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FOCUS PROGETTARE E COSTRUIRE MEGLIO SI DEVE E SI PUO’ C’ERA UNA VOLTA IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI MOLTE PIU’ RESPONSABILITA’ IN CAPO AL PROFESSIONISTA ING. FRANCO BAROSSO Coordinatore Commissione Impianti e Sicurezza F.I.O.P.A. TORINO INCONTRA - SALA CAVOUR Torino, 2 febbraio 2012
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FOCUS PROGETTARE E COSTRUIRE MEGLIO SI DEVE E SI PUO’ TORINO INCONTRA -SALA CAVOUR Torino, 2 febbraio 2012 ING. FRANCO BAROSSO Coordinatore Commissione Impianti e Sicurezza F.I.O.P.A. RIVOLUZIONE NORMATIVA DELLA PREVENZIONE INCENDI ING. FRANCO BAROSSO 2 2 Febbraio 2012
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FOCUS

PROGETTARE E COSTRUIRE MEGLIO SI DEVE E SI PUO ’

C’ERA UNA VOLTAIL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

MOLTE PIU ’ RESPONSABILITA ’IN CAPO AL PROFESSIONISTA

ING. FRANCO BAROSSOCoordinatore Commissione Impianti e Sicurezza F.I.O.P.A.

TORINO INCONTRA - SALA CAVOURTorino, 2 febbraio 2012

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RIVOLUZIONE NORMATIVA DELLA PREVENZIONE INCENDI

• D.M. 05 agosto 2011• D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151• Lettera - Circolare M.I. n. 0013061 del 06.10.2011• D.M. ………..

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DECRETO MINISTERO INTERNO5 AGOSTO 2011

Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero

dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139

(G.U. 26.08.2011 n. 198,con le modifiche apportate dalla Errata Corrige in G.U. 05.09.2011 n. 206)

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D.P.R. 1° AGOSTO 2011 N. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30.07.2010 n. 122

(G.U. 22.09.2011 n. 221)

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D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N. 151

Art. 1Definizioni

• SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della legge 7.8.1990 n. 241, come sostituito dall’art. 49, comma 4-bis, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010 n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettere e) e f), del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008 n. 133

• SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento

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Art. 2Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attivitàsoggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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Art. 2Finalità ed ambito di applicazione

2. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

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Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le attivitàindustriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del D. Lgs. 17.08.1999 n. 334 e successive modificazioni.

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D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N. 151Art. 3

Valutazione dei progetti1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato

I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro 30 giorni può richiedere documentazione integrativa. Il comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

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D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N. 151Art. 4

Controlli di prevenzione incendi1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento l’istanza di cui al

comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visitetecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

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Art. 4Controlli di prevenzione incendi

3. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria C, il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni. Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

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Art. 4Controlli di prevenzione incendi

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’allegato I alla normativa di prevenzione incendi……..

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto, in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanzepericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

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D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N. 151Art. 8

Nulla osta di fattibilità1. Gli enti e i privati responsabili delle attivitàdi cui

all’Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9Verifiche in corso d’opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivitàdi cui all’Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l’effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell’opera.

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Le principali novità del recente D.P.R., ben evidenziate nell’ancor più recente Lettera-circolare M.I. prot. n. 0013061 del 06.10.2011 (con i primi indirizzi applicativi), sono dunque le seguenti:

1. l’abrogazione del D.P.R. 12.01.1998 n. 37(sui procedimenti di prevenzione incendi) esoprattutto del D.M. 16.02.1982, con il qualeerano state determinate 97 attività soggettealle visite di prevenzione incendi;

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2. un nuovo elenco di 80 attività soggette alle visite ed ai controlli: le 97 precedenti sono sostanzialmente mantenute, seppur con diversa numerazione e con alcuni accorpamenti, alcune sono sparite (ascensori e montacarichi, stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile), alcune sono di nuova istituzione (campeggi, attività di demolizione di veicoli, aerostazioni, interporti, grandi stazioni ferroviarie e marittime, metropolitane, gallerie stradali, grandi complessi terziari o per il terziario);

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D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N. 1513. tutte le attività sono suddivise in tre categorie, in base alla complessità ed

al rischio, per le quali sono stabilite procedure diverse:• categoria A: attività semplici, a basso rischio e standardizzate, cioè

attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi perl’incolumità pubblica, che hanno un limitato livello di complessità e che sono dotate di norme tecniche di riferimento; per esse si applicano i principi della SCIA (e sono previste visite a campione successive), cioè, prima dell’inizio dell’attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività che produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del CPI (che non viene piùrilasciato); a detta segnalazione (da inviare al SUAP – Sportello unico per le attività produttive o ai Vigili del fuoco) deve essere allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attivitàrealizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio consistente in progetto, certificazioni e/o dichiarazioni ed asseverazione di conformità di un tecnico abilitato; appartengono, ad esempio, alla categoria A: centrali termiche e gruppi elettrogeni fino a 350 kW, autorimesse fino a 1000 m2 ma anche scuole fino a 150 persone, alberghi, ospedali e case di riposo fino a 50 posti letto, negozi fino a 600 m2, uffici fino a 500 persone;

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• categoria B: attività mediamente complesse, cioè attività a rischio medio, relativamente complesse o che non hanno una norma tecnica verticale e non sono da ritenersi ad alto rischio;per esse si continua a richiedere l’esame preventivo del progetto (che avverrà entro 60 giorni) e, a fine lavori, si trasmette ancora una SCIA (e sono previste visite a campione successive) con allegata la documentazione che attesti la conformitàdell’attività realizzata al progetto e alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio consistente in certificazioni e/o dichiarazioni ed asseverazione di conformità di un tecnico abilitato; appartengono, ad esempio, alla categoria B: centrali termiche e gruppi elettrogeni oltre 350 fino a 700 kW, autorimesse oltre 1000 fino a 3000 m2 ma anche scuole oltre 150 fino a 300 persone, alberghi, ospedali e case di riposo oltre 50fino a 100 posti letto, negozi oltre 600 fino a 1500 m2, uffici oltre 500 fino a 800 persone, depositi di carta e di materie plastiche fino a 50000 kg;

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• categoria C: attività complesse, cioè attività a rischio elevato e ad alta complessità tecnico-gestionale; per esse si continua a richiedere l’esame preventivo del progetto (che avverrà entro 60 giorni) e, a fine lavori, si trasmette ancora una SCIA con allegata la documentazione come per la categoria B e poi, entro 60 giorni, il Comando effettuerà una visita tecnica alla quale seguirà, in caso di verifica positiva, il rilascio del CPI; appartengono, ad esempio, alla categoria C: centrali termiche e gruppi elettrogeni oltre 700 kW, autorimesse oltre 3000 m2 ma anche scuole oltre 300 persone, alberghi, ospedali e case di riposo oltre 100 posti letto, negozi oltre 1500 m2, uffici oltre 800 persone, depositi di carta e di materie plastiche oltre 50000 kg, impianti per l’essiccazione di cereali oltre 50000 kg, impianti in cui siano detenuti materie nucleari, aerostazioni e stazioni consuperficie accessibile al pubblico superiore a 5000 m2, gallerie stradali lunghe oltre 500 m e gallerie ferroviarie lunghe oltre 2000 m;

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4. la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo CPI) andrà inviata al comando ogni 5 anni per la quasi totalità delle attività e la perizia giurata è sostituita da una dichiarazione del tecnico abilitato;

5. l’istituzione del nulla osta di fattibilità (volontario) per le attività in categoria B e C: è possibile richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità;

6. la possibilità di richiedere al comando l’effettuazione di visite tecniche nel corso di realizzazione dell’opera.

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• Da tutto quanto sopra espresso, appare evidente che, specie per le attività in categoria A e B (che sono di gran lunga le più comuni e diffuse), l’impegno e la responsabilità del professionista aumenteranno esponenzialmente: il Comando non esamina più il progetto (categoria A) e non effettua più sopralluoghi (categorie A e B), se non saltuariamente.

• Soprattutto per noi la nuova situazione deve diventare un’opportunità per dimostrare serietà, capacità e competenza: se tra qualche anno gli incidenti non saranno statisticamente aumentati, avremo vinto una grande scommessa di civiltà e di qualità.

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GRAZIE

PER LA CORTESE ATTENZIONE