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CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA C O P I A 99 N. DELIBERAZIONE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Oggetto: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI ENERGIA E CALORE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO - DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 278 DEL D.P.R. N. 207/2010 E SS.MM.II. IN MERITO ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PRESENTATO DA SOGGETTO PRIVATO E SUA CONTESTUALE ADOZIONE". All'appello risultano: Addì VENTUNO NOVEMBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 09:30 nella Casa Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale. Presente 1) SANTONI ALESSANDRO - Sindaco Assente 2) STEFANINI PAOLA - Vicesindaco Presente 3) MONCIATTI GABRIELE - Assessore Presente 4) BORELLI PIERLUIGI - Assessore Assente 5) NIVAZZI FRANCESCA - Assessore Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, BARBI PAOLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C O P I A - San Benedetto Val di Sambro

Nov 13, 2021

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Page 1: C O P I A - San Benedetto Val di Sambro

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

C O P I A

99 N.DELIBERAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLAGIUNTA COMUNALE

COMUNE DISAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Oggetto: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI ENERGIA E CALORE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO - DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 278 DEL D.P.R. N. 207/2010 E SS.MM.II. IN MERITO ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PRESENTATO DA SOGGETTO PRIVATO E SUA CONTESTUALE ADOZIONE".

All'appello risultano:

Addì VENTUNO NOVEMBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 09:30 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

Presente1) SANTONI ALESSANDRO - Sindaco

Assente2) STEFANINI PAOLA - Vicesindaco

Presente3) MONCIATTI GABRIELE - Assessore

Presente4) BORELLI PIERLUIGI - Assessore

Assente5) NIVAZZI FRANCESCA - Assessore

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, BARBI PAOLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale "Concessione del servizio di gestione integrata di energia e calore della rete di pubblica illuminazione e di alcuni edifici di proprietà del Comune di San Benedetto Val di Sambro - Dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. in merito allo studio di fattibilità presentato da soggetto privato e sua contestuale adozione".

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che con nota conservata in atti al n. 2015/4334 la società GEETIT srl ha presentato una

proposta con la quale si propone quale promotore ex art. 278 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per l’affidamento in concessione del Servizio di Gestione Integrata Energia e Calore della rete di pubblica illuminazione e di alcuni edifici ed impianti di proprietà di questo Comune, che si compone di studio di fattibilità, di una bozza di convenzione, di un piano economico - finanziario asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., della specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e che contiene l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83 comma 1 sempre del sopracitato Decreto e delle garanzie offerte dal promotore all'Amministrazione aggiudicatrice;

- che la proposta prevede anche la realizzazione di una serie di interventi quali: 1. Relamping di 1680 punti luce rete pubblica illuminazione e relative messe a norma; 2. Impianti Fotovoltaici per totali 30kW per autoconsumo; 3. Valvole termostatiche per 51 corpi radianti; 4. Cappottatura scuola materna Madonna dei Fornelli 5. Impermeabilizzazioni, isolamenti, controsoffittature (per 1000 mq) e nuove

plafoniere; 6. Bussola di ingresso scuola materna Montefredente;

- che il corrispettivo per la realizzazione dei suddetti interventi di riqualificazione è connesso alla gestione integrata energia e calore della rete di pubblica illuminazione e di alcuni edifici di proprietà comunale;

- che l’art. 278 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (Finanza di progetto nei servizi) prevede che: “Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all'articolo 271, è ammessa la presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

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[…] ”; RICHIAMATO il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato dall’Amministrazione con deliberazione C.C. nr. 35 in data 31/03/2014, che si prefigge tra l’altro gli obiettivi previsti dalla Unione Europea di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020, ovvero di ridurre almeno del 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino del 20% il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino del 20% l’efficienza energetica e che attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e sull’uso razionale dell’energia. CONSIDERATO CHE è compito dell’Amministrazione dare seguito per coerenza a tutte quelle azioni che, in accordo con i contenuti del PAES, sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti e che è interesse di questa Amministrazione adottare ogni strumento utile e necessario non solo per produrre economie nella gestione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio, ma anche risparmio energetico. RILEVATO CHE l’Amministrazione è tenuta a valutare entro sei mesi, ai sensi dell’art. 278 comma 2 del D.P.R. n. 208/2010 e s.m.i., il pubblico interesse della proposta presentata dal soggetto proponente; EVIDENZIATO CHE al fine di valutare la fattibilità della proposta presentata dal promotore, sotto i molteplici aspetti attinenti la gestione in genere, il progetto tecnico, la componente economico-finanziaria, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro, composto dal geom. Moreno Santarini in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, dalla dott.sa Elisabetta Battani in qualità di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e dall’ing. Sergio Palmieri in qualità di Direttore Tecnico di CISA le cui risultanze sono contenute nel verbale allegato alla presente deliberazione. CONSIDERATO CHE nell’espletamento del proprio mandato il Gruppo di Lavoro ha richiesto al soggetto promotore chiarimenti ed integrazioni alla proposta formulata. VISTI i contenuti delle successive integrazioni conservate in atti comunali ai numeri 2015/5140, 2015/5714, 2015/6648, 2015/6870 e 2015/8144 di Protocollo, formulate da parte del soggetto promotore in evasione alle richieste di chiarimenti di cui sopra. PRESO ATTO degli esiti delle considerazioni tecniche del Gruppo di lavoro, ai quali è stato richiesto di valutare l’effettiva fattibilità tecnica degli interventi proposti nonché l’effettiva economicità dell’operazione, nonché di valutare la completezza e l’esaustività della documentazione presentata. DATO ATTO CHE sugli impianti di riscaldamento dei fabbricati e sulla rete di illuminazione pubblica è possibile eseguire interventi di riqualificazione energetica nonché di manutenzione e di integrazione con nuove tecnologie oggi disponibili, al fine di addivenire sia ad una ottimizzazione funzionale del sistema sia ad un risparmio di risorse. ATTESO CHE è interesse dell’Amministrazione Comunale promuovere in tale settore, anche in virtù dell’attuale congiuntura economica e della progressiva erosione dei trasferimenti statali e regionali, investimenti privati senza l’impiego di risorse pubbliche, se non quelli dovuti ai canoni per la concessione in project financing.

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RICHIAMATA la recente sentenza del Tribunale Amministrativo della Regione Toscana n. 281 del 2015 in cui si afferma che lo strumento del project financing è correttamente utilizzato quando “[…] pone a carico del concessionario il rischio connesso al mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti sui consumi di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica e di combustibile per gli impianti termici, unitamente al rischio degli eventuali consumi eccedenti quelli previsti e i costi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria (fatta eccezione per quelli derivanti da adeguamenti imposti da sopravvenienze normative). Correlativamente, il piano economico finanziario e la proposta di gestione prevedono che le quote di canone riferite ai consumi energetici e agli interventi di manutenzione straordinaria a carico del concessionario siano fisse e indipendenti dall’effettiva entità dei consumi e dal numero di interventi manutentivi, e che gli eventuali consumi eccedenti quelli dichiarati in sede di offerta rimangano a carico del concessionario, mentre per l’ipotesi di consumi inferiori è prevista la suddivisione del beneficio fra concessionario e amministrazione. […]”; DATO ATTO CHE ai sensi di legge la proposta di project financing è in ogni caso condizionata (in caso di approvazione e di attribuzione della qualifica di promotore al soggetto proponente) al riconoscimento a favore della stesso del diritto di prelazione a divenire aggiudicatario, ovvero al diritto ad essere preferito al terzo eventuale miglior offerente individuato nell’ambito della relativa eventuale procedura di gara; VISTA l’istanza conservata in atti al n. 2015/4334 con la quale la società G.E.E.T.I.T. S.r.l. ha presentato proposta, redatta dall’Ing. Giorgio Lazzari, da promotore ex art. 278 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per l’affidamento in concessione del Servizio di Gestione Integrata Energia e Calore della rete di pubblica illuminazione e di alcuni edifici ed impianti di proprietà di questo Comune, che si compone dei seguenti elaborati: • studio di fattibilità e relativi allegati A e B contenente tra l’altro la specificazione delle

caratteristiche del servizio e della gestione; • bozza di convenzione; • piano economico - finanziario asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153 comma 9

del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; • dichiarazione delle garanzie offerte dal promotore all'Amministrazione aggiudicatrice,

fidejussione provvisoria e lettera di asseverazione; • dichiarazione sostitutiva dei requisiti della ditta mandataria, dichiarazione sostitutiva dei

requisiti della ditta mandante ed impegno a costituire ATI in caso di aggiudicazione; • bilancio, SOA, DURC e visura della ditta mandataria; • bilancio e visura della ditta mandante; • dichiarazione delle spese sostenute per la proposta.

CONSIDERATO CHE a seguito di tale proposta, rispetto al costo che il Comune ha

storicamente sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica, per la manutenzione degli impianti e per il servizio riscaldamento e produzione acqua calda per edifici pubblici, si conseguirà un risparmio annuo del 13,6 % pari, in valore assoluto, a 48.846 € + IVA, e che l’affidamento in concessione del servizio avrà durata di 9 anni per consentire il ritorno dell’investimento;

ATTESO CHE la proposta di project financing è stata valutata positivamente dal Gruppo di lavoro in quanto consentirebbe di soddisfare rilevanti finalità di pubblico interesse tra i quali: • il rispetto degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è prefissata con l'approvazione del

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);

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• il trasferimento al partner privato del rischio connesso al mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti sui consumi di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica, sulla produzione minima di energia elettrica dagli impianti fotovoltaici previsti nella proposta e di risparmi minimi garantiti sui consumi di energia termica per gli impianti di riscaldamento, unitamente al rischio degli eventuali consumi eccedenti quelli previsti e i costi relativi agli interventi manutentivi;

• l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico proporzionati ai risultati attesi; RAVVISATA dunque la necessità di proporre al Consiglio Comunale: 1) la condivisione con contestuale dichiarazione di pubblico interesse della proposta di project financing per la “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ENERGIA E CALORE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO ”, corredata da tutta la documentazione prevista dall’art. 278 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. pervenuta dalla società G.E.E.T.I.T. S.r.l. che si compone dei documenti di cui sopra; 2) l’approvazione dello studio di fattibilità presentato dal soggetto promotore e predisposto dall’Ing. Giorgio Lazzari e a corredo della proposta di project financing del 17/06/2015 prot. n. 4334 come integrata successivamente; 3) l’attribuzione della pubblica utilità alla proposta di finanza di progetto ex art. 278 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. inoltrata dalla Società GEETIT srl con assunzione al prot. n. 2015/5140, 2015/5714, 2015/6648, 2015/6870 e 2015/8144 di Protocollo. VISTA la nota del Responsabile dell’Area Tecnica, nella quale attesta, per il servizio in oggetto, di non aver potuto ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dell’art. 26 della legge 488/1999 e di cui all’art. 2 comma 573 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), né di averne potuto utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche poiché non risultano attive convenzioni CONSIP e convenzioni Intercent-er relative ai servizi oggetto dell’acquisto o a questi equiparabili. ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, così come riportato nell’allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990;

2. DI PROPORRE al Consiglio Comunale: • la condivisione con contestuale dichiarazione di pubblico interesse della proposta di

project financing per la “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ENERGIA E CALORE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO ”, corredata da tutta la documentazione prevista dall’art. 278 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. pervenuta dalla società GEETIT srl in data 16/06/2015 con

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assunzione al prot. n. 4334 in data 17/06/2015 e della successiva integrazione pervenuta ai seguenti numeri di protocollo 2015/5140, 2015/5714, 2015/6648 e 6870/2015 costituita nello dai seguenti elaborati:

a. studio di fattibilità e relativi Allegati A e B contenente tra l’altro la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

b. bozza di convenzione; c. piano economico - finanziario asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153

comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; d. dichiarazione delle garanzie offerte dal promotore all'Amministrazione

aggiudicatrice, fidejussione provvisoria e lettera di asseverazione; e. dichiarazione sostitutiva dei requisiti della ditta mandataria, dichiarazione

sostitutiva dei requisiti della ditta mandante ed impegno a costituire ATI in caso di aggiudicazione;

f. bilancio, SOA, DURC e visura della ditta mandataria; g. bilancio e visura della ditta mandante; h. dichiarazione delle spese sostenute per la proposta.

• l’approvazione dello Studio di Fattibilità di cui sopra presentato dal soggetto promotore e predisposto dall’Ing. Giorgio Lazzari ed a corredo della proposta di project financing del 17/06/2015 prot. n. 4334;

• l’attribuzione della pubblica utilità alla proposta di finanza di progetto ex art. 278 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. inoltrata dalla Società GEETIT srl in data 16/06/2015 con assunzione al prot. n. 4334/2015 (così come successivamente integrata con la documentazione assunta ai seguenti numeri di prot. 2015/5140, 2015/5714, 2015/6648, 2015/6670 e 2015/8144;

• l’affidamento del servizio da effettuarsi mediante procedura aperta secondo quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

• di stabilire che la controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di sfruttare economicamente e funzionalmente parte delle economie derivanti dagli interventi di efficientamento e risparmio energetico per tutta la durata dell’affidamento, il tutto come meglio specificato negli elaborati allegati alla proposta, senza altro onere alcuno a carico del Comune diretto o indiretto o di qualsivoglia altra natura;

• di stabilire la durata della concessione in anni 9 (nove); • di approvare quale base della esperenda gara ad evidenza pubblica gli elaborati

oggetto della “Proposta ex art 278 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.”, relativa alla concessione del Servizio di Gestione Integrata Energia e Calore della rete di pubblica illuminazione e di alcuni edifici di proprietà di questo Comune di cui al precedente punto;

• di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica ad attivare tutte le procedure tecnico-amministrative necessarie per porre a base di gara per l’affidamento della concessione di servizi la “Proposta ex art 278 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.”, relativa alla concessione del Servizio di Gestione Integrata Energia e Calore della rete di pubblica illuminazione e di alcuni edifici di proprietà di questo Comune;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva, separata ed UNANIME

votazione, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

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CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO DELLA PUBBLICA

ILLUMINAZIONE, DELLA CLIMATIZZAZIONE E DELL’ILLUMINAZIONE DEGLI STABILI

DEL COMUNE

BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno [o], il giorno [o] del mese di [o]

TRA

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, con sede in [o], in persona dei [o] domiciliato

per la carica in _________, Via [o], nella sua qualità di [o] [e legale rappresentante pro tempore]

autorizzato alla stipulazione della presente in virtù [o] (d'ora in avanti solo “Comune” o "Concedente"),

E

______________, con sede in [o], in persona del [o] e legale rappresentante pro tempore Signor [e]

munito dei necessari poteri in virtù [o] nella sua qualità di [e] (d'ora in avanti solo "Concessionario")

PREMESSO

(a) Che l’Amministrazione comunale a seguito di approfondite valutazioni in merito alla forma di

gestione ha ritenuto opportuno l’affidamento a terzi del servizio di gestione del servizio energia

integrato della pubblica illuminazione, della climatizzazione e dell’illuminazione degli stabili del comune,

nelle forme previste dall’art. 278 del DPR 207/2010 (d’ora in avanti solo “servizio”) ;

(b) che tra le proposte da promotore pervenute per la concessione del suddetto servizio, il Comune ha

ritenuto di pubblico interesse e selezionato quella presentata dalla Geetit srl, con delibera della Giunta

Comunale nr. _____ del __________ e delibera del Consiglio Comunale nr. ______ del _________;

(c) che il Comune ha attivato in data ……, una procedura pubblica …… per procedere alla selezione

del concessionario del Servizio così come disciplinato dall’art. 30 del D.lgs. 163/06;

(d) che con procedura aperta ai sensi dell’art. ………… del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Comune ha

quindi indetto, sulla base dello Studio di Fattibilità presentato dal promotore, la gara per

l’individuazione del concessionario che deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e

dai principi generali relativi ai contratti pubblici;

(e) che all’esito della suddetta procedura aperta il Comune ha aggiudicato la Concessione del servizio

alla …………………….;

(f) che l’equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione si fonda sui

presupposti e sulle condizioni di base indicati nel Piano Economico Finanziario e nelle relative note

esplicative, che ne sono parte integrante, di cui all’Allegato 1 , unitamente al quale costituiscono parte

integrante della presente Convenzione ai sensi dell’articolo 278 del DPR n. 207/2010;

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(g) che a seguito dell'intervenuta aggiudicazione, per dare esecuzione al rapporto occorre ora stipulare

la relativa convenzione di concessione;

(h) che il Concedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari a stipulare la presente Convenzione

per l'adempimento delle obbligazioni da essa derivanti e per la realizzazione delle attività in essa

descritte, e che sono state rispettate le disposizioni normative, legislative e regolamentari, applicabili;

(i) che la sottoscrizione della presente Convenzione, e l'adempimento delle obbligazioni da essa

derivanti non sono alla presente data in contrasto con obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti

aventi forza di legge che siano comunque vincolanti per il Concedente o su di esso destinato a produrre

effetti;

(l) che l'affidamento della Convenzione al Concessionario è stato disposto nel rispetto della normativa

nazionale e locale vigente al momento della medesima concessione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate e rappresentate, si conviene e stipula quanto

segue.

1. ARTICOLO 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. ARTICOLO 2

Normativa applicabile e fasi procedimentali

2.1 Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi

allegati e dai documenti richiamati nella Convenzione stessa, il rapporto è soggetto all'applicazione della

vigente normativa ed in particolare del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per tutto quanto sicuramente

compatibile e riferibile alle concessioni di servizi, e del D.P.R. n. 207/2010.

2.2. Al fine di definire puntualmente i rispettivi impegni, obblighi e responsabilità le Parti

convengono dettagliatamente nella presente Convenzione ogni attività funzionale e necessaria alla

corretta prestazione del Servizio a favore del Concedente e della collettività.

ARTICOLO 3

Oggetto e durata della Concessione

3.1 La Concessione ha ad oggetto le seguenti attività nonché ogni ulteriore attività funzionale al

corretto svolgimento del Servizio a favore del Comune e della collettività:

(a) che tali presupposti e condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli

investimenti necessari per realizzare il Servizio e per la connessa gestione, ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 278 del DPR n. 207/2010, consistono, tra l’altro:

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(1) nella durata della Concessione pari a 9 anni;

(2) più in generale, di tutte le ipotesi previste nell’allegato Piano Economico Finanziario;

(3) nel regolare riconoscimento del Canone così come di seguito determinato;

(4) nel rispetto della programmazione di realizzazione degli interventi come previsto al

successivo art. 3;

(5) nella gestione degli impianti di illuminazione pubblica descritti nella documentazione tecnica,

attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento energetico contenuti nello studio di

fattibilità allegato 2; all’interno della suddetta gestione è compresa la somministrazione

dell’energia elettrica e termica ricomprendendo in essa anche il servizio amministrativo

(cessazioni, nuovi allacci, subentri, aumenti di potenza), nonché la manutenzione straordinaria

degli impianti e delle reti;

(6) la gestione del servizio termico descritto nel suddetto studio di fattibilità allegato

comprendente la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli impianti

specificatamente individuati nello studio di fattibilità allegato, che comprende altresì la loro

conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria;

(7) nella conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione degli edifici di

proprietà comunale, indicati e dettagliatamente descritti nello studio di fattibilità allegato;

(8) in ogni altra tipologia di attività rivolta al risparmio energetico e all’efficientamento degli usi

finali dell’energia negli edifici di proprietà comunale affidati in gestione al Concessionario, ai fini

dell’ulteriore risparmio energetico eventualmente conseguibile dal Concessionario.

Viene sin d’ora espressamente previsto che sarà possibile estendere la Concessione a lavori e servizi

complementari, rivolti al maggior risparmio energetico ed efficientamento degli usi finali dell’energia

nonché eventualmente alla maggiore produzione di energia da fonte rinnovabile, se e nella misura in cui

il risparmio energetico atteso dagli ulteriori lavori e servizi superi la soglia prevista nell’offerta del

Concessionario ovvero nella misura in cui, per conseguire risparmi anche su altri edifici, il Concedente e

il Concessionario, previa valutazione in sede di Comitato per gli Investimenti delle ricadute degli

ulteriori necessari investimenti, concordino di provvedervi, per un valore massimo dell’ulteriore

investimento non superiore al 50% del valore dell’investimento iniziale del Concessionario.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica degli impianti elettrici oggetto

di Concessione dovranno essere completati entro 200 giorni solari decorrenti dalla data di avvio del

servizio, ai fini del più rapido conseguimento del risparmio energetico

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica degli edifici oggetto di

Concessione dovranno essere completati entro 300 giorni solari decorrenti dalla data di avvio del

servizio ai fini del più rapido conseguimento del risparmio energetico atteso. In particolare, i lavori di

riqualificazione energetica della scuola materna di Madonna dei Fornelli dovranno essere portati a

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termine prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo alla data della consegna degli immobili oggetto

di concessione.

3.2 La durata della Concessione è di anni 9 (nove) salvo le eventuali proroghe ai sensi di legge

decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Il servizio partirà il ______ e terminerà il ________.

3. 3 Le parti convengono che la Concessione potrà essere risolta, previa valutazione del Comitato

per gli Investimenti ( costituito a sensi del successivo art. 10 ) per inadempimento del Concessionario,

in caso di mancata esecuzione di ognuno gli interventi di efficientemento previsti nello studio di

fattibilità allegato entro 365 giorni dalla consegna dei beni oggetto di concessione per cause imputabili

al Concessionario.

Nel caso di mancata esecuzione degli interventi di efficientamento per cause non imputabili al

Concessionario, le parti si impegnano fin d’ora a rivedere il Piano Economico Finanziario.

ARTICOLO 4

Permessi

4.1 Il Concessionario è tenuto allo svolgimento delle attività dirette all'ottenimento dei permessi,

delle licenze e delle autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Servizio.

4.2 Il Concedente si impegna fin d’ora a non ostacolare in alcun modo l’attività del Concessionario

volta all’ottenimento dei relativi permessi, autorizzazioni, licenze, nulla osta e volture finalizzati alla

corretta esecuzione del Servizio.

4.3 Resta inteso che per tutto quanto non espressamente disciplinato e/o richiamato nella presente

Convenzione, il Concessionario sarà tenuto a osservare le disposizioni di legge e normative relative alle

opere oggetto della presente Concessione.

ARTICOLO 5

Programma, consegna degli edifici, ultimazione dei lavori ed entrata in esercizio

5.1 Le Parti concordano che le attività del Concessionario seguiranno la programmazione definita nei

documenti costituenti lo Studio di Fattibilità redatto, salvo quanto diversamente disposto dalla presente

Convenzione.

5.2 La data di consegna degli edifici e degli impianti oggetto del Servizio dovrà risultare da apposito

Verbale di Consegna

5.3 Progettazione ed approvazione Il progetto definitivo e quello esecutivo degli investimenti

dovranno essere predisposti dal Concessionario ed inviati al Comune per l’approvazione in un congruo

arco di tempo per consentirne la realizzazione come da programmazione definita nello Studio di

Fattibilità allegato alla presente Convenzione.

Il concessionario sarà tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la

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progettazione e l’esecuzione dei lavori del tipo di quelli oggetto della concessione. I lavori dovranno

essere eseguiti in conformità al progetto approvato ed eventuali varianti in corso d’opera potranno

essere ammesse sentiti il progettista, il direttore dei lavori e l’incaricato Comunale dell’Alta Sorveglianza,

(come individuato nel successivo art. 7 ) esclusivamente nei casi contemplati dall’art.132 del

D.Dlgs.163/2006.

Il concessionario si assume l’obbligo di adeguare il progetto esecutivo alle prescrizioni impartite dal

Comune in sede di approvazione del progetto definitivo. Il progetto esecutivo, redatto dal

Concessionario in conformità al progetto definitivo, non dovrà avere apprezzabili differenze tecniche o

di costo, e dovrà essere corredato da un quadro economico redatto con le modalità dell’art.42 del DPR

207/2012, dal quale sia desumibile il costo complessivo delle opere. In ogni caso sia il progetto

definitivo che il progetto esecutivo dovranno essere validati dal Responsabile del Procedimento

individuato dal Comune. Ogni altro onere che dovesse derivare dalle varianti progettuali sarà sostenuto

esclusivamente dal Concessionario.

5.4 Tutti i lavori dovranno essere ultimati entro la tempistica prevista al precedente art. 3.

5.5 Il Concessionario si impegna a realizzare gli interventi sugli edifici e sugli impianti in aderenza con la

documentazione allegata al presente atto.

5.6 E’ facoltà del concessionario affidare in subappalto i lavori oggetto della presente Convenzione

secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. previa autorizzazione da parte

dell’Amministrazione Committente.

ARTICOLO 6

Esecuzione dei Lavori e del servizio: penali

6.1 Il Concessionario è tenuto ad eseguire i lavori in coerenza alla documentazione tecnica allegata al

presente convenzione, come dettagliata nel Cronoprogramma che sarà allegato al Progetto Esecutivo

redatto dal concessionario ed approvato dal Comune, garantendo la massima diligenza e tempestività.

6.2. Nel caso di ritardi rispetto al termine, previsto dal precedente art. 3, di ultimazione di tutti i lavori

per causa imputabile al Concessionario, si stabilisce la penale da applicare, per ogni giorno di ritardo,

nella misura di Euro 700,00 (Euro settecento/00), e comunque la penale non potrà superare l’1 per

mille dell’importo contrattuale.

6.3 Durante la gestione degli impianti, è prevista una penale, che il Concessionario corrisponderà

all’amministrazione, ove si realizzino le ipotesi di seguito elencate:

- Mancata presenza dell’operatore, per gli interventi di manutenzione in ogni centrale o impianto ad

esso affidato per un importo parti ad Euro 250,00 oltre IVA per ciascuna violazione;

- Mancato o ritardato intervento: limitatamente alle ore prescritte per interventi aventi la caratteristica

dell’urgenza per un importo pari ad Euro 150,00 oltre IVA per ciascuna violazione;

- Mancata o mal eseguita modifica orari: limitatamente ad orari di funzionamento, accensione o

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spegnimento su ordine scritto dell’ufficio comunale competente, per un importo pari ad Euro 205,00

oltre IVA per ciascuna violazione.

6.4 Il Concessionario può chiedere all’amministrazione, mediante formulazione di riserva sugli atti

contabili, la disapplicazione totale o parziale delle penali di cui ai punti 6.2 e 6.3:

a) quando il ritardo non è a lui imputabile;

b) quando il mancato rispetto delle prescrizioni da parte del Concessionario sia imputabile a

responsabilità del Concedente;

Per quanto riguarda l’applicazione delle penali sul servizio il concessionario potrà formulare proprie

controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione che l’amministrazione comunale si

riserverà di valutare.

Nel caso in cui i ritardi nella ultimazione delle opere o nell’espletamento del servizio per cause

attribuibili al Concessionario comportino l’applicazione una penale superiore al 10% dell’importo del

contratto, si attiverà la procedura prevista sensi dell’art. 136 del Codice degli appalti.

Non è previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione in caso d ultimazione anticipata dei

lavori rispetto al termine contrattuale previsto.

6.5 E’ fatta salva ogni ulteriore azione da parte del concedente per la tutela dei propri interessi e il

ristoro dei danni subiti per effetto del ritardo del concessionario, quali a ttitolo esemplificativo e non

esaustivo: l’interruzione di pubblico servizio, chiusura di locali, etc..

ARTICOLO 7

Direzione dei Lavori , esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo

7.1 La progettazione di tutte le opere ed i lavori saranno affidati a tecnici qualificati ed abilitati che

saranno nominati e remunerati dal Concessionario.

7.2 I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici abilitati, dotati di specifiche

competenze in materia. La nomina del Direttore dei lavori compete al Concessionario che sarà tenuto a

comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, il nominativo dell'Ingegnere o

dell'Architetto, iscritto al relativo Albo Professionale, incaricato di tale compito e che assumerà il ruolo

di Direttore dei Lavori.

In merito alla nomina del Direttore dei Lavori, il Comune ha facoltà di indicare il proprio gradimento in

merito.

7.3 Alta Sorveglianza - Lo svolgimento di tutte le attività esecutive, compresi gli eventuali interventi

integrativi e/o di adeguamento, è comunque sottoposto alla sorveglianza del Concedente in ragione

delle proprie competenze istituzionali, che esercita l’Alta Sorveglianza dei Lavori attraverso il RUP al

fine di vigilare su tutte le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere.

In particolare, il Concedente rimane titolare del potere di impartire direttive circa gli atti e le procedure

da compiere in relazione alle opere, di sostituire l'operatore nei casi previsti dall’art. 21 della Legge

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241/1990, e più in generale del potere di revocare l'esercizio dei poteri attributi al Concessionario circa

la realizzazione di opere accessorie mediante la Convenzione. Il Concedente si riserva il diritto di

effettuare controlli sul cantiere, anche senza preavviso, al fine di valutare l'andamento dei lavori ed il

rispetto dei termini previsti per la realizzazione delle opere.

L’attività di Alta Sorveglianza proseguirà anche dopo la fine dei lavori e proseguirà per tutta la durata

della convenzione, e sarà finalizzata al controllo della corretta esecuzione dei lavori di manutenzione

ordinaria e straordinaria previsti dalla concessione o concordati attraverso il Comitato per gli

Investimenti.

7.4. Coordinatore Responsabile della sicurezza- Il Concessionario dovrà provvedere alla nomina del

Responsabile della Sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva e comunicare tale nominativo

al Concedente che dovrà esprimere il proprio gradimento, con oneri a proprio carico.

Tra le funzioni riservategli dalla Legge, il responsabile della sicurezza per l’esecuzione dei lavori dovrà

in particolare verificare l’applicazione da parte del Concessionario, delle disposizioni contenute nel

piano operativo di sicurezza e di coordinamento, che dovrà essere elaborato dal Concessionario e

approvato dal Concedente .

7.5. Collaudi - Le operazioni di collaudo saranno svolte al completamento delle opere, sulla base di

quanto previsto dall’art. 141, comma 7 D.Lgs 163/2006, da un collaudatore nominato dal Concedente,

dotato di specifica qualificazione commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi, alla loro

complessità e al relativo importo.

Al fine del collaudo il concessionario consegnerà tempestivamente al collaudatore tutte le

documentazioni e le certificazioni necessarie, ivi compresi eventuali elaborati grafici e catastali idonei a

individuare esattamente la qualità delle opere accessorie realizzate. La remunerazione del collaudatore di

cui sopra sarà a carico del Concessionario.

Il Concedente e il Concessionario espressamente convengono che tutte le operazioni di collaudo

avvengano nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nel manuale di collaudo e di accettazione

che verrà approvato unitamente ai progetti.

7.6. Altri oneri – Il Concessionario si assume tutti gli oneri professionali per la diagnosi energetica dei

fabbricati ed attestato di prestazione energetica per i fabbricati nei quali la stessa risulta mancante.

ARTICOLO 8

Gestione e conduzione

8.1 Il Concessionario è tenuto a gestire e prestare regolarmente il Sevizio identificato nel: servizio

energia integrato della pubblica illuminazione, della climatizzazione e dell’illuminazione degli stabili del

comune,

8.2 Per l'adempimento delle obbligazioni gestionali poste a suo carico il Concessionario provvederà ad

acquisire le eventuali autorizzazioni, i permessi, le licenze, atti di assenso comunque denominati, e in

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generale i provvedimenti necessari per la corretta e funzionale attività di gestione e funzionamento del

servizio, nonché della manutenzione.

ARTICOLO 9

Manutenzione ordinaria e straordinaria

9.1 Per manutenzione ordinaria e straordinaria è da intendersi quanto definito e descritto dal D.P.R.

380/2001. Fino alla scadenza della Convenzione il Concessionario è tenuto a provvedere alla

manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti descritti nella documentazione tecnica

allegata specificatamente individuati e dal Concessionario installati, adeguati o riqualificati, e nel pieno

rispetto delle modalità, delle condizioni e dei tempi ivi previsti.

Per quanto riguarda il servizio di gestione della pubblica illuminazione, la manutenzione ordinaria che

resterà in capo al Concedente, riguarda nello specifico la fornitura e la sostituzione delle parti oggetto di

usura quali:

- elementi illuminanti;

- teleruttori;

- crepuscolari.

9.2 Il piano di manutenzione sarà redatto in sede di elaborazione del Progetto Esecutivo, potrà essere

soggetto a revisione a cura e spese del Concessionario ogni volta che se ne manifesterà la necessità, e

comunque, ove vi siano opere di nuova realizzazione, in occasione della revisione del Piano

Economico Finanziario, in caso di sopravvenienze normative, e in tutti i casi in cui le parti concordino

sulla opportunità di apportarvi modifiche o integrazioni.

9.3 In caso di inadempimento del Concessionario dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria,

il Comune potrà provvedere direttamente in danno del concessionario, fatta salva ed impregiudicata

l’applicazione delle penali previste dall’art. 6.

ARTICOLO 10

Comitato per gli investimenti

Il Comitato sarà costituito per volontà dalle parti contraenti la presente convenzione entro 30 giorni

dalla sua sottoscrizione e sarà composto da 3 membri:

- RUP comunale con funzione di presidente;

- Un membro nominato dal Concedente;

- Un membro nominato dal Concessionario;

Le parti concordano di stabilire quali siano le regole per il funzionamento del Comitato per gli

Investimenti e che queste saranno redatte in apposito atto separato che entrambe sottoscriveranno.

Si indica a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimandando per la specificazione delle competenze del

Comitato al regolamento per il funzionamento del medesimo, che l’attività del Comitato potrà avere ad

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oggetto l’analisi e la formazione dell’accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei

presupposti di equilibrio del Piano Economico Finanziario (PEF) che richiedano degli aggiustamenti

dei termini e delle condizioni della Concessione, al fine di consentirne l’esatto e continuo adempimento

da parte di entrambe le Parti, così come previsto e disciplinato nell’articolo 143, comma 8 del

D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

Le Parti inoltre convengono di voler affidare al giudizio del Comitato per gli Investimenti anche le

questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero

emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione del Servizio da

parte del Concessionario, nell’esclusivo interesse del Concedente e comunque entro il limite del 50%

(cinquanta per cento) del valore dell’investimento originario.

Le parti concordano che in occasione della riunione del Comitato per gli investimenti, il Concessionario

possa proporre al Concedente ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a

minimizzare i costi o aumentare l’offerta di servizio oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 11

Corrispettivo e costo dell’investimento

11.1 Il valore dell’investimento offerto dal Concessionario è pari ad euro _______________ oltre ad

IVA.

Il corrispettivo per il Concessionario è costituito dalla percezione del canone di gestione per l’intera

durata della Concessione.

Il canone sarà pari ad Euro ____________ annui ed è così costituito:

• da una parte variabile legata al servizio calore, comunque legata al tetto dei consumi che non

potrà essere superato ed al fatto che dovrà essere applicato uno sconto sul canone qualora i

consumi reali fossero inferiori a quelli stimati, inizialmente determinata sulla base dell’offerta

economica in euro ………. (……….) oltre ad IVA per ogni anno di durata della concessione.

Tale somma costituirà la base per le rivalutazioni annue a partire dal secondo anno di

concessione, da calcolare sull’indice FOI pubblicato da ISTAT.

• da una parte fissa legata al servizio elettrico, alla produzione di energia elettrica dei sistemi

fotovoltaici - Altri Usi, ai consumi forfettari degli impianti termici inferiori ai 35 kW ed alla

quota di ammortamento dell’investimento, costituita da una cifra fissa non soggetta a

rivalutazione, determinata sulla base dell’offerta economica in euro ………. (……………) oltre

ad IVA per ogni anno dei 9 anni della concessione.

Il canone verrà corrisposto dal Comune al Concessionario a decorrere dalla data di fine lavori, con la

seguente modalità:

• canone servizio elettrico: 65% per i 3 bimestri invernali e 35% per i 3 bimestri estivi;

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• canone servizio termico: 80% per i 3 bimestri invernali e 18% per i 3 bimestri estivi per un

totale del 98% dell’importo annuo presunto. In sede di conguaglio, da calcolare, comunicare e

fatturare entro il 28 febbraio di ogni anno, verrà consuntivata l’intera annata;

• canone ammortamento investimenti : 50% per i 3 bimestri invernali e 50% per i 3 bimestri estivi

per un totale del 100% dell’importo annuo;

previa emissione di regolare fattura, con pagamento a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della

fattura.

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e si

impegna ad inserire analoga clausola d’obbligo negli eventuali contratti con subappaltatori e

subcontraenti relative ai lavori/servizi, forniture oggetto del presente contratto.

Il presente contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 del codice civile nel caso in cui le

transazioni ad esso relative vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane,

come prescritto dalla legge n.136/2010.

ARTICOLO 12

Piano Economico Finanziario 1) il piano Economico Finanziario di cui all’allegato, riflette i principali presupposti e le condizioni

fondamentali dell’Equlibrio Economico Finanziario posti a base dell’affidamento della

Concessione, compresi a titolo esplicativo:

i. i costi di investimento;

ii. i costi operativi;

iii. gli oneri finanziari;

iv. i tempi previsti per il rilascio di eventuali permessi, delle autorizzazioni;

v. i tempi previsti per l’esecuzione del programma degli interventi;

vi. l’importo di eventuali ricavi commerciali;

vii. i termini temporali e le condizioni di pagamento dei corrispettivi;

viii. la rivalutazione dei corrispettivi;

ix. la durata della concessione

x. le caratteristiche e l’entità dei servizi nella fase di gestione;

2) Ai fini della determinazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il

Concessionario faranno riferimenti ai parametri economici e finanziari risultanti dal Caso Base per

come riflesso del Piano Economico Finanziario previsto nello Studio di Fattibilità ed allegato alla

presente Convenzione

3) L’ammontare degli investimenti del concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità

alle previsioni del Piano Economico Finanziario

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ARTICOLO 13

Riequilibrio

1) Il concessionario e il concedente avranno diritto di Riequilibrio, ai sensi del presente articolo,

nel caso in cui si verifichi una lesione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da:

i. Evento Favorevole;

ii. Evento Destabilizzante.

2) Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento

favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il concessionario

procederà di concerto con il Concedente a un’applicazione del modello Economico Finanziario

– sulla base del quale è stato predisposto il Piano Economico Finanziario – che rilevi:

i. I parametri economico finanziari alla data dell’applicazione del modello economico

finanziario senza considerare l’impatto dell’evento o circostanza che ha dato luogo alla

Lesione dell’Equilibrio;;

ii. I parametri economico finanziari alla data dell’applicazione del modello economico

finanziario in considerazione dell’impatto dell’evento o circostanza che ha dato luogo

alla Lesione dell’Equilibrio,

Trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell’applicazione del modello economico

finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione

dell’Equilibrio. E’ inteso che, ove alcuno degli eventi o circostanza elencate al precedente

paragrafo dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi

del presente articolo dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.

3) Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell’applicazione del modello economico

finanziario, il Concedente e il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle

condizioni finanziaria del progetto e all’esame delle disposizioni della presente Convenzione, e

ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

i. L’incremento o la riduzione dei corrispettivi;

ii. Il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo d’indennizzo;

iii. L’anticipazione o proroga dei termini di scadenza della Concessione

Sino a ripristinare l’Equilibrio Economico Finanziario in modo che i parametri finanziari

vengano ricondotti a livelli rilevanti in relazione alla data antecedente al verificarsi della Lesione

dell’Equilibrio ai sensi dell’articolo 143 comma 8 del Codice.

4) A seguito del Riequilibrio, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, il Caso Base

sarà sostituito con quello risultante dall’applicazione al modello economico finanziario delle

modifiche conseguenti all’essersi verificato un Evento Destabilizzante o un Evento favorevole.

5) E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del Concessionario al recesso dalla Convenzione di

quell’articolo 143 comma 8 del Codice degli appalti.

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ARTICOLO 14

Fideiussioni a garanzia

Il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria ( ha costituito cauzione definitiva di Euro

___________ a mezzo di polizza fideiussoria nr. __________ emessa da ________________ con

sede in ___________ Via ____________ nr. ____ ) pari al 10% dell’importo annuo del Corrispettivo

previsto dal Piano Economico Finanziario a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi previsti

dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 15

Assicurazione

1) Il Concessionario dovrà stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 Codice Civile, le seguenti coperture

assicurative:.

i. La polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. CAR) per tutta la

durata della realizzazione delle opere. La somma assicurata dovrà corrispondere l’intero valore

dell’opera (complessivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti

dal Concessionario), mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere

inferiore ad euro ____________. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al

Concedente, dipendenti consulenti del Concedente e a terzi, imputabile responsabilità del

Concessionario o dei suoi collaboratori, il suo personale dipendente consulenti;

ii. Polizza di copertura dei rischi di gestione relativa all’opera e agli impianti in esercizio, per tutta

la durata della fase di gestione, che non escluda il caso dell’esplosione incendio furto. Il

massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a euro ________________;

iii. Polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni imputabili a responsabilità del

Concessionario, i suoi collaboratori, appaltatori dipendenti, consulenti ausiliari che avvenga

durante la fase di gestione e siano riconducibili all’attività da esso svolta in relazione al Progetto.

Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a euro ________________.

2) Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze restando a totale carico del Concessionario, il

quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamentodei premi relativi ai

periodi di avalidità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il

Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette

polizze dovranno contenere apposita clausola che impegna assicuratore a mantenere vigente la

copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato

pagamento del premio da parte del Concessionario.

ARTICOLO 16

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16.1 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1) il Concedente potrà dare luogo risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad

adempiere ai sensi dell’articolo 1454 Codice Civile comunicata per iscritto al Concessionario, ai

sensi dell’articolo successivo, con l’indicazione di un ragionevole termine per l’adempimento

qualora:

i. il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a 20 giorni, ove la

sospensione o l’interruzione non consegua a evento destabilizzante o ha fatto del Concedente;

ii. in ogni caso di reati accertati, sensi dell’art. 135 del Codice dei Contratti;

iii. in ogni caso di grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo ai sensi dell’art. 136 del

Codice dei Contratti;

iv. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste

dal precedente art. 15;

v. il Concessionario versa in stato di insolvenza, ove non sia dichiarato fallimento, ovverosia

invocata sia stata convocata l’assemblea dei soci del Concessionario per deliberare la

liquidazione o lo scioglimento.

2) La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della

comunicazione dei cui all’art. 1456 comma 2 Codice Civile

3) In pendenza del termine per l’adempimento indicato nella diffida di cui al paragrafo 1 del presente

articolo, il Concedente:

i. Non potà in alcun caso sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente

convenzione;

ii. Non potrà dare corso risoluzioni;

iii. Dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a

versare i relativi corrispettivi;

4) Alla scadenza del termine per l’adempimento indicato alla diffida, di cui al precedente paragrafo 1,

ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente avrà la

facoltà di risolvere la presente Convenzione.

5) In caso di risoluzione della presente Convenzione, ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento

dei corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al

Concessionario una indennità pari:

i. Ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per l’attuazione del programma degli

interventi (ove sia necessario il collaudo degli stessi ed esso non sia stato ancora superato),

ovvero;

ii. Al valore delle opere esistenti e realizzate sulla base del programma degli interventi al netto degli

ammortamenti;

iii. Al netto di quanto eventualmente percepito dal Concessionario nonché degli eventuali costi di

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riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere da parte del Concedente per effetto

dell’inadempimento del Concessionario;

6) Efficacia della risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del

Concedente di tutti gli importi previsti al paragrafo precedente.

7) Si applica, in via analogica e per quanto compatibilmente con la presente Convenzione, le

disposizioni cui articoli 136, 138, 139 del Codice degli Appalti.

16.2 Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

1) In caso di:

i. Fatto del concedente che dia luogo a:

• sospensione dei lavori di durata superiore a 60 giorni per motivi che non rientrano nella

fattispecie delle cause di forza maggiore o di pubblica utilità;

• sospensione dell’erogazione dei servizi per un periodo superiore a 120 giorni;

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione, previa diffida ai sensi dell’art. 1454

Codice Civile, assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a

30 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

2) In caso di risoluzione, ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca della concessione per

motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, ai

sensi dell’art. 158 del Codice degli Appalti i seguenti importi:

i. La remunerazione dell’attività svolte dal Concessionario relative al progetto, pari a:

a) Ove le opere previste dal Programma degli interventi definitivo non abbia superato il

collaudo, ove questo fosse necessario: i costi effettivamente sostenuti oltre al valore

delle Opere già realizzate dal Concessionario netto di quanto eventualmente percepito

dal Concessionario;

b) Ove le opere previste da Programma degli interventi abbia superato il collaudo, ove

questo fosse necessario: il valore delle Opere oltre agli oneri accessori (al netto degli

arrotondamenti) al netto di quanto percepito dal Concessionario;

ii. Le penali eventualmente dovuti a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del

Concessionario in conseguenza della risoluzione

3) L’efficacia della revoca o risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del

Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

16.3 Risoluzione per forza maggiore

1. In caso di forza maggiore protratta per un periodo di 30 giorni naturali e consecutivi, ciascuna delle

parti potrà dar luogo risoluzione della concessione ai sensi dell’articolo 1463 Codice Civile.

2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente

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corrispondere al Concessionario un importo pari a:

i. La remunerazione dell’attività svolte dal Concessionario relative al progetto, pari a:

a) Ove le opere previste dal Programma degli interventi definitivo non abbia superato il

collaudo, ove questo fosse necessario: i costi effettivamente sostenuti oltre al valore

delle Opere già realizzate dal Concessionario netto di quanto eventualmente percepito

dal Concessionario;

b) Ove le opere previste da Programma degli interventi abbia superato il collaudo, ove

questo fosse necessario: il valore delle Opere oltre agli oneri accessori (al netto degli

arrotondamenti) al netto di quanto percepito dal Concessionario;

ii. Le penali eventualmente dovuti a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del

Concessionario in conseguenza della risoluzione.

1 L’efficacia della revoca o risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del

Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

ARTICOLO 17

Scadenza naturale della Convenzione

Alla scadenza del termine della Convenzione, che avverrà nel _____, o al verificarsi di qualsiasi ipotesi

di cessazione anticipata, tutto quanto realizzato in forza della presente Convenzione dovrà essere

consegnato al Concedente, quale proprietario, in buono stato di funzionamento e di manutenzione,

senza ottenere alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento anche per eventuali migliorie e/o

addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla

medesima Convenzione o dalla normativa in vigore.

ARTICOLO 18

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata o altri mezzi

eventualmente concordati tra le Parti ai seguenti indirizzi:

_______

________

ARTICOLO 19

Spese contrattuali

Le spese relative alla registrazione della Convenzione nonché quelle indicate nel bando di gara sono a

carico del Concessionario.

ARTICOLO 20

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16/18

Risoluzione controversie

20.1 Le controversie derivanti dall’esecuzione della Convenzione saranno oggetto di un tentativo di

accordo bonario nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 239 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

20.2 Le controversie che non sia stato possibile definire consensualmente mediante l'accordo bonario e,

in ogni caso, tutte le controversie discendenti dall'esecuzione e/o interpretazione della presente

Convenzione sono deferite, ove consentito dalla norma, alla giurisdizione del foro di Bologna.

20.3 Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

ARTICOLO 21

Definizioni

Servizio: si intende il servizio di gestione integrata energia e calore della rete di pubblica illuminazione e

di alcuni edifici di proprietà del Comune di San Benedetto Val di Sambro.

Certificato di Collaudo: si intende il certificato di collaudo emesso al termine del procedimento di

Collaudo degli interventi relativi ai lavori.

Collaudo: si intende le attività svolte dal Concedente attraverso una apposita Commissione di Collaudo

volte al rilascio del Certificato di Collaudo ai sensi dell'articolo 199 del D.P.R. 554/99 relativi ai

accessori.

Convenzione: si intende il presente documento comprensivo dei suoi allegati.

Costi Effettivamente Sostenuti: Tra i Costi Effettivamente Sostenuti dal Concessionario rientrano:

(a) i costi dovuti ai sensi del Contratto di Costruzione, ivi compresi i costi per l'acquisto di ricambi ed

attrezzature complementari;

(b) i costi relativi alla progettazione ivi inclusi quelli relativi al Progetto Preliminare;

(c) i costi dovuti per i collaudi ai sensi della Convenzione;

(d) i Costi Finanziari Effettivamente Sostenuti;

(e) i costi di sviluppo del progetto relativo alla realizzazione e gestione …………………… (inclusi i

costi dovuti ai consulenti legali, tecnici, assicurativi e finanziari);

(f) i costi di funzionamento e mantenimento del Concessionario, ivi compresi i costi di gestione

ordinaria ed il costo delle polizze assicurative;

Data di efficacia della Convenzione: si intende la data di stipula della presente Convezione.

Data di fine lavori: si intende la data alla quale i lavori si intendono terminati fermo restando la

successiva attività di collaudo finale.

Direttore dei lavori: è il soggetto nominato dal Concessionario ai fini del monitoraggio della

realizzazione del Servizio in base alla normativa vigente, la sua nomina può essere sottoposta al

parere/gradimento del Concedente.

D.Lgs. 163/06: indica il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'', pubblicato in

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G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, e ss.mm.ii.Documentazione

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico e finanziario inteso ai sensi degli artt.

12 e 13 della presente Convenzione.Finanziamenti

Forza maggiore: indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto e/o

imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire

usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile in tutto o in parte in modo obiettivo e assoluto

o eccessivamente oneroso l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi

comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o

definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo e a condizione che soddisfino i suddetti

requisiti si intendono quali cause di forza maggiore e/o caso fortuito, eventi quali:

(i) guerra (indipendentemente dalla relativa formale dichiarazione), sommosse, invasioni, conflitti

armati, embargo;

(ii) rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, tumulti popolari, guerre civili, atti di terrorismo, vandalismo,

sabotaggio e altre agitazioni civili;

(iii) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche e/o nucleari;

(iv) scioperi, anche di categoria, su base nazionale o locale, sabotaggi o atti di scioperanti, conflitti tra

lavoratori purché non attinenti direttamente all'organizzazione aziendale del Concessionario o del

Concedente;

(v) eventi naturali eccezionali quali catastrofi e/o fenomeni naturali avversi compresi uragani, terremoti,

inondazioni, alluvioni, siccità, carestie e ogni altro evento naturale e/o disastro ambientale;

(vi) gravi incidenti a mezzi e vie di trasporto non imputabili a negligenza del Concessionario;

(vii) epidemie e contagi;

(viii) atti o provvedimenti normativi, amministrativi o giudiziari che incidano sulla disponibilità e

sull'impiego degli impianti o di parte essenziale di essa e non dipendenti da fatti imputabili al

Concessionario;

(ix) indisponibilità delle fonti energetiche;

Mezzi Propri Mezzi Propri: si intende la quota di capitale sociale e prestito subordinato effettuato dai

Soci, così come risultante dal Piano Economico Finanziario alla data dì sottoscrizione dei

Finanziamenti Bancari

Parte: si intende, a seconda del caso, singolarmente il Concedente ed il Concessionario; con "PARTI" si

intendono collettivamente il Concedente ed il Concessionario.

Piano Economico Finanziario: indica il piano economico e finanziario relativo alla concessione del

servizio di gestione degli impianti e realizzazione investimenti/lavori accessori.ProceProgetto Esecuti

Responsabile del Procedimento: è il soggetto al quale è attribuita la competenza di Responsabile

dell’Esecuzione del contratto/convenzione, che si avvale per le parti tecniche del RUP per l’esecuzione

dei lavori e dei collaudi.;

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Termini Ultimo dei Lavori: indica la data indicata nel Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo

o i suoi aggiustamenti approvati dal Comitato per gli Investimenti, ed adeguata secondo le disposizioni

della presente Convenzione, a partire dalla quale si avviano le fasi di collaudo finale dell’ultimo dei

lavori accessori previsti dalla Convenzione.

Valore Terminale: indica l'importo che dovrà essere riconosciuto al Concessionario o al Concedente in

caso di risoluzione e revoca della Convenzione ovvero recesso dalla Convenzione ovvero, alla scadenza

naturale della Convenzione.

Valore delle Opere: indica, in ogni momento, il Valore degli Investimenti relativi al Servizio al netto del

valore degli ammortamenti già effettuati ai sensi della presente Convenzione cosi come risultanti dalle

scritture contabili del Concessionario.

Valore degli Investimenti: Indica il valore del servizio, delle opere accessorie e di tutti gli altri oneri,

compresi gli oneri finanziari, imposte e tasse, costi capitalizzati, per la realizzazione degli impianti.

Verbale di inizio lavori: indica il verbale redatto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei

Lavori attraverso cui il Concedente ed il Concessionario danno avvio ai lavori, anche di tipo

propedeutico, di realizzazione degli impianti in oggetto.

Verbale Fine Lavori: indica il verbale redatto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei

Lavori attraverso cui il Concedente ed il Concessionario attestano la Data di Fine Lavori.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 – Piano Economico finanziario

Allegato 2 – Studio di Fattibilità ed Allegati A e B

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COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Città Metropolitana di Bologna

(F.to Geom. Santarini Moreno)

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato alla delibera n. 99 del 21/11/2015

Avente ad oggetto: Proposta al Consiglio Comunale "Concessione del servizio di gestione integrata di energia e calore della rete di pubblica illuminazione e di alcuni edifici di proprietà del Comune di San Benedetto Val di Sambro - Dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. in merito allo studio di fattibilità presentato da soggetto privato e sua contestuale adozione".

IL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e sue modifiche e integrazioni e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Addì, 13/11/2015

****************************************************************************************

______________________________

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

(F.to Dott.ssa Battani Elisabetta)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Addì, 13/11/2015

=============================================================================

(*) Motivazione:

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Santoni Alessandro F.to Barbi Paolo

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ATTESTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Lì 21/11/2015

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**************************************************************************************

che la presente deliberazione viene pubblicata dal 25/11/2015 al 10/12/2015 per 15 gg. consecutivi nel sito istituzinale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, nr. 69) e comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari.

X

Il sottoscritto RESPONSABILE DI AREA, visti gli atti d'ufficio;

F.to Brizzi Clementina

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Brizzi Clementina

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

San Benedetto Val di Sambro, 25/11/2015 L'INCARICATO

Delibera n. 99 del 21 NOVEMBRE 2015