Campi elettromagnetici: esposizione professionale, rischi e orientamenti per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Parte 3: Orientamenti per la SS Fabriziomaria Gobba Cattedra di Medicina del Lavoro Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro Scientific Committee on Radiation and Work ICOH Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica Università di Modena e Reggio Emilia GIORNATE FIORENTINE DI MEDICINA DEL LAVORO 2012
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Campi elettromagnetici: esposizione
professionale, rischi e orientamenti per la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Parte 3: Orientamenti per la SS
Fabriziomaria GobbaCattedra di Medicina del Lavoro
Scuola di Specializzazione in Medicina del LavoroScientific Committee on Radiation and Work ICOH
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica
Università di Modena e Reggio Emilia
GIORNATE FIORENTINE
DI MEDICINA DEL LAVORO
2012
Le radiazioni sono incluse nel Titolo VIII, specificamente riferito
agli Agenti fisici
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Titolo VIII, (6 Capi), è specificamente riferito agli Agenti fisici. Di
interesse specifico sono:
Capo I, che prevede una serie di disposizioni generali (valutazione
dei rischi da agenti fisici, misure di prevenzione, informazione e
formazione, sorveglianza sanitaria)
Capo IV, che contiee in modo più specifico le attività per la
protezione dai rischi da campi elettromagnetici (CEM)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Titolo VIII D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI(n. 7 artt.: 180 - 186)
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore,
gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le
radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche
che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti
esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a
vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi
elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a
radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata
unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive
modificazioni
Capo I Disposizioni Generali
Il datore di lavoro (DDL) deve effettuare una valutazione di tutti i rischi da
esposizione ad agenti fisici (quindi anche quelli da CEM e ROA) con
cadenza almeno quadriennale.
La valutazione deve essere tempestivamente ripetuta nel caso possano
esservi mutamenti, oppure i risultati della sorveglianza sanitaria ne
indichino l’opportunità.
(Art. 181)
Capo I Disposizioni Generali
La valutazione deve essere effettuata:
“con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone
prassi.” (art. 181, comma 1)
da “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia” (art. 181
comma 2)
Capo I Disposizioni Generali
Sulla base dei risultati della valutazione, il DDL provvede ad identificare ed
adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, che devono
essere riportante nel DVR.
Nei casi in cui la natura e l’entità dei rischi non rendano necessaria una
valutazione più dettagliata, viene prevista la possibilità di “giustificazione”
(art. 181, comma 3).
Capo I Disposizioni Generali
Le misure previste debbono essere tali da:
eliminare o ridurre al minimo il rischio da agenti fisici (di cui i CEM e le
ROA sono parte) (art. 182, comma 1),
garantire che vengano rispettati i valori limite di esposizione (definiti,
però, nei successivi Capi IV e V).
Le misure previste dall’art. 182 devono tenere conto anche delle
“esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori” (art. 183).
Capo I Disposizioni Generali
I lavoratori esposti a rischi fisici, debbono essere informati e formati su:
risultati della valutazione,
sui possibili rischi da esposizione, incluse le condizioni di maggiore suscettibilità e controindicazioni all’esposizione,
sulle modalità per individuare e segnalare gli effetti avversi,
sulle circostanze nelle quali hanno diritto a una sorveglianza sanitaria,
sulle procedure di lavoro adottate per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione, inclusa la segnaletica relativa,
sull’uso corretto dei dispositivi di protezione e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie.
(Art. 184)
Capo I Disposizioni Generali
Sulla base dei risultati della valutazione, il DDL provvede ad identificare ed
adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, che devono
essere riportante nel DVR.
Nei casi in cui la natura e l’entità dei rischi non rendano necessaria una
valutazione più dettagliata, viene prevista la possibilità di “giustificazione”
(art. 181, comma 3).
I Capi IV e V del titolo VIII:
Le disposizioni specifiche
Le misure indicate finora costituiscono delle disposizioni generali, e si
riferiscono aspecificamente a tutti i rischi fisici.
I Capi VI e V, invece, prendono in considerazione in modo specifico i CEM e
le ROA.
La normativa affronta i CEM e le ROA in modo sostanzialmente simmetrico
Entrata in vigore delle norme:
• il Capo V del Titolo VIII, sulle RO è già in vigore
• l’entrata in vigore del Capo IV sui CEM è stata
ulteriormente procrastinata al 2013.
Ma, secondo un orientamento diffuso, esplicitato dal
Comitato Tecnico Interregionale, l’obbligo di
valutazione dei rischi da CEM, previsto nel Capo I,
sarebbe già in vigore.
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Non oggetto di specifici riferimenti nel D.P.R. 303/56, nè
nei D. Lgs 277/91 e 626/94, al rischio da esposizione
professionale ai CEM viene dedicato un intero Capo, il
Capo IV, del Testo Unico
NB:
In realtà la esposizione lavorativa ai CEM era oggetto
di uno specifico D. Lgs, il 257/07, pubblicato sulla G.U.
dell’11 gennaio 2008 che, però, è superato dall’attuale
D. Lgs 81/08
Quali frequenze sono comprese:0 Hz - 300 GHz (campi statici -
radiofrequenze) (art. 207)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Il DLGS 81 definisce dei:
- Valori d’azione (VA)
- Valori limite di esposizione (VL),
Il valore numerico varia in funzione della frequenza
(art. 215, All. XXXVII parte 1 e parte 2)
Sulla base dei risultati della valutazione dell’esposizione, anche tenendo
conto dei VA e dei VL, si decide se, e quali, misure di prevenzione e
protezione debbano essere adottate
Nel caso la condizione espositiva non comporti rischi per la salute, la
valutazione del rischio può concludersi con una giustificazione delle
motivazioni che non rendono necessari ulteriori approfondimenti o
interventi
GIUSTIFICAZIONE interruzione del processo valutativo in caso di
assenza di rischio o di sua palese trascurabilità
Tale comportamento è applicabile alle sole situazioni poste ben al di
sotto dei valori di riferimento
(normalmente: significativamente inferiori ai valori di azione)
Quali rischi riguarda:
- riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti
agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano
derivanti dalla circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di
energia e da correnti di contatto, e da alcune tipologie di effetti
indiretti quali l’interferenza elettromagnetica con dispositivi
elettromedicali (artt. 207 e 209);
- particolare attenzione deve essere prestata a tutti gli effetti per i
lavoratori particolarmente sensibili al rischio (art. 209)
Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Quali rischi non riguarda:
- la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i
quali mancano dati scientifici adeguati che comprovino
un nesso di causalità
- i rischi da contatto con i conduttori in tensione (art. 207)
Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Quali rischi non riguarda:
- la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i
quali mancano dati scientifici adeguati che comprovino
un nesso di causalità
- i rischi da contatto con i conduttori in tensione (art. 207)
Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
CHI SONO I
“LAVORATORI PARTICOLARMENTE
SENSIBILI AL RISCHIO”?
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 29 Aprile 2004
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18esima Direttiva particolare ai
sensi dell'Articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE)
Introduce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dagli
effetti accertati dei CEM sulla salute, inclusi dei limiti di
esposizione e dei valori di azione
Il rispetto dei valori limite “garantisce che i lavoratori esposti ai
campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi
per la salute conosciuti” (Art. 2 b).
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Articolo 3. Valori limite di esposizione e valori di azione
La Direttiva introduce i valori limite di esposizione necessari per
proteggere i lavoratori dagli effetti accertati sulla salute dei CEM
Tuttavia, il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di azione
potrebbe non proteggere specifici gruppi di “lavoratori
particolarmente sensibili al rischio”
La 2004/40/CE non fornisce limiti o valori di azione per questi
lavoratori “con esigenze particolari”
DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 29 Aprile 2004
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18esima Direttiva particolare ai
sensi dell'Articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
…………………………………………
(c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente a rischio;
(d) qualsiasi effetto indiretto, quale:
(i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici
(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
…………………………………………
(f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
Comma 5.
A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 89/391/CEE, (Obblighi
generali dei datori di lavoro), il datore di lavoro, in occasione della valutazione
dei rischi, deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
Articolo 4. Determinazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure
per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione ai
campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
…………………………………………
5. A norma dell'articolo 15 della Direttiva 89/391/CEE, il datore di
lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei
lavoratori particolarmente a rischio.
Articolo 5. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
non definiti nella Direttiva 2004/40/CE, né nel D.Lgs 81 !
attualmente manca una definizione esaustiva e condivisa dei lavoratori che possono essere considerati “particolarmente a rischio”
“LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO”
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO:
definizione basata sulla conoscenza dei meccanismidell'induzione di effetti dannosi per la salute
EFFETTI DIRETTI
• Al momento attuale, i meccanismi in grado di indurre gli effetti avversi
considerati per la definizione delle misure di prevenzione sono la
induzione magnetica e l’effetto magnetomeccanico per i campi statici, il
flusso di ioni per le basse frequenze e la deposizione di energia, con
conseguente aumento della temperatura, per le radiofrequenze (EMF-
NET,2008, ICNIRP, 2009; R. Matthes, 2009)
• Tutti questi meccanismi possono indurre affetti acuti
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO :
definizione basata sulla conoscenza dei meccanismidell'induzione di effetti dannosi per la salute
EFFETTI INDIRETTI
Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ad effettiindiretti come:
• interferenza con attrezzature e dispositivi medici attivi(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositiviimpiantati)
• rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campimagnetici statici con induzione magnetica superiore adalcuni mT
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
MECCANISMI DI INDUZIONE DEGLI EFFETTI
DANNOSI PER LA SALUTE
EFFETTI DIRETTI
• alcuni risultati scientifici suggeriscono che circa 5-10 ogni 100.000 persone siano particolarmente suscettibili alle aritmie da rientro (van Rongen et al, 2007; Matthes, UMEA 2009) o che i CEM potrebbero influenzare la suscettibilità alle convulsioni negli animali (Sung et al, 2003; Jeong et al, 2005) ma in questo campo i dati disponibili sono insufficienti
• su gruppi di lavoratori non vi sono adeguati dati scientifici su specifiche condizioni fisiologiche o patologiche che inducono un aumento significativo nella suscettibilità del soggetto agli effetti diretti
• Questi aspetti necessitano di approfondimento
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
MECCANISMI DI INDUZIONE DEGLI EFFETTI
DANNOSI PER LA SALUTE
EFFETTI INDIRETTI:
Interferenza: è un meccanismo accertato degli effetti avversi dovuti
ai CEM; il rischio è legato alla possibile interferenza dei CEM con i
dispositivi medici impiantabili attivi, come i pacemakers
Anche altri meccanismi possono essere coinvolti nell'indurre effetti
indiretti, ad es l'effetto termico o l'effetto magnetomeccanico (e.g. van
Rongen et al, 2007), possibili ad es. nel caso di impianti o frammenti
ferromagnetici
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Pacemaker cardiaci
Defibrillatori impiantabili
(ICD)
Impianti/ausilii elettronici
Impianti/ausilii attivati magneticamente
Sistemi di neurostimolazione
Stimolatori spinali
Stimolatori di crescita/ consolidamento osseo
Impianti cocleari, otologici o altri
Pompe a infusione insulinica o di altre sostanze
Ausilii impiantabili per infusione di farmaci
Qualsiasi tipo di protesi (oculari, peniene, etc...)
Protesi valvolari cardiache
Arti artificiali o protesi di arti
Stent, filtri o spirali metalliche
Shunt (spinali o intraventricolari)
Port e/o cateteri di accesso vascolare
Cateteri di Swan-Ganz o di termodiluizione
Cerotti medicati (Nicotina, Nitroglicerina)
Qualsiasi frammento o corpo estraneo metallico
Impianti di reti metalliche
Espansori tissutali (es. mammari)
Punti chirurgici metallici, clips, o suture metalliche
Protesi articolari (anca, ginocchio, etc...)
Chiodi, viti, placche (etc...) ossei/articolari
Dispositivi endouterini (spirale), diaframmi, etc.
Protesi o placche parziali
Tatuaggi o trucchi permanenti
Piercing
Impianti, dispositivi o oggetti che possono essere pericolosi e/o interferire con
i CEM (NB: non è una lista delle condizioni di maggior
rischio) (da MRIsafety.com, modificato)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
MECCANISMI DI INDUZIONE DEGLI EFFETTI
DANNOSI PER LA SALUTE
EFFETTI INDIRETTI:
Il rischio da possibile interferenza degli EMF con dispositivi medicali come
i pacemaker è ben noto
Tuttavia, altri dispositivi e, più in generale, qualunque dispositivo medico
impiantato, o frammento ferromagnetico, può costituire un rischio
Vari meccanismi possono essere implicati: la interferenza può giocare un
ruolo nel caso dei dispositivi attivi, ma anche altri, come l’effetto termico
(Hocking, Umea 2009) o quello magnetomeccanico (van Rongen et al, 2007, Matthes,
UMEA 2009), che possono essere interessati ad es. nel caso di impianti o
frammenti metallici
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Le soglie variano a seconda del tipo specifico di dispositivo o di
frammento, dal tipo di campo, modalità e durata dell’esposizione etc.
L'adeguata protezione di questi lavoratori necessita una valutazione su
base individuale del dispositivo o impianto specifico e dell'esposizione
al CEM specifico
Per una gestione corretta potrebbe essere necessaria una
collaborazione tra il medico competente ed altre figure con background
scientifico differente (es. competenze di tipo fisico e/o ingegneristiche)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Attualmente, le donne in gravidanza sono considerate
“lavoratori particolarmente a rischio”
Né la Direttiva sui CEM, né il D.Lgs 81 forniscono specifici
valori limite o valori di azione per le lavoratrici gravide
LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO:
LE DONNE IN GRAVIDANZA
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Nel range delle ELF, le evidenze complessive riguardanti gli effetti sullo sviluppo e sulla riproduzione sono inadeguate (OMS, 2007), anche se viene riconosciuta la necessità di effettuare ulteriori ricerche sui campi elettrici indotti nelle donne gravide e nel feto, allo scopo di valutare se vi sia un potenziamento nell'induzione del campo elettrico durante la vita fetale (COST281; 2006)
Nel caso delle RF non è stato riconosciuto alcun fondato effetto dannoso sull'outcome riproduttivo (ICNIRP 2009), ma è considerato opportuno l'ulteriore sviluppo di modelli dosimetrici in bambini di diverse età e nelle donne gravide (COST281 seminario sulle EMF, 2006);
Naturalmente, secondo la Direttiva 92/85/CEE sull'introduzione di misure che
favoriscono il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti e delle donne che hanno recentemente partorito o che
allattano (decima direttiva particolare ai sensi dell'Articolo 16, paragrafo 1
della Direttiva 89/391/CEE), il datore di lavoro è obbligato a valutare
dettagliatamente ogni specifico rischio di esposizione delle lavoratrici
gravide, in particolare l'esposizione alle radiazioni non ionizzanti, allo
scopo di decidere quali misure dovrebbero essere prese, compreso il
ricollocamento della lavoratrice interessata o la concessione di un
congedo (Articoli 4, 5 e 6 e Allegati I e II della Direttiva 92/85/CEE).
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Conformemente alla Direttiva 92/85/CEE, il datore di lavoro deve
valutare ogni specifico rischio di esposizione delle lavoratrici
gestanti, compresa l'esposizione alle radiazioni non ionizzanti
(allegati I, A, 1)
Basandosi su questa valutazione del rischio, il datore di lavoro deve
proporre misure adeguate, compreso
- lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione
- la concessione di un congedo
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Allegato I A:
1. Agenti fisici, allorchè vengano considerati come agenti che comportano
lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in
particolare:
(a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti
(b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi
(c) rumore
(d) radiazioni ionizzanti
(e) radiazioni non ionizzanti
(f) sollecitazioni termiche (caldo o freddo estremi)
(g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, fatica mentale e fisica o altri disagi fisici
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
•Pochi dati scientifici disponibili sulla suscettibilità dei lavoratori minori ai CEM
•Esposizione cumulativa più lunga e possibilità di una maggiore suscettibilità del sistema nervoso?
•La Direttiva sui CEM non fornisce nè valori limite o valori d'azione, nè altre indicazioni specifiche
•Può essere applicata la Direttiva 94/33/CE del 22 Giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, recepita in Italia nel 1996, in cui vengono specificamente citati i “lavori comportanti rischi elettrici di alta tensione ” (Allegato II)?
•Normative nei diversi paesi?
•Problema probabilmente limitato dal punto di vista pratico: nella maggioranza delle attività ad alta esposizione vi sono pochi minorenni (se ve ne sono)
Lavoratori minori
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
QUALE
SORVEGLIANZA SANITARIA?
viene definita in funzione dei risultati della valutazione dei rischi!
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI
IN RELAZIONE AI RISCHI CONNESSI AL LAVORO
TECHNICAL AND ETHICAL GUIDELINES
FOR WORKERS’ HEALTH
SURVEILLANCE
(ILO, 1998)
CODIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE FINALITÀ, PRINCIPI E
MODALITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
INTERNATIONAL CODE
OF ETHICS FOR OCCUPATIONAL
HEALTH PROFESSIONALS
(ICOH, 2002)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Si dovranno prevedere esami biologici ed altri accertamenti sulla base
della loro validità e rilevanza nel proteggere la salute del lavoratore
interessato, tenendo in dovuto conto la loro sensibilità, la loro specificità
ed il loro valore predittivo. Gli OML non dovranno basarsi su esami o
accertamenti non affidabili o con scarso valore predittivo in rapporto alle
caratteristiche del lavoro svolto.
(Codice Etico ICOH, Art. 39, comma 1).
SORVEGLIANZA SANITARIA
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Art. 2, comma 2
“Sorveglianza sanitaria”: insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalita' di svolgimento dell'attività lavorativa
D.LGS. 81/08, TITOLO I, CAPO I, ART. 2
SORVEGLIANZA SANITARIA
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41, comma 1.
LA SORVEGLIANZA SANITARIA È EFFETTUATA DAL MEDICO COMPETENTE:
NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, NONCHÉ DALLE INDICAZIONI
FORNITE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI CUI ALL’ART. 6;
QUALORA IL LAVORATORE NE FACCIA RICHIESTA E LA STESSA SIA RITENUTA DAL
MEDICO COMPETENTE CORRELATA AI RISCHI LAVORATIVI.
D.LGS. 81/08, ART. 41, COMMA 1
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 185, comma 1
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene
svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed e' effettuata
dal medico competente nelle modalita' e nei casi previsti ai rispettivi
capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del
rischio …..
D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO I, ART. 185
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il Capo IV del Titolo VIII:
- è mirato alla protezione dagli effetti nocivi a breve termine derivanti dalla
circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di energia e da correnti di
contatto, oltre che da alcune tipologie di effetti indiretti quali l’interferenza
elettromagnetica con dispositivi elettromedicali.
particolare attenzione deve essere prestata a tutti gli effetti per i lavoratori
particolarmente sensibili al rischio dei (art. 209)
non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i quali
mancano dati scientifici adeguati che comprovino un nesso di causalità, né i rischi
da contatto con i conduttori in tensione
D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO IV, ART. 206
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 211, comma 1.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma
una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati
della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' diversi da quelli forniti dal medico
competente
D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO IV, ART. 211
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 211, comma 2
Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo182, sono
tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali e'
stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo
208, comma 2, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo
209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati
e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza
D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO IV, ART. 211
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Non esistono, al momento attuale, indicazioni condivise a livello
internazionale per un efficace protocollo per la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori professionalmente esposti ad EMF
Allo stato attuale delle conoscenze, non risultano esistere, per
l’esposizione ad ELF o alle IF, indicatori specifici di effetto biologico
precoce, che possano essere applicati per il controllo dei lavoratori
esposti.
Su questa premessa, la SS ed il controllo medico debbono comprendere
un’accurata anamnesi e visita medica.
La visita preventiva in particolare, ma anche le successive visite
periodiche debbono essere principalmente volte alla ricerca
dell’esistenza di condizioni di maggiore suscettibilità
SORVEGLIANZA SANITARIA
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
• Visita preventiva per tutti i lavoratori esposti
• Visita periodica annuale per i lavoratori individuati
come particolarmente sensibili
• Visita periodica annuale per operatori addetti alla RM
(DM 2/8/91)
• Controllo medico (con eventuali ripetizioni successive)
per i lavoratori con livello di esposizione superiore al
valore di azione alla RM come definiti dal DM 2/8/91
(da: LI AIRM/SIMLII, 2012)
TIPO DI
ESPOSIZIONE
ACCERTAMENTI
PREVENTIVI
ACCERTAMENTI
PERIODICI
CONTROLLO
MEDICO**
(sovraesposizione)
Campi Magnetici statici
e variabili
Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
ECG
Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
Visita medica
ECG
ELF e IF Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
ECG
Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
Visita medica
ECG
RF e MO Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
Visita medica
Esame cristallino
(da: LI AIRM/SIMLII, 2012)
a) Soggetti portatori di:Schegge o frammenti metallici
Clip vascolari e stent
Valvole cardiache
Pacemaker cardiaci e defibrillatori impiantati
Pompe di infusione di insulina o altri farmaci
Corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito
Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali
Distrattori della colonna vertebrale
Altri tipi di stimolatori o apparecchiature elettriche o elettroniche di
qualunque tipo
Corpi intrauterini (ad esempio spirale o diaframma)
Derivazioni spinali o ventricolari, cateteri cardiaci
Protesi metalliche di qualunque tipo (per pregresse fratture, interventi
correttivi articolari etc.), viti, chiodi, filo etc.
Espansori mammari ed altre protesi
b) Stato di gravidanza
c) Soggetti con patologie del SNC, in particolare soggetti epilettici
d) Soggetti con infarto del miocardio recente e con talune patologie
del sistema cardiovascolare
Soggetti potenzialmente a particolare sensibilità (da: LI AIRM/SIMLII, 2012)
CONCLUSIONI (1)
allo stato attuale delle conoscenze, non risultano esistere, per
l’esposizione a CEM, indicatori specifici di effetto biologico precoce, che
possano essere applicati per il controllo dei lavoratori esposti
non esistono, al momento attuale, indicazioni condivise a livello
internazionale per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per un efficace
protocollo professionalmente esposti ad EMF
la visita preventiva in particolare, ma anche le successive visite
periodiche debbono essere principalmente volte alla ricerca
dell’esistenza di condizioni di maggiore suscettibilità (lavoratori
particolarmente a rischio)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
CONCLUSIONI (1)
Lavoratori particolarmente a rischio: anche se su alcune questioni esiste una
concordanza (es. sui pacemakers o i dispositivi metallici impiantabili), manca una
definizione integrale condivisa
L'adeguata protezione di questi lavoratori necessita una valutazione su base
individuale, talvolta non semplice
Lavoratrici gestanti: assenza di limiti specifici, scarsi dati scientifici; Direttiva
92/85/CEE sull'introduzione di misure per promuovono il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e delle donne che
hanno recentemente partorito o che allattano
Lavoratori minorenni: scarsi dati scientifici; assenza di limiti specifici
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
CONCLUSIONI (2a)
Datore di lavoro: ruolo centrale, formale, nella
gestione dei “gruppi particolarmente a rischio”:
valutazione finale dell'esposizione e del rischio;
eliminazione o riduzione del rischio CEM-correlato
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Un ruolo cardine è giocato dal medico del lavoro:
le condizioni che predispongono a “necessità particolari” sono
prevalentemente mediche
la valutazione del rischio deve tener conto delle “opportune
informazioni ricavate dalla sorveglianza sanitaria” e, nel caso in
cui venga individuato un danno alla salute derivante
dall'esposizione a CEM, bisogna attuare una rivalutazione
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
CONCLUSIONI (2b)
i dati scientifici e le indicazioni operative sono attualmente deficitari, e
non forniscono sufficiente supporto al medico del lavoro per
fronteggiare adeguatamente il problema della sorveglianza sanitaria e
della definizione dei gruppi con particolari necessità di protezione
(lavoratori particolarmente a rischio)
è in corso un grosso sforzo per adottare misure armonizzate e condivise
sulla valutazione del rischio da CEM e sulle misure di protezione, ma
minore impegno per armonizzare la “gestione medica”; a livello