gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli
oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto
di piccole dimensioni, di cui all’art. 1, comma 2-ter, del Dl. n.
91/2018 (cd. Decreto “Milleproroghe”).Il successivo comma 2, nel
rispetto dei limiti alla spesa di personale previsto dai commi
557-quater e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, pone
un’ulteriore deroga al “tet-to” previsto dall’art. 23, comma 2, del
Dlgs. n. 75/2017 (già citato in commento all’art. 11 del presente
Decreto), con riferimento alle risorse aggiuntive destinate agli
incrementi del trattamento accessorio dei titolari di posizione
orga-nizzativa, nei Comuni privi di posizioni dirigenziali,
con-seguenti al Ccnl. “Funzioni locali” 21 maggio 2018. Detta
deroga è consentita limitatamente agli incrementi disposti ai sensi
dell’art. 15, commi 2 e 3, del richiamato Ccnl. In-fatti, la norma
fa espresso riferimento al differenziale fra gli importi per
trattamento accessorio erogato alla data di entrata in vigore del
Ccnl. “Funzioni Locali” e gli impor-ti per l’eventuale maggior
trattamento che gli Enti Locali riconosceranno a detto personale.
Tale opzione inciderà direttamente sulle capacità assunzionali
degli Enti poiché i maggiori costi ad essa conseguenti saranno
posti a va-lere sui risparmi connessi con il minor utilizzo delle
risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo
indetermi-nato. Il comma 3 ha previsto l’istituzione di un Tavolo
tecnico-politico presso il Ministero dell’Economia incaricato di
for-mulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante
sugli Enti Locali.Il comma 4 ora permette a regime (e non solo fino
al 2020) agli Enti Locali che:- hanno un rapporto tra totale delle
immobilizzazioni e de-
biti da finanziamento superiore a 2,- in previsione non
registrino incrementi di spesa corrente
ricorrente,- in regola con gli accantonamenti al fondo crediti
di dub-
bia esigibilità,di avvalersi della possibilità di utilizzo dei
proventi deri-vanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare
le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in
ammorta-mento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano
di
ammortamento. Il comma 5 sostituisce il comma 2, dell’art. 4 del
Dl. n. 113/2016, relativo al “Fondo per i contenziosi connessi a
sentenze esecutive relative a calamità” (dotazione di Euro 20
milioni per ciascuno degli anni 2016-2019). I Comuni ora devono
comunicare al Ministero dell’Interno, entro il 31 marzo per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, le ri-chieste di accesso al
“Fondo” non soddisfatte negli anni precedenti. La ripartizione del
“Fondo” avviene con Dpcm. da adottare entro 90 giorni dal termine
di invio delle richie-ste con soddisfazione ora ridotta ad un
massimo del 90%. Con il comma 6, i Comuni, le Province e le Città
metropoli-tane possono ripartire l’eventuale disavanzo, conseguente
all’operazione di stralcio dei crediti fino a Euro 1.000 affi-dati
agli Agenti della riscossione, prevista dall’art. 4 del Dl. n.
119/2018, in un numero massimo di 5 annualità in quote costanti.
L’importo del disavanzo ripianabile non può es-sere superiore alla
somma dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di
stralcio al netto dell’accantona-mento a “Fcde” indicato nel
rendiconto della gestione di riferimento. Il comma 7 posticipa il
rimborso completo delle anticipa-zioni di liquidità previste
dall’art. 1, comma 849, della Leg-ge n. 145/2018, al 30 dicembre
2019. Il comma 8 aggiunge i commi 895 bis e 895-ter all’art. 1
della Legge n. 145/2018, attribuendo ai Comuni, a titolo di ristoro
del gettito non più acquisibile a seguito dell’intro-duzione della
Tasi, un contributo complessivo di Euro 110 milioni per l’anno
2019, da ripartire in proporzione al peso del contributo di ciascun
Ente, indicato alla Tabella B alle-gata al Dpcm. 10 marzo 2017, con
Decreto del Ministero dell’Interno, da emanare entro il 30 aprile
2019. Il comma 10 modifica l’art. 1, commi 126, 824, 842 e 875,
della Legge n. 145/2018, e prevede che: - la ridestinazione delle
somme non utilizzate del “Fondo” finalizzato a investimenti per la
messa in sicurezza del territorio e delle strade è stabilita con
Decreto sulla base degli Accordi tra lo Stato e le Regioni a
Statuto speciale da raggiungere ora entro il 31 marzo 2019 (proroga
di 40 giorni), e che in caso di mancato accordo detto De-creto deve
essere ugualmente emanato entro il 15 aprile 2015 (proroga di 35
giorni);
- la conclusione di appositi Accordi bilaterali al fine di
as-sicurare il necessario concorso delle Regioni Friuli Ve-nezia
Giulia e Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica devono ora essere definiti entro il 15 marzo 2019 (proroga
di 45 giorni).
Il comma 17 prevede che, al fine di potenziare ulterior-mente
gli interventi in materia di sicurezza urbana, con riferimento
all’installazione da parte dei Comuni di sistemi di
videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa è incre-
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mentata di Euro 20 milioni per l’anno 2019. Il comma 19
stabilisce che vengono definite con Decre-to Ministro dell’Interno,
da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, le
modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni
interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori
risorse relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022. Art. 11-sexies -
Disposizioni urgenti in materia di “Enti del Terzo
Settore”Integrando l’art. 4, comma 3, del Dlgs. n. 112/2017, di
revi-sione dell’Impresa sociale, e l’art. 4, comma 2, del Dlgs. n.
117/2017, di riforma del “Terzo Settore”, si prevede che le
Associazioni o Fondazioni di diritto privato ex Ipab:
- possono esercitare attività di direzione e coordinamento o
detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiun-ta o
indiretta, il controllo di un’Impresa sociale ai sensi dell’art.
2359 del Cc.;
- non rientrano, a differenza delle P.A., tra i soggetti
esclu-si dagli “Enti del Terzo Settore”, in quanto la nomina da
parte della Pubblica Amministrazione degli Amministra-tori di tali
Enti si configura come mera designazione, intesa come espressione
della rappresentanza della cit-tadinanza, e non si configura quindi
mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa
qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima.
E’ stata pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria
generale dello Stato in data 14 febbraio 2019 la Circolare
Mef-RgS-Igepa, Ufficio II, n. 3, Prot. 230202, con oggetto
“Circolare contenente chiarimenti in materia di ‘Equilibrio di
bilancio’ degli Enti territoriali a decorrere dall’anno 2019 ai
sensi dell’art. 1, commi da 819 a 830, della Legge n. 145/18
(‘Legge di bilancio 2019’)”.La Circolare n. 3 fornisce chiarimenti
in merito alle inno-vazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre
2018, n. 145, in materia di “Equilibrio di bilancio” degli Enti
territoriali a decorrere dall’anno 2019.L’art. 1, commi 819, 820 e
824, della Legge n. 145/18, nel dare attuazione alle Sentenze della
Corte costituzio-nale n. 247/2017 e n. 101/2018, prevede che le
Regioni a statuto speciale, le Province autonome e gli Enti Locali,
a partire dal 2019, e le Regioni a statuto ordinario, a partire dal
2021 (in attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza
Stato-Regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di
amministrazione e il Fpv di entrata e di spe-sa nel rispetto delle
sole disposizioni previste dal Dlgs. n. 118/11.Tali Enti
territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica e si considerano in “equilibrio” in presenza di un
risultato di competenza dell’esercizio non negativo.Qualora
risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti
Enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Ue, il
Mef, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio
al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, assume tempestivamente le conse-guenti
iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’art.
81 della Costituzione.Le principali innovazioni introdotte a
decorrere dal 2019 riguardano:- il riferimento all’“Equilibrio di
bilancio” di cui al Dlgs. n.
118/11: gli Enti territoriali si considerano in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo;
tale informazione sarà desunta, in ciascun anno, dal Prospetto
della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto di gestione,
previsto dall’allegato 10 del Dlgs. n. 118/11;
- il superamento delle norme relative al “Pareggio di
bi-lancio”;
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di
certifi-cazione;
- la cessazione della disciplina in materia di Intese regiona-li
e di Patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregres-si,
nonché dell’applicazione delle norme sulla chiusura delle
contabilità speciali. Gli Enti territoriali, ivi incluse le Regioni
a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e
precedenti, nell’ambito delle Intese re-gionali orizzontali e del
Patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione
negli anni 2019 e 2020. Vengono meno le disposizioni e gli effetti
delle norme che prevedono che le operazioni d’investimento
realiz-zate attraverso il ricorso al debito e all’utilizzo dei
risul-tati d’amministrazione degli esercizi precedenti siano
ef-fettuate sulla base di apposite Intese concluse in ambito
Enti territorialiCircolare RgS su “Equilibrio di bilancio 2019”
(in sostituzione del “Pareggio di bilancio”)
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14 marzo 2019
NOTIZIARIO
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regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il
rispetto del saldo di “Pareggio di bilancio” del complesso degli
Enti territoriali della Regione interessata, compre-sa la stessa
Regione.
Con riferimento al “Pareggio di bilancio” per l’anno 2018, la
Legge n. 145/18, prevede: - la conferma, per i soli Enti Locali,
degli obblighi di mo-
nitoraggio e di certificazione del saldo non negativo dell’anno
2018;
- la conferma degli effetti peggiorativi, prodotti dal manca-to
o parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dagli Enti
nell’anno 2018, sul saldo non negativo di Pareg-gio riferito al
medesimo esercizio (Certificazione da tra-smettere entro il 31
marzo 2019);
- la non applicazione, per le Regioni a statuto speciale, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, in caso
di mancato rispetto del saldo non nega-tivo di Pareggio per l’anno
2018, delle sanzioni, fatta eccezione per l’ipotesi di
ritardato/mancato invio della Certificazione;
- la conferma, per le Regioni a statuto speciale, le Provin-ce
autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, del-le sanzioni
in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 di
Pareggio accertato dalla Corte dei Conti successivamente all’anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce.
La Circolare chiarisce che le disposizioni normative in ma-teria
di spesa di personale che fanno riferimento alle rego-le del “Patto
di stabilità” interno o al rispetto degli obiettivi del “Pareggio
di bilancio” o, più in generale, degli obiettivi di finanza
pubblica, si intendono riferite all’“Equilibrio di bilancio” (art.
1, comma 821, della Legge n. 145/18). La Circolare n. 3 è suddivisa
nelle seguenti 5 Sezioni (ed è ovviamente molto semplificata
rispetto a quella dell’anno passato relativa al “Pareggio di
bilancio”).Sezione “A” – Enti assoggettati all’equilibrio di
bilan-cioEnti territoriali e Autonomie specialiA decorrere
dall’anno 2019, in attuazione delle Sentenze della Corte
costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, le Regioni a statuto
speciale, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città
metropolitane, le Province e tutti i Comuni (senza alcuna
esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il Fpv di
entrata e di spesa e si conside-rano in equilibrio in presenza di
un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.Per il
Comune di Roma è ancora prevista una particolare procedura per il
concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Roma Capitale potrà concordare con il Mef, entro il 31 maggio di
ciascun anno, le modalità e l’entità del proprio concorso alla
realizzazione degli obiet-
tivi di finanza pubblica; comunque per l’esercizio 2019,
l’accordo, perfezionato con Nota a firma del Mef del 31 dicembre
2018 (Prot. 24977), stabilisce che anche Roma Capitale è tenuta a
garantire l’equilibrio. Regioni a statuto ordinario Le Regioni a
statuto ordinario applicheranno le richiamate disposizioni in
materia di “Equilibrio di bilancio” a decorre-re dall’anno 2021.
Per gli anni 2019 e 2020, le Regioni a statuto ordinario restano
assoggettate a tutti gli adempi-menti su “Pareggio di bilancio”
(saldo non negativo, moni-toraggio, certificazione e
sanzioni).Sezione “B” - Verifica dell’“Equilibrio di bilancio” A
decorrere dal 2019, le Regioni a statuto speciale, le Pro-vince
autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropoli-tane, le
Province e i Comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale
informazione è desunta, in ciascun anno, dal Prospetto della
verifica degli equilibri allegato al ren-diconto di gestione
(allegato 10 del Dlgs. n. 118/11). Tale Prospetto consente di
verificare gli equilibri interni al ren-diconto della gestione e di
esso va utilizzata la versione vigente per ciascun anno di
riferimento con eventuali ag-giornamenti adottati dalla Commissione
Arconet. Gli Enti citati utilizzano, a decorrere dall’anno 2019, il
risul-tato di amministrazione e il Fpv.Ai fini della verifica degli
equilibri di finanza pubblica, cia-scun Ente, in sede di
rendiconto, deve dimostrare, attra-verso il prospetto “Verifica
degli equilibri”, un risultato di competenza non negativo
(Equilibrio finale). Per quanto attiene al vigente prospetto di
“Verifica degli equilibri” è stata sottoposta alla valutazione
della Commis-sione Arconet l’ipotesi di inserire, tra le componenti
valide ai fini della determinazione dell’“Equilibrio finale”, anche
lo stanziamento del Fcde, nonché gli altri stanziamenti non
impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e
vincolate del risultato di amministrazione.Gli strumenti di
verifica dell’Equilibrio di bilancioA decorrere dall’anno 2019,
cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al
monitoraggio ed alla certificazio-ne del “Pareggio di bilancio”. La
verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’anno
sarà effettuata at-traverso il Siope, mentre il controllo
successivo verrà ope-rato attraverso le informazioni trasmesse alla
Bdap. E’ rammentato che a decorrere dal bilancio di previsione
2019, l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla
richiamata Bdap, sostituisce la trasmissione delle certifi-cazioni
sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto
della gestione al Ministero dell’Interno, e che, a decorrere dal 1°
novembre 2019, il Ministero dell’Inter-no, nel caso in cui vi sia
la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti
in Bdap, possa richiedere spe-
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RevisoreNEWS
14 marzo 2019
NOTIZIARIO
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cifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura
e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono
stabiliti.La mancata trasmissione alla Bdap, decorsi 30 giorni dal
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsio-ne del
rendiconto e del bilancio consolidato, è sanzionata con la
sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi
titolo dovute dal Ministero dell’Interno, ivi inclu-se quelle a
valere sul Fsc; in sede di prima applicazione, la sanzione decorre
dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione
2019.La sanzione del divieto di assunzioni di personale a
qual-siasi titolo prevista a carico degli Enti territoriali nel
caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione
dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio
consoli-dato, si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30
giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati
alla Bdap, compresi i dati del Piano dei conti integrati, fino a
quando non abbiano adempiuto. Sezione “C” –Monitoraggio e
certificazione 2018A decorrere dal 2019 è prevista la cessazione,
per le Re-gioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento
e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, degli
obblighi di monitoraggio e di certificazione; per le Re-gioni a
statuto ordinario, invece, la cessazione dei predetti adempimenti
decorre dall’anno 2021. Con riferimento al saldo non negativo di
Pareggio dell’an-no 2018, invece, restano fermi: - per le Regioni a
statuto ordinario, gli obblighi di cui al Dm. 17 dicembre 2018 in
materia di “Monitoraggio e cer-tificazione del Pareggio di bilancio
2018 per le Regioni a statuto ordinario”;
- per gli Enti Locali, gli adempimenti relativi al monitorag-gio
e alla certificazione. La Circolare richiama ancora l’attenzione
degli Enti Locali sulle modalità di compila-zione del relativo
prospetto Monit/18 in materia di utiliz-zo dell’avanzo di
amministrazione per investimenti.
Ciascun Ente è tenuto a inviare, entro il termine peren-torio
del 31 marzo 2019, al Mef-RgS. una Certificazione dei risultati
conseguiti nell’anno 2018, firmata digitalmente dal Rappresentante
legale, dal Responsabile del Servizio fin