ATTO AZIENDALE ANNO 2015
ATTO AZIENDALE ANNO 2015
ASL2 Savonese – Via Manzoni 14 – 17100 Savona www.asl2.liguria.it
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INDICE GENERALE
TITOLO I L’ASL 2 “SAVONESE” STRUTTURA E PRINCIPI
............................................................................................................ 5
CAPO I L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ................. ................................................ 5
Art. 1 COSTITUZIONE, SEDE LEGALE ........................................................................... 5
Art. 2 LA MISSIONE AZIENDALE E VALORI DI RIFERIMENTO DELL’AZIENDA .. 6
Art. 3 PATRIMONIO DELL’AZIENDA ........................................................................... 11
Art. 4 LE RELAZIONI DELL'AZIENDA CON L'AMBIENTE ESTERNO - IL
PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE……………………………………………………...12
CAPO II STRATEGIE AZIENDALI ....................... ....................................................... 20
Art. 5 PRINCIPI STRATEGICI .......................................................................................... 20
Art. 6 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE ......................................................................... 26
CAPO III IL GOVERNO CLINICO E GESTIONALE .......... ...................................... 28
Art. 7 CRITERI ................................................................................................................... 28
TITOLO II GLI ORGANI AZIENDALI, IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO, IL DIRETTORE SANITARIO E GLI
ORGANISMI COLLEGIALI ..................................................... 30
CAPO I GLI ORGANI AZIENDALI ....................... ....................................................... 30
Art. 8 IL DIRETTORE GENERALE ................................................................................. 30
Art. 9 IL COLLEGIO SINDACALE .................................................................................. 32
Art. 10 IL COLLEGIO DI DIREZIONE ............................................................................. 34
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CAPO II IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, IL DIRETTORE S ANITARIO E
GLI ORGANISMI COLLEGIALI .......................... ........................................................ 37
Art. 11 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ................................................................. 37
Art. 12 IL DIRETTORE SANITARIO ............................................................................... 40
Art. 13 IL CONSIGLIO DEI SANITARI .......................................................................... 43
TITOLO III L’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA ........ 44
Art. 14 ASPETTI GENERALI .......................................................................................... 44
CAPO I L’ORGANIZZAZIONE DISTRETTUALE E OSPEDALIERA .................. 50
Art. 15 IL DISTRETTO ..................................................................................................... 50
Art. 16 INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI .................................................................. 55
Art. 17 IL DIRETTORE DEL DISTRETTO ..................................................................... 57
Art. 18 I PRESIDI OSPEDALIERI .................................................................................... 59
Art. 19 LA DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO ..................................... 61
CAPO II L’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE ........... .................................. 63
Art. 20 DIPARTIMENTI .................................................................................................... 63
Art. 21 IL DIPARTIMENTO STRUTTURALE ................................................................ 64
Art. 22 IL DIPARTIMENTO FUNZIONALE .................................................................... 67
Art. 23 IL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ........................................................... 68
Art. 24 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO .............................................................. 69
CAPO III LE STRUTTURE ............................................................................................ 73
Art. 25 AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ ................................................................ 73
Art. 26 LE STRUTTURE COMPLESSE ........................................................................... 75
Art. 27 IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ...................................... 76
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Art. 28 LA STRUTTURA SEMPLICE .............................................................................. 79
Art. 29 GLI INCARICHI PROFESSIONALI ..................................................................... 80
Art. 30 METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE COMPLESSE,
SEMPLICI E DI INCARICHI PROFESSIONALI E CRITERI PER LA LORO
ISTITUZIONE ..................................................................................................................... 81
Art. 31 ASSEGNAZIONE E REVOCA DELLA “TITOLARITÀ-RESPONSABILITÀ”
DELLE FUNZIONI – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI………………………………………………………………………………..82
TITOLO IV PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ........... 8 4
CAPO I LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO ........... ................................ 84
Art. 32 STRUMENTI GENERALI ED ORDINARI DI PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO ..................................................................................................................... 84
Art. 33 IL PIANO STRATEGICO AZIENDALE .............................................................. 85
Art. 34 PIANO ATTUATIVO ANNUALE ........................................................................ 87
Art. 35 GLI STRUMENTI OPERATIVI ANNUALI DI PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE ............................................................................................ 88
Art. 36 LA CONTABILITÀ AZIENDALE ........................................................................ 89
Art. 37 LA METODICA DEL BUDGET ........................................................................... 90
Art. 38 LE RISORSE ECONOMICHE ............................................................................. 92
Art. 39 ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI................................................. 93
TITOLO V NORME TRANSITORIE FINALI ................ ........ 94
Art. 40 RINVIO ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DI ESECUZIONE........... 94
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TITOLO I
L’ASL 2 “SAVONESE”
STRUTTURA E PRINCIPI
CAPO I
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE
Art. 1
COSTITUZIONE E SEDE LEGALE
1.1 Costituzione, sede legale, logo e sito web.
L'Azienda Sanitaria Locale N. 2 “Savonese e’ stata costituita con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8 del 28/02/2008.
L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 “Savonese” di seguito denominata
Azienda, è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia
patrimoniale, contabile, regolamentare e imprenditoriale.
La sede legale dell'Azienda è situata in Savona, Via Manzoni n. 14,
e potrà essere trasferita dal Direttore Generale.
Il logo dell’Azienda è il seguente
Il Sito web ufficiale è www.asl2.liguria.it
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Art. 2
LA MISSIONE AZIENDALE E VALORI DI RIFERIMENTO
DELL’AZIENDA
2.1 La missione aziendale.
L’Azienda indirizza la propria attività alla produzione,
all'acquisizione ed all’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-
assistenziali ad elevata integrazione sanitaria per promuovere
politiche di prevenzione ed il mantenimento, la promozione ed il
recupero della salute psico-fisica dei cittadini, in conformità ai
livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dai Piani Sanitari
Nazionale e Regionale.
L'Azienda persegue la propria missione, concorrendo a realizzare la
responsabilità pubblica della tutela della salute garantendo: l'equità
di accesso ai servizi per tutte le persone assistite dal servizio
sanitario regionale, il riconoscimento dei diritti su tutto il territorio
nazionale, la globalità dell'intervento assistenziale.
L'Azienda definisce i livelli quali-quantitativi delle prestazioni da
erogare ai cittadini ed i livelli organizzativi correlati; per
raggiungere i fini suddetti si avvale delle strutture sanitarie e sociali,
anche di diritto privato, accreditate, presenti sul proprio territorio e
concorre per la quota di sua spettanza alla gestione di attività e
servizi socio-assistenziali insieme ai singoli Enti territoriali
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mediante accordi, e favorendo la valorizzazione delle risorse umane
e professionali dei propri operatori.
2.2 I valori di riferimento.
La Direzione aziendale, i Dirigenti, gli Operatori, i Professionisti,
assumono a riferimento del proprio agire i seguenti valori:
- la promozione della salute della popolazione attraverso
interventi di prevenzione volti a contrastare le patologie
trasmissibili ed infettive, le patologie croniche e gli incidenti
implementando azioni di sanità pubblica che tengano conto
dell’analisi dei dati epidemiologici disponibili, dei sistemi di
sorveglianza e prevedano l’integrazione di diversi soggetti,
istituzionali e non, per la condivisione degli obiettivi e la
concertazione e l’attivazione di interventi che agiscano in
maniera trasversale sui diversi determinanti della salute;
- la centralità del Cittadino/paziente e il rispetto del diritto
alla riservatezza che si sviluppa attraverso un'organizzazione
dei servizi a misura d'uomo con una costante attenzione etico
deontologica al rispetto dei valori utilizzando strumenti di
partecipazione dei cittadini, nonché alla protezione della vita
privata e dei dati personali e sensibili, avendo particolare cura
per ogni aspetto che attiene alla dignità della persona;
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- l'integrazione socio sanitaria che rappresenta un raccordo tra
le funzioni svolte dai Distretti Sanitari dell’Azienda e le
funzioni di assistenza sociale degli Enti locali che, avvalendosi
di una programmazione socio-sanitaria integrata,
responsabilizzi entrambi i soggetti istituzionali e sia uno
strumento fondamentale per la definizione delle scelte
strategiche e delle priorità di intervento socio sanitario, tale da
consentire di affrontare e dare risposta a bisogni multiformi e
complessi attraverso la costruzione di processi assistenziali
connotati da interdisciplinarietà e multiprofessionalità;
- l'integrazione fra ospedale e territorio e la valorizzazione
del ruolo del medico convenzionato (MMG, PLS, Medici di
Continuità Assistenziale e Medici con contratto SUMAI) al
fine di rafforzare la rete integrata di produzione/erogazione dei
servizi sanitari e di garantire una ottimale continuità
assistenziale la cui priorità è un principio affermato nel Piano
Sociale e Sanitario Regionale;
- l'etica della responsabilità e la trasparenza dei
comportamenti verso i Cittadini, le Istituzioni, il sistema delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, i Colleghi, i
Dipendenti per migliorare la qualità del servizio, i luoghi di
lavoro, il sistema delle relazioni, l'esercizio del diritto
all'assistenza;
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- la programmazione, quale strumento regolatore dell'offerta di
servizi socio sanitari, sostitutivo del mercato e della
concorrenza e la garanzia dei livelli essenziali uniformi di
assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale e da quello
Regionale principalmente rivolti a garantire:
1. l’educazione sanitaria e la prevenzione;
2. l’assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di
lavoro;
3. l’assistenza sanitaria territoriale;
4. l’assistenza sanitaria ospedaliera;
5. l’assistenza riabilitativa;
- la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse umane, la
promozione della sicurezza negli ambienti di lavoro, lo
sviluppo delle competenze professionali, la formazione per
sviluppare una nuova e diversa attenzione rivolta alla
affermazione della centralità del capitale umano da considerare
il vero fulcro dei processi di cambiamento, innovazione ed il
vero attore dei processi di assistenza, assumendo a modello di
riferimento le “best practices” ed una concezione della
professione orientata alla formazione ed all’autosviluppo delle
competenze, valorizzando nel contempo il “saper fare” degli
operatori e la flessibilità nello svolgimento dei compiti anche
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in un’ottica di formazione continua attraverso la definizione di
piani annuali e pluriennali.
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Art. 3
PATRIMONIO DELL’AZIENDA
Il patrimonio della ASL 2 è costituito da tutti i beni mobili ed
immobili ad essa appartenenti come risultanti dal libro cespiti. Per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali l’ASL 2 dispone del suo
patrimonio secondo il regime della proprietà privata fermi restando i
vincoli posti dalle leggi statali e regionali. Essa può assumere
partecipazioni in consorzi o in società miste a capitale pubblico e
privato costituite ai sensi dell’art. 9 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992
n. 502.
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Art. 4
LE RELAZIONI DELL’AZIENDA CON L’AMBIENTE
ESTERNO – IL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE
4.1 Il ruolo dei Cittadini.
Punto cardine della missione dell’Azienda è il riconoscimento della
centralità del cittadino quale titolare del diritto alla tutela della
salute, sia a livello individuale che collettivo e quale interlocutore
privilegiato, insieme alle Istituzioni locali, in quanto destinatario dei
principi ispiratori e dei valori fondamentali che guidano
l’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario
Nazionale.
Per la concreta applicazione dei principi sopra enunciati, l’Azienda
riconosce i seguenti momenti di partecipazione:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) con il compito di
soddisfare le diverse e crescenti esigenze di informare gli utenti, ma
anche di favorire una comunicazione dialettica tra l’Azienda
Sanitaria, le Istituzioni e la Comunità locale. L’URP aziendale cura i
rapporti con le Associazioni di tutela e volontariato e con il
Comitato Misto Consultivo e agisce come strumento di ascolto
attraverso la gestione dei reclami e le segnalazioni di disservizi
presentate dagli utenti o dalle loro rappresentanze; inoltre ha il
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compito di convocare nei casi previsti la Commissione Conciliativa
Mista.
Carta dei Servizi, quale espressione formale del patto sancito
tra l’Azienda Sanitaria e la Comunità e come atto che avvia il
processo di riqualificazione del rapporto tra cittadini ed
amministrazioni;
Comitato Misto Consultivo, anche attraverso l’istituzione di
Gruppi di Miglioramento, favorisce il “controllo della qualità dal
lato dell’utente”; organismo composto da operatori aziendali e da
rappresentanti del volontariato locale e delle Associazioni di
partecipazione firmatarie del protocollo d’intesa con l’ASL, il cui
scopo è quello di monitorare la qualità dei servizi sanitari erogati e
misurare la soddisfazione degli utenti.
4.2 Il ruolo delle Istituzioni, delle altre Aziende sanitarie del
Servizio Sanitario Regionale, delle Associazioni di volontariato e
di partecipazione.
La Regione garantisce il funzionamento del Servizio Sanitario
Regionale nel rispetto dei principi di equità, universalità ed
imparzialità. La Regione definisce la programmazione sanitaria e
fissa i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti erogatori e
verifica l’attività quale titolare delle funzioni di governo strategico
del sistema sanitario regionale, della qualità e dell’appropriatezza
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delle prestazioni rese e della capacità di conseguire gli obiettivi di
salute a fronte di risorse determinate
La Provincia, quale soggetto istituzionale con competenze di
coordinamento a livello intermedio sull’area delle politiche sociali e
dell’integrazione, svolge compiti di promozione dell’integrazione
delle politiche sociali con altre politiche settoriali.
La Conferenza dei Sindaci, principalmente attraverso il suo
Comitato di rappresentanza, nel rispetto delle autonomie
istituzionali degli enti territoriali, concorre con la partecipazione dei
Consigli Comunali alla definizione di strategie ed interventi nonché
alla valutazione dei servizi sanitari, con la partecipazione dei
cittadini e degli utenti.
Il Comitato di Distretto , istituito in ogni ambito distrettuale,
opera in stretto raccordo con la Conferenza Socio Sanitaria
Territoriale partecipando alla definizione del Programma delle
Attività Territoriali (sul quale esprime parere obbligatorio); si
esprime sull’assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi
del Distretto ed esercita un’attività di verifica sul raggiungimento
dei risultati di salute in ambito distrettuale.
L’Area Ottimale : lo sviluppo dell’Area Ottimale come luogo
della integrazione fra Aziende sanitarie per l’esercizio congiunto di
funzioni specifiche rappresenta uno strumento organizzativo per
consolidare e sviluppare le rispettive prerogative di autonomia
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territoriale sia per quanto riguarda il miglioramento
dell’organizzazione dei servizi e delle funzioni evitando così rischi
di frammentazione, scarsa qualità e diseconomia sia per garantire
l’ottimizzazione degli stessi servizi e funzioni rivolti ad un bacino di
utenza di dimensioni superiori a quelle della popolazione di una
singola Azienda.
L’Azienda fa parte dell’Area Ottimale Liguria Ponente
(comprendente le Aziende sanitarie delle province di Savona e
Imperia) per la gestione di processi di carattere comune;
particolarmente sviluppata è l’integrazione strategicamente assai
rilevante dell’infrastruttura Information Comunication Technology
(ICT).
Il ruolo del Volontariato e delle Associazioni di
partecipazione: l’Azienda riconosce il valore sociale e civile ed il
ruolo nella società del volontariato e negli organismi di
partecipazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo e ne sostiene l'apporto per il conseguimento delle più
ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
partecipazione si esplica, attraverso i rappresentanti delle stesse, con
la partecipazione alle attività aziendali anche attraverso i “Gruppi di
Miglioramento” attivati.
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Il ruolo delle Organizzazioni Sindacali: il sistema delle
relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione della responsabilità
dell’Azienda e dei sindacati, è ordinato in modo coerente con
l’obiettivo di contemperare l’esigenza dell’Azienda di incrementare
e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla
collettività con l’interesse al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti. Esso è improntato
ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza
dei comportamenti, ed orientato alla prevenzione dei conflitti, e mira
a favorire la collaborazione reciproca in vista del perseguimento
delle finalità pubbliche. In tale ambito assume rilevanza strategica la
valorizzazione del lavoro con il capillare coinvolgimento del
personale, attraverso la RSU e le OO.SS. Il perseguimento di detto
obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema delle relazioni
sindacali, che sia articolato su modelli relazionali specifici, tra i
quali la contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello
aziendale e sulle materie e con le modalità stabilite dal CCNL, la
concertazione, la consultazione e l’informazione, che rappresentano
gli istituti attraverso cui si realizzano i principi della partecipazione,
della trasparenza e della correttezza dei comportamenti.
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4.3 Il ruolo dei Dirigenti, dei Professionisti e degli Operatori.
I Dirigenti sono responsabili della gestione delle organizzazioni a
cui sono preposti e rispondono delle risorse e degli obiettivi
assegnati. L’Azienda promuove la partecipazione dei Dirigenti al
governo aziendale con un coinvolgimento attivo in tutti i processi
della vita aziendale.
I Direttori delle strutture organizzative contribuiscono alla
definizione delle strategie aziendali, propongono gli obiettivi
rientranti nelle linee strategiche dettate dal Direttore Generale e
definiscono collegialmente gli obiettivi con i Direttori dei
Dipartimenti e/o delle Strutture Complesse afferenti alla struttura
che dirigono, negoziano e gestiscono le risorse produttive assegnate
con il budget. Coinvolgono il personale appartenente alle strutture
nei processi di definizione, monitoraggio degli obiettivi,
mantenendo una collaborazione attiva con i Dirigenti e con il
personale del comparto con compiti di coordinamento di risorse
umane e/o di processi.
I Professionisti e gli operatori in genere partecipano attivamente
secondo il ruolo e la professione esercitata alla definizione degli
obiettivi delle strutture di appartenenza e apportano il proprio
contributo alla realizzazione ed al monitoraggio degli obiettivi
assegnati. L’integrazione tra le professioni è sostenuta da una forte
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condivisione di obiettivi, valori, metodi, basi di conoscenza e di
continua disponibilità alla valutazione.
4.4 Il ruolo dei MMG, PLS, Medici Specialisti convenzionati e
Medici con contratto SUMAI.
I MMG, i PLS, i Medici Specialisti convenzionati ed i Medici con
contratto SUMAI partecipano attivamente alla realizzazione nel
territorio della continuità nell’assistenza favorendo:
- l’assunzione condivisa di responsabilità, da parte dei medici e
dei professionisti sanitari che operano nel territorio, nelle scelte
di politica sanitaria e di governo clinico, sulla scorta di quanto
definito nei diversi livelli della programmazione socio-
sanitaria;
- introduzione, con la programmazione regionale e aziendale, di
strumenti di gestione che garantiscano una reale funzione del
territorio ed una concreta responsabilità dei medici e dei
professionisti sanitari nelle scelte a garanzia degli obiettivi di
salute;
- lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul territorio,
unitamente ad una adeguata attività di qualificazione e
aggiornamento professionale per l’insieme dei medici e dei
professionisti sanitari che operano nel territorio;
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- la presa in carico da parte del sistema di cure primarie degli
assistibili, in particolare se fragili o non autosufficienti,
attraverso l’attivazione di regimi assistenziali sostenibili e di
livello appropriato quali quelli della domiciliarità e
residenzialità, attivando tutte le risorse delle reti assistenziali.
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CAPO II
STRATEGIE AZIENDALI
Art. 5
PRINCIPI STRATEGICI
5.1 L’organizzazione aziendale, anche in attuazione di quanto
indicato all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e
s.m.i., è articolata in base ai seguenti principi:
1. sviluppo del processo di aziendalizzazione, attraverso modelli
organizzativi che siano improntati:
- a princìpi imprenditoriali che tengano conto delle esigenze di
equilibrio tra costi e ricavi al fine del riutilizzo delle risorse di
bilancio;
- allo sviluppo delle funzioni di pianificazione strategica, di
responsabilizzazione sugli obiettivi, sui risultati e
sull’adeguato impiego dei sistemi di controllo interno;
- all’individuazione dei centri di responsabilità e delle
corrispondenti linee organizzative, gestionali, tecnico-
professionali e di budget;
2. trasferimento del processo decisionale a livello della dirigenza
dei centri di responsabilità promuovendo lo sviluppo della
pianificazione per gruppi di progetto e comunque favorendo
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tecnica e professionalità quale supporto necessario alle
determinazioni aziendali;
3. separazione della funzione di committenza da quella di
produzione attraverso la formazione di autonome strutture
organizzative e la promozione della funzione di committenza in
capo ai distretti per le funzioni di cui al successivo art. 15;
4. flessibilità organizzativa e procedurale che consenta:
- il raggiungimento di adeguati livelli di qualificazione ed
economicità delle attività;
- l’uso appropriato delle risorse disponibili;
- la promozione e il supporto ad attività valutative e di
miglioramento della qualità dei processi di erogazione dei
servizi e delle prestazioni;
- la valorizzazione delle risorse umane e professionali con pari
opportunità in ordine all’accesso, all’impiego ed
all’inserimento in azienda, ai percorsi formativi,
all’affidamento degli incarichi, allo sviluppo professionale,
tenuto conto anche di norme regionali e di C.C.N.L. in
materia;
5. individuazione delle Strutture Complesse, e comunque dei Centri
di Responsabilità e di Organizzazione, in modo flessibile in
quanto correlata alle professionalità esistenti ed alle contingenze;
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6. garanzia di legittimità, imparzialità, trasparenza, efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, tutela e
partecipazione dei cittadini, delle loro organizzazioni, delle forze
sociali e degli organismi di volontariato, nonché esaustività,
tempestività e diffusione dell’informazione;
7. dipartimentalizzazione, attraverso lo sviluppo dei processi di
aggregazione delle strutture amministrative e sanitarie complesse
e semplici a valenza dipartimentale, secondo le funzioni attribuite
alle singole aziende dal piano sanitario regionale o definite negli
accordi contrattuali;
8. distrettualizzazione attraverso lo sviluppo di processi di
articolazione del territorio aziendale finalizzati ad assicurare, alla
popolazione di riferimento, l’accesso ai servizi e alle prestazioni
sanitarie e sociosanitarie. L’attuazione di tale principio non deve
comportare la ripetizione di un modello organizzativo
sovrapposto agli organismi esistenti ma deve condurre, attraverso
il modello del dipartimento, alla gestione dei bisogni di assistenza
in maniera uniforme ed integrata con i servizi sociali;
9. gestione degli acquisti deve avvenire con modalità aziendali di
reperimento delle risorse secondo logiche di mercato e di
convenienza promuovendo l’uso di strumenti di “benchmarking”
e favorendo forme agili di contrattazione utilizzando
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eventualmente le risultanze delle procedure di acquisto già poste
in essere dalle altre istituzioni sanitarie e Regionali.
5.2 L’Azienda, attraverso il Piano di Comunicazione Sanitaria,
sostiene gli obiettivi strategici dell’organizzazione, favorisce la
relazione e l’integrazione fra i molteplici attori coinvolti, coordina e
rende coerenti le attività, gestisce gli strumenti e i canali di
comunicazione attraverso i quali si relaziona, sia con i soggetti
interni, sia esterni.
La Comunicazione rappresenta una delle leve principali per lo
sviluppo organizzativo ed assume importanza anche nella sua
funzione interna di informazione e coinvolgimento del personale
agli obiettivi dell’istituzione.
L’attività di Comunicazione è il frutto di un lavoro collettivo
finalizzato a:
• Sviluppare il senso di appartenenza nei confronti dell’Azienda
quale servizio pubblico volto al mantenimento della salute dei
cittadini-utenti nell’ambito del proprio territorio;
• Sensibilizzare tutti i soggetti aziendali sull’importanza di un
flusso informativo efficace, capillare e continuo, basato sul
principio di tutela e garanzia dell’immagine aziendale;
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• Valorizzare e diffondere il patrimonio storico-culturale-
artistico aziendale al fine tenerne viva la memoria ed
implementare il senso di appartenenza e l’immagine
aziendale;
• Accrescere la conoscenza della mission e delle attività
realizzate dall’Azienda nel rispetto dei principi di massima
trasparenza e diffusione;
• Facilitare la conoscenza e l’utilizzo dei servizi rivolti
all’utenza di riferimento attivando azioni di marketing,
progettando ed aggiornando banche dati di informazioni sulla
rete delle attività e prestazioni offerte;
• Promuovere campagne educazionali nell’ambito di quanto
previsto dal Piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario
Regionale e dal Piano regionale di comunicazione,
educazione e promozione della salute;
• Realizzare e gestire un sistema di trasmissione e distribuzione
delle informazioni, coinvolgendo soggetti plurimi anche in
iniziative di prevenzione e divulgazione di corretti stili di vita.
• Favorire, attraverso processi di comunicazione interna, la
divulgazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento
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degli operatori aziendali e la conoscenza delle disposizioni
normative al fine di facilitarne l’applicazione.
A tal fine l’ASL 2 predispone documenti per la rendicontazione
sociale rispondendo alle esigenze conoscitive dei diversi
interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese,
associazioni, altre istituzioni pubbliche o private, consentendo loro
di comprendere e valutare gli effetti delle azioni poste in essere
dall’Azienda.
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Art. 6
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
6.1 L’organizzazione dell’ASL 2 è modulata con finalità di
armonizzazione delle azioni amministrative e sanitarie secondo
criteri di integrazione interdisciplinare nel rispetto delle prescrizioni
di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. In
particolare devono essere assicurati:
1. l’articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo
tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
2. il collegamento, in osservanza al principio di leale cooperazione
istituzionale, dell’attività degli uffici attraverso il dovere di
comunicazione interna ed esterna e l’interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti di riservatezza e
segretezza di cui all’art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e
ss.mm.ii.;
3. la trasparenza dell’azione attraverso l’istituzione di apposite
strutture per l’informazione ai cittadini e l’attribuzione della
responsabilità complessiva di ciascun procedimento ad ogni
singolo ufficio, nel rispetto della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e
ss.mm.ii.;
4. l’armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e
di lavoro con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle
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amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea nonché
con quelli del lavoro privato;
5. la responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il
risultato dell’attività lavorativa;
6. la flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione
delle risorse umane anche mediante processi di riconversione
professionale e di mobilità del personale;
6.2 L’organizzazione dell’ASL 2 tende ad assicurare autonomia e
responsabilità indirizzando le strutture organizzative al
perseguimento della logica del risultato finale abbandonando la
tradizionale cultura delle competenze formali e del procedimento
amministrativo quale strumento operativo fine a se stesso.
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CAPO III
IL GOVERNO CLINICO E GESTIONALE
Art. 7
CRITERI
7.1 Lo sviluppo del processo di aziendalizzazione comporta la
revisione dei vincoli di stampo formale e gerarchico mediante
l’attribuzione di specifiche responsabilità gestionali alla
componente professionale dell’azienda e la partecipazione d’essa
all’elaborazione delle strategie aziendali per il tramite del Collegio
di Direzione.
7.2 La mediazione fra funzione gestionale e funzione professionale
avviene tramite la composizione di tale dicotomia attraverso lo
strumento del dipartimento.
7.3 Le scelte gestionali devono tener conto, tra l’altro, del
conseguente impatto assistenziale al fine di individuare le metodiche
che implichino il migliore utilizzo delle risorse come strumento per
giungere all’efficacia e al risultato della migliore assistenza in
termini di qualità.
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7.4 Il principio di appropriatezza rappresenta un dovere per l’ASL 2
ed un diritto per i suoi utenti. I confini di questo diritto e di questo
dovere rappresentano l’essenza del governo clinico dell’Azienda. Il
governo clinico è quindi l’insieme degli strumenti organizzativi
attraverso i quali l’ASL 2 assume su di sé la responsabilità diretta
del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e del
mantenimento di elevati livelli di servizio attraverso la realizzazione
delle condizioni migliori per favorire l’eccellenza.
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TITOLO II
GLI ORGANI AZIENDALI, IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO, IL DIRETTORE SANITARIO E
GLI ORGANISMI COLLEGIALI
CAPO I
GLI ORGANI AZIENDALI
Art. 8
IL DIRETTORE GENERALE
8.1 Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell’Azienda, ha
la responsabilità della globalità della gestione ed assume gli atti di
volontà dell’Azienda di carattere strategico nonché i principali atti
di gestione di rilevanza economica o programmatica e che
impegnano l’Azienda per più esercizi. Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. i restanti atti sono adottati dai
dirigenti secondo le rispettive competenze per materia. Egli assume
altresì gli atti relativi agli acquisti sopra la soglia comunitaria, gli
atti organizzativi generali, i regolamenti, le convenzioni ed in
genere tutti i provvedimenti che coinvolgono procedimenti di alta
rilevanza aziendale. Restano invece riservati alla diretta competenza
dei direttori di Struttura Complessa tutti gli atti di ordinaria gestione
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nonché i provvedimenti esecutivi degli indirizzi del Direttore
Generale e comunque gli atti non discrezionali.
8.2 Gli atti del Direttore Generale sono assunti su proposta dei
responsabili delle strutture competenti per sfera di responsabilità.
8.3 Compete al Direttore Generale la pianificazione strategica e la
verifica dei costi, dei rendimenti e dei risultati al fine di assicurare la
corretta ed economica gestione delle risorse attribuite nonché
l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. A
tal fine si avvale dell’organizzazione dell’Azienda ed in particolare
della collaborazione del Direttore Amministrativo, del Direttore
Sanitario e del Centro di Controllo Direzionale.
8.4 In caso di persistente squilibrio dei costi e dei risultati dei vari
settori, adotta, su proposta degli stessi e dei direttori Amministrativo
e Sanitario, i provvedimenti per riportare in equilibrio la gestione. In
caso di ulteriore persistenza, o in carenza delle suddette proposte,
provvede all’accertamento della responsabilità e alla revoca
dell’incarico di responsabilità di struttura e/o di direzione di
dipartimento.
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Art. 9
IL COLLEGIO SINDACALE
9.1 Il Collegio Sindacale, anche ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 30
luglio 1999 n. 286 e s.m.i.:
a. verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo
economico;
b. vigila sull’osservanza degli atti normativi;
c. accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed
effettua periodicamente verifiche di cassa;
d. riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta
di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando
immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità;
e. trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno
semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività
dell’ASL alla Conferenza dei Sindaci.
9.2 I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti
di ispezione e controllo anche individualmente.
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9.3 Fermo restando quanto indicato all’art. 20, comma da 2 ad 8,
della Legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41, il collegio sindacale
dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due
designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell’Economia e
delle Finanze, uno dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti
del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero
tra i funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze che
abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei
conti o di componenti dei collegi sindacali.
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Art. 10
IL COLLEGIO DI DIREZIONE
10.1 Il Collegio di Direzione ha compiti che afferiscono il governo
delle attività cliniche e l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-
assistenziali, l’innovazione e valorizzazione delle risorse umane e
professionali degli operatori, l’organizzazione e lo sviluppo dei
servizi e delle attività di ricerca. Il Collegio rappresenta l’ambito di
definizione, di mediazione e di sintesi delle esigenze delle
macrostrutture aziendali. Esso, in tali ambiti, in particolare:
a. elabora proposte e concorre con la direzione aziendale alla
definizione dell’atto aziendale, dei piani attuativi e dei bilanci;
b. definisce indirizzi per lo sviluppo delle metodologie di governo
clinico;
c. propone i programmi di formazione, di ricerca e innovazione;
d. indica soluzioni organizzative per l’attuazione delle attività
libero professionali intramurarie;
e. concorre alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi clinici;
f. supporta la direzione aziendale nell’adozione degli atti di
governo dell’Azienda;
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g. effettua le nomine di sua competenza dei componenti delle
commissioni di concorso o di selezione del personale, ai sensi
della vigente normativa in materia;
h. procede alla designazione d’un rappresentante in seno al
Comitato di indirizzo presso l’Agenzia Sanitaria Regionale.
10.2 Tenuto conto dell’art. 21, comma 4, della Legge regionale 7
dicembre 2006 n. 41 sono componenti di diritto del Collegio:
a. il Direttore Generale o suo delegato che lo presiede, ne convoca
le sedute e ne determina l’attività;
b. il Direttore Sanitario;
c. il Direttore Amministrativo;
d. i direttori dei dipartimenti;
e. i dirigenti medici responsabili di presidio ospedaliero;
f. i direttori di distretto;
g. il Responsabile dell’area infermieristica;
h. un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
i. un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26
febbraio 1999 n. 42 “disposizioni in materia di professioni
sanitarie” ad eccezione dell’area infermieristica di cui alla lettera
g);
j. i responsabili di cui alle lettere h) ed i) sono individuati dal
Direttore Generale con procedure elettive.
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10.3 Il Collegio di Direzione è convocato, di norma, ogni tre mesi,
e, in via straordinaria, su domanda di almeno due terzi dei
componenti o al verificarsi d’ogni circostanza che ne richieda
l’intervento. È validamente costituito in presenza della maggioranza
dei componenti e delibera a maggioranza d’essi. I voti sono espressi
in modo palese e in caso di parità prevale quello del Presidente.
10.4 Ai fini della partecipazione al governo dell’Azienda, ogni
istruttoria afferente le attività indicate alle lettere da a) ad e) del
superiore comma 10.1 è tempestivamente comunicata al Collegio di
Direzione. In particolare:
- le proposte di bilancio di previsione e di bilancio pluriennale di
previsione;
- la proposta di bilancio d’esercizio.
10.5. Il Collegio di Direzione formula proposte afferenti le attività
suelencate ed esprime parere obbligatorio sugli atti di cui all’art. 19,
comma 5, della Legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41. Può altresì
esprimere parere in ordine a quant’altro di volta in volta richiesto
dalla direzione strategica.
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37
CAPO II
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, IL DIRETTORE
SANITARIO E GLI ORGANISMI COLLEGIALI
Art. 11
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
11.1 Ferma restando la responsabilità esclusiva dei dirigenti in
ordine alle competenze ad essi riservate, alle connesse gestioni ed ai
relativi risultati, il Direttore Amministrativo sovrintende al
complesso delle funzioni economiche, finanziarie ed amministrative
aziendali. Anche in relazione a tali attribuzioni, adotta ogni
provvedimento conferitogli dalle vigenti disposizioni di legge e dal
presente atto. Più in particolare:
1. fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sui
provvedimenti proposti dalla dirigenza ed in genere su
qualsiasi attività dell’Azienda;
2. adotta le misure organizzative generali, anche in esecuzione
delle decisioni del Direttore Generale;
3. sovrintende al sistema informativo garantendo i necessari
collegamenti con la Regione;
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4. promuove e verifica la qualità, l’efficienza e l’efficacia
dell’attività svolta dalle strutture organizzative appartenenti al
complesso di funzioni;
5. verifica, avvalendosi del Centro di Controllo Direzionale, il
rapporto costi-benefici curando il rispetto del budget aziendale
e detta le disposizioni per il ripristino dell’equilibrio costi-
ricavi nel caso in cui si valuti la formazione d’un possibile
disavanzo;
6. verifica e controlla la rispondenza delle attività delle strutture
organizzative amministrative alle decisioni ed agli obiettivi
fissati dal Direttore Generale ed ha potere sostitutivo, in caso
di inerzia, nei confronti delle stesse. L’esercizio del potere
sostitutivo ha carattere eccezionale ed è prontamente
comunicato al Direttore Generale;
7. convoca, qualora ne ravvisi la necessità, i dirigenti delle
Strutture Complesse amministrative, tecniche e di staff al fine
dell’integrazione delle attività dell’Azienda nonché d’una
costante e puntuale verifica collegiale delle informazioni e
delle procedure;
8. in relazione ai precedenti punti, verifica la rispondenza dei
conferimenti degli incarichi di direzione delle strutture
complesse ai piani dell’Azienda ed alle strategie della stessa,
proponendo nell’ambito della flessibilità organizzativa, le
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opportune revisioni dell’architettura delle strutture
organizzative amministrative;
9. promuove la circolazione dell’informazione nell’ambito
dell’Azienda adottando soluzioni di marketing interno ed
esterno;
10. opera in sinergia con il Direttore Sanitario partecipando alle
attività di sostegno in favore dei dipartimenti e delle strutture
organizzative che si discostano dagli obiettivi aziendali
promuovendo l’integrazione delle attività amministrative,
tecniche e sanitarie e promuovendo il superamento di eventuali
criticità tra la componente amministrativa e quella sanitaria;
11. in attuazione degli indirizzi di cui al punto precedente,
promuove il superamento della competenza in favore della
logica del risultato del procedimento attribuendo a ciascun
segmento d’esso la responsabilità dell’esito finale.
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Art. 12
IL DIRETTORE SANITARIO
12.1. Ferma restando la responsabilità esclusiva dei dirigenti in
ordine alle competenze ad essi riservate, alle connesse gestioni ed ai
relativi risultati, il Direttore Sanitario è responsabile del
conseguimento degli obiettivi di salute previsti dalla legge e dai
piani aziendali. In particolare:
1. fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti
relativi alle materie di competenza;
2. promuove e verifica la qualità e l’appropriatezza delle
prestazioni erogate, l’efficacia, l’efficienza degli interventi
svolti dalle strutture organizzative sanitarie;
3. promuove e verifica l’integrazione dei percorsi assistenziali
all’interno dei presidi ospedalieri e tra questi e il territorio;
4. verifica e controlla la rispondenza delle attività delle strutture
organizzative sanitarie alle decisioni ed agli obiettivi fissati dal
Direttore Generale ed ha potere sostitutivo, in caso di inerzia
nei confronti delle stesse. L’esercizio del potere sostitutivo ha
carattere eccezionale ed è prontamente comunicato al Direttore
Generale;
5. verifica, avvalendosi del Centro di Controllo Direzionale, il
rapporto costi-benefici curando il rispetto del budget aziendale
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e detta le disposizioni per il ripristino dell’equilibrio costi-ricavi
nel caso in cui si valuti la formazione d’un possibile disavanzo;
6. presiede il Consiglio dei Sanitari;
7. collabora col Direttore Generale e la dirigenza alla
predisposizione di piani di riassetto delle funzioni dell’Azienda
con particolare riferimento agli obiettivi di universalità, qualità,
appropriatezza e ridistribuzione logistica delle prestazioni;
8. verifica la rispondenza dell’organizzazione agli indirizzi e ai
piani dell’Azienda proponendo, nell’ambito della flessibilità, le
opportune revisioni dell’architettura delle strutture
organizzative sanitarie e dei dipartimenti sanitari;
9. promuove la circolazione dell’informazione nell’ambito
dell’Azienda adottando soluzioni di marketing interno ed
esterno;
10. opera in sinergia col Direttore Amministrativo partecipando alle
attività di sostegno in favore dei dipartimenti e delle strutture
organizzative che si discostano dagli obiettivi aziendali
promuovendo l’integrazione delle attività amministrative,
tecniche e sanitarie promuovendo il superamento di eventuali
criticità tra la componente amministrativa e quella sanitaria;
11. in attuazione degli indirizzi di cui al punto precedente,
promuove il superamento della cultura della competenza in
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42
favore della logica del risultato dell’azione attribuendo a
ciascun segmento d’essa la responsabilità dell’esito finale.
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43
Art. 13
IL CONSIGLIO DEI SANITARI
13.1 Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo con funzioni di
consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario.
13.2 Il Consiglio dei Sanitari svolge in generale attività di
consulenza tecnica relativamente alle scelte riguardanti il
funzionamento dei servizi sanitari.
13.3 I pareri devono essere resi entro trenta giorni dalle rispettive
richieste. Decorso inutilmente il predetto termine è in facoltà
dell’Azienda procedere indipendentemente dall’acquisizione del
parere.
13.4 Il Direttore Generale è tenuto a motivare gli atti assunti in
difformità dal parere reso dal Consiglio dei Sanitari.
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44
TITOLO III
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA
Art. 14
ASPETTI GENERALI
14.1 La Direzione dell’Azienda definisce la propria organizzazione
aziendale assumendo a riferimento la Legge Regionale n. 41/2006 e
le relative deliberazioni approvate dal Direttore Generale.
Sono “Strutture Operative” dell’organizzazione aziendale:
- i Distretti Sanitari : rappresentano l’articolazione territoriale in
cui si realizza la risposta ai bisogni di salute della popolazione del
territorio distrettuale. Costituiscono il punto privilegiato delle
relazioni fra l’Azienda e gli Enti locali particolarmente nel settore
delle Cure Primarie e della integrazione fra servizi sociali e
sanitari.
- i Presidi Ospedalieri: sono strutture organizzative dell’Azienda
dotate di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria,
soggette a rendicontazione analitica con contabilità separata per
centri di costo e responsabilità all’interno del bilancio aziendale;
- i Dipartimenti sanitari e territoriali : sono strutture
organizzative complesse che aggregano una pluralità di strutture
complesse/servizi, discipline, funzioni assistenziali, o
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amministrative, affini o complementari, al fine di assicurare la
gestione unitaria delle risorse, delle tecnologie o la condivisione
di programmi e obiettivi;
- le Aree dipartimentali: rappresentano un sub-livello
organizzativo che aggrega funzionalmente più strutture complesse
relative a branche professionali affini o complementari;
- le Strutture Complesse: sono la componente organizzativa del
Dipartimento che svolge una funzione od un complesso di
funzioni omogenee o affini nell’ambito delle attività
dipartimentali;
- le Strutture Semplici e le Strutture Semplici Dipartimentali : la
Struttura Semplice è la componente organizzativa della Struttura
Complessa e svolge una funzione o un complesso di funzioni cui
è attribuita una autonomia funzionale per ragioni organizzative, di
efficienza o di specificità professionale. La Struttura Semplice
può avere anche valenza Dipartimentale quando le funzioni svolte
attengono a competenze afferenti a più strutture del Dipartimento,
ovvero rivestono carattere di particolare rilevanza
nell’organizzazione aziendale.
Il livello di complessità deriva dalla valutazione comparata di una
serie di criteri che attengono: alla corposità dimensionale della
struttura, alla sua maggiore o minore articolazione territoriale, alla
sua valenza strategica, al livello di trasversalità interaziendale, al
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46
suo apporto ai processi di innovazione/cambiamento, alla
complessità tecnico/scientifica della materia trattata.
L’organizzazione aziendale prevede altresì anche le seguenti “forme
organizzative” a garanzia della massima trasparenza dell’azione
amministrativa e di partecipazione:
- Comitato Etico: ai fini della promozione della ricerca scientifica
nel contesto delle attività aziendali opera il Comitato Etico quale
organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della
sicurezza e del benessere degli assistiti inseriti nei programmi di
sperimentazioni cliniche dei medicinali svolti nelle strutture del
sistema sanitario regionale;
- Comitato Infezioni Ospedaliere: in conformità con la direttiva
del Ministero della Sanità nonché col programma aziendale di
Gestione del Rischio Clinico è costituito un Comitato per la
Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni contratte in ambito
sanitario. Il Comitato ha come principale finalità il contenimento
delle infezioni, soprattutto in ambito nosocomiale, in
considerazione del notevole impatto sulla salute dei cittadini e
delle relative ricadute economiche;
- Commissione Mobbing: in esecuzione dei CC.CC.NN.LL. delle
Aree della Dirigenza Medico-Veterinaria e della Dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e dell’Area
Comparto, della risoluzione del Parlamento Europeo del 20
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settembre 2001, della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio,
recepita dal D.Lgs. n. 216/2003, è istituito il Comitato paritetico
sul fenomeno del Mobbing con la finalità di prevenire, rilevare e
contrastare il fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle
lavoratrici. Le azioni della Commissione consistono nella
individuazione delle possibili cause del fenomeno e nella
formulazione di proposte sia in merito alla definizione dei codici
di condotta, di sportelli di ascolto e l’istituzione della figura
del/della consigliere/a di fiducia;
- Unità di gestione del rischio: nel rispetto della normativa
vigente, ai fini di promuovere la cultura per la sicurezza dei
pazienti, è costituita l’Unità di Gestione del Rischio Clinico. La
Commissione, in collaborazione con i referenti Dipartimentali, ha
come obiettivo prioritario lo sviluppo di strumenti idonei al
miglioramento dei processi organizzativi, finalizzati sia a
garantire una maggiore sicurezza delle cure sia a migliorare la
comunicazione ed il coinvolgimento dei pazienti nei processi
assistenziali.
- Commissione Pari Opportunità: in esecuzione dei
CC.CC.NN.LL. delle Aree della Dirigenza Medico-Veterinaria e
della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e
Amministrativa e dell’Area Comparto, è istituito il Comitato delle
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Pari Opportunità. Al Comitato sono attribuiti compiti di
approfondimento di specifiche problematiche concernenti, in
particolare, l’organizzazione del lavoro in relazione ai processi di
riorganizzazione, riconversione o disattivazione delle strutture
sanitarie, l’ambiente, l’igiene e la sicurezza del lavoro e le attività
di formazione;
- Nucleo Ispettivo: il Servizio Ispettivo aziendale, a disposizione di
tutte le strutture aziendali e che riferisce al Dipartimento
Economico Finanziario, ha il compito di esercitare tutte le
funzioni di controllo in via amministrativa, comprese quelle in
tema di espletamento dell’attività libero professionale intra
muraria.
- Ufficio Procedimenti Disciplinari : presso il Dipartimento
Giuridico e Risorse Umane è istituito l’Ufficio per i procedimenti
disciplinari del personale dell’Area Comparto, della Dirigenza
Medico-Veterinaria, nonché dell’Area della Dirigenza
Professionale, Tecnica, amministrativa;
- Commissione buon uso del sangue: presso i Presidi ospedalieri è
costituito il Comitato per il buon uso del sangue che ha funzioni
riguardanti la disciplina per le attività trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione dei
plasma derivati;
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- Nucleo Operativo di Controllo: è attivato presso la ASL un
sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell’assistenza e
sull’appropriatezza delle prestazioni rese presso i propri presidi
ospedalieri nonché presso gli enti appartenenti al sistema sanitario
pubblico allargato.
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CAPO I
L’ORGANIZZAZIONE DISTRETTUALE E OSPEDALIERA
Art. 15
IL DISTRETTO
15.1 Il distretto è un’articolazione territoriale dell’azienda alla cui
funzione di committenza contribuisce valutando i bisogni e le
domande di prestazioni ed altri servizi della popolazione di
riferimento. Assicura la disponibilità e l’accesso coordinato ed
integrato alle prestazioni ed ai servizi e di tipo sanitario e sociale ad
elevata integrazione sanitaria.
Nel distretto avviene il coordinamento delle attività dei Medici di
Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta e delle Farmacie
convenzionate con le prestazione ed i servizi erogati direttamente
dall’ASL e dalle strutture territoriali, ambulatoriali ed ospedaliere
accreditate.
15.2 Il Distretto è inserito nel Dipartimento Cure Primarie ed
Attività Distrettuali ed assicura attività in materia di: UVM,
Sportello Integrato, Fondo non autosufficienza, Assistenza
protesica, Inserimenti lavorativi, Residenzialità e Semiresidenzialità
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anziani/disabili, Funzioni assistenziali dei Pediatri di libera scelta e
dei Medici di Medicina Generale e Cure domiciliari ai minori.
Nel distretto sono garantite tra l’altro le prestazioni relative
all’assistenza specialistica ambulatoriale, all’assistenza consultoriale
di tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia e
all’assistenza per i disabili e gli anziani.
15.3 Nell’assolvimento della precitata funzione di committenza, il
distretto provvede a rilevare i bisogni e verificare i servizi necessari
per la popolazione di riferimento, nonché alla elaborazione del
Piano delle Attività Territoriali nell’ambito delle funzioni assegnate
dall’articolo 26 della legge 12/06.
Il Distretto inoltre provvede all’attuazione degli interventi di
promozione della salute e alle azione di miglioramento degli stili di
vita, nonché alla comunicazione nei confronti dei cittadini,
sull’accessibilità ai servizi sanitari e sociosanitari, anche attraverso
la predisposizione della Carta dei Servizi.
15.4 Il Distretto in particolare, attraverso la responsabilità del
proprio Direttore Sanitario, al fine di dare attuazione al principio
dell’integrazione socio sanitaria, quale elemento base per
promuovere ed assicurare la tutela sociale e sociosanitaria delle
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persone in condizioni di bisogno complesso, assicura le seguenti
funzioni:
- istituzione di un polo socio-sanitario integrato per Distretto, dove
far confluire la domanda complessa. Fulcro della rete distrettuale,
per quanto attiene la presa in carico di casi è l’Unità di
Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) che, attraverso la gestione
dei processi clinici ed amministrativi, l’elaborazione del progetto
integrato di assistenza, per quanto possibile flessibile
personalizzato e condiviso con il soggetto e/o con il nucleo
familiare (care-giver), e l’identificazione dell’operatore di
riferimento sociale o sanitario (case manager), assicura una
risposta completa ed integrata ai bisogni manifestati/espressi;
- valutazione multidimensionale quale strumento per garantire
l’accesso e l’erogazione delle cure domiciliari in favore dei
minori. In tale quadro risulterà altresì necessaria l’adozione di
strategie di rete che promuovano la cooperazione dei soggetti
erogatori attraverso l’attivazione di Sportelli Integrati, quali punti
di riferimento per il cittadino nella fase di avvio delle procedure
di ammissione alla rete dei servizi territoriali, ove è fornita una
corretta e puntuale informazione e orientamento dell’utente,
“accompagnando” il cittadino con particolari fragilità (anziani,
disabili ed altri) alla fruizione delle prestazioni, eliminando fasi
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procedurali non strettamente necessarie e semplificando, in tal
modo, il percorso terapeutico assistenziale;
- consolidamento delle procedure di valutazione ed erogazione
degli interventi previsti relativamente al fondo per la non
autosufficienza in ottemperanza alle linee guida regionali fornite
alle Aziende Sanitarie Locali ed ai Comuni circa gli interventi in
favore di persone non autosufficienti;
- coordinamento a livello distrettuale del Servizio Inserimento
Lavorativo Disabili (S.I.L.D.) che richiede un approccio
complesso e competenze differenti e dove, oltre all’integrazione
sanitaria, sarà assicurata una costante integrazione operativa con i
Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze e delle Cure
Primarie e Attività Distrettuali;
- attuazione delle procedure per l’accesso alla rete dei servizi per la
residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera in favore di
anziani e disabili, garantendo, a livello aziendale, l’omogeneità
dei modelli organizzativi attraverso linee guida definite dal
Dipartimento delle Cure Primarie e Attività Distrettuali;
- collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione per
l’attuazione degli interventi di promozione della salute ed azioni
di miglioramento degli stili di vita.
Il Distretto Sanitario dovrà garantire inoltre, attraverso gli sportelli
distrettuali di accoglienza sanitaria, l’accesso all’assistenza
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protesica, e l’erogazione, agli aventi diritto, dei presidi diretti al
recupero funzionale e sociale.
15.5 Il distretto assicura agli enti locali il supporto tecnico nel
processo d’individuazione dei bisogni sociosanitari e di conseguente
selezione delle priorità d’intervento.
15.6 I confini territoriali del Distretto sanitario corrispondono ai
confini del Distretto sociosanitario, all’interno del quale viene
assicurato il coordinamento degli interventi sanitari e sociali,
nonché le prestazioni di cui alla legge regionale 12/2006.
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Art. 16
INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI
16.1 Il Distretto coincide di norma con la zona sociosanitaria. Sono
costituiti i seguenti distretti:
- “distretto albenganese” comprendente i comuni di Albenga,
Alassio, Andora, Stellanello, Testico, Casanova Lerrone, Garlenda,
Villanova d’Albenga, Ortovero, Onzo, Vendone, Arnasco, Cisano,
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Zuccarello, Laigueglia, Castelbianco, Nasino, Erli, Castelvecchio
di R.B., Ceriale;
- “distretto finalese” comprendente i comuni di Finale Ligure,
Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto, Balestrino,
Toirano, Boissano, Giustenice, Tovo, Magliolo, Rialto, Calice,
Orco, Vezzi Portio, Noli;
- “distretto savonese” comprendente i comuni di Savona, Spotorno,
Bergeggi, Vado Ligure, Quiliano, Albissola Mare, Albisola
Superiore, Celle Ligure, Varazze, Stella, Pontinvrea, Mioglia,
Sassello, Urbe;
- “distretto delle bormide” comprendente i comuni di Cairo
Montenotte, Dego, Giusvalla, Piana Crixia, Cengio, Cosseria,
Plodio, Carcare, Altare, Mallare, Pallare, Millesimo, Roccavignale,
Murialdo, Osiglia, Bormida, Massimino, Calizzano, Bardineto.
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Art. 17
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
17.1 Il Direttore del distretto:
1. dirige il distretto al fine di garantirne il contributo al
raggiungimento della missione aziendale;
2. dirige la funzione di committenza ed elabora, per la parte di
competenza ed in coerenza con gli orientamenti espressi dalla
Direzione, il programma delle attività territoriali;
3. propone soluzioni d’integrazione delle funzioni al fine di
favorire l’accesso unificato alle prestazioni. Congiuntamente ai
direttori dei presidi ospedalieri e dei dipartimenti sanitari
territoriali, è garante dell’integrazione dei servizi e delle
prestazioni rese dal distretto con quelle erogate dai complessi
ospedalieri e dai dipartimenti sanitari territoriali;
4. assicura ed è responsabile delle attività descritte ed indicate al
precedente art. 15.4.
Tra le funzioni specifiche del Direttore del Distretto Sanitario è
assegnata l’attivazione e la gestione dei programmi distrettuali per il
migliore coinvolgimento dei MMG e dei PLS nella funzione
assistenziale organizzando risposte semplici o complesse ai bisogni
di salute, realizzando contestualmente l’appropriatezza delle cure e
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garantendo la continuità dell’assistenza e la collaborazione con i
MMG per la gestione dell’Ospedale di Distretto se operativo.
17.2 L’incarico di Direttore di Distretto Sanitario è conferito
secondo quanto indicato nel regolamento aziendale allegato sub A al
presente atto per formarne parte integrante.
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Art. 18
I PRESIDI OSPEDALIERI
18.1 I presidi ospedalieri sono la struttura tecnico-funzionale
dell’Azienda preposta all’erogazione delle prestazioni di
emergenza-urgenza, di ricovero, di diagnosi e cura, ambulatoriali e
specialistiche anche all’esterno degli stabilimenti ospedalieri di
riferimento. In relazione alle finalità di cui all’art. 37, comma 2 e 3,
della Legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41, sono costituiti due
presidi ospedalieri, rispettivamente, dal complesso “S. Paolo” di
Savona e “S. Giuseppe” di Cairo Montenotte e dal complesso
“Santa Corona” di Pietra Ligure e “Santa Maria di Misericordia” di
Albenga.
Il Direttore di Presidio ha la responsabilità complessiva della
gestione del presidio come meglio visto al successivo articolo n. 19 .
Il budget del presidio redatto in termini di contabilità analitica,
predisposto in applicazione dei criteri indicati all’art. 35, comma 3,
della Legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10, è allegato al bilancio
annuale di previsione.
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Art. 19
LA DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
19.1 Ferma restando la responsabilità esclusiva dei dirigenti in
ordine alle competenze ad essi riservate, alle connesse gestioni ed ai
relativi risultati, il Direttore Medico ha la responsabilità nella
gestione del presidio ed è responsabile delle funzioni igienico-
organizzative.
19.2 Il Direttore Medico del presidio in particolare:
1. verifica, avvalendosi del Centro di Controllo Direzionale, il
rapporto costi-benefici curando il rispetto del budget del
presidio e detta le disposizioni per il ripristino dell’equilibrio
costi-ricavi nel caso in cui si valuti la formazione d’un possibile
disavanzo;
2. controlla e valuta l’attività sanitaria svolta anche in termini di
accessibilità, qualità ed appropriatezza;
3. congiuntamente ai direttori dei distretti partecipa
all’integrazione delle prestazioni rese dal presidio con la rete
dei servizi territoriali;
4. sovrintende la tenuta del registro delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e di
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ricoveri ordinari, impartendo direttive tese alla corretta tenuta
delle liste di attesa;
5. definisce percorsi assistenziali integrati;
6. coordina la rete ospedaliera per gli ospedali di competenza del
Presidio.
19.3 Il Direttore Medico del presidio è nominato dal Direttore
Generale sulla base della normativa vigente.
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CAPO II
L’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
Art. 20
I DIPARTIMENTI
I Dipartimenti sono Strutture Complesse che raggruppano
strutture omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni
finalità e sono quindi tra loro interdipendenti pur mantenendo
autonomia e responsabilità professionale. Rappresentano il modello
organizzativo dell’Azienda e svolgono attività professionali e
gestionali mediche, tecnico-sanitarie e tecnico-amministrative.
I Dipartimenti costituiscono la struttura portante per
raggiungere il massimo grado di flessibilità e di integrazione
nell’attività aziendale. L’Azienda assume il modello dipartimentale
quale strumento organizzativo ottimale per esaltare le capacità di
cooperazione e dirigenza, in modo da ottenere, pur valorizzando
l’iniziativa e le professionalità individuali, il superamento
dell’organizzazione gerarchica con rigida attribuzione delle
competenze. In particolare, l’organizzazione dei Dipartimenti
sanitari finalizza le risorse per una gestione del paziente/utente:
umanizzata, razionale ed efficace.
I Dipartimenti possono essere strutturali, funzionali,
interaziendali.
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Art. 21
IL DIPARTIMENTO STRUTTURALE
Il Dipartimento Strutturale, che costituisce per l’ASL il
principale e rilevante modello organizzativo, è composto da
Strutture Complesse o servizi omogenei per tipologia di attività e di
personale.
Il Dipartimento deve realizzare:
1) la convergenza di competenze e di esperienze scientifiche,
tecniche ed assistenziali di gruppi e di singoli operatori sanitari,
per consentire un’assistenza sanitaria completa e coordinata del
malato;
2) l’utilizzazione in base a schemi programmati di lavoro di
attrezzature specialistiche, di impianti tecnologici e di servizi
strumentali e generali delle Strutture Complesse che lo
compongono, in modo da conseguire, unitamente all’efficienza
tecnica, economie di gestione;
3) l’aggiornamento e il perfezionamento degli operatori sanitari di
ogni livello, ai fini di una assistenza sanitaria sempre più
qualificata e paritaria per tutti i cittadini;
4) il miglioramento delle tecniche sanitarie a livello interdisciplinare
con il superamento delle disfunzioni che determinano tempi
lunghi o inutili di degenza;
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5) i collegamenti tra le competenze ospedaliere e quelle di altre
istituzioni e strutture socio-sanitarie del territorio, per quanto
attiene gli interventi di tipo preventivo, curativo e riabilitativo e
all’educazione sanitaria;
6) la corresponsabilizzazione funzionale dei medici delle Strutture
Complesse e dei servizi, nonché degli altri operatori sanitari e
sociali al fine di valorizzarne i contributi;
7) l’adozione di opportuni programmi di rotazione degli operatori,
l’ambito di gestione adeguato a garantire un utilizzo flessibile
garantendo nel contempo la conoscenza ed il controllo da parte
degli operatori del processo lavorativo nel suo complesso.
L’organizzazione del Dipartimento Strutturale è caratterizzata
inoltre da:
1. attribuzione di risorse e conseguente responsabilità di gestione
del Direttore connessa con il loro utilizzo;
2. attribuzione al Direttore di Dipartimento di poteri e responsabilità
di gestione in ordine alla razionale e corretta programmazione
delle attività;
3. condivisione di spazi, professionalità, risorse e tecnologie;
4. appartenenza delle strutture organizzative ad un unico
Dipartimento.
Il Dipartimento Strutturale sanitario ha il compito, altresì, in
collaborazione con tutte le altre articolazioni aziendali, di perseguire
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la gestione integrata e complessiva dei percorsi di cura, lo sviluppo
di comportamenti clinico assistenziali, la misurazione degli esiti, la
gestione del rischio clinico, l’adozione di linee guida e il
coordinamento e l’integrazione delle attività amministrative.
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Art. 22
IL DIPARTIMENTO FUNZIONALE
Il Dipartimento Funzionale si differenzia per un sistema di
aggregazione collegato ad una funzione comune anziché alla
tipologia di personale e di prestazioni.
Costituisce modello organizzativo eccezionale e comunque, in
collaborazione con tutte le altre articolazioni aziendali, persegue la
gestione integrata e complessiva dei percorsi di cura, lo sviluppo di
comportamenti clinico assistenziali, la misurazione degli esiti, la
gestione del rischio clinico, l’adozione di linee guida e protocolli
diagnostico terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento e
l’informazione del paziente, nonché il coordinamento e
l’integrazione delle attività amministrative.
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Art. 23
IL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
Il Dipartimento Interaziendale è di carattere funzionale e
aggrega strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale che
appartengono ad aziende diverse.
Tale forma di aggregazione ha natura eccezionale e rispecchia
l’esigenza di integrazione di determinate strutture omogenee tra di
loro sul territorio per obiettivi strategici di efficacia, efficienza ed
economicità.
La disciplina del Dipartimento è dettata da un contratto fra le
aziende e regolamenta aspetti economici ed organizzativi.
Il Direttore del Dipartimento è nominato di concerto dai
Direttori Generali delle Aziende.
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Art. 24
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
24.1 Ad ogni Dipartimento è preposto un Direttore individuato e
nominato dal Direttore Generale, con proprio provvedimento, tra i
dirigenti a rapporto esclusivo con incarico di direzione di una delle
strutture complesse aggregate nel dipartimento medesimo.
L’incarico ha durata triennale ed è eventualmente rinnovabile.
24.2 L’incarico può essere revocato dal Direttore Generale con
provvedimento motivato ai sensi dell’art. 15 ter, comma 3 del
D.Lgs. 502/92 oppure su richiesta motivata, proposta dalla
maggioranza qualificata pari ai 2/3 del Comitato di Dipartimento. Il
Direttore di Dipartimento cessa da tale funzione anche in caso di
decadenza dell’incarico di responsabilità di Struttura Complessa
ovvero per spostamento della sua Struttura Complessa ad altro
Dipartimento o in caso di fusione di due o più dipartimenti.
24.3 Il Direttore del Dipartimento risponde, insieme al Collegio di
Direzione, dell’attuazione degli obiettivi regionali, nonché della
corretta ed economica gestione dell’Azienda stessa.
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24.4 Il Direttore del Dipartimento ha autonomia decisionale
nell’ambito delle linee programmatiche fissate dal Direttore
Generale dell’Azienda e di quanto definito dal Comitato di
Dipartimento, in particolare:
a) assicura il funzionamento del Dipartimento;
b) convoca e presiede il Comitato di Dipartimento;
c) promuove le proposte del Dipartimento all’interno del
Collegio di Direzione;
d) promuove le verifiche di audit clinico e di miglioramento
continuo della qualità e di promozione della salute;
e) verifica la conformità delle attività dipartimentali agli
indirizzi approvati dal Comitato di Dipartimento;
f) programma con la Direzione distrettuale la produzione
delle cure di assistenza primaria da erogare nelle sedi
territoriali sia nel settore ambulatoriale specialistico che
nella continuità assistenziale anche domiciliare;
g) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione
aziendale e per finalità divulgative;
h) ha la rappresentanza esterna, anche attraverso la struttura
aziendale preposta, del Dipartimento;
i) provvede al monitoraggio ed alla verifica, congiuntamente
al Comitato, dell’attività di gestione del Dipartimento;
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j) riferisce all’Amministrazione i risultati conseguiti nella
gestione dei servizi che al Dipartimento afferiscono;
k) garantisce la circolazione dell’informazione all’interno del
Dipartimento e nei confronti dei soggetti esterni che con lo
stesso interagiscono;
l) è responsabile della sorveglianza del rispetto delle norme in
materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
supportando le attività delle competenti strutture
specifiche.
Il Direttore del Dipartimento riferisce in relazione alla generalità e
specificità delle tematiche del Dipartimento al Direttore di Presidio,
al quale inoltre risponde per quanto attiene le materie di specifica
competenza di quest’ultimo meglio viste agli artt. 18 e 19.
Il Direttore del Dipartimento provvede altresì a negoziare con la
Direzione Generale obiettivi e risorse ed a gestire le risorse
direttamente attribuite al Dipartimento.
Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia ai regolamenti dei
singoli Dipartimenti, così come per quanto attiene le attività da
porre in essere con la collaborazione del Comitato di Dipartimento.
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CAPO III
AUTONOMIA, RESPONSABILITÀ E STRUTTURE
Art. 25
AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ
Alle articolazioni organizzative di cui agli articoli seguenti
sono preposti dirigenti che svolgono le loro funzioni con autonomia
tecnica e organizzativa.
I dirigenti sono responsabili nei confronti dell’Azienda dei
risultati sia di carattere sanitario, e quindi dell’appropriatezza delle
prestazioni e sia dei risultati di gestione e del perseguimento degli
indirizzi strategici, degli obiettivi, della corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, dell’imparzialità e della trasparenza
dell’azione amministrativa.
I dirigenti sono altresì garanti dei valori dell’azienda e dei
principi stabiliti dal presente atto aziendale e devono assicurare in
proprio e per il personale assegnato un corretto rapporto con gli
utenti del Servizio Sanitario. I risultati di gestione e il
perseguimento degli obiettivi aziendali sono valutati annualmente
dall’apposito nucleo di valutazione.
I titolari dei centri di responsabilità rispondono secondo le
disposizioni civili e penali della loro attività e del rispetto della
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normativa in materia di sicurezza e di idoneità dei locali e del
personale nei limiti individuati dalla vigente normativa.
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Art. 26
LE STRUTTURE COMPLESSE
26.1 La struttura complessa è la componente organizzativa del
Dipartimento che svolge una funzione od un complesso di funzioni
omogenee o affini nell’ambito delle attività dipartimentali.
26.2 Ogni struttura complessa è dotata di autonomia organizzativa e
tecnico-operativa nell’ambito degli indirizzi e delle direttive emanati
dal Direttore del Dipartimento, dai Direttori Amministrativo e
Sanitario e dal Direttore Generale e viene diretta da un dirigente
nominato in conformità alle procedure stabilite dalla vigente
normativa. Caratteristiche principali della struttura complessa sono
la flessibilità organizzativa e la compatibilità gestionale con la
missione aziendale.
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Art. 27
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
27.1 L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è conferito
secondo quanto indicato nel regolamento aziendale allegato sub B al
presente atto per formarne parte integrante.
27.2 Per quanto concerne gli incarichi di Struttura Complessa dei
ruoli amministrativi, tecnici e professionali, l’incarico è conferito, ai
sensi dell’articolo 29 c. 4 del vigente C.C.N.L. della dirigenza del
ruolo professionale, tecnico e amministrativo, ad un Dirigente con
esperienza professionale dirigenziale quinquennale ovvero ad un
Dirigente in possesso di corso di formazione manageriale,
organizzato da un Ente Regionale, da Università pubbliche o private
riconosciute o da società nelle quali Regioni e/o Università abbiano
partecipazioni, della durata individuata dalla Direzione aziendale.
27.3 Il Direttore della struttura complessa svolge in particolare le
seguenti funzioni:
a) predispone, anche nell’ambito del piano di lavoro dipartimentale,
i programmi di lavoro della struttura complessa e ne verifica lo
stato di attuazione;
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b) adotta direttive per lo svolgimento delle attività di competenza
della relativa struttura, e altresì per la razionale utilizzazione delle
risorse umane e strumentali assegnate alla struttura complessa
stessa;
c) sovrintende agli adempimenti ed all’erogazione delle prestazioni
e vigila sull’osservanza dei doveri d’ufficio da parte del
personale;
d) è responsabile delle prestazioni e delle attività svolte dalla
struttura complessa;
e) cura, ricorrendo il caso, l’istruttoria e la predisposizione degli atti
di competenza del Direttore Generale;
f) adotta, ricorrendo il caso, gli atti di ordinaria gestione, i
provvedimenti esecutivi degli atti e degli indirizzi del Direttore
Generale e del Direttore di Dipartimento, e, comunque, gli atti
non discrezionali;
g) è competente per l’adozione di atti ricognitivi e dichiarativi quali
registrazioni, certificazioni, accertamenti e valutazioni tecniche;
h) risponde alla Direzione generale, al Direttore del Dipartimento e
al Direttore del Presidio dell’attività svolta, della realizzazione
dei programmi e dei progetti, della gestione del personale e delle
risorse. Riferisce periodicamente alla Direzione generale, al
Direttore del Dipartimento e, se del caso, alla Direzione medica
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di Presidio su eventuali cause che abbiano ostacolato il regolare
svolgimento delle attività;
i) in via gerarchica esercita nei confronti di tutti i dipendenti
assegnati alla Struttura Complessa il potere di indirizzo
provvedendo a intraprendere tutte le azioni necessarie per
assicurare il buon andamento della gestione;
j) è responsabile della struttura complessa sotto il profilo
organizzativo ed è responsabile dell’osservanza dei doveri
inerenti il servizio da parte dei dipendenti e delle conseguenti
iniziative in caso di violazione di detti doveri;
k) è responsabile della sorveglianza del rispetto delle norme in
materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
supportando le attività delle competenti strutture specifiche.
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Art. 28
LA STRUTTURA SEMPLICE
Costituisce Struttura Semplice la componente organizzativa
della Struttura Complessa e svolge una funzione o un complesso di
funzioni cui è attribuita una autonomia funzionale per ragioni
organizzative, di efficienza o di specificità professionale.
La Struttura Semplice può avere anche valenza dipartimentale
quando le funzioni svolte attengono competenze afferenti a più
strutture del Dipartimento, ovvero rivestono carattere di particolare
rilevanza nell’organizzazione aziendale.
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Art. 29
GLI INCARICHI PROFESSIONALI
Gli incarichi professionali di alta specializzazione all’interno
della Struttura Complessa fanno riferimento al riconoscimento e
all’esercizio di elevate competenze tecnico-professionali che
producono servizi e/o prestazioni complesse nell’ambito di una
determinata disciplina o dell’organizzazione.
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Art. 30
METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE
COMPLESSE, SEMPLICI, SEMPLICI DIPARTIMENTALI E
DI INCARICHI PROFESSIONALI E CRITERI PER LA
LORO ISTITUZIONE
L’identificazione e qualificazione delle strutture aziendali è
prerogativa del Direttore Generale che procede alla loro
individuazione come segue:
a) Strutture Complesse: sulla base di scelte di carattere strategico
in relazione alla migliore funzionalità della ASL, e alla
programmazione regionale;
b) Strutture Semplici: sulla base delle proposte dei Direttori di
Struttura Complessa, tenuto conto delle motivazioni di carattere
tecnico-organizzativo e secondo i criteri stabiliti dagli accordi
locali con le OO.SS. di categoria;
c) Strutture Semplici Dipartimentali: sulla base delle proposte
del Direttore del Dipartimento, tenuto conto delle motivazioni di
carattere tecnico-organizzativo e secondo i criteri stabiliti dagli
accordi locali con le OO.SS. di categoria;
d) incarichi professionali: sulla base delle proposte dei Direttori di
Struttura Complessa, tenuto conto delle motivazioni di carattere
tecnico-organizzativo e secondo i criteri stabiliti dagli accordi
locali con le OO.SS. di categoria.
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Art. 31
ASSEGNAZIONE E REVOCA DELLA “TITOLARITÀ-
RESPONSABILITÀ” DELLE FUNZIONI – MODALITÀ DI
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
L’assegnazione della “titolarità/responsabilità” delle funzioni
avviene:
- mediante nomina nella titolarità, anche temporanea, di un
determinato incarico (di struttura o di funzione).
L’accettazione dell’incarico comporta automaticamente
l’assunzione di tutte le responsabilità connesse alla struttura o
alla funzione, sia per quanto stabilito dal presente atto o da
regolamenti e disposizioni aziendali, sia per quanto, più in
generale, derivi dalla normativa nazionale e regionale o dai
CC.CC.NN.LL. o accordi locali con le OO.SS. di categoria;
La titolarità degli incarichi può essere revocata, a seguito di esito
negativo in sede di verifica/valutazione periodica: la procedura è
quella prevista dai relativi CC.CC.NN.LL.
L’accertamento del venir meno di una funzione o di una struttura
determina la contestuale conseguente cessazione della
titolarità/responsabilità delle stesse: l’incaricato che in tal modo
subisce la perdita della titolarità/funzione sarà ricollocato secondo
quanto previsto dalle norme e da contratti di lavoro in materia.
L’assegnazione avviene:
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1) per l’incarico di Direttore di Dipartimento sanitario o di Struttura
Complessa ai sensi della normativa vigente;
2) per l’incarico di Direttore di Dipartimento dei ruoli
amministrativi, tecnici e professionali: l’incarico è affidato a
seguito della valutazione del Direttore Generale, che individua il
titolare tra i potenziali candidati attraverso una procedura di
valutazione in conformità alle disposizioni contrattuali;
3) per l’incarico di Responsabile di Struttura Semplice o di
“professional” a seguito della valutazione del Direttore Generale,
su proposta motivata del Direttore della Struttura Complessa o
del Dipartimento, in relazione alla procedura di valutazione in
conformità alle disposizioni contrattuali.
L’incarico è affidato dal Direttore Generale.
Gli incarichi sia di Dipartimento che di Struttura Complessa o
Semplice o “professional” sono tutti a tempo determinato ed hanno
la durata prevista dal relativo contratto individuale o da altro atto del
Direttore Generale: tale durata, qualora non diversamente previsto
da specifiche norme, avrà durata triennale/quinquennale
eventualmente rinnovabile.
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TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO
Art. 32
STRUMENTI GENERALI ED ORDINARI DI
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
L’Azienda individua, quale momento rilevante ed irrinunciabile
della propria metodologia operativo-gestionale, l’utilizzo coordinato
della Programmazione e del Controllo.
La Direzione strategica (si sostanzia nel Direttore Generale
coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario)
adotta quale strumento programmatico di gestione:
1. il Piano strategico aziendale, strumento privilegiato di
individuazione degli obiettivi strategici a medio periodo;
2. il Piano Attuativo annuale di programmazione e definizione degli
obiettivi di cui all’articolo 2 commi 4 e 5 della legge regionale n.
10/1995.
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Art. 33
IL PIANO STRATEGICO AZIENDALE
L’Azienda in aderenza alla programmazione regionale
provvede alla approvazione del piano strategico aziendale triennale
che, nell’ambito della propria responsabilità di governo, indica la
previsione dislocativa delle sedi di erogazione delle prestazioni
sanitarie.
L’Azienda, tramite il Piano Strategico Aziendale, promuove la
definizione e l’utilizzo coordinato di linee guida finalizzate alla
piena appropriatezza sia delle attività assistenziali degenziali, sia di
quelle in day-hospital nonché di quelle ambulatoriali.
In particolare sono adottate linee guida per introdurre l’utilizzo
sistematico dell’attività chirurgica in day surgery con contestuale
percorso di continuità assistenziale a domicilio.
Il documento è sottoposto al Collegio di Direzione per il
relativo parere e alla Conferenza dei Sindaci che può approvare lo
stesso ovvero integrarlo con pareri, raccomandazioni ed indirizzi.
Il piano strategico aziendale, nel dettaglio determina:
a) gli obiettivi di tutela della salute con specifico piano della
Prevenzione;
b) la quantificazione dei fabbisogni di prestazioni;
c) i servizi e le attività da istituire, potenziare o ridefinire;
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d) i livelli programmati di prestazioni da erogare attraverso la
stipula di accordi e contratti con gli erogatori pubblici e privati;
e) il piano per gli investimenti relativo alle strutture, alle
tecnologie, all’aggiornamento ed alla qualificazione degli
operatori.
Il Piano strategico identifica per le attività ospedaliere il
fabbisogno di posti letto e la loro riqualificazione al fine di
raggiungere gli obiettivi regionali anche attraverso il Piano
Attuativo Annuale.
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Art. 34
PIANO ATTUATIVO ANNUALE
Il Piano, adottato dal Direttore Generale, è lo strumento di
programmazione nel breve periodo (budget) attuativo del piano
strategico aziendale e consiste nell’individuazione dei risultati attesi
in rapporto all’esercizio delle attività attraverso la previsione di
azioni coordinate, preordinate al raggiungimento degli obiettivi
fissati dal piano stesso.
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Art. 35
GLI STRUMENTI OPERATIVI ANNUALI DI
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Strumenti operativi annuali di programmazione e controllo di
gestione sono:
a) la contabilità Aziendale;
b) la metodica del budget;
c) le linee guida coordinate e finalizzate alla appropriatezza degli
interventi e delle prestazioni sanitarie.
La Direzione aziendale, attraverso le strutture competenti, opera
nelle sottoelencate aree di intervento:
1. controllo economico;
2. controllo e miglioramento della qualità con particolare
riferimento all’appropriatezza degli interventi e delle prestazioni
sanitarie;
3. audit operativo ed organizzativo:
propone i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e
valutazione dell’attuazione della direttiva annuale di
programmazione, valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, dei programmi ed altri strumenti
operativi, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli
obiettivi predefiniti.
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Art. 36
LA CONTABILITÀ AZIENDALE
La contabilità aziendale è suddivisa in:
a) generale che prende in esame l’Azienda, quale soggetto unico,
verso l’esterno;
b) analitica o per centri di responsabilità, che prende in esame le
singole componenti organizzative verso l’interno.
Si riassume nella tenuta dei seguenti documenti: bilancio economico
di previsione /annuale e pluriennale), bilancio di esercizio, tenuta
della contabilità analitica per centri di costo e di ricavo e reportings.
Per quanto concerne le modalità di tenuta delle scritture contabili si
fa rinvio al manuale di contabilità per le Aziende Sanitarie e ad atti
regolamentari.
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Art. 37
LA METODICA DEL BUDGET
Per metodica del Budget s’intende lo strumento di programmazione
delle attività nel breve periodo (anno solare); ciò si esplicita
attraverso la negoziazione e l’assegnazione di obiettivi di attività e
qualità ai Centri di responsabilità, la formulazione del programma
annuale delle risorse impiegate per espletare tali attività. Il
documento che riassume il risultato della negoziazione dei budget
delle articolazioni aziendali e dei dipartimenti costituisce il Piano
attuativo annuale.
Con apposita direttiva a cadenza annuale l’Azienda, tenuto conto
dell’organizzazione per dipartimenti, attiva i Direttori di struttura
complessa e semplice dipartimentale ed i coordinatori del comparto
chiamandoli a formulare, discutere e concordare la loro ottimale
proposta di budget con individuazione e valorizzazione della
produzione programmata e dei conseguenti costi e ricavi, nonché
delle azioni tese ad ottimizzare, anche sotto il profilo qualitativo, le
prestazioni.
Vincolo a tali proposte sarà la coerenza con gli indirizzi strategici
predeterminati dalla Direzione Generale e con le risorse disponibili.
L’Azienda individua e dispone un sistema di indicatori e di
rilevazioni ritenuti utili per monitorare l’andamento della gestione
con riferimento alla produzione, ai costi ed alla qualità.
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A tale scopo, in sede di budget, viene definito il debito informativo
che ogni struttura deve fornire, nei tempi e con le modalità definite,
al Centro di Controllo Direzionale, che provvederà in via
“sistematica” a produrre i reports di controllo ad uso della Direzione
strategica e degli stessi Centri di responsabilità e l’eventuale
riallineamento della negoziazione preventiva.
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Art. 38
LE RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economico-finanziarie aziendali sono rappresentate
prevalentemente da trasferimenti di quota-parte del Fondo Sanitario
regionale a destinazione indistinta ovvero vincolata alla
realizzazione di progetti o programmi specifici di attività, di norma
definiti nel Piano Sanitario Nazionale o in quello Regionale.
Alle risorse predette si aggiungono le entrate proprie e precisamente
i ricavi direttamente percepiti dall’Azienda per le quote di
compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini, i ricavi per
prestazioni sanitarie erogate a favore di cittadini non residenti nel
territorio dell’Azienda, i ricavi per le prestazioni a pagamento e per
le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio da reddito, i ricavi
per sanzioni, ecc.
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Art. 39
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI
L’Azienda provvede all’acquisizione di beni e servizi e
all’affidamento di lavori attraverso le proprie strutture competenti e
secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 163/2006 di oggetto “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.,
nonché dalle disposizioni regionali e regolamentari adottate in
materia dall’Azienda.
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TITOLO V
NORME TRANSITORIE FINALI
Art. 40
RINVIO ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DI
ESECUZIONE
Il presente atto ha natura organizzativa generale. L’attuazione
avviene attraverso i seguenti atti regolamentari:
a) regolamento relativo alla gestione del procedimento
amministrativo, alle modalità di esercizio del diritto di
partecipazione, all’accesso ai documenti amministrativi ed alla
semplificazione amministrativa;
b) massimario di conservazione e scarto documenti allocati negli
archivi di deposito;
c) regolamento per la fornitura di beni e servizi;
d) regolamento per i lavori, i servizi e le provviste da eseguirsi in
economia;
e) regolamento per l’effettuazione delle spese per contanti a
rendicontazione mensile;
f) regolamento privacy e sicurezza;
g) regolamento dei dipartimenti;
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h) regolamento per il rispetto del divieto di fumo negli ambienti
sanitari;
i) regolamento per la libera professione intramoenia del personale;
j) regolamento sulla formazione, ECM, aggiornamento;
k) ogni altro atto o regolamento richiesto dalla legislazione
nazionale o dalle necessità organizzative e gestionali
dell’azienda.
Per quanto non contemplato nel presente atto aziendale, si rinvia
alle leggi fondamentali di riforma del S.S.N., dell’organizzazione
amministrativa e del pubblico impiego, alle leggi regionali di
riordino del S.S.R. ed ai contratti collettivi nazionali e integrativi
aziendali.
FD sc
Atto Aziendale 2015
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Data ultima di stampa