Centrale di Committenza dei Comuni di Sesto Fiorentino Signa Vaglia 1 CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO "EX CASERMA DEI CARABINIERI" UBICATA IN VIA MAZZINI NEL COMUNE DI SIGNA CIG 7289839572 CUP C16I14000000004 DISCIPLINARE DI GARA
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CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI …...La Centrale di Committenza fra i Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia ai sensi della convenzione sottoscritta in data 23/11/2016,
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Centrale di Committenza dei Comuni di
Sesto Fiorentino Signa Vaglia
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CENTRALE DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 SVOLTA IN
MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO "EX CASERMA DEI CARABINIERI"
UBICATA IN VIA MAZZINI NEL COMUNE DI SIGNA
CIG 7289839572
CUP C16I14000000004
DISCIPLINARE DI GARA
Centrale di Committenza dei Comuni di
Sesto Fiorentino Signa Vaglia
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La Centrale di Committenza fra i Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia ai sensi della
convenzione sottoscritta in data 23/11/2016, a mezzo del Comune capofila Sesto Fiorentino,
svolge la gara in nome e per conto del Comune di Signa, Settore 5, con sede in Signa, Piazza
della Repubblica n.1, Tel. 055/5002438 – Fax: 055/407545;
indirizzo Internet: http://www.comune.signa.fi.it
Il Responsabile del procedimento di gara per la CUC è la Dott.ssa Elena Righini, p.o. Servizio
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma
4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
ART. 4 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, possono partecipare raggruppamenti da costituire fra
gli operatori economici sopra indicati.
Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio
ordinario di concorrenti dovranno produrre, singolarmente, i dati e i documenti richiesti nel
disciplinare di gara nonché dichiarazione, contenuta nel DGUE, da cui risulti tale intendimento
con espressa indicazione dell'impresa che assumerà la veste di capogruppo e mandataria.
In caso di R.T. di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione richiesti nel presente bando
devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori;
la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura
minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di
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offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di
qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti
posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti
riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle
stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i
requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate
(cfr. art. 92, commi 2 , D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente). In caso di R.T. di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-
organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della
categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi
alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con
riferimento alla categoria prevalente.
In caso di RTI verticale la mandataria dovrà eseguire e essere qualificata per la
categoria prevalente OG1 e la/le mandante/i per la scorporabili, con le modalità
indicate all’art. 5.
Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice dei contratti, in caso di RT o consorzio devono essere
specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati, indicandole nel DGUE.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora partecipi
alla medesima gara in raggruppamento/consorzio.
In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b e c D.L.vo
50/2016 c.7, andrà specificato nel DGUE se il consorzio intende eseguire direttamente l’appalto
oppure affidarlo alle imprese consorziate; in quest’ultimo caso dovrà indicare quale/i, tra le
imprese facenti parte del consorzio, eseguirà/eseguiranno le prestazioni oggetto del presente
appalto e in che misura; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra
forma, alla presente gara. Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i
della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente i dati e i
documenti richiesti nel bando di gara.
Ai sensi dell’art. 47 comma 2 i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) al fine
della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia
quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni,
sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per
l'esecuzione del contratto.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 art. 45 D.L.vo 50/2016 c.7, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
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L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo
appalto
ART.5– REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
5.1 REQUISITI GENERALI
Ai sensi dell’art. 80 D.L.vo 50/2016 costituisce motivo di esclusione di un operatore economico
dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un
suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all’articolo 2635
del codice civile;
b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621,2622 del c.c.
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al
comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L’esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
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impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o dall’invio della lettera di
invito, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando
il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e
2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di
cui all’articolo 105, comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
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vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere
risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
fbis) l’operatore economico che presenti njelle procedure di gara in corso e negli affidmaneti di
subappalto, documentazione o dichiarazione non veritiera;
fter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel
casellario informatico.
g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa;
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell’Osservatorio;
m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della
procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 7. Un
operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma
1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita
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per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore
economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data
motivata comunicazione all’operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure
di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di
esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta
riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata
inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni dalla data di
accertamento definitivo nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di
condanna.
11. Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o
della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni,
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
5.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 84 D.LGS.50/2016
Ai sensi dell’articolo 48 comma 4 del Codice appalti e del DM 248 del 10/11/2016, i lavori
sono classificati come segue:
descrizione Categoria e
classifica
importo Incidenza
subappalto avvalimento
EDIFICI CIVILI
ED INDUSTRIALI
categoria
prevalente
OG 1 III € 547.364,17 65,63% Max. 30%
dell’importo
complessivo
lavori
Euro 250.200
SI
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IMPIANTI TERMICI
E DI
CONDIZIONAMENTO
OS 28 I
€ 125.218,80
15,01% Max. 30%
dell’importo
complessivo
lavori
Euro 250.200
SI
IMPIANTI INTERNI
ELETTRICI,
TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI E
TELEVISIVI
OS 30 I
€ 129.577,18 15,54% s.i.o.s.
Subappaltabile
max 30% della
categoria euro
38.873,15 ai
sensi del comma
2 art. 1 D.M.
248/2016
NO
art. 89,
comma 11,
D.Lgs.
50/2016 e
art. 1,
comma 2,
D.M.
248/2016.
Oneri per
l’attuazione dei
piani di sicurezza
non compresi nei
prezzi
€ 31.839,84 3,82%
Totale € 834.000,00 100,00%
Per partecipare all’appalto le imprese dovranno possedere i requisiti di qualificazione per
l’esecuzione delle lavorazioni sopra indicate, a pena di esclusione.
Visto il sistema unico di qualificazione (cfr. art. 60, D.P.R. 207/2010 e art. 84, D.Lgs.
50/2016), la qualificazione per gli esecutori è data dall'attestazione SOA.
Si ricorda che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente
gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con
riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata
per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (128.216,62
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euro ); nel caso di imprese raggruppate o consorziate (ATI orizzontali o sub-raggruppamenti
orizzontali in caso di ATI miste) la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del
conseguimento del requisito minimo di cui all’ art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 (cfr. art. 61,
comma 2, D.P.R.207/2010).
A) La qualificazione SOA OG1 classifica III, categoria prevalente, a qualificazione
obbligatoria, deve essere posseduta in proprio .
Resta fermo che i requisiti relativi alla categoria scorporabile non assunta in proprio
dall’impresa concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente (si veda art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2010, ancora vigente
ratione temporis).
Ciò significa che tutto ciò che non è posseduto in scorporabile dal soggetto
partecipante aumenta l'importo di qualificazione nella categoria prevalente; quindi in
relazione alle categorie scorporabili non assunte in proprio, sussiste l’obbligo di
possedere in categoria prevalente una classifica che copra l’importo della prevalente
stessa e, cumulativamente, l’importo delle categorie comunque non possedute,
pertanto il soggetto partecipante dovrà possedere OG 1 classifica III.
B) In relazione alla lavorazione OS 28 ( che può essere coperta in alternativa anche
con OG11) a qualificazione obbligatoria, superiore al 10% dell'importo totale
dell'appalto, essa è scorporabile, subappaltabile anche per intero purchè si rispetti il
limite del 30% dell’importo lavori e può essere oggetto di avvalimento.
Si precisa altresì che tale lavorazione, soggiace all'eccezione alla regola di dover possedere
attestazione-soa, singolarmente superiore al 10%, ma inferiore a EUR 150.000, pertanto, ai
sensi del tuttora vigente D.P.R. 207/2010, art. 92, comma 7, terzo periodo, è necessario e
sufficiente il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90, comma 1, D.P.R.
207/2010.
Il possesso dei suddetti requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90, riferiti alla categoria
OS28, sono pertanto dimostrati dal concorrente, con la seguente dichiarazione da rendersi in
sede di offerta, nel Dgue:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
c) adeguata attrezzatura tecnica.
B.1) Se invece la suddetta categoria OS28 non è posseduta in proprio, il concorrente
dovrà costituire un RTI di tipo verticale con impresa mandante in possesso dei
requisiti ex art. 90, D.P.R. 207/2010.
C) In relazione alla lavorazione OS 30 ( che può essere coperta in alternativa anche
con OG11) a qualificazione obbligatoria, superiore al 10% dell'importo totale
dell'appalto, scorporabile, rientrante tra strutture, impianti e opere speciali di cui
all'art. 1,commi 2 e 3 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10
novembre 2016 n. 248, vige il divieto di avvalimento (cfr. art. 89, comma 11, D.Lgs.
50/2016 e art. 1, comma 2, D.M. 10 novembre 2016 n. 248) e può essere
subappaltata SOLO nei limiti del 30% dell'importo della medesima categoria.
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Si precisa altresì che tale lavorazione, soggiace all'eccezione alla regola di dover possedere
attestazione-soa, in quanto “SIOS”, singolarmente superiore al 10%, ma inferiore a EUR
150.000, pertanto, ai sensi del tuttora vigente D.P.R. 207/2010, art. 92, comma 7, terzo
periodo, è necessario e sufficiente il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex
art. 90, comma 1, D.P.R. 207/2010.( vedi punto precedente).
C.1) Se invece la suddetta categoria OS30 non è posseduta in proprio, il concorrente
dovrà costituire un RTI di tipo verticale con impresa mandante in possesso dei
requisiti ex art. 90, D.P.R. 207/2010.
In caso di concorrente che esegua le lavorazioni OS28 e OS30 spendendo
l’attestazione Soa OG11, essa dovrà corrispondere alla classifica necessaria per la
somma delle due lavorazioni e quindi con classifica I.
Verifiche dei requisiti generali e speciali
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 38 della
legge Regione Toscana 38/2007 effettuerà:
- le verifiche, volte a comprovare il possesso dei requisiti generali e di capacità dichiarati
nella documentazione di gara, in capo al soggetto aggiudicatario ai fini dell’efficacia della
aggiudicazione definitiva;
- i controlli di cui all’art. 71, comma 2 del d.p.r. n. 445/00, riguardanti le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e le dichiarazioni ex art. 46 e 47 del d.p.r. n.445/00, a campione sul
10% dei concorrenti ammessi.
Quando non sia fornita comprova dei requisiti dichiarati ovvero non siano confermate le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla
segnalazione del fatto all’autorità di vigilanza dei contratti pubblici.
ART. 6 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui infra. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica, la S.A. assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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ART. 7 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
I concorrenti dovranno effettuare sopralluogo obbligatorio della struttura a pena di
esclusione. ll sopralluogo potrà essere fissato con i tecnici del Comune di Signa ai numeri:
Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti
attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h)autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
Ai sensi dell’art. 105 comma 6 si precisa che, al di fuori delle ipotesi per le quali è obbligatoria
l’indicazione della terna, la Stazione appaltante richiederà, ai fini della verifica delle condizioni
di esclusione di cui all’art. 80, da effettuarsi prima della stipula del contratto di appalto, la
compilazione di un DGUE da parte del subappaltatore, che pertanto dovrà essere individuato
prima della stipula del contratto.
In ogni caso tale documento è disponibile fin d’ora nella documentazione di gara e può essere
utilizzato per l’indicazione dei subappaltatori.
ART. 10 – AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), con esclusione dei
requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento stesso, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
In relazione alla lavorazione OS30 , a qualificazione obbligatoria, superiore al 10%
dell'importo totale dell'appalto, scorporabile, rientrante tra strutture, impianti e opere speciali
di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 novembre
2016 n. 248, vige il divieto di avvalimento (cfr. art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e art.
1, comma 2, D.M. 10 novembre 2016 n. 248) e può essere subappaltata SOLO nei limiti
del 30% dell'importo della medesima categoria, come indicato al punto che precede.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti compila nella
dichiarazione DGUE la parte relativa all’avvalimento. Parimenti presenterà un DGUE compilato
e sottoscritto dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso
la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara il possesso dei requisiti generali e speciali.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il
concorrente allega, altresì, copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
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necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere a pena
di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa
ausiliaria.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della
cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione
o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore
economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i
quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, tuttavia l'ausiliario non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto. Inoltre, pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le
verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse
medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta
in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento
degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di
appalto.
ART. 11 CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente dovrà presentare una cauzione
provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al 2%
dell’importo complessivo e quindi euro 16.680. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 c. c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro
15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta a ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art. 84 e
91 del D.Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta.
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L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata,
da organi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al comma precedente anche
nei confronti delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e dei raggruppamenti di operatori o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI.
Si applicano altresì tutte le altre riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Per fruire di tali benefici, l’impresa offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta
mediante scansione dell’originale della certificazione e inserimento nel sistema.
La garanzia sopra descritta deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario,
salvo il caso in cui il concorrente sia una MPMI.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico di concerto col MIT .
ART. 12 – CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA 7289839572
1. Secondo quanto disposto dall’art. 1 commi 65-67 della L. 266/2005 e dalla
deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1377 del 21/12/2016, i soggetti partecipanti alla gara
sono tenuti ad effettuare il pagamento di un contributo a favore dell’Autorità pari a
euro 80,00.
2. I concorrenti sono tenuti al pagamento quale condizione di ammissibilità alla
procedura di selezione. Al momento della presentazione dell’offerta devono
dimostrare di aver versato la somma dovuta e la mancata dimostrazione
dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 1
comma 67 della L. 266/2005.
3. I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente
richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on line al nuovo ‘servizio di riscossione’,
che sarà disponibile sul sito dell’Autorità dal 1 maggio 2010, indipendentemente
dalla modalità di versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio servizio.
4. Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio
con le nuove credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla
quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante
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carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti
vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento
della contribuzione:
online mediante carta di credito;
presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il
modello rilasciato dal portale dell’AVCP.
5. Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare,
alla documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo
servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on
line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità.
6. I concorrenti per informazioni e chiarimenti possono contattare il Contact
Center dell’Autorità, al numero verde 800-896936.
7. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788,
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000
04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o
di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si
intende partecipare.
ART. 13 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. 50/2016, a favore del concorrente
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 la Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle domande, sarà costituita da tre membri, di cui uno con funzioni di
Presidente; la composizione della commissione e i curricula dei commissari saranno pubblicati
successivamente alla scadenza del termine sul profilo del committente nella sezione relativa
alla gara.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs.
50/2016.
La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti da attribuire come segue:
CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO
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OFFERTA TECNICA (A+B+C) 70
OFFERTA ECONOMICA 30
TOTALE 100
La valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverrà sulla base dei criteri
elencati di seguito.
TABELLA OFFERTA TECNICA
Criteri e sub criteri di valutazione Sub-
pesi
PESO
A SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI Max 25
a.1
Modalità organizzative di cantiere in relazione alle aree adiacenti ed alla
permanenza del mercato in giorno feriale ed accorgimenti mirati all’incremento
della sicurezza nelle fasi esecutive Max 10
a.2
Descrizione dell’organico che l’impresa intende impegnare per l’esecuzione dei
lavori, in termini di quantità, qualificazione, attestazioni di aggiornamento
professionale e stabilità dei rapporti contrattuali. Max 10
a.3
Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza per i lavori in quota, per i lavori
sulla copertura e per la movimentazione dei carichi pesanti
Max 5
B MIGLIORIE PROGETTUALI PROPOSTE PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI Max. 35
B.1 Esecuzione lavori aggiuntivi
B.1.1 Realizzazione di lamierino di rivestimento non strutturale Sì = 6
B.1.2.
Realizzazione di cancello carrabile esterno Sì = 6
B.1.3. Realizzazione di pannelli di rivestimento in laminato HPL colorato lato esterno
servizi
Sì= 6
B.2 Miglioramenti ed esecuzione lavori
B.2.1 Interventi di miglioramento per lo sbarramento dell'umidità di risalita nei muri
al piano seminterrato
Sì=10
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B.3 Garanzie post collaudo (in caso di frazioni di anno il punteggio sarà quello
dell’anno immediatamente inferiore)
Max.7
B.3.1 3 o più anni (oltre il minimo di 2 = tot 5 anni) per gli infissi, illuminazione e
arredo urbano
Max.7
B.3.2 2 anni (oltre il minimo di 2 = tot 4 anni) per le opere edili 3
B.3.3 1 anno (oltre il minimo di 2 = tot 3 anni) per le opere edili 1
C OFFERTA RIDUZIONE TEMPI ESECUZIONE LAVORI Max 10
C.1.1 Riduzione di 40 giorni (consegna in gg. 320) 10
C.1.2 Riduzione di 20 giorni (consegna in gg. 340) 5
C.1.3 Riduzione inferiore a 20 o nessuna riduzione 0
D
OFFERTA ECONOMICA Ribasso percentuale unico, applicabile sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso. Il punteggio massimo sarà calcolato applicando la formula di interpolazione lineare tra il massimo ed il minimo
ribasso con la seguente formula: Xi=(Pi/Pmax) x 20, dove Xi rappresenta il punteggio assegnato al concorrente i-esimo, Pi il ribasso % offerto dal
concorrente i-esimo e Pmax il ribasso % più alto offerto.
Max. 30
CRITERI MOTIVAZIONALI
Le proposte migliorative che l’impresa concorrente intende proporre con l’offerta tecnica
dovranno essere documentate a pena di non valutazione, mediante la documentazione sotto
elencata e saranno valutate secondo i criteri motivazionali riportati.
I punteggi per i singoli sub-parametri saranno attribuiti con i criteri motivazionali sotto indicati.
A: SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI
A.1 e A3 - Per le proposte su questi subparametri l’impresa concorrente presenterà una
relazione (con un massimo di 3 schede in formato A3 per ciascun punto) contenente le
soluzioni messe in atto per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori e della
cittadinanza durante il mercato settimanale in Via Mazzini nell’esecuzione dell’appalto. La dove
tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione
di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne
dovrà esplicitamente dar conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni e dovrà
essere indicato come tali misure si coordinano con il PSC redatto dal coordinatore della
sicurezza in fase di progetto.
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La soluzione migliorativa dovrà avere un livello di completezza e un grado di dettaglio
sufficiente a definire compiutamente l’organizzazione del cantiere e, nel caso venga proposta
una diversa organizzazione planimetrica del cantiere rispetto a quella contenuta nel PSC, dovrà
includere i necessari elaborati grafici - aggiuntivi rispetto alla relazione di cui sopra.
A.2 - L’impresa concorrente presenterà una relazione (con un massimo di 3 cartelle in formato
A4) contenente la descrizione dell’organico ( operai e tecnici) che l’impresa intende impegnare
per l’esecuzione dei lavori ( quindi non l’organico aziendale) in termini di quantità,
qualificazione, attestazioni di aggiornamento professionale e stabilita dei rapporti contrattuali
al fine di proporre un miglior processo/metodo di esecuzione dei lavori e una miglior
organizzazione e qualificazione del personale impiegato (es. squadre di lavoro e specialisti in
numero idoneo alla tipologia dell’opera e al valore economico, formazioni specifiche per il
presente appalto), che garantisca la realizzazione dei lavori nel modo migliore nel rispetto del
cronoprogramma previsto Per quanto riguarda gli specialisti, la relazione dovrà riportare le
modalità di impiego anche in relazione all’esperienza pregressa connessa alle specificità
dell’appalto.
A ciascuno dei subparametri sopra indicati è attribuita dalla commissione una valutazione
complessiva corrispondente a un coefficiente, sintetizzata nella seguente tabella di giudizioe
(con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Coefficiente Criterio motivazionale
1 Soluzione di livello elevato per cui si esclude
la possibilità di soluzioni migliori
0,80 Soluzioni di livello ottimo
0,60 Soluzioni di livello discreto
0,40 Soluzione di livello sufficiente
0.20 Soluzione di scarso livello
0 Soluzione non sufficiente, inadeguata o
mancante
È da intendersi:
• TOTALMENTE INADEGUATA e quindi escluso dal processo di valutazione, la mancata
indicazione del singolo macro criterio di valutazione o la non conformità a quanto prescritto dal
presente disciplinare e dai documenti progettuali;
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• SCARSA corrisponde a non completa indicazione anche di uno solo degli elementi che
costituiscono i sub criteri di valutazione precedentemente esplicitati;
• SUFFICIENTE la descrizione seppur conforme, ma non completa degli elementi formali
richiesti, che rappresenti un raggiungimento appena sufficiente di tutti gli obiettivi definiti nella
descrizione di criteri di valutazione;
• DISCRETA la descrizione seppur conforme e completa che rappresenti un raggiungimento
parziale degli obiettivi definiti nella descrizione di criteri di valutazione e dimostra una parziale
conoscenza delle peculiarità del servizio;
• BUONA la descrizione conforme, completa e coerente con gli obiettivi senza però particolari
approfondimenti seppure indichi appropriata conoscenza del servizio richiesto;
• OTTIMA la descrizione conforme, completa e coerente con gli obiettivi dove i riferimenti
espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive
connesse con il servizio previsto, dimostrando approfondita conoscenza ed esperienza su
quanto progettato e proposto.
La Commissione al fine di mantenere l’equilibro fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi
previsti, secondo le indicazioni di cui alle Linee guida n.2/2016 di ANAC, nel caso in cui per
ciascun subparametro nessuna offerta consegua il coefficiente 1, procederà alla
riparametrazione secondo la seguente formula: c-iesimo= coeff. –iesimo/coeff max dove il
coefficiente riparametrato del concorrente i è uguale al rapporto fra il suo coefficiente e quello
massimo attribuito.
Per l’attribuzione del punteggio il coefficiente verrà assunto senza arrotondamento, mentre il punteggio prodotto sarà arrotondato al secondo decimale inferiore o superiore
B MIGLIORIE PROGETTUALI PROPOSTE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Fatte salve tutte le indicazioni contenute negli elaborati grafici di progetto, le prescrizioni
tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell’opera finita, descritti nel capitolato
speciale d’appalto, le proposte migliorative ed aggiuntive devono migliorare la prestazione
tecnica ed architettonica dell’edificio. I materiali dovranno essere dotati della più elevata
affidabilità tecnica e qualitativa nonché caratterizzati dal più elevato grado di risposta positiva
all’obiettivo di ottimizzare, nel ciclo di vita dell’opera, il costo globale di costruzione, di
manutenzione e di gestione.
Le proposte migliorative e aggiuntive che l’impresa concorrente intende proporre relativamente
agli elementi di cui ai suddetti punti B.1, B.2, B.3 dovranno essere accompagnate dalla
documentazione di seguito descritta.
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Per il punto B1 è allegata una tavola APP_01 estratta dagli elaborati progettuali con in
evidenza le parti descritte nei subparametri B.1.1, B1.2 e B.1.3.
B.1.1 - Realizzazione di lamierino di rivestimento non strutturale (vedi tavola di
progetto 4.3 e tavola APP_01)
Trattasi di carter realizzato in lamiera d'acciaio appositamente sagomato per la schermatura
della struttura di consolidamento della scala interna. La verniciatura dovrà essere a polveri del
colore scelto dalla DL prima della realizzazione. Il sistema di fissaggio sarà con agganci non in
vista alle strutture di supporto retrostanti.
Si richiede a pena di non valutazione:
- relazione tecnica descrittiva della soluzione offerta con descrizioni tecniche e prestazionali dei
materiali;
- nuova Voce di computo descrittiva NP senza l’indicazione del prezzo. La voce dovrà indicare
la descrizione oltre che degli elementi oggetto di modifica ed aggiunta, anche degli eventuali
ulteriori componenti, accessori o accorgimenti che dovessero rendersi necessari, la modalità di
posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente
eseguita incluso eventuali assistenze murarie.
- scheda tecnica produttore relativa alle caratteristiche prestazionali dei materiali e dei
componenti che il concorrente propone, e che saranno vincolanti in sede di esecuzione;
B.1.2 - Realizzazione di cancello carrabile esterno (vedi tav. 4.7.1 e tavola APP_01)
Trattasi di fornitura e posa in opera di struttura in carpenteria metallica per cancello scorrevole
costituito da profili di sezione tubolare quadra/rettangolare opportunamente dimensionata
come da disegno esecutivo (elaborato grafico 166E1-AG P), completo di tutti gli accessori
meccanici ed elettrici per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.
La fornitura e la posa deve comprendere:
ruote per scorrimento idonee;
cremagliera metallica;
motore elettrico opportunamente dimensionato (kit completo per automatismo ) con
motoriduttore 230V per cancelli del peso fino a 1400 kg per applicazioni a cremagliera,
questa inclusa, idoneo per uso intensivo, tale da garantire massima sicurezza
antischiacciamento mediante abbinamento della frizione bidisco a bagno d’olio al
dispositivo elettronico ad encoder, motoriduttore irreversibile al fine di evitare
l’installazione di elettroserrature, dotato di dispositivo di sblocco a leva protetto da
chiave, finecorsa magnetico, predisposto per fissaggio regolabile in altezza e
lateralmente, completo di scheda elettronica, protetta da carter, a programmazione
semplificata con display, tensione di alimentazione: 230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz,
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motore elettrico monofase con due sensi di marcia, temperatura ambiente di
funzionamento: -20 °C ÷ +55 °C, grado di protezione minimo IP 44, il tutto completo di
n. 2 coppie di fotocellule a colonna, n. 1 lampeggiante, n. 2 attuatori a chiave, n. 2
telecomandi completi di scheda ricevente, compresi collegamenti elettrici, l'eventuale
sostituzione della linea elettrica principale di alimentazione con altra di adeguata
sezione, minuterie, accessori, nonché quant'altro necessario per dare il cancello
montato e funzionante a perfetta regola d'arte, compreso il rilascio delle idonee
certificazioni.
profilo metallico per guida di scorrimento su cordolo in calcestruzzo armato (compreso);
il trattamento delle parti metalliche quali la struttura sarà zincata a caldo e
successivamente trattata superficialmente con verniciatura epossidica alle polveri, la
colorazione sarà scelta dalla DL.
Si richiede a pena di non valutazione:
- relazione tecnica descrittiva della soluzione offerta con descrizioni tecniche e prestazionali dei
materiali;
- nuova Voce di computo descrittiva NP senza l’indicazione del prezzo. La voce dovrà indicare
la descrizione oltre che degli elementi oggetto di modifica ed aggiunta, anche degli eventuali
ulteriori componenti, accessori o accorgimenti che dovessero rendersi necessari, la modalità di
posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente
eseguita incluso eventuali assistenze murarie.
- scheda tecnica produttore relativa alle caratteristiche prestazionali dei materiali e dei
componenti che il concorrente propone, e che saranno vincolanti in sede di esecuzione;
B.1.3 - Realizzazione di pannelli di rivestimento in laminato HPL colorato lato esterno
servizi (vedi tav. 4.7.4 e tavola APP_01)
Trattasi di pannelli per pareti in laminato HPL per i blocchi dei bagni al piano terra e primo.
I pannelli devono avere le seguenti caratteristiche minime prestazionali:
Materiale in stratificato di laminato HPL, spess. 14 mm , da montare su struttura metallica
opportunamente dimensionata. La colorazione sarà scelta dalla DL e comunque saranno della
stessa finitura e materiale delle porte interne. Il sistema di fissaggio dei pannelli dovrà essere
del tipo nascosto non a vista. I pannelli in prossimità del cavedio dovranno essere apribili per
garantire l'indilazionabilità.
Superficie da rivestire (3,6x4 )x3,10 h= 44,64 mq x 2 piani – (2 porte) = 86,00 mq in
arrotondamento.
Si richiede a pena di non valutazione:
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- relazione tecnica descrittiva della soluzione offerta con descrizioni tecniche e prestazionali dei
materiali;
- nuova Voce di computo descrittiva NP senza l’indicazione del prezzo. La voce dovrà indicare
la descrizione oltre che degli elementi oggetto di modifica ed aggiunta, anche degli eventuali
ulteriori componenti, accessori o accorgimenti che dovessero rendersi necessari, la modalità di
posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente
eseguita incluso eventuali assistenze murarie.
- scheda tecnica produttore relativa alle caratteristiche prestazionali dei materiali e dei
componenti che il concorrente propone, e che saranno vincolanti in sede di esecuzione;
B.2.1 - Interventi di miglioramento per lo sbarramento dell'umidità di risalita nei
muri al piano seminterrato
L’opera da realizzare deve avere questi requisiti minimi e caratteristiche:
Iniezioni in bassa pressione di resina silossanica per l’ottenimento di una barriera alla risalita
capillare, successiva stuccatura con malta rapida tipo Spidy 15. Nelle pareti portanti fondate
sul terreno effettuare uno sbarramento mediante una resina silossanica iniettata nel tessuto
murale appena fuori terra per evitare la risalita per capillarità:
• Tracciatura del reticolo, esecuzione dei fori di iniezione della miscela silossanica;
Muratura in pietra non uniforme (2 file di fori parallele);
Formazione, alla base di muri in elevazione,di un cordolo di sbarramento alla risalita capillare
mediante iniezione di resina silossanica, eseguito nel modo seguente:
• Perforazione del muro con doppia fila di fori diametro di 12 mm fino ad una profondità che
risulti entro i 6 cm dalla faccia opposta; le due file parallele di fori saranno realizzate ad una
distanza verticale, tra loro, di 8 cm, l’interasse tra i fori di una stessa fila sarà di 12 cm ed i fori
delle due file saranno sfasati orizzontalmente tra loro di 6 cm in modo tale da ottenere un
reticolo d’iniezione a fori alternati. La fila inferiore sarà realizzata ad una quota superiore a
quella del terreno.
• Pulizia dei fori, mediante soffiaggio o aspirazione ed asportazione dei residui.
• Iniezione di emulsione cremosa pronta all'uso, superidrofobica, atossica, tipo TRIPLEZERO
fino al riempimento a rifiuto dei fori (il consumo medio di prodotto è di circa 20 cc/m per ogni
cm di spessore della muratura).
• Stuccatura dei fori con malta rapida ,tipo SPIDY 15 ad iniezioni terminate.
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La lavorazione dovrà essere conforme alle schede tecniche e ad il ciclo completo del materiale
scelto, di tipologia simile o migliore di quello “tipo” sopraindicato.
Si richiede a pena di non valutazione:
- relazione tecnica descrittiva della soluzione offerta con descrizioni tecniche e prestazionali dei
materiali;
- nuova Voce di computo descrittiva NP senza l’indicazione del prezzo. La voce dovrà indicare
la descrizione oltre che degli elementi oggetto di modifica ed aggiunta, anche degli eventuali
ulteriori componenti, accessori o accorgimenti che dovessero rendersi necessari, la modalità di
posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente
eseguita incluso eventuali assistenze murarie.
- scheda tecnica produttore relativa alle caratteristiche prestazionali dei materiali e dei
componenti che il concorrente propone, e che saranno vincolanti in sede di esecuzione;
B.3 – il concorrente deve proporre garanzia di poter garantire una garanzia post collaudo delle
opere realizzate oltre a quelle minime di legge.
Con riferimento alle opere edili relative agli infissi, illuminazione esterna e arredo urbano il
concorrente dovrà indicare la durata (espressa in anni) della garanzia aggiuntiva prestata al
fine di sanare eventuali difformità e i vizi delle opere. Tale garanzia dovrà configurarsi come
integrativa di quella minima biennale, prevista dalla normativa vigente e in particolare all’art.
229 –certificato di collaudo – comma 3 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” e decorrerà dalla data di emissione del certificato
collaudo. Il periodo di garanzia eccedente rispetto al minimo biennale previsto dalla normativa vigente
dovrà essere “coperto” da apposita polizza fideiussoria o bancaria valida per il periodo
dichiarato in sede di gara (al netto dei primi 2 anni) di importo almeno pari alla rata di saldo
oltre interessi legali per tutto il periodo di validità. Tale garanzia consisterà nella riparazione e/o reintegrazione o sostituzione di tutti i materiali
che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione o di rendimento,
senza diritto a compensi, sia per quanto riguarda la mano d'opera che i materiali e i beni
oggetto di fornitura. Ai fini dell’attribuzione del punteggio il concorrente dovrà allegare
dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio di tale garanzia che contenga tutti
i dati richiesti, sottoscritto digitalmente dal fideiussore stesso e allegato alla offerta
tecnica. In caso di dichiarazione incompleta o non sottoscritta sarà attribuito
punteggio pari a 0 C. RIDUZIONE TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
E’ fatto obbligo di presentare, a supporto del valore offerto, il programma esplicativo dei tempi
di esecuzione dell’appalto in conformità all’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
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organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei
certificati di pagamento.
La riduzione dei tempi di esecuzione dell’appalto non dovrà comportare peggioramenti delle
condizioni di sicurezza ne incremento degli oneri di sicurezza.
Il programma dovrà riportare la programmazione dei lavori attraverso la stesura del
diagramma di Gantt o di altro strumento nel quale siano indicati le risorse (umane e di mezzi)
da impiegare, con riferimento all’organizzazione del cantiere e alle risorse impiegate.
Il cronoprogramma lavori deve indicare i legami funzionali tra le diverse attività e il percorso
critico e deve essere accompagnato da una relazione che indichi i criteri che sono stati utilizzati
per la sua redazione, le risorse da impiegare, gli aspetti critici che possono condizionare il
rispetto dei tempi previsti, e i provvedimenti che il Concorrente metterà in pratica per la
mitigazione di tali criticità.
Devono essere riportate oltre alle lavorazioni previste nel progetto a base di gara, anche le
lavorazioni aggiuntive eventualmente offerte (l’assenza o l’incompletezza del crono
programma, ovvero l’incoerenza con l’offerta tecnica presentata, comporta la non attribuzione
del punteggio al ribasso offerto sui tempi di esecuzione e in tal caso il relativo punteggio di
attribuzione sarà pari a zero).
L’offerta relativa al termine di esecuzione dei lavori, a pena di esclusione dalla gara, non potrà
essere superiore al termine massimo a base di gara fissata in 360 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. L’offerta non potrà altresì essere inferiore al
termine minimo fissato in 320 giorni naturali e consecutivi.
Nel caso in cui l’impresa concorrente non indichi il valore offerto (riduzione giorni di esecuzione
dell’appalto), si intenderà offerto il valore di 360 giorni così come dalla stazione appaltante, e
pertanto per tale elemento non verrà attribuito punteggio.
PRESCRIZIONI GENERALI
Il concorrente dovrà presentare l’offerta tecnica sottoscrivendola digitalmente, e inserendola
nell’apposita sezione.
L’offerta tecnica dovrà essere presentata in uno o più files che illustrino la proposta redatta
seguendo, nell’esposizione, l’elenco alfanumerico dei subparametri, per un massimo di 3 cartelle editoriali per ciascuno subparametro ( esclusi screenshots/grafici ecc.)
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La Commissione assegnerà punteggio zero nei casi in cui:
- non venga presentata proposta migliorativa per uno o più punti dei subparametri.
- Le proposte presentate siano condizionate a eventi o elementi estranei.
- Le proposte siano fra loro alternative o incongruenti ( ad esempio fra relazione e/o
scheda tecnica e/o voce di prezzo)
Si raccomanda di non riportare nell’offerta tecnica alcuna indicazione circa il prezzo
offerto, a pena di esclusione, in quanto elementi dell’offerta economica da valutare
successivamente alla attribuzione del punteggio tecnico.
L’offerta tecnica valutabile è unicamente quella presente sul sistema telematico
Start e quindi i documenti in esso caricati. Non sarà possibile integrare
successivamente alla scadenza del termine, documenti illeggibili, incompleti o files
corrotti per cui si raccomanda ai concorrenti di procedere all’upload in tempi che
consentano di poter verificarne l’esatto caricamento, onde eventualmente poter
sostituire i files entro i termini di scadenza del bando.
In particolare si specifica che l’offerta tecnica:
- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso,
adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico,
l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta
offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte
condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di
valutazione;
- relativamente alle migliorie che non saranno prese in considerazione o valutate inadeguate,
l’aggiudicatario sarà obbligato all’esecuzione di quanto prescritto dal C.S.A.;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi del R.D.
23/05/1924 n. 827 e s.m.i., purché riconosciuta conveniente per la stazione appaltante.
ART. 14 – SVOLGIMENTO DELLA GARA IN MODALITA’ TELEMATICA
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L’appalto è disciplinato dal dal presente disciplinare e dalle “Norme tecniche di funzionamento
del Sistema Telematico di Acquisto dei Comuni della Piana, consultabili all’indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/comunidellapiana/
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico di Acquisti dei Comuni della Piana - accessibile all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/comunidellapiana/
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di
messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la
spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della
procedura telematica di acquisto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area
relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare
eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione
l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di
comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte
dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti,
vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla gara.
ART. 15 – REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta,
previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
richiesti dalla singola procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria
strumentazione. Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema:
- Processore tipo Intel Pentium o AMD freq. circa 300MHz o superiore;
- Memoria RAM 128MB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet almeno dial-up 28.8Kbit/s;
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es.
tastiere, mouse, video, stampante etc. );
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra