1 Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali Commissione nazionale per la formazione continua MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO INDICE 1. Diritti ed obblighi sulla formazione continua del professionista sanitario 5 1.1. Obbligo di formazione continua 5 1.2. Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo 5 1.3. Accesso alla formazione continua 6 1.4. Pubblicità dell’evento ECM 7 1.5. Attività formative 8 1.6. Docenti dell’evento 11 1.7. Conflitto d’interessi, sponsorizzazione e pubblicità nell’evento 12 1.8. Reclutamento del professionista sanitario 14 1.9. Scheda di qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario 14 1.10. Attestati ECM e attestati di partecipazione 14 1.11. Certificazione ECM 15 1.12. Segnalazione di irregolarità 16 1.13. Tutela del discente (o docente) nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del provider 16 2. Obiettivi formativi e Dossier formativo 17 2.1. Obiettivi formativi 17 2.2. Dossier formativo 19 2.2.1 Dossier formativo individuale e di gruppo 19 2.2.2 Requisiti per la realizzazione del dossier formativo e relativo bonus 20 3. Formazione individuale 21 3.1. Attività formative non erogate da provider 21 3.2. Attività di ricerca scientifica 21 3.2.1. Pubblicazioni scientifiche 21 3.2.2. Sperimentazioni cliniche 21 3.3. Tutoraggio individuale 22 3.4. Formazione individuale all’estero 22 3.4.1. Formazione individuale svolta all’estero presso enti inseriti nella LEEF 22 3.4.2. Formazione individuale svolta all’estero presso enti non inseriti nella LEEF 23 3.4.3. Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all’estero 23
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Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Commissione nazionale per la formazione continua
MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL
PROFESSIONISTA SANITARIO
INDICE
1. Diritti ed obblighi sulla formazione continua del professionista sanitario 5
1.1. Obbligo di formazione continua 5
1.2. Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo 5
1.3. Accesso alla formazione continua 6
1.4. Pubblicità dell’evento ECM 7
1.5. Attività formative 8
1.6. Docenti dell’evento 11
1.7. Conflitto d’interessi, sponsorizzazione e pubblicità nell’evento 12
1.8. Reclutamento del professionista sanitario 14
1.9. Scheda di qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario 14
1.10. Attestati ECM e attestati di partecipazione 14
1.11. Certificazione ECM 15
1.12. Segnalazione di irregolarità 16
1.13. Tutela del discente (o docente) nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto
dell'evento da parte del provider 16
2. Obiettivi formativi e Dossier formativo 17
2.1. Obiettivi formativi 17
2.2. Dossier formativo 19
2.2.1 Dossier formativo individuale e di gruppo 19
2.2.2 Requisiti per la realizzazione del dossier formativo e relativo bonus 20
3. Formazione individuale 21
3.1. Attività formative non erogate da provider 21
3.2. Attività di ricerca scientifica 21
3.2.1. Pubblicazioni scientifiche 21
3.2.2. Sperimentazioni cliniche 21
3.3. Tutoraggio individuale 22
3.4. Formazione individuale all’estero 22
3.4.1. Formazione individuale svolta all’estero presso enti inseriti nella LEEF 22
3.4.2. Formazione individuale svolta all’estero presso enti non inseriti nella LEEF 23
3.4.3. Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all’estero 23
2
3.5. Autoformazione 23
3.6. Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale 23
3.7. Recupero dell’obbligo formativo del triennio 2014/2016 24
3.8. Obbligo formativo medici competenti 24
4. Esoneri ed esenzioni 25
4.1. Esoneri 25
4.2. Esenzioni 26
4.3. Valutazione delle istanze 27
ALLEGATO I. Scheda di valutazione della qualità percepita ALLEGATO II. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema COGEAPS ALLEGATO III A. Certificazione ECM ALLEGATO III B. Certificazione ECM Medico del lavoro ALLEGATO IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni ALLEGATO V. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche ALLEGATO VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio ALLEGATO VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all’estero ALLEGATO VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione ALLEGATO IX. Modello per il riconoscimento di esonero ALLEGATO X. Modello per il riconoscimento di esenzione ALLEGATO XI. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale ALLEGATO XII. Delibera Dossier formativo 2017-2019
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Storia del documento
Versione Data pubblicazione
sul sito Agenas Data di entrata in vigore
1.0 06/12/2018 01/01/2019
Registrazione delle modifiche
Versione Data pubblicazione
sul sito Agenas Paragrafo/Allegato Modifiche effettuate
1.0 06/12/2018 - Prima versione del documento
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DEFINIZIONI E ACRONIMI
«Accordo Stato-Regioni 2017»: Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento La formazione continua nel settore «Salute»;
«CNFC»: Commissione nazionale per la formazione continua;
«COGEAPS»: Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie;
«CTR»: Comitato Tecnico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
«DF»: dossier formativo;
«Docenti»: docenti, relatori, tutor di un evento ECM;
«Formazione individuale»: tutte le attività formative non erogate da provider;
«LEEF»: Lista degli Enti Esteri di Formazione;
«professionista sanitario»: si intende qualsiasi soggetto appartenente ad una delle professioni
sanitarie riconosciute dalla normativa vigente;
«Provider»: soggetto accreditato sul territorio italiano all’erogazione di formazione continua nel
settore «Salute».
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1. Diritti ed obblighi sulla formazione continua del professionista sanitario
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza
professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di
formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito
indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.
Il presente Manuale fissa la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista
sanitario e sostituisce le precedenti delibere adottate dalla CNFC nei punti in cui è difforme. Le
eventuali successive edizioni del presente Manuale saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni
anno, all’interno del Programma nazionale ECM predisposto dalla CNFC1.
1.1. Obbligo di formazione continua
L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio
2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri,
esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata:
1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno
maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno
maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno
soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale
ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato (vedi §2.2.2
lettera A) nel primo anno o nel secondo anno del triennio.
Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4.
Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto nel capitolo 4 “Esoneri ed
esenzioni”. I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il
soddisfacimento del fabbisogno formativo.
Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di
eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale,
eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60%
dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante
le attività di “formazione individuale” previste nel capitolo 3.
Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo
evento formativo.
1.2. Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie
riconosciute dalla normativa vigente.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione
all’Ordine.
1 V. art. 8 comma 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 2017 e § 1 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di
eventi ECM del 2017.
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Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini,
l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o
altro provvedimento abilitante.
Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del
triennio formativo2. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di
crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni3,
e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.
1.3. Accesso alla formazione continua
Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe
nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo.
Il professionista sanitario ha diritto di scegliere e partecipare liberamente agli eventi organizzati
dai provider, fermi restando i vincoli posti dalle vigenti normative delle singole categorie.
Fino all’esaurimento del numero dei discenti destinatari dell’offerta formativa comunicato
all’Ente accreditante, i professionisti sanitari destinatari dell’evento che ne facciano richiesta, hanno
diritto all’accesso all’evento da parte dei provider salvo, ove previsto, l’obbligo di pagamento della
quota di iscrizione al corso.
Come previsto dal § 4.8 “Variazione e cancellazione dell’evento” del Manuale nazionale di
accreditamento per l’erogazione di eventi ECM sono previste modifiche e cancellazioni agli eventi
formativi:
Fatte salve le limitazioni previste da specifiche normative è consentito ai provider
nazionali compiere autonomamente modifiche per gli eventi formativi nei seguenti limiti:
a) fino al decimo giorno prima dell’inizio dell’evento sono consentite tutte le
modifiche, anche relative al nominativo e all’esatto supporto finanziario o di
risorse fornite dallo sponsor commerciale, tale tempistica si applica anche al
termine ultimo di inserimento delle edizioni successive;
b) fino al giorno di inizio dell’evento è possibile modificare esclusivamente i docenti
e il programma per la sola parte relativa al docente.
Il numero di modifiche apportate e la loro tipologia verranno registrate dal sistema
informatico e saranno a disposizione dell’Ente accreditante.
Per i provider regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano, i termini entro
cui compiere le variazioni dell’evento, ai sensi dell’art. 69 comma 1 dell'Accordo Stato-
Regioni del 2 febbraio 2017, saranno stabiliti dagli Enti accreditanti territoriali.
Il provider deve provvedere alla cancellazione dal sistema informatico ECM degli
eventi inseriti che non intende svolgere almeno tre giorni lavorativi prima dalla data
indicata precedentemente come inizio dell’evento, salvo sopravvenuta impossibilità
oggettiva non imputabile al provider.
Nel caso in cui il provider non svolga l’evento per impossibilità oggettiva, l’evento
deve essere cancellato entro la data indicata di fine dell’evento.
2 Art. 26, commi 1 e 2, dell’ Accordo Stato-Regioni 2017. 3 Delibera della CNFC del 9 marzo 2017.
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1.4. Pubblicità dell’evento ECM
Si rinvia al § 4.7 “Pubblicità dell’evento ECM” del Manuale nazionale di accreditamento per
l’erogazione di eventi ECM.
Nel pubblicizzare l’evento, il provider deve indicare espressamente, su tutti gli
strumenti informativi, l'obiettivo formativo di riferimento, le categorie di professionisti
destinatarie della formazione, il numero identificativo (Id.) del provider, la natura onerosa
o gratuita dell’evento per il professionista sanitario. La pubblicità dell’evento deve essere
corretta, trasparente e deve corrispondere a quanto dichiarato all’Ente accreditante.
L’organizzazione dell’evento, l’erogazione dei contenuti scientifici nonché, più
ampiamente, la responsabilità dell’evento devono essere chiaramente riconducibili al
provider. La pubblicità dell’evento non può creare la diversa percezione di tale principio
anche quando è svolta dal partner e dallo sponsor.
Nella pubblicità dell’evento non può essere presente, neanche per allusione o
suggestione, la promozione pubblicitaria di prodotti di interesse sanitario.
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1.5. Attività formative Si rinvia ai §§ 3 (e relativi allegati), 4.1, 4.2, 4.3 del Manuale nazionale di accreditamento per
l’erogazione di eventi ECM.
§ 4.1 “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”
I criteri di assegnazione dei crediti per le diverse tipologie formative sono previsti
nell’Allegato all’Accordo Stato-Regioni del 02 febbraio 2017 sul documento La
formazione continua nel settore «Salute».
§ 4.2 “Obiettivi formativi”
Nella pianificazione e nella progettazione dell’evento, il provider deve individuare gli
obiettivi formativi perseguiti selezionandoli dal seguente elenco:
1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
2. Linee guida - protocolli - procedure
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura
4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e
miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)
5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie
6. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il
consenso informato
8. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera
10. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica –
tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
11. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di
modelli organizzativi e gestionali
12. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure
13. Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei
programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria
14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità,
procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo
15. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina
relativa alle popolazioni migranti
16. Etica, bioetica e deontologia
17. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e
lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili
del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con
acquisizione di nozioni di sistema
18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica,
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
19. Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e
degli ambiti di complementarietà
20. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
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individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali
21. Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione
22. Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e
ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali,
sociosanitari, e socio-assistenziali
23. Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate
24. Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale
24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 e 38): si tratta di obiettivi finalizzati allo
sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel
settore specifico di attività. Gli eventi che programmano il loro conseguimento
sono specificatamente rivolti alla professione di appartenenza o alla disciplina;
2. obiettivi formativi di processo (obiettivi nn. 3, 4, 7, 8, 9, 114, 12, 13, 145, 15, 30,
32): si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento
della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici
processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono ad
operatori ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione;
3. obiettivi formativi di sistema (obiettivi nn. 1, 2, 5, 6, 16, 17, 31, 33): si tratta di
obiettivi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e
nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza,
efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si
rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche
interprofessionali.
§ 4.3 “Durata e sede dell’evento”
Tutti gli eventi (esclusi gli eventi di tipologia Attività di ricerca: v. Criteri di
assegnazione dei crediti) hanno durata massima annuale e comunque non oltre la
scadenza del triennio formativo.
Le regole sulla durata degli eventi valgono anche nel caso di erogazione ‘blended’.
Per i Progetti Formativi Aziendali, si applicano le norme previste dall’art.1 comma 5
del DM 27/12/2001.
Il tempo dedicato alla verifica dell’apprendimento può essere incluso nella durata
dell’evento nel caso in cui trattasi della produzione/elaborazione di un documento o della
realizzazione di un progetto come descritto al paragrafo 4.10 o nel caso in cui, negli
eventi residenziali o sul campo, vengano condivisi con i partecipanti gli esiti della
4 Per quanto concerne il burn out e lo stress, le relative tematiche devono rientrare negli obiettivi organizzativi e
gestionali e riguardare prevalentemente la dirigenza e il coordinamento ai diversi livelli di responsabilità e competenza,
in ordine all’attuazione di adeguate misure di prevenzione nella gestione delle risorse umane e dei luoghi di lavoro. 5 Aspetti clinici, medico legali, assicurativi e giuridici del burn out e delle patologie stress correlate rientrano
nell’obiettivo 14 (area obiettivi di processo) e 34 (area tecnico-professionale) e riguardano i medici in modo
interdisciplinare per apprendere a “diagnosticare e curare” e gli psicologi-psicoterapeuti per quanto di competenza.
11
valutazione, potendosi includere, in tal caso, anche il tempo dedicato alla discussione dei
risultati delle prove di verifica da parte del docente e/o del responsabile scientifico con i
discenti (per la durata massima del 10% della durata effettiva dell’evento).
Non va conteggiato nella durata dell’evento il tempo dedicato a: valutazione della
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura
4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e
miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)
7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il
consenso informato
8. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera
11. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli
organizzativi e gestionali
12. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure
13. Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei
programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria
14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità,
procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo
15. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa
alle popolazioni migranti
30. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica –
tossicologia con acquisizione di nozioni di processo
32. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di processo
Obiettivi formativi di sistema: si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e
competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità,
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efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di
norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali.
Obiettivi nn. 1, 2, 5, 6, 16, 17, 31, 33.
1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence
based practice (EBM - EBN - EBP)
2. Linee guida - protocolli – procedure
5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie
6. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
16. Etica, bioetica e deontologia
17. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e
lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N.
e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di
nozioni di sistema
31. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica –
tossicologia con acquisizione di nozioni di sistema
33. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di sistema
2.2. Dossier formativo
Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica
il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia
come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di
appartenenza.
La CNFC stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del DF (Allegato XII - delibera
della CNFC del 4 novembre 2016, come modificata e integrata dalla successiva delibera del 14
dicembre 2017, che stabilisce le regole per la costruzione e la realizzazione del dossier formativo
per il triennio 2017/2019), che è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e
contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.
La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul
portale del COGEAPS, nella scheda del singolo professionista; la funzione informatica utile alla
compilazione del dossier formativo di gruppo è anch’essa presente presso il portale COGEAPS, ma
dovrà essere attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale per
la formazione continua da parte dei soggetti abilitati di cui all’art. 3, lettera b) della delibera della
CNFC del 4 novembre 2016, come modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre
2017.
2.2.1 Dossier formativo individuale e di gruppo
Il DF può essere individuale, ove costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del
COGEAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, e di
gruppo. Il DF di gruppo è l’espressione della coerenza dell’offerta formativa fruita in rapporto ai
bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite
dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali
Il DF di gruppo è un’opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento
facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne
l’integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della
collettività.
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Il singolo professionista e/o i soggetti abilitati alla costruzione del dossier di gruppo di cui al
successivo paragrafo 2.2.2 hanno la possibilità di impostare il DF scegliendo la percentuale
desiderata di obiettivi nell’ambito delle aree tecnico-professionali, di processo o di sistema, nel
rispetto del limite massimo di 10 obiettivi complessivi.
2.2.2 Requisiti per la realizzazione del dossier formativo e relativo bonus
La delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata dalla successiva delibera
del 14 dicembre 2017, ha previsto i seguenti requisiti per la costruzione e la realizzazione del
dossier formativo:
a. Costruzione del dossier formativo: il dossier formativo individuale viene costruito in
autonomia dal singolo professionista, accedendo alla propria scheda sul portale del
COGEAPS. Per quanto riguarda il dossier formativo di gruppo i soggetti abilitati alla sua
costruzione sono:
1) Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'ufficio
formazione ovvero uno o più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il
responsabile della didattica o uno o più suoi delegati, il responsabile del gruppo delle
singole unità operative complesse;
2) Per gli Ordini e rispettive Federazioni nazionali: il presidente, legale rappresentante o
un suo delegato;
3) Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato
degli organismi di cui al precedente punto 2.
b. Congruità del dossier formativo con la professione esercitata.
c. Coerenza - relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di
riferimento - pari ad almeno il 70% fra il dossier programmato e quello effettivamente
realizzato (si rammenta che le percentuali di realizzazione di più dossier dello stesso
professionista non sono cumulabili e quindi per ottenere il bonus di cui sotto è necessario il
raggiungimento di tale requisito di coerenza in almeno un dossier formativo).
Il bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella
misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 se il professionista
costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto
abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. Gli ulteriori crediti di bonus
saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il
dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.
Il dossier formativo di gruppo, per il singolo professionista deve intendersi realizzato al
raggiungimento della percentuale di coerenza di cui alla precedente lettera c).
Il bonus previsto per la realizzazione del dossier formativo, sia individuale che di gruppo, è
unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.
Nel caso di esonero o esenzione per l’intero triennio, il dossier viene considerato come non
soddisfatto.
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3. Formazione individuale
3.1. Attività formative non erogate da provider Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da
provider. Tali attività possono consistere in:
a) attività di ricerca scientifica:
1. pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
2. sperimentazioni cliniche (vedi Allegato V);
b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);
c) attività di formazione individuale all’estero (vedi Allegato VII);
d) attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).
Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale
(voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale
tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per
l’autoformazione di cui al successivo §3.5.
3.2. Attività di ricerca scientifica
3.2.1. Pubblicazioni scientifiche
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati
internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento,
per singola pubblicazione, di:
- 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
- 1 credito (altro nome)
3.2.2. Sperimentazioni cliniche
I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al
decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante “Prescrizioni e condizioni di
carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con
particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte
integrante dell’assistenza sanitaria” maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM
per ogni iniziativa, in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito. Sono riconosciuti,
a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa
dichiarazione da cui si evinca l’approvazione da parte del comitato etico e la presenza del
nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori:
2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;
4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.
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3.3. Tutoraggio individuale
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario7,
nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest’ultimo corso il direttore
del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il
diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di
uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il
riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai
professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.
3.4. Formazione individuale all’estero
Le attività formative svolte all’estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria
attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli
un’effettiva e adeguata comparazione interculturale.
3.4.1. Formazione individuale svolta all’estero presso enti inseriti nella LEEF
È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti
per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti
dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La
sezione V valuterà le istanze secondo le seguenti modalità:
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati
i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il
criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM.
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le
informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile
attribuire crediti formativi.
Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti
Esteri di Formazione (LEEF) sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di
assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal presente Manuale. Il riconoscimento è
subordinato al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V.
Un ente può essere inserito nella LEEF solo se: a) ha la propria sede principale nei paesi indicati dalla CNFC, con apposita delibera pubblicata
sul sito istituzionale della CNFC, su indicazione della Sezione V; b) è di comprovato rilievo internazionale e ha come fine istituzionale la formazione, la ricerca
o l’erogazione di prestazioni sanitarie; c) non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Tali
attività non possono essere svolte neanche in modo indiretto;
d) non è accreditato nell’ordinamento italiano come provider ECM.
Per l’elaborazione della proposta di inserimento nella LEEF, la Sezione V compie attività di
verifica e un’istruttoria da sottoporre alla CNFC anche mediante la richiesta dell’acquisizione di
tutti gli elementi ritenuti utili per una valutazione della rilevanza scientifica dell’Ente e della
conformità della sua struttura organizzativa ai principi previsti dalla normativa nazionale in materia
ECM. La LEEF viene pubblicata sul portale informatico della CNFC. La domanda di inserimento di un
ente nella LEEF può essere presentata alla CNFC da ogni soggetto interessato tramite il sito
istituzionale, con apposita procedura informatica.
7 Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal
Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509.
Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal
Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
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3.4.2. Formazione individuale svolta all’estero presso enti non inseriti nella LEEF
Le attività di formazione individuale svolte all’estero, nell’ambito di un programma di
formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi
stranieri inseriti nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i
paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al
riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti: - nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il
numero dei crediti formativi conseguiti all’estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione
del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si
applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei
crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento; - nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore
di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b); - nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le
informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire
crediti formativi. Non possono costituire formazione individuale all’estero le attività di formazione a distanza
presso enti non inseriti nella LEEF.
3.4.3. Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all’estero
Il professionista sanitario può maturare crediti formativi come attività di formazione individuale
all’estero in virtù di convenzioni, anche transfrontaliere, per il mutuo riconoscimento delle attività
formative stipulate, oltre che dalla CNFC, anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, dagli Ordini, e loro Federazioni, nonché da altri enti pubblici non economici aventi finalità
di formazione. Tali convenzioni non possono derogare al rispetto dei requisiti minimi e delle
garanzie previsti dal presente Manuale e la loro efficacia è subordinata al parere positivo della
CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V.
La CNFC in condivisione con il CTR può adottare ulteriori misure per tutelare la specificità dei
professionisti sanitari operanti nelle Regioni e Province autonome limitrofe a stati esteri in maniera
che gli stessi professionisti non vengano penalizzati per la formazione continua svolta in tali Stati.
3.5. Autoformazione
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di
monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di
autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base
dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di
autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
3.6. Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale
Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla
presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l’attività svolta.
Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini. I professionisti, per la richiesta
di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del COGEAPS ferma restando la possibilità
di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare una dichiarazione
sottoscritta dalla quale risulti l’indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice
identificativo Scopus e Web of Science / Web of Knowledge della singola pubblicazione.
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La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata utilizzando i modelli di
cui agli allegati IV-VIII del presente Manuale.
3.7. Recupero dell’obbligo formativo del triennio 2014/2016
In seguito alla decisione della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 13
dicembre 2016 e del 27 settembre 2018, i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non
abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento
dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed
eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del
debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento
dell’obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà
del professionista sanitario che, tramite l’accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo
spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata
autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella
banca dati del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 verranno
spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le
norme del triennio 2014/2016 e tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al
recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non
verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.
3.8. Obbligo formativo medici competenti
La certificazione per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM dei medici che svolgono
l’attività di medico competente, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, viene rilasciata
al termine del triennio formativo dall’Ordine di iscrizione del professionista e prevede due requisiti:
a) Soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM triennale, secondo le regole per la
certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento;
b) Acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell’obbligo formativo del triennio,
nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Nell’anagrafe del COGEAPS le funzioni relative all’attività dei medici competenti (oltre alla
certificazione standard di soddisfacimento dell’obbligo formativo, valida per tutti i medici) si
attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di
medico competente. Un medico che non abbia soddisfatto i requisiti necessari nel triennio, ai fini della certificazione
ECM per lo svolgimento dell’attività di medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti
mancanti nell’anno successivo (Decreto ministeriale 4 marzo 2009 “Istituzione dell'elenco
nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”).
La facoltà di recuperare i crediti ECM mancanti nel triennio ma acquisiti nell’anno in cui è
possibile effettuare il recupero, può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso
la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS.
I crediti recuperati dal 2017 verranno spostati di competenza per l’intero valore della
partecipazione, seguiranno le norme applicative del triennio in cui verranno destinati e l’operazione
sarà irreversibile. Le partecipazioni potranno essere spostate al triennio precedente, solo quando le
stesse saranno registrate nella banca dati del COGEAPS e non verranno più conteggiate nel triennio
in cui sono state originariamente acquisite.
L’elenco dei medici competenti è istituito ed è gestito dal Ministero della Salute.
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4. Esoneri ed esenzioni
4.1. Esoneri
L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo
le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo
individuale triennale.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo
delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata
dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva
frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo
per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai
seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o