Accertamento delle rendite catastali Martedì 8 Novembre 2016 Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Via Carlo Alberto 59 - Torino Geom. Stefano Villani via Rubiana 52 - Torino Tel 011/389667 [email protected]
Accertamento delle rendite
catastali
Martedì 8 Novembre 2016
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
Via Carlo Alberto 59 - Torino
Geom. Stefano Villani
via Rubiana 52 - Torino
Tel 011/389667
Con l'entrata in vigore del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, sono
state affidate ai professionisti anche le operazioni di
qualificazione, classificazione e classamento delle singole
Unità Immobiliari a destinazione ordinaria e le operazioni di
stima delle Unità Immobiliari a destinazione speciale, oggetto
di nuova realizzazione ovvero variate in seguito ad interventi
che ne hanno determinato una diversa consistenza o
redditività.
Qualificazione: Distinzione delle U.I.U. a seconda della
destinazione ordinaria e permanente (le U.I.U. vengono
divise in gruppi e categorie)
Classificazione: Distingue all’interno di ogni categoria
diverse classi di redditività (le U.I.U. vengono divise in
classi a seconda della capacità di reddito)
Classamento: Attribuisce ad ogni U.I.U. la rispettiva
categoria e classe
Formazione
La fase di formazione è fondamentale e si articola in due parti:
1) Accertamento, rilievo e misura delle unità immobiliari
Rendita Catastale;
2) Attribuzione dei valori
Qualificazione
Classificazione
Classamento.
Pubblicazione
Gli atti redatti nella fase di formazione vengono pubblicati al
fine di rendere noti i dati rilevati e permettere la presentazione
di eventuali ricorsi
Attivazione
Aggiornamento dei dati pubblicati in seguito alle modificazioni
intervenute dopo la fase di pubblicazione
Conservazione
Mantenimento dei dati riportati nelle scritture catastali e loro
aggiornamento
Il sistema estimativo del
Catasto fabbricati prevede
procedure specifiche per
le operazioni di qualificazione,
classificazione e classamento
Istruzioni:
II e IV del 1942
Regolamento:
DPR n. 1142 del 1949
Attualmente la pratica catastale si effettua tramite:
1. Redazione della denuncia da parte del professionista
2. Apposizione della firma digitale
3. Invio, del file contenente il documento informatico
mediante il
Sistema Informatico del Territorio (SISTER)
Il sistema informativo dell’Ufficio provinciale, ricevuto il
modello unico informatico catastale verificato dal sistema
SISTER, effettua in automatico il controllo formale del
documento:
Se il controllo ha esito positivo, si procede alla
protocollazione del documento;
Se vengono riscontrati degli errori formali il documento viene
respinto e l’importo reso disponibile al professionista;
La rendita dichiarata dal contribuente, rimane negli atti
catastali come <<rendita proposta>> fino a quando
l’ufficio non provvede, con mezzi di accertamento
informatici, anche a campione, e comunque entro dodici
mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla
determinazione della rendita catastale definitiva sulla base
delle caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni.
Decorsi i limiti temporali sopra richiamati, la rendita proposta
assume carattere definitivo e non può essere modificata, se
non nell’ambito degli adempimenti previsti dal particolare
istituto dell’autotutela.
E’ però facoltà dell’amministrazione finanziaria verificare
le caratteristiche degli immobili oggetto delle
dichiarazioni ed eventualmente modificarne le risultanze
censuarie iscritte in catasto anche dopo il termine di
12 mesi, qualora sopravvengano informazioni, ovvero
emergano eventuali caratteristiche non note e non
valutate al momento della presentazione della denuncia
Nei casi in cui l’Ufficio provveda alla rettifica della rendita, il
sistema produce in automatico “l'Avviso di accertamento”
che comprende:
1) I dati del classamento proposto ovvero presenti in atti;
2) I nuovi dati definiti dall’Ufficio;
3) Le motivazioni che hanno prodotto l'accertamento.
La rideterminazione del
classamento e l'attribuzione di
una nuova rendita catastale
viene comunicata agli
intestatari mediante un
“AVVISO DI ACCERTAMENTO”
notificato mediante lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento
Se l'avviso di accertamento viene ritenuto corretto, i
destinatari non dovranno procedere con alcun ulteriore
adempimento catastale perché i dati sono aggiornati
direttamente dall'agenzia.
Il destinatario che invece considera l'atto infondato potrà
chiederne il riesame in autotutela ovvero presentare ricorso
AUTOTUTELA
Il riesame in autotutela si attua inviando all’Ufficio Provinciale
– Territorio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l'avviso,
una domanda in carta semplice completa di documentazione
su cui si fonda la richiesta di annullamento.
La domanda di riesame in autotutela non sospende i termini
per la presentazione di un eventuale ricorso al giudice
tributario.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15451, depositata il
30 giugno 2010, ha ribadito che non è impugnabile dal
contribuente il rifiuto del fisco di annullare, in sede
d'autotutela, atti amministrativi (nella fattispecie si trattava
dell'indicazione di una rendita catastale già definita con
sentenza passata in giudicato). La sezione tributaria della
Cassazione ha con ciò seguito l’interpretazione già fornita
dalle Sezioni unite con sentenza n. 2870/2009 nella quale
s'affermava che il giudice tributario può vagliare la legittimità
formale del rifiuto dell'autotutela ma non può sindacare se la
pretesa tributaria è censurabile o no.
Sarà comunque possibile il risarcimento del danno a favore
del contribuente che avesse ragione.
In sintesi: l’Amministrazione non è obbligata ad accogliere
l’istanza di autotutela, ma se in seguito il cittadino ottiene
riconoscimento della sua ragione e la P.A. non ha fatto nulla
per impedire il verificarsi di danni al cittadino (non
accogliendo l’istanza di autotutela), allora l’Amministrazione
stessa deve essere condannata al risarcimento del danno
(oltre al pagamento delle spese processuali).
RICORSO
1. D.Lgs 546/92
2. D.Lgs 156/15 - Il procedimento di reclamo/mediazione
3. La gestione del procedimento di reclamo/mediazione
4. La fase contenziosa
D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545
L'ultima riforma del sistema di giustizia tributaria risale al 1992
operata con il d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545.
Tale riforma ha messo in evidenza il carattere giurisdizionale
delle commissioni tributarie (sul piano lessicale: oggi, infatti,
si parla di "giudici tributari", non più di "membri delle
commissioni", e di "sentenza", non più di "decisione").
Articolazione territoriale
A seguito del riordino attuato con decreto legislativo 31
dicembre 1992 n. 545, le commissioni tributarie si articolano
in:
commissioni tributarie provinciali, aventi sede in ciascun
capoluogo di ogni provincia, che giudicano in primo grado;
commissioni tributarie regionali, aventi sede in ciascun
capoluogo di regione, che giudicano definitivamente in
appello, salvo il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per
questioni di legittimità.
Prima della riforma del 1992, il previgente D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 636 prevedeva anche una commissione
tributaria centrale con sede in Roma, presso il quale era
previsto un terzo grado di giudizio. Il d.lgs. 545/1992 ha
soppresso detta commissione, ma l'ha mantenuta in funzione
per i giudizi pendenti fino al 1º gennaio 1996.
A seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), la commissione tributaria centrale è stata
suddivisa in 21 sezioni, con sede in tutti i capoluoghi di
regione o provincia autonoma, alle quali sono stati riassegnati
i procedimenti pendenti per accelerare lo smaltimento del
pesante arretrato.
D.lgs. 546/92
Il contenzioso tributario è un procedimento giurisdizionale che
ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il
contribuente e l'amministrazione finanziaria.
È attualmente regolato dal d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992
il quale, all'articolo 1, comma 2, statuisce che:
« i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e,
per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le
norme del codice di procedura civile ».
Oggetto del contenzioso
Il contenzioso tributario può instaurarsi solo a seguito dell'impugnazione di
uno degli atti tassativamente prescritti dall'articolo 19 del decreto legislativo
n. 546/1992. Gli atti avverso i quali può essere proposto ricorso sono:
1. l'avviso di accertamento del tributo;
2. l'avviso di liquidazione del tributo;
3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
4. il ruolo e la cartella di pagamento;
5. l'avviso di mora;
6. l'iscrizione di ipoteca sugli immobili;
7. il fermo di beni mobili registrati;
8. gli atti relativi alle operazioni catastali;
9. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie
ed interessi o altri accessori non dovuti;
10. il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari;
11. ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità
davanti alle commissioni tributarie
Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.
546/1992:
«omissis. [...]
Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le
controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il
classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella,
nonché le controversie concernenti la consistenza, il
classamento delle singole unità immobiliari urbane e
l'attribuzione della rendita catastale.
Art. 15. Spese del giudizio
Comma 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le
spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La
commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o
in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del
codice di procedura civile
La gestione del procedimento di reclamo/mediazione
L’istituto è disciplinato dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92,
introdotto dall’art. 39 del DL n. 98/2011 con finalità di
deflazione del contenzioso
L’art. 9, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 156/2015 ha
interamente sostituito il testo dell’articolo 17-bis
Le nuove disposizioni, che fra l’altro estendono la procedura
di reclamo/mediazione agli atti impugnabili relativi alle
operazioni catastali, entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 (cfr.
art. 12 d.lgs. n. 156/2015)
La notificazione del ricorso ha gli effetti di un reclamo, con il
quale il contribuente chiede l’annullamento – totale o parziale
– dell’atto e/o formula una proposta di mediazione
Atti mediabili
Sono oggetto del procedimento tutti gli atti suscettibili di
impugnazione in giudizio:
1. quando il valore contestato è non superiore a 20.000 €;
2. relativi alle operazioni catastali «controversie promosse
dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la
delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei
terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a
titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le
controversie concernenti la consistenza, il classamento
delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale» .
Il procedimento di reclamo/mediazione
Il procedimento di cui all’art. 17-bis è introdotto con ricorso
che produce anche gli effetti del reclamo (o istanza
amministrativa).
Con il ricorso/reclamo il contribuente sottopone in via
preventiva all’Amministrazione i motivi per cui intende
chiedere al giudice l’annullamento, anche parziale, dell’atto
impugnato.
L’effetto «di reclamo» si produce e il procedimento di
mediazione si attiva anche se il ricorso non contiene alcun
riferimento all’art. 17-bis.
La proposta di mediazione
Il ricorso/reclamo proposto dal contribuente può contenere
una dettagliata proposta di mediazione con rideterminazione
dell’ammontare della pretesa.
Se l’ufficio destinatario, esaminati i motivi di ricorso, non
ritiene di poter accogliere il reclamo o la proposta di
mediazione, formula d'ufficio, una propria proposta avuto
riguardo:
• all’eventuale incertezza delle questioni controverse;
• al grado di sostenibilità della pretesa;
• al principio di economicità dell'azione amministrativa.
Contenuti del ricorso/reclamo
Il ricorso/reclamo deve avere tutti i requisiti del ricorso
giurisdizionale di cui all’articolo 18 del d.lgs. 546/1992; in
assenza può e deve essere esaminato comunque come
richiesta di autotutela.
Deve essere presentato dal contribuente (o dal suo
rappresentante legale se società od ente) con le seguenti
particolarità:
1. per controversie di valore fino a € 3.000,00 il contribuente
può stare in giudizio senza l’assistenza tecnica; in caso di
valore superiore è necessaria l’assistenza del difensore;
2. in caso di controversie relative alle operazioni catastali, di
valore indeterminabile, è necessaria la difesa tecnica;
3. in caso di controversie riguardanti l’imposta principale
dovuta in sede di procedure di Adempimento unico,
«parte» è il Notaio, destinatario dell’avviso di liquidazione.
Nel ricorso/reclamo vanno indicati:
• Ufficio nei cui confronti è proposto il reclamo;
• Contribuente, eventuale rappresentante legale, residenza o
sede, eventuale domicilio, CF e PEC;
• Atto impugnato e oggetto della domanda;
• Motivi di fatto e di diritto;
• Valore della controversia (o dichiarazione che trattasi di
valore indeterminabile; cfr. art. 14 DPR 115/2002);
• Indicazione della categoria professionale cui appartiene il
difensore incaricato e dell’incarico;
• Sottoscrizione
Ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 546/1992, il ricorso è
inammissibile se non è sottoscritto oppure se manca o è
assolutamente incerta una delle seguenti indicazioni:
• Commissione tributaria adita;
• Ufficio nei cui confronti è proposto il reclamo;
• Contribuente ed eventuale rappresentante legale, residenza
o sede;
• Atto impugnato e oggetto della domanda;
• Motivi.
In carenza di tali indicazioni, l’Ufficio esamina comunque l’atto
notificato dal contribuente come richiesta di autotutela
Termini
Il ricorso/reclamo è notificato, a pena di inammissibilità, entro
60 gg dalla data di notificazione dell’atto impugnabile.
Il ricorso/reclamo va presentato alla D.P. o all’UP-Territorio*
che ha emanato l’atto impugnato (o non ha emanato l’atto
richiesto).
In caso di rifiuto tacito di rimborso, il ricorso/reclamo deve
essere proposto dopo il 90° giorno dalla presentazione della
domanda di rimborso (e può essere proposto fino allo scadere
del termine decennale di prescrizione).
Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90
gg dalla data di notifica del ricorso/reclamo, entro il quale
deve essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione (il
termine entro cui concludere la procedura decorre dalla data
di ricezione del ricorso/reclamo).
I termini per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 gg) e
del resistente (60 gg) decorrono dalla scadenza del termine di
90 gg previsto per la procedura di reclamo/mediazione.
Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in
data anteriore, dichiara improcedibile il ricorso e rinvia la
trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
Peculiarità del reclamo/mediazione relativo agli atti catastali
Le valutazioni che compie l’Agenzia delle Entrate, in sede di
esame del reclamo/mediazione, riguardano in particolare:
• il grado di attendibilità e sostenibilità in giudizio dei singoli
elementi (ad esempio, tipologia edilizia, destinazione d’uso,
consistenza, ubicazione, ecc.) posti a base dell’atto di
classamento degli immobili, alla luce degli elementi addotti
nel reclamo;
• gli eventuali effetti dell’accordo di mediazione sul
classamento di altre unità immobiliari (limitrofe e/o similari),
rilevanti sul piano della uniformità e della coerenza del
comportamento dell’ufficio.
L’agenzia delle Entrate tiene presente che:
in linea generale, non appare opportuno concludere un
accordo di mediazione se lo stesso si fonda su elementi e
valutazioni che possano riflettersi sull’attribuzione di rendita
di unità immobiliari con caratteristiche similari; in tal caso
infatti potrebbero rendersi necessari rimedi generali nei
confronti degli altri atti che presentano analoghe criticità.
ai fini della valutazione della sostenibilità in giudizio dell’atto
possono rilevare anche gli orientamenti della giurisprudenza
di merito, con particolare riguardo a quelli delle Commissioni
tributarie provinciali e regionali nella cui circoscrizione ha
sede l’Ufficio che ha emesso l’atto.
Esito dell’istruttoria
In esito alle valutazioni di merito del ricorso/reclamo in ordine
alla fondatezza dei motivi sollevati dal contribuente, l’Ufficio:
1. accoglie totalmente o parzialmente il reclamo;
2. accoglie l’eventuale proposta di mediazione;
3. invita il contribuente al contraddittorio per giungere alla
conclusione di un accordo di mediazione;
4. formula d’ufficio una proposta di mediazione «avuto
riguardo all’eventuale incertezza delle questioni
controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al
principio di economicità dell’azione amministrativa»;
5. dispone il diniego.
Perfezionamento della mediazione
Nel caso di reclamo avverso le operazioni catastali, con la
sottoscrizione dell’accordo
A seguito del perfezionamento della mediazione:
• cessa la materia del contendere;
• la pretesa tributaria viene rideterminata nella misura fissata
nell’accordo e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo
previsto dalla legge;
• gli atti catastali vengono aggiornati secondo quanto risulta
dall’accordo;
• il rapporto giuridico si intende definito - nei termini
dell’accordo - e non ulteriormente contestabile (l’accordo di
mediazione non è impugnabile).
Mancato perfezionamento della mediazione
Nell’ipotesi di mancato perfezionamento della mediazione,
l’atto impositivo e l’accertamento catastale continuano a
produrre effetti.
Il contribuente potrà costituirsi in giudizio o rinunciare a
proseguire il contenzioso (in quest’ultima ipotesi l’atto
originario diventa definitivo).
La fase contenziosa
In caso di esito negativo del procedimento di mediazione l’atto
continua a produrre effetti.
Il contribuente può:
• rinunciare al deposito del ricorso (l’atto «impositivo»
diviene definitivo);
oppure
• costituirsi in giudizio, depositando il ricorso.
A seguito della discussione del ricorso sarà emessa la
Sentenza di primo grado alla quale sarà possibile
eventualmente far seguire l’Appello ed il Ricorso in
Cassazione.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
GEOM. STEFANO VILLANI
VIA RUBIANA 52 - TORINO
TEL 011/389667