UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI GENOVA (GE, IM, SP, SV) Alcune considerazioni sui rischi specifici dei mezzi di sollevamento dei carichi utilizzati nel porto Genova, 16 Settembre 2015 Ing. Romano Ciancio
UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI GENOVA (GE, IM, SP, SV)
Alcune considerazioni sui rischi specifici dei mezzi di sollevamento dei carichi utilizzati nel porto
Genova, 16 Settembre 2015
Ing. Romano Ciancio
Il lavoro portuale: aspetti normativi
Premessa Il lavoro portuale è stato da sempre associato ad alti livelli di rischio connessi alle
molteplici attività svolte, tutte caratterizzate da significativa pericolosità,
elevata frequenza infortunistica e/o impatto per la salute.
A fronte di questa importanza, il corpus normativo della Salute e Sicurezza nei luoghi
di lavoro in Italia ha tardato ad esprimersi fattivamente sulle attività connesse al porto.
Già il 547/55 poneva tra le esclusioni l’esercizio della navigazione marittima e
l’orientamento comune è stato quello di far rientrare in tale tipologia di attività i lavori
a bordo delle navi e le riparazioni navali in ambito portuale.
Tale atteggiamento è stato confermato anche dal 626/94 che rimandava
all’emanazione di ulteriori dispositivi normativi per attività connesse a settori speciali
come quelli delle forze armate ma anche al mondo del trasporto marittimo.
Il lavoro portuale: aspetti normativi
Una prima definizione di lavoro portuale appare con la Legge 28/1/94 n° 84
Legge 28 gennaio 1994, N. 84 Riordino della legislazione in materia portuale” Articolo 1 La presente legge disciplina l’ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del
piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all’aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all’adozione e alla modifica dei piani regionali dei trasporti
Articolo 16, comma 1 Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere
delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale
.. ma già dall’art. 1 si comprende come l’intento sia quello di una programmazione e classificazione delle aree portuali in relazione al trasporto marittimo. C’è tuttavia un richiamo alla predisposizione da parte dell’ AP di regolamenti che prevedano criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro (art. 17.10 lett. E) .
Il lavoro portuale: aspetti normativi
L’ art. 24 infine contiene la previsione dell’emanazione entro 6 mesi , di un
Regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro
applicabili alle operazioni portuali e di riparazione, manutenzione e trasformazione
navale in ambito portuale.
.. Fin qui un sistema di leggi e regole incerte che contengono previsioni e promesse…
Occorrerà arrivare al 27/07/1999 con l’emanazione del D.lgs. N° 272 per avere una
serie di norme che iniziano a regolamentare i settori delle operazioni e servizi portuali
nonché delle operazioni di manutenzione riparazione e trasformazione delle navi in
ambito portuale con dettaglio di carattere tecnico sugli accessi alle navi, alla
movimentazione dei contenitori , uso e controllo di apparecchi di sollevamento e
attrezzature particolari, lavori in stiva o a contatto con sostanze pericolose, ecc….
Il lavoro portuale: aspetti normativi
Criticità del D.lgs 272/99
Nonostante il notevole passo in avanti, il 272 non contempla vari aspetti che la storia
ha contrassegnato come di rilevante incidenza a livello infortunistico e precisamente:
• Interfaccia porto-nave
• Interfaccia porto – autotrasportatori
• Interfaccia operatore a terra – mezzo
La soluzione per far fronte a tali carenze normative, in attesa della rielaborazione del 272, è stata trovata nella predisposizione e adozione di procedure sulla base di Linee guida e Buone prassi derivanti anche dal confronto con altre realtà .
Il lavoro portuale: aspetti normativi
Un esempio di Buone pratiche.. Il Codice ILO
L‘ ISPESL nel 2007 ha ritenuto utile produrre la versione
in lingua italiana del Codice ILO di Buone Pratiche
sulla Sicurezza e Salute nei Porti rispondendo così
alla richiesta che l'ILO ha rivolto a tutti quei paesi
che hanno ratificato la Convenzione n.152:
l'impegno a promuovere l'utilizzo del Codice
per realizzare nella pratica delle operazioni
lavorative che si svolgono nei porti quei principi
e raccomandazioni operative condivise ed
accettate con la ratifica della suddetta
convenzione ILO.
Il lavoro portuale: aspetti normativi
Un esempio di Buone pratiche.. Il Codice ILO
Il codice ILO contiene raccomandazioni pratiche inerenti le buone pratiche sulla
sicurezza e salute nei porti ed è indirizzato a tutte quelle figure che hanno la
responsabilità o sono coinvolte nella
gestione, nel funzionamento, nella
manutenzione e nello sviluppo dei porti,
inclusi i lavoratori.
Il codice non è uno strumento
giuridicamente vincolante,
ma uno strumento di orientamento
per le figure sopra citate.
Il lavoro portuale: la gestione delle merci
La Gestione delle Merci è una delle principali attività all’interno di un porto
commerciale e si articola in due macroattività:
Circolazione trasferimento e movimentazione delle merci Deposito e stoccaggio
comportando un elevato e variegato numero di Fattori di Rischio.
La Gestione delle merci: Fattori di rischio
• CIRCOLAZIONE DEI MEZZI (variabilità dei flussi e dei percorsi; interferenze con ditte esterne (manutentori,
imprese di pulizie) o terzi (visitatori ecc.) )
• MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI SOSPESI (rischi di caduta di materiale, schiacciamento o
intrappolamento degli operatori ausiliari, problemi di comunicazione con gruista ecc.. )
• TRASFERIMENTO MECCANICO DEI CARICHI (rischi di caduta di materiale, schiacciamento o
investimento con carrelli elevatori )
• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
• LAVORO IN QUOTA
• VIBRAZIONI / RUMORE
• SOSTANZE e PREPARATI PERICOLOSI
• INCENDIO / ESPLOSIONE
• INTERVENTI IN AMBIENTI CONFINATI
• STRESS LAVORO CORRELATO
Profili di rischio di comparto: il Porto commerciale
L’ ISPESL, nella sua attività ultratrentennale di ricerca scientifica , nell’ambito
del progetto SI.PRE. (Sistema Informativo per la Prevenzione, teso alla realizzazione di
un insieme integrato di basi e banche dati alimentate con il contributo delle Regioni e
dei Servizi di Prevenzione delle ASL) ha definito per il Porto di Genova un profilo di
rischio per il Comparto Movimentazione Portuale dei Contenitori realizzando una
flowchart che descrive le principali fasi lavorative nei due settori di attività:
• Attività svolte in banchina
• Attività presso i piazzali di deposito
Sono state definite le tipologie di navi, le tipologie di attrezzature, i profili professionali coinvolti, e per ogni fase di lavoro i rischi specifici e le azioni da intraprendere .
Tale documento costituisce ancora oggi un utile riferimento per la valutazione dei rischi in tale settore.
Link : http://ricercascientifica.inail.it/profili_di_rischio/Contenitori/index.htm
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale : adempimenti di legge
l Messa in servizio e Richiesta di P.V.P. Riferimenti normativi • D.P.R. 459/96 art. 11.3 ripreso dal d.lgs. 17/2010 art.18
• D.Lgs.81/2008: Capo I –Titolo 3 -Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale
All. V -Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro;
All. VI -Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
All. VII -Verifiche di attrezzature
• D.Lgs.27 gennaio 2010, n. 17 [cd. «Nuova direttiva macchine»]
ACCORDI STATO/REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
• Formazione dei lavoratori –G.U. del 11/01/2012
• Abilitazione uso attrezzature lavoro –G.U. 12/03/2012
Periodicità in base all’età e al settore di utilizzo
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale
Controlli Periodici… Art 71.8. il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale
l Controlli Periodici: Sanzioni
Art 71.9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 87. (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
…………..;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale : i mezzi più comuni
Portainer Sono gru a portale con portata di 40/50 tonnellate,
un’altezza di circa 35 metri ed uno sbraccio di circa
40 metri.
Esse garantiscono,tramite il sistema a spreader sostenuto
da quattro funi, un’affidabile stabilità del carico,
un controllo totale sui movimenti orizzontali,
verticali e basculanti.
Sono un tipo di gru che si sposta su binari lungo tutta la
lunghezza della banchina e garantiscono una buona
flessibilità operativa su vari tipi di nave.
Il braccio della gru può essere rialzabile o retrattile
(obbligatorio nei casi di ingombro degli spazi aerei)
per permettere l’ormeggio delle navi.
Sono munite di sistemi d’anticollisione, essendo alloggiate su vie di corsa comuni.
Come tutte le gru il loro limite operativo è costituito principalmente dalle condizioni di forte vento, in cui le
operazioni potrebbero determinare gravi pericoli sia per l’operatore che per il carico medesimo.
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale : i mezzi più comuni
Gru a rotazione Presenti nei Terminal ove non è adottata la tipologia a Portainer,
si utilizzano gru cosiddette a rotazione portuale,
nate per la movimentazione delle merci varie e altresì rese
compatibili agli spostamenti dei CTR mediante appositi spreader
vincolati al gancio e progettati per riprodurre la tecnologia
comune alle gru a portale. Il sistema è efficiente ma, pur avendo
dispositivi di blocco alla rotazione del gancio, non garantisce
un’eguale eccellenza (e necessita di una maggiore padronanza
da parte del manovratore) di controllo, rispetto al sistema
Portainer, sui movimenti orizzontali, verticali e basculanti.
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale : i mezzi più comuni
Transtainer Sono gru a portale, dotate di un sistema,
composto da quattro funi collegate a uno spreader,
che permette l’aggancio e quindi la movimentazione
dei CTR.
Questo tipo di gru ha una elevata capacita operativa,
in quanto l’operatore della gru ha il totale controllo
di tutti i movimenti assiali del CTR.
Come tutte le gru il limite operativo è determinato
principalmente dall’operare in condizioni di forte vento,
con gravi pericoli sia per l’operatore che per il carico
medesimo, e dalla oggettiva scarsa visibilità della
zona operativa immediatamente sottostante
l’operatore.
Sono munite di sistemi anticollisione,
essendo alloggiate su vie di corsa comuni.
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale : i mezzi più comuni
Reach Stacker Sono definiti carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di spreader o altri organi di presa (attrezzature
intercambiabili). In passato venivano associati a gru semoventi ma poiché il carico è vincolato al braccio nel
2003 una circolare ISPESL aveva chiarito che non rientrando nella definizione di Apparecchio di Sollevamento
non erano soggetti a verifiche periodiche da parte degli organi competenti.
Tale posizione è stata superata ed oggi sono oggetto delle verifiche periodiche ex art. 71.11 del D.lgs.81/08 .
Definizione di apparecchio di Sollevamento (Secondo CEN TC 147 del 2/11/1988): Apparecchio destinato ad
effettuare un ciclo di sollevamento di un carico sospeso tramite gancio o altro organo di presa
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale : i mezzi più comuni
Carrello elevatore con forche
Sono carrelli dotati di forche per il sollevamento montate su
un gruppo di elevazione brandeggiabile. Le forche possono
traslare in larghezza (manualmente o attraverso sistemi idraulici)
per adattarsi alle sedi predisposte (tasche) per il sollevamento
dei CTR da 20’ pieni o 40’ vuoti.
Hanno la caratteristica che il gruppo di sollevamento,
costituito da un castello di tiro telescopico, è sufficientemente
basso per entrare negli spazi angusti dei garage delle navi
(carrello ad alzata libera).
Non sono oggetto di Verifica Periodica ex art. 71.11 del D.lgs.81/08, ma sono comunque oggetto dei Controlli
Periodici ex art. 71.8 del D.lgs.81/08.
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale : i mezzi più comuni
Carrello elevatore con organo di presa frontale
Sono carrelli dotati di organo di presa frontale
(costituito da due blocchi di presa nella parte frontale
del CTR, due in basso, due in alto e telescopico
in larghezza per consentire l’aggancio dei CTR da 20’ e da 40’)
per il sollevamento dei CTR.
Sono prevalentemente utilizzati per i CTR vuoti a piazzale,
dove può raggiungere anche l’ottavo tiro.
Esistono anche carrelli elevatori utilizzati nei garage per
la movimentazione dei CTR pieni.
Non sono oggetto di Verifica Periodica ex art. 71.11 del
D.lgs.81/08, ma sono comunque oggetto dei Controlli Periodici
ex art. 71.8 del D.lgs.81/08.
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale
Caso particolare riscontrato nell’attività di P.V.P. Premessa
Il Reach Stacker è progettato per la movimentazione
dei CTR attraverso lo spreader vincolato solidamente
al braccio telescopico ed orientabile idraulicamente.
Il Costruttore può prevedere in sede di progettazione
l’utilizzo di accessori di sollevamento di altra tipologia .
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale
Caso particolare riscontrato nell’attività di P.V.P.
Tra gli accessori /attrezzature intercambiabili possono essere previste anche soluzioni
che consentano la presa mediante sospensione del carico che di fatto diventa
oscillante e non vincolato.
La gestione delle attrezzature di sollevamento in ambito portuale
Se il Costruttore ha previsto tale eventualità all’origine non ci sono problemi.
Ma come si fa a capirlo, non avendo a disposizione il fascicolo tecnico della macchina?
Durante l’attività di PVP, l’Inail di Genova si è posto tale problema, dopo aver rilevato
su diversi esemplari oggetto di verifica, la presenza sul relativo spreader di asole
saldate ai quattro lati dell’organo di presa in corrispondenza
dei twist-locks.
Non avendo inoltre trovato alcuna indicazione di portata,
ne alcun riscontro documentale sulle Istruzioni per l’uso
Il fatto è stato segnalato al DIT-Inail di Roma , che, ha preso
contatti con i relativi Costruttori, in quanto organo
tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte
alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di
sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori (Art. 9 D.lgs 81/08)
Il lavoro portuale: aspetti normativi
In sostanza…. Lo Spreader, dotato dei citati dispositivi di aggancio del carico attraverso altri accessori
di sollevamento (grilli, catene), qualora non previsti dal Costruttore andrebbe ad
introdurre dei Rischi non calcolati e di cui non viene data informazione!
Cambia lo stato di sollecitazione e la risposta del carrello in condizioni dinamiche a
danno della stabilità dell’attrezzatura e quindi dell’operatore!
2 Ipotesi:
• Potrebbe trattarsi di una modifica fatta da un operatore per esigenze di lavoro
• Potrebbe essere una svista del Costruttore che si è dimenticato di integrare le
Istruzioni per l’uso per quel determinato modello…
In tutti i casi riscontrati il Costruttore ha trasmesso le integrazioni all’utilizzatore e ad
Inail.
Di seguito l’esempio di un’ integrazione e la foto della portata
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Bibliografia
• I.L.O.InternationalLabourOrganization-Codice di buone pratiche dell’ ILO sulla sicurezza e salute nei porti-suppl.ai Fogli d’informazione numero 1 anno2007- ISPESL - ISBN978-88-89415-28-2
• ISPESL - Progetto SI.PRE. – Profilo di rischio del Comparto Movimentazione Portuale Contenitori
• Salute e Sicurezza nella movimentazione e nel trasporto delle merci - Spisal AULSS 12 e Spisal AULSS 16-RegioneVeneto
• Salute e sicurezza nei porti tra il decreto 272/99 e il decreto 81/2008 - Dott.ssa Rosaria Carcassi
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