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Detraibilità dell’Iva sulle fatture d’acquistoconfermate le
modalità di applicazione dello “split payment” e il possibile
recupero nei 5 anni
“Pareggio di bilancio”il quadro normativo alla luce delle novità
introdotte dalla Manovra finanziaria 2018
Trasparenzai membri del Collegio sindacale di una Società “in
house” sono soggetti alla pubblicazione dello stato patrimoniale
?
RevisorenewsCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di
approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed
Aziende partecipate
ISSN
253
2-25
83
Supplemento ad Entilocalinews n. 7 del 12 Febbraio 2018
NUMERO
02Anno XVI12 Febbraio 2018
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12 Febbraio 2018
SOMMARIORevisorenewsCentro Studi Enti Locali
Revisorenews Centro Studi Enti LocaliRivista mensile di
approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed
Aziende partecipate
COLLABORANO ALLA RIVISTA:Avv. Stefano Ciulli, Avvocato,
consulente di Enti Locali e Docente in corsi di formazioneDott.
Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e Revisore contabile,
Esperto di finanza pubblica localeDott. Sergio Cucchi, già
Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di
Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di
Amministrazioni pubblicheProf. Ciro D’Aries, Dottore
Commercialista, Docente e PubblicistaDott. Claudio Galtieri,
Magistrato della Corte dei contiDott.ssa Anna Guiducci, Dirigente
Servizi Finanziari Comune di ArezzoDott. Pantaleo Isceri, Dirigente
Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione
Finanza Locale dell’Anci, Consulente AncirispondeDott. Gianfranco
Ponis, Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un
Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore
LegaleDott. Stefano Quarchioni, Dottore commercialista, Revisore
dei Conti, Consulente di Enti PubbliciDott. Fabio Sciuto, Delegato
Regione Sicilia Centro Studi Enti Locali
COMITATO DI REDAZIONE:Enrico Ciullo, Calogero Di Liberto, Luca
Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro
Maestrelli, Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Stefano Paoli,
Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Alessio Tavanti, Nicola
Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco VegniSegreteria di
redazione: Francesca CombattiResponsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.Via della
Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 -
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Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18
dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il
Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori
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Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamentoAbbonamento
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6,00 Iva compresaLa Rivista viene inviata mensilmente agli abbonati
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INDICE DEGLI ARGOMENTIWHAT’S NEXT? I PROSSIMI
ADEMPIMENTIBilancio di previsione 2018-2020il 31 marzo prossimo
scade il termine ultimo per l’approvazione consiliaredi Gianfranco
Ponis
......................................................................
pag 04
NOTIZIARIOFinanza localein G.U. il Decreto Mef che fissa il
costo delle operazioni di mutuo per il primo semestre 2018
...................................................................
pag 09
Mutui e prestiti obbligazionarientro il 28 febbraio 2018 i
Comuni devono confermare la spesa sostenuta per l’estinzione
anticipata ............................................ pag 09
Trasferimenti erarialisolo alcuni Enti Locali sono tenuti
all’invio delle certificazioni per il rimborso dell’Iva sui servizi
non commerciali ............................... pag 10
Trasferimenti erarialidiffusa la Circolare della Finanza locale
sul rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”
........................................................... pag
11
Partecipateslitta al 17 febbraio 2018 la chiusura della
rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle P.A.
per l’anno 2016 .... pag 12
Cosapdal 2018 non vi è più l’obbligo di trasmissione dei
provvedimenti comunali al Mef
............................................................................
pag 13
NOTIZIARIO FISCALEDetraibilità dell’Iva sulle fatture
d’acquistoconfermate le modalità di applicazione dello “split
payment” e il possibile recupero nei 5 anni
....................................................... pag 14
Dichiarazione “Iva/2018”approvato il Modello definitivo e le
relative Istruzioni ministeriali, novità sul Quadro “VH” delle
liquidazioni ................................................ pag
15
Dichiarazione “Irap/2018”approvati il Modello e le Istruzioni
ministeriali .............................. pag 20
Dichiarazione dei sostituti d’impostaapprovati la “CU 2018” e il
Modello “770/2018” con le relative Istruzioni ministeriali
....................................................................................
pag 27
Dichiarazione “730/2018”approvato il Modello e le relative
Istruzioni ministeriali ................ pag 29
“Split payment”emanato il Decreto Mef con i tempi di
applicazione delle nuove disposizioni in vigore dal 2018
..................................................... pag 31
“Spesometro”la scadenza di quello relativo al II semestre 2017
rinviata al 6 aprile 2018, così come eventuali rettifiche senza
sanzioni .................... pag 32
Conservazione elettronica delle Dichiarazioni fiscaliil termine
è 3 mesi dalla scadenza del Modello “Redditi” ............. pag
33
Imposta di registromisura fissa nelle operazioni permutative
immobiliari tra Comune (se agisce in veste istituzionale) e Stato
............................................ pag 33
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SOMMARIORevisorenewsCentro Studi Enti Locali
Tessera sanitariagli obblighi per una Ipab che gestisce una
Residenza per anziani di comunicare i dati per le dichiarazioni
precompilate ..................... pag 35
GLI APPROFONDIMENTI“Pareggio di bilancio”il quadro normativo
alla luce delle novità introdotte dalla Manovra finanziaria 2018 di
Ivan Bonitatibus
.......................................................................
pag 37
Bilancio consolidato Enti Localil’individuazione del perimetro
di consolidamento dopo le novità introdotte nel Principio contabile
applicatodi Ivan Bonitatibus
........................................................................
pag 55
Societàil rilascio di garanzie da parte dell’Ente Locale e la
configurazione del danno erarialedi Giuseppe Girlando
...................................................................
pag 63
I QUESITITrasparenzai membri del Collegio sindacale di una
Società “in house” sono soggetti alla pubblicazione dello stato
patrimoniale ?di Alessia Rinaldi
..........................................................................
pag 66
LA GIURISPRUDENZACorte dei conti Trentinocondizioni per
l’assegnazione di un incarico aggiuntivo al Collegio dei Revisori
........................................................................................
pag 69
Organo di revisionecondizioni per il riconoscimento della
maggiorazione del
compenso......................................................................................................
pag 70
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
A seguito del Parere favorevole reso dalla Conferenza
Stato-Città e Autonomie locali nella seduta del 7 febbra-io 2018,
il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, ai sensi dell’art. 151 del Tuel, ha differito -
dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018-il termine per l’approvazione
dei bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali;
quindi, in conformità all’art. 163, comma 3, del Tuel, l’esercizio
provvisorio del bilancio è autorizzato sino a tale data senza la
necessità di alcuna previa Deliberazione consiliare.I Comuni che,
non avendo approvato il bilancio di previsio-ne entro il 31
dicembre u.s. (e comunque entro l’eventuale termine prorogato dal
Legislatore), sono in esercizio prov-visorio e hanno da affrontare
un “ventaglio” di problema-ticità nel contesto delle quali quasi
l’Organo di revisione viene sollecitato con modalità che spesso
“debordano” (legittimamente e non) dalla mera funzione
collaborativa/consultiva legislativamente attribuitagli.Certo è che
l’eser-cizio provvisorio, pur nella legittimità del suo ricorso,
non è esente da criticità e da distorsioni della fase attuativa
della riforma armonizzata realizzata attraverso il Dlgs. n. 118/11
(e relativi Allegati).La Deliberazione n. 14/2017 della Sezione
Autonomie della Corte dei conti, che ribadisce gli indirizzi già
eviden-ziati nelle precedenti Pronunce n. 9/SezAut/2016/Inpr, n.
18/SezAut/2014/Inpr e n. 23/SezAut/2013/Inpr, offre un elenco delle
situazioni di rischio connesse alla gestione in esercizio
provvisorio, utile ai Revisori ai fini delle verifica di coerenza
da porre in essere in questo contesto; la Magi-stratura contabile
individua le seguenti fattispecie: - criticità nel riferire la
gestione finanziaria in esercizio
provvisorio agli stanziamenti di spesa dell’anno prece-dente in
presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa; -
impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa,
quest’ultimo connesso anche al ritardo nella riscossione dei
Tributi propri; - difficoltà di approvare efficaci manovre
finanziarie fina-lizzate alla razionalizzazione e riduzione della
spesa, ad esercizio finanziario inoltrato; - difficoltà
nell’adozione delle azioni di riequilibrio per que-gli Enti che
hanno presentato, nell’esercizio precedente, disavanzo di
amministrazione e/o di gestione, nonché nel perfezionamento di
eventuali “Piani di riequilibrio fi-nanziario pluriennale”; -
problematicità nei processi di riconoscimento e finanzia-mento di
debiti fuori bilancio accertati o in corso di for-mazione; -
difficoltà di attivare, in assenza dello strumento autoriz-zatorio,
fonti di finanziamento nazionali e comunitarie da destinare ad
interventi di investimento, con il conseguen-te rischio di dover
rinunciare ai conferimenti assegnati; - mancata approvazione del
“Piano esecutivo di gestione”, con riflessi negativi sugli aspetti
connessi alla valutazio-ne della performance della dirigenza e del
personale de-gli Enti.
Ai fini operativi, per il Revisore non sussistono soltanto le
difficoltà connesse al controllo delle spese limitate se-condo le
regole previste dall’art. 163 del Tuel - nel cor-so dell’esercizio
provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun Programma,
Bilancio di previsione 2018-2020il 31 marzo prossimo scade il
termine ultimo per l’approvazione consiliareLe opzioni possibili
durante l’esercizio provvisorio autorizzato sino a tale data
del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza,
contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali -
Editorialista Pubblicista - Revisore Legale
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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soltanto: spese correnti, eventuali spese correlate alle partite
di giro, oneri connessi a lavori pubblici di somma urgenza o ad
altri interventi di somma urgenza, per im-porti non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione delibera-to l’anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al
“Fondo pluriennale vincolato”, con esclusione delle spese: a)
tassativamente regolate dalla legge; b) non suscetti-bili di
pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impe-gnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti - ma egli si trova ad affrontare
tutta una serie di “opportunità” (per l’Ente) di variazione delle
dotazioni di riferimento che, frequentemente, risultano
indispensabili per evitare l’inter-ruzione della gestione
ordinaria. Nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite le
va-riazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3-quin-quies,
del Tuel (applicazione al bilancio di quote vincola-te o
accantonate del risultato di amministrazione nonché mera
re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stan-ziamenti di
bilancio dell’esercizio precedente corrispon-denti a entrate
vincolate), quelle riguardanti le variazioni del “Fondo pluriennale
vincolato”, quelle necessarie alla reimputazione - agli esercizi in
cui sono esigibili - di ob-bligazioni riguardanti entrate vincolate
già assunte e del-le spese correlate ovvero, nei casi in cui anche
la spesa è oggetto di reimputazione, all’eventuale aggiornamento
delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.In questo contesto, l’alternativa più
“sfruttata” si concre-ta in una Delibera di Giunta che, previo
parere dell’Or-gano di revisione, dispone l’utilizzo dell’avanzo
vincolato. L’atto giuntale deve essere supportato da una relazione
del Responsabile competente che “attesti” la necessità di
proseguire o avviare attività, soggette a termini o scaden-za, il
cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’Ente.Spesso
sussiste l’esigenza contabile di operare delle reimputazioni di
obbligazioni da incassare o pagare ne-cessariamente prima del
riaccertamento ordinario: ciò viene posto in essere attraverso un
provvedimento del Responsabile del Servizio “Finanziario”, soggetto
altresì abilitato a dar vita ad un eventuale riaccertamento
parzia-le dei residui (ritenuto ineluttabile), previo parere
dell’Or-gano di revisione.
Il percorso dovrà infine essere sancitoda una Deliberazio-ne
giuntale di variazione al bilancio di previsione.L’Organo esecutivo
ha la facoltà inoltre di adottare va-riazioni “compensative” tra le
dotazioni di Missioni e Pro-grammi limitatamente alle spese per il
personale, con-seguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all’interno del Comune.Il Legislatore armonizzato,
all’interno del Principio contabi-le applicato Allegato n. 4/2, al
Dlgs. n. 118/11,ha ipotizzato che, nel corsodell’esercizio
provvisorio, si possano anche apportare variazioni al Piano
esecutivo di gestione (Peg).Anche presentando la creazione di nuovi
capitoli, sono di competenza: - del Consiglio: gli atti
modificativi inerenti l’avvio di tipolo-gie con stanziamento pari a
0, per le quali non esistono stanziamenti; - della Giunta: le
variazioni agli stanziamenti di competen-za:1) dei Macroaggregati,
in compensazione all’interno dei
Programmi,2) dei Capitoli, in compensazione all’interno dei
Macro-
aggregati, riguardanti i trasferimenti correnti, i contri-buti
agli investimenti nonchéi trasferimenti in conto capitale,
3) delle entrate compensative all’interno della medesi-ma
Tipologia,
4) relative all’istituzione di Capitoli di entrata con
stan-ziamenti pari a 0, nell’ambito di Tipologie per le quali già
esistono stanziamenti;
- dei Responsabili di Servizio: le variazioni compensative: 1)
fra Capitoli di entrata della medesima Categoria,2) fra i Capitoli
di spesa del medesimo Macroaggregato,
esclusi i Capitoli appartenenti ai Macroaggregati cor-relati ai
trasferimenti correnti, ai contributi agli investi-menti e ai
trasferimenti in conto capitale.
Un’altra leva in mano agli Uffici finanziari comunali si
con-creta nei prelevamenti dal “Fondo di riserva” motivati dal
dover porre rimedio agli effetti conseguenti a 3 situazioni
potenzialmente pregiudizievoli degli equilibri di bilancio, ovvero
la sussistenza: - di provvedimenti giurisdizionali esecutivi; - di
obblighi tassativamente previsti dalla legge; - della necessità di
proseguire o avviare attività soggette a termini o scadenze, il cui
mancato svolgimento determi-nerebbe danno per l’Ente.
Si segnala l’esigenza di vigilare con attenzione su tali scelte
dell’Ente, in quanto siamo di fronte a circostanze
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RevisoreNEWS
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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che “contraggono” la disponibilità per l’esercizio in corso;
quindi, andrà accertato che nel bilancio di previsione
suc-cessivamente approvato il limite massimo di accantona-mento sia
ridotto dell’importo utilizzato nel corso dell’eser-cizio
provvisorio.Un’altra possibilità di manovra si intravede nella
facoltà legislativamente prevista di adoperare - anche in esercizio
provvisorio - quote accantonate e vincolate del risultato di
amministrazione dell’esercizio precedente (2017), ancor-ché non
accertate. In base all’art. 187, comma 3, del Tuel, in attesa
dell’ap-provazione del rendiconto, l’Ente può infatti applicare al
bilancio di previsione (o con successiva variazione), quote del
risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite
da accantonamenti risultanti dall’ultimo consun-tivo approvato o
derivanti da fondi vincolati. L’utilizzo della quota vincolata o
accantonata del risultato di amministra-zione è consentito, sulla
base di una relazione documen-tata del Dirigente competente, anche
durante l’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la
prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza,
la cui mancata attuazione determinerebbe danno per il
Comu-ne.Imbattendosi in una situazione di applicazione di quote
vincolate del risultato di amministrazione, il primo e de-
terminante elemento presupposto che il Revisore dovrà verificare
si rinviene nell’approvazione, da parte della Giunta - entro il 31
gennaio u.s. - dell’aggiornamento del Prospetto relativo al
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio -
previsto dall’art. 11, comma 3, lett. a), del Dlgs. n. 118/11 -
basato su dati di preconsuntivo, relativo a tutte le entrate e le
spese vincolate. Se la quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è infe-riore rispetto all’importo
applicato al bilancio di previsione, l’Ente dovrà attivarsi
immediatamente per le necessarie variazioni di bilancio di
adeguamento dell’impiego del ri-sultato di amministrazione
vincolato. Il mancato aggiorna-mento del Prospetto riguardante il
risultato di amministra-zione presunto comporta l’obbligo immediato
di procedere alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione.Nel corso dell’esercizio
provvisorio, le variazioni riguar-danti l’utilizzo della quota
vincolata e accantonata del ri-sultato di amministrazione,
consistenti nella mera reiscri-zione di economie di spesa derivanti
da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, sono di competenza della Giunta
(art. 175, com-ma 5-bis, del Tuel) e sono sottoposte al parere
dell’Orga-no di revisione. Con il bilancio approvato, la competenza
sulle variazio-
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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ni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio
dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincola-te in
termini di competenza e di cassa passa al Dirigente responsabile o,
in assenza di regolamentazione, al Re-sponsabile finanziario
dell’Ente. Si segnala che la gestio-ne della liquidità non limita
l’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione, che
possono essere applica-te al bilancio di previsione anche nel caso
in cui l’Ente si dovesse trovare in una delle situazioni previste
dagli artt. 195 e 222 del Tuel. In molte realtà comunali, proprio
in questi giorni, si entra nel vivo della predisposizione del nuovo
bilancio di previ-sione. In questa circostanza, fruire
dell’opportunità di ap-plicare al bilancio, sin dalla sua
approvazione, l’avanzo di amministrazione, senza attendere
l’approvazione “uf-ficiale” del rendiconto dell’esercizio 2017,
raffigura inne-gabilmente un agio che permette di eludere una
succes-siva variazione, e altresì in qualche caso addirittura una
necessità per fa quadrare il bilancio.E’ proprio qui che il
Revisore dovrà apportare la sua diligenza professionale per evitare
che siano raggirati i limiti delineati dal Legi-slatore nel nuovo
ordinamento contabile armonizzato: il Principio contabile Allegato
n. 4/2 al Dlgs.n. 118/11, statu-isce al punto 9.2, che “non è
conforme aiprecetti dell’art. 81, comma 4, della Costituzione,
realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso
l’utilizzo dell’avan-zo di amministrazione non accertato e
verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente (Sentenza n. 70/2012 della
Cor-te Costituzionale)”. In base a tale assunto, quindi,
l’appli-cazione al bilancio dell’avanzo di amministrazione
presun-to diverge sostanzialmente dai principi costituzionali del
Pareggio, trattandosi di un’entrata non certa fino a quando non
sarà approvato il rendiconto dell’esercizio preceden-te.Tuttavia il
Principio contabile riconosce, in via del tutto eccezionale, le
fattispecie in cui è possibile derogare a tale precetto applicando
- già in fase di approvazione del bilancio - l’avanzo presunto.
Come già sopra rappresen-tato, questa facoltà è circoscritta ai
fondi vincolati nonché ai fondi accantonati risultanti dall’ultimo
rendiconto appro-vato.Un altro vincolo su cui si invita il Revisore
a vigilare ri-guarda l’esercizio di bilancio al quale è possibile
applicare l’avanzo di amministrazione. Il Principio sulla
competenza finanziaria potenziata (Alle-gato n. 4/2) dispone che“il
risultato di amministrazione è
applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione, per finanziarie le spese che si prevede di im-pegnare
nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a
quelli successivi”. Dall’analisi fino a qui condotta traspare
chiaramente che l’utilizzo delle quote di avanzo “presunto”
rappresenta il “focus” predominante nell’attività ricognitiva ed
accertativa del Revisore nel corso dell’esercizio
provvisorio.Troviamo quindi significativo sintetizzare quelli che
sono i punti di verifica essenziali per l’Organo di Revisione:Fondi
vincolatiIl Comune può applicare al bilancio di previsione i fondi
vincolati che risulteranno dall’approvazione del rendiconto
dell’esercizio precedente. La facoltà riguarda tutti i fondi
vincolati, tralasciando la tipologia e la natura del vinco-lo, a
prescindere anche dall’esercizio in cui si è formato l’avanzo. In
sostanza, quindi, è possibile applicare avan-zo vincolato, sia che
esso provenga da vincoli accertati con l’approvazione del
rendiconto del penultimo esercizio precedente, sia da vincoli
generati nel corso dell’esercizio precedente. E’ intuibile, nel
percorso che il Legislatore ha compiuto per addivenire a tale presa
di posizione, l’enfasi elargita alla necessità di “tutelare” i
vincoli sottesi all’entra-ta, assicurando - senza limiti temporali
- il perseguimento delle finalità di pubblico interesse della spesa
a cui tali vincoli sono approntati.Fondi accantonati:Tali fondi
fruiscono di una minor tutela rispetto ai fondi vin-colati.
L’ordinamento ammette unicamente l’applicazione al bilancio di
previsione iniziale dell’avanzo presunto de-rivante da
accantonamenti risultanti dall’ultimo rendiconto approvato e non
anche degli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio
precedente. Quest’ultima fattispecie di fruizione può attuarsi
esclusivamente in sede di successi-va variazione. Se consideriamo
tutto ciò nell’ottica della pianificazione finanziaria dell’Ente:
da un lato, la motiva-zione di tale discrimine è evidente,a causa
dell’assenza di un vincolo sottostante all’entrata, dall’altro si
disegna un visibile limite, posto che l’impedimento all’assunzione
di impegni di spesa in assenza di obbligazioni giuridicamen-te
perfezionate pone i Comuni nelle condizioni di accanto-nare risorse
finanziarie “spendibili”, impedendo poi ai me-desimi - nella realtà
della gestione corrente - di impiegare, con modalità dinamiche e
rapide, questi accantonamenti. In questo contesto, l’attenzione del
Revisore va rivolta so-prattutto, nell’evolversi del 2018 appena
avviato, all’appli-cazione dei fondi accantonati per ottemperare
agli impe-
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RevisoreNEWS
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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI
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gni connessi ai rinnovi contrattuali del personale.Dovesse
sopraggiungere l’approvazione del nuovo Con-tratto nazionale di
lavoro per i dipendenti degli Enti Locali prima della convalida del
rendiconto 2017 e tenuto con-to dell’obbligo di darvi applicazione
entro i successivi 30 giorni, i Comuni si troverebbero nella
necessità di appli-care al bilancio di previsione gli
accantonamenti disposti nel 2016, accertati con il rendiconto
dell’esercizio 2016 e quelli disposti nel corso del 2017.E’
ravvisabile però una complicazione: - per gli accantonamenti
ordinati nel 2016 e accertati con il rendiconto, sarà possibile
applicare l’avanzo già in sede di approvazione del bilancio
2018-2020; - per gli accantonamenti disposti nel 2017, che saranno
accertati con il rendiconto dell’esercizio 2017, l’avanzo presunto
potrà essere applicato solo in sede di successi-va variazione di
bilancio.
La difficoltà appare più che altro solo teorica, considerato che
l’Ente, subito dopo aver approvato il bilancio, potreb-be procedere
in variazione per applicare anche gli accan-tonamenti
dell’esercizio precedente.Infine, il disposto legislativo preclude
l’applicazione dell’a-vanzo presunto “destinato” e “libero” al
bilancio di previ-sione. L’applicazione al bilancio e l’utilizzo di
queste risor-se è dunque subordinato all’approvazione del
rendiconto dell’esercizio e alla produzione di un avanzo di
ammini-strazione.Inoltre, ci sembra doverosa una puntualizzazione
sulla condizione di alcuni Comuni in disavanzo di amministra-zione
(spesso scaturente da extradeficit) correlato altre-sì da deficit
di cassa. L’applicazione di quote vincolate o accantonate al
bilancio di previsione in tali realtà -seppur consentita dai
principi contabili – andrebbe “proporziona-ta” alle sole quote la
cui mancata fruizione genererebbe danni certi all’Ente; cioè
motivato dal fatto che l’applica-zione di avanzo produce un
ulteriore peggioramento del deficit di cassa.Un netto “no” alla
suddetta possibilità non considererebbe la natura di tali quote di
avanzo,le quali: - in quanto vincolate, sono destinate ad uno scopo
specifi-co per volontà di terzi o per altre imposizioni, - in
quanto accantonate, sono espressione “operativa” del principio di
prudenza.
L’applicazione dell’avanzo presunto di amministrazione in sede
di prima approvazione del bilancio è subordinata alla convalida, da
parte della Giunta comunale, del Prospetto inerente il risultato
presunto di amministrazione, che co-stituisce l’Allegato a) al
bilancio di previsione. La funzione di questo Prospetto è quella di
dare evidenza all’importo del risultato di amministrazione che
presumibilmente verrà accertato con l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
risultato che produrrà rilevanti effetti sul nuovo bilancio di
previsione.In un’ottica di fruizione dell’avanzo di amministrazione
presunto in bilancio, la principale funzione riconosciuta al
Prospetto è quella di evidenziare che l’andamento della gestione
dell’esercizio precedente èin grado di garanti-re la formazione di
detto avanzo e, quindi, che l’entrata iscritta in bilancio è
attendibile. Così, il Prospetto deve dar prova che la gestione
precedente è in equilibrio, “rassicu-rando” perciò il nuovo
bilancio in termini di non presenza di disavanzo di amministrazione
da ripianare.Ancora riguardo alla gestione durante l’esercizio
provviso-rio, i Revisori dovranno verificare che all’avvio di
quest’ul-timo l’Ente abbia trasmesso al Tesoriere l’elenco dei
resi-dui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di
competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio
provvisorio previsti nell’ultimo bilancio di previsione appro-vato,
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’e-sercizio
precedente, indicanti - per ciascuna Missione, Programma e Titolo -
gli impegni già assunti e l’importo del “Fondo pluriennale
vincolato”.Per chiudere,l’attività di vigilanza dell’Organo di
revisione non dovrà altresì trascurare i seguenti aspetti: - i
Comuni effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla
somma dei residui al 31 dicembre dell’anno pre-cedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del “Fondo pluriennale
vincolato”. Andrà verificato che i pa-gamenti riguardanti spese
escluse dal limite dei dodice-simi, di cui al comma 5, dell’art 163
del Tuel, siano indivi-duati nel mandato di pagamento attraverso
l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, lett. i-bis), delTuel; -
nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all’indebitamento. E’ permesso invece il ricorso all’anticipazione
di Tesoreria di cui all’art. 222 del Tuel.
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12 Febbraio 2018
NOTIZIARIO
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NOTIZIARIO
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2018 il Dm.
Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 gennaio 2018, che ha
fissato, per il primo semestre 2018, il Tas-so di riferimento
relativamente alle operazioni di mutuo a tasso variabile,
effettuate dagli Enti Locali ai sensi del Dl. n. 318/86, del Dl. n.
359/87, del Dl. n. 66/89, nonché della Legge n. 67/88.Il Mef ha
previsto che, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2018, il costo
della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle
leggi in materia, regolate a tasso va-riabile, è pari a:
a) 0,30% per le operazioni di cui ai Dl. n. 318/86 e n. 359/87,
nonché per quelle di cui alla Legge n. 67/88;
b) 1,60% per le operazioni di cui al Dl. n. 66/89 e relativo Dm.
attuativo 28 giugno 1989;
c) 2,00% per le operazioni di cui al Dl. n. 66/89 e relativo
Dm. attuativo 26 giugno 1990; d) 2,00% per le operazioni di cui
al Dl. n. 66/89 e ai De-
creti ministeriali 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, stipulate
entro il 30 dicembre 1998;
e) 2,00% per le operazioni di cui al Dl. n. 66/89 e ai Decreti
ministeriali 25 marzo 1991 e 24 giugno 1993, stipulate nel periodo
31 dicembre 1998-28 maggio 1999.
Al costo della provvista va aggiunta la commissione
onni-comprensiva e fissa per tutta la durata dell’operazione in
vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di
cui al citato Decreto.Con l’art. 2, il Decreto in oggetto dispone
che le norme contenute nell’art. 1 si applichino ai contratti di
mutuo sti-pulati prima del 29 maggio 1999, data di entrata in
vigore del Dm. 10 maggio 1999.
Finanza localein G.U. il Decreto Mef che fissa il costo delle
operazioni di mutuo per il primo semestre 2018
Dal 1° al 28 febbraio 2018 si apre la finestra entro la quale i
Comuni possono inviare – a completamente della Certi-ficazione
inviata nel 2017 – la seconda ed ultima tranche della
documentazione necessaria per ottenere il contri-buto statale per
l’estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti
obbligazionari di all’art. 9-ter del Dl. n. 113/16, come modificato
dalla Legge di conversione n. 160/16 (c.d. “Decreto Enti Locali”,
vedi Entilocalinews n. 33 del 29 agosto 2016).A renderlo noto, con
il Comunicato del 17 gennaio 2018, è il Ministero dell’Interno,
Direzione centrale della Finanza locale.Con il Modello “B”, da
trasmettere appunto entro il 28 feb-braio 2018, gli Enti dovranno
comunicare il dato effettivo
degli indennizzi sostenuti, precedentemente trasmesso solo in
via provvisoria attraverso il Modello “A”. Il Modello “B” –
reperibile, nell’arco di tempo di riferimento, alla pa-gina web
http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html - deve essere
sottoscritto (mediante apposizione di firma digitale) dal
Responsabile del Servizio “Finanziario” e dal Segretario comunale.
Il termine ha natura perentoria e il mancato invio del Modello
implica la revoca dei contributi assegnati in via presuntiva. Per
ulteriori precisazioni in merito all’adempimento, il Vi-minale ha
rimandato alla propria Circolare Fl. n. 11 del 14 ottobre 2016.
Eventuali richieste di chiarimento possono inoltre essere rivolte a
Michele Contaldo (tel. 0646548100,
[email protected]).
Mutui e prestiti obbligazionarientro il 28 febbraio 2018 i
Comuni devono confermare la spesa sostenuta per l’estinzione
anticipata
http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.htmlmailto:michele.contaldo%40interno.it?subject=
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12 Febbraio 2018
NOTIZIARIO
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La Direzione centrale della Finanza locale presso il Mi-nistero
dell’Interno, con la Circolare n. 5 del 23 gennaio 2018, ha
ricordato che il 31 marzo 2018 scade il termine entro il quale gli
Enti Locali devono inviare alle Prefettu-re-Uffici del Governo la
certificazione per la richiesta di riversamento dell’Iva da essi
sostenuta a seguito dell’af-fidamento in gestione a terzi dei
servizi non commerciali nel quadriennio 2014-2017, mediante riparto
del “Fondo” istituito dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99
(“Fi-nanziaria 2000”) e regolamentato dal Dpr. n. 33/01.Ricordiamo
che il richiamato art. 6, comma 3, Legge n. 488/99, ha previsto
l’istituzione, presso il Ministero dell’In-terno, di “un Fondo
alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate
erariali derivanti dall’assoggetta-mento a Iva di prestazioni di
servizi non commerciali affi-date dagli enti locali territoriali a
soggetti esterni all’ammi-nistrazione (…) finalizzato al
contenimento delle tariffe”.Rammentiamo che l’art. 1, comma 711,
della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), ha modificato, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, il dettato del sopra riportato art.
6, comma 3, prevedendo che il diritto sia riconosciuto per i
servizi “non commerciali per i quali è previsto il pagamen-to di
una tariffa da parte degli utenti”. Ai sensi dell’art. 2, comma 3,
del Dpr. n. 33/01, “ai fini della costituzione del ‘Fondo’ si
considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non
commerciali, intendendosi per tali i servizi as-soggettati
all’imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli Enti
Locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel
campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Sono
esclusi i servizi relativi al ‘Trasporto pubblico locale’”, a
condizione comunque che per essi sia previsto, come afferma il
nuovo testo dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 novellato
dall’art. 1, comma 711, della “Finanziaria 2007”, “il pagamento di
una tariffa da parte degli utenti”.Come già avuto modo di rilevare
negli anni passati, i con-tenuti del Decreto non appaiono molto
chiari, dal momento che inizialmente viene fatto riferimento
esclusivo ai servizi non commerciali ai fini Iva (ai sensi dunque
degli artt. 3 e 4 del Dpr. n. 633/72), mentre in seconda battuta
vengono inseriti nella previsione anche i servizi che “ove
presta-
ti [direttamente] dagli Enti Locali, sarebbero considerati
esenti” [servizi questi che dunque sono da considerarsi commerciali
ai fini Iva, pur essendo ricompresi tra quelli soggetti al regime
di esenzione, di cui all’art. 10 del Dpr. n. 633/72] ovvero non
rientrerebbero nel campo di applica-zione dell’Imposta.Ai sensi
dell’art. 2, comma 9, della Legge n. 244/07, i ser-vizi da
considerare per la quantificazione della somma da richiedere a
rimborso, tramite la certificazione da invia-re entro il 31 marzo
2018, saranno solo e soltanto quelli “tariffati” per i quali è
venuta meno la rilevanza ai fini Iva (quindi “non commerciali”,
come prevede la norma) a se-guito dell’esternalizzazione ad un
soggetto terzo e che, in caso di gestione diretta dell’Ente Locale,
sarebbero “esen-ti” oppure “fuori campo Iva”.Informalmente, i
tecnici della Finanza locale hanno tra l’al-tro confermato che il
termine “tariffa” deve essere inter-pretato in senso atecnico,
ovvero non deve riferirsi solo e soltanto al corrispettivo di
prestazione di servizi (che sa-rebbero) rilevanti ai fini Iva,
bensì in generale a qualunque entrata (anche tassa, quindi)
finalizzata alla copertura an-che se parziale di uno specifico
servizio.Ricordiamo peraltro che, con Dlgs. n. 23/11, è
sopraggiun-ta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso
dell’I-va per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e,
suc-cessivamente, con Dlgs. n. 68/11, la fiscalizzazione dello
stesso è stata estesa anche alle Province delle Regioni a statuto
ordinario.Inoltre, a partire dall’anno 2013, ai sensi dell’art. 1,
comma 380, lett. e), della Legge n. 228/12, la fiscalizzazione del
contributo per il rimborso dell’Iva servizi non commerciali è stata
disposta anche per i Comuni della Regione Sar-degna.Dunque, i
Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni a Statuto
speciale e le Province delle Regioni a Statuto ordinario non sono
più tenuti a presentare la cer-tificazione di cui al Dpr. n. 33/01,
per ottenere il contributo Iva per servizi non commerciali, mentre
per il quadriennio 2014-2017, potranno presentare la
certificazione, entro il 31 marzo 2018, le Province della Regione
Sardegna, le Comunità montane, le Unioni e i Consorzi per le
Regioni a
Trasferimenti erarialisolo alcuni Enti Locali sono tenuti
all’invio delle certificazioni per il rimborso dell’Iva sui servizi
non commerciali
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12 Febbraio 2018
NOTIZIARIO
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Statuto ordinario e per la Regione Sardegna.Si ricorda che la
certificazione deve essere trasmessa solo ed esclusivamente alla
competente Prefettura, la quale, entro il 15 maggio 2018, dovrà
inserire gli importi riferir-ti al quadriennio 2014/2017, facendo
attenzione alla data di invio del certificato, sull’apposita
procedura attivabile sulla intranet ministeriale, provvedendo a
scannerizzare
il certificato e darne successivamente comunicazione alla
Direzione centrale della Finanza locale presso il Ministero
dell’Interno.I certificati inviati oltre i termini di scadenza
indicati (31 marzo 2018) verranno accantonati e sarà notificata
agli Enti interessati l’avvenuta perdita del diritto e la non
am-missione alla contribuzione erariale.
Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza
locale, con la Circolare n. 7/18 del 30 gennaio 2018, ha fornito le
consuete indicazioni in merito al rimborso dell’Iva sul “Trasporto
pubblico locale”.La Direzione centrale ha sostanzialmente
confermato quanto già previsto lo scorso anno. Ricordiamo che
l’art. 9, comma 4, della Legge n. 472/99, prevede il rimborso agli
Enti Locali, da parte dello Stato, dell’Iva per la gestione del
Servizio “Trasporto pubblico lo-cale”. In applicazione di tale
disposizione, con Dm. Interno 22 dicembre 2000, sono state dettate
le modalità applica-tive e di erogazione del contributo ed
approvate le relative certificazioni che gli Enti Locali sono
tenuti a produrre.In un primo momento, ai sensi dell’art. 4, comma
1, del citato Decreto applicativo, l’erogazione del contributo
ri-guardava tutte le Province, Comuni, Unioni di Comuni, Città
metropolitane e Comunità montane, eccezion fatta per quelle della
Valle d’Aosta, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e
della Sicilia.A partire dal 2011, invece, l’insieme degli Enti
beneficiari del contributo è stato rideterminato alla luce delle
norme in materia di “Federalismo fiscale” e delle pronunce del
supremo Organo di giustizia amministrativa che hanno ri-guardato i
Consorzi.Enti Locali che possono presentare le certificazioni al
Ministero dell’Interno e termini di presentazionePossono presentare
la certificazione (Modello “B”) le Pro-vince sarde, le Unioni di
Comuni, i Consorzi e le Comunità montane.Le certificazioni di cui
ai Modelli riportati nel Dm. 22 di-cembre 2000 devono essere
prodotti entro il termine pe-rentorio del 28 febbraio 2018 (Modello
“B” – dato presunto
dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto
pub-blico” per l’anno 2018) e 30 aprile 2018 (Modello “B1” – dato
definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto
pubblico” per l’anno 2017). La mancata presen-tazione entro il
termine perentorio del 28 febbraio 2018 del Modello “B” non
pregiudica la possibilità per gli Enti di trasmettere, per
l’assegnazione del relativo trasferimento erariale, il Modello “B1”
entro il 30 aprile 2018.Sono esclusi dalla presentazione le
Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Città metropolitane, i
Consorzi e le Comunità montane facenti parte delle Regioni Valle
d’Ao-sta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e
Sicilia.Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioniLa
tardiva o mancata presentazione del Modello “B” com-porta la
mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2018, della prima rata
nel limite del 70% dei pagamenti delle spese relative agli oneri di
cui all’art. 3 del Dm. 22 dicem-bre 2000.La tardiva o mancata
presentazione del Modello “B1” de-termina la perdita del diritto
alla corresponsione del rela-tivo contributo e causa il recupero da
parte del Ministe-ro dell’Interno della prima rata versata entro il
30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto
alla corresponsione del contributo.Gli Enti dovranno trasmettere le
predette certificazioni alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo competente per territorio. Per il rispetto dei predetti
termini verrà presa in esame la data d’arrivo (se consegnata a
mano) o quella del timbro postale (se spedita). E’ possibile
inviare la certificazione in questione anche via Pec. Ove si opti
per questa modalità di trasmissione, il Certificato dovrà essere
inviato in formato Pdf, correda-
Trasferimenti erarialidiffusa la Circolare della Finanza locale
sul rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”
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12 Febbraio 2018
NOTIZIARIO
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to dalla firma autografa del Responsabile del “Servizio
fi-nanziario” e del Responsabile del servizio. L’originale del
Certificato dovrà essere conservato dall’Ente in modo da poter
essere esibito in caso di eventuali verifiche.Adempimenti delle
Prefetture-UtgLe Prefetture-Utg dovranno acquisire in banca-dati i
cer-tificati degli Enti Locali, utilizzando l’apposita procedura
attivabile dal Portale intranet ministeriale, provvedendo anche
alla scansione del certificato. Tutti i certificati, compresi
quelli pervenuti in ritardo, do-vranno essere acquisiti ed inseriti
nella procedura digi-tando gli appositi campi che riportano la data
d’arrivo (se consegnata a mano), o quella del timbro postale (se
spe-dita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dal
Ministero al momento dell’elaborazione delle somme
spettanti ai singoli Enti richiedenti.L’acquisizione dei
certificati presentati in ritardo ha finalità meramente
conoscitive. Agli Enti coinvolti sarà quindi no-tificata l’avvenuta
perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione
erariale.Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre
sulla intranet, una Guida operativa, mentre per eventuali quesiti e
problematiche amministrative è possibile rivol-gersi,
rispettivamente, alla Sig.ra Daniela Persiani allo 06/46548159,
alle Sig.re Amelia Mazzariello e Evelina Di Prisco allo
06/46548158, o all’indirizzo mail di [email protected]
Per problematiche esclusivamente infor-matiche, il riferimento è
invece la Sig.ra Stefania Cipollini allo 06/46548034 o il Sig.
Filippo Iengo allo 06/46526863.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del
Tesoro, con l’Avviso pubblicato sul proprio sito istitu-zionale il
1° febbraio 2018, ha annunciato la proroga al 17 febbraio 2018 del
termine per la rilevazione delle parteci-pazioni e dei
rappresentanti delle Amministrazioni pubbli-che di cui all’art. 17,
commi 3 e 4, Dl. n. 90/14.La scadenza, precedentemente fissata al
31 gennaio 2018, è stata differita a seguito di una serie di
richieste di assistenza e alle segnalazioni pervenute al
Dipartimento del Tesoro che riguardano l’inserimento, da parte di
nu-merose P.A., di quote di partecipazione errate “che hanno
generato incoerenze e impedito l’inserimento dei dati ad altri
utenti”.Come evidenziato nella Nota del Tesoro, “la comunicazio-ne
dell’esito della ‘revisione straordinaria’ ai sensi dell’art. 24
del Dlgs. n. 175/16 attraverso l’applicativo ‘Partecipa-zioni’ non
sostituisce la rilevazione delle partecipazioni e dei
rappresentanti per l’anno 2016”.Grazie al Protocollo d’intesa
sottoscritto dal Ministro dell’E-
conomia e dal Presidente della Corte dei conti, la
comuni-cazione dei dati attraverso l’applicativo Partecipazioni del
“Portale Tesoro” consente di assolvere contestualmente agli
obblighi informativi nei confronti della Corte per le
Am-ministrazioni che erano tenute all’invio delle informazioni
sugli Organismi partecipati tramite “Siquel”.
Partecipateslitta al 17 febbraio 2018 la chiusura della
rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle P.A.
per l’anno 2016
Comunicazio ne esito revisione straordinaria
non sostituisce rilevazione partecipazioni e
rappresentanti 2016
mailto:finloc%40interno.it?subject=
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12 Febbraio 2018
NOTIZIARIO
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Il Dipartimento delle Finanze del Mef, in data 11 genna-io 2018,
ha reso noto, tramite il “Portale del Federalismo fiscale”, che
sono state introdotte alcune modifiche nella procedura di
trasmissione telematica al Ministero dell’E-conomia e delle Finanze
delle Delibere di approvazione delle tariffe e dei Regolamenti
concernenti i Tributi comu-nali.In particolare, il Dipartimento ha
precisato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, all’interno
del Portale, nell’am-bito del Servizio “Normativa tributi Enti
Locali”, è stato eli-minato, dalla Sezione “Gestione altri Tributi
comunali”, il tipo tributo “Cosap”; ciò in quanto, non costituendo
Cosap un’entrata di natura non tributaria, i relativi Regolamenti e
le Delibere tariffarie adottate dai Comuni non rientrano nel novero
degli atti per i quali, ai sensi del combinato dispo-
sto dell’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e dell’art. 13,
comma 15, del Dl. n. 201/11, è prevista la trasmissione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Cosapdal 2018 non vi è più l’obbligo di trasmissione dei
Provvedimenti comunali al Mef
Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato
istituito dall’art. 63 del Dlgs. n. 446/97 in sostituzione del
Tosap di cui al Capo
II, Dlgs. n. 507/93. Il canone è dovuto per tutte le forme
di
occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia di natura permanente
che temporanea.
Cosap
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12 Febbraio 2018
NOTIZIARIO FISCALE
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NOTIZIARIO FISCALE
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E del 17 gen-naio
2018, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina della
detrazione dell’Iva, dopo le modifiche apportate agli artt. 19 e 25
del Dpr. n. 633/72 dall’art. 2 del Dl. n. 50/17, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 96/17 (vedi Entilocalinews n. 27 del 3
luglio 2017).Con particolare riferimento agli Enti Locali,
obbligati fin dal 1° gennaio 2015 a ricevere fatture d’acquisto in
“split payment” e, fin dal 31 marzo 2015, in formato elettronico,
la Circolare in commento, pur dedicando espressamente il paragrafo
2.1 alla “scissione dei pagamenti”, non introdu-ce di fatto alcun
chiarimento ulteriore rispetto al contenuto delle disposizioni
normative sopra citate, ormai note, in base alle quali:- a partire
dalle fatture la cui esigibilità dell’Iva si verifi-ca nell’anno
2017, “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e
servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’Imposta
diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la Dichiarazione
relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”
(art. 19, comma 1, Dpr. n. 633/72);- le fatture d’acquisto devono
essere annotate “in apposi-to registro anteriormente alla
liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione della relativa Im-posta e comunque entro il termine di
presentazione della Dichiarazione annuale relativa all’anno di
ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno” (art.
25, com-ma 1, Dpr. n. 633/72). L’Agenzia ha ricordato, in primo
luogo, che la nuova disci-plina della “scissione dei pagamenti”
introdotta dal Dl. n. 50/17 presenta alcune novità sotto il profilo
dell’esigibilità dell’Imposta. Analogamente alla precedente
disciplina, l’art. 3, comma 1, del novellato Decreto Mef 23 gennaio
2015, attuativo delle disposizioni sullo “split payment”,
stabilisce che “l’Im-posta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi di cui all’art. 1 diviene esigibile al
momento del pa-
gamento dei corrispettivi”, mentre il successivo comma 2 dispone
che “le Pubbliche Amministrazioni e Società pos-sono comunque
optare per l’esigibilità dell’Imposta anti-cipata al momento della
ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della
medesima”. La novità, rispetto alla disciplina precedentemente
vigen-te, è rappresentata dal riferimento, nel predetto comma 2,
alla registrazione della fattura (novità che può interessa-re i
soggetti rientranti nel nuovo perimetro di applicazione della
“scissione dei pagamenti”, per i quali ad oggi non vige l’obbligo
di invio di fatture elettroniche – es. Socie-tà a partecipazione
pubblica – ma non particolarmente gli Enti Locali, obbligati dal 31
marzo 2015 a ricevere fatture elettroniche, per i quali viene di
fatto a coincidere la data di ricezione con quella di registrazione
delle fatture d’ac-quisto).Nell’ipotesi di esigibilità anticipata
sarà possibile dare rile-vanza, alternativamente, al momento della
ricezione della fattura di acquisto ovvero al momento della sua
registra-zione. L’opzione per l’esigibilità anticipata potrà essere
effettuata in relazione a ciascuna fattura ricevuta/registrata,
rilevan-do a tal fine il comportamento concludente del
contribuen-te. In tal caso, il diritto alla detrazione dell’Iva
gravante sugli acquisti potrà essere esercitato dal cessionario o
dal committente (soggetto alla disciplina della “scissione dei
pagamenti”) nel momento in cui l’Imposta medesima diviene
esigibile, ossia al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti
(ricezione della fattura di acquisto ovvero registrazione della
stessa), a condizione che il soggetto per cui trova applicazione la
disciplina della “scissione dei pagamenti” sia già in possesso
della relativa fattura di ac-quisto. Qualora tuttavia, nelle more
della registrazione dell’ac-quisto, sia effettuato il pagamento del
corrispettivo, l’esi-gibilità non potrà più essere riferita alla
registrazione, e l’Iva sarà comunque dovuta con riferimento al
momento del pagamento della fattura, ai sensi dell’art. 3,
comma
Detraibilità dell’Iva sulle fatture d’acquistoconfermate le
modalità di applicazione dello “split payment” e il possibile
recupero nei 5 anni
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12 Febbraio 2018
NOTIZIARIO FISCALE
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1, del menzionato Decreto. In tal caso - ovvero nell’ipote-si in
cui il contribuente non opti per l’anticipazione dell’e-sigibilità,
facendo coincidere il momento dell’esigibilità con il momento del
pagamento (ipotesi maggiormente ricorrente per gli Enti Locali) -
le regole speciali in tema di “split payment” derogano al principio
generale recato dall’art. 25 del Dpr. n. 633/72, nel senso che
viene meno l’obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il
termine di presentazione della Dichiarazione relativa all’anno di
ricevimento della stessa e con riferimento al medesimo anno.
L’annotazione del documento, in altri termini, dovrà avvenire entro
il termine fissato per la presentazione della Dichiarazione
relativa all’anno in cui l’Iva diverrà esigibile, nonostante il
contribuente abbia ricevuto la fattura in un periodo di imposta
precedente. A tal riguardo, l’Agenzia fornisce un esempio: “si
ipotizzi, a titolo esemplificativo, il caso di una fattura per
servizi emessa, in regime di ‘scissione dei pagamenti’, nel
dicem-bre 2017, registrata dal soggetto passivo committente nel
mese di febbraio 2018. Se il contribuente opta per l’an-ticipazione
dell’esigibilità, l’Iva evidenziata in tale fattura è detraibile
nella liquidazione del mese di febbraio 2018 ovvero, al più tardi,
con la Dichiarazione relativa a tale anno, essendosi verificati
nello stesso entrambi i menzio-nati presupposti (esigibilità e
possesso della fattura). Nel diverso caso in cui il soggetto
passivo non abbia opta-to per l’anticipazione dell’esigibilità, la
fattura di acquisto potrà essere registrata al più tardi entro il
termine per la presentazione della Dichiarazione relativa all’anno
in cui la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l’anno in
cui l’Imposta è divenuta esigibile”.Il chiarimento di cui sopra non
aggiunge, dal punto di vista dello scrivente, niente di nuovo
rispetto al comportamento
già adottato dagli Enti Locali negli ultimi anni.Interessante è
invece il quarto ed ultimo paragrafo del-la Circolare in commento,
che conferma, come anche su queste pagine da sempre sostenuto, la
possibilità di recu-perare comunque l’Iva su fatture d’acquisto non
registrate attraverso il meccanismo della Dichiarazione Iva
“integra-tiva” di cui all’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/98,
non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del Dpr. n. 633/72 (vale
a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la Dichiarazione).In tal caso si ritiene che
possano essere seguite le mede-sime indicazioni fornite dalla
Circolare nel caso di registra-zione di fatture d’acquisto entro il
30 aprile dell’anno n+1, la cui esigibilità dell’Iva si è
verificata nell’anno n, ossia re-gistrazione in una apposita
sezione del registro Iva acqui-sti dell’anno n+1, riferito alle
fatture la cui esigibilità dell’Iva si è verificata nell’anno n,
esercitando la detrazione alle condizioni vigenti nell’anno n (in
caso ad esempio di mo-difica del pro-rata) e potendo “adottare
soluzioni gestiona-li e informatiche diverse dall’annotazione nel
registro Iva sezionale, a condizione che le stesse garantiscano
tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della
contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo
da parte dell’Amministrazione finanziaria”.Si rinvia al contenuto
della Circolare in commento per tut-to ciò che concerne, in via
generale, i riflessi delle novità introdotte all’art. 19, comma 1,
e all’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 633/72, dal Dl. n. 50/17,
relativamente alla corret-ta contabilizzazione delle fatture
d’acquisto, non in “split payment” e non in formato elettronico,
acquisite dai com-mittenti/acquirenti non rientranti nel perimetro
delle Ammi-nistrazioni pubbliche.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 10581/2018 del
15 gennaio 2018, ha approvato la ver-sione definitiva del Modello
“Iva/2018” e del Modello “Iva Base/2018”, con le relative
Istruzioni ministeriali, per la Di-chiarazione relativa al periodo
d’imposta 2017.E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul
sito
dell’Amministrazione finanziaria che sul Quotidiano
www.entilocali-online.it.Di interesse per gli Enti Locali si
evidenziano le seguen-ti novità rispetto allo scorso anno,
contenute nei Quadri “VE”, “VF”, “VJ” e “VL”:Quadro “VE”
Dichiarazione “Iva/2018”approvato il Modello definitivo e le
relative Istruzioni ministeriali, novità sul Quadro “VH” delle
liquidazioni
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12 Febbraio 2018
NOTIZIARIO FISCALE
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Nella Sezione 4, il rigo “VE38” è stato rinominato “Opera-zioni
effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” per
l’esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni, anche nei confronti delle Società
elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter (“split payment”).
Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall’art. 1 del Dl.
n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17) si
applicano alle ope-razioni per le quali è emessa fattura a partire
dal 1° luglio 2017.Quadro “VF”Coerentemente con le novità
introdotte dall’art. 2 del Dl. n. 50/17, negli artt. 19 e 25 del
Dpr. n. 633/72, in merito ai termini per esercitare il diritto alla
detrazione dell’Iva sugli acquisti, è stata abolita la previsione
che in tale quadro debbano essere inserite esclusivamente le
fatture anno-tate nell’anno 2017, in quanto possono esservi
inserite anche le fatture riferite ad acquisti operati nel 2017 ma
annotate nei registri 2018, antecedentemente alla data di
presentazione della Dichiarazione “Iva 2018”.In pratica, in base
alle nuove regole, i soggetti Iva dovran-no:
- annotare nei registri Iva al 31 dicembre 2017 le fatture
riferite ad acquisti del 2017 ricevute entro il 16 gennaio 2018 (16
marzo per i contribuenti trimestrali). Gli importi riferiti a tali
fatture verranno riportati nel Quadro “VF” della Dichiarazione “Iva
2018”; - annotare nei registri Iva 2018 le fatture riferite ad
acqui-sti del 2017 ricevute dopo il 16 gennaio 2018 (16 marzo per i
contribuenti trimestrali). Tali fatture non partecipe-ranno alle
liquidazioni del 2018 ma la relativa Iva verrà recuperata in sede
di Dichiarazione “Iva 2018”, sempre nel Quadro “VF”.
Da notare che tale nuovo meccanismo, argomento di di-scussione
in questo periodo in dottrina per i riflessi finan-ziari che porta
con se (si rimanda al commento alla Circo-lare n. 1/E del 2018),
non interessa di fatto gli Enti Locali perché:
- tali Enti ricevono obbligatoriamente ormai dal 31 marzo 2015
soltanto fatture elettroniche, la cui data di emis-sione viene di
fatto a coincidere con quella di ricezione; - tali fatture (salvo
alcune eccezioni indicate dalle Circo-lari Agenzia delle Entrate n.
25/E del 2015 e n. 27/E del 2017) sono emesse in “split payment”,
per cui l’Iva sulle stesse diviene esigibile per l’Erario (e
detraibile per l’Ente Locale, se riferite all’ambito commerciale)
non necessariamente al momento della ricezione del-
le stesse bensì, alternativamente, secondo la volontà dell’Ente
Locale acquirente/committente, al momento della registrazione o del
pagamento, per cui è da tale momento che scattano i tempi dettati
dagli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/72. In altre parole, una
fattura di acqui-sto inerente servizi Iva dell’Ente Locale, se
ricevuta nel 2018, significa che è stata inviata dal fornitore
sempre nel 2018 e quindi è presumibilmente riferita ad opera-zioni
effettuate (ai sensi degli artt. 6 e 21, comma 1, ultimo periodo,
del Dpr. n. 633/72), in tale anno. Inoltre, l’Iva su tale fattura
diviene esigibile/detraibile al mo-mento della ricezione della
stessa o, alternativamente, al momento della registrazione
(solitamente coinciden-te con il momento di ricezione, essendo la
fattura elet-tronica) o al massimo del pagamento. Non può pertanto
generarsi - come invece può avvenire per il Settore pri-vato - la
situazione di un fornitore che emette (ai sensi degli artt. 6 e 21,
comma 1, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/72) una fattura nel 2017 e
la fa pervenire all’Ente Locale nei primi mesi del 2018.Per inciso,
riguardo invece alle Società partecipate pubbliche ed agli Enti che
rientrano (dal 1° luglio 2017 in base all’art. 1 del Dl. n. 50/17 e
successivi Decreti attuativi 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017,
oppure dal 1° gennaio 2018 in base all’art. 3 del Dl. n. 148/17)
nel nuovo perimetro dello “split payment”, che non sono obbligate
almeno per il momento a ricevere fatture elet-troniche, la
situazione in commento può verificarsi con riferimento a fatture
non emesse con il meccanismo della “scissione dei pagamenti” perché
antecedenti alle suddette date di decorrenza delle nuove
disposizioni, per cui tali soggetti dovranno prestare particolare
atten-zione alla compilazione del Quadro “VF” della Dichiara-zione
“Iva 2018”.
Quadro “VJ”Il rigo “VJ18” (rinumerato rispetto al “vecchio”
“VJ19” cau-sa la soppressione di un rigo precedente) è stato
ridefinito “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” per
l’esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche
Ammini-strazioni, anche dalle Società elencate nel nuovo comma
1-bis dell’art. 17-ter (“split payment”), in coerenza con la
modifica inserita nel rigo “VE38”. Quadro “VH”Il Quadro “VH” è
stato interamente modificato e questa è certamente la novità
sostanziale più rilevante di quest’an-no - prevedendone la
compilazione esclusivamente qualo-ra si intenda inviare, integrare
o correggere i dati omessi,
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incompleti o errati nelle Comunicazioni delle liquidazioni
periodiche Iva (Risoluzione n. 104/E del 2017, vedi Entilo-calinews
n. 32 del 7 agosto 2017). Inoltre, sono state apportate le seguenti
ulteriori modifi-che, di interesse per gli Enti Locali:
- sono stati introdotti i righi “VH4”, “VH8”, “VH12” e “VH16”,
per la separata indicazione delle risultanze del-le liquidazioni
periodiche trimestrali (conseguentemen-te, i righi successivi sono
stati rinumerati); - è stata soppressa la colonna dedicata al
“ravvedimento”.
Nello specifico, si rileva quanto segue.I righi da “VH1” a
“VH16” devono essere compilati indican-do i dati (Iva a credito
ovvero Iva a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche
eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi “VH15” e
“VH16, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il
risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammonta-re
dell’acconto eventualmente dovuto. L’importo da indicare nel campo
“debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’Iva
dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata).
Tale im-porto coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che
avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo “VP14”
del Modello di Comunicazione delle liquida-zioni periodiche Iva. I
contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali per
opzione devono indicare i dati relativi alle liquidazioni
periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e “VH12” (non il “VH16” in quanto
l’Iva dovuta o a credito per il quarto trimestre da tali soggetti
deve essere computata ai fini del versamento in sede di
dichiarazione annuale). Qualora l’importo dovuto non superi il
limite di 25,82 Euro, comprensivo degli interessi dovuti dai
contribuenti trime-strali, il versamento non deve essere
effettuato. Detto importo deve essere comunque indicato nel campo
debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione.
Con-seguentemente, il debito d’imposta deve essere riportato nella
liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo “VP7”
del Modello di Comunicazione delle liqui-dazioni periodiche Iva).
Nel rigo “VH17” occorre riportare l’ammontare dell’acconto dovuto
indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo “VP13”
del Modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La
ca-sella “Metodo” deve essere compilata indicando il codice
relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’ac-conto,
ovvero:“1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – effettivo,
“4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomu-nicazioni,
Somministrazione di acqua, Energia elettrica,
Raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.Quadro “VL”Nella Sezione 3 è
stato soppresso il rigo “VL29” (“Am-montare versamenti periodici,
da ravvedimento, inte-ressi trimestrali, acconto”) ed è stato
introdotto il rigo “VL30”(“Ammontare Iva periodica”), composto da 3
campi. Nello specifico:
- nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo dell’Iva
periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi
dell’Iva indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”del Modello di
Comunicazione delle liquida-zioni periodiche Iva relative al 2017
(senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del
rigo “VP14”ma non versati in quanto non superiori a 25,82 Euro). A
tale ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto dovuto
indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. In caso di
Comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi
inseriti nel Quadro “VH”; - nel campo 3 occorre indicare il totale
dei versamenti pe-riodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi
trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di
cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, relativi al 2017. Si precisa
che l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla
somma dei dati Iva riportati nella colonna “Importi a debito
versati” della “Sezione erario” dei Modelli di pagamento “F24” e
“F24EP”, anche se non effettivamente versati a seguito di
compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad
Iva), con-tributi e premi; - nel campo 1, il maggiore tra l’importo
indicato nel cam-po 2 e quello indicato nel campo 3.
Struttura del ModelloIl Modello di Dichiarazione “Iva 2018” ha
struttura modula-re ed è costituito da:
- il “Frontespizio”, composto di 2 facciate; - un Modulo,
composto di più Quadri, che va compilato da tutti i soggetti per
indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività
svolta.
Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono
presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni conta-bilità
separata.I Quadri “VH”, “VN”, “VT”, “VX” e “VO”, nonché la Sezione
2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Quadro “VL”, devono
essere compilati una sola volta sul primo Modulo, indicandovi i
dati riepilogativi di tutte le attività.Nella particolare ipotesi
in cui il contribuente abbia ap-plicato, anche se in periodi
diversi dell’anno, per effetto
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di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad
esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agri-coltura), è
necessario compilare più Moduli per indicare distintamente le
operazioni relative a ciascun regime (vedi anche le Istruzioni sul
Quadro “VF”).Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le
ca-selle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri
compilati.
è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle
Entrate.La prova della presentazione della Dichiarazione è data
dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati,
rilasciata sempre per via telematica.Le principali conferme
rispetto agli anni precedentiIn primo luogo, merita ricordare come
sempre le novità introdotte già dalla Dichiarazione “Iva 2016”
conseguenti alle nuove disposizioni normative in vigore dal 1°
gennaio 2015 su “split payment” e “reverse charge”.Con maggior
dettaglio, facciamo riferimento ai righi “VE38” ed ai righi “VJ16”
e “VJ18”(questi ultimi corrispondenti ai “vecchi” righi “VJ17”e
“VJ19”, a seguito di rinumerazio-ne), con le modifiche formali in
precedenza già indicate, conseguente all’estensione del perimetro
applicativo della “scissione dei pagamenti” dal 1° luglio
2017.Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che
hanno presentato nell’anno 2017 Dichiarazioni “integra-tive a
favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/98,
comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/16, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 225/16, oltre il termine prescritto
per la presentazione della Dichiara-zione relativa al periodo
d’imposta successivo a quello di riferimento delle Dichiarazioni
integrative. Nel Quadro va esposto l’anno cui si riferisce la
Dichiarazione “integrativa a favore” presentata e l’importo del
credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza
detraibile risul-tante. In pratica, nel presente Modello sono
riportabili - se le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto
di reinvio entro il 31 dicembre 2017 - le annualità
2012-2013-2014-2015, mentre l’annualità 2016 non deve essere
riportata trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva
2017”, relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2017.In
conseguenza di quanto sopra è stato introdotto il rigo “VL11”, per
indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore
eccedenza detraibile risultante dalle Di-chiarazioni “integrative a
favore” presentate nel 2017 ai sensi del comma 6-quater, dell’art.
8 del Dpr. n. 322/98.Tra le principali conferme, di interesse per
gli Enti Locali, rammentiamo la previsione, all’interno del
“Frontespizio”, dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione
dell’Orga-no di controllo nel caso in cui si intendano compensare,
in modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare
superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi vincoli
imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 10 del Dl. n.
78/09 e tenuto conto della nuova soglia prevista dall’art. 3 del
Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dal-
Scadenza
In applicazione dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998, entro il 30
aprile 2018, i Comuni devono presen-tare, per via telematica, la
dichiarazione relativa all’Imposta sul valore aggiunto dovuta per
l’anno solare precedente (2017), redatta in conformità al
Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
01
Termini e modalità di presentazione della DichiarazioneIn base
all’art. 8, del Dpr. n. 322/98, la Dichiarazione Iva relativa
all’anno 2017 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1°
febbraio e il 30 aprile 2018.Il Dpr. n. 322/98 non prevede un
termine di consegna della Dichiarazione agli Intermediari che
dovranno poi provve-dere alla trasmissione telematica, ma viene
unicamente stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono
essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.Si
rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 322/98, le
Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei
suddetti termini sono valide, salvo l’applica-zione delle sanzioni
previste dalla legge (pari ad Euro 25 per le Dichiarazioni
cosiddette “tardive” ma non omesse), mentre quelle presentate con
ritardo superiore a 90 gior-ni si considerano omesse sì ma
costituiscono comunque titolo per la riscossione dell’Imposta che
ne risulti dovuta.Per la consultazione delle informazioni relative
alle san-zioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti
dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.La Dichiarazione da presentare
esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate può
essere trasmessa direttamente o tramite un Intermediario abilitato
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/98, tramite altri
sog-getti incaricati (per le Amministrazioni).La Dichiarazione si
considera presentata nel giorno in cui
http://www.agenziaentrate.gov.it
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la Legge n. 96/17.Per quanto concerne la sottoscrizione
dell’Organo di re-visione, ricordiamo che, qualora un contribuente
decida, prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2018”,
di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva
maturata nel 2017 (potendo così superare il limite di 5.000 Euro),
dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, anche se
avvenute nel corso dell’anno 2017 (avendo in-dicato, nei Modelli
“F24”, a fianco del codice-tributo 6099, l’anno 2016). Se invece il
contribuente decide, prima della presentazione della Dichiarazione
“Iva 2018”, di procede-re a compensazioni “orizzontali” del credito
Iva matura-to nel 2017 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette
compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione “Iva 2019”
(avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice tributo
“6099”, l’anno 2017). Lo stesso concetto vale per le eventuali
compensazioni “orizzontali” che sa-ranno effettuate dopo l’invio
della Dichiarazione “Iva 2018” (potendo così superare il limite
annuo di Euro 5.000 se “vi-state” oppure sottoscritte dall’Organo
di controllo), qualora riferite al credito maturato nel 2017.Atteso
quanto sopra, nel caso in cui il contribuente deci-da di procedere
a compensazioni “orizzontali” del credito Iva maturato nel 2017
oltre l’ammontare di Euro 5.000 an-nui, dovrà necessariamente
inviare la Dichiarazione “Iva 2018” (per superare il vincolo dei
5.000 Euro annui) fa-cendola sottoscrivere, oltre che dal
rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, anche dai
soggetti che esercitano il controllo contabile, in alternativa a
far appor-re il “visto di conformità” da un professionista
abilitato. Per espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del
citato Dl. n. 78/09, la sottoscrizione da parte dell’Organo di
revisione comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/99”, ovvero dei
me-desimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il
“visto di conformità” (si rimanda anche ai chiarimenti forniti
dalla Risoluzione Entrate n. 90/10).Relativamente ai controlli
previsti dall’art. 2, comma 2, del citato Decreto n. 164/99,
ricordiamo che, in via generale, tale controllo presuppone, ai fini
dell’Iva:
- la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai
contribuenti; - la regolare tenuta e conservazione delle scritture
con-tabili obbligatorie.
Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano
per-tanto la verifica:
- della regolare tenuta e conservazione delle scritture
contabili obbligatorie ai fini Iva; - della corrispondenza dei
dati esposti nella Dichiarazio-ne alle risultanze delle scritture
contabili; - della corrispondenza dei dati esposti nella scritture
con-tabili alla relativa documentazione.
Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato il predetto
credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in compensazione
nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“ec-cedenza credito anno
precedente”) deve essere riportata l’eventuale differenza positiva
tra gli importi dei righi “VL8” e “VL9” della Sezione 2.Si ricorda
poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura degli Enti Locali, o
nell’unico Modulo n. 01 (codice attività 84.11.10), ovvero nel
Modulo principale n. 01 (codice atti-vità 84.11.10), nel caso di
contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72, riepilogando i
dati relativi agli altri Moduli. Relativamente alla ripartizione
delle operazioni imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva,
le Istruzioni suggeri-scono di far riferimento alle modalità di
certificazione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr.
n. 633/72 (fat-ture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, ad
ulteriori cri-teri che consentano di qualificare l’operazione ai
predetti fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti Locali,
riteniamo che tra le operazioni imponibili effettuate nei confronti
dei consumatori finali debbano essere ricomprese, ad esem-pio, le
rette del Servizio “Refezione scolastica”, o le rette per il
“Trasporto scolastico”, non considerando invece le rette “Asilo
nido”, in quanto esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 21), Dpr. n.
633/72. E’ chiaro che, in caso di conta-bilità separate ex art. 36,
Dpr. n. 633/72, se le operazioni imponibili riferite ad un certo
Servizio sono effettuate per la totalità nei confronti,
rispettivamente, o di consumatori finali o di soggetti Iva, il dato
da inserire nel Quadro “VT” (caselle 1 e 3, ovvero caselle 1 e 5)
corrisponde sostan-zialmente a quello risultante dal rigo “VE23”,
colonna 1, del medesimo Modulo Iva. Precisiamo poi che gli Enti
Locali sono chiamati ad indica-re, nell’Intercalare principale di
più Intercalari riferiti a varie attività (o nell’unico
intercalare), il codice attività 84.11.10 (riferito all’attività
generica delle Pubbliche Amministrazio-ni), e che maggiore
attenzione deve essere posta nel caso di tenuta di contabilità
separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72 e conseguente presentazione di
più intercalari Iva, ciascu-no con uno specifico codice attività.
In tal caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività
84.11.10) occor-rerà compilare i Quadri “VH”, “VL” Sezione 2 e 3,
“VN”, “VT”, “VX” e “VO”.
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Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il
con-tribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal
mo-mento della presentazione della Dichiarazione, continua ad
essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in cui indicare la
parte di credito che si intende utilizzare in detrazione o
compensazione. Altre indicazioni (obbligo e termini di
presentazione, scadenze di versamento)Ricordiamo che la
Dichiarazione Iva deve essere pre-sentata da parte degli Enti
Locali “in via autonoma” dal momento che, stante l’invio separato
del Modello “Irap” - previsto dalla Legge n. 244/07 (“Finanziaria
2008”) a de-correre dal 2009 - non potrebbe più essere “unificata”
la sola Dichiarazione Iva, non essendo gli Enti Locali titolari di
redditi soggetti ad imposizione diretta da indicare nel Modello
“Unico/Enti non commerciali” per esclusione sog-gettiva ex art. 74,
comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/86), atte-so che l’art. 3, del Dpr.
n. 322/08 richiede per l’unificazione la compilazione di almeno 2
Dichiarazioni tra Iva, redditi ed Irap (il quale nel frattempo deve
essere inviata “auto-nomamente” dall’anno d’imposta 2008 ai sensi
di quanto disposto dall’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07).
Il Modello “Unico/Enc” si troverebbe infatti ad essere com-posto
esclusivamente dal proprio “Frontespizio”, dal Qua-
dro “RX” riepilogativo dell’eventuale saldo a credito Iva
annuale, e appunto dai Quadri Iva (i quali, lo ricordiamo,
contengono di per sé un proprio frontespizio, nonché il Quadro “VX”
ove indicare il saldo annuale).La presentazione della Dichiarazione
annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve
essere effet-tuata esclusivamente per via telematica. Come già
sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 322/98, la
Dichiarazione “Iva 2018”, relativa all’anno 2017, deve essere
presentata entro il 30 aprile 2018.Per quanto concerne invece il
versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno
d’imposta 2017, questo scade il 16 marzo 2018, salvo opzione per la
rateizzazio-ne (per chi invia la Dichiarazione “in via autonoma”
con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese ed al
massimo entro il 16 novembre, incrementando sempre ciascuna rata
successiva dello 0,33%, come stabilito dal Dm. 21 maggio 2009) e
deve essere effettuato mediante utilizzo del Modello “F24EP”
(codice tributo “619E”, oppu-re codice tributo “6099” per chi
utilizza invece il Modello “F24” ordinario), da presentare
telematicamente diretta-mente dagli Enti pubblici attraverso i
canali Entratel o Fi-sconline.
Con il Provvedimento 31 gennaio 2018, Prot. n. 24865, l’Agenzia
delle Entrate ha approvato la versione definitiva del Modello
“Irap/2018” e le relative istruzioni ministeriali.Con riferimento
ai Quadri di interesse per gli Enti Locali (Frontespizio e Quadri
“IK”, “IR”, “IS”), il Modello non pre-senta sostanziali modifiche
rispetto a quello dello scorso anno.In particolare, tra le novità
introdotte nel Modello dello scorso anno e riconfermate quest’anno,
ricordiamo la Se-zione XVII del Quadro “IS”, relative al riporto a
nuovo, an-che per le Amministrazioni pubbliche che adottano il
“me-todo retributivo”, del maggior credito maturato a seguito
dell’eventuale reinvio delle Dichiarazioni Irap “integrative a
favore” degli anni antecedenti dal 2012 al 2015, introdot-to
dall’art. 5, del Dl. n. 193/16. Tale possibilità è stata estesa
ovviamente anche alle P.A.
che versano l’Irap con il “metodo retributivo”.In dettaglio,
relativamente alla Sezione XVII del Quadro “IS” - che anche gli
Enti Locali sono chiamati eventual-mente a compilare - le
Istruzioni ricordano che “questa Sezione deve essere compilata dai
soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più
Dichiarazio-ni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del
Dpr. n. 322/98, come modificato dall’art. 5 del Dl. n. 193/16,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, oltre il
termine prescritto per la presentazione della Dichiara-zione
relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento
della Dichiarazione ‘integrativa’ (ad esempio, Dichiarazione
integrativa ‘Irap 2014’ relativa al 2013 pre-sentata nel
2017)”.Nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è
presentata la Dichiarazione “integrativa a favore” è indica-
Dichiarazione “Irap/2018”approvati il Modello e le Istruzioni
ministeriali
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RevisoreNEWS
12 Febbraio 2018
NOTIZIARIO FISCALE
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to il credito derivante dal minor debito o dal maggiore cre-dito
risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore”. A tal fine,
occorre compilare la presente Sezione indican-do, nei righi da
“IS91” a “IS95”, con riferimento ai campi di interesse per gli Enti
Locali:
- in colonna 2, l’anno relativo al Modello utilizzato per la
Dichiarazione “integrativa” (ad esempio, per la Dichia-razione Irap
2014 “integrativa a favore”, indicare 2013); - in colonna 3, per le
Amministrazioni pubbliche che com-pilano la Sezione III del Quadro
“IR” – tra cui gli Enti Locali - il codice Regione, ovvero della
Provincia auto-noma, cui si riferisce il credito derivante dal
minor de-bito o dal maggior credito risultante dalla Dichiarazione
“integrativa”; - in colonna 4, il credito derivante dal minor
debito o dal maggior credito risultante dalla “Dichiarazione
integrati-va a favore” per i casi di correzione di errori contabili
di competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da indicare in
colonna 5; - in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o
dal maggior credito risultante dalla Dichiarazione “integra-tiva a
favore” per la quota non chiesta a rimborso nella Dichiarazione
“integrativa” stessa. Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano
state presentate più Dichiarazioni “integrative a favore” relative
a differenti periodi d’im-posta, occorre compilare un distinto rigo
della presente Sezione per ciascun periodo d’imposta (ad esempio,
nella Dichiarazione “Irap 2018” le annualità oggetto di possibile
compilazione saranno il 2012-2013-2014-2015, annualità per le quali
è stata inviata, entro il 31 dicembre 2017, la relativa
Dichiarazione Irap “integra-tiva a favore”).
Nel rigo “IS96”, da compilare esclusivamente nel primo Modulo,
deve essere indicato:
- in colonna 4, il totale degli importi di colonna 4 dei righi
da “IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colon-na 3 -
quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il metodo
“retributivo” - di tutti i Moduli compilati; - in colonna 5, il
totale degli importi di colonna 5 dei righi da d“IS91” a “IS95”,
per i quali non è compilata la colon-na 3 - quindi non da parte
degli Enti Locali che adottano il metodo “retributivo” - di tutti i
Moduli compilati.
Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore” con-corre
alla liquidazione dell’imposta, a debito o a credito, risultante
dalla Dichiarazione in oggetto. Pertanto, per quegli Enti Locali
che determinano la base imponibile se-
condo il metodo “commerciale” compilando il Quadro “IK”, Sezione
II, l’importo di rigo “IS96”, colonna 5, deve essere portato in
diminuzione dell’importo di rigo “IR26” o in au-mento del rigo
“IR27” del Quadro “IR”. Per i soggetti che determinano la base
imponibile nel Quadro “IK”, Sezione I – tutti gli Enti Locali per
il metodo base, ossia quello “retributivo” - gli importi delle
colonne 5 dei righi da “IS91” a “IS95” per i quali è compilata la
colon-na 3 devono essere portati in diminuzione degli importi di
colonna 11 o in aumento delle somme di colonna 14, della Sezione
III del Quadro “IR”, potendo in tal caso essere poi compensato
direttamente “Irap da Irap”, riducendo i ver-samenti dal mese
successivo a quello in cui viene operato l’invio della
Dichiarazione.Nel riquadro del Frontespizio “Tipo di Dichiarazione”
è sta-ta confermata l’eliminazione della casella “Dichiarazione
‘integrativa a favore’”, in quanto, a seguito delle modifiche
apportate all’art. 8 del Dpr. n. 322/98, dall’art. 5 del Dl. n.
193/16, il termine per la presentazione della Dichiarazione
“integrativa a favore” è stato equiparato a quello previsto per la
presentazione della Dichiarazione “integrativa a sfa-vore”. Per
tale motivo, nell’ipotesi di presentazione di una Dichiarazione
“integrativa”, non è