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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3671-bis N. 3671-bis DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GUIDI) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza (Testo risultante dallo stralcio dell’articolo 15 del disegno di legge n. 3671, deliberato dall’Assemblea il 18 maggio 2016) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
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Aug 26, 2020

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3671-bisN. 3671-bis—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

Delega al Governo per la riforma delle disciplinedella crisi di impresa e dell’insolvenza

(Testo risultante dallo stralcio dell’articolo 15 del disegnodi legge n. 3671, deliberato dall’Assemblea il 18 maggio 2016)

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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DISEGNO DI LEGGE__

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto della delega al Governoe procedure per l’esercizio della stessa).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con l’osser-vanza dei princìpi e criteri direttivi di cuialla medesima legge, uno o più decretilegislativi per la riforma organica delleprocedure concorsuali di cui al regio de-creto 16 marzo 1942, n. 267, e delladisciplina sulla composizione delle crisi dasovraindebitamento di cui alla legge 27gennaio 2012, n. 3, per il riordino del-l’amministrazione straordinaria dellegrandi imprese in stato di insolvenza dicui al decreto legislativo 8 luglio 1999,n. 270, e delle misure urgenti per la ri-strutturazione industriale di grandi im-prese in stato di insolvenza di cui aldecreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,convertito, con modificazioni, dalla legge18 febbraio 2004, n. 39, nonché per larevisione del sistema dei privilegi e dellegaranzie.

2. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 il Governo tiene conto dellanormativa dell’Unione europea e in parti-colare del regolamento (UE) 2015/848 delParlamento europeo e del Consiglio, del 20maggio 2015, sulle procedure di insol-venza, della raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo2014, nonché dei princìpi della model lawelaborati in materia di insolvenza dallaCommissione delle Nazioni Unite per ildiritto commerciale internazionale (UNCI-TRAL); cura altresì il coordinamento conle disposizioni vigenti, anche modificando

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la formulazione e la collocazione dellenorme non direttamente investite dai prin-cìpi e criteri direttivi di delega, in modo darenderle ad essi conformi, e adottando leopportune disposizioni transitorie.

3. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati su proposta del Ministrodella giustizia e, quanto al riordino del-l’amministrazione delle grandi imprese incrisi, del Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali. Essi sonosuccessivamente trasmessi alla Camera deideputati e al Senato della Repubblica,entro il sessantesimo giorno antecedente lascadenza del termine per l’esercizio delladelega, per l’espressione dei pareri dellerispettive Commissioni parlamentari com-petenti per materia e per gli aspetti fi-nanziari, da rendere entro il termine ditrenta giorni, decorso inutilmente il qualei decreti possono essere comunque ema-nati. Il termine per l’esercizio della delegaè prorogato di sessanta giorni quando iltermine per l’espressione del parere delleCommissioni parlamentari scade neitrenta giorni antecedenti la scadenza deltermine di cui al comma 1 o successiva-mente.

ART. 2.

(Princìpi generali).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1 il Governo provvede a rifor-mare in modo organico la disciplina delleprocedure concorsuali attenendosi ai se-guenti princìpi generali:

a) sostituire il termine « fallimento » ei suoi derivati con espressioni equivalenti,quali « insolvenza » o « liquidazione giudi-ziale », adeguando dal punto di vista les-sicale anche le relative disposizioni penali,ferma restando la continuità delle fatti-specie criminose;

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b) eliminare l’ipotesi della dichiara-zione di fallimento d’ufficio, di cui all’ar-ticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8luglio 1999, n. 270;

c) introdurre una definizione dellostato di crisi, intesa come probabilità difutura insolvenza, mantenendo l’attualenozione di insolvenza di cui all’articolo 5del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) adottare un unico modello proces-suale per l’accertamento dello stato di crisio di insolvenza del debitore, in conformitàall’articolo 15 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, e con caratteristiche di par-ticolare celerità, anche in fase di reclamo,prevedendo la legittimazione ad agire deisoggetti con funzioni di controllo e divigilanza sull’impresa, ammettendo l’ini-ziativa del pubblico ministero in ogni casoin cui egli abbia notizia dell’esistenza diuno stato di insolvenza, specificando ladisciplina delle misure cautelari, con at-tribuzione della relativa competenza anchealla corte di appello, e armonizzando ilregime delle impugnazioni, con particolareriguardo all’efficacia delle pronunce reseavverso i provvedimenti di apertura dellaprocedura di liquidazione giudiziale ov-vero di omologazione del concordato;

e) assoggettare al procedimento diaccertamento dello stato di crisi o diinsolvenza ogni categoria di debitore, siaesso persona fisica o giuridica, ente col-lettivo, consumatore, professionista o im-prenditore esercente un’attività commer-ciale, agricola o artigianale, con esclusionedei soli enti pubblici, disciplinando distin-tamente i diversi esiti possibili, con ri-guardo all’apertura di procedure di rego-lazione concordata o coattiva, conservativao liquidatoria, tenendo conto delle relativepeculiarità soggettive e oggettive e in par-ticolare assimilando il trattamento dell’im-prenditore che dimostri di rivestire unprofilo dimensionale inferiore a parametripredeterminati, ai sensi dell’articolo 1 delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, aquello riservato a debitori civili, profes-sionisti e consumatori, di cui all’articolo 9della presente legge;

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f) recepire, ai fini della disciplinadella competenza territoriale, la nozionedi « centro degli interessi principali deldebitore » definita dall’ordinamento del-l’Unione europea;

g) dare priorità di trattazione, fattisalvi i casi di abuso, alle proposte checomportino il superamento della crisi as-sicurando la continuità aziendale, anchetramite un diverso imprenditore, riser-vando la liquidazione giudiziale ai casi neiquali non sia proposta un’idonea soluzionealternativa;

h) uniformare e semplificare, in rac-cordo con le disposizioni sul processocivile telematico, la disciplina dei diversiriti speciali previsti dalle disposizioni inmateria concorsuale;

i) ridurre la durata e i costi delleprocedure concorsuali, anche attraversomisure di responsabilizzazione degli or-gani di gestione e di contenimento delleipotesi di prededuzione, con riguardo al-tresì ai compensi dei professionisti, al finedi evitare che il pagamento dei creditiprededucibili assorba in misura rilevantel’attivo delle procedure;

l) riformulare le disposizioni chehanno originato contrasti interpretativi, alfine di favorirne il superamento, in coe-renza con i princìpi stabiliti dalla presentelegge;

m) assicurare la specializzazione deigiudici addetti alla materia concorsuale,con adeguamento degli organici degli ufficigiudiziari la cui competenza risulti am-pliata:

1) attribuendo ai tribunali sededelle sezioni specializzate in materia diimpresa la competenza sulle procedureconcorsuali e sulle cause che da essederivano, relative alle imprese in ammini-strazione straordinaria e ai gruppi di im-prese di rilevante dimensione;

2) mantenendo invariati i vigenticriteri di attribuzione della competenzaper le procedure di crisi o insolvenza delconsumatore, del professionista e dell’im-

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prenditore in possesso del profilo dimen-sionale ridotto di cui alla lettera e);

3) individuando tra i tribunali esi-stenti, sulla base di parametri quantitativi,quali piante organiche, flussi delle proce-dure concorsuali e numero di impreseiscritte nel registro delle imprese, quellicompetenti alla trattazione delle proce-dure concorsuali relative alle imprese di-verse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

n) istituire presso il Ministero dellagiustizia un albo dei soggetti destinati asvolgere, su incarico del tribunale, fun-zioni di gestione o di controllo nell’ambitodelle procedure concorsuali, con indica-zione dei requisiti di professionalità, indi-pendenza ed esperienza necessari perl’iscrizione;

o) armonizzare le procedure di ge-stione della crisi e dell’insolvenza deldatore di lavoro con le forme di tuteladell’occupazione e del reddito dei lavo-ratori che trovano fondamento nellaCarta sociale europea, fatta a Strasburgoil 3 maggio 1996, ratificata ai sensi dellalegge 9 febbraio 1999, n. 30, e nelladirettiva 2008/94/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 22 ottobre2008, nonché nella direttiva 2001/23/CEdel Consiglio, del 12 marzo 2001, comeinterpretata dalla Corte di giustizia del-l’Unione europea.

2. Per l’attuazione delle disposizioni delcomma 1, lettera n), è autorizzata la spesadi euro 100.000 per l’anno 2017. Al rela-tivo onere si provvede mediante corrispon-dente riduzione della proiezione, perl’anno 2017, dello stanziamento del fondospeciale di parte corrente iscritto, ai finidel bilancio triennale 2016-2018, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno 2016, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero della giustizia.

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CAPO II

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER LARIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLEPROCEDURE DI CRISI E DELL’INSOL-

VENZA

ART. 3

(Gruppi di imprese).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, il Governo si attiene, per ladisciplina della crisi e dell’insolvenza deigruppi di imprese, ai seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) prevedere una definizione digruppo di imprese modellata sulla nozionedi direzione e coordinamento di cui agliarticoli 2497 e seguenti nonché di cuiall’articolo 2545-septies del codice civile,corredata della presunzione semplice diassoggettamento a direzione e a coordina-mento in presenza di un rapporto dicontrollo ai sensi dell’articolo 2359 delcodice civile;

b) prescrivere specifici obblighi di-chiarativi nonché il deposito del bilancioconsolidato di gruppo, ove redatto, a ca-rico delle imprese appartenenti a ungruppo, a scopo di informazione sui le-gami di gruppo esistenti, in vista del loroassoggettamento a procedure concorsuali;

c) attribuire all’organo di gestionedella procedura il potere di richiedere allaCommissione nazionale per le società e laborsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pub-blica autorità informazioni utili ad accer-tare l’esistenza di collegamenti di gruppo,nonché di richiedere alle società fiduciariele generalità degli effettivi titolari di dirittisulle azioni o sulle quote a esse intestate;

d) prevedere per le imprese, in crisio insolventi, del gruppo sottoposte allagiurisdizione dello Stato italiano la facoltàdi proporre con unico ricorso domanda diomologazione di un accordo unitario diristrutturazione dei debiti, di ammissioneal concordato preventivo o di liquidazionegiudiziale, ferma restando in ogni casol’autonomia delle rispettive masse attive e

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passive, con predeterminazione del criterioattributivo della competenza, ai fini dellagestione unitaria delle rispettive procedureconcorsuali, ove le imprese abbiano lapropria sede in circoscrizioni giudiziariediverse;

e) stabilire obblighi reciproci di in-formazione e di collaborazione tra gliorgani di gestione delle diverse procedure,nel caso in cui le imprese insolventi delgruppo siano soggette a separate proce-dure concorsuali, in Italia o all’estero;

f) stabilire il principio di posterga-zione del rimborso dei crediti di società odi imprese appartenenti allo stessogruppo, in presenza dei presupposti di cuiall’articolo 2467 del codice civile, fattesalve deroghe dirette a favorire l’eroga-zione di finanziamenti in funzione o inesecuzione di una procedura di concor-dato preventivo e di accordo di ristruttu-razione dei debiti.

2. Nell’ipotesi di gestione unitaria dellaprocedura di concordato preventivo digruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudicedelegato e di un unico commissario giu-diziale e il deposito di un unico fondo perle spese di giustizia;

b) la contemporanea e separata vo-tazione dei creditori di ciascuna impresa;

c) gli effetti dell’eventuale annulla-mento o risoluzione della proposta unita-ria omologata;

d) l’esclusione dal voto delle impresedel gruppo che siano titolari di crediti neiconfronti delle altre imprese assoggettatealla procedura;

e) gli effetti dell’eventuale annulla-mento o risoluzione della proposta unita-ria omologata;

f) i criteri per la formulazione delpiano unitario di risoluzione della crisi delgruppo, eventualmente attraverso opera-zioni contrattuali e riorganizzative intra-gruppo funzionali alla continuità aziendalee al migliore soddisfacimento dei creditori,

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fatta salva la tutela in sede concorsualeper i soci e per i creditori delle singoleimprese nonché per ogni altro controin-teressato.

3. Nell’ipotesi di gestione unitaria dellaprocedura di liquidazione giudiziale digruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudicedelegato e di un unico curatore, ma didistinti comitati dei creditori per ciascunaimpresa del gruppo;

b) un criterio di ripartizione propor-zionale dei costi della procedura tra lesingole imprese del gruppo;

c) l’attribuzione al curatore, anchenei confronti di imprese non insolventi delgruppo, del potere di:

1) azionare rimedi contro opera-zioni antecedenti l’accertamento dellostato di insolvenza e dirette a spostarerisorse a un’altra impresa del gruppo, indanno dei creditori;

2) esercitare le azioni di responsa-bilità di cui all’articolo 2497 del codicecivile;

3) promuovere la denuncia di graviirregolarità gestionali nei confronti degliorgani di amministrazione delle società delgruppo non assoggettate alla procedura diliquidazione giudiziale;

4) nel caso in cui ravvisi l’insol-venza di imprese del gruppo non ancoraassoggettate alla procedura di liquidazionegiudiziale, segnalare tale circostanza agliorgani di amministrazione e di controlloovvero promuovere direttamente l’accerta-mento dello stato di insolvenza di detteimprese;

d) la disciplina di eventuali propostedi concordato liquidatorio giudiziale, inconformità alla disposizione dell’articolo7, comma 10, lettera d).

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ART. 4.

(Procedure di allerta e dicomposizione assistita della crisi).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, il Governo disciplina l’intro-duzione di procedure di allerta e di com-posizione assistita della crisi, di naturanon giudiziale e confidenziale, finalizzatea incentivare l’emersione anticipata dellacrisi e ad agevolare lo svolgimento ditrattative tra debitore e creditori, attenen-dosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuire la competenza a un’ap-posita sezione specializzata degli organi-smi di composizione della crisi, previstidalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dalregolamento di cui al decreto del Ministrodella giustizia 24 settembre 2014, n. 202,con opportuni adattamenti;

b) porre a carico degli organi dicontrollo societari, del revisore contabile edelle società di revisione l’obbligo di av-visare immediatamente l’organo ammini-strativo della società dell’esistenza di fon-dati indizi della crisi e, in caso di omessao inadeguata risposta, di informare diret-tamente il competente organismo di com-posizione della crisi;

c) imporre a creditori qualificati,come l’Agenzia delle entrate, gli agentidella riscossione delle imposte e gli entiprevidenziali, l’obbligo, a pena di ineffica-cia dei privilegi accordati ai crediti di cuisono titolari, di segnalare immediatamenteagli organi di controllo della società o, inmancanza, al competente organismo dicomposizione della crisi il perdurare diinadempimenti di importo rilevante, coor-dinando detti obblighi con quelli di infor-mazione e di vigilanza spettanti alla CON-SOB;

d) stabilire che l’organismo di com-posizione della crisi, a seguito delle se-gnalazioni ricevute o su istanza del de-bitore, convochi immediatamente, in viariservata e confidenziale, il debitore me-desimo nonché, ove si tratti di società

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dotata di organi di controllo, anche icomponenti di questi ultimi, al fine diindividuare nel più breve tempo possibile,previa verifica della situazione patrimo-niale, economica e finanziaria esistente,le misure idonee a porre rimedio allostato di crisi;

e) prevedere che l’organismo di com-posizione della crisi, su istanza del debi-tore, anche all’esito dell’audizione di cuialla lettera d), affidi a un soggetto sceltotra soggetti forniti di adeguata professio-nalità nella gestione delle crisi d’impresa,iscritti presso l’organismo stesso, l’incaricodi addivenire a una soluzione della crisiconcordata tra il debitore e i creditori,entro un congruo termine, prorogabilesolo a fronte di positivi riscontri delletrattative e, in ogni caso, non superiorecomplessivamente a sei mesi, precisandoaltresì le condizioni in base alle quali gliatti istruttori della procedura possono es-sere utilizzati nell’eventuale fase giudi-ziale;

f) consentire al debitore di chiedereal giudice l’adozione, omessa ogni forma-lità non essenziale al contraddittorio, dellemisure protettive necessarie per condurrea termine le trattative in corso, discipli-nandone durata, effetti, regime di pubbli-cità, competenza a emetterle e revocabi-lità, anche d’ufficio in caso di atti in frodeai creditori;

g) prevedere misure premiali perl’imprenditore che ricorra tempestiva-mente alla procedura e ne favorisca l’esitopositivo e misure sanzionatorie per l’im-prenditore che ingiustificatamente la osta-coli o non vi ricorra, pur in presenza deirelativi presupposti, ivi compresa l’intro-duzione di un’ulteriore fattispecie di ban-carotta semplice ai sensi degli articoli 217e 224 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267;

h) prevedere, in ogni caso, che, nonoltre la scadenza del termine di cui allalettera e), l’organismo di composizionedella crisi attesti se l’imprenditore abbiamesso in atto le misure idonee a porrerimedio alla crisi e, in caso negativo, nedia comunicazione al presidente della se-

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zione specializzata in materia di impresadel tribunale competente per il luogo incui l’imprenditore ha sede; stabilire che atale comunicazione si provveda anchequando l’imprenditore non partecipi,senza giustificato motivo, al procedimentoinnanzi all’organismo;

i) prevedere che il presidente della se-zione specializzata di cui alla lettera h) con-vochi immediatamente l’imprenditore e,quando occorra, affidi a un professionista inpossesso dei requisiti di cui all’articolo 67,terzo comma, lettera d), del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, l’incarico di verificare lasituazione economica, patrimoniale e finan-ziaria dell’impresa; stabilire che, se dalla re-lazione depositata dal predetto professioni-sta risulta che l’impresa versi in stato di crisi,il presidente assegni un termine per intra-prendere le misure idonee a porvi rimedio,decorso inutilmente il quale disponga lapubblicazione della relazione medesima nelregistro delle imprese.

ART. 5.

(Accordi di ristrutturazione dei debitie piani attestati di risanamento).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, al fine di incentivare gliaccordi di ristrutturazione dei debiti, ipiani attestati di risanamento e le conven-zioni di moratoria nonché i relativi effetti,il Governo si attiene ai seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) estendere la procedura di cui all’ar-ticolo 182-septies del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, all’accordo di ristrutturazionenon liquidatorio o alla convenzione di mora-toria conclusi con creditori, anche diversi dabanche e intermediari finanziari, rappre-sentanti almeno il 75 per cento dei crediti diuna o più categorie giuridicamente ed eco-nomicamente omogenee;

b) eliminare o ridurre il limite del 60per cento dei crediti previsto nell’articolo182-bis del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, ove il debitore non proponga lamoratoria del pagamento dei creditoriestranei, di cui al primo comma del

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citato articolo 182-bis, né richieda le mi-sure protettive previste dal sesto commadel medesimo articolo;

c) assimilare la disciplina delle mi-sure protettive degli accordi di ristruttu-razione dei debiti a quella prevista per laprocedura di concordato preventivo, inquanto compatibile;

d) estendere gli effetti dell’accordo aisoci illimitatamente responsabili, alle me-desime condizioni previste nella disciplinadel concordato preventivo;

e) prevedere che il piano attestatoabbia forma scritta, data certa e contenutoanalitico;

f) imporre la rinnovazione delle pre-scritte attestazioni nel caso di successivemodifiche, non marginali, dell’accordo odel piano.

ART. 6.

(Procedura di concordato preventivo).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, per il riordino della disci-plina della procedura di concordato pre-ventivo, il Governo si attiene ai seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’inammissibilità di pro-poste che, in considerazione del loro con-tenuto sostanziale, abbiano natura essen-zialmente liquidatoria;

b) stabilire la legittimazione del terzoa promuovere il procedimento nei con-fronti del debitore che versi in stato diinsolvenza, nel rispetto del principio delcontraddittorio e con l’adozione di ade-guati strumenti di tutela del debitore, incaso di successivo inadempimento delterzo;

c) procedere alla revisione della di-sciplina delle misure protettive, special-mente quanto alla durata e agli effetti,prevedendone la revocabilità, su ricorsodegli interessati, ove non arrechino bene-ficio al buon esito della procedura;

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d) fissare le modalità di accertamentodella veridicità dei dati aziendali e diverifica della fattibilità del piano, nonchédeterminare l’entità massima dei compensispettanti ai professionisti incaricati daldebitore, da commisurare proporzional-mente all’attivo dell’impresa soggetta allaprocedura;

e) prevedere la suddivisione obbliga-toria dei creditori in classi secondo posi-zione giuridica e interessi economici omo-genei;

f) determinare i poteri del tribunale,con particolare riguardo alla valutazionedella fattibilità del piano, attribuendo an-che poteri di verifica in ordine alla rea-lizzabilità economica dello stesso;

g) sopprimere l’adunanza dei credi-tori, previa regolamentazione delle moda-lità telematiche per l’esercizio del voto e laformazione del contraddittorio sulle ri-chieste delle parti, nonché adottare unsistema di calcolo delle maggioranze anche« per teste », nell’ipotesi in cui un solocreditore sia titolare di crediti pari osuperiori alla maggioranza di quelli am-messi al voto, con apposita disciplina dellesituazioni di conflitto di interessi;

h) disciplinare il diritto di voto deicreditori con diritto di prelazione, il cuipagamento sia dilazionato, e dei creditorisoddisfatti con utilità diverse dal denaro;

i) integrare la disciplina dei provve-dimenti che riguardano i rapporti pen-denti, con particolare riferimento: ai pre-supposti della sospensione e, dopo la pre-sentazione del piano, anche dello sciogli-mento; al procedimento e al ruolo delcommissario giudiziale; agli effetti, in re-lazione agli esiti possibili della procedura,nonché alla decorrenza e alla durata nel-l’ipotesi di sospensione; alla competenzaper la determinazione dell’indennizzo e airelativi criteri di quantificazione;

l) prevedere una più dettagliata di-sciplina della fase di esecuzione del piano,anche con riguardo agli effetti purgativi ealla deroga alla solidarietà passiva di cuiall’articolo 2560 del codice civile, con

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possibilità per il tribunale di affidare adun terzo il compito di porre in essere gliatti necessari all’esecuzione della propostaconcordataria;

m) riordinare la disciplina della re-voca, dell’annullamento e della risoluzionedel concordato preventivo, prevedendo lalegittimazione del commissario giudiziale arichiedere, su istanza di un creditore, larisoluzione del concordato per inadempi-mento;

n) stabilire i presupposti per l’esten-sione degli effetti esdebitatori ai soci illi-mitatamente responsabili che siano ga-ranti della società, con eventuale distin-zione tra garanzie personali e reali;

o) prevedere il riordino e la sempli-ficazione delle varie tipologie di finanzia-mento alle imprese in crisi;

p) disciplinare il trattamento del cre-dito da imposta sul valore aggiunto nelconcordato preventivo privo di transazionefiscale, tenendo conto anche delle pro-nunce della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea.

2. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, nel caso di procedura riguar-dante società, il Governo si attiene aiseguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esplicitare presupposti, legittima-zione ed effetti dell’azione sociale di re-sponsabilità e dell’azione dei creditori so-ciali, in conformità ai princìpi dettati dalcodice civile;

b) imporre agli organi della società ildovere di dare tempestiva attuazione allaproposta omologata, stabilendo che, incaso di comportamenti dilatori od ostru-zionistici, l’attuazione possa essere affidataad un amministratore provvisorio, nomi-nato dal tribunale, dotato dei poteri spet-tanti all’assemblea ovvero del potere disostituirsi ai soci nell’esercizio del voto inassemblea, con la garanzia di adeguatistrumenti d’informazione e di tutela, insede concorsuale, dei soci;

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XVII LEGISLATURA A.C. 3671-bis

Page 16: CAMERA DEI DEPUTATI N. 3671-bis - La Legge per Tutti€¦ · Atti Parlamentari —7— Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 3671-bis. passive, con predeterminazione del criterio

c) prevedere che, in caso di opera-zioni di trasformazione, fusione o scis-sione poste in essere nel corso della pro-cedura:

1) l’opposizione dei creditori possaessere proposta solo in sede di controllogiudiziale sulla legittimità della domandaconcordataria;

2) gli effetti delle operazioni sianoirreversibili, anche in caso di risoluzione odi annullamento del concordato, salvo ildiritto al risarcimento dei soci o dei terzidanneggiati, ai sensi degli articoli 2500-bise 2504-quater del codice civile;

3) non spetti ai soci il diritto direcesso in conseguenza di operazioni in-cidenti sull’organizzazione o sulla strut-tura finanziaria della società.

ART. 7.

(Procedura di liquidazione giudiziale).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, per la disciplina delle pro-cedure di liquidazione giudiziale, il Go-verno si attiene ai princìpi e criteri diret-tivi di cui al presente articolo.

2. Il Governo adotta misure dirette arendere più efficace la funzione del cura-tore:

a) integrando la disciplina sulle in-compatibilità tra gli incarichi assunti nelsuccedersi delle procedure;

b) definendo i poteri di accertamentoe di accesso a pubbliche amministrazionie a banche di dati, per assicurare l’effet-tività dell’apprensione dell’attivo, ancheresponsabilizzando il debitore;

c) specificando il contenuto minimodel programma di liquidazione;

d) chiarendo l’ambito dei poteri giu-diziali di cui all’articolo 108, secondocomma, del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, in ipotesi di subentro del curatorenel contratto preliminare di vendita;

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Page 17: CAMERA DEI DEPUTATI N. 3671-bis - La Legge per Tutti€¦ · Atti Parlamentari —7— Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 3671-bis. passive, con predeterminazione del criterio

e) attribuendo al curatore, previa ac-quisizione delle prescritte autorizzazioni, ipoteri per il compimento degli atti e delleoperazioni riguardanti l’organizzazione ela struttura finanziaria della società, pre-visti nel programma di liquidazione, assi-curando un’adeguata e tempestiva infor-mazione dei soci e dei creditori dellasocietà nonché idonei strumenti di tutela,in sede concorsuale, degli stessi e dei terziinteressati.

3. Al fine di semplificare la gestionedelle procedure meno complesse, le fun-zioni del comitato dei creditori possonoessere sostituite con forme di consulta-zione telematica del ceto creditorio, anchenelle modalità del silenzio-assenso.

4. La procedura di liquidazione giudi-ziale è potenziata mediante l’adozione dimisure dirette a:

a) escludere l’operatività di esecu-zioni speciali e di privilegi processuali,anche fondiari;

b) far decorrere il periodo sospettoper le azioni di inefficacia e revocatoria, aritroso, dal deposito della domanda cui siaseguita l’apertura della liquidazione giudi-ziale, fermo restando il disposto dell’arti-colo 69-bis, secondo comma, del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Ai fini dell’esercizio delle azioni diresponsabilità, il Governo prevede la le-gittimazione del curatore a promuovere oa proseguire:

a) per le società di capitali e per lesocietà cooperative, l’azione sociale di re-sponsabilità e l’azione dei creditori socialiprevista dall’articolo 2394 del codice civile,l’azione prevista dall’articolo 2476, settimocomma, del codice civile, le azioni diresponsabilità previste dall’articolo 2497del codice civile e le altre analoghe azionidi responsabilità contemplate da singoledisposizioni di legge;

b) l’azione sociale di responsabilità el’azione dei creditori sociali prevista dal-l’articolo 2394 del codice civile, in caso diviolazione delle regole di separatezza fra

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uno o più patrimoni destinati costituitidalla società e il patrimonio della societàmedesima;

c) per le società di persone, l’azionesociale di responsabilità nei confronti delsocio amministratore cui non sia statapersonalmente estesa la procedura di li-quidazione giudiziale.

6. La disciplina dei rapporti giuridicipendenti è integrata:

a) limitando la prededuzione, in ognicaso di prosecuzione o di subentro delcuratore, compreso l’esercizio provvisorioe salva diversa previsione normativa, aisoli crediti maturati nel corso della pro-cedura;

b) prevedendo lo scioglimento deicontratti aventi carattere personale chenon proseguano con il consenso dellacontroparte;

c) dettando un’autonoma regolamen-tazione del contratto preliminare, anche inrelazione alla disciplina degli immobili dacostruire.

7. La disciplina degli effetti della pro-cedura sui rapporti di lavoro subordinatoè coordinata con la legislazione vigente inmateria di diritto del lavoro, per quantoconcerne il licenziamento, le forme assi-curative e di integrazione salariale, il trat-tamento di fine rapporto e le modalità diinsinuazione al passivo.

8. Il sistema di accertamento del pas-sivo è improntato a criteri di maggiorerapidità, snellezza e concentrazione, adot-tando misure dirette a:

a) agevolare la presentazione telema-tica delle domande tempestive di creditorie terzi, anche non residenti nel territorionazionale, restringendo l’ammissibilitàdelle domande tardive;

b) introdurre preclusioni attenuategià nella fase monocratica;

c) prevedere forme semplificate perle domande di minor valore o complessità;

d) assicurare stabilità alle decisionisui diritti reali immobiliari;

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Page 19: CAMERA DEI DEPUTATI N. 3671-bis - La Legge per Tutti€¦ · Atti Parlamentari —7— Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 3671-bis. passive, con predeterminazione del criterio

e) attrarre nella sede concorsualel’accertamento di ogni credito opposto incompensazione ai sensi dell’articolo 56 delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) chiarire le modalità di verifica deidiritti vantati su beni del debitore che siacostituito terzo datore di ipoteca;

g) adeguare i criteri civilistici di com-puto degli interessi alle modalità di liqui-dazione dell’attivo di cui al comma 9.

9. L’obiettivo della massima traspa-renza ed efficienza delle operazioni diliquidazione dell’attivo della procedura èperseguito:

a) introducendo sistemi informativi edi vigilanza della gestione liquidatoria,caratterizzati da trasparenza, pubblicità eobblighi di rendicontazione;

b) garantendo la competitività delleoperazioni di liquidazione nell’ambito delmercato unitario telematico nazionaledelle vendite, caratterizzato:

1) dalla presenza di un ente checertifichi la ragionevole probabilità di sod-disfazione dei crediti insinuati al passivodi ciascuna procedura aderente al sistema;

2) dalla presenza di un operatoredel sistema di regolamento e di compen-sazione;

3) dal riconoscimento, ai creditoriche ne facciano richiesta, di un titolo cheli abiliti a partecipare alle vendite dei beniin misura proporzionale alla probabilità disoddisfazione del loro credito, certificatadall’ente di cui al numero 1);

4) dalla presenza di uno o piùfondi per la gestione dei beni invenduti.

10. Al fine di accelerare la chiusuradella procedura di cui al presente articolo,sono adottate misure dirette a:

a) affidare la fase di riparto al cu-ratore, fatta salva la facoltà degli interes-sati di proporre opposizione, ricorrendo algiudice;

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b) integrare la disciplina della chiu-sura della procedura in pendenza di pro-cedimenti giudiziari, specificando che essaconcerne tutti i processi nei quali è parteil curatore e definendone presupposti,condizioni ed effetti in rapporto alla lorodiversa tipologia e all’eventuale naturasocietaria del debitore;

c) prevedere che, alla chiusura dellaprocedura relativa a società di capitali, neicasi di cui ai numeri 1) e 2) del primocomma dell’articolo 118 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267, il curatore convo-chi l’assemblea ordinaria dei soci per ledeliberazioni necessarie ai fini della ri-presa dell’attività o della sua cessazione,ovvero per la trattazione di argomentisollecitati, con richiesta scritta, da unnumero di soci che rappresenti una per-centuale significativa del capitale sociale;

d) disciplinare e incentivare le pro-poste di concordato liquidatorio giudizialeda parte di creditori e di terzi, nonchédello stesso debitore, ove questi apportirisorse che incrementino in modo apprez-zabile l’attivo.

ART. 8.

(Esdebitazione).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, per la disciplina della pro-cedura di esdebitazione all’esito della pro-cedura di liquidazione giudiziale, il Go-verno si attiene ai seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) prevedere per il debitore la pos-sibilità di presentare domanda di esdebi-tazione subito dopo la chiusura della pro-cedura e, in ogni caso, dopo tre anni dallasua apertura, al di fuori dei casi di frodeo di malafede e purché abbia collaboratocon gli organi della procedura;

b) introdurre particolari forme diesdebitazione di diritto riservate alle in-solvenze minori, fatta salva per i creditorila possibilità di proporre opposizione di-nanzi al tribunale;

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c) prevedere anche per le societàl’ammissione al beneficio della liberazionedai debiti residui nei confronti dei credi-tori concorsuali non soddisfatti, previoriscontro dei presupposti di meritevolezzain capo agli amministratori e, nel caso disocietà di persone, in capo ai soci.

ART. 9.

(Sovraindebitamento).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, per la disciplina della pro-cedura di composizione delle crisi da so-vraindebitamento di cui alla legge 27 gen-naio 2012, n. 3, il Governo procede alriordino e alla semplificazione della disci-plina in materia attenendosi ai seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) specificare le categorie di debitoriassoggettabili alla procedura, anche inbase a un criterio di prevalenza delleobbligazioni assunte a diverso titolo, com-prendendo le persone fisiche e gli enti nonassoggettabili alla procedura di concordatopreventivo e di liquidazione giudizialenonché i soci illimitatamente responsabili,e individuando criteri di coordinamentonella gestione delle procedure per sovrain-debitamento riguardanti più membri dellastessa famiglia;

b) disciplinare le soluzioni dirette apromuovere la continuazione dell’attivitàsvolta dal debitore, nonché le modalitàdella loro eventuale conversione nelle so-luzioni liquidatorie, anche ad istanza deldebitore, e consentendo solo la soluzioneliquidatoria, con esclusione dell’esdebita-zione, nel caso in cui la crisi o l’insol-venza derivino da malafede o frode deldebitore;

c) consentire al debitore meritevole,che non sia in grado di offrire ai creditorialcuna utilità, diretta o indiretta, nem-meno futura, di accedere all’esdebitazionesolo per una volta, fatto salvo l’obbligo dipagamento del debito entro tre anni, lad-dove sopravvengano utilità;

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d) precludere l’accesso alle procedureai soggetti già esdebitati nei cinque anniprecedenti la domanda o che abbianobeneficiato dell’esdebitazione per duevolte, ovvero nei casi di frode accertata;

e) introdurre misure protettive similia quelle previste nel concordato preven-tivo, revocabili su istanza dei creditori, oanche d’ufficio in caso di atti in frode aicreditori;

f) riconoscere l’iniziativa per l’aper-tura delle soluzioni liquidatorie, anche inpendenza di procedure esecutive indivi-duali, ai creditori e, quando l’insolvenzariguardi l’imprenditore, al pubblico mini-stero;

g) ammettere all’esdebitazione anchele persone giuridiche, su domanda e conprocedura semplificata, purché non ricor-rano ipotesi di frode ai creditori o divolontario inadempimento del piano o del-l’accordo;

h) prevedere misure sanzionatorie,eventualmente di natura processuale conriguardo ai poteri di impugnativa e diopposizione, a carico del creditore cheabbia colpevolmente contribuito all’aggra-vamento della situazione di indebitamento;

i) attribuire anche ai creditori e alpubblico ministero l’iniziativa per la con-versione in procedura liquidatoria, nei casidi frode o inadempimento.

ART. 10.

(Privilegi).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, per la revisione del sistemadei privilegi, il Governo procede al rior-dino riducendo le ipotesi di privilegiogenerale e speciale, con particolare ri-guardo ai privilegi retentivi, eliminandoquelle non più attuali rispetto al tempo incui sono state introdotte e adeguando inconformità l’ordine delle cause legittime diprelazione.

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ART. 11.

(Garanzie non possessorie).

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, per la disciplina del sistema dellegaranzie reali mobiliari, il Governo si attieneai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre una forma di garanziamobiliare senza spossessamento, avente adoggetto beni, materiali o immateriali, an-che futuri, determinati o determinabili,fatta salva la specifica indicazione dell’am-montare massimo garantito, eventual-mente utilizzabile anche a garanzia dicrediti diversi o ulteriori rispetto a quellioriginariamente individuati, disciplinan-done i requisiti, ivi compresa la necessitàdella forma scritta, e le modalità di co-stituzione, anche mediante iscrizione inapposito registro informatizzato, nonché leregole di opponibilità ai terzi e il concorsocon gli altri creditori muniti di cause diprelazione;

b) regolamentare forme, contenuto,requisiti ed effetti dell’iscrizione nel regi-stro informatizzato, direttamente accessi-bile per via telematica secondo modalitàche salvaguardino la protezione dei dati, alfine di consentire le operazioni di consulta-zione, iscrizione, annotazione, modifica,rinnovo ed estinzione delle garanzie, non-ché la regolazione del concorso conse-guente all’eventualità di plurime annota-zioni; subordinare le operazioni di consul-tazione, iscrizione, modifica, annotazione erinnovo al pagamento di un importo indenaro, determinato anche in via regola-mentare, in modo da assicurare la coper-tura delle spese di gestione del registro;

c) stabilire che, salvo diverso accordodelle parti, il soggetto costituente la ga-ranzia abbia la facoltà di utilizzare, nelrispetto dei princìpi di buona fede e dicorrettezza e in ogni caso nel rispetto delladestinazione economica, i beni oggetto digaranzia, anche nell’esercizio della propriaattività economica, estendendo in tale casola prelazione dai beni originari a quelliche risulteranno all’esito degli atti di di-sposizione, senza effetto novativo per la

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garanzia originariamente concessa, fattasalva la possibilità per il creditore dipromuovere azioni conservative o inibito-rie nel caso di abuso del costituente;

d) consentire al creditore di escuterestragiudizialmente la garanzia anche in de-roga al divieto del patto commissorio, acondizione che il valore dei beni sia deter-minato in maniera oggettiva, fatto salvol’obbligo di restituire immediatamente aldebitore, o ad altri creditori, l’eventualeeccedenza tra il valore di realizzo o asse-gnazione e l’importo del credito;

e) prevedere forme di pubblicità e dicontrollo giurisdizionale dell’esecuzionestragiudiziale di cui alla lettera d), regolarei rapporti tra la stessa e le procedureesecutive forzate e concorsuali, adottaremisure di protezione del debitore consu-matore, nonché forme di tutela dei terziche abbiano contrattato con il debitorenon spossessato ovvero abbiano acquistatoin buona fede diritti sul bene mobileoggetto del pegno, curando in ogni caso ilcoordinamento della nuova disciplina conle disposizioni normative vigenti.

2. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 1, lettera a), è autorizzata laspesa di euro 150.000 per l’anno 2017. Alrelativo onere si provvede mediante cor-rispondente riduzione della proiezione,per l’anno 2017, dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2016-2018, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2016, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero della giustizia.

ART. 12.

(Rapporti tra liquidazione giudizialee misure penali).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, il Governo adotta disposi-

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zioni di coordinamento con il codice delleleggi antimafia e delle misure di preven-zione, di cui al decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159, stabilendo condizionie criteri di prevalenza, rispetto alla ge-stione concorsuale, delle misure cautelariadottate in sede penale, anteriormente osuccessivamente alla dichiarazione di in-solvenza.

2. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, il Governo adotta disposi-zioni di coordinamento con la disciplina dicui al decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231, e in particolare con le misurecautelari previste dalla disciplina sullaresponsabilità amministrativa delle per-sone giuridiche, delle società e delle asso-ciazioni anche prive di personalità giuri-dica, nel rispetto del principio di preva-lenza del regime concorsuale, salvo chericorrano ragioni di preminente tutela diinteressi di carattere penale.

ART. 13.

(Modifiche al codice civile).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, il Governo procede allemodifiche delle seguenti disposizioni delcodice civile rese necessarie per la defi-nizione della disciplina organica di at-tuazione dei princìpi e criteri direttivi dicui alla presente legge, in particolareprevedendo:

a) l’applicabilità dell’articolo 2394alle società a responsabilità limitata el’abrogazione dell’articolo 2394-bis;

b) il dovere dell’imprenditore e degliorgani sociali di istituire assetti organiz-zativi adeguati per la rilevazione tempe-stiva della crisi e della perdita della con-tinuità aziendale, nonché di attivarsi perl’adozione tempestiva di uno degli stru-menti previsti dall’ordinamento per il su-peramento della crisi e il recupero dellacontinuità aziendale;

c) l’assoggettamento alla procedura diliquidazione giudiziale come causa di scio-

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glimento delle società di capitali ai sensidell’articolo 2484;

d) la possibilità di sospensione del-l’operatività della causa di scioglimento dicui all’articolo 2484, primo comma, nu-mero 4), e all’articolo 2545-duodecies,nonché degli obblighi posti a carico degliorgani sociali dagli articoli 2446, secondoe terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto,quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, inforza delle misure protettive previste nel-l’ambito delle procedure di allerta e dicomposizione assistita della crisi, degliaccordi di ristrutturazione dei debiti e diregolazione concordata preventiva dellacrisi;

e) i criteri di quantificazione deldanno risarcibile nell’azione di responsa-bilità promossa contro l’organo di ammi-nistrazione della società fondata sulla vio-lazione di quanto previsto dall’articolo2486;

f) l’applicabilità delle disposizionidell’articolo 2409 alle società a responsa-bilità limitata, anche prive di organo dicontrollo.

ART. 14.

(Liquidazione coatta amministrativa).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, per la riforma della liqui-dazione coatta amministrativa, il Governosi attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) applicare in via generale la disci-plina concorsuale ordinaria anche alleimprese in stato di crisi o di insolvenzaattualmente soggette alla procedura di li-quidazione coatta amministrativa, mante-nendo fermo il relativo regime specialesolo nei casi previsti:

1) dalle leggi speciali in materiadi banche e imprese assimilate, interme-diari finanziari, imprese assicurative eassimilate;

2) dalle leggi speciali in materia diprocedimenti amministrativi di compe-tenza delle autorità amministrative di vi-

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gilanza, conseguenti all’accertamento diirregolarità e all’applicazione di sanzionida parte delle medesime autorità;

b) attribuire alle autorità ammini-strative di vigilanza le competenze in temadi segnalazione dell’allerta e le funzioniattribuite agli organismi di composizionedella crisi nelle procedure di allerta e dicomposizione assistita della crisi di cuiall’articolo 4, anche al fine di individuaresoluzioni di carattere conservativo, nonchéla legittimazione alla domanda di aperturadella procedura di liquidazione giudizialedi cui all’articolo 7.

ART. 15.

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CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall’attuazione della presente legge edei decreti legislativi da essa previsti, adeccezione delle disposizioni dell’articolo 2,comma 1, lettera n), e dell’articolo 11,comma 1, lettera a), per le quali sonopreviste specifiche autorizzazioni di spesa,non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Adessa si provvede con le risorse umane,strumentali e finanziarie previste dallalegislazione vigente.

2. In considerazione della complessitàdella materia trattata e dell’impossibilitàdi procedere alla determinazione deglieventuali effetti finanziari, per ciascunoschema di decreto legislativo di cui allapresente legge, la corrispondente relazionetecnica evidenzia gli effetti sui saldi difinanza pubblica. Qualora uno o più de-

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creti legislativi determinino nuovi o mag-giori oneri, che non trovino compensa-zione nel proprio ambito, si provvede aisensi dell’articolo 17, comma 2, della legge31 dicembre 2009, n. 196.

Stampato su carta riciclata ecologica*17PDL0041360*

*17PDL0041360*

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