A tutti i Clienti LORO SEDI Circolare n. 25/2020 Rimini, 22 aprile 2020 Oggetto: Circolare informativa Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente. Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. Adempimenti e versamenti sospesi, gli effetti sull'Iva: i chiarimenti delle circolari n. 8/E/2020 e n. 9/E/2020 Sommario 1. Novità normative e interpretazioni ministeriali 2. Adempimenti e versamenti sospesi, gli effetti sull'Iva 1. Novità normative e interpretazioni ministeriali • Dl 8 aprile 2020, n. 23 (G.U. 8 aprile 2020, n. 94) Decreto liquidità - accesso al credito – adempimenti fiscali per le imprese – proroga di termini amministrativi e processuali Il Decreto interviene a sostenere le imprese, tra l’altro, attraverso i seguenti provvedimenti: 1. ambito finanziario: lo Stato, tramite SACE S.p.A., potrà fornire la garanzia alle banche che erogano finanziamenti alle imprese (nel limite di 200 miliardi di euro, di
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A tutti i Clienti
LORO SEDI
Circolare n. 25/2020
Rimini, 22 aprile 2020
Oggetto: Circolare informativa
Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più
importanti intervenute recentemente.
Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.
Adempimenti e versamenti sospesi, gli effetti sull'Iva:
i chiarimenti delle circolari n. 8/E/2020 e n. 9/E/2020
Sommario
1. Novità normative e interpretazioni ministeriali
2. Adempimenti e versamenti sospesi, gli effetti sull'Iva
1. Novità normative e interpretazioni ministeriali • Dl 8 aprile 2020, n. 23 (G.U. 8 aprile 2020, n. 94)
Decreto liquidità - accesso al credito – adempimenti fiscali per le imprese – proroga di
termini amministrativi e processuali
Il Decreto interviene a sostenere le imprese, tra l’altro, attraverso i seguenti
provvedimenti:
1. ambito finanziario: lo Stato, tramite SACE S.p.A., potrà fornire la garanzia alle
banche che erogano finanziamenti alle imprese (nel limite di 200 miliardi di euro, di
cui 30 per finanziamenti in favore delle PMI) destinate a coprire tra il 70% e il 90%
dell’importo finanziato, a seconda dei limiti dimensionali dei soggetti finanziati:
i. per i finanziamenti ad imprese fino a 5.000 dipendenti in Italia e un
fatturato inferiore a 1,5 miliardi è prevista una copertura pari al 90%
dell’importo del finanziamento;
ii. per i finanziamenti ad imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato
fra 1,5 e 5 miliardi di euro è prevista una copertura pari al 80%
dell’importo del finanziamento;
iii. per i finanziamenti concessi alle imprese con oltre 5 miliardi di fatturato
(non è previsto anche il parametro del numero di dipendenti) la
copertura sarà del 70% dell’importo del finanziamento.
L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019
o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.
Il finanziamento, erogato a seguito di una istruttoria bancaria, potrà avere una
durata massima di 72 mesi, con possibilità di optare per un periodo di 24 mesi di
preammortamento.
La misura opera fino al 31 dicembre 2020.
Sempre con riguardo alle misure di carattere finanziario il Decreto (detto, appunto,
Decreto Liquidità) potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI,
aumentandone la dotazione finanziaria. Inoltre, è possibile che le aziende ottengano
finanziamenti fino a 25.000 euro dalle banche senza alcuna valutazione di merito
creditizio, ma con garanzia da parte dello Stato del 100%.
Stessa misura di garanzia anche per i finanziamenti superiori a detta soglia ma fino a
800.000 euro, ma con necessità di valutazione del merito creditizio da parte del
finanziatore. Per prestiti superiori a 800.000 e fino a 5 milioni di euro la garanzia
copre il 90% dell’importo erogato.
2. ambito contabile: le imprese che prima dell’attuale crisi sanitaria ed economica
erano presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale possono non
tener conto dell’obbligo del rispetto del principio di continuità aziendale previsto
dal codice civile, dai principi contabili e da quelli di revisione. Le imprese, pertanto:
iv. in sede di redazione del bilancio in corso possono valutare i criteri di
prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo
bilancio approvato;
v. possono disattivare le cause di scioglimento societario per riduzione o
perdita del capitale sociale, derogando alle regole del codice civile per le
società di capitali;
vi. possono ottenere finanziamenti da parte dei soci senza che questi
risultino postergati nella restituzione.
Sono altresì previste misure che riguardano la disciplina del fallimento volte a
sottrarre, in questa fase di emergenza, le imprese all’apertura del fallimento e alle
altre procedure fondate sullo stato di insolvenza.
3. ambito fiscale: sono prorogate alcune scadenze fiscali. Si tratta di:
vii. versamenti di ritenute (su redditi di lavoro dipendente), contributi e Iva,
ma solo per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per
ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia.
Sono sospesi: i versamenti in ogni caso per i soggetti che hanno iniziato
ad operare dal 1° aprile 2019 e l’Iva per i residenti delle 5 province più
colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se attestano un
calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato
dei 50 milioni. I versamenti sospesi sono effettuati al 30 giugno 2020, in
unica rata o in 5 rate mensili;
viii. sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo.
La sospensione, già prevista dal Dl 17 marzo 2020, n. 18 per la scadenza
di marzo e facoltativamente richiesta dal percipiente, è estesa alle
scadenze di aprile e maggio;
ix. la proroga generalizzata dei versamenti in scadenza il 20 marzo 2020
viene estesa al 16 aprile 2020;
x. la consegna delle certificazioni uniche è prorogata dal 31 marzo al 30
aprile 2020;
xi. il credito d’imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti
di lavoro viene esteso all’acquisto dei dispositivi di protezione
individuale, mascherine e occhiali.
xii. in relazione alla nuova disciplina di controllo del versamento delle
ritenute negli appalti (di ammontare superiore a 200 mila euro; cfr.
articolo 17-bis, Dlgs 241/1997) la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E aveva
affermato che i controlli del committente sono sospesi solo in relazione
ai soggetti che possono avvalersi della sospensione del versamento
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e
riprenderanno in relazione alle scadenze previste per l’effettuazione dei
versamenti sospesi. In caso di sospensione del versamento delle
ritenute, il committente non deve quindi sospendere il pagamento dei
corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria o
subappaltatrice. Il Decreto Liquidità dispone che i Documenti unici di
regolarità fiscale (Durf) emessi nel corso del mese di febbraio 2020
rimangono validi fino al 30 giugno 2020, per ridurre gli adempimenti
imposti alle imprese negli appalti durante l’emergenza coronavirus.
• Legge 2 aprile 2020, n. 21 (G.U. 4 aprile 2020, n. 90)
Taglio del cuneo fiscale – conversione in legge
Viene convertito in legge, con modificazioni, il Dl 3/2020 contenente misure urgenti
finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (cd. taglio o
riduzione del cuneo fiscale).
In estrema sintesi, si riconosce ai dipendenti con un reddito complessivo non
superiore a 28.000 euro un bonus, che non concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini Irpef, pari a 600 euro dal 1° luglio 2020 (che diventeranno 1.200
dal 1° gennaio 2021; in pratica, 100 euro al mese) e una ulteriore detrazione in
favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente con un reddito complessivo non
superiore a 40.000 euro.
La misura è sperimentale e si applica ai redditi di lavoro dipendente e assimilati per
prestazioni rese fino al 31 dicembre 2021; dopo questo periodo dovrebbe far
seguito una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.
Le misure previste riguardano:
- trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 1):
con riferimento alle prestazioni rese dall'1 luglio 2020, nel caso in cui l'Irpef lorda
determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a
quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Dpr 917/1986, è
riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, rapportato al periodo di
lavoro e non concorrente alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per
il 2020 e a 1.200 euro dal 2021, purché il reddito complessivo (al netto di «prima
casa» e relative pertinenze) non superi l'importo di 28.000 euro.
Da quanto sopra deriva che sono previsti due requisiti: a) capienza di ritenute Irpef
sui redditi di lavoro dipendente (che devono essere superiori alla detrazione
spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro; b) reddito complessivo non
superiore a 28.000 euro.
I beneficiari del trattamento integrativo sono:
➢ lavoratori dipendenti;
➢ soci di cooperative;
➢ lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da
soggetti terzi;
➢ titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento
professionale;
➢ collaboratori coordinati e continuativi;
➢ sacerdoti;
➢ lavoratori socialmente utili;
➢ percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa
integrazione e Naspi.
Poiché il beneficio è erogato dal sostituto d’imposta in via automatica nella
retribuzione periodica, salvo verifiche da effettuare in sede di conguaglio, il datore
di lavoro avrà titolo per recuperare, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di
trattamento integrativo, mediante il meccanismo della compensazione dei crediti
nel modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997).
Il sostituto d’imposta è tenuto a procedere alla verifica di conguaglio a fine anno:
qualora l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero
dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a
partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso
ecceda 60 euro;
- ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo
2): con riferimento alle prestazioni rese dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, ai
titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati spetta un'ulteriore detrazione
dall'Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a
➢ 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se il reddito complessivo supera 28.000 euro
ma non 35.000 euro;
➢ 480 euro, se il reddito complessivo supera 35.000 euro ma non 40.000
euro, tenendo presente che la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 5.000 euro.
Il beneficio mensile (previsto per il solo anno 2020) è dunque pari a:
➢ 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a
28.000 euro;
➢ 80 euro per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso
tra 28.000 e 35.000 euro.
L’importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i
dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.
Il sostituto d’imposta è tenuto a procedere alla verifica di conguaglio a fine anno:
qualora l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero
dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a
partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso
ecceda 60 euro;
- abrogazione del cd. «bonus Renzi (80 euro)» (articolo 3, comma 1): dall'1 luglio
2020 è abrogato l'articolo 13, comma 1-bis, Dpr 917/1986.
L’articolo 3, comma 2, Dl 3/2020 prevede che il reddito complessivo da considerare
ai fini del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione Irpef deve essere
assunto:
➢ al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati per docenti e ricercatori
e dei redditi agevolati previsti per i soggetti c.d. «impatriati»;
➢ al netto del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze.
• Dpcm 10 aprile 2020 (G.U. 11 aprile 2020, n. 97)
Dpcm 1 aprile 2020 (G.U. 2 aprile 2020, n. 88)
Covid-19 - misure restrittive prorogate fino al 3 maggio 2020
Le misure restrittive assunte da precedenti decreti per contenere il contagio
dell'epidemia da COVID-19 vengono prorogate al 3 maggio 2020. Dal 14 aprile, però,
è ammessa l'apertura di alcune attività, come quelle di commercio di carta, cartone
e articoli di cartoleria, libri, vestiti per bambini e neonati, a cui si aggiungono – tra le
altre - le attività di commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici
per l'agricoltura e le attività di realizzazione dell'industria del legno e dei prodotti in
legno e sughero (esclusi i mobili), di fabbricazione di utensileria ad azionamento
manuale, di fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche, di
fabbricazione di computer ed unità periferiche. Gli esercizi commerciali la cui
attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre all'applicazione di misure di
sicurezza come la distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in
modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo
necessario all'acquisto dei beni.
• Determinazione Direttore agenzia delle Dogane 3 aprile 2020, prot. n. 107042/RU
Covid-19 - esenzione dazi doganali e iva per le merci necessarie a contrastare
l'emergenza
Sono state definite le regole operative, valide dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020
per garantire l’esenzione da dazi doganali e da Iva per le importazioni di beni
ritenuti indispensabili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, come
previsto dalla Commissione europea, decisione 3 aprile 2020, n. 2020/491 e dalla
precedente determinazione Direttore agenzia delle Dogane 27 marzo 2020, prot. n.
101115.
Invero, è la legislazione unionale a consentire che gli Stati membri possano adottare
misure eccezionali che possono essere impiegati per aiutare le vittime di catastrofi:
nella situazione attuale per far fronte alla crisi sanitaria causata dal Covid-19
(Coronavirus). In particolare, le previsioni sono contenute:
➢ in materia doganale, nel Regolamento Ce n. 1186/2009 del Consiglio,
che contempla la possibilità di concedere un'esenzione dai dazi «a
favore delle vittime di catastrofi»;
➢ in materia di Iva, nella Direttiva n. 2009/132/Ce del Consiglio, che
contempla disposizioni analoghe relative all'esenzione dall'Iva di talune
importazioni definitive di beni.
Per concedere l'esenzione, è necessaria una decisione della Commissione Ue, che
interviene su richiesta degli Stati membri interessati.
A seguito della decisione della Commissione Ue, ed in aderenza alle citate
disposizioni normative, la determinazione dell’agenzia delle Dogane chiarisce
l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della franchigia (di dazi e Iva)
applicabile per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Quale ambito soggettivo, l’esenzione riguarda le importazioni effettuate da o per
conto di organizzazioni o enti pubblici, compresi quelli statali, oppure da
organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali. Possono accedere
all’agevolazione, con le stesse regole, anche le unità di pronto soccorso per far
fronte alle proprie necessità e per tutta la durata del loro intervento. I soggetti
beneficiari sono dunque:
➢ Regioni e Province autonome;
➢ Enti territoriali locali;
➢ Pubbliche amministrazioni;
➢ strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite
nella rete regionale dell’emergenza;
➢ soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o
di interesse pubblico come individuati dal Dpcm 11 marzo 2020, dal
Dpcm 22 marzo 2020 e dal Dm 25 marzo 2020 del Ministero dello
Sviluppo economico.
Quanto all’ambito oggettivo, il beneficio riguarda esclusivamente i beni - come i
Dispositivi di protezione individuale (Dpi) o qualsiasi altro bene mobile destinato ai
soggetti sopra individuati e finalizzati alla lotta contro il contagio del virus - che
saranno distribuiti gratuitamente alle persone contagiate dal Covid-19 o a rischio
contagio, oppure agli operatori attivi nella lotta contro il Coronavirus, anche se i
dispositivi rimangono di proprietà dei soggetti che li mettono gratuitamente a
disposizione. I beni agevolati, inoltre, non possono essere prestati, ceduti o venduti
a soggetti che non hanno diritto all’esenzione o non impegnati nella lotta al Covid-
19, né possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dalla norma
agevolativa. L’ufficio delle dogane verificherà il sussistere delle condizioni che
danno accesso all’esenzione.
I presupposti e le modalità per accedere allo sdoganamento delle stesse merci in
franchigia (cd. con svincolo diretto) sono stati individuati dal provvedimento
dell’agenzia delle Dogante 30 marzo 2020: il richiedente l’agevolazione dovrà
presentare, al momento dello sdoganamento, un’autocertificazione con la quale
attesta di essere in possesso dei requisiti previsti per accedere al beneficio (ossia, il
destinatario finale deve appartenere a una delle categorie sopra indicate – ambito
soggettivo - e i beni importati devono essere a lui destinati per le finalità previste
dalla norma – ambito oggettivo – come le mascherine facciali e i dispositivi di
protezione, nonché i kit di analisi, i ventilatori e altre attrezzature mediche; cfr.
decisione Commissione Ue 3 aprile 2020, n. 2146).
All’autocertificazione farà seguito l’autorizzazione dell’agenzia delle Dogane ad
importare senza pagamento di dazi e di Iva. Nelle dichiarazioni di importazione per
le quali è richiesta la sospensione dei diritti dovrà essere inserito alla casella 37 del
DAU, dopo il codice regime 40, il codice C26.
Nel caso in cui il destinatario finale con diritto all’esenzione sia diverso
dall’importatore, dovrà essere compilata una diversa autocertificazione per
attestare, sempre con il modello e secondo le modalità definite con la
determinazione del 30 marzo, che le merci rientrano tra quelle incluse nel beneficio.
Agli uffici delle dogane è assegnato il compito di controllare la documentazione
commerciale e la rendicontazione relative alla merce importata.
Si ricorda, infine, che le descritte agevolazioni connesse alle importazioni non sono
estensibili agli acquisti intraUe e alle operazioni interne ai vari Stati membri
(Commissione Ue, nota 3 aprile 2020, n. 2198021). Ed infatti, per la giurisprudenza
(Corte di Giustizia Ue, 26 febbraio 2015, cause riunite C-144/13, C-154/13, C-
160/13), mentre una esenzione interna agli Stati membri richieda che si applichi
l’esenzione anche per le importazioni, non vale il contrario: quindi una importazione
esentata non si riflette automaticamente alle altre operazioni interne alla Ue.
• Cm 16 aprile 2020, n. 10/E
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali
Il documento di prassi contiene le prime indicazioni circa:
➢ il rinvio delle udienze;
➢ le sospensioni dei termini processuali,
➢ previsti dapprima con l’articolo 83, Dl 18/2020 (Cura Italia) e poi con
l’articolo 36, Dl 23/2020 (Liquidità).
Quanto al rinvio delle udienze queste sono state sospese, dal Decreto Cura Italia
(articolo 83), dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e ulteriormente prorogate fino all’11
maggio 2020 dal Decreto Liquidità (articolo 36).
Sussistono, però, alcune eccezioni allorché dalla ritardata trattazione possa derivare
un danno derivante dagli effetti dell’atto impugnato. Si tratta:
➢ dei procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria
delle sentenze oggetto di impugnazione;
➢ dei procedimenti finalizzati all’adozione delle misure cautelari
dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo
di cui all’articolo 22. Dlgs 472/1997 (ossia quando, a seguito di una
pretesa tributaria notificata, il creditore ha fondato timore di perdere
la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al
presidente della CTP l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e
dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo
di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni,
compresa l’azienda).
Quanto alla sospensione dei termini processuali, questi si intendono operanti non
soltanto alla proposizione del ricorso di primo grado e al termine per la conclusione
del procedimento di mediazione, ma a tutti gli adempimenti processuali, tra i quali:
➢ la proposizione dell’atto di appello, di cui all’articolo 51, comma 1, e
all’articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992;
➢ la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui
agli articoli 325, 327 e 370 cpc;
➢ la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione
tributaria provinciale o regionale, di cui all’articolo 63, Dlgs 546/1992;
➢ la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, di cui