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N. 2305CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 dicembre 2019 (v. stampato Senato n. 1586)
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 17
dicembre 2019
NOTA: Per gli stati di previsione si veda la Nota di variazioni
(stampato n. 2305/I).
Atti Parlamentari Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
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PAGINA BIANCA
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N. 2305CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 dicembre 2019 (v. stampato Senato n. 1586)
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 17
dicembre 2019
NOTA: Per gli stati di previsione si veda la Nota di variazioni
(stampato n. 2305/I).
Atti Parlamentari — I — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
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PAGINA BIANCA
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I N D I C E
Disegno di legge
Articoli
......................................................................................................
Pag. 1
Allegati
......................................................................................................
» 337
Tabelle A e B
...........................................................................................
» 345
Quadri generali riassuntivi
.....................................................................
» 349
Stati di previsione
Avvertenza
................................................................................................
Pag. 447
Atti Parlamentari — III — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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PAGINA BIANCA
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DISEGNO DI LEGGE__
SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVEPER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di
competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in
termini di competenza, di cui all’articolo21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020,2021 e
2022, sono indicati nell’allegato 1annesso alla presente legge. I
livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni
effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di
ristrut-turare passività preesistenti con ammorta-mento a carico
dello Stato.
2. All’articolo 1, comma 718, lettera c),della legge 23 dicembre
2014, n. 190, leparole: « non inferiori a 400 milioni di europer
l’anno 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « non inferiori a
1.221 milioni dieuro per l’anno 2021, a 1.683 milioni dieuro per
l’anno 2022, a 1.954 milioni dieuro per l’anno 2023, a 2.054
milioni dieuro per l’anno 2024 e a 2.154 milioni dieuro annui a
decorrere dall’anno 2025 ».
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, il comma
2 è sostituito dalseguente:
« 2. L’aliquota ridotta dell’imposta sulvalore aggiunto (IVA) di
cui alla tabella A,parte III, allegata al decreto del
Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, èridotta di 1,5
punti percentuali per l’anno2019, di 3 punti percentuali per
l’anno2020 e di 1 punto percentuale per l’anno2021 e per ciascuno
degli anni successivi.L’aliquota ordinaria dell’IVA è ridotta di
2,2punti percentuali per l’anno 2019 e di 2,9punti percentuali per
l’anno 2020 ed èincrementata di 1,5 punti percentuali per
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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l’anno 2022 e per ciascuno degli anni suc-cessivi ».
4. L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile2019, n. 34,
convertito, con modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è
sosti-tuito dal seguente:
« Art. 3. – (Deducibilità dell’imposta mu-nicipale propria
relativa agli immobili stru-mentali) – 1. Per il periodo d’imposta
suc-cessivo a quello in corso al 31 dicembre2018, l’imposta
municipale propria relativaagli immobili strumentali è deducibile
aifini della determinazione del reddito diimpresa e del reddito
derivante dall’eser-cizio di arti e professioni nella misura del50
per cento ».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 siapplicano anche
all’imposta municipale im-mobiliare (IMI) della provincia
autonomadi Bolzano, istituita con legge provinciale23 aprile 2014,
n. 3, e all’imposta immo-biliare semplice (IMIS) della provincia
au-tonoma di Trento, istituita con legge pro-vinciale 30 dicembre
2014, n. 14.
6. All’articolo 3, comma 2, del decretolegislativo 14 marzo
2011, n. 23, le parole:« al 15 per cento » sono sostituite
dalleseguenti: « al 10 per cento ».
7. Al fine di dare attuazione a interventifinalizzati alla
riduzione del carico fiscalesulle persone fisiche, nello stato di
previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze è istituito
un fondo denominato« Fondo per la riduzione del carico fiscalesui
lavoratori dipendenti », con una dota-zione pari a 3.000 milioni di
euro perl’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annuia decorrere
dall’anno 2021. Con appositiprovvedimenti normativi, nei limiti
dellerisorse di cui al primo periodo, eventual-mente incrementate
nel rispetto dei saldi difinanza pubblica nell’ambito dei
medesimiprovvedimenti, si provvede a dare attua-zione agli
interventi ivi previsti.
8. Al fine di promuovere l’occupazionegiovanile, per l’anno
2020, per i contratti diapprendistato di primo livello per la
qua-lifica e il diploma professionale, il diplomadi istruzione
secondaria superiore e il cer-tificato di specializzazione tecnica
supe-
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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riore, stipulati nell’anno 2020, è ricono-sciuto ai datori di
lavoro che occupano alleproprie dipendenze un numero di addettipari
o inferiore a nove uno sgravio contri-butivo del 100 per cento con
riferimentoalla contribuzione dovuta ai sensi dell’ar-ticolo 1,
comma 773, quinto periodo, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, per
i pe-riodi contributivi maturati nei primi treanni di contratto,
fermo restando il livellodi aliquota del 10 per cento per i
periodicontributivi maturati negli anni di con-tratto successivi al
terzo.
9. All’articolo 1, comma 1121, della legge30 dicembre 2018, n.
145, le parole: « al 31dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023 »
sonosoppresse. Resta fermo quanto previsto dal-l’articolo 1, comma
1124, della legge 30dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldidi
finanza pubblica programmati a legisla-zione vigente.
10. All’articolo 1, comma 102, della legge27 dicembre 2017, n.
205, le parole: « Li-mitatamente alle assunzioni effettuate en-tro
il 31 dicembre 2018 » sono sostituitedalle seguenti: «
Limitatamente alle assun-zioni effettuate entro il 31 dicembre 2020
».All’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio2018, n. 87,
convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i
commi da1 a 3 sono abrogati. All’articolo 1, comma247, della legge
30 dicembre 2018, n. 145,le parole: « l’esonero contributivo di
cuiall’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,n.
96 » sono sostituite dalle seguenti: « l’e-sonero contributivo di
cui all’articolo 1,commi da 100 a 108 e da 113 a 115, dellalegge 27
dicembre 2017, n. 205 ».
11. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono
apportate le seguentimodificazioni:
a) il comma 714 è abrogato;
b) il comma 715 è sostituito dal se-guente:
« 715. Al fine di ottenere l’esonero di cuial comma 706, dal 1°
gennaio 2020, siapplicano le procedure, le modalità e icontrolli
previsti per l’esonero contributivodi cui all’articolo 1, commi da
100 a 108 e
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017,n. 205. L’Istituto
nazionale della previ-denza sociale acquisisce, in modalità
tele-matica, dal Ministero dell’istruzione, del-l’università e
della ricerca le informazionidi cui al comma 707 relative ai titoli
distudio e alle votazioni ottenute. Le ammi-nistrazioni pubbliche
provvedono alle atti-vità di cui al presente comma con le
risorsefinanziarie, umane e strumentali disponi-bili a legislazione
vigente e comunque senzanuovi o maggiori oneri a carico della
fi-nanza pubblica ».
12. La liquidazione anticipata, in un’u-nica soluzione, della
NASpI, di cui all’arti-colo 8, comma 1, del decreto legislativo
4marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscri-zione di capitale
sociale di una cooperativanella quale il rapporto mutualistico ha
adoggetto la prestazione di attività lavorativada parte del socio,
si considera non impo-nibile ai fini dell’imposta sul reddito
dellepersone fisiche. Con provvedimento del di-rettore dell’Agenzia
delle entrate, da ema-nare entro novanta giorni dalla data
dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e
le modalità di attuazionedel presente comma, anche al fine di
defi-nire le opportune comunicazioni atte aconsentire l’esenzione
della NASpI antici-pata in un’unica soluzione nonché ad at-testare
all’Istituto erogatore l’effettiva de-stinazione al capitale
sociale della coope-rativa interessata dell’intero importo
anti-cipato.
13. All’articolo 2 della legge 28 giugno2012, n. 92, sono
apportate le seguenti mo-dificazioni:
a) al comma 28 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « ,
nonché nelle ipotesidi cui al comma 29 »;
b) al comma 29, dopo la lettera b) èinserita la seguente:
« b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020,ai lavoratori assunti a
termine per lo svol-gimento, nel territorio della provincia
diBolzano, delle attività stagionali definitedai contratti
collettivi nazionali, territorialie aziendali stipulati dalle
organizzazionidei lavoratori e dei datori di lavoro com-
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XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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parativamente più rappresentative entro il31 dicembre 2019
»;
c) al comma 29, dopo la lettera d) èaggiunta la seguente:
« d-bis) ai lavoratori di cui all’articolo29, comma 2, lettera
b), del decreto legi-slativo 15 giugno 2015, n. 81 ».
14. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e
delle finanze è isti-tuito un fondo da ripartire con una dota-zione
di 435 milioni di euro per l’anno2020, di 880 milioni di euro per
l’anno2021, di 934 milioni di euro per l’anno2022, di 1.045 milioni
di euro per l’anno2023, di 1.061 milioni di euro per l’anno2024, di
1.512 milioni di euro per l’anno2025, di 1.513 milioni di euro per
l’anno2026, di 1.672 milioni di euro per ciascunodegli anni dal
2027 al 2032 e di 1.700milioni di euro per ciascuno degli anni2033
e 2034.
15. Il fondo di cui al comma 14 èfinalizzato al rilancio degli
investimenti delleamministrazioni centrali dello Stato e
allosviluppo del Paese, anche in riferimentoall’economia circolare,
alla decarbonizza-zione dell’economia, alla riduzione
delleemissioni, al risparmio energetico, alla so-stenibilità
ambientale e, in generale, ai pro-grammi di investimento e ai
progetti acarattere innovativo, anche attraverso con-tributi ad
imprese, a elevata sostenibilità eche tengano conto degli impatti
sociali.
16. Per la realizzazione della linea 2della metropolitana di
Torino, ivi compresile attività di progettazione e valutazione
exante, altri oneri tecnici, nonché il materialerotabile, è
autorizzata la spesa di 50 mi-lioni di euro per l’anno 2020, di 80
milionidi euro per l’anno 2021, di 150 milioni dieuro per l’anno
2022, di 200 milioni di europer l’anno 2023, di 124 milioni di euro
perl’anno 2024 e di 28 milioni di euro perciascuno degli anni dal
2025 al 2032.
17. All’articolo 16-ter del decreto-legge20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal se-guente: « 1. Al fine di
incrementare la si-
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curezza nella città di Matera ed in generalenelle città
metropolitane del Paese, è au-torizzata la realizzazione di un
sistemaautomatico per la detezione dei flussi dimerce in entrata
nei centri storici, voltoalla prevenzione di fenomeni di
vehicleramming-attack attraverso la realizzazionedi un ulteriore
modulo della Piattaformalogistica nazionale digitale (PLN) »;
b) al comma 2, dopo la parola: « 2019 »sono inserite le
seguenti: « nonché di 2milioni di euro rispettivamente per il 2020e
per il 2021 » e l’ultimo periodo è sostituitodal seguente: « Il
Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti apporta alla
conven-zione con il soggetto attuatore unico lemodifiche necessarie
».
18. Al fine di garantire la sostenibilitàdelle Olimpiadi
invernali 2026 sotto il pro-filo ambientale, economico e sociale,
inun’ottica di miglioramento della capacità edella fruibilità delle
dotazioni infrastruttu-rali esistenti e da realizzare, per le opere
diinfrastrutturazione, ivi comprese quelle perl’accessibilità, è
riservato un finanziamentoper la realizzazione di interventi nei
terri-tori delle regioni Lombardia e Veneto edelle province
autonome di Trento e diBolzano, con riferimento a tutte le
areeolimpiche, per un importo di 50 milioni dieuro per l’anno 2020,
180 milioni di europer l’anno 2021, 190 milioni di euro perciascuno
degli anni dal 2022 al 2025 e 10milioni di euro per l’anno 2026, a
valeresulle risorse di cui al comma 14. Per lemedesime finalità di
cui al primo periodo,è altresì autorizzata, per il completamentodel
polo metropolitano M1–M5 di Cinisello-Monza Bettola, la spesa di 8
milioni di europer l’anno 2020 e 7 milioni di euro perl’anno 2021,
a valere sulle risorse di cui alcomma 14.
19. Al fine di garantire la sostenibilitàdella Ryder Cup 2022
sotto il profilo am-bientale, economico e sociale, in un’otticadi
miglioramento della capacità e dellafruibilità delle dotazioni
infrastrutturali esi-stenti e da realizzare, per le opere di
in-frastrutturazione, ivi comprese quelle perl’accessibilità, è
riservato un finanziamentoper la realizzazione di interventi nel
terri-
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XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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torio della regione Lazio per un importo di20 milioni di euro
nell’anno 2020, 20 mi-lioni di euro nell’anno 2021 e 10 milioni
dieuro nell’anno 2022, a valere sulle risorsedi cui al comma
14.
20. Con uno o più decreti del Ministrodelle infrastrutture e dei
trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e
dellefinanze, da adottare d’intesa con i presi-denti delle regioni
Lazio, Lombardia e Ve-neto e delle province autonome di Trento edi
Bolzano, sono identificate le opere in-frastrutturali, ivi comprese
quelle per l’ac-cessibilità, distinte in opere essenziali,
con-nesse e di contesto, con l’indicazione, perciascuna opera, del
soggetto attuatore edell’entità del finanziamento concesso.
Imedesimi decreti ripartiscono anche le re-lative risorse.
21. Si intendono opere essenziali le opereinfrastrutturali la
cui realizzazione è pre-vista dal dossier di candidatura o che
sirendono necessarie per rendere efficienti eappropriate le
infrastrutture esistenti indi-viduate nel dossier di candidatura,
comequelle che danno accessibilità ai luoghiolimpici o di
realizzazione degli eventi spor-tivi.
22. Si intendono opere connesse quelleopere la cui realizzazione
è necessaria perconnettere le infrastrutture individuate neldossier
di candidatura ai fini dell’accessi-bilità ai luoghi di
realizzazione degli eventisportivi e olimpici alla rete
infrastrutturaleesistente, in modo da rendere maggior-mente
efficace la funzionalità del sistemacomplessivo di accessibilità,
nonché quelledirettamente funzionali allo svolgimento
del-l’evento.
23. Si intendono opere di contesto quelleopere la cui
realizzazione integra il sistemadi accessibilità ai luoghi di
realizzazionedegli eventi sportivi e olimpici e alle
altrelocalizzazioni che saranno interessate di-rettamente o
indirettamente dall’evento oche offrono opportunità di
valorizzazioneterritoriale in occasione della Ryder Cup2022 e delle
Olimpiadi invernali 2026.
24. Il fondo di cui al comma 14 èripartito con uno o più decreti
del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propo-sta del
Ministro dell’economia e delle fi-
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XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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nanze, di concerto con i Ministri interes-sati, sulla base di
programmi settoriali pre-sentati dalle amministrazioni centrali
delloStato per le materie di competenza. I de-creti di cui al
periodo precedente indivi-duano i criteri e le modalità per
l’eventualerevoca degli stanziamenti, anche plurien-nali, non
utilizzati entro ventiquattro mesidalla loro assegnazione e la loro
diversadestinazione nell’ambito delle finalità pre-viste dai commi
da 14 a 26. In tal caso ilMinistro dell’economia e delle finanze
prov-vede, con propri decreti, alle necessarievariazioni di
bilancio, anche in conto resi-dui. Nel caso in cui siano
individuati inter-venti rientranti nelle materie di compe-tenza
regionale o delle province autonome,e limitatamente agli stessi,
sono adottatiappositi decreti previa intesa con gli
entiterritoriali interessati ovvero in sede diConferenza permanente
per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi
Trento e di Bolzano. Gli schemi deidecreti sono trasmessi alle
Commissioniparlamentari competenti per materia, lequali esprimono
il proprio parere entrotrenta giorni dalla data
dell’assegnazione;decorso tale termine, i decreti possono es-sere
adottati anche in mancanza del pre-detto parere. I medesimi decreti
indicano,ove necessario, le modalità di utilizzo deicontributi,
sulla base di criteri di economi-cità e di contenimento della
spesa, ancheattraverso operazioni finanziarie con oneridi
ammortamento a carico del bilanciodello Stato, con la Banca europea
per gliinvestimenti, con la Banca di sviluppo delConsiglio
d’Europa, con la Cassa depositi eprestiti Spa e con i soggetti
autorizzatiall’esercizio dell’attività bancaria ai sensidel testo
unico delle leggi in materia ban-caria e creditizia, di cui al
decreto legisla-tivo 1° settembre 1993, n. 385, compatibil-mente
con gli obiettivi programmati di fi-nanza pubblica. I decreti del
Presidente delConsiglio dei ministri di riparto del fondodi cui al
primo periodo sono adottati entroil 15 febbraio 2020.
25. Ai fini del monitoraggio degli inter-venti finanziati dal
fondo di cui al comma14, anche in relazione all’effettivo
utilizzodelle risorse assegnate, ciascun Ministero,
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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entro il 15 settembre di ogni anno, illustra,in una apposita
sezione della relazione dicui all’articolo 1, comma 1075, della
legge27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei ri-spettivi
investimenti e dell’utilizzo dei fi-nanziamenti con indicazione
delle princi-pali criticità riscontrate nell’attuazione de-gli
interventi, sulla base dei dati rilevatiattraverso il sistema di
monitoraggio aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011, n.
229, nonché delle risultanze delpiù recente rendiconto generale
dello Stato.
26. Ai fini della riqualificazione dellaviabilità funzionale
allo svolgimento delleOlimpiadi invernali Milano-Cortina del
2026,come previsto ai sensi dell’articolo 30,comma 14-ter, alinea,
undicesimo periodo,del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34,convertito, con modificazioni, dalla legge28 giugno 2019, n. 58,
e in particolare, invia prioritaria, della risoluzione della
si-tuazione emergenziale della strada provin-ciale 72, in gestione
alla provincia di Lecco,attraverso lavori di manutenzione
straor-dinaria, rifunzionalizzazione e messa insicurezza della
strada, è assegnata al sog-getto attuatore degli interventi la
somma di1 milione di euro annui per ciascuno deglianni 2020, 2021 e
2022.
27. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad
apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni
dibilancio.
28. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1, comma 86,
della legge 23 di-cembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milionidi
euro nell’anno 2020 ed è incrementata di40 milioni di euro
nell’anno 2021 e di 350milioni di euro nell’anno 2026.
29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al2024, sono assegnati ai
comuni, nel limitecomplessivo di 500 milioni di euro
annui,contributi per investimenti destinati ad operepubbliche in
materia di:
a) efficientamento energetico, ivi com-presi interventi volti
all’efficientamento del-l’illuminazione pubblica, al risparmio
ener-getico degli edifici di proprietà pubblica edi edilizia
residenziale pubblica, nonchéall’installazione di impianti per la
produ-zione di energia da fonti rinnovabili;
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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b) sviluppo territoriale sostenibile, ivicompresi interventi in
materia di mobilitàsostenibile, nonché interventi per
l’adegua-mento e la messa in sicurezza di scuole,edifici pubblici e
patrimonio comunale eper l’abbattimento delle barriere
architet-toniche.
30. I contributi di cui al comma 29 sonoattribuiti ai comuni,
sulla base della popo-lazione residente alla data del 1°
gennaio2018, entro il 31 gennaio 2020, con decretodel Ministero
dell’interno, come di seguitoindicato: a) ai comuni con
popolazioneinferiore o uguale a 5.000 abitanti è asse-gnato un
contributo pari ad euro 50.000; b)ai comuni con popolazione
compresa tra5.001 e 10.000 abitanti è assegnato uncontributo pari
ad euro 70.000; c) ai co-muni con popolazione compresa tra 10.001e
20.000 abitanti è assegnato un contributopari ad euro 90.000; d) ai
comuni conpopolazione compresa tra 20.001 e 50.000abitanti è
assegnato un contributo pari adeuro 130.000; e) ai comuni con
popolazionecompresa tra 50.001 e 100.000 abitanti èassegnato un
contributo pari ad euro170.000; f) ai comuni con popolazione
com-presa tra 100.001 e 250.000 abitanti è as-segnato un contributo
pari ad euro 210.000;g) ai comuni con popolazione superiore
a250.000 abitanti è assegnato un contributopari ad euro 250.000.
Entro il 10 febbraio2020, il Ministero dell’interno dà
comuni-cazione a ciascun comune dell’importo delcontributo ad esso
spettante per ciascunanno.
31. Il comune beneficiario del contri-buto di cui al comma 29
può finanziareuno o più lavori pubblici, a condizione chegli stessi
non siano già integralmente finan-ziati da altri soggetti e che
siano aggiuntivirispetto a quelli da avviare nella primaannualità
dei programmi triennali di cuiall’articolo 21 del codice dei
contratti pub-blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile2016,
n. 50.
32. Il comune beneficiario del contri-buto di cui al comma 29 è
tenuto adiniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15settembre di
ciascun anno di riferimentodel contributo.
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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33. I contributi di cui al comma 29 sonoerogati dal Ministero
dell’interno agli entibeneficiari, per il 50 per cento previa
ve-rifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzionedei lavori attraverso
il sistema di monito-raggio di cui al comma 35 e per il restante50
per cento previa trasmissione al Mini-stero dell’interno del
certificato di collaudoo del certificato di regolare esecuzione
ri-lasciato dal direttore dei lavori, ai sensidell’articolo 102 del
codice di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50.
34. Nel caso di mancato rispetto deltermine di inizio
dell’esecuzione dei lavoridi cui al comma 32 o di parziale utilizzo
delcontributo di cui al comma 29, il medesimocontributo è revocato,
in tutto o in parte,entro il 31 ottobre di ciascun anno
diriferimento del contributo stesso, con de-creto del Ministero
dell’interno. Le sommederivanti dalla revoca dei contributi di
cuial periodo precedente sono assegnate, conil medesimo decreto, ai
comuni che hannoiniziato l’esecuzione dei lavori in data
an-tecedente alla scadenza di cui al comma 32,dando priorità ai
comuni con data di iniziodell’esecuzione dei lavori meno recente
enon oggetto di recupero. I comuni benefi-ciari dei contributi di
cui al periodo pre-cedente sono tenuti ad iniziare l’esecuzionedei
lavori entro il 15 marzo dell’anno suc-cessivo a quello di
riferimento del contri-buto.
35. Il monitoraggio delle opere pubbli-che di cui ai commi da 29
a 34 è effettuatodai comuni beneficiari attraverso il
sistemaprevisto dal decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229,
classificando le opere sotto lavoce « Contributo piccoli
investimenti leggedi bilancio 2020 ».
36. Il Ministero dell’interno, in collabo-razione con il
Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, effettua un
controllo acampione sulle opere pubbliche oggetto delcontributo di
cui ai commi da 29 a 35.
37. I comuni rendono noti la fonte difinanziamento, l’importo
assegnato e la fi-nalizzazione del contributo assegnato nelproprio
sito internet, nella sezione « Am-ministrazione trasparente » di
cui al de-creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sot-tosezione «
Opere pubbliche ». Il sindaco
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deve fornire tali informazioni al consigliocomunale nella prima
seduta utile.
38. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono
apportate le seguentimodificazioni:
a) il comma 139 è sostituito dal se-guente:
« 139. Al fine di favorire gli investimentisono assegnati ai
comuni contributi perinvestimenti relativi a opere pubbliche
dimessa in sicurezza degli edifici e del terri-torio, nel limite
complessivo di 350 milionidi euro per l’anno 2021, di 450 milioni
dieuro per l’anno 2022, di 550 milioni di euroannui per ciascuno
degli anni dal 2023 al2025, di 700 milioni di euro per l’anno2026,
di 750 milioni di euro annui perciascuno degli anni dal 2027 al
2031, di 800milioni di euro annui per ciascuno deglianni 2032 e
2033 e di 300 milioni di europer l’anno 2034. I contributi non
sonoassegnati per la realizzazione di opere in-tegralmente
finanziate da altri soggetti »;
b) al comma 140, dopo la lettera c) èaggiunta la seguente:
« c-bis) non possono presentare la ri-chiesta di contributo i
comuni che risul-tano beneficiari in uno degli anni del bien-nio
precedente »;
c) al comma 141, lettera c), dopo leparole: « investimenti di
messa in sicu-rezza » sono inserite le seguenti: « ed
effi-cientamento energetico » ed è aggiunto, infine, il seguente
periodo: « Nel caso di man-cata approvazione del piano
urbanisticoattuativo (PUA) e del piano di eliminazionedelle
barriere architettoniche (PEBA) entroil 31 dicembre dell’anno
precedente, i con-tributi attribuiti sono ridotti del 5 percento
»;
d) al comma 143, il primo periodo èsostituito dai seguenti: «
L’ente beneficiariodel contributo di cui al comma 139 è tenutoad
affidare i lavori per la realizzazionedelle opere pubbliche entro i
termini diseguito indicati, decorrenti dalla data diemanazione del
decreto di cui al comma141: a) per le opere con costo fino a
100.000euro l’affidamento dei lavori deve avvenire
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XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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entro sei mesi; b) per le opere il cui costoè compreso tra
100.001 euro e 750.000euro l’affidamento dei lavori deve
avvenireentro dieci mesi; c) per le opere il cui costoè compreso
tra 750.001 euro e 2.500.000euro l’affidamento dei lavori deve
avvenireentro quindici mesi; d) per le opere il cuicosto è compreso
tra 2.500.001 euro e5.000.000 di euro l’affidamento dei lavorideve
avvenire entro venti mesi. Ai fini delpresente comma, per costo
dell’opera pub-blica si intende l’importo complessivo delquadro
economico dell’opera medesima.Qualora l’ente beneficiario del
contributo,per espletare le procedure di selezione delcontraente,
si avvalga degli istituti dellacentrale unica di committenza (CUC)
odella stazione unica appaltante (SUA) itermini di cui al primo
periodo sono au-mentati di tre mesi »;
e) al comma 144, le parole: « per il 60per cento entro il 31
luglio dell’anno diriferimento del contributo, previa
verificadell’avvenuto affidamento dei lavori » sonosostituite dalle
seguenti: « per il 60 percento alla verifica dell’avvenuto
affida-mento dei lavori »;
f) al comma 145 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « I
contributi recuperatisono assegnati ai comuni che risultano
am-messi e non beneficiari del decreto piùrecente di cui al comma
141, secondo lagraduatoria ivi prevista. »;
g) il comma 148 è sostituito dal se-guente:
« 148. Le attività di supporto, vigilanza eassistenza tecnica
connesse all’utilizzo dellerisorse di cui al comma 139 sono
discipli-nate secondo le modalità previste con de-creto del
Ministero dell’interno, con oneriposti a carico delle medesime
risorse nellimite massimo annuale di 100.000 euro ».
39. Dopo il comma 857 dell’articolo 1della legge 27 dicembre
2017, n. 205, èinserito il seguente:
« 857-bis. Il comune beneficiario del con-tributo per l’anno
2019 è tenuto ad affidarei lavori per la realizzazione delle
opere
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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pubbliche entro i termini di seguito indi-cati, decorrenti dalla
data di emanazionedel decreto di cui al comma 855: a) per leopere
con costo fino a 500.000 euro l’affi-damento dei lavori deve
avvenire entrododici mesi; b) per le opere il cui costo ècompreso
tra 500.001 euro e 1.500.000 eurol’affidamento dei lavori deve
avvenire entrodiciotto mesi; c) per le opere il cui costo
èsuperiore a 1.500.000 euro l’affidamentodei lavori deve avvenire
entro ventidue mesi.Ai fini del presente comma, per costo
del-l’opera si intende l’importo complessivo delquadro economico
dell’opera medesima eper affidamento dei lavori si intende,
aseconda della procedura seguita, la pubbli-cazione del bando,
ovvero della lettera diinvito in caso di procedura negoziata,
ov-vero della manifestazione della volontà diprocedere
all’affidamento. Qualora l’entebeneficiario del contributo, per
espletare leprocedure di selezione del contraente, siavvalga degli
istituti della centrale unica dicommittenza (CUC) o della stazione
unicaappaltante (SUA), i termini di cui al pre-sente comma sono
aumentati di tre mesi ».
40. Al fine di dare attuazione e nonpregiudicare l’utilizzo
delle risorse di cuiall’articolo 1, comma 96, della legge
30dicembre 2018, n. 145, propedeutiche allacelere realizzazione
delle opere pubblicheutili anche allo svolgimento delle
Olimpiadiinvernali 2026, ivi comprese quelle per l’ac-cessibilità
da e verso il comune e la cittàmetropolitana di Milano, nonché
quelle con-nesse e di contesto dei capoluoghi interes-sati, qualora
le stesse ricadano nel territo-rio di più comuni, la variante allo
stru-mento urbanistico e vincoli conseguenti puòessere adottata,
fermo restando il parerefavorevole della regione, in deroga
all’arti-colo 19 del testo unico di cui al decreto delPresidente
della Repubblica 8 giugno 2001,n. 327, mediante accordo di
programmaovvero con la determinazione conclusivadella conferenza di
servizi, indetta ai sensidell’articolo 14 della legge 7 agosto
1990,n. 241, su richiesta dell’interessato ovverosu iniziativa
dell’ente attuatore o dell’am-ministrazione competente
all’approvazione,ai fini dell’approvazione del progetto
defi-nitivo. Rimangono ferme le vigenti dispo-
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XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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sizioni in materia di tutela ambientale,paesaggistica e del
patrimonio culturale.
41. Nell’ambito degli interventi finaliz-zati alla promozione
dello sviluppo dellacultura e della conoscenza del
patrimonioculturale di cui alla presente legge, per ilcompleto
recupero della storica Villa AlariVisconti di Saliceto in Cernusco
sul Navi-glio, che nel 2020 sarà Città europea dellosport, è
stanziato un contributo di 300.000euro per gli interventi di
riqualificazione erestauro della Villa.
42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al2034, sono assegnati ai
comuni contributiper investimenti in progetti di rigenera-zione
urbana, volti alla riduzione di feno-meni di marginalizzazione e
degrado so-ciale, nonché al miglioramento della qua-lità del decoro
urbano e del tessuto socialeed ambientale, nel limite complessivo
di150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250milioni di euro per
l’anno 2022, di 550milioni di euro per ciascuno degli anni2023 e
2024 e di 700 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2025 al
2034.
43. Ai fini dell’attuazione del comma 42,con decreto del
Presidente del Consiglio deiministri, di concerto con il Ministro
dell’e-conomia e delle finanze e con il Ministrodell’interno,
previa intesa in sede di Con-ferenza Stato-città ed autonomie
locali, en-tro la data del 31 gennaio 2020, sono in-dividuati i
criteri e le modalità di riparto,ivi incluse le modalità di
utilizzo dei ribassid’asta, di monitoraggio, anche in termini
dieffettivo utilizzo delle risorse assegnate ecomunque tramite il
sistema di cui al de-creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,di
rendicontazione e di verifica, nonché lemodalità di recupero ed
eventuale riasse-gnazione delle somme non utilizzate. Gliimporti
per ciascun beneficiario sono indi-viduati con decreto del
Ministero dell’in-terno, di concerto con il Ministero
dell’e-conomia e delle finanze, entro trenta giornidalla data di
pubblicazione del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri
di cuial primo periodo.
44. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno è
istituito un fondo perinvestimenti a favore dei comuni, con una
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XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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dotazione di 400 milioni di euro per cia-scuno degli anni dal
2025 al 2034.
45. Il fondo di cui al comma 44 èdestinato al rilancio degli
investimenti perlo sviluppo sostenibile e infrastrutturale
delPaese, in particolare nei settori di spesadell’edilizia
pubblica, inclusi manutenzionee sicurezza ed efficientamento
energetico,della manutenzione della rete viaria, deldissesto
idrogeologico, della prevenzione delrischio sismico e della
valorizzazione deibeni culturali e ambientali.
46. Ai fini dell’attuazione dei commi 44e 45, con uno o più
decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto con
ilMinistro dell’economia e delle finanze econ il Ministro
dell’interno, previa intesa insede di Conferenza Stato-città ed
autono-mie locali, entro la data del 31 marzo 2024,sono individuati
i criteri di riparto e lemodalità di utilizzo delle risorse, ivi
inclusele modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, dimonitoraggio,
anche in termini di effettivoutilizzo delle risorse assegnate e
comunquetramite il sistema di cui al decreto legisla-tivo 29
dicembre 2011, n. 229, di rendicon-tazione e di verifica, nonché le
modalità direcupero ed eventuale riassegnazione dellesomme non
utilizzate. I decreti di cui alperiodo precedente prevedono altresì
che,nel caso di mancata approvazione del pianourbanistico attuativo
(PUA) e del piano dieliminazione delle barriere
architettoniche(PEBA) entro il 31 dicembre dell’anno pre-cedente, i
contributi assegnati sono ridottidel 5 per cento. Gli importi per
ciascunbeneficiario sono individuati con decretodel Ministero
dell’interno, di concerto conil Ministero dell’economia e delle
finanze,entro trenta giorni dalla data di pubblica-zione dei
decreti del Presidente del Consi-glio dei ministri di cui al primo
periodo.
47. Allo scopo di cofinanziare interventifinalizzati alla
promozione e al potenzia-mento di percorsi di collegamento
urbanodestinati alla mobilità ciclistica, è istituito,nello stato
di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, il
Fondo perlo sviluppo delle reti ciclabili urbane, conuna dotazione
di 50 milioni di euro perciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati
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48. Il Fondo di cui al comma 47 finanziail 50 per cento del
costo complessivo degliinterventi di realizzazione di nuove
pisteciclabili urbane posti in essere da comunied unioni di
comuni.
49. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei
trasporti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle
finanze, daemanare entro novanta giorni dalla data dientrata in
vigore della presente legge, sonodefinite le modalità di erogazione
ai co-muni e alle unioni di comuni delle risorsedel Fondo di cui al
comma 47, nonché lemodalità di verifica e controllo dell’effet-tivo
utilizzo da parte dei comuni e delleunioni di comuni delle risorse
erogate perle finalità di cui al medesimo comma. Ilmonitoraggio
degli interventi è effettuato aisensi del decreto legislativo 29
dicembre2011, n. 229.
50. I comuni e le unioni di comuni,all’atto della richiesta di
accesso al Fondodi cui al comma 47, devono comunquedimostrare di
aver approvato in via defi-nitiva strumenti di pianificazione dai
qualisi evinca la volontà dell’ente di procedereallo sviluppo
strategico della rete ciclabileurbana.
51. Al fine di favorire gli investimenti,sono assegnati agli
enti locali, per spesa diprogettazione definitiva ed esecutiva,
rela-tiva ad interventi di messa in sicurezza delterritorio a
rischio idrogeologico, di messain sicurezza ed efficientamento
energeticodelle scuole, degli edifici pubblici e delpatrimonio
comunale, nonché per investi-menti di messa in sicurezza di strade,
con-tributi soggetti a rendicontazione nel limitedi 85 milioni di
euro per l’anno 2020, di128 milioni di euro per l’anno 2021, di
170milioni di euro per l’anno 2022 e di 200milioni di euro per
ciascuno degli anni dal2023 al 2034.
52. Gli enti locali comunicano le richie-ste di contributo al
Ministero dell’interno,entro il termine perentorio del 15
gennaiodell’esercizio di riferimento del contributo.La richiesta
deve contenere: a) le informa-zioni riferite al livello progettuale
per ilquale si chiede il contributo e il codiceunico di progetto
(CUP) valido dell’operache si intende realizzare; b) le
informazioni
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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necessarie per permettere il monitoraggiocomplessivo degli
interventi di messa insicurezza del territorio a rischio
idrogeo-logico, di messa in sicurezza ed efficienta-mento
energetico delle scuole, degli edificipubblici e del patrimonio
dell’ente locale,nonché per investimenti di messa in sicu-rezza di
strade. Ciascun ente locale puòinviare fino ad un massimo di tre
richiestedi contributo per la stessa annualità e laprogettazione
deve riferirsi, nell’ambito dellapianificazione degli enti locali,
a un inter-vento compreso negli strumenti program-matori del
medesimo ente locale o in altrostrumento di programmazione.
53. L’ammontare del contributo attri-buito a ciascun ente locale
è determinatoentro il 28 febbraio dell’esercizio di riferi-mento
del contributo, con decreto del Mi-nistero dell’interno, di
concerto con il Mi-nistero dell’economia e delle finanze, te-nendo
conto del seguente ordine priorita-rio:
a) messa in sicurezza del territorio arischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, pontie viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficienta-mento energetico degli
edifici, con prece-denza per gli edifici scolastici, e di
altrestrutture di proprietà dell’ente.
54. Ferme restando le priorità di cui allelettere a), b) e c)
del comma 53, qualoral’entità delle richieste pervenute superi
l’am-montare delle risorse disponibili, l’attribu-zione è
effettuata a favore degli enti localiche presentano la maggiore
incidenza delfondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizioprecedente
rispetto al risultato di ammini-strazione risultante dal rendiconto
dellagestione del medesimo esercizio.
55. Le informazioni sul fondo di cassa esul risultato di
amministrazione sono de-sunte dal prospetto dimostrativo del
risul-tato di amministrazione allegato al rendi-conto della
gestione trasmesso, ai sensidell’articolo 18, comma 2, del decreto
legi-slativo 23 giugno 2011, n. 118, alla bancadati delle
amministrazioni pubbliche. Nonsono considerate le richieste di
contributo
Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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pervenute dagli enti locali che, alla data dipresentazione della
richiesta medesima, nonhanno ancora trasmesso alla citata bancadati
i documenti contabili di cui all’articolo1, comma 1, lettere b) ed
e), e all’articolo 3del decreto del Ministro dell’economia edelle
finanze 12 maggio 2016, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 122
del 26 mag-gio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto dellagestione
approvato. Nel caso di enti localiper i quali sono sospesi per
legge i terminidi approvazione del rendiconto della ge-stione di
riferimento, le informazioni di cuial primo periodo sono desunte
dall’ultimorendiconto della gestione trasmesso allacitata banca
dati.
56. L’ente locale beneficiario del contri-buto di cui al comma
51 è tenuto adaffidare la progettazione entro tre mesidecorrenti
dalla data di emanazione deldecreto di cui al comma 53. In caso
con-trario, il contributo è recuperato dal Mini-stero dell’interno
secondo le modalità dicui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1
dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228.
57. La rilevazione dei dati relativi alleattività di
progettazione di cui ai commi da51 a 56 e dei relativi adempimenti
è effet-tuata attraverso il sistema di monitoraggiodelle opere
pubbliche ai sensi del decretolegislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
clas-sificato come « Sviluppo capacità proget-tuale dei comuni ».
L’affidamento della pro-gettazione ai sensi del comma 56 è
verifi-cato tramite il predetto sistema attraversole informazioni
correlate al relativo codiceidentificativo di gara (CIG).
58. Il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, in
collaborazione con il Ministerodell’interno, effettua un controllo
a cam-pione sulle attività di progettazione oggettodel contributo
di cui al comma 51.
59. Per il finanziamento degli interventirelativi ad opere
pubbliche di messa insicurezza, ristrutturazione, riqualificazioneo
costruzione di edifici di proprietà deicomuni destinati ad asili
nido e scuoledell’infanzia, è istituito nello stato di pre-visione
del Ministero dell’interno il fondo« Asili nido e scuole
dell’infanzia », con unadotazione pari a 100 milioni di euro
perciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200
Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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milioni di euro per ciascuno degli anni dal2024 al 2034.
60. Il fondo di cui al comma 59 èfinalizzato, in particolare, ai
seguenti in-terventi:
a) progetti di costruzione, ristruttura-zione, messa in
sicurezza e riqualificazionedi asili nido, scuole dell’infanzia e
centripolifunzionali per i servizi alla famiglia,con priorità per
le strutture localizzatenelle aree svantaggiate del Paese e
nelleperiferie urbane, con lo scopo di rimuoveregli squilibri
economici e sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione dispazi delle scuole
dell’infanzia attualmenteinutilizzati, con la finalità del
riequilibrioterritoriale, anche nel contesto di progettiinnovativi
finalizzati all’attivazione di ser-vizi integrativi che concorrano
all’educa-zione dei bambini e soddisfino i bisognidelle famiglie in
modo flessibile e diversi-ficato sotto il profilo strutturale ed
orga-nizzativo.
61. Per la realizzazione degli interventidi cui ai commi 59 e
60, i comuni elabo-rano progetti di costruzione, ristruttura-zione
e riqualificazione. Con decreto delPresidente del Consiglio dei
ministri, diconcerto con il Ministro dell’interno, con ilMinistro
dell’economia e delle finanze, conil Ministro per le pari
opportunità e lafamiglia e con il Ministro
dell’istruzione,dell’università e della ricerca, previa intesain
sede di Conferenza unificata, da adot-tare entro sei mesi dalla
data di entrata invigore della presente legge, sono indivi-duate le
modalità e le procedure di tra-smissione dei progetti di cui al
primo pe-riodo da parte dei comuni e sono discipli-nati i criteri
di riparto e le modalità diutilizzo delle risorse, ivi incluse le
modalitàdi utilizzo dei ribassi d’asta, di monitorag-gio, anche in
termini di effettivo utilizzodelle risorse assegnate e comunque
tramiteil sistema di cui al decreto legislativo 29dicembre 2011, n.
229, di rendicontazionee di verifica, nonché le modalità di
recu-pero ed eventuale riassegnazione dellesomme non utilizzate.
Con decreto del Mi-nistero dell’interno, di concerto con il Mi-
Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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nistero dell’economia e delle finanze, con ilMinistro per le
pari opportunità e la fami-glia e con il Ministero dell’istruzione,
del-l’università e della ricerca, da adottare en-tro novanta giorni
dalla data di pubblica-zione del decreto di cui al secondo
periodo,sono individuati gli enti beneficiari, gli in-terventi
ammessi al finanziamento e il re-lativo importo. Entro sei mesi
dalla data dientrata in vigore della presente legge èistituita
presso la Presidenza del Consigliodei ministri una Cabina di regia
per ilmonitoraggio dello stato di realizzazionedei singoli
progetti. La Cabina di regia,presieduta dal capo del Dipartimento
per lepolitiche della famiglia, è composta da unrappresentante,
rispettivamente, del Dipar-timento per gli affari regionali e le
auto-nomie, del Ministero dell’interno, del Mi-nistero
dell’economia e delle finanze, delMinistero dell’istruzione,
dell’università edella ricerca e del Ministero delle
infra-strutture e dei trasporti, nonché da uncomponente designato
dalla Conferenza uni-ficata con le modalità di cui all’articolo
9,comma 2, lettera d), del decreto legislativo28 agosto 1997, n.
281, ai quali non spet-tano compensi, rimborsi spese, gettoni
dipresenza e indennità comunque denomi-nate. Al funzionamento della
Cabina diregia si provvede con le risorse umane,strumentali e
finanziarie della Presidenzadel Consiglio dei ministri disponibili
a le-gislazione vigente.
62. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2017, n. 205, sono
apportate le seguentimodificazioni:
a) il comma 1076 è sostituito dal se-guente:
« 1076. Per il finanziamento degli inter-venti relativi a
programmi straordinari dimanutenzione della rete viaria di
provincee città metropolitane è autorizzata la spesadi 120 milioni
di euro per l’anno 2018, di300 milioni di euro per l’anno 2019, di
350milioni di euro per l’anno 2020, di 400milioni di euro per
l’anno 2021, di 550milioni di euro per ciascuno degli anni
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2022 e 2023 e di 250 milioni di euro perciascuno degli anni dal
2024 al 2034 »;
b) il comma 1078 è sostituito dal se-guente:
« 1078. Le province e le città metropo-litane certificano
l’avvenuta realizzazionedegli interventi di cui al comma 1076
entroil 31 ottobre successivo all’anno di riferi-mento, mediante
apposita comunicazioneal Ministero delle infrastrutture e dei
tra-sporti. In caso di mancata o parziale rea-lizzazione degli
interventi, ovvero in caso dipresenza di ribassi di gara non
riutilizzati,le corrispondenti risorse assegnate alle sin-gole
province o città metropolitane sonoversate ad apposito capitolo
dello stato diprevisione dell’entrata del bilancio delloStato per
essere riassegnate alla dotazionefinanziaria di cui al comma 1076.
I ribassid’asta possono essere utilizzati secondoquanto previsto
dal principio contabile ap-plicato concernente la contabilità
finanzia-ria, di cui al punto 5.4.10 dell’allegato 4/2al decreto
legislativo 23 giugno 2011,n. 118 ».
63. Per il finanziamento degli interventirelativi ad opere
pubbliche di messa insicurezza delle strade e di
manutenzionestraordinaria ed efficientamento energeticodelle scuole
di province e città metropoli-tane è autorizzata la spesa di 100
milioni dieuro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 edi 250 milioni
di euro per ciascuno deglianni dal 2022 al 2034.
64. Ai fini dell’attuazione del comma 63,con decreto del
Presidente del Consiglio deiministri, di concerto con il Ministro
dell’e-conomia e delle finanze e con i Ministridelle infrastrutture
e dei trasporti, dell’in-terno e dell’istruzione, dell’università e
dellaricerca, previa intesa in sede di ConferenzaStato-città ed
autonomie locali, entro ladata del 31 gennaio 2020, sono
individuatile risorse per ciascun settore di intervento,i criteri
di riparto e le modalità di utilizzodelle risorse, ivi incluse le
modalità di uti-lizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio,anche in
termini di effettivo utilizzo dellerisorse assegnate e comunque
tramite ilsistema di cui al decreto legislativo 29 di-
Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati
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cembre 2011, n. 229, di rendicontazione edi verifica, nonché le
modalità di recuperoed eventuale riassegnazione delle sommenon
utilizzate. Con decreto dei Ministericompetenti, di concerto con il
Ministerodell’economia e delle finanze, entro trentagiorni dalla
data di pubblicazione del de-creto del Presidente del Consiglio dei
mi-nistri di cui al primo periodo, sono indivi-duati gli enti
beneficiari, gli interventi am-messi al finanziamento e il relativo
im-porto.
65. All’articolo 27 della legge 23 luglio2009, n. 99, dopo il
comma 4 è inserito ilseguente:
« 4-bis. Per incentivare l’utilizzazione del-l’energia elettrica
prodotta con fonti rin-novabili e fornire un sostegno alle
fascesociali più disagiate, gli enti pubblici stru-mentali e no
delle regioni, che si occupanodi edilizia residenziale pubblica
convenzio-nata, agevolata e sovvenzionata, possonousufruire dello
scambio sul posto dell’ener-gia elettrica prodotta, in analogia a
quantostabilito dall’articolo 24, comma 5, letterae), del decreto
legislativo 3 marzo 2011,n. 28, ove applicabile, dagli impianti di
cuisono proprietari, senza alcun limite di po-tenza degli impianti
stessi, a copertura deiconsumi di proprie utenze e delle utenzedei
propri inquilini, senza tener conto del-l’obbligo di coincidenza
tra il punto diimmissione e il punto di prelievo dell’ener-gia
scambiata con la rete e fermo il paga-mento, nella misura massima
del 30 percento dell’intero importo, degli oneri disistema ».
66. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono
apportate le seguentimodificazioni:
a) il comma 134 è sostituito dal se-guente:
« 134. Al fine di favorire gli investimenti,per il periodo
2021-2034, sono assegnatialle regioni a statuto ordinario
contributiper investimenti per la realizzazione diopere pubbliche
per la messa in sicurezzadegli edifici e del territorio, nonché
perinterventi di viabilità e per la messa in
Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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sicurezza e lo sviluppo di sistemi di tra-sporto pubblico anche
con la finalità diridurre l’inquinamento ambientale, per
larigenerazione urbana e la riconversioneenergetica verso fonti
rinnovabili, per leinfrastrutture sociali e le bonifiche
ambien-tali dei siti inquinati, nel limite complessivodi 135
milioni di euro per ciascuno deglianni 2021 e 2022, di 335 milioni
di euro perciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470milioni di
euro per l’anno 2026, di 515milioni di euro per ciascuno degli anni
dal2027 al 2032, di 560 milioni di euro perl’anno 2033 e di 200
milioni di euro perl’anno 2034. Gli importi spettanti a cia-scuna
regione a valere sui contributi di cuial periodo precedente sono
indicati nellatabella 1 allegata alla presente legge e pos-sono
essere modificati, a invarianza delcontributo complessivo, mediante
accordoda sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sededi Conferenza
permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province
auto-nome di Trento e di Bolzano »;
b) la tabella 1 è sostituita dalla tabellaI allegata alla
presente legge.
67. In relazione all’articolo 2, comma329, della legge 24
dicembre 2007, n. 244,in conformità a quanto disposto
dall’arti-colo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 26aprile 2013, n.
43, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.
71, èautorizzata la spesa di 0,8 milioni di europer l’anno 2020 e
di 1 milione di euroannui a decorrere dall’anno 2021, per
rein-tegrare e stabilizzare il finanziamento del-l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo1 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195,convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2010,
n. 26.
68. Alla regione Lombardia è assegnatoun contributo
straordinario di 300.000 europer l’anno 2020 quale concorso
finanziarioper la realizzazione del Museo della Digadel Gleno entro
l’anno 2023, nel qualericorre il centenario del disastro del
Glenoche coinvolse la provincia di Bergamo e laprovincia di
Brescia.
69. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, di
concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, previa
Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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intesa in sede di Conferenza unificata, en-tro la data del 31
dicembre 2023, possonoessere rimodulati, ad invarianza dei
con-tributi complessivi, gli stanziamenti di cuiai commi da 29 a
38, da 42 a 46, da 51 a64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034,
alfine di adeguare, anche sulla base delleinformazioni disponibili
derivanti dai mo-nitoraggi, le complessive risorse alle esi-genze
territoriali.
70. All’articolo 14 del decreto-legge 4giugno 2013, n. 63,
convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
ilcomma 3.1 è sostituito dal seguente:
« 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020,unicamente per gli
interventi di ristruttu-razione importante di primo livello di
cuial decreto del Ministro dello sviluppo eco-nomico 26 giugno
2015, pubblicato nel sup-plemento ordinario alla Gazzetta
Ufficialen. 162 del 15 luglio 2015, recante adegua-mento del
decreto del Ministro dello svi-luppo economico, 26 giugno 2009 -
Lineeguida nazionali per la certificazione ener-getica, per le
parti comuni degli edificicondominiali, con un importo dei
lavoripari o superiore a 200.000 euro, il soggettoavente diritto
alle detrazioni può optare, inluogo dell’utilizzo diretto delle
stesse, perun contributo di pari ammontare, sottoforma di sconto
sul corrispettivo dovuto,anticipato dal fornitore che ha
effettuatogli interventi e a quest’ultimo rimborsatosotto forma di
credito d’imposta da utiliz-zare esclusivamente in compensazione,
incinque quote annuali di pari importo, aisensi dell’articolo 17
del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, senza
l’applicazionedei limiti di cui all’articolo 34 della legge
23dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1,comma 53, della legge 24
dicembre 2007,n. 244. Il fornitore che ha effettuato gliinterventi
ha a sua volta facoltà di cedere ilcredito d’imposta ai propri
fornitori di benie servizi, con esclusione della possibilità
diulteriori cessioni da parte di questi ultimi.Rimane in ogni caso
esclusa la cessione adistituti di credito e ad intermediari
finan-ziari ».
71. Ai fini dello sviluppo sostenibile pre-visto dai commi da 29
a 38, da 42 a 46, da
Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanzai lavori di
riqualificazione e razionalizza-zione degli elettrodotti della Rete
di tra-smissione nazionale (RTN) sul territorioitaliano. In tale
contesto, è ritenuto prio-ritario il progetto di variante delle
lineeCislago-Dalmine e Bovisio-Cislago, nei co-muni di Barlassina,
Cesano Maderno e Se-veso, per la cui realizzazione è autorizzatala
spesa di 3,7 milioni per l’anno 2022.
72. All’articolo 9-bis del decreto-legge28 settembre 2018, n.
109, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,n.
130, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « cittàdi Genova » sono inserite
le seguenti: « non-ché per la messa in sicurezza idraulica
el’adeguamento alle norme in materia disicurezza dei luoghi di
lavoro »;
b) dopo il comma 1 è aggiunto ilseguente:
« 1-bis. Al fine di consentire i necessarilavori di messa in
sicurezza e di adegua-mento idraulico del rio Molinassi e del
rioCantarena, di adeguamento alle norme inmateria di sicurezza dei
luoghi di lavoro,nonché di razionalizzazione dell’accessibi-lità
dell’area portuale industriale di GenovaSestri Ponente, il
Commissario straordina-rio provvede all’aggiornamento del
pro-gramma di cui al comma 1 entro il 28febbraio 2020. Per le
medesime finalità èautorizzata la spesa complessiva di 480milioni
di euro per gli anni dal 2020 al2024, di cui 40 milioni di euro per
l’anno2020, 60 milioni di euro per l’anno 2021, 80milioni di euro
per l’anno 2022, 120 milionidi euro per l’anno 2023 e 180 milioni
dieuro per l’anno 2024 ».
73. Per il finanziamento degli interventidi cui all’articolo 45,
comma 3, della legge28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato
uncontributo di 2 milioni di euro per l’anno2020.
74. Per il finanziamento di spese diinvestimento destinate alla
salvaguardia ealla tutela dell’ambiente alpino dai
rischiidrogeologici, alla regione Valle d’Aosta èassegnato un
contributo straordinario di 5
Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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milioni di euro per ciascuno degli anni2020, 2021 e 2022.
75. I monopattini che rientrano nei li-miti di potenza e
velocità definiti dal de-creto del Ministro delle infrastrutture e
deitrasporti 4 giugno 2019, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n.
162 del 12 luglio 2019,sono equiparati ai velocipedi di cui al
co-dice della strada, di cui al decreto legisla-tivo 30 aprile
1992, n. 285.
76. La disposizione recata dal comma77 è approvata ai sensi e
per gli effettidell’articolo 104 del testo unico delle
leggicostituzionali concernenti lo statuto spe-ciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 31agosto 1972, n. 670.
77. Al comma 6 dell’articolo 13 del testounico di cui al decreto
del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1972, n. 670, le pa-role:
« 31 dicembre 2022 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre
2023 » e dopole parole: « la predetta data » sono inseritele
seguenti: « ed esercitate fino a tale dataalle condizioni stabilite
dalle norme pro-vinciali e dal disciplinare di concessionevigenti
alla data della loro scadenza ».
78. Le disposizioni del codice di cui aldecreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50,non si applicano agli appalti e alle
conces-sioni di servizi concernenti lavori, servizi eforniture
affidati dai Corpi dei vigili delfuoco volontari e loro Unioni
delle provinceautonome di Trento e di Bolzano e dallacomponente
volontaria del Corpo valdo-stano dei vigili del fuoco, nell’ambito
delleproprie attività istituzionali, fermo re-stando l’obbligo del
rispetto dei princìpi dieconomicità, efficacia, imparzialità,
paritàdi trattamento, trasparenza, proporziona-lità, pubblicità,
tutela dell’ambiente ed ef-ficienza energetica.
79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 glienti locali possono
variare il bilancio diprevisione 2020-2022 e 2021-2023 per ri-durre
il fondo crediti di dubbia esigibilitàstanziato per gli esercizi
2020 e 2021 nellamissione « Fondi e accantonamenti » ad unvalore
pari al 90 per cento dell’accantona-mento quantificato
nell’allegato al bilancioriguardante il fondo crediti di dubbia
esi-gibilità, se nell’esercizio precedente a quello
Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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di riferimento sono rispettati gli indicatoridi cui all’articolo
1, comma 859, lettere a)e b), della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al2022, a seguito di una
verifica dell’accele-razione delle riscossioni in conto compe-tenza
e in conto residui delle entrate og-getto della riforma della
riscossione deglienti locali di cui ai commi da 784 a 815,previo
parere dell’organo di revisione, glienti locali possono ridurre il
fondo creditidi dubbia esigibilità accantonato nel bilan-cio di
previsione relativo alle medesimeentrate sulla base del rapporto
che si pre-vede di realizzare alla fine dell’esercizio
diriferimento tra gli incassi complessivi inconto competenza e in
conto residui e gliaccertamenti.
81. Ai fini del programma pluriennale diinterventi in materia di
ristrutturazioneedilizia e di ammodernamento tecnologico,l’importo
fissato dall’articolo 20 della legge11 marzo 1988, n. 67,
rideterminato dal-l’articolo 2, comma 69, della legge 23 di-cembre
2009, n. 191, e dall’articolo 1,comma 555, della legge 30 dicembre
2018,n. 145, è elevato a 30 miliardi di euro,fermo restando, per la
sottoscrizione diaccordi di programma con le regioni
el’assegnazione di risorse agli altri enti delsettore sanitario
interessati, il limite an-nualmente definito in base alle
effettivedisponibilità di bilancio. L’incremento dicui al presente
comma è destinato priori-tariamente alle regioni che abbiano
esau-rito, con la sottoscrizione di accordi, lapropria
disponibilità a valere sulle risorsepreviste dall’articolo 1, comma
555, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145.
82. Al comma 3 dell’articolo 1 dellalegge 3 agosto 2007, n. 120,
le parole: « peri quali la regione non abbia conseguito ilcollaudo
entro il 31 dicembre 2014 » sonosostituite dalle seguenti: « per i
quali laregione non abbia conseguito il collaudoentro il 31
dicembre 2021 e che risultinoiniziati e non collaudati al 31
dicembre2014 ».
83. All’articolo 3, comma 3-bis, del de-creto-legge 12 settembre
2014, n. 133, con-vertito, con modificazioni, dalla legge
11novembre 2014, n. 164, le parole: « entro il
Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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31 dicembre dell’anno successivo all’effet-tiva disponibilità
delle risorse necessarie aifini rispettivamente corrispondenti »
sonosostituite dalle seguenti: « entro il 31 di-cembre 2021 ».
84. La disposizione di cui al comma 83entra in vigore il giorno
stesso della pub-blicazione della presente legge nella Gaz-zetta
Ufficiale.
85. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e
delle finanze è isti-tuito un fondo da ripartire con una dota-zione
di 470 milioni di euro per l’anno2020, di 930 milioni di euro per
l’anno 2021e di 1.420 milioni di euro per ciascuno deglianni 2022 e
2023, di cui una quota noninferiore a 150 milioni di euro per
ciascunodegli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata adinterventi
coerenti con le finalità previstedall’articolo 19, comma 6, del
decreto le-gislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui finoa 20 milioni
di euro per ciascuno dei pre-detti anni destinati alle iniziative
da avviarenelle zone economiche ambientali. Alla co-stituzione del
fondo concorrono i proventidelle aste delle quote di emissione di
CO2 dicui all’articolo 19 del decreto legislativo 13marzo 2013, n.
30, versati all’entrata delbilancio dello Stato negli anni 2020,
2021 e2022, a valere sulla quota di pertinenza delMinistero
dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, per un
importo paria 150 milioni di euro per ciascuno deipredetti anni,
che resta acquisito all’erario.
86. A valere sulle disponibilità del fondodi cui al comma 85, il
Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad
inter-venire attraverso la concessione di una opiù garanzie, a
titolo oneroso, anche conriferimento ad un portafoglio collettivo
dioperazioni e nella misura massima dell’80per cento, al fine di
sostenere programmispecifici di investimento e operazioni, an-che
in partenariato pubblico-privato, fina-lizzati a realizzare
progetti economica-mente sostenibili e che abbiano come obiet-tivo
la decarbonizzazione dell’economia, l’e-conomia circolare, il
supportoall’imprenditoria giovanile e femminile, lariduzione
dell’uso della plastica e la sosti-tuzione della plastica con
materiali alter-nativi, la rigenerazione urbana, il turismo
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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sostenibile, l’adattamento e la mitigazionedei rischi sul
territorio derivanti dal cam-biamento climatico e, in generale,
pro-grammi di investimento e progetti a carat-tere innovativo e ad
elevata sostenibilitàambientale e che tengano conto degli im-patti
sociali.
87. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, a valere sulle
disponibilità del fondodi cui al comma 85, è altresì autorizzato
adintervenire al fine di sostenere le opera-zioni di cui al comma
86 attraverso lapartecipazione indiretta in quote di capi-tale di
rischio e/o di debito, anche di na-tura subordinata.
88. Con uno o più decreti di natura nonregolamentare del
Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il
Ministrodello sviluppo economico e con il Ministrodell’ambiente e
della tutela del territorio edel mare, il primo dei quali da
adottareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della
presente legge, è individuatol’organismo competente alla selezione
degliinterventi coerenti con le finalità del comma86, secondo
criteri e procedure conformialle migliori pratiche internazionali,
e sonostabiliti i possibili interventi, i criteri, lemodalità e le
condizioni per il rilascio dellegaranzie di cui al comma 86, anche
incoordinamento con gli strumenti incenti-vanti e di sostegno alla
politica industrialegestiti dal Ministero dello sviluppo econo-mico
per la partecipazione indiretta in quotedi capitale di rischio e/o
di debito di cui alcomma 87, la ripartizione dell’interventotra i
diversi strumenti di supporto agliinvestimenti privati di cui ai
commi 86 e 87e quello di cui al comma 89, anche al finedi escludere
che da tali interventi possanoderivare oneri non previsti in
termini diindebitamento netto delle amministrazionipubbliche. Per
le attività connesse all’at-tuazione dei commi 86 e 87, il
Ministerodell’economia e delle finanze può operareattraverso
società in house o attraverso ilGruppo BEI quale banca dell’Unione
euro-pea. Per ciascuna delle finalità di cui aicommi 86 e 87 è
autorizzata l’istituzione diun apposito conto corrente di
tesoreriacentrale. Le specifiche iniziative da avviarenelle zone
economiche ambientali sono de-
Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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finite con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela
del territorio e delmare, di concerto con il Ministro
dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministrodello sviluppo
economico.
89. Nell’ambito del nuovo quadro finan-ziario pluriennale
2021-2027 dell’Unioneeuropea, la garanzia dello Stato di
cuiall’articolo 1, comma 822, della legge 28dicembre 2015, n. 208,
può anche essereconcessa in complementarità con la garan-zia di
bilancio dell’Unione europea a so-stegno di prodotti finanziari
forniti da part-ner esecutivi, secondo la normativa euro-pea e
nazionale tempo per tempo vigente.Con decreto di natura non
regolamentaredel Ministro dell’economia e delle finanze,da adottare
entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore del
regolamento euro-peo o di altro atto normativo che disciplinatale
garanzia di bilancio dell’Unione euro-pea, sono stabiliti criteri,
modalità e con-dizioni per la concessione della garanziadello
Stato.
90. Per le finalità di cui al comma 86:
a) possono essere destinate le risorsedel Fondo rotativo per il
sostegno alle im-prese e gli investimenti in ricerca di
cuiall’articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n.
134;
b) nel rispetto della normativa euro-pea in materia di aiuti di
Stato, sugli in-terventi ammessi a finanziamento a valeresulle
risorse di cui alla lettera a) relative aiprogrammi e agli
interventi destinatari delFondo per la crescita sostenibile, può
es-sere concesso un contributo a fondo per-duto per spese di
investimento, sino ad unaquota massima del 15 per cento
dell’inve-stimento medesimo. Con uno o più decretidi natura non
regolamentare del Ministrodello sviluppo economico, di concerto
conil Ministro dell’economia e delle finanze,sono stabiliti
termini, condizioni e moda-lità di concessione dei contributi. A
tal fineè autorizzata la spesa di 10 milioni di europer l’anno
2020, di 40 milioni di euro perl’anno 2021 e di 50 milioni di euro
perciascuno degli anni 2022 e 2023;
Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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c) è esteso l’ambito di operatività delFondo rotativo per il
sostegno alle impresee gli investimenti in ricerca di cui
all’arti-colo 1, commi da 855 a 859, della legge 27dicembre 2006,
n. 296. Per le medesimefinalità e nel rispetto della normativa
eu-ropea in materia di aiuti di Stato, le regionie le province
autonome di Trento e diBolzano possono concedere una quota
difinanziamento a fondo perduto, a valere surisorse proprie o di
terzi, integrativa delfinanziamento concesso ai sensi
dell’arti-colo 1, comma 855, della legge 27 dicembre2006, n.
296;
d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e2023, gli interventi
agevolativi di cui altitolo I, capo 0I, del decreto legislativo
21aprile 2000, n. 185, possono essere inte-grati, nel rispetto
della normativa dell’U-nione europea, con una quota di
finanzia-mento a fondo perduto, concesso con pro-cedura a
sportello, in misura non superioreal 20 per cento delle spese
ammissibili avalere su risorse dei fondi strutturali
ed’investimento europei (fondi SIE), sullabase di convenzioni tra
il Ministero dellosviluppo economico e le amministrazionititolari
dei programmi, sentito il Ministerodell’economia e delle finanze.
In ogni casola misura massima delle agevolazioni com-plessivamente
concedibili non può supe-rare il 90 per cento delle spese
ammissibili.A tal fine è autorizzata la spesa di 10milioni di euro
per ciascuno degli anni2020, 2021, 2022 e 2023. Per l’erogazionedei
contributi a fondo perduto di cui alpresente comma possono essere
altresì uti-lizzate le risorse originariamente destinatea
contributi della stessa natura che si ren-dessero eventualmente
disponibili sul contoaperto presso la tesoreria dello Stato per
lagestione delle predette agevolazioni, quan-tificate dal gestore
dell’intervento al 31dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.Con
uno o più decreti di natura non rego-lamentare del Ministro dello
sviluppo eco-nomico, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e
delle finanze, può essere aggior-nata la disciplina di attuazione
di cui al-l’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30aprile 2019,
n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58,
Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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anche al fine di assicurare il necessarioadeguamento alla
disciplina dell’Unione eu-ropea in materia di aiuti di Stato.
91. All’articolo 1, comma 48, della legge27 dicembre 2013, n.
147, dopo la lettera c)è aggiunta la seguente:
« c-bis) la sezione speciale, che è isti-tuita nell’ambito del
Fondo di garanzia dicui alla lettera c), per la concessione,
atitolo oneroso, di garanzie, a prima richie-sta, nella misura
massima del 50 per centodella quota capitale, tempo per tempo
inessere sui finanziamenti, anche chirogra-fari, ai condomìni,
connessi ad interventi diristrutturazione per accrescimento
dell’ef-ficienza energetica. Gli interventi della se-zione speciale
sono assistiti dalla garanziadello Stato, quale garanzia di ultima
istanza.Alla sezione speciale sono attribuite risorsepari a 10
milioni di euro per l’anno 2020 e20 milioni di euro per ciascuno
degli anni2021, 2022 e 2023. La dotazione della se-zione speciale
può essere incrementata me-diante versamento di contributi da
partedelle regioni e di altri enti e organismipubblici ovvero con
l’intervento della Cassadepositi e prestiti Spa, anche a valere
surisorse di soggetti terzi e anche al fine diincrementare la
misura massima della ga-ranzia. Per ogni finanziamento ammessoalla
sezione speciale è accantonato a co-pertura del rischio un importo
non infe-riore all’8 per cento dell’importo garantito.Con uno o più
decreti di natura non rego-lamentare del Ministro dell’economia e
dellefinanze, da adottare entro sessanta giornidalla data di
entrata in vigore della pre-sente disposizione, sono stabiliti le
normedi attuazione della sezione speciale, ivi com-prese le
condizioni alle quali è subordinatoil mantenimento dell’efficacia
della garan-zia in caso di cessione del finanziamento,nonché i
criteri, le condizioni e le modalitàper l’operatività della
garanzia dello Statoe per l’incremento della dotazione dellasezione
speciale ».
92. La quota di interventi finanziata conrisorse statali
previste nei commi da 85 a96 e più in generale gli interventi
finanziatidalle amministrazioni centrali dello Stato a
Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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sostegno dei programmi di spesa orientatial contrasto ai
cambiamenti climatici, allariconversione energetica, all’economia
cir-colare, alla protezione dell’ambiente e allacoesione sociale e
territoriale possono es-sere inseriti dal Ministero dell’economia
edelle finanze tra le spese rilevanti nell’am-bito dell’emissione
di titoli di Stato cosid-detti « Green ». Le suddette emissioni
dititoli di Stato Green saranno proporzionateagli interventi con
positivo impatto ambien-tale finanziati dal bilancio dello Stato,
iviinclusi gli interventi di cui ai commi da 85a 96, e dovranno
essere comunque tali dagarantire un efficiente funzionamento
delmercato secondario di detti titoli.
93. Ai fini dell’emissione dei titoli diStato Green è istituito,
senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica,un
Comitato interministeriale coordinatodal Ministero dell’economia e
delle finanzecon l’obiettivo di recepire, organizzare erendere
disponibili al pubblico le informa-zioni di cui al comma 94. Le
modalità difunzionamento del Comitato interministe-riale di cui al
presente comma sono stabi-lite con decreto del Presidente del
Consigliodei ministri, da emanare entro novantagiorni dalla data di
entrata in vigore dellapresente legge.
94. I decreti di cui al comma 88 possonoprevedere che la
rispondenza degli investi-menti rispetto alle finalità del comma
86,nonché la quantificazione del relativo im-patto, siano
certificate da un professionistaindipendente. Con i medesimi
decreti sonoindividuati dati e informazioni che le am-ministrazioni
pubbliche sono tenute a co-municare al Ministero dell’economia e
dellefinanze per assicurare il monitoraggio del-l’impatto degli
interventi previsti dai commida 85 a 96 e di quelli finanziati con
ilFondo per gli investimenti delle ammini-strazioni centrali di cui
al comma 14 e piùin generale delle operazioni a sostegno
deiprogrammi di spesa orientati al contrastoai cambiamenti
climatici, alla riconver-sione energetica, all’economia circolare,
allaprotezione dell’ambiente e alla coesionesociale e territoriale.
La mancata comuni-cazione dei dati e delle informazioni ri-chiesti,
necessari anche per il rispetto degli
Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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impegni con l’Unione europea, rileva ai finidella misurazione e
della valutazione dellaperformance individuale dei dirigenti
re-sponsabili e comporta responsabilità diri-genziale e
disciplinare ai sensi del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I datiraccolti devono consentire in ogni caso alMinistero
dell’economia e delle finanze,nell’ambito del Comitato
interministerialedi cui al comma 93, di ottenere tutte
leinformazioni necessarie alla rendiconta-zione di effettivo
utilizzo e di impatto am-bientale degli impieghi indicati
nell’ambitodella documentazione dei titoli di cui alcomma 92.
95. Agli oneri recati dal comma 88 e dalcomma 94, primo periodo,
si provvede avalere sulle disponibilità del fondo di cui alcomma
85, nei limiti di 1 milione di europer l’anno 2020 e di 5 milioni
di euro annuiper ciascuno degli anni successivi.
96. Al fine di assicurare la partecipa-zione italiana dal 2020
al 2028 alla rico-stituzione del « Green Climate Fund », dicui alla
legge 4 novembre 2016, n. 204, èautorizzata la spesa di 33 milioni
di europer ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 edi 66 milioni di
euro per ciascuno deglianni dal 2024 al 2028.
97. Al fine di migliorare l’efficacia el’efficienza dell’azione
amministrativa e difavorire la sinergia tra processi
istituzionaliafferenti ambiti affini, favorendo la
digita-lizzazione dei servizi e dei processi attra-verso interventi
di consolidamento delleinfrastrutture, razionalizzazione dei
si-stemi informativi e interoperabilità tra lebanche dati, in
coerenza con le strategiedel Piano triennale per l’informatica
nellapubblica amministrazione, il Ministero del-l’ambiente e della
tutela del territorio e delmare può avvalersi della società di
cuiall’articolo 83, comma 15, del decreto-legge25 giugno 2008, n.
112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,per servizi informatici strumentali al rag-giungimento dei
propri obiettivi istituzio-nali e funzionali, nonché per la
realizza-zione di programmi e progetti da realizzaremediante
piattaforme informatiche rivolteai destinatari degli interventi.
L’oggetto e lecondizioni dei servizi sono definiti me-
Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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diante apposite convenzioni. Dall’attua-zione del presente comma
non devono de-rivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica
e vi si provvede con le risorsefinanziarie disponibili a
legislazione vi-gente.
98. Al fine di studiare le modalità perrendere permanente la
disposizione di cuial comma 85, per la programmazione
dellariduzione dei sussidi ambientalmente dan-nosi con il compito
di elaborare una pro-posta organica per la ridefinizione, entro
il31 ottobre 2020, del sistema delle esenzionia partire dall’anno
2021 in materia di tra-sporto merci, navale e aereo, di
agricolturae usi civili con l’obiettivo di ridurre la spesapubblica
e di sostenere le innovazioni e gliinvestimenti in ricerca,
innovazione tecno-logica, sviluppo e infrastrutture per la
ri-conversione ecologica che producano unariduzione delle emissioni
di gas serra entrol’anno 2030, è costituita presso il
Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare,
entro il 31 gennaio 2020, unaCommissione per lo studio e
l’elaborazionedi proposte per la transizione ecologica eper la
riduzione dei sussidi ambiental-mente dannosi.
99. La Commissione di cui al comma 98è presieduta dal Ministro
dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, o daun suo
sostituto, e composta da un rappre-sentante del Ministero
dell’economia e dellefinanze, da un rappresentante del Mini-stero
dello sviluppo economico, da un rap-presentante del Ministero delle
infrastrut-ture e dei trasporti, da un rappresentantedel Ministero
delle politiche agricole ali-mentari e forestali, da tre esperti
nominatidal Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e
del mare e da tre esperti no-minati dal Ministro dell’economia e
dellefinanze. La Commissione sviluppa un am-pio percorso di
partecipazione democraticacon il pieno coinvolgimento delle parti
so-ciali, degli enti locali, delle comunità coin-volte, delle
associazioni e dei movimentiimpegnati nell’azione per il clima,
delleuniversità e dei ricercatori. Ai componentidella Commissione
non spettano compensi,indennità, rimborsi spese, gettoni di
pre-
Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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senza o altro emolumento comunque de-nominato.
100. Alla Commissione di cui al comma98, per gli studi e le
ricerche necessarieall’espletamento dei suoi compiti, è asse-gnata
una dotazione finanziaria pari a 0,5milioni di euro per l’anno
2020.
101. All’articolo 56, comma 7, della legge28 dicembre 2015, n.
221, dopo le parole:« edifici pubblici contaminati da amianto,
»sono inserite le seguenti: « comprese le navimilitari, ».
102. Il Fondo per la progettazione pre-liminare e definitiva
degli interventi di bo-nifica di beni contaminati da amianto, dicui
all’articolo 56, comma 7, della legge 28dicembre 2015, n. 221, è
incrementato di 4milioni di euro per ciascuno degli anni2020, 2021
e 2022. Il Ministro della difesa,di concerto con il Ministro
dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e conil
Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, definisce con
proprio decreto, daemanare entro sessanta giorni dalla data
dientrata in vigore della presente legge, lepriorità di intervento
per le unità navali dabonificare, nei limiti degli stanziamenti
dicui al presente comma.
103. Per il completamento della cartageologica ufficiale
d’Italia alla scala 1:50.000,la sua informatizzazione e le attività
adessa strumentali è assegnato all’Istituto su-periore per la
protezione e la ricerca am-bientale (ISPRA) un contributo di 5
milionidi euro per ciascuno degli anni 2020, 2021e 2022.
104. Le attività per il raggiungimentodelle finalità di cui al
comma 103 sonocoordinate dal Dipartimento per il serviziogeologico
d’Italia dell’ISPRA e svolte incollaborazione con le regioni e le
provinceautonome di Trento e di Bolzano, con isti-tuti e
dipartimenti universitari e con ilConsiglio nazionale delle
ricerche (CNR)mediante la stipula di convenzioni ai
sensidell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,n. 241, nei limiti
delle risorse di cui alcomma 103.
105. Una quota non superiore al 5 percento degli stanziamenti
annuali di cui alcomma 103 può essere destinata ad oneridi
carattere generale connessi alle attività
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XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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di completamento della carta geologica uf-ficiale d’Italia e
all’acquisto di apparecchiscientifici e materiali di
documentazione,nonché alle spese occorrenti per fronteg-giare i
compiti di carattere esecutivo con-nessi al rilevamento,
all’aggiornamento ealla pubblicazione della carta geologica
d’I-talia.
106. Il Dipartimento per il servizio ge-ologico d’Italia
dell’ISPRA, prima di av-viare le attività di completamento
dellacarta geologica ufficiale d’Italia, rende notein apposito atto
le aree non ancora copertedalla nuova cartografia CARG allo scopo
diprogrammare i lavori, per ciascuno deglianni 2020, 2021 e 2022,
per il completa-mento dell’intero progetto, nel limite dellerisorse
previste dal comma 103.
107. Al fine di promuovere, anche at-traverso la pubblica
amministrazione, lariduzione dell’impatto ambientale deri-vante
dall’utilizzo di veicoli inquinanti, lepubbliche amministrazioni di
cui al comma108 sono tenute, in occasione del rinnovodei relativi
autoveicoli in dotazione, a pro-cedere, dal 1° gennaio 2020,
all’acquisto oal noleggio, in misura non inferiore al 50per cento,
di veicoli adibiti al trasporto sustrada alimentati ad energia
elettrica, ibridao a idrogeno, nei limiti delle risorse dibilancio
destinate a tale tipologia di spesa.Le disposizioni di cui al
presente comma siapplicano in caso di acquisto o noleggio dialmeno
due veicoli.
108. Ai fini di cui alla presente legge lepubbliche
amministrazioni sono quelle in-serite nel conto economico
consolidato dellapubblica amministrazione, come indivi-duate
dall’Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi dell’articolo
1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, edesclusi il Corpo
nazionale dei vigili delfuoco, i servizi istituzionali di tutela
del-l’ordine e della sicurezza pubblica, i servizisociali e
sanitari svolti per garantire i livelliessenziali di assistenza, i
servizi istituzio-nali svolti nell’area tecnico-operativa
delladifesa, nonché le Forze di polizia.
109. All’attuazione delle misure di cui aicommi 107 e 108 le
amministrazioni di cuial comma 108 provvedono nei limiti
dellerisorse disponibili a legislazione vigente.
Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 2305
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110. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 647, della
legge 28 dicembre 2015,n. 208, è autorizzata la spesa di 20
milionidi euro per l’anno 2021. Agli oneri deri-vanti dal presente
comma si provvede,quanto a 3,8 milioni di euro,
mediantecorrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa
recata dall’articolo 36 dellalegge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto
a 16,2milioni di euro, mediante corrispondenteriduzione del Fondo
di parte corrente dicui al comma 5 dell’articolo 34-ter dellalegge
31 dicembre 2009, n. 196, iscrittonello stato di previsione del
Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.
111. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 648, della
legge 28 dicembre 2015,n. 208, è autorizzata la spesa di 14
milionidi euro per l’anno 2020 e di 25 milioni dieuro per l’anno
2021.
112. Il Fondo di parte corrente di cui alcomma 5 dell’articolo
34-ter della legge 31dicembre 2009, n. 196, iscritto nello statodi
previsione del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti è
ridotto di 14 milioniper l’anno 2021.
113. Al fine di accrescere la sicurezzadel trasporto su strada e
di ridurre glieffetti climalteranti derivanti dal
trasportopasseggeri su strada, in aggiunta alle ri-sorse previste
dalla vigente legislazione pergli investimenti da parte delle
imprese diautotrasporto, sono stanziate ulteriori ri-sorse, pari a
3 milioni di euro per l’anno2020, da destinare, nel rispetto della
nor-mativa dell’Unione europea in materia diaiuti agli
investimenti, al rinnovo del parcoveicolare delle imprese attive
sul territorioitaliano iscritte al Registro elettronico
na-zionale.
114. I contributi di cui al comma 113sono destinati a
finanziare, nel caso diveicoli adibiti al trasporto passeggeri,
an-che ai sensi di quanto previsto dall’articolo10, paragrafi 1 e
2, del regolamento (CE)n. 595/2009 del Parlamento europeo e
delConsiglio, del 18 giugno 2009, gli investi-menti avviati a
decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge fino
al30 settembre 2020 e finalizzati alla radia-zione, per
rottamazione, dei veicoli a mo-torizzazione termica fino a euro IV,
adibiti
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al trasporto passeggeri ai sensi della legge11 agosto 2003, n.
218, e del decreto legi-slativo 21 novembre 2005, n. 285, e
dicategoria M2 o M3, con contestuale acqui-sizione, anche mediante
locazione finan-ziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica,adibiti
ai predetti servizi di trasporto pas-seggeri e di categoria M2 o
M3, a trazionealternativa a metano (CNG), gas naturaleliquefatto
(GNL), ibrida (diesel/elettrico) edelettrica (full electric) ovvero
a motorizza-zione termica e conformi alla normativaeuro VI di cui
al predetto regolamento (CE)n. 595/2009.
115. I contributi di cui al comma 113sono erogati fino a
concorrenza delle ri-sorse disponibili ed è esclusa la loro
cu-mulabilità con altre agevolazioni, relativealle medesime
tipologie di investimenti, in-cluse quelle concesse a titolo di
aiuti deminimis ai sensi del regolamento (UE)n. 1407/2013 della
Commissione, del 18dicembre 2013.
116. Fermo restando quanto previstodal comma 115, l’entità dei
contri