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Corso di Laurea triennale in Sociologia Allontanamento familiare; problematico strumento di tutela Relatore: Dott. Giancristoforo Turri Giulia Turrina Anno accademico 2012/2013 1
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Allontanamento; problematico strumento di tutela

Apr 07, 2023

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Page 1: Allontanamento; problematico strumento di tutela

Corso di Laurea triennale in Sociologia

Allontanamento familiare; problematico strumento di tutela

Relatore:Dott. Giancristoforo Turri

Giulia Turrina

Anno accademico 2012/2013

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Alla mia famiglia

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La famiglia come “istituto giuridico proteiforme” rappresenta un

ambito di esperienza assolutamente irriducibile agli schematismi della riflessione

giuridica di genere dogmatico; e ad escludere risultati interpretativi con caratteri di

definitività concorre la stessa natura della norme costituzionali, che non sono “un sistema

(…) di grado superiore (…) staccato dal contesto sociale”, ma direttive in continuo

divenire, sempre aperte agli sviluppi della storia e ai suoi svolgimenti istituzionali.

A ciò si aggiunga il peso della politica e delle ideologie, oltre alla naturale emotività

della tematica familiare.

M. Bessone, in Comm. Cost., Bologna-Roma, 1976, 9

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Indice

Introduzione 5

La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano 7

Nella Costituzione 7

Nel Codice Civile 11

Classificazione di Peter Laslett 13

Famiglia e mutamento sociale 15

Nuove famiglie 15

Famiglie fragili 20

Allontanamento familiare 23

Disposizioni giuridiche 23

Problematiche allontanamento: contrasto tra attuale assetto normativo e nuovo assetto sociale 30

La storia di Mauro e Anna 37

Conclusioni 47

Bibliografia 49Sitografia

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Introduzione

Questo elaborato nasce dal profondo desiderio di conoscere, analizzare e

interrogarmi sulla struttura ideologica e procedurale che sostiene il sistema del diritto

di famiglia; focalizzando in particolare la mia attenzione sulle procedure relative

all'allontanamento familiare del minore.

Ricercando una definizione ed un riconoscimento giuridico dell'istituto familiare

all'interno dell'ordinamento italiano; presento, poi, brevemente alcuni dati sulla

diffusione di nuovi modelli familiari all'interno della nostra società.

Utilizzando il concetto di fragilità, evidenzio le situazioni familiari che nell'attuale

contesto emergono come fragili e a rischio.

Evidenziandone le vulnerabilità, i problemi, le mancanze approfondisco il concetto

di allontanamento, le relative disposizioni giuridiche, i relativi meccanismi

decisionali.

Propongo poi la storia di Mauro e Anna, fratelli in affido temporaneo presso il

Villaggio del Fanciullo Sos di Trento, come testimonianza della problematicità e

della complessità di una misura quale quella dell'allontanamento familiare.

Tale interesse nasce dalla mia esperienza di Servizio Civile Nazionale e di lavoro

all'interno del Villaggio del Fanciullo Sos di Trento; comunità di tipo familiare che

accoglie minori in difficoltà familiare, in sinergia con i Servizi Sociali Territoriali ed

il Tribunale per i Minorenni.

In questo contesto ho avuto la possibilità di formarmi come educatrice e di entrare in

contatto con le difficoltà, le fatiche e le conseguenze di una scelta come quella

5

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dell'allontanamento del minore dal proprio contesto familiare; di scontrarmi con la

complessità di tali decisioni; le più delicate e “rischiose” tra quelle cui è chiamato il

giudice nelle controversie rispetto all'interesse del minore ed alla tutela dei suoi

diritti.

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La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano

Nell' accingerci a ricostruire i vigenti riferimenti normativi del processo di allontanamento

del minore dal contesto familiare, occorre in primo luogo stabilire quale significato

attribuisca l'ordinamento italiano al termine famiglia; ossia cosa sia giuridicamente

famiglia.

Nella Costituzione

Giungere per quanto possibile, ad un' esaustiva definizione di famiglia, e all'individuazione

di quale rilevanza viene attribuita ai rapporti familiari, non può prescindere

dall’individuazione e dall’analisi di quelle disposizioni che, nella Carta fondamentale, sono

dedicate a questo istituto1.

Va evidenziata innanzitutto la centralità che assume, la scelta fondamentale compiuta dai

nostri costituenti di inserire la famiglia nella Costituzione; scelta per nulla scontata, che è

anzi in contrapposizione con tutta la nostra tradizione costituzionale e legislativa; scelta

che ha poi qualificato la successiva evoluzione dell'ordinamento in materia.

Lo Statuto Albertino (1848), che per oltre un secolo aveva rappresentato la Costituzione

del Regno d’Italia, aveva sempre ignorato tale istituto.

Lo Stato liberale, pur tutelando la famiglia l’aveva relegata nel codice civile (1865), ossia

tra gli istituti e i rapporti di diritto privato, non riconoscendola come soggetto di diritto, ma

valorizzandone soprattutto quegli aspetti di natura patrimoniale derivanti dall'unione

matrimoniale.

1 Carta Fondamentale come patto costitutivo su cui le forze politiche e sociali prevalenti in Assembleacostituente intesero porre le basi della Repubblica; espressione quindi dei valori condivisi attorno ai quali ilnostro popolo ha ritrovato coesione e unità; il modello costituzionale di famiglia non rappresenta, quindi unrelitto del passato, ma l'espressione di valori sui quali tutt'ora si fonda la convivenza civile nel nostro paese.

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Il regime fascista aveva, invece adottato una concezione pubblicistica della famiglia, ma

asservendola ai fini propri dello Stato, come “strumento principale nell'edificazione dello

stato totalitario”, sia dal punto di vista demografico, sia da quello educativo arrivando al

punto di prevedere il dovere dei genitori di educare e istruire la prole, oltre che in base ai

“principi della morale”, in conformità al “sentimento nazionale fascista”1.

Distaccandosi da tali precedenti, i nostri costituenti intesero invece riconoscere la famiglia

come realtà originaria e primigenia rispetto allo Stato.

Il nucleo centrale della disciplina costituzionale della famiglia è dato dall’art. 29 della

Costituzione, che recita: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa

naturale fondata sul matrimonio”; e al comma successivo, che “il matrimonio e ordinato

all’eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a

garanzia dell’unita familiare”.

La definizione di società naturale non vuole indicare un generico riferimento a concezioni

giusnaturalistiche, ma è diretta a sottolineare che l'istituto familiare è pregiuridico, sussiste

cioè prima e indipendentemente da interventi legislativi; che possono regolarne i rapporti

personali, senza però incidere sul nucleo essenziale costituito dagli affetti che nell'ambito

familiare sorgono e si consolidano.2

La Costituzione ha quindi inteso rimarcare l’esistenza di situazioni, rapporti e realtà

primarie che precedono la Repubblica, e ne costituiscono una sorta di presupposto pre-

1 Art. 147 Codice Civile del 1942

2 Il primo comma dell’articolo rappresenta la sintesi tra due posizioni divergenti espresse in sede di Assemblea Costituente: la prima, di impronta giusnaturalistica, sosteneva che lo Stato non potesse creare i diritti della famiglia, ma unicamente riconoscerli e tutelarli, dacche la famiglia ha diritti originari per loro natura preesistenti; l’altra, invece, escludeva che fosse legittimo contrapporre allo Stato altre formazioni sociali con i relativi ordinamenti giuridici. La proposta interpretativa oggi maggiormente accreditata, definisce la relazione predetta sulla base del principio di autonomia, con il conseguente riconoscimento del potere di autoregolamentazione, ma mai della facoltà di sottrarsi in assoluto ai principi e alle norme dell’ordinamento statale.

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politico in cui la persona è colta nel suo naturale svilupparsi e crescere, in quel naturale

luogo di affetti e di relazioni solidali che è la famiglia.

La qualificazione della famiglia come società naturale vale come riconoscimento positivo

della sua attitudine ad essere formazione sociale in continua evoluzione, nella direzione

necessaria per garantire ai suoi membri l'integrale sviluppo della loro personalità.

La Costituzione, quindi, non determina un modello rigido di famiglia, ma vuole

relazionarsi al concreto atteggiarsi dei rapporti familiari1; ciò indubbiamente complica la

ricerca di una definizione di famiglia.

Per quanto, invece, concerne la relazione di coppia, ossia i diritti e doveri dei coniugi sia

sul piano personale che patrimoniale, la Costituzione proclama la parità tra i coniugi

sostenendo l'idea di una famiglia che fonda la propria unità nell'eguaglianza.

In termini di filiazione l'art. 30 della Costituzione stabilisce che "È dovere e diritto dei

genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.”

La disposizione, nella sua apparente semplicità, afferma una serie di principi.

Innanzitutto, in coerenza con l’affermazione dell' anteriorità della famiglia rispetto allo

Stato, riconosce il diritto, non più solo il dovere (come Codice Civile del 1942), dei

genitori di svolgere la loro funzione educativa nei confronti dei figli.

Sotto questo profilo la disposizione va ad integrare e fornisce un senso allo statuto di

autonomia assicurato alla famiglia rispetto allo Stato, individuando nella cura della prole la

ragione fondamentale, anche se non esclusiva, di quel favor familiae cui è ispirato il testo

costituzionale.

1 M. Sesta, Diritto di famiglia, CEDAM, 2005, pag. 2

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In secondo luogo la disposizione afferma tale diritto e dovere dei genitori anche nei

confronti dei figli “nati fuori dal matrimonio”, prevedendo altresi che la legge assicuri ad

essi “ogni tutela giuridica e sociale, compatibilmente con i diritti dei membri della

famiglia legittima”.1

L’alto apprezzamento che la Costituzione riserva alla famiglia, per le ragioni e nei limiti

appena visti, si esprime nell’art. 31, in cui si prevede che “la Repubblica agevola con

misura economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei

compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternita,

l’infanzia e la gioventu, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Considerata, cellula base della società, la famiglia è sempre stata “trattata” come ambito

privato; lo Stato se ne occupava soltanto, nel momento in cui l'istituto familiare falliva

nell'assolvimento dei propri compiti, con interventi assistenziali sostitutivi, riparatori che

avevano la finalità precipua di “correggere” o integrare quanto di errato e problematico vi

fosse al suo interno, ovvero se e quando il recupero era impossibile, sostituirla.2

Tale lettura dell'istituzione familiare ha portato la società a considerare la nascita di nuove

istituzioni e nuove azioni di sostegno come invasioni improprie, come tentativi di mettere

sotto assedio la famiglia costruendone una visione atomistica, favorita dal ricordo della

legislazione fascista di sostegno alla famiglia e alla natalità.

È tempo che lo Stato, tramite le sue istituzioni di benessere, coinvolgendo tutti i soggetti

nell'impresa, cominci a “prendersi cura” della famiglia, promuovendo e non più

1 Nel Novembre 2012 il Parlamento italiano ha approvato definitivamente la legge secondo cui i figli natidal matrimonio sono equiparati sotto ogni punto di vista a quelli naturali e a quelli adottati; in conformitàall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. proclamata a Nizza nel 2000, che vieta qualsiasiforma di discriminazione fondata sulla nascita della persona.2 Paola di Nicola (a cura di), Prendersi cura delle famiglie, Carocci, 2002, pag. 11

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sostituendo, le sue funzioni; promozione che trova nel “fare con” la famiglia, piuttosto che

“fare al posto” della famiglia, la sua finalità.1

Possono definirsi autentiche politiche familiari conformi agli Articoli 29 e 31 della

Costituzione solo quelle pensate e organizzate sul territorio a partire dall’esperienza

concreta delle famiglie, tenendo conto dei loro tempi, ritmi di vita e bisogni specifici,

nell’ambito di un progetto organico di interventi a sostegno dell’istituto familiare, perche

solo in questo modo esse risulterebbero conformi a quella peculiare attenzione, al tempo

stesso rispettosa della sua autonomia e garante della sua tutela, riservata dalla Costituzione

a questo fondamentale nucleo sociale.

Strumento concreto di realizzazione di tali politiche è stata la legge 285/97 “Disposizioni

per la promozione di diritti e di opportunita per l'infanzia e l'adolescenza” che aveva come

scopo e obiettivo quello di attuare e “favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita,

lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e

dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad essa più confacente ovvero la famiglia

naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del

fanciullo”.2

Nel codice civile

Il codice civile, mancante di una definizione di tale istituto, dedica alla famiglia il primo

libro "Delle persone e della famiglia"; la maggior parte degli articoli che lo compongono

hanno oggi un contenuto profondamente diverso da quello che avevano nel testo originario

del 1942; testo che non sovverti le regole giuridiche che si erano andate consolidando nella

1 Paola di Nicola (a cura di), Prendersi cura delle famiglie, Carocci, 2002, pag. 132 Art. 1, Legge 28 agosto 1997, n. 285

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pratica e nell'esperienza giurisprudenziale, perpetrando il modello di famiglia tutelato dal

Codice napoleonico del 1804.

Per lungo tempo, infatti, l'intento principale del legislatore è stato quello di garantire la

stabilità della convivenza familiare basata sulla concezione di un modello istituzionale di

famiglia fondata sullo status.1; obiettivo che ha imposto l'adozione di rigide regole, quali

l'indissolubilità del matrimonio, la diseguaglianza tra coniugi; (subordinazione della

moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di

coppia sia nei riguardi dei figli); e la discriminazione della filiazione fuori dal matrimonio,

che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.

Tali principi caratterizzavano il vecchio ordine familiare, nel quale la figura centrale di tale

modello, accettato e condiviso per secoli dal costume, era quella della potestà del capo

famiglia, cui erano soggetti moglie e figli.

La famiglia come istituzione ordinata, quindi, gerarchicamente sotto l'autorità del capo

famiglia; destinata a fare da modello e fondamento all'idea di Stato seguendo il principio di

“fondare l'ordine pubblico su quello privato”.

In questo tipo di contesto, nella disciplina delle relazioni familiari il diritto non attribuiva

specifica rilevanza alla sfera dei sentimenti e degli affetti: il modulo di riferimento era

quello del potere e della soggezione; non vi era spazio per la tutela della sfera individuale,

poiche “l'interesse del singolo era subordinato rispetto a quello superiore della famiglia”2.

Un modello nel quale “gli obblighi prevalgono sulle pretese, i dovere sui diritti, l'

ascrizione di responsabilità, sull' assunzione di responsabilità”.3

1 V. Pocar, P. Ronfani, La famiglia e il diritto, Edizioni Laterza, 2003, Capitolo Primo2 Cicu Antonio, Il diritto di famiglia. Teoria generale, Forni, Bologna, 1978, p. 1063 V. Pocar, P. Ronfani, La famiglia e il diritto, Edizioni Laterza, 2003, pag. 5

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Il primo libro del codice venne riformato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 "Riforma del

diritto di famiglia"; che innovò totalmente la disciplina dell'istituto familiare, dando piena

attuazione ai principi costituzionali sopra richiamati.

Con questa legge venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato

l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli

legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della

famiglia, la patria potestà sostituita dalla potestà di entrambi i genitori, in particolare nella

tutela dei figli.

L'abbandono della visione istituzionale della famiglia ed il crescente riconoscimento dei

diritti individuali costituiscono i motivi che hanno guidato i mutamenti del diritto di

famiglia, facendo si che i diritti del singolo ricevessero una protezione sempre più estesa

ed intensa, a scapito delle ragioni dell'istituto in se e per se considerato.1

Il principio della supremazia dell'interesse morale e materiale del minore è divenuto, la

linea guida nelle decisioni del giudice; l'obiettivo della tutela del suo interesse è

riconosciuto come punto di riferimento prioritario degli interventi di politica sociale nei

confronti della famiglia in tutti i Paesi occidentali.2

Classificazione di Peter Laslett

Viste tali premesse possiamo evidenziare che nell'attuale ordinamento il termine famiglia

non designa un'entità separata, ma è riferito ad una “pluralità di relazioni, la cui natura

familiare, (…) è data dalla sussistenza di vincoli di vario genere: giuridici, come il

matrimonio, l'affinità e l'adozione; giuridici e biologici, come la filiazione legittima o

1 V. Pocar e P. Ronfani, La famiglia e il diritto, Editori Laterza, 2003, Capitolo Terzo2 V. Pocar e P. Ronfani, cit., pag. 158

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naturale riconosciuta e la parentela; meramente biologici, come la filiazione (…). Anche

rapporti di fatto, come la convivenza fuori dal matrimonio o le relazioni che si creano nella

famiglia ricomposta, quantomeno con riferimento ad alcuni profili, godono di tutela e,

quindi possono essere ricompresi nell'ambito delle relazioni familiari giuridicamente

rilevanti”1

Cercando di chiarire meglio che cosa indichi oggi il termine famiglia riprendiamo una

possibile classificazione della pluralità dei modelli familiari attuali, ossia la celebre

classificazione del britannico fondatore del Cambridge Group, Peter Laslett elaborata nel

1972:

All'interno del modello tradizionale di famiglia fondata sul matrimonio è possibile

distinguere tra:

> aggregato domestico nucleare o semplice, formato da una sola unità coniugale ed

eventuali figli

> aggregato domestico esteso: formato da una sola unità coniugale e uno o più parenti

(ascendenti, discendenti o collaterali) conviventi

> aggregato domestico multiplo: formato da due o più unità coniugali con eventuali figli

Si distinguono dal tradizionale modello, altri due tipi di famiglia individuati da Laslett:

> gruppo domestico senza struttura: ossia privo di unità coniugale

> solitario: una famiglia formata da una sola persona

1 M. Sesta, Diritto di famiglia, CEDAM, 2005, pag. 3

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Famiglia e mutamento sociale

Nuove famiglie

Le complesse trasformazioni che caratterizzano la nostra contemporaneità richiedono di

ripensare criticamente le categorie attraverso le quali riconoscere e leggere le attuali

configurazioni familiari e le diverse espressioni della genitorialità.

Le odierne tipologie di composizione familiare aprono degli scenari che modificano

radicalmente il concetto di famiglia nucleare naturale organizzata sul modello della

tradizione.

Oggi sono presenti una serie di discontinuità rispetto al passato che vertono sulla

non-coincidenza tra genitorialità e coniugalità (la funzione genitoriale può essere esercitata

in assenza della relazione coniugale); sulla non-sovrapponibilità tra nucleo familiare e

famiglia (famiglie allargate e ricostituite); sulla non-omogeneità tra cultura familiare e

cultura della comunità sociale d’appartenenza (coppie miste); sulla non-consequenzialità

tra genitorialità biologica e universo affettivo (case famiglia, comunità per minori); sulla

non-coincidenza tra ruoli familiari e ruoli di genere (coppie omosessuali).1

L'Europa sta sperimentando una rivoluzione nelle strutture e nei comportamenti familiari

definibile come “morfogenesi della famiglia”; espressione che indica la tendenza della

famiglia ad ampliare la varietà delle sue forme, generando nuove relazioni e nuovi assetti 2

Tale morfogenesi è sintetizzabile con alcuni dati che dimostrano come l'indebolimento e la

frammentazione della famiglia porti con se, anche enormi squilibri socio-demografici; la

natalità tende a essere assai bassa; un numero crescente di coppie non ha figli; aumenta il

1 P. Bastianoni e A. Taurino, Famiglie e genitorialita oggi. Nuovi significati e prospettive,Unicopli, 2007 2 P. Donati, Famiglia e politiche sociali. La morfogenesi familiare in prospettiva sociologica, FrancoAngeli, Milano, 1981

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numero degli individui senza famiglia; cresce il numero degli individui con famiglie

spezzate e frammentate (separati e divorziati); aumentano le famiglie in cui i figli vivono

con un solo genitore.

Inoltre si diffondono le famiglie miste che intrecciano varie etnie e le “famiglie

composite”, cioè quelle formate da partner che provengono da esperienze familiari

precedenti e portano con se tutti o alcuni dei loro figli.

La famiglia è entrata nella logica delle “opportunità” che domina il mondo globalizzato;

logica che spinge gli individui a scegliere le occasioni ritenute favorevoli in base al

principio del piacere immediato, prive di finalità vincolanti che non rispondano a un

progetto di lungo periodo; interessi, quindi, privi di norme sociali, che possano rendere

stabili le scelte.3

In tal modo gli individui si aggregano e disaggregano con una crescente variabilità, che

non risponde più a nessun ordine sociale, che non sia l'espressione di una spontaneità

diffusa.

L'immagine è dunque quella di una famiglia sempre più comunità e sempre meno

istituzione, frutto di scelte sempre meno vincolanti e sempre più frequentemente

negoziabili.4

Tale pluralizzazione delle forme familiari che viene accolta come una nuova frontiera

verso una mondo migliore in cui ciascuno sarà più libero e uguale agli altri nel cercare la

propria felicità; in realtà porta con se, anche, nuove carenze e nuove fragilità.

3 P. Donati, La famiglia in Italia, sfide sociali e innovazioni nei servizi (Volume I; aspetti demografici,sociali e legislativi)4 Paolo di Nicola, Prendersi cura delle famiglie, Carocci, 2002, pag 19

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Carenze e fragilità, sia di tipo materiale, economico, che di tipo relazionale; spesso

amplificate da una mancanza di riconoscimento e di tutela politica, sociale ed economica

da parte della società e dello Stato.

Infatti la profonda frammentazione che caratterizza la famiglia unitamente alla forte

caratterizzazione delle diverse forme, si traduce in una crescente differenziazione e

alterazione delle dinamiche dei bisogni, degli stili di vita, del livello di consumi, del

rapporto con le istituzioni di welfare (educative, assistenziali)5 alla quale le politiche

sociale messe in atto faticano a dare risposta, poiche ancorate ad assetti precedenti.

Il caso italiano è abbastanza unico nel panorama europeo.

Tavola 1Famiglie per tipologia. Anni 1988, 1998, 2002-03, 2005-06, 2008-09

Tipologie della famiglia in Italia: valori % 1988 1998 2002-03 2005-06 2008-09

FAMIGLIE SENZA NUCLEI 20,7 23,6 27,2 28,1 30,1

Una persona sola 19,3 21,7 25,4 26,1 28,1

FAMIGLIE CON UN NUCLEO 78,0 75,2 71,5 70,7 68,8

Un nucleo senza altre persone 74,1 71,1 67,5 67,0 65,2

coppie senza figli 17,8 19,5 19,2 20,0 19,9

coppie con figli 49,4 44,2 40,8 39,0 37,2

un solo genitore con figli 6,9 7,4 7,6 8,0 8,1

Un nucleo con altre persone 4,0 4,1 4,0 3,6 3,5

coppie senza figli 0,9 1,2 1,3 1,1 1,1

coppie con figli 2,7 2,4 2,0 1,9 1,8

un solo genitore con figli 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6

FAMIGLIE CON DUE O PIÚ NUCLEI 1,2 1,2 1,3 1,0 1,1

Totale (dati in migliaia) 19.872 21.211 22.187 22.907 23.979

Fonte: ISTAT, Indagine multiscopo sulle famiglie, anni vari.

5 Paola di Nicola, Prendersi cura delle famiglie, Carocci, 2002, pag 25

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Le tendenze socio-demografiche vanno nella stessa direzione dei paesi del Centro-Nord

Europa, ma con tassi più ridotti per quanto riguarda la frammentazione della famiglia; le

percentuali di separazioni e divorzi sono inferiori alla media europea e cosi pure le

percentuali di convivenze di coppie omosessuali.

Tuttavia gli indicatori di allentamento delle relazioni familiari, quali ad esempio la

percentuali di figli nati fuori dal matrimonio, l'aumento del tasso dei divorzi, mostrano che

l'Italia va incontro a rapidi cambiamenti.

Osservando i dati riportati nella Tavola 1, il numero totale delle famiglie in Italia, nel corso

degli ultimi 15 anni è aumentato, quasi di 4 milioni; la componenti più significativa di tale

crescita è imputabile alle famiglie senza nucleo; “vivere soli” è la manifestazione estrema

del processo di nuclearizzazione6 che sta vivendo la famiglia7.

Significativa è la diminuzione delle “coppie con figli”, in contrapposizione all'aumento

delle “coppie senza figlie” e dei nuclei monoparentali con un incremento in 20 anni che va

dal 6,9 % all' 8,1% (dati in migliaia: da 1.372 a 1.942).

La quota di famiglie con due o più nuclei continua a essere irrisoria e stabile nel tempo.

Entro questa cornice di cambiamento analizziamo quali comportamenti individuali e di

coppia hanno innescato i meccanismi di trasformazione del modo di fare e disfare famiglia.

Stando a questi ultimi dati forniti dall'ISTAT, nel 2009 le separazioni sono state 85.945 e i

divorzi 54.456 con un incremento rispettivamente del 2,1 e dello 0,2 % rispetto all'anno

precedente; tuttavia i due fenomeni sono in continua crescita.

6 Nuclearizzazione: riduzione delle sue dimensioni e allo stesso tempo moltiplicazione delle sue forme7 A.L. Zanatta, Le nuove famiglie, Il Mulino, 2008, Bologna

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Tavola 2Matrimoni, separazioni, divorzi (1995-2009)

Fonte: ISTAT, Separazioni e divorzi in Italia. Anno 2009, in “Statistiche Report”, 7 luglio 2011

Nel 2009 il 66,4 % delle separazioni e il 60,7% dei divorzi hanno riguardato coppie con

figli avuti durante l'unione; i figli coinvolti nella crisi coniugale dei propri genitori sono

stati 97.040 nelle separazioni e 51.907 nei divorzi.

In Italia crescono, in controtendenza con i dati riguardanti i cittadini italiani, i matrimoni in

cui almeno uno dei due sposi è di cittadinanza straniera; nel 2008 i matrimoni con un

coniuge straniero sono stati il 15% del totale dei matrimoni celebrati.8

8 Dossier Famiglia in cifre, Istat (2010)

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Famiglie fragili

Quella della fragilità è un' esperienza presente nella quasi totalità delle nostre vite, poichè

tutti nell'unicità della nostra storia familiare abbiamo incontrato momenti o luoghi che

hanno reso la nostra famiglia fragile.

Penso alla fragilità come a qualcosa di quotidiano e fisiologico, che fa parte dei momenti di

fatica di ogni famiglia nelle varie transizioni e nelle diverse età dei suoi componenti.

In termini generali la condizione reddituale, patrimoniale, la disponibilità di reti di

supporto sono fattori cruciali che contribuiscono all'identificazione di specifici profili di

rischio e vulnerabilità della famiglia; quando a difficoltà reddituali si aggiungono povertà

relazionali si genera il massimo rischio di vulnerabilità sociale.

La situazione si aggrava quando si aggiunge, poi la scarsa disponibilità di offerta di servizi

pubblici.

L'area della fragilità delle famiglie è molto sfaccettata e le intersezioni tra le diverse

problematiche sono frequenti e complesse, ma partendo dalle trasformazioni e dai dati

sopra evidenziati proviamo ad individuare, tre modelli familiari, che nell'attuale contesto

emergono come più a rischio:

• le famiglie in cui i genitori sono separati/divorziati; eventi che non possono più

essere trattati solo da un punto di vista legale, ma che necessitano per tutti i soggetti

coinvolti di un sostegno specifico, che abbia come obiettivo principale quello di

valorizzare le relazioni pur difficoltose tra i diversi soggetti coinvolti

• le famiglie monoparentali; costituiscono un modello familiare inserito nell'elenco

dei Fattori di rischio distali9, ossia fattori che, pur non essendo centrali,

9 Paola di Blasio, Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali, Unicopli, 2005

20

Page 21: Allontanamento; problematico strumento di tutela

introducono elementi di debolezza e che rendono gli individui più vulnerabili e

impoveriscono la loro capacità di far fronte agli ostacoli ed alle difficoltà.

• le famiglie migranti; famiglie che richiamano le numerose forme stratificate e

complesse del disagio che può attraversare una famiglia; non perchè siano

necessariamente famiglie fragili, ma perchè le condizioni in cui avvengono il

trasferimento e poi la ricostituzione del nucleo familiare coinvolgono una serie di

fattori destabilizzanti.

Riconoscere la famiglia come luogo e momento di fragilità permette di prendere coscienza

e quindi atto di situazioni che necessitano di accompagnamento e quindi si inseriscono in

un processo di azione, di risoluzione e di protezione.

Le conseguenze di un isolamento della famiglia di fronte alla fragilità sono molteplici; la

prima è soggettiva e riguarda le relazioni emotive date dal vivere le difficoltà di compiti

troppo gravosi, che si somma alla paura della stigmatizzazione e quindi ad un malcelato

bisogno di difendersi, negando le difficoltà; la seconda consiste nel rischio che un

intervento tardivo di sostegno a normali difficoltà produca una catena di aggravamenti e

stati di emergenza che avranno come ricaduta alti costi sul piano sociale e personale.

Per questo sono urgenti politiche serie e concrete nel farsi carico della fragilità della e

“nella famiglia”, nella quotidianità, superando la solitudine, ma restituendola alla

responsabilità del tessuto sociale; riconoscendo la totalità della famiglia come oggetto di

politiche e non più soltanto dedicando attenzione alla disfunzionalità ed alle carenze dei

singoli membri.

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Allontanamento familiare

Ultimo anello nella catena degli interventi a sostegno e a tutela del minore in situazione di

rischio familiare è quella dell'allontanamento dal nucleo familiare con conseguente affido o

adozione del minore.

Ne analizziamo ora le disposizioni giuridiche, i meccanismi decisionali e le relative

problematiche connesse al nuovo contesto sociale che sta andando delineandosi.

Disposizioni giuridiche

L'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare è disciplinato dall' articolo 330

del Codice Civile “Decadenza della potesta sui figli” che recita: “Il giudice può

pronunziare la decadenza della potesta quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa

inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi

motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare.”

Ai sensi di tale articolo quindi, la decadenza della potestà genitoriale, strumento di

protezione del minore, piuttosto che di punizione del genitore, può essere dichiarata dal

Giudice qualora un genitore violi o trascuri i doveri nei confronti dei figli, ovvero nel

momento in cui non vengano rispettati i precetti normativi dichiarati nell' articolo 1471 del

Codice Civile, nel quale sono individuate le funzioni fondamentali che i genitori hanno

l'obbligo di assolvere nei confronti dei loro figli; nell'articolo 5702 del Codice Penale che

indica la pena per colui/colei che si sottrae all'obbligo di assistenza e mantenimento;

1 “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendoconto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”2 “Chiunque abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordineo alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori (...), è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032”

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e nell'articolo 5913 del Codice Penale che riguarda il reato di abbandono del minore.

Decadenza della potestà che può essere pronunciata anche in altri casi in cui il genitore

abusi dei poteri relativi al suo ruolo (Art. 3204, 3245 del Codice Civile; Art. 5726 del

Codice Penale) arrecando grave pregiudizio nei confronti del figlio.

La previsione presente nell' 330 del Codice Civile trova il suo fondamento nel diritto del

minore a crescere, essere educato ed istruito dai propri genitori; in questo senso si è

espressa la Corte Costituzionale dichiarando7: “La potestà dei genitori nei confronti del

bambino è riconosciuta dall'Art. 30 della Costituzione, non come loro libertà personale, ma

come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite.

La Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere

assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua

personalità e collegando funzionalmente a tale interesse, i doveri che ineriscono, prima

ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale.”

La Costituzione pone il minore al centro di un processo educativo assai complesso e

tendenzialmente coinvolgente diversi settori della società, per consentirgli l'acquisizione

graduale di tutte le capacità e posizioni proprie di ogni cittadino. La famiglia è il luogo

privilegiato di formazione e sviluppo della personalità del minore; la Costituzione pur

lasciandola libera circa la scelta dei modelli educativi, le impone di orientare tutta la sua

attività verso l'interesse del minore, come una sorta di cornice esterna invalicabile.

3 “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, (...), e della quale abbia la custodia odebba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (…) Le pene sono aumentate se ilfatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.”4 “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figlinati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni (...)”5 “I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio. I frutti percepiti sonodestinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. (...)”6 “Chiunque, (...) maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una personasottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (...)”7 Pronuncia n. 132 del 27 marzo 1992

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Page 25: Allontanamento; problematico strumento di tutela

Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla potestà genitoriale è necessario che la

condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio al figlio, non solo di natura

materiale, inteso quale carenza di quel complesso di condizioni concrete necessarie al

normale svolgimento della vita del minore, ma anche, di natura morale, nel senso di

nocumento alla vita affettiva, spirituale e formativa del minore. Occorre inoltre che la, 'di

decadenza' sia effettivamente corrispondente all'interesse del figlio.8

La legge non indica quali siano i gravi motivi che possono fondare un provvedimento di

allontanamento, da adottarsi solo allorchè le condizioni personali, ambientali ed

economiche dei genitori siano tali da renderli assolutamente inetti all'allevamento dei figli,

sicchè il minor pregiudizio per questi ultimi sia quello di allontanarli dai genitori.

Il procedimento di decadenza può essere azionato da uno dei genitori contro l'altro, dai

parenti o dal Pubblico Ministero.

L'udienza dovrà svolgersi in contraddittorio, ossia i genitori dovranno essere sentiti

separatamente con la possibilità di controdedurre le dichiarazioni rese da ciascuno.

L'istruzione della procedura potrà avvenire ascoltando operatori sociali, sanitari e

scolastici, testimoni o informatori individuati dal Giudice, affinchè riferiscano circa il

comportamento genitoriale.

La norma affida, inoltre al Giudice il compito di verificare la possibilità di recupero della

funzione genitoriale. In tutti i casi di trascuratezze che siano suscettibili di essere superate

il Tribunale per i Minorenni consente al genitore, nei cui confronti si chiede il

procedimento ablativo della potestà, la possibilità di riscatto della genitorialità.

8 Tribunale Minorenni di Catania, decreto 4 giugno 2009

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Il nostro ordinamento a seconda della gravità della condotta assunta dal genitore o dai

genitori, prevede l'ipotesi della decadenza dalla potestà, negli articoli sopra indicati, oppure

semplici limitazioni della potestà stessa in particolare nell' Art. 333: “Quando la condotta

di uno o di entrambi i genitori non e tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza

prevista dall’Articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice,

secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre

l’allontanamento di lui dalla residenza familiare” e nell' Art. 336: “(...) In caso di urgente

necessita il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei

nell’interesse del figlio.”

Per “condotta pregiudizievole” si intende qualunque comportamento del genitore che, nel

suo porsi in rapporto con il figlio e nello svolgere la funzione educativa, ne turbi

l'equilibrato sviluppo fisico e/o psichico9.

Conseguente a tale procedura di allontanamento è l'attivazione di un provvedimento di

affido temporaneo, in cui il minore viene preso in carico e in cura da terzi.

Tale istituto, insieme a quello relativo al procedimento adottivo, è disciplinato dalla legge

n°149 del 28 marzo 2001 “Diritto del minore ad una famiglia” 10 che apre con l'Art. 1

“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia” e

nell'Art. 2 si indica: “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la

potesta genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del minore alla propria

famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno ed aiuto”;

disposizioni dalle quali emerge un' ottica di interesse soprattutto verso i diritti dei minori,

9 Tribunale Minori Milano, 17 luglio 197410 Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”

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Page 27: Allontanamento; problematico strumento di tutela

anche se tali istituti, coinvolgono altri soggetti, in particolare i genitori, gli affidatari e gli

adottandi.

L’affidamento, consiste nell’inserimento del minore in una famiglia diversa da quella di

origine, per un periodo di tempo limitato; presupposto di tale istituto è, infatti, la

temporanea privazione di un ambiente familiare non idoneo, che non è in “grado di

assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha

bisogno.”

Quando non è possibile, l'affido ad una famiglia o ad una persona singola, è consentito

l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, i cui standard vengono definiti e

periodicamente verificati dalle Regioni.

Il provvedimento di istituzionalizzazione, il collocamento presso un istituto, adottato solo

in caso di accertata mancanza di alternative è stato superato il 31 dicembre 2006.

La misura di affido deve essere finalizzata a uno scopo ultimo: riunire genitori e figli.11

All’affidamento, si ricorre qualora gli interventi di sostegno e aiuto, effettuati da Stato,

Regioni ed Enti locali, non abbiano avuto esito positivo; è dunque, un istituto parte di

quell’azione di sostegno ed aiuto alla famiglia di origine, che trova garanzia negli Art. 30 e

31 della Costituzione 12.

La legge prevede due forme di affidamento familiare distinte in base all'iter:

• Affidamento consensuale, ovvero disposto dall’Ente Locale su proposta dei servizi

di Assistenza Sociale Territoriale previo consenso dei genitori, o dell’eventuale

tutore e del minore "se ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore" in

11 Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 luglio 2000, n.3312 “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli. Nei casi di incapacita dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.”; “La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi (...)”

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Page 28: Allontanamento; problematico strumento di tutela

considerazione della sua capacità di discernimento, con successiva comunicazione

al Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento.

L’affido viene attivato in presenza di un progetto, concordato tra operatori, famiglia

naturale e famiglia affidataria, nel quale devono essere indicati compiti, ruoli,

obiettivi e tempi dell’affido.

• Affidamento giudiziale, ovvero, senza il consenso dei genitori, disposto dal

Tribunale per i Minorenni che si avvale del Servizio Sociale dell’Ente Locale per la

sua attuazione e vigilanza.

Il Tribunale per i Minorenni, dichiarando la decadenza della potestà (Art. 330 c.c.),

ovvero adottando i “provvedimenti più opportuni” in caso di “comportamento

pregiudizievole” dei genitori , può prescrivere “l’allontanamento del figlio dalla

residenza familiare” e quindi può disporre l’affidamento a terzi; parimenti può

provvedere “in caso di urgente necessità”, anche anteriormente alla conclusione del

procedimento.

Anche in caso di separazione o divorzio fra i genitori,13 si prevede che il Tribunale

Ordinario possa affidare a terzi il figlio minorenne.

13 Legge 74/1987; Art. 11

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SERVIZI SOCIALI

FAMIGLIA DI ORIGINE

ENTE LOCALE

CONSENSO

Provvedimento di affido

richiede GIUDICE TUTELARE

rende

esecutivo

Page 29: Allontanamento; problematico strumento di tutela

In entrambi i casi, il provvedimento di affidamento familiare, dovrà contenere il

“programma di assistenza”, in cui devono essere specificate le ragioni della non idoneità

della famiglia e la temporaneità di tale stato.

Dovranno anche essere specificati “i tempi e modi dell’esercizio dei poteri riconosciuto

all’affidatario e le modalita attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo

familiare, possono mantenere i rapporti”.

Nel provvedimento, si dovrà indicare il periodo di durata dell’affidamento che, non può

superare i ventiquattro mesi e, può essere prorogato con provvedimento del Tribunale per i

minorenni, qualora la sospensione sia pregiudizievole al minore.

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SERVIZI SOCIALI

FAMIGLIA DI ORIGINE

NO

CONSENSO

TRIBUNALEDEI MINORI

Decadimento potesta

Allontanamento minore

Provvedimentodi affido

Page 30: Allontanamento; problematico strumento di tutela

Contrasto tra attuale assetto normativo e il nuovo assetto sociale

In nessun altro campo come in quello del diritto di famiglia, emergono chiaramente le

dinamiche conflittuali della realtà sociale sottostante. Non per caso sin dall'antichità è stata

riservata a quest'istituzione la definizione di seminarium rei republicae, ossia cellula

germinale della società cosi pare naturale che al suo interno si riproducano sia pure “in

miniatura”, le tensioni sprigionate quotidianamente nel contesto civile.

Inoltre la sua natura di gruppo tipicamente intermedio che funge da tramite, da

collegamento tra le aspirazioni autodeterministiche del singolo e la realtà esterna mette in

evidenza la funzione di filtro da essa assolta, con tutte le conseguenze che da ciò ne

derivano. Infine il suo assetto plurisoggettivo dà conto delle difficoltà organizzative che da

sempre ha incontrato nella perenne alternativa tra ispirazione gerarchica e conformazione

egalitaria.14

Evidenziando tale processo di “morfogenesi” della famiglia e comprendendo la delicatezza

e allo stesso tempo la durezza di un provvedimento quale, l'allontanamento emerge come

siano andate accentuandosi problematiche già presenti in questo preciso ambito di

intervento e ne stiano emergendo di nuove.

Se è vero che l'allontanamento difende letteralmente l'incolumità e la sopravvivenza di un

bambino, il dolore attuale e futuro per le persone che subiscono tale provvedimento è

difficilmente valutabile e le conseguenza sulle loro vite del tutto imprevedibile.

Ad aspirare interventi tanto traumatici stanno non solo oggettive situazioni di grave rischio

evolutivo, ma indirizzi teorici orientati alla tutela dei diritti dei minori che si trovano a

crescere in ambienti fisici e sociali pericolosi ed inadeguati.

14 G. Cassano, Manuale del nuovo diritto di famiglia, CasaEditriceLaTribuna 2002, Cenni introduttivi

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Page 31: Allontanamento; problematico strumento di tutela

Oggi il minore è l'unico punto di riferimento stabile per analizzare, comprendere e definire

l'organizzazione familiare in un contesto, caratterizzato dalla sua crescente mobilità,

nonche dalla sua frequente configurazione in reti familiari complesse e instabili; in tale

contesto non “potendo più garantire o promuovere un determinato ordine familiare, allo

Stato spetterebbe ora la difesa di un ordine sociale a partire dal minore”1.

L'interesse del minore è quindi il momento fondamentale della regolazione giuridica delle

relazioni familiari.

È sempre difficile, tuttavia, individuare il vero “interesse del minore” e esercitare nei suoi

confronti la funzione di tutela senza trasformare l'intervento in un atto punitivo verso il

genitore incompetente.

All'interno del nostro sistema giuridico spetta ai giudici il compito di individuare le misure

che nei singoli casi appaiano più idonee ad ovviare al comportamento pregiudizievole del

genitore. Il giudice non è investito solo del potere di disporre l'affidamento, in quanto egli

può adottare ogni altro provvedimento sempre con esclusivo riferimento all'interesse

morale e materiale della prole.

Non si ritrovano, tuttavia, ne nelle disposizioni normative, ne nelle elaborazioni della

dottrina o della giurisprudenza, definizioni di interesse del minore, che non rimandino a

concetti a loro volta generici e di natura discrezionale.

Inoltre incidono su tali scelte, valutazioni non squisitamente giuridiche, ma anche e

soprattutto di carattere culturale, morale, ideologico e psicologico; soprattutto visto

1 V. Pocar, P. Ronfani, La famiglia e il diritto, Edizioni Laterza, 2003, pag. 161

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Page 32: Allontanamento; problematico strumento di tutela

l'evidente coinvolgimento in categorie giuridiche di “fatti di sentimento”, ossia

comportamenti e modi di essere metagiuridici.1

Gli interventi che riguardano i rapporti genitori- figli riguardano non tanto dei soggetti (…)

quanto la relazione affettiva che tra essi intercorre (…) il giudice non deve tanto prendere

in considerazione i diritti, ma qualcosa d'altro.2

Tale consapevolezza della prevalenza dell'aspetto personalistico sulla “sovrastruttura”

giuridica e l'eccezionalità del rapporto tra genitori e figli; amplifica la difficoltà

nell'utilizzo delle norme presenti costituite da ambigue clausole generali.

Certo creare dei criteri fissi cui il giudice debba attenersi è improponibile; l'unico criterio è

quello della mancanza di criteri; impostazione, che finisce per negare lo stesso fondamento

della funzione giurisdizionale che è in primo luogo applicazione al caso concreto di norme

generali, delegando al giudice l'individuazione di più precisi criteri guida, dilatandone

enormemente la discrezionalità.

I criteri di scelta saranno determinati solo attraverso motivi e criteri che sarà lo stesso

magistrato in concreto, caso per caso, a creare, ritenere validi da applicare: vi sono quindi

una pluralità di criteri impiegati talora in maniera non rigorosa e valutati secondo parametri

difformi da ogni giudice. Da qui l'imprevedibilità e contradditorietà delle decisioni.

In tutto ciò vi è inoltre, il rischio che il giudice faccia ricorso a pseudocriteri, in realtà

stereotipi senza riscontro normativo, psicologico, socio-culturale.

Tale libertà di valutazione consentita da una formula legislativa che ha rifiutato il ricorso a

criteri predeterminati deve comunque, in ogni caso, esprimersi in scelte coerenti e

1 Pazè’ , Affidamento della prole legittima e naturale ed esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale, relazione tenuta all’incontro di studi organizzato dal CSM sul tema: I rapporti di filiazione nei diversi modelli di famiglia, tenuto in Frascati il 13 - 15 febbraio 1997

2 Dusi, Criteri di affidamento dei figli minori nella crisi della coppia; Quaderni del CSM, Diritto di famiglia, n. 76, Roma 1994

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Page 33: Allontanamento; problematico strumento di tutela

ragionate, fondate su canoni concreti e non su astratte e generiche considerazioni, cosi che

il riferimento all'interesse del minore non si risolva in una vuota formula di stile o in un

elemento decorativo della motivazione, ma costituisca parte essenziale ed integrante.

Nel terreno del diritto di famiglia il giudice non è, quindi, riducibile a “bouche de la loi”,

ma partecipa attivamente e con contributo creativo al processo di individuazione della

norma applicabile alla vicenda concreta.

Egli in questo processo non può essere pensato come una tabula rasa: egli non legge un

enunciato normativo e lo comprende neutralmente, bensi carica la disposizione del

complesso significato che le ascriverebbe la comunità in relazione alla necessità di

risolvere in modo giusto il caso in specie.1

In questo campo gli aspetti giuridici si intrecciano in maniera quasi inestricabile con la

natura degli interessi coinvolti e con le continue trasformazioni del substrato sociale sul

quale vengono ad incidere, costringendo il legislatore, prima e il giudice poi ad un

continuo confronto con sollecitazioni e valutazioni di tipo extragiuridico.

L'applicazione della norma allora, è filtrata attraverso il bagaglio culturale e talvolta

emotivo di colui che quella norma deve applicare.

E ciò per un triplice ordine di motivi: in questa materia il substrato normativo è costituito

da interessi che appartengono alla sfera emozionale, piuttosto che da interessi di

consistenza squisitamente patrimoniale; le stesse disposizioni normative si presentano

spesso formulate in maniera volutamente generica, lasciando ampi spazi alla sensibilità

dell'interprete; molto spesso, accade che l'interprete abbia a confrontarsi con esperienze

1 G. Cassano, Manuale del nuovo diritto di famiglia, CasaEditriceLaTribuna 2002, Cenni introduttivi

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Page 34: Allontanamento; problematico strumento di tutela

che ha vissuto in prima persona e di cui conosce la portata emozionale, prima ancora che

giuridica.

È necessario, quindi, che il sistema giuridico diventi un guanto, il quale calza tanto meglio

la mano che lo indossa, quanto più le rispettive misure si rivelano coincidenti con il

contesto nel quale sono applicate; elaborare una disciplina della famiglia assumendo a

referente un modello organizzativo diverso da quello reale significa predisporre un

complesso di regole destinate ad entrare in incessante conflitto con i bisogni reali. È per

questo che i soggetti deputati a produrre diritto dovrebbero, mai come in questo campo

conoscere attentamente ed in tempo reale le peculiarità dell'ambito in cui è destinata a

rifluire la futura disciplina, se del caso attraverso l'ausilio di scienze quali la psicologia e la

sociologia.

Inoltre, la potenziale espansività della norma a tutte le situazioni che richiedono interventi

protettivi a favore del minore, ha suscitato spesso conflitti dottrinali e giurisprudenziali

circa la competenza del Tribunale minorile o del Tribunale ordinario in quelle aree nelle

quali il generale potere di intervento attribuito al Tribunale minorile incontra esplicite

limitazioni nella connessione stabilita tra le pronunzie del Tribunale ordinario, in tema di

separazione, divorzio o nullità del matrimonio e i provvedimenti nell'interesse dei figli, con

conseguente attrazione nella competenza del giudice ordinario.

Vista la delicatezza di tali procedure e scelte emerge la necessità, esplicitata nel “Piano

Biennale Nazionale di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età

evolutiva” (PNI) del Dicembre 20101, di riformare il Tribunale per i Minorenni e i

1 Strumento di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

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Page 35: Allontanamento; problematico strumento di tutela

procedimenti civili in materia di persone, famiglie e minori, accentrando in un unico

organo giudiziario le competenze e prevedendo il riordino di tutte le procedure, tuttora

divise e sparse fra i vari organi giurisdizionali. Progetto che riprende lo schema del

Tribunale della Famiglia, di cui da molti anni si parla; tuttavia nessun progetto di legge

risulta presentato.

Per trovare un progetto complessivo che preveda un unico organo che accorpi tutte le

competenze civili e penali relative alla famiglia ai minori si risale al 20022; i progetti

attualmente presentati riguardano unicamente la formazione di sezioni specializzate nei

singoli tribunali; scelta che pare in controtendenza con le linee programmatiche approvate

dal Governo e previste nel PNI.

Anche il gruppo di di monitoraggio sull'attuazione della Convenzione sui diritti

dell'infanzia e dell'adolescenza raccomanda al Parlamento italiano, nel quinto Rapporto di

aggiornamento 2011-2012, di “attuare una legislazione organica in materia di famiglia e

minori prevedendo un unico organo giudicante e mantenendo la specificita della cultura

minorile.”

In definitiva l’istituzione di un Tribunale Unico per la Famiglia non sarebbe che il primo

passo verso il riconoscimento di una materia che è sempre più un universo a se stante in

quanto coinvolge la persona nel suo complesso patrimoniale e psicologico e che, quindi, va

trattata da giudici specializzati togati e onorari e da avvocati consapevoli anche della

propria funzione sociale in tale settore.

Ciclicamente torna alla ribalta in Italia, anche sull’onda emotiva di fatti di cronaca, il tema

dell’allontanamento dei bambini e degli adolescenti dal proprio nucleo familiare e il

2 Progetto Bindi, Istituzione del Tribunale per i Minorenni e per la Famiglia, presentato l'8 maggio 2002

35

Page 36: Allontanamento; problematico strumento di tutela

dibattito si infiamma attorno alle misure di accoglienza che ne conseguono: l’affidamento

familiare piuttosto che l’accoglienza nei servizi residenziali.

Si parteggia per l’una o l’altra ipotesi a prescindere, spesso perdendo di vista che la

disponibilità del più ampio ventaglio di possibili risposte al bisogno specifico di

allontanamento rappresenta una risorsa e non certo un limite per garantire il superiore

interesse del bambino che, laddove se ne ravvisino le condizioni, deve rientrare al più

presto in seno alla famiglia di origine.

E sovente i casi di cattivo funzionamento del sistema dell’accoglienza, che pure si

verificano, sono usati strumentalmente, amplificati e generalizzati a dipingere di tinte

ancor più fosche una realtà dove indubbiamente non mancano problematiche e criticità.

Quasi sempre questa visione allarmante, se non proprio catastrofista, non manca di

sbandierare dati, di proporre cifre, di far leva su numeri che poco o niente hanno a che fare

con la realtà dell’accoglienza in Italia, o piegare ad interpretazioni forzate, se non del tutto

infondate, dati e numeri.

E’ importante prevedere iniziative rivolte ai mezzi di informazione per fare conoscere i

principi, gli obiettivi, gli strumenti e le attività posti in essere dalle istituzioni a favore delle

famiglie e dei minori.

Un' informazione scorretta ed i processi di denigrazione che ne derivano, verso i servizi

sociali, sanitari e la magistratura, infatti, finiscono per ledere i diritti e le opportunità

proprio delle persone e delle famiglie in difficoltà; il senso di diffidenza che ne deriva,

rischia di ostacolare percorsi di orientamento e di sostegno.

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Page 37: Allontanamento; problematico strumento di tutela

La storia di Mauro e Anna1

In linea con il discorso portato avanti nei capitoli precedenti rispetto alla suscettibilità

ed alla fragilità di una misura quale l'allontanamento, in un contesto normativo debole e

parcellizzato; riporto la storia di due fratelli allontanati dal proprio nucleo familiare e

inseriti presso il Villaggio del Fanciullo Sos di Trento.

I due fratelli, Mauro e Anna, appartengono ad un nucleo familiare seguito dal Servizio

sociale, in conseguenza alla separazione conflittuale dei due genitori. Del nucleo fa parte

anche un fratello maggiore.

Dopo la separazione i minori sono stati subito oggetto della contesa tra gli ex coniugi; i

due piu piccoli sono stati affidati alla madre, collocata in un appartamento in semi

autonomia, per qualche mese.

Successivamente il Tribunale ordinario ha valutato di riunire i tre fratelli e collocarli

presso il padre; inoltre ha disposto “a carico del Servizio Sociale l'onere di indirizzo,

controllo e monitoraggio costante, soprattutto rispetto agli aspetti educativi e scolastici

dei minori individuando interventi di sostegno educativo”; il Servizio ha quindi attivato un

intervento educativo a domicilio.

I rapporti tra madre e figli sono andati via via aggravandosi e i bambini hanno sempre piu

dimostrato la volonta di non incontrarla, colpevolizzandola per la separazione. Pare che i

bambini abbiano da subito preso le posizioni del padre contro la madre che aveva scelto di

separarsi, non riuscendo a considerare anche la sofferenza da lei riportata rispetto al

periodo precedente la separazione e alle difficolta coniugali.

1 I nomi sono di fantasia

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Page 38: Allontanamento; problematico strumento di tutela

Il rapporto e via via peggiorato, anche a causa del fatto che il padre ha piu volte cercato

di riallacciare il legame con l'ex moglie chiedendole di tornare a casa, ma lei si e rifiutata,

allontanandosi dal nucleo, chiedendo la separazione e instaurando un' altra relazione,

pare intrapresa durante il matrimonio.

Anche il padre ha intrapreso una nuova relazione con donna da cui ha avuto una bambina,

che i minori hanno accettato con positivita instaurando un legame importante.

Nei mesi successivi il Servizio sociale segnala una forte conflittualita tra i genitori che non

sembrano riuscire a considerare in modo adeguato i bisogni dei figli “strumentalizzando”

il rapporto con loro, quale mezzo per vendicarsi e colpirsi a vicenda.

Nei successivi due anni sono state realizzate due CTU (consulenze tecniche) per accertare

le capacita genitoriali dei coniugi e definire le modalita relative all'affidamento e alla

collocazione dei minori.

Dalla piu recente emerge che; “il conflitto e apparso aggravato rispetto allo scorso anno;

Mauro e Anna sono per ognuno dei genitori l'oggetto del contendere e il risarcimento del

danno patito a causa dell'altro coniuge. Il conflitto appare al momento non mediabile. La

rete delle relazioni tra i genitori, tra i genitori e figli e tra figli e genitori e disfunzionale e

profondamente confusa, crea disorientamento anche negli operatori e vanifica ogni

intervento nel quale un adulto della famiglia o anche il figlio maggiore sia coinvolto.

Questi bambini hanno bisogno di vivere in un clima libero da conflitti, di avere cure e

attenzioni coerenti, continuative ed empatiche, non solo ai loro bisogni fisici e concreti,

ciò che il padre non fa mancare, ma anche a quelli della sfera affettivo-emotiva.

Si considera necessario ed urgente l'intervento dell'autorita giudiziaria competente per la

tutela dei minori anche al fine di individuare per i bambini un contesto di vita estraneo ai

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Page 39: Allontanamento; problematico strumento di tutela

conflitti famigliari che da troppo pervadono la loro vita, un contesto che risponda ai loro

bisogni, dove ci sia la possibilita di osservare, valutare e tutelare la loro relazione con

entrambi i genitori.”

Nel frattempo i comportamenti dei figli, sono sempre piu gravi e preoccupanti di

esclusione e rifiuto nei confronti madre colpevolizzandola sempre piu del fallimento della

famiglia, e accusandola di non essere presente. L'atteggiamento di chiusura ed esclusione

si fa sempre piu forte.

Il tribunale ordinario, nella sentenza di separazione, riconferma l'affidamento dei minori

ad entrambi i genitori e la collocazione dal padre; sospendendo però i rientri dalla madre

e proponendo degli incontri con lei in uno Spazio Neutro, considerando la posizione

categorica di rifiuto da parte dei minori.

Qualche mese dopo il Tribunale per i Minorenni dispone “l'affidamento educativo

assistenziale dei minori al Servizio Sociale per l'attuazione di interventi di tutela e

sostegno in favore dei minori diretti al loro coinvolgimento in attivita diurne al di fuori

dell'ambito familiare e la presa in carico di ciascun minore da parte del servizio di

Psicologia e Neuropsichiatra infantile”.

Mauro e Anna vengono accolti dall'APPM (Associazione Provinciale per i minori) e

iniziano a frequentare il centro diurno territoriale.

Dalla relazione della Psicologa che segue Mauro emergono i presupposti per la

certificazione per la Legge 104 e l' evidente stato di profondo malessere in cui versa per il

radicale e persistente conflitto genitoriale.

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Page 40: Allontanamento; problematico strumento di tutela

Gli incontri con la madre nello Spazio Neutro vengono sospesi dopo pochi incontri per il

disagio dimostrato dai bambini e la loro forte volonta di non incontrare la madre; la

Psicologa che segue Mauro sostiene che “sforzare il rifiuto rigido e totale del bambino

significherebbe smantellare l'assetto difensivo con il quale il minore si protegge e

aggravare il suo malessere”.

I rapporti con la madre sono sospesi quindi, fino a quando i genitori, qualche mese dopo,

non condividendo i passaggi con nessun servizio, si accordano autonomamente rispetto ad

una ripresa dei rapporti; in concomitanza con dei cambiamenti anche nella situazione

familiare del padre; che ha interrotto la relazione con la nuova compagna. La madre

depone un istanza con richiesta di trasferimento dei figli presso di lei sulla base del

carattere pregiudizievole del padre responsabile nei confronti dei minori di condotta

alienante in danno della madre.

Il P.M. e contrario all'istanza materna in mancanza dei necessari presupposti per un

radicale cambiamento dell'assetto di vita dei minori.

In questo quadro di continui cambiamenti; repentini, poco chiari e non sempre condivisi, i

minori mantengono, quindi, i rapporti per circa cinque mesi, quando ancora una volta in

maniera poco chiara assumono nuovamente un atteggiamento di chiusura nei confronti

della madre.

I servizi di psicologia e neuropsichiatria che seguono i due fratelli evidenziano per Mauro

la necessita di una modificazione ambientale per ovviare alla situazione di pregiudizio in

cui versa per il perdurante conflitto, per aiutarlo a superare negativi atteggiamenti di

apatia e passivita; e le difficolta di Anna sul piano comunicativo e relazionale e il suo

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Page 41: Allontanamento; problematico strumento di tutela

pesante coinvolgimento nelle conflittuali dinamiche familiari con la sua ferma volonta di

non incontrare la madre.

Il tribunale, quindi visto il necessario cambiamento ambientale e allontanamento da un

“assetto familiare inadeguato ed anzi dannoso per il loro sviluppo; vista una

corresponsabilita nel non rispettare i bisogni e le sofferenze dei minori e nel loro continuo

coinvolgerli in dinamiche relazionali patologiche e disfunzionali, e ciò a maggior ragione

dopo la scelta fatta, di sottrarsi ai vincoli imposti in sede giudiziaria e di riappropriarsi

indebitamente della libera gestione dei rapporti con i figli senza una disamina

consapevole delle loro capacita e delle ricadute sui minori per la reiterazione di situazioni

pregresse di scarsa chiarezza”

decreta:

1. collocamento etero-familiare dei minori in idonea comunita residenziale da

attuarsi al termine dell'anno scolastico in corso

2. prosecuzione del percorso con Psicologa e Neuropsichiatra per Mauro e Anna

3. sospensione potesta genitoriale di entrambi i genitori

4. delega al Servizio della regolamentazione delle modalita dei rapporti genitori/figli

d' intesa con il tutore, i responsabili della comunita ed il servizio di psicologia

Alla fine dell'anno scolastico avviene quindi il graduale inserimento in comunita dei due

fratelli; entrambi i bambini hanno un rapporto molto forte con il papa ed hanno sofferto

molto il distacco da lui. Il padre inizialmente contrario a tale allontanamento, viene

invitato a confrontarsi ed a collaborare con gli educatori; esperienze di maggior

collaborazione che stanno dando buoni frutti, allentando la forte contrarieta che il padre

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Page 42: Allontanamento; problematico strumento di tutela

in passato ha espresso rispetto al collocamento dei figli. Condizione necessaria affinche

Mauro e Anna possano nel tempo fidarsi degli educatori e costruire con loro una relazione

che possa essere per loro fonte di sicurezza.

Il padre chiama due volte in settimana; ed i bambini rientrano da lui per il fine settimana.

Al momento dell'ingresso, nei confronti della madre, Mauro e Anna manifestano una forte

rabbia. Non vogliono nemmeno sentirla nominare. Gli educatori hanno iniziato un

percorso di “avvicinamento indiretto” della madre ai figli tramite lettere, pensierini.

Inizialmente erano felici di sapere che la mamma si interessava a loro; hanno letto le

lettere insieme agli educatori, guardato le foto e apprezzato i regalini.

Nel momento in cui si e ripresentato però un forte contrasto tra i genitori, i bambini sono

ritornati a chiudersi e a rifiutare i contatti, anche indiretti, con la madre. Mauro sembra

molto combattuto tra il bisogno di avere un rapporto con lei e non voler tradire il padre.

La madre, continua ad essere aggiornata sulla situazione dei figli solo tramite gli

educatori, in quanto i bambini si rifiutano di parlare con lei.

Gli educatori si interrogano sulla natura e sulla profondita che poteva avere in passato il

legame tra i bambini e la mamma e come sia possibile recuperare la parte calda di questo

rapporto, in funzione del benessere dei due fratelli. Si sono posti, inoltre, il compito di far

arrivare ai bambini la concretezza dei pensieri della mamma, dicendo di volta in volta che

e arrivata una lettera o un regalo o informandoli che ha chiamato chiedendo di loro e

interessandosi.

I due fratelli sono molto legati e complici e si influenzano reciprocamente sia nel rapporto

con gli educatori che con i genitori.

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Page 43: Allontanamento; problematico strumento di tutela

Mauro mostratosi inizialmente capace di riconoscere e rispettare le regole, in poco tempo

ha messo in atto comportamenti inappropriati, accompagnati da toni verbali forti e

volgari e ha iniziato a porsi in maniera aggressiva. Esprime la sua fatica e la sua

sofferenza attraverso modalita reattive: esplosioni di rabbia incontrollate, atteggiamento

di ritiro, provocazione sfida. Fatica ad affidarsi all'adulto e costruirvi una relazione di

fiducia; non si affida per paura di “tradire” il padre.

Anche durante i rientri a casa Mauro mostra forte disagio; si dimostra talvolta aggressivo,

dice parolacce, si impone nel voler decidere come trascorrere il fine settimana. Di fronte a

queste reazioni il padre si trova in difficolta ed e stupito degli atteggiamenti del figlio.

Marco tutt' oggi, dopo un anno, continua a presentare uno stato di forte malessere

personale. Fatica ad affidarsi all'adulto e a costruire con lui una relazione di fiducia.

Sono numerosi e frequenti gli episodi in cui si pone in modo provocatorio con gli

educatori utilizzando un linguaggio volgare e offensivo. Negli ultimi mesi si unisce a

questo un incremento dell'aggressivita, non solo verbale, ma anche fisica.

Mauro fatica ancora a porsi in modo positivo e sereno con gli operatori, che difficilmente

ascolta e riconosce come punto di riferimento; egli mantiene la sua posizione di rifiuto

complessivo della sua collocazione al Villaggio. Tale condizione gli impedisce di godere

dei piccoli piaceri del quotidiano; raramente e sereno, mentre la maggior parte del tempo

esprime una posizione di sfiducia negli altri e nel futuro con un conseguente

disinvestimento sui suoi impegni.

Non si impegna nello studio, mostrandosi del tutto disinteressato.

È faticoso avvicinarlo, ed inaccessibile sul piano del ragionamento. L'unico pensiero che

egli verbalizza e il desiderio forte di tornare a casa dal padre; e come se vivesse in

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Page 44: Allontanamento; problematico strumento di tutela

costante attesa di questo rientro, impedendosi nel frattempo di costruire altre relazioni

buone e affettivamente calde.

Nella relazione con la madre non c'e stata nessuna evoluzione; non vuole sentirne parlare

ed e un argomento che non accetta di toccare con gli educatori.

La psicologa che segue Mauro sostiene che il bambino rischia di sviluppare uno stato

patologico, se non viene messo in atto un intervento ricostruendo una possibilita concreta

di maggiore contatto con il papa. Non avendo costruito relazioni significative e calde al

Villaggio il rischio e che Mauro frantumi anche la relazione con il papa e che la sua

situazione peggiori. Il bisogno prevalente che la Dottoressa riconosce e quello di stare con

il papa per piu tempo; conferma quindi l'ipotesi semiresidenziale proposta dal Villaggio;

che preveda anche qualche uscita, periodi di vacanza e una copertura ampia della

settimana.

Anna, presentatasi come una bambina molto trattenuta che fatica ad esprimere pensieri ed

opinioni; spesso confusa e assorta nei suoi pensieri; presenta tutt'oggi una condizione

complessiva di poca serenita espressa con atteggiamenti di rigidita e chiusura.

Dopo un anno, quindi, gli educatori non sentono modificata sostanzialmente la situazione

di Anna e non notano un miglioramento rispetto al suo benessere; ma rilevano alcuni

piccoli segnali di cambiamento. In particolare Anna inizia a fidarsi piu degli educatori e

con una in particolare sembra aver avviato una relazione calda.

Con i pari del Villaggio inizia a costruire qualche amicizia che sa poi mantenere nel

tempo; altro segnale positivo arriva dalla scuola che racconta di una bambina “rifiorita”,

maggiormente capace di esprimere il proprio pensiero ed il proprio punto di vista.

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Page 45: Allontanamento; problematico strumento di tutela

Anna e invece, sofferente e preoccupata quando Mauro si arrabbia e diventa aggressivo;

dice di non capire che cosa succede al fratello. Analogamente dice di non capire perche

deve vivere al Villaggio e non può tornare con il papa.

La neuropsichiatra che segue Anna trova la bambina migliorata; e meno inibita, segno di

maggiore serenita psicologica il cui primo segno e che con un'educatrice sta legando in

maniera piu profonda. Tenendo conto della sua rigidita e dei suoi limiti questo pare un

cambiamento importante; in un anno che potrebbe far pensare a un'ulteriore crescita nel

tempo.

La Dottoressa e consapevole che il percorso dei due fratelli non si può separare; appoggia

quindi l'idea di costruire un progetto in cui ci siano maggiori spazi con il papa;

importante che Anna però rimanga al Villaggio e mantenga il legame con l'educatrice.

La preoccupazione e che un tempo troppo lungo trascorso con il papa e che Anna

regredisca, tornando ad aver bisogno sempre e comunque dell'approvazione del papa per

potersi esprimere.

Nella relazione di aggiornamento stesa dalla Coordinatrice pedagogica della comunita,

ad un anno di distanza dall'accoglienza dei due fratelli viene valutato il raggiungimento

dell'obiettivo postosi inizialmente e che ha portato al provvedimento di allontanamento;

offrire ad Anna e Mauro una condizione di maggiore serenita concedendo loro di

rilassarsi e affidarsi alle nuove relazioni con gli educatori, favorendo un progressivo

equilibrio nei rapporti con la famiglia d'origine.

“Ad oggi questo obiettivo ci sembra non sia stato raggiunto, se non nella minima parte

legata alla maggior capacita di Anna di accedere a un legame un po' piu caldo con gli

educatori. La sofferenza dei bambini rimane molto alta e concreta, per molti versi

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Page 46: Allontanamento; problematico strumento di tutela

inasprita dal loro non accettare e non comprendere il collocamento al Villaggio e la

separazione dal papa, del quale chiedono con insistenza, con la speranza quotidiana di

poter tornare a vivere presto con lui”.

Si pone quindi la questione se riconfermare l'attuale progetto o se sia prevalente il bisogno

di vicinanza al padre; in tal caso sarebbe da considerare l'ipotesi di un collocamento in

Struttura in forma semiresidenziale mantenendo forte l'intervento educativo diurno in cui

poter lavorare sulla relazione con i bambini.

Anche per quanto riguarda il rapporto con la madre emerge il bisogno di fare chiarezza

sui vissuti dei bambini e su come proseguire nell'intervento, che ad oggi non ha avviato

nessun processo di cambiamento importante e continua invece ad essere doloroso e

faticoso per i bambini.

Tale complessa e dolorosa storia, pone numerosi interrogativi rispetto alla scelta di

metter in atto un provvedimento di allontanamento nei confronti di questi due fratelli, ed

evidenzia la necessità di un'analisi multidisciplinare e specifica in sede di

provvedimento giudiziario; analisi realizzabile tramite la strutturazione di una

normativa ed uno strumento di regolazione giuridica specifici.

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Page 47: Allontanamento; problematico strumento di tutela

Conclusioni

Nel mio percorso formativo e lavorativo al Villaggio Sos ho cercato di imparare ad

osservare le storie, le famiglie con occhi diversi; ad apprezzare e ad appropriarmi del

significato profondo di “famiglia”; del suo valore in quanto luogo significativo e

significante della persona che diveniamo.

Credo nella famiglia come luogo primario di formazione della nostra identità, come

culla per i nostri desideri, come momento di svelamento dagli abiti “sociali” che

all'interno del contesto pubblico siamo costretti ad indossare.

Luhmann definisce la famiglia come il primo sottosistema in cui l'individuo

sperimenta aspettative di tipo affettivo ovvero viene riconosciuto e valorizzato in

quanto tale, nelle sue caratteristiche più uniche e specifiche; a prescindere dai suoi

coinvolgimenti di ruolo.

È solo tramite tali aspettative che ogni persona matura il proprio punto di vista sulla

società, quindi la propria personalità; sono le aspettative che fondano ogni

assunzione di ruolo, di scelte e di responsabilità.

Famiglia come momento di esplorazione, di sperimentazione e di appropriazione

delle proprie relazioni prime e primarie; luogo dalle cui “finestre” osserviamo il

mondo fuori che ci attende, dove ognuno di noi riempie il proprio bagaglio degli

strumenti e delle risorse alle quali attingiamo per affrontare l'esterno.

Sostengo l'idea che un allontanamento familiare sia talvolta la soluzione finale,

necessaria per la risoluzione di una situazione critica e per permettere al bambino di

trovare la propria strada, non rimanendo vincolato ad un passato non sano e difficile.

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Allo stesso tempo credo profondamente nel valore e quindi nella valorizzazione di un

legame come quello familiare, insostituibile, spesso non riedificabile completamente,

ma “salvabile”; accompagnando, non sostituendo ma “lavorando con” la famiglia,

permettendole di conservare le proprie modalità di cura, le proprie tradizioni ed i

propri riti.

È necessario attuare la strutturazione di uno strumento di regolazione giuridica

specifico e di conseguenza politiche di intervento mirate; riportando davvero al

centro dell' interesse e del dibattito giuridico e politico “la cellula germinale” di ogni

società.

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Page 49: Allontanamento; problematico strumento di tutela

Bibliografia e Sitografia

La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano

Famiglia e Costituzione, Biagi Guerini M., Milano, 1989

Manuale del nuovo diritto di famiglia, Cassano Giuseppe, CasaEditriceLaTribuna, 2002

Il diritto di famiglia. Teoria generale, Cicu Antonio, Forni, Bologna, 1978

Prendersi cura delle famiglie, a cura di Paola di Nicola, Carocci, 2002

La famiglia e il diritto, Pocar V. e Ronfani P., Editori Laterza, 2003

Diritto di famiglia, Sesta Michele, Cedam, 2005

Costituzione Italiana, Piccola Biblioteca Einaudi-Scienze sociali, 2005

Famiglia e mutamento sociale

Famiglie e genitorialita oggi. Nuovi significati e prospettive, Bastianoni P. e Taurino A. (a cura di), Unicopli, 2007, Milano

Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali, Paola di Blasio, Unicopli, 2005

La famiglia in Italia, sfide sociali e innovazioni nei servizi (Volume I; aspetti demografici, sociali e legislativi) a cura di Pierpaolo Donati, Osservatorio nazionale sulla famiglia; Rapporto biennale 2011-2012

Famiglia e politiche sociali. La morfogenesi familiare in prospettiva sociologica, Pierpaolo Donati FrancoAngeli, Milano, 1981

Le nuove famiglie, A.L. Zanatta, Il Mulino, 2008, Bologna

Dossier Famiglia in cifre, Istat (2010), Dipartimento delle politiche per la famiglia,Conferenza nazionale della famiglia, 8-10 novembre 2010

Allontanamento familiare

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia; 5° Rapporto di aggiornamento sulmonitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2011- 2012

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La famiglia e il diritto, V. Pocar e P. Ronfani, Editori Laterza, 2003

Rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Province autonome su bambini e adolescenti fuori dalla famiglia in affidamento familiare (a singoli, famiglie e parenti) o accolti nei servizi residenziali nella propria regione; dati al 31 dicembre 2008, Febbraio 2011, Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza“Quaderni della ricerca sociale”, n. 19, Bambine e bambini temporaneamente fuori dalla famiglia di origine. Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2010.

I rapporti di filiazione nei diversi modelli di famiglia; relazione tenuta all’incontro di studi organizzato dal CSM a Frascati il 13 - 15 febbraio 1997

Quaderni del CSM, Diritto di famiglia, n. 76; Criteri di affidamento dei figli minori nellacrisi della coppia, Roma 1994

www.minori.it

www.tavolonazionaleaffido.it

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Ringraziamenti

Desidero ringraziare il Professor Giancristoforo Turri per la disponibilità e cortesia dimostratami, nonche per il prezioso aiuto fornito nella stesura della presente tesi.

Ringrazio Giovanni Odorizzi, per la possibilità di accedere al materiale qui presentato, gli stimoli, il confronto e la fiducia concessami.

Ringrazio il Villaggio del Fanciullo Sos di Trento per essere “casa”.

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