REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL PROPOSTA N. 19203 DEL 13/12/2016 GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO Direzione Regionale: AMBIENTE E SISTEMI NATURALI Area: CONS. GEST. PATR. NAT. GOV. SIST. AREE NAT. PROT. Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: (SANTINI ELENA) (MARINI LUCA) (G. TALLONE) (V. CONSOLI) ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE, RIFIUTI (Buschini Mauro) ___________________________ L'ASSESSORE ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 21/12/2016 prot. 855 ISTRUTTORIA: ____________________________________ ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC marini IT6000015, IT6000016 e IT6000017 finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i. ___________________________ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Pagina 1 / 9 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
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Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(SANTINI ELENA) (MARINI LUCA) (G. TALLONE) (V. CONSOLI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 21/12/2016 prot. 855
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC marini IT6000015, IT6000016 e IT6000017 finalizzate alla designazione delleZone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 9 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
Oggetto: Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC marini IT6000015, IT6000016 e
IT6000017 finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12 giugno 2013 avente per oggetto “
Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 639 del 17/11/2015 con cui è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali al Dott.
Vito Consoli, con decorrenza dal 01 gennaio 2016;
VISTA la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche;
VISTO il Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione
delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica
comune della pesca;
VISTO il Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure
relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento
(CE) n. 88/98;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle
misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/946;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un
regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004
e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un
regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004,(CE) n.
768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n.
676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 304/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo
2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in
acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie
esotiche invasive;
VISTA la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
VISTA la Direttiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
VISTA la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino;
VISTA la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
sulla tutela penale dell’ambiente;
VISTA la Direttiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che
modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione
di sanzioni per violazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003,
n.120;
VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, “Attuazione della direttiva 2000/59/CE
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 “Attuazione della Direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 9 marzo 2004,
n.1825, “Normative riguardanti le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la Legge 27
febbraio 2004, n. 47”;
VISTA la Legge 19 dicembre 1975, n. 874 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington
il 3 marzo 1973”;
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VISTA la Legge 25 gennaio 1979, n. 30, concernente la ratifica della Convenzione sulla
salvaguardia del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata
a Barcellona il 16 febbraio 1976;
VISTA la Legge 29 settembre 1980, n. 662 “Ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento
in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi,
adottati a Londra il 2 novembre 1973”;
VISTA la Legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna
il 19 settembre 1979”;
VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
VISTA la Legge 25 gennaio 1983, n. 42. “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno
1979”;
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e s.m.i.;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i.;
VISTA la Legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”;
VISTA la Legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente la ratifica e l’esecuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos – Montego Bay);
VISTA la Legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la ratifica ed esecuzione dell’atto finale della
Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo
dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995;
VISTA la Legge 10 febbraio 2005, n. 27 “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione
dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto
Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996”.
VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007,
e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione
di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione
Speciale (ZPS);
VISTO il Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 “Attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla
tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva
2005/35/CE, relativa all' inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per
violazioni”, che riporta un nuovo regime sanzionatorio nella materia introducendo nel codice penale
specifiche fattispecie incriminatrici volte a punire la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o
possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche incluse in
specifici Allegati delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE e di chi distrugge o comunque deteriora
in modo significativo un habitat all’interno di un sito Natura 2000;
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VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette
regionali”, e s.m.i.;
VISTE le normative regionali concernenti la tutela della biodiversità applicabili e vigenti sull’intero
territorio regionale, in particolare la Legge regionale 5 Aprile 1988, n. 18 “Tutela di alcune specie
della fauna minore”;
VISTE le normative regionali concernenti la disciplina di specifiche attività antropiche anche ai fini
della conservazione delle risorse naturali e/o di valori naturalistici di rilevante interesse regionale, in
particolare la Legge Regionale 19 Marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la
valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 19 marzo 1996, n. 2146 concernente
“Direttiva 92/43/CEE (Habitat) “Approvazione della lista dei siti con valori di importanza
comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 concernente “Direttive
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della
fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva
92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle
ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo
1996, n. 2146”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 novembre 2015, n. 604 concernente
“Direttiva 92/43/CEE (Habitat), relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e
della flora e fauna selvatiche. Modifica delle delimitazioni di alcuni dei Siti d'importanza
Comunitaria (SIC) in aree marine di cui agli Allegati C1 e C2 della Deliberazione della Giunta
Regionale 19 luglio 2005, n. 651”;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015, che
adotta il nono aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea;
CONSIDERATO che la Direttiva 92/43/CEE ha lo scopo di assicurare il mantenimento o il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e
flora selvatiche di interesse comunitario attraverso l’adozione di misure di conservazione che
tengano anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità
regionali e locali;
CONSIDERATO l’articolo 6, primo e secondo paragrafo, della direttiva 92/43/CEE che dispone:
“1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione
necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri
piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di
cui all'allegato II presenti nei siti. 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare
nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della
presente direttiva.”
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CONSIDERATO l’art. 2 del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii., che definisce la procedura per la designazione delle Zone Speciali
di Conservazione, nonché i criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii. stabilisce che “I decreti del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna
regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R.
8 settembre 1997 n. 357, e successive modificazioni, indicano il riferimento all’atto con cui le
regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno
stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito e' stato individuato…”;
CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 recante
“Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza”;
CONSIDERATA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2010, n. 64 recante
“Approvazione Linee Guida per la procedura di Valutazione di Incidenza”;
CONSIDERATO che la citata valutazione d’incidenza è una misura preventiva e obbligatoria alla
corretta conservazione e gestione della Rete Natura 2000;
RITENUTO che tutti gli interventi derivanti dalle misure di conservazione di cui alla presente
Deliberazione, debbano essere sottoposti a screening di Valutazione di Incidenza;
CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 n. 612 recante
“Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione
Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della
Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione
della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928” ed in particolare l’allegato D che riporta le misure
di conservazione minime per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in attuazione dell’articolo 2
comma 4 del sopracitato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
17 ottobre 2007, e successive modificazioni;
VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette
regionali”, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 6, comma 5 secondo cui: “Ai siti e
alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di
conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale,
sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o
privati interessati, con propria Deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona,
specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di
prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe
ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle
aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente Legge, le specifiche misure di conservazione
integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27”;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio, anche ai fini della designazione delle ZSC, ha adottato
tre Piani di Gestione con specifici relativi provvedimenti: DGR 11 dicembre 2009, n.960 (SIC
IT6000003), DGR 05 agosto 2014, n. 554 (SIC IT6000001) e DGR 05 agosto 2014, n. 555 (SIC
IT6000002);
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TENUTO CONTO che la Regione Lazio, anche ai fini della designazione delle ZSC, ha altresì
adottato misure di conservazione per i SIC IT6000005 e IT6000006 con DGR 5 luglio 2016, n. 369;
per i SIC IT6000003, IT6000004, IT6000007, IT6000008, IT6000009, IT6000011, IT6000012,
IT6000013, IT6000014 con DGR 15 novembre 2016, n. 679;
VISTA la Nota d’Urgenza Prot. n. 4296 del 01.03.2016 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare, nella quale vengono esplicitati alcuni passaggi funzionali alla designazione
delle ZSC all’interno delle aree protette di rilievo nazionale;
VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 aprile
2014 “Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Isole
di Ventotene e Santo Stefano”, le cui disposizioni costituiscono le misure di conservazione per i Siti
di Importanza Comunitaria (SIC) IT6000018 “Fondali circostanti l’Isola di Ventotene” e
IT6000019 “Fondali circostanti l’Isola di Santo Stefano”, ricadenti completamente all’interno del
territorio dell’area marina protetta;
VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 16 settembre 2014,
“Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Secche di
Tor Paterno”, le cui disposizioni costituiscono le misure di conservazione per il Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) IT6000010 “Secche di Tor Paterno”, ricadente completamente all’interno del
territorio dell’area marina protetta;
RITENUTO che le disposizioni relative ai sopra citati regolamenti siano sufficienti a garantire il
perseguimento degli obiettivi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) nei SIC IT6000010, IT6000018
e IT6000019;
CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 5 dicembre 2012 recante
“Misure contrattuali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive
2009/147/CE e 92/43/CEE”;
CONSIDERATO che le misure di conservazione, alla presente Deliberazione, possono essere
aggiornate in base ai risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli
habitat naturali di interesse comunitario di cui all’art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e alle informazioni e
valutazioni fornite dal Report sull’attuazione della direttiva 92/43/CEE di cui all’art. 13 del DPR
357/97;
CONSIDERATO altresì che le misure di conservazione, allegate alla presente Deliberazione,
possono essere aggiornate, in attuazione all’art. 13 del DPR 357/97, in base alla valutazione degli
effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all’allegato A e delle
specie di cui all’allegato B al medesimo Decreto;
RAVVISATA la necessità di condividere le bozze dei documenti di misure di conservazione dei
SIC in oggetto con tutti i portatori d’interesse al fine di coniugare la conservazione degli habitat e
delle specie di interesse comunitario con le attività economico-produttive, coerentemente con
quanto previsto dall’art. 2 della direttiva 92/43/CEE;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha garantito la massima diffusione delle bozze di Misure
di Conservazione per i dodici SIC in oggetto mediante la loro pubblicazione sul proprio sito web e
sugli Albi Pretori dei Comuni territorialmente interessati garantendo tempi adeguati per la
presentazione di eventuali contributi;
PRESO ATTO che in data 4 settembre 2016 si è conclusa la fase di condivisione con i soggetti
pubblici e privati territorialmente interessati dai SIC in oggetto;
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TENUTO CONTO dei contributi pervenuti, come da relazione in Allegato I alla presente, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto necessario adottare le citate misure finalizzate alla designazione delle ZSC,
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, attraverso una Deliberazione della Giunta Regionale, secondo
quanto disposto dall’articolo 6 della Legge regionale 29/97 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno promuovere con successivo provvedimento, laddove applicabili, la
definizione di specifici contratti con i Soggetti detentori di diritti reali e personali di godimento,
pubblici e privati, come previsto dalla D.G.R. 5 dicembre 2012, n.569;
CONSIDERATO che la Regione Lazio, anche sulla base di quando previsto dall’art. 11 della
Direttiva 92/43/CEE, preveda periodiche valutazioni sull’efficacia delle presenti misure di
conservazione per le ZSC;
RITENUTO che in sede di prima attuazione il Soggetto Gestore dei SIC IT6000015, IT6000016 e
IT6000017 oggetto della presente Deliberazione è individuato nella Regione Lazio, che provvede
attraverso le proprie strutture competenti;
RITENUTO che le misure di conservazione allegate alla presente Deliberazione:
- sono finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.;
- sono necessarie a garantire il mantenimento, ovvero, all’occorrenza, il ripristino in uno stato di
conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario per i quali il sito è
stato individuato;
- contribuiscono al superamento della procedura di infrazione 2015/2163 da parte della
Commissione Europea in ordine alla mancata designazione delle ZSC e delle relative misure di
conservazione;
- integrano, all'interno di aree naturali protette regionali e nazionali, qualora necessario, le
misure di salvaguardia ovvero le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di
regolamentazione e pianificazione approvati;
- sono recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale sovraordinati per
le ZSC non ricadenti in aree naturali protette regionali;
- possono essere aggiornate, secondo la procedura stabilita dall’art. 6 della L.R. 29/97, sulla base
dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali
di interesse comunitario di cui all’art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e delle informazioni e
valutazioni fornite dal Report in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 13 del DPR
357/97;
RITENUTO, pertanto, urgente e necessario provvedere all’adozione delle misure di conservazione
Sito specifiche per i 3 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) marini di seguito indicati, come
riportato nell’Allegato II, parte integrante alla presente Deliberazione:
IT6000015 “Fondali circostanti l'isola di Palmarola”;
IT6000016 “Fondali circostanti l'isola di Ponza”;
IT6000017 “Fondali circostanti l'isola di Zannone”;
PRESO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
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DELIBERA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di procedere alla adozione delle misure di conservazione Sito specifiche per i 3 Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) marini di seguito indicati, come riportato nell’Allegato II,
parte integrante alla presente Deliberazione:
IT6000015 “Fondali circostanti l'isola di Palmarola”;
IT6000016 “Fondali circostanti l'isola di Ponza”;
IT6000017 “Fondali circostanti l'isola di Zannone”;
2. di stabilire che le misure di conservazione di cui al punto 1:
- sono finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.;
- sono necessarie a garantire il mantenimento, ovvero, all’occorrenza, il ripristino in uno
stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario per i
quali il sito è stato individuato;
- contribuiscono al superamento della procedura di infrazione 2015/2163 da parte della
Commissione Europea in ordine alla mancata designazione delle ZSC e delle relative
misure di conservazione;
- integrano, all'interno di aree naturali protette regionali e nazionali, qualora necessario, le
misure di salvaguardia ovvero le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di
regolamentazione e pianificazione approvati;
- sono recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale
sovraordinati per le ZSC non ricadenti in aree naturali protette regionali;
- possono essere aggiornate, secondo la procedura stabilita dall’art. 6 della L.R. 29/97,
sulla base dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli
habitat naturali di interesse comunitario di cui all’art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e delle
informazioni e valutazioni fornite dal Report in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e
dell’art. 13 del DPR 357/97;
3. di stabilire che, a seguito della designazione delle ZSC ai sensi dell’art.2 comma 3 del D.M.
17.10.2007, il Soggetto Gestore è individuato nella Regione Lazio, che provvede attraverso
le proprie strutture competenti;
4. di stabilire che tutti gli interventi derivanti dalle misure di conservazione di cui alla presente
Deliberazione debbano essere sottoposti a screening di valutazione d’incidenza;
5. di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare ai fini dell’emanazione del Decreto di designazione delle ZSC, ai sensi
del D.M. 17 ottobre 2007.
La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito http://www.regione.lazio.it alla
pagina web “Amministrazione trasparente” ai sensi del Dlgs. 33/2013.
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Allegato I RELAZIONE TECNICA SUGLI ESITI DELLA CONDIVISIONE CON IL TERRITORIO DELLE BOZZE DEI DOCUMENTI DI MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC MARINI IT6000015, IT6000016 E IT6000017 AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC).
RELAZIONE TECNICA SUGLI ESITI DELLA CONDIVISIONE CON IL TERRITORIO
DELLE BOZZE DEI DOCUMENTI DI MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC MARINI
IT6000015, IT6000016 E IT6000017 AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DELLE ZONE
SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC).
INTRODUZIONE
In attuazione della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i., la Legge Regionale 6
ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l’art. 6 ha stabilito che “ai siti e alle zone di cui alla direttiva
92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla
normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di
gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria
deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione,
ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del
deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di
siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo
5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui
agli articoli 26 e 27”.
La Regione Lazio ha dato seguito agli adempimenti richiamati nel paragrafo precedente con la
pubblicazione sul sito-web regionale e sugli albi pretori dei Comuni prospicenti i SIC interessati
delle bozze di misure di conservazione relative a 12 SIC marini della Rete Natura 2000 regionale.
La Regione Lazio ha inoltre provveduto ad avvisare via posta elettronica i principali portatori
d’interesse dell’avvenuta pubblicazione.
Al termine del periodo di pubblicazione (01 agosto – 4 settembre 2016), sono pervenuti 9 contributi
alla Direzione Ambiente e Sistemi Naturali a carico dei 3 SIC in oggetto.
L’Ufficio Tutela e Valorizzazione del Mare e delle Coste ha provveduto ad analizzare e valutare
tutti i contributi pervenuti e all’occorrenza integrarli nelle bozze dei documenti pubblicati.
A seguito della valutazione di tali contributi e degli incontri di carattere tecnico avuti con
l’Amministrazione del Comune di Ponza, unico interessato per competenza territoriale all’area
interessata dai tre SIC, l’Ufficio Tutela e Valorizzazione del Mare e delle Coste ha provveduto ad
integrare le bozze di misure di conservazione relative ai SIC in oggetto (Allegato II alla presente
Deliberazione) in modo da poter procedere con la successiva adozione da parte della Giunta
Regionale delle misure di conservazione ai fini della designazione delle ZSC.
Roma, 30.11.2016
Allegato II Misure Conservazione
IT6000015 Fondali circostanti l’Isola di Palmarola , IT6000016 Fondali circostanti l’Isola di Ponza, IT6000017 Fondali circostanti l’Isola di Zannone
MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC
IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola”
1 INTRODUZIONE
Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al
Sito di Interesse Comunitario IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola” ai fini della
designazione dello stesso a Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
A seguito di tale designazione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (D.M. del MATTM) del 17 ottobre 2007, “Criteri minimi uniformi
per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a
Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione, come
definiti, si applicheranno, pertanto, alla ZSC IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola”.
Il presente documento recepisce le misure generali previste nell’ Allegato D alla Deliberazione
della Giunta Regionale n 612 del 16 dicembre 2011 “Rete Europea Natura 2000: misure di
conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio
2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.
928”, di recepimento del citato D.M. del 17 ottobre 2007 (vedi punto 7).
Poiché il SIC IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola” è incluso interamente nella
ZPS IT6040019 “ Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano” vigono, inoltre, le
misure generali previste nella citata D.G.R. 612/2011.
2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO
Il SIC IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola” appartiene alla regione biogeografica
Mediterranea, occupa una superficie di 1929.0 ha, è localizzato nella Provincia di Latina ed
interessa il Comune di Ponza.
Il SIC non ricade in Area Naturale Protetta (sensu L.394/1991).
3 HABITAT E SPECIE
Sono oggetto delle presenti misure di conservazione l’elenco degli habitat dell’Allegato I e delle
specie dell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE riportati nel Formulario Standard Natura 2000 per
il SIC IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola”.
Il Formulario Standard del sito è disponibile in forma completa nelle pagine web del MATTM:
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/, aggiornato a novembre 2015.
3.1 Tipi di habitat presenti nel sito e loro valutazione
3.2 Specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in
relazione alle stesse
4 PERIMETRAZIONE DEL SITO E CARTE TEMATICHE
Il perimetro del SIC IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola” anche ai fini della
designazione della Zona Speciale di Conservazione è riportato nel sito web della Regione Lazio
9. regolamentazione delle attività commerciali di “cetacean-watching” secondo le modalità
previste dalle linee guida ACCOBAMS (2004);
10. promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti abbandonate;
11. realizzazione di attività di formazione e informazione rivolta ai pescatori, da parte della
Struttura regionale competente in materia di Natura 2000, sui rischi cui sono esposte le
tartarughe marine in caso di catture accidentali e sulla “Rete di coordinamento della Regione
Lazio per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine - ai sensi
delle linee guida MATMA - “TARTA LAZIO”, in modo da informarli sul protocollo da
seguire in caso di cattura accidentale di tartarughe per il trasporto verso il Centro Recupero
più vicino;
12. promozione e realizzazione, laddove fattibile, di interventi di eradicazione o controllo di
specie aliene che costituiscano minaccia per gli habitat o le specie di interesse comunitario;
13. promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri
immersione, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla presenza
di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione;
14. incentivazione e promozione di tutte le azioni necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori
volontari per la sorveglianza delle specie aliene basata sulla citizen science (es. protocollo di
Monitoraggio dell'Ambiente Costiero (MAC), progetto nazionale rivolto ai volontari subacquei); 15. realizzazione di attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini ed alle scuole locali al
fine di estendere la comprensione dell'importanza del SIC e sostenerne le misure di
conservazione, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, alla tutela della
biodiversità e alla prevenzione da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce
all'ecosistema marino;
16. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di
rifiuti ed inerti presenti lungo le coste prospicienti il SIC e sui fondali.
Ulteriori interventi e azioni possono essere individuati e realizzati, se ritenuti urgenti per il
raggiungimento degli obiettivi di conservazione, anche ai fini dell’allocazione di risorse finanziarie
e della richiesta di cofinanziamento comunitario. Gli uffici regionali competenti in materia di Rete
Natura 2000 provvedono alla valutazione degli ulteriori interventi e azioni ritenuti necessari.
8 FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA. VV. (2012) Indirizzi di gestione e misure di conservazione della ZPS: “Isole di Ponza,
Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano” (IT6040019). ARP – Regione Lazio.
1 Modificato da: Regolamento (CE) n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.
Antonini G.A., Zobler L., Sheftall W., Stevely J. Sidman C., 1994. Feasibility of a non regulatory
approach to Bay Water anchorage management for non sustainable recreational use. Florida Sea
Grant College Program: pp.9. http://nsgl.gso.uri.edu/flsgp/flsgpg94002.pdf
Milazzo M., Badalamenti F., Ceccherelli G., Chemello R., 2004. Boat anchoring on Posidonia
oceanica beds in a marine protected area (Italy, western Mediterranean): effect of anchor types in
different anchoring stages. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 299: 51– 62.
www.vliz.be/imisdocs/publications/54789.pdf
Pennino M.G., Amparo Pérez Roda M., Pierce, G.J., 2016. Effects of vessel traffic on relative
abundance and behaviour of cetaceans: the case of the bottlenose dolphins in the Archipelago de La
10. regolamentazione delle attività commerciali di “cetacean-watching” secondo le modalità
previste dalle linee guida ACCOBAMS (2004);
11. promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti abbandonate;
12. realizzazione di attività di formazione e informazione rivolta ai pescatori, da parte della
Struttura regionale competente in materia di Natura 2000, sui rischi cui sono esposte le
tartarughe marine in caso di catture accidentali e sulla “Rete di coordinamento della Regione
Lazio per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine - ai sensi
delle linee guida MATMA - “TARTA LAZIO”, in modo da informarli sul protocollo da
seguire in caso di cattura accidentale di tartarughe per il trasporto verso il Centro Recupero
più vicino;
13. promozione e realizzazione, laddove fattibile, di interventi di eradicazione o controllo di
specie aliene che costituiscano minaccia per gli habitat o le specie di interesse comunitario;
14. promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri
immersione, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla presenza
di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 15. incentivazione e promozione di tutte le azioni necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori
volontari per la sorveglianza delle specie aliene basata sulla citizen science (es. protocollo di
Monitoraggio dell'Ambiente Costiero (MAC), progetto nazionale rivolto ai volontari subacquei);
16. realizzazione di attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini ed alle scuole locali al
fine di estendere la comprensione dell'importanza del SIC e sostenerne le misure di
conservazione, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, alla tutela della
2 Modificato da: Regolamento (CE) n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.
biodiversità e alla prevenzione da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce
all'ecosistema marino;
17. realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di
rifiuti ed inerti presenti lungo le coste prospicienti il SIC e sui fondali.
Ulteriori interventi e azioni possono essere individuati e realizzati, se ritenuti urgenti per il
raggiungimento degli obiettivi di conservazione, anche ai fini dell’allocazione di risorse finanziarie
e della richiesta di cofinanziamento comunitario. Gli uffici regionali competenti in materia di Rete
Natura 2000 provvedono alla valutazione degli ulteriori interventi e azioni ritenuti necessari.
8 FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA. VV. (2012) Indirizzi di gestione e misure di conservazione della ZPS: “Isole di Ponza,
Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano” (IT6040019). ARP – Regione Lazio.
Antonini G.A., Zobler L., Sheftall W., Stevely J. Sidman C., 1994. Feasibility of a non regulatory
approach to Bay Water anchorage management for non sustainable recreational use. Florida Sea
Grant College Program: pp.9.
http://nsgl.gso.uri.edu/flsgp/flsgpg94002.pdf
Milazzo M., Badalamenti F., Ceccherelli G., Chemello R., 2004. Boat anchoring on Posidonia
oceanica beds in a marine protected area (Italy, western Mediterranean): effect of anchor types in
different anchoring stages. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 299: 51– 62.
www.vliz.be/imisdocs/publications/54789.pdf
Pennino M.G., Amparo Pérez Roda M., Pierce, G.J., 2016. Effects of vessel traffic on relative
abundance and behaviour of cetaceans: the case of the bottlenose dolphins in the Archipelago de La
9. regolamentazione delle attività commerciali di “cetacean-watching” secondo le modalità
previste dalle linee guida ACCOBAMS (2004);
10. promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti abbandonate;
3 Modificato da: Regolamento (CE) n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.
11. realizzazione di attività di formazione e informazione rivolta ai pescatori, da parte della
Struttura regionale competente in materia di Natura 2000, sui rischi cui sono esposte le
tartarughe marine in caso di catture accidentali e sulla “Rete di coordinamento della Regione
Lazio per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine - ai sensi
delle linee guida MATMA - “TARTA LAZIO”, in modo da informarli sul protocollo da
seguire in caso di cattura accidentale di tartarughe per il trasporto verso il Centro Recupero
più vicino;
12. promozione e realizzazione, laddove fattibile, di interventi di eradicazione o controllo di
specie aliene che costituiscano minaccia per gli habitat o le specie di interesse comunitario;
13. promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri
immersione, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla presenza
di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 14. incentivazione e promozione di tutte le azioni necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori
volontari per la sorveglianza delle specie aliene basata sulla citizen science (es. protocollo di
Monitoraggio dell'Ambiente Costiero (MAC), progetto nazionale rivolto ai volontari subacquei);
15. realizzazione di attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini ed alle scuole locali al
fine di estendere la comprensione dell'importanza del SIC e sostenerne le misure di
conservazione, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, alla tutela della
biodiversità e alla prevenzione da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce
all'ecosistema marino;
16. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di
rifiuti ed inerti presenti lungo le coste prospicienti il SIC e sui fondali.
Ulteriori interventi e azioni possono essere individuati e realizzati, se ritenuti urgenti per il
raggiungimento degli obiettivi di conservazione, anche ai fini dell’allocazione di risorse finanziarie
e della richiesta di cofinanziamento comunitario. Gli uffici regionali competenti in materia di Rete
Natura 2000 provvedono alla valutazione degli ulteriori interventi e azioni ritenuti necessari.
8 FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA.VV. (2012) Indirizzi di gestione e misure di conservazione della ZPS: “Isole di Ponza,
Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano” (IT6040019). ARP – Regione Lazio.
Antonini G.A., Zobler L., Sheftall W., Stevely J. Sidman C., 1994. Feasibility of a non regulatory
approach to Bay Water anchorage management for non sustainable recreational use. Florida Sea
Grant College Program: pp.9. http://nsgl.gso.uri.edu/flsgp/flsgpg94002.pdf
Milazzo M., Badalamenti F., Ceccherelli G., Chemello R., 2004. Boat anchoring on Posidonia
oceanica beds in a marine protected area (Italy, western Mediterranean): effect of anchor types in
different anchoring stages. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 299: 51– 62.
www.vliz.be/imisdocs/publications/54789.pdf
Pennino M.G., Amparo Pérez Roda M., Pierce, G.J., 2016. Effects of vessel traffic on relative
abundance and behaviour of cetaceans: the case of the bottlenose dolphins in the Archipelago de La
9. SCHEDE DI VALUTAZIONE SINTETICHE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE
Le valutazioni degli habitat e delle specie contenute nelle schede che seguono sono finalizzate a
stabilire la priorità di conservazione dell’habitat o della specie nel sito in esame. Nel caso di specie
endemiche o specie presenti in Italia solo nella Regione Lazio, la priorità di conservazione ha anche
rilevanza nazionale.
La priorità di conservazione espressa a livello regionale è indispensabile per pianificare gli
interventi gestionali e di tutela, in applicazione alle misure adottate.
Habitat di cui all’allegato I della Direttiva Habitat
Codice Habitat -
Denominazione
1120*. Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
Riferimenti
Valutazione sintetica relativa
allo stato di conservazione
3 = buono
Relazione tecnica - Revisione
perimetri SIC marini della Regione
Lazio; 2014. Univ. degli Studi di
Roma “Sapienza”, Dip. Biologia
Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione dell’habitat
1 = l’habitat è assai diffuso.
Calvario et al., 2008
Pressioni (impatti presenti o
passati)
E03.01 - Discariche di rifiuti urbani
F02.02.02 - pesca a strascico
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es.
invertebrati marini)
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la
superficie del fondale (es. ancoraggio sulle
scogliere, praterie di posidonia)
I01 - Specie esotiche invasive (Caulerpa
racemosa)
J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche
caratteristiche di habitat.
Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
H03.01 - Fuoriuscita di petrolio in mare Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Priorità di conservazione 3 = alta
Codice Habitat -
Denominazione
1170. Scogliere
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
3 = buono
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014.
Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Dipartimento di Biologia
Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione
dell’habitat
1 = l’habitat è assai diffuso.
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014.
Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Dipartimento di Biologia
Ambientale
Pressioni (impatti
presenti o passati)
E03.01 - Discariche di rifiuti urbani
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es.
invertebrati marini)
G01.07 - Immersioni con e senza
autorespiratore
G05.02 - Abrasione in acque poco
profonde/danno meccanico al fondale marino
(es. per contatto fra subacquei)
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la
superficie del fondale (es. ancoraggio sulle
scogliere, praterie di posidonia)
I01 - Specie esotiche invasive (Caulerpa
racemosa)
Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
H03.01 - Fuoriuscita di petrolio in mare Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di
conservazione
2= media
Specie di cui all’allegato II della Direttiva Habitat
Codice Specie - Nome
scientifico
1224. Caretta caretta
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
0 = non valutabile
Ruolo del sito per la
conservazione della specie
1 = la specie è presente con popolazioni non vitali Calvario et al, 2008
Pressioni (impatti presenti o
passati)
F02.01.02 - pesca con reti derivanti
F02.01.04 - pesca col palamito di superficie
F02.02 - Pesca professionale attiva
G05.11 - Morte o lesioni da collisione (es. mammiferi marini)
H03.03 - macro-inquinamento marino (es. buste di plastica,
schiuma di polistirene) (ingestione accidentale da parte di
tartarughe marine, mammiferi e uccelli marini)
Da Elenco delle pressioni
e minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni Da Elenco delle pressioni
e minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Priorità di conservazione 2 = media
Codice Specie –
Nome scientifico
1349. Tursiops truncatus
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
0 = non valutabile
Ruolo del sito per la
conservazione della specie
3 = la specie si trova in pochi altri SIC della Regione
Calvario et al., 2008
Pressioni (impatti presenti o
passati)
F02.01.02 - pesca con reti derivanti Da Elenco delle pressioni
e minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
G02.09 - Osservazione di animali selvatici (es. bird watching,
whale watching);
G.05.11 -Morte o lesioni da colisione (es. mammiferi marini);
H03.03 - macro-inquinamento marino (es. buste di plastica,
schiuma di polistirene) (ingestione accidentale da parte di
tartarughe marine, mammiferi e uccelli marini)
Da Elenco delle pressioni
e minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Priorità di conservazione 1 = bassa
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 19493 DEL 15/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Area: POLITICHE DI PREVENZ. E CONSERVAZ. FAUNA SELVATICA
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(PETRUCCI BRUNO) (DE SANTIS FILIPPO) (M. CENNERILLI) (R. OTTAVIANI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Approvazione del documento "Direttive per l'attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tuteladelle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4".
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
22/12/2016 - prot. 863
Oggetto: Approvazione del documento “Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo
della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e
protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in
particolare l’art. 19 che recita: “le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la
tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-
agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone
vietate alla caccia”;
VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la
gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in
particolare l’art. 35;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge
Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;
VISTA la L. R. 16 Marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la
gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla
stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione
dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale”, ed in particolare gli articoli 2 e 3;
VISTA la L. R. 17/2015 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni
attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale,
della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con
la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di
caccia e pesca;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale
“Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente
ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste
dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 413 del 19 luglio 2016 concernente: “Legge
Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8, approvazione del “Programma Operativo per l’anno 2016””;
VISTO il documento “Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica
finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli
allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4”, come riportato nell’Allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
CONSIDERATO che, il sopracitato “documento” definisce le modalità operative per il controllo
delle specie di fauna selvatica ai fini della tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei
fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla approvazione del documento “Direttive per
l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo
2015, n. 4” come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono interamente richiamate,
di approvare il documento “Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna
selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi
coltivati e degli allevamenti ai sensi della L. R. 16 marzo 2015, n. 4” come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La presente deliberazione, completa dell’allegato sopracitato, verrà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it..
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ALLEGATO A
Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate
alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli
allevamenti ai sensi della L. R. 16 marzo 2015, n. 4”.
PREMESSA Il presente documento, in attuazione dell’art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’art. 35 della L.
R. n. 17 del 02 maggio 1995, seguendo le direttive della L. R. 16 marzo 2015, n. 4, ed al seguito del
“Programma Operativo per l’anno 2016”, disciplina un sistema organico di interventi diretto, in particolare,
alla tutela, alla gestione e al controllo di tutte le specie di fauna selvatica presenti, stabilmente o
temporaneamente, sul territorio regionale con le seguenti finalità:
conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l’ambiente, a tutela
della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura;
salvaguardare le condizioni sanitarie del settore zootecnico con riferimento alle malattie infettive
trasmissibili tra animali selvatici e domestici;
attivare misure preventive per la tutela della sicurezza delle persone e delle produzioni agricole;
contribuire alla conoscenza delle popolazione di animali selvatici presenti sul territorio regionale sia
attraverso l’analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi esclusivamente
sulla base di metodologie di cui ai criteri dettati da indicazioni ISPRA e condivisi con la Direzione
Regionale Ambiente e Sistemi Naturali della Regione Lazio.
Per il raggiungimento degli scopi prefissati, in base ai criteri dettati dall’ISPRA, si deve principalmente fare
ricorso ai così detti metodi ecologici (incruenti) e in alcuni casi, solo dopo verifica dell’inefficacia degli stessi
si può intervenire attuando il “controllo numerico della popolazione di fauna selvatica”. Il controllo delle
popolazioni di fauna selvatica può essere effettuato con le seguenti metodologie: “catture” e “abbattimenti
selettivi”.
Un’eccezione al rispetto dei principi del ricorso preventivo ai metodi ecologici è prevista unicamente nel
caso di interventi volti all’eradicazione di specie alloctone.
Il ricorso al controllo numerico di una popolazione di fauna selvatica riveste carattere di eccezionalità. Tale
strumento di carattere gestionale straordinario si differenza dall’attività venatoria ordinaria. Il carattere di
eccezionalità che contraddistingue il controllo numerico implica l’esistenza di differenze sostanziali rispetto
all’attività venatoria:
tutte le specie potenzialmente possono essere oggetto di controllo, indipendentemente dal grado
di protezione previsto dalla normativa nazionale e internazionale;
il controllo può svolgersi senza limitazioni temporali;
il controllo può essere attuato con qualsiasi mezzo, purché in grado di limitare le sofferenze degli
animali (Legge 20 luglio 2004, n. 189);
è selettivo, cioè tale da intervenire unicamente su soggetti appartenenti alla specie oggetto di
controllo, limitando gli effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotiche.
La realizzazione di interventi di controllo in ambiti geografici limitati, oltre a rispondere allo spirito della
norma nazionale, permette di concentrare le risorse di personale disponibile, aumentando l'efficacia del
controllo. Nel caso di danni a piccoli allevamenti di animali di bassa corte, gli interventi andranno realizzati
in modo puntuale, nel sito di predazione o nelle immediate vicinanze.
Il controllo è coordinato dalla Regione Lazio ed è attuato prioritariamente dalle guardie dipendenti delle
Province o della Città metropolitana di Roma Capitale, dalle guardie forestali e dalle guardie comunali
munite di licenza per l'esercizio venatorio e che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione;
secondariamente da operatori, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi
corsi di preparazione di preferenza appartenenti alle comunità locali dove si attuano gli interventi.
Il controllo numerico deve essere attuato solo dopo:
inefficacia delle tecniche alternative ai fini della salvaguardia delle condizioni sanitarie del settore
zootecnico con riferimento alle malattie infettive trasmissibili tra animali selvatici e domestici e
delle misure preventive per la tutela della sicurezza delle persone e delle produzioni agricole;
accurata pianificazione degli interventi;
utilizzo di tecniche in grado di limitare le sofferenze degli animali da catturare o abbattere.
La specie maggiormente problematica del patrimonio faunistico della Regione Lazio, per le sue
caratteristiche biologiche ed eco-etologiche, per l’interesse che suscita nelle diverse categorie sociali e per
il rilevante impatto che la specie esercita sulle attività agricole, soprattutto in aree che per le loro
caratteristiche agricolo forestali sono particolarmente suscettibili al danneggiamento, come nei territori con
diffusa presenza di coltivazioni di pregio è il cinghiale (Sus Scrofa).
In questi ultimi anni si sta assistendo ad un’esplosione demografica della specie cinghiale con conseguente
colonizzazione di ambienti anche non idonei secondo i vecchi criteri di idoneità ambientale per la specie,
creando problemi alle produzioni agricole, incidenti stradali, squilibri ecologici nelle aree protette, e per la
presenza in zone urbanizzate forte sensazione di pericolo nella popolazione.
Per capire le cause di un’espansione della specie così rapida e per porvi rimedio è bene analizzare la
potenzialità del territorio della Regione Lazio.
Per determinare le potenzialità faunistiche di un territorio vengono utilizzati i modelli di valutazione
ambientale (MVA); questi sono in grado di effettuare un’analisi comparata dei fattori importanti per la
specie di interesse e restituire una valutazione qualitativa e quantitativa dell’idoneità del territorio.
Il significativo impatto che il Cinghiale può esercitare sulle colture rende l’idoneità biologica o ecologica di
un territorio, stimata sulla base dei soli parametri ambientali, spesso molto superiore all’idoneità agro-
forestale, che considera anche i parametri di carattere antropico.
Ad esempio, un’area può mostrare caratteristiche ambientali tali da renderla ecologicamente molto idonea
per il Cinghiale, ma la diffusa presenza nella stessa di colture di pregio può renderla economicamente e
socialmente inadatta alla presenza del Cinghiale. La stima dell’idoneità agro-forestale scaturisce dalla
mediazione delle esigenze ecologiche del cinghiale e considerazioni di carattere tecnico gestionale e
politico.
E’ necessario, quindi, procedere ad una gestione del cinghiale realizzando modelli di idoneità ambientale
finalizzati alla definizione delle potenzialità “socio-ecologiche” del territorio, piuttosto che alle sole
potenzialità ecologiche.
A partire da queste considerazioni gli Ambiti Territoriali di Caccia dovranno individuare una zonizzazione
dell’unità di gestione che specifica i settori nei quali la presenza della specie cinghiale deve essere esclusa
perché non sostenibile (area non vocata) e quelli dove risulta possibile ed accettabile una sua gestione
conservativa (area vocata). All’interno dell’area vocata andranno individuati differenti livelli di idoneità,
ancora una volta in funzione delle caratteristiche ambientali e dei possibili impatti, che serviranno a definire
gli obiettivi e le strategie d’intervento in funzione delle peculiari condizioni delle diverse unità territoriali di
gestione. L’identificazione delle aree di gestione a diversa vocazionalità è finalizzata a soddisfare le seguenti
esigenze:
consentire un soddisfacente prelievo della specie in caccia collettiva, mantenendo e sottoponendo a
revisione periodica le aree di braccata utilizzate,
limitare l’impatto della specie sulle attività umane (incidenti stradali, danni alle colture) e ad altre
specie di fauna selvatica (di interesse venatorio o conservazionistico);
consentire, attraverso la stipula di un apposito protocollo con l’ISPRA, un rapido ricorso agli
interventi di controllo nelle aree non vocate alla specie.
Per quanto sopra si prospettano i seguenti modelli gestionali:
Zona A - ove la presenza del cinghiale viene ritenuta sostenibile in rapporto alle attività antropiche e
quindi la gestione faunistico-venatoria è finalizzata al mantenimento di una popolazione.
Zona B - ove la presenza delle popolazioni di cinghiale interferisce negativamente con le attività antropiche
pur in presenza di caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale e la gestione e il prelievo mirano al
contenimento numerico del cinghiale.
Zona C - coincidente con il territorio prevalentemente interessato da produzioni agricole di rilevante
interesse economico e con elementi antropici diffusi, ove la presenza del cinghiale determina significativi
impatti negativi sulle attività umane e pertanto la gestione è tesa al raggiungimento di densità pari a 0
individui per chilometro quadrato.
2. QUADRO NORMATIVO
Il quadro normativo di riferimento per l’attuazione di piani di controllo è costituito da leggi nazionali e
regionali che vengono di seguito riportate:
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, - art. 19, comma 2: “Le regioni, per la migliore gestione
del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela
del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al
controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato
selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni
possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie
dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio,
nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio”.
Sul tema del controllo una recente modifica alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Legge 11 agosto 2014, n.
116) ha introdotto il comma 2 bis dell’art. 2 che prevede: “Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle
specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare […] (ndr.
Decreto del MATTM 19 gennaio 2015), la gestione […] è finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al
controllo delle popolazioni”.
Deroghe al regime di protezione della fauna sono previste anche dal Decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche, successivamente modificato dal D.M.A. 20 gennaio 1999 e dal D.P.R. 12 marzo
2003 n. 120, , che all’art. 11, comma 1 prevede, relativamente alle specie contenute nell’allegato D, lettera
a, che: “Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le
politiche agricole e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può autorizzare le deroghe […] a condizione che non
esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione
soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata della sua area di distribuzione naturale […]”. Sempre nelle
stesso comma sono illustrate poi le finalità delle deroghe, tra le quali “per proteggere la fauna e la flora
selvatiche e conservare gli habitat naturali”, “per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento,
ai boschi, al patrimonio ittico”. Il comma 2 poi specifica che nei casi di cattura, prelievo o uccisione in deroga
delle suddette specie “sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la
scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità”.
Indispensabili riferimenti normativo nazionale al fine della scelta degli strumenti da utilizzare nell’ambito di
operazioni di controllo numerico e del destino degli animali catturati sono, rispettivamente, la Legge 20
luglio 2004, n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego
degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e il Decreto del Ministero
dell’Ambiente 19 aprile 1996 – Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e
l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.
Legge Regionale 2 Maggio 1995, n. 17 – Norme per la tutela della fauna selvatica e la
gestione programmata dell’esercizio venatorio -art. 35 (Controllo della fauna selvatica) “1. Il
Presidente della Giunta regionale sentito il CTFVR può ridurre o vietare per periodi prestabiliti talune forme di
caccia, anche solo relativamente a determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 34, per
importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza ed alla produttività faunistica, o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. La provincia per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari,
per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-
forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale
controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere
dell'INFS. Qualora da parte dell'INFS venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi, la provincia può
autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti delle province
stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali
munite di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle
associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e
zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio
venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base
di programmi concordati con l’INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la
gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le
tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.
3. Gli eventuali controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per
ricomporre squilibri ecologici, sono attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della legge
6 dicembre 1991, n. 394.
4. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato per motivi sanitari, esso può essere autorizzato
su conforme parere dall' unità sanitaria locale.
5. La provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su
proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le
loro strutture regionali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie dipendenti dalla stessa provincia con la
collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme
domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvatichite di specie di fauna domestica. La provincia può
affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano
frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati
con l’INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni
animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con
cui effettuare il controllo stesso.
Legge Regionale 16 Marzo 2015, n. 4 – Interventi regionali per la conservazione, la
gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni
causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Approvazione delle "Linee guida per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)approvato con D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 della Regione Lazio".
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
21/12/2016 - prot. 854
OGGETTO: Approvazione delle “Linee guida per la redazione dell’aggiornamento del Piano di
Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) approvato con D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009
della Regione Lazio”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta”;
VISTO l’art. 3-ter “Principio dell’azione ambientale” del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e successive modifiche e integrazioni
che indica la valutazione della qualità dell'aria, effettuata su base annua mediante la verifica del
rispetto dei valori limite degli inquinanti, l’elemento propedeutico per l’attuazione delle politiche di
intervento e delle eventuali azioni di risanamento;
VISTA la D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 “Approvazione del Piano per il risanamento della
qualità dell’Aria” che stabilisce norme tese ad evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la
salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in
atmosfera;
VISTA la D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e
classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente
in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.Lgs.
155/2010” che suddivide il territorio regionale nelle seguenti zone:
o IT1215 Zona Agglomerato di Roma
o IT1211 Zona Appenninica
o IT1212 Zona Valle del Sacco
o IT1213 Zona Litoranea
VISTA la D.G.R. n. 478 del 4 agosto 2016 “Approvazione del progetto: “Programma di valutazione
della qualità dell’aria- Revisione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria”
relativo alla protezione della salute umana. Delega all’Arpa Lazio della gestione delle stazioni di
misurazione previste dal programma di valutazione. Art.5 - commi 6 e 7, del D.Lgs. 13 agosto 2010
n.155;
VISTA la D.G.R. n. 536 del 15 settembre 2016 che ha aggiornato l’Allegato 4 della succitata
D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 approvando la nuova classificazione del territorio regionale;
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VISTA la Determinazione del Direttore Regionale Ambiente e Sistemi Naturali n. G12289 del 13
ottobre 2015 “Approvazione dell'inventario regionale, aggiornato al 2010, delle emissioni degli
inquinanti in atmosfera, redatto ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 155/2010”;
VISTA la Determinazione del Direttore Regionale Ambiente e Sistemi Naturali n. G08108 del 14
luglio 2016 “Presa d'atto della Relazione Tecnica sulla "Valutazione sulla Qualità dell'Aria
regionale, anno 2015";
CONSIDERATO che dalla suddetta relazione sulla qualità dell’aria per l’anno 2015 emerge che
l’attuale situazione regionale è caratterizzata da diffusi superamenti dei valori limite di qualità
dell’aria per il particolato PM10 per i comuni compresi nella zona della Valle del Sacco e per l’NO2
soprattutto per l’agglomerato di Roma;
CONSIDERATO che i suddetti superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il particolato
PM10 e per l’NO2 sono anche oggetto di due procedure di infrazione che per il Lazio riguardano
rispettivamente la Zona Valle del Sacco e la Zona dell’Agglomerato di Roma;
CONSIDERATO che l’inquinamento atmosferico ha un significativo impatto sulla salute dei
cittadini e sull’ambiente come evidenziato dalla letteratura scientifica e dalla linee guida sulla
qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è pertanto necessario attuare tutte le
misure necessarie al fine di rispettare i valori limite di qualità dell’aria;
DATO ATTO che in data 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani “Protocollo d'intesa per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il
passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo
privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica”
(Protocollo Antismog);
CONSIDERATO che il Piano di Risanamento della qualità dell’Aria, approvato con D.C.R. n. 66
del 10 dicembre 2009, è già stato sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi
dell’art.6, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che per l’elaborazione e l’approvazione dell’aggiornamento del Piano in oggetto
si applicano gli artt, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 155/2010;
CONSIDERATO che il Piano avrà un orizzonte temporale strategico di riferimento all’anno 2020,
in linea con i traguardi stabiliti a livello europeo dal pacchetto “clima-energia” e dalla strategia
“Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” e si inserisce negli scenari
operativi delle Conferenze ONU sul clima: COP21 (Conferenza di Parigi dicembre 2015) e COP22
(Conferenza Marrakech novembre 2016);
CONSIDERATO che il sopra richiamato D.Lgs. 155/2010 prevede che le Regioni adottino:
- Un Piano di qualità dell’aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali
sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure
necessarie a mantenere la migliore qualità dell’aria nelle restanti aree e che sia coerente con
gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed in fase di attuazione di altri
settori regionali (quali l’energia, i trasporti, i rifiuti, ecc.);
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- Piani d’azione che contengano interventi da attuare nel breve termine finalizzati a limitare o,
se necessario, a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di
superamento dei valori limite degli inquinanti;
- Le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle
aree in cui vengono superati i valori obiettivo per l’ozono;
CONSIDERATO che in attuazione delle sopra richiamate prescrizioni del D.Lgs. 155/10, nonché
degli indirizzi programmatici del governo regionale, la Regione ha adottato una serie di
provvedimenti e misure volti a ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e propedeutici
all’aggiornamento del Piano in oggetto ed in particolare:
- D.G.R. n. 217/2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle
zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione
dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.Lgs. 155/2010”;
- D.G.R. 391/2013 “Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione Lazio e
l'ANCITEL Energia Ambiente S.r.l. per la promozione di un Tavolo Permanente sulle
tematiche energetiche e sulla clean economy a supporto dei Comuni sostenibili nel Lazio”;
- Determinazione n. A05140 19 giugno 2013 “Caso EU Pilot 4915/13/ENVI. Adempimenti di
comunicazione relativi all'anno 2012, previsti dal D.Lgs. 155/2010. Approvazione del report
anno 2012 per l'inquinante PM10 e della relazione sulle misure previste dal Piano per il
Risanamento della Qualità dell'Aria ai fini del conseguimento del rispetto dei limiti di
legge”;
- Determinazione n. A07414 20 settembre 2013 “Approvazione delle tabelle predisposte per
la trasmissione delle informazioni sull'ozono per il triennio 2010/2012 e per l'anno 2011, ai
sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 155/20”;
- Determinazione n. A07522 26 settembre 2013“Approvazione del "Report Piani e
Programmi" riepilogativo degli interventi attuati per il contenimento dei superamenti dei
limiti di legge degli inquinanti nell'anno 2011", redatto ai sensi D.Lgs. 155/2010;
- Determinazione n. A07687 27 settembre 2013 “Approvazione dell'inventario regionale delle
emissioni degli inquinanti in atmosfera, redatto ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 155/2010”;
- Determinazione n. G01969 11 novembre 2013 “D.M. 23 dicembre 2011, n. 745 -
Realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso
l'ammodernamento del trasporto pubblico locale, in attuazione del D.M. 16 ottobre 2006.
Accertamento di entrata di € 10.500.000,00 sul capitolo n. 434197 - Esercizio finanziario
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del minore per l'accesso negli asili nido pubblici e privati di cui alla Legge Regionale16 giugno 1980, n.59.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
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28/12/2016 - prot. 896
OGGETTO: Assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del minore per l’accesso negli asili nido
pubblici e privati di cui alla Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 .
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali e Sport;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.i: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 14 dicembre 2015, n.723, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche
Sociali al Dott. Vincenzo Panella;
VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 1971, n.1044: "Piano quinquennale per
l’Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato";
VISTO in particolare l’articolo 6 della L.R. n.1044/1971 per il quale la Regione, con
proprie norme legislative, stabilisce i criteri generali per la costruzione, la
gestione e il controllo degli asili nido;
VISTA la Legge 28 agosto 1997, n.285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza";
VISTO in particolare l’articolo 5 della L. n.285/1997, riguardante l’innovazione e la
sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della L. 15 marzo 1997, n.59";
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii.: "Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo";
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n.328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii.: "Norme sugli asili nido";
VISTO in particolare l’articolo 1 della L.R. n.59/1980 per il quale:
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a) l’asilo nido è un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro
della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria
dell'ente locale, accoglie i bambini fino a 3 anni d'età, concorrendo efficacemente
con le famiglie alla loro educazione e formazione;
b) non può costituire causa d'esclusione alcuna minorazione psico-fisica del
bambino;
VISTO altresì, l’articolo 32 della L.R. n.59/1980 per il quale “la vigilanza igienica e
sanitaria è esercitata dal personale medico dell’unità sanitaria locale competente
per territorio ed è estesa a tutti gli operatori dell' asilo nido”;
CONSIDERATO che l’articolo 32 della Costituzione Italiana sancisce che “la Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti”;
ATTESO che l’asilo nido, essendo un servizio pubblico non può operare discriminazioni per
l’accesso ma può essere prevista la subordinazione all’accesso al rispetto delle
prescrizioni inerenti il rispetto di disposizioni in materia di sanità pubblica;
CONSIDERATO che il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, approvato con l’Intesa sancita in sede
di Conferenza Unificata in data 22 settembre 2011, con Repertorio n.88/CU,
dedica uno specifico capitolo alle malattie infettive e alle vaccinazioni che
“rappresentano lo strumento per eccellenza a disposizione della sanità pubblica e
restano il metodo più innocuo, più specifico, più efficace e con un minor margine
di errore per il contrasto delle malattie infettive”;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2012-2014, approvato con
l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 22 febbraio 2012,
con Repertorio n.54/CSR, evidenzia la necessità di aggiornare le strategie per il
perseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità ed indicati nel succitato Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 per
quanto riguarda le malattie prevenibili con vaccinazioni, nonché di armonizzarle
su tutto il territorio nazionale al fine di garantire equità nella prevenzione delle
malattie suscettibili di vaccinazione e assicurare parità di accesso alle prestazioni
vaccinali da parte di tutti i cittadini;
VISTA l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 13 novembre 2014,
con Repertorio n.156/CSR, concernente il Piano Nazionale della Prevenzione per
gli anni 2014-2018, che prevede azioni di promozione dell'adesione consapevole
ai programmi vaccinali nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2016-2018 afferma che:
a) alcune malattie infettive presentano la caratteristica di poter essere prevenute, e
uno degli interventi più efficaci e sicuri in Sanità Pubblica, per la loro prevenzione
primaria, è rappresentato dalle vaccinazioni;
b) l’obiettivo dei programmi di prevenzione vaccinale è quello di conferire uno stato
di protezione a quei soggetti sani, che per alcune condizioni epidemiologiche, di
salute, occupazionali o comportamentali sono esposti al pericolo di contrarre
determinate infezioni, nonché quello di ottenere la riduzione e, quando possibile,
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l’eradicazione di alcune malattie infettive per le quali non esiste una terapia o che
possano essere causa di gravi complicazioni;
c) i vaccini si collocano senza dubbio tra gli interventi più efficaci e sicuri a
disposizione della Sanità Pubblica per la prevenzione primaria delle malattie
infettive, che hanno portato alla drastica riduzione della letalità di alcune
patologie infettive in Italia e in molti Paesi del mondo, determinando risultati
eccezionali, come l’eradicazione di vaiolo e, in alcuni Paesi, della poliomielite;
d) le vaccinazioni possono essere definite come un “intervento collettivo”, riducendo
il numero di individui suscettibili all’infezione e la probabilità che la stessa possa
esitare in malattia attraverso il controllo della trasmissione;
e) il beneficio derivante dalla vaccinazione che immunizza totalmente o
parzialmente la persona vaccinata è diretto, rispetto alle conseguenze di una
patologia, e indiretto, in virtù della creazione di una rete di sicurezza a favore dei
soggetti non vaccinati che riduce il rischio di contagio;
RITENUTO opportuno al fine di preservare lo stato di salute del minore e delle persone con cui
il medesimo viene a contatto, prevedere che a partire dall’anno educativo 2017-
2018 costituisca requisito di accesso al servizio di asilo nido pubblico e privato, di
cui alla L.R. n.59/1980, che il minore abbia ricevuto la somministrazione dei
vaccini a scopo profilattico previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale
e inseriti nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal servizio sanitario
regionale, salvo i casi di accertato pericolo per la salute dello stesso derivanti dalla
somministrazione di tali vaccini;
RITENUTO altresì, necessario stabilire indicazioni operative per l’attuazione dell’obbligo di
cui al punto precedente, così come stabilito nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
RILEVATO che la struttura competente in materia di prevenzione e promozione della salute
della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, competente a livello regionale
per la programmazione delle strategie vaccinali e per la sorveglianza delle
malattie infettive, in collaborazione con i Comuni territorialmente competenti in
materia di autorizzazione e vigilanza sugli asili nido, provvederà ad effettuare un
monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dalla presente deliberazione al
fine di individuare eventuali criticità;
RITENUTO pertanto, necessario che la Regione Lazio attui interventi ed azioni di
comunicazione ed informazione sull'importanza di dette vaccinazioni obbligatorie,
secondo quanto previsto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni.
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente, quanto segue:
A) di stabilire che a partire dell’anno educativo 2017-2018, costituisce requisito di accesso al
servizio di asilo nido pubblico e privato, di cui alla Legge Regionale 16 Giugno 1980, n.59
("Norme sugli asili nido"), che il minore abbia ricevuto la somministrazione dei vaccini a
scopo profilattico previsti dal piano nazionale di prevenzione vaccinale e inseriti nei livelli
essenziali di assistenza assicurati dal servizio sanitario regionale, salvo i casi di accertato
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pericolo per la salute dello stesso derivanti dalla somministrazione di tali vaccini, secondo le
indicazioni operative previste dall’Allegato A, che forma parte integrante della presente
deliberazione;
B) di approvare il documento tecnico “Indicazioni operative per l’attuazione dell’obbligo
vaccinale" come requisito di accesso agli asili nido pubblici e privati di cui alla L.R. n.59/1980
ss.mm.ii., di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
C) di stabilire che il requisito di accesso al servizio di asilo nido di cui alla lettera a) comma 1 si
applica anche ai servizi socioeducativi di cui all’articolo 24 bis della L.R. n.59/1980 e alle altre
tipologie di servizi socioeducativi per la prima infanzia pubblici e privati presenti nel territorio
regionale;
D) di stabilire che quanto previsto alla precedente lettera A) non si estende ai bambini che, pur
avendo meno di tre anni, sono iscritti quali “anticipatari” alla scuola dell’infanzia, in quanto
tale servizio è soggetto a normativa statale;
E) di stabilire che la struttura competente in materia di prevenzione e promozione della salute
della Direzione regionale Salute e Politiche sociali, competente a livello regionale per la
programmazione delle strategie vaccinali e per la sorveglianza delle malattie infettive, in
collaborazione i Comuni territorialmente competenti in materia di autorizzazione e vigilanza
sugli asili nido, provvederà ad effettuare un monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto
dalla presente deliberazione al fine di individuare eventuali criticità;
F) di stabilire che la Regione Lazio attui interventi ed azioni di comunicazione ed informazione
sull'importanza di dette vaccinazioni obbligatorie, secondo quanto previsto dalla normativa in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.
Il Direttore Regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali provvederà all’attuazione degli
interventi sopra indicati.
La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio e
sul sito regionale www.socialelazio.it.
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ALLEGATO A INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RISPETTO DELL’OBBLIGO VACCINALE DA PARTE DEI MINORI PER L’ACCESSO AGLI ASILI NIDO DI CUI ALLA L.R. n.59/1980. A partire dall'anno educativo 2017-2018 per l’iscrizione e comunque per la frequenza dei bambini agli asili nido, pubblici e privati, di cui alla Legge Regionale n16 giugno 1980, n. 59 e ss.mm.ii. ("Norme sugli asili nido"), al momento della domanda di ammissione il genitore si impegna a sottoporre il bambino alla somministrazione dei vaccini a scopo profilattico previsti dal piano nazionale di prevenzione vaccinale e inseriti nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal servizio sanitario regionale e a presentare direttamente al Titolare/Gestore dell’asilo nido il certificato attestante le vaccinazioni obbligatorie eseguite dal minore. Qualora non sia prevista nuova domanda di iscrizione (ad esempio bambini già iscritti in anno precedente) il genitore si impegna, sottoscrivendo apposita dichiarazione, a sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente nonché dal calendario vaccinale nazionale e regionale, e a presentare direttamente al Titolare/Gestore il certificato. I bambini che accedono ai Servizi ad un'età inferiore a sei mesi, verranno ammessi con riserva e il genitore si impegna ad eseguire la prima dose dei vaccini secondo le indicazioni previste dal piano vaccinale nazionale e regionale. I bambini che si iscrivono al secondo e al terzo anno e che non sono mai stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie dovranno iniziare il ciclo vaccinale secondo le indicazioni della Azienda sanitaria territoriale competente. I bambini che già stanno frequentando l’asilo nido e che vengono eventualmente ammessi automaticamente agli anni successivi dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie; Anche in questo caso l'ammissione/frequenza all’anno successivo non sarà possibile senza presentazione del certificato vaccinale. Fatti salvi i casi di esonero sotto riportati, qualora al momento della frequenza il bambino non abbia l'idoneità vaccinale, non è consentito l’ingresso all’asilo nido pubblico o privato. Nei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita per motivi sanitari, il relativo esonero deve essere certificato dal pediatra di libera scelta e autorizzato dai competenti servizi della Azienda sanitaria territoriale.
REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Area: PROGR., ORGAN. E ATT.OFF.ISTR., DIR.ST.SCOL. UNIV.
DETERMINAZIONE
N. del Proposta n. 19877 del 20/12/2016
Oggetto: Presenza annotazioni contabili
Proponente:
Estensore BELLI ANNA MARIA _____________________________
Responsabile del procedimento D'ALESSIO AGNESE _____________________________
Responsabile dell' Area A. D'ALESSIO _____________________________
Direttore Regionale E. LONGO _____________________________
_____________________________
Protocollo Invio _____________________________
Firma di Concerto _____________________________
Ragioneria:
Responsabile del procedimento _____________________________
Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO _____________________________
Dir. Reg. Progr. Ec., Bilancio, Dem. e Patr. MARAFINI MARCO _____________________________
Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi ed azioni per laprevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo" di cui alla L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 -Impegno di spesa per complessivi € 300.000,00 sui capitoli di bilancio F11912 e F11913 e.f. 2016 e pluriennale 2017 epluriennale 2018.
Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 44 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
19 Pubblicità e informazioni sull’avviso pubblico ............................................................................... 15
20 Trattamento dei dati personali ......................................................................................................... 16
21 Disposizioni finali ............................................................................................................................... 16
22 Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte ............................................................ 16
23 Documentazione della procedura ..................................................................................................... 16
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Regione Lazio “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” anno 2016-17
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AVVISO PUBBLICO PER IL PIANO DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA
PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E
DEL CYBER-BULLISMO.
1 Caratteristiche dell’Avviso
1.1 Finalità
La Regione Lazio, in ottemperanza a quanto previsto nella L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 “Disciplina
degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”, al fine di tutelare la
crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, intende promuovere iniziative e progetti
finalizzati alla prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue
manifestazioni compreso il cyber-bullismo.
Obiettivo, con i fondi stanziati, è avviare una politica scolastica integrata antibullismo, ossia un
percorso di esperienze e progetti che coinvolga il maggior numero di soggetti e persone, dentro e
fuori dalla scuola, tesa a diminuire gli atteggiamenti di prepotenza e volta a favorire contesti di
apprendimento nei quali tutti possano trovare il proprio spazio per crescere.
Attraverso l’Avviso pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto
del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” la Regione Lazio vuole promuovere e sostenere
azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-
bullismo, finalizzate a tutelare l’integrità psico-fisica dei minori, prevenire il rischio del verificarsi
di episodi di bullismo nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza e, parallelamente, diffondere la
riflessione sulle tematiche della sicurezza on-line per garantire un uso consapevole e corretto della
Rete.
Per garantire un’ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati, che operano nel campo
dell’istruzione e non, e la massima diversificazione delle tipologie di intervento, si prevede la
concessione di contributi economici per la realizzazione di interventi diretti ai soggetti
maggiormente esposti al rischio del fenomeno del bullismo.
1.2 Oggetto dell’Avviso
Per le finalità della legge verranno finanziati progetti, caratterizzati da un approccio
multidisciplinare, volti dunque a tutelare il processo di sviluppo educativo, psicologico e sociale dei
bambini e degli adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità, all’utilizzo consapevole degli
strumenti informatici e della rete, soprattutto in ambiente scolastico.
Gli interventi proposti dovranno prendere avvio da apposite azioni di ricerca, finalizzate ad
acquisire le specificità e la mappatura del fenomeno in termini di presenza sul territorio regionale
(diverso al suo interno in quanto a caratteristiche socioeconomiche e culturali) della tipicità delle
sue manifestazioni nonché della cultura dei gruppi.
Ciascuna azione, pur lasciando al proponente la possibilità di individuare modalità anche originali
e innovative per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dall’Avviso, prevede due
principali componenti
Una prima componente formativa relativa ad attività informative, didattiche in senso ampio; una
seconda componente inerente l’utilizzo di strumentazione e/o altri mezzi/materiali, soluzioni
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Regione Lazio “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” anno 2016-17
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tecnologiche e comunicative innovative; tale componente è integrativa della prima e direttamente
In applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., titolare del trattamento dei dati personali è
la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione del contributo previsto dal presente
Avviso; l’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza dal diritto al beneficio.
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono
stati comunicati e per finalità statistiche e di studio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia Rispetto a tali dati, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti
dal citato decreto legislativo.
21 Disposizioni finali
Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione
integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel
caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi
compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione del contributo.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a
contributo.
La Regione non ha responsabilità riguardo alle obbligazioni assunte dal beneficiario del contributo
nei riguardi di eventuali fornitori di beni e servizi che si riferiscono al progetto, né riguardo la
disciplina dei rapporti e accordi finanziari tra i componenti delle eventuali ATS.
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a
livello comunitario, nazionale e regionale.
22 Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte
Per fornire assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi
al seguente indirizzo di posta elettronica a partire dal secondo giorno di pubblicazione dell’Avviso e
fino a tre giorni prima di ciascuna scadenza per la presentazione delle proposte: dr.ssa Angela Paola
Recchia e dr.ssa Claudia Ciattaglia e ai numeri tel. 06/51684933 e 06/51683582.
23 Documentazione della procedura
L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
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Scuola e Università, Diritto allo Studio “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17”
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REGIONE LAZIO Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto allo Studio
L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 “Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”.
Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo
ALLEGATO A: MODELLI MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
MODELLO 02 a: DICHIARAZIONE
MODELLO 02 b: DICHIARAZIONE
MODELLO 03: DICHIARAZIONE DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE
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bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17”
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MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
Il sottoscritto
nato a il
residente in via
CAP C.F.
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da)
In caso di ATI/ATS costituita o costituenda riportare i dati della Capofila (Mandataria)
C. F P. IVA
con sede legale in via
CAP
in riferimento all’Avviso Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17”
di cui alla Determinazione Dirigenziale
n.° del
CHIEDE
che la Proposta di progetto avente per Titolo:
relativa all’Azione:
Azione A - promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto delle diversità, dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole della rete internet
Azione B - organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale, volti a far acquisire tecniche e pratiche educative efficaci nella prevenzione del fenomeno del bullismo con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web
Azione C – organizzazione di corsi e programmi di assistenza volti a far acquisire ai genitori la consapevolezza del fenomeno e delle sue manifestazioni e la capacità di decodificarne i segnali nonché l’importanza del dialogo con i figli vittime di soprusi o spettatori di violenze o con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo; Coinvolgere le famiglie in percorsi formativi, volti a sviluppare competenze/conoscenze per una più adeguato esercizio della funzione genitoriale
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bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17”
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Azione D - attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell’ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti
Azione E - attivazione di percorsi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, dei gruppi classe in cui si è verificato l’evento, nonché di sportelli di ascolto nelle scuole, anche con il supporto di competenti figure professionali, per stimolare la consapevolezza degli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l’apprendimento di comportamenti sociali positivi
Azione F - realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento dei genitori di fasce sociali deboli e a rischio e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze
venga ammessa a finanziamento.
Il sottoscritto dichiara che la documentazione richiesta è all’interno dell’allegato che è composto da
n.° pagine compresa la presente.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso pubblico sopracitato, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute se trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificato – PEC: ……………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Data
Timbro e firma del legale rappresentante1
1 Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17”
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MODELLO 02a: DICHIARAZIONE (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445) Deve essere compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante del Proponente singolo o del Capofila (Mandatario) dell’ ATI/ATS costituita o costituenda
Il sottoscritto
nato a il
residente in via
CAP C.F.
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da)
Riportare qui sotto i dati del Proponente oppure, in caso di ATI/ATS costituita o costituenda riportare i dati del Capofila (Mandatario)
Denominazione
C. F P. IVA
con sede legale in via
CAP
Presentatore del progetto
A valere sull’Avviso Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo
e del cyber-bullismo anno 2016-17” di cui alla Determinazione Dirigenziale
n.° del
DICHIARA
(apporre una croce all’interno della casella grigia a fianco di ciò che si intende dichiarare oppure specificare, laddove la voce non è applicabile al soggetto proponente, apponendo N.A.)
a) che la presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci;
b) che nessuna attività inerente il progetto verrà conferita in subcontraenza a terzi;
c) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31
maggio 1965 n.° 575 (antimafia);
d) di essere in regola con gli obblighi in materia di disciplina del lavoro dei disabili previsti dall’art. 17 della Legge n.°
68/99;
Oppure
e) di essere esente dagli obblighi derivanti dalla Legge n.° 68/99;
f) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
h) che tutte le informazioni contenute nei formulari di presentazione del progetto corrispondono al vero;
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Scuola e Università, Diritto allo Studio “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17”
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i) i) che Statuto e Atto Costitutivo vigenti sono già depositati presso l’Amministrazione Regionale e, segnatamente,
all’interno del fascicolo relativo all’intervento: (specificare qui sotto quale intervento, indicando mese e anno di presentazione.
Qualora ciò non venisse dichiarato allegare gli stessi documenti alla proposta).
Il/la sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Data
Timbro e firma del legale rappresentante
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Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione
Scuola e Università, Diritto allo Studio “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17”
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MODELLO 02 b: DICHIARAZIONE (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445) Da compilare solo nel
caso di ATI/ATS, dal Componente (Mandante) dell’ ATI/ATS (replicare il modello per ogni Componente)
Il sottoscritto
nato a il
residente in via
CAP C.F.
in qualità di legale rappresentante del soggetto componente (mandante) dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da
Riportare qui sotto i dati del soggetto componente (Mandante)
Denominazione
C. F P. IVA
con sede legale in via
CAP
Presentatore del progetto
A valere sull’Avviso Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17” di cui alla Determinazione Dirigenziale
n.° del
DICHIARA
(apporre una croce all’interno della casella grigia a fianco di ciò che si intende dichiarare oppure specificare, laddove la voce non è applicabile al soggetto proponente, apponendo N.A.)
a) che la presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci;
b) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31
maggio 1965 n.° 575 (antimafia)
c) di essere in regola con gli obblighi in materia di disciplina del lavoro dei disabili previsti dall’art. 17 della Legge n.°
68/99;
oppure
d) di essere esente dagli obblighi derivanti dalla Legge n.° 68/99;
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
i) f) che Statuto e Atto Costitutivo vigenti sono già depositati presso l’Amministrazione Regionale, segnatamente,
all’interno del fascicolo relativo all’intervento (specificare qui sotto quale intervento, indicando mese e anno di presentazione.
Qualora ciò non venisse dichiarato allegare gli stessi documenti alla proposta).
Data
Timbro e firma del legale rappresentante
2
Il/la sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
2 Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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MODELLO 03: DICHIARAZIONE DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE
Il sottoscritto
nato a il
residente in via
CAP C.F.
in qualità di legale rappresentante del soggetto componente dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da
Riportare qui sotto i dati del soggetto componente
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ALLEGATO B: ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO
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AVVISO PUBBLICO “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo”
Approvato con D.D. n. del
ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO
Azione ….
Denominazione del progetto
Soggetto proponente
Capofila (solo ove il soggetto proponente sia un’ATI ATS)
Nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente / capofila dell’ATI ATS
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Il/La sottoscritto/a
nato/a Prov. il
Codice Fiscale
legale rappresentante del soggetto proponente / capofila ATI
Codice Fiscale / Partita IVA
sede legale in Prov. Indirizzo
delega alla firma conferita in data1
tipologia di atto 2
PRESO ATTO che con D.D n. del la Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue:
ART.1 – OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO Il presente atto unilaterale disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto proponente del
progetto ________________________________________________ presentato a valere sull’Avviso
Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo”.
Resta inteso che il rapporto con la Regione Lazio sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1326 codice civile con l’avvenuta notifica della determinazione di approvazione e finanziamento della proposta progettuale (che avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio). Il presente atto unilaterale di impegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione della convenzione fra soggetto proponente e Regione Lazio. ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO Il Proponente dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nell’Avviso e, in particolare, La legge regionale 24 marzo 2016, n. 2, concernente: “Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo” e le Linee guida per la realizzazione di progetti finalizzati alla rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo approvate con DGR n. 623 del 25.10.2016; .
1 Solo in caso di società / consorzi / ATI
2 Delibera di Consiglio di Amministrazione, verbale di riunione dei soci, scrittura privata, etc.
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Il Proponente dichiara inoltre di conoscere la normativa nazionale e regionale vigente inerente i costi ammissibili nonché quella in tema di informazione e pubblicità degli interventi e si impegna a rispettarla integralmente. Il Proponente accetta la vigilanza dell’Amministrazione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli. ART. 3 TERMINE INIZIALE E FINALE Il Proponente s'impegna a comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività entro 30 giorni dalla notifica dell’approvazione del finanziamento che avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il Proponente s'impegna altresì ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata nel rispetto della normativa nazionale e regionale. Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati. ART. 4 ULTERIORI ADEMPIMENTI Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Proponente si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio della Regione Lazio. I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono essere commercializzati dal Proponente. Il beneficiario del contributo è tenuto a conservare la documentazione inerente il progetto realizzato e a renderla disponibile su richiesta dell’Amministrazione per un periodo non inferiore a 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali nei quali sono incluse le spese dell’operazione. L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli. Il proponente deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato. ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE Il Proponente si impegna a realizzare il Progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le modalità descritte nella proposta. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata. Il Proponente si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti dall’Amministrazione regionale.
ART. 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ Il Proponente si impegna a inserire il logo della Regione Lazio su tutto il materiale promozionale e pubblicitario preventivamente concordato con l’Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di identità visiva reperibili al seguente link http://cww.regione.lazio.it/intranet/nuova_identita_visiva/ ART. 7 - CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
Il Proponente si impegna a rispettare per la rendicontazione e certificazione delle attività quanto
previsto nell’Avviso pubblico di riferimento, in particolare al rispetto di quanto previsto con DGR n. 623 del 25.10.2016 (Linee guida per la realizzazione di progetti finalizzati alla rilevazione,
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prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo).
ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI Il Proponente prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte: L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:
- anticipo pari al 50% del contributo; - saldo finale commisurato all’importo riconosciuto L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP, secondo la procedura prevista al paragrafo 16 dell’Avviso e alla presenza di un DURC positivo. Il contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo dovrà essere rilasciata dai seguenti soggetti:
• Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco IVASS autorizzate all’esecuzione del ramo
cauzione ovvero di costituire cauzione con polizza fideiussoria di obblighi verso lo Stato ed
altri enti pubblici (gli intermediari di paesi stranieri devono risultare iscritti nell’apposito
elenco: persone fisiche e società - con residenza o sede legale in altri Stati della UE o
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) ammessi a svolgere attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano in regime di stabilimento o
di libera prestazione di servizi);
• Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del T.U.B;
• Istituti Bancari;
• Banche di garanzia collettivi fidi;
• Confidi iscritti art. 107 del TUB.
Il Proponente per tutte le Azioni potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a saldo a conclusione dell’intervento: in questo caso per i soggetti privati non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria. ART. 9 - DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI
Il Proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN IT03M0200805255000400000292, Cin: M ABI:02008 CAB:05255 - intestato alla Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non utilizzato del progetto finanziato con d.d………………………del…………….”. ART. 10 – REVOCA Il mancato rispetto di uno degli obblighi descritti nei documenti indicati comporta la revoca del finanziamento concesso (ai sensi dell’art. 1453 c.c.) e l’obbligo per il Proponente di immediata restituzione delle somme percepite. ART. 11 - DIVIETO DI CUMULO Il Proponente dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni relative al progetto presentato.
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ART. 12 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ Il soggetto proponente si assume la responsabilità:
o per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto; o in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale. ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto unilaterale di impegno. ART. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione, nel rispetto del D. L gs. 196/2003. ART. 15 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa. ART. 16 - FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il foro di Roma.
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia. Letto, confermato e sottoscritto per accettazione Per il soggetto proponente / capofila dell’ATI (timbro e firma) ________________________________ Il presente atto, debitamente compilato, timbrato e firmato, deve essere scannerizzato ed allegato in formato pdf al formulario on line per la presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 “Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”.
Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo
ALLEGATI
C: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
D: SCHEDA FINANZIARIA
E: DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI
F: DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI
G: MOTIVI DI ESCLUSIONE
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Forma singola: Forma associata: (barrare la casella che interessa)
Denominazione:
Natura giuridica:
codice fiscale/P. IVA:
sede legale: via ………………………………………….., n……… città ………………………Prov……………. CAP………………….
Sede/i operativa/e: via ………………………………………….., n……… città ………………………………Prov……………. CAP………………….
Legale rappresentante o suo delegato: nome…………………. cognome…………………. (per soggetti associati indicare il rappresentate dell’ATI/ATS costituita o costituenda)
Nato
Referente del progetto: Nome…………………………Cognome………………………. Tel. ………………….. cell……………………. e-mail…………………………..
Curriculum aziendale del/i Proponente/i: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche
del soggetto proponente e le principali esperienze maturate. Per le ATI, ATS la descrizione deve essere ripetuta per ognuno dei soggetti componenti. Max 20 righe per soggetto)
ALLEGATO C: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Descrizione del Soggetto proponente:
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Descrizione del progetto:
Titolo:
Azione di intervento:
� A- Promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto delle diversità, dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole della rete internet;
� B - Organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale, volti a far acquisire tecniche e pratiche educative efficaci nella prevenzione del fenomeno del bullismo con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web;
� C - Organizzazione di corsi e programmi di assistenza volti a far acquisire ai genitori la consapevolezza del fenomeno e delle sue manifestazioni e la capacità di decodificarne i segnali nonché l’importanza del dialogo con i figli vittime di soprusi o spettatori di violenze o con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo; Coinvolgere le famiglie in percorsi formativi, volti a sviluppare competenze/conoscenze per una più adeguato esercizio della funzione genitoriale;
� D - Attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell’ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti;
� E - Attivazione di percorsi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, dei gruppi classe in cui si è verificato l’evento, nonché di sportelli di ascolto nelle scuole, anche con il supporto di competenti figure professionali, per stimolare la consapevolezza degli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l’apprendimento di comportamenti sociali positivi
dall'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, in regime di media sicurezza
� F - Realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento dei genitori di fasce sociali deboli e a rischio e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze
DESTINATARI:
Numero destinatari coinvolti:
Eventuali caratteristiche specifiche dei destinatari che si intende coinvolgere nel progetto:
Descrizione (massimo 20 cartelle): (indicare: descrivere il progetto, le azioni previste e le modalità di realizzazione, le metodologia applicate e i risultati attesi; descrivere le risorse logistiche attivate, i nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni, le fasi operative nel dettaglio e il cronoprogramma. Riguardo alle azioni previste, descrivere contenuti, metodologie, durata e modalità di realizzazione)
Coerenza esterna: (Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Piano antibullismo, specificità e la mappatura del fenomeno in termini di presenza sul territorio
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regionale e soluzioni proposte)
Innovatività: (Metodologie e approcci innovativi al fenomeno del bullismo)
Soggetti coinvolti: (Partenariato rilevante, modalità di coinvolgimento e consolidamento di reti
Durata: (indicare le date presunte di avvio e termine)
In caso di ATI/ATS indicare i rispettivi ruoli e competenze
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ALLEGATO D
SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Costo totale: €……………..
Contributo richiesto: € ……………
Incidenza % del contributo sul costo totale: …………%
orientatori, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista)
(c) A.4 Altro (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all’operazione)
(d) Totale costo personale diretto [(a)+(b)+(c)]
(e) Restanti costi ammissibili (Tasso forfettario pari massimo al 20% delle spese dirette di personale ammissibili).
(f) TOTALE DELLE SPESE PREVISTE [(d)+(e)]
* Tra i costi indiretti della macrovoce (e) possono essere annoverate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese relative all’acquisto di materiale didattico, attrezzatura, pulizia ecc.
In caso di ATI/ATS indicare la suddivisione finanziaria (espressa in percentuale ed in euro):
Soggetti Suddivisione finanziaria
Percentuale Euro
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Elenco risorse umane interne ed esterne impiegato nella realizzazione dell’intervento
Nome e Cognom
e
Data e comun
e di nascit
a
Soggetto di
riferimento
Titolo di
studio
Interne/ Esterne
Ruolo
Esperienza
Parametri di costo (h/uomo o g/uomo)
Codice Fiscale
Sesso Costo
h/g Impegno
Costo Totale
N. anni Euro N. ore/gg. Euro
ALLEGARE CURRICULUM VITAE
IL DICHIARANTE (timbro e firma)
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ALLEGATO E - DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI
(schema da riportare su carta intestata dell’Istituto scolastico; devono essere presentati tanti Allegati F quanti sono gli Istituti coinvolti. Non devono compilare l’Allegato F i soggetti proponenti che siano scuole singole, Reti di scuole o ATS nei quali almeno un componente sia una scuola)
Al …..………………………………….………………………………….……… (Soggetto proponente)
Via………………………………….………………………………….
Città………………………………….………………………………….…………………………………..
Oggetto: Lettera di adesione all’intervento denominato “………………………………….”
Viste le finalità e gli obiettivi del progetto “…………………………………….”, presentato da codesto/a……………………………………….. a valere sull’Avviso Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17” lo scrivente Istituto dichiara di:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Pertanto si rende disponibile a supportare il progetto “…………………………………………….” mettendo a disposizione …………………………… (indicare la tipologia di adesione data al progetto, come disponibilità gratuita di locali, coinvolgimento dei docenti e degli studenti, attrezzature, ecc. Nel caso la scuola intenda contribuire anche economicamente al progetto indicare l’importo versato dalla scuola al soggetto proponente).
Luogo e data
Il Dirigente scolastico
(timbro e firma)
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Regione Lazio POR FSE 2014-2020
“Avviso pubblico - Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane” Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) - Obiettivo specifico 8.5
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”
ALLEGATO F – DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (schema da riportare su carta intestata del dichiarante; devono essere prodotte più dichiarazioni se sono più di uno i soggetti che sostengono il progetto)
Al …..………………………………….………………………………….……… (Soggetto proponente)
Via………………………………….………………………………….
Città………………………………….………………………………….…………………………………..
Oggetto: manifestazione di interesse e sostegno all’intervento denominato “……………………………………………….…………………………….……………”
Viste le finalità e gli obiettivi del progetto “…………………………………….”, presentato da codesto/a……………………………………….. a valere sull’Avviso “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17”
PRESO ATTO
dei contenuti e degli obiettivi del progetto promosso
da…………………………………….
DICHIARA
di sostenere e condividere il progetto “………………………………………..” per le seguenti motivazioni:
……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… e si rende disponibile a supportare il suddetto progetto mettendo a disposizione……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(indicare la tipologia di sostegno dato al progetto, come disponibilità gratuita di locali, mezzi, attrezzature, servizi, consulenza, ecc. Nel caso il contributo sia di natura economica indicare l’importo versato dal soggetto che compila l’allegato G al soggetto proponente del progetto).
Luogo e data
Il Dichiarante
(timbro e firma)
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Regione Lazio POR FSE 2014-2020
“Avviso pubblico - Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane” Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) - Obiettivo specifico 8.5
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”
ALLEGATO G: MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi:
FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE Gruppo a: proposta progettuale 01 - Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso) 02 - Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso 03 - Tipologia di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso Pubblico 04 - Formulari incompleti o compilati in modo errato rispetto alle prescrizioni dell’Avviso 05 - Assenza del formulario 06 - Azioni non conformi alle prescrizioni dell’Avviso 07 - Richiesta di contributo maggiore del costo totale del progetto previsto dall’Azione oggetto della proposta 08 - Presentazione di più di tre progetti riferiti anche a linee diverse, sia come proponente singolo che in forma
associata (comporta l’esclusione di tutte le proposte progettuali); 09 – Presentazione di più progetti riferiti a una sola linea o a linee diverse, sia come proponente singolo che in
forma associata (comporta l’esclusione di tutte le proposte progettuali) Gruppo b: documentazioni 10 - Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (Mod. all A 01) 11 - Assenza o illeggibilità o errata compilazione rispetto alle prescrizioni dell’Avviso della o delle dichiarazioni
(Modelli allegato A 02a e 02b) 12 - Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni 13 - Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i 14 - Documetazioni e/o dichiarazioni senza data 15 - Assenza o illeggibilità o non sottoscrizione della dichiarazione contenente l'intenzione di costituirsi in
ATI/ATS 16 - Assenza delle specificazioni concernenti i ruoli e/o le competenze e/o le suddivisioni finanziarie per i
singoli soggetti che realizzano le parti del Progetto, nell’ambito del documento concernente l’ATI/ATS.
FASE DI VALUTAZIONE TECNICA I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi: 17 - Punteggio minimo non raggiunto 18 -Assenza dei CV del personale coinvolto nella realizzazione del progetto 19 - Risorse umane non adeguate alla realizzazione dell’azione 20 - Genericità degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnici e funzionali 21 - Progetto già presentato da altro Soggetto
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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 19736 DEL 19/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(CARRARELLI DANIELA) (CARRARELLI DANIELA) (M. AJELLO) (M. MANETTI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernentel'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016. Atti necessari al recepimento.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
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23/12/2016 - prot. 873
OGGETTO: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET),
di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016. Atti necessari al
recepimento.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, Parte
seconda, della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al
personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO in particolare, il disposto dell'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n.
380, come inserito dall'articolo 17 bis, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ai sensi del
quale il “Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di
leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di
regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli
adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della
Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni,
concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i
requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al
risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi,
comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni”;
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VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38, recante “Norme sul governo del
territorio”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare, l’articolo 70 della l.r. n. 38 del 1999, rubricato “Criteri generali per
l’adozione dei regolamenti edilizi”, ai sensi del quale la determinazione dei criteri
generali per la formazione dei regolamenti edilizi è rimessa alla Giunta regionale,
con propria deliberazione. A tal fine la Giunta regionale “invia alle province uno
schema di deliberazione ai fini della consultazione degli enti locali. Entro i sessanta
giorni successivi, le province trasmettono alla Regione una relazione contenente le
osservazioni presentate dagli enti locali”. Decorso il termine di sessanta giorni, la
Giunta regionale adotta la deliberazione, che deve contenere le controdeduzioni alle
osservazioni eventualmente presentate;
VISTO l’articolo 71 della l.r. n. 38 del 1999, rubricato “Regolamenti edilizi”, che disciplina
la procedura per l’adozione dei regolamenti edilizi da parte dei comuni;
CONSIDERATO che, in applicazione del citato articolo 4, comma 1 sexies del d.p.r. n. 380 del
2001, nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata è stata sottoscritta
l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio
Tipo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16
novembre 2016 ed allegata alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1 dell’Intesa sono stati approvati lo Schema di
Regolamento edilizio tipo (di seguito RET) e i relativi allegati recanti le Definizioni
uniformi e la Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, che
formano parte integrante dell’Intesa;
CONSIDERATO che lo Schema di RET e i relativi allegati costituiscono, ai sensi del medesimo
articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. n. 380 del 2001, livelli essenziali delle
prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATO che l’Intesa è stata raggiunta all’esito di un percorso durato circa due anni che ha
visto l’istituzione di un gruppo ristretto costituito da rappresentanti delle Regioni, del
Governo e dell’ANCI, gruppo al quale ha partecipato anche la Regione Lazio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2 dell’Intesa, entro il termine di 180 giorni
dall’adozione dell’Intesa le Regioni ordinarie devono provvedere a:
- recepire lo Schema di RET, con la possibilità, nel rispetto della struttura
generale uniforme dello schema approvato, di specificare e/o semplificare
l’indice;
- recepire le Definizioni uniformi, con la possibilità di individuare, alla luce della
normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni
dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e di dettare, ove necessario e
in via transitoria, indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta
interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione;
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- integrare e modificare, in conformità alla normativa regionale vigente, la
Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, raccolta che dovrà
essere pubblicata sul sito web istituzionale e periodicamente aggiornata;
- stabilire i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta
giorni, da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme
transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti
in itinere;
CONSIDERATO che, come specificato all’articolo 2 dell’Intesa, il recepimento delle definizioni
uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici
vigenti, che continuano ad essere regolate dai piani vigenti o adottati alla data di
sottoscrizione dell’Intesa;
PRESO ATTO che entro il termine stabilito dalla Regione, e comunque non oltre i centottanta
giorni, i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo Schema
di RET e ai relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale;
CONSIDERATO che in caso di mancato recepimento da parte della Regione, i Comuni devono
provvedere comunque all’adozione dello Schema di RET, adeguando i propri regolamenti
edilizi;
CONSIDERATO che decorso inutilmente il termine per l’adeguamento comunale, le definizioni
uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione,
prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
CONSIDERATO che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2 dell’Intesa, il Governo, le
Regioni ordinarie e gli Enti locali si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei
propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di
sottoscrizione dell’Intesa stessa;
RITENUTO di dover avviare le procedure necessarie al recepimento dell’Intesa nei termini sopra
richiamati, dando mandato alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, ai fini
dell’attuazione dell’allegata Intesa, ad avviare le procedure di consultazione di cui
all’articolo 70 l.r. n. 38 del 1999, con le Provincie, la Città Metropolitana di Roma Capitale;
RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 70 l.r. n. 38 del 1999, trascorsi i sessanta giorni entro i quali
le Provincie e la Città Metropolitana di Roma Capitale devono trasmettere alla Regione una
relazione contenente le osservazioni presentate dagli Enti locali, la Giunta con propria
deliberazione di adozione dei criteri per l’adozione dei regolamenti edilizi, stabilirà i metodi,
le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, per l’adeguamento
comunale all’allegata Intesa;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di prendere atto dell’allegata Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento
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Edilizio Tipo (RET), di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre
2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16 novembre
2016;
2. di avviare le procedure necessarie al recepimento dell’Intesa di cui al punto 1 e di dare
mandato alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, ai fini dell’attuazione
dell’Intesa, ad avviare le procedure di consultazione di cui all’articolo 70, l.r. n. 38 del 1999,
con le Provincie, la Città Metropolitana di Roma Capitale;
3. di stabilire, con successiva deliberazione ai sensi dell’articolo 70 l.r. n. 38 del 1999, criteri,
metodi, procedure e tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, per l’adeguamento
comunale all’Intesa di cui al punto 1.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26816-11-2016
ALLEGATO 1
SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
1. Il presente schema, in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies, del decreto del presidente della repubblica 6
giugno 2001, n. 380, stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il
territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati.
2. I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali al presente Schema, entro i termini e
con le modalità che saranno stabilite dalle Regioni in attuazione dell’Accordo con il quale è approvato il
presente Schema, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela
della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di
cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.
3. Il regolamento edilizio si articola, in particolare, in due Parti:
a) nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è
richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale e regionale;
b) nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è
raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al
fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel
rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale, secondo quanto
specificato al successivo paragrafo 10;
4. In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni
statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle
materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di
recepimento nei regolamenti edilizi:
a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo
degli stessi;
d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e
impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
e.3. alle servitù militari;
e.4. agli accessi stradali;
e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
e.6. ai siti contaminati;
f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale,
storico culturale e territoriale;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26816-11-2016
g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui
requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e
regionale per alcuni insediamenti o impianti.
5. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al punto 4, lettera a), e la ricognizione
della disciplina generale dell’attività edilizia vigente, di cui alle restanti lettere del punto 4, sono
contenute rispettivamente degli Allegati A e B dell’Accordo con il quale è approvato il presente Schema e
saranno specificati e aggiornati entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo
Accordo.
6. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme
applicazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale.
7. La Seconda Parte dei Regolamenti Edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono
all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle
opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti
tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima
Parte del regolamento edilizio.
8. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da
perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma
quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere
espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento
persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime.
9. I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento
Edilizio, osservano i seguenti principi generali:
a) semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;
b) perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica, e l’igiene pubblica;
c) incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire
una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le
persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e
bambini, anche secondo l’applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione
ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;
f) incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle
aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare
mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica;
g) incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività
economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere
individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre
2000;
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h) garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali
in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus,
Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni
presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.
10. Le disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo il seguente indice generale, per semplificarne la consultazione e garantirne l’uniformità di impianto. Le amministrazioni comunali, nella propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata operante sul territorio nazionale e regionale di competenza, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata. I requisiti tecnici integrativi e complementari sono espressi anche attraverso norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere sono prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, o attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime. Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore analogia.
INDICE
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
1. la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;
2. le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell’aggiornamento della cartografia comunale;
3. Le modalità di coordinamento con il SUAP. E’ prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico. ( ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).
1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati; 2. certificato di destinazione urbanistica; 3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi; 4. sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità; 5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni; 6. Pareri preventivi;
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7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia; 8. modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio; 9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti; 10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori
1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;
2. comunicazioni di fine lavori; 3. occupazione di suolo pubblico; 4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici
ecc.
Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori
1. principi generali dell’esecuzione dei lavori; 2. punti fissi di linea e di livello; 3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie; 4. cartelli di cantiere; 5. criteri da osservare per scavi e demolizioni; 6. misure di cantiere e eventuali tolleranze; 7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione
dell’opera; 8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica
e di ritrovamenti di ordigni bellici; 9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.
1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici; 2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al
comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale; 4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri
urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;
5. prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;
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6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”); 8. prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la
raccolta della scommessa. Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
1. strade; 2. portici; 3. piste ciclabili; 4. aree per parcheggio; 5. piazze e aree pedonalizzate; 6. passaggi pedonali e marciapiedi; 7. passi carrai ed uscite per autorimesse; 8. chioschi/dehors su suolo pubblico; 9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su
suolo pubblico e privato; 10. recinzioni; 11. numerazione civica.
Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:
1. aree verdi; 2. parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale; 3. orti urbani; 4. parchi e percorsi in territorio rurale; 5. sentieri; 6. tutela del suolo e del sottosuolo; E’ prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, ( ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).
Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche
contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:
1. approvvigionamento idrico; 2. depurazione e smaltimento delle acque; 3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati; 4. distribuzione dell’energia elettrica; 5. distribuzione del gas; 6. ricarica dei veicoli elettrici; 7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento; 8. telecomunicazioni.
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Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizione di settore e norme di piano:
1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi; 2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio; 3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali; 4. allineamenti; 5. piano del colore; 6. coperture degli edifici; 7. illuminazione pubblica; 8. griglie ed intercapedini; 9. antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici; 10. serramenti esterni degli edifici; 11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe; 12. cartelloni pubblicitari; 13. muri di cinta; 14. beni culturali e edifici storici; 15. cimiteri monumentali e storici; 16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.
1. superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche;
2. serre bioclimatiche; 3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici; 4. coperture, canali di gronda e pluviali; 5. strade e passaggi privati e cortili; 6. cavedi, pozzi luce e chiostrine; 7. intercapedini e griglie di aerazione; 8. recinzioni; 9. materiali, tecniche costruttive degli edifici , 10. disposizioni relative alle aree di pertinenza; 11. piscine; 12. altre opere di corredo agli edifici.
1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio; 2. vigilanza durante l’esecuzione dei lavori; 3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.
1. aggiornamento del regolamento edilizio; 2. disposizioni transitorie.
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ALLEGATO A
QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
VOCI ACRONIMO DESCRIZIONE
1 - Superficie territoriale ST Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 - Superficie fondiaria SF Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
3 - Indice di edificabilità territoriale
IT Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.
4 - Indice di edificabilità fondiaria
IF Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.
5 - Carico urbanistico CU Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
6 – Dotazioni Territoriali DT Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
7 - Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.
8 - Superficie coperta SC Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
9 - Superficie permeabile SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10 - Indice di permeabilità
IPT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
11 - Indice di copertura IC Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 12 - Superficie totale ST Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo
perimetrale esterno dell’edificio. 13 - Superficie lorda SL Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio
escluse le superfici accessorie. 14- Superficie utile SU
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
15 - Superficie accessoria SA Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50
sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
16- Superficie complessiva
SC Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).
17- Superficie calpestabile
Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
18 - Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
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19 - Volume totale o volumetria complessiva
Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20 - Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
21 - Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
22 - Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
23 - Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.
24 - Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25 - Numero dei piani E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26 - Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.
27 - Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; - all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
28- Altezza dell'edificio Altezza massima tra quella dei vari fronti. 29 - Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza
tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30 - Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
31 - Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
32 - Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33 - Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
34 - Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
35 - Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
36 - Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37 - Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38 - Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
39 - Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
40 - Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 - Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 - Veranda
Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
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ALLEGATO B
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
A.1 Edilizia residenziale
A.2 Edilizia non residenziale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l’articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
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B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
B.2.1 Fasce di rispetto stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
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B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
B.2.4 Rispetto cimiteriale
REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolareart. 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285(Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
B.3 Servitù militari
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
B.4 Accessi stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
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DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
B.6 Siti contaminati
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
C. VINCOLI E TUTELE
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
C.2 Beni paesaggistici
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
C.3 Vincolo idrogeologico
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
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REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
C.4 Vincolo idraulico
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
C.5 Aree naturali protette
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
C.6 Siti della Rete Natura 2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
D. NORMATIVA TECNICA
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
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REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
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DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
D.5 Sicurezza degli impianti
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
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DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
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D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno)
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l’art. 4
D.10 Produzione di materiali da scavo
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
E.1 Strutture commerciali
E.2 Strutture ricettive
E.3 Strutture per l’agriturismo
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
E.4 Impianti di distribuzione del carburante
E.5 Sale cinematografiche
E.6 Scuole e servizi educativi
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità
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didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
E.7 Associazioni di promozione sociale
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
E.9 Impianti sportivi
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
E.10 Strutture Termali
E.11 Strutture Sanitarie
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l’articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l’Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
E.12 Strutture veterinarie
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 20490 DEL 29/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
Area: TRASPORTO FERROVIARIO E AD IMPIANTI FISSI
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(SPEDICATO RITA) (CECCONI CARLO) (C. CECCONI) (M. MANETTI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 30/12/2016 prot. 904
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Nuovi indirizzi per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale di competenza della RegioneLazio
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
OGGETTO: Nuovi indirizzi per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse
regionale di competenza della Regione Lazio
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio e alla Mobilità
VISTI
lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., riguardante l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;
il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 - “Conferimento alle Regioni ed agli
Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” - e successive modifiche ed
integrazioni;
la Legge Regionale 16 luglio 1998 n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007;
articolo 37 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti
(ART);
la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29/05/2013 con la quale è stato conferito
all’Arch. Manuela Manetti, l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio,
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;
la Delibera di Giunta Regionale n. 145 del 31.03.2016 “Modifica del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche nonché del relativo allegato B”, con la quale è stata
modificata la suddetta Direzione Regionale in Direzione regionale Territorio, Urbanistica e
Mobilità;
la Determinazione n. G03687 del 13/04/2016 “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale
Territorio, Urbanistica e Mobilità”;
l’Atto di Organizzazione n. G11501 del 10/10/2016 con cui è stato conferito l’incarico all’Ing. Carlo Cecconi di Dirigente dell’Area “Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi;
Pagina 2 / 6
PREMESSO:
che la Regione Lazio è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed
amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale
regolamenti da specifici contratti di servizio;
che con Deliberazione n. 976 del 17.12.2009 la Giunta della Regione Lazio ha approvato lo schema di “Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale
e locale per gli anni 2009-2014” e relativi allegati;
che in data 8 febbraio 2010 è stato stipulato il Contratto per i servizi ferroviari di interesse
regionale e locale per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2014 fra la Regione Lazio e Trenitalia
SpA;
che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 28.01.2011 è stato approvato lo
schema di Contratto di Servizio 2009-2014, sottoscritto il 1 febbraio 2011, novativo del suddetto Contratto di Servizio sottoscritto in data 08 febbraio 2010;
che detto Contratto di Servizio, sottoscritto dalla Regione Lazio e da Trenitalia S.p.A. per il
periodo 2009-2014, con scadenza in data 31/12/2014, prevede all’art. 4 comma 1 la
possibilità di procedere al rinnovo per ulteriori sei anni;
con nota prot. 715150/GR/02/00 del 23 dicembre 2014, la Regione Lazio ha chiesto a
Trenitalia S.p.A. di proseguire il servizio, nelle more della sottoscrizione del nuovo
Contratto di Servizio;
che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 24/02/2015 è stato approvato lo
schema d’“Intesa per la definizione dei principi per il rinnovo del Contratto di Servizio per il
trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale”;
che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 77 del 03/03/2015 è stato rettificato un
errore materiale della Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 24/02/2015;
che in data 26/03/2015 è stata sottoscritta da Regione Lazio e Trenitalia SpA l’ “Intesa per la definizione dei principi per il rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di
interesse regionale”, il cui schema è stato approvato con le Delibere di Giunta Regionale n.
71 del 24/02/2015 e n. 77 del 03/03/2015;
che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 646 del 27/10/2016 è stato approvato lo
schema di Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale
e locale tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. anni 2015-2020 e relativi allegati;
che con PEC 14/12/2016 è pervenuta alla Direzione TUM la “proposta commerciale per un nuovo affidamento dei servizi di trasporto ferroviari regionali” da parte di Trenitalia S.p.A., che,
“coerentemente con quanto previsto dalla normativa europea di settore (Rgolamento CE
1370/2007) che consente di procedere ad affidamenti della durata di 10 anni, prorogabili di altri
5 anni, qualora l’operatore del servizio fornisca beni di significativa entità in rapporto all’insieme
dei beni necessari alla prestazione del servizio, preservando il conseguimento di un profitto
ragionevole”, che a fronte della stipula di un nuovo contratto di servizio “con un orizzonte
temporale al 31-12-2032 Trenitalia potrebbe effettuare un ulteriore investimento di un 1.020,6
mln€, che sommati ai 444,2 mln€ già previsti nel contratto in essere corrispondono ad un
investimento complessivo di 1.464,8 mln€, che consentirebbero il rinnovo pressoché totale della
flotta” garantendo maggiore efficienza ed efficacia nel servizio di TPL su ferrovia;
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VISTO che
detta proposta commerciale comprende qualificanti elementi di miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio di trasporto ferroviario, tra cui soprattutto la
previsione di rilevanti investimenti in materiale rotabile, riconosciuti da questa
Amministrazione di assoluta strategicità e già in parte perseguiti negli ultimi anni attraverso
adeguati interventi e da ultimo con la stipula del rinnovo del contratto di servizio;
l’acquisizione di nuovo materiale rotabile in termini di tempi significativamente brevi (una parte consistente del nuovo materiale rotabile sarà immesso in servizio a partire dal
2020/2021), oltre che qualitativi e quantitativi (circa 70 nuovi treni), tenuto conto che la
struttura industriale che fornisce detto materiale opera essenzialmente sulla base degli
ordinativi delle stesse imprese ferroviarie, con forti conseguenze sui tempi di fornitura;
la riduzione dell'età media del materiale rotabile circolante nel Lazio che a fine contratto
sarebbe di 13 anni con una punta minima di 12 anni nel 2030;
un ulteriore miglioramento degli standard qualitativi del servizio, quali puntualità, regolarità, composizione, accessibilità alle persone con ridotta mobilità, disponibilità di nuova
tecnologia a bordo treno (quali wi-fi, people counter e videosorveglianza);
la messa a disposizione, alla scadenza del periodo di validità contrattuale, oltre che del
suddetto materiale rotabile e di tutto quello oggetto di cofinanziamento regionale, anche
dei depositi/officine necessari all’espletamento del servizio; elemento di assoluta rilevanza
in ordine all’effettiva contendibilità di una futura gara per l’affidamento dei servizi, tenuto
conto dell’onerosità degli stessi e riguardo ai depositi/officine anche di problematiche di
riproducibilità;
VALUTATA la suddetta proposta
particolarmente conveniente in termini di efficienza, economicità e qualità oltre che temporali;
CONSIDERATO che
all’articolo 5 paragrafo 6 del sopra richiamato Regolamento (CE) 1370/2007 prevede che, a
meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà
di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia e che in
deroga all’articolo 4 paragrafo 3 (che prevede per i contratti ferroviari una durata non
superiore a 15 anni) tali contratti hanno una durata non superiore a 10 anni salvo i casi in
cui si applica l’articolo 4 paragrafo 4 che consente una proroga, al massimo del 50% della
durata se l’operatore del servizio fornisce beni in entità significativa in rapporto all’insieme
di beni necessari per la fornitura dei servizi;
l'articolo 61 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, con riferimento al trasporto pubblico regionale, prevede che le autorità competenti, anche in deroga alla disciplina di settore (art.
18 D.Lgs. 422/1997), possano avvalersi dell'art. 5 paragrafo 6 del regolamento 1370/2009 e
che quindi dell'affidamento diretto del servizio ferroviario non è vietato dalla legislazione
nazionale.
VISTA
la nota del 9 novembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta ai
rilievi svolti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell'ambito
della segnalazione del del 26 ottobre 2016 - relativa al settore del trasporto ferroviario
regionale, ai rinnovi dei contratti di servizio tra la società Trenitalia ed alcune Regioni ed
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alla cessione della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. alla società
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
CONSIDERATO che
la suddetta nota, con riferimento al regime di affidamento dei servizi ferroviari regionali,
evidenzia come il legislatore europeo abbia riconosciuto la piena legittimità e validità del
modello di "affidamento diretto" per i servizi ferroviari regionali, tenuto conto della
specificità di tali servizi, ed qualora tale modello sia deliberato dagli enti locali della
coerenza con il "principio di prossimità ";
CONSIDERATO PERALTRO:
che la Regione Lazio intende comunque verificare, sulla base delle priorità di miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia riconosciute dall'Amministrazione regionale stessa e
conformemente alla normativa comunitaria in tema di appalti e concessioni di cui dagli artt.
da 43 a 49 del Trattato dell’Unione Europea, nonché nell’osservanza dei principi di
trasparenza e di parità di trattamento, l’esistenza di ulteriori soggetti titolati allo
svolgimento dei servizi ferroviari, eventualmente interessati ad assumere la gestione del
servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale di competenza della
Regione Lazio;
che obiettivo primario della Regione Lazio è quello di valorizzare il trasporto ferroviario,
asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale e di perseguire ulteriori
miglioramenti nella qualità dell’offerta, in particolare nella puntualità, nella regolarità, nella
composizione e nell’efficienza del materiale rotabile, nell’informazione in tempo reale e
garantire, così, la più elevata qualità possibile del servizio ed una più adeguata tutela del
cittadino – utente;
RITENUTO:
di procedere ad un nuovo affidamento del servizio a Trenitalia, ai sensi degli articolo 5
paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007, mediante la sottoscrizione di un nuovo
contratto di servizio di durata di 10 anni prorogabili di ulteriori 5 anni, di cui gli ultimi
cinque anni in ragione di ulteriori investimenti di entità significativa previsti dalla proposta
ricevuta da Trenitalia S.p.A., nel rispetto della durata massima stabilita dal suddetto articolo
5 paragrafo 6 e dall’articolo 4 paragrafo 4 del Regolamento (CE);
sottoscrivere un'intesa che impegni le parti preliminarmente alla stipula del nuovo contratto di servizio in merito ai contenuti essenziali di cui sopra, di cui si rimanda
l’approvazione della bozza ad una successiva seduta di Giunta;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1) di prevedere la pubblicazione di cui al Regolamento CE 1370/2007, attraverso il relativo
formulario contemplato dalla GUUE, dando mandato alla competente Direzione Regionale
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Territorio, Urbanistica, Mobilità per gli atti necessari e conseguenti per procedere ad un nuovo
affidamento del servizio a Trenitalia, ai sensi degli articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE)
1370/2007, contenente la proposta di un nuovo contratto di servizio, di durata quindicennale,
eventualmente da sottoscrivere entro un anno dalla pubblicazione;
2) la competente Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità effettuerà un continuo e
attento monitoraggio, nel corso dell’anno di pubblicazione dell’avviso di affidamento del servizio
a Trenitalia, per accertare che ulteriori soggetti titolati allo svolgimento dei servizi ferroviari,
possano avere interesse ad assumere la gestione del servizio di trasporto pubblico ferroviario
della Regione Lazio, a condizioni nel complesso più affidabili e vantaggiose rispetto a quanto
proposto da Trenitalia.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 20446 DEL 29/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
Area: PIANI PROGR. E INTERV. DI EDILIZIA RESID. SOCIALE
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(OLIMPIERI MARIA GIOIA) (OLIMPIERI MARIA GIOIA) (A. PISCIONERI) (W. D'ERCOLE)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE ED ENTI LOCALI
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 2009 - Accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti e Regione Lazio del 4 luglio 2012. Linee di indirizzo per la realizzazione del "Programma coordinato di intervento dellaRegione Lazio", approvato con la D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
29/12/2016 - prot. 902
OGGETTO: Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 2009 - Accordo di programma
tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lazio del 4 luglio 2012. Linee
di indirizzo per la realizzazione del “Programma coordinato di intervento della Regione
Lazio”, approvato con la D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative, Enti Locali;
VISTO lo statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” e successive modifiche;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e
successive modifiche;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali
e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche;
VISTE le D.G.R.L. n. 9678/1996 e n. 93/1997 e successive modifiche, relative rispettivamente ai
massimali di costo dell’edilizia agevolata e sovvenzionata;
VISTO il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 “Regolamento per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi
dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in
materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
PREMESSO che:
- l’art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), ha disposto che “al fine di garantire su tutto il territorio
nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della
persona umana”, l’approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (di seguito
“P.N.E.A.”), “rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo
attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei
criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
1. nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
2. giovani coppie a basso reddito;
3. anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
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4. studenti fuori sede;
5. soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
6. altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
7. immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.”.
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2009 è stato approvato il
P.N.E.A. definendo gli obiettivi, i contenuti e le procedure di formazione del piano.
- in particolare, il P.N.E.A. summenzionato:
- all’articolo 4 dispone che “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le
regioni ed i comuni, sulla base delle procedure attuative di cui all'art. 8, la sottoscrizione di
appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta
abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio
di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di
vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la
risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di
soggetti pubblici e privati”;
- all’articolo 5 “Parametri di finanziamento” definisce le modalità di attribuzione del
finanziamento agli interventi realizzati ai sensi del P.N.E.A.;
- all’articolo 6 stabilisce i canoni prevedendo che per gli “alloggi in locazione con patto di
promessa di vendita”, la durata della locazione sia “non inferiore ai 10 anni”;
- all’articolo 7 stabilisce i criteri e le modalità di alienazione degli alloggi;
- all’articolo 8 prevede che “per partecipare al piano, le regioni d’intesa con gli enti locali
interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un programma
coordinato con riferimento alle linee di intervento previste all’art. 1, lettere da b) ad e)”;
- all’articolo 9 definisce le “Linee di indirizzo per la selezione degli interventi”;
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 marzo 2010 (pubblicato sulla G.U.
06.05.10, n. 104) è stato ripartito il fondo nazionale disponibile per il P.N.E.A., assegnando alla
Regione Lazio la somma complessiva di € 38.574.906,25;
- con determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio 17 giugno
2010, n. B 3014 (pubblicata sul B.U.R.L. 7 luglio 2010, n. 25) è stato divulgato l’Avviso Pubblico
per la presentazione delle proposte d’intervento;
- con D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485 è stato approvato il “Programma coordinato di intervento
nella Regione Lazio”, (di seguito “Programma coordinato”) di importo complessivo pari ad
€ 44.939.014,84 (€ 38.574.906,25 risorse statali ed € 6.364.108,59 risorse regionali) e lo “Schema
dell’Accordo di Programma” da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Direzione generale per le politiche abitative, al fine della realizzazione di interventi ai sensi delle
seguenti linee definite alla lettera b) ed alla lettera d) dell’articolo 1, comma 1 del P.N.E.A.:
- linea b) “incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello
Stato, delle regioni, delle provincie autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici,
comprese quelle derivanti anche dall’alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative
regionali o statali vigenti, di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli
occupanti muniti di titolo legittimo”;
- linea d) “agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli
interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di
Pagina 3 / 5
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del
carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa”;
- con D.G.R.L. 25 novembre 2011, n. 558, sono stati definiti i requisiti di carattere generale e
specifici che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali individuate
all’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 112/08, convertito con modificazioni dalla legge
n. 133/08, ai fini dell’accesso agli alloggi realizzati con i fondi del P.N.E.A.;
- in data 4 luglio 2012 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lazio hanno
sottoscritto un “Accordo di programma ex art. 4 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato
al D.P.C.M. 16 luglio 2009”, (di seguito “Accordo MIT-RL”) per la realizzazione degli interventi
previsti nel Programma coordinato individuando, tra l’altro, il Responsabile regionale per
l’attuazione dell’Accordo;
- a seguito della sottoscrizione dell’Accordo MIT-RL, il MIT ha trasferito il 40% delle risorse così
come previsto dall’art. 5 dell’Accordo stesso;
RILEVATO che l’art. 4 del succitato Accordo MIT-RL prevede in particolare che la Regione Lazio
proceda, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi,
intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l’altro, le modalità attuative dei singoli interventi e
le modalità di erogazione delle risorse pubbliche, trasmettendone copia conforme al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
CONSIDERATO CHE:
- al fine di dare attuazione all’art. 4 dell’Accordo MIT-RL summenzionato, è necessario stabilire,
rispettivamente per ciascuna linea prevista dal Programma coordinato, le linee di indirizzo e le
modalità di erogazione delle risorse pubbliche per gli interventi, alle quali attenersi nelle
convenzioni da sottoscrivere con i soggetti beneficiari del finanziamento;
- con successive determinazioni il Direttore della Direzione regionale competente in materia di
Politiche abitative provvederà all’adozione degli schemi di Convenzione e agli adempimenti
necessari al fine di dare attuazione al Programma coordinato, approvato con D.G.R.L. n. 485/11 e
riferito alle linee di intervento previste all’art. 1, comma 1, lettere b) e d) del P.N.E.A., nel rispetto
dei criteri e delle modalità stabilite nella presente deliberazione;
- il Responsabile regionale prima delle sottoscrizioni delle Convenzioni procederà alla verifica
della coerenza dei progetti definitivi e dei relativi quadri economici generali con le proposte di
intervento inserite nel Programma coordinato approvato con D.G.R.L. n. 485/11, così come previsto
nel comma 2, art. 4 dell’Accordo MIT-RL;
PRESO ATTO che:
- il Programma coordinato, approvato con D.G.R.L. n. 485/11 e oggetto dell’Accordo MIT-
RL, ha individuato tra i beneficiari della linea d) destinata a cooperative edilizie anche altri
soggetti giuridici con finalità equipollenti;
- agli oneri relativi al Programma coordinato si provvederà in fase di avvio, con l’importo
complessivo di € 17.975.605,94, di cui € 15.429.962,50 - finanziamento statale - stanziati
sul Capitolo E62118 ed € 2.545.643,44 - cofinanziamento regionale - stanziati sul Capitolo
E62528, per gli E.F. 2016 e 2017, e corrispondenti al 40% del finanziamento totale del
programma e, nelle successive fasi, con le ulteriori risorse che saranno trasferite dal MIT,
secondo le modalità previste dall’art. 5 dell’Accordo MIT-RL, e con l’ulteriore quota di
cofinanziamento regionale corrispondente;
- con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche
abitative 28 dicembre 2015, n. G16961, si è provveduto alla prenotazione degli impegni
RITENUTO di approvare le linee di indirizzo e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche, di
cui all’Allegato A concernente “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli
interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.” e all’Allegato B concernente “Linee di
indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera
d) del P.N.E.A.”, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO, altresì, che il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Politiche
abitative provvederà all’adozione degli schemi di convenzione e di tutti i necessari adempimenti al
fine di dare attuazione al Programma coordinato, approvato con D.G.R.L. n. 485/11 e riferito alle
linee di intervento previste all’art. 1, comma 1, lettere b) e d) del P.N.E.A., nel rispetto dei criteri e
delle modalità stabilite nella presente deliberazione.
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono richiamate e trascritte integralmente, al
fine di realizzare il Programma coordinato di cui alla D.G.R.L. n. 485/11 e al successivo Accordo
MIT-RL, di:
1) approvare l’Allegato A concernente “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse
per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.”, parte integrante della
presente deliberazione;
2) approvare l’Allegato B concernente “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse
per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”, parte integrante della
presente deliberazione;
3) dare atto che il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Politiche abitative
provvederà all’adozione di tutti i successivi adempimenti necessari al fine di dare attuazione al
Programma coordinato, di cui alla D.G.R.L. n. 485/11, riferito alle linee di intervento previste
all’art. 1, comma 1, lettere b) e d) del P.N.E.A..
4) dare atto che agli oneri relativi al Programma coordinato si provvederà, in fase di avvio, con
l’importo complessivo di € 17.975.605,94, di cui € 15.429.962,50 - finanziamento statale -
stanziati sul Capitolo E62118 ed € 2.545.643,44 - cofinanziamento regionale - stanziati sul
Capitolo E62528, per gli E.F. 2016 e 2017, e corrispondenti al 40% del finanziamento totale del
programma e, nelle successive fasi, con le ulteriori risorse che saranno trasferite dal MIT, secondo
le modalità previste dall’art. 5 dell’Accordo MIT-RL, e con l’ulteriore quota di cofinanziamento
regionale corrispondente;
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi
dell’art. 26 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale della
Regione www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente.
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Allegato A “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art.1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.”
1
Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle r isorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.: “ Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello stato, delle regioni, de lle provincie autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti a nche dall’alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali o statali vigent i, di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo .”
Al fine dell’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A. e ai
sensi dell’Accordo MIT-RL, la Regione Lazio definisce le seguenti linee di indirizzo e modalità di
erogazione delle risorse pubbliche.
1. TEMPI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
L'attuazione del programma avviene nel rispetto di quanto segue:
a) l’inizio dei lavori relativi alla opere ammesse a finanziamento deve avvenire entro 180
(centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione di cui all’articolo 4 dell’Accordo MIT-RL, previa
verifica con le stazioni appaltanti dei tempi previsti dall’applicazione delle vigenti normative. I
lavori dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di inizio, salvo deroghe regolarmente
autorizzate;
b) il soggetto attuatore beneficiario del finanziamento procede all’individuazione di un
“responsabile dell’intervento”, al fine di garantire il flusso informativo nei confronti del
“responsabile regionale dell’attuazione dell’accordo di programma”, di cui all’articolo 6
dell’Accordo MIT-RL relativo all’avanzamento finanziario e dei lavori;
c) il soggetto attuatore beneficiario del finanziamento provvede, altresì, ad acquisire il parere
del Comitato Tecnico ex art. 9 L.r. n. 30/2002 dell’A.T.E.R. territorialmente competente, anche al
fine della verifica della congruità economica e del rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali
dell’intervento.
d) il programma è attuato nel rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria di
Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) nell’ambito dell’edilizia abitativa sociale, al fine
di assicurare il rispetto delle condizioni di compatibilità dettate dalla decisione 2012/21/UE.
2. DEFINIZIONE ED EROGAZONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento riconosciuto con D.G.R.L. n. 485/2011, concesso nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 5 dell’ Accordo MIT-RL, è confermato/rimodulato sulla base dei massimali di
costo dell’edilizia sovvenzionata, di cui alla D.G.R.L. n. 93/1997, aggiornati sulla base della
Allegato A “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art.1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.”
2
variazione percentuale del Costo di costruzione di un fabbricato residenziale rilevata dal MIT su
dati ISTAT.
Il valore del massimale dell’edilizia sovvenzionata è incrementato fino ad un importo massimo
del C.T.N. di € 1.600,00 mq di superficie complessiva, in relazione al punteggio indicato
dall’Attestato di conformità del progetto e dal certificato di sostenibilità ambientale, concernenti il
livello di sostenibilità ambientale perseguito dagli interventi, ai sensi della legge regionale n.
6/2008 e del relativo regolamento regionale n. 6/2012, ottenuto utilizzando lo strumento adottato
con D.G.R.L. n. 654/2014 “Protocollo Itaca Regione Lazio” e aggiornato con D.G.R.L. n. 557/15.
Il finanziamento è liquidato nel rispetto della legge di stabilità regionale e nei limiti dei
trasferimenti effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 5
dell’Accordo MIT-RL, secondo le seguenti modalità:
a) 20% a seguito della sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell’articolo 4
dell’Accordo MIT-RL per spese di progettazione e di espletamento delle procedure di
gara;
b) 20% a seguito del contratto di appalto e del verbale di inizio lavori;
c) 30% a seguito della attestazione dell’avvenuto avanzamento dei lavori pari al 35%;
d) 10% a seguito della attestazione dell’avvenuto avanzamento dei lavori pari al 70%.
Il finanziamento viene definitivamente determinato al completamento dei lavori e della
relativa rendicontazione. L’Ufficio regionale competente in materia, ai sensi della DGR
n. 563/2012, determina l’esatto ammontare del finanziamento pubblico, nonché l’importo relativo
del saldo.
3. MONITORAGGIO
Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di cui all’Accordo MIT-RL sono attuate
con cadenza semestrale alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per
la comunicazione di avvio dei lavori e avviene sulla base dell’avanzamento degli stessi fino al
collaudo degli alloggi.
Allegato B “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”
1
Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle r isorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.: “A gevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevede ndo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazi one di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitat iva .”
Al fine dell’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A. e ai sensi
dell’Accordo MIT-RL, la Regione Lazio definisce le seguenti linee di indirizzo e modalità di
erogazione delle risorse pubbliche.
1. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
L’attuazione del programma avviene nel rispetto di quanto segue:
a) l’inizio dei lavori relativi alla opere ammesse a finanziamento, avviene entro 180
(centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui all’articolo 4
dell’Accordo MIT-RL, previa verifica con le stazioni appaltanti dei tempi previsti
dall’applicazione delle vigenti normative; l’ultimazione dei lavori avviene entro 3 anni dalla
data di inizio lavori, salvo deroghe regolarmente autorizzate. Qualora i lavori siano già in
corso, la sottoscrizione delle Convenzione è subordinata alla rispondenza del progetto che
ha ottenuto il permesso di costruire a quanto disposto dalla Convenzione stessa.
b) il soggetto attuatore beneficiario del finanziamento procede all’individuazione di un
“referente”, al fine di garantire il flusso informativo nei confronti del “responsabile regionale
dell’attuazione dell’accordo di programma” di cui all’articolo 6 dell’Accordo MIT-RL relativo
all’avanzamento finanziario e dei lavori;
c) gli interventi sono attuati nel rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria di
Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) nell’ambito dell’edilizia abitativa sociale, al
fine di assicurare il rispetto delle condizioni di compatibilità dettate dalla decisione
2012/21/UE;
d) le superfici di progetto degli interventi che usufruiscono del finanziamento pubblico sono
indicate negli elaborati progettuali, e definite nel rispetto di quanto disposto all’articolo 6 del
decreto del Ministero dei LL.PP. 5 agosto 1994 “Nuovi limiti massimi di costo per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata”. La
superficie di progetto non residenziale (Snr) è contenuta entro il 45% della superficie
abitabile, fatte salve deroghe giustificate dal rispetto di norme di carattere comunale dettate
da esigenze tipologiche locali o da altre esigenze normative. I costi delle superfici in
eccedenza restano comunque a carico del soggetto attuatore;
Allegato B “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”
2
e) Il soggetto attuatore ed il Comune ove è localizzato l’intervento provvedono alla
sottoscrizione di apposita Convenzione per la disciplina dei relativi rapporti nel rispetto
della normativa vigente e delle disposizioni previste nella Convenzione sottoscritta ai sensi
dell’articolo 4 dell’Accordo MIT-RL;
f) Il soggetto attuatore provvede, entro 120 giorni dalla data in cui è stato richiesto il
certificato di agibilità degli immobili oggetto dell’intervento, a trascrivere presso la
conservatoria dei pubblici registri immobiliari un atto d’obbligo recante la destinazione
dell’immobile e le limitazioni alla disponibilità dei diritti reali sulle unità immobiliari oggetto
dell’intervento per la durata della locazione;
g) La durata della locazione degli alloggi ed il relativo canone massimo, vengono stabiliti nel
rispetto dell’articolo 6, comma 2, del P.N.E.A.;
h) La vendita degli alloggi è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all’artico 7 del
P.N.E.A..
2. DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento riconosciuto con D.G.R.L. n. 485/2011, concesso in rispetto a quanto previsto
all’articolo 5 del DPCM 16 luglio 2009, è confermato/rimodulato sulla base dei massimali di costo
dell’edilizia agevolata, di cui alla D.G.R.L. n. 9678/1996, aggiornati sulla base della variazione
percentuale del Costo di costruzione di un fabbricato residenziale rilevata dal MIT su dati ISTAT.
Il valore del massimale dell’edilizia agevolata è incrementato fino ad un importo massimo del
C.T.N. di € 1.600,00 mq di superficie complessiva in relazione al punteggio indicato dall’Attestato
di conformità del progetto e dal certificato di sostenibilità ambientale, concernenti il livello di
sostenibilità ambientale perseguito dagli interventi, ai sensi della legge regionale n. 6/2008 e del
relativo regolamento regionale n. 6/2012, ottenuto utilizzando lo strumento adottato con D.G.R.L.
n. 654/2014 “Protocollo Itaca Regione Lazio” e aggiornato con D.G.R.L. n. 557/15.
Il finanziamento è liquidato nel rispetto della legge di stabilità regionale e nei limiti dei
trasferimenti effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 5
dell’Accordo MIT-RL, secondo le seguenti modalità:
a) 10% successivamente alla sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell’articolo 4 dell’
Accordo MIT-RL ed a seguito della presentazione del permesso di costruire e del certificato
di inizio lavori nonché di copia della Convenzione tra il Comune ove è localizzato l’intervento
ed il soggetto attuatore;
b) 25% a seguito della attestazione dell’avvenuta realizzazione della struttura e della
copertura;
Allegato B “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”
3
c) 30% a seguito della attestazione dell’avvenuta realizzazione delle tamponature esterne e
tramezzature interne.
Al fine dell’erogazione del finanziamento, il soggetto attuatore è obbligato a contrarre
apposita fideiussione a garanzia della realizzazione dell’intervento e del buon esito dei lavori.
A seguito del completamento dei lavori e della relativa rendicontazione, la struttura
regionale competente in materia, determina l’esatto ammontare del finanziamento pubblico,
nonché l’importo relativo al saldo.
L’erogazione del saldo o l’eventuale restituzione di quanto erogato in eccesso rispetto al
contributo dovuto, è disposta a lavori ultimati, a seguito dell’emissione del provvedimento di
concessione definitiva del finanziamento e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di
importo commisurato alla quota di finanziamento riferibile agli alloggi che non dispongano di
contratti di locazione con patto di promessa di vendita.
3. MONITORAGGIO
Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di cui all’Accordo MIT-RL sono attuate
con cadenza semestrale alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per la
comunicazione di avvio dei lavori e avviene sulla base dell’avanzamento degli stessi fino al
collaudo degli alloggi.
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 20269 DEL 23/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Area: PROGR., ORGAN. E ATT.OFF.ISTR., DIR.ST.SCOL. UNIV.
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(RECCHIA ANGELA PAOLA) (RECCHIA ANGELA PAOLA) (A. D'ALESSIO) (E. LONGO)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA' E TURISMO
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
MONTEPORZIO CATONE
Unificazione dell’IC Gulluni di Colonna all’IC Don Lorenzo Milani di Monteporzio Catone con sede legale in Via Costagrande 18/C – Monteporzio Catone
ROMA CAPITALE MUNICIPIO III
Attivazione sezione staccata di scuola secondaria di I grado nella sede di Via Foscari 61 presso l’IC Bruno Munari
NUOVI INDIRIZZI di STUDIO/ ARTICOLAZIONI/ OPZIONI
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
VELLETRI Attivazione percorso di II livello indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria presso l’IIS Battisti
FRASCATI
Attivazione indirizzo turismo presso l’Istituto Buonarroti
CIVITAVECCHIA
Attivazione presso l’IIS Calamatta: -articolazione artigianato per il percorso di II livello ad indirizzo produzioni industriali e artigianali - opzione produzioni tessili sartoriali
ROMA CAPITALE
Attivazione Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo grafica e comunicazione presso l’IIS Via De Mattias
FIUMICINO
Attivazione liceo delle scienze umane presso l’IIS Da Vinci
ROMA CAPITALE/ ANZIO
Attivazione sezione staccata dell’Istituto Tecnico Nautico De Pinedo - Colonna presso il Comune di Anzio
4
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
CIVITAVECCHIA Attivazione liceo musicale presso il Liceo Galilei
ROMA CAPITALE Attivazione presso l’Istituto Galilei: - indirizzo grafica e comunicazione - articolazione informatica
ROMA CAPITALE Attivazione indirizzo informatica e telecomunicazioni – articolazione informatica presso l’Istituto Giorgi
ROMA CAPITALE Attivazione opzione economico – sociale presso il Liceo Machiavelli
TIVOLI
Spostamento opzione coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei dalla sede di Tivoli alla sede di Guidonia dell’Istituto Olivieri
BRACCIANO Attivazione percorso di II livello indirizzo amministrazione, finanza e marketing presso l’IIS Paciolo
POMEZIA Attivazione liceo internazionale opzione italo-inglese presso l’IIS Pascal
CIVITAVECCHIA Attivazione percorso di II livello indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera presso l’IIS Stendhal
ROMA CAPITALE Attivazione percorso di II livello indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera presso l’IPSSAR Tor Carbone
COLLEFERRO Attivazione liceo linguistico presso l’IIS Via delle Scienze
ROMA CAPITALE Attivazione liceo scienze umane - opzione economico sociale presso l’IIS Via dei Papareschi
ROMA CAPITALE Attivazione articolazione relazioni internazionali per il marketing presso l’IIS Giulio Verne – Via di Saponara
PALESTRINA Attivazione percorso di II livello indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera presso l’IIS Via Pedemontana
VALMONTONE
Attivazione presso l’IIS Via Gramsci: - Liceo scienze umane - opzione economico sociale (sede di Segni) -opzione manutenzione mezzi di trasporto -opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
5
Provincia di Viterbo
I CICLO
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
BARBARANO ROMANO
Trasferimento temporaneo degli alunni del plesso di scuola primaria di Blera nell’ex plesso di scuola primaria di Barbano Romano
BOMARZO
Attivazione scuola dell’infanzia
SAN LORENZO NUOVO
Aggregazione dei plessi di San Lorenzo Nuovo (attualmente appartenenti all’IC di Acquapendente) all’IC Grotte di Castro
VASANELLO Unificazione dell’IC Vasanello all’IC Monaci di Soriano del Cimino con sede legale presso l’IC Monaci di Soriano del Cimino
NUOVI INDIRIZZI di STUDIO/ ARTICOLAZIONI/ OPZIONI
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
BAGNOREGIO Istituzione Istituto professionale – settore Servizi – indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale presso l’Istituto Omnicomprensivo Fratelli Agosti
CIVITA CASTELLANA Attivazione indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria presso l’IIS Midossi
MONTEFIASCONE Attivazione liceo linguistico presso l’IIS Dalla Chiesa
TARQUINIA Attivazione opzione scienze applicate presso l’IIS Cardarelli
1
ALLEGATO B – Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche –
Assetto organizzativo dei C.P.I.A. - a.s. 2017/2018
(Il presente allegato si compone di n. 11 pagine)
2
ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI C.P.I.A. - A.S. 2017/2018
1
Codice e Indirizzo sede legale
Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
V. C. A. Cortina, 70 00159 Roma
V. C.A. CORTINA 70 (EX CTPA 4) 00159 - Roma
VIA TIBURTINA ANTICA, 25 (EX CTP 2) 00185 - Roma
VIA PERAZZI, 30 (EX CTP 3) 00139 - Roma
VIA POLICASTRO, 45 (EX CTPA 4) 00177 - Roma
SCUOLA CARCERARIA REBIBBIA Roma
RMMM67000C
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.P. SERV. SOCIALI I.S. CROCE-ALERAMO RMIS113003 SIBILLA ALERAMO RMRF113515 I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO I.S. VIA SARANDI', 11 RMIS02300R SISTO V RMRI02350R
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
Via Vitaliano Ponti, 30 00169 Roma
VIA VITALIANO PONTI, 30 (EX CTP 6) 00169 - Roma
VIA COVELLI, 24-26 (EX CTP 5) 00177 - Roma
VIA FRANCESCO MERLINI, 30 (EX CTP 6) 00133 - Roma
RMMM671008
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.T. GEOMETRI GIORGIO AMBROSOLI RMIS034007 BOAGA RMTL034519
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO EUROPA - VIRGINIA WOOLF RMIS07900R EUROPA RMRI07951T
I.T. COMMERCIALE ENZO FERRARI RMIS08100R DA VERRAZANO RMTD08151C
I.T.INDUSTRIALE HERTZ RMTF260001 HERTZ RMTF26050A
REINS. I.T. PER IL TURISMO (reinserimento) LIVIA BOTTARDI RMTN02000C LIVIA BOTTARDI RMTN02050T
4
3
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
C.so Vitt. Emanuele II, 217 00186 Roma
VIA E. BONIFAZI, 64 (EX CTP 10) 00167 - Roma
VIA PIETRO MAFFI, 45 (EX CTP 11) 00168 - Roma
VIA SESTO MIGLIO (EX CTP 11) 00168 - Roma
VIA AFFOGALASINO, 120 (EX CTP 21) 00148 - Roma
SCUOLA CARCERARIA CASAL DEL MARMO Roma
SCUOLA CARCERARIA REGINA COELI Roma RMMM672004
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO CATTANEO CARLO RMIS11700A CATTANEO RMRI11750A
I.T. PER IL TURISMO CRISTOFORO COLOMBO RMTN01000T C. COLOMBO RMTN010507
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO DE AMICIS RMRI05000Q DE AMICIS RMRI050505
I.T. COMMERCIALE E GEOMETRI FEDERICO CAFFE' RMIS084008 FEDERICO CAFFE' RMTD08451X
I.T. COMMERCIALE EINSTEIN - BACHELET RMIS10900B
VITTORIO BACHELET RMTD109513
I.T. INDUSTRIALE EINSTEIN RMTF109519
I.T. INDUSTRIALE E. FERMI RMTF040002 E. FERMI RMTF04050B
Istituzione nell’ambito del CPIA 3 di una sezione dell’IIS Via Domizia Lucilla, cod. mecc. RMIS06100G – indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – presso la sezione carceraria dell’Istituto penale per minorenni “Casal del Marmo” di Roma
5
4
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
Via Palestro, 38 00185 Roma
VIA PALESTRO, 38 (EX CTP 1) 00185 - Roma
VIA SABATINI, 111 (EX CTP 7) 00144 - Roma
VIA AMULIO, 4 (EX CTP 20) 00181 - Roma
VIA MURA DEI FRANCESI, 174 (EX CTP 26) 00043 - Ciampino
RMMM67300X
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
I.T. COMMERCIALE LIBERO DE LIBERO LTTD150004 ITC L. DE LIBERO LTTD15050D
ATT. I.T. PER IL TURISMO (nuova attivazione) I.O. DI CASTELFORTE LTIC825005 BRUNO TALLINI DA ATTIVARE
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 10651 DEL 15/07/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
Area: POLIT. DEL PERS.LE DEGLI ENTI E AZ. SUB-REGIONALI
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(MORETTI ALESSANDRO) (MORETTI ALESSANDRO) (D. BASILE) (A. BACCI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(Zingaretti Nicola)___________________________IL PRESIDENTE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 formulata dall'Agenzia Regionale per loSviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) - Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per ilreperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO
22/12/2016 - prot. 86222/12/2016 - prot. 862
OGGETTO: Presa d’atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 formulata
dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) - Autorizzazione a
porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l’espletamento delle procedure
previste dalla normativa vigente.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente della Regione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10 gennaio 1995, recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL)”;
VISTO l’art. 8, comma 2, della Legge regionale n. 18 febbraio 2002 n. 6, come modificato dall’art. 18 della legge regionale del 28 aprile 2006 n. 4, il quale prevede che gli Enti e le Agenzie sub regionali sono sottoposti all’osservanza degli indirizzi della Giunta regionale in materia di politiche del personale;
VISTO l’articolo 39, commi 1 e 19, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni concernente l’obbligo anche per le regioni e gli Enti regionali della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l’art. 35, comma 4, primo periodo, con il quale si stabilisce che le determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi del sopra citato art. 39 della Legge n. 449/1997;
VISTO l’art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) così come introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede l’obbligo del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
VISTO CHE l’art. 1, comma 557-ter della medesima Legge n. 296/2006, recita che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applicano le misure previste dall’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale stabilisce il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
VISTO CHE l’art. 3, comma 5-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, dispone che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere
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dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
PRESO ATTO CHE, come espressamente affermato nella Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015 dell’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), concernente la “Conferma del sistema di classificazione e definizione dotazione organica del personale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio - Modifica Piano Assunzionale A.R.S.I.A.L. 2015-2017. Modifica ed integrazione della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 32 del 2 luglio 2015”, il Piano Assunzionale dell’ARSIAL esposto nella Tabella “A” suddiviso per annualità rispetta i limiti finanziari ed economici imposti dalla normativa vigente in materia di spese di personale delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO CHE il richiamato art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede, inoltre, che “a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;
VISTO quanto dispone anche l’ art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, secondo il quale alle regioni e agli enti locali si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto di competenza dello stesso;
VISTO l’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 4, comma 2-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, nonché della L. n. 208 del 28 dicembre 2015, e la relativa Circolare n. 1 del 29 gennaio 2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che stabiliscono la ricollocazione del personale soprannumerario delle province a valere sui budget disponibili per le assunzioni a tempo determinato per le annualità 2015 e 2016;
CONSIDERATO altresì, che lo stesso art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese per il personale ricollocato secondo il medesimo comma 424 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
VISTA la Deliberazione n. 440 del 30 settembre 2011, con la quale la Giunta della Regione Lazio ha invitato gli Enti regionali, tra le altre misure previste nella stessa, al puntuale rispetto dell’art. 1, comma 557, della legge n. Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007);
RILEVATO che la citata Delibera n. 440 del 30 settembre 2011 ha disposto, inoltre, che gli Enti strumentali prima di adottare ogni atto inerente le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale devono essere autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria predisposta dalla competente struttura della Direzione Regionale competente in materia di Personale, e che in caso di mancato adempimento si produrranno gli effetti di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche nei confronti del Dirigente responsabile, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, comma 2, della Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, in riferimento all’esercizio dei poteri sostitutivi;
RILEVATO CHE con nota circolare prot. n. 531177 del 14 dicembre 2011 la Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio ha indicato a tutti gli Enti Regionali i criteri e le modalità per la predisposizione della Programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2012/2014 nonché per gli anni successivi;
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PRESO ATTO che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 440 del 2011 ed alla succitata nota circolare prot. n. 531177 del 14 dicembre 2011, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con nota prot. n. 9636 dell’11 dicembre 2015 ha trasmesso alla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi la summenzionata Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015 dell’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), concernente tra l’altro la modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017;
ACCERTATO che dall’esame comparato fra la dotazione organica vigente e l’effettivo fabbisogno risulta che ad avvenuta realizzazione della programmazione proposta rimarranno comunque posti vacanti nella dotazione organica della Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
RILEVATO che a tal fine, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) ha espresso tra l’altro, con l’Allegato B della Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015, la volontà di procedere all’utilizzazione del budget assunzionale dell’anno 2014, derivante dal 60% del risparmio dei cessati dell’anno 2013 cui aggiungere il residuo del budget assunzionale per gli anni 2012 e 2013, non rientrante nel vincolo posto dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 provvedendo:
all’assunzione di n. 6 unità di personale di categoria “D1” (di cui 5 unità nel settore agricolo-forestale e una unità nel settore tecnico in senso stretto) da assumere per concorso pubblico (salva la copertura attraverso le procedure ex art. 34-bis del D.Lgs.vo n. 165/2001, ovvero di parte di esso ex art. 30 del medesimo decreto) per un costo di €. 308.826,00;
alla stabilizzazione a domanda ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 529, della Legge n. 147/2013 di n. 2 unità di personale classificate una unità nella categoria D1 e l’altra nella categoria D3 per un costo complessivo pari ad €. 107.620,03; per complessive n. 8 unità per una somma totale di €. 416.446,03, onere che rientra nel budget dell’anno 2014 assegnato all’Ente medesimo il quale ammonta ad €. 527.691,75;
RILEVATO inoltre, che l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL),
con la medesima Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015, ha espresso per quanto riguarda il budget
assunzionale degli anni 2015 e 2016, la volontà di acquisire di n. 11 unità di personale mediante l’avvio
delle procedure di ricollocazione del personale proveniente da Enti di Area Vasta, per un onere massimo
complessivo pari ad €. 617.639,11 (449.192,08+168.447,03);
PRESO ATTO che il budget assunzionale dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), per l’anno 2014, è pari ad €. 527.691,75 (budget assunzionale al 60% come risulta dalla succitata Deliberazione ARSIAL n. 55 dell’11 dicembre 2015, più i residui degli anni precedenti);
PRESO ATTO che il budget assunzionale dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), per gli anni 2015 e 2016, è pari ad €. 651.538,51 (€. 454.266,72 + €. 197.271,79) in considerazione della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014 di operare il completamento al 100% della suddetta percentuale “esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità” (dato relativo alla somma dell’intero risparmio dei cessati nel corso degli anni 2014 e 2015);
RILEVATO che la spesa per le sopra citate procedure di reclutamento di personale a carico del budget assunzionale per il 2014, più i residui degli anni precedenti, nonchè per la ricollocazione del personale proveniente dagli Enti di Area Vasta, negli anni 2015 e 2016, previste dalla medesima Deliberazione ARSIAL n. 55 dell’11 dicembre 2015, ammonta ad €. 1.034.085,14 (€. 416.446,03 + €. 617.639,11) e, dunque, rientra nei budget assunzionali succitati;
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ACCERTATO che la spesa per il personale al netto degli aumenti contrattuali dall’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) per il 2014 ammonta ad €. 6.599.789,79 e rientra nei limiti previsti dall’art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO, pertanto, che l’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) nell’esercizio finanziario 2014 ha contenuto le spese sostenute per il personale rispetto al valore medio del triennio precedente 2011-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) e successive modifiche ed integrazioni, che ammonta ad €. 7.899.599,50 (media triennio 2011-2013);
PRESO ATTO che la Regione Lazio ha proceduto alla ricollocazione diretta di tutto il personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma capitale addetto alle funzione non fondamentali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015; con ciò assolvendo all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 424 della legge n. 190/2014, mediante l’inserimento delle relative informazioni nel Portale “Mobilità.gov” (PMG) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
DATO ATTO che in merito alle assunzioni e mobilità delle Regioni, in relazione all’art. 1, comma 234 della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), è stata adottata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 37870 del 18 luglio 2016, con la quale sono state ripristinate, per la Regione Lazio, le ordinarie facoltà di assunzione, attesa l’assenza o l’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazioni già effettuate;
PRESO ATTO che l’art. 7, comma 14, della legge regionale n. 17/2015 prevede, ad integrazione delle risorse derivanti dal turn over del biennio 2015 e 2016, la copertura finanziaria, a decorrere dall’anno 2016, della spesa relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio relativa a tutto il personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma capitale addetto alle funzione non fondamentali;
CONSIDERATO che la predetta ricollocazione, in attuazione di quanto previsto per le regioni e gli enti locali dall’articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014, determina il conseguente inquadramento nei ruoli della Regione Lazio e degli enti pubblici non economici dipendenti di tutto il personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Citta metropolitana di Roma capitale addetto alle funzione non fondamentali, consentendo la piena tutela dei livelli occupazionali di tale personale e la totale assenza, per l’ambito territoriale della Regione Lazio, di unità di personale collocate in mobilità Portale “Mobilità.gov” (PMG) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica predetto portale;
VISTA la nota prot. n. 325872 del 21 giugno 2016, della competente Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno, concernente la presa d’atto dell’istruttoria relativa alle misure previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni di cui alla Deliberazione ARSIAL n. 55 dell’11 dicembre 2015;
VISTA la nota prot. n. 343589 del 30 giugno 2016, della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – Area Società Controllate ed Enti Pubblici Dipendenti, con la quale si riscontra la nota della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, prot. n. 257699 del 17 maggio 2016, con la quale è stata trasmessa per acquisire i pareri di competenza la Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015 dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), concernente la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017;
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PRESO ATTO, pertanto, della istruttoria effettuata dalla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, dalla quale risulta che sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per accogliere l’istanza presentata dall’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) in questione;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate,
1. di prendere atto dell’istanza avanzata dall’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) mediante l’utilizzazione del budget assunzionale dell’anno 2014, derivante dal 40% del risparmio dei cessati dell’anno 2013 cui aggiungere il residuo del budget assunzionale degli anni precedenti, non rientrante nel vincolo posto dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014, in merito alla richiesta di acquisizione di complessive n. 8 unità, a tempo indeterminato, di cui:
• n. 6 unità di personale di categoria “D1” (di cui 5 unità nel settore agricolo-forestale e una unità nel settore tecnico in senso stretto) da assumere per concorso pubblico (salva la copertura attraverso le procedure ex art. 34-bis del D.Lgs.vo n. 165/2001, ovvero di parte di esso ex art. 30 del medesimo decreto) per un costo di €. 308.826,00;
• n. 2 unità di personale da stabilizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 529, della Legge n. 147/2013, classificate una unità nella categoria D1 e l’altra nella categoria D3 per un costo complessivo pari ad €. 107.620,03;
2. di prendere atto che l’acquisizione del personale sopra indicato al punto 1 comporta per l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) un onere annuo pari ad €. 416.446,03, onere che rientra nel budget dell’anno 2014 assegnato all’Ente medesimo;
3. di prendere atto dell’istanza avanzata dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con la medesima Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015, mediante l’utilizzo del budget assunzionale degli anni 2015 e 2016, in merito alla richiesta di acquisire di n. 11 unità di personale mediante l’avvio delle procedure di ricollocazione del personale proveniente da Enti di Area Vasta, per un onere massimo complessivo pari ad €. 617.639,11 (449.192,08+168.447,03), onere che rientra nel budget degli anni 2015 e 2016 assegnato all’Ente medesimo;
4. di autorizzare l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) a
porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale di cui ai sopra indicati punti 1 e 3,
mediante l’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente;
5. di invitare l’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) a rimettere alla approvazione della Giunta Regionale le ulteriori misure inerenti l’acquisizione di risorse umane previste dalla programmazione triennale del fabbisogno 2015/2017, in osservanza della succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 30 Settembre 2011, da autorizzare con successivi provvedimenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul portale web della Regione Lazio - sezione “Amministrazione trasparente”.
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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 18085 DEL 28/11/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: CENTRALE ACQUISTI
Area:
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(MASTRONARDI GIUSEPPINA) (ACANFORA STEFANO) (S. ACANFORA)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(Zingaretti Nicola)___________________________IL PRESIDENTE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Programmazione biennale 2017/2018 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, aisensi dell'art. 1, comma 505 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) per le strutture della Giunta Regionale
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
21/12/2016 - prot. 849
Oggetto: Programmazione biennale 2017/2018 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato
superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell’art. 1, comma 505 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità
2016) per le strutture della Giunta Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta del Presidente della Regione,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento
Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del
comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre
2002, n. 1, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” inerente la
razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi;
VISTA la D.G.R. n. 21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la determinazione n. G04582 del 5 maggio 2016 recante “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti”, così come
modificata e integrata con la determinazione G06487 del 7 giugno 2016;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni e attività della
Direzione Regionale Centrale Acquisti”;
VISTO l’art. 1, comma 505, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), con cui si dispone che le
amministrazioni pubbliche approvino, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e i
suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a
1.000.000,00 di euro;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
PREMESSO che:
Il Tavolo dei Soggetti Aggregatori, istituito presso il Ministero delle Finanze, ha inviato, in data
26/10/2016, la comunicazione relativa alla rilevazione dei dati della Programmazione biennale ai
Pagina 2 / 4
sensi dell’art. 1, comma 505 della Legge di stabilità 2016, contestualmente rendendo disponibile,
nell’Area Soggetti Aggregatori del portale “Acquisti in Rete”, il tracciato standard da utilizzare e le
modalità di trasmissione;
La direzione regionale Centrale Acquisti, conseguentemente, ha richiesto, con nota prot. 541854 del
27/10/2016, a tutte le Direzioni Regionali e Agenzie Regionali, di inviare, entro il 4 novembre 2016,
alla e-mail [email protected], il programma delle gare di valore superiore a
1 milione di euro, da espletarsi nel biennio 2017/2018, utilizzando il tracciato standard allegato alla
stessa nota;
In contemporanea è stata inviata, con note prot. nn. 541997, 542015 e 542075 del 27/10/2016,
informativa alle società in house ed agli Enti controllati, al fine di provvedere con le stesse modalità
e tempistiche alle relative attività concernenti la propria programmazione delle gare di valore
superiore a 1 milione di euro, da espletarsi nel biennio 2017/2018;
Alla scadenza prevista sono pervenute le risposte dalle seguenti strutture:
Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, allegando il
modulo compilato;
Direzione Regionale Ambiente e sistemi naturali, che dichiara di non prevedere
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;
Direzione Regionale Cultura e politiche giovanili, che dichiara di non prevedere
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;
Direzione Regionale Lavoro, che dichiara di non prevedere acquisti di beni e servizi
di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;
Direzione Regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio,
allegando il modulo compilato;
Direzione Regionale Territorio, urbanistica e mobilità, che dichiara di non prevedere
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;
Direzione Regionale Sviluppo economico e attività produttive, che dichiara di non
prevedere acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione
di euro;
Non essendo pervenuta risposta, entro la scadenza prevista, da parte di tutte le strutture regionali, in
data 10 novembre 2016, la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha rinnovato la richiesta di invio
delle informazioni previste dall’art. 1 comma 505 della legge 208/2015 ai direttori delle strutture
regionali che non avevano dato riscontro alla prima comunicazione;
Successivamente a tale ulteriore richiesta sono pervenute le risposte dalle seguenti strutture:
Agenzia Regionale di Protezione Civile, che ha allegato il modulo compilato;
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola, Università e
Diritto allo Studio, che ha allegato il modulo compilato;
CONSIDERATO che, sulla base delle risposte, allo stato, pervenute da parte delle competenti strutture
regionali, la Direzione centrale Acquisti ha redatto lo schema riassuntivo della programmazione biennale
2017/2018 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro per le
strutture della Giunta Regionale, secondo le modalità indicate nella precedente comunicazione del Tavolo
dei Soggetti Aggregatori;
RITENUTO di approvare, pertanto, il suddetto schema riassuntivo della programmazione delle strutture
della Giunta Regionale, secondo le informazioni ad oggi pervenute;
CONSIDERATO che la suddetta programmazione ha carattere puramente programmatico e che la sua
approvazione, con riferimento alla gestione controllata dello stesso, non costituisce autorizzazione ai relativi
impegni (indizione gare), stante quanto previsto dalla D.G.R. n. 29 del 02/02/2016 recante: “Applicazione
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delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;
PRESO ATTO che i dati della succitata programmazione saranno trasmessi al Tavolo dei Soggetti
Aggregatori, per le finalità di svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti, nonché alle strutture e
agli uffici preposti al controllo di gestione;
PRESO ATTO, altresì, di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
sul sito istituzionale della Regione Lazio e non anche sul sito informatico dell’Osservatorio presso l’ANAC
ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione del suo Presidente del 26.10.2016;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano quali parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento,
di approvare, allo stato attuale e secondo le informazioni ad oggi pervenute da parte delle strutture
regionali, la programmazione biennale per gli 2017/2018, allegata alla presente deliberazione, degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro per le strutture
della Giunta Regionale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
di dare atto che la programmazione allegata ha carattere puramente programmatico e che la sua
approvazione, con riferimento alla gestione controllata del bilancio regionale, non costituisce
autorizzazione ai relativi impegni (indizione gare), stante quanto previsto dalla D.G.R. n. 29 del
02/02/2016 recante: “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”.
di trasmettere i dati della succitata programmazione al Tavolo dei Soggetti Aggregatori, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti, nonché alle strutture e
agli uffici preposti al controllo di gestione;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione Lazio e non anche sul sito informatico dell’Osservatorio dell’ANAC ai
sensi della Comunicazione del suo Presidente del 26/10/2016.
80143490581_2017_00001 80143490581 2017 2017 001 no NO € 2.800.000,00 Regione Lazio servizi 66516000-0 assicurazione RCT/O NO 1 RNDMRA72P68F537D Randò Maria 1 POLIZZA 24 € 292.000,00 € 1.400.000,00 € 1.108.000,00 € 2.800.000,00 € 0,00 NO NO
80143490581_2017_00002 80143490581 2017 2017 002 no NO € 4.500.000,00 Regione Lazio forniture 65310000-9 energia elettrica SI 1 TNCNLS63T42B354A Tancredi Annalisa 15.734.000 kWh 12 € 2.250.000,00 € 2.250.000,00 € 0,00 € 4.500.000,00 € 0,00 NO SI 0000226120 CONSIP S.P.A.
80143490581_2017_00003 80143490581 2017 2017 003 no NO € 8.000.000,00 Regione Lazio forniture 64210000-1 telefonia fissa N.D. 1 TNCNLS63T42B354A Tancredi Annalisa N.D. N.D. 24 € 2.667.000,00 € 4.000.000,00 € 1.333.000,00 € 8.000.000,00 € 0,00 NO SI 0000226120 CONSIP S.P.A.
80143490581_2017_00004 80143490581 2017 2016 004 no SI € 1.200.000,00 Regione Lazio servizi 63110000-3 facchinaggio e traslochi N.D. 1 RNDMRA72P68F537D Randò Maria N.D. N.D. 24 € 600.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € 0,00 NO NO
80143490581_2018_00005 80143490581 2018 2018 005 no NO € 7.000.000,00 Regione Lazio servizi 55510000-8 buoni pasto SI 1 TNCNLS63T42B354A Tancredi Annalisa 1.500.000
NUMERO
BUONI
PASTO 24 € 2.300.000,00 € 3.500.000,00 € 1.200.000,00 € 7.000.000,00 € 0,00 NO SI 0000226120 CONSIP S.P.A.
80143490581_2017_00006 80143490581 2017 2017 006 no N.D. € 1.780.000,00 Regione Lazio Servizi 72500000
80143490581_2017_00007 80143490581 2016 2016 007 no NO € 5.400.000,00 Regione Lazio Servizi N.D. Manutenzione rete telemisura SI 1 N.D. N.D. N.D. 280
stazioni
misura 36 € 1.750.000,00 € 1.750.000,00 € 1.750.000,00 € 5.250.000,00 € 0,00 NO NO
80143490581_2017_00008 80143490581 2017 2017 008 no NO € 1.500.000,00 EUROPA servizio 71356200-0 Assistenza tecnica NO 1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 96 € 60.000,00 € 200.000,00 € 1.240.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 NO NO
80143490581_2017_00009 80143490581 2017 2017 009 no NO € 12.600.000,00 EUROPA servizio N.D.
Servizi di consulenza aziendale in
campo agricolo NO 1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 96 € 12.600.000,00 € 0,00 NO NO
80143490581_2016_00010 80143490581 2016 2016 010 F87B16000740009 NO € 2.000.000,00 Regione Lazio Servizi 79420000-4
Gara comunitaria a procedura aperta
per l’affidamento dei servizi di
supporto tecnico, metodologico e
operativo, finalizzati alla messa a
regime del sistema regionale
integrato di istruzione, formazione e
lavoro basato sulle competenze a
valere sul POR LAZIO FSE 2014/2020. N.D. 1 N.D. TOMAI ALESSANDRA N.D. N.D. 36 € 360.000,00 € 820.000,00 € 820.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 NO NO
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(SANTIA KATIA) (MASCIOLI ENRICO) (G. TALLONE) (V. CONSOLI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
trasferimento delle funzioni e della gestione della Riserva Naturale del Lago di Canterno dall'Azienda speciale Lago di Canternoall'ente regionale Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della leggeregionale 10 Agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" .
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
23/12/2016 - prot. 871
OGGETTO: trasferimento delle funzioni e della gestione della Riserva Naturale del Lago di
Canterno dall’Azienda speciale Lago di Canterno all’ente regionale Parco Naturale Regionale dei
Monti Ausoni e Lago di Fondi ai sensi dell’articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 10
Agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della
Regione” .
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette
regionali” e successive modifiche;
VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento
della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2
del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre
2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della
Regione” e, in particolare, l’articolo 22 della L.R.4/2013 che prevede la ricognizione e riordino
degli enti e la riduzione del numero dei componenti degli organi;
VISTA la legge regionale 14 luglio 2014 n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della
funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento
regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle
famiglie” ed in particolare l’articolo 2, comma 145, lettera r), n.1 che abrogava l’articolo 44,
comma 1, lettera i) relativa all’istituzione della Riserva Lago di Canterno;
VISTA la legge regionale 16 Novembre 2015, n. 15 “Soppressione dell'Agenzia regionale per i
parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie” ed in particolare
l’articolo 2, comma 3 che ha stabilito l’abrogazione della lettera r), comma 145 dell’articolo 2 della
legge regionale 14 luglio 2014 n. 7 con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge;
VISTO l’articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 15/2015 che ha stabilito l’abrogazione della
lettera r), comma 145 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014 n. 7 con effetto dalla data
di entrata in vigore della stessa legge e a decorrere dalla medesima data vigevano nuovamente le
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lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n. 29/1997 e successive
modifiche;
VISTO l’articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 15/2015 che ha sostituito il comma 7
dell’articolo 44 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 affidando la gestione dell’area protetta
“Lago di Canterno” di cui comma 1, lettera i) all’ente regionale “Parco naturale regionale dei Monti
Ausoni e Lago di Fondi”;
VISTA la legge regionale 10 Agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della Regione” ed in particolare l’articolo 10 comma 1 che attribuisce le
iniziative e le funzioni destinate alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago
di Canterno all’ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, istituito
ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21;
VISTO il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 12/2016 che ha disposto che entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale, con propria
deliberazione, individuasse le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per
consentire il subentro del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi
nell’esercizio delle funzioni già esercitate dall’Azienda speciale Lago di Canterno;
VISTO l’articolo 12, comma 3, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 secondo il quale per la
gestione dei servizi delle aree naturali protette, con esclusione della vigilanza, gli organismi di
gestione possono convenzionarsi con enti pubblici, associazioni e cooperative locali, qualificate in
materia di protezione ambientale;
CONSIDERATO opportuno conoscere il bilancio preventivo ed il rendiconto per l’esercizio 2016
dell’Azienda speciale Lago di Canterno e, nello specifico, le poste esclusivamente relative alle
funzioni destinate alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno;
CONSIDERATO opportuno conoscere la quantità e le caratteristiche del personale attualmente
dedicato alle funzioni di conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno;
CONSIDERATO opportuno conoscere lo stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse
regionali e non, finalizzati alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno e gli eventuali procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione;
CONSIDERATO opportuno che il Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi
verifichi le poste esclusivamente destinate alle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione
della Riserva naturale del Lago di Canterno;
CONSIDERATO opportuno che il Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi
proceda alla definizione e alla conseguente assegnazione della responsabilità dei procedimenti
amministrativi inerenti gli interventi finanziati con risorse regionali e non, finalizzati alla tutela, alla
conservazione e alla valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno e degli eventuali
procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 26 e 27 della legge
regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
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RITENUTO necessario stabilire che l’ente regionale “Parco naturale Regionale dei Monti Ausoni e
Lago di Fondi” assuma l’esercizio delle funzioni, della gestione e delle iniziative per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno a far data dalla
pubblicazione della presente deliberazione;
RITENUTO opportuno stabilire che l’ente regionale “Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di
Fondi” gestisca in collaborazione con l’Azienda speciale Lago di Canterno attività e servizi inerenti
la tutela, la conservazione e la valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno, ad
esclusione di quelle di vigilanza;
RITENUTO opportuno che il “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” e
l’Azienda speciale Lago di Canterno regolino mediante la sottoscrizione di un apposito protocollo
di intesa, la collaborazione in attività gestionali:
a) didattiche, promozionali e di educazione ambientale;
b) di animazione e fruizione turistica;
c) di educazione, comunicazione didattica e ambientale;
d) di gestione della pagina web del portale www.parchilazio.it e delle reti informative di
sistema;
e) di tutela e valorizzazione della flora e della fauna;
f) di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree attrezzate e della rete sentieristica;
g) di attuazione degli interventi, dei progetti e delle iniziative derivanti da contributi regionale
e/o da finanziamenti di cui a programmazioni regionali, nazionali e comunitari.
CONSIDERATO necessario che l’Azienda speciale, trasmetta all’Ente Parco una Relazione che
illustri:
a) gli stati del bilancio e del rendiconto, del patrimonio e, specificamente, tutte le poste
esclusivamente destinate alle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione della Riserva
naturale del Lago di Canterno;
b) lo stato, il numero e le caratteristiche del personale dedicato alle funzioni di tutela,
conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno;
c) i procedimenti amministrativi e tecnici inerenti l’esercizio delle funzioni e delle iniziative
avviati precedentemente alla pubblicazione della legge regionale 1 agosto 2016, n. 12 e non
conclusi;
d) lo stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse regionali e non, finalizzati alla
tutela, alla conservazione e alla valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno e degli
eventuali procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione di agli articoli 26 e 27 della legge
regionale 6 ottobre 1997, n. 29.
CONSIDERATO altresì necessario che l’ente parco proceda:
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a) a verificare, previa ricognizione delle attività in corso, le poste esclusivamente destinate alle
funzioni della tutela, della conservazione e della valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno e all’eventuale aggiornamento del suo bilancio e del suo rendiconto a procedere alle
variazioni di bilancio necessarie;
b) alla definizione e alla conseguente assegnazione della responsabilità dei procedimenti
amministrativi e tecnici e di quelli relativi agli interventi finanziati con risorse regionali e non
finalizzati alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno e degli eventuali procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione di cui agli articoli
26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.
RITENUTO necessario stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della
Regione
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto
1. di stabilire che l’ente regionale “Parco naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di
Fondi” assuma l’esercizio delle funzioni, della gestione e delle iniziative per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno, a far data
dalla pubblicazione della presente deliberazione;
2. di stabilire che l’ente regionale “Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”
gestisca in collaborazione con l’Azienda speciale Lago di Canterno, attività e servizi inerenti
la tutela, la conservazione e la valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno,
ad esclusione di quelle di vigilanza;
3. di stabilire che il “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” e l’Azienda
speciale Lago di Canterno regolino mediante la sottoscrizione di un apposito protocollo di
intesa, la collaborazione in attività gestionali:
a) didattiche, promozionali e di educazione ambientale;
b) di animazione e fruizione turistica;
c) di educazione, comunicazione didattica e ambientale;
d) di gestione della pagina web del portale www.parchilazio.it e delle reti informative di
sistema;
e) di tutela e valorizzazione della flora e della fauna;
f) di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree attrezzate e della rete sentieristica;
g) di attuazione degli interventi, dei progetti e delle iniziative derivanti da contributi regionale
e/o da finanziamenti di cui a programmazioni regionali, nazionali e comunitari;
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4. di stabilire che l’Azienda speciale, trasmetta all’Ente Parco una Relazione che illustri:
a) gli stati del bilancio e del rendiconto, del patrimonio e, specificamente, tutte le poste
esclusivamente destinate alle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione della Riserva
naturale del Lago di Canterno;
b) lo stato, il numero e le caratteristiche del personale dedicato alle funzioni di tutela,
conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno;
c) i procedimenti amministrativi e tecnici inerenti l’esercizio delle funzioni e delle iniziative
avviati precedentemente alla pubblicazione della legge regionale 1 agosto 2016, n. 12 e non
conclusi;
d) lo stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse regionali e non, finalizzati alla
tutela, alla conservazione e alla valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno e degli
eventuali procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione di agli articoli 26 e 27 della legge
regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
5. di stabilire che l’ente parco proceda a:
a) verificare, previa ricognizione delle attività in corso, le poste esclusivamente destinate alle
funzioni della tutela, della conservazione e della valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno e all’eventuale aggiornamento del suo bilancio e del suo rendiconto a procedere alle
variazioni di bilancio necessarie;
b) alla definizione e alla conseguente assegnazione della responsabilità dei procedimenti
amministrativi e tecnici e di quelli relativi agli interventi finanziati con risorse regionali e non e
finalizzati alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno e degli eventuali procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione di cui agli articoli
26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
6. di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione.
La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito web