CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI
AZIENDE INDUSTRIALI 23 MAGGIO 2000 Add , 23 maggio 2000, in Roma
tralaConfindustria,rappresentatadalPresidentedott.GiorgioFossaedalVice
Presidentedott.CarloCallieriche,assistitodalVicedirettoreGeneraledott.Rinaldo
Fadda,daldott.GiorgioUsai,daldott.ElioSchettino,daldott.IsidoroMarinoedaldott.
CarloTerraneo,haguidatoladelegazionecompostadaisignori:dott.PaoloAnnibaldi,
dott.GiorgioArona,dott.LuigiBagorodo,dott.SerafinoBalduzzi,dott.GiovanniBertucci,
dott.RobertoBiglieri,dott.FrancoBrunetti,dott.UmbertoDardi,dott.RaffaeleDelvecchio,
avv.NicolaDeMarinis,dott.PieroDeMartini,dott.SalvatoreD'Erasmo,dott.Paolo
Falorni,dott.GuglielmoFerraris,dott.PaoloMariaFiore,dott.EttoreFortuna,dott.ing.
AldoFumagalliRomario,dott.GiuseppeGherzi,dott.AntonioLanza,avv.MicheleLignola,
dott.VittorioMelissari,dott.NicolaMessina,dott.GiuseppePagliuca,dott.Alfredo
Pasquali,dott.CarloPellicciari,dott.MichelePerini,dott.PaoloRebaudengo,dott.Stelio
Ricciardi, dott. Carlo Maurizio Stiatti;
elaFederazioneNazionaleDirigentiAziendeIndustriali,rappresentatadalPresidente,dott.GiorgioCorradiniedallaDelegazionecompostadalCapodella
Delegazionestessa,dott.SeverinoSchizzerottoedaisignori:ing.GiuseppeBaratto,
AngelaBuzzi,rag.LuigiCaprioglio,ing.SergioGraziosi,FrancoSoffiantino,con
l'assistenzadelDirettoreGeneraleavv.MassimoRossetti,nonchconl'assistenzadei
signori:dott.GiancarloArgenti,dott.MarioCardoni,avv.AgostinoD'Arco,dott.Roberto
Granatelli, dott. Riccardo Pericoli, avv. Raoul Prudente;
siconvenutoquantosegueperilrinnovodelcontrattocollettivonazionaledilavoroperi
dirigentidiaziendeindustriali27aprile1995comemodificatodall'accordo19novembre
1997. 2 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI
AZIENDE INDUSTRIALI 23 MAGGIO 2000 PARTE PRIMA COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO Art. 1 Qualifica e suo riconoscimento Applicabilitdel
contratto Controversie
1.Sonodirigentiiprestatoridilavoroperiqualisussistanolecondizionidi
subordinazionedicuiallart.2094delcod.civ.echericoprononellazienda
un ruolo
caratterizzatodaunelevatogradodiprofessionalit,autonomiaepotere
decisionaleedesplicanolelorofunzionialfinedipromuovere,coordinareegestire
la realizzazione degli obiettivi dellimpresa.
2.Rientranosottotaledefinizione,adesempio,idirettori,icondirettori,coloroche
sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o
uffici, gli institori ed
iprocuratoriaiqualilaprocuraconferiscainmodocontinuativopoteridi
rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte
dellazienda.
3.Lesistenzadifattodellecondizionidicuisopracomportalattribuzionedella
qualifica e quindi lapplicabilit del presente contratto.
4.Leeventualicontroversieinmeritoalriconoscimentodellaqualificadidirigente
sono sottoposte alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del
successivo art. 21 ed il
riconoscimentocheneconseguecomportalapplicazionedelcontrattoconeffetto
dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della
controversia. Art. 2 Istituzione del rapporto 1.Lassunzione o la
promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con
indicazionedellefunzioniattribuite,deltrattamentoeconomicoedelleeventuali
condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente
contratto.
2.Leventualefissazionedelperiododiprova,limitatamenteaidirigentidinuova
assunzioneecomunqueperunaduratanonsuperioreaseimesi,potressere
concordata fra leparti e dovr risultare da atto scritto. 3 PARTE
SECONDA TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 3 Determinazione del minimo
contrattuale
1)Ilminimocontrattualemensilebasefissato,condecorrenzadal1gennaio2000,in
lire 5.990.000 (3.093,58 Euro) e, con decorrenza dal 1 gennaio
2001, in lire 6.170.000
(3.186,54Euro).TalimisuresonocomprensivedellimportodiL.1.581.000(816,52
Euro)mensilimaturate,alladatadel1luglio1991,atitolodimeccanismodi
variazioneautomaticadellaretribuzione,soppressoaisensidellart.5dellaccordo18
febbraio 1992.
Gliincrementidelminimocontrattualemensilebase,comerisultantidalledecorrenze
sopra indicate, non comportano riflessi sullimporto per ex elemento
di maggiorazione e sugli aumenti di anzianit di cui rispettivamente
allart. 4 e allart. 6.
Levariazioniinfunzionedellanzianitdiservizionellaqualificasonoregolatedallart.
6.
2)Sulleretribuzionidifattopercepitealladatadel31dicembre1999apportato,con
decorrenzadal1gennaio2000,unaumentoparialladifferenzatrailminimobase
di
L.5.990.000mensilifissatodalpunto1)delpresentearticoloequellofissato,con
decorrenza dal 1 gennaio 1999, dal punto 1) dellart. 3 dellaccordo
19 novembre 1997 (lire 5.800.000).
Analogamente,sulleretribuzionidifattopercepitealladata del 31
dicembre 2000 sar
apportato,condecorrenzadal1gennaio2001,unaumentoparialladifferenzatrai
due minimi base stabiliti al precedente punto 1)(lire 6.170.000
meno lire 5.990.000).
3)Inapplicazionediquantoconcordatoconl'accordo19novembre 1997, a
decorrere dal
1gennaio2000,imiglioramentieconomiciricorrenti,sulleretribuzionimensilidifatto
percepite,attribuitiaziendalmentesuccessivamenteal31dicembre1998sono
assorbibilioconguagliabilicongliaumentiprevistidalpresenteaccordocon
decorrenza dal 1 gennaio 2000 e dal 1 gennaio 2001. 4)Salvo il
rispetto dei minimi mensili base previsti dal punto 1) nonch
dellimporto per ex elemento di maggiorazione di cui allart. 4, gli
aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente punto 2)
non sono dovuti ai dirigenti assunti dal 1 gennaio 2000. 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le parti si danno reciprocamente atto di
quanto segue:
a)continuaarimanerefermalacorresponsionedellimportomensileeventualmente
attribuito ai sensi del punto 1.delle disposizioni transitorie
allart. 3 del Ccnl 16 maggio 1985, del punto 1. delle disposizioni
transitorie allart.3 del Ccnl 3 ottobre 1989, nonch del punto 1.
delle disposizioni transitorie allart. 3 dellaccordo 18 febbraio
1992;
b)gliaumentiretributividerivantidalpresentecontrattotrovanoapplicazioneneiconfronti
deidirigentiinservizioalladatadel23maggio2000.Gliimportiafferentiilperiodo1
gennaio-31maggio2000sarannocorrisposti,semprechdovuti,conlaretribuzione
afferente il mese di giugno 2000. DICHIARAZIONE A VERBALE
Leparti,tenutocontodellevoluzionedellerealtproduttivedelPaeseedellesigenzadi
crescentecoinvolgimentodeldirigenteneirisultatidellazienda,costituiranno
un gruppo di
lavoropariteticoperlesamedelmodellodiassetticontrattuali,ancheinrelazionealle
esperienze in atto nei principali Paesi
europei.Ilgruppopresenterleproprievalutazionieproposteallepartistesseentroil31dicembre
2000. Art. 4 Importo per ex elemento di maggiorazione
1.Lelementodimaggiorazionedicuiallart.4dellaccordo23luglio1987continuaad
esserericonosciuto,incifra,conlemodalitdierogazioneinatto,limitatamenteadun
ammontarecorrispondenteal12%deglielementidellaretribuzionemensileindividuale
difattopercepitidaldirigenteantecedentementealladatadisottoscrizionedelCcnl3
ottobre1989econsideratiutilidallevigentidisposizionidileggeedicontrattoperil
computo del trattamento di fine rapporto.
2.Conseguentemente,lapercentualeindicatanelcomma1nonpiapplicataai
miglioramentiretributiviattribuitisuccessivamentealdirigenteaqualsiasititolo
(collettivoe/oindividuale),ivicompresituttiquelliderivanti,dal1luglio1989,dal
richiamato Ccnl 3 ottobre 1989. 3.Per i dirigenti assunti o
promossi nella qualifica a decorrere dalla data di sottoscrizione
delCcnl3ottobre1989,riconosciutounimportoincifrafissapariaL.438.000
(226,21Euro)mensili,corrispondenteal12%applicatoalminimocontrattualemensile
base previsto dallaccordo 23 luglio 1987 per il rinnovo della parte
seconda del Ccnl 16
maggio1985,nonchallimportomensilepermeccanismodivariazioneautomaticain
atto al luglio 1989 (rispettivamente L. 2.300.000 e L. 1.350.000).
5 NOTA AVERBALE
Lepartisidannoreciprocamenteattochedallammontaredellaretribuzioneindividuale
di fatto, previsto dal comma 1 ai fini del computo dellex elemento
di maggiorazione, erano
esclusiancheimiglioramentieconomicichefosserostatiaziendalmenteattribuitial
dirigente,dalladatadisottoscrizionedellaccordo23luglio1987osuccessivamente,in
formaespressaecontestualmenteatitolodianticipazionesugliaumentiderivanti
dal Ccnl 3 ottobre 1989.
Lepartisidannoaltresattocheneipredettimiglioramentieconomicieraricompreso
limportoafferenteil12%,suscettibilepertantodiassorbimentoconimiglioramenti
derivanti dal medesimo Ccnl 3 ottobre 1989. Art. 5 Ex meccanismo di
variazione automatica
1.Dalluglio1991soppressolistitutodelmeccanismodivariazioneautomaticadella
retribuzione dei dirigenti correlato allaumento del costo della
vita, adottato con il Ccnl 4 aprile 1975 e da ultimo disciplinato
dallart. 5 del Ccnl 3 ottobre 1989.
2.Ilrelativoimporto,nellammontarecomplessivoinattoalladatadel1luglio1991(L.
1.581.000 mensili), non suscettibile quindi di ulteriori
variazioni, confluisce, a decorrere dal
1gennaio1992,nelminimocontrattualemensilebasedicuialpunto1)dellart.3del
presente accordo, come espressamente stabilito da detta
disposizione. DICHIARAZIONE A VERBALE
Lepartisidannoreciprocamenteattochelapredettasoppressionedelsistema
contrattualedivariazioneautomaticastataconvenutanelquadrodelsuperamentodi
ogniresiduaformadiindicizzazioneautomaticadellaretribuzione,finalizzatoanchea
riaffermareilruoloessenzialedellasedenegozialenelladefinizionedeicontenuti
economici della disciplina collettiva nazionale della categoria.
Art. 6 Aumenti di anzianit
1.Gliaumentiretributiviinfunzionedellanzianitdiserviziodeldirigentesono
autonomamente ed integralmente regolati come appresso:
a)alcompimentodiciascunbienniodianzianitdiserviziocontalequalificaecon
effettodalprimogiornodelmesesuccessivoalbienniostesso,aldirigenteviene
corrispostounaumentoretributivomensileincifrafissapariaL.250.000(129,11
Euro);
b)gliaumentibiennalidianzianitmaturatifinoal30settembre1989epercepitia
taledatacontinuanoadesserecorrispostinellamisuradiL.215.190(111,14
Euro) mensili per ciascun aumento di anzianit;
c)gliaumentidianzianitcomplessivamentericonoscibilialdirigentenonpossono
esseresuperioriaidiecibienni,restandointesochequellidicuiallaprecedente
lettera b) concorrono al raggiungimento del predetto limite
massimo;
d)gliaumentidianzianitmaturatidallentratainvigoredellepresentinormeo
corrisposticondecorrenzadataledatanonsonoassorbibilioconguagliabilicon
glieventualitrattamentidimigliorfavorepercepitidaldirigente,salvochequesti
ultimi risultino attribuiti, in forma espressa e contestualmente,
allo stesso titolo. 6 PARTE TERZA SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO Art. 7
Ferie
1.Apartiredal1gennaio1980,ildirigentehadiritto,perogniannodiservizio,adun
periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore
a 35 giorni. 2.Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno
escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali
considerati tali dalla legge. 3.In ogni caso il dirigente conserva
il diritto di beneficiare delleventuale maggior periodo di ferie
maturato come impiegato.
4.Fermorestandoilprincipiodellirrinunciabilitdelleferie,qualoraeccezionalmente
questeultimenonrisultinocomunquefruite,intuttooinparte,entroil1semestre
dellanno successivo, verr corrisposta per il periodo non goduto una
indennit pari alla
retribuzionespettante,daliquidarsientroilprimomesedelsecondosemestredidetto
anno.
5.Incasodirientroanticipatodalleferiepernecessitaziendali,lespesesostenutedal
dirigente sono a carico dellazienda.
6.Larisoluzionedelrapportoperqualsiasimotivononpregiudicaildirittoalleferie
maturate.
7.Incasodirisoluzionenelcorsodellanno,ildirigentehadirittoalleferieinproporzione
ai mesi di servizio prestati.
8.Lassegnazionedelleferienonpuavvenireduranteilperiododipreavviso.Pertanto,
in caso di preavviso lavorato, si dar luogo al pagamento
dellindennit sostitutiva. DICHIARAZIONE A VERBALE
Lepartisidannoreciprocamenteattochelamisuradelleferie,comestabilitanel
presentearticolo,assorbefinoaconcorrenzaeventualigiornatediriposo,comunque
aggiuntivamenteattribuitenelcorsodivigenzadelCcnl4aprile1975e
successivamentefinoalladatadisottoscrizionedelCcnl9ottobre1979,oglieventuali
trattamenti economici sostitutivi, corrispondenti ai predetti
riposi. Art. 8 Aspettativa
1.Aldirigentechenefacciarichiestapergiustificatimotivipotressereconcessoun
periodo di aspettativa.
2.Durantetaleperiodonondovutaretribuzione,madecorrelanzianitaglieffettidel
preavviso. 7
3.IdirigentichesianoelettimembridelParlamentonazionaleodiAssemblearegionale
ovverosianochiamatiadaltrefunzionipubblicheelettivepossono,arichiesta,essere
collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del
loro mandato.
4.Lamedesimadisposizionesiapplicaaidirigentichiamatiaricoprirecarichesindacali
provinciali o regionali e nazionali. 5.I periodi di aspettativa di
cui ai due precedenti commi sono considerati utili, a richiesta
dellinteressato,aifinidelriconoscimentodeldirittoedelladeterminazionedella
pensione a carico dellInpdai; durante detti periodi di aspettativa
linteressato, in caso di
malattia,conservaildirittoalleprestazioniacaricodeicompetentiEntipreposti
allerogazione delle prestazioni medesime.
6.Ledisposizionidicuialprecedentecommanonsiapplicanoqualoraafavoredei
dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di
pensione e per malattia, in relazione allattivit espletata durante
il periodo di aspettativa. Art. 9 Formazione Aggiornamento
culturale-professionale
1.Alloscopodirealizzare,inmanieracontinuaepermanente,laformazionee
laggiornamentoculturale-professionaledeidirigenti,leparti,inattuazionediquanto
previstodallart.17dellaleggen.196/97,convengonosulla destinazione
del contributo
integrativodello0,30%introdottodallart.25dellaleggen.845/78,aunFondo
paritetico, di natura privatistica, che provveda alla realizzazione
di quanto sopra.
2.LenormeconcernentiilFondosarannostabilitedallepartimediantesuccessivi
accordi.3.LepartisiattiverannocongiuntamenteneiconfrontidelGovernoaffinchvengano
rapidamenteadottatituttiiprovvedimentinecessariperlutilizzodelprelievo
contributivo dello
0,30%.4.Lepartisiattiverannoaltres,affinchsiastabilitounmeccanismoautomaticoditipo
fiscale(sulmodellodelcreditodiimposta)asostegnodegliinvestimentiinformazione
autonomamenterealizzatidalleimprese,nonchladeducibilitfiscale,entrocongruie
adeguatilimiti,delleeventualispeseautonomamentesostenutedaidirigentiperla
stessa formazione.
5.Inoltresarprevistolesonerofinoal50%degliimportiversatialFondoperla
formazione,neiconfrontidelleimpresechesviluppinoeattuinoprogrammieinterventi
diformazionecontinuaepermanenteafavoredeidirigentidaessedipendenti,a
condizione della preventiva comunicazione di tali progetti e
interventi al
Fondo.6.Nelfrattempoleparti,alloscopodifavorireunamaggiorepartecipazionedeidirigenti
allaformazionemanageriale,concordanochela"FondazioneGiuseppeTaliercio"
ente paritetico costituito il 27 febbraio 1997, per iniziativa di
Fndai e Confindustria, sulla base dellaccordo 31 marzo 1994,
confermato dal CCNL 27 aprile 1995 e riconosciuto
condecretodelMinistrodelLavoron.176del23aprile1998offraalleaziendeeai
dirigenti opportunit di formazione ed aggiornamento. 7.In
particolare, la Fondazione provveder ad organizzare o comunque a
promuovere:-occasionidiindividuazionedellecompetenzeprofessionaliedeifabbisogni
formativi (c.d. autodiagnosi delle competenze professionali);
-corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo-dirigenti;
8
-corsiavanzaticoncontenutiindividuatisianelleareespecialistichecheinquelle
della formazione manageriale indifferenziata; -formazione per
favorire loccupabilit,
nonchadindividuarecriterieformediassistenzaperlasceltaevalutazionedella
formazione. 8.
Iserviziediprogrammidiformazionecosrealizzatisarannofruibilisenza
alcun onere per il dirigente e per limpresa di appartenenza.
9.Lasceltadegliinterventielaselezionedeisoggettibeneficiarideglistessiverr
effettuatadallaFondazionetenutocontodelleesigenzedeirichiedentiedella
compatibilit degli interventi con le risorse disponibili. Art. 10
Trasferte e missioni
1.Oltrealrimborsodellespesedocumentatediviaggio,vittoedalloggio,neilimitidella
normalit,aldirigenteintrasfertaperperiodinoninferioria12oreenonsuperioria
due settimane dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo
aggiuntivo per rimborso
spesenondocumentabiliparial2%delminimomensilecontrattualebase,diminuito
dellimportoperexmeccanismodivariazioneautomaticapariaL.1.581.000(816,52
Euro)mensili,confluito,adecorreredal1gennaio1992,nelpredettominimo
contrattuale mensile base.
2.Incasiditrasfertadiduratasuperioreaduesettimaneodimissioneallestero,
verrannopresiaccordidirettitraaziendaedirigente;inognicasoverrriconosciuto,
ricorrendone le condizioni, limporto di cui al 1 comma,
suscettibile di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi
di trasferta.
3.Gliimportierogatiperiltitolodispesenondocumentabilinonfannopartedella
retribuzioneadalcuneffettodelpresentecontratto,ivicompresoiltrattamentodifine
rapportoesonosuscettibilidiassorbimentoineventualitrattamentiaziendalio
individuali gi in atto allo stesso titolo. 4.Sono fatti salvi gli
eventuali trattamenti aziendali o individuali di miglior favore.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Lepartisidannoattochefinoalladatadel31maggio2000,limportoaggiuntivoper
rimborsospesenondocumentabilirimanecomputatosulminimomensilecontrattuale
base,semprediminuitodellimporto per ex variazione automatica in
detto minimo confluito,
previstocondecorrenza1gennaio1999,dallart.3,punto1),delCCNL27aprile1995,
comemodificatodallaccordo19novembre1997(eciosuL.4.219.000,corrispondente
alla differenza fra L.5.800.000 e L.1.581.000). Art. 11 Trattamento
di malattia e di maternit
1.Nelcasodiinterruzionedelserviziodovutaamalattiaoadinfortunionondipendente
dacausadiservizio,laziendaconserveraldirigentenoninprovailpostoperun
periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponder lintera
retribuzione. 9
2.Superatiilimitidiconservazionedelpostosopraindicati,aldirigentechenefaccia
domandasarconcessounsuccessivoulterioreperiododiaspettativafinoadun
massimodi6mesi,duranteilqualenonsardovutaretribuzione,madecorrer
lanzianit agli effetti del preavviso.
3.Allascadenzadeiterminisopraindicati,ove,perilperduraredellostatodimalattia,il
rapportodilavorovengarisoltodaunadelledueparti,dovutoaldirigenteil
trattamento di licenziamento, ivi compresa lindennit sostitutiva
del preavviso.
4.Se,scadutoilperiododiconservazionedelposto,ildirigentenonchiedalarisoluzione
del rapporto e lazienda non proceda al licenziamento, il rapporto
rimane sospeso salvo la decorrenza dellanzianit agli effetti del
preavviso.
5.Perilperiododiassenzaobbligatoriadallavoroprevistodallevigentidisposizioni
legislativesullamaternit,lazienda,conservandoaldirigenteilsuopostodilavoro,
corrisponder lintera retribuzione mensile.
6.Perilpermessofacoltativopost-maternit,finoa6mesi,sarcorrispostoil30%della
retribuzione. 7.Tali trattamenti sono sostitutivi di quelli
previsti dalle leggi vigenti in materia. Art. 12 Trattamento di
infortunio e malattia da causa di servizio: Copertura assicurativa
1.Nelcasodiinterruzionedelservizioperinvalidittemporaneacausatadainfortunio
avvenutoinoccasionedilavoro,laziendaconserveraldirigenteilpostoegli
corrisponderlinteraretribuzione,integrandoquantoerogatodallInailatitolodi
indennitperinabilittemporaneaassoluta,finoadaccertataguarigioneofinoa
quandosiaaccertataunainvaliditpermanentetotaleoparziale.Egualetrattamento
verrapplicatoneiconfrontideldirigentenoninprovanelcasodiinterruzionedel
servizioperinvalidittemporaneacausatadamalattiaprofessionale.Inognicasoil
periodo di corresponsione della retribuzione non potr superare due
anni e sei mesi dal giorno in cui sorta la malattia o si verificato
linfortunio. Lindennit per inabilit temporanea assoluta a carico
dellInail anticipata al dirigente
dallazienda,chenerecuperailrelativoimportomedianteaccreditodirettodaparte
dellIstituto.2.Laziendainoltredevestipulare,nellinteressedeldirigente,unapolizzacheassicuri,in
casodiinfortuniooccorsoanchenoninoccasionedilavoroeincasodimalattia
professionale:
a)inaggiuntaalnormaletrattamentodiliquidazione,incasodiinvalidit
permanente
causatadaipredettieventi,taledaridurreinmisurasuperioreai2/3lacapacit
lavorativaspecificadeldirigente,unasommapariaseiannualitdellaretribuzione
di fatto;
b)incasodiinvaliditpermanenteparzialecausatadaglistessieventiunasomma
che, riferita allimporto del capitale assicurato di cui al punto
a), sia proporzionale al
gradodiinvaliditdeterminatoinbaseallatabellaannessaalT.U.approvatocon
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000;
c)inaggiuntaalnormaletrattamentodiliquidazione,incasodimortecausatadai
predetti eventi, una somma a favore degli aventi diritto, pari a
cinque annualit della retribuzione di fatto. 10 3. Agli effetti dei
precedenti commi si considera:
infortuniosullavoro,leventoche,cometale,previstodallanormativa
sullassicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
professionale,lamalattiachesiacompresatraquelleindicatenellatabella
annessa al citato D.P.R.n. 1124; retribuzione, il coacervo dei
compensi di cui al comma 2 dellart. 24.
4.Inrelazionealdecretolegislativon.38/2000che,adecorreredal16marzo2000,
estendeaidirigentilobbligodiiscrizioneall'INAIL,laziendainserirnellapolizzadi
cuialprecedentesecondocommaunaclausolache,pericasidiinfortuniosullavoro
e di malattia professionale, preveda: a)la riduzione
dellindennizzo, dovuto al dirigente o ai suoi aventi causa sulla
base dei massimali come sopra indicati, inmisura corrispondente
alla prestazione in capitale
oinrenditacapitalizzatariconosciutadallInailallassicuratoatitolodiinvalidit
permanenteovvero,incasodimorte,allaprestazioneinrenditacapitalizzata
riconosciuta dallo stesso Ente agli aventi causa dellassicurato;
b)lasubordinazionedeldirittoallindennizzo,allapreventivacomunicazione,daparte
deldirigenteodeisuoiaventicausa,dellimportodellaprestazioneliquidata
dallInail;
c)lanaturavincolanteperlaCompagniadiassicurazionedellaccertamentodella
malattiaprofessionaleeffettuatodallInailodalGiudice,fermarestando,in
questultimocaso,lanecessariainformativadapartedeldirigentealfinedi
consentire la partecipazione al processo della Compagnia;
d)lerogazionedellinterocapitaleassicuratoqualora,incasodiinfortunio,lInailne
contestiilcollegamentoconilrapportodilavoro;ildirigente,surichiestadella
Compagniaeconognionere,ivicompresalasceltadeldifensore,acaricodella
stessa, avr lobbligo di proporre causa allInail.
Incasodiesitofavorevole,ildirigentedovrrestituireallaCompagnialasomma
chelapredettaavrversatoineccedenzarispettoallaprevisionedicuialla
precedente lettera a) del presente comma.
5.Laziendaprovvederaltresastipulare,nellinteressedeldirigente,unapolizzache
assicuri,incasodimorteeincasodiinvaliditpermanentetaledaridurreinmisura
superioreai2/3lacapacitlavorativaspecificadeldirigente,percausediverseda
quelladellinfortuniocomunquedeterminatoedamalattiaprofessionale,unasomma,
sempreinaggiuntaalnormaletrattamentodiliquidazione,pariaL.200.000.000
(103291,38Euro)quandoildirigentenonabbiafigliacariconconiuge.Lapredetta
sommasarpariaL.280.000.000(144607,93Euro)quandoilnucleofamiliaredel
dirigenteinteressatorisulticompostodaunoovverodapifigliacaricoe/odal
coniuge. Il dirigente concorrer al costo del relativo premio con
limporto di L. 270.000
(139,44Euro)annuechesarannotrattenutedallaziendasullasuaretribuzione
secondo apposite modalit.
6.Lesommerispettivamenteassicurateaisensidelcommaprecedente,nonchlentit
delconcorsoeconomicodeldirigenteivistabilitaoperanoadecorrere dal 1
gennaio 1998. 11
7.Sonofattesalve,esiconsideranosostitutivedelleprovvidenzestabilitedalpresente
articolo,specificheformediassicurazioneaziendalmentegiinattoconcontenuto
almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.
8.Sono,altres,fattesalveesiconsideranosostitutivedelleprovvidenzestabilitealquintocommaeventualiintese,attualiofuture,definitefraaziendaedirigenteche
prevedanolassunzionedirettadapartedellazienda,alverificarsideglieventiivi
specificati, dellobbligo del pagamento delle somme di cui al
richiamato quinto comma, rimanendo in facolt dellazienda stessa di
assicurare tale obbligo. DICHIARAZIONE A VERBALE IN CALCE ALL ART.
12
LepartisidannoreciprocamenteattocheilrichiamoallatabellaannessaalDPRn.
1124/1965,dicuialterzocommadelpresentearticolo,deveintendersicomprensivodellampliamentodispostoconlasentenzadellaCorteCostituzionalen.350del1997,in
baseallaqualelInailindennizza,oltreallemalattieelencatenellapredettatabella,anche
le malattie non tabellate di cui il dirigente dimostri lorigine
professionale. Art. 13 Trasferimento di proprietdellazienda
1.Fermorestandoquantodispostodallart.2112delcod.civ.,incaso di
trasferimento di
proprietdellazienda,ivicompresiicasidiconcentrazioni,fusioni,scorpori,non
debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal
dirigente.
2.Tenutocontodelleparticolaricaratteristichedelrapportodirigenziale,ildirigente,il
quale,neicasisopraprevisti,nonintendacontinuareilpropriorapportopotr
procedere,entro180giornidalladatalegaledellavvenutocambiamento,alla
risoluzionedelrapportostessosenzaobbligodipreavvisoeconriconoscimento,
oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad
1/3 dellindennit sostitutiva del preavviso spettante in caso di
licenziamento. Art. 14 Trasferimento del dirigente 1.Il dirigente
pu essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
dellazienda.
2.Iltrasferimentodovresserecomunicatoperiscrittodallaziendaaldirigenteconun
preavvisononinferioreamesitreovveroamesiquattroquandoildirigenteabbia
familiari conviventi e a carico.
3.Aldirigentetrasferitosarcorrispostoilrimborsodellespesecuivaincontroperse
famigliapereffettodeltrasferimentostesso,nonchleventualemaggiorspesa
effettivamentesostenutaperlalloggiodellostessotipo di quello
occupato nella sede di
origine,perunperiododaconvenirsidirettamentetralepartiecomunqueperun
periodo non inferiore a due anni, oltre ad una indennit una tantum
pari a 3 mensilit e
mezzodiretribuzioneperildirigenteconcarichidifamigliaeda2mensilitemezzo
per il dirigente senza carichi di famiglia.
4.Gliimportierogatiperititolidicuialprecedentecomma,attesalaloroparticolare
natura, non sono computabili agli effetti del trattamento di fine
rapporto. 12 5.Perilreperimento dellalloggio nella sede di
destinazione, anche lazienda esplicher il suo interessamento per
agevolare il dirigente. 6.Per i casi di licenziamento non per
giusta causa o di morte entro cinque anni dalla data
ditrasferimento,laziendadovrrimborsare le spese relative al rientro
del dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria.
7.Ildirigentelicenziatopermancataaccettazionedeltrasferimentohadirittoal
trattamento di fine rapporto ed allindennit sostitutiva del
preavviso.
8.Ildirigentecheprocedaallarisoluzionedelrapportoentro60giornidalla
comunicazionedicuialcomma2,motivandoilpropriorecessoconlamancata
accettazionedeltrasferimento,hadiritto,oltrealtrattamentodifinerapporto,adun
trattamentopariallindennitsostitutivadelpreavvisospettanteincasodi
licenziamentoeadunaindennitsupplementarealtrattamentodifinerapportopariad
1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.
9.Salvodiversoaccordotralepartiinteressate,iltrasferimentononpuesseredisposto
neiconfrontideldirigentecheabbiacompiutorispettivamenteil55annoseuomooil
50 se donna. NOTA A VERBALE
Qualoraparticolariragionidiurgenzanonconsentanoallaziendadirispettareiterminidi
preavvisodicuialcomma2,ildirigenteverrconsideratointrasfertasinoallascadenza
dei suddetti termini. Art. 15 Responsabilitcivile e/o penale
connessa alla prestazione 1.Ogni responsabilit civile verso terzi
per fatti commessi dal dirigente nellesercizio delle proprie
funzioni a carico dellazienda.
2.Adecorredal1giugno1985,ildirigenteche,ovesiapraprocedimentodicuial
successivocomma4,risolvailrapportomotivandoilpropriorecessoconlavvenuto
rinvioagiudizio,hadiritto,oltrealtrattamentodifinerapporto,aduntrattamentopari
allindennitsostitutivadelpreavvisospettanteincasodilicenziamentoeaduna
indennit supplementare al trattamento di fine rapporto pari , a
decorrere dal 1 giugno 2000 ,al corrispettivo del preavviso
individuale maturato.
3.Ildirigenteconsegueildirittoapercepireitrattamentiprevistidalprecedentecomma
semprechabbiaformalmenteetempestivamentecomunicatoaldatoredilavorola
notifica, a lui fatta, dellavviso di reato a seguito del quale sia
stato successivamente rinviato a giudizio.
4.Ovesiapraprocedimentopenaleneiconfrontideldirigenteperfattichesiano
direttamente connessi allesercizio delle funzioni attribuitegli,
ogni spesa per tutti i gradi
digiudizioacaricodellazienda.infacoltdeldirigentedifarsiassisteredaun
legale di propria fiducia, con onere a carico dellazienda.
5.Ilrinvioagiudiziodeldirigenteperfattidirettamenteattinentialleserciziodellefunzioni
attribuiteglinoncostituiscedipersgiustificatomotivodilicenziamento;incasodi
privazionedellalibertpersonaleildirigenteavrdirittoallaconservazionedelposto
con decorrenza della retribuzione. 6.Le garanzie e le tutele di cui
alcomma4 del presente articolo si applicano al dirigente
anchesuccessivamenteallestinzionedelrapportodilavoro,semprechsitrattidifatti
accaduti nel corso del rapporto stesso. 13 7.Le garanzie e le
tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o
colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in
giudicato. Art. 16 Mutamento di posizione
1.Ildirigenteche,aseguitodimutamentodellapropriaattivitsostanzialmenteincidente
sullasuaposizione,risolva,entro60giorni,ilrapportodilavoro,avrdiritto,oltreal
trattamentodifinerapporto,ancheaduntrattamentopariallindennitsostitutivadel
preavviso spettante in caso di licenziamento. NOTE A VERBALE AGLI
ARTT. 13, 14, 15 e 16
ILepartisidannoattoche,consideratalaparticolare,specificanaturadeltrattamento
corrispondenteallindennitsostitutivadelpreavvisoofrazionediessa,previstodalle
normesopraindicateafavoredeldirigentecherisolvailrapportodilavoro,il
trattamentomedesimononhaeffettosulladeterminazionedellanzianit,nperil
computo del trattamento di fine rapporto.
IIIlpreavvisodovutodaldirigenteincasodidimissionidicuiaipredettiarticoli,di15
giorni. 14 PARTE QUARTA TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Art.
17 Previdenza
1.Pericontributirelativialtrattamentodiprevidenzadicuiallalegge27dicembre1953,
n. 967 ed al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 17 agosto
1955,n.914esuccessivemodificazioniedintegrazionisiintendefattorinvioalle
disposizioni legislative vigenti in materia .
2.Ilpagamentodeicontributidiprevidenzaanzidettovaeffettuatosullammontaredella
retribuzionelordaglobaledifattopercepitadaldirigente,entroillimitemassimo
stabilitodallanormativavigenteenonpuessereinferioreallaretribuzioneannua
contrattuale minima di prima assunzione ragguagliata a 13 mensilit.
3.Qualora la durata del rapporto sia inferiore allanno solare, il
minimale ed il massimale, come sopra indicati, si intendono
proporzionalmente ridotti . Art. 18 Previdenza e assistenza
sanitaria a carattere integrativo
1.Lematerieconcernentigliinterventiintegrativideltrattamentopensionisticodi
categoriaelassistenzaintegrativadimalattia,comedisciplinatedalleapposite
separateintesecontestualmentesottoscritteallequalisiintendefattoriferimentoe
rinvio,costituisconoparteintegrantedelpresentecontratto,perlinteraduratadi
questultimo.
2.Icontenutidellerispettiveprestazioni,lecondizionielemodalit della
loro erogazione,
nonchleformeedentitdeirelativifinanziamentisonostabilitidallerichiamate
apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in
volta stabilita dalle parti stipulanti.15 PARTE QUINTA TUTELE
SINDACALI DEL RAPPORTO Art. 19 Collegio arbitrale
1.Eistituito,acuradelleOrganizzazioniterritorialicompetenti,aderentialleparti
stipulantiilpresentecontratto,unCollegioarbitralecuidemandatoilcompitodi
pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi dellart.
22.
2.IlCollegio,chesarincaricaperladuratadelpresentecontratto,rinnovabile,
compostoditremembridicuiunodesignatodaciascunadelleOrganizzazioni
imprenditorialistipulanti,territorialmentecompetente,unodallaOrganizzazionedella
Federazionenazionaledirigentiindustriali,territorialmentecompetente,eduno,con
funzionidiPresidente,sceltodicomuneaccordodallerispettiveOrganizzazioni.In
casodimancatoaccordosulladesignazionedelterzomembro,questultimosar
sorteggiatotrainominativicompresiinappositalistadinominonsuperioriasei,
preventivamenteconcordata,o,inmancanzadici,sardesignatosurichiestadi
unaodientrambeleOrganizzazionipredettedalPresidentedelcompetente
Tribunale. 3.Alla designazione del supplente del Presidente si
proceder con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di
questultimo.
4.OgnunodeirappresentantidellerispettiveOrganizzazionipuesseresostituitodivolta
in volta.
5.SalvodiversoaccordotraleOrganizzazionidelleduepartiterritorialmentecompetenti,
il Collegio ha sede presso lUfficio provinciale del lavoro.
6.Lefunzionidisegreteriasarannosvolte,previodirettoaccordo,acuradiunadelle
Organizzazioni territoriali competenti.
7.IlCollegioarbitralesarinvestitodellavertenzasuistanza,amezzodiraccomandata
a.r.,dellOrganizzazioneterritorialecompetentedellaFndai,chetrasmetteralCollegio
ilricorso,sottoscrittodaldirigente,entro30giornisuccessivial
ricevimento del ricorso stesso ai sensi del comma 4 dellart. 22.
8.Copiadellistanzaedelricorsodebbono,sempreamezzoraccomandataa.r.,essere
trasmessicontemporaneamente,acuradellOrganizzazionedicuialprecedente
comma,allacorrispondenteOrganizzazioneterritorialeimprenditorialee,per
conoscenza, allazienda interessata.
9.Lacompetenzaterritoriale,fattosalvoeventualediversoaccordo,stabilitacon
riferimentoallultimasededilavorodeldirigente.Sevisianopisedidilavorotra
loro
concorrentiladeterminazionedellacompetenzaterritoriale,traleindicatesedi,
rimessa alla scelta del dirigente. 10.
IlCollegiodeveriunirsientro30giornidallavvenutoricevimentodellistanzadicui
sopra da parte dellOrganizzazione imprenditoriale. 11.
IlCollegio,presentilepartiincausao,eventualmente,lororappresentanti,esperir,in
via preliminare, il tentativo di conciliazione. 16 12. Ove non si
raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di
motivazione o in
contumaciadiunadelleparti,emetterilpropriolodoentro60giornidalladatadi
riunione di cui alcomma 10, salva la facolt del Presidente di
disporre di una proroga
finoadunmassimodiulteriori30giorniinrelazioneanecessitinerentiallo
svolgimento della procedura.
13.Leventualeistruttoriadovressereimprontataalprincipiodelrispettodel
contraddittorio,verificandochelepartisiscambinolerispettivedifeseeproduzioni
documentali;sartenutaunasinteticaverbalizzazionedelleriunioniarbitrali,con
indicazionedeipresentiedelleattivitsvolte;ledichiarazionideitestisaranno
riassunte sommariamente, salvo diversa decisione del
Collegio.14.Duranteilmesediagostosonosospesiiterminidicuialpresentearticolo,nonch
quello di cui al comma 4 dellarticolo 22, sopra richiamato. 15.Ove
il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento
ingiustificato ed
accolgaquindiilricorsodeldirigenteaterminidellart.22,disporrcontestualmente,a
caricodellazienda,unaindennitsupplementaredellespettanzecontrattualidifine
lavoro,graduabileinrelazioneallevalutazionidelCollegiocircaglielementiche
caratterizzano il caso in esame fra:
unminimo,parialcorrispettivodelpreavvisoindividualematurato,maggiorato
dellimporto equivalente a due mesi del preavviso stesso; un
massimo, pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso.
16.Lindennitsupplementareautomaticamenteaumentata,inrelazionealletdel
dirigentelicenziato,ovequestarisulticompresafrai46edi56anni,nelleseguenti
misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente: 7
mensilit in corrispondenza del 51 anno compiuto; 6 mensilit in
corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto; 5 mensilit in
corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto; 4 mensilit in
corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto; 3 mensilit in
corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto; 2 mensilit in
corrispondenza del 46 e 56 anno compiuto.
17.Inconformitall'art.412ter,lett.e),c.p.c.,ilcompenso del
Presidente, ripartito al 50%
fralepartiincausa,determinatosecondoicriteripattuitidallecompetenti
organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti.
18.IlcompensodeglialtriComponentidelCollegiosaracaricodellerispettive
parti incausa.
19.Ledisposizionidicuialpresentearticolo,incasodidisdettadelcontratto,continuano
aprodurreiloroeffettidopolascadenzaefinoachenonsiaintervenutounnuovo
contratto. DICHIARAZIONE A VERBALE
Leparticonfermanolapermanentevaliditdelladisciplinacontrattualedicuial
presentearticolovolta,inviaprincipale,afavorirelaconciliazionetraaziendaedirigente
in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contemperando e
componendo i rispettivi 17
interessiinmanieranonlitigiosa;ovvero,qualoracirisultiimpossibile,voltaaunarapida
decisione della controversia senza dover ricorrere a procedimenti
giudiziari.
Pertanto,lepartisiimpegnanoasvolgereneiconfrontideirispettivirappresentati
ogni opportuna e utile iniziativa e azione affinch, nel caso di cui
sopra, si avvalgano della disciplina prevista dal presente articolo
e affinch, comunque, azienda e dirigente, in sede
ditentativoobbligatoriodiconciliazioneexart.410c.p.c.,anchealdifuori,quindi,del
tentativodiconciliazionedisciplinatodalpresentearticolo,realizzinolaconciliazione
medesima.Leparti,inoltre,auspicano,e,inquestosenso,svolgerannoogniopportunaeutile
iniziativaeazioneneiconfrontideirispettivirappresentati,che,tenutocontodella
peculiaritdelrapportodilavorodeldirigente,l'eventualerisoluzioneditalerapporto
avvengapreferenzialmenteinmanieraconsensuale,subasiequeeadeguate,cosicchil
licenziamentopossadiventareunafattispeciedeltuttoresidualeedeccezionaledi
risoluzione del predetto rapporto.
Leparti,infine,costituirannoungruppodilavoropariteticoche,tenutocontodegli
approfondimentigisviluppatiinoccasionedelrinnovodelCCNL27aprile1995,
esamini
ognipossibilefattispeciedirisoluzionedelrapportolavorativodeldirigente,
predisponendo,perciascunadiesseecomplessivamente,valutazionieproposteda
sottoporre alle parti stesse entro il 31 dicembre 2000 . NORME DI
ATTUAZIONE
IFattainognicasosalvalafacoltdisostituzionedeirappresentantidellerispettive
Organizzazioni, ai sensi del comma 4 del presente articolo, i
Collegi gi costituiti in base
alcomma2dellart.19delCcnl3ottobre1989siintendonoprorogatiincaricafinoalla
scadenzadelpresentecontratto,salvochedapartedelleOrganizzazionisindacali
territorialmentecompetentinonsirichieda,congiuntamente,entro90giornidalladatadi
stipulazionedelpresentecontratto,lacostituzioneexnovodelCollegioinbaseallenorme
di cui alcomma 2 del presente articolo. In tal caso il nuovo
Collegio deve essere costituito entro i successivi 30 giorni.
Tuttaviairicorsiche,alladatadistipulazionedelpresentecontratto,sianopendenti
avantiiCollegigicostituitiochesianoinoltratinelperiodointercorrentetraladatadi
stipulazionestessaedilmomentodellaeventualerichiestadicostituzionedinuovo
Collegio,aisensidelcomma1dellapresentenormadiattuazione,verrannodefinitidai
medesimi indipendentemente dalla intervenuta eventuale costituzione
del nuovo Collegio. II In caso di eventuale costituzione di nuovo
Collegio, il termine di cui al comma 7 del
presentearticolosiintendeprorogatofinoal10giornosuccessivoaquello
dellavvenuta
costituzionedelCollegioeciancheovetalecostituzionefossesuccessivaallascadenza
dei termini sopra richiamati (prima norma di attuazione). Art. 20
Rappresentanze sindacali aziendali 1.I sindacati dei dirigenti
competenti perterritorio ed aderenti alla Fndai possono istituire
Rappresentanze sindacali nelle aziende.
2.Intalcasoglistessisindacatiprovvederannoacomunicareinominativideidirigenti
investitiditalerappresentanza,oltrechallaFndai,alleaziendeinteressateedalla
Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente.
3.Inparticolare,leRappresentanzeaziendalipotrannoesaminareinprimaistanzale
questionichedovesserosorgerecircalapplicazionedellenormecontrattuali,ivi
compresequellerelative al riconoscimento della qualifica di
dirigente ai sensi dellart. 1 del presente contratto. 18 Art. 21
Controversie
1.Leeventualicontroversieriguardantilinterpretazionedelpresentecontrattosaranno
esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso.
2.Lequestionichedovesserosorgerecircalapplicazionedinormedilegge,diclausole
delcontrattocollettivoodipattuizioniindividuali,sarannodemandate,aifini
dellespletamentodeltentativoobbligatoriodiconciliazioneprevistodallevigenti
norme
dilegge,allesamedellecompetentiorganizzazioniterritorialiaderentialleparti
stipulanti il presente contratto.3.Tale esame deve esaurirsi, salvo
motivato impedimento, entro il termine di 60 giorni dal
ricevimentodellarichiestadiconvocazioneinoltratadallaOrganizzazioneterritoriale
competente.Lerelativeconclusioniformerannooggettodiappositoverbalesottoscritto
dalle Organizzazioni territoriali interessate.
4.Laddovesianostateistituitedaidirigenti,aisensidellart.20,Rappresentanze
aziendali,lequestionidicuialcomma2potrannoessereesaminateinprimaistanza
con dette rappresentanze. 19 PARTE SESTA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 22 Risoluzione del rapporto di lavoro
1.Nelcasodirisoluzionedelrapporto di lavoro a tempo indeterminato,
la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto allaltra
parte.
2.Nelcasodirisoluzioneadiniziativadellazienda,questultimatenutaaspecificarne
contestualmente la motivazione.
3.Ildirigente,ovenonritengagiustificatalamotivazioneaddottadallazienda,ovveronel
casoincuidettamotivazionenonsiastatafornitacontestualmenteallacomunicazione
del recesso, potr ricorrere al Collegio arbitrale di cui
allarticolo 19.
4.IlricorsodovressereinoltratoallOrganizzazioneterritorialedellaFndai,amezzo
raccomandataa.r.checostituirprovadelrispettodeitermini,entro30giornidal
ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. 5.Il
ricorso al Collegio non costituisce di per s motivo per sospendere
la corresponsione al dirigente delle indennit di cui agli artt. 23
e 24.
6.Ledisposizionidelpresentearticolo,salvalacomunicazioneperiscrittodicuial1
comma,nonsiapplicanoincasodirisoluzionedelrapportodilavoroneiconfronti
del
dirigentechesiainpossessodeirequisitidileggeperaveredirittoallapensionedi
vecchiaia o che abbia comunque superato il 65 anno di et (60 se
donna). Art. 23 Preavviso
1.Salvoildispostodellart.2119delcod.civ.,ilcontrattoatempoindeterminatonon
potressererisolto,daldatoredilavoro,senzapreavvisoicuiterminisonostabiliti
come segue:
a)mesiottodipreavvisoseildirigentehaunanzianitdiserviziononsuperioreadue
anni; b)unulterioremezzomeseperognisuccessivo anno di anzianit con
un massimo di altri quattro mesi di preavviso.
2.Inconseguenza,ilterminecomplessivodipreavviso,comedovutoaisensidelcomma
1, non dovr, comunque, essere superiore a 12 mesi.
3.Ildirigentedimissionariodevedarealdatoredilavorounpreavvisoicuitermini
saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
4.Incasodiinosservanzadeiterminisuddettidovutadallaparteinadempienteallaltra
parte,perilperiododimancatopreavviso,unaindennitpariallaretribuzionecheil
dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato
preavviso.
5.infacoltdeldirigentechericeveladisdettaditroncareilrapporto,siaallinizio,sia
duranteilpreavviso,senzachedacigliderivialcunobbligodiindennizzoperil
periodo di preavviso non compiuto. 20
6.Ilperiododipreavvisosarcomputatonellanzianitaglieffettideltrattamentodifine
rapporto.
7.Lindennitsostitutivadelpreavvisosoggettaaicontributiprevidenzialie
assistenziali;icontributipredettisaranno versati agli Enti
previdenziali e assistenziali di
categoriaconlindicazioneseparataedistintadeimesidicompetenzaneiquali
avrebbero dovuto essere pagati.
8.Duranteilperiododipreavvisononpotrfarsiobbligoaldirigenteuscentediprestare
serviziosenzailsuoconsensoalledipendenzedeldirigentediparigradochelodovr
sostituire.
9.Aglieffettidicuiallaletterab)delcomma1vienetrascuratalafrazionedianno
inferiorealsemestreevieneconsideratacomeannocompiutolafrazionedianno
uguale o superiore al semestre. DICHIARAZIONE A VERBALE
LeparticoncordanochedallastipuladelCcnl16maggio1985,perlapeculiarit
dellefunzionidirigenziali,ilpreavviso,anchesesostituitodallacorrispondenteindennit,
computato agli effetti del trattamento di fine rapporto. Art. 24
Trattamento di fine rapporto 1.In caso di risoluzione del rapporto,
spetter al dirigente, a parte quanto previsto dallart.
23,untrattamentodifinerapportodacalcolarsiinbaseaquanto disposto
dallarticolo 2120 del cod. civ., come sostituito dallart. 1 della
legge 29 maggio 1982, n. 297.
2.Conriferimentoalcomma2delcitatoart.2120delcod.civ.,perilcomputodel
trattamentodifinerapportosiconsiderano,oltreallostipendio,tuttiglielementi
costitutividellaretribuzioneaventicaratterecontinuativo,ivicompresileprovvigioni,i
premidiproduzioneedognialtrocompensoedindennitanchesenondiammontare
fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso
spese e di emolumenti di
carattereoccasionale.Fannoaltrespartedellaretribuzionelequivalentedelvittoe
dellalloggioeventualmentedovutialdirigentenellamisuraconvenzionalmente
concordata,nonchlepartecipazioniagliutilielegratifichenonconsuetudinarieegli
aumentidigratificapurenonconsuetudinari,corrispostiinfunzionedelfavorevole
andamento aziendale. DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Aifinidelladeterminazionedellindennitdianzianitdacalcolarsiallatto
dellentrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi
dellart. 5, comma 1, della legge
medesima,sirichiamanoleparticolarinormedicuialledisposizionitransitorieincalce
allart. 24 del Ccnl 13 aprile 1981, i cui termini vengono di
seguito integralmente riportati.
Peridirigentiche,alladatadel31gennaio1979,hannomaturatolanzianitgiprevista
dalsostituitoart.22delcontrattocollettivonazionaledilavoro4aprile1975peril
conseguimento, sullintera anzianit o su parte di essa, della
maggiore indennit in ragione
dimezzamensilit,siprocederaquantificarelindicatamaggioreindennitspettantealla
datapredetta,traducendolaincorrispondentimensilit(e/ofrazioneindividuataaisensi
dellart.24,comma2,delcitatoCcnl)chesarannoerogateallattodellarisoluzionedel
21
rapportodilavoroeconilvaloredellultimaretribuzionealqualefannoriferimentoicriteri
di computo dellindennit di anzianit. Per i dirigenti che, alla data
del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti gi stabiliti
dalsostituitoart.22perconseguirelamaggioreindennit,siprocederallarelativa
quantificazioneetraduzioneincorrispondentimensilit(e/ofrazione)inproporzionealle
singole anzianit.
Neicasidianzianitche,aisensidelcomma1,dianodirittoallamaggioreindennit
limitatamente a parte dellanzianit stessa, il riconoscimento di cui
al precedente comma si aggiunger a quello dovuto ai sensi delcomma
1.
Laliquidazioneederogazionesarannoeffettuateconlemodalitstabilitedalcomma1,
anche nei casi di cui ai commi 2 e 3.
Lequantificazionistabilitealcomma2avverrannoinbasealrapportotralanzianit
maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979
e la permanenza in detta
qualificachesarebbestataindividualmentenecessariaanormadelsostituitoart.22per
consentirelamiglioremisuraperlinteraanzianit.Perprocederealcalcolodelrapporto,
chesarespressocontrecifredecimali,lesuddettegrandezzevannoindicate
in numero
dimesi.Lindividuazionedellecorrispondentimensilite/ofrazionesarottenuta
moltiplicando per quattro lindicato rapporto. Art. 25 Indennitin
caso di
morte1.Incasodimortedeldirigente,laziendacorrisponderagliaventidiritto,oltre
allindennitsostitutivadelpreavviso,iltrattamentodifinerapportodicuiallart.24.
Ci,indipendentementedaquantopossalorospettareatitolointegrativoperfondodi
previdenza, per coperture assicurative e per ogni altra causa. Art.
26 Anzianit
1.Atuttiglieffettidelpresentecontrattolanzianitsicomputacomprendendovituttoil
periodo di servizio prestato alle dipendenze dellazienda anche con
altre qualifiche.
2.Aglieffettidelladeterminazionedellanzianitogniannoiniziatosicomputapro-rata
in
relazioneaimesidiservizioprestato,computandosicomemeseinterolafrazionedi
mese superiore a 15 giorni.
3.Allanzianitcomesopraspecificatavannosommatequelleanzianitconvenzionalicui
il dirigente abbia diritto. 22 PARTE SETTIMA DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 27 Disposizioni generali e condizioni di miglior favore
1.Pertuttocichenondiversamenteregolatodalpresentecontrattovalgonoin
quantocompatibiliconlafiguradeldirigentelenormecontrattualicollettiveele
normelegislativeinvigorepergliimpiegatidimassimacategoriadipendenti
dallazienda cui il dirigente appartiene.
2.Lecondizionistabiliteeventualmentedaaccordiindividuali,aziendalieterritorialipi
favorevoli, si intendono mantenute ad personam. Art. 28 Contributi
sindacali
1.Leaziendeopererannolatrattenutadeicontributisindacalidovutidaidirigential
sindacatodirigentiindustrialidellaFndai,territorialmentecompetente,previorilasciodi
delegheindividualifirmatedagliinteressati,deleghechesarannovalidefinoarevoca
scritta. Art. 29 Decorrenza e durata
1.Ilpresentecontrattodecorredal1gennaio2000,salvoleparticolaridecorrenze
specificate nei singoli articoli ed avr scadenza il 31 dicembre
2003, ad eccezione della
parterelativaaltrattamentoeconomico(ParteSeconda),chescadril31dicembre
2001.
2.Incasodimancatadisdetta,dacomunicareconletteraraccomandataa.r.almeno2
mesiprimadiciascunadellescadenzesopraindicate,siintendertacitamente
rinnovato di anno in anno. 23 ALLEGATI
1)Verbalediaccordo23maggio2000sulregimeprevidenzialeperidirigentie
documento 9 dicembre 1999 del Gruppo di lavoro tecnico paritetico,
che ne costituisce parte integrante 2)Verbale di accordo 23 maggio
2000 sulla previdenza complementare Previndai 3)Verbale di accordo
23 maggio 2000 sul FASI
4)Verbalediaccordo23maggio2000relativoaiComponentiOrganodicontrollo
FIPDAI 5)Accordo 24 gennaio 2000 sulla messa in liquidazione del
FIPDAI
6)DocumentocongiuntoFedermanager/Confindustria24ottobre2000,circala
realizzazione di unipotesi di confluenza dellInpdai nellInps
7)Accordo27aprile1995sullaristrutturazione,riorganizzazione,riconversione,crisi
aziendale,gestionecommissariale,situazioniaziendaliaccertateexart.1Leggen.
863/1984, ecc. 24 ALLEGATO 1 VERBALE DI ACCORDO Add, 23 maggio
2000, la FNDAI e la Confindustria,
-esaminatoinoccasionedelrinnovodelCCNL27.4.1995,iltemadellagestionedella
previdenzaobbligatoriaperlacategorianell'ambitodiunospecificogruppodilavoro
pariteticochehapredispostoepresentatoalledelegazioninegozialiundocumentonel
qualevengonoanalizzatel'origine,lasituazioneeleprospettivedell'INPDAI,
documento che costituisce parte integrante del presente accordo;
-ricordatochelautonomiaespecificitdelregimeprevidenzialeINPDAIperidirigenti
dellindustriasonotraglielementicaratterizzantilalteritdeglistessidirigentirispetto
alle altre categorie di lavoratori subordinati;
-rilevatocheleragionidellaspecificitdell'INPDAIsisostanzianonellapossibilitdi
garantiretrattamentipensionisticicomplessivamentepifavorevolieacostipi
contenuti rispetto a quelli dellassicurazione generale
obbligatoria;
-consideratoche,dal1992sinoal1995,statoportatoavantiinsedelegislativaun
processodiarmonizzazionedituttiiregimiprevidenziali,compresol'INPDAI,
allassicurazione generale obbligatoria;
-considerato,altres,chelorientamentolegislativo,voltoaintrodurreunsempre
maggiorgradodiomogeneitdellenormeedeitrattamentipensionistici,si
ulteriormente rafforzato con la soppressione dei Fondi speciali
esistenti nell'INPS ; -presoattochelatendenza di cui sopra stata ed
determinata anche dai significativi squilibri economico-finanziari,
in atto o previsti, anche nei regimi autonomi o sostitutivi;
-valutatoche,pertanto,lespecificitdelladirigenzasulpianoprevidenzialepossano
esseremegliosalvaguardateattraversounulterioresviluppoequalificazionedella
previdenzacomplementarecollettiva,comeprevistaedisciplinatasecondolart.18del
CCNL;
-ritenutochelintroduzioneeilrafforzamentodistrumentidileggeasostegnodel
redditodeidirigenti,inspecieincasodidisoccupazione,dainquadrarsinelpivasto
disegno di revisione dellintero sistema degli ammortizzatori
sociali, potrebbero risultare pi agevoli nellambito di ununica
gestione previdenziale obbligatoria;
-ritenuto,peraltro,chelevoluzionedellaprevidenzaobbligatoriadicategoriadeve
esserenecessariamenteconsideratanell'ambitodellapigeneraleriformadellattuale
sistema di welfare per tutti i restanti lavoratori dipendenti;
-ritenuto,infine,che,impregiudicataognialtrapossibilesoluzioneconsensuale,ipotesi
di confluenza dell'INPDAI nell'INPS non possano prescindere:
1)dallasalvaguardiadeitrattamentipensionisticiacquisitioacquisibili,secondo
l'attuale normativa previdenziale per i dirigenti dell'industria;
25
2)dall'invarianzadeglioneriprevidenzialigioggiperaltroarmonizzaticonquelliin
vigore per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria;
3)ediconseguenza,dallaprevisionedinormeidoneeallottenimento delle
condizioni di cui sub 1) e 2), da intendersi entrambe essenziali ed
inscindibili tra loro, nonch, in particolare, di quelle di cui ai
precedenti settimo e ottavo alinea; convengono sulla necessit di:
a)attivarsicongiuntamenteneiconfrontidelGovernoedelParlamentoperperseguire,
consollecitudineesecondotempiprogrammati,lesoluzionilegislativepiadeguate
sulla base di tutte le considerazioni di cui ai precedenti alinea;
b)effettuareentroil30settembre2000,datadipresumibilepresentazione
del disegno di
leggeFinanziariaperil2001,unaverificacomplessivadelleinteseraggiunteedei
risultati conseguiti, anche ai fini di assumere le iniziative da
adottare. CONFINDUSTRIA FNDAI 26 (segue ALLEGATO 1) RINNOVO
C.C.N.L. DIRIGENTI DI AZIENDA GRUPPO DI LAVORO TECNICO PARITETICO
PER LESAME DEI PROFILI PREVIDENZIALI Roma, 9 dicembre 1999 GESTIONE
DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA DI CATEGORIA
1)Leragioniunospecificoeautonomoregimediprevidenzaobbligatoriaperi
dirigenti industriali.
Conlaleggen.967/53lInpdaidivenneEntedidirittopubblicoconloscopodigestire,in
sostituzionedellassicurazionegeneraleobbligatoriagestitadallInps,lautonomae
specialeprevidenzaobbligatoriaperidirigentiindustriali.Edasottolinearechela
richiamataleggeistitutivan.967prevedeva,allart.4,che,entrocinqueannidallasua
entratainvigore,lobbligodiiscrizionepotesseessereesteso,medianteDPR,aidirigenti
di altri settori.
Talepossibilitrimaseinattuatae,pertanto,lIstitutosiconsolidstoricamentecome
esclusivo dei dirigenti dellindustria.
Tuttavia,importanterimarcareche,aborigine,sebbeneinviasolopotenziale,erastato
giprevistochelInpdaidiventasselaformadiprevidenzaobbligatoriaspecificapertuttii
dirigenti.
Lecausedisiffattasoluzionepossonoevidentementericondursialfattoche,ancheil
legislatoredeldopoguerra,pursuperatoilsistemacorporativoelaccorpamento
effettuato,nellambitodiquestultimo,tradirigentieimprenditori,nonpotnonvalutare,in
ogni caso, che quella dirigenziale era e rimaneva una categoria s
di lavoratori subordinati, secondo la nozione del Codice Civile del
1942, ma di certo del tutto peculiare e a s stante rispetto a tutti
gli altri lavoratori dipendenti.
Che,poi,laspecificiteautonomiadiregimeprevidenzialeobbligatorio,conseguentealle
predette peculiarit e diversit, sia stata ritenuta cogente solo per
i dirigenti dellindustria e non anche per i dirigenti di altri
settori, pu spiegarsi sia per la circostanza fattuale che, in
origine,eranostatisoloiprimiadassumereunainiziativaintalsenso,siaperla
constatazionecheladirigenzaindustrialeeraquelladigranlunganumericamente
prevalente e pi caratterizzata in quanto a specificit di ruolo e di
status.
Ilsuccessivoevolversidellasituazionesociale,economicaelegislativa,conferm
ampiamente le cause e le ragioni di tale soluzione. 27
Lautonomiaelaspecificit, da un lato, della rappresentanza sindacale
dei dirigenti e della
contrattazionecollettivadilavoroloroapplicabileel'esclusione,dall'altro,daimportanti
provvedimentidileggeadottatineiconfrontideirestantilavoratoridipendenti(sipensi,
soprattutto,allesclusionedalletutelecontroilicenziamentidicuiallaleggen.604/66e
allaleggen.300/70),nonsolohannocostituitoglielementifondantidellaconferma
dellalteritdeidirigentirispettoallealtrecategoriedellavorosubordinatoe,quindi,
lalteritdellororegimeprevidenziale,malautonomiaelaspecificitdiquestultimosono
state, assunte tra i fattori caratterizzanti e giustificanti tale
alterit.
LaCorteCostituzionale,infatti,conlafondamentalesentenzan.121/72,
successivamente
confermatadaunaseriediulterioridecisioni,ebbearimarcarecomedal1942,sulpiano
legislativoesuquellodellacontrattazionecollettiva,haavutoconfermaesviluppoil
precedenteorientamentoattoafaredeidirigentiunacategoria a s stante
di prestatori di
lavorosubordinato,essendosicurisegniditaleindirizzo,tralaltro,lamancata
applicazione delle forme di previdenza previste per gli altri
dipendenti.
ConsiderateleprincipaliragioniistituzionalidellanascitadellInpdai,qualeregime
previdenziale specifico e autonomo per i dirigenti industriali, si
possono ora considerare le principali ragioni sostanziali della sua
esistenza. .
DetteragionipossonoindicarsiessenzialmentenelfattochelInpdai,inforzadel
particolarmentevantaggiosorapportotraversantiepercipientiedellabenpicospicua
entitdellaretribuzionemediaassoggettabileacontribuzionerispettoaglialtrilavoratori
dipendenti,hapotutoconsentiretrattamentipensionisticimiglioriacostisensibilmente
inferiori a quelli dellassicurazione generale obbligatoria gestita
dallInps.
LelementocaratterizzantelInpdai,sulpianosostanziale,stata,dunque,lapossibilitdi
garantireuntrattamentocomplessivamentepifavorevolerispettoaquello
dellassicurazione generale obbligatoria.
Gliaspettidimaggiorfavorepossonosenzaltroricondursialcalcolodellapensionein
trentesimianzichinquarantesimiealcalcolodellapensionesecondoilmetodo
retributivo(elemento,questultimo,peraltro,nonpipeculiaredal1968,essendodiventato
comune, da tale anno, allassicurazione generale obbligatoria). 2)Le
modifiche alla legislazione previdenziale obbligatoria
Dal1992,conlaLeggeAmato,sinoal1995,conlaLeggeDini,statoportatoavanti
unprocessodiradicaleriformadellinterosistemaprevidenzialeitaliano,icuipassaggi
principali,perquellochequiinteressa,sonostatiesonorappresentatidallagraduale
introduzionedelsistemadicomputocontributivoalpostodiquelloretributivoedalla
armonizzazionedituttiiregimiprevidenzialiallassicurazionegeneraleobbligatoria
gestita dallInps.
Lemodifichelegislativehannoindubbiamentesegnato,difattoedidiritto,unirreversibile
passoversolafinediogniformadipluralismoprevidenzialearticolatoinpiregimi,
specificieautonomitraloro,caratterizzati,perquantoriguardaleformesostitutive,dal
principio del miglior favore. 28
E,altres,innegabilecheigravisquilibrieconomici-finanziariinattooprevistidigran
parte, per non dire di tutti i regimi autonomi, hanno reso
necessaria tale evoluzione.
Iprincipidiautonomiaedimigliorfavoreconseguenteadettaautonomia,senon
economicamenteecredibilmentesostenutineltempo,risultanomereaffermazioni
velleitarie.
AnchelInpdaistatointeressatodaquestoprocessoe,attualmente,inconseguenzadel
processodiarmonizzazione,iresiduispazisostanzialidiautonomiaedipermanente
migliorfavorerispettoallInps,sonolimitatiaitrattamentipensionisticidacalcolarsi
secondoilsistemaretributivo,nelperiodotransitorio,stimabileinnonpididieci-dodici
anni, fino a quando non sar a regime per tutti il sistema
contributivo.
Peraltro,ilmigliorfavoredicuisoprasisostanziaormaipressochesclusivamentenella
determinazionedellefasceretributivediriferimento,dalmomentocheilbeneficiodel
calcolointrentesimi,anzichinquarantesimi,siinpraticaperdutodopo
larmonizzazione.
Varilevato,inoltrechelanormativasulladismissionedeipatrimoniimmobiliaridegliEnti
previdenzialiobbligatori,contenutanellafinanziariaperil2000,indipendentementedalla
questionedellaredditivitdeiproventiditaledismissione,comporta,acausa
del vincolo
sucontidellaTesoreriadelloStato,unospossessamentodellINPDAIdallalibera
disponibilitdidettiproventiriducendo,senonannullando,ognisuacapacitnegoziale
sul mercato previdenziale.
Inquestoquadro,laconseguentesceltadidichiarareilsuperamentoanchedellautonomia
organizzativaegestionaledellIstituto;perquantoimportante,nonsarebbecertodi
rilevanzapariallaperditadellautonomiasostanzialedidisciplinanormativagi
determinata dalla stessa leggedi riforma n. 335 del 1995. Per
riassumere, pu, quindi, affermarsi che: q
leventualesoppressionedellInpdaifarebbevenirmeno,sulpianoistituzionale,
quellelementodicaratterizzazioneedipeculiaritdellafiguradeldirigente
dellindustria rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti
dello stesso settore; q
tuttavia,laspecificitdeldirigentesulpianoprevidenziale,potrebbeessererecuperata
attraverso un ulteriore sviluppo e qualificazione della previdenza
complementare; q
lasoppressionedellINPDAI,inspecieseaccompagnata,ovenecessario,daidonee
normedisalvaguardiadidirittiacquisitiodilegittimeaspettativeinmateriadicalcolo
dellapensionesecondoilsistemaretributivo,noncomporterebbesostanzialipregiudizi
ai dirigenti sotto il profilo dellentit dei trattamenti; q
inoltre,sulpianodelfinanziamentoacaricodeidatoriedeidirigenti,leliminazione
dellINPDAInoncomporternessunavariazionedialiquota,essendostataparificatala
contribuzione INPS-INPDAI (32,7%). 29 3) La garanzia dei
trattamenti in caso di persistente squilibrio economico finanziario
dellInpdai
AttualmentenonesistelapossibilitdiricorsoautomaticoallaTesoreriadelloStatonel
casoincuilInpdainonfosseingrado,conleproprie risorse, di pagare i
trattamenti dovuti ai dirigenti.
Presoattodici,lobiettivoditalegaranziapotrebbeessereconseguitomediantele
soluzioni sotto specificate:
a)trasformazionedellInpdaiinunFondospecialenellambitodellInpscheconsiderii
linteradirigenza(cosdettograndeInpdai)ovverotrasformazionelimitatamentealla
dirigenza industriale;
b)soppressionedellInpdaieconfluenzadeidirigenti,inservizioeinpensione,nelFondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti dellInps.
Delledueipotesiprospettatepossibiledareunavalutazionechenesoppesiproe
contro.
a.1)Quantoallaipotesidicuisuba),essaavrebbedueprincipalipregi:1)dare
alleventualetrasformazionedellInpdai,daentedeltuttoautonomoasoggetto
con
autonomialimitata(iregimisostitutivinellambitodellInps,cosdettiFondi
speciali, sono infattiamministrati da specifici Comitati chenon
hanno una propria
autonomiadibilancio,rientrandonelbilanciounicodellInps),unacaratterizzazione
di novit tale da attenuare il disvaloredella perdita dellautonomia
piena;2)eliminaregliostacolicheoggisifrappongonoallamobilitdilavoro
interaziendaleeintersettorialedelladirigenza,acausadellaincertezzaediversit
di inquadramento previdenziale delle imprese (attivit industriale o
terziaria). I principali difetti o, per meglio dire, le principali
difficolt, possono enunciarsi:
Nelnecessariocoinvolgimentodisoggettiterzi(Confcommercioe
Fendac),deiqualibisognerebbeacquisireilconsensoalloperazione,con
intuibili,probabilicomplicazioni,senonaltrotemporali,incasodiallargamento
a tutti i
settori;Rischiinordineallasalvaguardiadeimiglioritrattamentipensionistici
acquisitioacquisibili,
allalucediquantostabilitodallart.59,comma17,della
leggen.449/97.PurselapplicazioneditaledisposizioneallInpdaipresenta
margini di opinabilit, vanno evidenziati i pericoli connessi ad una
normativa che consentaincasodisquilibrideifondi, lintroduzione di
modifiche peggiorative in termini di prestazioni previdenziali.1;
1Lart.59,comma17,dellaleggen.449/97,chevaadincideresufondi
obbligatori pubblici aventi natura
sostitutivarispettoallassicurazionegeneraleobbligatoriaegestitidirettamentedallInpsnonprevedendo
alcunasalvaguardiapericosdettidirittiacquisiti,sembraconsentirepersinolintroduzionedimodificazioni
peggiorativeinterminidiprestazioniprevidenzialiancheperiperiodidiiscrizioneantecedentiifattiele
situazioni causa dellaccertato dissesto. 30
Levidentecontraddizionerispettoallorientamentolegislativodicarattere
generalevoltoadintrodurreunsempremaggiorgradodiomogeneitdei
trattamentiprevidenziali,conlasoppressionediFondispecialigidatempo
esistentiinsenoallINPS(es.Fondotelefonici,elettrici,ecc.).Inquestosenso
anchelorientamentodelGovernodarealizzarsiconladelegacontenutanel
collegatosullavoroallafinanziaria 99, il cui termine di scadenza il
23 maggio 20002;
Sitenga,altres,contodelfattochelaCommissionebicameraledicontrollo
sullattivitdegliEntigestoridiformeobbligatoriediprevidenzanellarelazione
dellaprimavera1998,haritenutodidoverprecisarechelaconfluenza
nellInps di
Varilevatoperaltrochelamancatasalvaguardiadicuiallart.59,comma17,dellaleggen.449/97non
dovrebberiguardarelInpdai,perchquestultimo,comenoto,unFondoobbligatoriopubblico,
sostitutivodellassicurazionegeneraleobbligatoriagestitadallInps,manongestitodirettamenteda
questultimo, bens autonomo.
Daltronde,laratiodelladifferentedisciplinainmateriadisalvaguardiadeidirittiacquisiti,asecondache
leventualedissestoriguardientiprivatizzatiofondisostitutivigestitidallInps,consistenelfattoche,mentrei
primi,coscomelInpdai,sonostatiesonoautofinanziatisenzaaverbeneficiatodifinanziamentidaparte
delloStato,isecondi,alcontrario,inquantononautonomidallInps,rientrandonelbilanciounicodello
stessoInps,nonpossonoessereconsideratiautofinanziatiallamedesimastreguadeglientiprivatizzatie
dellInpdai.
Nediscendeche,pergliappartenentiaifondiautofinanziati,lintangibilitdeitrattamentiedeidirittiacquisiti
sinoalmomentodelleventualedissesto,sifondasulfattochetalitrattamentiedirittihannofatto
esclusivamentecaricoallagestionesenzaalcunconcorsofinanziariodelloStato,mentreitrattamentiei
dirittidegliiscrittiallInpsoaformegestitedirettamentedaquestultimoe,quindi,nonautonomedallostesso
Inps, hanno partecipato e partecipano del concorso finanziario
statale. Sul punto, va ancora richiamata l Analisi del Sistema
Pensionistico Obbligatorio: i dati base e gli indicatori di
gestione, elaborata dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale, vol. 1,si deverilevare che nel caso degli enti
privatizzatileeventualimodificazionidelleprestazioniprevidenzialipossonoessereintrodottesoltantoper
lavvenireattraversoilmeccanismodelprorata,cherendeintangibiliedefinitivamenteacquisitiidiritti
previdenziali da ciascun iscritto a tale data.
Piingenerale,sultemadeidirittiacquisitiinmateriaprevidenziale,nellanotan.14incalceapag.15della
propriaAnalisi,ilNucleodivalutazione,puresprimendoalcuneriserveeperplessit,tuttavia,deve
ammetterecheilsistemaprorataneiprocessidimutamentodeiquadrinormativilunicostrumentodi
regolazione di tali processi immune da possibili censure di
incostituzionalit.
Aquestoproposito,laCorteCostituzionale,consentenzan.822del14luglio1988,haaffermatoilprincipio
secondoilquale,allorchillegislatoreintroducadisciplinepeggiorativeaifinidellaliquidazionedelle
prestazionipensionistiche,deveprevedereunaadeguatanormativatransitoriaattaagarantireailavoratori,
nonsologipensionati,maancheprossimiallapensione,ilmantenimentoinvigoredellaprecedenteepi
favorevole disciplina.
Inoltre,lamedesimaCorte,consentenzan.349del17dicembre1985,puravendostabilitoche,inlineadi
principio,nonvietatoallegislatoredimodificaresfavorevolmenteladisciplinadeirapportididurata,quali
sonoindubbiamentequellipensionistici,tuttavia,haaltresstabilitochelemodifichenonpossonodarluogo
aunaregolamentazionecheincida,inmanieraarbitrariaeirrazionale,susituazionisostanzialipostein
esseredaleggiprecedenti,vanificandolaffidamentodelcittadinosullasicurezzagiuridica,checostituisce
elemento fondamentale e indispensabile dello stato di diritto.
2Ladelegainargomentononfacheriprendere,peraltro,leindicazionifornitedallaCommissione
bicameraledicontrollosullattivitdegliEntigestoridiformeobbligatoriediprevidenzache,nellasua
relazionedellaprimavera1998,avevasottolineatoiltendenzialeprocessodiunificazionedeiregimi
pensionistici a valle della legge di riforma n. 335/95. 31
altriregimivacondizionataalpreventivorisanamentodeglientichepresentano
disavanzo finanziario.
Laddovelacondizionedelpreventivorisanamentodeglientisembravolersi
coniugareconlapivolterichiamatadisposizionedicuiallart.59,comma17,
dellaleggen.449/97sullapossibilitdimodificareinpejusitrattamenti
pensionisticiinpresenzadigravisquilibrifinanziaridicaratterepermanente
erogati dalle forme pensionistiche sostitutive gestite dallInps;
Levidenziazione contabile del negativo andamento
economico-finanziario,
coniconseguentiproblemierischiinordineallemisurenecessarieper
eliminareoridurrelosquilibrio(siasulpianodelleprestazionisiasuquellodel
finanziamento).
b.1)Lasecondaipotesi,relativaallasoppressionedellInpdaieconfluenza
allINPS,purpresentandolelementonegativodellaperditadiqualsiasianche
residualepeculiaritprevidenzialedeidirigentirispettoaglialtrilavoratori
dipendenti,eliminaledifficoltprecedentementeevidenziate.Inoltre,sidevetener
presentechetaleipotesiavrebbeilpregiodellamassimasempliciterapiditdi
attuazione,muovendosiinlineacongliorientamentilegislativiinmateria
previdenziale. 4)
Eliminazionedelmassimalecontributivoepensionisticonellipotesidi
trasformazionedellInpdaiinFondospecialedellInpsovveronellipotesidi
confluenza dellInpdai nellInps dei dirigenti in servizio e in
pensione.
Inentrambeleipotesiesaminatevaconsideratoilproblemadellaeliminazionedel
massimalecontributivoepensionistico (attualmente nellInpdai tale
massimale pari a
L.258.827.000annueerisultacheoltreil10%deidirigentiiscrittiabbiaunaretribuzione
superiore a tale misura). Si porrebbe, pertanto,
ilproblemadiunanormativatransitoria che dovr disciplinare la
gradualeeliminazionedidettomassimale,inmanieraanalogaaquellaadottataper
larmonizzazionedellealiquotecontributiveInpdaiaquelleinvigorenellassicurazione
generale obbligatoria.
Nonvdubbiocheleliminazione,sebbenegraduale,delmassimale,porterebbenotevoli
beneficipensionisticiaidirigenticonretribuzioni,superioriatalemassimale.Percontro,
va attentamente valutato laggravio di costi per imprese e
dirigenti,stimato nellordine di circa 300 miliardi annui. 32
ALLEGATO 2 ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE VERBALE DI
ACCORDO Add, 23 maggio 2000 la CONFINDUSTRIA e la Federazione
Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI)
convengonodiapportare,condecorrenza1gennaio2001,leseguentimodificheagli
accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i
dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI Fondo
Pensione: 1.Il punto 5 dellaccordo 3 ottobre 1989 sostituito dal
seguente:
"Lacontribuzionedovutadalleimpreseallagestionedicuialpunto2)stabilitanel
seguente ammontare:
a.3%dellaretribuzioneglobalelordaeffettivamentepercepitadaciascundirigente
in servizio, da applicarsi fino al limite di L. 195.000.000 annue;
b.4% da applicarsi sulla quota di retribuzione eccedente il limite
di cui alla precedente lettera a. (L. 195.000.000 annue) fino a un
massimo di L. 270.000.000 annue.
Lacontribuzioneprevidenzialedovutadaciascundirigenteinservizioallagestionedi
cuialpunto2)stabilitainmisurapariaquelladovutadalleimpreseaisensidelle
precedentiletterea.eb.edcalcolatasullaretribuzioneglobalelordaeffettivamente
percepita,conglistessicriterieconimedesimilimitidiimportoprevisti,aifinidella
contribuzione aziendale, dalle predette lettere a. e b.
Lecontribuzionidicuiaipuntiprecedentinonpossonosuperareitettidideducibilit
fiscale previsti dal D.L.vo18 febbraio 2000, n. 47, di cui agli
artt. 1, comma 1, punti 1) e 4, comma 3.
Aglieffettideiprecedenticommi,fannopartedellaretribuzioneglobaletuttiglielementi
consideratiutili,perdisposizionidileggeedicontratto,periltrattamentodifine
rapporto,conesclusionecomunquedeicompensie/oindennizzipercepitipereffetto
della dislocazione in localit estera.
Nelcasodiperiodiretributiviinferioriallanno,ipredettilimitidiL.195.000.000eL.
270.000.000annuesiintendonoriproporzionatiperdodicesimi,considerandomese
intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e
trascurando quello inferiore.
Lecontribuzionidicuialprimocomma,letterea.eb.,attesalalorofinalit
esclusivamente previdenziale, non determinano riflessi ad alcun
altro effetto. 33
Dal1gennaio2002,vienedestinataunaquotadellaccantonamentoannualedel
trattamentodifinerapportodiammontarepariall1%dellaretribuzioneglobalelorda
effettivamentepercepitadaciascundirigenteinservizio.Adecorreredal1gennaio
2003 tale ammontare verr incrementato di un ulteriore 1% della
predetta retribuzione.
DettequotesonotrasferitealFondodallimpresaunitamenteaicontributidicuiai
commiprecedenti,conledecorrenze,lecadenze e le modalit in atto per
il versamento dei contributi stessi, come stabilito dallo Statuto
del Fondo". 2.Il punto 2) dellaccordo 31 gennaio 1996 sostituito
dal seguente:
"Peridirigentidicuialprecedentepunto1)lacontribuzioneacaricodellimpresa
e da
essadovutaalFondostabilita,apartiredal1gennaio2001,nel2,50%della
retribuzioneglobalelordaeffettivamentepercepitadaciascundirigenteinservizioda
applicarsifinoallimitediL.150.000.000annue,nonch,adecorreredal1gennaio
2003, nel 3% della retribuzione di cui sopra da applicarsi sino al
limite di L. 165.000.000 annue.
LacontribuzionedovutaalFondodaciascundirigenteinservizio,comepisopra
individuato,stabilitainmisurapariaquelladovutadalleimpreseaisensidel
precedentecommaedcalcolatasullaretribuzioneglobalelordaeffettivamente
percepita,conglistessicriterieconimedesimilimitidiimportoprevisti,aifinidella
contribuzione aziendale, dal predetto comma.
Aglieffettideiprecedenticommifannopartedellaretribuzioneglobaletuttiglielementi
consideratiutili,perdisposizionidileggeedicontratto,periltrattamentodifine
rapporto,conesclusionecomunquedellesommecorrisposteatitolodiindennit
sostitutivadelpreavvisononchdeicompensie/oindennizzipercepitipereffettodella
dislocazione in localit estera. Nel caso di periodi retributivi
inferiori allanno, i predetti limiti di L. 150.000.000 annue e
diL.165.000.000annuesiintendonoriproporzionatiperdodicesimi,considerando
meseinteroilperiodoretributivopariosuperiorea15giornietrascurandoquello
inferiore. La contribuzione di cui al 1 comma, attesa la sua
finalit esclusivamente previdenziale, non determina riflessi ad
alcun altro effetto". 3.Il 1 comma del punto 5) dellaccordo 31
gennaio 1996 sostituito dal seguente:
"Peridirigenticherientrinotraisoggettidiprimaoccupazionesuccessivaalladatadi
entratainvigoredeldecretolegislativon.124/1993,lacontribuzioneacarico
dellimpresa e da essa dovuta al Fondo stabilita, a decorrere dal 1
gennaio 2001, nel
2,50%dellaretribuzioneglobalelordaeffettivamentepercepitadaldirigenteinservizio,
daapplicarsientroillimitediL.150.000.000annueeinparimisura altres
stabilita la
contribuzionedovutaalFondodaldirigente.Adecorreredal1gennaio2003la
contribuzioneacaricodellimpresaedaessadovutaalFondostabilitanel3%della
predettaretribuzioneentroillimitediL.165.000.000annueeinparimisuraaltres
stabilita la contribuzione dovuta al Fondo dal dirigente. Per
quanto non incompatibili con 34 la disciplina di cui al presente
comma si applicano le disposizioni del precedente punto 2".
CONFINDUSTRIAF N D A I 35 ALLEGATO 3 ACCORDO SUL F A S I VERBALE DI
ACCORDO Add, 23 maggio 2000 la CONFINDUSTRIA e la Federazione
Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) convengono quanto
segue:
1.perglianni2000e2001restanoconfermatiicontributiacaricodelleimpreseedei
dirigenti previsti dal verbale di accordo 19 novembre 1997
relativamente allanno 1999.
2.GliOrganidigestionedelFondo,nellambitodeipoterilorospettantianormadello
Statuto-RegolamentodeIFondostesso,provvederanno,ancheallalucedelle
risultanzecomplessiveafferentilesercizio1999,allavalutazionedelletariffedi
rimborsoattualmentepraticatedalFondomedesimo,fermorestandochegli
adeguamentidelvigentetariffario,comunquecompatibiliconlesigenzadiequilibrio
tra
volumidispesaegettitodientrate,avrannodecorrenzanonanterioreal2001,fatta
salvalapossibilitdisingoliinterventimodificativicondecorrenzacomunquenon
anteriore al 1 luglio 2000. CONFINDUSTRIAF N D A I 36 ALLEGATO 4
Verbale di accordo COMPONENTI ORGANODI CONTROLLO FIPDAI ADD,23
MAGGIO 2000 La CONFINDUSTRIA e la Federazione Nazionale Dirigenti
Aziende industriali (FNDAI) premesso
checonletteradel20aprile2000ico-liquidatoridelFIPDAIhannosegnalatoalleparti
lopportunitdicostituire,nellambitodelFondo,unorganodeputatoadesercitarele
funzionidicontrollo,conlacomposizioneeconsistenzanumericachelepartistesse
riterranno di definire, convengono che
adintegrazionedellaccordostipulatoil24gennaio2000,vienecostituito,coneffetto
dal1settembre2000,lorganodicuiinpremessa,formatodaunrappresentante
nominato da ciascuna delle parti, in possesso del requisito
discrizione presso lalbo dei revisori dei conti presso il Ministero
di Grazia e Giustizia;
irelativicompensisarannocorrispondentiaquelliinvigoreperilPresidentedel
Collegio dei Revisori dei conti del PREVINDAI. CONFINDUSTRIAFNDAI
37 ALLEGATO 5 ACCORDO SULLA MESSA INLIQUIDAZIONE DEL FIPDAI Il
giorno 24gennaio 2000, in Roma t r a la Confederazione Generale
dellIndustria Italiana (Confindustria), e la Federazione Nazionale
Dirigenti Aziende Industriali (Fndai) premesso
-cheilFondoIntegrativodiPrevidenzaperiDirigentidiAziendeIndustriali(Fipdai)
stato costituito con accordo sindacale del 22 settembre 1981, in
relazione alle intese di cui allaccordo 13 aprile 1981, al fine di
integrare le pensioni liquidate allInpdai;
-che,essendointegralmentecessatoconil31dicembre1989ogniobbligodi
contribuzionealFipdai,peresserevenutemenolefinalitoriginariedelFondoa
seguitodelladeguamentodelleprestazionipensionisticheerogatedallInpdai,le
odiernepartistipulanti,conaccordosindacaledel20gennaio1994,hannoutilizzatole
residuerisorsedelFondopererogarealleposizioniinessereunaprestazione
previdenziale integrativa;
-chequestasituazionehacomportato,aisensidellart.27delcodicecivile,lo
stato di liquidazione di fatto del Fipdai; ci premesso, si conviene
e si stipula quanto segue:
1)leparti,neldarsireciprocamenteattodiquantorichiamatoinpremessa,formalizzano,
quali parti istitutive del Fipdai, la messa in liquidazione di
questultimo; (omissis) CONFINDUSTRIAFNDAI 38 ALLEGATO 6 Roma, 24
ottobre 2000 DOCUMENTO CONGIUNTO FEDERMANAGER/CONFINDUSTRIA CIRCA
LA REALIZZAZIONE DI UNIPOTESI DI CONFLUENZA DELLINPDAI NELLINPS
ConAccordodel23maggio2000FedermanagereConfindustriahannoconsiderato,
impregiudicata ogni altra possibile soluzione consensuale, che la
possibilit di unipotesi di confluenza dellInpdai nellInps, non pu
prescindere da:
1)lasalvaguardiadeitrattamentipensionisticiacquisitioacquisibili,secondolattuale
normativa previdenziale per i dirigenti dellindustria;
2)linvarianzadeglioneriprevidenzialigiarmonizzaticonquelliinvigore
nellassicurazione generale obbligatoria gestita dallInps; 3)la
previsione di norme idonee a: lo sviluppo e qualificazione della
previdenza complementare collettiva di categoria, ed alla
introduzione e rafforzamento di strumenti di legge a sostegno del
reddito dei dirigenti, in specie in caso di disoccupazione.
FedermanagereConfindustriahanno,quindi,convenutodiattivarsicongiuntamentenei
confrontidelGovernoedelParlamentoperperseguirelesoluzionilegislativepi
adeguate,stabilendodieffettuareunaverificacomplessivadelleinteseraggiunteedei
risultati conseguiti, anche ai fini di assumere le iniziative da
adottare.
Cipremesso,siespongonoleosservazionicheseguonorelativeallecondizionidicuiai
punti nn. 1, 2, 3 che precedono. Circa la condizione di cui sub 1),
si osserva che, per effetto dellarmonizzazione del regime
pensionisticoInpdaiallassicurazionegeneraleobbligatoriagestitadallInps(decreto
legislativo n. 181 del 24 aprile 1997), sono state introdotte, per
i dirigenti la cui pensione
liquidatainteramentesecondoilsistemaretributivo,cinquefascediretribuzione
pensionabile,inluogodelleprevigentitre,allequalisiapplicano,aifinidelcalcolodella
relativaquotadipensione,lemedesimequotedirendimentoinvigorepressoIlFondo
Pensione Lavoratori Dipendenti dellInps.
LobiettivodellarmonizzazionetrailregimepropriodellInpdaiequellodellassicurazione
generaleobbligatoriagestitadallInpshatrovatoulterioreattuazionenellaprevisione,
contenutanelcitatodecreto(art.3,comma5),inbaseallaqualeimassimalirelativia
39
ciascunafasciadiretribuzionepensionabilesonocongelatifinoalraggiungimentodiquelli
in vigore nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dellInps.
stato,invece,mantenutoilmassimaleannuopensionisticoecontributivo,elevato
da L.
195.000.000aL.250.000.000(elevazionechehacomportatolintroduzionediduenuove
fasceretributiveinaggiuntaalletreprevigenti),annualmenterivalutabileinfunzionedelle
variazionidellindicedeiprezzialconsumoperlefamigliedioperaieimpiegaticalcolato
dallIstat.
Lasalvaguardiadellefasceretributivedeterminatepereffettodellarmonizzazionenei
confrontideidirigentiaiqualispettaildirittoallaliquidazionedellapensioneinteramente
conilsistemaretributivocostituisce,dunque,nientaltrochelaconservazionediuna
normativadeltuttotransitoriaindispensabileperoperareilraccordotralavecchiaela
nuovadisciplinaintrodottaconildecreton.181del24aprile1997:decretochehagi
sostanzialmenteestesoaidirigentiiscrittiallInpdailemodalitdicalcolodellapensione
con il sistema retributivo in vigore presso il Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti dellInps.
Circalacondizionedicuisub2),appenailcasodirilevareche,conildecretodi
armonizzazionen.181del24aprile1997,lealiquotecontributiveperidirigentiiscritti
allInpdaisonostateelevatee,dal1gennaio1999,essesonopariaquelleinvigore
nellassicurazione generale obbligatoria gestita dallInps.
Daconsiderare inoltre la possibile eliminazione del massimale
contributivo e pensionistico
(attualmentepariacirca267milioni)adottandounanormativatransitoriachepotr
prevedere il graduale superamento del massimale al fine di non
gravare di eccessivi oneri imprese e dirigenti.
Circalecondizionidicuisub3),coerentementeconlavalutazionedelleparticontenuta
nellAccordodel23maggio2000,secondocuilespecificitdelladirigenzasulpiano
previdenzialepossanoesseremegliosalvaguardateattraversounulterioresviluppoe
qualificazionedellaprevidenzacomplementarecollettivadicategoria,nonchincoerenza
conripetutedichiarazionidelPresidentedelConsigliodeiMinistri,secondolequaliun
forterilancioesviluppodellapredettaprevidenzacostituisceunodeiprincipaliobbiettivi
dellazione di Governo, si pu comprendere appieno l'essenzialit di
questa condizione.
Lanecessitdiconseguireadeguatieconsistentitrattamentipensionisticicomplementari
vitalesoprattuttoperlavoratori,qualiidirigenti,concarrieresignificativamente
ascendentieconcorrelativeretribuzioni,postocheilsistemadicalcolodellapensione
obbligatoriapubblicaintrodottoaregimedallaleggen.335/95penalizzaparticolarmente
queste figure di lavoratori.
Dicitestimonianzaquantoconvenutodalleparticonilcitatoaccordodel23maggio
2000chehacomportatounsignificativoincrementodellealiquotecontributivedestinateal
Fondo di Previdenza Complementare di categoria.
VainoltresottolineatocomeilFondo,nelcorsodel2001,passeradunapiarticolata
gestione basata sul sistema finanziario pluricomparto.
Echiaro,logicoedequo,quindi,chelatendenzialeuniformazionedelregime
pensionisticodeidirigentiiscrittiallInpdaiallassicurazionegeneraleobbligatoriagestita
40
dallInpsnonpossaesseresvincolataedisgiuntadamisurevolteallosviluppodella
previdenza complementare di detti dirigenti.
Talimisure,daadottarsimedianteladecretazionecorrettivaespressamenteprevista,
consistonoessenzialmentenellaeliminazionediuntettoincifraallacontribuzionenon
assoggettataaIrpefdestinataalfinanziamentodeifondipensione,essendogiustificatoe
ragionevolesolounlimiteespressoinpercentualedellaretribuzione,potendounlimitein
cifra risultare, a seconda dei casi, del tutto sproporzionato o per
eccesso o per difetto.
Aquestoproposito,valgaquantoosservatodallaCommissionediVigilanzasuiFondi
Pensione(Covip),nellasuaultimarelazioneannuale,laddoverilevalinsufficienzadegli
incentivifiscaliinvigoredal2001,risultandoessidiscarsautilitefruibilit(sproporzione
pereccesso)persoggettiabassomedioredditoe,perconverso,discarsautilite
fruibilit (sproporzione per difetto) per soggetti ad alto medio
reddito.
Nallesuindicatemisurepuragionevolmenteopporsilaperditadigettitotributario
peraltro,relativamentemodestasesitienecontodelristrettonumerodeisoggettiche
potrebberoavvalersiappienodegliincentivifiscalisullecontribuzionidestinatealla
previdenzacomplementare-inquantoessasarebbepicheproporzionalmente
recuperata al momento della liquidazione delle prestazioni.
Perquelcheconcerneglistrumentidileggeasostegnodelreddito,semprenellalinea
dellatendenzialeuniformazionedelregimepensionisticodeidirigentiiscrittiallInpdai
allassicurazionegeneraleobbligatoriagestitadallInps,occorrefinalmenteporrerimedio
allamancanzadiadeguateedeffettivemisuredisostegnodelredditoincasodi
disoccupazione involontaria anche per la categoria dirigenziale.
Valeadireunacategoriaicuicomponenti,esclusidalleguarentigielegalicontroi
licenziamenti,sonomaggiormenteespostialrischiodidisoccupazionerispettoadaltre
categorie destinatarie delle predette misure.
Attualmenteleretribuzionideidirigentisonoassoggettatealcontributodell1,61%per
lassicurazioneobbligatoriacontroladisoccupazioneealcontributodello0,30%destinato
alfinanziamentodellindennitdimobilitnonfruibile,perespressaprevisionedilegge
(art. 16, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223), dai dirigenti
medesimi.
Ditalche,afrontediunprelievocontributivocomplessivopariacircabenil2%(1,91%)
dellaretribuzione,versatoalFondoPrestazioniTemporaneegestitodallInps,idirigenti
sonodestinatari,incasodidisoccupazioneinvolontaria,dellasolarelativaindennit
ordinaria,che,pereffettodelplafonamentoincifraditaleindennitacircaL.1.700.000,
risultaperlacategoriaassolutamenteinadeguataeillegittima,privacomdeinecessari
requisitidieffettivit,costituzionalmenteprevistiegarantiti(vedasilasentenzan.497,27
aprile1998,dellaCorteCostituzionale),rappresentandocircaappenail14,8%della
retribuzione media di fatto e il 25% della retribuzione minima
della categoria stessa.
Ineffettivitcherisulterancorapiacutaconlelevazioneal40%dellapercentualedi
commisurazioneallaretribuzionedellapredettaindennit(disegnodileggesugliincentivi
alloccupazione e ammortizzatori sociali attualmente allesame del
Parlamento).
Acisiaggiunga,comedetto,latotaleinfruttuositdelcontributodello0,30%che,peri
dirigenti, non d luogo ad alcuna prestazione. 41
Dipalmareevidenzaappare,dunque,lessenzialit,inspecienellipotesidiconfluenza
dellInpdainellInps,qualeapprododellatendenzialeuniformazionedelregime
pensionisticodeidirigentidellindustriaallassicurazionegeneraleobbligatoriache,
nellattesa di unorganica riforma del sistema degli ammortizzatori
sociali di cui allapposita
leggedidelegazione,siprocedaarimuovere,peridirigenti,lattualetettoincifraalla
indennitordinariadidisoccupazione,determinandounnuovolimiteperrelationemconil
minimoretributivostabilitodallacontrattazionecollettivadicategoria(attualmentepariaL.
6.428.000 mensili). CONFINDUSTRIAFEDERMANAGER 42 ALLEGATO 7 Add, 27
aprile 1995 tra la Confindustria; lAssociazione Sindacale
Intersind; e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali
si convenuto quanto segue:
adecorreredalladatadisottoscrizionedelpresenteaccordo,inpresenzadelle
specifichefattispeciediristrutturazione,riorganizzazione,riconversioneovverocrisi
aziendaledicuiallalegge23luglio1991,n.223,riconosciuteconilDecretodelMinistro
delLavorodicuiallart.1,comma3,dellalegge19luglio1994,n.451,nonchdelle
situazioniaziendaliaccertatedalMinisterodelLavoroaisensidellart.1dellalegge19
dicembre1984,n.863,laziendacherisolvailrapportodilavoroatempoindeterminato
motivandoilpropriorecessocomedovutoallesituazionisopraindicate,erogheral
dirigente,oltreallespettanzedifinelavoro,unaindennitsupplementarealtrattamentodi
fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale
maturato.
Lapredettaindennitsupplementareautomaticamenteaumentatainrelazioneallet
deldirigenteinteressato,ovequestarisulticompresatrai47ei55anni,nelleseguenti
misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente: 5
mensilit in corrispondenza del 51 anno compiuto; 4 mensilit in
corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto; 3 mensilit in
corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto; 2 mensilit in
corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto; 1 mensilit in
corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto. La disciplina di cui
sopra trova applicazione, con pari decorrenza, anche nelle ipotesi
di amministrazione straordinaria (gestione commissariale) attuata
ai sensi e con la procedura
dellalegge3aprile1979,n.95,semprechlaziendamotiviilrecessoconriferimentoalla
situazione di cui alla legge medesima. La medesima disciplina trova
altres applicazione, sempre con pari decorrenza, nei casi
dimessainliquidazioneprevistidalCodiceCivile,conesclusionedelleipotesidi
fallimento,diconcordatopreventivo,diliquidazionecoattaamministrativaedialtreforme
diprocedureconcorsuali.Neicasidicuialpresentecomma,lamisuradellindennit
supplementare sar comunque limitata a quella di cui al primo comma.
Laccettazionedeltrattamentocomedeterminatoneicommiprecedenticomporta
automaticamentelarinunciadeldirigentearicorrerealCollegioarbitraleprevistodallart.
19 del contratto nazionale. Ove la risoluzione del rapporto di
lavoro ai sensi del presente accordo riguardi dirigente
dipendentedaimpresainteressataallemisuredipensionamentoanticipatodisposteda
appositenormedileggeconriferimentoallefattispeciedicuial1comma
semprech,
naturalmente,ildirigentestessosianellecondizioniprevistedallepredettenormeper
leserciziodellafacoltdipensionamentoanticipatolamisuradellindennit
supplementare si intende in ogni caso limitata a quella stabilita
dal predetto 1 comma e la
disciplinadaquestultimoprevistaapplicatainviasostitutivadelricorsoalCollegio
arbitraledisciplinatodallart.19delcontrattonazionale,ricorsoche,nelleipotesidicuial
presente comma, si considera comunque non esperibile dal dirigente.
Nelleipotesidirisoluzionedelrapportodilavoroneiconfrontididirigentechesiain
possessodeirequisitidileggeperaverdirittoallapensionedivecchiaiaodianzianito
che abbia comunque superato il 65 anno di et (60 se donna), non si
applica la disciplina di cui al presente accordo. 43 DICHIARAZIONE
A VERBALE
Lepartisidannoreciprocamenteattocheilpresenteaccordosiriferisce
esclusivamente alle fattispecie giuridiche individuate, con gli
specifici richiami delle relative
fontilegislative,echeatalifattispecielepartiintendonocontinuareariferirsianche
qualoralestessedovesserorisultarecollocatenelcontestodisopravvenute
disposizioni di legge.