Proc. pen. n. 3345/12 R.G.N.R. Mod. 21 DDA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Direzione Distrettuale Antimafia
FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
- artt. 384 e segg. c.p.p. -
Il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica
Aggiunto, dott. Michele Prestipino Giarritta, del Sostituto Procuratore della
Repubblica DDA, dott.ssa Alessandra Cerreti, e del Sostituto Procuratore della
Repubblica, dott. Rosario Ferracane;
visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti,
tra gli altri, di:
1. BURZOMATO Arturo, nato a Scilla il 24.05.1990, ivi residente in via Umberto I n88;
2. CALABRESE Carmelo, nato a Torino il 27.03.1972, residente a Scilla in via Ieracari n27 int. 5;
3. FULCO Annunziatina, nata a Scilla il 30.12.1965, residente a Palmi Contrada Torre;
4. FULCO Giuseppe, nato a Scilla in data 05.06.1971, in atto detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Benevento.
5. GAIETTI Matteo, nato a Scilla il 22.10.1969, ivi residente in via Provinciale Scilla Melia;
6. LIBRO Francesco, nato a Reggio di Calabria il 21.04.1974, residente a Bagnara Calabra in via A. Vespucci n23;
7. NASONE Antonino, nato a Reggio di Calabria il 28.07.1981, ivi residente in via Largo Tripi Sup. fabbricato D n4, int. 1;
8. NASONE Domenico, nato a Reggio Calabria il 10.04.1983 e residente a Scilla (RC) in via Annunziata nr. 49;
9. NASONE Domenico, nato a Casorate Primo in data 28.10.1969 e residente a Scilla in via Largo Vela n11;
10. NASONE Francesco, nato a Scilla il 29.01.1972, ivi residente in via Roma n40;
11. NASONE Rocco, nato a Scilla il 06.05.1974, ivi residente in via Largo Vela n11;
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12. NASONE Virgilio Giuseppe, nato a Scilla il 19.07.1944, ivi residente in via Canalello n21;
13. PUNTORIERI Pietro, nato a Scilla il 29.09.1988, ivi residente in via Bastia III vico n53;
persone sottoposte alle indagini per le seguenti ipotesi di reato:
NASONE Virgilio Giuseppe, NASONE Francesco, NASONE Domenico (cl.
69), NASONE Rocco, GAIETTI Matteo, FULCO Giuseppe, BURZOMATO
Arturo, PUNTORIERI Pietro, NASONE Domenico (cl. 83), NASONE
Antonino, LIBRO Francesco, FULCO Annunziatina e CALABRESE Carmelo
A) del reato di cui allart. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 6 c.p., per aver fatto parte, con
altre persone allo stato non ancora individuate, dellassociazione mafiosa
denominata ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio
Calabria, nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolata in tre
mandamenti (Tirrenica, Ionica e Reggio Calabria citt) e con organo di vertice
denominato Provincia, associazione che si avvale della forza dintimidazione
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omert che ne
deriva, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica
ed economica, allo scopo:
a) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attivit economiche che si
svolgevano nel territorio attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero
limposizione e la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;
b) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di
attivit economiche nei pi svariati settori, affermando il controllo egemonico nel
territorio;
d) di commettere delitti contro il patrimonio (in particolare danneggiamenti ed
estorsioni), contro la vita e lincolumit individuale ed in materia di armi;
e) di conseguire per s e per altri vantaggi ingiusti;
in particolare, per aver fatto parte dellarticolazione territoriale della ndrangheta
operante a Scilla e territori limitrofi nota come cosca Nasone-Gaietti e nella
specie:
- NASONE Virgilio Giuseppe, con il ruolo di capo della cosca, con compiti di
decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie generali
del sodalizio criminoso; trattandosi in particolare di soggetto in posizione apicale
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cui rivolgersi per ottenere la preventiva autorizzazione a svolgere ogni tipo di
attivit economica nel territorio di Scilla;
- NASONE Francesco, NASONE Domenico (cl. 69) e GAIETTI Matteo con il ruolo di
organizzatori e promotori con compiti di decisione, pianificazione e
individuazione delle azioni concrete da realizzare e delle strategie da mettere in
atto; in particolare, dirigendo e organizzando il citato sodalizio criminoso anche
attraverso la convocazione di apposite riunioni, assumono le decisioni pi
rilevanti individuando le modalit ed i tempi con i quali imporre il pagamento del
pizzo alle numerose imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di
ammodernamento dellautostrada A3 SA-RC e/o nelle altre attivit commerciali
ricadenti nel territorio di Scilla, stabilendo i criteri di suddivisione dei proventi
illeciti conseguiti ed impartendo puntuali disposizioni agli altri associati a loro
subordinati;
- FULCO Giuseppe, NASONE Rocco, BURZOMATO Arturo, PUNTORIERI Pietro,
NASONE Domenico (cl. 83), NASONE Antonino, LIBRO Francesco, FULCO
Annunziatina e CALABRESE Carmelo con la qualit di partecipi attivi della
citata cosca, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, di
inviare imbasciate anche a soggetti detenuti, di partecipare alle riunioni ed
eseguire le direttive dei vertici dellassociazione impartite anche dal carcere,
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio; in
particolare e tra laltro BURZOMATO, PUNTORIERI, CALABRESE e LIBRO con il
compito - dopo aver preso parte a riunioni preparatorie riservate alla
pianificazione delle azioni intimidatorie da compiere ai danni delle imprese
sopra indicate - di effettuare i sopralluoghi preliminari e provvedere poi alla
materiale esecuzione delle predette azioni presso i cantieri delle ditte da
sottoporre a richieste estorsive.
NASONE Virgilio Giuseppe, NASONE Francesco, NASONE Domenico (cl. 69) e
GAIETTI Matteo per aver promosso, diretto ed organizzato larticolazione della
ndrangheta operante a Scilla e territori limitrofi.
Con laggravante che le attivit economiche di cui gli associati intendono
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, il profitto di delitti.
Accertato in Scilla, in provincia di Reggio Calabria, nella Regione Calabria ed in
altre parti del territorio nazionale nellanno 2011 con condotta tuttora in atto.
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NASONE Francesco
B) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione allart.
628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91,
perch, in concorso con Fulco Giuseppe (per cui si proceduto separatamente
nellambito del procedimento penale n. 4398/11 R.G.N.R. DDA), in tempi diversi
e con pi azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza
e minaccia consistite:
1) nellorganizzare e nel porre in essere i seguenti danneggiamenti mediante
incendio:
- in data 19 marzo 2011, presso il cantiere A.N.A.S. sito sulla S.S. 18, al Km.
509, incendio di un compressore marca Sullair modello 17HM;
- in data 28 marzo 2011 presso il predetto cantiere incendio di circa 1000 mq. di
rete utilizzata per il contenimento massi;
2) nel recarsi in pi occasioni, nel periodo compreso tra il 25 maggio ed il 1
giugno 2011, presso il citato cantiere e nel rivolgersi con tono intimidatorio
volto ad incutere timore ed a coartare la volont dellinterlocutore dapprima al
capo-cantiere della ditta Consolidamenti speciali srl Scalia Franco e
successivamente al titolare della predetta ditta DAgata Giuseppe Fabio
richiedendo il pagamento di una somma di denaro;
costringevano limprenditore DAGATA Giuseppe Fabio a versare, in relazione ai
lavori di consolidamento che la ditta stava eseguendo presso il cantiere A.N.A.S.
sito sulla S.S. 18, al Km. 509, nel tratto compreso tra il centro abitato di Scilla e
la frazione di Favazzina, limporto di euro 4.000.00 come prima tranche del
pagamento complessivo di euro 6.000,00 inizialmente richiesto, procurandosi
cos un ingiusto profitto con altrui danno.
Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente
parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).
Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.
416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di
cui al capo A).
Fatto commesso a Scilla (RC) il 1 giugno 2011
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NASONE Francesco C) del reato di cui allart. 629, commi 1 e 2, in relazione allart. 628, comma 3, n.
3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91, perch mediante
minaccia consistita, tra laltro, nellimporre tramite unimbasciata a Speziali
Giuseppe (amministratore della Calme Beton spa) il pagamento di una somma
non inferiore al 3% del valore dellappalto costringeva limprenditore Speziali
Lorenzo, amministratore della ditta Calme Beton srl (societ controllata al 100%
dalla Calme Beton spa), a versare, per poter eseguire la fornitura di calcestruzzo
prodotto presso limpianto sito in contrada Scir del comune di Scilla, materiale
destinato alla realizzazione delle opere di ammodernamento dellautostrada SA-
RC, una somma indeterminata quale tranche dellimporto complessivo pari al 3%
del valore dellappalto conseguito, procurandosi cos un ingiusto profitto con
altrui danno.
Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente
parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).
Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.
416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di
cui al capo A).
Fatto commesso a Scilla (RC) il 1 marzo 2012
NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo, PUNTORIERI Pietro e CALABRESE Carmelo D) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione
allart. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n.
203/91, perch, in concorso tra loro, in tempi diversi e con pi azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:
1) nellorganizzare e nel porre in essere i seguenti danneggiamenti:
- nel periodo compreso tra il 12.08.2011 ed il 22.08.2011, presso il cantiere
PARATIA SCILLA sito nelle adiacenze della strada provinciale per Melia del
comune di Scilla, di una macchina perforatrice marca CASAGRANDE modello
C7-2 matricola nr. C7UZ0135;
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- in data 25.08.2011 lasportazione dalla sede stradale in cui era installato ed il
successivo getto, lungo la scarpata adiacente il cantiere, di un semaforo mobile
per la regolazione della circolazione stradale;
- in data 28.08.2011 leffrazione del lunotto posteriore dellautovettura
noleggiata dalla ditta ed utilizzata dal dipendente Zappia Salvatore;
- la notte tra il 3 ed il 4 marzo 2012, presso il predetto cantiere, di un
compressore marca INGERSOL e del quadro di comando di una sonda, marca
COMACCHIO, modello MC 1200;
- la notte tra l8 ed il 9 marzo 2012, nel medesimo cantiere e mediante un corpo
contundente, del quadro comando e dei tubi idraulici della citata sonda, nonch
lasportazione ed il getto nelladiacente scarpata del semaforo mobile utilizzato
per la regolazione della circolazione stradale;
2) nel posizionare su ciascuno dei mezzi danneggiati la notte tra il 3 ed il 4
marzo 2012 una bottiglia di plastica contenente sostanza liquida, avvolta da
nastro da imballaggio di colore marrone e con una finta miccia incendiaria
realizzata con carta arrotolata;
compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i legali
rappresentanti della ditta Fondazioni speciali spa a versare una somma di
denaro non determinata per poter eseguire lavori di perforazione, che la predetta
ditta si era aggiudicata in subappalto dalla Impresa Carchella s.p.a. e che stava
compiendo presso il citato cantiere e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con
pari danno per la medesima Fondazioni Speciali spa.
Non riuscendo nellintento per cause indipendenti dalla propria volont.
Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente
parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).
Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.
416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di
cui al capo A).
Fatto commesso a Scilla (RC) tra il 12 agosto 2011 ed il 9 marzo 2012
NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro
E) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione
allart. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n.
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203/91, perch, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:
1) nellorganizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 1 ed il 2 marzo 2012,
il danneggiamento mediante un corpo contundente, presso il cantiere della ditta
Mosconi, sito in contrada Oliveto di Scilla, di un autogru di colore
bianco/azzurro, marca Grove, mod. GMK 4080-1 targato ZA704XW, di propriet
della ditta Compagnia Portuale di T. Gull srl;
2) nel posizionare nella medesima occasione sul mezzo danneggiato una
bottiglia di plastica, avvolta da nastro da imballaggio di colore marrone e con
una finta miccia incendiaria realizzata con carta arrotolata;
compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i legali
rappresentanti della ditta Compagnia Portuale di T. Gull srl a versare una
somma di denaro non determinata per poter eseguire lavori di smontaggio delle
scalette poste sui pilastri dellautostrada A3 SA-RC e, quindi, a procurarsi un
ingiusto profitto con pari danno per la medesima Compagnia Portuale di T. Gull
srl.
Non riuscendo nellintento per cause indipendenti dalla propria volont.
Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente
parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).
Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.
416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di
cui al capo A).
Fatto commesso a Scilla (RC) nella notte tra il 1 ed il 2 marzo 2012
NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro
F) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione
allart. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n.
203/91, perch, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:
1) nellorganizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 7 e l8 febbraio 2011, il
danneggiamento mediante un corpo contundente, presso il cantiere della ditta
General Smontaggi srl, sito sul viadotto dellautostrada A3 SA-RC denominato
dAngelo nei pressi dello svincolo per Scilla, di una pala gommata marca
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Kometsu, matricola ha980339 e di un furgone Fiat Ducato targato TO29771F, di
propriet ed in uso rispettivamente alla predetta ditta;
2) nel posizionare nella medesima occasione sulla descritta pala gommata,
nonch su un escvatore marca Hyundai, matricola hy7570025 (in uso alla
General Smontaggi srl), quattro bottiglie di plastica contenenti sostanza liquida
tutte avvolte da nastro da imballaggio di colore marrone e con una finta miccia
incendiaria realizzata con carta arrotolata;
compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i legali
rappresentanti della ditta General Smontaggi srl a versare una somma di
denaro non determinata per poter eseguire i lavori di ammodernamento
dellautostrada A3 SA-RC ottenuti in appalto e, quindi, a procurarsi un ingiusto
profitto con pari danno per la medesima General Smontaggi srl.
Non riuscendo nellintento per cause indipendenti dalla propria volont.
Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente
parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).
Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.
416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di
cui al capo A).
Fatto commesso a Scilla (RC) nella notte tra il 7 e l8 febbraio 2011
NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro
G) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione
allart. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n.
203/91, perch, in concorso tra loro, in tempi diversi e con pi azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:
1) nellorganizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 19 ed il 20 febbraio
2012, il danneggiamento mediante un corpo contundente, presso il cantiere
della ditta A.B.S. ING. s.r.l., sito nelle adiacenze dello svincolo dellautostrada
A3 SA-RC per Scilla, di un rullo compressore marca Vitelli, di un escavatore
Caterpillar modello 225 cabinato e di un altro escavatore Caterpillar modello
219, mezzi di propriet ed in uso alla predetta ditta;
2) nel posizionare nella medesima occasione su ognuno dei predetti mezzi
meccanici danneggiati tre bottiglie di plastica tutte avvolte da nastro da
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imballaggio di colore marrone e con una finta miccia incendiaria realizzata con
carta arrotolata;
3) nellorganizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 6 ed il 7 marzo 2012, il
danneggiamento, presso il citato cantiere della ditta A.B.S. ING. s.r.l., sito nelle
adiacenze dello svincolo dellautostrada A3 SA-RC per Scilla, del vetro
dellescavatore Caterpillar modello 219 gi infranto in precedenza;
compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, i legali
rappresentanti della ditta A.B.S. ING. s.r.l. a versare una somma di denaro non
determinata per poter eseguire lavori, che la predetta ditta si era aggiudicata in
subappalto dalla Impresa Carchella s.p.a. e che stava compiendo presso il citato
cantiere e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la
medesima A.B.S. ING. s.r.l..
Non riuscendo nellintento per cause indipendenti dalla propria volont.
Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente
parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).
Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.
416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di
cui al capo A).
Fatto commesso a Scilla (RC) tra il 19 febbraio 2012 ed il 7 marzo 2012
NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro
H) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione
allart. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n.
203/91, perch, in concorso tra loro, con pi azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:
1) nel recarsi, in data antecedente al 18 febbraio 2012, presso labitazione di
Callore Rocco gi titolare, tramite la figlia Anna, di una concessione per
loccupazione temporanea di unarea demaniale marittima nei pressi del porto di
Scilla, denominata parcheggio lato ovest, finalizzata al posizionamento di un
autofurgone (targato RC092994) per la sommistrazione di alimenti e bevande e
nel rivolgersi al proprio interlocutore con tono intimidatorio volto ad incutere
timore ed a coartarne la volont, chiedendo di ritirare immediatamente la
domanda presentata per il rilascio di una diversa concessione demaniale
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marittima a carattere stagionale per il mantenimento di un chiosco mobile su
automezzo per la somministrazione di alimenti e bevande nellarea del porto di
Scilla denominata Piazzetta;
2) nellorganizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 18 ed il 19 febbraio
2012, nei pressi della stazione ferroviaria di Scilla in cui risultava parcato, il
danneggiamento seguito da incendio dellautofurgone Fiat OM Leoncino 35L
targato RC092994, di propriet di Callore Salvatore Emilio ed in uso al padre
Callore Rocco;
compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Callore Rocco a
ritirare immediatamente la pratica presentata per il rilascio della suddetta
concessione demaniale marittima a carattere stagionale e, quindi, a procurarsi
un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa.
Non riuscendo nellintento per cause indipendenti dalla propria volont.
Con laggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente
parte dellassociazione mafiosa di cui al capo A).
Con laggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui allart.
416-bis c.p., nonch al fine di agevolare lattivit dellassociazione mafiosa di
cui al capo A).
Fatto commesso a Scilla (RC) in data antecedente e prossima al 19 febbraio
2012
Con la recidiva reiterata per Nasone Domenico, Nasone Virgilio Giuseppe e
Fulco Giuseppe (art. 99 c.p.)
Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per Nasone Rocco (art. 99
c.p.)
tutti difesi di ufficio dall'Avv. Francesco FABBRICATORE del foro di
Reggio Calabria, con studio in Reggio Calabria, via Calabria, trav. V, n. 20 (tel. n. 0965/53003 0965/891545), nominato con il presente atto a norma dellart. 97 c.p.p. sulla base degli elenchi predisposti dal Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Reggio Calabria (rich. n. 20122132524),
11
INDICE
CAPITOLO I Premessa 1. Premessa
CAPITOLO II Le fonti di prova: la valenza probatoria delle attivit di intercettazione 1. Il criterio interpretativo delle conversazioni intercettate
2. I criteri identificativi delle voci intercettate
2.1. Le conversazioni tra presenti captate presso la sala colloqui
della Casa Circondariale di Benevento (R.I.T. n. 1206/11 DDA)
2.2 Le conversazioni tra presenti captate allinterno del bar La
Genziana di Scilla (R.I.T. n. 319/12 DDA)
2.3 Le conversazioni telefoniche intercettate
CAPITOLO III Il reato di partecipazione allassociazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
1. Brevi osservazioni su alcuni aspetti correlati al reato di associazione
mafiosa
2. Lorganizzazione delle associazioni mafiose
3. Le finalit delle associazioni di tipo mafioso
CAPITOLO IV I fatti oggetto del presente provvedimento
1. Le indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Villa San
Giovanni: la genesi delle indagini e larresto in flagranza di reato di Fulco
Giuseppe avvenuto il 1 giugno 2011
2. Gli approfondimenti investigativi conseguenti allarresto in flagranza
di Fulco Giuseppe
2.1 Il colloquio in carcere del 12 agosto 2011 (R.I.T. n. 1206/11
DDA)
12
2.2 Il colloquio in carcere del 23 settembre 2011 (R.I.T. n.
1206/11 DDA)
2.3 Il colloquio in carcere dell11 novembre 2011 (R.I.T. n.
1206/11 DDA)
2.4 Il colloquio in carcere del 27 gennaio 2012 (R.I.T. n.
1206/11 DDA)
3. Gli sviluppi investigativi conseguenti alla captazione dei colloqui in carcere: lintercettazione della corrispondenza epistolare intrattenuta dal detenuto Fulco Giuseppe.
4. Ulteriori sviluppi investigativi: gli esiti dellattivit di captazione
allinterno del bar-pasticceria La Genziana di Scilla.
4.1 Conversazione tra presenti del 23 febbraio 2012 (R.I.T. n.
319/12 DDA)
4.2 Conversazione tra presenti del 27 febbraio 2012 (R.I.T. n.
319/12 DDA)
4.3 Conversazione tra presenti del 1 marzo 2012 (R.I.T. n.
319/12 DDA)
4.4 Il sistema esistente per i lavori di ammodernamento
dellautostrada A3 SA-RC
4.5 Conversazioni tra presenti del 29 febbraio 2012, nonch
quelle del 2, 3 e 4 marzo 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA)
4.5.1 Premessa
4.5.2 Le conversazioni registrate allinterno del bar La
Genziana il 29 febbraio ed il 2 marzo 2012 (R.I.T. n.
319/12 DDA)
4.5.3 Le conversazioni registrate allinterno del bar La
Genziana il 3 marzo 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA)
4.5.4 Le conversazioni registrate allinterno del bar La
Genziana il 4 marzo 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA)
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5. Conversazioni tra presenti intercettate allinterno del bar La
Genziana di Scilla il 26 febbraio ed il 3 marzo 2012: lincendio del
furgoncino in uso a Callore Rocco (R.I.T. n. 319/12 DDA)
CAPITOLO V La contestazione del reato di associazione mafiosa
CAPO A della rubrica - Il reato di associazione mafiosa
1. Premessa
2. La cosca Nasone-Gaietti
3. Biografia criminale e rapporti di parentela tra alcuni dei soggetti
coinvolti nella presente attivit di indagine
4. Attualit della cosca Nasone-Gaietti
5. Le posizioni individuali
5.1 Nasone Virgilio Giuseppe
5.2 Nasone Francesco
5.3 Nasone Domenico cl. 69
5.4 Nasone Rocco cl. 74
5.5 Gaietti Matteo
5.6 Fulco Giuseppe
5.7 Fulco Annunziatina
5.8 Nasone Antonino e Nasone Domenico cl. 83
5.9 Burzomato Arturo e Puntorieri Pietro
5.10 Calabrese Carmelo
5.11 Libro Francesco
CAPITOLO VI La contestazione dei delitti di estorsione
1) Lestorsione aggravata consumata ai danni della ditta Consolidamenti
speciali srl (capo B della rubrica)
1. Premessa
2. Gravi indizi di colpevolezza a carico di Nasone Francesco
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2) Lestorsione aggravata consumata ai danni della Calme Beton srl (capo
C della rubrica)
3) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta Fondazioni Speciali
s.p.a. (capo D della rubrica)
1. Premessa
2. Le successive azioni intimidatorie di tipo estorsivo consumate tra il
3 ed il 9 marzo 2012
4) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta Compagnia
Portuale T. Gull srl (capo E della rubrica)
5) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta General Smontaggi
srl (capo F della rubrica)
6) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta A.B.S. ING. srl
(capo G della rubrica)
7) La tentata estorsione aggravata ai danni di Callore Rocco (capo H della
rubrica)
CAPITOLO VII Il pericolo di fuga e le esigenze cautelari
1. Premessa
2. Il pericolo di fuga
3. Le esigenze cautelari
15
CAPITOLO I
PREMESSA
1. Premessa.
Il presente provvedimento trae origine dal collegamento di alcune indagini,
coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e condotte
dal N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni. Tali indagini,
avviate nellestate del 2011, hanno confermato lesistenza e la piena operativit
della storica cosca Nasone-Gaietti, articolazione dellassociazione mafiosa
denominata ndrangheta avente come proprio centro di interessi illeciti il
comune di Scilla ed i territori limitrofi.
Pi in particolare le predette indagini compendiate nellinformativa di reato
depositata dalla Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni il 7 maggio 2012
evidenziano:
1) i riscontri probatori acquisiti immediatamente dopo larresto in flagranza di
Fulco Giuseppe (soggetto pregiudicato per reati in materia di armi e droga,
nonch legato da stretti rapporti di parentela e frequentazione con i
componenti della citata cosca, su cui si dir ampiamente in seguito) per il
reato di estorsione aggravata commesso nel giugno 2011 ai danni di
unimpresa impegnata nella realizzazione dei lavori di ammodernamento della
SS 18 in prossimit del comune di Scilla;
2) gli esiti delle intercettazioni audio-video dei colloqui in carcere del detenuto
Fulco Giuseppe con i propri familiari (R.I.T. n. 1206/11 DDA), nonch quelli
relativi allintercettazione della corrispondenza epistolare intrattenuta dal
Fulco durante il periodo di detenzione (R.I.T. n. 204/12 DDA)
3) il contenuto delle conversazioni tra presenti captate allinterno del bar La
Genziana di Scilla (esercizio commerciale gestito dallindagato Nasone
Francesco) (R.I.T. n. 319/12 DDA);
4) le comunicazioni telefoniche intercorse tra i vari soggetti indagati (R.I.T. n.
2136/11 DDA, n. 2352/11 DDA, n. 2280/11 DDA e n. 161/12);
5) gli elementi oggettivi di riscontro rispetto a quanto emerso dalle suddette
attivit di intercettazione telefonica, epistolare ed ambientale.
Le emergenze probatorie sopra indicate consentono di affermare in modo
inequivocabile lattuale esistenza a Scilla della cosca di ndrangheta
16
denominata Nasone-Gaietti, di delinearne lorganizzazione, la composizione e
le gerarchie interne, nonch di individuarne gli obiettivi economici
illecitamente perseguiti (in particolare la sistematica richiesta e riscossione del
pizzo dalle numerose imprese impegnate nei lavori di ammodernamento
dellautostrada A3 SA-RC) e le strategie criminali pianificate per raggiungere
con la forza di intimidazione del vincolo associativo tali obiettivi (nella specie
attraverso danneggiamenti, incendi ed ogni altro atto di tipo intimidatorio
allinterno dei cantieri delle ditte oggetto di estorsione).
17
CAPITOLO II
LE FONTI DI PROVA:
LA VALENZA PROBATORIA
DELLE ATTIVITA DI INTERCETTAZIONE
1. Il criterio interpretativo delle conversazioni intercettate
Per gran parte le fonti di prova poste alla base del presente provvedimento
sono costituite da esiti di attivit tecniche di intercettazione, sia di
comunicazioni telefoniche che di conversazioni tra presenti. Prima di
analizzare il materiale probatorio opportuno precisare che, nel corso dei
colloqui in carcere di Fulco Giuseppe con i propri familiari, nonch
nellambito delle conversazioni tra presenti registrate allinterno del bar La
Genziana di Scilla sono state captate dichiarazioni sia autoaccusatorie che
eteroaccusatorie. Per cui appare preliminarmente necessario chiarire quale
sia stato il criterio utilizzato da questo Ufficio nellinterpretazione delle
conversazioni intercettate.
In proposito occorre innanzitutto rilevare che indiscutibile laffidabilit
generale dei soggetti intercettati, che si desume sia dai precedenti penali
specifici dai quali alcuni di essi risultano gravati, sia, soprattutto,
dallesame complessivo del contenuto di tutte le conversazioni captate.
Nulla quaestio con riferimento alle c.d. dichiarazioni autoaccusatorie
intercettate -rivelatesi intrinsecamente attendibili e logicamente credibili -
che non necessiterebbero di alcun elemento di riscontro o di conferma, che
pure spesso in concreto stato acquisito.
Rimandando le valutazioni pi specifiche allesame delle singole posizioni,
basti osservare come per gli indagati che siano stati direttamente
intercettati le rispettive dichiarazioni costituiscano nella quasi totalit dei
casi una piena ammissione di responsabilit quali associati mafiosi. Invero,
i riferimenti specifici a fatti, persone e situazioni non potrebbero che
provenire da intranei al sodalizio.
Non emersa ragione alcuna, del resto, per ritenere che le dichiarazioni
autoccusatorie registrate fossero oggetto di invenzione o fantasia, tenuto
18
anche conto dellassoluta delicatezza e importanza delle questioni oggetto
dei dialoghi.
Quanto alle dichiarazioni eteroaccusatorie, evidente che queste abbiano
una maggiore e pi pregnante valenza probatoria soprattutto quando la
fonte conoscitiva del soggetto conversante sia diretta. Nel procedimento in
esame le dichiarazioni etero-accusatorie provengono:
1) da stretti congiunti degli accusati, cio da soggetti che non avrebbe avuto
alcun motivo per accusare persone vicine di fatti penalmente rilevanti ove
questi non fossero stati veri; in ogni caso opportuno evidenziare che gli
elementi di responsabilit a carico dei predetti indagati si fondano anche su
dichiarazioni autoaccusatorie captate e/o su ulteriori attivit di riscontro;
2) da appartenenti alla medesima organizzazione criminale, che si
limitavano a commentare i fatti e che non avrebbero avuto alcuna ragione
per diffamare i soggetti che nelle dichiarazioni captate venivano accusati.
Andranno distinti, ovviamente, i casi in cui la dichiarazione
eteroaccusatoria si sia risolta in una scarna e isolata affermazione da quelli
in cui sia stato possibile valutare compiutamente tutto un complesso di
dichiarazioni -o di elementi di conferma- che si integrano, si raccordano e si
riscontrano tra loro, disvelando un compiuto quadro probatorio.
Il giudizio, pertanto, di massima affidabilit e di massima valenza
indiziaria non emergendo, ripetesi, ragioni di calunnia o millanteria, di cui
non vi traccia in atti. Si tratta, perci, di acquisizioni probatorie
particolarmente credibili, indicative e concludenti, generalmente suscettive
di fornire una ricostruzione degli eventi in maniera la pi aderente ai reali
accadimenti.
La necessit di valutare con la dovuta attenzione le dichiarazioni etero-
accusatorie non deve, tuttavia, far ritenere indispensabile lacquisizione di
riscontri estrinseci ed intrinseci richiesti dal legislatore nellipotesi di
chiamata in correit, prevista dallart. 192, terzo comma, c.p.p., come del
resto ha pacificamente chiarito e ribadito anche la pi recente
giurisprudenza di legittimit: il contenuto di una intercettazione, anche
quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona,
indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche
19
uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non in alcun
modo equiparabile alla chiamata in correit e pertanto, se va anch'esso
attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non
per soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192,
comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 4, sent. n. 35860 del 28.09.06, DELLA
VENTURA; negli stessi termini Cass. Pen. Sez. V, n. 13614 del 19.01.2001,
PRIMERANO; Cass. Pen. Sez. V, n. 38413 del 9.10.2003, ALVARO ed altri;
Cass. Pen. Sez. V, n. 603 del 13.01.2004, GRANDE ARACRI; Cass. Pen.
Sez. I, n. 1683 del 21.01.2004, BARILLA ed altri).
Particolarmente interessante risulta la parte della motivazione della
sentenza nr. 603 del 14.10.03, sopra citata, in cui la Corte spiega in
maniera chiarissima le ragioni per le quali una dichiarazione etero-
accusatoria intercettata non in alcun modo equiparabile alla chiamata in
correit: Non fondata la tesi - secondo motivo di impugnazione - secondo la
quale le parole dei conversanti debbano essere suffragate da altri elementi ai
sensi dell'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. La parificazione tra conversanti e
chiamanti in correit , infatti, improponibile. Il chiamante in
correit persona che interrogata da un giudice o da un ufficiale di
polizia giudiziaria accusa altre persone di avere commesso reati. Si
tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perch molte
possono essere le motivazioni che spingano una persona ad indicare
altri come autori di un reato e non si pu, quindi, escludere che ci
venga fatto a scopo di calunnia. La situazione si resa ancora pi
delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. fenomeno del pentitismo
hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, pur autore di gravi
delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia. Queste sono senz'altro
indicazioni assai preziose che pi volte hanno consentito di individuare gli
autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni.
evidente, per, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti
di criminalit organizzata, la necessit di una valutazione attenta e prudente
di tali prove. Ed per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in
dubbio il principio del libero convincimento del giudice e pur non volendo
introdurre nel processo penale forme di prova legale, ha ritenuto di dettare
precisi criteri di valutazione di prove siffatte che sono quelli indicati
20
dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. La giurisprudenza di legittimit, sensibile
alla complessa problematica, ha poi, in applicazione della norma citata,
ulteriormente precisato detti criteri, che impongono ai giudici una prudente
valutazione di tali prove.
Il discorso fatto non vale ovviamente per i c.d. conversanti. In questo
caso, infatti, si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di
accusare qualcuno all'Autorit Giudiziaria, ma di persone, che, non
sapendo che le loro conversazioni sono intercettate, parlano
liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del
processo per il quale stata disposta la intercettazione.
Tra le tante questioni discusse capita, quando vengano intercettate
conversazioni di persone appartenenti ad organizzazioni criminali, che i
soggetti intercettati discutano di problemi di lavoro, come del resto capita di
fare a molte donne c.d. uomini, ovvero di imprese criminali gi realizzate o da
porre in essere e dei soggetti che hanno compiuto reati e con i quali loro siano
in contatto. La differenza tra le due categorie di persone - collaboratori
di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente, perch nel caso
dei conversanti non vi alcuna consapevolezza di accusare qualcuno
e l'intento di chi parla non quello di accusare, ma essenzialmente
quello di scambiare libere opinioni con un sodale. allora evidente
che tutte le riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la
genuinit delle dichiarazioni del collaboranti non sussistono quando
si tratta di conversazioni intercettate, perch in siffatte situazioni la
spontaneit e la genuinit sono pi semplici da accertare. Una volta
accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, infatti, i
criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli
ordinari e non pu farsi riferimento ai criteri indicati dall'articolo
192 comma 3^ c.p.p... Del resto la Suprema Corte ha gi chiarito che
il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una
precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come
concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli
interlocutori dichiara di avere partecipato, non in alcun modo
equiparabile alla chiamata in correit e pertanto, se va anche esso
attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello
21
probatorio, non va per soggetto, nella predetta valutazione, ai
canoni di cui all'articolo 192 comma 3^ c.p.p. (cos Cass. Pen. 19
gennaio 1991, Primerano, CED 218392;Cass. Pen. 2 aprile 1992, Filice, in
Cass. Pen. 93, 2590; Cass. Pen. 3 maggio 2001, Corso, in CED 220227, che
ha sostenuto che le dichiarazioni, captate nel corso di attivit di
intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa
della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria).
2. I criteri identificativi delle voci intercettate
2.1. Le conversazioni tra presenti captate presso la sala colloqui della
Casa Circondariale di Benevento (R.I.T. n. 1206/11 DDA)
Lidentificazione delle singole voci delle persone partecipanti ai colloqui con il
detenuto Fulco Giuseppe stata resa possibile per il fatto che:
a) lidentificazione dei partecipanti al colloquio avvenuta tramite la previa
esibizione di un documento di riconoscimento agli agenti della Polizia
Penitenziaria al momento dellingresso presso la Casa Circondariale;
b) lintercettazione del colloquio stata effettuta con modalit audio-video, ci
facilitando lindividuazione delle voci dei soggetti intercettati;
c) i militari operanti, essendo certi dellidentit dei participanti di volta in volta
ai colloqui ed acquisendo una certa familiarit, hanno potuto associare
agevolmente le voci dei predetti partecipanti a quelle degli usuari (e talvolta
anche intestatari) delle rispettive utenze telefoniche nel frattempo intercettate,
riscontrando che si trattava delle medesime voci;
d) nel corso delle conversazioni tra presenti i soggetti in argomento si sono
spesso chiamati per nome o per soprannome.
2.2 Le conversazioni tra presenti captate allinterno del bar La
Genziana di Scilla (R.I.T. n. 319/12 DDA)
Lidentificazione delle singole voci delle persone coinvolte di volta in volta nelle
conversazioni stata resa possibile per il fatto che:
22
a) i militari operanti, acquisendo una certa familiarit, hanno potuto associare
agevolmente le voci dei vari partecipanti alle discussioni a quelle degli usuari e
talvolta anche intestatari (v., ad esempio, Calabrese Carmelo) delle rispettive
utenze telefoniche nel frattempo intercettate, riscontrando che si trattava delle
medesime voci;
b) nel corso delle conversazioni tra presenti intercettate i soggetti in argomento
si sono spesso chiamati per nome o per soprannome (Arturo, Franco,
Francesco, Melo, Pietro) o si sono presentati con le loro generalit.
2.3 Le conversazioni telefoniche intercettate
Lindividuazione degli usuari delle utenze telefoniche intercettate stata resa
possibile dal fatto che:
a) i militari operanti, acquisendo una certa familiarit con le voci dei
partecipanti ai colloqui in carcere, hanno potuto associare agevolmente le
predette voci a quelle ascoltate nel corso delle conversazioni telefoniche
intercettate, riscontrando che si trattava dei medesimi soggetti;
b) lesame della rubrica telefonica e del registro chiamate del cellulare
sequestrato a Fulco Giuseppe in occasione dellarresto in flagranza del 1
giugno 2011 ha contribuito ad individuare con certezza gli usuari delle utenze
poi sottoposte ad intercettazione;
c) nel corso delle conversazioni captate gli indagati si sono spesso chiamati per
nome o per soprannome (Arturo, Franco, Melo, Pietro, Matteo) o si sono
presentati con le loro generalit.
Ulteriori specificazioni sui predetti criteri sono inoltre presenti nellinformativa
della Compagania Carabinieri di Villa San Giovanni gi citata (depositata il 7
maggio 2012), nella parte in cui viene stilata una scheda per ciascuno degli
indagati con lindicazione dei connotati descrittivi dellattribuibilit delle voci,
nonch nel corpo del presente provvedimento di fermo con riferimento - ove
necessario - alle singole conversazioni telefoniche o tra presenti intercettate.
23
CAPITOLO III
IL REATO DI PARTECIPAZIONE
ALLASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO
(art. 416-bis c.p.)
1. Brevi osservazioni su alcuni aspetti correlati al reato di
associazione mafiosa.
Con il presente decreto di fermo viene contestato, tra gli altri, il reato di
partecipazione allassociazione ex art. 416-bis c.p., per cui, in via
preliminare, appare opportuno richiamare i pi recenti indirizzi
giurisprudenziali - sul punto ormai consolidatisi - circa i presupposti in
presenza dei quali pu ritenersi integrato il delitto associativo di tipo
mafioso.
Il provvedimento riguarda in particolare larticolazione territoriale della
ndrangheta, nota come cosca Nasone-Gaietti, operante nella fascia tirrenica
della provincia reggina.
Relativamente alla struttura dellorganizzazione denominata ndrangheta, gli
elementi acquisiti nel corso dellattivit di indagine relativa al p.p. 1389/08
R.G.N.R.-D.D.A. (p.p. noto come CRIMINE) hanno consentito di
approfondire in maniera esaustiva la questione fondamentale dellunitariet
dellorganizzazione (cfr. relazione n. 2/10, redatta il 23.2.2010 dalla
Suprema Corte di Cassazione a commento del d.l. n. 4/2010) e di affermare
con certezza quello che gi si era intuito nelle sentenze pronunciate negli
anni passati1: la Ndrangheta unorganizzazione unitaria, divisa in tre
distinti mandamenti (tirrenico, di Reggio Centro e jonico), facenti capo ad
un organismo di vertice, denominato la Provincia, che ha il compito di
cooordinare lattivit dei vari locali e di dirimerne le controversie.
1 Gi nelle sentenze pronunciate nel processo noto come Armonia (proc. pen. n. 14/1998 RGNR DDA),
relativo ad una attivit di indagine svolta alla fine degli anni novanta, gli organi giudicanti avevano registrato un processo evolutivo di tipo piramidale nel senso che dalle conversazioni intercettate era emersa la possibile esistenza di un organismo collegiale egemone sovraordinato ai singoli locali e denominato la Provincia. In particolare la sentenza pronunciata dalla Corte dAppello di Reggio Calabria (sentenza n. 2002/1512 - Reg. sent., 2002/361 Reg. Gen. proc. pen. n. 14/1998 RGNR DDA) concludeva nel senso che la piattaforma probatoria a disposizione non aveva consentito di affermare con certezza lesistenza di tale organismo collegiale egemone, n di individuarne i poteri, pur non potendosene escludere lesistenza.
24
Le cariche della Provincia (Capo-Crimine, Capo-Societ, Contabile, Mastro
Generale, Mastro di Giornata) hanno durata temporanea e vengono
conferite a vari esponenti appartenenti ai tre mandamenti nel mese di
Settembre, in occasione della festa per la Madonna di Polsi.
Sul punto semplicemente straordinarie sono risultate le emergenze
acquisite nel corso dellattivit di indagine relativa al citato p.p. n. 1389/08
R.G.N.R.-D.D.A., che hanno consentito di accertare in diretta il
conferimento delle cariche della Provincia per lanno 2009, decise in data
19.08.09, in occasione del matrimonio fra PELLE Elisa (figlia di PELLE
Giuseppe) e BARBARO Giuseppe, ed entrate in vigore a Polsi il 2.09.09.
Lorgano collegiale di vertice dellassociazione denominata ndrangheta (la
Provincia) coordina non solo lattivit dei locali operanti in Calabria, ma
anche quella delle articolazioni territoriali che hanno sede in altre regioni
italiane o addirittura allestero. Tale assunto, che poteva desumersi gi da
una conversazione tra presenti registrata nel corso della citata Operazione
Armonia (Ci siamo riuniti tutti... tutta la provi... tutta... la chiamiamo la
Provincia, tutta lItalia, ah! Per questo fatto, abbiamo fatto le CARICHE), ha
trovato molteplici riscontri nel corso delle successive attivit di indagine.
Chiarissime sono, in questo senso, le parole di NESCI Bruno, Capo-Societ
di Singen, in Germania, a proposito delle iniziative di un altro associato:
Adesso se lo vuole fare lo fa, per ci devono essere pure quelli del Crimine
presenti, gli ho detto io perch lui dipende di l, come dipendiamo tutti. E
ancora pi drasticamente: . senza ordine di quelli di l sotto non possono
fare niente nessuno. Queste ultime costituiscono parole inequivocabili sul
cui significato nessuno pu nutrire dubbi anche alla luce della sorte toccata
a NOVELLA Carmelo, ucciso nel Luglio 2008 perch cultore del progetto
indipendentista della Lombardia (no lui finito oramai...! e finito...! la
Provincia lo ha licenziato a lui).
Dal territorio calabrese, la ndrangheta si da tempo proiettata verso i
mercati del centro-Nord Italia, verso lEuropa, il Nord America, il Canada,
lAustralia. Linfiltrazione e la penetrazione in questi mercati ha comportato
la stabilizzazione della presenza di strutture ndranghetiste in continuo
contatto ed in rapporto di sostanziale dipendenza con la casa madre
reggina. Occorre, tuttavia, precisare che il principio di unitariet
25
dellorganizzazione comporta anche la possibilit, in alcune circostanze, di
lasciare significativi margini di autonomia per le singole articolazioni
dellassociazione, come si potuto constatare, in particolare, per i locali
operanti in Lombardia.
Ci detto pacifico che la cosca Nasone-Gaietti costituisca una delle
proiezioni territoriali della ndrangheta nella fascia tirrenica della provincia
di Reggio Calabria, non solo in considerazione delle sentenze passate in
giudicato che ne hanno attestato lesistenza per il passato2, ma soprattutto
in ragione del fatto che nel corso dellattivit di indagine compiuta
nellambito del presente procedimento emerso in modo chiarissimo che la
predetta consorteria legittimata, oltre che a sollecitare attraverso
reiterate azioni di danneggiamento ed intimidazioni, ad imporre ed a
riscuotere, nella rispettiva zona di competenza, una quota dei proventi delle
estorsioni connesse ai lavori di ammodernamento dellautostrada A3 SA-RC
(il famoso tre per cento del capitolato), somma pretesa a titolo di
imposizione di pizzo anche in Calabria da parte delle cosche che
esercitano il proprio dominio nei territori in cui vengono eseguiti i lavori;
nonch ad ottenere, con la forza di intimidazione derivante dal vincolo
associativo ed avvalendosi della relativa condizione di assoggettamento e di
omert, il pieno controllo del territorio e la gestione di altre fette del tessuto
economico (v. lepisodio estorsivo ai danni di Callore Rocco), seppure non
coinvolte nei citati lavori di ammodernamento.
Essendo incontestabile, alla luce di quanto sopra, che il sodalizio in
discorso rientri pienamente nei paradigma dellassociazione di tipo mafioso
di cui allart. 416 bis c.p., appare del tutto superflua in questa sede una
disamina generale sul reato in discorso, del quale ci si limiter ad
esaminare solo alcuni aspetti.
Le questioni principali afferiscono alla natura permanente del reato e
concernono lindividuazione dei fatti o atti tipici che possano dirsi
interruttivi della permanenza, con i conseguenti rilevanti riflessi in tema di
ne bis in idem, di reato continuato, come anche sulla sussistenza della
condotta nei periodi temporali contestati a ciascun imputato. Esula da tale
2 Vedi sentenza della Corte dAssise di Appello di Messina n. 11/98, depositata il 22.02.1999 e divenuta irrevocabile il 31.03.1999
26
disamina lipotesi della volontaria cessazione della condotta con
lirreversibile abbandono della associazione da parte dellagente, che
ovviamente costituisce la pi tipica causa di interruzione della condotta
permanente, ma non presenta aspetti problematici in punto di diritto.
Vengono in primo luogo in rilievo gli effetti della sopravvenuta carcerazione
di un associato (nella specie, da ultimo, FULCO Giuseppe). Sul punto
lorientamento della Suprema Corte, da cui non vi ragione di discostarsi,
oramai consolidato nel senso di ritenere che la circostanza dell'arresto di
uno dei partecipanti all'associazione non pu, per ci solo, escludere il
concorso nell'attivit successiva esplicata dagli altri membri
dell'associazione rimasti in libert, quando non risulti dimostrato che la
detenzione di tale compartecipe abbia interrotto il vincolo che univa i
partecipanti al sodalizio criminoso. La condotta antigiuridica, infatti, ben
pu persistere, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello morale, nello
stato di detenzione che non impedisce di concepire, organizzare ed eseguire
delitti servendosi di altri (v. Cass. Sez. VI, 11/2/1994 n. 1793, De Tommasi;
Cass., Sez. 1, 8/3/93 n. 550; Cass. Sez. 1, 12/2/88 n 1896; Cass. Sez. 2,
14/12/85 n 1934; Cass. Sez. 1, 13/3/84 n 6092).
Tale orientamento appare condivisibile in linea generale ed pienamente
rispondente alle concrete risultanze procedimentali concernenti lassociato
FULCO Giuseppe, essendo emersa, con assoluta e convergente conducenza
degli elementi investigativi acquisiti, la persistente attivit di questultimo, e
la sua capacit di far pervenire con ogni mezzo - prevalentemente messaggi
verbali nel corso dei colloqui con la madre e la sorella (anchesse intranee
allassociazione) - allesterno direttive relative alle vicende dellassociazione,
spesso con precise istruzioni o nulla osta relativi ad imprese delittuose da
commettere ovvero ad azioni da non effettuare.
Appare infine opportuno enunciare in questa sede alcune considerazioni di
carattere generale relative alla valutazione del materiale indiziario-
probatorio con specifico riferimento ai gravi indizi di colpevolezza del reato
associativo. Il problema assume rilievo in quanto il delitto di partecipazione
ad associazione per delinquere di tipo mafioso si configura come reato a
forma libera perch il legislatore non descrive in modo particolare la
condotta tipica, ma si limita ad affermare che commette il reato chiunque
27
ne fa parte. Ne deriva che la condotta di partecipazione, che pu assumere
forme e contenuto variabili, consiste sul piano oggettivo nel contributo,
purch apprezzabile e concreto, al piano criminoso e, quindi, alla
realizzazione delloffesa tipica agli interessi tutelati dalla norma
incriminatrice, qualunque sia il ruolo che lagente svolga nellambito
associativo.
In definitiva, partecipe, nel senso richiesto dallart. 416 bis c.p., chiunque,
allinterno dellorganizzazione, e quindi in modo non occasionale, esplichi
una qualsiasi attivit, ancorch di importanza secondaria, che ridondi a
vantaggio dellassociazione considerata nel suo complesso, con la
consapevolezza e la volont di associarsi allo scopo di contribuire
allattuazione del programma dellorganizzazione, senza per che sia
necessario che tale fine egli persegua direttamente.
Per cui appare opportuno precisare che questi Pubblici Ministeri, nel
valutare la condotta di partecipazione allassociazione mafiosa, intendono
rifarsi alle pi recenti pronunce della giurisprudenza di legittimit in
materia di partecipazione al delitto associativo, secondo cui
28
oltre a molteplici, variegati e per significativi facta concludentia)
dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la
sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonch
della duratura, e sempre utilizzabile, messa a disposizione della
persona per ogni attivit del sodalizio criminoso, con puntuale
riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato
dallimputazione>> (SS.UU., nr. 33748 del 12.07.05, MANNINO). Nel
valutare la condotta del partecipe allassociazione mafiosa, pertanto, si
avr riguardo al contributo offerto in concreto da ciascun soggetto e non
alla sussistenza o meno di una formale affiliazione, in quanto (cfr.
Cass. Sez. I, sent. nr. 32094 del 18.02.04, INGRASCIOTTA ed altri).
Si osserva, poi, che il dato dellappartenenza al sodalizio va ricercato
essenzialmente con la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei
contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni, oltre che, ovviamente,
con lindividuazione di estremi di partecipazione ai reati che lassociazione si
data come scopo. Come osserva sul punto la Suprema Corte: in tema di
partecipazione ad associazione a delinquereil fulcro centrale della prova
costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la
prova dellesistenza della volont di assumere il vincolo associativo desunta
per lo pi dallesame dinsieme di condotte frazionate ciascuna delle quali
non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e
attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese
dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono lespressione del
programma delinquenziale oggetto dellassociazione stessa (Cass. sez. VI,
1525/97).
Trattandosi, come detto, di un reato a forma libera, la principale
caratteristica della prova deve essere quella della tendenziale specificit,
non sembrando sufficiente la mera indicazione di appartenenza di un
29
soggetto al sodalizio malavitoso senza lindicazione di circostanze specifiche
idonee ad illustrare in concreto i connotati di tale appartenenza.
Un primo grado di specificit dato dai connotati pi elementari, quali ad
esempio lindicazione dellepoca di affiliazione, il gruppo o sottogruppo di
appartenenza, la particolare amicizia o vicinanza per rapporto di affinit e/o
parentela con altro associato e pi in generale qualsivoglia elemento,
caratteristica o episodio (anche non delittuoso) relativo ad un soggetto.
Un grado pi elevato di specificit hanno invece quelle indicazioni relative al
ruolo dellassociato ed alle singole attivit poste in essere in favore del
sodalizio e da questo in favore dellassociato; pi in generale rileva
lindicazione di tutte quelle attivit in cui si sostanzia lagire associativo.
Nel valutare le posizioni dei singoli partecipi, tuttavia, non si deve
dimenticare che il ricorso alla forza di intimidazione non costituisce una
modalit di realizzazione delle condotte poste in essere dai singoli associati,
ma costituisce lelemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono
in vista dellottenimento degli scopi propri del gruppo criminale. Non ,
pertanto, necessario dimostrare che tali strumenti siano stati utilizzati in
concreto da ciascuno degli associati, ma semplicemente che questi fossero
consapevoli di disporre di essi e che si muovessero in un contesto socio-
ambientale che riconosceva a loro, o al gruppo in s considerato, tale
autorit di carattere mafioso, assoggettandosi, apparentemente in maniera
volontaria, alle pretese provenienti dal clan.
A questo proposito occorre tuttavia precisare che il grado di specificit
rilevante ai fini dellindividuazione della valenza probatoria del singolo
elemento del quadro accusatorio; tutti gli elementi sono poi soggetti ad una
imprescindibile valutazione unitaria, il che significa che anche un elemento
probatorio generico (quale la semplice indicazione di appartenenza) non pu
essere ignorato ed escluso ma soggetto ad apprezzamento, sia pure per la
ridotta valenza probatoria che possiede (ad esempio quale elemento di
riscontro di un altrui specifico contributo).
Nel caso di specie costituiscono, tra gli altri, elementi sintomatici
dellappartenenza degli odierni indagati ad una cosca di tipo mafioso (per
lappunto la cosca di ndrangheta Nasone-Gaietti) le innumerevoli estorsioni
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aggravate dal metodo mafioso, commesse nella forma consumata (v. capi B)
e C) della rubrica) e tentata (v. capi da D) ad H) della rubrica) nel medesimo
contesto territoriale (non a caso quello in cui domina storicamente la citata
cosca) ai danni delle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento
dellautostrada A3 SA-RC ovvero di altri soggetti economici operanti a Scilla
(cfr., sul punto, tra le altre, Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 47048 del 10/11/2009, nella
quale si legge che la partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito
di un contesto mafioso costituisce per s solo elemento gravemente indiziante di partecipazione
al gruppo criminale, senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione
con altri associati).
2. Lorganizzazione delle associazioni mafiose
Altro aspetto da analizzare, riferendosi ad un momento importante e
sostanzialmente imprescindibile delle associazioni mafiose, quello della
relativa organizzazione.
Il momento organizzativo essenziale in ogni associazione, quasi implicito
nella forza del vincolo e sol meno tipizzante, poich comune alla
associazione a delinquere semplice, e anzi proprio su questa si formata la
relativa elaborazione giurisprudenziale, che, in mancanza di una specifica
indicazione del legislatore, rimarca il carattere di stabilit e i dati di
organizzazione interna.
Si detto che non necessaria una organizzazione molto complessa, che
pu essere sufficiente anche che sia semplice e rudimentale purch
adeguata e funzionale alla realizzazione del programma. Va detto, in realt,
che appare rilevare la stabilit e permanenza del vincolo, che lelemento
distintivo di una societ rispetto alla diversa fattispecie del concorso nella
consumazione di reati. Ci perch sussiste pur al di l delle singole fasi di
attuazione del programma criminoso, e non solo nellattuazione dei delitti,
rilevando il rapporto anche sotto un profilo potenziale, anche nei momenti
in cui non ve n alcuna manifestazione e attuazione.
Lessenziale che il soggetto risulti pronto e sodale, non che sia
costantemente attivo ed utilizzato. Come evidente, questo principio di
carattere generale ha una forte incidenza sulla valutazione delle singole
31
partecipazioni associative. Del resto, lassociazione mafiosa, per le sue
caratteristiche pi penetranti ed incisive, a maggior ragione , quasi per
necessit intrinseca, strutturata.
Va poi considerato che di regola i singoli gruppi mafiosi promanano da
sodalizi storici, ne costituiscono la realizzazione nel singolo momento ma
sono in realt un segmento di una mafia sempre uguale e quindi con
strutture consolidate in cui, per i pi vari accadimenti, e raramente per
decessi naturali, vi sono continue mutazioni soggettive.
Restano e si tramandano gli elementi tipici della forza di intimidazione, con
i connessi assoggettamenti e omert, ma anche la struttura originaria in cui
vengono ad inserirsi i nuovi entrati.
Tale dato talmente implicito, nei metodi e obiettivi, che normativamente
non si disciplina ma si presuppone. Resta solo vero che i dati strutturali
non devono seguire un necessario modello standard, ma solo essere tali da
avere quei mezzi e raggiungere quei fini previsti dal legislatore.
Sotto questo aspetto anche la divisione per ruoli, secondo capacit e
competenze, inevitabile poi in fatto, ma si tratta comunque pi di una
ricostruzione della dottrina, peraltro basata su dati storici e di effettivit,
che di una reale necessit. Vero in fatto che le strutture mafiose si
presentano di regola strutturate gerarchicamente, e che una certa
selezione e divisione di compiti per competenza, capacit e coraggio quasi
naturale, ma nulla vieterebbe in teoria una struttura democratica o
egualitaria e, per esempio, assoluta intercambiabilit di ruoli.
La strutturazione accertata con ruoli , in realt, solo una maggior prova di
organizzazione e stabilit.
3. Le finalit delle associazioni di stampo mafioso
Come si gi anticipato, pacifico , poi, con riferimento allaspetto
finalistico delle associazioni, che non necessaria lattuazione delle tipiche
e alternative finalit normativamente espressamente previste, che il reato
resta consumato anche solo col dato programmatico predisposto e solo con
lavvalersi della forza di intimidazione.
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Tale ultimo aspetto, se non implica necessariamente il porre in essere atti
intimidatori richiede, per, comunque dei comportamenti, anche se essi
partendo dal metodo non giungano alla realizzazione dei fini. Lobiettivo pu
essere solo commettere delitti, e in questo caso la distinzione dalla
associazione semplice sussiste solo se c metodo mafioso.
Comunque lobiettivo di commettere delitti resta una costante, e quindi
laspetto generale rispetto agli altri ed eventuali ulteriori fini.
Quali delitti siano necessari non viene indicato dal legislatore, per
evidente che le estorsioni organizzate, lingerenza negli appalti, la
realizzazione di monopoli con violenze e minacce, i traffici di stupefacenti e
armi sono i marchi di fabbrica della mafia e che per tali reati, per le pi
varie ma evidenti ragioni, sono funzionali intimidazioni e assoggettamenti
diffusi.
La finalit di commettere delitti non in s tipizzante n principale, in
genere i delitti non sono compiuti per se stessi o anche solo per contingente
arricchimento ma nellambito di strategie di ricerca del potere e del potere
economico, con intimidazione e violenza usati come normali strumenti di
lavoro e di profitti. Anche gli stessi omicidi di mafia, tra cosche, hanno
finalit ultime imprenditoriali, in quanto innegabilmente dirette a realizzare
il monopolio delle attivit criminose, e dei connessi profitti, su un dato
territorio, e quanto esposto nel capitolo dedicato alla riapertura della faida,
con particolare riferimento alla causale della stessa, ne costituisce
innegabile dimostrazione.
Obiettivo sono spesso anche fasce di attivit lecite e il legislatore largo e
alternativo sui fini, perch il monopolio e lingiusto vantaggio non sempre
sono di immediato rilievo penale, ed ha quindi tenuto conto di tale dato
tendendo a colpire a largo spettro le imprese che utilizzino i metodi mafiosi
indicati. Il ricercare genericamente vantaggi e profitti ingiusti , appunto e
logicamente, la previsione onnicomprensiva e di chiusura della norma.
Non inoltre indispensabile ricercare la prova dei completi organigrammi
delle cosche, n del singolo ruolo di ogni associato, essendo sufficiente
verificare la esistenza della cosca, leffettivit della rappresentativit, e poi il
33
contributo individuale dei soggetti che sono indagati in questo
procedimento.
Per pacifici principi generali non necessario, anche a fronte di una
contestazione associativa, che siano imputati ed individuati tutti gli
associati, potendo per ipotesi estrema il processo esser fatto nei confronti di
un solo imputato, e con segmenti di condotta non gravissimi, purch la
prova evidenzi la esistenza di una complessiva associazione con le
caratteristiche normativamente prescritte.
N necessario che vi siano atti costitutivi, n verbali assembleari della
nuova associazione, ma una operativit comune per le finalit comuni e con
la specificazione che lassociazione, specie per i casi in cui vi (come nel
caso concreto) una successione in vita.
Nel corso dellintera attivit di indagine su cui si dir ampiamente fra
breve si percepisce un capillare controllo e potere sul territorio, il terrore e
lomert della gente3 e delle imprese4, la finalit e anzi lattuazione di
ingiusti profitti da estorsioni e la longa manus sugli appalti e su qualsiasi
fonte di ricchezza.
Come si esporr, tutti i profili di diritto evidenziati sono presenti, dalla
paura della gente tale in alcuni casi da non richiedere violenza (v. lipotesi
dellestorsione ai danni della ditta Calme Beton srl), alle violenze sistematiche che
tale paura hanno sedimentato a tali livelli da determinare terrore il solo
nome del gruppo (v. la circostanza relativa alle innumerevoli azioni intimidatorie di tipo
estorsivo compiute in un breve arco temporale nel territorio di Scilla), allorganizzazione
gerarchica complessa con mezzi e uomini, alle attivit e finalit non singole
ma massicce e capillari su tutte le imprese attualmente impegnate nel
completamento lavori di ristrutturazione dellautostrada A3 SA-RC.
Ma soprattutto evidente che lorganizzazione mafiosa in argomento si
ritiene padrone pieno ed esclusivo del territorio, con tutti i relativi poteri.
3 Come si vedr a proposito del danneggiamento seguito da incendio del furgoncino in uso a Callore Rocco
(avvenuto a Villa San Giovanni il 20.02.2012), questultimo pur pienamente consapevole del movente e dellautore dellazione delittuosa ha dichiarato in sede di denuncia di non aver subito estorsioni e/o minacce n di aver avuto contrasti con alcuno. 4 Fatta eccezione per il caso della ditta Consolidamenti speciali srl (vicenda conclusasi con larresto in
flagranza dellindagato Fulco Giuseppe), in tutte le denunce presentate alle FF.OO. dalle ditte impegnate nei lavori di ammodernamento dellautostrada SA-RC, vittime di azioni intimidatorie di tipo chiaramente estorsivo, non sono mai stati forniti elementi utili alla prosecuzione delle indagini ed in tutti i casi i soggetti
denuncianti hanno negato di aver subto minacce e/o richieste estorsive.
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E mafia che vive anche del prestigio dei capostipiti mitici, come
nellambito dellindagine emerge nel colloquio tra lindagato Nasone
Francesco cl. 72 e Callore Rocco (soggetto vittima pochi giorni prima
dellincendio di un mezzo dallo stesso utilizzato per la vendita di panini e
bevante presso il porto di Scilla), laddove questultimo pienamente
consapevole del coinvolgimento del suo interlocutore nel danneggiamento
si piega allatto di intimazione e chiede di poter risolvere la questione con
Nasone Francesco, senza disturbare il padre Nasone Viriglio Giuseppe, di
cui per chiaramente riconosce il prestigio e lautorit carismatica.
E su tale ultimo punto il dato appare confermato anche dal contesto di
mafia tracciato, e dalla circostanza che in esso non pu negarsi che lessere
detenuto e per gravi reati, crei un alone di prestigio e timore, tale da
consentire il mantenimento di un potere esterno quando ricorrano due
condizioni, presenti nella specie, e cio la possibilit di comunicazione con
lesterno e la connessa esistenza allesterno di un gruppo che resti fedele e
pronto alla esecuzione degli ordini (v. la circostanza relativa agli ordini ed
alle direttive, poi concretamente eseguite, impartite nel corso dei colloqui
dal detenuto Fulco Giuseppe tramite i propri familiari ai cugini Nasone
Antonino e Nasone Domenico cl. 83 facenti parte anchessi dellassociazione
di stampo mafioso che ci occupa).
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CAPITOLO IV
I FATTI OGGETTO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
1. Le indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Villa San
Giovanni: la genesi delle indagini e larresto in flagranza di reato di Fulco
Giuseppe avvenuto il 1 giugno 2011
In data 19 marzo 2011, limprenditore catanese DAGATA Giuseppe
Fabio, titolare della ditta Consolidamenti Speciali s.r.l., societ incaricata di
effettuare i lavori di consolidamento di un costone roccioso per conto
dellA.N.A.S. sulla S.S.18, denunciava presso la Stazione Carabinieri di Scilla,
lincendio di un compressore marca Sullair modello 17HM. Il successivo 28
marzo, lo stesso imprenditore denunciava presso la medesima Stazione dei
Carabinieri, lincendio di circa 1000 mq di rete utilizzata per il contenimento di
massi.
In relazione a tali denunce, venivano avviate una serie di attivit volte ad
addivenire allindividuazione dei responsabili e a definire se tali eventi fossero
riconducibili ad una comune matrice criminosa di tipo mafioso. La reiterazione
dei danneggiamenti, lobiettivo prescelto (unimpresa in piena attivit) e
lambito territoriale in cui tali fatti si erano verificati (cio il territorio di Scilla,
controllato dalla cosca Nasone Gaietti, dedita storicamente come
ampiamente emerso in sede giudiziale alla commessione di reati di tipo
estorsivo) facevano sin da subito ipotizzare un coinvolgimento della cosca di
ndrangheta insediata nel territorio, trattandosi di atti intimidatori prodromici
alla richiesta diretta di denaro che sarebbe stata effettuata direttamente sul
cantiere da un emissario della cosca.
La predetta intuizione investigativa trovava conferma in data 26 maggio 2011
(v. all. n. 1 citata informativa), allorch il DAgata si presentava presso gli uffici della
Compagnia CC di Villa San Giovanni per denunciare quanto segue:
OmissisIn data 25/05/2011 venivo avvisato da un mio dipendente
che nella stessa giornata, intorno alle ore 13,00, veniva avvicinato da una
persona, la quale gli chiedeva di contattare il responsabile
dellimpresa, perch se ci non fosse avvenuto gli stessi avrebbero
36
dovuto abbandonare il cantiere ed andare via. Latteggiamento era
intimidatorio ed arrogante. Il mio operaio gli ha detto che mi avrebbe trovato
lindomani, cio oggi. Fino alle ore 11,00 odierne non si presentato nessuno.
Subito dopo sono accorso presso Questi Uffici per sporgere denuncia querela.
Voglio precisare che ieri, alle ore 13,24, dopo avere appreso quanto dettovi ho
immediatamente contatto Voi Carabinieri.
Successivamente lo stesso imprenditore integrava quanto denunciato in
precedenza (v. all. n. 2 citata informativa) e riferiva quanto segue:
Ad integrazione di quanto gi denunciato in data odierna, uscito da questi
uffici, mentre tornavo presso il cantiere di Scilla, venivo avvisato
telefonicamente dal mio capo operaio SCALIA Franco che poco prima, la
persona che il giorno precedente aveva chiesto di me, si era ripresentato
a bordo di una Renault Clio vecchio tipo di colore grigio chiaro. Nella
circostanza gli riferivo che stavo quasi per raggiungere il cantiere dove mi
avrebbe spiegato meglio laccaduto. Ivi giunto, mentre il capocantiere mi
spiegava quanto accennatomi al telefono, giungeva una persona a bordo
di una Vespa Piaggio 50 cc. di colore giallo chiaro targata 90VJ8.
Questi, in un primo momento, senza togliere dalla testa il casco, si fermava
nelle adiacenze del cantiere osservando quanto accadeva allinterno. Poco dopo
mi avvicinavo a lui chiedendogli il motivo della sua presenza. In un
primo momento mi rispondeva vagamente che stava soltanto osservando i
lavori in corso, ma in seguito, mi chiedeva dapprima se ero io il titolare
della ditta ed in seguito da quale citt provenivo. Io gli rispondevo che la
mia ditta di Catania, come anche gli operai alle mie dipendenze. Luomo
allora mi chiedeva se ritenevo giusto che da Catania stavo eseguendo un
lavoro a Scilla senza far campare le persone del posto. Allinizio ho fatto
finta di non capire la sua richiesta ma in seguito ho chiesto io a lui di cosa
avesse bisogno. Luomo, con fare minaccioso, mi chiedeva a quanto
ammontava limporto dei lavori ed appurato che la cifra ammontava a
245.000 euro, avanzava una richiesta di denaro pari a 6.000 euro. Nella
circostanza mi faceva capire che anche le altre imprese che lavorano in
zona sono soggette alle medesime richieste e che normale che
corrispondano una cifra proporzionale allimporto dellappalto che
stanno eseguendo. Luomo, che mostrava anche di capire le mie difficolt a
reperire una somma di denaro simile in cos poco tempo, mi faceva capire che
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il trattamento che mi stava riservando era di favore. Nella circostanza mi
chiedeva di consegnare tale somma entro tre giorni. Io, manifestando
nuovamente difficolt a reperire la somma richiesta, concordavo la
consegna di 4.000 euro per gioved prossimo alle ore 13.00 con riserva
di consegnare la rimanenza in una data successiva.
Ricordo di avergli chiesto se fosse stato lui a bruciarmi il compressore
presso il medesimo cantiere di Scilla ma questo mi rispondeva che
tornato da poco in paese in quanto si trovava allestero, ma che comunque la
colpa del danneggiamento la mia poich dovevo rivolgermi prima di
iniziare i lavori ad un qualche soggetto non meglio specificato del luogo
per pagare la somma di denaro che in quel momento mi stava chiedendo
lui. Voglio comunque precisare che luomo, a mio avviso, non sapesse veramente
nulla dei danneggiamenti pregressi che ho patito nel medesimo cantiere di
Scilla.
A.D.R.: Sono in grado di riconoscere la persona che mi ha richiesto il
denaro in quanto, come ho gi detto in precedenza, indossava un
vecchio casco di colore grigio tipo jet e quindi il viso era completamente
scoperto.
Omissis A.D.R.: Se me lo mostrate in foto sono sicuramente in grado di
riconoscere la persona che venuta oggi in cantiere a chiedermi il
denaro.
A.D.R.: Per lestorsore sembrava che fosse normale che la mia ditta
pagasse il pizzo, spiegandomi che sicuramente la stessa cosa facevo
anche nei cantieri che ho a Catania.
A.D.R.: Ricordo che luomo parlava litaliano e francamente la cadenza non mi
sembrava del posto.
A.D.R.. Luomo, andando via, mi lasciava intendere di non rivolgermi per
nessuna ragione al mondo alle Forze dellOrdine altrimenti ci sarebbero
state delle ritorsioni.
Sulla base delle inequivacabili indicazioni fornite dal denunciante si aveva
modo di accertare che il contrassegno identificativo n90VJ8 della Vespa
Piaggio 50 cc. mezzo utilizzato dallestorsore per raggiungere il cantiere della
ditta Consolidamenti speciali srl risultava essere intestato a NASONE
Domenico cl. 69 (figlio del capo cosca Giuseppe ucciso nel 1987, di cui in
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seguito ampiamente tratteggiata la biografia criminale), mentre il suddetto
ciclomotore, alle ore 22.19 del 14.08.2010, era stato controllato dai
Carabinieri di Scilla in via C. Colombo di quel centro condotto dallodierno
indagato FULCO Giuseppe (cugino di primo grado del predetto Nasone
Domenico).
Successivamente, considerando quanto dichiarato dallimprenditore, la
minuziosa descrizione dellestorsore e le risultanze investigative, si poneva in
visione al denunciante un fascicolo fotografico contenente, tra le altre, la foto
del FULCO, con il seguente esito:
Riconosco senza ombra di dubbio il soggetto ritratto nella foto n8
quale autore della richiesta estorsiva precedentemente denunciata (la
foto n 8 corrispondeva proprio a quella di FULCO Giuseppe).
In data 1 giugno 2011 (data fissata per la consegna di parte del denaro
oggetto della richiesta estorsiva), nei pressi del cantiere di Scilla della ditta
Consolidamenti speciali srl veniva predisposto un servizio di osservazione con
lausilio di telecamera digitale, supportato da un dispositivo di pronto
intervento mirato alleventuale arresto del colpevole, nonch alla prevenzione
di eventuali altri pi gravi delitti. Tale attivit inoltre era stata implementata
dallintercettazione ambientale presso il suddetto cantiere, nonch allinterno
ed allesterno dellautovettura del DAGATA Giuseppe Fabio, autorizzate con
decreto n1177/11 R.I.T., datato 31.05.2011 (v. all. n. 9 citata informativa), emesso
da questo Ufficio.
Tale servizio in effetti si concludeva con larresto in flagranza di reato di
FULCO Giuseppe, il quale dopo aver ricevuto dal DAgata, come concordato,
un parte della complessiva somma di denaro pattuita (euro 4.000,00) ed
essersi allontanato a bordo della suddetta Vespa Piaggio 50 c.c. veniva
fermato dalle FF.OO. a poca distanza dal cantiere con ancora in dosso il
denaro estorto ed un coltello a serramanico (v. all. n. 3 e 4 citata informativa).
In data 27.10.2011, il G.U.P. del Tribunale di Reggio di Calabria dichiarava
limputato FULCO Giuseppe colpevole dei reati di porto illegale di arma ed
estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare
unassociazione mafiosa, nonch commessa con violenza o minaccia
esercitata da soggetto appartenente ad associazione di cui allart. 416-bis
c.p., condannandolo in sede di giudizio abbreviato alla pena finale di anni 9
e giorni 20 di reclusione (v. all. n. 5 citata informativa).
39
Si riportano di seguito alcuni passaggi motivazionali della citata
sentenza di primo grado:
Ed proprio il risultato delle intercettazioni che, riscontrato dal
contenuto della denuncia resa dalla p.o., converge con questultima
nella piena prova della responsabilit penale del FULCO per il fatto
ascrittogli. Ed infatti dalle dichiarazioni rede dal DAGATA in sede di
denuncia e nel corso del dialogo riportato si evince senza alcun dubbio
che lodierno imputato abbia posto in essere nei confronti della vittima
di turno quel potere di intimidazione e persuasione frutto della sua
evidente appartenenza alla societas sceleris, di cui costituisce diretto
emissario, mettendo in risalto che analoghe richieste erano state rivolte
ad altri imprenditori della zona e che prassi obbligatoria per tutti era
quella di rivolgersi prima di avviare dei lavori in una determinata area
territoriale a chi comanda dando cos rispetto in cambio di protezione
(omissis) Nelle dichiarazioni rese da FULCO si ravvisa la sua piena
conoscenza delle regole che sono alla base della oppressione mafiosa
sulle imprese che eseguono lavori in appalto nelle aree territoriali
controllate dalle varie ndrine, direttive che egli, pertanto, espone ed
impone a DAGATA, il quale aveva osato non rispettarle. Ed infatti, ad
ulteriore conferma della sua partecipazione alla cosca operante sul
territorio di Scilla, FULCO stato notato in diverse occasioni in
compagnia di appartenenti alla cosca GAIETTI NASONE, legato,
altres, a questi ultimi da rapporti parentelari (egli cugino di NASONE
Domenico e Rocco, entrambi figli del defunto capo della consorteria
mafiosa operante in Scilla di nome Giuseppe) e si recato sul luogo
dellestorsione pi volte a bordo del ciclomotore intestato a NASONE
Domenico ed in uso a NASONE Rocco (siccome confermato dallo stesso
indagato in sede di interrogatorio). Convergono in tal senso le
affermazioni contenute nella denuncia del DAGATA quando si richiama
al riferimento fatto dal FULCO ad un personaggio di grado superiore al
quale la vittima avrebbe dovuto chiedere il benestare prima dellinizio
di qualsiasi lavoro ed al quale avrebbe dovuto corrispondere la stessa
somma di denaro corrisposta ora a lui. Cos come lappartenenza del
FULCO alla cosca si deduce dal suo manifestato riconoscimento al
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DAGATA della responsabilit dei subiti danneggiamenti, per non avere,
a tempo dovuto, contattato le persone del luogo ed essersi dimostrato
pronto al pagamento del pizzo: omissis ... Palese , peraltro, leffetto
intimidatorio che levidente riferimento ad altri personaggi suoi
mandanti esercita sulla vittima la quale, comprende bene la seriet del
contesto e dellatteggiamento del FULCO nonch il suo ruolo di
esecutore di ordini. Sulla base del ricco e robusto materiale probatorio sopra
esaminato si desume chiaramente che FULCO Giuseppe, avvalendosi
della condizione di associato mafioso alla cosca NASONE-GAIETTI ha
avanzato una richiesta estorsiva nei confronti del DAGATA. Deve
ravvisarsi, pertanto, nella condotta dellimputato il delitto di estorsione
con laggravante del metodo mafioso e dellessere stata la violenza o
minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad
unorganizzazione mafiosa. La pretesa esercitata da parte di FULCO nei
confronti dellimprenditore a versare una determinata somma di denaro si
fonda sullutilizzo del metodo mafioso ossia si avvale del modo di
operare dellassociazione cui appartiene. Non pu non definirsi da
mafioso, infatti, lintera condotta posta in essere dallautore del
delitto, che poggia sul presupposto che non era consentito a nessuno
eseguire lavori senza versare una percentuale, (). Si tratta di quella
forma di metodo mafioso che non richiede neanche un comportamento
ostentatamente provocatorio: la pretesa, di per s considerata, ad
essere oggettivamente connotata dal metodo mafioso, essendo priva di
ogni fondamento e avanzata da un personaggio mafioso nei confronti di
un imprenditore che opera nella zona di competenza della sua cosca.
Sussiste a carico del soggetto in esame anche laggravante di cui al
capoverso dellart. 629 c.p., nella parte in cui richiama il terzo comma
n3 dellart. 628 c.p. (violenza o minacce poste in essere
dallappartenente ad unorganizzazione mafiosa) trattandosi di
personaggio appartenente ad associazione mafiosa (cosca GAIETTI
NASONE) ed operanti con metodologie di carattere mafioso.
2. Gli approfondimenti investigativi conseguenti allarresto in flagranza
di Fulco Giuseppe.
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La condotta delittuosa consumata dal Fulco, la sua caratura criminale ed i
rapporti di parentela con soggetti appartententi alla cosca di Scilla denominata
Nasone Gaietti, nonch le frasi dallo stesso utilizzate per formulare la richiesta
estorsiva e per convincere il DAgata a cedere al ricatto, non lasciavano spazio
ad equivoci ovvero a divergenti interpretazioni, trattandosi come poi statuito
dal Giudice di primo grado nella sentenza di condanna di una chiara azione