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Repubblica Italiana
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
Disponibile in formato elettronico sul sito:
www.regione.lazio.it
Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011
Data 5/05/2015Numero 36
Periodicit bisettimanale
Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza
della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 00147
ROMADirettore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci
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SOMMARIO
StatoPresidenza del Consiglio dei Ministri
Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreti Presidenziali
Direttiva 24 febbraio 2015
Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei
piani di gestione relativa al sistema di allertamento
nazionale,
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di
protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010,
n. 49 di
recepimento della Direttiva 2007/60/CE. Pag. 9
MinisteriMinistero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
Decreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali
Decreto 10 marzo 2015
Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e
dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti
fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle
aree naturali protette. Pag. 20
Regione LazioRegolamenti Regionali
Regolamento 30 aprile 2015, n. 4
Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato Pag. 23
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 aprile 2015, n.
T00081
Oggetto: POR FESR Lazio 2007-2013 Modifica del Decreto del
Presidente della Regione Lazio n. T0279 del 10/08/2011
relativo alla costituzione dell'Organismo Deliberante di cui al
punto 3.2, Allegato A, della D.G.R. del 29.10.2010 n. 485
concernente lo "Statuto del Fondo Capitale di Rischio POR FESR
I.3 Lazio 2007/2013" gi modificato dal Decreto del
Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 15/07/2013 e dal
Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del
29/01/2014. Pag. 50
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 24 febbraio 2015, n. 73
Legge regionale 29/05/1997, n. 13, "Consorzi per le aree ed i
nuclei di sviluppo industriale". Approvazione Statuto del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.
Pag. 55
Deliberazione 21 aprile 2015, n. 162
Assegnazione di fondi regionali alla Azienda Ospedaliera S.
Giovanni Addolorata per la "Realizzazione SIMT 5 piano corpo D
P.O. S. Giovanni" - DCA U00207/14 e DCA U00219/14 - Importo
complessivo di euro 675.982,95 a valere sul Capitolo
H22103 - esercizio finanziario 2015 del bilancio regionale. Pag.
59
Deliberazione 21 aprile 2015, n. 164
Comune di Torrita Tiberina (RM). Variante Generale al Piano
Regolatore Generale. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22
del 22.06.2006. Approvazione con modifiche, prescrizioni e
condizioni. Pag. 63
Deliberazione 21 aprile 2015, n. 172
Regolamento di attuazione dei profili formativi
dell'apprendistato. Pag. 103
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DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04889
Nomina della Commissione di valutazione dei progetti di cui
all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di
comunicazione turistica da parte dei Comuni del Lazio in
attuazione della DGR n. 718 del 28/10/2014" approvato con
determinazione n. G15790 del 7 novembre 2014 . Pag. 157
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 febbraio 2015, n. G01931
Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 del Lazio - Misura 311
"Diversificazione verso attivit non agricole" - Azione 3
"Sostegno all'offerta agrituristica" - Pronunzia della decadenza
totale e revoca degli aiuti concessi alla ditta Pacciani
Luciana
titolare della domanda n. 8475915176, per un contributo pubblico
totale pari ad Euro 191.415,59 Pag. 161
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04919
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 313 D.G.R. n.
300/2014. Approvazione del finanziamento della domanda
di aiuto ammissibile n. 8475922128 del Comune di Roccantica,
progetto "Ristrutturazione per la trasformazione dell'ex scuola
elementare in ostello per la giovent", per un costo complessivo
di Euro 137.209,11 ed un contributo di Euro 137.209,11.
Pag. 166
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04949
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio
2007/2013. D. G. R. 246 del 22 marzo 2010 - Misura 214.
Domande anno 2010. Approvazione elenco provinciale di
autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n.
61.
Domande n. 3. Importo Euro 2.891,60. Pag. 170
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04950
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio
2007/2013. D. G. R. 184 del 6 maggio 2011 - Misura 214.
Domande anno 2011. Approvazione elenco provinciale di
autorizzazione alla liquidazione di Frosinone e Latina. Invio
regionale n. 38. Domande n. 3. Importo Euro 4.145,30. Pag.
174
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04951
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio
2007/2013. D. G. R. 184 del 6 maggio 2011 - Misura 214.
Domande anno 2011. Approvazione elenco provinciale di
autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n.
44.
Domande n. 1. Importo Euro 20,09. Pag. 179
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04952
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio
2007/2013. D. G. R. 184 del 6 maggio 2011 - Misura 212.
Domande anno 2011. Approvazione elenco provinciale di
autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n.
12.
Domande n. 3. Importo Euro 6.440,00. Pag. 183
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04953
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio
2007/2013. D. G. R. 186 del 18 aprile 2012 - Misura 214.
Domande anno 2012. Approvazione elenco provinciale di
autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n.
64.
Domande n. 3. Importo Euro 1.033,29. Pag. 187
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04954
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio
2007/2013. D. G. R. 76 del 24 aprile 2013 - Misura 214.
Domande anno 2013. Approvazione elenco provinciale di
autorizzazione alla liquidazione di Latina, Rieti e Viterbo.
Invio
regionale n. 42. Domande n. 64. Importo Euro 353.725,45. Pag.
191
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04955
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio
2007/2013. D. G. R. 208 del 23 aprile 2014 - Misura 214.
Domande anno 2014. Approvazione elenco provinciale di
autorizzazione alla liquidazione di Viterbo. Invio regionale n.
17.
Domande n. 90. Importo Euro 700.364,46. Pag. 200
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Determinazione 24 aprile 2015, n. G04956
Regolamento CE 1698/05. Piano di sviluppo rurale del Lazio
2007/2013. Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 18 aprile
2008. Avviso pubblico misura 214 "Misure Agroambientali".
Domande anno 2008. Approvazione elenco provinciale di
autorizzazione di Latina. Invio regionale n. 65. Domande n. 1.
Importo Euro 1.251,90. Pag. 210
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04957
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio
2007/2013. D. G. R. 289 del 18 aprile 2008 - Misura 212 -
Domande anno 2008. Approvazione elenco provinciale di
autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n.
14.
Domande n. 1. Importo Euro 2.300,00. Pag. 214
DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04871
Percorsi triennali di IeFP di cui al capo III del Decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Indicazioni in materia di
esami di
qualifica professionale - Anno scolastico e formativo 2014-2015.
Pag. 218
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04877
Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 - Titolo V - Rinnovo e
Integrazione Autorizzazione, ente "LABOCONSULT SRL" a
svolgere corsi privati non finanziati. Pag. 245
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04878
Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 - Titolo V -
Autorizzazione "CONSILIA CFO" a svolgere corsi privati non
finanziati.
Autorizzazione Corsi. Pag. 250
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04879
D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva
"Accreditamento dei soggetti che erogano attivit di formazione e
di
orientamento nella Regione Lazio". - conferma
dell'accreditamento in ingresso relativo all'ente "ACCADEMIA
SUPERIORE
DI ESTETICA DI G.P. AIELLI (P.IVA 00719970592)". Pag. 254
Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04843
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art.
68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002,
a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto
della formazione professionale Giuseppe Carbonetti presidente
in COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione
Professionale presso Ente A.L.E.SS. DON MILANI nel giorno
23 aprile 2015. Codice corso ASL RM G/10 Pag. 257
Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04844
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art.
68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002,
a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto
della formazione professionale Antonella Ruscitti presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale
presso Ente ASL ROMA A nei giorni 23 - 24
aprile 2015. Codice corso ASL RM A/1 Pag. 260
Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04845
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art.
68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002,
a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto
della formazione professionale Annalisa Quaglia presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale
presso Ente ERFAP LAZIO nei giorni 23 - 24
aprile 2015. Codice corso IDI/4 Pag. 263
Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04846
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art.
68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002,
a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto
della formazione professionale Carmen Pegoraro presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale
presso Ente GLOBAL INVESTIGATION SERVICE
SRL nel giorno 23 aprile 2015. Codice progetto RL 035548 -
azione 50983 Pag. 266
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Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04847
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art.
68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002,
a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto
della formazione professionale Giovanna Buccheri presidente
in COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione
Professionale presso Ente ASL ROMA B nei giorni 27 - 28
aprile 2015. Codice progetto ASL RM B/4 Pag. 269
Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04870
Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento
ad interim della responsabilit dell'Area "Programmazione
dell'Offerta d'Istruzione e Diritto allo Studio Scolastico".
Pag. 272
Atto di Organizzazione 24 aprile 2015, n. G04920
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art.
68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002,
a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto
della formazione professionale. Claudio Marazza presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale
presso Ente ENALC SRL nei giorni 27 - 28 aprile
2015. Codice progetto RL029988 - azione 47278 Pag. 275
Atto di Organizzazione 24 aprile 2015, n. G04921
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art.
68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002,
a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto
della formazione professionale Marco Maulini presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale
presso Ente A.L.E.SS. DON MILANI nei giorni 28
- 29 aprile 2015. Codice progetto ASL RM G/9 Pag. 278
Atto di Organizzazione 24 aprile 2015, n. G04922
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art.
68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002,
a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto
della formazione professionale. Ida Vecchiarelli presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale
presso Ente ENALC SRL nei giorni 29 - 30 aprile
2015. Codice progetto RL029988 - azione 42503 Pag. 281
DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04880
Soc. Energie Nuove Srl - Domanda di concessione di derivazione
di acqua pubblica ad uso idroelettrico, nel comune di
Tuscania (VT) - "Condotta Forzata Tarquinia 1". Ammissione ad
istruttoria. Pag. 284
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04881
Soc. Energie Nuove Srl - Domanda di concessione di derivazione
di acqua pubblica ad uso idroelettrico, nel comune di
Tuscania (VT) - "Condotta Forzata Tarquinia 2". Ammissione ad
istruttoria. Pag. 290
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04882
Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico dal Fiume Marta, nel comune di Tarquinia (VT) -
localit Torrone - Foglio 46 particella 90, per un prelievo di
portata media pari a 425 l/s pari al volume annuo di
m313.402.800,00, per una potenza nominale di KW 53,91, richiesta
dalla Soc. Green Energy Srl. Esclusione dell'ammissione
ad istruttoria. Pag. 296
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04883
Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico dal Fiume Marta, nel comune di Tarquinia (VT) -
localit Colonnetta (Fossaccio) - Foglio 68 particella 59, per un
prelievo di portata media pari a 1.000,856 l/s pari al volume
annuo di m3 31.563.000,00, per una potenza nominale di KW
206,48, richiesta dalla Soc. Green Energy Srl. Esclusione
dell'ammissione ad istruttoria. Pag. 302
05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36
Pag. 5 di 460
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DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04923
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017
- Variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva per
le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: A14127 e T25502.
Pag. 308
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04924
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017
- Variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva per
le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: T92600 e T25502.
Pag. 312
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04938
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017
- Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, tra
i capitoli D12503 e D12536, appartenenti al programma 05 della
missione 10 ed ulteriore prelevamento, in termini di cassa, dal
fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo
T25502. Pag. 316
DIREZIONE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04894
Nomina della Commissione giudicatrice per la gara ad evidenza
pubblica a procedura aperta ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 per la
"Concessione del servizio bar e tavola calda/fredda nella sede
della Regione Lazio di Via R. Raimondi Garibaldi 7- Roma.
Pag. 321
Atto di Organizzazione 4 maggio 2015, n. G05381
Ricerca di professionalit per l'affidamento dell'incarico di
dirigente dell'Area "Giuridico Normativa, Istituzionale e
Gestione
del Rischio Clinico" della Direzione regionale "Salute e
Integrazione Sociosanitaria" a soggetto esterno
all'amministrazione
regionale, ai sensi dell'art. 162 del Regolamento di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.
1/2002 e
successive modificazioni. Pubblicazione avviso informativo. Pag.
325
Atto di Organizzazione 4 maggio 2015, n. G05382
Ricerca di professionalit per l'affidamento dell'incarico di
dirigente dell'Area "Porti e Trasporto Marittimo" della
Direzione
regionale "Territorio, Urbanistica, Mobilit e Rifiuti" a
soggetto esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art.
162 del
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della
Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.
Pubblicazione avviso informativo. Pag. 332
Atto di Organizzazione 4 maggio 2015, n. G05383
Ricerca di professionalit per l'affidamento dell'incarico di
dirigente dell'Area "Relazioni Istituzionali" della Direzione
regionale
"Per lo Sviluppo Economico e le Attivit Produttive" a soggetto
esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 162
del
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della
Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.
Pubblicazione avviso informativo. Pag. 338
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04869
REG.853/2004/CE Ampliamento prodotti deposito frigorifero
autonomo Ditta ARIETE - FATTORIA LATTE SANO SPA Via
della Muratella, 165 - Roma (RM) Pag. 344
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04896
ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale del 23 marzo 2005 e s. m. i. - Integrazione graduatorie
di
settore della medicina generale valide per l'anno 2015 (domande
presentate entro il 31 gennaio 2014 ) approvate con
Determinazione n. G03501 del 26 marzo 2015 pubblicate sul BURL
n. 28 del 7 aprile 2015 - inserimento dottor F.A.
Pag. 347
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Determinazione 24 aprile 2015, n. G04901
Piano per la malattia diabetica. Integrazione componente del
gruppo di lavoro regionale. Pag. 350
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 10 aprile 2015, n. G04134
Art. 14 ter della L.n.241/90 ss.mm.ii. - Determina conclusiva
della Conferenza di Servizi relativa al procedimento
amministrativo inerente la richiesta di rilascio
dell'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di Tufo in Loc.
"San silvestro"
nel Comune di Civitacastellana presentata dalla Soc. Mondial
Tufo a r.l. Pag. 356
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04865
POR FESR Lazio 2007-2013 - Attivit I.1. Avviso Pubblico per la
presentazione di richieste di contributo "Horizon2020 Misure
per favorire l'accesso ai Programmi dell'Unione per il
finanziamento della Ricerca, dell'Innovazione e della Competitivit"
-
Approvazione esiti domande "formalmente ammissibili". Pag.
361
Enti LocaliComuni
Comune di Formia
Decreto di esproprio 21 aprile 2015, n. 2
Decreto di Esproprio relativo ai terreni privati interessati
alla Sistemazione e all'ampliamento della strada di accesso al
Piano di
Zona di Castellonorato denominata via Campole Pag. 366
Comune di Marino
Statuto
Modifica dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 45 del 6 maggio 1999 e n. 47 del 7
maggio 1999 - Art. 1, Art. 3 e sostituzione stemma Civico
Comunale ( Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2015)
Pag. 371
Enti PubbliciASL
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Deliberazione 27 febbraio 2015, n. 123/DG
Approvazione Graduatorie Provinciali branche specialistiche,
professionisti e veterinari valide per l'anno 2015 (domande al
31.01.2015) Art. 21 A.C.N. per la specialistica ambulatoriale
del 23 marzo 2005 e s.m.i.. Pag. 374
PrivatiAZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A
Determinazione 16 aprile 2015, n. 101
SR AUSONIA EX SS 630 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TRATTE
IN CORRISPONDENZA DEI CENTRI
ABITATI. APPROVAZIONE PAGAMENTI DI ESPROPRIO Pag. 449
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
Avviso
Costruzione ed esercizio elettrodotto 20 KV in loc. S. ANDREA
nei COMUNI DI CANTALUPO IN SABINA e POGGIO
CATINO(RI)-Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione N.54/2013
rilasciata dalla Provincia di Rieti, VI SETTORE - RIf. Enel
RI/549 - ITER 170824 Pag. 453
05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36
Pag. 7 di 460
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Avviso
Costruzione ed esercizio nuovo elettrodotto aereo 20 KV in
conduttori nudi con relativo PTP in loc. CASALE nel COMUNE
DI SCANDRIGLIA (RI) - Richiesta di rinnovo autorizzazione N.
139/2013 rilasciata dalla Provincia di Rieti, VI SETTORE -
RIf. Enel RI/549 - ITER 170824 Pag. 455
Avviso
Nuovo elettrodotto MT 20 denominato KV DIAMETRALE PECE - ELPIM
in Loc. Capo D'Acqua di Amaseno (FR) e Prossedi
(LT) IDENTIFICATIVO Pratica Enel ITER 771560 Pag. 457
Silos del Fibreno S.r.l.
Verifica Impatto Ambientale
Progetto di realizzazione di centro commerciale in Via Campo La
Guzza nel Comune di Broccostella (FR), inserito nel
Programma Integrato di Intervento in Localit San Martino Pag.
459
05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36
Pag. 8 di 460
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StatoPresidenza del Consiglio dei Ministri
Presidente del Consiglio dei MinistriDecreti Presidenziali
Direttiva 24 febbraio 2015
Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei
piani di gestione relativa al sistema diallertamento nazionale,
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione
civile di cui al decretolegislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di
recepimento della Direttiva 2007/60/CE.
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DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio
2015
Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei
piani
di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale,
statale e
regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile
di
cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di
recepimento
della Direttiva 2007/60/CE.
(Pubbl. sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 2015)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione
del
Servizio nazionale della protezione civile" e s. m. i.;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della
Legge 15
marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo
delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile"
ed in particolare l'articolo 5, comma 2, del predetto
decreto-legge
ove e' previsto che il Presidente del Consiglio dei
ministri,
predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione
e
prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di
soccorso e i
piani per l'attuazione delle conseguenti misure di
emergenza,
d'intesa con le regioni e gli enti locali;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante
"Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamita' naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia,
nonche'
ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" ed,
in
particolare, l'articolo che autorizza il Presidente del
Consiglio dei
ministri, al verificarsi di una situazione emergenziale
eccezionale
da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione
dell'integrita' della vita, su proposta del Capo del
Dipartimento
della protezione civile e sentito il Presidente della
regione
interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di
emergenza, a disporre il coinvolgimento delle strutture
operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per
fronteggiare l'emergenza;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49,
inerente
l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione ed
alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare:
l'articolo 3, ove e' previsto che le regioni, in
coordinamento
tra loro e con il Dipartimento della protezione civile,
provvedano,
ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri
del 27 febbraio 2004, per il distretto idrografico di
riferimento,
alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di
allertamento
nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini
di
protezione civile;
l'articolo 7, comma 3, ove e' disposto che i piani di
gestione
rechino una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di
emergenza
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predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' della normativa
previgente
e tengano conto degli aspetti relativi alle attivita' di
regolazione
dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di
laminazione;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione
civile";
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in
particolare,
l'articolo 19 inerente le "funzioni fondamentali dei comuni
e
modalita' di servizio associato di funzioni e servizi
comunali";
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119 recante
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto
della violenza in genere, nonche' in tema di protezione civile e
di
commissariamento delle province" ed, in particolare, l'articolo
10;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
27
febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e
regionale per
il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione
civile e
s.m.i., pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale
n. 59 dell'11 marzo 2004;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
3
dicembre 2008, recante "Indirizzi operativi per la gestione
delle
emergenze" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio
2009,
n. 36;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
9
novembre 2012, inerente gli "indirizzi operativi per
assicurare
l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato
all'attivita' di protezione civile", pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
7
novembre 2012 recante "Organizzazione del Dipartimento della
protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9
aprile 2014 - registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile
2014,
al n. 1155 - con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e'
stato
conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23
agosto
1988, n. 400, nonche' dell'articolo 19 del decreto legislativo
30
marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento
della
protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al
verificarsi
della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge
23
agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3
del
D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la
titolarita'
del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 -
"protezione
civile" - del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio
dei ministri;
Considerato che, in attuazione della direttiva 2007/60/CE,
le
regioni devono, in coordinamento fra loro e con il Dipartimento
della
protezione civile, provvedere alla predisposizione ed
all'attuazione
del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per
il
rischio idraulico ai fini di protezione civile nell'ambito del
piano
di gestione delle alluvioni;
Ravvisata l'esigenza di fornire alle regioni specifici
indirizzi
operativi in relazione alle modalita' di predisposizione della
parte
dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento
nazionale,
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di
protezione
civile di cui al comma 3, lettera b) ed al comma 5 dell'articolo
7,
del decreto legislativo n. 49/2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione
civile;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del
22
gennaio 2015;
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Emana
i seguenti indirizzi operativi inerenti la predisposizione
della
parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa
al
sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai
fini di
protezione civile.
1. Finalita'
Lo scopo della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione
e
alla gestione del rischio di alluvioni e' "istituire un quadro
per la
valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a
ridurre le
conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il
patrimonio
culturale e le attivita' economiche connesse con le
alluvioni
all'interno della Comunita'" (art.1). Tale direttiva,
quindi,
affronta l'argomento della gestione delle alluvioni nel suo
complesso, vale a dire, sia la gestione nel "tempo reale" che
nel
"tempo differito", cosi' come definiti dalla Dir. P.C.M.
27/02/2004 e
s.m.i. Una forte sinergia tra le misure nel tempo reale, prime
fra
tutte il sistema di allertamento e la pianificazione di
emergenza, e
le misure nel tempo differito, tra cui interventi strutturali
e
vincoli territoriali, puo' concretizzarsi in un'efficace
gestione
delle alluvioni, cosi' come previsto dalla direttiva 2007/60/CE,
che
dispone l'adozione di piani di gestione del rischio alluvione
che
"riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio e,
in
particolare, la prevenzione, la protezione e la
preparazione,
comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento,
e
tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o
del
sottobacino interessato".
L'articolo 7 del decreto legislativo 49/2010, decreto di
recepimento nella legislazione nazionale, definisce le attivita'
che
devono essere svolte ai fini della predisposizione dei suddetti
piani
sulla base delle mappe della pericolosita' e del rischio di
alluvioni, ed in particolare le autorita' di bacino
distrettuali
predispongono piani di gestione, coordinati a livello di
distretto
idrografico, nell'ambito delle attivita' di pianificazione di
bacino,
mentre le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con il
Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono
la
parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di
riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale per
il
rischio idraulico ai fini di protezione civile.
In tale ambito, la presente direttiva, emanata ai sensi
dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401,
reca disposizioni relative alla predisposizione della parte dei
piani
di gestione relativa al tempo reale.
A tal fine, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7
del
decreto legislativo n. 49/2010, le presenti indicazioni
operative
individuano le informazioni che devono essere contenute nel
piano di
gestione in riferimento agli argomenti:
previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti
in
essere attraverso la rete dei centri funzionali;
presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso
adeguate strutture e soggetti interregionali, regionali e
provinciali;
regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i
piani
di laminazione;
supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza
predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi
dell'articolo
67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della
normativa previgente;
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sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza
predisposti
ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n.
152
del 2006, nonche' della normativa previgente.
Inoltre, vengono indicate le modalita' per la predisposizione
del
piano di gestione in relazione alle ulteriori attivita' previste
dal
decreto legislativo 49/2010:
relazioni ed informazioni alla Commissione europea;
predisposizione del catasto degli eventi alluvionali;
obiettivi per il miglioramento della gestione del rischio
alluvioni attraverso l'adozione di misure non strutturali.
Ciascuna struttura regionale di protezione civile predispone
la
parte di propria competenza del piano di gestione distrettuale
in
accordo con le altre strutture regionali e la coordina con le
altre
regioni afferenti al medesimo Distretto idrografico, di cui
all'articolo 64, del decreto legislativo n. 152/2006 nonche' con
la
stessa Autorita' di Distretto soprattutto in riferimento
agli
obiettivi di piano e alle misure.
Il Dipartimento della protezione civile predispone la parte
del
piano di gestione comune a tutti i distretti in cui vengono
descritte
le azioni di coordinamento a livello nazionale relative al
sistema di
allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione
civile.
In attuazione dell'articolo 8, del decreto legislativo 49/2010
ai
fini della predisposizione dei piani di gestione coordinati a
livello
di distretto idrografico internazionale, il Dipartimento
della
protezione civile d'intesa con le regioni interessate predispone
le
sezioni inerenti al sistema di allertamento per il rischio
idraulico
ai fini di protezione civile.
2. Previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti
in
essere attraverso la rete dei centri funzionali
Il Piano di gestione contiene la sezione relativa al sistema
di
allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico previsto
a
livello nazionale, statale e regionale, ai sensi della direttiva
27
febbraio 2004 e s.m.i.
In particolare, data la natura distribuita, propria della
struttura
del sistema di allertamento a livello nazionale, ogni regione
e
provincia autonoma coinvolta nel Distretto idrografico
riassume
l'organizzazione del proprio sistema inserendo nel documento
almeno
la descrizione dei seguenti contenuti:
a) la normativa regionale sul sistema di allertamento,
ovvero
l'elenco e la sintesi dei contenuti delle norme regionali
relative al
sistema di allertamento in vigore al momento della redazione
del
Piano di gestione, al fine di definire un quadro normativo
chiaro che
possa essere esaustivo a livello di bacino distrettuale;
b) la definizione degli scenari del tempo reale, ovvero la
descrizione degli scenari di criticita' idrogeologica e
idraulica
ufficialmente adottati a livello regionale con esplicito
riferimento
ai tempi di ritorno associati a ciascun scenario di
criticita';
c) la descrizione dei documenti di allertamento adottati a
livello regionale in riferimento alla Dir. 27/02/2004, ovvero
la
descrizione dei bollettini e avvisi di criticita' idrogeologica
e
idraulica disseminati a livello regionale, corredati da una
breve
guida alla consultazione degli stessi al fine di facilitarne
la
comprensione e l'interpretazione a livello di distretto
idrografico.
Nel caso in cui a livello di Bacino di Distretto siano stati
adottati
dei bollettini specifici per l'allertamento in caso di
rischio
alluvioni (ad esempio per il bacino del fiume Po), le
regioni
interessate, in coordinamento tra loro e con l'Ente
responsabile
dell'emissione degli stessi, predisporranno un unico
documento
descrittivo per la consultazione del bollettino esplicitando, in
modo
sintetico, le modalita' di coordinamento e raccordo
interregionale
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che ne permettono la compilazione, condivisione e
diffusione.
d) la descrizione delle procedure di diramazione delle allerte
a
livello regionale, ovvero la descrizione sintetica della catena
di
allertamento dal livello regionale al livello locale in caso
di
previsione e/o imminenza e/o evento alluvionale in atto, con
particolare riguardo alle modalita' di diffusione e
disseminazione
dei bollettini/avvisi di cui alla lettera c). Nel caso in cui
a
livello di Bacino di Distretto siano stati adottati dei
bollettini
specifici per l'allertamento in caso di rischio alluvioni (ad
esempio
per il bacino del fiume Po), le regioni interessate, in
coordinamento
tra loro e con l'Ente responsabile dell'emissione degli
stessi,
predisporranno un unico documento descrittivo delle procedure
di
disseminazione di livello interregionale.
e) la descrizione della sensoristica presente a livello
regionale, ovvero la descrizione sintetica degli strumenti
di
monitoraggio: stazioni idrometeorologiche a terra, radar
meteorologici, satelliti, etc. e la politica di condivisione dei
dati
adottata. Nel caso in cui siano presenti sensori di proprieta'
di
enti di livello interregionale, le regioni interessate, in
coordinamento tra loro e con l'ente stesso, cureranno la
redazione di
detti contenuti da inserire nel Piano di Gestione.
3. Presidio territoriale idraulico posto in essere
attraverso
adeguate strutture e soggetti interregionali, regionali e
provinciali
Con specifico riferimento al presidio territoriale idraulico,
il
Piano di gestione contiene:
a) il quadro normativo di riferimento, ovvero una sintesi
delle
normative regionali sui presidi territoriali idraulici;
b) l'organizzazione dei presidi idraulici ovvero la
descrizione
della tipologia di organizzazione dei presidi idraulici dove
viene
evidenziata la scala territoriale alla quale operano
(interregionale,
regionale, provinciale, intercomunale, comunale); elenco delle
sedi
presenti sul territorio e delle dotazioni disponibili;
c) l'attivita' dei presidi idraulici, ovvero la descrizione
dei
servizi che vengono svolti dal presidio idraulico
(rilevamento,
monitoraggio, controllo, etc.) associati alle aree a rischio e/o
a
punti critici con particolare riferimento alle criticita'
arginali.
Descrizione delle modalita' di attivazione in funzione dei
livelli di
allertamento. Descrizione del flusso di informazioni con il
Centro
funzionale decentrato e con gli altri soggetti competenti;
d) i soggetti preposti al funzionamento dei presidi
idraulici,
ovvero l'elenco delle categorie di personale preposto al
funzionamento dei presidi, eventuali protocolli di intesa con
ordini
professionali e/o con associazioni di volontariato. Descrizione
delle
attivita' di formazione e di aggiornamento previste. Nel caso in
cui
sia costituito un Presidio territoriale idraulico organizzato
a
livello di bacino idrografico (ad esempio per il bacino del
fiume
Po), le regioni interessate, in coordinamento tra loro e con
l'ente
responsabile dell'organizzazione del Presidio, predisporranno
un
unico documento descrittivo delle procedure di attivazione e
funzionamento a livello interregionale.
4. Regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i
piani
di laminazione
Il Piano di gestione contiene una sezione relativa al governo
delle
piene in particolare per cio' che concerne la regolazione
dei
deflussi, posta in essere anche attraverso i piani di
laminazione, e
la costituzione di Unita' di comando e controllo.
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Con specifico riferimento ai piani di laminazione, il Piano
di
gestione contiene:
a) Elenco delle grandi dighe presenti nel bacino.
Elenco degli invasi presenti e loro principali
caratteristiche,
tra le quali: tipologia costruttiva, anno di costruzione,
ente
gestore, ente concessionario, volume di massimo invaso, quota
di
massimo invaso, quota di massima regolazione, volume di
laminazione,
capacita' complessiva degli scarichi di superficie e di fondo e
usi
concessori. Particolare attenzione va dedicata alla presenza
di
pianificazione di emergenza per i territori a valle.
b) Sintesi delle considerazioni finali degli studi
sull'influenza
degli invasi e dei piani di laminazione.
Elenco degli studi condotti completato da una breve sintesi
delle
loro risultanze in cui si vanno ad evidenziare gli invasi
individuati
come effettivamente utili alla laminazione delle piene e quindi
ad
una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi.
Elenco dei piani di laminazione adottati dalle Regioni
coinvolte
nel bacino corredato da una descrizione sintetica del tipo
di
procedura definita, vale a dire statica o dinamica.
c) Unita' di comando e controllo istituite.
Riferimenti normativi e descrizione sintetica della
struttura
delle Unita' di comando e controllo istituite.
5. Supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza
predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi
dell'articolo
67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della
normativa previgente
Il Piano di gestione contiene una dettagliata descrizione
della
corrispondenza tra livelli di criticita' previsti e/o in
atto,
livelli di allerta, e l'associazione di tali livelli con
l'attivazione delle fasi operative a livello regionale. Il
Piano
reca, inoltre, la descrizione di come il sistema di
allertamento
viene inserito nelle procedure di pianificazione di
emergenza
nell'ambito del rischio idraulico.
6. Sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza
I Comuni, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n.
100,
hanno l'obbligo di dotarsi di Piani di emergenza di protezione
civile
redatti in coerenza con quanto disposto nella direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008.
I piani di gestione, secondo il disposto del comma 5,
dell'articolo
7 del decreto legislativo 49/2010, debbono contenere una sintesi
dei
contenuti dei piani urgenti di emergenza per il rischio
idraulico di
cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 152/2006
da
effettuarsi a cura degli organi di protezione civile.
La sintesi dei contenuti dei piani di emergenza nel piano di
gestione ha il fine di rappresentare unitariamente come
viene
affrontato un evento critico di tipo idraulico. Cio'
richiede,
quindi, la descrizione delle attivazioni ed attivita' di
gestione
dell'emergenza da parte degli organi di protezione civile
preposti,
tenuto conto delle valutazioni inerenti i passaggi tra i livelli
di
allerta e le fasi operative.
Detta sintesi, dopo i riferimenti alle normative regionali
inerenti
la pianificazione di emergenza riporta l'inquadramento
territoriale,
con gli elementi utili alla elaborazione degli scenari e
alla
valutazione del rischio idraulico, e le informazioni sulla
presenza
di opere idrauliche (dighe o sbarramenti, argini, casse di
espansione, briglie ecc.) rilevanti per la pericolosita' e per
la
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mitigazione del rischio.
Per l'individuazione di possibili scenari di riferimento e
del
relativo impatto sul territorio si tiene conto:
i) della mappatura di pericolosita' e di rischio, elaborate
dall'Autorita' di Bacino nell'ambito dei PAI vigenti o delle
mappe
predisposte ai sensi della direttiva 2007/60/CE qualora piu'
gravose,
e di ulteriori dati conoscitivi di dettaglio eventualmente
disponibili, incluse le alluvioni recenti. A tal proposito
si
rammenta che le suddette mappature si riferiscono a tempi di
ritorno
generalmente maggiori di venti anni che nel sistema di
allertamento
corrispondono indistintamente a uno scenario di criticita'
elevata;
ii) dei punti critici (ad es. opere di attraversamento -
pedonali, viarie, ferroviarie - dei corsi d'acqua,
attraversamenti
con insufficiente sezione di deflusso/sponde in
erosione/bruschi
cambiamenti di sezione) e interferenze con le infrastrutture
di
mobilita' (ad es. sottopassi), individuati anche tenendo
conto
specificatamente delle condizioni di criticita' delle
strutture
arginali;
iii) della descrizione della dinamica degli eventi attesi.
Inoltre, e' presente una descrizione generale degli elementi
del
Sistema di protezione civile rilevanti ai fini della gestione di
un
evento idraulico e alla definizione del modello di intervento.
In
particolare, sono evidenziati gli aspetti organizzativi di
risposta
all'emergenza, quali la presenza di accordi tra amministrazioni
per
la gestione emergenziale (unioni di comuni o protocolli d'intesa
tra
amministrazioni locali, statali e strutture operative),
l'organizzazione del sistema di allertamento e i relativi flussi
di
comunicazione, la presenza di risorse logistiche sul
territorio.
Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle
responsabilita' e dei compiti per la gestione coordinata
dell'emergenza e riporta le procedure, suddivise in diverse
fasi
operative previste nel Piano, per l'attuazione delle attivita'
in
base alle caratteristiche e all'evoluzione dell'evento. La
corretta
pianificazione favorisce l'utilizzo razionale delle risorse e
il
coordinamento delle attivita' e dei soggetti competenti sul
territorio.
Le procedure operative si basano sugli obiettivi da perseguire
per
la gestione dell'emergenza, assegnando agli operatori delle
diverse
aree di intervento individuate, secondo competenza, le
relative
azioni. Tali azioni devono essere associate alle fasi operative
che
vengono attivate in base ai livelli di allerta comunicati dai
Centri
Funzionali e alle informazioni provenienti dal territorio.
Il passaggio da una fase operativa a quella superiore ovvero
a
quella inferiore viene disposto dall'Autorita' competente
sul
territorio.
Sono riportate, dunque, sinteticamente l'organizzazione del
sistema
e le attivita' previste in fase di pianificazione di emergenza
volte
a perseguire gli obiettivi generali e specifici, di seguito
elencati,
in caso di un evento alluvionale:
a) salvaguardia della popolazione (allertamento, soccorso ed
eventuale evacuazione);
b) assistenza alla popolazione (logistica e sanitaria);
c) monitoraggio dei fenomeni e dell'evolversi
dell'emergenza;
d) coordinamento delle attivita' di emergenza;
e) salvaguardia delle strutture e infrastrutture a rischio;
f) verifica della funzionalita' delle telecomunicazioni;
g) informazione alla popolazione;
h) ripristino della viabilita' e dei trasporti - controllo
del
traffico;
i) ripristino dei servizi essenziali;
j) censimento del danno;
k) salvaguardia dei beni di interesse artistico e culturale;
l) rapporto con gli organi di informazione.
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La sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza di cui
al
comma 5, dell'articolo 7 del decreto legislativo 49/2010 si
esplica,
quindi, nella ricognizione dei piani di emergenza esistenti
nell'ambito del rischio idraulico, quali le pianificazioni
regionali,
provinciali, intercomunali, comunali e degli enti che, a
vario
titolo, effettuano attivita' finalizzate anche alla protezione
civile
nel contesto del territorio interessato dalla pianificazione
di
gestione del rischio alluvioni (ad esempio, enti fornitori di
servizi
e consorzi di bonifica).
7. Relazioni ed informazioni alla Commissione europea
In attuazione del disposto dell'articolo 13 del decreto
legislativo
49/2010 che sancisce che le regioni mettano a disposizione
sul
portale del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del
Consiglio dei ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio
2004, il Dipartimento della protezione civile crea sul proprio
sito
web - d'intesa con le regioni - una sezione dedicata
all'allertamento
meteo-idro nella quale e' possibile consultare, in una
sintesi
nazionale, il quadro complessivo delle previsioni meteo a fini
di
protezione civile e delle valutazioni di criticita' nonche' le
norme
di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni
meteo-idrogeologici e idraulici.
In particolare, sul sito del Dipartimento deve essere
pubblicato:
a) ogni giorno, entro le ore 15,00, il bollettino di
vigilanza
meteorologica nazionale che segnala i fenomeni meteorologici
rilevanti ai fini di protezione civile previsti per il giorno
di
emissione e per il giorno seguente, piu' la tendenza attesa per
il
giorno ancora successivo;
b) ogni giorno, entro le ore 16,00, il bollettino di
Criticita'
Nazionale che sintetizza le valutazioni di criticita' dei
Centri
funzionali decentrati con l'obiettivo di fornire ai cittadini e
alla
Commissione europea il quadro completo delle criticita' attese
su
tutto il territorio nazionale.
Inoltre, il Dipartimento da' notizia degli avvisi meteo
diramando
comunicati stampa, che sono pubblicati anche nella sezione
dedicata
all'allertamento meteo-idro.
Nella stessa sezione dovra' essere consultabile una pagina web
che
raccoglie i link dei siti web delle regioni, nei quali
vengono
pubblicati:
a) bollettini di vigilanza meteorologica e avvisi di
Condizioni
meteorologiche avverse;
b) bollettini di criticita' idrogeologica e idraulica e avvisi
di
criticita' idrogeologica e idraulica;
c) allerte in corso.
Le regioni e province autonome hanno cura di comunicare
tempestivamente al Dipartimento eventuali aggiornamenti e/o
modifiche
degli indirizzi web relativi a tali siti.
8. Catalogo degli eventi alluvionali
Il Dipartimento della protezione civile mette a disposizione
una
piattaforma informatica sulla quale saranno caricati e
visualizzati i
dati validati resi disponibili dalle regioni e dalle altre
autorita'
competenti, nonche' sara' possibile permettere anche l'attivita'
di
inserimento, validazione e visualizzazione di nuove
informazioni
relative agli eventi storici di alluvioni che saranno messi
a
disposizione della Commissione europea.
Le modalita' di alimentazione saranno definite da specifiche
intese
tra le varie strutture regionali competenti e le autorita'
di
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distretto.
Tutti i dati raccolti sono archiviati in un database
centrale
progettato secondo le indicazioni del documento "TECHNICAL
SUPPORT IN
RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE FLOODS DIRECTIVE
(2007/60/EC) A
USER GUIDE TO THE FLOODS REPORTING SCHEMAS".
9. Obiettivi e misure
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 49/2010 "nei
piani
di gestione .... sono definiti gli obiettivi della gestione
del
rischio di alluvioni per le zone a rischio .... evidenziando,
in
particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative
per
la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il
patrimonio
culturale e le attivita' economiche e sociali, attraverso
l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di
azioni
per la riduzione della pericolosita'."
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni inerenti il sistema
di
allertamento, ciascuna regione definisce i propri obiettivi
di
gestione del rischio, intesi come il rafforzamento del sistema
di
protezione civile e l'incremento della resilienza delle
comunita',
raggiungibili attraverso l'adozione di interventi non
strutturali.
In particolare, gli obiettivi devono essere focalizzati
sull'utilizzo e il miglioramento continuo di misure non
strutturali,
tra cui:
a) la previsione e la gestione in tempo reale delle piene
attraverso il sistema di allertamento;
b) la pianificazione di emergenza e le relative attivita'
esercitative di verifica;
c) la formazione degli operatori di protezione civile;
d) l'informazione alla popolazione sul rischio, sulle azioni
di
prevenzione e autoprotezione da adottare e sui piani di
emergenza.
Tali obiettivi e misure non strutturali definiti da ciascuna
regione devono essere coordinati con le altre regioni afferenti
al
medesimo distretto e con l'autorita' di distretto stessa al fine
di
condividere un unico documento nel quale concordare le
tipologie
delle misure e distinguere le responsabilita' di attuazione.
10. Informazione e consultazione del pubblico
Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 49/2010 ed
in
relazione agli Indirizzi operativi di cui alla presente
direttiva, le
regioni afferenti il bacino idrografico, in coordinamento tra
loro e
con il Dipartimento nazionale della protezione civile, d'intesa
con
le Autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63
del
decreto legislativo n. 152/2006, mettono a disposizione del
pubblico
la parte di propria competenza del Piani di gestione del
rischio
alluvioni e promuovono la partecipazione attiva di tutti
soggetti
interessati all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento
dei
piani di gestione.
11. Disposizioni finali
Per le regioni a Statuto speciale sono fatte salve le
competenze
riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative
norme di
attuazione. Per le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono
fatte
salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del
31
agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di
attuazione.
In tale contesto le Province autonome provvedono ad adeguare
la
presente direttiva alle norme dello Statuto di autonomia.
All'attuazione delle presente direttiva si provvede
nell'ambito
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delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la
finanza pubblica.
Roma, 24 febbraio 2015
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Delrio
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StatoMinisteri
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
ForestaliDecreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali
Decreto 10 marzo 2015
Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e
dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso diprodotti
fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle
aree naturali protette.
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DECRETO 10 marzo 2015 Linee guida di indirizzo per la tutela
dell'ambiente acquatico e
dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti
fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle
aree
naturali protette.
(Pubbl. sul S.O. n. 16 alla G.U. n. 71 del 26 marzo 2015)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per
l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro
per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
Visto il decreto 22 luglio 2012 del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e
della
tutela del territorio e del mare, che istituisce il
Consiglio
tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari,
di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.
150;
Visto il decreto 22 gennaio 2014 del Ministro delle
politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro
della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del
12
febbraio 2014, con il quale e' stato adottato il Piano
d'azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai
sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto, in particolare, il paragrafo A.5.1 del Piano d'azione
nazionale a tenore del quale i Ministeri dell'ambiente e
della
tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole
alimentari
e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro
dodici
mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida
di
indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua
potabile
e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei
relativi
rischi in aree specifiche;
Considerato che il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari nella seduta del 26
novembre
2014, ha approvato la proposta di linee guida di indirizzo per
la
scelta di misure volte alla riduzione dei rischi derivanti
dall'uso
dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente
acquatico, dell'acqua potabile e dei Siti Natura 2000 e delle
aree
naturali protette;
Considerata la presa d'atto della Conferenza permanente per
i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e
di Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2014;
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Decreta:
Art. 1
Sono approvate le linee guida di indirizzo, allegate al
presente
decreto, per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua
potabile
e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei
relativi
rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette,
secondo
quanto disposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale
per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con
decreto
interministeriale 22 gennaio 2014 del Ministro delle
politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro
della salute.
Art. 2
Le regioni e le province autonome, conformemente alle linee
guida
di cui all'art. 1, individuano le misure di cui ai paragrafi
A.5.2
Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua
potabile
e A.5.8 Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali
protette
del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti
fitosanitari.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 10 marzo 2015
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Allegato
(Omissis)
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Regione LazioRegolamenti Regionali
Regolamento 30 aprile 2015, n. 4
Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato
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LA GIUNTA REGIONALE
ha adottato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
e m a n a
il seguente regolamento:
TITOLO I
(Disposizioni generali)
Art. 1
(Finalit)
1. Ai sensi dellarticolo 15 dello Statuto, la Regione,
nellambito della potest regolamentare in materia di legislazione
esclusiva ai sensi dellarticolo 117 della
Costituzione, detta disposizioni sui profili formativi
dellapprendistato.
2. Il presente regolamento ha la finalit di realizzare un
mercato del lavoro inclusivo e dinamico per i giovani, in grado di
contribuire alla creazione di occupazione
di qualit, alla crescita sociale e alla riduzione del tasso di
disoccupazione.
3. La Regione, nellambito delle competenze di cui al comma 1: a)
sostiene loccupabilit dei giovani rafforzando lintegrazione tra
formazione e
lavoro valorizzando il potenziale educativo del lavoro anche per
conseguire
titoli di studio;
b) favorisce lingresso e la permanenza dei giovani nel mercato
del lavoro attraverso iniziative tese allo sviluppo delle
competenze in linea con le
esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico.
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Art. 2
(Oggetto del regolamento)
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in
attuazione di quanto
previsto dallarticolo 2, comma 115, lettere a), b) e c), della
legge regionale 14 luglio
2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della
funzionalit della Regione:
Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione
dellordinamento regionale
nonch interventi per lo sviluppo e la competitivit dei territori
e a sostegno delle
famiglie) e nel rispetto dei principi e criteri previsti dal
decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma
dell'articolo 1, comma 30, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modifiche, di
seguito denominato testo
unico:
a) i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato
per la qualifica e per il
diploma professionale, in conformit allAccordo stipulato in sede
di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e
Bolzano il 15 marzo 2012;
b) i profili formativi dellofferta formativa pubblica, interna o
esterna allazienda,
finalizzata alla acquisizione di competenze di base e
trasversali concernenti il contratto
di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in
conformit alle Linee
guida adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014, di
seguito denominate
Linee guida;
c) i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato
di alta formazione e di
ricerca.
Art. 3
(Azioni di sistema)
1. La Regione realizza, senza oneri per il bilancio regionale,
le seguenti azioni di sistema:
a) attivit di monitoraggio periodico al fine di migliorare
lefficacia delle azioni previste e degli interventi
programmati;
b) azioni di informazione e comunicazione volte a promuovere
lapprendistato presso le universit, gli istituti scolastici, le
altre istituzioni formative o di
ricerca, le imprese, le associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro
comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale e i
diversi soggetti
del mercato del lavoro regionale.
TITOLO II
(Tipologie di apprendistato)
CAPO I
(Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale)
Art. 4
(Durata del periodo di formazione dellapprendistato per la
qualifica e per il
diploma professionale)
1. Nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 2, comma 1, del
testo unico e dallarticolo 6, la durata del periodo di formazione
dellapprendistato per la qualifica e
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per il diploma professionale stabilita dalle parti, dintesa con
listituzione formativa
che realizza il percorso formativo.
2. La durata del periodo di formazione dellapprendistato di cui
al comma 1 pu essere ridotta, nel rispetto di quanto previsto
dallarticolo 3, comma 1, del testo unico,
in caso di riconoscimento di crediti formativi secondo i criteri
previsti dallarticolo 11.
3. Il periodo di formazione dellapprendistato di cui al comma 1
termina alla data prevista dal contratto ai sensi dei commi 1 e 2
ovvero con il conseguimento del titolo di
cui allarticolo 9 se intervenuto anticipatamente rispetto alla
durata contrattualmente
convenuta.
Art. 5
(Articolazione e finalit della formazione strutturata)
1. I percorsi formativi dellapprendistato di cui allarticolo 4,
comma 1, prevedono la frequenza di attivit di formazione, interna o
esterna allazienda, strutturata in
osservanza degli standard minimi formativi definiti dallAccordo
stipulato in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di
Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, per un monte di quattrocento
ore annue.
2. La formazione di cui al comma 1, come definita allarticolo 8,
comma 1, pu essere erogata allinterno dellazienda o presso le
istituzioni formative di cui allarticolo
7, in ragione dellet dellapprendista, secondo la seguente
articolazione:
a) per apprendisti di et inferiore a diciotto anni, duecento ore
di formazione esterna e duecento ore di formazione interna;
b) per apprendisti di et superiore a diciotto anni, cento ore di
formazione esterna e trecento ore di formazione interna.
3. Gli standard minimi formativi di cui al comma 1 si
riferiscono alle competenze di base e alle competenze
tecnico-professionali delle figure professionali inserite nel
Repertorio di cui allarticolo 9 nonch alle competenze tecnico
professionali comuni di
qualifica professionale nelle aree qualit, sicurezza, igiene e
salvaguardia ambientale.
4. Gli standard minimi formativi per gli apprendisti in obbligo
di istruzione garantiscono lacquisizione dei saperi e delle
competenze riferibili agli assi culturali di
cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22
agosto 2007, n. 139
(Regolamento recante norme in materia di adempimento dellobbligo
di istruzione).
Art. 6
(Piano Formativo Individuale)
1. Nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 2, comma 1,
lettera a), del testo unico il Piano Formativo Individuale, di
seguito denominato PFI, definito dintesa
con listituzione formativa e contiene i seguenti elementi
minimi:
a) i dati indentificativi dellistituzione formativa e
dellimpresa; b) i dati indentificativi del tutor didattico e del
tutor/referente aziendale e
dei rispettivi ruoli nonch le modalit e le ore dedicate
allattivit di
tutoraggio in accordo con lIstituzione formativa;
c) la qualifica o il diploma professionale da conseguire; d) la
durata del periodo di formazione dellapprendistato per la qualifica
o
per il diploma professionale;
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e) le competenze da acquisire attraverso la formazione
strutturata e la formazione non strutturata di cui allarticolo 8
coerenti con le
competenze delle figure del Repertorio di cui allarticolo 9;
f) le modalit di erogazione della formazione strutturata con
indicazione del numero di ore di formazione esterna e interna nel
rispetto dei limiti
previsti dallarticolo 5, comma 2;
g) le modalit di erogazione della formazione non strutturata. 2.
Nel caso di apprendisti in obbligo di istruzione il PFI indica
altres gli obiettivi
formativi relativi agli assi culturali di cui allarticolo 5,
comma 4.
Art. 7
(Soggetti responsabili del processo formativo)
1. I percorsi formativi per lapprendistato di cui allarticolo 4,
comma 1, possono essere erogati da:
a) Istituzioni formative accreditate dalla Regione per la
formazione di soggetti in diritto-dovere allistruzione e alla
formazione in conformit
allIntesa adottata in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il
20
marzo 2008;
b) Istituti professionali, di cui allarticolo 13 del decreto
legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40,
aderenti ai regimi di sussidiariet previsti dallIntesa
concernente
ladozione delle linee guida per realizzare organici raccordi tra
i
percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione
e formazione
professionale, a norma dellarticolo 13, comma 1 quinquies, della
legge 2
aprile 2007, n. 40, adottata in sede di Conferenza Unificata il
16
dicembre 2010.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dellintero
processo formativo dellapprendista anche con riferimento alla
formazione strutturata di cui allarticolo 8,
comma 1, erogata allinterno dellimpresa.
3. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono: a) agli
apprendisti di et compresa tra i quindici ed i diciotto anni, ai
fini
dellassolvimento dellobbligo di istruzione e del
diritto-dovere
allistruzione e alla formazione, gli standard minimi formativi
di cui
allarticolo 5, commi 3 e 4;
b) agli apprendisti di et compresa tra i diciotto e i
venticinque anni, gli standard minimi formativi di cui allarticolo
5, comma 3.
4. Le istituzioni formative di cui al comma 1 promuovono
unofferta didattica mirata ad agevolare lintegrazione della
formazione esterna con quella interna allo
scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro.
Art. 8
(Formazione strutturata e formazione non strutturata)
1. La formazione strutturata prioritariamente finalizzata
allacquisizione delle competenze di base e delle competenze
tecnico-professionali ed :
a) progettata e declinata in obiettivi di apprendimento;
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b) documentata attraverso il PFI; c) monitorata e verificabile
nella sua esecuzione; d) erogata e assistita da figure
professionali con competenze adeguate; e) accertata mediante il
rilascio di una attestazione/certificazione da parte dei
soggetti responsabili del processo formativo di cui allarticolo
7;
2. La formazione strutturata di cui al comma 1 per apprendisti
in obbligo di istruzione e in diritto-dovere allistruzione e alla
formazione erogata sia allesterno sia
allinterno delle imprese nel rispetto di quanto previsto
dallarticolo 5.
3. La formazione non strutturata finalizzata allacquisizione di
competenze definite dalla contrattazione collettiva.
Art. 9
(Repertorio nazionale dellofferta di Istruzione e Formazione
professionale)
1. Le figure nazionali di riferimento per i percorsi di durata
triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di
qualifica e di diploma
professionale attraverso l'apprendistato sono quelle indicate
nel Repertorio nazionale
dellofferta dIstruzione e Formazione Professionale, di seguito
Repertorio, istituito con
lAccordo adottato in sede di Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio
2011, recepito con
decreto interministeriale dell11 novembre 2011, e successive
modifiche e integrazioni.
Le figure professionali del Repertorio sono declinate in
indirizzi nazionali.
2. Le qualifiche professionali di cui al comma 1, conseguibili
al termine dei percorsi triennali, si identificano con il termine
di Operatore e sono indicate
nellallegato A al presente regolamento. I diplomi professionali
di cui al comma 1,
conseguibili al termine del quarto anno, si identificano con il
termine di Tecnico e
sono indicati nellallegato B al presente regolamento.
Art. 10
(Tutor formativo e tutor/referente aziendale)
1. Il tutor formativo la figura professionale che opera
allinterno delle istituzioni formative di cui allarticolo 7 con la
funzione di supportare i docenti e/o formatori nel
processo di progettazione dellazione formativa e gli allievi nel
processo di
apprendimento.
2. Il corretto svolgimento delle attivit formative svolte
dallapprendista assicurata dal tutor formativo di cui al comma 1,
in qualit di facilitatore dellintero
processo formativo e dal tutor/referente aziendale. Il tutor
formativo e il tutor/referente
aziendale, in stretto raccordo tra di loro, assicurano lefficace
svolgimento delle attivit
previste dal PFI attraverso lutilizzo di modalit di verifica
effettuate in fase intermedia
e a conclusione del percorso formativo.
3. Il tutor formativo opera, in raccordo con il tutor/referente
aziendale, per il raggiungimento degli obiettivi formativi
dellapprendista.
4. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, pu essere svolta dal
titolare dellazienda o da un dipendente
della stessa che sia in possesso di un livello di inquadramento
pari o superiore rispetto
allinquadramento finale che lapprendista acquisisce al termine
del contratto o da un
soggetto esterno allimpresa.
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5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il tutor/referente
aziendale deve possedere, in ogni caso, competenze adeguate in
relazione alle attivit svolte
dallapprendista allinterno dellimpresa.
6. Nellipotesi in cui il tutor/referente aziendale sia un
soggetto esterno, limpresa garantisce ladeguatezza delle sue
competenze in relazione alle attivit svolte
dallapprendista allinterno dellimpresa.
Art. 11
(Riconoscimento dei crediti formativi)
1. La durata, l'articolazione e l'organizzazione dei percorsi
formativi pu essere differenziata in relazione alle competenze
possedute dall'apprendista attraverso il
riconoscimento di crediti formativi in ingresso, nel rispetto
degli standard formativi di
cui all'articolo 5, commi 3 e 4.
2. Possono concorrere al riconoscimento di crediti formativi per
la riduzione della durata della componente formativa del contratto
di apprendistato la frequenza di
percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale
e di formazione
professionale. Costituisce, altres, elemento per il
riconoscimento di crediti formativi di
cui al comma 1, lacquisizione di competenze a seguito di
esperienza lavorativa attestate
o certificate.
3. Con provvedimento del Direttore regionale competente in
materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in
materia di formazione, sono individuati, nel
rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i
criteri e le modalit per la
valutazione dei crediti formativi.
Art. 12
(Conseguimento del titolo e certificazione delle competenze)
1. I titoli di cui allarticolo 9, comma 2, si conseguono a
seguito dellesito positivo delle prove di accertamento delle
competenze acquisite e verificate nel rispetto delle
disposizioni adottate ai sensi dellarticolo 20 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n.
226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28
marzo 2003, n. 53).
2. Le modalit di rilascio nonch i modelli degli attestati di
qualifica professionale e di diploma professionale sono definiti
dallAccordo adottato in sede di Conferenza
permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano il 27
luglio 2011 e dai relativi allegati n. 5 e n. 6.
3. Agli apprendisti che interrompono il percorso formativo
garantita lattestazione delle competenze acquisite secondo il
modello di cui allallegato n. 7
dellAccordo di cui al comma 2.
4. La certificazione delle competenze acquisite attraverso il
contratto di apprendistato di cui allarticolo 4, comma 1, avviene
con le modalit definite
dallAccordo del 19 aprile 2012 adottato in sede di Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sulla base
del Repertorio delle professioni di cui allarticolo 6, comma 3,
del testo unico.
5. Agli apprendisti in obbligo di istruzione garantita, altres,
la certificazione delle competenze di base acquisite
nellassolvimento dellobbligo di istruzione di cui al
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decreto del Ministro dellIstruzione, dellUniversit e della
Ricerca del 27 gennaio
2010, n. 9.
6. Ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera g), del testo
unico, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai
fini contrattuali eventualmente acquisita sono
registrate dal datore di lavoro sul libretto formativo del
cittadino di cui allarticolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio
2003, n. 30) e successive modifiche.
7. In mancanza del libretto formativo del cittadino, la
registrazione effettuata in un documento avente i contenuti minimi
del modello di libretto formativo del cittadino
di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali del 10 ottobre 2005. Il
documento contiene le informazioni personali dellapprendista e
la descrizione dei
contenuti e delle attivit formative svolte in apprendistato.
Resta salva la possibilit di
utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo
applicato.
CAPO II
(Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)
Art. 13
(Articolazione e finalit dellofferta formativa pubblica)
1. Nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 4, comma 3, del
testo unico, la durata massima della formazione pubblica, interna o
esterna allazienda, finalizzata
allacquisizione di competenze di base e trasversali di
centoventi ore per la durata del
triennio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, lofferta formativa
pubblica si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di
durata del contratto ed avviata entro sei
mesi dalla data di assunzione dellapprendista.
3. La durata e i contenuti dellofferta formativa pubblica sono
determinati, per lintero periodo di formazione dellapprendistato
professionalizzante o contratto di
mestiere, sulla base del titolo di studio posseduto
dallapprendista al momento
dellassunzione:
a) centoventi ore per apprendisti in possesso di diploma di
scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
b) ottanta ore per apprendisti in possesso di qualifica o
diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di
II grado;
c) quaranta ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro
titolo di livello terziario.
4. La durata, come articolata al comma 3, pu essere
ulteriormente ridotta in presenza dei crediti formativi di cui
allarticolo 16.
5. Qualora la durata del contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere sia superiore a tre anni, le
attivit di formazione pubblica, interna o esterna allazienda,
finalizzate allacquisizione di competenze di base e trasversali
sono realizzate nel primo
triennio.
6. La formazione pubblica per gli apprendisti assunti con
contratto di apprendistato per le attivit stagionali erogata ai
sensi dellarticolo 14 ed parametrata secondo le
seguenti proporzioni:
a) per i contratti di durata fino a tre mesi:
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1) dodici ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola
secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
2) otto ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma
professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II
grado;
3) quattro ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro
titolo di livello terziario.
b) per i contratti di durata da tre a quattro mesi: 1) sedici
ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di
I
grado o privi di titolo di studio;
2) dodici ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma
professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II
grado;
3) otto ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro
titolo di livello terziario.
c) per i contratti di durata di oltre quattro mesi: 1)
ventiquattro ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola
secondaria
di I grado o privi di titolo di studio;
2) venti ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma
professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II
grado;
3) sedici ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro
titolo di livello terziario.
Art. 14
(Modalit di realizzazione dellofferta formativa pubblica)
1. Lofferta formativa pubblica finalizzata allacquisizione di
competenze di base e trasversali pu essere erogata allesterno o
allinterno dellimpresa ed obbligatoria
nella misura in cui disponibile. Lofferta formativa pubblica
disponibile a
condizione che:
a) sia finanziata con risorse pubbliche; b) consenta al datore
di lavoro liscrizione dellapprendista allofferta
medesima per lavvio delle attivit formative nei termini di cui
allarticolo
13, comma 2.
2. La formazio