Aspetti sanitari nell’esportazione di prodotti di origine animale Adalberto Lucignani Regione Piemonte Cuneo 02.12.2013 OPPORTUNITÀ ADEMPIMENTI PER L’OSA E PER L’AUTORITA’ COMPETENTE EXPORT PAESI TERZI
Aspetti sanitari nell’esportazione di prodotti di origine animale
Adalberto Lucignani
Regione Piemonte
Cuneo 02.12.2013
OPPORTUNITÀ ADEMPIMENTI
PER L’OSA E PER L’AUTORITA’ COMPETENTE
EXPORT PAESI TERZI
OPPORTUNITÀ
Nuovi mercati (popolazione russa:circa 140.000.000);
Paesi in forte sviluppo (BRIC)
Valorizzazione delle proprie produzioni
L’AUTORITA’ COMPETENTE
Valorizzazione della professionalità
PER L’OSA
ADEMPIMENTI
PER L’OSA
Conoscere la normativa di riferimento del Paesenormativa di riferimento del Paese in cui si intende
esportare (anche i certificati)
Disponibilità a ricevere delegazioniricevere delegazioni di altri Paesi per
verifiche/audit/ispezioni (partecipando anche alla logistica)
Pre-requisito è la conformitconformitàà alle disposizioni vigenti;alle disposizioni vigenti;
ADEMPIMENTI
MINISTERO DELLA SALUTE
Predisposizione accordiaccordi e inteseintese tecniche per le esportazioni,
predisposizione certificazioni all'esportazione.
relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea ed
extraeuropea per la trattazione di aspetti inerenti ai rapporti
internazionaliinternazionali; (ambasciate italiane in Peesi stranieri, ambascite
straniere in Italia) coordinamento della profilassi veterinaria
internazionale (certificati);
ADEMPIMENTI
REGIONE
informazione ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. in merito ai
requisiti igienico sanitari previsti per l’esportazione;
supervisione sulle attività di controllo ufficiale svolte a livello
territoriale;
partecipazione ad incontri di coordinamento a livello nazionale con
i competenti uffici ministeriali (2012: gruppo di lavoro Ministero-
Regioni Task Force);
affiancamento tecnico istituzionale delle delegazioni ispettive dei
Paesi Terzi.
Assistenza alle ditte in merito ai requisiti igienico sanitari previsti per
l’esportazione;
Verifica e controllo della sussistenza dei requisiti strutturali e
gestionali degli stabilimenti di trasformazione degli alimenti (per es.
U.S.A, Fed. Russa)
Istruttoria istanze Redazione dei certificati
ADEMPIMENTI
ASL
Perché i prodotti alimentari italiani
sono richiesti all’estero?
1.Sono buoni
2.Richiamano l’immagine di un Paese tra i
più ammirati conosciuti al mondo
3.Hanno una storia e un nome
4.Sono di qualità
LE AZIENDE ITALIANE HANNO ESPORTATO SEMPRE PRODOTTI DI
QUALITA’ ????
Qualità - Cos’e’?L’insieme delle caratteristiche di un prodotto o servizio in grado di incontrare le aspettative del consumatore
la qualità e’ un concetto soggettivo (variaal variare delle condizioni, economiche, sociali,culturali ecc.)
la percezione della qualitàpuò cambiare nel tempo ancheper uno stesso soggetto
I prodotti alimentari italianiper andare all’estero
devono
rispettare i requisiti stabiliti del Paese di
destinazione
Requisiti di:
• sicurezza per il consumatore
• sicurezza per gli animali (requisiti zoosanitari)
• sicurezza per le piante (requisiti fitosanitari)
Tali requisiti devono essere resi dall’autorità
competente dello stato esportatore che si fa garante del
loro rispetto
.
Un alimento e’ sicuro quando e’ conforme
ai criteri di sicurezza stabiliti dal legislatore:
«Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime» (*).
(*) art. 14.7, Reg. (CE) n. 178/02
UN ALIMENTO PER ESSERE IMPORTATO IN ITALIA
DEVE
conforme alle specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare
pacchetto igiene
Criteri di sicurezza UE e Paesi terziOgni Paese può stabilire il livello di sicurezza ritenuto
“accettabile” tramite la fissazione di ALOP (Appropriate
Level Of Protection) per il cui raggiungimento viene
richiesto il rispetto di determinati criteri di sicurezza.
i criteri di sicurezza:
• devono essere scientificamente fondati
• non devono essere discriminatori
• devono essere espressi e applicati in modo tale da
ridurre al minimo gli ostacoli al libero commercio
Criteri di sicurezza UE e Paesi terzi
I criteri di sicurezza possono assumere la forma di
requisiti in materia di:
• composizione (ingredientistica, profilo microbiologico
o tossicologico) dell’alimento
• origine delle materie prime (area di origine degli
animali e delle altre materie prime)
• situazione epidemiologica (status d’assenza/indennità di
determinate malattie, criteri di segregazione, garanzie in
merito alla regionalizzazione, tracciabilità)
Criteri di sicurezza UE e Paesi terzi
• processo (temperatura minima di cottura, tempo
minimo di stagionatura, tempo massimo tra la “raccolta
della materia prima” e l’inizio del processo di
trasformazione, temperatura di trasporto, ecc.)
• controllo ufficiale (modalità di conduzione e frequenza
dei controlli ufficiali. Es. daily inspection o frequenza
controlli sanità animale o )
Per potere esportare
si deve quindi potere dimostrare che i prodotti
rispettano criteri (di sicurezza) almeno pari (non
superiori) a quelli stabiliti dalla normativa
nazionale del Paese importatore
Tali requisiti possono risultare in standard diversi
(anche superiori) a quelli dell’UE, a condizioni
che la loro adozione sia giustificata da un punto
di vista scientifico
quindi possibile applicare anche misure non
perfettamente sovrapponibili a quelle in vigore nel
paese terzo in questione, purché ne sia dimostrata
l’equivalenza (invarianza dei risultati).
Il concetto di “equivalenza” è stabilito nell’ambito
degli accordi WTO, e ogni paese aderente
all’Organizzazione deve accettarne l’applicazione
Paesi per i quali è prevista l’approvazione preventiva
degli impianti e la loro iscrizione in una lista
• Usa •Argentina • Singapore
• Giappone • Australia (2) • Hong Kong
• Corea del Sud • Messico (3) • Perù
• Brasile • Uruguay (3) • Vietnam
• Cile • Fed Russa (1) • Turchia
• Canada • Cina (Rep. Po • Indonesia
(1) Le liste degli impianti abilitati a esportare verso la Fed Russa sono gestite
direttamente dalle competenti Autorità della Federazione
(2) Gli stabilimenti di prodotti a base di carne devono essere approvati per gli USA.
(3) Solo impianti abilitati USA
Procedura di iscrizione nelle liste degli stabilimenti
abilitati a esportare verso Paesi terzi (OSA)
1. presentazione dell’istanza da parte del legale
rappresentante dello stabilimento
2. Dichiarazione conoscenza requisiti legali Paese terzo
3. Predisposizione di procedure documentate di
autocontrollo (prerequisiti - GMP (good manufacturing process), SSOP( Sanitation Standard Operating Procedures)
e HACCP)
4. Validazione delle procedure (90 gg.)
5. (eventuale) sopralluogo ministeriale
6. Inserimento in lista
“Procedura documentata”- cos’é?
Un documento, scritto, un file informatico,una
sequenza di immagini o qualsiasi altro tipo di
documento su supporto cartaceo, magnetico o altro
in grado di fornire evidenza oggettiva delle attività
che si intendono svolgere
Classificazione in base al rischio
Alto - Medio Alto - Medio basso –Basso Regione Piemonte
Numero di controlli previsti nell’anno in corso
Indicare il numero non la periodicità
Controlli effettuati nell’anno in corso
L’elemento rilevante è il rapporto tra l’attività svolta e quella programmata
“Supervisione” Controllo eseguito dal dirigente di servizio o da un suo incaricato, diversi dal veterinario ufficiale per una verifica dell’attività prestata da quest’ultimo Reg. 882/04
SCHEDA RELATIVA AI CONTROLLI UFFICIALI
VERBALE DI SOPRALLUOGO
PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ STRUTTURALE ED IGIENICO SANITARIA DEGLI
STABILIMENTI
A:A: accettabile M: marginalmente accettabile U: U: non accettabile
SSOP CODICE
HACCP CODICE
GMP CODICE
CONTROLLO UFFICIALE CODICE
SSOP
La predisposizione e applicazione delle SSOP, non previste espressamente dalla normativa comunitaria, costituisce un
requisito per lrequisito per l’’iscrizioneiscrizione e il mantenimentoil mantenimento di uno stabilimento negli elenchi degli impianti abilitati a esportare verso i Paesi TerziPaesi Terzi.
“igiene delle lavorazioni”
Attenzione!
Reg 852/2004- Allegato II - CAPITOLO I
Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli strutture destinate agli
alimentialimenti (diversi da quelli indicati nel capitolo III)1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni….
Procedura di iscrizione nelle liste degli stabilimenti
abilitati a esportare verso Paesi terzi
(Servizio Veterinario)
1. Verifica “in campo” e attestazione della sussistenza dei
requisiti stabiliti per l’esportazione verso il Paese terzo per il
quale e’ stata presentata l’istanza (Reg. CE n. 852, 853, e
regolamenti di applicazione,requisiti specifici del Paese terzo)
2. Trasmissione istanza alla regione per l’inoltro al Ministero
della Salute unitamente al parerefavorevole (motivato)
espresso con verbale modello ministeriale
SSOP – Sanitation SOP (Procedure Operative Standard di Sanificazione)
pulizia, sanificazione e controllo delle superfici destinate a
venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i
prodotti alimentari.
i piani di lavoro e di appoggio, gli utensili e le superfici, le mani degli operatori, il vestiario dei
lavoratori manici di attrezzi, interruttori e pulsanti vari, corrimano,sacchi per le saline ecc..
Un caso particolare di superfici indirettamente a contatto con gli alimenti è costituito da quelle
superfici sulle quali si può formare della condensa (pareti/soffitto/tubature).
Cosa sono?procedure scritte che descrivono le attività di pulizia e
sanificazione, quelle successive di monitoraggio e di verifica
delle condizioni di pulizia e le Azioni Correttive da attuare.
Quando? prima (preoperative) e durante (operative) le lavorazioni per
prevenire la contaminazione dei prodotti.
Dove?
1) Generalità
ESEMPI:
SSOP
1) Generalità
2) Predisposizione delle SSOP
3) Monitoraggio
4) Verifica
5) Azioni correttive
6) Registrazioni
7) Controllo ufficiale
Indicazioni per la verifica delle SSOP
Mantenimento degli stabilimenti in lista
Verifica periodica sullo stabilimento da parte del Servizio Veterinario
secondo modalità e frequenza che tengano conto del rischio relativo
dell’impianto sulla base,
delle caratteristiche dell’impianto (dimensioni, vetustà,tipologia e
numero delle linee produttive, numero turni dilavoro, livello di
automazione, ecc.),
della natura dei prodotti e dei processi,
dell’affidabilità delle procedure di gestione dei processi predisposte
e attuate dalla ditta (?)
e dei requisiti stabiliti per l’esportazione verso il Paese terzo in
questione, anche per quanto riguarda le modalità di controllo (Daily inspection negli impianti approvati USA)
Mantenimento degli stabilimenti in lista
• Registrazione di tutti controlli effettuati e dei pertinenti
risultati
• Applicazione delle attività successive ai controlli
imposizione di procedure, sospensione delle certificazioni,
proposta di “delisting” (al Ministero)
• Ricertificazione annuale dello stabilimento (al
Ministero)
• Aggiornamento del data base nazionale (ICARUS)
con i dati significativi dello stabilimento (NC)
Il mancato possesso dei requisiti previsti deve portare alla sospensione o revoca
dell’iscrizione alla lista specifica per l’esportazione verso il Paese Terzo
oggetto di esportazione
Paesi per i quali non esiste una lista di impianti
abilitati all’esportazione ma che hanno concordato un
modello di certificato di esportazione
• Croazia • Nuova Caledonia • Macedonia
• Albania • Serbia • Tunisia
• Algeria • Sud Africa • India
• Cuba • Ucraina •………
• Ghana
Paesi verso i quali possono esportare tutti gli stabilimenti riconosciuti a
livello comunitario che siano in grado di rispettare i requisiti stabiliti nel
certificato concordato
Paesi per i quali non esiste né una lista di impianti
abilitati all’esportazione né modelli di certificati di
esportazione concordati
• Arabia Saudita (1) • USA (2)
• Libia (1) • Giappone (2)
• Montenegro (1) • Giordania (1)
• Moldavia (1) •…………..(1) Paesi verso i quali possono esportare tutti gli stabilimenti riconosciuti (o registrati)
a livello comunitario a condizione che sussistano le condizioni contenute nel
certificato sanitario proposto
(2) Latte e prodotti a base di latte
Condizioni generali di rilascio delle
Certificazioni
certificati devono essere rilasciati in lingua italiana e almenoin una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione.
È fatto divieto di:a) certificare fatti non di diretta conoscenza, non preventivamenteverificati o che non sia possibile verificare;
b) rilasciare certificati in bianco o incompleti o relativi ad animalio prodotti di origine animale non sottoposti a preventiva ispezioneovvero non più sottoposti al controllo del veterinario certificatore
Paesi Terzi con i quali ESISTONOESISTONO accordi di equivalenza e certificati
concordati
Laddove non sono previste iscrizioni in liste, il requisito per
l’esportazione rimane limitato alla certificazione veterinaria, secondo
il modello concordato e pubblicato sul sito del Ministero nell'area
tematica "Veterinaria internazionale".
I Certificati
Tutti i certificati sanitari concordati con Pesi terzi sono pubblicati sul
sito del Ministero e devono essere utilizzati senza apporre modifiche
al testo originale.
Paesi Terzi con i quali NON esistono accordi né certificati
Modello di certificato non non èè disponibiledisponibile
Liste non non disponibili
il servizio competente delle AA.SS.LL. emette certificazione qualora qualora
i requisiti possano essere sottoscritti.i requisiti possano essere sottoscritti.
Può essere richiesto un avvio di trattativeavvio di trattative all’ufficio dei Rapporti
internazionali del Ministero che, sulla base di un interesse generale
del nostro Paese, ne valuterà la possibilità.
Per esempio: un'attestazione di libera vendita del prodotto sul
territorio Comunitario,
oppure
I Certificati
Quando non esistenon esiste un certificato concordato
Può essere modificatomodificato (in relazione alle richieste del P.T)
La parte di maggior rilievo riguarda le dichiarazioni sanitariedichiarazioni sanitarie: “Italia èun Paese indenne da Afta epizootica, pesta suina classica, pestesuina africana (con l’esclusione dell’isola di Sardegna) degli standars ed i criteri riportati nel “terrestrial Animal Health Code” dell’O.I.E.
Requisiti, problemi, difficoltà
connesse all’export verso alcuni
Paesi terzi
USA, Giappone, Fed. Russa
USA
1. Due Servizi diversi (FSIS e FDA) con criteri e modalità operative
diversi controllano il settore carni e uova e quello latte e
Ittici
2. Un terzo Servizio (APHIS) incaricato della verifica dei requisiti
zoosanitari e fitosanitari (approvazione preventiva dei Paesi
e degli stabilimenti pbc crudi)
3. Requisiti normativi trasparenti. Il Code of Federal
Regulations (9CFR) e’ consultabile su Internet, come pure le
diverse Direttive
4. Impianti approvati (carni e pbc) in una lista specifica gestita
dal Ministero della Salute
5. Ispezioni periodiche condotte sui macelli e sugli stabilimenti
di pbc da ispettori/auditor USA (FSIS) – Audit di sistema
6. Obbligo di ispezione giornaliera e supervisione periodica in
tutti gli impianti approvati (se in corso lavorazioni prodotti
per USA)
7. In caso di carenze (SSOP e HACCP) che non comportino il
delisting immediato, emissione di NOID (Notice of Intent toDelist) - 30 gg di tempo per porre rimedio alla situazione
8. “delisting” immediato in caso di rilievo di gravi carenze in 5
settori (benessere animale alla macellazione, contaminazione
dei prodotti non corretta/non correggibile, minacce,
mancata evidenza di ispezione giornaliera, mancata
risoluzione NOID precedente)
9. Obbligo di filiera certificata (macello, sezionamento,
trasformazione, riconfezionamento) e tracciabilità
dall’allevamento di origine per i prodotti crudi
10. Obbligo predisposizione e applicazione SSOP e HACCP in
tutti gli impianti approvati
11. Prodotti esportabili: latte e pbl, prodotti della pesca
(competenza FDA), pbc suina crudi a lunga stagionatura (>
400 gg.) e cotti (min. 69C a cuore). Prodotti crudi a breve
stagionatura ottenuti in stabilimenti dedicati da carni
provenienti da Paesi riconosciuti indenni da MVS
(competenza FSIS)
12. Blocco per carni prodotti a base di carne di ruminanti (TSE)
13. Tolleranza zero per L. monocytogenes (in 25g) e Salmonella
(in 325g) in prodotti RTE
Giappone
1. Responsabilità condivise tra due ministeri (Agricoltura –
requisiti zoosanitari, e Sanità – requisiti igienici degli
impianti)
2. Impianti approvati (carni e pbc) in una lista specifica gestita
dal Ministero della Salute
3. Requisiti normativi poco trasparenti (non tutte le leggi e i
regolamenti sono disponibili tradotti)
4. Obbligo di filiera certificata
5. Obbligo predisposizione e applicazione SSOP (e HACCP) in tutti gli impianti
approvati
7. Lista di Paesi liberi da malattie trasmissibili degli animali dai
quali e’ possibile introdurre in Giappone le carni dei diversi
tipi di animali – mancata coincidenza con situazione
riconosciuta a livello internazionale
8. Obbligo di tracciabilità delle carni dall’origine (copia del
certificato di origine allegato al certificato sanitario di
esportazione)
9. Prodotti esportabili direttamente dall’Italia: latte e pbl, carni
e pbc suina crudi e cotti, carni e pbc di coniglio
10. Non esistono accordi per l’esportazione di carni e pbc di
Solipedi
11. Blocco per carni prodotti a base di carne di ruminanti (TSE)
12. Possibilità di esportare carni bovine provenienti da Paesi
“BSE free” lavorate in stabilimenti approvati (?)
13. Obbligo di segregazione per le materie prime e i prodotti
destinati a essere esportati in Giappone da quelli con
caratteristiche sanitarie inferiori
14. Tolleranza zero per L. monocytogenes (in 25g ???) e
Salmonella
15. Controlli sui prodotti in ingresso – matrici e Paesi di origine
stabiliti annualmente sulla base dell’analisi del rischio (?) -
demandati all’OSA
16. Inserimento in “black list” degli impianti i cui prodotti sono
risultati non conformi → controlli rinforzati all’ingresso
RUSSIA
1.Liste specifiche gestite direttamente dall’Autorità centrale russa
(Rosselkhoznadzhor). Inserimento su proposta del Ministero
della Salute
2. Blocco dell’iscrizione di nuovi impianti (ritenuti troppo numerosi) di fatto dal 2008
nessun nuovo impianto
3. Non riconosciuta l’equivalenza tra normativa comunitaria e
russa – gli impianti autorizzati a esportare e i prodotti
esportati devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa russa
4. Requisiti normativi poco trasparenti (non tutte le leggi e i
regolamenti sono disponibili e tradotti).
5. A seguito costituzione nuova Unione Doganale tra Fed Russa,
Bielorussia e Kazakistan (Custom Union), ulteriore revisione
requisiti normativi e modelli di certificato per l’esportazione
6. Obbligo per le aziende di predisporre e attuare un piano di campionamento e
analisi sulle materie prime e sui prodotti finiti con frequenze che non tengono conto
della quota di produzione effettivamente destinata all’esportazione
7. L’approccio russo alla sicurezza alimentare è fortemente incentrato sul controllo di
prodotto. Non vengono di norma ritenute sufficienti le garanzie fornite sulla base delle
caratteristiche del processo e del prodotto, ma solo su verifiche analitiche
8. Non percepibile approccio basato sull’analisi del rischio.
9 . Difficoltà percepite per il diverso approccio dalla AC (HACCP)
10. A seguito costituzione nuova Unione Doganale tra Fed Russa,
Bielorussia e Kazakistan (Custom Union), ulteriore revisione
requisiti normativi e modelli di certificato per l’esportazione
11. Obbligo per le aziende di predisporre e attuare un piano di campionamento e
analisi sulle materie prime e sui prodotti finiti con frequenze che non tengono conto
della quota di produzione effettivamente destinata all’esportazione