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CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DIDATTICA DELLA SCUOLA DI MUSICA “A. GUARNIERI” DEL CONSORZIO BRIANTEO
VILLA GREPPI – PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2020 – CIG _____________
CPV 80490000
SOMMARIO
Art. 1 OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 2 SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E BENI MOBILI
Art. 3 UTENZE E ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE CONSORTILE
Art. 4 VALORE DEL CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Art. 5 OBIETTIVI E OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO DA GARANTIRSI A CURA DEL
CONCESSIONARIO
Art. 6 RENDICONTO DI GESTIONE
Art. 7 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED
ASSISTENZA
Art. 8 GESTIONE SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 9 GESTIONE ECONOMICA ED EROGAZIONE CORRISPETTIVO
Art. 10 INTROITI DEL CONCESSIONARIO
Art. 11 MODIFICA - CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 12 CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 13 RESPONSABILITÀ
Art. 14 POLIZZA ASSICURATIVA
Art. 15 VIGILANZA E CONTROLLI
Art. 16 PENALITÀ E CONTESTAZIONI
Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
Art. 18 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
Art. 19 SPESE CONTRATTUALI
Art. 20 FORO COMPETENTE
Art. 21 RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Art. 22 INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL
DICHIARANTE ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196
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ARTICOLO 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
Prestazioni oggetto della concessione Importi presunti (IVA esclusa)
Valore complessivo presunto della concessione (biennale
compresa facoltà rinnovo) € 598.000,00
1.1 Oggetto della concessione è il servizio di gestione didattica della Scuola di Musica “A.
Guarnieri” di Casatenovo del Consorzio Brianteo Villa Greppi (d’ora in poi “Amministrazione” o
“Ente”) ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità e prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara, nel presente capitolato e sotto osservanza della normativa vigente in
materia.
1.2 Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara.
1.3 La durata della concessione va dalla sottoscrizione del contratto di concessione al 30
giugno 2020.
1.4. Il corrispettivo annuale della concessione è stabilito in € 149.500,00 iva esclusa. Il valore
complessivo del corrispettivo, soggetto a ribasso in sede di gara, è pari ad € 45.000,00 iva
esclusa.
1.5 Il concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
una durata pari a anni 2 (due) per un importo pari a quello sottoscritto con il contratto di
concessione al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Il concedente esercita
tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6
(sei) mesi prima della scadenza del contratto originario.
Il valore stimato della concessione ai fini della determinazione del valore contrattuale per
l’intera durata dello stesso è pari ad € 598.000,00.
ARTICOLO 2 – SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E BENI MOBILI
2.1 Le attività e i servizi affidati dovranno essere erogati presso la Scuola di Musica “A.
Guarnieri” di Casatenovo, con sede in Via Don Carlo Buttafava, 54 in 23880 Casatenovo.
2.2 Il Concessionario dovrà provvedere autonomamente all’acquisto o noleggio degli ulteriori
strumenti necessari all’organizzazione dei corsi che verranno attivati sulla base delle iscrizioni
pervenute e/o dell’eventuale richiesta dell’Amministrazione Consortile.
2.3 Le dotazioni e gli spazi suddetti vengono concessi in uso esclusivo per l’intero periodo,
fatte salve le limitazioni e gli eventuali utilizzi riservati all’Amministrazione.
2.4 Al Concessionario saranno affidati in comodato gratuito, al di là della formale
qualificazione, i beni strumentali presenti all’interno della struttura, che potranno essere
utilizzati nell’ambito delle attività gestionali oggetto della presente procedura di gara.
2.5 Il Concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento
della consegna e si impegna a non destinarli a scopi differenti rispetto a quanto stabilito nel
presente capitolato, restituendoli alla scadenza concordata nello stato in cui si trovavano
all’atto della consegna, salvo deterioramento dovuto all’uso.
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2.6 Il Concessionario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon
padre di famiglia e si assume la piena e totale responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051
c.c., in ordine ai danni eventualmente subiti da terzi all’interno delle aule o comunque a
causa delle attività svolte all’interno.
2.7 Nell’eventualità di manchevolezze e/o danni imputabili al Concessionario e non dipendenti
dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato
dall’Amministrazione, a propria cura e spese.
In mancanza, il procederà d’ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione e in
qualsiasi altra forma prevista per legge.
2.8 Eventuali integrazioni, adeguamenti, potenziamenti o ulteriori acquisti saranno per intero
a carico del Concessionario, ove necessari e/o su richiesta dell’Amministrazione, per
conseguire i propri obiettivi didattici.
2.9 Al termine dell’affidamento, tali integrazioni dovranno essere rimosse e non daranno
luogo, comunque, a nessuna forma di indennizzo, ristoro o risarcimento.
ARTICOLO 3 – UTENZE E ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
CONSORTILE
3.1 Resteranno a carico dell’Amministrazione :
1. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
2. le spese concernenti l’illuminazione, il riscaldamento, l’approvvigionamento e il consumo di
acqua, la pulizia dei locali, i costi per la connessione internet e le spese telefoniche.
3.2 Il Concessionario è tenuto ad adottare la massima cautela e diligenza nell’utilizzo dei
locali e delle attrezzature al fine di evitare gli sprechi nella gestione delle utenze.
3.3 L’Amministrazione si riserva si effettuare controlli senza preavviso per verificare il
corretto e diligente utilizzo e, nel caso di violazioni, di applicare penali.
ARTICOLO 4 – VALORE DEL CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DELLA
CONCESSIONE
4.1 Il corrispettivo annuale della concessione è stabilito in € 149.500,00 iva esclusa oltre il
canone di cui al comma seguente.
4.2 Il valore complessivo del canone di concessione (ai sensi dell’articolo 180 del Decreto
Legislativo 50/2016), soggetto a ribasso in sede di gara, è pertanto pari ad € 45.000,00 iva
esclusa.
4.3 Il Consorzio provvederà alla liquidazione del contributo annuale in tre mandati:
1° rata pari al 20% entro il 31/10;
2° rata pari al 40% entro il 31/03;
3° rata pari al 40% entro il 30/06;
e comunque a seguito di presentazione dettagliata del rendiconto di gestione (verifica di
regolare esecuzione).
4.4 I pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato che dovrà
essere comunicato prima dell’avvio della concessione, unitamente alle dichiarazioni ex art. 3
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della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse pubbliche.
4.5 Il valore stimato della concessione ai soli fini della determinazione del valore contrattuale
per l’intera durata dello stesso è pari ad € 598.000,00.
Nel caso di rinnovo del contratto il canone di concessione verrà aggiornato con applicazione
della percentuale di aumento dell’indice ISTAT (indice FOI) rilevata a maggio 2020 rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente.
ARTICOLO 5 – OBIETTIVI E OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO DA GARANTIRSI A
CURA DEL CONCESSIONARIO
La direzione artistica e didattica della Scuola di Musica “A. Guarnieri” rientrano tra i compiti
del Responsabile del Servizio Scuola di Musica. Il coordinamento dell’attività didattica, delle
iniziative concertistiche, formative e di musica da camera che formano l’oggetto dell’attività
della Scuola di Musica saranno da questo decise in stretta collaborazione con il concessionario
e pianificate tenendo conto delle esigenze economiche (equilibrio economico del contratto) e
dell’offerta tecnica presentata in sede di gara in ordine al loro coordinamento con le più
generali finalità formative e culturali dell’ente alle quali la Scuola concorre con la propria
attività.
A) Obiettivi di carattere generale
Tra gli obiettivi oggetto del rapporto di concessione del servizio figurano:
diffondere l’educazione musicale presso la cittadinanza degli enti consorziati, con
impatto diretto sulle nuove generazioni ed effetto mediato sull’intera comunità;
fornire agli allievi, senza preventiva distinzione tra approccio professionale o
amatoriale, tutto il necessario baglio tecnico strumentale, le conoscenze teoriche
necessarie alla più completa conoscenza del fatto musicale nel suo complesso e
avviarli alla pratica musicale soprattutto attraverso la maggior varietà possibile di
esperienze di musica d’insieme;
dare supporto, in seno alla scuola stessa, alla nascita e allo sviluppo di gruppi
strumentali e/o corali, curandone l’eventuale attività concertistica;
organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative sia
divulgative che specialistiche di conoscenza e ascolto della musica.
B) Requisiti professionali del personale del Concessionario
Il Concessionario dovrà garantire i seguenti requisiti in ordine alle professionalità che si
prevede siano impiegate nella gestione della Scuola di Musica:
a) Personale docente incaricato dei corsi musicali che disponga del diploma conservatoriale
del vecchio ordinamento preferibilmente con possesso di un titolo di scuola media superiore
quinquennale oppure biennio del nuovo ordinamento, conseguiti presso un conservatorio di
stato, idonei alla materia di insegnamento assegnata. È richiesta inoltre esperienza di
insegnamento in Scuole civiche e/o Conservatori di stato di almeno 2 anni negli ultimi 5 anni.
Per il solo insegnamento di canto lirico il diploma conservatoriale non è requisito
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indispensabile, ma deve essere prodotto un curriculum artistico di rilevanza nazionale e/o
internazionale con insegnamento in scuole musicali per almeno 2 anni negli ultimi 5.
Dovendo garantire l’attivazione in via prioritaria dei corsi individuali e collettivi di cui alla
successiva lettera C-8 si richiede che il Concessionario presenti in sede di gara i curricula
nominativi delle seguenti figure professionali:
insegnamento numero figure note chitarra 3 (1) clarinetto 2 (2) violino/viola/musica da camera 1 (3) violoncello 1 (4) pianoforte 5 (5) propedeutica musicale 1 (6) teoria e solfeggio 3 (7) flauto 1 (8) canto lirico 1 (9)
note
(1) posto che tutte le figure devono essere in possesso di diploma conservatoriale di vecchio ordinamento
unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento, una di queste
deve possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nella
gestione di orchestre di chitarre a livello semi-professionale; una seconda deve possedere adeguata
preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nel campo della musica non
classica; una terza deve possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza
professionale almeno quinquennale nell'ambito dell'esecuzione della musica barocca e della pratica del basso
continuo.
(2) posto che tutte le figure devono essere in possesso di diploma conservatoriale di vecchio ordinamento
oppure di biennio del nuovo ordinamento, una delle due figure deve possedere adeguata preparazione
professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale per impartire lezioni di percussioni e saxofono;
una delle due figure deve possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno
quinquennale nella preparazione, programmazione musicale e gestione di un complesso di clarinetti a livello
semi-professionale.
(3) la figura deve essere in possesso del diploma conservatoriale di viola del vecchio ordinamento
unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento e possedere
adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale per l'insegnamento di
musica da camera per archi e esercitazioni orchestrali.
(4) la figura deve essere in possesso del diploma conservatoriale di violoncello del vecchio ordinamento
unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento e possedere
adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza esecutiva in complessi orchestrali e cameristici
di livello nazionale e internazionale.
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(5) posto che tutte le figure devono essere in possesso di diploma conservatoriale di pianoforte di vecchio
ordinamento unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento,
devono essere presenti:
due figure con adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale
nell'ambito dell'accompagnamento di cantanti;
una figura con adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale di
insegnamento a cori di giovani e di adulti;
sono inoltre richieste due figure che abbiano adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza
almeno quinquennale nell'ambito della formazione musicale per insegnanti della fascia dell'obbligo e, almeno
una delle due, anche in ambito musicoterapico, sempre per la formazione dei docenti della scuola dell'obbligo.
(6) la figura deve essere in possesso del diploma conservatoriale di strumento del vecchio ordinamento
unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento e possedere
adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale per il coordinamento e la
gestione di cori di voci bianche (non musicisti).
(7) sono richieste figure professionali in possesso del diploma di composizione vecchio ordinamento (o del
biennio del nuovo ordinamento) ovvero di un diploma di strumento decennale del vecchio ordinamento unito
al compimento del corso medio di composizione (tradizionale) o del compimento del corso inferiore
(sperimentale) e con adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale
nella formazione musicale volta alla preparazione dell'esame di ammissione ai corsi accademici presso i
conservatori di musica o di preparazione alla licenza di teoria e solfeggio e/o cultura musicale generale secondo
il vecchio ordinamento.
(8) la figura deve essere in possesso del diploma conservatoriale di flauto del vecchio ordinamento
unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento e possedere
adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale acquisita in complessi
cameristici di fiati, preferibilmente legni, a livello professionale con curriculum di rilevanza internazionale.
(9) la figura deve possedere un curriculum di lavoro professionale a livello nazionale e internazionale
nell'ambito dell’esecuzione della musica sacra e della rappresentazione dell'opera lirica.
La scelta del personale docente dovrà essere finalmente effettuata in accordo con il Direttore
didattico e artistico e tale da garantire il più contenuto turn over degli insegnanti, poiché è
rilevante per l’ente assicurare la necessaria continuità didattica e tener conto del
consolidamento del rapporto insegnante/allievo.
b) Coordinatore amministrativo, in possesso almeno di licenza di scuola media superiore
quinquennale, il quale dovrà essere idoneo a garantire il rapporto tra il Concessionario e il
competente ufficio dell’Amministrazione, possedere esperienza almeno quinquennale di
coordinamento di Scuole di musica, conservatori o altre attività di servizi alla persona e
conoscenze opportune in ordine ai sw di gestione delle attività e del coordinamento
dell’utilizzo delle aule e delle lezioni in una scuola di musica.
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C) Obblighi del Concessionario – Prestazione principale
Al Concessionario viene richiesto:
1. di curare tutte le funzioni di segreteria, le iscrizioni ai corsi, l’assistenza in fase di
elaborazione degli orari, la liquidazione degli insegnanti e i relativi versamenti contributivi e in
generale le attività attinenti la Scuola di Musica secondo quanto specificato dal presente
capitolato speciale;
2. di curare la comunicazione tra docenti e allievi, garantendo contemporaneamente un
opportuno ed aggiornato flusso di informazioni con l’ente, assicurando un adeguato orario di
front office per il ricevimento dell’utenza, dandone opportuna comunicazione a questa e
all’Amministrazione;
3. di individuare un Coordinatore amministrativo secondo quanto in precedenza definito;
4. di assicurare la disponibilità di personale docente munito dei requisiti di cui al presente
capitolato;
5. di provvedere alla sostituzione dell’insegnante che non fosse ritenuto idoneo
dall’Amministrazione, su richiesta della stessa adeguatamente motivata, provvedendo in tal
senso entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione;
6. di assicurare l’attivazione di un servizio di segreteria/sportello dal 1° settembre al 30
giugno, che garantisca un servizio di 420 ore/anno scolastico la cui articolazione oraria sarà
elaborata annualmente seguendo le indicazioni dell’Amministrazione;
6. che l’attività didattica della Scuola di Musica si svolga in corrispondenza con il calendario
scolastico regionale con sospensione solo per le vacanze di Natale e Pasqua e senza tener
conto degli eventuali “ponti” durante i quali l’attività didattica dovrà essere comunque
garantita; la durata dei corsi dovrà essere di 34 lezioni/anno scolastico oltre gli esami che si
terranno a partire dal primo giorno utile dopo la fine delle lezioni secondo il calendario
scolastico regionale;
7. che il calendario dei corsi e delle lezioni sia reso noto al competente ufficio
dell’Amministrazione entro 15 gg. dall’attivazione dei corsi, e alla cittadinanza, mediante
adeguate forme di pubblicità;
8. di garantire l’offerta basilare dei seguenti corsi musicali: batteria e percussioni, canto
lirico, chitarra, clarinetto, flauto traverso, pianoforte principale e complementare,
saxofono, violino, viola, violoncello, propedeutica musicale, teoria musicale, coro,
clarionet ensemble, orchestra d’archi, orchestra di chitarre e tutte le ore di musica
da camera per i più diversi complessi esistenti in scuola o che potessero costituirsi
secondo la programmazione dei docenti e le esigenze dell’utenza;
9. che le lezioni di strumento siano individuali, per una durata di 30 (per gli allievi ai
primissimi corsi) o 60 minuti cadauna per ogni iscritto, con un accompagnatore pianistico
scelto tra i docenti di pianoforte a disposizione per l’accompagnamento della classe di canto;
10. che le lezioni di teoria siano a carattere collettivo con un massimo di 5 allievi per gruppo
che presentino età è conoscenze compatibili per una durata di 60 minuti cadauna e, secondo
esigenza motivata dell’utenza o per una più proficua organizzazione didattica, di 30 minuti
con frequenza individuale;
11. che le lezioni di propedeutica siano a carattere collettivo con un massimo di 8 allievi per
gruppo che presentino età è conoscenze compatibili per una durata di 60 minuti cadauna;
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12. di provvedere, quando necessario, all’immediata sostituzione del personale docente in
caso di intervenuta assenza o cessazione, attivando le opportune metodiche per il
contenimento del turn over e ottenendo comunque la preventiva approvazione
dell’Amministrazione o agendo comunque di conserva con questa;
13. di predisporre un apposito registro dei corsi per i singoli docenti, nei quali vengano
registrati la frequenza e argomento delle lezioni, registro che dovrà essere sempre reso
disponibile in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione;
14. di farsi carico di tutti gli oneri relativi alla promozione e pubblicizzazione delle attività
didattiche proposte dalla Scuola di Musica soprattutto attraverso i social media più utilizzati,
anche attivando su questi pagine dedicate; l’Amministrazione supporterà tale comunicazione
attraverso il proprio sito istituzionale;
15. di farsi carico di tutti gli oneri accessori (es. pubblicità, organizzazione, diritti Siae, ecc.)
collegati all’attività didattica e alle pubbliche esecuzioni di concerti/saggi musicali organizzati
autonomamente dal concessionario;
16. di utilizzare e custodire con diligenza le chiavi delle porte che danno accesso ai locali della
Scuola di Musica affidandone copia a ciascuno degli insegnanti; in caso di smarrimento delle
chiavi il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione e, nel
contempo, provvedere a propria cura e spese alla sostituzione dei dispositivi di chiusura,
rilasciando copia delle chiavi presso la sede consortile;
17. di verificare l’efficienza di tutte le uscite di sicurezza dei locali della Scuola e di garantire
l’uso diligente dei beni e degli strumenti concessi in dotazione, segnalandone ogni anomalia o
cattivo uso, ai fini dei necessari interventi di manutenzione;
18. di provvedere all’acquisto o noleggio di strumenti necessari all’attivazione di corsi in
assenza di dotazione della scuola;
19. di provvedere alla regolare manutenzione e accordatura dei pianoforti in dotazione alla
Scuola e alla manutenzione periodica degli altri strumenti;
20. di provvedere a porre in essere tutte le cautele finalizzate a garantire il rispetto delle
disposizioni vigenti in tema di sicurezza del personale impiegato e degli utenti;
21. di provvedere al reperimento di fondi da sponsorizzazioni e partecipazione a bandi per il
sostegno delle attività didattiche, per l’acquisto di nuova strumentazione e per eventuali
iniziative/spettacoli (concerti, saggi, ecc.), anche richiesti dall’Amministrazione;
22. di mettere a disposizione su semplice richiesta dell’Amministrazione gli insegnanti e i
complessi di studenti della Scuola per l’organizzazione, l’allestimento e la realizzazione di
spettacoli musicali e/o concerti, sulla base delle indicazione pervenute dall’Ente, previo
accordo sulle modalità organizzative e sui costi;
23. di adempiere agli obblighi normativi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 “Testo unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro” in quanto il Concessionario risulta a tutti gli effetti
“datore di lavoro”; in particolare dovranno essere tenuti in perfetta efficienza gli apparati e le
attrezzature di pronto soccorso con reintegro di materiale a carico del gestore e si dovrà
provvedere alla nomina di un responsabile e referente da comunicare all’inizio delle attività;
sono inoltre a carico del Concessionario gli adempimenti inerenti la formazione del personale,
la definizione dei piani di sicurezza e relativi programmi, e in generale ogni altro obbligo
connesso anche indirettamente all’utilizzo di personale;
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24. di presentare relazioni sull’attività e rendiconto di gestione secondo le indicazioni e le
tempistiche di cui al presente capitolato.
Si precisa che il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione principale
prevista dal presente capitolato. I docenti, e il personale amministrativo devono essere
dipendenti del Concessionario o collaboratori dello stesso.
ARTICOLO 6 – RENDICONTO DI GESTIONE
6.1 Entro il 15 gennaio di ogni anno il Concessionario presenta all’Ente una prima relazione
sullo stato di gestione dell’attività al 31/12 avente i seguenti requisiti minimi:
- programma didattico/artistico svolto;
- n. corsi attivati con indicazione di n. iscritti per tipo di corso;
- n. iscritti residenti suddivisi per comune di provenienza e tipo di corso frequentato;
- n. iscritti non residenti suddivisi per comune di provenienza e tipo di corso frequentato;
- indicazione delle ore settimanali svolte da ciascun insegnante incaricato.
6.2 Entro il 15 luglio di ogni anno il Concessionario presenta all’Ente una seconda relazione
sulla gestione riferita sia all’attività svolta e ai risultati ottenuti nelle varie discipline ed
iniziative collaterali, che al rendiconto di tutte le spese e le entrate dell’anno scolastico,
corredata da adeguata documentazione.
6.3 Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del
Concessionario.
6.4 L’Amministrazione può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e
controlli sia contabili che inerenti la conduzione della struttura concessa in uso.
ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA
ED ASSISTENZA
7.1 Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7.2 Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla data di stipula del
contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
7.3 Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore
per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione; gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali
di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo
non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del
contratto.
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7.4 Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
7.5 Il Concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione,
dimostrare di avere provveduto ai suddetti adempimenti.
7.6 Il Concessionario dovrà comunque tenere indenne l’Amministrazione da ogni pretesa dei
lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Consorzio Brianteo Villa Greppi
deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra l’Impresa
aggiudicataria e i suoi dipendenti.
7.7 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il procede
all'escussione della cauzione definitiva così come indicato nel presente capitolato.
ARTICOLO 8 – GESTIONE SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
8.1 Il Concessionario assume qualsiasi responsabilità ed onere, nei confronti
dell’Amministrazione e dei terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla
salvaguardia di persone e/o cose, secondo gli applicabili disposti di cui al D. Lgs. n. 81/2008
e s.m.i., di concerto con il D.M. 19 agosto 1996, il D.M. 10 marzo 1998 ed il D.M. n.
388/2003.
Più precisamente, il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutte le attività inerenti la
sicurezza, con particolare riferimento alla verifica del corretto uso dei locali e limitazioni dei
carichi di incendio, al mantenimento delle vie di esodo e percorsi di emergenza, all’efficienza
delle porte, dei sistemi antincendio, all’aggiornamento della formazione specifica della
squadra per la gestione delle emergenze.
8.2 Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si
obbliga a far osservare scrupolosamente da quello le norme antinfortunistiche e a dotarlo di
tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di
legge in materia (d.lgs. 81/2008).
In caso di esecuzione del servizio all’interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante,
l’aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs.
81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente.
Inoltre l’aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e
coordinamento promosse dall’Amministrazione.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente
articolo, determina la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 9 – GESTIONE ECONOMICA ED EROGAZIONE CORRISPETTIVO
9.1 La particolare forma di affidamento della gestione impone al Concessionario un'attività
amministrativa ed economica particolarmente oculata e che operi scelte mirate.
9.2 Il Concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al
fine di permettere l'esercizio del controllo al Concedente, secondo la seguente forma di
bilancio:
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ENTRATE:
1. quote di iscrizione;
2. rette di frequenza allievi corsi di strumento;
3. rette di frequenza allievi corsi collettivi (propedeutica, teoria e solfeggio, coro, orchestra di
chitarre, musica da camera);
4. canone della concessione;
5. entrate da sponsorizzazioni;
6. contributi da altri enti pubblici o privati;
7. altri proventi o eventuali introiti;
8. entrate da attività non facenti parte della concessione che il concessionario attiverà previa
autorizzazione del concedente relativamente alla congruità e alla verifica dell’assenza di
conflitto di interesse con quello primario oggetto della concessione.
USCITE:
1. costo insegnanti e commissari esterni per esami di fine anno
2. amministrazione/segreteria
3. noleggio/acquisto di strumenti musicali
4. manutenzione strumenti musicali
5. comunicazione, materiale didattico e di cancelleria
6. Siae
7. assicurazione
8. altre spese
9.3 A conclusione di ogni annualità didattica, il Concessionario presenta all'Ente un bilancio
consuntivo e una dettagliata relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati
ottenuti nelle varie attività con particolare riferimento all'indicazione delle tipologie di corsi
avviati, del numero di iscritti suddivisi per comune di provenienza e tipo di corso frequentato,
delle attività collaterali svolte anche in attuazione della proposta gestionale offerta in sede di
partecipazione alla gara.
9.4 L’Amministrazione può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e
controlli sia contabili che inerenti la conduzione della struttura concessa in uso senza darne
preavviso al Concessionario.
ARTICOLO 10 - MODIFICA - CESSIONE DEL CONTRATTO
Al Concessionario è vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
ARTICOLO 11 – ALTRE ATTIVITÀ
Altre attività che non fanno parte dell’offerta tecnica e dell’oggetto della concessione, attivate
nelle fasce orarie non interessate dall’oggetto della concessione e promosse dal
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Concessionario con proprio rischio d’impresa, devono essere concordate con
l’Amministrazione e decise d’accordo con il Responsabile di Servizio competente.
L’Amministrazione è chiamata a valutare la congruità di quanto proposto e a verificarne
l’assenza di conflitto di interesse con quello dell’attività primaria posta in concessione.
ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
12.1 Ai sensi dell’art. 103 del codice dei contratti l’Aggiudicatario deve, successivamente alla
comunicazione di aggiudicazione, costituire una “garanzia definitiva" sotto forma di cauzione
oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti
pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, corrispondente al valore complessivo
presunto della concessione.
12.2 Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o
prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l’autorizzazione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
12.3 La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno
in tutto o in parte.
12.4 Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice
civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che
il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni
dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del “Consorzio Brianteo Villa Greppi”, intestata all’aggiudicatario e
riportare l’oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla
mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma
restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il
titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso
(agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o
della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se
firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d’identità del soggetto; in
alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore
dalla quale risulti l’identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a
sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di bollo.
12.5 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
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e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ
13.1 L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto.
13.2 È altresì responsabile nei confronti dell’Ente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura,
materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione
del contratto, anche derivanti dall’operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.
13.3 È fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere l’Ente sollevato e indenne da richieste di
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
ARTICOLO 14 - POLIZZA ASSICURATIVA
14.1 Il Concessionario dovrà contrarre polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di
responsabilità civile verso terzi, derivanti dal proprio personale per danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di
un fatto verificatosi in relazione all’esercizio di tutte le attività gestite con un massimale unico
per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.
14.2 Tale copertura assicurativa dovrà comprendere anche i danni derivanti dalla conduzione
e gestione di fabbricati e relative pertinenze.
14.3 L’operatività o meno della polizza assicurativa non libera il Concessionario dalle proprie
responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
14.4 Il Concessionario esonera il Consorzio da qualsiasi responsabilità per tutti gli
accadimenti derivanti dalla presente concessione.
14.5 Copia della polizza attivata dovrà essere consegnata al Consorzio entro 30 giorni dalla
data di sottoscrizione della concessione.
14.6 La polizza dovrà prevedere la medesima durata del contratto e dovrà essere mantenuta
in vigore per l'intera durata dello stesso.
14.7 Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all'Ufficio
competente del copia della quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione attestante il
pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
14.8 L'Ente potrà richiedere, nel corso della validità del contratto e ove necessario, la
rivalutazione dei capitali e/o massimali originalmente previsti nella polizza di assicurazione.
14.9 La polizza di assicurazione dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia
di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente, dei suoi amministratori e
dipendenti.
14.10 Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella
polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento
con conseguente risoluzione del contratto.
14.11 Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone, cose, o
beni nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del contratto ed imputabili a colpa dei
propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.
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14.12 Il Concessionario è obbligato a dare immediata comunicazione all’Ente tramite posta
elettronica certificata di ogni danno o incidente verificatosi e dell’avvenuto scarico alla
compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia
documenti) e dei propri riscontri tecnici e valutativi in merito.
ARTICOLO 15 – VIGILANZA E CONTROLLI
15.1 L’Ente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare ed esatto adempimento
delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più
adeguate rispetto alla specificità della concessione. Anteriormente all’eventuale applicazione
di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate
all’Aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni.
ARTICOLO 16 - PENALITÀ E CONTESTAZIONI
16.1 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:
eccessivo turn over del personale - da € 150,00 a € 1.000,00
mancato rispetto degli orari di funzionamento – da € 150,00 a € 1.000,00
assenze non comunicate tempestivamente all’utenza – da € 150 a € 1.000,00
comportamento scorretto nei confronti dell’utenza – da € 150 a € 1.000,00
negligenza e/o difetto di comunicazione con l’utenza - da € 150 a € 1.000,00
negligenza nell’utilizzo di impianti e attrezzature tale da comportare sprechi - da € 150 a €
1.000,00
16.2 Le eventuali e ulteriori inadempienze, a seconda della gravità e a insindacabile e
motivato giudizio dell’Amministrazione, comporteranno l’applicazione di penalità da € 50,00 a
€ 1.500,00.
16.3 L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta notificata
dall’Amministrazione con posta elettronica certificata. L’Impresa affidataria potrà presentare
le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della
contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l’Ente
procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
16.4 Rifusione e spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sul
corrispettivo dovuto ai sensi del presente capitolato speciale e/o sulla cauzione definitiva
costituita dal Concessionario, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro il termine di 15
giorni dalla richiesta.
16.5 Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a
responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per “forza maggiore“ si intende qualsiasi evento
di natura eccezionale che non sia possibile prevedere con l’uso della normale diligenza.
ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO (Risoluzione
contrattuale e clausola risolutiva espressa)
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17.1 Qualora nel corso di esecuzione del contratto vengano accertate inadempienze
l’Amministrazione procederà a contestare le stesse per iscritto tramite posta elettronica
certificata, diffidando il Concessionario a conformarsi alle prescrizioni contrattuali entro il
termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della diffida. il
Concessionario, entro lo stesso termine perentorio di giorni 15 (quindici), potrà trasmettere le
proprie controdeduzioni tramite posta elettronica certificata; trascorso il termine stabilito,
qualora l’inadempienza dovesse permanere ovvero le giustificazioni addotte risultassero non
soddisfacenti e/o esaustive, sarà facoltà dell’Amministrazione considerare risolto di diritto il
rapporto, con incameramento della cauzione prestata.
17.2 Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del
contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) cessione del contratto a terzi non autorizzati;
b) riscontrata violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza sanzionata dagli
organi di controllo competenti o grave inosservanza delle leggi relative al personale
dipendente e/o grave violazione delle norme dei contratti di lavoro;
c) tutti i casi in cui il comportamento reiterato del Concessionario risultasse gravemente
pregiudizievole per l’immagine ed il decoro dell’Amministrazione;
d) incoerenza tra le attività realizzate e gli obiettivi dell’Amministrazione;
e) inosservanza dell’orario e del calendario delle attività, tale da arrecare pregiudizio alla
puntuale erogazione del servizio;
f) sospensione non giustificata anche solo di uno dei servizi oggetto della concessione;
g) apertura di una procedura fallimentare a carico del Concessionario;
h) messa in liquidazione dell’aggiudicatario o caso di cessione dell’attività e/o ramo d’azienda
senza il parere favorevole dell’Amministrazione.
i) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di penalità applicate ai sensi dell’art.
14 del presente capitolato speciale.
j) mancato mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 14 del presente capitolato
speciale.
17.3 Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti
sanzioni di altra natura.
17.4 Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato,
previa comunicazione tramite posta elettronica certificata.
17.5 In tale ipotesi l’Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del
Concessionario inadempiente. L’esecuzione in danno con affidamento del servizio a terzi verrà
notificata al Concessionario nelle forme previste e con l’indicazione dei nuovi termini di
esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi, senza perciò dispensare il
Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui esso possa incorrere a norma di
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto. In tal caso, le maggiori spese
sostenute dall’Amministrazione saranno direttamente prelevate dal deposito cauzionale e, ove
queste non fossero sufficienti, direttamente da eventuali crediti maturati.
Per tutto quanto non previsto si rimanda agli artt. 175 - Modifica dei contratti durante il
periodo di efficacia – e 176 – Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e
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subentro – del D. Lgs. 50/2016.
Recesso da parte dell'Ente
17.6 L'Ente potrà recedere dal contratto, con preavviso non minore di 3 mesi, per motivi di
pubblico interesse, o con effetto immediato, dal ricevimento di comunicazione per
raccomandata o posta elettronica certificata in attuazione di disposizioni normative
obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti del Concessionario.
ARTICOLO 18 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
18.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii.
18.2 Tutti i pagamenti a favore del Concessionario, ivi compresi quelli da parte dell'utenza,
dovranno transitare da conti correnti dedicati già comunicati all'Ente. L'Ente verifica
periodicamente l'assolvimento da parte del Concessionario, degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
18.3 L'inadempimento degli obblighi della Legge n. 136/2010 n. 3 e ss.mm. e ii., accertato
dall'Ente comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI
19.1 Tutte le spese relative al contratto di concessione che sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa a seguito del provvedimento di aggiudicazione, nessuna esclusa od
eccettuata, sono a carico del Concessionario.
19.2 In particolare quest’ultimo dovrà far pervenire all’Ufficio Amministrazione tutta la
documentazione necessaria.
19.3 Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.
19.4 Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse
indicate nel presente capitolato.
ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE
20.1 Qualsiasi controversia le parti non sapessero dirimere in ordine sia agli impegni assunti
con il presente capitolato e con il successivo contratto, sia relativamente alla loro
interpretazione, applicazione ed esecuzione, o per quanto ancora potesse insorgere quale
conflitto tra le parti in ordine all’oggetto del presente capitolato, ovvero il servizio di gestione
della Scuola di Musica, sarà regolata secondo le norme vigenti, individuando la sede
competente nel Foro di Lecco.
È escluso l’arbitrato.
ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in
vigore.
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ARTICOLO 22 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL
DICHIARANTE ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003, N. 196
22.1 I dati personali, forniti dal Concessionario con le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi
quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato D. Lgs., saranno raccolti soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Consorzio.
22.2 Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla concessione del
servizio di gestione didattica della Scuola di Musica. Potranno essere comunicati ad altra
Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette
finalità.
22.3 Responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio Brianteo Villa Greppi.
22.4 Il concorrente, ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che
lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Miriam Saini, Responsabile del Servizio Contabilità
Patrimonio e Amministrazione Generale del Consorzio Brianteo Villa Greppi.
Il Direttore dell’esecuzione verrà comunicato prima dell’attivazione del servizio.
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