STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE A cura di: Dr. Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile) REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (D.G.R. 24/23 DEL 23/04/08) Studio di Ingegneria Ambientale Dr. Ing. Giuseppe Frongia - V. Tigellio 22, 09123 Cagliari, Tel. +39.070.658297 Fax +39.070.655271 Data S1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO Emissione Descrizione Rev. scala - Gruppo di lavoro: Dr. Ing. Giuseppe Frongia Prof. Ing. Giorgio Massacci (CINIGEO) Dott. Ing. Agnese Marcus Dott. Nat. Maurizio Medda Dott. Nat. Mauro Casti Dott. Geol. Consuelo Nicolò Dott. Nat. Francesco Trudu IMPIANTO EOLICO DI "SERRA DE RAIMONDU" - FASE 2 COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU (CI) Febbraio 2011 Fonteolica s.r.l. Sede operativa: Via del Casalino, 5/H - 24121 Bergamo (BG) - Italy Telefono: +39.035.211547 - Fax: +39.035.219813 - www.fonteolica.it - [email protected]Committente:
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE · Prof. Ing. Giorgio Massacci (CINIGEO) Dott. Ing. Agnese Marcus Dott. Nat. Maurizio Medda Dott. Nat. Mauro Casti Dott. Geol. Consuelo Nicolò
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STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
A cura di:Dr. Ing. Giuseppe Frongia(coordinatore e responsabile)
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(D.G.R. 24/23 DEL 23/04/08)
Studio di Ingegneria Ambientale Dr. Ing. Giuseppe Frongia - V. Tigellio 22, 09123 Cagliari, Tel. +39.070.658297 Fax +39.070.655271
Data
S1
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Emissione
DescrizioneRev.
scala -
Gruppo di lavoro:Dr. Ing. Giuseppe Frongia
Prof. Ing. Giorgio Massacci (CINIGEO)
Dott. Ing. Agnese Marcus
Dott. Nat. Maurizio Medda
Dott. Nat. Mauro Casti
Dott. Geol. Consuelo Nicolò
Dott. Nat. Francesco Trudu
IMPIANTO EOLICO DI "SERRA DE RAIMONDU" - FASE 2 COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU (CI)
Febbraio 2011
Fonteolica s.r.l.Sede operativa: Via del Casalino, 5/H - 24121 Bergamo (BG) - Italy
2 ASSETTO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO ............................................. 2
2.1 Quadro delle norme, piani, regolamenti e protocolli in tema di energia ......... 2
2.1.1 Atti programmatici a livello internazionale ....................................................... 2
2.1.1.1 La convenzione sui cambiamenti climatici .......................................................... 2
2.1.1.2 Il Protocollo di Kyoto ............................................................................................ 3
2.1.2 La legislazione europea .................................................................................. 4
2.1.3 La legislazione nazionale ................................................................................ 6
2.1.3.1 Le politiche energetiche....................................................................................... 6
2.1.3.2 Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE) ........ 7
2.1.3.3 Le Linee Guida per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di
produzione di elettricità da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010) ............................................ 9
2.1.4 Studio per la definizione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) 13
2.1.5 Norme specifiche di interesse regionale ........................................................ 15
2.1.5.1 Evoluzione del quadro normativo in materia di autorizzazione degli impianti
eolici 15
2.1.5.2 Lo studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112
NTA del P.P.R.) ................................................................................................................. 19
2.2 Strumenti di pianificazione locale e norme di tutela del territorio ................. 21
2.2.1 Quadro generale dei vincoli paesaggistico-ambientali ................................... 21
2.2.2 Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ....................................................... 24
2.2.3 Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente 27
2.2.4 Perimetrazione del sito di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese .. 28
2.2.5 Piano Regolatore Generale di San Giovanni Suergiu (P.R.G.) ...................... 31
2.2.6 Piano di Assetto idrogeologico – Perimetrazione delle aree a rischio idraulico e geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia L. 267/98 (P.A.I.) ......... 32
3 ALTRI PIANI E PROGETTI DI INTERESSE....................................................... 35
3.1 Piano Strategico Intercomunale del Sulcis ...................................................... 35
3.2 POR FESR 2007-2013 ........................................................................................ 37
3.3 Progetto del Gasdotto Algeria-Sardegna-Italia ................................................ 39
4 ANALISI DELLA COERENZA DELL’INTERVENTO CON IL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DI SETTORE .................................... 42
Impianto Eolico “Serra de Raimondu” – Fase 2 - Comune di San Giovanni Suergiu (CI)
Studio di Impatto Ambientale – Quadro di Riferimento Programmatico
- II -
5 ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI, DEI NULLA OSTA DEI PARERI E DEGLI ATTI DA ACQUISIRE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE E DELL’ESERCIZIO DELL’OPERA ..................................................................................................... 44
BIBLIOGRAFIA GENERALE SIA ............................................................................. 45
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ELENCO DIDASCALIE FIGURE
Figura 1 – Istituti di tutela naturalistica nel distretto del Basso Sulcis (Fonte PFAR, 2007). In rosso l’ubicazione del proposti aerogeneratori .............................................................. 23
Figura 2 – Aree in gestione forestale pubblica affidate all’Ente Foreste della Sardegna (Fonte PFAR, 2007) ...................................................................................................... 24
Figura 3 – Stralcio Tav. 1.1 P.P.R.: Ambito di paesaggio costiero n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane” ...................................................................................................................... 25
Figura 4 - Stralcio Foglio 564 sez. IV P.P.R.: Ambito di paesaggio costiero n.6 “Carbonia e Isole Sulcitane” (in rosso il posizionamento dei proposti aerogeneratori) ...................... 26
Figura 5 – Stralcio della proposta di perimetrazione delle aree da bonificare inserite nel sito di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese formulata dalla Regione Sardegna (aprile 2004) .................................................................................................................. 30
Figura 6 – Estratto del vigente PRG di San Giovanni Suergiu. In rosso l’ubicazione dei proposti aerogeneratori ................................................................................................. 32
Figura 7 – Aree a vincolo idrogeologico, a rischio frana e a rischio idraulico nel distretto del Basso Sulcis. In rosso l’ubicazione dei proposti aerogeneratori (Fonte PFAR, 2007) .... 34
Figura 8 – Tracciato del GALSI e posizionamento delle proposte postazioni eoliche ........... 41
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− l’area non ricade all’interno di aree naturali protette istituite ai sensi della Legge 394/91
(cfr. par. 2.2.1) ed inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette né interessa,
direttamente o indirettamente, zone umide di importanza internazionale designate ai
sensi della Convenzione di Ramsar, aree SIC o ZPS istituite ai sensi delle Direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE;
− sulla base dell’attuale stato di conoscenze, sotto il profilo ecologico, non si ritiene che il
sito in esame svolga funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità che
possano essere compromesse a seguito della realizzazione dell’opera;
− l’intervento non sottrae significative porzioni di superficie agricola e non interferisce in
modo apprezzabile con le pratiche agricole in essere nel territorio in esame;
− l’intervento non interessa direttamente aree di dissesto idrogeologico perimetrale dal PAI
(cfr. par. 2.2.6);
− riguardo alla sussistenza di potenziali condizioni di incompatibilità con zone individuate ai
sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42 del 2004, nel rimandare alle considerazioni più sotto
esposte nonché alle valutazioni contenute nella Relazione Paesaggistica (Elaborato
S3.1) per una completa disamina delle interazioni tra il progetto proposto ed i beni tutelati
dall’art. 142 del D.Lgs., si segnala come gli elementi di attenzione debbano
prevalentemente riferirsi alla presenza, nell’area di interesse, di fasce di tutela da alcuni
corsi d’acqua.
2.1.4 Studio per la definizione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS)
In ottemperanza della D.G.R. 31/7 del 27 luglio 2004, l’Amministrazione Regionale ha
affidato al Dipartimento d’Ingegneria del Territorio dell’Università di Cagliari, l’aggiornamento
del Piano Energetico Regionale del 2002, “in funzione della esigenza di inquadrare la politica
energetica in un contesto di salvaguardia delle peculiarità ambientali e paesaggistiche della
Sardegna”. In quest’ottica il Piano Energetico Regionale si configura quindi come Piano
Energetico Ambientale Regionale (PEARS).
Lo studio per la definizione del PEARS, predisposto nel 2005, è stato adottato dalla Giunta
regionale con Deliberazione n. 34/13 del 02/08/06 ed attualmente oggetto della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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Uno degli obiettivi strategici che il Governo Regionale ha inteso perseguire con il Piano
Energetico Ambientale è quello di agevolare il rafforzamento delle infrastrutture energetiche
della Sardegna, attraverso una interconnessione strutturale più solida della Sardegna con le
Reti Transeuropee dell’Energia, mediante la realizzazione del cavo elettrico sottomarino di
grande potenza SAPEI e del metanodotto sottomarino dall’Algeria – Sardegna – Italia – Nord
Europa per il quale, di recente, sono iniziate le operazioni di posa.
Secondo gli obiettivi del PEARS, la struttura produttiva di base esistente in Sardegna deve
essere preservata e migliorata sia per le implicazioni ambientali sia per le prospettive di
sviluppo; pertanto il Sistema Energetico Regionale dovrà essere proporzionato in modo da
fornire al sistema industriale esistente l’energia a costi adeguati finalizzati anche a
conseguire la competitività internazionale.
Lo studio del PEARS ha accertato, con apposita indagine, il numero di impianti eolici in
funzione o previsti tali entro l’anno 2004 e 2005. Sulla base di tale studio si è valutata una
potenzialità di 340 MW (trascurando alcuni piccoli impianti ormai fuori uso), per i quali si
stima, anche sulla base dei dati sperimentali acquisiti dagli impianti esistenti, una
producibilità dell’ordine di 700 GWh/a.
Considerando i limiti strutturali, presenti alla data di predisposizione del Piano, per garantire
la sicurezza e la stabilità della rete e tenendo in considerazione l’obiettivo di raggiungere il
22% di FER rispetto al fabbisogno interno (D.Lgs. 387/2003), la potenza totale eolica
necessaria era stata in origine stabilita dal PEARS in 550 MW, inclusi gli impianti esistenti e
quelli già autorizzati.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 66/24 del 27/11/2008, è stata introdotta una
modifica del Piano energetico proprio in riferimento alla predetta soglia di potenza eolica
installabile in Sardegna.
La modifica del Piano, con l’eliminazione del riferimento ai 550 MW, si è resa necessaria in
conseguenza della sopravvenuta modifica del quadro regolatorio di settore, per effetto della
delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas adottata in data 18 dicembre 2007, n.
330/07. In base a detta delibera TERNA non ha l’obbligo di ritiro dell’energia eolica in
situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale, ma è tenuta alla remunerazione
dell’energia eolica non prodotta, per effetto degli ordini di dispacciamento con i quali sono
stabiliti obblighi di riduzione della produzione di energia da fonte eolica, per garantire la
sicurezza della rete. Tali azioni di riduzione, secondo la predetta delibera, dovrebbero essere
effettuate “unicamente in condizioni di emergenza”.
A seguito della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in uno specifico rapporto
reso disponibile alla Regione Sardegna, la società titolare della rete di distribuzione Terna,
non identifica alcun limite alla capacità eolica installabile nell’Isola ma delinea, unicamente,
al variare della capacità eolica installata nelle diverse zone della rete, l’energia elettrica che
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potrebbe non essere prodotta per effetto degli interventi di Terna per garantire la sicurezza
dell’esercizio del sistema elettrico nazionale.
Dal predetto rapporto di Terna emerge che la prospettiva di non ritiro (taglio o decurtazione)
dell’energia producibile da fonte eolica in Sardegna, all’aumentare della capacità eolica
installata nella Regione, si riduce fortemente, a partire dal 2008 e per i prossimi anni
(scendendo a circa il 6% nel caso di 1500 MW di capacità eolica installata nel 2012), anche
in considerazione dell’entrata in esercizio del collegamento con il continente mediante il cavo
di rete SAPEI, già prevista, per un primo polo, nel 2009 e per un secondo polo nel 2010.
Conseguentemente, in ragione del nuovo quadro stabilito dalla delibera dell’Autorità n.
330/07 e di quanto stabilito dal rapporto di TERNA, risultano superate le previsioni, avvallate
dal GRTN, cui si fa riferimento nel piano energetico, circa la potenza eolica installabile nel
territorio sardo. Nell’eliminare dal PEARS il riferimento alla potenza eolica totale di 550 MW
(compresi gli impianti esistenti), la citata D.G.R. 66/24 introduce nel PEARS i valori di
potenza eolica indicati nello studio di Terna. Più precisamente detto studio non identifica
alcun limite alla capacità eolica installabile nell’Isola, ferme restando eventuali limitazioni alla
produzione eolica necessarie per garantire la sicurezza dell’esercizio del sistema elettrico
nazionale, e, allo stato attuale, prevede per il 2012, con la messa in funzione del
collegamento SAPEI, una potenza installabile di 1000 MW in totale sicurezza, e di 1500 MW
con decurtazioni pari al 6,4%.
Per quanto attiene alla possibile localizzazione degli impianti eolici, infine, il PEARS
stabilisce che gli impianti potranno essere installati in zone compromesse preferibilmente in
aree industriali a supporto della riduzione del costo dell’energia elettrica delle industrie
manifatturiere energivore e delle aziende del comparto agroalimentare, anche mediante la
installazione di mini-impianti eolici limitrofi alle aziende stesse.
Tale impostazione circa i criteri di localizzazione deve essere, peraltro, letta ed interpretata
alla luce delle disposizioni di cui alle Linee Guida Nazionali per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili emanate nel settembre 2010 (cfr. par. 2.1.3.3).
2.1.5 Norme specifiche di interesse regionale
2.1.5.1 Evoluzione del quadro normativo in materia di autorizzazione degli impianti eolici
La Regione Autonoma della Sardegna ha, per Statuto, competenze specifiche in materia di
Energia. Infatti, lo Statuto Speciale, approvato con Legge costituzionale n. 3 del 26/02/1948,
conferisce alla RAS (articolo 4) potestà in materia di produzione e distribuzione dell’Energia
Elettrica.
A seguito degli obblighi derivanti dall’emanazione del D.Lgs. 79/99, nel periodo luglio
2001÷aprile 2003 sono state presentate istanze per la realizzazione di parchi eolici in
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Sardegna per un totale di 3.765 MW e 2.814 aerogeneratori dislocati in 88 siti distribuiti su
tutto il territorio regionale. Al fine di razionalizzare e coordinare il processo di diffusione
dell’energia eolica nell’Isola sono seguiti una serie di provvedimenti normativi di seguito
elencati.
Con L.R. n. 3 del 29 aprile 2003, all’art. 20, comma 13 è stato previsto l’assoggettamento dei
progetti di parchi eolici alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Con Deliberazione del 29 aprile 2003 n. 13/54 la Giunta Regionale ha stabilito la
predisposizione, da parte dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, d’intesa con gli altri
Assessori competenti, del Piano Eolico Regionale e delle Linee Guida, di indirizzo e
coordinamento, per la realizzazione dei parchi eolici industriali. Con la medesima
deliberazione la Giunta ha stabilito di sospendere tutte le nuove richieste di autorizzazione
per l’installazione di impianti industriali di produzione di energia da fonte eolica. Tale
deliberazione non è stata pubblicata sul B.U.R.A.S. e, fino alla successiva deliberazione del
21/07/03 n. 22/32, la sospensione non ha avuto effetto.
Con D.G.R. n. 15/42 del 28/05/03 è stato approvato il Progetto di Piano Energetico
Regionale 2002, che ha proposto, tra le azioni per il perseguimento degli obiettivi individuati,
“la crescita quasi lineare del contributo delle fonti rinnovabili, con prevalenza dell’energia
eolica, fino a circa 2500 GWh/a al 2007 e di 5000 GWh/a al 2012”. Il Progetto di Piano
Energetico Regionale stima una potenza nominale installata da sola fonte eolica al 2012
dell’ordine dei 2000 MW.
Con Deliberazione del 21 luglio 2003 n. 22/32, la Giunta Regionale non ha approvato il
Piano Eolico Regionale ma le sole Linee Guida per la realizzazione di impianti industriali per
la produzione di energia da fonte eolica. Con la medesima deliberazione la Giunta ha
disposto l’assoggettamento a valutazione comparativa, mediante bandi pubblici, delle
richieste di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relative alle proposte di parchi
eolici pervenute, ma non istruite per incompletezza della documentazione, nonché di tutte
quelle pervenute successivamente alla data di pubblicazione della stessa deliberazione
(intervenuta il 30 agosto 2003). La Giunta ha altresì previsto la costituzione di un’apposita
Commissione tecnica regionale, avente il compito di stabilire annualmente i MW
effettivamente installati nel rispetto del Piano Energetico Regionale e di redigere una
proposta di selezione, tramite bando pubblico, delle proposte di installazione di impianti eolici
per l’ammontare di 900 MW entro il 2004.
Con Deliberazione del 13 maggio 2004 n. 22/69, la Giunta Regionale ha approvato lo
schema di bando per la valutazione preliminare comparativa delle proposte di realizzazione
di impianti eolici per la produzione di energia elettrica per il predetto ammontare di 900 MW.
Con Decreto del 7 giugno 2004 n. 14 dell’Assessore Regionale alla Difesa dell’Ambiente si è
provveduto alla pubblicazione del suddetto bando.
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Con Deliberazione 30 luglio 2004 n. 31/7, ritenuto che il Piano Energetico Regionale
sovrastimasse la potenzialità dell’eolico (2000 MW) rispetto a quanto stabilito nell’intero
territorio nazionale per il periodo 2008÷2012 (2500 MW) e considerata altresì “la diffusa
preoccupazione in ordine all’effettivo impatto” delle centrali eoliche sul paesaggio sardo, la
Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, quanto segue:
− di dare mandato per procedere ad una rimodulazione del Piano Energetico Regionale;
− di confermare la sospensione, per effetto della citata D.G.R. del 21/07/02 n. 22/32, delle
richieste di V.I.A. relative alle proposte di parchi eolici fino alla definizione del nuovo
quadro di programmazione energetica regionale e delle nuove procedure autorizzative ai
sensi del D.Lgs. 387/2003;
− di revocare il bando e la relativa procedura di cui alla D.G.R. n. 22/69 del 2004 nonché
del D.A.D.A. n. 14 del 2004;
− di disporre, sino al recepimento da parte della Regione del D.Lgs. 387/2003 e per un
periodo non superiore a sei mesi, la sospensione delle procedure autorizzative relative
alle proposte di parchi eolici non ancora concluse da parte dei competenti Assessorati
regionali alla data di entrata in vigore della suddetta Deliberazione.
In ottemperanza della D.G.R. n. 31/7 del 2004, l’Amministrazione regionale ha affidato al
Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell’Università di Cagliari, l’aggiornamento del Piano
Energetico Regionale, “in funzione dell’esigenza di inquadrare la politica energetica in un
contesto di salvaguardia delle peculiarità ambientali e paesaggistiche della Sardegna”. Il
Piano si configura, in tal senso, come Piano Energetico Ambientale Regionale.
Con Deliberazione del 25 ottobre 2005 n. 50/23 la Giunta Regionale ha preso atto del nuovo
studio di Piano Energetico Regionale predisposto nel 2005 (cfr. par. 2.1.4) ed ha dato
mandato all’Assessorato all’industria affinché fossero attivate le procedure per
l’espletamento della VAS del Piano e lo stesso fosse sottoposto al confronto sui contenuti
con le parti economiche e sociali.
Lo studio di Piano Energetico Ambientale Regionale è stato successivamente adottato con
D.G.R. n. 34/13 del 02/08/06.
Con Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 2 concernente: “Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale della Regione” (Legge finanziaria 2007), approvata dal
Consiglio Regionale in data 23/05/07, così come modificata dalla L.R. 7 agosto 2009 n. 3,
sono state introdotte nuove significative norme in materia di produzione di energia elettrica
da fonte eolica. All’art. 18 della citata Legge, in particolare, si dispone, in particolare, quanto
segue:
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“In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti
eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli
ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal
punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo
112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale".
Ulteriore atto normativo in materia di sviluppo eolico in Sardegna è la citata D.G.R. 66/24 del
27/11/2008 (cfr. par. 2.1.4) con la quale è stata introdotta una sostanziale modifica al Piano
Energetico Ambientale Regionale consistente nella rimozione della soglia di 550 MW
complessivi di potenza eolica installabile in Sardegna.
Con la recente D.G.R. n. 10/3 del 12/03/2010, poi sostituita dalla D.G.R. 25/40 del
01/07/2010, recante atto di indirizzo e linee guida in materia di procedure autorizzative per la
realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’Organo di Governo
regionale ha inteso introdurre alcuni indirizzi orientati a limitare fortemente lo sviluppo degli
impianti eolici nel territorio regionale, di seguito sintetizzati:
− contenere l’installazione di impianti eolici ai soli sistemi destinati ad autoproduzione e
autoconsumo energetico;
− riservare alla R.A.S. la partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso
enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico.
Di fatto, pertanto, la D.G.R., è espressione di un orientamento contrario della attuale Giunta
Regionale rispetto all’installazione di centrali eoliche proposte da soggetti privati e non
riconducibili alle fattispecie sopra individuate (per autoproduzione o autoconsumo), siano
esse on-shore o off-shore, fatta salva la procedibilità delle istanze per le quali sia stata
conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all’adozione
della predetta deliberazione.
La recente sentenza del TAR Sardegna n. 28 del 14/01/2011 ha, peraltro, accolto la
domanda di annullamento delle citate D.G.R. del 2010 relativamente agli aspetti sopra
richiamati, ritenendo condivisibili le argomentazioni portate dalla parte ricorrente riferibili, in
particolare, alla violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e del D.Lgs. 79/99.
Sulla materia inerente i criteri di localizzazione degli impianti eolici, infine, la citata
Deliberazione del 2010 rimanda espressamente a quanto disposto dall’art. 18 della L.R. n.
2/2007, come modificato dalla L.R. 3/2009.
Alla luce della citata sentenza del TAR Sardegna, in definitiva, l’analisi complessiva della
normativa regionale concernente lo sviluppo eolico nel territorio Sardo non sembra delineare
aspetti ostativi rispetto all’ipotesi di realizzazione del proposto progetto di parco eolico di San
Giovanni Suergiu.
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Ciò, in primo luogo, in relazione alla coerenza del progetto con i disposti della L.R. 2/2007 e
ss.mm.ii. (art. 18), che, nel consentire la realizzazione degli impianti eolici, ne definisce
precisi criteri localizzativi (aree industriali, retroindustriali e limitrofe e, comunque, aree già
compromesse dal punto di vista ambientale) da individuarsi nell’ambito dello studio di cui
all’art. 112 del P.P.R., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/56 del
26.07.2007. Come meglio precisato nel seguito, l’intervento si inserisce, infatti,
coerentemente rispetto ai criteri localizzativi prospettati dalla DGR 28/56 in quanto ricadente
entro una distanza di 4 km dall’area destinata Piano degli Insediamenti Produttivi di
Carbonia.
In conclusione va, peraltro, rilevato come la recente emanazione delle linee guida nazionali
per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti da fonti rinnovabili è da ritenersi
espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, che è di natura
esclusiva. Pertanto, l’assenza delle linee guida nazionali non consentiva comunque “alle
Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento
degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa”, come a più riprese evidenziato dalla
Corte Costituzionale.
Sotto questo profilo, in definitiva, gli unici riferimenti normativi applicabili in tema di
localizzazione degli impianti energetici da fonte rinnovabile sembrerebbero attualmente
potersi riferire ai criteri di cui all’art. 17 delle relative LL.GG. Nazionali, emanate nel
settembre 2010 (cfr. par. 2.1.3.3).
2.1.5.2 Lo studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112 NTA
del P.P.R.)
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/56 del 26.07.2007, così come modificata
dalla D.G.R. 3/17 del 2009, in accordo con quanto previsto dall’art. 112 della Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), è stato approvato lo
“Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici” allegato alla stessa
deliberazione, comprensivo di una carta in scala 1:200.000 ove sono state riportate le aree
industriali e delimitate tutte le zone di valenza ambientale, paesaggistico e storico-culturale,
all’interno delle quali, secondo gli indirizzi del PPR, non sono ammesse trasformazioni tali da
pregiudicare la struttura o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica di tali
ambiti.
Nel suddetto studio sono indicati i principali vincoli preclusivi all’installazione degli impianti
eolici, in riferimento sia alle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, che alle prescrizioni
urbanistiche, territoriali, morfologiche e climatiche.
Sono state individuate, inoltre, le aree ritenute idonee alla realizzazione degli impianti eolici,
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sulle quali applicare i vincoli preclusivi, costituite da:
− le aree industriali e le aree dei PIP (Piani di Inserimento Produttivo) con superficie
complessiva superiore ai 20 ettari, computabile anche come aggregazione di singoli PIP
contermini;
− le aree contermini alle aree industriali, entro un buffer di 4 km, se non interferenti con i
vincoli imposti dal PPR;
− esclusivamente per gli impianti di potenza non superiore a 100 kW, da realizzare da
parte di Enti Locali, con un numero totale di aerogeneratori non superiore a tre unità,
sono inoltre considerate idonee:
a) le altre aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori
vigenti;
b) le aree di pertinenza di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e
smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o attività di servizio in genere;
c) le aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da
perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D. Lgs. n.
36/03 e perimetrazioni di aree di cava dismesse di sola proprietà pubblica.
Per quanto riguarda i punti b) e c) deve essere valutata la compatibilità paesaggistica dei
progetti.
Sulla base di tali presupposti è stata elaborata una carta, in scala 1:200.000, ove sono state
riportate le grandi aree industriali e delimitate tutte le zone di valenza ambientale,
paesaggistica e storico-culturale, all’interno delle quali, secondo gli indirizzi del PPR, non
sono ammesse trasformazioni tali da pregiudicare la struttura o la funzionalità ecosistemica
o la fruibilità paesaggistica di queste zone. Tali elementi sono individuati nei seguenti articoli
22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR che costituiscono i vincoli preclusivi: (Aree
naturali e subnaturali), 25 (Aree seminaturali), 33 (Aree di interesse naturalistico
istituzionalmente tutelate), 38 (Aree di ulteriore interesse naturalistico), 48 (Aree
caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale) e 51 (Aree caratterizzate da
insediamenti storici).
Nell’ambito dello studio vengono individuati gli altri vincoli determinati da norme territoriali,
urbanistiche, e altresì fornite indicazioni morfologiche e climatiche finalizzati ad assicurare un
adeguato contenimento degli impatti derivanti dalla realizzazione di fattorie eoliche, quali:
− distanza minima di 500 metri dall’edificato urbano;
− distanza delle turbine dal confine di proprietà di una tanca;
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− distanza minima da strade provinciali o statali o da linee ferroviarie stabilita come somma
dell’altezza dell’aerogeneratore al mozzo e del raggio del rotore più un ulteriore 10%;
− distanze di rispetto da beni paesaggistici così come definiti dall’art. 17 commi 3 e 4 delle
NTA del PPR;
− vincoli morfologici (esclusione dei siti caratterizzati da una acclività superiore al 15 % e
delle zone a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23) ;
− regime anemologico caratterizzato da una velocità del vento superiore ai 5 m/s misurata
a 70 m s.l.t..
Sono contenute, inoltre, specifiche indicazioni sulle analisi da affrontare nella redazione dello
di Studio di Impatto Ambientale e della Relazione Paesaggistica per gli impianti eolici,
nonché alcune norme di “buona progettazione”.
Come espresso nella Premessa generale al presente SIA (Elaborato S0), peraltro, corre
l’obbligo di evidenziare come, a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale (n. 673 del 9 aprile 2010), sia stata annullata la D.G.R. 3/17 del 2009,
limitatamente alla parte in cui la stessa non esclude dalle aree idonee all’installazione di
impianti eolici quelle situate entro un raggio di 4 km dalle aree per i Piani di insediamento
produttivo, delineando i presupposti programmatici per avviare la procedura di VIA
relativamente al proposto progetto di impianto eolico composto da 14 aerogeneratori, di
completamento rispetto a quanto originariamente pianificato dalla Fonteolica S.r.l. per il
territorio di San Giovanni Suergiu.
Con riferimento alle interazioni del progetto in esame con le prescrizioni definite dalle
suddette linee guida, in definitiva, non si rilevano elementi di potenziale conflitto, trattandosi
di aerogeneratori da installarsi in un’area situata entro un raggio di 4 km dall’area PIP di
Carbonia, in terreni ad utilizzazione agroforestale, di modesta acclività e ad opportune
distanze da strade principali, centri abitati e beni di interesse storico-culturale.
Si rimanda, infine, al par. 2.2.2 per una più approfondita disamina delle interazioni del
progetto con i sistemi ambientali di interesse paesaggistico tutelati dal P.P.R. ed oggetto di
prescrizioni specifiche all’interno dello Studio di cui all’art. 112 delle N.T.A.
2.2 Strumenti di pianificazione locale e norme di tutela del territorio
2.2.1 Quadro generale dei vincoli paesaggistico-ambientali
Anche nell’ottica di fornire una rappresentazione d’insieme dei valori paesaggistici di area
vasta, l’allegata Tavola 2 e le Figure 1, 2 e 7 mostrano, all’interno del territorio di San
Giovanni Suergiu e dei limitrofi comuni, la distribuzione delle seguenti aree vincolate per
legge o interessate da istituti di tutela naturalistica:
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− Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna (Art. 142 comma 1 lettera c) D.Lgs. 42/04);
− Fascia costiera, disciplinata dagli artt. 17, 19 e 20 delle N.T.A. del P.P:R. e perimetrata
nella cartografia allegata al Piano Paesaggistico (cfr. par. 2.2.2);
− Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
(artt. 17 e 18 N.T.A. P.P.R.);
− Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150
metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee (artt.
17 e 18 N.T.A. P.P.R.);
− Siti di interesse comunitario (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, con
particolare riferimento ai più prossimi Siti ITB040028 “Punta S’Aliga” (sup. complessiva
691 ha) e ITB042223 “Stagno di Santa Caterina” (sup. complessiva 614 ha);
− Aree naturali, subnaturali e seminaturali di cui agli artt. 22÷27 delle N.T.A. del P.P.R.;
− Fasce di rispetto di 500 metri dall’edificato urbano così come stabilite nello Studio di cui
all’art. 112 delle N.T.A. del P.P.R.;
− Zone di rispetto da beni storico-culturali (art. 49 NTA PPR);
− Zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della R.D. 3267/23;
− Zone in gestione forestale pubblica all’Ente Foreste della Sardegna;
− Aree di interesse faunistico di cui all’art. 17 comma 3 lettera k) di cui alle N.T.A. del
P.P.R.;
− Aree di interesse naturalistico individuate dalla L.R. 31/89 e non istituite.
Come si evince dall’esame della cartografia allegata, le suddette aree vincolate per legge o
comunque tutelate interessano, in prevalenza, ambiti esterni rispetto alle aree di intervento.
Nel rilevare, infatti, come le opere ricadano abbondantemente al di fuori dei limiti dei SIC più
vicini e le postazioni degli aerogeneratori siano state opportunamente ubicate all’esterno
delle aree di rispetto di beni storico-culturali censiti dal P.P.R. nonché delle aree individuate
dal P.P.R. come naturali, subnaturali e seminaturali, si segnala il posizionamento di n. 1
postazione eolica (B8) all’interno della fascia dei 150 metri dalle sponde del Rio Macquarba
(bene paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1 lettera c del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.), la
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sovrapposizione delle postazioni di macchina denominate B8, B9 (parte) e B12 con fasce di
tutela di corsi d’acqua cartografati dal P.P.R. (Rio Macquarba e di un affluente in sinistra
idrografica del Canale Sa Corte, più a valle denominato Rio Macquarba), nonché di n. 3
aerogeneratori (B8, B9 e B13) dalla fascia di tutela di 300 m dalla Zona Umida perimetrata
dal PPR in corrispondenza del tratto terminale del Rio Macquarba, così come precisato al
par. 2.2.2.
Figura 1 – Istituti di tutela naturalistica nel distretto del Basso Sulcis (Fonte PFAR, 2007). In rosso l’ubicazione del proposti aerogeneratori
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Figura 2 – Aree in gestione forestale pubblica affidate all’Ente Foreste della Sardegna (Fonte PFAR, 2007)
2.2.2 Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)
Con Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006 è stato approvato in
via definitiva il Piano Paesaggistico Regionale, “1° ambito omogeneo - Area Costiera”, in
ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 11 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45,
modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 25.11.2004, n. 8.
Il Piano è entrato in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Regionale
(BURAS anno 58° n. 30 dell’8 settembre 2006).
Attraverso il Piano Paesaggistico Regionale, di seguito denominato P.P.R., la Regione
riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio
sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni
locali, intese come elementi fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la tutela e ne
promuove la valorizzazione.
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Il P.P.R., riferito in sede di prima applicazione agli ambiti di paesaggio costieri di cui all’art.
13 delle N.T.A., è volto ad assicurare nel territorio regionale un’adeguata tutela e
valorizzazione del paesaggio e costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per gli
atti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo
sostenibile.
Le disposizioni del P.P.R. sono dunque immediatamente efficaci per i territori comunali
ricompresi in tutto o in parte negli ambiti di paesaggio costiero individuati.
D’altro canto i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati dal P.P.R. sono comunque
soggetti alla disciplina del Piano, indipendentemente dalla loro localizzazione.
Per quanto riguarda il sito in esame, lo stesso è ricompreso all’interno dell’ambito di
paesaggio costiero n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane”, così come individuato nella Tavola 1.1
allegata al P.P.R. (Figura 3). Relativamente all’area di interesse, lo stralcio della Tavola in
scala 1:25.000 allegata al P.P.R. con sovrapposte le opere in progetto è riportato in Figura 4
e in Tavola 3.
Figura 3 – Stralcio Tav. 1.1 P.P.R.: Ambito di paesaggio costiero n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane”
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Figura 4 - Stralcio Foglio 564 sez. IV P.P.R.: Ambito di paesaggio costiero n.6 “Carbonia e Isole Sulcitane” (in rosso il posizionamento dei proposti aerogeneratori)
L’analisi delle interazioni tra il P.P.R. ha consentito di porre in evidenza quanto segue:
− l’intervento, incluso nel sistema delle infrastrutture (“centrali, stazioni e linee elettriche”,
artt. 102, 103, 104 N.T.A. P.P.R.), interessa seguenti beni paesaggistici di cui all’Art. 17
delle N.T.A.:
� Area di rispetto di 150 metri dalle sponde del Rio Macquarba (postazione B8) e di un
affluente in sinistra idrografica del Canale Sa Corte (postazione B12) (art. 17 comma
3 lettera h NTA PPR) ;
� “Fascia Costiera” (bene paesaggistico d’insieme), così come perimetrata nella
cartografia del P.P.R., relativamente agli aerogeneratori B6, B13 e B14 (Figura 4).
− con riferimento all’Assetto Ambientale le aree prescelte per la realizzazione degli
interventi in progetto ricadono in aree cartografate come ad utilizzazione agro-forestale
(artt. 28, 29 e 30 N.T.A.) inquadrabili come aree a seminativi o incolte. Per esse il P.P.R.
vieterebbe, per interventi non destinati alla gestione agro-forestale, destinazioni e
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utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica,
economica e sociale, e l’impossibilità di localizzazione alternativa. A tale proposito,
nell’evidenziare l’innegabile interesse pubblico assunto dall’iniziativa proposta, ribadito
dal D.Lgs. 387/2003 (art. 12 comma 1), corre l’obbligo di osservare come dette aree ad
utilizzazione agroforestale siano le uniche sfruttabili ai fini di uno sviluppo eolico nelle
aree c.d. aree retroindustriali, individuate come potenzialmente idonee alla localizzazione
di tali impianti dallo Studio di cui all’art. 112 delle N.T.A. del P.P.R. (si veda anche la
Tavola 2). Tale circostanza non lascerebbe spazio, dunque, alla ricerca di eventuali aree
alternative nell’area in esame, che presentino differenti e più favorevoli connotati sotto il
profilo dell’assetto ambientale, inteso nell’accezione del P.P.R..
− Relativamente all’Assetto Storico-Culturale le opere proposte si collocano all’esterno del
buffer di 100 metri da manufatti di valenza storico-culturale censiti nell’area in esame
nonché esternamente ai siti archeologici per i quali sussiste un vincolo di tutela ai sensi
della L. 1089/39 e del D.Lgs. 42/04 art. 10 (Tavola 11).
− Si segnala, infine, come l’intervento proposto sia inserito all’interno delle aree del Parco
Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna, classificato come bene identitario
(artt. 9, 57 e 58 delle N.T.A.).
2.2.3 Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data 30/11/90, il territorio del Sulcis-
Iglesiente comprendente i Comuni di Portoscuso, Gonnesa, Carbonia, S. Giovanni Suergiu e
S. Antioco è stato dichiarato “Area ad alto rischio di crisi ambientale”, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art.7 della legge 08/07/86 n.349, così come emendata all’art.6 della legge 28/08/89
n.305.
Alla base della dichiarazione viene posta una relazione tecnica predisposta a cura del
Ministero dell'Ambiente, da cui “risulta che, nell'area del Sulcis-Iglesiente, insiste un polo
industriale di rilevanti dimensioni, la cui specificità risiede nella presenza di grossi
insediamenti produttivi di prima lavorazione, prevalentemente del comparto metallurgico”.
Tale Polo Industriale si estende su un’area complessiva di circa 350 ettari ed è situato ad
una distanza di circa 1,5 km. ad est, sud-est del centro abitato di Portoscuso. Esso dista,
inoltre, circa 10 km dal centro di Gonnesa, 12 km da Carbonia e 15 km da S. Giovanni
Suergiu e S. Antioco.
La dichiarazione, per gli effetti delle leggi succitate, ha comportato la predisposizione e la
successiva approvazione della Regione e del Consiglio dei Ministri di un “piano di
disinquinamento" che definisca gli interventi da attuare, le loro priorità, i finanziamenti
relativi; a tal fine il D.P.C.M. prevede la costituzione di una Commissione con compiti di
coordinamento delle attività di studio.
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Il Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente è stato
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 23/04/93 (G.U. 190 dei
14/08/93). Successivamente sono state apportate importanti modifiche con il D.P.R.
28/01/94 e la delibera C.I.P.E. del 13/04/94, ed aggiornamenti, di cui l’ultimo risale a marzo
2000.
Pur non avendo valenza cogente, il Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio
del Sulcis-Iglesiente rappresenta uno strumento di indirizzo per la pianificazione delle attività
a valenza ambientale nel territorio di riferimento.
In materia di inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti, uno degli obiettivi del Piano è
la realizzazione di adeguate infrastrutture di smaltimento dei rifiuti industriali, alla luce delle
specifiche esigenze delle locali realtà industriali e delle dimensioni del problema dei rifiuti
prodotti, determinato dai notevoli quantitativi in gioco e dalle loro caratteristiche, per cui
occorre “predisporre strutture autonome e specifiche per il trattamento e lo smaltimento di
tali rifiuti”.
In base ai più recenti dati di qualità ambientale, acquisiti nell’ambito del monitoraggio
dell’efficacia degli interventi previsti dal Piano di disinquinamento, una situazione di criticità
permane, in particolare, negli ambiti più prossimi all’area di Portovesme, nel territorio
comunale di Portoscuso, mentre per gli altri quattro comuni, Carbonia, Gonnesa,
Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu, si può ragionevolmente ipotizzare a breve la
possibilità di una fuori uscita dall’Area ad alto rischio di crisi ambientale. In particolare
l’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente ha recepito la richiesta, motivata dal
raggiungimento degli obiettivi del Piano, presentata dalle Amministrazioni di Carbonia e San
Giovanni Suergiu per uscire dalla condizione di zona ad alto rischio ambientale, atto che
avrà conseguenze positive sia in termini di immagine e di attrattiva turistica, sia per un nuovo
impulso alle produzioni agricole di qualità.
Nell’evidenziare come le opere in progetto non contrastino con la realizzazione degli
interventi previsti dal Piano di disinquinamento e non interferiscano con il raggiungimento
degli obiettivi sottesi dal suddetto Piano, si sottolinea come il parco eolico si inserisca in
modo armonico con i nuovi scenari di sviluppo economico e ambientale, basati sulla
sostenibilità del comparto industriale e produttivo, auspicati dalle amministrazioni locali per
l’intero territorio del Sulcis-Iglesiente.
2.2.4 Perimetrazione del sito di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese
Con Legge n. 426 del 09/12/1998 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” sono stati
individuati i primi interventi di bonifica di interesse nazionale. La legge, sentiti i Comuni
interessati, dispone per l’adozione del Programma Nazionale di bonifica di siti di interesse
nazionale nonché per la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse
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nazionale da parte del Ministro dell’Ambiente.
Il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse
nazionale è stato approvato con D.M. 468/2001. I contenuti del Programma sono di seguito
riassunti:
a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori, rispetto a quelli
individuati dalle leggi 426/1998 e 388/2000;
b) definizione degli interventi prioritari;
c) determinazione dei criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari;
d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di
trasferimento delle risorse;
e) disciplina delle modalità per il monitoraggio ed il controllo sull’attuazione degli interventi;
f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti, e per il
riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili;
g) individuazione delle fonti di inquinamento;
h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.
Tra gli ulteriori siti di interesse previsti al punto a), figura anche il sito Sulcis-Iglesiente-
Guspinese, perimetrato successivamente con D.M. 12 marzo 2003. Tale Decreto, nell’ottica
di dover prevedere, all'interno del perimetro individuato, la caratterizzazione delle aree
inserite nel Piano regionale di bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, delle aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti, delle aree oggetto di notifiche ai
sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, nonché delle aree oggetto di
contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di
acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti, ha affidato alla Regione Sardegna
l’individuazione di dettaglio delle suddette aree.
In attuazione di quanto sopra, con proposta di perimetrazione del 19/04/04, la Regione
Sardegna ha incluso l’area industriale di Portovesme e le aree immediatamente contermini
(Figura 5) all’interno dei siti rientranti nelle tipologie sopra richiamate per i quali l'utilizzo delle
aree è subordinato all'accertamento di conformità dei suoli ai valori limite fissati nel D.M.
471/99 (oggi Titolo V, parte quarta, del D.Lgs. 152/06) per le specifiche destinazioni d'uso
previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonché alla verifica che detto utilizzo non
pregiudichi la bonifica della falda ove necessaria (art. 1 comma 5 del D.M. 12/03/03).
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Figura 5 – Stralcio della proposta di perimetrazione delle aree da bonificare inserite nel sito di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese formulata dalla Regione Sardegna (aprile 2004)
Sulla base di quanto espresso in precedenza, considerato che il sito proposto per
l’ubicazione del parco eolico in oggetto, sebbene ricadente nel SIN, non è ricompresso
all’interno della predetta proposta regionale di sub-perimetrazione (Figura 5), sembrerebbe
escluso l’obbligo, da parte dei proprietari o degli interessati, di procedere tout court alla
caratterizzazione delle aree ai fini di un loro utilizzo. Una tale interpretazione meno restrittiva
dei disposti del D.M. sembrerebbe, infatti, scaturire da un’intesa maturata tra la Regione
Sardegna ed il Ministero dell’Ambiente, orientata a subordinare l’obbligo di procedere o
meno alla caratterizzazione di aree non ricomprese all’interno della suddetta sub-
perimetrazione agli esiti di un’indagine preliminare sulle matrici ambientali da condurre a
carico dell’interessato; ciò in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 (art. 242) al
verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito. Si precisa
che il suddetto scenario è stato delineato sulla base di informazioni acquisite direttamente
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dal Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio della Regione Sardegna.
2.2.5 Piano Regolatore Generale di San Giovanni Suergiu (P.R.G.)
Sotto il profilo della disciplina urbanistica locale, lo strumento di riferimento è Piano
Regolatore Generale approvato con Decreto Ass. n° 1739/U del 04.12.1981 e varianti
approvate con determinazione n° 346/DG del 30.06.2003 (Figura 6):
Sulla base della zonizzazione prevista dal suddetto Piano le installazioni eoliche proposte
ricadono interamente in Zona E “Agricola”.
Considerato, peraltro, che per il PRG di San Giovanni Suergiu è attualmente in corso
l’adeguamento alla disciplina del P.P.R. e che le disposizioni del Piano Paesaggistico
Regionale sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni ed immediatamente
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, per
quanto attiene alla fattibilità dell’opera sotto il profilo urbanistico e paesaggistico si rimanda
alle considerazioni espresse al par. 2.2.1 ed al par. 2.2.2.
Sotto il profilo procedurale, la possibilità di dar seguito all’autorizzazione delle opere in
progetto, in deroga rispetto alle disposizioni del PRG, si ritiene possa individuarsi in
conformità a quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. in ordine alla
razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti a fonte
rinnovabile che attribuisce all’atto autorizzativo stesso, ove occorra, la valenza di variante
urbanistica.
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Figura 6 – Estratto del vigente PRG di San Giovanni Suergiu. In rosso l’ubicazione dei proposti aerogeneratori
2.2.6 Piano di Assetto idrogeologico – Perimetrazione delle aree a rischio idraulico e
geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia L. 267/98 (P.A.I.)
Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi del comma 6 ter dell’art. 17 della
Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, approvato dalla Giunta Regionale
con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e reso esecutivo in forza del Decreto
dell’Assessore dei Lavori Pubblici in data 21 febbraio 2005, n. 3, prevede:
− indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e prescrizioni generali per la prevenzione dei
pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale e nelle aree di
pericolosità idrogeologica;
− disciplina le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e
moderata (Hi1) perimetrate nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato A;
− disciplina le aree di pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2)
e moderata (Hg1) perimetrate nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato B.
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Con l’esclusiva finalità di identificare ambiti e criteri di priorità tra gli interventi di mitigazione
dei rischi idrogeologici nonché di raccogliere e segnalare informazioni necessarie sulle aree
oggetto di pianificazione di protezione civile, il PAI delimita le seguenti tipologie di aree a
rischio idrogeologico ricomprese nelle aree di pericolosità idrogeologica individuate:
− le aree a rischio idraulico molto elevato (Ri4), elevato (Ri3), medio (Ri2) e moderato (Ri1)
perimetrale nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato C;
− le aree a rischio da frana molto elevato (Rg4), elevato (Rg3), medio (Rg2) e moderato
(Rg1) perimetrate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato D.
Per quanto attiene alla pericolosità da inondazione da piena, nel territorio di San Giovanni
Suergiu non risultano presenti aree classificate tra quelle pericolose per rischio idraulico. Allo
stesso modo, per quanto riguarda il rischio frana, il PAI non segnala situazioni di pericolo
nell’ambito di studio (Figura 7).
Impianto Eolico “Serra de Raimondu” – Fase 2 - Comune di San Giovanni Suergiu (CI)
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Figura 7 – Aree a vincolo idrogeologico, a rischio frana e a rischio idraulico nel distretto del Basso Sulcis. In rosso l’ubicazione dei proposti aerogeneratori (Fonte PFAR, 2007)
Impianto Eolico “Serra de Raimondu” – Fase 2 - Comune di San Giovanni Suergiu (CI)
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3 ALTRI PIANI E PROGETTI DI INTERESSE
3.1 Piano Strategico Intercomunale del Sulcis
La Pianificazione Strategica costituisce un nuovo importante strumento di governance
istituzionale multilivello che coinvolge gli attori principali dell’economia e della società, ed è
orientato ad individuare strategie capaci di cogliere e gestire i fenomeni legati alla
trasformazione del territorio, in un momento in cui l’economia europea si apre verso altri
mercati, culture e società.
La sua necessità nasce dalla constatazione che gli attuali strumenti urbanistici e
programmatori non riescono a cogliere la complessità degli aspetti socio-economici delle
realtà territoriali.
Con tali presupposti, dopo aver firmato l’apposito Protocollo d’Intesa, le Amministrazioni dei
comuni di Carbonia, Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius,
Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco,
Tratalias e Villaperuccio hanno dato avvio ad un percorso, impegnativo e importante, che ha
portato alla stesura del Piano Strategico Intercomunale del Sulcis (PSIS), con l’obiettivo
finale di favorire la crescita economica e l’occupazione.
Il PSIS, rispetto a cui Carbonia ha assunto il compito di comune capo fila e di coordinamento
tecnico, e ha dunque come obiettivo primario quello di individuare nuove ed opportune linee
strategiche di sviluppo per il territorio d’area vasta e per le aree limitrofe secondo un
orizzonte temporale di medio - lungo periodo (10÷15 anni).
Il Piano diventa lo strumento principale di pianificazione, razionalizzazione e massima
integrazione delle politiche territoriali dei singoli Comuni aderenti, indirizzandoli verso un
obiettivo comune e condiviso di sviluppo territoriale, che coinvolga tutti gli attori istituzionali,
sociali ed economici presenti sul territorio, tramite un processo di concertazione partecipata.
La pianificazione strategica intercomunale ha ottenuto un ulteriore risultato: dalla sua
esperienza e dal dialogo sviluppato nell’ambito del processo ha avuto origine il percorso che
ha portato alla formulazione dell’Unione dei Comuni del Sulcis che, seguendo le linee
indicate dal Piano, attribuisce all’area vasta individuata funzioni spettanti ai Comuni, in
materia di disciplina del territorio, di localizzazione e gestione diretta di servizi e degli
impianti di interesse sovracomunale.
Dall’analisi condotta nell’ambito della redazione del PSIS e dall’esame degli strumenti di
pianificazione e programmazione in atto, sono emersi ambiti territoriali caratterizzati da
vocazioni comuni e aree interessate da fenomeni di criticità. Il Piano Strategico si pone
l’obiettivo di rafforzare le reciproche connessioni tra questi Ambiti e le loro risorse, in modo
da configurare una rete di comuni integrata e solidale in cui innescare un processo di
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sviluppo socio-economico equilibrato ed ecocompatibile.
All’interno del quadro ricognitivo sviluppato dal PSIS, l’area di maggior interesse per il
presente SIA si inquadra in un “Ambito Costiero a prevalente vocazione turistica
naturalistico-balneare”, caratterizzato dalla compresenza di zone ad alta valenza ambientale
e paesaggistica, di un sistema diffuso di beni storico-archeologici e di un patrimonio di
tradizioni. L’area vasta in esame (Portoscuso, S. Giovanni Suergiu, Calasetta, Carloforte, S.
Antioco, Giba, Masainas e S. Anna Arresi), caratterizzata da uno sviluppo turistico
consolidato, benché limitato al settore balneare, secondo le linee strategiche del PSIS,
appare perciò votata alla fruizione turistica sostenibile, dove è possibile mettere a sistema, in
un’ottica di diversificazione dell’offerta turistica, il sistema spiagge-mare, i beni culturali,
paesaggistici e le attività produttive tradizionali e strettamente legate all’ecosistema costiero
(come la pesca).
L’Obiettivo Generale del Piano Intercomunale è adeguare e riprogettare il sistema produttivo
per avviare un processo di crescita economica duraturo e sostenibile che permetta di aiutare
il fragile sistema economico a superare le attuali condizioni di crisi del territorio,
accompagnando la transizione da un modello di sviluppo basato sull’industria di base ad uno
più solido che, conservando l’industria, accresca le opportunità d’impresa di reddito e di
lavoro nel settore dei servizi, nel turismo e nell’agroalimentare, nuovi motori dello sviluppo.
Partendo dal presupposto che lo sviluppo non è semplicemente una questione economica,
ma è un “fatto sociale” complesso, il PSIS individua nell’inversione della tendenza allo
spopolamento del territorio l’obiettivo sfidante, tenuto conto del fatto che tale fenomeno è a
rischio di irreversibilità, ossia una volta avviato, non si ferma, ma si autoalimenta, generando
un circolo vizioso.
Muovendo dall’idea di fondo di realizzare un Territorio Interconnesso, ossia costruire una
rete intercomunale non verticalizzata, ma cooperativa, finalizzata ad una maggiore
integrazione dei servizi alla persona, alle imprese e per la gestione unitaria del territorio, nel
processo di Pianificazione il PSIS individua quattro possibili Scenari di sviluppo, cosi come
emersi dai Tavoli Tematici e in sede di analisi conoscitiva.
Tra questi, anche in virtù della storica vocazione produttiva del territorio, particolare
significato assume lo scenario di sviluppo del tessuto industriale e delle PMI.
Allo stato attuale (si veda il Quadro di riferimento ambientale) lo Scenario industriale del
Sulcis si basa principalmente sull’insediamento della grande industria chimica e metallurgica,
ad oggi afflitta da perduranti segnali di crisi.
Lo Scenario delineato dal PSIS ripropone un modello di sviluppo ormai consolidato sul
territorio, che può sfruttare e valorizzare un bacino di conoscenze e di competenze
professionali già esistenti e può far leva su forti elementi identitari.
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I margini di miglioramento sono legati allo sviluppo di ricerche e tecnologie per la mitigazione
degli impatti ambientali dell’industria, al coinvolgimento e il “radicamento” sul territorio delle
grandi aziende, allo sviluppo, integrazione e qualificazione delle imprese dell’indotto e alla
formazione professionale continua.
Il Piano Strategico punta ad una forte evoluzione dello scenario industriale attraverso il
rinnovamento tecnologico delle industrie del comparto di Portovesme. Il PSIS auspica la
realizzazione di attività politico – concertative per l’ottenimento di tariffe energetiche a prezzi
europei che permettano alle industrie del Polo metallurgico d’essere competitive sullo
scenario internazionale. Con questa prospettiva, il PSIS individua come indispensabili
politiche di incentivazione all’utilizzo di fonti energetiche alternative, rinnovabili e innovative,
che permettano la realizzazione di Reti di Energia efficienti, capaci di garantire un futuro
energetico diversificato e non più dipendente dall’esterno. L’Intesa Istituzionale con la
Regione individua quali interventi prioritari, nel settore dell’Industria e dell’Energia, il Progetto
integrato Carbone Sulcis miniera - nuova centrale elettrica del Sulcis, per la produzione di
energia elettrica dal carbone, mentre si sottolinea l’importanza del recente accordo Italia –
Algeria per la fornitura di metano destinata, in parte, al fabbisogno della Sardegna.
Contemporaneamente alla costruzione del nuovo grande gasdotto transmediterraneo Galsi,
previsto per il 2011, che attraverserà il Golfo di Palmas (proprio in territorio di San Giovanni
Suergiu) per poi arrivare in Toscana, saranno realizzate le reti urbane per la distribuzione del
gas (nel Sulcis interesseranno quasi tutti i comuni aderenti al Piano Strategico
Intercomunale).
Con tali presupposti, il PSIS individua nello sviluppo eolico, nel fotovoltaico e
nell’agroenergia fonti rinnovabili che possono aiutare la Sardegna a diminuire la dipendenza
dall’esterno, contribuendo alla riduzione del quadro emissivo a livello locale e globale.
3.2 POR FESR 2007-2013
Il Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) è il
documento con il quale la Regione programma le risorse del medesimo Fondo per il periodo
2007-2013. Il Por individua la strategia di sviluppo per accrescere la competitività e
l’attrattività del sistema produttivo, che fa leva sulla diffusione dell’innovazione, la
valorizzazione delle risorse naturali e culturali e la riduzione della dipendenza energetica
dalle fonti tradizionali.
Il Por Fesr è stato elaborato in coerenza con gli Orientamenti Strategici e i Regolamenti
Comunitari in materia di politica di coesione e con le disposizioni del Quadro Strategico
Nazionale. Il Documento Strategico Regionale (Dsr) e il Programma di Sviluppo Regionale
(Psr) hanno contribuito a dare una dimensione locale al documento e ad individuare le
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priorità e gli obiettivi da raggiungere nel corso della programmazione 2007-2013.
La strategia di sviluppo regionale è articolata in sette Assi o Priorità di intervento:
Asse I - Società dell’informazione
Asse II - Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità
Asse III - Energia
Asse IV - Ambiente, attrattività naturale culturale e turismo
Asse V - Sviluppo urbano
Asse VI - Competitività
Asse VII - Assistenza tecnica.
Il Documento definisce anche le modalità di attuazione del Programma, indicando le
principali Autorità e Organismi che avranno il compito di sorvegliare e gestire la sua
attiuazione ed è accompagnato da tre allegati: la Valutazione Ex ante, la Valutazione
ambientale strategica e le Pari Opportunità in Sardegna.
Il Por, approvato con Decisione nel novembre 2007, beneficia di 1.701.679.413 di euro, di
cui 680.671.765 euro provenienti dal Fesr. Queste somme contribuiranno a rendere la
Sardegna più competitiva, a migliorare la qualità della vita dei cittadini nelle città, i servizi e
l’accessibilità, a favorire la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico, la ricerca,
l’innovazione e l’occupazione. Contribuiranno infine alla riduzione delle disparità
interregionali e ad uno sviluppo armonioso.
Per quanto concerne l’Asse III – Energia, l’azione è rivolta alla riduzione della dipendenza
del territorio regionale dalle fonti tradizionali di approvvigionamento, attraverso la
promozione dell’efficienza energetica, l’uso delle energie rinnovabili, le tecnologie a basse
emissioni e l’uso razionale dell’energia, così contribuendo al perseguimento degli obiettivi
delineati dal Protocollo di Kyoto. In coerenza con quanto indicato dal Qsn, l’azione del Por
Fesr non riguarderà ambiti che sono di esclusiva competenza del Pnim Energia rinnovabile,
finanziato con fondi Fas nazionali, che è rivolto a rimuovere la generale condizione di
arretratezza strutturale del settore.
L’Asse prende in considerazione la sostenibilità ambientale quale criterio guida dell’azione
regionale di pianificazione e di utilizzo delle risorse energetiche.
La strategia dell’Asse è volta a superare alcune criticità sottolineate nell’analisi di contesto,
ponendosi quale obiettivo globale quello di “Promuovere le opportunità di sviluppo
sostenibile attraverso l’attivazione di filiere produttive collegate all’aumento della quota di
energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico”.
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Tale obiettivo è coerente con la strategia europea di Lisbona e Göteborg, nonché con la
pianificazione regionale di settore (Piano energetico ambientale regionale – 2006) perché
punta alla riduzione della dipendenza dalle fonti tradizionali di energia, al miglioramento
dell’efficienza energetica, allo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie nei campi delle
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.
La Sardegna si colloca tra le regioni italiane che producono e consumano poca energia da
fonti rinnovabili e, per contro, registra una elevata intensità elettrica del Pil (510,5 MWh/M
euro contro un dato medio nazionale di 288,4 - Dati Enea).
L’evoluzione delle politiche europee e nazionali in materia di energia ha creato forti
aspettative per l’evoluzione della domanda di sistemi ed impianti per la produzione di energia
rinnovabile e di apparecchiature efficienti ed è cresciuta nella popolazione la consapevolezza
sulla necessità di incentivare sistemi di approvvigionamento energetico sostenibili e capaci di
minimizzare, in via prioritaria, le emissioni climalteranti. Tuttavia, l’offerta risulta ancora
caratterizzata da ritardi negli investimenti e nello sviluppo di tecnologie innovative capaci di
soddisfare questo tipo di domanda.
3.3 Progetto del Gasdotto Algeria-Sardegna-Italia
Il progetto concernente la realizzazione del gasdotto destinato all’importazione di gas
naturale dall’Algeria all’Italia attraverso la Sardegna (progetto GALSI) riveste un elevato
valore strategico per lo sviluppo del sistema nazionale ed europeo di gas naturale in quanto
assicurerà l’ottimizzazione delle fonti di approvvigionamento di gas supportando la crescita
del mercato energetico europeo e darà il via al programma di metanizzazione della Regione
Sardegna.
L’infrastruttura rientra tra i progetti prioritari proposti dalla Comunità Europea (2003, 2004)
ed è esplicitamente citata dalla Legge 12 Dicembre 2002, No. 273 (Art. 27) quale nuova
infrastruttura per l’approvvigionamento di gas naturale dai paesi esteri.
L’articolato e complesso sistema di trasporto che costituisce il progetto GALSI è costituito
da:
− la Centrale di Compressione e misura fiscale in Algeria (sito di Koudiet Drauche), che
assicurerà la spinta per garantire il flusso del gas tra l’Algeria e la Sardegna;
− la sezione sottomarina (“off-shore”) in acque molto profonde tra l’Algeria e la Sardegna,
costituita da:
− una condotta sottomarina DN 650 (26”) P 183 bar, con punti di approdo presso Koudiet
Drauche (Algeria) e Porto Botte (Sardegna sud-occidentale);
− il Terminale di Arrivo di Porto Botte e il relativo breve tratto di metanodotto a terra tra
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l’approdo e il Terminale;
− la sezione terrestre Porto Botte – Olbia di attraversamento dell’intera Sardegna, da Sud-
Ovest a Nord-Est, costituita da una condotta DN 1200 (48”), P 75 bar, interessante il
territorio di San Giovanni Suergiu (Figura 8).
Come si evince dall’esame della Figura 8, il layout del proposto parco eolico è stato costruito
assicurando la conservazione di distanze di rispetto superiori ai 100 metri tra le macchine
eoliche e la prevista infrastruttura di carattere strategico.
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Figura 8 – Tracciato del GALSI e posizionamento delle proposte postazioni eoliche
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4 ANALISI DELLA COERENZA DELL’INTERVENTO CON IL QUADRO DELLA
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DI SETTORE
Volendo riassumere le principali interazioni del progetto con l’insieme degli strumenti di
pianificazione e programmazione analizzati, possono formularsi le seguenti considerazioni.
In relazione alla coerenza dell’intervento con il quadro della normativa e dei piani di settore,
nell’evidenziare come le opere proposte contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi
globali di riduzione delle emissioni di gas-serra auspicati dai protocolli internazionali sui
cambiamenti climatici, e dalle conseguenti politiche comunitarie e nazionali, corre l’obbligo di
ribadire come il progetto proposto sia in linea con le previsioni del Piano Energetico
Ambientale Regionale (PEARS) e con le indicazioni stabilite dallo Studio di cui all’art. 112
delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. relativamente all’individuazione delle aree in
cui ubicare gli impianti eolici.
Con riferimento alle interazioni del progetto con le prescrizioni specifiche definite dallo
“studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici” di cui all’art. 112 delle
N.T.A. del P.P.R., in particolare, non si ravvisano elementi di potenziale conflitto. Nello
specifico, le opere ricadono all’interno di aree ad utilizzazione agroforestale dell’Assetto
Ambientale, ad adeguata distanza dalle principali vie di comunicazione stradale e dai centri
abitati nonché all’esterno delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D.
3267/23. Gli interventi interessano, peraltro, beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143
del Codice Urbani (D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.) con particolare riferimento alla fascia di tutela
dei corsi d’acqua ed alla “Fascia costiera” così come individuati e cartografati dal Piano
Paesaggistico Regionale.
Allo stesso modo, rispetto agli indirizzi localizzativi degli impianti, stabiliti dalle recenti Linee
Guida Nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile (D.M.
10/09/10), non si segnalano particolari elementi di contrasto, fermo restando, peraltro, che
spetterà alla Regione Sardegna, eventualmente, l’emanazione delle specifiche disposizioni
di individuazione delle aree e siti non idonei all’installazione di impianti eolici, in accordo con
quanto previsto dall’art. 17 del D.M. 10/09/10.
L’intervento si ritiene altresì coerente con i disposti dell’art. 18 della L.R. 2/2007 così come
modificata dalla L.R. 3/2009 che prefigura la possibilità di installazione di impianti eolici nelle
aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio
costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista
ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle
norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. In tal senso corre l’obbligo
di evidenziare come, a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (n.
673 del 9 aprile 2010), sia stata annullata la D.G.R. 3/17 del 2009, limitatamente alla parte in
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cui la stessa esclude la possibilità di installare impianti eolici in tutte le aree situate entro un
raggio di 4 km dalle aree per i Piani di insediamento produttivo, delineando i presupposti
programmatici per avviare la procedura di VIA relativamente al proposto impianto eolico,
coerentemente con quanto originariamente pianificato dalla Fonteolica S.r.l. per il territorio di
San Giovanni Suergiu.
Non si segnalano, inoltre, particolari interferenze delle opere con manufatti di valenza
storico-culturale censiti nell’area in esame. Si evidenzia, infine, come l’intervento proposto
sia inserito all’interno delle aree del Parco Geominerario Ambientale e Storico della
Sardegna, classificato come bene identitario (artt. 9, 57 e 58 delle N.T.A.).
A livello della pianificazione urbanistica locale, le aree di interventi ricadono in ambiti a
destinazione agricola (Zona “E”). Sotto il profilo procedurale, la possibilità di dar seguito
all’autorizzazione delle opere in progetto, in deroga rispetto alle disposizioni del P.R.G., si
ritiene possa individuarsi in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e
ss.mm.ii. in ordine alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
degli impianti a fonte rinnovabile che attribuisce all’atto autorizzativo stesso, ove occorra, la
valenza di variante urbanistica.
Con riferimento alle possibili interazioni delle opere con il Piano di disinquinamento per il
risanamento del Sulcis-Iglesiente, nell’evidenziare come le opere in progetto non contrastino
con la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di disinquinamento e non interferiscano
con il raggiungimento degli obiettivi sottesi dal suddetto Piano, si sottolinea come il progetto
si inserisca in modo armonico con i nuovi scenari di sviluppo economico e ambientale, basati
sulla sostenibilità del tessuto industriale e produttivo, auspicati dalle amministrazioni locali
per l’intero territorio del Sulcis-Iglesiente. Poiché le opere in esame, inoltre, ricadono
all’interno nel Sito di Bonifica di Interesse Nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese di cui al
D.M. 12/03/2003 la restituzione delle aree ai lori legittimi usi sarà subordinata agli esiti di una
specifica campagna di indagine da condursi sulle matrici ambientali, da definirsi di concerto
con gli Enti interessati.
Per quanto attiene alla pericolosità idrogeologica, il PAI non segnala situazioni di pericolo
nell’ambito di studio.
Si segnala, infine, come le opere in progetto siano coerenti con i generali obiettivi di sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili sottolineati, a livello regionale, dal Programma Operativo
Regionale 2007÷2013 e, a livello locale, dal Piano Strategico Intercomunale del Sulcis.
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5 ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI, DEI NULLA OSTA DEI PARERI E DEGLI
ATTI DA ACQUISIRE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE E DELL’ESERCIZIO
DELL’OPERA
Preliminarmente alla realizzazione degli interventi si prevede di acquisire, tra gli altri, i
seguenti pareri e nulla osta da parte degli Enti preposti:
N° Ente Attività Ottenuto Note
Descrizione SI/NO
1 RAS – Ass. Dif. Amb.
- SAVI
Procedura di VIA ex DGR 24/23
del 23/04/08 NO
2
RAS - Ass.to EE.LL. –
Servizio Governo del
Territorio e Tutela
Paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica ex
D.Lgs. 42/04 NO
Richiesta da inoltrare in
concomitanza della di richiesta
concessione edilizia
3
MIBAC-
Soprintendenza Beni
Ambientali
Autorizzazione paesaggistica ex
D.Lgs. 42/04 NO
Richiesta da inoltrare in
concomitanza della di richiesta
concessione edilizia
4 Soprintendenza Beni
Archeologici Nulla Osta NO
Richiesta da inoltrare in
concomitanza della di richiesta
concessione edilizia
5 ARPAS Impatto acustico (L. 447/95) NO Conferenza dei servizi ex L.
387/2003
6 ARPAS Verifica campi elettromagnetici ex
DPCM 08/07/03 NO
Conferenza dei servizi ex L.
387/2003
7 Regione Aerea,
ENAV, ENAC
Circ. interna Stato Maggiore
Difesa, foglio n. 146.344/4422 del
09/08/2000
NO Richiesta in concomitanza dell’avvio
della procedura autorizzativa ex L.
43/89
8 Provincia di Carbonia-
Iglesias
Autorizzazione ex LR 43/89 NO Costruzione esercizio impianti
elettrici richiesta dopo la concessione
edilizia
9 Comune di San
Giovanni Suergiu
Concessione Edilizia NO Commissione Edilizia
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