Il Sole 24 Ore Norme e tributi Lunedì 26 Gennaio 2015 - N. 25 27 Norme e tributi LAVORO www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com GIURISPRUDENZA | IL MERITO www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com Assicurazione sugli infortuni. Il versamento degli importi è fissato al 16 febbraio Premi Inail alla cassa tra sconti e addizionali Ornella Lacqua Alessandro Rota Porta p Aziende alla cassa per l’autoli- quidazionedeipremi Inail:ilversa- mento, per chi paga in un’unica so- luzione, è fissato al 16 febbraio. L’Inail,poi,conladeterminanume- ro 330 del 5 novembre 2014, ha fissa- tolanuovascadenzadel28febbraio (29 febbraio in caso di anno bisesti- le) per presentare le dichiarazioni delle retribuzioni (articolo 28, comma 4, del Dpr 1124/1965). Poi- ché quest’anno il 28 febbraio cadrà di sabato, il termine per presentare le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2014 - da fare con i servizi telematici Alpi online e In- viotelematicodichiarazionisalari- scade il 2 marzo. Le scadenze Non cambia invece, il termine in caso di cessazione dell’attività in corsod’anno:ladichiarazionedelle retribuzioni deve sempre essere effettuata usando il modello pub- blicato sul sito Inail, da inviare tra- mite Pec alla sede competente, en- tro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, conte- stualmente all’autoliquidazione del premio. Tornando al pagamento dei pre- mi, è bene ricordare che, su richie- sta dell’azienda, è sempre possibile effettuarlo in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999). La prima rata va versata entro il prossimo 16 feb- braio, senza maggiorazione degli interessi. Le successive devono es- sere pagate entro il 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre, maggiorate degli interessi. I contributi associativi si versa- no, invece, in un’unica soluzione sempre entro il 16 febbraio. Gli sconti sul premio Resta confermata anche per que- st’anno la riduzione del premio in- trodotta dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 128, legge 147/2013).Questanormaavevapre- visto – con effetto dal 1º gennaio 2014 – che lo “sconto” fosse deter- minatoconDmLavoro-Economia, supropostadell’Inail,tenendocon- to dell’andamento infortunistico aziendale: si tratta di un taglio per- centuale dell’importo dei premi e deicontributidovutiperl’assicura- zionecontrogliinfortunisullavoro e le malattie professionali, da appli- care per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite di 1 miliardo di euro per il 2014, 1,1 miliardi per il 2015 e 1,2 mi- liardi a partire dal 2016. Ilbonussiapplicainautoliquida- zione sia ai premi ordinari delle po- lizze dipendenti, sia ai premi spe- ciali unitari delle polizze artigiani. Con riferimento agli altri premi e contributi, la stessa legge ha esclu- so dalla riduzione i premi per l’assi- curazione contro gli infortuni in ambito domestico, i contributi per il lavoro occasionale accessorio, quelli per l’assicurazione degli ap- prendistiriscossidall’Inpsinforma unificata e i contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai ser- vizi domestici e familiari, anch’essi riscossi in modalità unificata dal- l’Inps. La riduzione da applicare al pre- miodiregolazione2014èdel14,17%, mentre la percentuale di riduzione sul premio di rata 2015 è del 15,38%: per verificare la sussistenza dei re- quisiti per applicare la riduzione sonofissaticriteridifferenziatiase- conda che le lavorazioni siano ini- ziatedaoltreunbiennioodanonol- tre un biennio. Con un’altra determina (n. 328 del 3 novembre 2014) è stata anche stabilita la misura dell’addizionale dovuta dalle imprese per finanzia- re il Fondo per le vittime del- l’amianto e sono stati confermati i criteri di individuazione delle aziende tenute al pagamento, indi- cati ai commi 2, 3 e 4, dell’articolo 3 del decreto interministeriale 30/2011. Per il 2014 la misura è pari al- l’1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014 sia al premio di ra- ta 2015. Nelle basi di calcolo del premio, l’obbligo di versare l’addizionale è evidenziato nel campo «Addizio- nale amianto L 244/2007» con il va- lore «Si» e si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressa- mente individuate nel decreto. Le agevolazioni per settori Oltre allo sconto introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, ci sono altreriduzionidelpremioassicura- tivo legate al settore di appartenen- za o all’assunzione di particolari ti- pologie di lavoratori. Una prima agevolazione è la ri- duzione del premio del 7,99%, ri- volta alle imprese artigiane. Si ap- plica solo al premio dovuto a titolo di regolazione: per il saldo 2014 so- no ammesse allo sconto le imprese in regola con gli obblighi previsti sulla tutela della salute e della sicu- rezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel bi- ennio2012-2013eabbianopresenta- to la richiesta di ammissione al be- neficio barrando (nella dichiara- zione salari del 2013) la casella «Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art.1, commi 780 e 781». Nelle basi di cal- colo è evidenziata la sussistenza dei requisiti (nella sezione «Rego- lazione anno 2014 Agevolazioni») con il codice 127. L’applicazione della riduzione, anche alla regola- zione del 2015 - quindi nell’autoli- quidazione del prossimo anno - è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione allo sconto che si effettua barrando la casella citata, nella dichiarazione salari 2014, da presentare entro il 2 marzo 2015. C’è poi la riduzione contributiva del premio per il settore edile, con- fermata all’11,50%, che si applica al- la sola regolazione 2014. L’agevola- zione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, eser- centi attività edili, a condizione che siano in regola nei confronti di Inail, Inps e Casse edili. Lo sconto non si applica nei confronti dei da- tori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa sulla sicurezzaesaluteneiluoghidilavo- ro, per cinque anni dalla sentenza. Per godere dello sconto, oltre ad aver presentato il Durc interno alla Dtl,ènecessarioanchetrasmettere viaPec,allasedeInail,un’autocerti- ficazione redatta su un modulo ad hoc, entro il 2 marzo . Sono previsti altriscontiperilsettoredellapesca, per le cooperative agricole e i loro consorzi in zone montane e svan- taggiateeperidatoridilavoroattivi a Campione d’Italia. Altri bonus sono legati all’assun- zione di particolari categorie di la- voratori (si veda il grafico a lato). © RIPRODUZIONE RISERVATA La guida al calcolo 01 ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2015 - Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve fare il calcolo del premio di regolazione Inail relativo all’anno precedente e di rata anticipata per l’anno in corso. Il versamento avviene con il modello F24 - Bisogna trasmettere telematicamente la dichiarazione salari: al momento dell’invio, il file è sottoposto a controlli ed è immediatamente rilasciata una ricevuta, inviata per posta elettronica al trasmittente. In sostanza, il 16 febbraio scadono: - il calcolo del premio di regolazione per il 2014 - il calcolo del premio di rata del 2015 - il versamento del premio in unica soluzione - la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte 02 ENTRO IL 2 MARZO 2015 C’è più tempo per effettuare: - l’autocertificazione per lo “sconto” edilizia (11,50%) - l’invio telematico della dichiarazione salari LE SCADENZE 01 DATI IN FORMA TELEMATICA La comunicazione della base di calcolo del premio è trasmessa via Pec dall’Inail alle aziende; le basi di calcolo possono essere consultate anche accedendo via web al Punto cliente Inail - Autoliquidazione, direttamente dall’interessato o tramite gli intermediari abilitati 02 LA RIDUZIONE DEL PRESUNTO Il servizio «Riduzione presunto» permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, potendo così calcolare la rata premio sul minor importo(articolo 28, comma 6 del Dpr 1124/1965): il datore che presume di erogare per l’anno di rata un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto per l’anno precedente, deve inviare all’Inail entro il 16 febbraio la comunicazione motivata, con il modulo telematico. Nella comunicazione vanno riportate le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio LE BASI DI CALCOLO 01 LESOSTITUZIONI Perleassunzionidilavoratoriatermineinsostituzionedidipendentiin congedo(nelleaziendeconmenodiventidipendenti),siapplicala riduzionedel50%deipremidovutipergliassuntiinsostituzione,siaalla regolazione2014,siaallarata2015,semprecheildatoreabbiairequisiti perilDurc 02 IDISOCCUPATIDILUNGOPERIODO Peridatorichehannoassuntoconcontrattoatempoindeterminato lavoratoridisoccupatioinCigsdalungoperiodo(legge407/90,abrogata dal2015),loscontoèdel50%deipremidovutiperunperiododi36mesi edètotaleperleimpreseartigianeeperquellecheoperanonel Mezzogiorno 03 DONNEEOVER50 Tagliodel50%deipremiancheperleassunzionididonne“svantaggiate” elavoratoriover50disoccupatidaoltre12mesi(legge92/2012) I BONUS PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE Credito. Il caso del conto corrente aperto senza forma scritta Gli estratti conto non sanano la nullità dei contratti bancari I documenti periodici non hanno valore negoziale Giovanbattista Tona p L’invio degli estratti conto pe- riodici non sana la nullità del con- tratto di conto corrente, privo del- la valida sottoscrizione di un fun- zionario delegato dalla banca. Lo ha affermato la Corte d’appello di Napoli (presidente Giordano, re- latore Cataldi) con la sentenza del 19 dicembre 2014. Il contratto Una società aveva chiesto al tribu- naledidichiararenullo,perdifetto diformascritta,ilcontrattodicon- to corrente stipulato con una ban- ca, per ottenere anche la rideter- minazionedelsaldoeliminandola capitalizzazionetrimestrale,delle spese e delle commissioni di mas- simo scoperto. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. La banca ave- va prodotto in giudizio il docu- mento che doveva dimostrare l’esistenza del contratto, dove era apposta una sigla riferibile all’isti- tuto di credito. Il tribunale aveva escluso però che quella sottoscri- zione, peraltro indecifrabile, po- tesseesserericonducibileallegale rappresentante della banca e po- tesse valere come manifestazione di volontà negoziale, visto che era apposta in uno spazio riservato, per uso interno alla banca, per l’ac- certamento delle sottoscrizioni del cliente. Il tribunale aveva an- che ritenuto che nemmeno la pro- duzione in giudizio della scrittura, a opera della parte che non l’aveva sottoscritta, potesse determinare la conclusione del contratto. Il do- cumento era infatti stato presen- tato dopo che la correntista aveva già revocato il proprio consenso, eccependo l’originaria nullità del contratto. La banca ha impugnato la sen- tenza ma anche la Corte d’appello le ha dato torto. I giudici di secon- dogradohannoribaditocheilcon- tratto di conto corrente bancario richiede la forma scritta a pena di nullità,sicchélasottoscrizionedel modulocontrattualedeveavveni- re a opera di un funzionario chia- ramente identificabile e con il po- tere di impegnare la banca. La rap- presentanza dell’istituto di credi- to implica la spendita del nome dello stesso nei confronti del cliente e non può essere desunta dalla mera sigla apposta sul docu- mento, ai soli fini interni di identi- ficazione del dipendente cui era affidata la pratica; nel caso in esa- me, ha notato la Corte d’appello, nella parte del modulo che ripor- tava a stampa la denominazione completadellabancanonerastata apposta alcuna sottoscrizione, mentre la sigla che, secondo l’isti- tuto di credito, doveva valere co- me propria adesione al contratto, erastatavergatadatutt’altraparte. Gli estratti conto Accertato che il contratto era pri- vo di forma scritta, i giudici d’ap- pello hanno esaminato la tesi per cui il contratto si poteva dire per- fezionato con atti successivi, cioè conl’inviodiestratticontiperiodi- ci regolarmente sottoscritti da funzionario legittimato. La banca ha citato a sostegno di questatesilasentenzadellaCassa- zione 4564 del 2012, ma la Corte d’appellohaosservatocheinquel- la decisione era stata prevalente la considerazione della non neces- saria simultaneità delle sottoscri- zioni dei contraenti e aveva avuto un ruolo preminente il fatto che il negozio si era concluso per corri- spondenza e che il contratto era stato prodotto in giudizio senza che l’altra parte avesse mai prima revocato il proprio consenso. Secondo i giudici napoletani, nella sentenza della Cassazione il riferimento al valore degli estratti conto si doveva considerare del tutto incidentale e non era confor- tato dagli altri precedenti, specie quelli in materia di compravendi- ta immobiliare (in forma scritta pereccellenza),secondoiquali,ad esempio, la quietanza successiva al contratto non validamente sot- toscritto dà la prova dell’avvenuto pagamento ma non supera l’origi- narianullitàdelcontratto(senten- za 5158 del 2012 della Cassazione). La Corte d’appello ha quindi stabilito che la volontà di conclu- dereilcontrattodapartedellaban- ca non si può desumere dall’invio degli estratti conto periodici, per- ché sono atti giuridici unilaterali a contenuto partecipativo, privi di valenza negoziale, e presuppon- gono l’esistenza del contratto; gli estratti conto insomma «non ma- nifestano la volontà della banca di concludere un contratto ma del contratto rappresentano attua- zione e esteriorizzano». © RIPRODUZIONE RISERVATA Crisi d’impresa. Sì all’ammissione dell’impresa Preconcordato con capitale a zero Famiglia. Separazioni Addebito, prova «leggera» per il tradito Giuseppe Acciaro Pierpaolo Ceroli p L’azzeramento del capitale sociale di una società di capitali non esclude l’ammissibilità alla procedura di concordato preven- tivo. Lo afferma il tribunale di Monza in un decreto dell’11 no- vembre 2014 (presidente Palu- chowski, relatore Nardecchia), che ammette ai benefici della pro- cedura di concordato preventivo con continuità aziendale una so- cietà a responsabilità limitata. La completa erosione del capi- tale per perdite non determina, secondoilprovvedimento,profili di inammissibilità alla luce del- l’articolo 182-sexies della legge fallimentare (introdotto dal Dl 83/2012) che contiene una deroga agli obblighi di riduzione del capi- tale sociale, a quelli di riduzione del capitale e contemporaneo au- mento o di trasformazione della società. La norma infatti esclude l’operatività della causa di sciogli- mento della società per riduzione o perdita del capitale sociale pre- vista dal Codice civile. Il tribunale di Monza ha preci- sato che la norma si applica al de- bitore che ricorre alla domanda per l’ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, nonché alla domanda per l’omo- logazione dell’accordo di ristrut- turazionedisciplinatodall’artico- lo 182-bis della legge fallimentare o della proposta di accordo (pre- accordo). La deroga agli obblighi di ricostruzione del capitale so- ciale si applica soprattutto nel ca- so di concordato preventivo con continuità aziendale, perché tale figura, benché autonoma, si inse- risce nelle disposizioni generali contenute negli articoli 160 e se- guenti della legge fallimentare. Una società può quindi essere ammessa alla procedura di con- cordato preventivo, sia di liquida- zione che con continuità, anche se, come nel caso esaminato dal tribunale, abbia interamente per- so il capitale sociale e anche se il piano di concordato preveda espressamente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Sottoilprofilotemporaleviene confermata la temporaneità della deroga che produce effetti dalla datadeldepositodelladomandae sino alla data del decreto di omo- logazione della procedura con- corsuale. Al passaggio in giudica- to del decreto di omologazione del concordato preventivo trova- no infatti nuovamente piena ap- plicazione le norme in tema di ri- duzione del capitale sociale per perdite, di obblighi degli ammini- stratori e di operatività della cau- sa di scioglimento. In relazione a questo aspetto l’ordinanza preci- sa che la ratio della deroga deve essere ricercata nel fatto che con l’omologazione si realizza uno stralcio di parte delle posizioni debitorie o la loro conversione in equity (azioni o strumenti finan- ziaripartecipativi)acuiconsegue un corrispondente rafforzamen- to patrimoniale del debitore po- tenzialmente idoneo a rimuovere la perdita rilevante. Il tribunale ha quindi ammesso la società alla procedura di con- cordato preventivo evidenzian- do sulla base del piano che, in caso di omologazione, si genererà una sopravvenienza attiva corrispon- dente alla riduzione dei debiti fal- cidiati che avrà l’effetto di rico- struire il capitale sociale della so- cietàaunimportosuperiorealmi- nimo legale e di rimuovere l’obbligo di riduzione del capitale sociale. Aspetto che dovrà essere comunque oggetto di attento va- glio in sede di omologazione; in caso emergesse l’impossibilità di ricostruire il capitale sopra il mi- nimo legale, esclusa la messa in li- quidazione volontaria della so- cietà in pendenza di concordato con continuità, il tribunale non potrebbe che esprimere un giudi- zio negativo sulla domanda, ne- gando l’omologazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA Selene Pascasi p Piùfacileottenerel’addebito della separazione per infedeltà. In questo caso, al coniuge basta dimostrare il tradimento subìto. Vista la gravità della violazione, infatti, l’adulterio si ritienecausa presunta della rottura, salvo prova contraria sulla preesi- stenza della crisi. Lo afferma il tribunale di Caltanissetta (pre- sidente e relatore Porracciolo), con sentenza del 3 dicembre 2014. Apre il caso la domanda di ad- debitoformulatadaunuomonei confronti della moglie, colpevo- le di aver allacciato una relazio- ne extraconiugale. Nell’esami- narelaquestione,igiudici,preso atto della documentata infedel- tà della donna, si soffermano sui criteri di ripartizione dell’onere della prova. In particolare, il col- legio – richiamato il principio per cui su chi chiede l’addebito, grava l’onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali, siailnessotralacondottaelarot- tura del legame – rileva come l’adulterio rappresenti una tra- sgressione tanto intensa da ren- dere intollerabile la prosecuzio- ne della convivenza. Quindi, si legge in motivazione, «la parte che lo ha allegato ha interamen- te assolto l’onere della prova per la parte su di lei gravante». Ma, se si accerta la mancanza diunnessocausaletral’infedeltà e la frattura matrimoniale, per via della «preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in at- to, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale», chi eccepisce l’ineffi- cacia dell’infedeltà nella deter- minazione dell’intollerabilità della prosecuzione della convi- venza deve dimostrare l’ante- riorità della crisi rispetto all’ac- certata infedeltà. © RIPRODUZIONE RISERVATA Opera ancora il taglio introdotto nel 2014 e si versa l’1,33% per l’amianto APPROFONDIMENTO ONLINE Il focus sugli sconti dei premi Inail www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com APPROFONDIMENTO ONLINE www.ilsole24ore.com/