CORSO PER DLSPP – Art.34 D.Lgs 81/08. Art. 3 DM 16/01/97
CORSO PER DLSPP
– Art.34 D.Lgs 81/08. Art. 3 DM 16/01/97
• Docente sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi dal 2000 presso varie strutture in Italia, nell’ultimo triennio Resp. formazione presso Silaq con oltre 1.800 ore di docenze/convegni effettuate e circa 2.200 persone formate. Corsi RSPP, RLS, antincendio, carrellisti, ecc… curatore del Safety blog. • Consulente sicurezza e antincendio di grandi eventi dal 2005, moda, musica, spettacolo, mostre, presentazioni, party, tra cui: Valentino, Missoni,Richmond, Ferrè, Moschino, Ferragamo, Moncler, Diesel,Pitti uomo, Roberto Cavalli, Westwood, Blumarine. Andrea Bocelli, Michael Bolton, Roberto Bolle, Arbore, cameristi della scala, X Factor casting tour, Milano in sport, Wrangler, Lexus, Pirelli, Beer festival Milano, ecc… • Consulente Università Cattolica e IULM dal 2011. • Consulente sicurezza e antincendio del Savona calcio 1907, squadra di Lega Pro,dal 2010. • Consulente sicurezza e antincendio in Fiera Milano e Rho dal 2000 al 2009 in tutte le principali mostre ed eventi. • Consulente per il coordinamento cantieri ad alto rischio dal 1998, tra cui Olimpiadi invernali di Torino 2006, centrale Enel di Turbigo, numerosi cantieri edili e ristrutturazioni. • Consulente per analisi e valutazioni rischi dal 1999 in molteplici e differenti realtà aziendali, sistemi di gestione sicurezza, piani emergenza ed evacuazione, procedure di controllo.
Presentazione: chi sono
Del Maschio Luca:
rev. del 09/03/11
Argomenti generali:
- Il RSPP, l’organigramma della sicurezza
- Evoluzione della legislazione italiana
- Il Testo unico per la sicurezza
D.Lgs. 81/08, s.m.i.
- il Documento di Valutazione del Rischio (DVR):
- Criteri di individuazione del rischio
- Metodologia, criteri
- Formazione, Informazione e Addestramento
3
Modulo 3 continua:
- individuazione di alcuni dei principali fattori di
rischio:
luoghi di lavoro
rischio incendio
- piano di emergenza / prova di evacuazione
- segnaletica di sicurezza
rischio elettrico
L’Europa sta evidentemente vivendo un periodo fortemente critico
dell’intero mondo economico e lavorativo, con particolari riferimenti a:
Il momento storico
Scarsa competitività con i Paesi emergenti.
Crisi delle economie di mercato europee
Crisi delle politiche del lavoro e di sviluppo europee.
Situazione italiana: cambio di governo, forte debito pubblico, alta
tassazione, crisi del sistema bancario, precariato giovanile e dei
cinquantenni, lavoro in nero, mancanza di prevenzione.
Tali problematiche globali influenzano senza dubbio anche l’approccio
alla sicurezza delle lavorazioni.
I CARDINI della normativa vigente sulla sicurezza sono i seguenti:
Il punto di partenza: I cardini della normativa
Effettuare la valutazione di tutti i rischi, comprendendo tutte
le forme di lavoro , con o senza retribuzione, con successivo
miglioramento nel tempo tramite misure di prevenzione e
protezione che vadano a ridurre i rischi.
Formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici ,
con eventuale addestramento specifico + addetti antincendio e
primo soccorso.
DATORE DI LAVORO: per legge è la persona con potere decisionale e di spesa sulle tematiche di sicurezza sul lavoro, ovvero è il RESPONSABILE DELLA SICUREZZA aziendale. Non è il RSPP, non è il RLS, tantomeno il consulente esterno. Nel caso di deleghe formali con formalizzazione valide e reali di tali poteri la responsabilità va spalmata su più persone. RSPP: Ha i seguenti compiti:
Individua e valuta i rischi; Individua le misure da adottarsi per la sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; Elabora le procedure di sicurezza; Propone i programmi per l’informazione e la formazione dei lavoratori; Fornisce ai lavoratori le informazioni riguardanti i rischi presenti in azienda
e i provvedimenti necessari a prevenirli.
Definizioni
Il DLSPP raccoglie in se due precise funzioni e responsabilità:
LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. PREPOSTO ALLA SICUREZZA: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Definizioni
DIRIGENTE:
persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa.
Definizioni
Organigramma della sicurezza aziendale
10 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
rev. del 09/03/11
Proprio per l’esercizio delle sue funzioni, per il suo ruolo di “punto di riferimento” aziendale, di collante aziendale per una corretta gestione della sicurezza, ritengo importante che il DLSPP conosca i fondamenti della legge, per saper rispondere alle esigenze aziendali, dei colleghi, al fine di contribuire ad una reale riduzione dei rischi in azienda, a proporre misure di prevenzione e protezione, a diffondere una cultura della sicurezza, vero cardine della normativa. Iniziamo quindi il corso con una breve STORIA della sicurezza sul lavoro in Italia, dal Codice civile, alle leggi del 1955 – 1956, al D.Lgs 626, fino al recente Testo unico della sicurezza ( D.Lgs 81/08 ) e successive modifiche ed integrazioni.
Il DLSPP
Le competenze
11
LIBRO QUINTO: DEL LAVORO TITOLO I : DISCIPLINA ATTIVITA' PROFESSIONALI TITOLO II: DEL LAVORO NELL'IMPRESA
Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La storia della sicurezza - Il Codice civile
1942
12 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
LIBRO QUINTO: DEL LAVORO TITOLO I : DISCIPLINA ATTIVITA' PROFESSIONALI TITOLO II: DEL LAVORO NELL'IMPRESA
Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La storia della sicurezza - Il Codice civile
1942
13 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI introduzione di alcuni fondamenti della futura normativa:
Norma molto elaborata e completa, ha introdotto una serie di DOVERI e SANZIONI per i datori di lavoro nei confronti dei lavoratori ed anche i doveri dei lavoratori stessi per un lavoro sicuro (inizialmente riguardava solamente i lavoratori subordinati) tra cui: -rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; -disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. -segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
D.P.R. 547/55 – la legge base della sicurezza
1955 (abrogata dal testo unico)
14 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
UNO STRUMENTO DI TUTELA DELLE VITTIME DI INFORTUNI
1. Lo stato italiano stabilisce l’obbligo di assicurare i lavoratori subordinati (poi estesa ad altre categorie a rischio, recentemente dal 2000 anche le casalinghe) dal rischio contro possibili infortuni o malattie professionali.
2. INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. Il costo dell'assicurazione, chiamato premio assicurativo versato, tiene conto della diversa pericolosità delle varie lavorazioni e dell'ammontare delle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati.
4. In base all’infortunio o malattia vi sono indennizzi, rendite, integrazioni di rendita, assegni speciali.
INAIL – istituto nazionale per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro
Nasce nel 1933: dal 1965 comprende anche le malattie professionali
15 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
NORME SULLA TUTELA E DIGNITA’ DEI LAVORATORI
È uno dei cardini del diritto del lavoro italiano Tratta i diritti dei lavoratori, in particolare: -Libertà d’opinione del lavoratore -Svincoli da forme di controllo improprie (audio, video, web) -Visite sanitarie -Adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto (art. 13). -Il licenziamento è lecito solo se avviene per giusta causa o motivo (art.18). -Divieto di atti discriminatori (politici, religiosi, razziali, di sesso, mobbing) -Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Lo statuto dei lavoratori
Legge n°300, 20 maggio 1970
16 16 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
Attuazione delle direttive 89\391\CEE, 89\654\CEE, 89\655\CEE, 89\656\CEE, 90\269\CEE, 90\270\CEE, 90\394\CEE, 90\679\CEE,
93\88\CEE, 97\42\CE e 1999\38\CE
L'Unione Europea (UE), istituita nel 1993 dai dodici paesi membri della Comunità Europea (CE), si propone di migliorare l'integrazione
economica, politica e sociale e la cooperazione tra gli stati membri. Segue così un’armonizzazione di molte leggi, tra le quali quelle sulla
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L’evoluzione della sicurezza - D.Lgs. 626/94
1994
17 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Introduzione di molti concetti fondamentali: - l’obbligo di valutare tutti i rischi da parte del Datore di lavoro - L’obbligo di redazione ed aggiornamento di un documento specifico di
valutazione dei rischi. - L’eliminazione o riduzione dei rischi (rischi residui) - Controlli sanitari in funzione dei rischi specifici. - L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione e dell’organigramma
aziendale della sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico competente, addetti antincendio, addetti primo soccorso)
- Informazione, formazione, addestramento e consultazione dei lavoratori. - Riunioni periodiche per la prevenzione e la protezione.
L’evoluzione della sicurezza - D.Lgs. 626/94
1994
18 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Adempimenti sicurezza sul lavoro – studio 2002
Aziende che hanno attivato procedure in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
28%
24%
21,50%
57%
45%
34%
45%
22%
8%
4%
2%
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Rumore
Vibrazioni
Temperatura
Movimenti ripetitivi
Posture incongrue
Movimentazione manuale dei carichi
Agenti chimici
Lavoro monotono
Ritmi imposti
Soprusi
Violenza fisica
Molestie sessuali
Statistiche sui vari fattori di rischio in Europa
Dagli anni ’50 arriviamo così ai fatti recenti … 2007…
La Legge Delega N.123 Del 03/08/2007
I mass media danno sempre maggior rilievo a fatti di cronaca
inerenti le morti bianche e, dopo anni di tentativi di giungere ad un
riassetto normativo sulla sicurezza e all’adozione di un Testo
Unico, si riapre il dibattito politico sulla necessità di ridurre le morti bianche in Italia.
Analizziamo alcune statistiche ufficiali sugli infortuni sul lavoro
21 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Infortuni sul lavoro – decennio 2001-2010
22 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Infortuni sul lavoro 2001-2010
23 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Infortuni sul lavoro 2001-2010
24 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Infortuni sul lavoro - lavoratori stranieri
25 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Il 25 Agosto 2007 è entrata in vigore la legge 123:
La Legge Delega N.123 Del 03/08/2007
“Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in
materia”
la legge delega fissava il termine del 25 maggio 2008 entro il
quale il Governo dovrà approvare il Testo Unico (art. 1)
gli artt. 2-12 dettano alcune misure di immediata attuazione
di contrasto agli infortuni e al lavoro nero
26 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Art. 9 – introduzione del concetto di omicidio colposo Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Innovazioni normative
1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-septies. - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
27 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Aprile 2011: sentenza del processo Thyssenkrupp
Sentenza Thyssen, una decisione storica
28 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
IL TESTO UNICO
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
“Attuazione dell’art.1 della legge n°123 del
3 agosto 2007 in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
(GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl.
Ordinario n.108 )
D.Lgs. 81/2008
29 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Ripresi dall’allegato I del D.lgs. 81/08
Allegato I – Testo unico sicurezza
Gravi violazioni ai fini del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale:
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione
Mancata formazione ed addestramento
Mancata costituzione del servizio prevenzione e protezione
Mancata elaborazione del PSC e POS (cantieri)
Mancata nomina del CSE o CSP (cantieri)
Violazioni che espongono a rischi di caduta dall’alto, mancato utilizzo di
cinture di sicurezza, mancanza di protezioni caduta verso il vuoto.
30 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
rev. del 09/03/11
Art. 6 (sostituito dall’art. 18 comma u) d.lgs 81/08
La Legge Delega N.123 Del 03/08/2007
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a
decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Il tesserino non deve rappresentare un rischio aggiuntivo per i lavoratori, è sempre
meglio avere un dispositivo di distacco immediato del laccetto in caso di impiglio.
31
rev. del 09/03/11
La Legge 136/2010
In particolare, nell`ambito degli appalti privati, per cio` che concerne l`elemento
dell`autorizzazione al subappalto, deve farsi riferimento alla norma codicistica (art.
1656 c.c.) che prevede, per l`appunto, tale autorizzazione. Pertanto, nella fattispecie
di cui sopra, al fine di adempiere al disposto normativo, dovrà farsi comunque
riferimento a tale autorizzazione al subappalto, anche se non scritta.
32
IMPRESE CHE OPERANO IN
APPALTO
IMPRESE CHE OPERANO IN
SUBAPPALTO
LAVORATORI AUTONOMI
1. Fotografia del lavoratore;
2. Generalità del lavoratore;
3. Generalità del datore di lavoro
4. La data di assunzione del
lavoratore, (questo è un
nuovo dato)
1. Fotografia del lavoratore;
2. Generalità del lavoratore;
3. Generalità del datore di lavoro
4. La data di assunzione del
lavoratore, (questo è un
nuovo dato)
5. L’autorizzazione al subappalto
(quindi, negli appalti diretti,
questo elemento non sarà
presente), anche questo è un
nuovo dato.
1. Fotografia del lavoratore
autonomo;
2. Generalità del lavoratore
autonomo;
3. L'indicazione del committente,
(questo è un nuovo dato)
rev. del 09/03/11
In vigore dal 20 agosto 2009 (elenco delle principali novità operative): - Comunicazione nomina in via telematica all’INAIL del RLS e dopo successive
elezioni o designazioni.(art.18) - Il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto su supporto
informatico, conservato su due distinti supporti di memoria (art.53) - La data certa è intesa anche come data di sottoscrizione con firma del
documento da parte di datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente (art.53) - La sospensione dell’attività in caso di gravi violazioni non si applica in caso che il
lavoratore irregolare sia l’unico occupato dall’impresa. (art.14) - Obbligo del datore di lavoro ad inviare i lavoratori alle visite mediche entro i
termini previsti. (art.18) - La visita medica può comprendere, su scelta del datore di lavoro, anche la visita
medica preassuntiva. - Le visite mediche comprendono anche la visita post assenza di oltre 60gg per
verificare l’idoneità alla mansione.
d.lgs. 106/09
2009 : modifiche e correzioni al testo unico
33
rev. del 09/03/11
(altre principali novità operative): - Vengono riviste entro il 31-12-09 le modalità di effettuazione di accertamenti
per dipendenza da alcool e tossicodipendenza. - Le deleghe di funzioni non escludono per i datori di lavoro gli obblighi di
viglianza (art.16) - Obbligo di comunicazione all’INAIL degli infortuni che comportano l’assenza di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento (art.18), l’obbligo decorre da 6 mesi dopo l’entrata in vigore del decreto.
- Gli obblighi sui contratti d’appalto si estendono in maniera chiara anche a servizi o forniture, mentre non si applicano a lavori intellettuali o mere forniture di materiali o attrezzature o servizi a basso rischio inferiore ai 2 giorni (art.26)
- Il DUVRI va redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo allo specifico appalto (committente, soggetto che affida l’appalto, (art.26). L’esecutore effettua l’integrazione al documento in base ai suoi rischi specifici.
d.lgs. 106/09
2009 : modifiche e correzioni al testo unico
34
rev. del 09/03/11
(altre principali novità operative): - La valutazione rischio stress decorre dal 31/12/2010 (art.28) - In caso di nuova impresa il DVR va svolto entro 90gg dall’inizio attività, in caso
di modifiche o variazioni va aggiornato entro 30gg. (art.28) - Nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può
svolgere i compiti di addetto al primo soccorso o antincendio. (art.34) - Le sanzioni di cui agli artt. 55/60 risultano più elevate. - Novità specifiche per i cantieri temporanei e mobili, sui campi di applicazione
del decreto.
d.lgs. 106/09
2009 : modifiche e correzioni al testo unico
35
Modelli di organizzazione e gestione, art.30
• Per essere idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità giuridica ed amministrativa delle persone giuridiche, società, associazioni di cui al D.lgs 231/2001 deve assicurare:
• Rispetto di standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici.
• Adempimento delle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.
• Attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, riunioni)
• Attività di informazione e formazione
• Attività di sorveglianza sanitaria
• Vigilanza del rispetto delle procedure di lavoro in sicurezza
• Periodiche verifiche dell’applicazione delle procedure
Il testo unico per la sicurezza – D.Lgs. 81/2008
Ovvero…un Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro aziendale
Art. 30 ed il SGSL aziendale
• Deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività.
• Deve assicurare un’articolazione di funzioni con competenze tecniche e poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.
• Deve prevedere n idoneo sistema di mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, tramite azioni, metodi, procedure, istruzioni operative, monitoraggi, segnalazioni e rimozioni delle non conformità.
• La forza ed il riconoscimento del sistema sta nel fatto che esso è VOLONTARIO, quindi non obbligatorio, che testimonia quindi la sensibilità del Datore di lavoro al problema sicurezza.
Il testo unico per la sicurezza – D.Lgs. 81/2008
rev. del 09/03/11
E’ un testo corposo e complesso, composto da ben n° 306
articoli e n° 51 allegati
D.Lgs. 626/94
D.Lgs. 493/96
D.Lgs. 494/96
D.Lgs. 277/91
Abroga, con l’ art. 304, tutte le principali leggi emanate fino ad oggi in materia di sicurezza, in particolare:
D.P.R. 547/55
D.P.R. 164/56
D.P.R. 303/56
Il testo unico per la sicurezza – D.Lgs. 81/2008
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rev. del 09/03/11
Analisi
Elementi negativi • Maggiori criticità nelle piccole aziende
• Difficile accesso ai fondi di finanziamento.
• Molte nuove applicazioni in un periodo di forte crisi economica.
• Aspetti più critici: formazione, procedure, piani di miglioramento e controllo
• Vigilanza e ispezioni poco propense a fare prevenzione.
Elementi positivi
• Accorpamento in un unico testo di un notevole numero di leggi, circolari, interpretazioni - a volte solo locali.
• Eliminazione di disposizioni discordanti scritte in leggi diverse, anche tramite le recenti correzioni.
• Estensione del campo di applicazione a quasi tutte le forme di lavoro.
• Tutte le procedure stanno avendo buoni impatti reali in termini di riduzione degli infortuni totali e mortali.
Il testo unico per la sicurezza – d.Lgs. 81/2008
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rev. del 09/03/11
Principali Novita’ Introdotte Dal Testo Unico
Estensione del campo di applicazione a tutti i lavoratori, anche
artigiani, lavoratori autonomi, collaboratori sotto ogni forma con o
senza retribuzione.
Personalizzazione della valutazione dei rischi, con maggior riguardo
alle persone, all’età, alla tipologia di lavoro, allo stress correlato,
alla provenienza del lavoratore.
Vigilanza più incisiva e sanzioni più severe (possibili imputazioni per
omicidio colposo con violazione di norme antinfortunistiche e tutela
della salute, possibile interdizione dell’esercizio dell’attività,
sospensione e revoca di licenze ed autorizzazioni)
Maggior peso alle rappresentanze sindacali e partecipazione attiva
dei soggetti.
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• Le multe sono notevoli , sia come entità economica sia come numero di articoli e violazioni possibili, che vengono formalizzate in caso di carenze successive a controlli o in seguito ad infortuni o incidenti. Alcuni esempi, inadempienze art.17-18 D.lgs 81/08: •Valutazione di tutti i rischi (2mila – 4mila euro) –art. 17 e 28 •Designazione RSPP ( arresto da 3 a 6 mesi o 2,5mila – 6,4mila euro) – art.17 •Designazione addetti antincendio, primo soccorso e gestione emergenze (1,2 – 5,2mila) •Nomina medico competente ed effettuazione sorveglianza sanitaria ( arresto 2-4 mesi o ammenda 1,5- 6mila euro) – art.18 •Fornire i DPI ai lavoratori (1,5 – 6mila) •Effettuare formazione e informazione e addestramento sui rischi specifici (1,2 – 5,2)
Sanzioni
Un forte apparato sanzionatorio
Tutte le leggi sulla sicurezza sul lavoro mettono in rilievo dei PROBLEMI lavorativi e sociali (infortuni sul lavoro, morti, malattie professionali, lavoro in nero, ecc…) ed evidenziano degli OBIETTIVI necessariamente da raggiungere per tentare di risolvere al meglio tali problemi e per poter assicurare nel nostro ambiente di lavoro tutti i diritti dei lavoratori e l’adempimento di tutti i doveri da parte dei datori di lavoro. Quello che spesso però non si analizza a fondo è che la difficile strada che i datori di lavoro devono effettuare per passare dall’evidenza di un problema al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di soluzione dei problemi non è quasi mai specificato, ovvero il percorso è composto di numerose scelte personali, fatte di organizzazione, gestione, procedure operative e soprattutto di sensibilizzazione dei lavoratori per il superamento delle problematiche, che passa attraverso fondamentali strumenti di buona ed efficace comunicazione.
Gli obiettivi delle leggi sulla sicurezza
Lo scopo delle leggi sulla sicurezza sul lavoro:
I CARDINI della normativa vigente sulla sicurezza sono i seguenti:
Il punto di partenza: I cardini della normativa
Effettuare la valutazione di tutti i rischi, comprendendo tutte
le forme di lavoro , con o senza retribuzione, con successivo
miglioramento nel tempo tramite misure di prevenzione e
protezione che vadano a ridurre i rischi.
Formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici ,
con eventuale addestramento specifico + addetti antincendio e
primo soccorso.
Il documento di valutazione dei rischi è il NUCLEO della sicurezza aziendale. Contiene:
La valutazione dei rischi – art. 28
Relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati
Misure di prevenzione e protezione attuate, DPI adottati.
Programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
Procedure, ruoli aziendali, competenze, RSPP, RLS, medico competente.
Individuazione delle mansioni che espongono a rischi e richiedono informazione e formazione specifica.
Rispettare le indicazioni contenute nei titoli di legge successivi e negli allegati.
44 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
rev. del 09/03/11
Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa e contenere:
La valutazione dei rischi – art. 28
Relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati
Misure di prevenzione e protezione attuate, DPI adottati.
Programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
Procedure, ruoli aziendali, competenze, RSPP, RLS, medico competente.
Individuazione delle mansioni che espongono a rischi e richiedono informazione e formazione specifica.
Rispettare le indicazioni contenute nei titoli di legge successivi e negli allegati.
Per “data certa” si intende data non soggetta a manipolazioni o riporti in tempi successivi o precedenti – p.es. timbro postale, atto notarile – oppure tramite sottoscrizione e firma delle figure presenti nell’organigramma della sicurezza aziendale.
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rev. del 09/03/11
“eliminazione dei rischi in relazione
alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile,
loro riduzione al minimo”
Ammissione del
RISCHIO RESIDUO
La Valutazione Dei Rischi: Obiettivi
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rev. del 09/03/11
PERICOLO
Potenzialità o qualità di un determinato fattore (processo lavorativo, macchinario, sostanza…) avente il potenziale di causare un danno.
Esempio: se prendiamo una sostanza chimica tossica, essa viene classificata come sostanza pericolosa per una sua caratteristica intrinseca, che può generare danni.
Per valutare invece il rischio che comporta l’utilizzo di tale sostanza dobbiamo analizzare la probabilità di accadimento di un danno e l’entità del danno stesso nell’uso della sostanza chimica in una mansione lavorativa, in relazione all’ambiente di lavoro.
Il Rischio
RISCHIO
Probabilità che nelle condizioni di impiego e/o esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno.
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rev. del 09/03/11
RISCHIO = PROBABILITA’ x DANNO
Il Rischio
Misure di Prevenzione
– attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la riduzione della sola probabilità (frequenza attesa)
Misure di Protezione
– attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la riduzione dell’ entità del danno (magnitudo)
Il processo di valutazione dei rischi ci obbliga a eliminare o ridurre i rischi nei nostri ambienti di lavoro; dobbiamo quindi ridurre i due fattori di probabilità e danno, tramite misure di prevenzione e
protezione:
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rev. del 09/03/11
Ecco un esempio: P è la probabilità dell’evento
VALORE DI P SIGNIFICATO DEL VALORE CRITERIO DI SCELTA
1 MOLTO IMPROBABILE Il verificarsi del danno è subordinato ad un
concatenamento di eventi indipendenti tra
loro.
Il verificarsi del danno è creduto
impossibile dagli addetti.
Non è mai accaduto nulla di simile.
2 POCO PROBABILE Il verificarsi del danno dipende da
condizioni “sfortunate”.
Il verificarsi del danno provocherebbe
reazioni di grande stupore tra gli addetti
Eventi simili si sono verificati molto
raramente.
3 PROBABILE Il verificarsi del danno dipende da
condizioni non direttamente connesse alla
situazione ma possibili.
Il verificarsi del danno provocherebbe
reazioni di moderato stupore.
Eventi simili sono già stati riscontrati in
letteratura.
4 MOLTO PROBABILE Il verificarsi del danno dipende da
condizioni direttamente connesse alla
situazione.
Il verificarsi del danno non provocherebbe
alcuna reazione di stupore.
Eventi simili sono già accaduti in azienda o
in aziende dello stesso tipo.
Fasi standard per la redazione del documento
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rev. del 09/03/11
Ecco un esempio: E è la Entità del Danno
VALORE DI E SIGNIFICATO DEL VALORE CRITERIO DI SCELTA
1 LIEVE Incidente che dà luogo a disturbi
rapidamente reversibili (pochi giorni).
Esposizione cronica che dà luogo a disturbi
rapidamente reversibili (pochi giorni).
2 DI MODESTA ENTITÀ Incidente che dà luogo a disturbi reversibili
(mesi)
Esposizione cronica che dà luogo a disturbi
reversibili (mesi).
3 GRAVE Incidente con effetti di invalidità
permanente parziale o comunque
irreversibili.
Esposizione cronica con effetti di invalidità
permanente parziale o comunque
irreversibili.
4 MOLTO GRAVE Incidente con effetti di invalidità totale o
mortale.
Esposizione cronica con effetti mortali o
totalmente invalidanti.
Fasi standard per la redazione del documento
50
Ecco un esempio:
E = entità
P = probabilità degli effetti
R = P x E = rischio
P\ E 1 2 3 4 legenda
1 Intervallo di sicurezza
2 Intervallo di rischio accettabile
3 Intervallo di rischio significativo
4 Intervallo di grave rischio
Fasi standard per la redazione del documento
51 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Analisi dei rischi per mansione
Fattori di rischio
P D R Misure di sicurezza
Struttura luoghi di lavoro
Aerazione e microclima
illuminazione
Igiene ambienti
Impianto elettrico
Rischi d’incendio
macchinari
Agenti chimici
Rumore 52 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Fattori di rischio
P D R Misure di sicurezza
Vibrazioni
Movimentazione dei carichi
Stress
Lavoro solitario, ripetitivo
Rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza
Lavoratori minorenni
Lavoro notturno
Interferenze
altro 53 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Analisi dei rischi per mansione
Rev. del 06/03/2012
rev. del 09/03/11
RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI Sono rischi in cui il danno si può avere solo in seguito ad un incidente. Sono legati a caratteristiche strutturali ed impiantistiche e comprendono:
STRUTTURA DEI LOCALI DI LAVORO SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SICUREZZA INCENDI MACCHINE ED ATTREZZATURE
I fattori di rischio
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rev. del 09/03/11
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI Sono rischi in cui il danno si può avere sia in seguito ad un incidente, sia per esposizione cronica. Sono legati alla presenza di agenti fisico chimici e ambientali e comprendono:
AGENTI CHIMICI
AGENTI CANCEROGENI
GAS TOSSICI
GAS ANESTETICI
PIOMBO
AMIANTO
OLI
AGENTI BIOLOGICI ...
I fattori di rischio
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rev. del 09/03/11
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
RADIAZIONI IONIZZANTI
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
RUMORE
VIBRAZIONI
VIDEOTERMINALI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
AERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE
ILLUMINAZIONE
IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
I fattori di rischio
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rev. del 09/03/11
Informazione, formazione, addestramento
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rev. del 09/03/11
Definizioni:
INFORMARE: portare a conoscenza di qualcuno fatti, dati, pensieri. Obiettivo: SAPERE non il cambiamento di comportamenti
FORMARE: agire sulle conoscenze, sulle capacità, e sulle convinzioni di un soggetto affinchè questo, in certe situazioni si comporti in un determinato modo. Obiettivo: il lavoratore, una volta conosciuta la procedura o un rischio (sapere), scelga di attivarsi nel comportamento oggetto di tale formazione anche senza controllo diretto…. Che quindi sappia essere sicuro. SAPER ESSERE
ADDESTRARE: insegnare a qualcuno come svolgere delle azioni finalizzate ad uno scopo. Obiettivo: SAPERE FARE (non si può prevedere che la persona poi lo faccia)
Informazione, formazione, addestramento
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rev. del 09/03/11
Conclusioni:
La formazione è un concetto che racchiude sia il fare informazione, sia il fare addestramento e li completa inserendo anche le dinamiche legate ai valori, alla motivazione ed alle influenze che agiscono sulla persona
FORMAZIONE = INFORMAZIONE + ADDESTRAMENTO
Quindi:
SAPERE ESSERE = SAPERE + SAPERE FARE
Informazione, formazione, addestramento
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rev. del 09/03/11
I nuovi ulteriori argomenti da sottoporre ai partecipanti in sede
di riunione sono:
Riunione periodica (art. 35)
Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e delle
sorveglianza sanitaria
Criteri di scelta, caratteristiche e prestazioni dei DPI
Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti.
Codici di comportamento e di buona prassi per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali.
Obiettivi per il miglioramento della sicurezza complessiva sulla
base di linee guida della gestione della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro.
60
LA FORMAZIONE NEI NUOVI ACCORDI
STATO-REGIONI DEL 21/12/2011
pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.8 del 11/01/2012
23/05/2012 61 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo / Luca Del Maschio
L’ACCORDO STATO-REGIONI
La formazione al centro del processo di valutazione e riduzione dei rischi: Il recente accordo Stato regioni , atteso da tempo, regolamenta chiaramente una serie di importanti parametri inerenti la formazione sulle tematiche di sicurezza sul lavoro . In particolare chiarisce le durate dei corsi, le periodicità e le ore di aggiornamento, i requisiti dei docenti, diversificando e riclassificando la gravosità dei corsi in funzione delle classi di rischio, basso, medio, alto, determinato dalle tabelle del codice Ateco della società.
12/01/2012 62 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo
L’ACCORDO STATO-REGIONI
La formazione al centro del processo di valutazione e riduzione dei rischi: L’accordo potenzia il numero di ore da destinare obbligatoriamente alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, riconoscendo allo strumento formativo il ruolo cardine per la sensibilizzazione dei lavoratori e dei Datori di lavoro sulle tematiche di sicurezza, verso l’ambizioso obiettivo di proseguire con la graduale riduzione delle morti sul lavoro e delle tante inabilità permanenti.
12/01/2012 63 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
12/01/2012 64 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo
Formazione generale
4 ore
Può essere svolta in modalità e-Learning
Formazione
Rischio Basso – 4 ore
Uffici e servizi, Commercio,
Artigianato, Turismo, Alberghi e ristoranti
Formazione
Rischio Medio – 8 ore
Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione,
Trasporti, Magazzinaggio,
Assistenza sociale NON residenziale
Formazione
Rischio Alto – 12 ore
Costruzioni, Industria alimentare, Tessile,
Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti,
Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi
residenziali
AGGIORNAMENTO: 6 ore quinquennali
per tutti i macrosettori di rischio
Può essere svolto in modalità e-Learning
12/01/2012 65 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo
La formazione è strutturata in 4 moduli formativi
Modulo 1
AGGIORNAMENTO: quinquennale
Può essere svolto in modalità e-Learning
FORMAZIONE DL SPP
Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4
Giuridico-normativo Gestione ed organizzazione della sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Formazione e consultazione
Possono essere svolti in modalità e-Learning
Formazione Rischio Basso – 16 ore
Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo, Alberghi e ristoranti
Formazione Rischio Medio – 32 ore
Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti,
Magazzinaggio, Assistenza sociale NON residenziale
Formazione Rischio Alto – 48 ore
Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno,
Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali
Rischio Basso – 6 ore Rischio Medio – 10 ore Rischio Alto – 14 ore
rev. del 09/03/11
Il diritto di formazione
All’obbligo di informazione si collega quello della formazione (art. 37), per il quale il legislatore ha stabilito delle precise scadenze riconducibili:
-al momento dell’assunzione;
-al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni;
-al momento dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
In ogni caso, la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dell’esposizione al rischio, ovvero all’insorgenza di nuovi pericoli.
Informazione, formazione, addestramento
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rev. del 09/03/11
Importante poterlo dimostrare: carta canta
In caso di ispezioni o davanti ad un giudice è importante riuscire a dimostrare di aver svolto l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori, ognuno per i suoi rischi specifici.
E’ importante quindi produrre documenti relativi a:
• date dei corsi e firme presenza.
• Attestati di partecipazione e verifiche di apprendimento
• Manualistica e didattica utilizzata.
• Aggiornamenti periodici.
Informazione, formazione, addestramento
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rev. del 09/03/11
Iniziamo l’analisi di tutti i fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro. Il primo fattore di rischio che in genere viene valutato da tutti i tecnici è quello legato alla STRUTTURA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO. Valutiamo assieme ciò che richiede la normativa affinchè un luogo di lavoro venga giudicato idoneo, conforme, sicuro per i lavoratori e per i visitatori dell’ambiente stesso.
FATTORI DI RISCHIO:
rev. del 09/03/11
Definizione:
Sono così definiti i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per motivi di lavoro.
La legge di riferimento, abrogati i precedenti D.P.R. 547/55, 303/56, D.Lgs. 626/94, è il D.Lgs. 81/08, il cui Titolo II è interamente dedicato alle prescrizioni inerenti i luoghi di lavoro.
I luoghi devono essere conformi a dei precisi requisiti, illustrati nell’ Allegato IV dello stesso decreto.
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Titolo II D.Lgs. 81/08 I luoghi di lavoro devono tenere conto dei lavoratori disabili, con particolare riferimento a porte, vie di circolazione, scale, docce, gabinetti e postazioni di lavoro. Il Datore di lavoro provvede affinchè i luoghi di lavoro siano conformi all’allegato IV e all’art. 63 (requisiti di salute e sicurezza). Il Datore di lavoro provvede affinchè i luoghi, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati i difetti che possano pregiudicare la salute e sicurezza dei lavoratori, provvede al controllo del loro funzionamento e affinchè vengano sottoposti a regolare pulitura, assicurando condizioni igieniche adeguate.
Luoghi Di Lavoro
70
rev. del 09/03/11
Altezza, cubatura, superficie:
I limiti minimi , per i locali occupanti almeno 5 lavoratori o lavorazioni sottoposte a sorveglianza sanitaria sono i seguenti:
-- altezza netta non inferiore a 3 mt (2,7 mt per la Lombardia).
-- Cubatura non inferiore a 10 mc a lavoratore
-- Superficie minima di 2 mq per lavoratore.
-I valori sono lordi, senza cioè contare mobili, macchine, impianti
Luoghi Di Lavoro
71
Vie di circolazione e passaggi
Vie di circolazione e passaggi devono potersi utilizzare in piena sicurezza da pedoni e veicoli, essere sgombri da ostruzioni e con distanze di sicurezza sufficienti per i pedoni. I veicoli devono passare a distanza di sicurezza da porte, passaggi per pedoni, scale, corridoi. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone. Ove si muovano veicoli, le vie di circolazione devono essere segnalate in modo visibile (righe gialle) e devono essere previsti passaggi pedonali e segnaletica di pericolo. Vanno evidenziate le zone di passaggio dei carrelli elevatori, le zone di carico e scarico e quelle di accesso di furgoni di fornitori.
Luoghi Di Lavoro
72 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
rev. del 09/03/11
Vie di circolazione e passaggi
Alcuni esempi di buone segnalazioni:
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Vie di circolazione e passaggi
Alcuni esempi di buone segnalazioni:
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Pavimentazione
La pavimentazione deve essere stabile, piana e priva di sconnessioni, antisdrucciolevole e realizzata con materiali adeguati all’attività.
Inoltre non deve essere ingombrata da materiale che ostruisce il passaggio.
Se sono presenti gradini , piani inclinati pericolosi o ostacoli fissi devono essere segnalati. Tutte le botole e le cavità devono essere chiuse o protette su tutti i lati.
Il materiale che costituisce la pavimentazione deve essere adeguato al tipo di attività svolta e deve essere tenuto in considerazione che, ove presenti, materiali di copertura possono contribuire al carico d’incendio.
Luoghi Di Lavoro
75
rev. del 09/03/11
Porte e portoni Le porte ed i portoni devono essere in numero proporzionato al numero di lavoratori ed all’attività (particolari rischi d’incendio o di esplosione),consentire una rapida uscita e quindi devono essere agevolmente apribili dall’interno. Se sono apribili nei due sensi devono essere almeno in parte trasparenti. Le porte trasparenti devono essere visibili e costruite con materiale di sicurezza. Le porte a saracinesca o girevoli non possono essere le uniche porte d’uscita. Fino a 25 occupanti di un locale, esclusi i locali ad alto rischio d’incendio, è sufficiente una porta di larghezza minima 80 cm. Tra 26 e 50 una da 1,20 mt apribile nel senso dell’esodo.
Luoghi Di Lavoro
76
rev. del 09/03/11
Porte e portoni
Generalmente viene dimenticata la fondamentale esigenza che in caso di mancanza di corrente eletrica le nostre uscite possano aprirsi facilmente in maniera meccanica. Se non fosse possibile almeno mantenere copia della chiave accanto alla porta stessa.
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Porte e portoni
La stessa esigenza di accessibilità dovrebbe avvenire per l’accesso ai bagni dall’esterno in caso di malore di una persona.
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Porte e portoni
Luoghi Di Lavoro
79
rev. del 09/03/11
Finestre Le finestre devono essere in numero sufficiente a garantire adeguata illuminazione ed aerazione naturale, senza eccessivo soleggiamento. Devono essere facilmente apribili, chiudibili, regolabili e devono essere dotate di parapetti adeguati. Devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o i dispositivi per una pulitura senza rischi nonché per i lavoratori presenti nell’edificio o attorno ad esso. L’accesso ai tetti è consentito soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in sicurezza. NB: è possibile utilizzare ambienti di lavoro privi di finestre; anche se nelle valutazioni dei rischi occorrerà calcolare lo stress maggiore del lavoratore rispetto a chi svolge la stessa mansione in un ambiente con finestra
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Classiche problematiche su finestre, vetrate, ecc…
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Classiche problematiche su finestre, balconi, ecc…
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Solai , soppalchi, scaffalature Solai e soppalchi devono essere dotati di parapetto normale se più alti di 1,5 m. Non è consentito svolgere nessuna attività lavorativa sotto o sopra i soppalchi con una altezza inferiore ai 2,10 m I limiti di carico devono essere calcolati, esposti e segnalati con apposito cartello, espresso in Kg/m2.
Gli scaffali devono essere stabili (per es. ancorati), e con i ripiani perfettamente orizzontali, e non devono presentare parti sporgenti o taglienti.
Se necessario vanno dotati di traverse posteriori e laterali. Se sono dotati di cancelletti di carico, questi devono essere chiusi con chiusura di sicurezza e segnalati.
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Esempi di solai e soppalchi
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Scale fisse o semifisse a gradini Non devono essere eccessivamente ripide (battuta = 30 cm; alzata = 16 cm), e devono avere larghezza adeguata (in particolare se sono vie di esodo valgono le considerazioni già fatte). Se esistono lati aperti devono essere provviste di parapetti normali, se invece sono comprese tra due pareti devono essere dotate di almeno un corrimano. Scale particolari come le scale a chiocciola non sono vietate, è chiaro però che non sono da considerarsi scale primarie o vie di fuga idonee. Per le scale a pioli invece è prevista una distanza minima dalla parete per consentire l’appoggio del piede e la gabbia di protezione oltre i 2.5 m di altezza.
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Esempi di scale fisse o semifisse a gradini
Luoghi Di Lavoro
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rev. del 09/03/11
Scale portatili
Le scale portatili devono essere tenute in buone condizioni, e devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolevoli al piede.
Se sono semplici devono disporre di ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori; se invece sono doppie devono essere munite di catena di sicurezza o analogo dispositivo contro l’apertura totale.
Luoghi Di Lavoro
Rev. del 24/09/2010 87
rev. del 09/03/11
D.lgs 81/08 – art. 111
Il Datore di lavoro sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
Il datore di lavoro dispone che sia utilizzata una scala portatile quale posto di lavoro in quota SOLO NEL CASO IN CUI l’uso di altre attrezzature considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti, che non può modificare. Lo stesso dicasi per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (linee vita). Il datore di lavoro individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, effettuando i lavori in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori. E’ vietato assumere assumere bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.
Lavori in quota
Rev. del 24/09/2010 88
rev. del 09/03/11
Errori comuni
Lavori in quota
89
rev. del 09/03/11
La soluzione per lavori su tetti e coperture: le linee vita
Lavori in quota
90
rev. del 09/03/11
d.lgs 81/08 – art. 148 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. •Troppe morti avvengono ancora oggi per non rispettare tale articolo di legge e salire sulle coperture senza alcuna protezione.
Lavori speciali
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rev. del 09/03/11
Servizi igienici - bagni
Luoghi Di Lavoro
I bagni devono essere dotati di antibagno e di opportuni accessori.
Quando l’attività è insudiciante gli accessori e le rubinetterie devono essere del tipo con comando di erogazione automatico a pedale o con segnale di presenza.
I bagni devono essere in numero adeguato e divisi per sesso.
Il numero minimo è definito nei vari “regolamenti di igiene locali” emessi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.
Si riporta, come esempio tratto dal “Regolamento locale di igiene-tipo” approvato dalla Regione Lombardia il 28 marzo 1985, il numero minimo di servizi igienici richiesti per un ambiente di lavoro (art. 3.11.7).
Fino a 3 addetti 1 WC + 1 lavabo nell’antibagno Da 4 a 10 addetti 2 WC + 1 lavabo in ciascun antibagno Da 11 a 40 addetti 3 WC + 1 lavabo in ciascun antibagno Oltre i 40 addetti 1 gabinetto in più ogni 30 lavoratori (oltre 40)
92
rev. del 09/03/11
Spogliatoi Gli spogliatoi sono obbligatori solo quando sia necessario cambiarsi d’abito, nel caso di Attività insudiciante, ad esempio. Se sono riservati a più di 10 addetti i locali spogliatoi devono essere separati per sessi, altrimenti possono essere usati alternativamente da uomini e donne. Gli spogliatoi devono essere vicini ai servizi igienici e (dove necessario) alle docce; devono essere dotati di armadietti (a doppio scomparto quando l’attività sia insudiciante o a rischio di contaminazione), di sedie, etc., e nella stagione invernale devono essere riscaldati. Quando esistono, le docce devono essere mantenute efficienti.
Luoghi Di Lavoro
93
Illuminazione dei luoghi di lavoro
Illuminazione naturale: in ogni ambiente deve essere garantita una superficie di illuminazione adeguata; il rapporto aeroilluminante è stabilito dal regolamento d’igiene. e si intende soddisfatto qualora esista l’agibilità.
Illuminazione artificiale: deve consentire una buona visione e non deve creare zone d’ombra e abbagliamenti. Le lampade devono essere dotate di diffusori e protette dagli urti.
Illuminazione d’emergenza: deve essere predisposta lungo le vie di fuga e sopra le uscite d’emergenza e deve garantire almeno 5 lux.
Ricordarsi che le batterie non sono eterne! Controllarle periodicamente.
Luoghi Di Lavoro
94 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
rev. del 09/03/11
Disposizioni relative ai lavoratori portatori di handicap Già da molti anni i nuovi edifici devono rispettare le disposizioni relative all’importantissimo abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della Legge 13/89. Per gli edifici pubblici dovrà essere rispettato il requisito di accessibilità. Per gli edifici già utilizzati all’1.1.93 dovrà essere garantita la "visitabilità" ossia l’accesso ad un’area limitata dell’azienda all’interno della quale si svolge l’attività di portatori di handicap motorio.
Ai sensi dell’art. 63 del testo unico i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. L’obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili
Luoghi Di Lavoro
95
rev. del 09/03/11
Vie di fuga ed uscite d’emergenza
Nel dettaglio il D.M. 10/03/98 prescrive, che:
ogni luogo di lavoro deve disporre di almeno due vie di uscita alternative (in numero che dipende dalla realtà aziendale);
è ammessa una sola uscita nei locali di piccole dimensione e in quelli a rischio basso;
inoltre si dovrebbero evitare i percorsi in un’unica direzione, questi sono ammessi solo per tratti limitati.
Luoghi Di Lavoro
96
rev. del 09/03/11
Vie di fuga ed uscite d’emergenza I percorsi massimi per raggiungere l’uscita di piano dovrebbero essere: 6-15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato 9-30 metri (tempo 1 minuto) per aree a rischio medio 12-45 metri (tempo 3 minuti) per aree a rischio basso Se c’è più di un’uscita diventa: 15-30 m (1 minuto) per aree a rischio elevato 30-45m (3 minuti) per aree a rischio medio 45-60 metri (5 minuti) per aree a rischio basso. Le vie di fuga devono condurre ad un luogo sicuro (generalmente all’esterno dell’azienda) facilmente raggiungibile. Tale luogo deve essere segnalato
Luoghi Di Lavoro
97
rev. del 09/03/11
Segnalazione punto di raccolta
E’ molto importante identificare il luogo sicuro di ritrovo in caso di emergenza e che TUTTI sappiano dove si trova.
A tale proposito è fondamentale per i luoghi oltre i 10 lavoratori presenti eseguire una prova di evacuazione annuale.
Luoghi Di Lavoro
98
rev. del 09/03/11
Il Triangolo del fuoco
Sono i tre parametri necessari affinchè vi sia una combustione:
Il Rischio Incendio
Innesco, energia di attivazione
O2
99
rev. del 09/03/11
4 classi:
Classificazione dei fuochi
100
Tipologie d’estintori
101 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Il Rischio Incendio
Rev. del 06/03/2012
rev. del 09/03/11
La dinamica dell’incendio
4 fasi caratteristiche si distinguono
nell’evoluzione dell’incendio:
102
rev. del 09/03/11
Classificazione del rischio:
Riduzione dei rischi
• Come facciamo a eliminare o ridurre i rischi d’incendio?
• La valutazione dei rischi ci pone i valori di PROBABILITA’ e di DANNO. Per ridurre i rischi dobbiamo ridurre i due parametri.
• Riduciamo la probabilità con mezzi di PREVENZIONE INCENDI
• Riduciamo il danno con mezzi di PROTEZIONE INCENDI
103
rev. del 09/03/11
Non conformità classiche: mezzi non in efficienza, non accessibili
Il Rischio Incendio
104
rev. del 09/03/11
Il certificato di prevenzione incendi
Il “Certificato di Prevenzione Incendi” è stato istituito e disciplinato dalla Legge 966 del 26 luglio 1965; il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 1982, elenca le 97 attività ritenute a rischio d’incendio, e per cui viene imposta l’adozione di specifiche misure di prevenzione e sicurezza, il D.P.R. 12/01/98 n° 37 fissa le nuove regole per l'iter di questa pratica. L'entrata in vigore è dal per 10/05/98.
Il Certificato di Prevenzione Incendi viene rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dietro presentazione da parte di un professionista abilitato, incaricato dal Datore di Lavoro, di un Parere di Conformità Antincendio
Il Rischio Incendio
105
rev. del 23/01/12
Il certificato di prevenzione incendi
La normativa è stata recentemente aggiornata nel 09/2011 con il nuovo DPR 151/2011, in cui c’è stata una riclassificazione del numero delle attività soggette, con l’introduzione di alcune novità e la suddivisione in sottoclassi A-B-C in base al livello di rischio BASSO, MEDIO O ALTO.
Il Rischio Incendio
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rev. del 09/03/11
La gestione delle emergenze
Il datore di lavoro deve organizzare la gestione delle emergenze in particolare redigendo un apposito piano d'emergenza (sono escluse da questo obbligo le aziende con meno di 10 dipendenti non soggette a CPI).
Il datore di lavoro nomina inoltre uno o più addetti (secondo necessità) per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze; questi lavoratori devono essere formati secondo il programma previsto nell'all. IX., tutti i lavoratori invece devono essere formati secondo quanto descritto nell'all. VII
Il Rischio Incendio
107
Obbligatorio negli ambienti di lavoro oltre i 9 lavoratori, ma a mio avviso necessariamente estensibile anche negli ambienti interni con meno di 10 lavoratori ma in cui un’eventuale emergenza andasse o coinvolgere sulle stesse vie di fuga più strutture e quindi decisamente più di 10 persone. Un piano di emergenza deve definire bene: • Chi fa che cosa, telefoni utili, persone da coinvolgere. • I principali rischi e pericoli da affrontare, le persone a rischio. • Le vie di fuga, i mezzi di protezione presenti, l’ubicazione. • Le procedure di verifica e controllo di efficienza degli stessi. • Il punto di ritrovo, il funzionamento degli allarmi, gli sganci elettrici, gas, acqua e tutto ciò che serve per gestire un ‘emergenza nel modo corretto, informando tutte le persone potenzialmente coinvolgibili nell’evento.
Il piano di emergenza:
108
La gestione emergenze
108 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
rev. del 09/03/11
Generalità Il Titolo V e gli allegati dal XXIV al XXXII del D.lgs 81/08 stabiliscono le prescrizioni per la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro.
I segnali si suddividono in segnali di divieto, di avvertimento, prescrizione, informazione, indicazione e ubicazione di mezzi di salvataggio e pronto soccorso; sono anche luminosi o acustici o gestuali.
Hanno un colore specifico per ogni uso, rosso (divieto, pericolo, arresto, attrezzature antincendio) giallo (avvertimento, cautela, attenzione), azzurro (prescrizione, comportamentali), verde (salvataggio, soccorso, percorsi, uscite)
Hanno una forma ben stabilita (tonda per i divieti e le prescrizioni, triangolare per gli avvertimenti, quadrata per i cartelli di salvataggio e l’antincendio
I cartelli vanno sistemati in luoghi ben visibili ed accessibili, nelle immediate vicinanza del rischio specifico o dell’oggetto che intendiamo segnalare.
La segnaletica di sicurezza
109
rev. del 09/03/11
Definizioni Segnale di divieto: vieta un comportamento che mette a rischio; Segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo; Segnale di prescrizione: prescrive uno specifico comportamento; Segnale di salvataggio: indica l’uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l’ubicazione di un dispositivo di salvataggio; Segnale di informazione: trasmette informazioni differenti da quelle dei segnali di sicurezza e di salvataggio;
La segnaletica di sicurezza
110
rev. del 09/03/11
Segnali di Divieto
vietato fumare
vietato fumare o
usare fiamme libere
vietato ai pedoni
divieto di spegnere
con acqua
acqua non potabile
La segnaletica di sicurezza
111
rev. del 09/03/11
Segnali di Avvertimento
materiale
infiammabile
materiale esplosivo
sostanze velenose
sostanze corrosive
sostanze infette
materiali radioattivi
o ionizzanti
attenzione
ai carichi sospesi
pericolo carrelli
in movimento
tensione elettrica
pericolosa
pericolo generico
La segnaletica di sicurezza
112
rev. del 09/03/11
Segnali di Prescrizione
protezione
degli occhi
casco
di protezione
protezione
vie respiratorie
guanti
di protezione
calzature
di protezione
protezione
dell’udito
La segnaletica di sicurezza
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rev. del 09/03/11
Segnali di Salvataggio
direzione uscita
d’emergenza
uscita d’emergenza
freccia di direzione
pronto soccorso
scala d’emergenza
Segnaletica antincendio
allarme antincendio
estintore
estintore carrellato
naspo
idrante
La segnaletica di sicurezza
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L’ELETTRICITA’
115 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
rev. del 09/03/11
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Il Rischio Elettrico – artt. 80/86
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rev. del 09/03/11
Il Rischio Elettrico – artt. 80/86
Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette.
Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
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rev. del 09/03/11
Protezioni contro i contatti diretti
Sono protezioni contro i contatti diretti l’isolamento dei cavi e la chiusura dei quadri.
Per questo è molto importante controllare l’usura degli isolamenti e sostituire prontamente i cavi danneggiati.
È anche fondamentale che le sostituzioni non vengano attuate “artigianalmente” ma si utilizzino pezzi originali.
Il Rischio Elettrico
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rev. del 09/03/11
Protezioni contro i contatti indiretti
La messa a terra
La messa a terra è una via preferenziale per il passaggio della corrente e garantisce che, in caso di dispersione, la corrente non si scarichi a terra attraverso l’utilizzatore, bensì tramite i cavi di messa a terra.
L’impianto è sempre unico per ogni edificio e ad esso si collegano tutti gli utilizzatori.
•La prima installazione (se eseguita prima del 07/01/2002) doveva essere denunciata all’ISPESL tramite l’apposito modello B (rosa). Successivamente, con l’entrata in vigore del DPR 462/01, la prima installazione deve essere denunciata alla ASL, ISPESL e ARPA o allo SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE, consegnando copia della Dichiarazione di Conformità alla regola dell’arte rilasciata dall’installatore e controfirmata dal Datore di Lavoro
Il Rischio Elettrico
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rev. del 09/03/11
Protezioni contro i contatti indiretti La messa a terra
• Le verifiche all’impianto di messa a terra iniziale vengono effettuate:
- Ogni 2 anni nelle attività soggette a CPI e nelle strutture sanitarie
- Ogni 5 anni negli altri casi
Le verifiche degli impianti DEVONO essere effettuate da:
- ASL competenti per territorio
- Organismi di Ispezione Notificati dal Ministero delle Attività Produttive (società Private)
La ISPESL può effettuare anche dei collaudi (a campione) all’impianto
Il Rischio Elettrico
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rev. del 09/03/11
Protezioni contro i contatti indiretti
Gli interruttori differenziali
Gli interruttori differenziali sono dei dispositivi che misurano la differenza tra corrente entrante ed uscente. In condizioni normali non dovrebbero esservi dispersioni; quando però si verificano dispersioni di corrente superiori al valore per cui è stato tarato l’interruttore differenziale, esso scatta, aprendo il circuito ed interrompendo la corrente.
Il funzionamento del differenziale può essere verificato in prima approssimazione utilizzando il tasto di test, che simula il verificarsi di una dispersione. Questa prova però non dà alcuna indicazione sulla correttezza del tempo di intervento del dispositivo (che deve essere di pochi milli secondi).
Esempio di interruttore differenziale (salvavita)
Il Rischio Elettrico
121
rev. del 09/03/11
ex Legge 46/90 – ora 37/08 e la documentazione degli impianti elettrici La legge 46/90 (ora superata dal decreto 37/08) ha introdotto l’obbligo di emettere una dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte, sia per impianti nuovi che per modifiche ed ampliamenti ad impianti esistenti. Alla dichiarazione devono essere allegati: -schemi dell’impianto -la copia dell’abilitazione professionale dell’installatore -Elenco e tipologia dei materiali utilizzati -il progetto firmato da parte di un professionista abilitato nei casi in cui la superficie della struttura sia maggiore a 200mq. Per gli impianti che non sono dotati di tale fondamentale documentazione è necessario prevedere un urgente adeguamento.
Il Rischio Elettrico
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rev. del 09/03/11
Il Rischio sovraccarico
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