Informatica Giuridica Avanzata Avv. Prof. Aggr. Pierluigi Perri - I contenuti in rete e il peer to peer - Dott. Edoardo E. Artese [email protected]
Informatica Giuridica AvanzataAvv. Prof. Aggr. Pierluigi Perri
- I contenuti in rete e il peer to peer -
Dott. Edoardo E. [email protected]
Informatica Giuridica avanzataI contenuti in rete e il peer to peer -Dott. Edoardo E. Artese
Introduzione
Quali contenuti rilevanti possiamo incontrare in rete ?
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1. - Dirittod'autore:
→ copyright→ PIRATERIA
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2. Illeciti:
→ pedopornografia,diffamazione,cyberbullismo, etc.
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3. contenti dati personali o dati sensibili→ social network;→ pagine enti, Istituzioni, etc.
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Nella lezione odierna ci occuperemo in modo specifico dei profili relativi al
DIRITTO D’AUTORE
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COME CIRCOLANO I CONTENUTIIN RETE?
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- PEER TO PEER
- TRAMITE SITI INTERNET
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Cos’è il peer to peer ?
E’ una rete informatica che non possiede nodi gerarchizzati sotto forma di client o
server fissi, ma un numero di nodi equivalenti che possono fungere sia da cliente che da
servente verso gli altri nodi della rete.
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Confronto con un normale sistema
Client / server
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Il primo modello di P2P è risalente al 1979
Il sistema USENET Tom Truscott e Jim
Ellis
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Il P2P moderno
IN PRINCIPIO FU
...
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CREATO DA SHAWN FANNINGE SEAN PARKER
***
È stato il primo sistema di P2P di massa
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Funzionamento:1) Ci si connette al Server Napster2) invia al Server (push) le informazioni relative ai files musicali che intende condividere (metadata). Il server memorizza queste informazioni in un database centralizzato3)ricerca un file, fornendo una lista di keywords inviate al server 4) riceve un insieme di coppie (file-peer) e sceglie una coppia in base a qualche criterio (bitrate, frequency, tipo di collegamento)5)si connette al peer prescelto e scarica il file(connessione HTTP)
E’ una forma di p2p centralizzato
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IL CASO NAPSTERNel luglio 2001, un giudice ordinò ai server Napster di chiudere l'attività a causa della ripetuta violazione di copyright. Il 24 settembre 2001 la sentenza fu parzialmente eseguita. L'accordo prevedeva che Napster pagasse come indennizzo 26 milioni di dollari come risarcimento per i danni del passato, per utilizzo non autorizzato di brani musicali e 10 milioni di dollari per royalties future. Per poter pagare queste parcelle, Napster tentò di convertire il servizio da gratuito a pagamento. Un prototipo fu testato nella primavera del 2002, ma non fu mai reso pubblicamente disponibile.
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MENTRE SI SVILUPPAVA IL CASO NAPSTER INIZIO' A EVOLVERSI IL MONDO DEL
SOFTWARE PEER TO PEER
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ALCUNI SISTEMI
OpenNapche replica le funzionalità di un server Napster usando un protocollo simile a Napster con funzionalità estese.Viene distribuito con licenze GNU /GPL WINMX
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GnutellaIn informatica Gnutella è un network o protocollo di rete
Peer to Peer dedicato alla condivisione di file aperta e
che dà vita all'omonima rete.
L'approccio è di tipo Peer to Peer puro, ovvero quello in
cui non esiste il ruolo di directory da parte dei server
(presente invece in programmi quali Napster o
eMule).
Morpheus, Bearshare, Kazaa
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E donkeyI client eDonkey si connettono alla rete per condividere i propri file (stabilmente memorizzati sul computer dell'utente) o per cercare file da scaricare. I server eDonkey fungono da centri di comunicazione per i client o interfacce verso la rete peer to peer vera e propria permettendo agli utenti di localizzare i file all'interno della rete. EMULE
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SoulseekSoulseek usa un sistema di autenticazione tramite username univoco a cui è associata una password. Per scaricare file esistono sostanzialmente due modalità:sfogliare le cartelle messe in share dai diversi utenti;cercare i file desiderati tramite il motore di ricerca interno wishlist
E’ un sistema basato su un server centrale al quale sono connessi tutti i client
Nicotine, Soulseek
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Direct Connect:Direct Connect è sia un client che una rete file sharing peer-to-peer creato da NeoModus. Usa HUB connessi a gruppi di utenti, che rappresentano spesso aree di interesse particolare che consentono l'accesso solo a quegli utenti che posseggono una determinata quantità di file da condividere. Alcuni client (come RevConnect) sono in grado di scaricare lo stesso file da più fonti contemporaneamente. Per questo motivo vengono chiamati multi-source (più fonti), anche se spesso per essi viene usata la definizione erronea multi-download (più download).
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TORRENTQuello dei torrent è un sistema che utilizza anche la rete internet --> non è un sistema di p2p puroÈ possibile trovare in rete dei files:.bittorrent
A differenza dei tradizionali sistemi di file sharing, l'obiettivo di BitTorrent è di realizzare e fornire un sistema efficiente per distribuire lo stesso file verso il maggior numero di utenti disponibili sia che lo stiano prelevando (download), sia che lo stiano inviando (upload).
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Procedimento: si trova in rete il file .bittorent, lo si scarica mediante un software che è in grado di
suddividere in pacchetti i files e di abilitare la condivisione tra altri utenti già prima che le
informazioni siano state completamente scaricate nel sistema che le aveva richieste.
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ULTIMA GENERAZIONE IL PEER TO PEER ANONIMO E CRIPTATO
I nodi o partecipanti sono resi anonimi. L'anonimato dei partecipanti viene realizzato attraverso speciali tecniche di instradamento, applicate su reti che utilizzano i protocolli
TCP/IP, che celano la locazione fisica di ogni nodo rispetto agli altri partecipanti.
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ALCUNI ESEMPI:
MUTE:Creato da Jason Rohrer, usa una propria rete (Mute), dei metodi di crittografia asimmetrica (RSA per scambiare chiavi segrete e AES per la trasmissione dei file) e il routing probabilistico. Ogni nodo della rete funge da client, server e router. In pratica, per proteggere l’identità di chi condivide file, ad ogni nodo viene assegnato un indirizzo virtuale, in modo che non sia necessario svelarne l’IP reale.
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IMULE:iMule è versione particolare di eMule che non usa più la rete eD2k, ma soltanto Kademlia (KAD) e un network di nuova concezione, dal nome I2P (specifico per il P2P anonimo) che impedisce l’identificazione dei computer coinvolti nella condivisione di file. La rete I2P usata da iMule, oltre ad essere cifrata permette connessioni via tunnel. Ovvero quando ti colleghi a un altro utente per scaricare qualcosa, non ti connetti direttamente al suo PC, ma lo fai attraverso altri utenti. In questo modo risulta molto difficile identificare i due estremi del “tunnel”.
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I2Phex :I2Phex nasce nel 2005 come nuova idea per il P2P anonimo dallo sviluppatore “Sirup”. Programma peer-to-peer basato sulla modifica di Phex, un client Java per la rete Gnutella, con lo scopo di renderlo anonimo. Il programma è stato modificato per utilizzare solamente la rete I2P. Non è un programma ibrido che permette di scambiare file su entrambi le reti. Il protocollo della rete Gnutella è stato adattato per utilizzare I2P e quindi non è compatibile con nessun altro client.
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IL SOFTWARE p2p non è illecito
Può esserlo l’utilizzo che ne viene fatto
Può infatti essere un metodo di circolazione di dati e di software open source
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Esempio di utilizzo lecito:La pagine ove è possibile scaricare la famosa distribuzione di Linux «ubuntu» mediante torrent
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DISCIPLINA GIURIDICAPRINCIPALE
IN AMBITO DI DIRITTO D'AUTORE
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NORMATIVA INTERNAZIONALE- CONVENZIONE BERNA
- TRIPS- WTC
(WIPO COPYRIGHT TREATY)
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NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva 2001/29/ceDiritto d'autore e diritti connessi nella società
dell'informazione: armonizzazione di taluni aspetti
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Directive 2000/31/ECRESPONSABILITA' DELL'ISP
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NORMATIVA ITALIANALEGGE DIRITTO D'AUTORE –
L. 633/1941Modifiche rilevanti:
- A) Legge 18 agosto 2000, n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore"
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- Legge 21 maggio 2004, n. 128"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo"
cd. Decreto Urbani
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ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALIGENERALI DI DIRITTO D’AUTORE
1.Diritti di utilizzazione economica2.Diritti di riproduzione e distribuzione3.Diritti di traduzione ed elaborazione
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ARTICOLI SPECIFICI DI NOSTRO INTERESSEIN TEMA DI P2P
SI RISCONTRANO SOPRATTUTTO NELLA PARTE DEDICATA DALLA L. 633/1941 ALLE
«Difese e sanzioni penali»
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Art. 171 LdA: «Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;» (Omissis)
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Art. 171 bis LdA: . «Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.»
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Art. 171 ter, co. II, lett. a bis LdA:
«a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa»
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Art. 174-ter; “1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171 quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.»
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GIURISPRUDENZA ITALIANAI CASI PRINCIPALI
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La difficoltà nel definireil concetto «profitto», «commerciale» e «imprenditoriale» dell’art. 171 bis
LdA
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Senza fini di lucro o commerciali si applica
Art. 174-ter
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Il caso«PEPPERMINT»
Tribunale Roma, ordinanza 09.02.2007 - 19.08.2006 - 16.07.2007
- 13.03.2008
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THE PIRATEBAYCassazione penale sez. III, 29 settembre 2009,n. 49437
«Concorre nel reato di diffusione mediante la rete Internet di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore (art. 171 ter comma 2 lett. a) bis) il titolare del sito web
che, portando a conoscenza degli utenti le "chiavi di accesso" e le informazioni in ordine alla reperibilità, in tutto o in parte, dell'opera, consente agli stessi lo scambio dei
files relativi mediante il sistema di comunicazione peer to peer »
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Viene dunque specificato che:se anche le opere oggetto di tutela sono archiviate in periferia all'interno dei sistemi informatici degli utenti finali e non in un server centrale o in un sito web, la ricezione (downloading) e la trasmissione (uploading) dei file avvengono direttamente da pari a pari tra coloro che accedono al sito per condividere le creazioni intellettuali (file-sharing).-->
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La Baia dei Pirati non è un canale di distribuzione delle risorse ma funge da motore di ricerca che comunica su quale macchina all'interno della rete è disponibile il contenuto multimediale da selezionare, specificando l'identificativo IP necessario alla condivisione tra le postazioni decentrate.
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FAVAP – SIAEVS
TELECOM
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L’unica sede nell’ambito della quale si puòdomandare ad un giudice di ordinare ad unIntermediario di adottare simili provvedimenti è l’eventuale procedimento volto all’accertamentodegli illeciti denunziati nei confronti dei loro autori. “Tali provvedimenti per la natura delle violazioniche sono diretti a prevenire o a reprimeresono da ritenere di competenza dell’autoritàgiudiziaria investita dell’accertamento dellestesse”.
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FRA LE MOLTE SENTENZE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' DELL'ISP
Corte di Giustizia 24 novembre 2011, C-70/10
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Il diritto dell'Unione vieta un’ingiunzione di un giudice nazionale diretta ad imporre ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio che in
modo generalizzato, a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza
utenti dei servizi messi a disposizione. Corte di Giustizia 24 novembre 2011, C-70/10.
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