CAMERA DEI DEPUTATI
Attesto che la Camera dei deputati ha approvato, con modifi-
cazioni, il 22 dicembre 2017, il seguente disegno di legge,
gi
approvato dal Senato della Repubblica il 30 novembre 2017:
Bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2018
ebilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
PARTE I
SEZIONE I MISURE QUANTITATIVEPER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIET-
TIVI PROGRAMMATICI
ART. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di
competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in
termini di competenza, di cui allarticolo21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018,2019 e
2020, sono indicati nellallegato n. 1annesso alla presente legge. I
livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni
effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di
ristrut-turare passivit preesistenti con ammorta-mento a carico
dello Stato.
2. Allarticolo 1, comma 718, della legge23 dicembre 2014, n.
190, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: di 1,14punti percentuali dal 1
gennaio 2018 e diulteriori 0,86 punti percentuali a decorreredal 1
gennaio 2019 e di un ulteriore puntopercentuale a decorrere dal 1
gennaio2020 sono sostituite dalle seguenti: di1,5 punti percentuali
dal 1 gennaio 2019
e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decor-rere dal 1 gennaio
2020 ;
b) alla lettera b), le parole: di trepunti percentuali dal 1
gennaio 2018 e diulteriori 0,4 punti percentuali dal 1 gen-naio
2019; la medesima aliquota ridottadi 0,5 punti percentuali a
decorrere dal 1gennaio 2020 rispetto allanno precedenteed fissata
al 25 per cento a decorrere dal1 gennaio 2021; sono sostituite
dalleseguenti: di 2,2 punti percentuali dal 1gennaio 2019, di
ulteriori 0,7 punti percen-tuali a decorrere dal 1 gennaio 2020 e
diulteriori 0,1 punti percentuali a decorreredal 1 gennaio 2021;
;
c) alla lettera c), le parole: 10 milionidi euro per lanno 2019
e 350 milioni dieuro per ciascuno degli anni successivi sono
sostituite dalle seguenti: 350 milionidi euro annui a decorrere
dallanno 2020 .
3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con
modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, sono apportate le
se-guenti modificazioni:
a) allarticolo 14, concernente detra-zioni fiscali per
interventi di efficienza ener-getica:
1) le parole: 31 dicembre 2017 ,ovunque ricorrono, sono
sostituite dalleseguenti: 31 dicembre 2018 ;
4768
SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 23 dicembre 2013, ha approvato il seguente disegno di
legge diniziativa del Governo, gi approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati:
2960-B - XVII
SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 23 dicembre 2013, ha approvato il seguente disegno di
legge diniziativa del Governo, gi approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati:
2960-B - XVII
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
2
2) ai commi 1 e 2, dopo lultimoperiodo sono aggiunti i seguenti:
La de-trazione di cui al presente comma ridottaal 50 per cento per
le spese, sostenute dal1 gennaio 2018, relative agli interventi
diacquisto e posa in opera di finestre com-prensive di infissi, di
schermature solari edi sostituzione di impianti di climatizza-zione
invernale con impianti dotati di cal-daie a condensazione con
efficienza al-meno pari alla classe A di prodotto previstadal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013della Commissione, del 18
febbraio 2013.Sono esclusi dalla detrazione di cui al pre-sente
comma gli interventi di sostituzionedi impianti di climatizzazione
invernalecon impianti dotati di caldaie a condensa-zione con
efficienza inferiore alla classe dicui al periodo precedente. La
detrazione siapplica nella misura del 65 per cento pergli
interventi di sostituzione di impianti diclimatizzazione invernale
con impianti do-tati di caldaie a condensazione di efficienzaalmeno
pari alla classe A di prodotto pre-vista dal citato regolamento
delegato (UE)n. 811/2013 e contestuale installazione disistemi di
termoregolazione evoluti, appar-tenenti alle classi V, VI oppure
VIII dellacomunicazione della Commissione 2014/C207/02, o con
impianti dotati di apparecchiibridi, costituiti da pompa di calore
inte-grata con caldaia a condensazione, assem-blati in fabbrica ed
espressamente conce-piti dal fabbricante per funzionare in
ab-binamento tra loro, o per le spese sostenuteallacquisto e posa
in opera di generatoridaria calda a condensazione ;
3) al comma 2, dopo la lettera b) aggiunta la seguente:
b-bis) per lacquisto e la posa inopera di micro-cogeneratori in
sostituzionedi impianti esistenti, sostenute dal 1 gen-naio 2018 al
31 dicembre 2018, fino a unvalore massimo della detrazione di
100.000euro. Per poter beneficiare della suddettadetrazione gli
interventi in oggetto devonocondurre a un risparmio di energia
prima-ria (PES), come definito allallegato III deldecreto del
Ministro dello sviluppo econo-mico 4 agosto 2011, pubblicato nella
Gaz-
zetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011,pari almeno al 20
per cento ;
4) il comma 2-bis sostituito dalseguente:
2-bis. La detrazione nella misura del50 per cento si applica
altres alle spesesostenute nellanno 2018 per lacquisto e laposa in
opera di impianti di climatizza-zione invernale con impianti dotati
di ge-neratori di calore alimentati da biomassecombustibili, fino a
un valore massimodella detrazione di 30.000 euro ;
5) al comma 2-ter, le parole: Per lespese sostenute dal 1
gennaio 2017 al 31dicembre 2021 per interventi di riqualifi-cazione
energetica di parti comuni degliedifici condominiali, ivi compresi
quelli dicui al comma 2-quater sono sostituitedalle seguenti: Per
le spese sostenute perinterventi di riqualificazione energetica
dicui al presente articolo ;
6) al comma 2-quater, ultimo pe-riodo, le parole: di cui al
presente arti-colo sono sostituite dalle seguenti: di cuial
presente comma ;
7) dopo il comma 2-quater inse-rito il seguente:
2-quater.1. Per le spese relative agliinterventi su parti comuni
di edifici con-dominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2e 3
finalizzati congiuntamente alla ridu-zione del rischio sismico e
alla riqualifica-zione energetica spetta, in alternativa
alledetrazioni previste rispettivamente dalcomma 2-quater del
presente articolo e dalcomma 1-quinquies dellarticolo 16,
unadetrazione nella misura dell80 per cento,ove gli interventi
determinino il passaggioad una classe di rischio inferiore, o
nellamisura dell85 per cento ove gli interventideterminino il
passaggio a due classi dirischio inferiori. La predetta detrazione
ripartita in dieci quote annuali di pariimporto e si applica su un
ammontare dellespese non superiore a euro 136.000 molti-plicato per
il numero delle unit immobi-liari di ciascun edificio ;
8) al comma 2-quinquies, dopo leparole: effettua controlli,
anche a cam-
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
3
pione, su tali attestazioni, sono inserite leseguenti: nonch su
tutte le agevolazionispettanti ai sensi del presente articolo, ele
parole: il 30 settembre 2017 sonosostituite dalle seguenti: novanta
giornidalla data di entrata in vigore delle presentidisposizioni
;
9) al comma 2-sexies, le parole: Pergli interventi di cui al
comma 2-quater, adecorrere dal 1 gennaio 2017 sono so-stituite
dalle seguenti: Per le spese soste-nute per interventi di
riqualificazione ener-getica di cui al presente articolo ;
10) il comma 2-septies sostituitodal seguente:
2-septies. Le detrazioni di cui al pre-sente articolo sono
usufruibili anche dagliIstituti autonomi per le case popolari,
co-munque denominati, nonch dagli enti aventile stesse finalit
sociali dei predetti istituti,istituiti nella forma di societ che
rispon-dono ai requisiti della legislazione europeain materia di in
house providing e che sianocostituiti e operanti alla data del 31
dicem-bre 2013, per interventi di efficienza ener-getica realizzati
su immobili, di loro pro-priet ovvero gestiti per conto dei
comuni,adibiti ad edilizia residenziale pubblica,nonch dalle
cooperative di abitazione apropriet indivisa per interventi
realizzatisu immobili dalle stesse posseduti e asse-gnati in
godimento ai propri soci ;
11) dopo il comma 3-bis sono ag-giunti i seguenti:
3-ter. Con uno o pi decreti del Mini-stro dello sviluppo
economico, di concertocon il Ministro delleconomia e delle
fi-nanze, il Ministro dellambiente e dellatutela del territorio e
del mare e il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, da
adot-tare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore
della presente disposi-zione, sono definiti i requisiti tecnici
chedevono soddisfare gli interventi che bene-ficiano delle
agevolazioni di cui al presentearticolo, ivi compresi i massimali
di costospecifici per singola tipologia di intervento,nonch le
procedure e le modalit di ese-cuzione di controlli a campione, sia
docu-
mentali che in situ, eseguiti dallENEA evolti ad accertare il
rispetto dei requisitiche determinano laccesso al beneficio.
Nellemore dellemanazione dei decreti di cui alpresente comma,
continuano ad applicarsiil decreto del Ministro delleconomia e
dellefinanze 19 febbraio 2007, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale
n. 47 del 26 febbraio 2007,e il decreto del Ministro dello
sviluppoeconomico 11 marzo 2008, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale
n. 66 del 18 marzo 2008.LENEA, ai fini di assicurare coerenza conla
legislazione e la normativa vigente inmateria di efficienza
energetica, limitata-mente ai relativi contenuti tecnici, adeguail
portale attualmente in essere e la relativamodulistica per la
trasmissione dei dati acura dei soggetti beneficiari delle
detra-zioni di cui al presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare lesecu-zione degli interventi di
efficienza energe-tica di cui al presente articolo,
istituita,nellambito del Fondo di cui allarticolo 15del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102,una sezione dedicata al rilascio
di garanziesu operazioni di finanziamento degli stessi.A tal fine,
la dotazione del Fondo suddettopu essere integrata fino a 25
milioni dieuro annui per il periodo 2018-2020 acarico del Ministero
dello sviluppo econo-mico e fino a 25 milioni di euro annui peril
periodo 2018-2020 a carico del Ministerodellambiente e della tutela
del territorio edel mare, a valere sui proventi annui delleaste
delle quote di emissione di CO2 desti-nati ai progetti
energetico-ambientali di cuiallarticolo 19 del decreto legislativo
13marzo 2013, n. 30, previa verifica dellen-tit dei proventi
disponibili annualmente,con le modalit e nei limiti di cui ai
commi3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perse-guimento delle
finalit di cui al presentecomma, con uno o pi decreti di naturanon
regolamentare da adottare entro no-vanta giorni dalla data di
entrata in vigoredella presente disposizione dal Ministrodello
sviluppo economico e dal Ministrodellambiente e della tutela del
territorio edel mare, di concerto con il Ministro del-leconomia e
delle finanze e acquisito ilparere della Conferenza unificata, sono
in-dividuati, nel rispetto degli equilibri di fi-
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
4
nanza pubblica, le priorit, i criteri, lecondizioni e le modalit
di funzionamento,di gestione e di intervento della sezione delFondo
e le relative prime dotazioni dellasezione stessa ;
b) allarticolo 16, concernente detra-zioni fiscali per
interventi di ristruttura-zione edilizia:
1) al comma 1, le parole: 31 di-cembre 2017 sono sostituite
dalle se-guenti: 31 dicembre 2018 ;
2) dopo il comma 1-sexies inseritoil seguente:
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commida 1-bis a 1-sexies
sono usufruibili anchedagli Istituti autonomi per le case
popolari,comunque denominati, nonch dagli entiaventi le stesse
finalit sociali dei predettiistituti, istituiti nella forma di
societ cherispondono ai requisiti della legislazioneeuropea in
materia di in house providing eche siano costituiti e operanti alla
data del31 dicembre 2013, per interventi realizzatisu immobili, di
loro propriet ovvero gestitiper conto dei comuni, adibiti ad
ediliziaresidenziale pubblica, nonch dalle coope-rative di
abitazione a propriet indivisa perinterventi realizzati su immobili
dalle stesseposseduti e assegnati in godimento ai pro-pri soci
;
3) al comma 2, le parole: 1 gen-naio 2016 sono sostituite dalle
seguenti: 1 gennaio 2017 , le parole: anno 2017 sono sostituite
dalle seguenti: anno 2018 ,le parole: anno 2016 , ovunque
ricor-rono, sono sostituite dalle seguenti: anno2017 e le parole:
nel 2017 sono sosti-tuite dalle seguenti: nel 2018 ;
4) dopo il comma 2 aggiunto ilseguente:
2-bis. Al fine di effettuare il monito-raggio e la valutazione
del risparmio ener-getico conseguito a seguito della realizza-zione
degli interventi di cui al presentearticolo, in analogia a quanto
gi previstoin materia di detrazioni fiscali per la
ri-qualificazione energetica degli edifici, sonotrasmesse per via
telematica allENEA le
informazioni sugli interventi effettuati. LE-NEA elabora le
informazioni pervenute etrasmette una relazione sui risultati
degliinterventi al Ministero dello sviluppo eco-nomico, al
Ministero delleconomia e dellefinanze, alle regioni e alle province
auto-nome di Trento e di Bolzano, nellambitodelle rispettive
competenze territoriali .
4. Nei contratti di fornitura di energiaelettrica e gas, il
diritto al corrispettivo siprescrive in due anni, sia nei rapporti
tragli utenti domestici o le microimprese, comedefinite dalla
raccomandazione 2003/361/CEdella Commissione, del 6 maggio 2003, o
iprofessionisti, come definiti dallarticolo 3,comma 1, lettera c),
del codice del con-sumo, di cui al decreto legislativo 6 settem-bre
2005, n. 206, e il venditore, sia neirapporti tra il distributore e
il venditore,sia in quelli con loperatore del trasporto econ gli
altri soggetti della filiera. Nei con-tratti di fornitura del
servizio idrico, rela-tivi alle categorie di cui al primo periodo,
ildiritto al corrispettivo si prescrive in dueanni. LAutorit per
lenergia elettrica, ilgas e il sistema idrico, ridenominata aisensi
del comma 528, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore
della pre-sente legge, definisce le misure in materiadi tempistiche
di fatturazione tra gli ope-ratori della filiera necessarie
allattuazionedi quanto previsto al primo e al secondoperiodo. Nei
contratti di cui al primo e alsecondo periodo, in caso di emissione
difatture a debito nei riguardi dellutente perconguagli riferiti a
periodi maggiori di dueanni, qualora lAutorit garante della
con-correnza e del mercato abbia aperto unprocedimento per
laccertamento di viola-zioni del codice del consumo, di cui
aldecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,relative alle
modalit di rilevazione deiconsumi, di esecuzione dei conguagli e
difatturazione adottate dalloperatore inte-ressato, lutente che ha
presentato un re-clamo riguardante il conguaglio nelle
formepreviste dallAutorit per lenergia elettrica,il gas e il
sistema idrico, ridenominata aisensi del comma 528, ha diritto alla
so-spensione del pagamento finch non siastata verificata la
legittimit della condottadelloperatore. Il venditore ha lobbligo
di
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
5
comunicare allutente lavvio del procedi-mento di cui al periodo
precedente e diinformarlo dei conseguenti diritti. in ognicaso
diritto dellutente, allesito della veri-fica di cui al quarto
periodo, ottenere entrotre mesi il rimborso dei pagamenti
effet-tuati a titolo di indebito conguaglio.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 nonsi applicano qualora la
mancata o erronearilevazione dei dati di consumo derivi
daresponsabilit accertata dellutente.
6. LAutorit per lenergia elettrica, ilgas e il sistema idrico,
ridenominata aisensi del comma 528, con propria delibe-razione,
entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge,
definiscemisure a tutela dei consumatori determi-nando le forme
attraverso le quali i distri-butori garantiscono laccertamento e
lac-quisizione dei dati dei consumi effettivi.
7. LAutorit per lenergia elettrica, ilgas e il sistema idrico,
ridenominata aisensi del comma 528, pu definire, conpropria
deliberazione, misure atte a incen-tivare lautolettura senza oneri
a caricodellutente.
8. Entro il 1 luglio 2019, il soggettogestore del Sistema
informatico integratoper la gestione dei flussi informativi
relativiai mercati dellenergia elettrica e del gas, dicui
allarticolo 1-bis del decreto-legge 8luglio 2010, n. 105,
convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n.
129,provvede agli adeguamenti necessari perpermettere ai clienti
finali di accedere at-traverso il Sistema medesimo ai dati
ri-guardanti i propri consumi, senza oneri aloro carico. Le
disposizioni per lattuazionedel primo periodo sono adottate con
deli-berazione dellAutorit per lenergia elet-trica, il gas e il
sistema idrico, ridenomi-nata ai sensi del comma 528, nel
rispettodelle norme in materia di protezione deidati personali,
sentito il parere del Garanteper la protezione dei dati
personali.
9. LAutorit per le garanzie nelle co-municazioni stabilisce le
modalit tecnichee operative che il servizio postale deveosservare
per assicurare la certezza delladata di spedizione delle fatture
agli utentida parte dei soggetti gestori di servizi dipubblica
utilit.
10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e5 si applicano alle
fatture la cui scadenza successiva:
a) per il settore elettrico, al 1 marzo2018;
b) per il settore del gas, al 1 gennaio2019;
c) per il settore idrico, al 1 gennaio2020.
11. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, da
adottare entro seimesi dalla data di entrata in vigore
dellapresente legge, sentita lAutorit per lener-gia elettrica, il
gas e il sistema idrico, ri-denominata ai sensi del comma 528,
sonoindividuati criteri e modalit volti a favo-rire la diffusione
della tecnologia di inte-grazione tra i veicoli e la rete
elettrica,denominata vehicle to grid, anche preve-dendo la
definizione delle regole per lapartecipazione ai mercati elettrici
e di spe-cifiche misure di riequilibrio degli oneri diacquisto
rispetto ai prezzi di rivendita del-lenergia.
12. Per lanno 2018, ai fini delle impostesui redditi delle
persone fisiche, dallimpo-sta lorda si detrae un importo pari al
36per cento delle spese documentate, fino adun ammontare
complessivo delle stesse nonsuperiore a 5.000 euro per unit
immobi-liare ad uso abitativo, sostenute ed effetti-vamente rimaste
a carico dei contribuentiche possiedono o detengono, sulla base
diun titolo idoneo, limmobile sul quale sonoeffettuati gli
interventi relativi alla:
a) sistemazione a verde di areescoperte private di edifici
esistenti, unitimmobiliari, pertinenze o recinzioni, im-pianti di
irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde edi giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12spetta anche per le spese
sostenute perinterventi effettuati sulle parti comuniesterne degli
edifici condominiali di cui agliarticoli 1117 e 1117-bis del codice
civile,fino ad un importo massimo complessivo di5.000 euro per unit
immobiliare ad uso
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
6
abitativo. In tale ipotesi la detrazione spettaal singolo
condomino nel limite della quotaa lui imputabile a condizione che
la stessasia stata effettivamente versata al condo-minio entro i
termini di presentazione delladichiarazione dei redditi.
14. Tra le spese indicate nei commi 12 e13 sono comprese quelle
di progettazione emanutenzione connesse allesecuzione de-gli
interventi ivi indicati.
15. La detrazione di cui ai commi da 12a 14 spetta a condizione
che i pagamentisiano effettuati con strumenti idonei a con-sentire
la tracciabilit delle operazioni ed ripartita in dieci quote
annuali costanti e dipari importo nellanno di sostenimento
dellespese e in quelli successivi. Si applicano, inquanto
compatibili, le disposizioni conte-nute nei commi 5, 6 e 8
dellarticolo 16-bisdel testo unico delle imposte sui redditi, dicui
al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n.
917.
16. Allarticolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,n. 80,
le parole: Per il quadriennio 2014-2017, sono sostituite dalle
seguenti: Pergli anni dal 2014 al 2019, .
17. Allarticolo 1, comma 4, della legge11 dicembre 2016, n. 232,
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , nonch le strut-ture di
cui allarticolo 3 della legge 24ottobre 2000, n. 323, queste ultime
ancheper la realizzazione di piscine termali e perlacquisizione di
attrezzature e apparec-chiature necessarie per lo svolgimento
delleattivit termali .
18. I soggetti di cui al comma 17 acce-dono al credito dimposta
di cui allarticolo10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83,convertito, con modificazioni, dalla legge29 luglio 2014, n.
106, secondo le modalitpreviste dal decreto adottato ai sensi
delcomma 4 del medesimo articolo 10.
19. Ai sensi dellarticolo 1, comma 2,della legge 27 luglio 2000,
n. 212, larticolo7, comma 1, lettera b), della legge 23 di-cembre
1999, n. 488, nonch il decreto delMinistro delle finanze 29
dicembre 1999,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306del 31
dicembre 1999, si interpretano nelsenso che lindividuazione dei
beni che
costituiscono una parte significativa del va-lore delle
forniture effettuate nellambitodelle prestazioni aventi per oggetto
inter-venti di recupero del patrimonio edilizio edelle parti
staccate si effettua in base al-lautonomia funzionale delle parti
rispettoal manufatto principale, come individuatonel citato decreto
ministeriale; come valoredei predetti beni deve essere assunto
quellorisultante dallaccordo contrattuale stipu-lato dalle parti
contraenti, che deve tenereconto solo di tutti gli oneri che
concorronoalla produzione dei beni stessi e, dunque,sia delle
materie prime che della manodo-pera impiegata per la produzione
deglistessi e che, comunque, non pu essereinferiore al prezzo di
acquisto dei benistessi. La fattura emessa ai sensi dellarti-colo
21 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dalprestatore che realizza lintervento di re-cupero agevolato
deve indicare, oltre alservizio che costituisce loggetto della
pre-stazione, anche i beni di valore significa-tivo, individuati
con il predetto decreto delMinistro delle finanze 29 dicembre
1999,che sono forniti nellambito dellinterventostesso. Sono fatti
salvi i comportamentidifformi tenuti fino alla data di entrata
invigore della presente legge. Non si fa luogoal rimborso
dellimposta sul valore ag-giunto applicata sulle operazioni
effettuate.
20. Al Fondo nazionale per il sostegnoallaccesso alle abitazioni
in locazione, isti-tuito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
assegnata una dotazione di 10 milioni dieuro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020.
21. In attuazione di quanto previstodallarticolo 11, comma 6,
della legge 9dicembre 1998, n. 431, le regioni possonodestinare le
somme non spese della dota-zione del Fondo destinato agli
inquilinimorosi incolpevoli, istituito dallarticolo 6,comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013,n. 102, convertito, con modificazioni,
dallalegge 28 ottobre 2013, n. 124, allincre-mento del Fondo
nazionale per il sostegnoallaccesso alle abitazioni in
locazione.
22. Con decreto del Ministero delle in-frastrutture e dei
trasporti, da emanareentro il 30 giugno di ciascuno degli anni2019
e 2020, sono stabilite le modalit di
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
7
trasferimento delle risorse tra i due Fondiin relazione alle
annualit pregresse.
23. Allarticolo 15, comma 1, del testounico di cui al decreto
del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-sexies), primo periodo,le parole: , o 50
chilometri per gli studentiresidenti in zone montane o disagiate
sono sostituite dalle seguenti: e comunquein una provincia diversa
e il secondoperiodo soppresso;
b) dopo la lettera i-sexies) inserita laseguente:
i-sexies.01) limitatamente ai periodidimposta in corso al 31
dicembre 2017 e al31 dicembre 2018, il requisito della di-stanza di
cui alla lettera i-sexies) si intenderispettato anche allinterno
della stessa pro-vincia ed ridotto a 50 chilometri per glistudenti
residenti in zone montane o disa-giate .
24. Allarticolo 20 del decreto-legge 16ottobre 2017, n. 148,
convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,n. 172,
il comma 8-bis abrogato.
25. Allarticolo 36, comma 1-ter, deldecreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto
2008, n. 133, sono apportate le se-guenti modificazioni:
a) le parole: sottoscritti con firmadigitale sono sostituite
dalle seguenti: sti-pulati con atto pubblico informatico ;
b) sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: e fatti salvi i
requisiti formali perliscrizione nel registro delle imprese
comeprescritti dagli articoli 2436, primo comma,e 2556, secondo
comma, del codice civile .
26. Nello stato di previsione del Mini-stero delle
infrastrutture e dei trasporti istituito un fondo finalizzato
allerogazionedi contributi ai comuni per lintegrazionedelle risorse
necessarie agli interventi didemolizione di opere abusive, con una
do-tazione di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2018 e 2019.
Con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dellambiente edella tutela del
territorio e del mare, con ilMinistro dei beni e delle attivit
culturali edel turismo e con il Ministro delleconomiae delle
finanze, sentita la Conferenza uni-ficata di cui allarticolo 8 del
decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definitii criteri
per lutilizzazione e per la ripar-tizione del fondo. I contributi
sono erogatisulla base delle richieste adeguatamentecorredate della
documentazione ammini-strativa e contabile relativa alle
demoli-zioni da eseguire ovvero delle risultanzedelle attivit di
accertamento tecnico e dipredisposizione degli atti finalizzati
allac-quisizione dei manufatti abusivi al patri-monio, da parte dei
comuni e delle regioni.
27. Al fine dellattuazione del comma 26 istituita presso il
Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, entro tre
mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, la banca
di dati nazionale sul-labusivismo edilizio, di cui si avvalgono
leamministrazioni statali, regionali e comu-nali nonch gli uffici
giudiziari competenti.A tal fine autorizzata la spesa di
500.000euro a decorrere dallanno 2019. Gli enti, leamministrazioni
e gli organi a qualunquetitolo competenti in materia di
abusivismoedilizio sono tenuti a condividere e tra-smettere le
informazioni relative agli illecitiaccertati e ai provvedimenti
emessi. In casodi tardivo inserimento dei dati nella bancadi dati
nazionale si applica una sanzionepecuniaria fino a euro 1.000 a
carico deldirigente o del funzionario inadempiente.Con decreto del
Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti sono definite le
moda-lit di funzionamento, di accesso e di ge-stione della banca di
dati.
28. Al testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto
del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 15:
1) al comma 1, dopo la lettera i-novies) aggiunta la
seguente:
i-decies) le spese sostenute per lac-quisto degli abbonamenti ai
servizi di tra-sporto pubblico locale, regionale e interre-
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
8
gionale per un importo non superiore a 250euro ;
2) al comma 2, primo periodo, leparole: e i-sexies) sono
sostituite dalleseguenti: , i-sexies) e i-decies) e le parole: per
gli oneri di cui alla lettera f), il limitecomplessivo ivi
stabilito sono sostituitedalle seguenti: per gli oneri di cui
allelettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivistabiliti ;
b) allarticolo 51, comma 2, dopo lalettera d) inserita la
seguente:
d-bis) le somme erogate o rimbor-sate alla generalit o a
categorie di dipen-denti dal datore di lavoro o le spese
daquestultimo direttamente sostenute, volon-tariamente o in
conformit a disposizionidi contratto, di accordo o di
regolamentoaziendale, per lacquisto degli abbonamentiper il
trasporto pubblico locale, regionale einterregionale del dipendente
e dei fami-liari indicati nellarticolo 12 che si trovanonelle
condizioni previste nel comma 2 delmedesimo articolo 12; .
29. Ai fini delle imposte sui redditi, peri soggetti titolari di
reddito dimpresa e pergli esercenti arti e professioni che
effet-tuano investimenti in beni materiali stru-mentali nuovi,
esclusi i veicoli e gli altrimezzi di trasporto di cui allarticolo
164,comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al
decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,dal
1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,ovvero entro il 30 giugno 2019,
a condi-zione che entro la data del 31 dicembre2018 il relativo
ordine risulti accettato dalvenditore e sia avvenuto il pagamento
diacconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di
acquisizione, con esclu-sivo riferimento alla determinazione
dellequote di ammortamento e dei canoni dilocazione finanziaria, il
costo di acquisi-zione maggiorato del 30 per cento. Lamaggiorazione
non si applica agli investi-menti che beneficiano delle
disposizioni dicui allarticolo 1, comma 8, della legge 11dicembre
2016, n. 232.
30. Le disposizioni dellarticolo 1, comma9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si
applicano anche agli investimenti in benimateriali strumentali
nuovi effettuati entroil 31 dicembre 2018, ovvero entro il
31dicembre 2019, a condizione che entro ladata del 31 dicembre 2018
il relativo ordinerisulti accettato dal venditore e sia avve-nuto
il pagamento di acconti in misuraalmeno pari al 20 per cento del
costo diacquisizione.
31. Per i soggetti che beneficiano dellamaggiorazione di cui al
comma 30, le di-sposizioni dellarticolo 1, comma 10, dellalegge 11
dicembre 2016, n. 232, si appli-cano anche agli investimenti in
beni imma-teriali strumentali effettuati nel periodo dicui al comma
30.
32. Allallegato B annesso alla legge 11dicembre 2016, n. 232,
sono aggiunte, infine, le seguenti voci:
sistemi di gestione della supply chainfinalizzata al drop
shipping nelle-com-merce;
software e servizi digitali per la frui-zione immersiva,
interattiva e partecipa-tiva, ricostruzioni 3D, realt
aumentata;
software, piattaforme e applicazioni perla gestione e il
coordinamento della logi-stica con elevate caratteristiche di
integra-zione delle attivit di servizio (comunica-zione
intra-fabbrica, fabbrica-campo conintegrazione telematica dei
dispositivi on-field e dei dispositivi mobili,
rilevazionetelematica di prestazioni e guasti dei di-spositivi
on-field) .
33. Ai fini della fruizione dei benefci dicui ai commi 30 e 31,
limpresa tenuta aprodurre la documentazione di cui allar-ticolo 1,
comma 11, della legge 11 dicembre2016, n. 232.
34. Resta ferma lapplicazione delle di-sposizioni di cui
allarticolo 1, commi 93 e97, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
35. Ai soli effetti della disciplina di cuial comma 30 e di cui
allarticolo 1, comma9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, senel
corso del periodo di fruizione dellamaggiorazione del costo si
verifica il rea-lizzo a titolo oneroso del bene oggetto
del-lagevolazione, non viene meno la fruizionedelle residue quote
del beneficio, cos comeoriginariamente determinate, a
condizione
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
9
che, nello stesso periodo dimposta del re-alizzo, limpresa:
a) sostituisca il bene originario con unbene materiale
strumentale nuovo aventecaratteristiche tecnologiche analoghe o
su-periori a quelle previste dallallegato A allalegge 11 dicembre
2016, n. 232;
b) attesti leffettuazione dellinvesti-mento sostitutivo, le
caratteristiche del nuovobene e il requisito dellinterconnessione
se-condo le regole previste dallarticolo 1,comma 11, della legge 11
dicembre 2016,n. 232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisi-zione dellinvestimento
sostitutivo di cui alcomma 35 sia inferiore al costo di
acqui-sizione del bene sostituito e sempre chericorrano le altre
condizioni previste allelettere a) e b) del comma 35, la
fruizionedel beneficio prosegue per le quote residuefino a
concorrenza del costo del nuovoinvestimento.
37. Allarticolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono
apportate le seguentimodificazioni:
a) al comma 26, le parole: e 2017 sono sostituite dalle
seguenti: , 2017 e2018 e dopo il primo periodo aggiuntoil seguente:
Per lanno 2018 la sospen-sione di cui al primo periodo non si
applicaai comuni istituiti a seguito di fusione aisensi degli
articoli 15 e 16 del testo unico dicui al decreto legislativo 18
agosto 2000,n. 267, al fine di consentire, a parit digettito,
larmonizzazione delle diverse ali-quote ;
b) al comma 28 aggiunto, in fine, ilseguente periodo: Per lanno
2018, i co-muni che hanno deliberato ai sensi delperiodo precedente
possono continuare amantenere con espressa deliberazione
delconsiglio comunale la stessa maggiorazioneconfermata per gli
anni 2016 e 2017 .
38. Allarticolo 1, comma 652, terzo pe-riodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147,le parole: e 2017 sono sostituite
dalleseguenti: , 2017 e 2018 .
39. Allarticolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2017,
n. 172, il secondo periodo sop-presso.
40. Per far fronte agli oneri derivantidalla concessione dei
contributi previsti dal-larticolo 2, comma 4, del decreto-legge
21giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98,nonch dallarticolo 1, comma 56, dellalegge 11
dicembre 2016, n. 232, e dai commi41 e 42, lautorizzazione di spesa
di cui alcomma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, integrata di33 milioni di euro per lanno 2018,
di 66milioni di euro per lanno 2019, di 66milioni di euro per lanno
2020, di 66milioni di euro per lanno 2021, di 66milioni di euro per
lanno 2022 e di 33milioni di euro per lanno 2023.
41. Una quota pari al 30 per cento dellerisorse di cui al comma
40 riservata allaconcessione dei contributi di cui allarticolo1,
comma 56, della legge 11 dicembre 2016,n. 232, a fronte degli
investimenti di cui alcomma 55 del medesimo articolo 1. Lerisorse
che, alla data del 30 settembre2018, non risultano utilizzate per
la pre-detta riserva rientrano nelle disponibilitcomplessive della
misura.
42. Il termine per la concessione deifinanziamenti di cui
allarticolo 1, comma52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
prorogato fino alla data dellavvenuto esau-rimento delle risorse
disponibili, comuni-cato con avviso pubblicato nella
GazzettaUfficiale ai sensi dellarticolo 2, comma 3,del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
43. Allarticolo 44, comma 1, del testounico delle imposte sui
redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica
22dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) inserita la
seguente:
d-bis) i proventi derivanti da prestitierogati per il tramite di
piattaforme diprestiti per soggetti finanziatori non pro-fessionali
(piattaforme di Peer to Peer Len-ding) gestite da societ iscritte
allalbo degliintermediari finanziari di cui allarticolo106 del
testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, di cui al
decreto le-
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
10
gislativo 1 settembre 1993, n. 385, o daistituti di pagamento
rientranti nellambitodi applicazione dellarticolo 114 del mede-simo
testo unico di cui al decreto legislativon. 385 del 1993,
autorizzati dalla BancadItalia .
44. I gestori di cui alla lettera d-bis) delcomma 1 dellarticolo
44 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel
Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, introdotta
dal comma 43,operano una ritenuta alla fonte a titolo diimposta sui
redditi di capitale corrisposti apersone fisiche con laliquota
prevista dal-larticolo 26, comma 1, del decreto delPresidente della
Repubblica 29 settembre1973, n. 600.
45. Allarticolo 6, secondo comma, deldecreto del Presidente
della Repubblica 29settembre 1973, n. 605, le parole: , salvoper
gli atti o negozi di cui alla letterag-quinquies) sono
soppresse.
46. A tutte le imprese, indipendente-mente dalla forma
giuridica, dal settoreeconomico in cui operano nonch dal re-gime
contabile adottato, che effettuano spesein attivit di formazione
nel periodo dim-posta successivo a quello in corso al 31dicembre
2017, attribuito un credito dim-posta nella misura del 40 per cento
dellespese relative al solo costo aziendale delpersonale dipendente
per il periodo in cui occupato in attivit di formazione negliambiti
di cui al comma 48.
47. Il credito dimposta di cui al comma46 riconosciuto, fino ad
un importo mas-simo annuale di euro 300.000 per
ciascunbeneficiario, per le attivit di formazione,negli ambiti
richiamati al comma 48, pat-tuite attraverso contratti collettivi
aziendalio territoriali.
48. Sono ammissibili al credito dimpo-sta solo le attivit di
formazione svolte peracquisire o consolidare le conoscenze
delletecnologie previste dal Piano nazionale In-dustria 4.0 quali
big data e analisi dei dati,cloud e fog computing, cyber security,
si-stemi cyber-fisici, prototipazione rapida, si-stemi di
visualizzazione e realt aumen-tata, robotica avanzata e
collaborativa, in-terfaccia uomo macchina, manifattura ad-ditiva,
internet delle cose e delle macchine
e integrazione digitale dei processi azien-dali, applicate negli
ambiti elencati nellal-legato A.
49. Non si considerano attivit di for-mazione ammissibili la
formazione ordina-ria o periodica organizzata dallimpresaper
conformarsi alla normativa vigente inmateria di salute e sicurezza
sul luogo dilavoro, di protezione dellambiente e adogni altra
normativa obbligatoria in mate-ria di formazione.
50. Il credito dimposta deve essere in-dicato nella
dichiarazione dei redditi rela-tiva al periodo dimposta in cui sono
statesostenute le spese di cui al comma 46 e inquelle relative ai
periodi dimposta succes-sivi fino a quando se ne conclude
lutilizzo,non concorre alla formazione del redditon della base
imponibile dellimposta re-gionale sulle attivit produttive, non
rilevaai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e109, comma 5,
del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica
22dicembre 1986, n. 917, ed utilizzabile adecorrere dal periodo
dimposta successivoa quello in cui i costi sono sostenuti
esclu-sivamente in compensazione ai sensi del-larticolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241.
51. Al credito dimposta di cui ai commida 46 a 56 non si
applicano i limiti di cuiallarticolo 1, comma 53, della legge
24dicembre 2007, n. 244, e di cui allarticolo34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
52. Lincentivo si applica nel rispetto deilimiti e delle
condizioni previsti dal rego-lamento (UE) n. 651/2014 della
Commis-sione, del 17 giugno 2014, che dichiaraalcune categorie di
aiuti compatibili con ilmercato interno in applicazione degli
arti-coli 107 e 108 del Trattato sul funziona-mento dellUnione
europea, e in particolaredallarticolo 31 del medesimo
regolamento,che disciplina gli aiuti alla formazione.
Agliadempimenti europei provvede il Ministerodello sviluppo
economico.
53. Ai fini dellammissibilit al creditodimposta, i costi sono
certificati dal sog-getto incaricato della revisione legale o daun
professionista iscritto nel Registro deirevisori legali, di cui al
decreto legislativo27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
11
deve essere allegata al bilancio. Le impresenon soggette a
revisione legale dei contidevono comunque avvalersi delle
presta-zioni di un revisore legale dei conti o di unasociet di
revisione legale dei conti. Il re-visore legale dei conti o il
professionistaresponsabile della revisione legale dei
conti,nellassunzione dellincarico, osserva i prin-cpi di
indipendenza elaborati ai sensi del-larticolo 10 del citato decreto
legislativon. 39 del 2010 e, in attesa della loro ema-nazione,
quelli previsti dal codice eticodellInternational Federation of
Accountants(IFAC). Le spese sostenute per lattivit dicertificazione
contabile da parte delle im-prese di cui al terzo periodo sono
ammis-sibili entro il limite massimo di euro 5.000.Le imprese con
bilancio revisionato sonoesenti dagli obblighi previsti dal
presentecomma.
54. Nei confronti del revisore legale deiconti o del
professionista responsabile dellarevisione legale dei conti che
incorre incolpa grave nellesecuzione degli atti che glisono
richiesti per il rilascio della certifica-zione di cui al comma 53
si applicano ledisposizioni dellarticolo 64 del codice diprocedura
civile.
55. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di
concerto con il Mini-stro delleconomia e delle finanze e con
ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali,sono adottate,
entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della
presentelegge, le disposizioni applicative necessarie,con
particolare riguardo alla documenta-zione richiesta,
alleffettuazione dei con-trolli e alle cause di decadenza dal
bene-ficio.
56. Per lattuazione delle disposizionidei commi da 46 a 55
autorizzata la spesadi 250 milioni di euro per lanno 2019.
IlMinistero delleconomia e delle finanze ef-fettua il monitoraggio
delle fruizioni delcredito dimposta di cui ai commi da 46 a55, ai
fini di quanto previsto dallarticolo17, comma 13, della legge 31
dicembre2009, n. 196.
57. Nel limite di spesa di 500.000 europer lanno 2018 e di un
milione di euro perciascuno degli anni 2019 e 2020, fino
adesaurimento delle risorse disponibili, alle
imprese culturali e creative, come definiteal secondo periodo,
riconosciuto un cre-dito dimposta nella misura del 30 percento dei
costi sostenuti per attivit disviluppo, produzione e promozione di
pro-dotti e servizi culturali e creativi secondo lemodalit
stabilite con il decreto di cui alcomma 58. Sono imprese culturali
e crea-tive le imprese o i soggetti che svolgonoattivit stabile e
continuativa, con sede inItalia o in uno degli Stati membri
dellU-nione europea o in uno degli Stati aderentiallAccordo sullo
Spazio economico euro-peo, purch siano soggetti passivi di impo-sta
in Italia, che hanno quale oggetto so-ciale, in via esclusiva o
prevalente, lidea-zione, la creazione, la produzione, lo svi-luppo,
la diffusione, la conservazione, laricerca e la valorizzazione o la
gestione diprodotti culturali, intesi quali beni, servizie opere
dellingegno inerenti alla lettera-tura, alla musica, alle arti
figurative, allearti applicate, allo spettacolo dal vivo,
allacinematografia e allaudiovisivo, agli ar-chivi, alle
biblioteche e ai musei nonch alpatrimonio culturale e ai processi
di inno-vazione ad esso collegati.
58. Con decreto del Ministro dei beni edelle attivit culturali e
del turismo, diconcerto con il Ministro dello sviluppo eco-nomico,
da adottare ai sensi dellarticolo17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,n. 400, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore
della presente legge, sen-tite le competenti Commissioni
parlamen-tari, che si pronunciano entro trenta giornidalla
richiesta, e previa intesa in sede diConferenza permanente per i
rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e
di Bolzano, tenendo conto dellenecessit di coordinamento con le
disposi-zioni del codice del Terzo settore, di cui aldecreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplinata, senza nuovi o
maggiori oneriper la finanza pubblica e nellambito dellerisorse
umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente,
la proce-dura per il riconoscimento della qualificadi impresa
culturale e creativa e per ladefinizione di prodotti e servizi
culturali ecreativi e sono previste adeguate forme dipubblicit.
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
12
59. Le imprese di cui al comma 57possono accedere al credito
dimposta iviprevisto nel rispetto dei limiti di cui alregolamento
(UE) n. 1407/2013 della Com-missione, del 18 dicembre 2013,
relativoagli aiuti de minimis . Il credito dimpo-sta di cui al
comma 57 non concorre allaformazione del reddito ai fini delle
impostesui redditi e del valore della produzione aifini dellimposta
regionale sulle attivit pro-duttive, non rileva ai fini del
rapporto dicui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testounico
delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, ed utilizzabileesclusivamente
in compensazione ai sensidellarticolo 17 del decreto legislativo
9luglio 1997, n. 241.
60. Le disposizioni per lapplicazionedei commi 57 e 59, con
riferimento, inparticolare, al monitoraggio e al rispettodei limiti
di spesa ivi indicati, alle tipologiedi spesa ammissibili, alle
procedure perlammissione al beneficio, ai limiti massimidella spesa
ammissibile, ai criteri per laverifica e laccertamento
delleffettivit dellespese sostenute, ai criteri relativi al
cumulocon altre agevolazioni aventi ad oggetto glistessi costi,
alle cause di decadenza e re-voca del beneficio nonch alle
procedure direcupero nei casi di utilizzo illegittimo delcredito
dimposta, secondo quanto previstodallarticolo 1, comma 6, del
decreto-legge25 marzo 2010, n. 40, convertito, con mo-dificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010,n. 73, sono stabilite con decreto del
Mini-stro dei beni e delle attivit culturali e delturismo, di
concerto con il Ministro delle-conomia e delle finanze, sentito il
Ministrodello sviluppo economico, da adottare en-tro novanta giorni
dalla data di entrata invigore della presente legge.
61. Al fine di favorire la creazione dicondizioni favorevoli
allo sviluppo di nuoviinvestimenti nelle aree portuali delle
re-gioni in cui non si applicano gli articoli 4 e5 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,convertito, con modificazioni,
dalla legge 3agosto 2017, n. 123, prevista listituzionedella Zona
logistica semplificata.
62. La Zona logistica semplificata puessere istituita nelle
regioni di cui al comma
61, nel numero massimo di una per cia-scuna regione, qualora
nelle suddette re-gioni sia presente almeno unarea portualecon le
caratteristiche stabilite dal regola-mento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamentoeuropeo e del Consiglio, dell11 dicembre2013, sugli
orientamenti dellUnione per losviluppo della rete transeuropea dei
tra-sporti, o unAutorit di sistema portuale dicui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, comemodificata dal decreto legislativo 4
agosto2016, n. 169.
63. La Zona logistica semplificata isti-tuita con decreto del
Presidente del Consi-glio dei ministri, da adottare su propostadel
Ministro per la coesione territoriale e ilMezzogiorno, di concerto
con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, su pro-posta
della regione interessata, per unadurata massima di sette anni,
rinnovabilefino a un massimo di ulteriori sette anni.
64. Le nuove imprese e quelle gi esi-stenti che operano nella
Zona logistica sem-plificata fruiscono delle procedure
sempli-ficate di cui allarticolo 5, comma 1, letteraa), del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,convertito, con modificazioni,
dalla legge 3agosto 2017, n. 123.
65. Per listituzione delle Zone logistichesemplificate si
applicano, in quanto com-patibili, le disposizioni relative alla
proce-dura di istituzione delle Zone economichespeciali previste
dal decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri adottato ai
sensidellarticolo 4, comma 3, del decreto-legge20 giugno 2017, n.
91, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123.
66. Allarticolo 1, comma 618, della legge23 dicembre 2014, n.
190, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) le parole: Il Commissario di go-verno per il Friuli-Venezia
Giulia sonosostituite dalle seguenti: Il presidente del-lAutorit di
sistema portuale del MareAdriatico orientale ;
b) dopo le parole: di punto franco sono inserite le seguenti: ai
sensi dellal-legato VIII del Trattato di pace fra lItalia ele
Potenze alleate ed associate, firmato aParigi il 10 febbraio 1947,
reso esecutivodal decreto legislativo del Capo provvisoriodello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430,
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
13
ratificato ai sensi della legge 25 novembre1952, n. 3054, .
67. Per consentire al sistema degli Isti-tuti tecnici superiori,
scuole per le tecno-logie applicate del sistema di
istruzionenazionale, di cui al capo II del decreto delPresidente
del Consiglio dei ministri 25gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Uf-ficiale n. 86 dell11 aprile 2008, di incre-mentare
lofferta formativa e conseguente-mente i soggetti in possesso di
competenzeabilitanti allutilizzo degli strumenti avan-zati di
innovazione tecnologica e organiz-zativa correlati anche al
processo Industria4.0, il Fondo previsto dallarticolo 1, comma875,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,tenuto conto di quanto
previsto dallarti-colo 12 del citato decreto del Presidente
delConsiglio dei ministri 25 gennaio 2008, incrementato di 10
milioni di euro nel-lanno 2018, 20 milioni di euro nellanno2019 e
35 milioni di euro a decorreredallanno 2020. Con decreto del
Ministrodellistruzione, delluniversit e della ri-cerca, da adottare
entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente
legge, sono definiti i programmi disviluppo a livello nazionale che
beneficianodelle risorse del primo periodo.
68. Con decreto del Ministro dellistru-zione, delluniversit e
della ricerca, daadottare entro novanta giorni dalla data dientrata
in vigore della presente legge, sonodefiniti, senza maggiori oneri,
i requisitiche gli Istituti tecnici superiori devono pos-sedere al
fine del rilascio del diploma ditecnico superiore e le modalit di
rilasciodel predetto diploma.
69. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri
adottato su proposta delMinistro dellistruzione, delluniversit
edella ricerca, del Ministro dello sviluppoeconomico e del Ministro
del lavoro e dellepolitiche sociali sono integrati gli
standardorganizzativi e di percorso degli Istitutitecnici superiori
al fine di adeguare lof-ferta formativa alle mutate esigenze
delcontesto di riferimento, correlato anche alprocesso Industria
4.0.
70. Per lesercizio delle funzioni di cuiallarticolo 1, comma
947, della legge 28dicembre 2015, n. 208, attribuito un con-
tributo di 75 milioni di euro per lanno2018 da ripartire con le
modalit ivi pre-viste.
71. Le risorse di cui allarticolo 1, comma613, della legge 11
dicembre 2016, n. 232,finalizzate al Fondo di cui allarticolo
1,comma 866, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, per un importo
fino a 100 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2019 al2033,
possono essere destinate al finanzia-mento di progetti sperimentali
e innovatividi mobilit sostenibile, coerenti con i Pianiurbani
della mobilit sostenibile (PUMS)ove previsti dalla normativa
vigente, perlintroduzione di mezzi su gomma o imbar-cazioni ad
alimentazione alternativa e re-lative infrastrutture di supporto,
presentatidai comuni e dalle citt metropolitane. Invia
sperimentale, in sede di prima applica-zione, un terzo delle
risorse del Fondo attribuito ai comuni capoluogo delle
cittmetropolitane, di cui alla legge 7 aprile2014, n. 56, e ai
comuni capoluogo delleprovince ad alto inquinamento di partico-lato
PM10 e di biossido di azoto, chiamatiad adottare azioni strutturali
per la ridu-zione dellinquinamento atmosferico al finedel rispetto
della direttiva 2008/50/CE delParlamento europeo e del Consiglio,
del 21maggio 2008, relativa alla qualit dellaria.Alle medesime
finalit di cui al primo pe-riodo possono essere destinate le
risorse dicui allarticolo 1, comma 613, ultimo pe-riodo, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232,finalizzate al programma di
interventi fi-nalizzati ad aumentare la competitivit delleimprese
produttrici di beni e di servizinella filiera dei mezzi di
trasporto pubblicosu gomma e dei sistemi intelligenti per
iltrasporto. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei
trasporti, di concertocon il Ministro dello sviluppo economico econ
il Ministro delleconomia e delle fi-nanze, sono stabilite le
modalit di utilizzodelle risorse di cui al presente comma.
72. Al fine di sostenere la diffusionedelle buone pratiche
tecnologiche nel pro-cesso di trasformazione digitale della
retestradale nazionale (Smart Road) nonchallo scopo di promuovere
lo sviluppo, larealizzazione in via prototipale, la
speri-mentazione e la validazione di soluzioni
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
14
applicative dinamicamente aggiornate allespecifiche funzionali,
di valutare e aggior-nare dinamicamente le specifiche funzio-nali
per le Smart Road e di facilitare une-qua possibilit di accesso del
mondo pro-duttivo ed economico alla sperimentazione, autorizzata la
sperimentazione su stradadelle soluzioni di Smart Road e di
guidaconnessa e automatica. A tale fine, entrotrenta giorni dalla
data di entrata in vigoredella presente legge, con decreto del
Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti,sentito il Ministro
dellinterno, sono definitile modalit attuative e gli strumenti
ope-rativi della sperimentazione. Per le finalitdi cui al presente
comma autorizzata laspesa di un milione di euro per ciascunodegli
anni 2018 e 2019.
73. Allarticolo 1, comma 89, della legge11 dicembre 2016, n.
232, aggiunta, infine, la seguente lettera:
b-bis) quote di prestiti, di fondi dicredito cartolarizzati
erogati od originatiper il tramite di piattaforme di prestiti
persoggetti finanziatori non professionali, ge-stite da societ
iscritte nellalbo degli inter-mediari finanziari tenuto dalla Banca
dI-talia di cui allarticolo 106 del testo unicodelle leggi in
materia bancaria e creditizia,di cui al decreto legislativo 1
settembre1993, n. 385, da istituti di pagamento ri-entranti nel
campo di applicazione dellar-ticolo 114 del medesimo testo unico di
cuial decreto legislativo n. 385 del 1993 o dasoggetti vigilati
operanti nel territorio ita-liano in quanto autorizzati in altri
StatidellUnione europea .
74. Allarticolo 27 del decreto-legge 24aprile 2017, n. 50,
convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera e) aggiunta la seguente:
e-bis) destinazione annuale dello0,025 per cento dellammontare
del Fondoalla copertura dei costi di funzionamento
dellOsservatorio di cui allarticolo 1, comma300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 ;
b) dopo il comma 2 inserito il se-guente:
2-bis. Ai fini dellapplicazione di quantoprevisto dalle lettere
a), b) ed e) del comma2 e dal comma 8 del presente articolo,
lepercentuali di riparto di cui alla tabellaallegata al decreto del
Ministro delle infra-strutture e dei trasporti 11 novembre 2014sono
modificate con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei
trasporti, ema-nato di concerto con il Ministro delleco-nomia e
delle finanze, previa intesa con laConferenza permanente per i
rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e
di Bolzano, a decorrere dalle-sercizio 2018, in ragione
dellincidenza chesulle stesse hanno le variazioni del canonedi
accesso allinfrastruttura ferroviaria in-trodotte dalla societ Rete
ferroviaria ita-liana Spa, con decorrenza dal 1 gennaio2018, in
ottemperanza ai criteri stabilitidallAutorit di regolazione dei
trasporti aisensi dellarticolo 37, commi 2 e 3, deldecreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge
22dicembre 2011, n. 214 .
75. Allarticolo 62-quater del testo unicodelle disposizioni
legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi
erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, riguardante limposta di
consumosui prodotti succedanei dei prodotti da fumo,sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: Lavendita fino a: in via esclusiva
sonosostituite dalle seguenti: La vendita deiprodotti di cui ai
commi 1 e 1-bis, conte-nenti o meno nicotina, ad eccezione
deidispositivi meccanici ed elettronici, com-prese le parti di
ricambio, effettuata invia esclusiva ;
b) il comma 5-bis sostituito dalseguente:
5-bis. Con decreto direttoriale dellA-genzia delle dogane e dei
monopoli, area
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
15
monopoli, da adottare entro il 31 marzo2018, sono stabiliti, per
gli esercizi di vici-nato, le farmacie e le parafarmacie, lemodalit
e i requisiti per lautorizzazionealla vendita e per
lapprovvigionamento deiprodotti da inalazione senza
combustionecostituiti da sostanze liquide, contenenti omeno
nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, adeccezione dei dispositivi
meccanici ed elet-tronici e delle parti di ricambio, secondo
iseguenti criteri: a) prevalenza, per gli eser-cizi di vicinato,
escluse le farmacie e leparafarmacie, dellattivit di vendita
deiprodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e deidispositivi meccanici ed
elettronici, com-prese le parti di ricambio; b) effettiva ca-pacit
di garantire il rispetto del divieto divendita ai minori; c) non
discriminazionetra i canali di approvvigionamento. Nellemore
delladozione del decreto previsto alprimo periodo, agli esercizi di
cui al pre-sente comma consentita la prosecuzionedellattivit ;
c) dopo il comma 7 aggiunto ilseguente:
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unicodelle disposizioni legislative in materia
do-ganale, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, siapplicano anche con riferimento ai pro-dotti
di cui ai commi 1 e 1-bis del presentearticolo, ad eccezione dei
dispositivi mec-canici ed elettronici e delle parti di ricam-bio,
secondo il meccanismo di equivalenzadi cui al comma 1-bis. Si
applicano altresai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e5-bis del
presente articolo le disposizionidegli articoli 96 della legge 17
luglio 1942,n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994,n. 50 .
76. Il comma 11 dellarticolo 21 deldecreto legislativo 12
gennaio 2016, n. 6, sostituito dal seguente:
11. vietata la vendita a distanza diprodotti da inalazione senza
combustionecostituiti da sostanze liquide, contenenti omeno
nicotina, ai consumatori che acqui-stano nel territorio dello Stato
.
77. I treni adibiti al trasporto di pas-seggeri sono dotati di
adeguate misure attea garantire il primo soccorso ai passeggeriin
caso di emergenza.
78. Con decreto del Ministro della sa-lute, di concerto con il
Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, da emanareentro
novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge,
previo pareredella Conferenza permanente per i rap-porti tra lo
Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano di
cuiallarticolo 12 della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono
individuati le dotazioni mi-nime di primo soccorso, in relazione
allespecifiche caratteristiche dei servizi ferro-viari, nonch i
tempi e le modalit di at-tuazione della disposizione del comma
77.Le dotazioni di primo soccorso potrannoessere acquisite dalle
societ di trasportoferroviario anche tramite convenzioni
osponsorizzazioni da parte di soggetti pri-vati. Il decreto di cui
al presente commaindividua altres le modalit e i criteri perla
formazione del personale viaggiante.
79. A titolo di contributo per la realiz-zazione delle misure di
cui al comma 78, ladotazione del Fondo nazionale per il con-corso
finanziario dello Stato agli oneri deltrasporto pubblico locale, di
cui allarticolo16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135,
incrementata di500.000 euro per lanno 2018, di 2 milionidi euro per
lanno 2019 e di 1 milione dieuro per lanno 2020.
80. Allarticolo 1, comma 102, della legge11 dicembre 2016, n.
232, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: chesvolgono attivit diverse da
quella immo-biliare, sono soppresse;
b) i periodi: Ai fini dei commi da 100a 113 del presente
articolo si presume,senza possibilit di prova contraria, im-presa
che svolge attivit immobiliare quellail cui patrimonio
prevalentemente costi-tuito da beni immobili diversi da quelli
allacui produzione o al cui scambio effetti-vamente diretta
lattivit di impresa, dagliimpianti e dai fabbricati utilizzati
diretta-mente nellesercizio di impresa. Si consi-
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
16
derano direttamente utilizzati nelleserci-zio di impresa gli
immobili concessi inlocazione finanziaria e i terreni su
cuilimpresa svolge lattivit agricola sonosoppressi.
81. Allarticolo 15 del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185,
convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2,
sono apportate le seguenti modifica-zioni:
a) al comma 10-bis, dopo le parole: Le previsioni del comma 10
sono appli-cabili anche ai maggiori valori delle parte-cipazioni di
controllo sono inserite le se-guenti: in societ residenti e non
residentianche prive di stabile organizzazione inItalia ;
b) al comma 10-ter sono aggiunte, infine, le seguenti parole: in
societ resi-denti e non residenti anche prive di
stabileorganizzazione in Italia .
82. Le disposizioni di cui al comma 81si applicano con
riferimento agli acquisti dipartecipazioni di controllo
perfezionati apartire dal periodo di imposta anteriore aquello in
corso alla data di entrata in vigoredella presente legge, nei
limiti dei disalli-neamenti ancora esistenti alla chiusura didetto
periodo.
83. Al fine di evitare fenomeni di doppiadeduzione fiscale dei
valori delle attivitimmateriali oggetto di riallineamento aisensi
dellarticolo 1, comma 151, della legge27 dicembre 2013, n. 147, con
provvedi-mento del direttore dellAgenzia delle en-trate, da emanare
entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della
pre-sente legge, sono stabilite le modalit diattuazione delle
disposizioni di cui al comma81.
84. Allarticolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono
apportate le seguentimodificazioni:
a) al comma 65, dopo le parole: fondicomuni dinvestimento sono
inserite leseguenti: e le societ di intermediazionemobiliare ;
b) il comma 67 sostituito dal se-guente:
67. Allarticolo 96, comma 5-bis, deltesto unico delle imposte
sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo sostituito dal seguente:
"Gli interessi pas-sivi sostenuti dalle imprese di assicura-zione e
dalle societ capogruppo di gruppiassicurativi, nonch dalle societ
di ge-stione dei fondi comuni dinvestimento edalle societ di
intermediazione mobiliaredi cui al testo unico delle disposizioni
inmateria di intermediazione finanziaria, dicui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, sono deducibili nei limiti del
96 percento del loro ammontare" .
85. Allarticolo 6, comma 8, del decretolegislativo 15 dicembre
1997, n. 446, dopoil primo periodo inserito il seguente: Perle
societ di intermediazione mobiliare dicui al testo unico delle
disposizioni in ma-teria di intermediazione finanziaria, di cuial
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,gli interessi passivi
concorrono alla forma-zione del valore della produzione nellamisura
del 96 per cento del loro ammon-tare .
86. Le disposizioni di cui ai commi 84 e85 si applicano a
decorrere dal periododimposta successivo a quello in corso al
31dicembre 2016.
87. Al testo unico delle disposizioni con-cernenti limposta di
registro, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 26aprile
1986, n. 131, sono apportate le se-guenti modificazioni:
a) allarticolo 20, comma 1:
1) le parole: degli atti presentati sono sostituite dalle
seguenti: dellatto pre-sentato ;
2) dopo la parola: apparente sonoaggiunte le seguenti: , sulla
base deglielementi desumibili dallatto medesimo, pre-scindendo da
quelli extratestuali e dagli attiad esso collegati, salvo quanto
dispostodagli articoli successivi ;
b) allarticolo 53-bis, comma 1, le pa-role: Le attribuzioni e i
poteri sono
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
17
sostituite dalle seguenti: Fermo restandoquanto previsto
dallarticolo 10-bis dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, le
attribuzionie i poteri .
88. Allarticolo 20 della legge 28 gennaio1977, n. 10, dopo il
primo comma sonoinseriti i seguenti:
Il trattamento tributario di cui al primocomma si applica anche
a tutti gli attipreordinati alla trasformazione del territo-rio
posti in essere mediante accordi o con-venzioni tra privati ed enti
pubblici, non-ch a tutti gli atti attuativi posti in essere
inesecuzione dei primi.
La disposizione di cui al secondo commasi applica a tutte le
convenzioni e atti di cuiallarticolo 40-bis della legge provinciale
diBolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i qualinon siano ancora
scaduti i termini di ac-certamento e di riscossione ai sensi
dellanormativa vigente o rispetto ai quali nonsia stata emessa
sentenza passata in giudi-cato .
89. Alle piccole e medie imprese, comedefinite dalla
raccomandazione 2003/361/CEdella Commissione, del 6 maggio 2003,
chesuccessivamente alla data di entrata in vi-gore della presente
legge iniziano una pro-cedura di ammissione alla quotazione inun
mercato regolamentato o in sistemi mul-tilaterali di negoziazione
di uno Stato mem-bro dellUnione europea o dello Spazioeconomico
europeo riconosciuto, nel casodi ottenimento dellammissione alla
quota-zione, un credito dimposta, fino ad unimporto massimo nella
misura di 500.000euro, del 50 per cento dei costi di consu-lenza
sostenuti fino al 31 dicembre 2020,per la predetta finalit.
90. Il credito dimposta di cui al comma89 utilizzabile, nel
limite complessivo di20 milioni di euro per lanno 2019 e 30milioni
di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021, esclusivamente in
compensa-zione ai sensi dellarticolo 17 del decretolegislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorreredal periodo dimposta successivo a
quelloin cui stata ottenuta la quotazione e deveessere indicato
nella dichiarazione dei red-diti relativa al periodo dimposta di
matu-
razione del credito e nelle dichiarazioni deiredditi relative ai
periodi dimposta succes-sivi fino a quello nel quale se ne
concludelutilizzo. Il credito dimposta non concorrealla formazione
del reddito, n della baseimponibile dellimposta regionale sulle
at-tivit produttive, e non rileva ai fini delrapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma5, del testo unico di cui al decreto
delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917. Al credito
dimposta non siapplicano i limiti di cui allarticolo 1, comma53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eallarticolo 34 della legge
23 dicembre 2000,n. 388.
91. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di
concerto con il Mini-stro delleconomia e delle finanze, da
adot-tare entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore
della presente legge, sonostabiliti le modalit e i criteri per
lattua-zione delle disposizioni di cui ai commi da89 a 92, con
particolare riguardo allindi-viduazione delle procedure che danno
ac-cesso al beneficio, ai casi di esclusione, alleprocedure di
concessione e di utilizzo delbeneficio, alla documentazione
richiesta,alleffettuazione dei controlli e delle revo-che nonch
alle modalit finalizzate adassicurare il rispetto del limite di
spesa dicui al comma 90.
92. Lincentivo concesso nel rispettodei limiti e delle
condizioni previsti dalregolamento (UE) n. 651/2014 della
Com-missione, del 17 giugno 2014, che dichiaraalcune categorie di
aiuti compatibili con ilmercato interno in applicazione degli
arti-coli 107 e 108 del Trattato sul funziona-mento dellUnione
europea, e in particolaredallarticolo 18 del medesimo
regolamento,che disciplina gli aiuti alle PMI per servizidi
consulenza. Agli adempimenti europei,nonch a quelli relativi al
Registro nazio-nale degli aiuti di Stato, provvede il Mini-stero
dello sviluppo economico.
93. LAgenzia delle entrate e lAgenziadelle dogane e dei
monopoli, mediante irispettivi regolamenti di amministrazionedi cui
allarticolo 71 del decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300,
possono:
a) istituire posizioni organizzative perlo svolgimento di
incarichi di elevata re-
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
18
sponsabilit, alta professionalit o partico-lare
specializzazione, ivi compresa la re-sponsabilit di uffici
operativi di livello nondirigenziale, nei limiti del risparmio di
spesaconseguente alla riduzione di posizioni di-rigenziali; tale
riduzione non rileva ai finidel calcolo del rapporto tra personale
di-rigenziale di livello generale e personaledirigenziale di
livello non generale, di cuiallarticolo 23-quinquies, comma 1,
letteraa), numero 2), del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95,
convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n.
135;
b) disciplinare il conferimento delleposizioni a funzionari con
almeno cinqueanni di esperienza nella terza area me-diante una
selezione interna che tiene contodelle conoscenze professionali,
delle capa-cit tecniche e gestionali degli interessati edelle
valutazioni dagli stessi conseguite ne-gli anni precedenti;
c) attribuire ai titolari delle posizioniil potere di adottare
atti e provvedimentiamministrativi, compresi gli atti che
impe-gnano lAgenzia verso lesterno, i poteri dispesa e quelli di
acquisizione delle entraterientranti nella competenza dei propri
uf-fici, di livello non dirigenziale, e la respon-sabilit
dellattivit amministrativa, dellagestione e dei relativi risultati
nonch lagestione finanziaria, tecnica e amministra-tiva mediante
autonomi poteri di organiz-zazione delle risorse umane e
strumentali edi controllo;
d) prevedere larticolazione delle po-sizioni secondo diversi
livelli di responsa-bilit, con conseguente graduazione
dellaretribuzione di posizione e, in caso di va-lutazione positiva,
lattribuzione della re-tribuzione di risultato sulla base del
livellodi valutazione annuale riportata;
e) disciplinare laccesso alla qualificadirigenziale dei
rispettivi ruoli medianteprocedura concorsuale pubblica per
titolied esami. Gli esami consistono in una provascritta, di
carattere tecnico-pratico, e inuna orale, finalizzate a
individuare, se-condo modalit e descrizione dei
contenutispecificate con decreto del Ministro delle-conomia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pub-blica amministrazione,
le capacit cogni-tive e le competenze manageriali attinentialle
diverse tipologie di compiti istituzionalidellAgenzia che bandisce
il concorso, conla possibilit di prevedere una prova pre-selettiva
con quesiti a risposta chiusa qua-lora il numero di candidati
superi il limiteindicato nel bando. Sono esonerati dallaprova
preselettiva i candidati dipendentidellAgenzia delle entrate e
dellAgenziadelle dogane e dei monopoli che abbianosvolto per almeno
due anni, alla data dipubblicazione del bando, funzioni
dirigen-ziali ovvero incarichi di responsabilit re-lativi a
posizioni organizzative di elevataresponsabilit, alta
professionalit o parti-colare specializzazione, di cui alla lettera
a)del presente comma, o a quelle di cuiallarticolo 23-quinquies,
comma 1, letteraa), numero 2), del decreto-legge 6 luglio2012, n.
95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e allar-ticolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno2015, n. 78,
convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
nonch ilpersonale assunto mediante pubblico con-corso e in servizio
presso lAgenzia delleentrate o lAgenzia delle dogane e dei
mo-nopoli, con almeno dieci anni di anzianitnella terza area, senza
demerito. Le com-missioni di valutazione sono composte damagistrati
ordinari, amministrativi o con-tabili, avvocati dello Stato,
professori diprima fascia di universit pubbliche o pri-vate,
dirigenti di prima fascia dellAgenziache bandisce il concorso anche
in quie-scenza da non oltre due anni alla data dipubblicazione del
bando, tra i quali sceltoil presidente, da persone di
comprovatacompetenza nelle aree tematiche attinentialle funzioni
dirigenziali delle agenzie fi-scali e da esperti di comprovata
qualifica-zione ed esperienza nella selezione delleprofessionalit
manageriali. La commis-sione pu avvalersi dellausilio di
soggettispecializzati, anche esterni alla pubblicaamministrazione,
per la predisposizione elesecuzione delle prove preselettive e
scritte.Sono valutati i titoli secondo i criteri defi-niti nei
bandi, dando rilievo anche alleesperienze lavorative pregresse.
Fino al 50
,
4
sente legge e che hanno gi raggiunto il li-mite di cui
allarticolo 14, comma 2, se-condo periodo, del decreto legislativo
27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dallar-ticolo 4 della
presente legge, possono svol-gere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel caso di cui al periodo precedente, il presi-
dente uscente candidato confermato qua-lora raggiunga una
maggioranza non infe-riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge en-trano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
19
per cento dei posti messi a concorso puessere riservato al
personale assunto me-diante pubblico concorso e in servizio
pressolAgenzia delle entrate o lAgenzia delledogane e dei monopoli,
con almeno diecianni di anzianit nella terza area,
senzademerito.
94. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con
modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135:
a) allarticolo 23-quater, comma 7, leparole: due posti di
vicedirettore , ovun-que ricorrono, sono sostituite dalle
se-guenti: uno o pi posti di vicedirettore,fino al massimo di tre ;
le parole: , per icompiti di indirizzo e coordinamento
dellefunzioni riconducibili allarea di attivitdellAmministrazione
autonoma dei Mono-poli di Stato sono soppresse;
b) il secondo periodo dellarticolo 23-quinquies, comma 1,
lettera a), numero 2), soppresso a decorrere dalla data del
31dicembre 2018. Entro la predetta data leposizioni organizzative
di cui al citato ar-ticolo 23-quinquies, comma 1, lettera a),numero
2), sono ridefinite in coerenza coni criteri di individuazione
delle posizioniorganizzative di cui al comma 93 del pre-sente
articolo, rideterminandone conseguen-temente il trattamento
retributivo.
95. Allarticolo 4-bis del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, leparole: 30 giugno 2018 sono
sostituitedalle seguenti: 31 dicembre 2018 ;
b) al comma 2, primo periodo, leparole: 30 giugno 2018 sono
sostituitedalle seguenti: 31 dicembre 2018 .
96. Al fine di incrementare il riciclaggiodelle plastiche miste
e degli scarti nonpericolosi dei processi di produzione indu-s