4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO 1 LA DEFINIZIONE DI CONTRATTO DELL’ART. 1321 SI PRECISA NELL’ART. 1325 CHE INDICA I REQUISITI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ACCORDO DELLE PARTI FORMA CAUSA OGGETTO
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
1
LA DEFINIZIONE DI CONTRATTO DELL’ART. 1321 SI PRECISA NELL’ART. 1325
CHE INDICA I REQUISITI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
ACCORDO DELLE PARTI
FORMA
CAUSA OGGETTO
2
Requisiti essenziali del contratto
Questi 4 elementi sono essenziali per l’esistenza stessa del contratto.
La mancanza di uno di essi rende nullo il contratto
(è come se non fosse mai esistito).
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
3
L’ACCORDO
L’art. 1325 non menziona i soggetti (si parla solo di accordo) che, nella classificazione tradizionale dei requisiti essenziali propri a
tutti gli atti giuridici occupano il primo posto.
Un riferimento esplicito era superfluo in quanto l’accordo presuppone ovviamente la presenza di almeno due parti .
I requisiti dei soggetti li abbiamo già studiati a proposito del rapporto giuridico:
il contraente deve avere la capacità giuridica e la capacità di agire o, in mancanza essere sostituito da un legale rappresentante
(tutore curatore ecc)
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
4
ACCORDO
Significa:
convergenza delle manifestazioni di volontà provenienti dalle parti contraenti.
Quando si parla di manifestazioni di volontà si usa un termine dal significato molto ampio
(in questo caso significa rendere conoscibile ad altri, comunicare).
Ci si può riferire a fenomeni diversi perché diversi possono essere i mezzi, i segni con cui i contraenti si comunicano
reciprocamente la volontà di contrarre. Un qualche mezzo, un qualche segno ci deve essere: e come vedremo la tradizione chiama forma qualsiasi mezzo con cui la volontà si manifesta.
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
5
ACCORDO
Ci sono varie classificazioni dei modi di manifestazione della volontà la più semplice distingue:
MANIFESTAZIONE ESPRESSA:
quando la volontà è dichiarata per iscritto
od oralmente
MANIFESTAZIONE TACITA:
quando ci si comporta in modo che implica la volontà di contrarre
(comportamento concludente)
ad es. se in un supermercato metto la spesa nel carrello e mi presento alla cassa il mio
comportamento esprime la mia volontà di comprare
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
6
MANIFESTAZIONE ESPRESSA
Le parti possono scambiarsi lettere, mail, firmare uno stesso documento, esprimere la loro volontà davanti a un notaio che redige
l’atto.
Manifestazione espressa: in questo senso, è anche quella che si affida a gesti, che nell’uso equivalgono a parole:
per esempio si può assentire in silenzio o alzare una mano a un’asta pubblica; il gesto esprime la volontà perché è
nella consuetudine delle aste un segno diretto a comunicare la volontà.
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
7
MANIFESTAZIONE TACITA
È il comportamento concludente messo in atto dalle parti
Se salgo su un treno significa che intendo accettare l’offerta di trasporto fatta al pubblico dall’azienda
ferroviaria;
la mia condotta implica la mia volontà di concludere il contratto, perciò se non ho il biglietto sono un soggetto
inadempiente.
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
8
MANIFESTAZIONE TACITA
Questo criterio rende molto ampio il campo della
manifestazione tacita:
Quando ci si comporta come parti di un contratto,
il contratto si suppone concluso (es società di fatto).
Un particolare caso di manifestazione tacita è il rinnovo tacito dei contratti che durano nel tempo, quando manca la dichiarazione di
recesso, entro il termine previsto.
Per aversi manifestazione tacita occorre pur sempre una condotta concludente, non vale, in diritto privato, il criterio del silenzio
assenso.
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
9
L’ART. 1326 C.C.
disciplina le modalità di conclusione del contratto
Il legislatore usa uno schema costante per affrontare i problemi relativi alla conclusione del contratto.
Distingue due ruoli delle parti, quello del proponente e dell’accettante, e considera l’accordo come uno scambio di due
dichiarazioni di volontà.
LA PROPOSTA
atto con il quale una parte prospetta all’altra
il contenuto del contratto
L’ACCETTAZIONE
atto nel quale si esprime la volontà di vincolarsi al contenuto
della proposta.
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
10
LA PROPOSTA
è la dichiarazione
(o la diversa manifestazione di volontà)
con cui la parte che assume l’iniziativa offre, all’altra,
la conclusione del contratto
Per esempio,
io propongo al mio vicino di comprare ad un prezzo precisato 10 mq del suo appartamento
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
11
L’ACCETTAZIONE
È la dichiarazione (o la diversa manifestazione di volontà)
con cui la parte, che riceve la proposta , dà il suo consenso al contratto così come risulta dall’offerta
Alla mia proposta il vicino mi risponde che è d’accordo sia sul prezzo che sui mq della casa e che è disposto a vendere.
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
12
LA PROPOSTA:
Espone il proponente all’accettazione dell’altra parte.
Una volta fatta la proposta, se l’altra parte accetta, il contratto si conclude.
Per valere come proposta (e per produrre l’effetto indicato),
la dichiarazione di chi offre la conclusione del contratto deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto e manifestare
una volontà attuale a contrarre.
Se mancano gli elementi essenziali non si ha proposta
ma invito a proporre.
che che
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
13
INVITO A PROPORRE
La parte che lo riceve non è in posizione di poter senz’altro accettare, ma se vuole concludere il contratto, deve assumere la
parte del proponente.
Se nella proposta dell’esempio precedente non fosse indicato il prezzo, il mio vicino avrebbe dovuto dichiararsi disponibile a
ricevere una mia proposta più precisa, o proporre lui stesso un prezzo di vendita.
Similmente , se vedo un’auto in sosta con il cartello vendesi, non ho ricevuto una proposta , ma solo un invito a proporre.
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
14
ACCETTAZIONE E CONTROPROPOSTA
Anche l’accettazione deve corrispondere esattamente alla proposta.
Se fosse anche in parte diversa, non varrebbe come accettazione, ma come nuova proposta.
I ruoli, in questo caso, si scambiano, e il contratto non è concluso finchè la parte che per prima aveva assunto l’iniziativa, non ha
accettato la controproposta.
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito, o, in mancanza, entro un tempo adeguato secondo la
natura dell’affare o gli usi
(art 1326 2°comma)
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
15
OFFERTA AL PUBBLICO E INVITO A PROPORRE
La distinzione tra proposta e invito a proporre
è particolarmente interessante nel caso di offerta al pubblico,
cioè di un’offerta che non è rivolta a una persona determinata,
ma a tutti, o a persone con certi requisiti
Esempi di offerte al pubblico le troviamo nella vita di tutti i giorni;
sono proposti tramite offerte al pubblico i prodotti in un supermercato perché hanno esposto il prezzo di vendita, offerte al pubblico sono
avanzate nelle televendite e così via.
Per aversi offerta la pubblico è necessario che questa contenga tutti gli elementi del contratto che si vuole concludere, deve essere, in definitiva, una vera proposta contrattuale; in caso contrario la proposta mancante di
alcuni elementi, (come, ad esempio, la mancanza del prezzo di vendita) non vale come offerta al pubblico, ma come invito a fare delle offerte (o
meglio delle proposte) che dovrebbero, di conseguenza, essere poi
accettate.
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
16
Dichiarazioni congiunte o simultanee
LO SCHEMA PROPOSTA-ACCETAZIONE NON SEMPRE RIFLETTE LA REALTÀ
Per giungere alla conclusione di un contratto spesso è necessario un periodo di trattative, sia per negoziare il contenuto di accordi in formazione, sia per svolgere quegli eventuali accorgimenti tecnici e legali che possono servire per valutare la
convenienza dell’affare. Durante queste trattative le parti debbano comportarsi secondo buona fede.
Il contratto, in taluni casi, si conclude con la redazione comune del testo negoziale seguita dal consenso delle parti, attraverso: dichiarazioni congiunte
(sottoscrivendo un unico documento) o simultanee (scambio di 2 dichiarazioni identiche). Vi è anche la possibilità di inoltrare un ordine (forma) con avviso di
ricezione automatica, si tratta di un fenomeno tipico della contrattazione on line.
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
17
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
LA PROPOSTA E L’ACCETTAZIONE
Sono dichiarazioni di volontà unilaterali.
Quando alla proposta segue l’accettazione si ha l’accordo
(la proposta e l’accettazione si fondono in unica volontà, quella contrattuale).
Il contratto si considera concluso quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. La conoscenza si presume nel momento in cui la dichiarazione giunge all'indirizzo del destinatario. Per dimostrare che il contratto si è perfezionato, è sufficiente dimostrare
che la dichiarazione di accettazione sia pervenuta all’indirizzo del proponente,
per es. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
(teoria della cognizione).
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
18
CONTRATTI CONSENSUALI E REALI
Lo schema dell’art 1326 non vale per tutti i contratti.
E’ opportuno distinguere tra
CONTRATTI CONSENSUALI che si perfezionano
(e quindi si concludono) nel momento in cui si è raggiunto il consenso
CONTRATTI REALI
Si perfezionano nel momento in cui la cosa oggetto del contratto
viene consegnata.
Per questi contratti c'è quindi bisogno di: consenso + consegna.
(mutuo, deposito, comodato)
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
19
CONTRATTI CONSENSUALI
RIENTRANO IN QUESTI CONTRATTI
CONTRATTI
che attuano il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata
CONTRATTI
che hanno ad oggetto il
trasferimento o la costituzione di
diritti reali
CONTRATTI
che attuano il trasferimento di altri tipi di diritti diversi da quelli
reali
(art. 1376 c.c.)
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
20
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
REVOCA
La proposta e l’accettazione possono essere ritirate secondo un atto uguale e contrario che si chiama revoca.
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia stato concluso.
Nell’accettazione, la revoca per essere efficace deve giungere a conoscenza del proponente prima che gli pervenga
l’accettazione.
Anche alla revoca si applica il principio della cognizione: essa ha effetto quando giunge a conoscenza della controparte .
In pratica chi vuole ritirarsi deve far arrivare all’indirizzo dell’altra parte la revoca, prima che arrivi all’indirizzo del proponente l’accettazione del
contratto (art 1328 1 e 2° comma).
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
21
UNA PROPOSTA PUÒ ESSERE RESA
IRREVOCABILE
PER VOLONTÀ DEL PROPONENTE
PER UN PRECEDENTE
ACCORDO DELLE PARTI
(DIRITTO DI OPZIONE)
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
22
PROPOSTA IRREVOCABILE
PER VOLONTÀ DEL PROPONENTE
Il proponente può rendere irrevocabile la proposta
per un certo tempo.
La proposta rimane irrevocabile anche nel caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente,
a meno che la natura dell'affare o altre circostanze rendano revocabile la proposta.
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO
23
PROPOSTA IRREVOCABILE
PER UN PRECEDENTE ACCORDO DELLE PARTI
Si parla in questo caso di diritto di opzione
(art. 1331 c.c.).
Nasce da un precedente accordo che ha ad oggetto un futuro contratto.
Le parti convengono che una parte formuli la proposta contrattuale, mentre l'altra sia libera di
accettarla o meno entro il termine stabilito.
La proposta formulata si considera irrevocabile a norma dell'art. 1329 c.c.
4° Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: L’ACCORDO