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MOVIMENTO FORENSE PADOVA PADOVA Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Amministrativo Telematico Anno 2017 a cura dell’Avv. Edoardo Ferraro - Presidente MF Padova - - Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF -
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Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Amministrativo Telematico - Anno 2017

Jan 21, 2018

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Edoardo Ferraro
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Page 1: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Amministrativo Telematico - Anno 2017

MOVIMENTOF O R E N S EP A D O V AP A D O V A

Breve CompendioGiurisprudenziale del Processo Amministrativo

TelematicoAnno 2017

a curadell’Avv. Edoardo Ferraro

- Presidente MF Padova -- Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF -

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PREMESSA

A seguito dell’entrata in vigore il 1o gennaio 2017 del Processo Amministrativo Telematico, si

rende disponibile per tutti i colleghi il presente Compendio, che riunisce le decisioni più

interessanti dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato in tema di giustizia telematica

amministrativa.

Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione

negli orientamenti giurisprudenziali.

Si possono trovare le decisioni integrali sul sito della Giustizia amministrativa

www.giustizia-amministrativa.it

Sperando di fare cosa utile.

Avv. Edoardo Ferraro

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SOMMARIO

TAR Catanzaro, Sez. I, Ord. caut. 26.1.2017, n. 33Atto di costituzione - Procura - Copia digitale per immagini della procura senzaattestazione di conformità - Nullità

Pag. 8

TAR Catanzaro, Sez. I, Sent. 10.2.2017, n. 175Ricorso depositato dopo l’1.1.2017 - Copia digitale per immagini - Difformità dalleprescrizioni di legge - Nullità

Pag. 8

TAR Basilicata, Sent. 16.2.2017, n. 1601. Notifica del ricorso - A mezzo PEC - Prima dell’adozione delle Regole tecniche -Ammissibilità2. Notifica del ricorso - Con il formato di firma digitale CAdES anziché PAdES -Inesistenza della notifica

Pag. 9

TAR Napoli, Sez. II, Sent. 22.2.2017, n. 10531. Firma digitale - Art. 136, comma 2 bis, C.P.A. - Obbligo e non facoltatività2. Notifica ricorso cartaceo - Relazioni di notifica redatte e sottoscritte in manieraautografa dal difensore - Possibilità

Pag. 10

TAR Lazio, Sez. II, Sent. 1.3.2017, n. 2993Ricorso - Notifica copia cartacea non sottoscritta con firma digitale - Ammissibilità

Pag. 11

Consiglio di Stato, Sez. VI, Ord. caut. 3.3.2017, n. 880Copia cartacea d’obbligo - Art. 7 comma 4 D.L. 168/2016 - Condizione per discuterel’istanza cautelare e il merito

Pag. 11

TAR Lazio, Sez. III bis, Ord. 8.3.2017, n. 3231Firma digitale PAdES apposta ai Moduli - Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati conil Modulo

Pag. 12

TAR Reggio Calabria, Sent. 15.3.2017, n. 209Firma digitale PAdES apposta al Modulo deposito atti - Memoria non sottoscrittadigitalmente - Ammissibile

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TAR Napoli, Sez. I, Sent. 28.3.2017, n. 16941. Memoria - Scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogicoprivo di sottoscrizione autografa - Nullità2. Procura alle liti - Copia digitale per immagini del testo in formato analogico a firmaautografa senza asseverazione - Nullità3. Firma digitale - Memoria e procura alle liti - Mancanza - Nullità - Firma del Modulodeposito atti - Non sana

Pag. 13

TAR Napoli, Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1799Specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al D.P.C.M. n. 40 del 2016 - Firmadigitale - Formato diverso da Specifiche tecniche

Pag. 14

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1541Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale -Regolarizzabilità su ordine del Collegio

Pag. 14

TAR Catanzaro, Sez. I, Sent. 26.4.2017, n. 679Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità

Pag. 15

TAR Lazio, Sez. III, Sent. 9.5.2017, n. 5545Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità

Pag. 15

TAR Napoli, Sez. I, Sent. 28.6.2017, n. 3507Ricorso in formato nativo digitale - Privo di sottoscrizione con firma digitale - Nullità -Esclusione

Pag. 16

TAR Palermo, Sez. III, Sent. 13.7.2017 n. 1842Notifica a mezzo PEC - Registro IPA - Pubblici Elenchi - Mancata comunicazioneindirizzo PEC - Modalità cartacea necessaria

Pag. 16

Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 11.9.2017, n. 4286Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale -Regolarizzabilità su ordine del Collegio.

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TAR Sardegna, Sez. I, Sent. 12.9.2017, n. 580Ricorso - In formato cartaceo con firma digitale apposta a termine d’impugnazionescaduto - Nullità - Esclusione

Pag. 17

TAR Basilicata, Sent. 21.9.2017, n. 607Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo diposta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Nullità

Pag. 18

TAR Catania, Sez. III Sent. 13.10.2017, n. 2401Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo diposta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Esclusione

Pag. 18

TAR Molise, Ord. Coll. 13.11.2017 n. 420Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo diposta elettronica dell’Avvocatura di Stato non inserito nel registro del Ministero dellagiustizia - Esclusione - Indirizzo PEC pubblicato sul sito internet dell’Avvocatura -Errore scusabile

Pag. 20

Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 24.11.2017, n. 54901. Ricorso cartaceo sottoscritto con firma autografa - Irregolarità - Nuova notifica -Necessità - costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato – Irrilevanza2. Procura speciale - Redatta in formato cartaceo - Possibilità - Condizione

Pag. 21

TAR Catania, Sez. II, Sent. 4.12.2017, n. 2806Notifica del ricorso - A mezzo posta elettronica certificata - A Pubblicaamministrazione - Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro delMinistero della giustizia - Esclusione

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Atto di costituzione - Procura - Copia digitale per immagini della procura senzaattestazione di conformità - Nullità

In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), ènullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento delloscopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, inviolazione dell’art. 136, comma 2 bis, C.P.A. e dell’art. 9, comma 1, D.M. 16 febbraio2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato didocumento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senzaattestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2 ter, C.P.A. edell’art. 8, comma 2, D.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

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Ricorso depositato dopo l’1.1.2017 - Copia digitale per immagini - Difformità dalleprescrizioni di legge - Nullità

Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativotelematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di unatto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, l’atto depositato risulta difforme dalmodello legale delineato dall’art. 136, comma 2 bis, C.P.A. e dall’art. 9, comma 1 D.M.16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formatodi documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendol’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, C.P.C.), giacché non solo è certa lapaternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscrittodigitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e alCollegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesadelle parti.

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TAR CatanzaroTAR CatanzaroSez. I, Ord. caut. 26.1.2017, n. 33Sez. I, Ord. caut. 26.1.2017, n. 33

TAR CatanzaroTAR CatanzaroSez. I, Sent. 10.2.2017, n. 175Sez. I, Sent. 10.2.2017, n. 175

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1. Notifica del ricorso - A mezzo PEC - Prima dell’adozione delle Regole tecniche -Ammissibilità

È ammissibile il ricorso notificato in forma telematica, non potendo la predettatipologia di notificazione essere considerata inesistente, tale essendo solo la notificache non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogodove è stata eseguita.

2. Notifica del ricorso - Con il formato di firma digitale CAdES anziché PAdES -Inesistenza della notifica

Dal 1° luglio 2016, è inesistente la notifica del ricorso con il formato di firma digitaleCAdES, anziché con quello PAdES, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6,dell’Allegato al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, equivalendo ad una notifica priva disottoscrizione.

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TAR BasilicataTAR BasilicataSent. 16.2.2017, n. 160Sent. 16.2.2017, n. 160

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1. Firma digitale - Art. 136, comma 2 bis, C.P.A. - Obbligo e non facoltatività

Ai sensi dell’art. 136, comma 2 bis, C.P.A. e dell’art. 9, D.P.C.M. 16 febbraio 2016(Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli attidelle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con firma digitale; nonpaiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizionesulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativotelematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito,anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo diinequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali.

2. Notifica ricorso cartaceo - Relazioni di notifica redatte e sottoscritte in manieraautografa dal difensore - Possibilità

Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alleformalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che èammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante nonsoltanto l’autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte esottoscritte in maniera autografa dal difensore.

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TAR NapoliTAR NapoliSez. II, Sent. 22.2.2017, n. 1053Sez. II, Sent. 22.2.2017, n. 1053

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Ricorso - Notifica copia cartacea non sottoscritta con firma digitale - Ammissibilità

Anche dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico è consentito ilricorso alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, quale la notificacartacea dell'atto introduttivo del giudizio non firmato digitalmente.

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Copia cartacea d’obbligo - Art. 7 comma 4 D.L. 168/2016 - Condizione per discuterel’istanza cautelare e il merito

Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, D.L. 31agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), dicui all’art. 55, comma 5, C.P.A., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio ditale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazionecomunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza cameraleanteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, ilsuddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestàpresidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, C.P.A..

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TAR LazioTAR LazioSez. II, Sent. 1.3.2017, n. 2993Sez. II, Sent. 1.3.2017, n. 2993

Consiglio di StatoConsiglio di StatoSez. VI, Ord. caut. 3.3.2017, n. 880Sez. VI, Ord. caut. 3.3.2017, n. 880

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Firma digitale PAdES apposta ai Moduli - Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati conil Modulo

L’art. 6, comma 5, dell’Allegato A) al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regoletecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), cheespressamente prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitalePAdES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissionedel ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi“, deve intendersi riferita,in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo che, ove nonsottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento dellasottoscrizione di invio del Modulo di deposito.

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Firma digitale PAdES apposta al Modulo deposito atti - Memoria non sottoscrittadigitalmente - Ammissibile

È ammissibile la memoria non sottoscritta digitalmente, depositata dopo l’entrata invigore del processo amministrativo telematico mediante sottoscrizione con firmadigitale del Modulo di deposito atti, secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 5,dell’Allegato A al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operativeper l'attuazione del processo amministrativo telematico), che all’ultimo alinea prevedeche “la firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti inessi contenuti”.

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TAR LazioTAR LazioSez. III bis, Ord. 8.3.2017, n. 3231Sez. III bis, Ord. 8.3.2017, n. 3231

TAR Reggio CalabriaTAR Reggio CalabriaSent. 15.3.2017, n. 209Sent. 15.3.2017, n. 209

Page 13: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Amministrativo Telematico - Anno 2017

1. Memoria - Scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogicoprivo di sottoscrizione autografa - Nullità

È nulla la memoria, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativotelematico, con scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogicoprivo di sottoscrizione autografa.

2. Procura alle liti - Copia digitale per immagini del testo in formato analogico a firmaautografa senza asseverazione - Nullità

È nulla la procura alle liti, depositata dopo l’entrata in vigore del processoamministrativo telematico, in copia digitale per immagini del testo in formatoanalogico a firma autografa del legale rappresentante dell’amministrazione ma senzaasseverazione.

3. Firma digitale - Memoria e procura alle liti - Mancanza - Nullità - Firma del Modulodeposito atti - Non sana

La mancanza di firma digitale sulla memoria o sulla procura alle liti, depositate dopol’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, non è sanata dall’avvenutasottoscrizione da parte del difensore, mediante apposizione della firma digitale, incalce al “Modulo Deposito Atto/Documenti”.

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TAR NapoliTAR NapoliSez. I, Sent. 28.3.2017, n. 1694Sez. I, Sent. 28.3.2017, n. 1694

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Specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al D.P.C.M. n. 40 del 2016 - Firmadigitale - Formato diverso da Specifiche tecniche

Considerato che il cd. Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e ladecisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015impongono agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondodeterminati standard, tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES, non si puòsanzionare con l’inesistenza dell’atto l’utilizzo della firma apposta secondo lo standardCAdES sebbene le Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico,contenute nell’Allegato A al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impongano l’uso dellostandard PAdES; trattandosi di un formato ammesso dall’ordinamento comepienamente affidabile in termini di riconducibilità dell’atto al firmatario, l’utilizzo delformato CAdES anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altreparti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è sanata dallacostituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, C.P.A..Ed, infatti, la copia allegata alla produzione del ricorrente, sebbene rechi in calce larelazione di notifica a mezzo PEC, è priva di qualsivoglia attestazione di conformitàdella stessa all'originale, il che rende evidente la improcedibilità del ricorso.

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Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale -Regolarizzabilità su ordine del Collegio

Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte(nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza disottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità deimenzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine delCollegio, nel termine perentorio fissato.

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TAR NapoliTAR NapoliSez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1799Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1799

Consiglio di StatoConsiglio di StatoSez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1541Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1541

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Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità

Dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico è ammissibile il ricorsoredatto in doppio originale, uno in formato cartaceo e fisicamente sottoscritto daidifensori e un secondo in formato informatico munito della firma digitale (questosecondo depositato nei termini).

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Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità

Anche dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico nessuna normavieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviandoalla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo.

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TAR CatanzaroTAR CatanzaroSez. I, Sent. 26.4.2017, n. 679Sez. I, Sent. 26.4.2017, n. 679

TAR LazioTAR LazioSez. III, Sent. 9.5.2017, n. 5545Sez. III, Sent. 9.5.2017, n. 5545

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Ricorso in formato nativo digitale - Privo di sottoscrizione con firma digitale - Nullità - Esclusione

Non è suscettibile di comportare l’insanabile nullità, per mancanza di sottoscrizione exart. 42 C.P.A., il ricorso che, pur redatto in formato nativo digitale conforme al dispostodell’art. 12, comma 1, lett. a), delle specifiche tecniche (Allegato A del D.P.C.M. n. 40del 2016), è privo di sottoscrizione con firma digitale, in violazione dell’art. 136,comma 2 bis, C.P.A. e dell’art. 9, comma 1, D.P.C.M. n. 40 del 2016 (Regolamentorecante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo), e ciòin virtù del principio di raggiungimento dello scopo, recando l’atto cartaceo notificatoalla controparte l’autenticazione in calce del mandato ed essendo la relata di notificasottoscritta in maniera autografa dal difensore, onde non possa dirsi che l’attonotificato non sia inequivocamente riferibile al procuratore.

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Notifica a mezzo PEC - Registro IPA - Pubblici Elenchi - Mancata comunicazioneindirizzo PEC - Modalità cartacea necessaria

Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gliindirizzi PEC da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA,disciplinato dall'art. 16, n. 8, D.L. n. 185 del 2008. Ne discende che ai fini della notificatelematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potràutilizzarsi qualunque indirizzo PEC, ma solo quello inserito nell’apposito registrotenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarlientro il 30 novembre 2014. In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli attiprocessuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalitàcartacee.

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TAR NapoliTAR NapoliSez. I, Sent. 28.6.2017, n. 3507Sez. I, Sent. 28.6.2017, n. 3507

TAR PalermoTAR PalermoSez. III, Sent. 13.7.2017 n. 1842Sez. III, Sent. 13.7.2017 n. 1842

Page 17: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Amministrativo Telematico - Anno 2017

Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale -Regolarizzabilità su ordine del Collegio.

Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senzal’attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolaritàsanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, C.P.A., secondo cui il giudice deve fissare untermine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere allaregolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoriadi irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine.

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Ricorso - In formato cartaceo con firma digitale apposta a termine d’impugnazionescaduto - Nullità - Esclusione

Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, con firma digitale apposta a termined’impugnazione scaduto, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale èviziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, c.p.a., secondocui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deveprovvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoriadella declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine.

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TAR SardegnaTAR SardegnaSez. I, Sent. 12.9.2017, n. 580Sez. I, Sent. 12.9.2017, n. 580

Consiglio di StatoConsiglio di StatoSez. III, Sent. 11.9.2017, n. 4286Sez. III, Sent. 11.9.2017, n. 4286

Page 18: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Amministrativo Telematico - Anno 2017

Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo diposta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Nullità

Dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, è nulla la notifica delricorso giurisdizionale ad una Pubblica amministrazione presso un indirizzo di postaelettronica non inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

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Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo diposta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Esclusione

Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, ai fini della notificatelematica di un atto processuale ad una Amministrazione pubblica non puòutilizzarsi qualunque indirizzo PEC, ma solo quello inserito nell'apposito registrotenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarlientro il 30 novembre 2014.

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TAR CataniaTAR CataniaSez. III, Sent. 13.10.2017, n. 2401Sez. III, Sent. 13.10.2017, n. 2401

TAR BasilicataTAR BasilicataSent. 21.9.2017, n. 607Sent. 21.9.2017, n. 607

Page 19: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Amministrativo Telematico - Anno 2017

Notifica del ricorso alla P.A. a mezzo PEC - Ad indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura di Stato non inserito nel registro del Ministero della giustizia -Esclusione - Indirizzo PEC sul sito internet dell’Avvocatura - Errore scusabile

Deve essere concessa la remissione in termini per errore scusabile per avere ilricorrente notificato, dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, ilricorso all’indirizzo PEC che non corrisponde all’indirizzo presso il quale devono, invece,essere notificati all’Avvocatura distrettuale dello Stato gli atti giudiziari, nel caso in cuil’indirizzo PEC utilizzato risultava dal sito dell’Avvocatura.

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TAR MoliseTAR MoliseOrd. Coll. 13.11.2017, n. 420Ord. Coll. 13.11.2017, n. 420

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1. Ricorso cartaceo sottoscritto con firma autografa - Irregolarità - Nuova notifica -Necessità - costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato - Irrilevanza

Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico il ricorsoamministrativo - redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa deldifensore - va ritenuto meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - purnon essendo conforme alle regole di redazione degli artt. 136 comma 2 bis e 9 comma1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale dinullità (art. 156 comma 1, C.P.C.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156comma 3, C.P.C.), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumentofinalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal checonsegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta lacostituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato.

2. Procura speciale - Redatta in formato cartaceo - Possibilità - Condizione

La procura speciale, atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore,può essere redatta in formato cartaceo, come previsto dall’art. 8, comma 2, D.P.C.M.16 febbraio 2016, n. 40, e ai fini della regolarità, rileva solo che, al momento deldeposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l’asseverazione dell’art.22, comma 2, D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82.

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Consiglio di StatoConsiglio di StatoSez. V, Sent. 24.11.2017, n. 5490Sez. V, Sent. 24.11.2017, n. 5490

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Notifica del ricorso - A mezzo posta elettronica certificata - A Pubblicaamministrazione - Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del

Ministero della giustizia - Esclusione

Dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (PAT), èinammissibile la notifica del ricorso effettuata all’Amministrazione resistente a unindirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dallalegge, non essendo configurabile l’errore scusabile tenuto conto che incombe sulricorrente l’onere di verificare sempre se l’eventuale recapito indicatodall’Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l’accettazione dellacorrispondenza proveniente dall’utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsiin vigenza del PAT: né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi lastessa nella consultazione dei registri all’uopo individuati dalle disposizioni diriferimento innanzi richiamate.

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TAR CataniaTAR CataniaSez. II, Sent. 4.12.2017, n. 2806Sez. II, Sent. 4.12.2017, n. 2806

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DISCLAIMERLa presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione.Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude lapossibilità di controllare tutte le fonti esistenti e l’autore non può fornirealcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizieriportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno,diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio oimproprio delle informazioni contenute in questo compendio, ivi inclusi,senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attivitàaziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di datiubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anchequalora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente dellapossibilità del verificarsi di tali danni.

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A cura della Commissione Giustizia Telematica

del Movimento Forense Padova

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