-
CAMERA DEI DEPUTATI N. 5535-AN. 5534-bis-A—
DISEGNO DI LEGGEN. 5535
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE(GRILLI)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013e
bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015
Presentato il 16 ottobre 2012
E
DISEGNO DI LEGGEN. 5534-bis
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE(GRILLI)
Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013)
(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della
Camera, ai sensi dell’articolo120, comma 2, del Regolamento, e
comunicato all’Assemblea il 18 ottobre 2012,dell’articolo 3, commi
9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32 a 36 e da39
a 41, dell’articolo 7, commi 12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34,
dell’articolo 8, commi15, 16 e 19, dell’articolo 9, comma 1,
capoverso Art. 16-bis, comma 3, dell’articolo 10
e dell’articolo 11 del disegno di legge n. 5534)
(Relatori: CICCANTI, per il disegno di legge n. 5535;BARETTA e
BRUNETTA, per il disegno di legge n. 5534-bis)
NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e
programmazione), il 15 novembre 2012, hadeliberato di riferire
favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 5535 e 5534-bis.
In pari datala Commissione ha chiesto di essere autorizzata a
riferire oralmente.
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
PAGINA BIANCA
-
CAMERA DEI DEPUTATI N. 5535-AN. 5534-bis-A—
DISEGNO DI LEGGEN. 5535
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE(GRILLI)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013e
bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015
Presentato il 16 ottobre 2012
E
DISEGNO DI LEGGEN. 5534-bis
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE(GRILLI)
Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013)
(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della
Camera, ai sensi dell’articolo120, comma 2, del Regolamento, e
comunicato all’Assemblea il 18 ottobre 2012,dell’articolo 3, commi
9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32 a 36 e da39
a 41, dell’articolo 7, commi 12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34,
dell’articolo 8, commi15, 16 e 19, dell’articolo 9, comma 1,
capoverso Art. 16-bis, comma 3, dell’articolo 10
e dell’articolo 11 del disegno di legge n. 5534)
(Relatori: CICCANTI, per il disegno di legge n. 5535;BARETTA e
BRUNETTA, per il disegno di legge n. 5534-bis)
NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e
programmazione), il 15 novembre 2012, hadeliberato di riferire
favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 5535 e 5534-bis.
In pari datala Commissione ha chiesto di essere autorizzata a
riferire oralmente.
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
PAGINA BIANCA
-
I N D I C E____
Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali
. . . . Pag. 5
Testo del disegno di legge n. 5535 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . » 9
Quadri generali riassuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . » 55
Tabelle degli stati di previsione . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . » 57
(modificazioni apportate dalla Commissione)
Testo del disegno di legge n. 5534-bis . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . » 67
Prospetto di copertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . » 195
Regolazioni contabili e debitorie . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . » 197
Tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . » 201
Tabella B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . » 203
Tabella C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . » 205
Tabella E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . » 235
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
PAGINA BIANCA
-
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 5535 E 5534-bis
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
PAGINA BIANCA
-
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati congiuntamente il disegno di legge C. 5534-bis,recante
« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013) », ed il disegno di leggeC.
5535, recante « Bilancio di previsione dello Stato per
l’annofinanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 »;
rilevato che il disegno di legge di stabilità 2013 realizza
gliobiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota
diaggiornamento del Documento di economia e finanza 2012,
consen-tendo il raggiungimento, nel 2013, dell’obiettivo del
pareggio dibilancio in termini strutturali, nonché il finanziamento
di alcune speseindifferibili;
evidenziate, per quanto attiene agli specifici profili di
interessedella Commissione, le norme di cui agli articoli 5 e 6 del
disegno dilegge di stabilità, recanti misure volte a perseguire
ingenti riduzionidi spesa destinate agli enti territoriali
(complessivamente –2,2 miliardiannui nel triennio) ed al comparto
sanitario (-600 milioni nel 2013 e–1 miliardo annuo a decorrere dal
2014);
rilevato come i disegni di legge in esame attengano in
viagenerale alla materia « sistema contabile dello Stato », di cui
all’ar-ticolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sul disegno di legge 5534-bis Governo, recante « Disposizioni
perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato »
(Leggedi stabilità 2013);
con la seguente condizione:
sia prevista una rimodulazione delle riduzioni di spesa
recatedalle previsioni di cui agli articoli 5 e 6, al fine di
contenere e mitigarel’impatto della Legge di stabilità sul quadro
delle risorse destinate aglienti territoriali e al comparto
sanitario;
esprime altresì
PARERE FAVOREVOLE
sul disegno di legge C. 5535 Governo, recante « Bilancio
diprevisione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il
triennio2013-2015 ».
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
PAGINA BIANCA
-
TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5535
(BILANCIO)
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
PAGINA BIANCA
-
TESTODEL DISEGNO DI LEGGE
__
TESTODELLA COMMISSIONE
__
ART. 1.
(Stato di previsione dell’entrata).
ART. 1.
(Stato di previsione dell’entrata).
1. L’ammontare delle entrate previsteper l’anno finanziario
2013, relative aimposte, tasse, contributi di ogni specie eogni
altro provento, accertate, riscosse eversate nelle casse dello
Stato, in virtù dileggi, decreti, regolamenti e di ogni
altrotitolo, risulta dall’annesso stato di previ-sione dell’entrata
(Tabella n. 1).
Identico.
Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle
finanze e disposizioni rela-
tive).
ART. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle
finanze e disposizioni rela-
tive).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, per l’anno finan-ziario
2013, in conformità all’annesso statodi previsione (Tabella n.
2).
Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla
Tabella n. 2, v.pag. 59).
2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
ripartire, con pro-pri decreti, fra gli stati di previsione
dellevarie amministrazioni statali i fondi daripartire iscritti
nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle
finanzeper l’anno finanziario 2013, nell’ambitodella missione «
Fondi da ripartire » delprogramma « Fondi da assegnare »,
nonchénell’ambito della missione « Diritti sociali,politiche
sociali e famiglia » del pro-gramma « Protezione sociale per
partico-lari categorie ».
3. L’importo massimo di emissione dititoli pubblici, in Italia e
all’estero, al nettodi quelli da rimborsare e di quelli
perregolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno2013, in 24.000
milioni di euro.
4. I limiti di cui all’articolo 6, comma9, del decreto-legge 30
settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24
novembre 2003, n. 326, concer-nente gli impegni assumibili dalla
societàSACE Spa – Servizi assicurativi del com-mercio estero, sono
fissati, per l’annofinanziario 2013, rispettivamente in
5.000milioni di euro per le garanzie di duratafino a ventiquattro
mesi e in 12.000 mi-lioni di euro per le garanzie di
duratasuperiore a ventiquattro mesi.
5. La società SACE Spa è altresì auto-rizzata, per l’anno
finanziario 2013, arilasciare garanzie e coperture
assicurativerelativamente alle attività di cui
all’articolo11-quinquies, comma 4, del decreto-legge14 marzo 2005,
n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,n.
80, entro una quota massima del 30 percento di ciascuno dei limiti
indicati alcomma 4 del presente articolo.
Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, al trasferimento ai perti-nenti
capitoli dello stato di previsione delMinistero dell’economia e
delle finanzeper l’anno finanziario 2013 delle sommeiscritte, per
competenza e cassa, nel pro-gramma « Oneri per il servizio del
debitostatale », nell’ambito della missione « De-bito pubblico »
del medesimo stato diprevisione, in relazione agli oneri
connessialle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagliarticoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31dicembre 2009, n. 196, inseriti nel pro-gramma «
Fondi di riserva e speciali »,nell’ambito della missione « Fondi da
ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia
e delle finanze, sonostabiliti, rispettivamente, in 906 milioni
dieuro, 1.100 milioni di euro, 1.900 milionidi euro, 550 milioni di
euro e 10.000milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all’articolo 26della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sonoconsiderate spese obbligatorie quelle de-scritte
nell’elenco n. 1, annesso allo statodi previsione del Ministero
dell’economia edelle finanze.
9. Le spese per le quali può esercitarsila facoltà prevista
dall’articolo 28 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
in-dicate nell’elenco n. 2, annesso allo statodi previsione del
Ministero dell’economia edelle finanze.
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
10. Gli importi di compensazione mo-netaria riscossi negli
scambi fra gli Statimembri dell’Unione europea sono
versatinell’ambito della voce « Accisa e impostaerariale su altri
prodotti » dello stato diprevisione dell’entrata.
Corrispondente-mente, la spesa per contributi da corri-spondere
all’Unione europea in applica-zione del regime delle « risorse
proprie »,di cui alla decisione n. 2000/597/CE/Euratom del
Consiglio, del 29 settembre2000, e alla decisione n.
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,nonché per
importi di compensazione mo-netaria è imputata al programma «
Parte-cipazione italiana alle politiche di bilancioin ambito UE »,
nell’ambito della missione« L’Italia in Europa e nel mondo »
dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle
finanze per l’anno finanzia-rio 2013, sul conto di tesoreria
denomi-nato: « Ministero del tesoro – FEOGA,Sezione garanzia ».
11. Gli importi di compensazione mo-netaria accertati nei mesi
di novembre edicembre 2012 sono riferiti alla compe-tenza dell’anno
2013 ai fini della correla-tiva spesa da imputare nell’ambito
delprogramma dello stato di previsione delMinistero dell’economia e
delle finanze dicui al comma 10 del presente articolo.
12. Le somme iscritte nello stato diprevisione del Ministero
dell’economia edelle finanze, per l’anno finanziario 2013,nei
pertinenti programmi relativi ai se-guenti fondi da ripartire, non
utilizzate altermine dell’esercizio, sono conservate nelconto dei
residui per essere utilizzatenell’esercizio successivo: Fondo da
ripar-tire per l’attuazione dei contratti e Fondoda ripartire per
fronteggiare le spese de-rivanti dalle eventuali assunzioni di
per-sonale a tempo indeterminato per le Am-ministrazioni dello
Stato da autorizzare inderoga al divieto di assunzione. Il
Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoa ripartire tra
i pertinenti programmi delleamministrazioni interessate, con
propridecreti, le somme conservate nel conto deiresidui dei
predetti Fondi.
Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
13. Ai fini dell’attuazione dell’articolo48 della legge 20
maggio 1985, n. 222,l’utilizzazione dello stanziamento concer-nente
l’8 per mille dell’imposta sul redditodelle persone fisiche di
pertinenza delloStato, di cui al programma « Fondi daassegnare »,
nell’ambito della missione« Fondi da ripartire » dello stato di
previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno
finanziario 2013, èstabilita con decreto del Presidente
delConsiglio dei ministri, da emanare entrotrenta giorni dalla
richiesta di parere allecompetenti Commissioni parlamentari.
IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare,
con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione al pro-gramma «
Rimborsi del debito statale »,nell’ambito della missione « Debito
pub-blico » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia
e delle finanze perl’anno finanziario 2013, delle somme af-fluite
all’entrata del bilancio dello Statoper essere destinate ad
alimentare ilFondo per l’ammortamento dei titoli diStato.
15. Ai fini della compensazione suifondi erogati per la mobilità
sanitaria inattuazione dell’articolo 12, comma 3, let-tera b), del
decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e successive
modificazioni, ilMinistro dell’economia e delle finanze
èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione
al programma« Concorso dello Stato al finanziamentodella spesa
sanitaria », nell’ambito dellamissione « Relazioni finanziarie con
le au-tonomie territoriali » dello stato di previ-sione del
Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno finanziario 2013,
dellesomme versate all’entrata del bilanciodello Stato dalle
regioni e dalle provinceautonome di Trento e di Bolzano.
Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
16. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione al pro-gramma «
Promozione e garanzia dei di-ritti e delle pari opportunità »,
nell’ambitodella missione « Diritti sociali, politichesociali e
famiglia » dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e
delle finanzeper l’anno finanziario 2013, delle sommeaffluite
all’entrata del bilancio dello Statoper contributi destinati
dall’Unione euro-pea alle attività poste in essere dallaCommissione
nazionale per le pari oppor-tunità tra uomo e donna in accordo
conl’Unione europea.
17. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, al trasferimento dellesomme
occorrenti per l’effettuazione delleelezioni politiche,
amministrative e deimembri del Parlamento europeo
assegnatiall’Italia e per l’attuazione dei referendumdal programma
« Fondi da assegnare »,nell’ambito della missione « Fondi da
ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia
e delle finanze perl’anno finanziario 2013, ai competenti
pro-grammi degli stati di previsione del me-desimo Ministero
dell’economia e dellefinanze e dei Ministeri della giustizia,
degliaffari esteri e dell’interno per lo stessoanno finanziario,
per l’effettuazione dispese relative a competenze spettanti
aicomponenti i seggi elettorali, a nomine enotifiche dei presidenti
di seggio, a com-pensi per lavoro straordinario, a compensiagli
estranei all’amministrazione, a mis-sioni, a premi, a indennità e
competenzevarie spettanti alle Forze di polizia, atrasferte e
trasporto delle Forze di polizia,a rimborsi per facilitazioni di
viaggio aglielettori, a spese di ufficio, a spese telegra-fiche e
telefoniche, a fornitura di carta estampa di schede, a manutenzione
e ac-quisto di materiale elettorale, a servizioautomobilistico e ad
altre esigenze deri-vanti dall’effettuazione delle predette
con-sultazioni elettorali.
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
18. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato, per
l’anno 2013, atrasferire, con propri decreti, ai capitolidel titolo
III (Rimborso di passività finan-ziarie) degli stati di previsione
delle am-ministrazioni interessate le somme iscritte,per competenza
e cassa, nell’ambito delprogramma « Rimborsi del debito statale
»della missione « Debito pubblico » dellostato di previsione del
Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, in relazione aglioneri
connessi alle operazioni di rimborsoanticipato o di rinegoziazione
dei mutuicon onere a totale o parziale carico delloStato.
19. Nell’elenco n. 5, annesso allo statodi previsione del
Ministero dell’economia edelle finanze, sono indicate le spese per
lequali possono effettuarsi, per l’anno finan-ziario 2013,
prelevamenti dal fondo adisposizione, di cui all’articolo 9,
comma4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831,iscritto nel programma
« Prevenzione erepressione delle frodi e delle violazioniagli
obblighi fiscali », nell’ambito dellamissione « Politiche
economico-finanziariee di bilancio », nonché nel programma«
Concorso della Guardia di finanza allasicurezza pubblica »,
nell’ambito della mis-sione « Ordine pubblico e sicurezza »
delmedesimo stato di previsione.
20. Il numero massimo degli ufficialiausiliari del Corpo della
guardia di finanzadi cui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-ticolo
937 del codice dell’ordinamento mi-litare, di cui al decreto
legislativo 15marzo 2010, n. 66, da mantenere in ser-vizio
nell’anno 2013, ai sensi dell’articolo803 del medesimo codice di
cui al decretolegislativo n. 66 del 2010, è stabilito in
70unità.
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
21. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
effettuare, conpropri decreti, variazioni compensative, intermini
di competenza e di cassa, tra lostanziamento di bilancio relativo
al« Fondo sanitario nazionale » (capitolo2700) e quello relativo
alle « Somme daerogare alle regioni a statuto ordinario atitolo di
compartecipazione dell’IVA » (ca-pitolo 2862) dello stato di
previsione delMinistero dell’economia e delle finanze, inrelazione
alle deliberazioni annuali delComitato interministeriale per la
program-mazione economica (CIPE) ai sensi del-l’articolo 39, comma
1, del decreto legi-slativo 15 dicembre 1997, n. 446.
22. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, su proposta del
Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, le
variazioni compensative di bilan-cio occorrenti per trasferire al
pertinenteprogramma dello stato di previsione delMinistero
dell’istruzione, dell’università edella ricerca i fondi per il
funzionamentodelle commissioni che gestiscono il Fondointegrativo
speciale per la ricerca (FISR),istituito in attuazione del decreto
legisla-tivo 5 giugno 1998, n. 204.
23. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
assegnare ai per-tinenti programmi le somme iscritte nel-l’ambito
dei programmi « Incentivi alleimprese per interventi di sostegno »
e « In-terventi di sostegno tramite il sistema difiscalità » della
missione « Competitività esviluppo delle imprese » dello stato
diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze, ai fini
dell’utilizzazione deifondi relativi al rimborso degli oneri
diservizio pubblico sostenuti dalle impresepubbliche,
rispettivamente disciplinati daicontratti di servizio e di
programma sti-pulati con le amministrazioni pubbliche,nonché per
agevolazioni concesse in ap-plicazione di specifiche disposizioni
legi-slative.
Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
24. Le somme iscritte nel bilancio auto-nomo della Presidenza
del Consiglio deiministri, assegnate dal CIPE con propriadelibera
alle amministrazioni interessate aisensi dell’articolo 1, comma 7,
della legge 17maggio 1999, n. 144, per l’anno finanziario2013,
destinate alla costituzione di unitàtecniche di supporto alla
programmazione,alla valutazione e al monitoraggio degli
in-vestimenti pubblici, sono versate all’entratadel bilancio dello
Stato per essere riasse-gnate negli stati di previsione delle
ammini-strazioni medesime.
25. In relazione alle necessità derivantidall’andamento dei
mercati finanziari edalla gestione del debito statale, il
Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad effettuare,
con propri decreti, variazionicompensative, in termini di
competenza edi cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli2214, 2215,
2216, 2217, 2219, 2220, 2221,2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei
capi-toli 2242 e 2247 dello stato di previsione delMinistero
dell’economia e delle finanze perl’anno finanziario 2013, iscritti
nel pro-gramma « Oneri per il servizio del debitostatale ». Per le
medesime necessità il Mini-stro dell’economia e delle finanze è
autoriz-zato ad effettuare, con propri decreti, va-riazioni
compensative, in termini di compe-tenza e di cassa, tra gli
stanziamenti deicapitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e9590
dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle
finanze per l’annofinanziario 2013, iscritti nel programma«
Rimborsi del debito statale ».
26. In relazione alle necessità gestionaliderivanti dalle
diverse variabili connesse alfinanziamento del bilancio dell’Unione
eu-ropea a titolo di risorse proprie, il Ministrodell’economia e
delle finanze è autorizzatoad effettuare, con propri decreti,
variazionicompensative, in termini di competenza edi cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli2751 e 2752 dello stato di previsione
delMinistero dell’economia e delle finanze perl’anno finanziario
2013, iscritti nell’ambitodella missione « L’Italia in Europa e
nelmondo » del programma « Partecipazioneitaliana alle politiche di
bilancio in ambitoUE ».
Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
27. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad
apportare, con pro-pri decreti, le variazioni compensative
dibilancio anche tra i titoli della spesa deiMinisteri interessati,
occorrenti per l’attua-zione delle disposizioni recate dal
decretolegislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materiadi federalismo
fiscale delle regioni a statutoordinario.
28. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a
provvedere, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2013,
allariassegnazione ad apposito capitolo dispesa dello stato di
previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, nella
misurastabilita con proprio decreto, delle sommeversate,
nell’ambito della voce « Entrate de-rivanti dal controllo e
repressione delle ir-regolarità e degli illeciti » dello stato di
pre-visione dell’entrata, dalla società EquitaliaGiustizia Spa a
titolo di utili relativi allagestione finanziaria del fondo di cui
all’ar-ticolo 61, comma 23, del decreto-legge 25giugno 2008, n.
112, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
29. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad
apportare, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2013,
va-riazioni compensative, anche tra pro-grammi diversi, in termini
di residui, com-petenza e cassa, tra gli stanziamenti dibilancio
relativi ai capitoli interessati dallariorganizzazione del
Ministero dell’econo-mia e delle finanze prevista dal decreto
delMinistro dell’economia e delle finanze 5luglio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Uffi-ciale n. 205 del 3 settembre 2012.
Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
30. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad
apportare, con pro-pri decreti, variazioni compensative, in
ter-mini di residui, competenza e cassa, tracapitoli dello stato di
previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze, perl’anno
2013, in attuazione dell’articolo 23-quinquies, comma 6, del
decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-zioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,concernente il trasferimento
della Dire-zione della giustizia tributaria e della Dire-zione
comunicazione istituzionale della fi-scalità dal Dipartimento delle
finanze alDipartimento dell’amministrazione gene-rale, del
personale e dei servizi del mede-simo Ministero.
31. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, con propri
decreti, provvede all’ade-guamento degli stanziamenti dei
capitolidestinati al pagamento dei premi e dellevincite dei giochi
pronostici, delle scom-messe e delle lotterie, in corrispondenzacon
l’effettivo andamento delle relative ri-scossioni.
Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 3.
(Stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico e
disposizioni relative).
ART. 3.
(Stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero dellosviluppo economico, per l’anno finanziario2013, in
conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 3).
Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla
Tabella n. 3, v.pag. 60).
2. Gli importi dei versamenti effettuaticon imputazione alle
voci « Restituzione,rimborsi, recuperi e concorsi vari » e « Al-tre
entrate in conto capitale » dello stato diprevisione dell’entrata
sono correlativa-mente iscritti, in termini di competenza edi
cassa, con decreti del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze,
negli appositi ca-pitoli dei pertinenti programmi dello statodi
previsione del Ministero dello sviluppoeconomico relativi al Fondo
per la com-petitività e lo sviluppo, al Fondo per gliinterventi
agevolativi alle imprese, alFondo rotativo per le imprese e al
Fondorotativo per la crescita sostenibile.
3. Le somme impegnate in relazionealle disposizioni di cui
all’articolo 1 deldecreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, con-vertito
dalla legge 10 dicembre 1993,n. 513, in materia di interventi
urgenti asostegno dell’occupazione nelle aree dicrisi siderurgica,
resesi disponibili a se-guito di provvedimenti di revoca,
sonoversate all’entrata del bilancio dello Statoper essere
riassegnate, con decreti delMinistro dell’economia e delle finanze,
allostato di previsione del Ministero dellosviluppo economico, ai
fini di cui al citatoarticolo 1 del decreto-legge n. 410
del1993.
Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
4. Le somme iscritte nello stato diprevisione del Ministero
dello sviluppoeconomico per l’anno finanziario 2013relative al
Fondo per lo sviluppo e lacoesione disponibili al termine
dell’eserci-zio, nonché quelle trasferite dal Fondomedesimo ai
pertinenti capitoli degli statidi previsione dei Ministeri
destinatari dellerisorse finanziarie, sono conservate nelconto dei
residui per essere utilizzatenell’esercizio successivo. Il Ministro
del-l’economia e delle finanze è autorizzato aripartire, con propri
decreti, tra i perti-nenti programmi delle amministrazioni
in-teressate le somme conservate nel contodei residui del predetto
Fondo.
5. Ferma restando la disposizione dicui all’articolo 36 del
regio decreto 18novembre 1923, n. 2440, e successive
mo-dificazioni, il Ministro dell’economia edelle finanze è
autorizzato ad effettuare,con propri decreti, le variazioni di
bilancioin termini di residui, competenza e cassa,conseguenti alla
ripartizione tra le ammi-nistrazioni interessate del fondo
iscrittonel programma « Politiche per lo sviluppoeconomico ed il
miglioramento istituzio-nale delle aree sottoutilizzate »,
nell’am-bito della missione « Sviluppo e riequili-brio territoriale
» dello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico,
inrelazione alle disposizioni di cui all’arti-colo 2 della legge 2
maggio 1990, n. 102,e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione
deiMinisteri interessati, le variazioni di bi-lancio occorrenti in
relazione alla soppres-sione dell’Istituto nazionale per il
com-mercio estero (ICE) e all’istituzione del-l’ICE – Agenzia per
la promozione al-l’estero e l’internazionalizzazione delleimprese
italiane, disposte ai sensi dell’ar-ticolo 14 del decreto-legge 6
luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15
luglio 2011, n. 111, e successivemodificazioni.
Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoroe delle politiche
sociali).
ART. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoroe delle politiche
sociali).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero dellavoro e delle politiche sociali, per
l’annofinanziario 2013, in conformità all’annessostato di
previsione (Tabella n. 4).
Identico.
Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 5.
(Stato di previsione del Ministero dellagiustizia e disposizioni
relative).
ART. 5.
(Stato di previsione del Ministero dellagiustizia e disposizioni
relative).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero dellagiustizia, per l’anno finanziario 2013, inconformità
all’annesso stato di previsione(Tabella n. 5).
Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla
Tabella n. 5, v.pag. 61).
2. Le entrate e le spese degli Archivinotarili, per l’anno
finanziario 2013, sonostabilite in conformità agli stati di
previ-sione annessi a quello del Ministero dellagiustizia
(Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali defi-cienze delle assegnazioni
di bilancio èutilizzato lo stanziamento del Fondo per lespese
impreviste iscritto nel programma« Giustizia civile e penale »,
nell’ambitodella missione « Giustizia » dello stato diprevisione
della spesa degli Archivi nota-rili. I prelevamenti da detto Fondo,
nonchél’utilizzazione delle somme prelevate, sonodisposti con
decreti del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, su proposta
delMinistro della giustizia. Tali decreti sonocomunicati al
Parlamento in allegato alconto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione dellesomme
versate dal Comitato olimpico na-zionale italiano (CONI), dalle
regioni, dalleprovince, dai comuni e da altri enti pub-blici e
privati all’entrata del bilancio delloStato, in termini di
competenza e di cassa,relativamente alle spese per il
manteni-mento, per l’assistenza e per la rieduca-zione dei detenuti
e internati, nonché perle attività sportive del personale del
Corpodi polizia penitenziaria e dei detenuti einternati,
nell’ambito del programma« Amministrazione penitenziaria » e
delprogramma « Giustizia minorile » dellamissione « Giustizia »
dello stato di previ-sione del Ministero della giustizia perl’anno
finanziario 2013.
Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 6.
(Stato di previsione del Ministero degliaffari esteri e
disposizioni relative).
ART. 6.
(Stato di previsione del Ministero degliaffari esteri e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero degliaffari esteri, per l’anno finanziario 2013,in
conformità all’annesso stato di previ-sione (Tabella n. 6).
1. Identico.
2. È approvato, in termini di compe-tenza e di cassa, il
bilancio dell’Istitutoagronomico per l’Oltremare per
l’annofinanziario 2013, annesso allo stato diprevisione del
Ministero degli affari esteri(Appendice n. 1).
2. Identico.
3. In relazione alle somme affluiteall’entrata del bilancio
dello Stato percontributi versati da Paesi esteri in appli-cazione
della direttiva 77/486/CEE delConsiglio, del 25 luglio 1977, il
Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoa provvedere,
con propri decreti, alla rias-segnazione delle somme stesse ai
perti-nenti programmi dello stato di previsionedel Ministero degli
affari esteri per l’annofinanziario 2013, affinché siano
utilizzateper gli scopi per cui tali somme sono stateversate.
3. Identico.
4. In relazione alle somme affluiteall’entrata del bilancio
dell’Istituto agro-nomico per l’Oltremare, per anticipazionie
rimborsi di spese per conto di terzinonché di organismi
internazionali o dellaDirezione generale per la cooperazioneallo
sviluppo del Ministero degli affariesteri, il Ministro
dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri
decreti, le occorrenti variazioni al-l’entrata e alla spesa del
suddetto bilancioper l’anno finanziario 2013.
4. Identico.
Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
5. Il Ministero degli affari esteri èautorizzato ad effettuare,
previe intese conil Ministero dell’economia e delle
finanze,operazioni in valuta estera non converti-bile pari alle
disponibilità esistenti neiconti correnti valuta Tesoro
costituitipresso le rappresentanze diplomatiche egli uffici
consolari, ai sensi dell’articolo 5della legge 6 febbraio 1985, n.
15, e suc-cessive modificazioni, e che risultino in-trasferibili
per effetto di norme o dispo-sizioni locali. Il relativo
controvalore ineuro è acquisito all’entrata del bilanciodello Stato
ed è contestualmente iscritto,con decreti del Ministro
dell’economia edelle finanze, sulla base delle indicazionidel
Ministero degli affari esteri, nei per-tinenti programmi dello
stato di previsionedel medesimo Ministero per l’anno finan-ziario
2013, per l’effettuazione di speseconnesse alle esigenze di
funzionamento emantenimento delle sedi diplomatiche econsolari,
degli istituti di cultura e dellescuole italiane all’estero. Il
Ministero degliaffari esteri è altresì autorizzato ad effet-tuare,
con le medesime modalità, opera-zioni in valuta estera pari alle
disponibilitàesistenti nei conti correnti valuta Tesoro invalute
inconvertibili o intrasferibili indivi-duate, ai fini delle
operazioni di cui alpresente comma, dal Dipartimento deltesoro del
Ministero dell’economia e dellefinanze su richiesta della
competente Di-rezione generale del Ministero degli
affariesteri.
5. Identico.
6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, suproposta del Ministro degli affari esteri,variazioni
compensative in termini di com-petenza e di cassa tra i capitoli
allocati nelprogramma « Cooperazione allo sviluppo »,nell’ambito
della missione « L’Italia in Eu-ropa e nel mondo » dello stato di
previ-sione del Ministero degli affari esteri,relativamente agli
stanziamenti per l’aiutopubblico allo sviluppo determinati
nellaTabella, allegata alla legge di stabilità, di cuiall’articolo
11, comma 3, lettera d), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, suproposta del Ministro degli affari esteri,variazioni
compensative in termini di com-petenza e di cassa tra i capitoli
allocati nelprogramma « Cooperazione allo sviluppo »,nell’ambito
della missione « L’Italia in Eu-ropa e nel mondo » dello stato di
previ-sione del Ministero degli affari esteri,relativamente agli
stanziamenti per l’aiutopubblico allo sviluppo determinati
nellaTabella, allegata alla legge di stabilità, di cuiall’articolo
11, comma 3, lettera d), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta
fermoquanto previsto dall’articolo 15, comma 9,primo periodo, della
legge 26 febbraio 1987,n. 49, e successive modificazioni.
Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell’istru-zione,
dell’università e della ricerca e di-
sposizioni relative).
ART. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell’istru-zione,
dell’università e della ricerca e di-
sposizioni relative).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,per
l’anno finanziario 2013, in conformitàall’annesso stato di
previsione (Tabellan. 7).
Identico.
2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
ripartire, con pro-pri decreti, su proposta del Ministro
del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,i fondi iscritti
nella parte corrente e nelconto capitale del programma « Fondi
daassegnare », nell’ambito della missione« Fondi da ripartire »
dello stato di previ-sione del Ministero dell’istruzione,
del-l’università e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazionedelle risorse di
bilancio, il Ministro del-l’istruzione, dell’università e della
ricerca èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le
occorrenti variazioni compensa-tive, in termini di competenza e di
cassa,tra i capitoli « Somma da assegnare per ilpagamento della
mensa scolastica » non-ché tra i capitoli relativi al « Fondo per
ilfunzionamento delle istituzioni scolasti-che » iscritti nei
pertinenti programmidello stato di previsione del
Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca.
4. L’assegnazione autorizzata a favoredel Consiglio nazionale
delle ricerche, perl’anno finanziario 2013, è comprensivadella
somma, determinata nella misuramassima di 2.582.284 euro, a favore
del-l’Istituto di biologia cellulare per attivitàinternazionale
afferente all’area di Mon-terotondo.
Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
5. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione dellesomme
affluite all’entrata del bilanciodello Stato in relazione
all’articolo 9 deldecreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
con-vertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 1996, n. 421,
al pertinente pro-gramma « Ricerca scientifica e tecnologiadi base
» dello stato di previsione delMinistero dell’istruzione,
dell’università edella ricerca.
6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, su proposta del
Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, le
occorrenti variazioni, in terminidi competenza e di cassa, tra lo
stato diprevisione del Ministero dell’istruzione,dell’università e
della ricerca e gli stati diprevisione dei Ministeri interessati in
re-lazione al trasferimento di fondi riguar-danti il finanziamento
di progetti per laricerca.
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell’in-terno e disposizioni
relative).
ART. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell’in-terno e disposizioni
relative).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero dell’in-terno, per l’anno finanziario 2013, in
con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 8).
Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla
Tabella n. 8, v.pag. 62).
2. Le somme versate dal CONI nell’am-bito della voce « Entrate
derivanti da ser-vizi resi dalle Amministrazioni statali »dello
stato di previsione dell’entrata sonoriassegnate, con decreti del
Ministro del-l’economia e delle finanze, al programma« Prevenzione
dal rischio e soccorso pub-blico », nell’ambito della missione «
Soc-corso civile » dello stato di previsione delMinistero
dell’interno per l’anno finanzia-rio 2013, per essere destinate
alle speserelative all’educazione fisica, all’attivitàsportiva e
alla costruzione, completamentoe adattamento di infrastrutture
sportiveconcernenti il Corpo nazionale dei vigilidel fuoco.
3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato diprevisione del
Ministero dell’interno, sonoindicate le spese per le quali
possonoeffettuarsi, per l’anno finanziario 2013,prelevamenti dal
fondo a disposizione perla Pubblica sicurezza, di cui all’articolo
1della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,iscritto nel programma «
Pianificazione ecoordinamento Forze di polizia », nell’am-bito
della missione « Ordine pubblico esicurezza ».
4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, le variazioni compensativedi bilancio
anche tra i titoli della spesadello stato di previsione del
Ministerodell’interno, occorrenti per l’attuazionedelle
disposizioni recate dall’articolo 61del decreto legislativo 15
dicembre 1997,n. 446, e successive modificazioni, dall’ar-ticolo
10, comma 11, della legge 13 maggio1999, n. 133, e successive
modificazioni, edall’articolo 8, comma 5, della legge 3maggio 1999,
n. 124, relative ai trasferi-menti erariali agli enti locali.
Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
5. In relazione all’articolo 1, comma1328, della legge 27
dicembre 2006, n. 296,al fine di ridurre il costo a carico
delloStato del servizio antincendi negli aero-porti, il Ministro
dell’economia e dellefinanze è autorizzato a riassegnare, conpropri
decreti, nello stato di previsione delMinistero dell’interno le
somme versateall’entrata del bilancio dello Stato in ap-plicazione
delle disposizioni di cui al citatocomma 1328 dell’articolo 1 della
leggen. 296 del 2006.
6. Sono autorizzati l’accertamento e lariscossione, secondo le
leggi in vigore, delleentrate del Fondo edifici di culto,
nonchél’impegno e il pagamento delle spese, re-lative all’anno
finanziario 2013, in confor-mità agli stati di previsione annessi
aquello del Ministero dell’interno (Appen-dice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all’articolo 26della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sonoconsiderate spese obbligatorie del bilanciodel
Fondo edifici di culto quelle indicatenell’elenco n. 1, annesso al
bilancio pre-detto.
8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’interno,
le occorrenti variazioni, intermini di competenza e di cassa,
neglistati di previsione dell’entrata e della spesadel Fondo
edifici di culto, per l’annofinanziario 2013, conseguenti alle
sommeprelevate dal conto corrente infruttifero ditesoreria
intestato al predetto Fondo, perfar fronte alle esigenze derivanti
dall’at-tuazione degli articoli 55 e 69 della legge20 maggio 1985,
n. 222.
Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
trasferire, conpropri decreti, su proposta del
Ministrodell’interno, agli stati di previsione deiMinisteri
interessati le risorse iscritte nelcapitolo 2313, istituito
nell’ambito del pro-gramma « Garanzia dei diritti e interventiper
lo sviluppo della coesione sociale »della missione « Immigrazione,
accoglienzae garanzia dei diritti » dello stato di pre-visione del
Ministero dell’interno, e nelcapitolo 2872, istituito nell’ambito
del pro-gramma « Pianificazione e coordinamentoForze di polizia »
della missione « Ordinepubblico e sicurezza » del medesimo statodi
previsione, in attuazione dell’articolo 1,comma 562, della legge 23
dicembre 2005,n. 266, dell’articolo 34 del decreto-legge 1o
ottobre 2007, n. 159, convertito, con mo-dificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007,n. 222, e delle disposizioni di cui
all’arti-colo 2, comma 106, della legge 24 dicem-bre 2007, n.
244.
10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, le variazioni compensativedi bilancio
anche tra i titoli della spesadello stato di previsione del
Ministerodell’interno, occorrenti per l’attuazionedelle
disposizioni recate dai decreti legi-slativi 14 marzo 2011, n. 23,
e 6 maggio2011, n. 68, in materia di federalismofiscale municipale
e di autonomia di en-trata delle province.
11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
riassegnare, conpropri decreti, nello stato di previsione
delMinistero dell’interno, i contributi relativial rilascio e al
rinnovo dei permessi disoggiorno, di cui all’articolo 5,
comma2-ter, del testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio
1998, n. 286, versatiall’entrata del bilancio dello Stato e
de-stinati, ai sensi dell’articolo 14-bis delmedesimo testo unico,
al Fondo rimpatrifinalizzato a finanziare le spese per ilrimpatrio
degli stranieri verso i Paesi diorigine ovvero di provenienza.
Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
12. Al fine di reperire le risorse occor-renti per il
finanziamento dei programmi dirimpatrio volontario e assistito di
cittadinidi Paesi terzi verso il Paese di origine o diprovenienza,
ai sensi dell’articolo 14-ter deltesto unico di cui al decreto
legislativo 25luglio 1998, n. 286, e successive modifica-zioni, il
Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare,
con pro-pri decreti, su proposta del Ministro dell’in-terno, le
occorrenti variazioni compensa-tive di bilancio, anche tra missioni
eprogrammi diversi dello stato di previsionedel Ministero
dell’interno.
Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell’am-biente e della tutela
del territorio e del
mare).
ART. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell’am-biente e della tutela
del territorio e del
mare).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare,
per l’anno finanziario 2013, in con-formità all’annesso stato di
previsione (Ta-bella n. 9).
Identico.
Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 10.
(Stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei
trasporti e disposizioni
relative).
ART. 10.
(Stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei
trasporti e disposizioni
relative).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, per
l’annofinanziario 2013, in conformità all’annessostato di
previsione (Tabella n. 10).
1. Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla
Tabella n. 10, v.pag. 63).
2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodelle
infrastrutture e dei trasporti, le va-riazioni di competenza e di
cassa nellostato di previsione dell’entrata e in quellodel
Ministero delle infrastrutture e deitrasporti per gli adempimenti
previstidalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchédall’articolo 10
del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica
28settembre 1994, n. 634, concernente ladisciplina dell’ammissione
all’utenza delservizio di informatica del centro elabo-razione dati
del Dipartimento per i tra-sporti, la navigazione ed i sistemi
infor-mativi e statistici del Ministero delle in-frastrutture e dei
trasporti.
2. Identico.
3. Il numero massimo degli ufficialiausiliari del Corpo delle
capitanerie diporto da mantenere in servizio come forzamedia
nell’anno 2013, ai sensi dell’articolo803 del codice di cui al
decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, è stabilito comesegue: 250
ufficiali in ferma prefissata o inrafferma, di cui alla lettera c)
del comma1 dell’articolo 937 del codice di cui aldecreto
legislativo n. 66 del 2010; 70 uf-ficiali piloti di complemento, di
cui allalettera b) del comma 1 dell’articolo 937 delcodice di cui
al decreto legislativo n. 66del 2010; 3 ufficiali delle forze di
com-pletamento, di cui alla lettera d) delcomma 1 dell’articolo 937
del codice di cuial decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli ufficialiausiliari del Corpo delle
capitanerie diporto da mantenere in servizio come forzamedia
nell’anno 2013, ai sensi dell’articolo803 del codice di cui al
decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, è stabilito comesegue: 210
ufficiali in ferma prefissata o inrafferma, di cui alla lettera c)
del comma1 dell’articolo 937 del codice di cui aldecreto
legislativo n. 66 del 2010; 70 uf-ficiali piloti di complemento, di
cui allalettera b) del comma 1 dell’articolo 937 delcodice di cui
al decreto legislativo n. 66del 2010; 3 ufficiali delle forze di
com-pletamento, di cui alla lettera d) delcomma 1 dell’articolo 937
del codice di cuial decreto legislativo n. 66 del 2010.
Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
4. Il numero massimo degli allievi delCorpo delle capitanerie di
porto da man-tenere alla frequenza dei corsi pressol’Accademia
navale e le Scuole sottufficialidella Marina militare, per l’anno
2013, èfissato in 156 unità.
4. Il numero massimo degli allievi delCorpo delle capitanerie di
porto da man-tenere alla frequenza dei corsi pressol’Accademia
navale e le Scuole sottufficialidella Marina militare, per l’anno
2013, èfissato in 136 unità.
5. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato diprevisione del
Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, riguardante il
Corpodelle capitanerie di porto, sono descritte lespese per le
quali possono effettuarsi, perl’anno finanziario 2013, i
prelevamenti dalfondo a disposizione iscritto nel pro-gramma «
Sicurezza e controllo nei mari,nei porti e sulle coste »,
nell’ambito dellamissione « Ordine pubblico e sicurezza »del
medesimo stato di previsione.
5. Identico.
6. Ai sensi dell’articolo 2 del regola-mento per i servizi di
cassa e contabilitàdelle Capitanerie di porto, di cui al
regiodecreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi diqualsiasi
provenienza possono essere ver-sati in conto corrente postale dai
funzio-nari delegati.
6. Identico.
7. Le disposizioni legislative e regola-mentari in vigore presso
il Ministero delladifesa si applicano, in quanto compatibili,alla
gestione dei fondi di pertinenza delleCapitanerie di porto. Alle
spese per lamanutenzione e l’esercizio dei mezzi nau-tici,
terrestri e aerei e per attrezzaturetecniche, materiali e
infrastrutture occor-renti per i servizi tecnici e di sicurezza
deiporti e delle caserme delle Capitanerie diporto, di cui al
programma « Sicurezza econtrollo nei mari, nei porti e sulle coste
»,nell’ambito della missione « Ordine pub-blico e sicurezza » dello
stato di previsionedel Ministero delle infrastrutture e
deitrasporti, si applicano, per l’anno finan-ziario 2013, le
disposizioni dell’articolo61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,n. 2440, sulla contabilità generale delloStato.
7. Identico.
Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione
deiMinisteri interessati, le variazioni di bi-lancio, in termini di
residui, competenza ecassa, conseguenti alla ripartizione del«
Fondo infrastrutture ferroviarie, stradalie relativo a opere di
interesse strategico »di cui all’articolo 32, comma 1, del
decre-to-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni,
dalla legge 15 luglio2011, n. 111.
8. Identico.
9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, le variazioni di bilanciooccorrenti
per l’attuazione dell’articolo 32,comma 6, del decreto-legge 6
luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15
luglio 2011, n. 111, concernentela revoca dei finanziamenti
relativi alProgramma delle infrastrutture strategi-che.
9. Identico.
Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 11.
(Stato di previsione del Ministero delladifesa e disposizioni
relative).
ART. 11.
(Stato di previsione del Ministero delladifesa e disposizioni
relative).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero delladifesa, per l’anno finanziario 2013, inconformità
all’annesso stato di previsione(Tabella n. 11).
1. Identico.
2. Il numero massimo degli ufficialiausiliari da mantenere in
servizio comeforza media nell’anno 2013, ai sensi del-l’articolo
803 del codice di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, è
stabilitocome segue:
2. Identico:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle letterea) e c) del comma 1
dell’articolo 937 delcodice di cui al decreto legislativo n. 66del
2010:
a) identico:
1) Esercito n. 0; 1) identico;
2) Marina n. 25; 2) Marina n. 27;
3) Aeronautica n. 45; 3) Aeronautica n. 18;
4) Carabinieri n. 0; soppresso;
b) ufficiali ausiliari piloti di comple-mento, di cui alla
lettera b) del comma 1dell’articolo 937 del codice di cui al
de-creto legislativo n. 66 del 2010:
b) identico:
1) Esercito n. 0; 1) identico;
2) Marina n. 103; 2) Marina n. 85;
3) Aeronautica n. 57; 3) Aeronautica n. 39;
c) ufficiali ausiliari delle forze dicompletamento, di cui alla
lettera d) delcomma 1 dell’articolo 937 del codice di cuial decreto
legislativo n. 66 del 2010:
c) identica.
1) Esercito n. 65;
2) Marina n. 18;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allieviufficiali dell’Arma dei
carabinieri pressol’Accademia, di cui alla lettera b) delcomma 1
dell’articolo 803 del codice di cuial decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66,è fissata, per l’anno 2013, in 102 unità.
3. Identico.
Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
4. Alle spese per accordi internazionali,specificamente
afferenti alle infrastrutturemultinazionali dell’Alleanza
atlantica(NATO), di cui ai programmi « Funzioninon direttamente
collegate ai compiti didifesa militare » e « Pianificazione
generaledelle Forze Armate e approvvigionamentimilitari », nonché
per l’ammodernamentoe il rinnovamento, di cui ai programmi«
Approntamento e impiego Carabinieriper la difesa e la sicurezza »,
« Appronta-mento e impiego delle forze terrestri »,« Approntamento
e impiego delle forzenavali », « Approntamento e impiego delleforze
aeree » e « Pianificazione generaledelle Forze Armate e
approvvigionamentimilitari », nell’ambito della missione « Di-fesa
e sicurezza del territorio » dello statodi previsione del Ministero
della difesa, siapplicano, per l’anno 2013, le
disposizionicontenute nell’articolo 61-bis del regio de-creto 18
novembre 1923, n. 2440, sullacontabilità generale dello Stato.
4. Identico.
5. Alle spese per le infrastrutture mul-tinazionali della NATO,
sostenute a caricodel programma « Funzioni non diretta-mente
collegate ai compiti di difesa mili-tare » e del programma «
Pianificazionegenerale delle Forze Armate e approvvi-gionamenti
militari », nell’ambito dellamissione « Difesa e sicurezza del
territo-rio » dello stato di previsione del Ministerodella difesa,
si applicano le proceduredella NATO di esecuzione delle gare
in-ternazionali emanate dal Consiglio atlan-tico. Deve essere in
ogni caso garantita latrasparenza delle procedure di appalto,
diassegnazione e di esecuzione dei lavori, aisensi della legge 13
settembre 1982,n. 646.
5. Identico.
6. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allostato di previsione del
Ministero delladifesa sono descritte le spese per le qualipossono
effettuarsi, per l’anno finanziario2013, i prelevamenti dai fondi a
disposi-zione relativi alle tre Forze armate eall’Arma dei
carabinieri, ai sensi dell’arti-colo 613 del codice di cui al
decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscrittinel programma «
Fondi da assegnare »,nell’ambito della missione « Fondi da
ri-partire » del medesimo stato di previsione.
6. Identico.
Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
7. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti
programmi dello stato di previsionedel Ministero della difesa, per
l’anno fi-nanziario 2013, delle somme versate al-l’entrata del
bilancio dello Stato dal CONI,destinate alle attività sportive del
perso-nale militare e civile della Difesa.
7. Identico.
Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 12.
(Stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole
alimentari e forestali e
disposizioni relative).
ART. 12.
(Stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole
alimentari e forestali e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali,per l’anno
finanziario 2013, in conformitàall’annesso stato di previsione
(Tabellan. 12).
Identico.
2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio
tra gli stati di previsione delMinistero delle politiche agricole
alimen-tari e forestali e delle amministrazioniinteressate, in
termini di residui, compe-tenza e cassa, ai sensi dell’articolo 31
dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394, e successivemodificazioni, e
dell’articolo 77 del de-creto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,nonché per l’attuazione del decreto legi-slativo 4 giugno 1997,
n. 143, concernenteil conferimento alle regioni delle
funzioniamministrative in materia di agricoltura epesca e la
riorganizzazione dell’Ammini-strazione centrale.
3. Per l’attuazione del decreto legisla-tivo 26 maggio 2004, n.
154, e del decretolegislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Mi-nistro
dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare, con
propri decreti,nell’ambito della parte corrente e nell’am-bito del
conto capitale dello stato di pre-visione del Ministero delle
politiche agri-cole alimentari e forestali per l’anno fi-nanziario
2013, le variazioni compensativedi bilancio, in termini di
competenza e dicassa, occorrenti per la modifica dellaripartizione
dei fondi tra i vari settorid’intervento del Programma
nazionaledella pesca e dell’acquacoltura.
Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, al trasferimento dellesomme iscritte
al capitolo 2827 del pro-gramma « Fondi da assegnare »,
nell’am-bito della missione « Fondi da ripartire »dello stato di
previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per
l’annofinanziario 2013, ai competenti programmidello stato di
previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e
forestali peril medesimo anno, secondo la ripartizionepercentuale
indicata all’articolo 24,comma 2, della legge 11 febbraio 1992,n.
157.
5. Per l’anno finanziario 2013, il Mini-stro dell’economia e
delle finanze è auto-rizzato a provvedere, con propri decreti,su
proposta del Ministro delle politicheagricole alimentari e
forestali, alla riasse-gnazione ai pertinenti programmi dellostato
di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e
forestalidelle somme versate in entrata dall’Agen-zia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA)nonché dai corrispondenti organismi
pa-gatori regionali a titolo di rimborso alCorpo forestale dello
Stato per i controllieffettuati ai sensi del regolamento (CE)n.
885/2006 della Commissione, del 21giugno 2006.
6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti
programmi dello stato di previsionedel Ministero delle politiche
agricole ali-mentari e forestali per l’anno finanziario2013 delle
somme versate all’entrata delbilancio dello Stato da
amministrazioni edenti pubblici per essere destinate al
Corpoforestale dello Stato in virtù di accordi diprogramma,
convenzioni e intese per ilraggiungimento di finalità comuni in
ma-teria di lotta contro gli incendi boschivi,sicurezza pubblica,
monitoraggio e prote-zione dell’ambiente, divulgazione ed
edu-cazione ambientale e tutela delle riservenaturali statali
affidate al Corpo mede-simo, ivi compresa la salvaguardia
dellabiodiversità anche attraverso la vivaisticasperimentale per la
conservazione dellerisorse genetiche forestali nazionali.
Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
7. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti
programmi dello stato di previsionedel Ministero delle politiche
agricole ali-mentari e forestali, per l’anno finanziario2013, delle
somme versate all’entrata delbilancio dello Stato dal CONI e da
altrienti pubblici e privati, destinate alle atti-vità sportive del
personale del Corpo fo-restale dello Stato.
8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
riassegnare, conpropri decreti, nell’ambito del programma« Tutela e
conservazione della fauna edella flora e salvaguardia della
biodiver-sità » della missione « Sviluppo sostenibilee tutela del
territorio e dell’ambiente »dello stato di previsione del Ministero
dellepolitiche agricole alimentari e forestali, lesomme di
pertinenza del Corpo forestaledello Stato, detenute dalla società
Cassadepositi e prestiti Spa, individuate d’intesacon il medesimo
Ministero e versate al-l’entrata del bilancio dello Stato.
9. Per l’anno finanziario 2013 il Mini-stro dell’economia e
delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti,nello
stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole
alimentari e fore-stali, le variazioni compensative di bilan-cio,
in termini di competenza e di cassa,occorrenti per l’attuazione di
quanto sta-bilito dagli articoli 12 e 23-quater deldecreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto2012, n. 135, in ordine alla soppressione ealla
riorganizzazione di enti vigilati dalmedesimo Ministero.
Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 13.
(Stato di previsione del Ministero per i benie le attività
culturali e disposizioni relative).
ART. 13.
(Stato di previsione del Ministero per i benie le attività
culturali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero per ibeni e le attività culturali, per l’annofinanziario
2013, in conformità all’annessostato di previsione (Tabella n.
13).
Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla
Tabella n. 13, v.pag. 64).
2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministroper i beni e
le attività culturali, rispetti-vamente per la parte corrente e per
ilconto capitale dello stato di previsione delMinistero per i beni
e le attività culturaliper l’anno finanziario 2013, le
variazionicompensative di bilancio, in termini diresidui,
competenza e cassa, tra i capitoliiscritti nel programma «
Sostegno, valoriz-zazione e tutela del settore dello spetta-colo »
della missione « Tutela e valorizza-zione dei beni e attività
culturali e pae-saggistici », relativi al Fondo unico per
lospettacolo.
Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
3. Ai fini di una razionale utilizzazionedelle risorse di
bilancio, per l’anno finan-ziario 2013, il Ministro dell’economia
edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti,
adottati su propostadel Ministro per i beni e le attività
cul-turali, comunicati alle competenti Com-missioni parlamentari e
trasmessi allaCorte dei conti per la registrazione, leoccorrenti
variazioni compensative di bi-lancio, in termini di competenza e
dicassa, tra i capitoli iscritti nei pertinentiprogrammi dello
stato di previsione delMinistero per i beni e le attività
culturali,relativi agli acquisti e alle espropriazioniper pubblica
utilità, nonché per l’eserciziodel diritto di prelazione da parte
delloStato su immobili di interesse archeologicoe monumentale e su
cose di arte antica,medievale, moderna e contemporanea e
diinteresse artistico e storico, nonché sumateriale archivistico
pregevole e mate-riale bibliografico, raccolte
bibliografiche,libri, documenti, manoscritti e pubblica-zioni
periodiche, ivi comprese le spesederivanti dall’esercizio del
diritto di pre-lazione, del diritto di acquisto delle
cosedenunciate per l’esportazione e dell’espro-priazione, a norma
di legge, di materialebibliografico prezioso e raro.
Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 14.
(Stato di previsione del Ministero dellasalute e disposizioni
relative).
ART. 14.
(Stato di previsione del Ministero dellasalute e disposizioni
relative).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del
Ministero dellasalute, per l’anno finanziario 2013, inconformità
all’annesso stato di previsione(Tabella n. 14).
Identico. (Per le modifiche apportatedalla Commissione alla
Tabella n. 14, v.pag. 65).
2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione dellesomme
versate in entrata dalle Federa-zioni nazionali degli ordini e dei
collegidelle professioni sanitarie, per il funzio-namento della
Commissione centrale pergli esercenti le professioni sanitarie,
alpertinente programma dello stato di pre-visione del Ministero
della salute perl’anno finanziario 2013.
3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
ripartire, con pro-pri decreti, su proposta del Ministro
dellasalute, tra i pertinenti programmi dellostato di previsione
del Ministero dellasalute per l’anno finanziario 2013, i fondiper
il finanziamento delle attività di ri-cerca e sperimentazione del
programma« Ricerca per il settore della sanità pub-blica »,
nell’ambito della missione « Ri-cerca e innovazione » dello stato
di previ-sione del Ministero della salute, in rela-zione a quanto
disposto dall’articolo 12,comma 2, del decreto legislativo 30
dicem-bre 1992, n. 502, e successive modifica-zioni.
Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 15.
(Totale generale della spesa).
ART. 15.
(Totale generale della spesa).
1. Sono approvati, rispettivamente, ineuro 760.901.029.621, in
euro764.245.984.581 e in euro 796.278.648.759in termini di
competenza, nonché in euro775.579.648.176, in euro 776.059.597.606
ein euro 806.895.902.848 in termini dicassa, i totali generali
della spesa delloStato per il triennio 2013-2015.
Identico.
Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 16.
(Quadro generale riassuntivo).
ART. 16.
(Quadro generale riassuntivo).
1. È approvato, in termini di compe-tenza e di cassa, per il
triennio 2013-2015,il quadro generale riassuntivo del bilanciodello
Stato, con le tabelle allegate.
Identico.
Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
ART. 17.
(Disposizioni diverse).
ART. 17.
(Disposizioni diverse).
1. In relazione all’accertamento deiresidui di entrata e di
spesa per i qualinon esistono nel bilancio di previsione
icorrispondenti capitoli nell’ambito deiprogrammi interessati, il
Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adistituire
gli occorrenti capitoli nei perti-nenti programmi con propri
decreti dacomunicare alla Corte dei conti.
Identico.
2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
trasferire, conpropri decreti, in termini di residui, com-petenza e
cassa, dal « Fondo per i pro-grammi regionali di sviluppo » del
pro-gramma « Politiche per lo sviluppo econo-mico ed il
miglioramento istituzionaledelle aree sottoutilizzate »,
nell’ambitodella missione « Sviluppo e riequilibrioterritoriale »
dello stato di previsione delMinistero dello sviluppo economico
perl’anno finanziario 2013, ai pertinenti pro-grammi dei Ministeri
interessati le quoteda attribuire alle regioni a statuto
speciale,ai sensi del quinto comma dell’articolo 126del decreto del
Presidente della Repub-blica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, in termini di competenza edi cassa,
le variazioni compensative dibilancio occorrenti per l’attuazione
diquanto disposto dall’articolo 13 della legge5 agosto 1981, n.
416, e successive modi-ficazioni, in materia di imprese editrici
edi provvidenze per l’editoria.
4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
trasferire, in ter-mini di competenza e di cassa, con
propridecreti, su proposta dei Ministri interes-sati, le
disponibilità esistenti su altri pro-grammi degli stati di
previsione delle am-ministrazioni competenti a favore di ap-positi
programmi destinati all’attuazionedi interventi cofinanziati
dall’Unione eu-ropea.
Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
5. In relazione ai provvedimenti diriordino delle
amministrazioni pubbliche,il Ministro dell’economia e delle finanze
èautorizzato ad effettuare, con propri de-creti, comunicati alle
Commissioni parla-mentari competenti, le variazioni di bilan-cio in
termini di residui, competenza ecassa, l’istituzione, la modifica e
la sop-pressione di programmi.
6. Su proposta del Ministro compe-tente, con decreti del
Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da comunicare
alleCommissioni parlamentari competenti, ne-gli stati di previsione
della spesa chenell’esercizio finanziario 2012 e in quelloin corso
siano stati interessati dai processidi ristrutturazione di cui al
comma 5,nonché da quelli previsti da altre norma-tive vigenti,
possono essere effettuate va-riazioni compensative, in termini di
resi-dui, competenza e cassa, tra i capitoli dinatura rimodulabile
dei programmi, fattaeccezione per le autorizzazioni di
spesadirettamente regolate con legge, nonchétra capitoli di
programmi dello stesso statodi previsione limitatamente alle spese
difunzionamento per oneri relativi a movi-menti di personale e per
quelli stretta-mente connessi con l’operatività delle
am-ministrazioni.
7. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, le variazioni di bilancioconnesse con
l’attuazione dei contratti col-lettivi nazionali di lavoro del
personaledipendente dalle amministrazioni delloStato, stipulati ai
sensi dell’articolo 40 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,e successive modificazioni, nonché degliaccordi sindacali e dei
provvedimenti diconcertazione, adottati ai sensi dell’arti-colo 2
del decreto legislativo 12 maggio1995, n. 195, e successive
modificazioni,per quanto concerne il trattamento eco-nomico
fondamentale e accessorio del per-sonale interessato.
Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
8. Le risorse finanziarie relative aifondi destinati
all’incentivazione del per-sonale civile dello Stato, delle Forze
ar-mate, del Corpo nazionale dei vigili delfuoco e dei Corpi di
polizia, nonché quelleper la corresponsione del trattamento
eco-nomico accessorio del personale dirigen-ziale, non utilizzate
alla chiusura dell’eser-cizio, sono conservate nel conto dei
residuiper essere utilizzate nell’esercizio succes-sivo. Il
Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare,
conpropri decreti, le variazioni di bilanciooccorrenti per
l’utilizzazione dei predettifondi conservati.
9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione, neglistati di
previsione delle amministrazionistatali interessate, delle somme
rimborsatedalla Commissione europea per spese so-stenute dalle
amministrazioni medesime acarico dei pertinenti programmi dei
rispet-tivi stati di previsione, affluite al fondo dirotazione di
cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, e
successivamente ver-sate all’entrata del bilancio dello Stato.
10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, variazioni di bilancio neglistati di
previsione delle amministrazioniinteressate, occorrenti per
l’attuazione deidecreti del Presidente del Consiglio deiministri
emanati ai sensi dell’articolo 7della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
suc-cessive modificazioni, e dei decreti legisla-tivi concernenti
il conferimento di fun-zioni e compiti amministrativi dello
Stato,alle regioni e agli enti locali, in attuazionedel capo I
della medesima legge 15 marzo1997, n. 59, e successive
modificazioni.
11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, nei pertinenti programmidegli stati
di previsione delle amministra-zioni interessate, le variazioni di
bilanciooccorrenti per l’applicazione del decretolegislativo 18
febbraio 2000, n. 56, con-cernente disposizioni in materia di
fede-ralismo fiscale.
Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
12. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
effettuare, conpropri decreti, variazioni compensative, intermini
di competenza e di cassa, tra lostanziamento di bilancio relativo
al« Fondo occorrente per l’attuazione del-l’ordinamento regionale
delle regioni astatuto speciale » (capitolo 2797) e quellorelativo
alla « Devoluzione alle regioni astatuto speciale del gettito di
entrate era-riali alle stesse spettanti in quota fissa »(capitolo
2790) dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle
finanze, inrelazione alla determinazione delle quotedi tributi
erariali spettanti alle regioni astatuto speciale e alle province
autonomedi Trento e di Bolzano, ai sensi dei ri-spettivi statuti di
autonomia.
13. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a
provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione neglistati di
previsione delle amministrazioniinteressate, per l’anno finanziario
2013,delle somme versate all’entrata a titolo dicontribuzione alle
spese di gestione degliasili nido istituiti presso le
amministra-zioni statali ai sensi dell’articolo 70,comma 5, della
legge 28 dicembre 2001,n. 448.
14. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, nell’ambito di ciascunostato di
previsione dei Ministeri, le varia-zioni compensative di bilancio
tra i capi-toli interessati al pagamento delle compe-tenze fisse e
accessorie mediante ordinicollettivi di pagamento con il sistema
de-nominato « cedolino unico », ai sensi del-l’articolo 2, comma
197, della legge 23dicembre 2009, n. 191.
15. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, negli stati di previsionedelle
amministrazioni interessate, le varia-zioni di bilancio
compensative occorrentiper l’attuazione dell’articolo 14, comma
2,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con
modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122.
Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
16. In attuazione dei commi da 2 a 7dell’articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con
modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e suc-cessive
modificazioni, che attribuiscono al-l’Agenzia del demanio le
decisioni di spesarelative agli interventi manutentori
degliimmobili in uso alle amministrazioni delloStato, il Ministro
dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad effettuare, perl’anno
finanziario 2013, con propri decreti,su proposta dei Ministri
interessati, varia-zioni compensative, in termini di compe-tenza e
di cassa, tra gli stanziamenti degliappositi fondi relativi
rispettivamente allespese di manutenzione ordinaria e
straor-dinaria, istituiti nello stato di previsionedel Ministero
dell’economia e delle fi-nanze, nonché tra gli stessi e i capitoli
oi piani gestionali degli stati di previsione diciascun Ministero
relativi alle spese dimanutenzione di impianti e
attrezzature,all’adeguamento della sicurezza nei luoghidi lavoro e
agli interventi di piccola ma-nutenzione sugli immobili.
17. In attuazione dell’articolo 30,comma 4, della legge 31
dicembre 2009,n. 196, il Ministro dell’economia e dellefinanze è
autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni
compensative,in termini di competenza e di cassa, tra
glistanziamenti dei capitoli degli stati diprevisione dei
Ministeri, delle spese perinteressi passivi e per rimborso di
passivitàfinanziarie relative ad operazioni di mutuiil cui onere di
ammortamento è posto acarico dello Stato.
18. Le risorse finanziarie iscritte neifondi per il
finanziamento di assegni unatantum in favore del personale delle
Forzearmate, delle Forze di polizia e del Corponazionale dei vigili
del fuoco, istituiti neglistati di previsione dei Ministeri
interessatiin attuazione dell’articolo 8, comma 11-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni,
dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartitecon decreti del
Ministro competente.
Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
19. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, negli stati di previsionedelle
amministrazioni interessate, le varia-zioni di bilancio
compensative occorrentiin relazione alle riduzioni dei
trasferi-menti agli enti territoriali, disposte ai
sensidell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n.
135.
Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi
conseguentialle variazioni degli stati di previsione introdotte
dalla Commissione. Per il
testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C.
5535.
Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
PAGINA BIANCA
-
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONEALLE TABELLE DEGLI
STATI DI PREVISIONE
N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in
neretto.Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre
contenute nel testo proposto dal Governo.
Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
PAGINA BIANCA
-
TABELLA N. 2
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZEPrevisioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015
Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unitàdi voto
Missione
ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per
competenza Per cassa
1 Politiche economico-finanziarie edi bilancio (29)
1.11.1 Regolazione giurisdizione e coor-dinamento del sistema
della fiscalità(29.1) 22.026.273.021 22.137.984.173 22.035.787.772
22.035.787.772 22.083.845.730 22.083.845.730
(22.030.473.021) (22.142.184.173) (22.039.987.772)
(22.039.987.772) (22.088.045.730) (22.088.045.730)
1.71.7 Analisi, monitoraggio e controllodella finanza pubblica e
politiche dibilancio (29.7) 880.570.538 2.307.270.539
(879.570.538) (2.306.270.539)
21 Organi costituzionali, a rilevanzacostituzionale e Presidenza
del Con-siglio dei ministri (1)
21.3 21.3 Presidenza del Consiglio dei mi-nistri (1.3)
414.288.659 414.288.659
(415.288.659) (415.288.659)
Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
TABELLA N. 3
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICOPrevisioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015
Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unitàdi voto
Missione
ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per
competenza Per cassa
1 Competitività e sviluppo delle im-prese (11)
1.1
1.1 Regolamentazione, incentivazionedei settori imprenditoriali,
riassettiindustriali, sperimentazione tecnolo-gica, lotta alla
contraffazione, tuteladella proprietà industriale (11.5)
2.451.555.210 2.531.362.807 2.480.937.715 2.480.937.715
2.385.087.867 2.385.087.867
(2.452.851.180) (2.532.658.777) (2.482.263.172) (2.482.263.172)
(2.386.792.385) (2.386.792.385)
1.21.2 Promozione, coordinamento, so-stegno e vigilanza del
movimento coo-perativo (11.6) 7.147.346 11.570.966 7.156.347
7.156.347 7.151.372 7.151.372
(5.851.376) (10.274.996) (5.830.890) (5.830.890) (5.446.854)
(5.446.854)
Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
TABELLA N. 5
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIAPrevisioni
risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015
Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unitàdi voto
Missione
ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per
competenza Per cassa
1 Giustizia (6)
1.1 1.1 Amministrazione penitenziaria(6.1) 2.806.948.686
2.856.402.783 2.728.167.089 2.760.167.089 2.723.521.002
2.755.521.002
(2.802.748.686) (2.852.202.783) (2.723.967.089) (2.755.967.089)
(2.719.321.002) (2.751.321.002)
Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
TABELLA N. 8
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNOPrevisioni
risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015
Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unitàdi voto
Missione
ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per
competenza Per cassa
5 Immigrazione, accoglienza e garan-zia dei diritti (27)
5.15.1 Garanzia dei diritti e interventiper lo sviluppo della
coesione sociale(27.2) 372.428.203 374.266.990
(370.428.203) (372.266.990)
6 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni
pubbliche (32)
6.1 6.1 Indirizzo politico (32.2) 27.598.333
27.639.079(27.898.333) (27.939.079)
6.2 6.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di
competenza (32.3) 103.427.927 108.671.486
(105.127.927) (110.371.486)
Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
TABELLA N. 10
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTIPrevisioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015
Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unitàdi voto
Missione
ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per
competenza Per cassa
2 Diritto alla mobilità (13)
2.4 2.4 Autotrasporto ed intermodalità(13.2) 536.914.380
551.105.926 134.060.309 134.060.309 125.970.386 125.970.386
(537.914.380) (552.105.926) (135.060.309) (135.060.309)
(126.970.386) (126.970.386)
2.62.6 Sviluppo e sicurezza della navi-gazione e del trasporto
marittimo eper vie d’acqua interne (13.9) 765.904.896 779.316.496
701.002.042 701.002.042
(763.904.896) (777.316.496) (699.002.042) (699.002.042)
2.7 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobi-lità locale (13.6)
765.803.611 718.378.393 706.117.674 706.117.674 617.739.961
617.739.961
(764.803.611) (717.378.393) (705.117.674) (705.117.674)
(616.739.961) (616.739.961)
6 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni
pubbliche (32)
6.2 6.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di
competenza (32.3) 44.463.518 45.660.339 45.673.391 45.673.391
(46.463.518) (47.660.339) (47.673.391) (47.673.391)
Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
TABELLA N. 13
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALIPrevisioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015
Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unitàdi voto
Missione
ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per
competenza Per cassa
1 Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali e
paesaggistici (21)
1.121.12 Tutela delle belle arti, dell’ar-chitettura e dell’arte
contemporanee;tutela e valorizzazione del paesaggio(21.12)
269.249.730 269.254.251
(267.515.610) (267.520.131)
1.13 1.13 Valorizzazione del patrimonioculturale (21