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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori” Alberto MUSA 30 novembre 2012 L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori Alberto Musa ACCREDIA Alessandria, 30 novembre 2012 ACCREDIA L’Ente Italiano di Accreditamento
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Accredia convegno (alessandria) 30 11-12

Jul 05, 2015

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori

Alberto Musa

ACCREDIA

Alessandria, 30 novembre 2012

ACCREDIA L’Ente Italiano di Accreditamento

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

L’Ente unico nazionale di accreditamento Il percorso

ACCREDIA 2009 – 2010 – 2011 - 2012

Il nuovo Ente Unico Nazionale di accreditamento nasce dall’integrazione delle attività di SINAL - Laboratori di prova, SINCERT - Organismi di certificazione e ispezione, SIT - Laboratori di taratura e ISS - Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti.

Reg. CE 765/2008 per l’accreditamento e la vigilanza del mercato. (Articolo 4 Principi generali 1. Ciascuno Stato membro designa un unico organismo nazionale di accreditamento)

[22-12-2009] Firmati i due decreti ministeriali che designano ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99

Convenzioni e protocolli con i Ministeri competenti per le attività di autorizzazione e notifica degli operatori di valutazione della conformità.

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L’Ente unico nazionale di accreditamento I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri)

ACCREDIA – Ministero Sviluppo Economico (MSE) Sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE) MID - strumenti di misura (2004/22/CE) Caldaie ad acqua calda (1992/42/CE) PED - Attrezzature a pressione (1997/23/CE) ATEX - apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera

potenzialmente esplosiva (1994/09/CE) Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE) Apparecchiature radio (1999/05/CE)

ACCREDIA - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) Servizio europeo di telepedaggio (SET) Attrezzature a pressione trasportabili (2010/35/CE)

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L’Ente unico nazionale di accreditamento I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri)

ACCREDIA - MSE – Lavoro e Politiche sociali Macchine (2006/42/CE) Ascensori (1995/16/CE) Bassa tensione (2006/95/CE) Dispositivi di protezione individuale [DPI] (1989/686/CEE)

ACCREDIA - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

Valutazione delle emissioni di gas serra nella produzione di biocarburanti, delle certificazioni EMAS, nel recupero di gas fluorurati e nell’impatto acustico di macchine funzionanti all’aperto. Rumore (2000/14/CE)

Gas serra (2003/87/CE) Biocarburanti (2009/30/CE) Fonti rinnovabili (2009/28/CE) Gas fluorurati (Reg. 842/2006) Emas (Reg. 1221/2009)

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L’Ente unico nazionale di accreditamento I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri)

Accreditamento/Estensione dell’Accreditamento ai sensi della Norma UNI CEI EN 45011 degli Organismi di Certificazione di organizzazioni che effettuano operazioni di saldatura di veicoli e componenti ferroviari.

Accreditamento degli Organismi di Certificazione del personale che certificano il personale addetto ai controlli non distruttivi nel settore Manutenzione Ferroviaria.

ACCREDIA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)

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Il sistema italiano di assicurazione della qualità

ACCREDIA - Sistema di accreditamentoACCREDIA - Sistema di accreditamento

Laboratori di prova

Laboratori di prova

Laboratori di prova per la

sicurezza degli alimenti

Laboratori di prova per la

sicurezza degli alimenti

Organismi di Certificazione

Verifica e Ispezione

Organismi di Certificazione

Verifica e Ispezione

Laboratori di taratura

Laboratori di taratura

Tutela il mondo delle imprese Tutela il mondo delle imprese e dei consumatorie dei consumatori

Tutela il mondo delle imprese Tutela il mondo delle imprese e dei consumatorie dei consumatori

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

L’Ente unico nazionale di accreditamento L’operatività

ACCREDIA articola la propria attività in quattro Dipartimenti:

Certificazione - dei sistemi di gestione, dei prodotti e del personale – Verifica e Ispezione;

Laboratori di prova;

Laboratori di taratura;

Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti.

A questa attività di verifica si collega quella di delibera, condotta dai Comitati Settoriali di Accreditamento: Comitato Settoriale di Accreditamento Certificazione e Ispezione (CASDCI);

Comitato Settoriale di Accreditamento dei Dipartimenti Laboratori di prova e Laboratori di prova per la Sicurezza degli alimenti (CSADL/DS);

Comitato Settoriale di Accreditamento Taratura (CSADT);

Comitato Settoriale di Accreditamento degli Organismi Notificati (CSAOONN);

Comitato Settoriale di Accreditamento Ambiente (CSAAMB).

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In base a quanto stabilito da queste convenzioni/protocolli, l'accreditamento costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione da parte dei Ministeri competenti e per la conseguente notifica alla Commissione Europea da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

ACCREDIAIl settore cogente

Con l'accreditamento Accredia, gli Organismi di Certificazione autorizzati saranno iscritti nellabanca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)

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Il contesto internazionale Il network degli Accordi di mutuo riconoscimento (MLA/MRA)

IAF International Accreditation ForumIAF International

Accreditation Forum

EA European Cooperation

for Accreditation

EA European Cooperation

for Accreditation

Organismi di certificazione

e ispezione

Organismi di certificazione

e ispezioneLaboratori di

prova Laboratori di

prova Laboratori di

taraturaLaboratori di

taratura

ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation

ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation

• Accordo di Mutuo Riconoscimento (MLA)

• Contratti di cooperazione

• Accordo di Mutuo Riconoscimento (MLA)

• Contratti di cooperazione

Laboratori di prova per la

sicurezza degli alimenti

Laboratori di prova per la

sicurezza degli alimenti

ACCREDIAACCREDIAEA MLA / IAF MLA / ILAC MRAEA MLA / IAF MLA / ILAC MRA

ACCREDIAACCREDIAEA MLA / IAF MLA / ILAC MRAEA MLA / IAF MLA / ILAC MRA

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

L’Ente unico nazionale di accreditamento Gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento

ACCREDIA è firmataria degli Accordi EA, IAF e ILAC per tutti gli schemi di accreditamento: SGQ, SGA, PRS, PRD, ISP, LAB, LAT

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L’Ente unico nazionale di accreditamento Gli accreditamentiA ottobre 2012 operano sotto accreditamento 1384 soggetti tra Laboratori e Organismi:

Laboratori di Prova

1027

ISO/IEC 17025 1022

ISO 15189 1

Proficiency Test Provider 4

Laboratori di Taratura

168

Organismi di Certificazione

126

Organismi di Ispezione

63

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L’Ente unico nazionale di accreditamento Gli accreditamenti degli Organismi

I 189 Organismi di Certificazione e ispezione detengono:353 accreditamenti per i diversi schemi.

ITX - Certificazioni di sistemi per i servizi informatici 2

DAP - Dichiarazione ambientale di prodotto 6

SGE - Certificazioni di sistemi di gestione dell'energia 7

SSI - Certificazioni di sistemi per la sicurezza delle informazioni 10

FSM - Certificazioni di sistemi per la sicurezza alimentare 11

PRS - Certificazioni di personale 22

SCR - Certificazioni di sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro 23

SGA - Certificazioni di sistemi di gestione ambientale 39

ISP - Ispezioni 63

PRD - Certificazioni di prodotto 73

SGQ - Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità 91

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Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento L’attività di valutazione: garanzia del sistema

Sono c.a. 165mila i siti produttivi certificati per i sistemi di gestione:

137.800 Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001 e affini)

17.500 Certificazioni di Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001)

8.800 Certificazioni di Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001)

440 Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001)

630 Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (ISO 22000)

20 Certificazioni di Sistemi di gestione per i servizi informatici(ISO 20000)

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Le verifiche sono istruite e gestite da ispettori ed esperti qualificati nel settore di competenza.

393 sono gli ispettori in forza ai quattro dipartimenti ACCREDIA:277 per i Laboratori di prova e di prova per la sicurezza degli alimenti;

69 per i Laboratori di taratura;

47 per gli Organismi di certificazione e ispezione.

+

23 sono gli esperti tecnici.

Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento L’attività di valutazione: garanzia del sistema

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA (27/01/2012 n° 43)

DI ATTUAZIONE DEL

REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006

SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO

SERRA

Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sulla base della designazione di ACCREDIA, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, ha richiesto l’intervento di ACCREDIA, Dipartimento Certificazione e Ispezione, per la definizione di apposite regole e procedure di cui ai Regolamenti di esecuzione del Regolamento 842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra intese ad ottimizzare l’attività di Accreditamento degli Organismi di Certificazione:

delle persone, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e relativi documenti applicabili. delle organizzazioni, ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999 e relativi documenti applicabili. degli organismi di attestazione, ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999 e relativi documenti applicabili.

Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

Emissione da parte di ACCREDIA dei Regolamenti Tecnici (RT) che definiscono le regole per la corretta ed efficace implementazione dei riferimenti normativi applicabili.

I documenti sono stati elaborati e aggiornati da Funzionari ACCREDIA con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente.

Al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle prescrizioni contenute nei documenti stessi abbiamo accolto anche gli utili input di Ecocerved per la messa a punto della Banca dati, di organismi di certificazione e delle varie associazioni di categoria.

Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

RT-28 Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

(Schema PRS ai sensi della norma ISO/IEC 17024)

Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

RT-29Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di:

installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008.

installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.

(Schema PRD ai sensi della norma EN 45011)

Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

RT-30Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione rilasciati in conformità allo stesso.

(Schema PRD ai sensi della norma EN 45011)

Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

Da una analisi fatta da una Associazione di categoria sono previste circa:

• 16.000 certificazioni di Persone;• 6.000 certificazioni di Organizzazioni.

Oggi quattordici (14) Organismi di Certificazione hanno inoltrato Domanda di Accreditamento o di Estensione ad ACCREDIA per poter rilasciare certificati accreditati nello schema Personale e/o Prodotto/Servizio.

Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

il 26 luglio l’estensione dell’accreditamento

di due Organismi di Certificazione;

il 09 ottobre l’estensione dell’accreditamento

di altri tre Organismi di Certificazione.

Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

Il Comitato Settoriale di Accreditamento Ambiente (CSA-AMB) ha deliberato:

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CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE: addetto a svolgere attività su apparecchiature fisse di refrigerazione,

condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n. 303/2008);

addetto a svolgere attività su impianti fissi di protezione antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n. 304/2008);

addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad alta tensione (Regolamento (CE) n. 305/2008);

addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento (CE) n. 306/2008).

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra) e del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-28 (Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008).

Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

Per i cinque Organismi di Certificazione è stata deliberata la seguente estensione:

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

PRODOTTO/SERVIZIO (FORMAZIONE):

Certificazione del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra) e del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-30 (Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008).

Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

Per un Organismo di Certificazione è stata deliberata anche la seguente estensione:

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

Gli Organismi di Certificazione che ottengono

l’accreditamento devono trasmettere al

MATTM il Tariffario e il Certificato di

Accreditamento, requisito necessario per

ottenere da parte del Ministero il

«RICONOSCIMENTO» per emettere i

certificati attraverso il:

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006I Regolamenti Tecnici ACCREDIA

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

Domanda (di certificazione);

Valutazione;

Decisione sulla certificazione;

Sorveglianza;

Rinnovo;

Uso dei certificati e dei loghi/marchi.

Processo di certificazione

L’Organismo di Certificazione deve predisporre

documenti per tenere sotto controllo:

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

Domanda (di certificazione)

ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve fornire, su richiesta, un'aggiornata e dettagliata descrizione del processo di certificazione…..

EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve chiedere la compilazione di un modulo di domanda ufficiale, firmato da un rappresentante di chi presenta domanda opportunamente autorizzato…

RT-28: I candidati devono fare apposita domanda all’Organismo. Tale domanda deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo e altre informazioni richieste per identificare il candidato. I candidati devono inoltre fornire a supporto della domanda: copia di un documento di identificazione valida e due foto tessera….

RT-29: La domanda di certificazione dovrà contenere anche il numero e il nominativo delle persone impiegate….

RT-30: L’Organismo di Certificazione deve chiedere la compilazione di un modulo di domanda ufficiale, firmato da un rappresentante opportunamente autorizzato…

Processo di certificazione

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

Valutazione

ISO 17024: Gli esami devono essere pianificati e strutturati in modo tale da assicurare che tutti i requisiti dello schema siano obiettivamente e sistematicamente verificati, con documentata e sufficiente evidenza utile a confermare la competenza del candidato.

EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve valutare la conformità dei prodotti del richiedente, alle norme rientranti nel campo di applicazione della certificazione definito nella relativa domanda e ai criteri specificati nelle regole dello schema di certificazione.

RT-28: L’Organismo di Certificazione deve valutare i prerequisiti attraverso la verifica della domanda di certificazione e la conduzione dell’esame.

RT-29: L’Organismo di Certificazione deve valutare i prerequisiti attraverso la verifica della domanda di certificazione e la conduzione dell’esame.

RT-30: La verifica ispettiva deve essere eseguita sulla base dei requisiti normativi. Nel caso in cui l’Organismo di Attestazione effettui il corso fuori sede, il primo aspetto da verificare da parte dell’Organismo di Certificazione dovrà essere l’idoneità delle infrastrutture (aule ed attrezzature ed eventuali nuovi docenti).

Processo di certificazione

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

Decisione sulla certificazione

ISO 17024: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall‘Organismo di Certificazione in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Coloro che prendono la decisione in merito alla certificazione non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione.

EN 45011: L’Organismo di Certificazione non deve delegare la propria autorità a persona o enti esterni, per la concessione, il mantenimento, l’estensione, la riduzione, la sospensione o la revoca della certificazione.

RT-28: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione (istruttoria, prove teorica e pratica). I membri dell’Organo Deliberante non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione. Nell’Organo deve essere presente, con diritto di veto, un membro con competenza specialistica nel settore, documentata con almeno 5 anni di esperienza.

RT-29: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Inoltre il Membro dell’Organo deliberante esperto del settore ha diritto di veto.

RT-30: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Inoltre il Membro dell’Organo deliberante esperto del settore ha diritto di veto.

Processo di certificazione

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

Sorveglianza

ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve definire un processo di sorveglianza proattiva per monitorare la conformità delle persone certificate …….

EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve avere procedure documentate per l’esecuzione della sorveglianza con i criteri applicabili nel relativo sistema di certificazione………

RT-28: Ogni anno le persone devono inoltrare una dichiarazione con cui attestano di aver svolto almeno un intervento su un impianto durante l’anno e di non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto.

RT-29: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni. Nell’arco dei 5 anni di validità della certificazione, l’Organismo dovrà effettuare due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) e le restanti verifiche (documentali) possono essere effettuate in Organismo.

RT-30: La certificazione della competenza degli Organismi di Attestazione ha una durata di 5 anni. La verifica di mantenimento (annuale) deve avere durata minima di 8 ore presso la sede dell’organismo di attestazione.

Processo di certificazione

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

Rinnovo

ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve definire i requisiti per il rinnovo … per garantire che la persona certificata continui a soddisfare i requisiti di certificazione in vigore.

EN 45011: non prevede il rinnovo ma l’Organismo di Certificazione richiederà all’organizzazione certificata di essere informato circa ogni modifica menzionata riguardante il prodotto.

RT-28: La certificazione della competenza del personale ha una durata di 10 anni. Il rinnovo avviene previa esecuzione di un nuovo esame.

RT-29: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni. Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

RT-30: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni. Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

Processo di certificazione

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

Registro Telematico

È istituito, presso il Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.

A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.

Il registro è gestito dalle Camere di Commercio in conformità all’art. 13 del DPR 43/2012.

Processo di certificazione

L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati

L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati

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«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

Le revoche e le sospensioni delle certificazioni devono essere inserite per via telematica dagli stessi Organismi di Certificazione nella sezione apposita del Registro Telematico di cui al DPR n° 43/2012, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.

Le informazioni sui certificati in vigore possono essere pubblicate anche sul sito Accredia, in quanto Organismo di Accreditamento, tramite interconnessione diretta con il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del DPR 43/2012.

Processo di certificazione

Uso dei certificati e dei loghi/marchi

Page 34: Accredia convegno (alessandria) 30 11-12

«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”Alberto MUSA 30 novembre 2012

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