-
CAMERA DEI DEPUTATI N. 940—
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
BERGAMINI, CARFAGNA, GELMINI, CENTEMERO, MILANATO
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europasulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delledonne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11
maggio 2011
Presentata il 14 maggio 2013
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzionedel Consiglio d’Europa
sulla prevenzione ela lotta contro la violenza nei confrontidelle
donne e la violenza domestica è stataaperta alla firma degli Stati
membri delConsiglio d’Europa, degli Stati non mem-bri che hanno
partecipato alla sua elabo-razione e dell’Unione europea l’11
maggio2011 ad Istanbul.
Il nostro Paese ha sottoscritto il trattatoil 27 settembre 2012.
Al momento dell’ap-posizione della firma, l’Italia ha
depositatopresso il segretariato del Consiglio d’Eu-ropa una
dichiarazione, con nota verbaledella Rappresentanza permanente
d’Italiaa Strasburgo presso il Consiglio d’Europain data 27
settembre 2012. La dichiara-zione esplicita che l’Italia applicherà
la
Convenzione nel rispetto dei princìpi edelle previsioni
costituzionali.
Lo strumento, non ancora in vigore (inattesa del raggiungimento
del numero mi-nimo di ratifiche stabilito dalla Conven-zione),
rappresenta il trattato internazio-nale di più ampia portata per
affrontare lagrave forma di violazione dei diritti umanicostituita
dalla violenza nei confronti delledonne e dalla violenza domestica.
Essostabilisce quindi il più avanzato livellointernazionale nelle
misure per la preven-zione e il contrasto del complesso feno-meno
della violenza sulle donne, per laprotezione delle vittime e per la
punizionedei responsabili.
Nonostante il riconoscimento di fonda-mentali diritti civili,
sociali e culturali nei
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
riguardi delle donne, la violenza fisica esessuale è infatti
ancora oggi una delleforme di violazione dei diritti umani piùgrave
e più diffusa nel mondo; combatterecon forza ogni atteggiamento o
comporta-mento tendente a tollerare, giustificare oignorare la
violenza commessa contro ledonne è, pertanto, assoluta priorità
perogni livello di Governo.
A livello mondiale, le cronache ripor-tano con puntuale
periodicità episodi diviolenza commessi nei confronti di
donnemolestate, minacciate, violentate, stuprate,uccise, cui si
aggiungono le donne vittimedi ogni forma di violenza per il loro
rifiutodi sottoporsi ad irragionevoli dettami fa-natico-religiosi,
nonché altre forme di vio-lazione dei diritti delle donne o che con
laviolenza contro le donne sono connesse,come la violenza sui
luoghi di lavoro, imatrimoni forzati, le mutilazioni
genitalifemminili, la tratta di donne e di bambine.
Anche se esaminiamo il fenomeno sol-tanto nel nostro Paese, il
quadro è co-munque allarmante: nel 2012 in Italiasono state uccise
più di 120 donne, unaogni tre giorni. Gli assassini sono
uomini,nella maggior parte dei casi appartenential nucleo familiare
o alla cerchia degliaffetti più vicini. Secondo i dati
dell’Isti-tuto nazionale di statistica relativi al 2006,sono
6.743.000 le donne che tra i 16 e i 70anni sono state, almeno una
volta nellavita, vittime di violenza, fisica o sessuale.Ma nel
nostro Paese solo il 18,2 per centodelle donne considera la
violenza subìta infamiglia un reato; il 44 per cento pensache sia
stato qualcosa di sbagliato e il 36per cento la reputa soltanto un
fatto cheè accaduto. Inoltre, le medesime stimestatistiche rivelano
che il 93 per centodelle violenze perpetrate dal coniuge odall’ex
coniuge non viene denunciato.
Questi numeri sottolineano l’ampiezzadel fenomeno e il suo
profondo radica-mento nella cultura del nostro Paese enella vita
delle famiglie: non si trattadell’epilogo estremo di una storia
perso-nale, ma di un comportamento strutturato,che attraversa una
parte grande del paese.
La Convenzione si propone di sradicareogni forma di tolleranza
verso questo tipo
di violenza e costituisce un ulteriore esignificativo passo
avanti verso la pienasensibilità su tale problema, per renderepiù
sicura la vita delle donne all’interno eall’esterno dei confini
d’Europa.
Il testo mira quindi a cambiare i cuorie le menti delle persone,
sollecitando uncambio di atteggiamento da parte di tuttii membri
della società, in particolare gliuomini e i ragazzi. In sostanza, è
unrinnovato invito a promuovere una mag-giore uguaglianza tra le
donne e gli uo-mini, poiché la violenza sulle donne haprofonde
radici nella disparità tra i sessiall’interno della società ed è
perpetuata dauna cultura che tollera e giustifica laviolenza
fondata sulla differenza di sesso oche rifiuta di riconoscerla come
un pro-blema. Si tratta di un messaggio moltochiaro per indicare
che la violenza controle donne e la violenza domestica nondevono
essere considerate un fatto privato.Al contrario, per sottolineare
l’effetto par-ticolarmente traumatico dei reati com-messi in ambito
familiare, la condanna auna pena più severa può essere pronun-ciata
nei confronti dell’autore di atti diviolenza contro la moglie, la
compagna oun membro della famiglia.
La Convenzione infatti riconosce la vio-lenza sulle donne come
una violazione deidiritti umani e una forma di discrimina-zione. Ne
consegue che gli Stati sonoritenuti responsabili se non
garantisconomisure adeguate per prevenire tale vio-lenza.
Il testo (in particolare negli articoli 36,37, 38, 39, 41, 46,
56 della Convenzione)individua una serie di nuove tipologie direato
che gli Stati dovranno pertanto in-trodurre nei propri ordinamenti;
le con-dotte descritte – dalla violenza sessuale almatrimonio
forzato, dalle pratiche di mu-tilazione degli organi genitali
femminiliall’aborto e alla sterilizzazione forzati,
alfavoreggiamento o complicità, alle circo-stanze aggravanti del
reato –, anche aseguito di interventi legislativi adottati nelcorso
della XVI legislatura, appaiono già,in gran parte, sanzionate dal
codice penaleitaliano nell’ambito dei delitti contro l’in-columità
individuale, contro la libertà per-
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 940
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
sonale e contro la libertà morale, sebbene,talvolta, sotto un
diverso nomen iuris.Nell’ambito della comunità
internazionale,l’ordinamento italiano si colloca, dunque,tra quelli
che già assicurano un elevatogrado di conformità alla Convenzione,
an-che sotto il profilo della tutela penale.
La Convenzione riconosce inoltre che visono gruppi di donne e di
ragazze piùesposte al rischio di subire violenze, e chegli Stati
hanno l’obbligo di garantire chesiano presi in considerazione i
loro bisognidi particolare protezione. Gli Stati sonoinoltre
invitati ad applicare la Conven-zione ad altre vittime di violenza
dome-stica, come i bambini, gli uomini, le per-sone anziane.
La Convenzione stimola la partecipa-zione e il coinvolgimento di
tutti gli organie servizi pertinenti, affinché la violenzasulle
donne e la violenza domestica sianoaffrontate in maniera
coordinata. Invitaquindi gli enti e le organizzazioni
nongovernative a non operare singolarmente,ma ad elaborare
protocolli di coopera-zione.
Allo stato attuale, essa è stata firmatadai rappresentanti di
ventinove Stati mem-bri del Consiglio d’Europa (Albania, An-dorra,
Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina,Croazia, Repubblica ex jugoslava
di Ma-
cedonia, Finlandia, Francia, Germania,Grecia, Islanda, Italia,
Lussemburgo,Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi,Polonia,
Portogallo, Principato di Monaco,Repubblica slovacca, Serbia,
Slovenia,Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, RegnoUnito), di cui
diciassette Paesi apparte-nenti all’Unione europea. Al
momento,soltanto la Turchia, l’Albania, il Montene-gro e il
Portogallo hanno proceduto anchealla ratifica della
Convenzione.
L’obiettivo della presente proposta dilegge è di favorire una
rapida autorizza-zione parlamentare alla ratifica della
Con-venzione, così da agevolarne la celereentrata in vigore sul
piano internazionale(condizionata al raggiungimento del quo-rum di
dieci ratifiche, di cui almeno ottoda parte di Stati membri del
Consigliod’Europa) e, in questo modo, l’efficacia epiena
operatività delle numerosissime di-sposizioni autoesecutive che
essa contienee che non richiedono l’adozione di normedi adeguamento
dell’ordinamento interno.
Si realizza, così, l’obiettivo immediatodi elevare il livello di
tutela delle donnenel campo della prevenzione, della prote-zione e
del sostegno, a salvaguardia didiritti fondamentali, e di arginare
ogniforma e manifestazione di discriminazionecontro le donne
medesime.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 940
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
PROPOSTA DI LEGGE__
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica èautorizzato a ratificare la
Convenzione delConsiglio d’Europa sulla prevenzione e lalotta
contro la violenza nei confronti delledonne e la violenza
domestica, fatta aIstanbul l’11 maggio 2011.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è dataalla Convenzione di cui
all’articolo 1, adecorrere dalla data della sua entrata invigore,
in conformità a quanto dispostodall’articolo 75 della Convenzione
stessa.
ART. 3.
(Clausola di neutralità finanziaria).
1. Le misure amministrative necessarieall’esecuzione e
all’attuazione della Con-venzione di cui all’articolo 1 sono
assicu-rate con le strutture e le risorse umane,strumentali e
finanziarie disponibili a le-gislazione vigente, senza nuovi o
maggiorioneri a carico della finanza pubblica.
ART. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a
quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 940
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
-
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
TRADUZIONE NON UFFICIALE
-
Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
-
Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati — 940
xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
€ 4,00 *17PDL0003080**17PDL0003080*