- 1. N. 11213/08 R.G.N.R. N. 11998/08 R.G. G.I.P.TRIBUNALE DI
PALERMO Sezione dei giudici per le indagini preliminari ORDINANZA
DI APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN
CARCERE (artt. 272 e segg., 285 c.p.p. ) Il Giudice per le indagini
preliminari dott.ssa Maria Pino Esaminate le richieste di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
avanzate dal Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2009 (richiesta
parzialmente revocata con successiva nota del 27.1.2010) ed in data
24 settembre 2010 nei confronti di 1.ACQUISTO Michele fu Nicol nato
a Palermo 18.04.19532.BAUCINA Salvatore nato a Palermo il 3.5.1964,
in atto detenuto3.BIONDO Mario di Vincenzo, nato a Palermo
01.05.19664.BRUNO Pietro di Giuseppe nato a Isola delle Femmine
(PA) 18.11.19465.CATALDO Salvatore nato a Carini
02.01.19496.CATANIA Filippo di Vincenzo, nato a Palermo
28.05.19697.CIARAMITARO Domenico nato a Palermo il 15 giugno 1974,
in atto detenuto8.CIN Pietro fu Giuseppe, nato a Giardini Naxos
(ME) 16.04.1964, in atto detenuto9.CONIGLIARO Angelo, nato a Carini
il 21.10.193510. CORRAO Giovanni fu Silvestro, nato a Palermo
06.04.1965 11. CUSIMANO Giovanni nato a Palermo 1.1.1941, in atto
detenuto 12. DANNA Salvatore nato a Terrasini il 17.07.1960 13. DI
BELLA Giuseppe nato a Montelepre il 24.06.1958 14. DI MAGGIO
Giuseppe di Lorenzo, nato a Carini (PA) 28.06.1973 15. DI MAGGIO
Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961, in atto detenuto 16. DI MAGGIO
Lorenzo nato a Torretta il 23.09.1951, in atto detenuto 17. ENEA
Giuseppe di Giacomo nato a Palermo il 22.07.1973 18. EVOLA Alberto
nato a Cinisi 04.01.1962 19. FAZZONE Lorenzo di Salvatore nato a
Palermo 2.5.1977 20. LIGA Salvatore di Gioacchino nato a Palermo
23.10.1964 21. LIGA Salvatore di Francesco Paolo nato a Palermo
27.03.1985 22. LO CASCIO Giuseppe di Isidoro nato a Palermo
28.11.1970 1
2. 23. LO CASCIO Isidoro nato a Palermo il 5.12.1946 24. LO
PICCOLO Filippo di Calogero nato a Palermo 10.12.1974 25. LO
PICCOLO Salvatore nato a Palermo il 20.7.1942, in atto detenuto 26.
LO PICCOLO Sandro nato a Palermo il 16.2.1975, in atto detenuto 27.
LO VERDE Giuseppe nato a Palermo il 13.12.1957, in atto detenuto
28. LUCIA Antonino di Salvatore nato ad Altofonte (PA) il 13.9.1952
29. LUCIA Mario di Antonino nato a Palermo il 2.11.1977 30.
MACCHIARELLA Tommaso nato a Palermo 22.06.1954, in atto detenuto
31. MESSINA Giuseppe di Salvatore nato a Palermo 24.06.1978 32.
MORISCA Gioacchino nato a Palermo 01.09.1944, in atto detenuto 33.
NICOLETTI Giuseppe, nato a Palermo il 28.2.1965 34. NIOSI Giovanni
di Giuseppe nato a Palermo 24.10.1954, in atto detenuto 35.
PALAZZOLO Vito Mario di Giacomo nato a Carini 1.7.1976, in atto
detenuto 36. PILLITTERI Calogero di Andrea, nato a Palermo
15.09.1970, in atto detenuto 37. PIPITONE Vincenzo nato a Torretta
il 5.2.1956, in atto detenuto 38. PUCCIO Carlo di Salvatore nato a
Palermo 24.12.1981 39. PUGLISI Francesco, nato a Torretta il
3.5.1966 40. RANDAZZO Salvatore di Antonino nato a Palermo
30.10.1967 41. SERIO Nunzio nato a Palermo il 5.8.1977, in atto
detenuto 42. TROIA Massimo Giuseppe nato a Romano di Lombardia (BG)
il 22.7.1975, in atto detenuto 43. VITALE Salvatore nato a Cinisi
il 24.3.1975 44. ZITO Filippo di Salvatore nato a Palermo
30.12.1969, in atto detenuto 45. BOTTA GIOVANNI nato a Palermo il
19.04.1963 46. BARONE ANDREA nato a Palermo il 23.07.1979, in atto
detenuto 47. BARONE DOMENICO nato a Palermo il 19.10.1981 48. DI
PIAZZA FRANCESCO PAOLO nato a Palermo il 17.10.1962, in atto
detenuto 49. SPINA GUIDO nato a Palermo il 12.07.1965 50. COSENZA
VINCENZO, nato a Palermo il 24.06.1971 51. CAVIGLIA DOMENICO nato a
Palermo il 13.03.1976, in atto detenuto 52. FERRAZZANO MARIO nato a
Palermo il 12.11.1985 53. MANGIONE SALVATORE nato a Palermo il
15.02.1956, in atto detenuto 54. MANGIONE FILIPPO nato a Palermo il
25.06.1982, in atto detenuto 55. MESSERI SERGIO nato a Palermo il
25.07.1966 56. LA MATTINA EDOARDO nato a Palermo il 27.08.1977 57.
CUSIMANO NICOL nato a Palermo il 17.01.1980 58. CUSIMANO ANELLO
nato a Palermo il 25.4.1976 2 3. 59. DARICCA FABIO nato a Palermo
il 16.12.1977 60. CIARAMITARO GAETANO nato a Palermo il 04.08.1968
61. DE LUCA ANTONINO nato a Palermo il 12.01.1970 62. TOGNETTI
FELISIANO nato a Palermo il 20.08.1971, in atto detenuto 63. MARINO
STEFANO nato a Palermo il 18.06.1972, in atto detenuto sottoposti
ad indagine in ordine ai seguenti reati: BRUNO Pietro, D'ANNA
Salvatore 1) per il delitto di direzione di associazione mafiosa
(art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI, 61 n. 6 c. p.) per avere
fatto parte dellassociazione mafiosa Cosa Nostra, promuovendone,
organizzandone e dirigendone le relative illecite attivit, e per
essersi, insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento ed omert che ne
deriva, per commettere delitti contro la vita, lincolumit
individuale, la libert personale,il patrimonio, per acquisire in
modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di
attivit economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e
servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per s
e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica
amministrazione, e pi in particolare: BRUNO Pietro, per avere
diretto le famiglie mafiose di Capaci ed Isola delle Femmine; per
avere mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli
affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri
mandamenti mafiosi; DANNA Salvatore per avere diretto la famiglia
mafiosa di Terrasini; per avere mantenuto molteplici contatti
finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di
estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi; Con la
recidiva specifica , infraquinquennale, reiterata per BRUNO Pietro
(art.99 commi 1 e 2 nr. 1 e 2; commi 3, 4 e 6) In Palermo, Capaci,
Isola delle Femmine e Terrasini ed altrove fino alla data odierna
per BRUNO Pietro a decorrere dal 21.12.2000. ACQUISTO Michele,
BIONDO Mario, CATALDO Salvatore, CATANIA Filippo, CORRAO Giovanni,
DI BELLA Giuseppe, DI MAGGIO Giuseppe, LIGA Salvatore (cl. 64), LO
PICCOLO Filippo, LO CASCIO Giuseppe, MESSINA Giuseppe, MORISCA
Gioacchino, PUCCIO Carlo (in concorso con RANDAZZO Salvatore gi
destinatario di ordinanza di custodia per questo reato) 2) per il
delitto di cui allart. 416 bis c.p. per avere, fatto parte
dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", avvalendosi
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omert che ne deriva per
commettere reati contro la vita, l'incolumit individuale, contro la
libert personale e contro il patrimonio, tra i quali quelli di cui
ai capi precedenti, nonch per acquisire il controllo di attivit
economiche e appalti pubblici e, comunque, per realizzare profitti
o vantaggi ingiusti; Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis
comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata; Con
l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quinto c.p.,
trattandosi di attivit economiche finanziate in parte con il
prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti; e in particolare:3
4. ACQUISTO Michele, per avere svolto la propria attivit
imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, ponendo
in essere una serie di condotte reiterate e sistematiche che hanno
hanno consentito a diversi esponenti di vertice della medesima
organizzazione, tra i quali FRANZESE Francesco, ORLANDO Felice, DI
TRAPANI Diego, COLLESANO Vincenzo, di esercitare il loro ruolo, in
modo tale da contribuire in concreto allesistenza ed al
rafforzamento dellassociazione e quindi alla realizzazione dei
reati fine che la stessa si prefigge. BIONDO Mario, per avere
intrattenuto costanti rapporti epistolari con Salvatore e Sandro LO
PICCOLO, esponenti di vertice del mandamento mafioso di Tommaso
Natale-San Lorenzo, ai quali proponeva investimenti in attivit
economiche e produttive; per avere sollecitato iniziative
delittuose nei confronti dellagenzia di scommesse denominata
Sportnetbet di viale Strasburgo nr384; per avere mantenuto
molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti
in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi
anche di province diverse da Palermo; CATALDO Salvatore, per avere
partecipato alle attivit criminali della famiglia mafiosa di
Carini, costituendo un punto di riferimento nel territorio di
Carini per le questioni legate al pagamento del c.d. pizzo, per
aver messo a disposizione un proprio fondo per seppellire i
cadaveri di Giovanni BONANNO e SPATOLA Bartolomeo, e per aver
partecipato alla commissione di gravi fatti di sangue commessi sul
territorio di Carini; CATANIA Filippo, per avere svolto la propria
attivit imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra, instaurando rapporti di cointeressenza economica con
l'esponente mafioso BONANNO Giovanni, agevolandone gli incontri
riservati con gli altri esponenti mafiosi presso il suo locale di
viale Del Fante, per avere prestato assistenza logistica ed
ospitalit agli esponenti mafiosi latitanti LO PICCOLO Sandro, LO
PICCOLO Salvatore, FRANZESE Francesco, PULIZZI Gaspare, per avere
mantenuto rapporto epistolari con il latitante Sandro LO PICCOLO al
quale richiedeva di intervenire in relazione a diverse questioni di
carattere personale o a controversie di natura economica,
ricevendone immediato sostegno. CORRAO Giovanni per avere fatto
parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, per avere
agevolato la latitanza (mediante sostegno materiale e con il
coinvolgimento del coindagato NICOLETTI Giuseppe) dell'esponente
mafioso FRANZESE Francesco, per avere avuto rapporti con
l'esponente mafioso NUCCIO Antonino anche in relazione a traffici
di stupefacenti; DI BELLA Giuseppe per avere costituito un punto di
riferimento nel territorio di Montelepre, ponendosi alle dirette
dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per avere mantenuto,
attraverso lo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed
incontri, un costante collegamento con gli altri associati in
libert e quelli latitanti. DI MAGGIO Giuseppe per avere partecipato
allorganizzazione mafiosa ed in particolare alla famiglia mafiosa
di Carini, traendo vantaggio dalla sua appartenenza a cosa nostra
per ottenere lavori e subappalti nel settore delledilizia,
ponendosi alle dirette dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO;
per avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e attraverso
riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri
associati in libert e quelli latitanti. LIGA Salvatore (cl. 64) per
avere fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale ed
essersi occupato della gestione delle estorsioni e della
organizzazione di incontri riservati per conto dell'organizzazione,
per avere avuto rapporto con diversi esponenti mafiosi; LO CASCIO
Giuseppe (in concorso con ZITO Filippo gi condannato per il
presente delitto), per avere svolto la loro attivit imprenditoriale
nellinteresse dellorganizzazione mafiosa cosa nostra ed avere in
particolare consegnato a Sandro LO PICCOLO e Salvatore LO PICCOLO
gli utili della societ intestata a LUCIA Antonino, ma di fatto da
loro gestita, anche in nome e per conto degli stessi LO PICCOLO,
ottenendo in cambio di essere favoriti 4 5. nella aggiudicazione
dei subappalti e dei lavori edili nelle zone della provincia di
Palermo controllate dai LO PICCOLO; per avere sollecitato
lintervento di LO PICCOLO Sandro e LO PICCOLO Salvatore Giovanni
nei confronti di altri imprenditori edili, al fine di ottenere
limposizione dei subappalti e di acquisti di forniture, spesso
agendo minacciosamente in nome e per conto dei LO PICCOLO; LO
PICCOLO Filippo per aver fatto parte in modo continuativo e
ininterrotto dellassociazione mafiosa ponendosi alle dirette
dipendenze di Sandro e Salvatore LO PICCOLO, raccogliendo il
provento delle estorsioni nella zona di Parco dei Principi ed
eseguendo danneggiamenti prodromici alle richieste di pizzo anche
durante il periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione
personale dellobbligo di dimora nel Comune di Palermo e dellobbligo
di presentazione ai Carabinieri , ed essendo regolarmente
retribuito dalla famiglia mafiosa per il periodo di detenzione;
MESSINA Giuseppe, per avere agevolato Calogero LO PICCOLO,
esponente di vertice del mandamento di Tommaso Natale, nei suoi
spostamenti sul territorio, accompagnandolo anche a riunioni con
altri esponenti mafiosi, per avere preso parte ad atti intimidatori
e ad attivit estorsive poste in essere dal gruppo del LO PICCOLO e
per avere avuto rapporti a tal fine con Domenico SERIO e NUCCIO
Antonino, appartenenti alla medesima famiglia mafiosa; MORISCA
Gioacchino per avere partecipato allorganizzazione mafiosa cosa
nostra e in particolare alla famiglia mafiosa di Resuttana, agendo
come materiale esecutore delle attivit estorsive. PUCCIO Carlo per
avere partecipato allorganizzazione mafiosa cosa nostra, e
segnatamente alla famiglia mafiosa di Cardillo ponendosi alle
dirette dipendenze dei suoi parenti Sandro e Salvatore LO PICCOLO,
per avere costituito un punto di riferimento nel territorio agendo
come contatto con la famiglia mafiosa per questioni legate al
pagamento del pizzo e alla gestione di lavori edili per conto
dellorganizzazione mafiosa; Con la recidiva semplice per CATALDO
Salvatore (art.99 comma 1); Con la recidiva specifica
infraquinquennale reiterata per CORRAO Giovanni ( art.99 comma 1,
comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4); Con la recidiva specifica per
DI BELLA Giuseppe ( art.99 comma 1, comma 2 n.1, comma 5); Con la
recidiva specifica per MORISCA Gioacchino (art.99 comma 1, comma 2
n.1); In Palermo e provincia fino alla data odierna per DI BELLA
Giuseppe a decorrere dall1.08.1998.LO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario,
LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO Isidoro, LO PICCOLO
Salvatore, LO PICCOLO Sandro 3) del delitto di concorso in
trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12
quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del
d.l. 152/91) per avere gli esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e
LO PICCOLO Sandro, in concorso con LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO
Isidoro, ZITO Filippo, LUCIA Mario e LUCIA Antonino, attribuito
fittiziamente a LUCIA Antonino l'esclusiva titolarit della ditta
individuale denominata " LUCIA ANTONINO. Attivit Lavori generali di
costruzioni" con sede a Palermo in Via Chimera nr.3 e ci al fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui
all'art. 648 bis c.p. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo
commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dallart.
416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare
l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. 5 6. Con la recidiva
specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore (
art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); In Palermo, il 18 aprile 2001, data di iscrizione della
ditta presso la Camera di CommercioLO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario,
LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO Isidoro, LO PICCOLO
Salvatore, LO PICCOLO Sandro 4) per il delitto di impiego di denaro
di provenienza illecita aggravato ( 110, 81 cpv, c.p. artt. 648 ter
c.p., 7 d.l. 13 maggio 1991, n 152, conv. con modif. nella legge 12
luglio 1991, n 203), per avere in concorso tra loro ricevuto ed
impiegato nelle attivit imprenditoriale della ditta individuale "
LUCIA ANTONINO attivit Lavori generali di costruzioni" con sede a
Palermo in Via Chimera nr.3, attivit fittiziamente intestata e
condotta dai medesimi indagati, capitali provenienti dall'attivit
dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare degli
esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, ai
quali vengono periodicamente corrisposti gli utili, e ci anche al
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali. Con la circostanza aggravante di avere
commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dallart.
416-bis c.p. ed al fine di agevolare lattivit dellassociazione
denominata Cosa Nostra. Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma
2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica,
reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma
1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Palermo sino alla
data odiernaCATANIA FILIPPO (in concorso con BONANNO Giovanni,
deceduto) 5) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento
di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12 quinquies legge 7 agosto
1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per essersi
fittiziamente intestata l'esclusiva titolarit dell'attivit
commerciale denominata " SOLE MIO, sita in Palermo, piazza
Castelnuovo, nr. 50, ma di fatto partecipata con i capitali del
defunto esponente mafioso BONANNO Giovanni, e ci al fine di eludere
le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, e di
agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis c.p.
Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato
avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416 bis C.P. ed
avendo operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra. In Palermo, nel mese di dicembre del 2005 FAZZONE
Lorenzo 6) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378
comma 1 e 2 c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere,
dopo che stato commesso il delitto di partecipazione ad
associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima
organizzazione criminale, aiutato i latitanti ADAMO Andrea, LO
PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro ed in particolare per avere
veicolato la corrispondenza epistolare da e per i latitanti ADAMO
Andrea, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro; 6 7. In Palermo e
provincia fino al 5.11.2007 ENEA Giuseppe 7) del delitto di
favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1 e 2 c.p., aggravato
dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che stato commesso il
delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed altri reati
fine della medesima organizzazione criminale, aiutato LO PICCOLO
Sandro ad eludere le investigazioni dell'autorit ed a sottrarsi
alle ricerche di questa, prestandosi a fornire al predetto LO
PICCOLO, in quel momento latitante, il passaporto nr Y197591, la
carta didentit nr. AN1720077, la patente di guida nr. PA265411251G,
corredati dalla fotografia di questultimo. Con l'aggravante di cui
all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni
previste dallart. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di
avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. In Palermo,
sino al 5 novembre 2007 NICOLETTI Giuseppe 8) del delitto di
favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1 e 2 c.p., aggravato
dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che stato commesso il
delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed altri reati
fine della medesima organizzazione criminale, aiutato il latitante
FRANZESE Francesco ad eludere le investigazioni dell'Autorit ed a
sottrarsi alle ricerche di questa, prestandosi a realizzare falsi
documenti di identit personale e di circolazione stradale con le
proprie generalit, consentendo, in tal modo, la agevolazione dei
rapporti tra il FRANZESE egli altri associati mafiosi, anche in
stato di latitanza. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo
commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dallart.
416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare
l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. In Palermo, sino al 2 agosto
2007 LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, NIOSI Giovanni, LIGA
Salvatore cl.85 9) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv,
629 comma 2 e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge
12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con
soggetti allo stato ignoti, con pi azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la
propria appartenenza allassociazione mafiosa Cosa Nostra ed in virt
della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto,
costringendo ANCIONE Antonio, socio della Antego s.r.l., a versare
Euro mille ogni anno, quale messa a posto con lorganizzazione
mafiosa; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come
mandanti delle pretese estorsive, NIOSI Giovanni e LIGA Salvatore
cl.85, avvicendandosi nel tempo, come esecutori delle richieste
estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); Con la recidiva semplice per NIOSI Giovanni
(art.99 comma 1) In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di
aprile 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, MACCHIARELLA
Tommaso 7 8. 10) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv,
629 comma 2 e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge
12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con
soggetti allo stato ignoti, con pi azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la
propria appartenenza allassociazione mafiosa Cosa Nostra ed in virt
della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto,
costringendo FECAROTTA Armando, titolare dellimpresa edile EDIPLA
s.p.a. a versare, in pi rate, la somma di euro
dodicimilacinquecento, quale messa a posto per i lavori di restauro
della villa Amari Bonocore Maleto; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO
PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, MACCHIARELLA
Tommaso, come materiale esecutore delle richieste estorsive e delle
conseguenti riscossioni di denaro. Con la recidiva specifica,
reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); In Palermo dal mese di ottobre 2005 al mese di
marzo/aprile 2006. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro,
CONIGLIARO Angelo cl.35, DI MAGGIO Gaspare (in concorso con DI
MAGGIO Procopio nei cui confronti si procede a piede libero
trattandosi di soggetto ultrasettantacinquenne) 11) per il delitto
p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7 D.L. 13
maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per
essersi, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza allassociazione mafiosa Cosa
Nostra, ed in virt della forza derivante dal vincolo associativo
relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto
profitto, costringendo i fratelli AZZOLINI Francesco, Mariano e
Gioacchino, soci e gestori degli Hotel AZZOLINI ed AZZOLINI Beach,
a versare, in pi rate, svariate somme di denaro; agendo LO PICCOLO
Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive, CONIGLIARO Angelo, DI MAGGIO Gaspare e DI MAGGIO
Procopio, come materiali esecutori delle richieste estorsive e
delle conseguenti riscossioni di denaro. Con la recidiva specifica,
reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva semplice per CONIGLIARO Angelo cl.35
(art.99 comma 1) In Carini e Cinisi fino al mese di novembre
2007.LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, PALAZZOLO Vito Mario,
DI MAGGIO Gaspare, EVOLA Alberto, VITALE Salvatore 12) per il
delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7 D.L.
13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per
essersi, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza allassociazione mafiosa Cosa
Nostra, ed in virt della forza derivante dal vincolo associativo
relativo alla predetta organizzazione, procurati un 8 9. ingiusto
profitto, costringendo limprenditore CANDELA Antonino,
cointeressato nella gestione di imprese edili che stavano
effettuando lavori presso laeroporto Falcone Borsellino e presso la
caserma militare Beghelli di Palermo, a versare, in pi soluzioni,
diverse somme di denaro a titolo di pizzo; agendo LO PICCOLO
Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive; PALAZZOLO Vito Mario e DI MAGGIO Gaspare come materiali
esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni
di denaro; VITALE Salvatore come concorrente nel reato, per avere
accompagnato pi volte il DI MAGGIO allorquando effettuava la
pretesa estorsiva. Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma
2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica,
reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma
1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Palermo e
provincia fino al mese di novembre 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO
PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare, PUGLISI Francesco, EVOLA
Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe, CIN Pietro 13) per
il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7
D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203
per essersi, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza allassociazione mafiosa Cosa
Nostra, ed in virt della forza derivante dal vincolo associativo
relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto
profitto, costringendo limprenditore SPALLINA Luigi, amministratore
unico della Spallina Costruzioni di SPALLINA Luigi e C. Snc., a
versare, in pi soluzioni, ventimila euro, in relazione ai lavori di
costruzione di una scuola materna che lo SPALLINA stava effettuando
nel Comune di Cinisi e costringendo il medesimo imprenditore a
cedere in sub appalto parte dei lavori alle ditte di EVOLA Alberto,
DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CIN Pietro; agendo LO
PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive; DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore delle
richieste estorsive; PUGLISI Francesco come esecutore delle
richieste estorsive ed esattore della somma di denaro; EVOLA
Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CIN Pietro, come
percettori finali dei profitti derivanti dallimposizione
allimprenditore dei sub appalti ottenuti utilizzando la forza del
vincolo associativo relativo allorganizzazione mafiosa. Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); Con la recidiva specifica infraquinquennale
reiterata per CIN Pietro (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Cinisi nellanno 2007.LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, DI
MAGGIO Gaspare9 10. 14) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56,
629 comma 2 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella
legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti,
mediante minacce consistite nel manifestare lappartenenza
allassociazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie
di danneggiamenti ed intimidazioni, tra i quali laggressione
effettuata a CHIAPPARA Massimiliano che gli procuravano lesioni in
tutto il corpo, ed in virt della forza derivante dal vincolo
associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere
atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere CHIAPPARA
Carmelo e CHIAPPARA Massimiliano, gestori del Cantiere Nautico la
Rosa dei Venti a consegnare la somma di denarodi 6000 euro lanno a
titolo di pizzo cos da trarne un ingiusto profitto; evento non
verificatosi per cause indipendenti dalla loro volont. Agendo LO
PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive, DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore della
richiesta. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma
3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2
n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Cinisi fino al mese novembre
2007. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro 15) per il delitto p.
e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7 D.L. 13 maggio
1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi,
in concorso tra loro e con BRIGUGLIO Francesco, con pi azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia
consistita nel manifestare la propria appartenenza allassociazione
mafiosa Cosa Nostra, ed in virt della forza derivante dal vincolo
associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un
ingiusto profitto, costringendo VIVIANO Giuseppe e VIVIANO Giacomo,
in oggetto generalizzati, gestori della Nautica Viviano Srl. con
sede a Terrasini in piazza Scalo n. 1, a consegnare loro una somma
di denaro imprecisata e comunque di almeno 6 milioni di lire in due
occasioni e di 2500 euro nel 2003; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO
PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive; Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); In Cinisi fino al 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO
PICCOLO Sandro, CUSIMANO Giovanni (classe 41), CIARAMITARO
Domenico, LO VERDE Giuseppe, SERIO Nunzio 16) per il delitto p. e
p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio
1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere
mediante minacce consistite nel manifestare lappartenenza
allassociazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie
di intimidazioni, ed in virt della forza derivante dal vincolo
associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere
atti idonei diretti in modo non equivoco, per costringere il
costruttore CRACOLICI Antonino, che stava realizzando 11
appartamenti nel quartiere Tommaso Natale, a consegnare una somma
di denaro quantificata dapprima in sessantamila euro, poi ridotta a
cinquantamila euro a titolo di pizzo, cos da trarne un ingiusto
profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro
volont; 10 11. agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come
mandanti delle pretese estorsive, CUSIMANO Giovanni come materiale
esecutore delle minacce e della richiesta di denaro pi volte
reiterata, CIARAMITARO Domenico come materiale esecutore della
minaccia di fare chiudere il cantiere facendo volare gli operai gi
dal ponteggio, LO VERDE Giuseppe come esecutore della reiterata
richiesta estorsiva effettuata a PRATI Giuseppe cognato del
CRACOLICI, SERIO Nunzio per avere in relazione alla citata
estorsione tenuto i contatti epistolari con i latitanti tenendoli
aggiornati sullo stato della trattativa e per avere ripartito agli
altri concorrenti nel reato le disposizioni ricevute dai LO
PICCOLO. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma
3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2
n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica per
CUSIMANO Giovanni cl.41 (art.99 comma1, comma 2 n.1, comma 5); Con
la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale per CIARAMITARO
Domenico (art.99 comma1, comma 2 n.2, comma 4); Con la recidiva
specifica, infraquinquennale, reiterata per LO VERDE Giuseppe
(art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma 5); Con
la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per SERIO
Nunzio (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 5) In
Palermo fino al mese di novembre 2007. MORISCA Gioacchino 17) per
il delitto di estorsione aggravata (artt. 629 c.p., art.7 d.l. 13
maggio 1991, n 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n
203), per avere, mediante minacce consistite nel manifestare
lappartenenza allassociazione mafiosa Cosa Nostra e nel prospettare
al capo cantiere LI CAVOLI la perpetrazione di danni ai lavori
edili realizzati in via dei Nebrodi, ed in virt della forza
derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta
organizzazione, ottenuto un ingiusto profitto ai danni
dellimprenditore IACOPELLI Cristofaro, costringendolo a pagare la
somma di 1700 . Con la circostanza aggravante di avere commesso il
fatto avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416 bis C.P.
ed al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa cosa Nostra
(art. 7 D.L. 15291). Con la recidiva specifica (art.99 comma 1,
comma 2 n.1) In Palermo nel 2006 LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO
PICCOLO Sandro 18) del delitto di estorsione aggravata e continuata
(artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2 in rel. al n.3 co. 2 dellart. 628
c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12
luglio 1991 n. 203), per avere ignoti, in concorso e su incarico di
Salvatore e Sandro LO PICCOLO, con pi azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante
violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza
all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto PURPURA Saverio,
gestore di un bar, sito allinterno del distributore di carburanti
Erg di Palermo in via dellOlimpo, a versare delle somme a titolo di
messa a posto per la gestione della detta attivit commerciale.
Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO
Sandro, cui veniva rendicontata la detta attivit estorsiva. Con la
circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni 11 12. previste dallart. 416 bis C.P. e di avere operato
al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Con
la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); In Palermo sino al novembre 2007LO PICCOLO
Salvatore Giovanni, LO PICCOLO Sandro, TROIA Massimo Giuseppe 19)
del delitto di estorsione aggravata ( 110 e 629 co. 2 in rel. al
n.3 co. 2 dellart. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in concorso e
su incarico di LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, sino al
loro arresto, con lesercizio di violenza e minaccia derivante dalla
loro appartenenza alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra,
ottenuto TROIA Massimo un ingiusto profitto ai danni di PURPURA
Saverio, gestore del distributore di carburanti Tamoil sito in via
Ugo La Malfa nr9127, costringendolo a versare la somma di 20.000
quale messa a posto. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore
Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta
attivit estorsiva. Con la circostanza aggravante di avere commesso
il fatto avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416 bis
C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma
2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica,
reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma
1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5) In Palermo, sino al
novembre del 2007PIPITONE Vincenzo, LO PICCOLO Salvatore e LO
PICCOLO Sandro 20) del delitto di estorsione aggravata e continuata
(artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2 in rel. al n.3 co. 2 dellart. 628
c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12
luglio 1991 n. 203), per avere PIPITONE Vincenzo, esponente della
famiglia di Carini, con pi azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia
derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa
Nostra, costretto CONIGLIARO Giulio, CONIGLIARO Matteo e CONIGLIARO
Stefania, titolari della CO.MAT. SRL. con sede in Carini, Via
Provinciale nr.68, a versare la somma complessiva di 20/25 mila
quale messa a posto per la realizzazione del complesso immobiliare
di 45 alloggi in via Tazio Nuvolari a Capaci (costruito per conto
della cooperativa edilizia Stratos), cosi facendo conseguire alla
medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto; Con la
circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dallart. 416 bis C.P. e di avere operato al
fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Agendo
su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro,
cui veniva rendicontata la detta attivit estorsiva. Con la recidiva
specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore (
art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO
Sandro ( art.99 12 13. comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4,
comma5); In Carini dal 2002 al 2007 BAUCINA Salvatore 21) per il
delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7 D.L.
13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per
avere, in concorso con soggetti allo stato ignoti, con pi azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi,
mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza
all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto MAURO Calogero,
titolare dellimpresa edile S. Fortunata Costruzioni di MAURO
Calogero, con sede a Baucina, a versare un acconto di 250 Euro di
una pi ampia ed imprecisata somma di denaro quale messa a posto per
la realizzazione di una attivit di ristrutturazione edizilia di un
immobile sito in via Cagni 61D cosi facendo conseguire alla
medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto; Con la
circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dallart. 416 bis C.P. e di avere operato al
fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra Con la
recidiva semplice, infraquinquennale, reiterata per BAUCINA
Salvatore (art.99 comma 1, comma 2 n.2, comma 4); In Palermo nel
mese di febbraio 2009 22) * listanza cautelare inerente al capo 22)
[avanzata nei confronti di Baucina Salvatore e Razzanelli Giovanni]
stata revocata dal P.M. in data 27 gennaio 2010.PILLITTERI Calogero
23) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e
art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991
nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato ignoti, con
pi azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in
tempi diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua
appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto
GALLO Giovanni, titolare della omonima ditta individuale, a versare
un acconto di 3000 Euro di una pi ampia ed imprecisata somma di
denaro quale messa a posto per la realizzazione di una attivit di
ristrutturazione edilizia di un immobile sito in via Lanza di
Scalea n. 2213, cosi facendo conseguire alla medesima
organizzazione un equivalente ingiusto profitto; Con la circostanza
aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dallart. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di
avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra Con la recidiva
generica (art.99 comma 1) In Palermo dal 2005 al 2007LO PICCOLO
Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CIN Pietro (in concorso con tale
Giuseppe in corso di identificazione) 24) per il delitto p. e p.
dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in
concorso tra loro e con soggetti allo stato ignoti, con pi azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia
consistita nel manifestare la propria appartenenza allassociazione
mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di
danneggiamenti, ed in virt della forza derivante dal vincolo
associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un
ingiusto profitto, costringendo RIZZACASA Vincenzo, titolare
dellimpresa edile AEDILIA VENUSTA 13 14. s.r.l. a versare, in pi
rate, la somma di euro duecentottantamila, in relazione al
costruendo complesso immobiliare sito a Palermo, via Tommaso Natale
nr.120/A. LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro agendo come
mandanti delle pretese estorsive, CIN Pietro ed un tale Giuseppe in
corso di identificazione, agendo in qualit di materiali esecutori
delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di
denaro. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per
LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata,
infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2
n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica
infraquinquennale reiterata per CIN Pietro (art.99 comma 1, comma 2
n.1 e 2, comma 3) In Palermo dal mese di settembre 2006 al mese di
ottobre 2007 LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CIN Pietro
25) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2 c.p. e
art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991
nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante minacce
consistite nel manifestare lappartenenza allassociazione mafiosa
Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti ed
intimidazioni, ed in virt della forza derivante dal vincolo
associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere
atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere RIZZACASA
Vincenzo, titolare della impresa edile AEDILIA VENUSTA s.r.l. a
vendere un appartamento al prezzo di ottantamila euro, notevolmente
pi basso di quello di mercato, cos da trarne un ingiusto profitto;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volont del
CIN; agendo il CIN Pietro come materiale esecutore della richiesta.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO
PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma
4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale
per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3,
comma 4, comma5); Con la recidiva specifica infraquinquennale
reiterata per CIN Pietro (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Palermo dal mese di luglio 2007 fino al febbraio 2008 DI BELLA
Giuseppe 26) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110 e 629
co. 2 in rel. al n.3 co. 2 dellart. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13
maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per
avere, su incarico di Salvatore e Sandro LO PICCOLO ed in concorso
con PULIZZI Gaspare, mediante violenza e minaccia derivanti dalla
loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto
DARRIGO Domenico, responsabile dei lavori eseguiti dalla impresa C.
& C. Costruzioni srl, con sede legale in Catania, relativi al
completamento del sistema fognario del centro abitato di Capaci, a
versare delle somme a titolo di messa a posto per le predette
opere. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO
PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attivit estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto
avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416 bis C.P. e di
avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra. In Palermo accertato nel novembre 2007. Con la
recidiva. RANDAZZO Salvatore (in concorso con una persona allo
stato ancora non identificata) 14 15. 27) al delitto di estorsione
aggravata (artt. 110, 56, 629 comma 2 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio
1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr. 203), per avere,
in concorso con un uomo allo stato ancora non identificato,
mediante minacce consistite nel manifestare lappartenenza
allassociazione mafiosa Cosa Nostra, posto in essere atti idonei
diretti in modo non equivoco, a costringere BARBARO Marcello,
gestori della discoteca GOA di Palermo, a consegnare una somma di
denaro a titolo di pizzo di 5000 euro a Pasqua e 5000 euro a Natale
e/o comunque una somma una tantum di 3000 cos da trarne un ingiusto
profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro
volont. In Palermo nel mese novembre 2009 e nel gennaio 2010 Con la
recidiva reiterata infraquinquennale (LO PICCOLO Sandro), PUCCIO
Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea, BARONE Domenico 28) al
delitto p. e p. dallart. 74 co. 2 d.P.R. n 309/1990, per avere
partecipato ad una associazione, di cui facevano altres parte altre
persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in
numero di almeno dieci o pi persone, finalizzata alla commissione
di pi delitti relativi allacquisto, alla ricezione a qualsiasi
titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita
od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione,
al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo
hashish e cocaina, tra i quali anche quelli di cui al capo che
segue. In particolare: LO PICCOLO Sandro, dirigendo lassociazione,
tra laltro stabilendo i canali di approvvigionamento della droga,
in Italia ed allestero, decidendo in ordine al reperimento ed alla
destinazione del denaro da investire nellacquisto di sostanza
stupefacente, stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di
altre aree territoriali, deliberando di incentivare la coltivazione
di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui
diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi
criminali operanti sul territorio in relazione ai problemi legati
allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei
diversi traffici; PUCCIO Carlo e BOTTA Giovanni, coordinando le
attivit relative al reperimento ed alla cessione dello
stupefacente, percependo i proventi dei diversi traffici gestiti
dai due fratelli BARONE e provvedendo alla relativa ripartizione
tra i vari sodali secondo le disposizioni impartite dal LO PICCOLO
Sandro, con il quale tenevano personalmente i necessari contatti ed
al quale rendicontavano direttamente lesito dei traffici; BARONE
Andrea e BARONE Domenico, acquistando e reperendo a loro volta le
sostanze stupefacenti, curando la distribuzione sulla piazza di
Palermo ed intrattenendo personalmente i rapporti con i singoli
spacciatori; il BARONE Andrea, inoltre assumendo la responsabilit
della gestione del traffico nel territorio di Tommaso Natale,
Partanna, Sferracavallo, Marinella e ZEN; ed il BARONE Domenico,
inoltre, provvedendo pure alla custodia della droga. Con
laggravante di cui allart. 74 co. 3 d.P.R. n 309/1990, essendo il
numero degli associati di dieci e pi. Con laggravante di cui
allart. 61 n 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso il
fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente
all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libert
personale spedito per un precedente reato. Con la recidiva per LO
PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni. Con laggravante di cui allart. 7
legge n 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo in cui era
sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni nellambito del
procedimento n 43/99 del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di
Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro. 15 16. In Palermo ed altre
parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007. (LO
PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea,
BARONE Domenico 29) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv.
c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per avere, in concorso tra loro e
con ignoti, con pi azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
senza lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori dallipotesi
prevista dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a
qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od
offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato,
trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del
tipo cocaina e hashish. Con laggravante di cui allart. 73 co. 6
d.P.R. n 309/1990, per essere stato commesso il fatto da tre o pi
persone in concorso tra loro. Con laggravante di cui allart. 61 n
6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso il fatto durante
il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di
un provvedimento restrittivo della libert personale spedito per un
precedente reato. Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA
Giovanni. Con laggravante di cui allart. 7 legge n 575/1965, per
aver commesso il fatto nel periodo in cui era sottoposto alla
misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno per cinque anni nellambito del procedimento n
43/99 del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per
LO PICCOLO Sandro. In Palermo ed altre parti del territorio
nazionale ed estero fino al 5.11.2007. SERIO Nunzio 30) al delitto
p. e p. dallart. 74 co. 2 d.P.R. n 309/1990, per essersi
stabilmente associato con DAVI Gabriele, DI MAIO Rosolino, LO
PICCOLO Sandro, NUCCIO Antonino, nei cui confronti si proceduto
separatamente, ed altri appartenenti alla associazione mafiosa al
fine di commettere pi delitti relativi allacquisto, detenzione,
commercio e distribuzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina
e marijuana. In particolare: LO PICCOLO Sandro, dirigendo
lassociazione, tra laltro stabilendo i canali di approvvigionamento
della droga, in Italia ed allestero, decidendo in ordine al
reperimento ed alla destinazione del denaro da investire
nellacquisto di sostanza stupefacente, stabilendo quali accordi
stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando
di incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del
mandamento mafioso da lui diretto, risolvendo i conflitti sorti tra
i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in relazione ai
problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei
proventi dei diversi traffici; DAVI e DI MAIO provvedendo ad
approvvigionarsi, insieme a NUCCIO, di sostanze stupefacenti da
portare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con
i vari fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su
piazza. DI MAIO provvedendo inoltre alla tenuta della contabilit e
della cassa del sodalizio; SERIO occupandosi per conto del LO
PICCOLO Sandro degli affari del sodalizio, percependo una quota dei
proventi dei diversi traffici e provvedendo alla consegna di una
parte di tali proventi al medesimo LO PICCOLO; In Palermo nel 2005
SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA
Francesco Paolo16 17. 31) al delitto p. e p. dallart. 74 co. 2
d.P.R. n 309/1990, per avere partecipato ad una associazione, di
cui facevano altres parte altre persone, alcune delle quali rimaste
allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o pi
persone, finalizzata alla commissione di pi delitti relativi
allacquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione,
alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in
vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al
trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tra i quali
anche quelli di cui al capo che segue. Tutti, in particolare,
provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare
e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari
fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza;
provvedendo altres alla tenuta della contabilit e della cassa del
sodalizio; il SERIO percependo una quota dei proventi dei diversi
traffici anche durante la sua detenzione. Con la recidiva specifica
reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo. In Palermo ed altre parti
del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008. SERIO
Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco
Paolo 32) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co.
1 d.P.R. n 309/1990, per avere, in concorso tra loro e con ignoti,
con pi azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza
lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori dallipotesi prevista
dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in
vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con
laggravante di cui allart. 73 co. 6 d.P.R. n 309/1990, per essere
stato commesso il fatto da tre o pi persone in concorso tra loro.
Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo.
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino
al gennaio 2008. MANGIONE Salvatore, FERRAZZANO
MarioMANGIONEFilippo,CAVIGLIADomenico,33) al delitto p. e p.
dallart. 74 co. 2 d.P.R. n 309/1990, per avere partecipato,
unitamente a CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO
Domenico e SERIO Domenico (nei cui confronti si proceduto
separatamente), ad una associazione, di cui facevano altres parte
altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non
identificate, in numero di almeno dieci o pi persone, finalizzata
alla commissione di pi delitti relativi allacquisto, alla ricezione
a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione,
alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla
distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti
del tipo hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di
cui al capo che segue. In particolare: CATALANO Michele per avere
diretto lassociazione, coordinando tutte le attivit relative al
reperimento e cessione dello stupefacente, intrattenendo
personalmente i rapporti con i singoli spacciatori anche al fine di
risolvere i contrasti relativi al territorio di spaccio della
droga; NUCCIO Antonino e SERIO Domenico per avere acquistato e
reperito la sostanza stupefacente; CIARAMITARO Domenico per avere
curato il confezionamento e la pesatura della sostanza
stupefacente, nonch i rapporti con gli spacciatori;17 18. MANGIONE
Salvatore e MANGIONE Filippo per avere curato, gestito e
controllato, anche tramite lopera di altri soggetti loro vicini, il
commercio e lo smercio su piazza di sostanze stupefacenti nel
quartiere Z.E.N.; FERRAZZANO Mario per avere curato il trasporto,
la distribuzione e consegna ai singoli acquirenti e rivenditori,
nonch la vendita delle sostanze stupefacenti ed infine la materiale
riscossione dei proventi dei diversi traffici. In Palermo, sino
allottobre 2007. MANGIONE Salvatore, FERRAZZANO
MarioMANGIONEFilippo,CAVIGLIADomenico,34) al delitto p. e p. dagli
artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per avere, in
concorso tra loro e con CATALANO Michele, NUCCIO Antonino,
CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico (nei cui confronti si
proceduto separatamente), oltre che con ignoti, con pi azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, senza lautorizzazione di
cui allart. 17 e fuori dallipotesi prevista dallart. 75 stesso
d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato,
detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita,
ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed
eroina. Con laggravante di cui allart. 73 co. 6 d.P.R. n 309/1990,
per essere stato commesso il fatto da tre o pi persone in concorso
tra loro. In Palermo, sino allottobre 2007. SPINA Guido, COSENZA
Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino, (DAV Salvatore) 35)
al delitto p. e p. dallart. 74 co. 2 d.P.R. n 309/1990, per avere
partecipato, unitamente a CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei
cui confronti si proceduto separatamente), ad una associazione, di
cui facevano altres parte altre persone, alcune delle quali rimaste
allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o pi
persone, finalizzata alla commissione di pi delitti relativi
allacquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione,
alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in
vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al
trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina ed
eroina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue. Tutti,
in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze
stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di Palermo,
tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi anche
della distribuzione su piazza; provvedendo altres alla tenuta della
contabilit e della cassa del sodalizio. In Palermo, sino allottobre
2007. SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA
Antonino, (DAV Salvatore) 36) al delitto p. e p. dagli artt. 110,
81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per avere, in concorso
tra loro, con CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui
confronti si proceduto separatamente) e con ignoti, con pi azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, senza lautorizzazione di
cui allart. 17 e fuori dallipotesi prevista dallart. 75 stesso
d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato,
detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita,
ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed
eroina. Con laggravante di cui allart. 73 co. 6 d.P.R. n 309/1990,
per essere stato commesso il fatto da tre o pi persone in concorso
tra loro. 18 19. In Palermo, sino allottobre 2007. MESSERI Sergio
37) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n
309/1990, per avere, con pi azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, senza lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori
dallipotesi prevista dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato,
ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente,
venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina. Con la recidiva
specifica reiterata. In Palermo, sino al marzo 2010. LA MATTINA
Edoardo 38) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1
d.P.R. n 309/1990, per avere, con pi azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, senza lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori
dallipotesi prevista dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato,
ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente,
venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza
stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina. Con la recidiva
specifica reiterata infraquinquennale. In Palermo, sino al marzo
2010. CUSIMANO Nicol 39) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.
c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per avere, con pi azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, senza lautorizzazione di
cui allart. 17 e fuori dallipotesi prevista dallart. 75 stesso
d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato,
detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita,
ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva reiterata. In Palermo, sino al marzo 2010. CUSIMANO
Anello 40) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1
d.P.R. n 309/1990, per avere, con pi azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, senza lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori
dallipotesi prevista dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato,
ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente,
venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo hashish e cocaina. In Palermo, sino al marzo
2010. DARICCA Fabio 41) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.
c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per avere, con pi azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, senza lautorizzazione di
cui allart. 17 e fuori dallipotesi prevista dallart. 75 stesso
d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato,
detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita,
ceduto, distribuito,19 20. commerciato, trasportato imprecisati
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. In Palermo,
sino al marzo 2010. CIARAMITARO Gaetano 42) al delitto p. e p.
dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per avere,
con pi azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza
lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori dallipotesi prevista
dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in
vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata. In Palermo, sino allagosto
2007 MARINO Stefano 43) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv.
c.p., 73 co. 1 d.P.R. n 309/1990, per avere, in concorso con altri,
con pi azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza
lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori dallipotesi prevista
dallart. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in
vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata. In Palermo, sino allagosto
2007. Esaminati gli atti del procedimento; Rilevato che, in data 27
gennaio 2010, il Pubblico Ministero ha revocato listanza cautelare
avanzata nei confronti dellindagato RAZZANELLI Giovanni nonch nei
confronti dellindagato RANDAZZO Salvatore limitatamente al delitto
di cui al capo 2) della rubrica, e dellindagato BAUCINA Salvatore
limitatamente al delitto di cui al capo 22) della rubrica;OSSERVA
Le acquisizioni istruttorie poste a fondamento dellistanza
cautelare avanzata dal Pubblico Ministero ed offerte alla
valutazione di questo Giudice sono prevalentemente costituite da
elementi di prova dichiarativi e documentali. Lorgano inquirente ha
proceduto ad esporre ed analizzare le dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino,
Pulizzi Gaspare, Bonaccorso Andrea, Spataro Maurizio, Trapani
Marcello, Avitabile Antonino; ha illustrato ed esaminato lapporto
di conoscenza offerto dalle persone offese; ha dato contezza di
tutti gli elementi ricercati e verificati al fine di pervenire,
anche in relazione ai dati desumibili dalla prova documentale in
atti, alla corretta identificazione degli odierni indagati; ha
ricostruito, sulla scorta di una rigorosa analisi delle plurime
emergenze, gli episodi delittuosi costituenti 20 21. oggetto di
specifica contestazione e gli elementi comprovanti la responsabilit
degli indagati cui detti fatti risultano ascritti; ha provveduto a
compendiare, con riferimento alla posizione di ciascun indagato, le
risultanze istruttorie poste a fondamento della odierna richiesta
de libertate. Alla composizione del quadro indiziario
contribuiscono, altres, elementi acquisiti nellambito di altri
procedimenti (tra questi, conversazioni tra presenti e
comunicazioni telefoniche intercettate nei procedimenti n. 2474/05
r.g.n.r. n. 3828/05 r.g. g.i.p.; n. 4006/06 r.g.n.r. n. 4098/06
r.g. g.i.p.; n. 10119/07 r.g.n.r. n. 11181/07 r.g. g.i.p.; n. 38/08
r.g.n.r. n. 457/08 r.g. g.i.p.) nonch le risultanze dellattivit di
indagine svolta dalla Squadra Mobile di Palermo, articolata in
servizi di osservazione, identificazioni di persone, individuazione
di imprese, esercizi commerciali e siti di interesse. Le
acquisizioni istruttorie del presente procedimento si raccordano e
si saldano, altres, con larticolato e robusto patrimonio di
cognizioni processuali con il quale lorgano inquirente, mediante
lacquisizione agli atti del procedimento di numerosi provvedimenti
giudiziari, ha vieppi definito, peraltro rafforzandone la valenza
probatoria, il complessivo quadro istruttorio. Le sentenze e le
ordinanze coercitive selezionate dal P.M. ed allegate allistanza
cautelare, invero, apportano un contributo di conoscenze basilare
ed imprescindibile che agevola la lettura di contesto e consente
una pi compiuta valutazione degli elementi di prova. Al riguardo,
speciale rilevanza assumono le sentenze emesse dal giudice di
merito e le ordinanze de libertate adottate dal G.I.P. e dal
Tribunale per il riesame che - positivamente apprezzando lapporto
dichiarativo reso da Franzese Francesco e Nuccio Antonino (entrambi
organici alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello in seno alla
quale il Franzese esercitava, altres, le funzioni di reggente)
nonch quello di Pulizzi Gaspare (reggente della famiglia mafiosa di
Carini) e di Bonaccorso Andrea (organico alla famiglia mafiosa di
Brancaccio) danno contezza delle pi recenti acquisizioni inerenti
allassetto del mandamento di San Lorenzo ed alle plurime e
diversificate attivit delittuose realizzate dagli appartenenti a
quella articolazione territoriale di cosa nostra. Come agevole
desumere dalla disamina dei provvedimenti in argomento, il
contributo di conoscenza offerto dai summenzionati collaboratori di
giustizia, riscontrato ed arricchito dalle acquisizioni documentali
(annotazioni e missive sequestrate il 5 novembre 2007 allorquando,
in una abitazione sita in Giardinello, la Squadra Mobile di Palermo
ha proceduto allarresto dei latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo
Piccolo Sandro, Adamo Andrea e Pulizzi Gaspare), ha consentito di
delineare lorganigramma aggiornato del sodalizio criminale in
argomento, di 21 22. definire lidentit degli esponenti di vertice e
dei partecipi, di evidenziare le dinamiche interne alla
associazione, e, pi in particolare, talune nuove alleanze
realizzate in epoca successiva allesecuzione di numerosi
provvedimenti restrittivi (segnatamente emessi nellambito del
procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. nei confronti di Rotolo Antonino
ed altri) nonch talune situazioni di conflitto per la risoluzione
delle quali sono state ricercate strategie che hanno contemplato,
altres, il ricorso alla soppressione degli avversari. Con
particolare riguardo alla valenza delle acquisizioni documentali,
gi stata apprezzata la straordinaria capacit rappresentativa di un
appunto dattiloscritto sequestrato ai Lo Piccolo che, nel
confermare la vitalit e loperativit dellassociazione criminale Cosa
Nostra nonch lassetto unitario e verticistico del sodalizio,
documenta la ripartizione territoriale in mandamenti e famiglie,
lassetto di ciascuna famiglia e le funzioni inerenti al ruolo
svolto dai componenti la medesima (COM COMPOSTA LA FAMIGLIA LE
FUNZIONI DI OGNI COMPONENTE), le modalit di conferimento delle
funzioni (IL CAPO FAMIGLIA SI ELEGGE VOTANDO TUTTI I MEMBRI DELLA
FAMIGLIA. COS COME PURE IL CONSIGLIERE), la composizione e le
funzioni della commissione provinciale (COM
COMPOSTALACOMMISSIONEPROVINCIALEILRUOLODELLACOMMISSIONE), la
formula del giuramento del soggetto iniziato allorganizzazione
criminale Cosa Nostra (GIURO DI ESSERE FEDELE A COSA NOSTRA), i
divieti e doveri dellappartenente al sodalizio mafioso. Rilevante,
inoltre, la forza dimostrativa di quei documenti nei quali sono
menzionati - con abbreviazioni, con indicazione nominativa estesa o
mediante associazione allarticolazione territoriale di riferimento
taluni tra gli indagati del presente procedimento nei confronti dei
quali sono state gi adottate misure cautelari personali ed
affermata la responsabilit in sede di merito (1). Analogamente
rilevanti sono, ancora, gli appunti e le missive che, comprovando
quanto estesa e capillare sia limposizione del pizzo sul
territorio, riportano i nominativi convenzionali degli esattori, la
denominazione degli esercizi commerciali ed i nominativi degli
imprenditori soggetti ad estorsione, lentit di ciascuna pretesa
estorsiva e la cadenza periodica delle relative corresponsioni.
Dotati di altrettanta capacit dimostrativa sono, infine, quei
documenti, invero numerosi, che evidenziano le modalit con le quali
Cosa Nostra persegue, ed in fatto consegue, lobiettivo di1V. le
ordinanze emesse nellambito del procedimento n. 38(08 r.g.n.r. -
457/08 r.g. g.i.p. rispettivamente, in data 19.1.2008 nei confronti
di Alamia Piero + 35, in data 21.3.2008 nei confronti di Bonura
Vittorio + 8., in data 30.6.2008 nei confronti di Alamia Piero +
19. V. la sentenza emessa nellambito di quello stesso procedimento
dal G.U.P. in sede in data 16.7.2009.22 23. acquisire il controllo
delle attivit economiche sul territorio nonch quelle annotazioni
che danno contezza della molteplicit e della entit delle iniziative
imprenditoriali condivise e direttamente supportate da Lo Piccolo
Salvatore e Lo Piccolo Sandro. Tanto premesso, deve rilevarsi che,
anche in ordine ai fatti di specifico interesse dellistanza
cautelare in esame, le acquisizioni documentali (integralmente
riportate nei loro contenuti e correttamente analizzate e valutate
dallorgano inquirente in sede di motivazione della richiesta in
esame) costituiscono elementi di prova fondanti. Alla verifica ed
allapprofondimento dei temi e degli spunti investigativi emergenti
da quelle acquisizioni hanno contribuito, in termini di certa
rilevanza, le dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia
Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Briguglio
Francesco, Trapani Marcello nonch le dichiarazioni rese da taluni
imprenditori e commercianti individuati quali persone offese di
fatti, consumati o tentati, di estorsione aggravata. La motivazione
della richiesta di custodia cautelare d contezza integrale
dellapporto di conoscenza offerto dai collaboratori di giustizia e
dalle persone offese nonch delle ulteriori convergenti acquisizioni
che con quel contributo dichiarativo si saldano ed alla stessa,
pertanto, che, in adesione a esigenze di completezza ed economia
espositiva, dovr comunque in ultimo farsi rinvio. . Ritiene questo
Giudice di dover subito ribadire che le acquisizioni istruttorie
hanno consentito di ulteriormente delineare lassetto del mandamento
di San Lorenzo Tommaso Natale, di individuare taluni esponenti di
vertice e di accertare lorganico inserimento, in seno a quella
articolazione territoriale, di numerosi tra gli odierni indagati.
Con specifico riguardo alla struttura di vertice della famiglia
mafiosa di Capaci ed Isola delle Femmine, plurime coerenti
acquisizioni danno contezza della persistente appartenenza a cosa
nostra di BRUNO Pietro (2) e della funzione direttiva dallo stesso
assunta ed in fatto svolta in seno alla suindicata articolazione
territoriale del sodalizio mafioso in argomento. Franzese
Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare e Spataro Maurizio
hanno concordemente indicato Bruno Pietro quale soggetto organico a
cosa nostra. Franzese ha affermato di avere appreso direttamente da
Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro che Bruno Pietro era il
responsabile del territorio di Capaci e Isola delle Femmine ed ha
riferito in ordine ad una questione di interesse di Parisi Gerardo
e Filippo Catania 2Lappartenenza di Bruno Pietro alla associazione
mafiosa denominata cosa nostra, ed in particolare alla famiglia di
Isola delle Femmine (famiglia rientrante nel mandamento di San
Lorenzo), stata affermata con sentenza del G.U.P. di Palermo emessa
in data 20.12.000, divenuta irrevocabile il 7.10.2003.23 24.
portata alla attenzione dei Lo Piccolo e per la risoluzione della
quale i Lo Piccolo ebbero ad incaricare indirizzandogli un
biglietto - Bruno Pietro quale facente capo della famiglia e quindi
di anche mafiosa, della famiglia di questa zona di competenza
(della questione, inerente il recupero di un credito nella zona di
Capaci, Isola questi di qua Lo Piccolo Salvatore, secondo quanto
riferito dal Franzese prese appunti in un foglietto, che avrebbe
dovuto incaricare, cio indirizzare questo biglietto, a a Bruno
Pietro;v. interrogatoriodel 4.4.2008). Il Franzese, inoltre, nel
prendere visione della fotografia riproducente le sembianze del
Bruno, ha cos affermato: Mi sembra che questo di Capaci , per non
vorrei sbagliarmi e, una volta appreso trattarsi di Bruno Pietro
nato ad Isola delle Femmine il 18.11.1946, ha aggiunto: s, s, in
effettimi sembravaEra questo qua quella persona che parlava, sia il
Sandro Lo Piccolo che Salvatore Lo Piccolo, sul fatto di Isola,
Capaci (v. trascrizione integrale dellinterrogatorio del
24.12.2007). Nuccio Antonino ha riferito di avere appreso da Serio
Domenico e Gio Andrea, entrambi organici al mandamento mafioso di
San Lorenzo - Tommaso Natale, che Bruno Pietro una persona vicina
(interrogatorio del 28.11.2007). Anche Pulizzi Gaspare, udito il
nome di Bruno Pietro, ha affermato: S, io non lo conosco, per Bruno
Pietro dovrebbe essere uomo donore di Isola delle Femmine, ha
chiarito Lo conosco tramite i Lo Piccolo, che a Isola cera Pietro
Bruno come uomo donore ed ha rammentato che, in una occasione, in
Isola delle Femmine, Pipitone Vincenzo aveva salutato una persona
occasionalmente incontrata ed aveva poi detto al Pulizzi: questo
Pietro Bruno (interrogatorio del 3.4.2008). Spataro Maurizio ha
affermato di conoscere Bruno Pietro. Ha precisato che lo stesso gli
venne presentato quale referente di Isola delle Femmine nel 1998;
che ebbe a conoscerlo ai tempi di Giulio Caporrimo, di Sandro Lo
Piccolo; che, pi recentemente (questa estate), ebbe a rivolgersi al
Bruno perch intervenisse in ordine alla richiesta estorsiva patita
dal titolare di un pub (un ragazzo che io conosco ha aperto un pub
l estivoa Isola delle Femmine e cerano andate delle persone
direttamente a chiedere s di fargli avere qualche cosa); che il
Bruno (zio Pietro), trattandosi di persona di interesse dello
Spataro, aveva consentito di rinviare al mese di settembre, quando
finisce la gestione, la dazione di qualche cosa (cos Spataro: lo
zio Pietro mi ha detto dice se sono persone che conosci tu,
problemi non ce ne sono, a settembre quando finisce la gestione gli
fanno avere qualche cosa. Cos ho fatto, per non so pi niente, perch
a me l8 luglio mi hanno arrestato; v. trascrizione integrale
dellinterrogatorio del 17.12.2008). Lo Spataro non ha individuato
in fotografia il Bruno ma, nella circostanza, udite le generalit
della persona effigiata, ha 24 25. evidenziato dettagli che
inducono a ritenere molto risalente la fotografia esibita. Il
collaboratore che, come detto, ha precisato di aver incontrato il
Bruno poco prima della data del proprio arresto (8.7.2008) ha
affermato che lo stesso molto invecchiato ed ha i capelli bianchi
e, di contro, nella fotografia ritratta una persona con i capelli
neri (v. trascrizione integrale dellinterrogatorio del 17.12.008,
cit.). Le convergenti acquisizioni in argomento - ed in particolar
modo le specifiche circostanze che il Franzese e Lo Spataro hanno
riferito quali oggetto della rispettiva diretta cognizione
certamentedepongono per la persistente intraneit di Bruno Pietro in
cosa nostraedunivocamente rappresentano come allo stesso siano
riconosciute nellambito territoriale di riferimento (concordemente
individuato in Isola delle Femmine Capaci) le prerogative proprie
del soggetto collocato in posizione di vertice nellorganigramma
della famiglia mafiosa di appartenenza (i Lo Piccolo lo hanno
indicato con immediatezza quale interlocutore qualificato in
territorio di Capaci per la risoluzione di una questione di
interesse del sodale Catania Filippo; lo Spataro lo ha individuato,
senza smentita alcuna, quale soggetto in grado di assumere
determinazioni essenziali nel territorio di pertinenza in ordine
alle attivit delittuose tipicamente riconducibili al sodalizio
mafioso). . Il convergente contributo dichiarativo di Seidita
Michele, Pulizzi Gaspare e Briguglio Francesco d contezza della
organica appartenenza di DANNA Salvatore alla associazione mafiosa
cosa nostra nonch della funzione direttiva dallo stesso assunta ed
in fatto esercitata in seno alla articolazione territoriale
costituita dalla famiglia mafiosa di Terrasini. Rilevante lapporto
di conoscenza reso da Seidita Michele, reggente del mandamento di
Partinico divenuto collaboratore di giustizia (interrogatorio del
28.11.2002). Il Seidita ha indicato DAnna Salvatore quale reggente
della famiglia mafiosa di Terrasini gi al tempo in cui Terrasini
faceva mandamento Partinico ed ha affermato che aderendo ad un
preciso suggerimento di Lo Piccolo Salvatore egli stesso aveva
mandato a chiamare il DAnna per metterlo a Terrasini. Il
collaboratore ha riferito in ordine al luogo dellincontro avuto con
il DAnna (da Tot Imperiale [] a Partinico) ed allargomento trattato
(abbiamo parlato della situazione di farmi sapere eventualmente
cera qualche lavoro, qualche cosa insomma per la qualsiasi cosa che
lo doveva fare sapere a Partinico e lui mi ha detto va bene e il
discorso stato chiuso).25 26. Le medesime circostanze risultano
riprese dal Seidita sia pure in termini di estrema sintesi nel
successivo interrogatorio del 15 maggio 2003, nellambito del quale
il collaboratore ha effettuato la positiva individuazione
fotografica dellodierno indagato. Pulizzi Gaspare rivelando
circostanze apprese da Lo Piccolo Salvatore nel periodo della
comune latitanza ha affermato che DAnna Salvatore il responsabile
della famiglia mafiosa di Terrasini. Rivelando circostanze oggetto
di diretta percezione, il collaboratore ha affermato che il DAnna
intratteneva rapporti epistolari con Lo Piccolo Salvatore (so il
contatto di biglietti che avevano [] lui ha preso i contatti
Salvatore Lo Piccolo con Salvatore DAnna e Salvatore DAnna era a
disposizione) e rapporti personali con Gaspare Di Maggio,
essenziale tramite tra il DAnna ed il Lo Piccolo (il tramite era
Gaspare Di Maggio, per quanto riguarda Salvatore DAnna). In
particolare, nel riferire in ordine alla estensione territoriale
del mandamento di San Lorenzo come ridisegnata da Lo Piccolo
Salvatore, ha cos dichiarato: Terrasini, una volta che faceva
riferimento a Partinico e Salvatore LO PICCOLO, ha cambiatodiciamo
che se l tirato lui questo paese di Terrasini,ha detto a Salvatore
DANNA, ha fatto sapere da oggiin poi, per qualsiasi cosa di cui hai
bisogno o per rivolgerti a me, devi prima parlare con Gaspare DI
MAGGIO, quindi di tutto ci che hai bisogno GaspareDIMAGGIOdiciamo
che Gaspare , alla fine era il reggente di Cinisi, e di Terrasini
[] il
responsabileaTerrasiniSalvatoreDANNAcheripetoiosochenoncombinatoSalvatore
come uomo donore (interrogatorio del 16.1.2008). Le dichiarazioni
di Briguglio Francesco ulteriormente asseverano la intraneit di
DAnna Salvatore al sodalizio mafioso e la posizione apicale allo
stesso riconosciuta in seno alla famiglia di Terrasini. Il
Briguglio ha confermato lappartenenza di DAnna Salvatore alla
famiglia mafiosa in argomento. In data 20 gennaio 2009, al P.M. che
procedeva a ricostruire lorganigramma delle famiglie mafiose del
mandamento di San Lorenzo (A Terrasini chi cera? ), il Briguglio ha
dichiarato: Terrasini, io quello, credo che gi lo sapete pure voi,
Salvatore DAnna. Nel corso di un successivo interrogatorio del 28
gennaio 2009, effettuata positiva ricognizione fotografica
dellindagato, ha ribadito: Salvatore DAnna, Terrasini. Io, come
dissi gi laltra volta, diciamo, lo conosco perch so che lui,
diciamo, a Terrasini. Il collaboratore, inoltre, pienamente
riscontrando quanto rivelato da Pulizzi, ha riferito che diretto e
qualificato interlocutore del DAnna era Di Maggio Gaspare (rapporti
di portare discorsi e cose li intratteneva Gaspare Di Maggio
direttamente con lui; interrogatorio del 28.1.2009, cit.). Ancora,
rivelando ulteriori rilevanti circostanze, ha riferito che al
DAnna, 26 27. nella veste di responsabile della famiglia mafiosa di
Terrasini, Lo Piccolo Salvatore tramite Di Maggio Gaspare aveva
fatto pervenire i proventi delittuosi di attivit estorsive
realizzate nel territorio di pertinenza di quella articolazione di
cosa nostra (interrogatorio del 4 febbraio 2009). Un ulteriore
episodio rammentato dal Briguglio converge nel dimostrare che in
cosa nostra al DAnna era riconosciuta la funzione di responsabile
in relazione alle questioni di interesse del sodalizio nellarea
territoriale di Terrasini. Questo il passo di interesse
dellinterrogatorio reso dal Briguglio in data 27 marzo 2009: Nel
territorio di San Giuseppe Jato operano BRUSCA Giuseppe ed il
genero Tommaso, titolare di alcuni mezzi meccanici, del quale non
ricordo il nome. Ricordo di avere incontrato nellestate del 2005 il
predetto Tommaso che era interessato a mettere a posto una impresa
di San Giuseppe Jato che stava eseguendo dei lavori ad una scuola
di Terrasini e che aveva subito dei danneggiamenti. Il contatto con
il predetto Tommaso fu avviato da LO DUCA Giuseppe, dipendente del
Cedi Sisa, originario di San Giuseppe Jato. Ho organizzato per tale
motivo un incontro a Terrasini con il Tommaso, il titolare
dellimpresa e Salvatore DANNA, reggente della famiglia mafiosa di
Terrasini. In tale occasione, fu raggiunto laccordo che la ditta di
San Giuseppe Jato avrebbe versato una somma di denaro per la
famiglia di Terrasini. Limpresa ha versato a LO DUCA la somma di 2
mila che mi stata consegnata ed io ho recapitato a DANNA. In
adesione ad una esigenza di completezza, deve rilevarsi che, con
sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 15.42003,
divenuta irrevocabile il 19.4.2004, DAnna Salvatore stato assolto
dal delitto di cui allart. 416 bis co. 1, 3, 4, 5 e 6 c.p.
(contestato in Terrasini e nella provincia di Palermo) e che,
pertanto, fino alla data indicata in quella imputazione (dal marzo
1996 al 23 gennaio 2001), opera, ai sensi dellart. 649 c.p.p., la
preclusione del giudicato. . Gli elementi in atti dimostrano
lappartenenza strutturale a cosa nostra dellindagato ACQUISTO
Michele. Il convergente apporto dichiarativo di Franzese Francesco,
Nuccio Antonino e Spataro Maurizio si salda con il pi risalente
contributo di conoscenza di Velardi Mario. Ulteriori importanti
elementi di giudizio vieppi confermativi della piena validit della
prova dichiarativa - sono costituiti dalle risultanze dellattivit
di intercettazione eseguita nellambito di altro procedimento
penale, risultanze utilmente raccordate con gli esiti dei correlati
approfondimenti investigativi. Franzese Francesco ha affermato che
Acquisto Michele, imprenditore edile, ha lavorato in societ con
diversi esponenti mafiosi (interrogatorio del 23.11.2007). Tra i
soci occulti dellodierno indagato il Franzese ha indicato se
stesso, Orlando Felice e Di Trapani Diego. Il 27 28. collaboratore
ha precisato che lAcquisto, pur non essendo uomo donore, aveva
chiara contezza della appartenenza del Franzese alla associazione
mafiosa ed aveva stabilmente dimostrato di essere a disposizione di
cosa nostra nel settore di competenza (Michele Acquisto sempre
stata una persona a disposizione dellorganizzazione mafiosa nel
settore degli appalti; interrogatorio del 3.5.2008). Nuccio
Antonino, asseverando quanto rivelato dal Franzese, ha riferito in
ordine alla comunanza di interessi esistente tra il Franzese e
lAcquisto (Riconosco Michele Acquisto dello Zen che era in societ
con Franzese in una impresa di lavori edili; interrogatorio del
16.4.2008) ed ha indicato lAcquisto quale imprenditore che cosa
nostra imponeva sul territorio, coartando la libera determinazione
dellappaltatore, allorquando venivano intraprese attivit di
edificazione ( Lo stesso ingegnere doveva realizzare un altro
lavoro in via Castelforte ed in tal caso anzich pagare il pizzo fu
imposta quale ditta esecutrice dei lavori quella di Michele
DACQUISTO in societ con FRANZESE. Ancora, lo stesso MORELLO doveva
realizzare 3 ville in Via Fabio Besta a Cardillo. Fu stabilito che
i lavori dovevano essere eseguiti in una villa da Mimmo SERIO,
Andrea GIOE e Sandro LO PICCOLO in societ tra loro; unaltra doveva
essere realizzata da Francesco FRANZESE con Michele ACQUISTO;
infine la terza da parte di Piero ALAMIA; interrogatorio del
27.2.2008). Spataro Maurizio, confermando una specifica e rilevante
circostanza dichiarata dal Franzese, ha riferito in ordine ai
rapporti esistenti tra Acquisto Michele e Di Trapani Diego ed ha
precisato che lAcquisto faceva da tramite tra Diego Di Trapani e
Bonanno Giovanni e che con questultimo affrontava questioni
riguardanti cosa nostra (interrogatorio del 17.12.2008). Lo
Spataro, inoltre, conferendo speciale concretezza alla rivelazione
in argomento, ha raccontato che in una circostanza lAcquisto ed il
Bonanno si erano incontrati perch il Bonanno riteneva di dover far
pervenire un chiarimento a Di Trapani Diego. In particolare,
lAcquisto avrebbe dovuto riferire al Di Trapani che il Bonanno non
aveva sbagliato in niente (interrogatorio del 28.11.2008). Nella
ricostruzione resa dal collaboratore lincontro si colloca nella
fase in cui tutti si lamentavano di come Giovanni potesse gestire i
soldi delle estorsioni e i detenuti che si lamentavano che non gli
arrivavano i soldi. La risultanza, appena il caso di evidenziare,
univocamente rappresentativa del livello di inserimento
dellindagato in seno al sodalizio mafioso. Acquisto Michele,
invero, risulta ammesso dai vertici della famiglia mafiosa di
Resuttana alla funzione di latore di messaggi inerenti le pi intime
e complesse dinamiche del contesto associativo criminale in
argomento. Siffatte acquisizioni coerentemente si saldano, come
anticipato, con il pi risalente apporto dichiarativo di Velardi
Mario, collaboratore di giustizia che ha riferito in merito alla 28
29. composizione ed alle attivit delittuose della famiglia mafiosa
di Tommaso Natale relativamente ai primi anni 90. Il Velardi gi
nellanno 1995 aveva indicato lodierno indagato da lui menzionato
Michele DAcquisto, con evidente lieve imperfezione del ricordo
quanto al cognome - quale abituale accompagnatore di Orlando Felice
(ed il rapporto tra i due, pi recentemente riferito anche dal
Franzese, comprovato da un servizio di controllo che li ha
identificati insieme, a bordo di una autovettura, in data 18 marzo
1996). Il collaboratore, inoltre, aveva inserito lAcquisto nel
novero delle persone giuste, novero che nella valutazione da lui
effettuata includeva anche Bruno Giuseppe, inteso castagna (e cos
citato dal Velardi), Lo Piccolo Sandro, Lo Piccolo Calogero (tutti
soggetti la cui appartenenza a cosa nostra stata successivamente
accertata). Gli esiti di attivit tecniche ulteriormente corroborano
la consistenza del quadro indiziario fin qui sinteticamente
delineato. Il servizio di intercettazione eseguito nellambito di
altro procedimento penale (proc. n. 4006/06 r.g.n.r.) documenta la
gravissima situazione di conflitto creatasi in seno alla famiglia
mafiosa di Partanna Mondello, nellanno 2004, tra i fratelli
Collesano Vincenzo e Collesano Rosario (3). Emerge con chiarezza
dalle conversazioni tra presenti captate che la contrapposizione
tra i Collesano era nota in Cosa Nostra (cos Gottuso Salvatore
dialogando con Cin Filippo: ci sono mali discorsi a Partanna! ()
Tutti e due i fratelli uno comanda da una parte e un altro comanda
da unaltra parte! () si stanno ammazzando come i cani! 4); emerge,
con altrettanta chiarezza, che Acquisto Michele era schierato con
Collesano Vincenzo (cos Gottuso Salvatore dialogando con Dav
Salvatore il quale, scarcerato dopo un lungo periodo di detenzione,
rivendicava una posizione di vertice in seno alla famiglia di
Partanna: Michele Acquisto, quello dello ZEN compare del
fontaniere, il piccolo, come si chiama? con Enzo 5). Il rapporto
tra Acquisto Michele e Collesano Vincenzo ulteriormente asseverato
dai plurimi contatti telefonici intercorsi tra i due nel medesimo
periodo cui hanno riguardo le sopra citate conversazioni tra
presenti (tra il 6 marzo 2004 ed il 24 giugno 2004 risultano 74
contatti telefonici) nonch dal tenore di una conversazione
telefonica in data 12 maggio 2004 nellambito della quale evidente
lesistenza di un legame collaudato tra gli interlocutori nonch
lesigenza di cautela che induce entrambi a non menzionare i
rispettivi amici e, altres, a non esplicitare gli argomenti
trattati (cos Collesano ad Acquisto: No aspetto ad un amico mio che
gli devo chiedere una cosa per 3Collesano Vincenzo e Collesano
Rosario, entrambi destinatari della ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa il 20.1.2007 nellambito del procedimento n.
4006/06 r.g.n.r. 4098/06 r.g. g.i.p., sono stati dichiarati
responsabili del delitto di cui allart. 416 bis c.p. e condannati
(v. sentenza del G.U.P. in sede del 7.8.2008 e sentenza del
Tribunale in sede del 3.7.2009). 4 V. conversazione intercorsa in
data 20.1.2004, riportata nella citata ordinanza di custodia n.
4098/06 del 20.1.2007. 5 V. conversazione intercorsa in data
28.1.2004, riportata nella ordinanza di custodia citata nella nota
che precede e, altres, nella motivazione della richiesta di
custodia in esame, nel prosieguo interamente trascritta.29 30.
quella situazione mia [] E quindi sono qua, vedi di trovare, di
rintracciare all'amico tuo [ Al "presidente" []Fammi sapere qualche
cosa che cos gli vado a dare la risposta!) 6. . Lappartenenza di
BIONDO Mario alla associazione mafiosa cosa nostra comprovata da
elementi di prova documentale e dallapporto dichiarativo di Trapani
Marcello. Due missive tra le numerose rinvenute in possesso di Lo
Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro - minuziosamente analizzate
nei rispettivi contenuti, raccordate tra loro e coordinate con i
rilevanti esiti in