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© Laurus Robuffo Economia pubblica 1. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermedia- zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6/2/1996, n. 52. (Stralcio). Artt. 1.-165. Omissis. PARTE V SANZIONI ––––––––––– Si riportano i commi 1 e 3 dell’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262 (recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»): «Art. 39. Aumento delle sanzioni penali e ammi- nistrative. 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. 2. Omissis. 3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n.385, dal testo unico di cui al decre- to legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate. 4 - 5. Omissis.». TITOLO I SANZIONI PENALI CAPO I INTERMEDIARI E MERCATI Art. 166. Abusivismo. 1. È punito con la reclusio- ne da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni (euro 2065) a lire venti milioni (euro 10.329) chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di OICR; c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento. 2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo 31. 3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servizio di gestione col- lettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini del- l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società ( 1 ) ( 2 ). ––––––––––– (1) Comma così sostituito dall’art. 9.91, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. (2) Per l’aumento delle pene e delle sanzioni amministrative previste dalle presenti disposizioni, vedi l’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, ripor- tato in nota alla presente Parte V. Art. 167. Gestione infedele. 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni rego- lanti i conflitti di interesse, pone in essere operazio- ni che arrecano danno agli investitori, al fine di pro- curare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni (euro 5.164) a lire duecento milioni (euro 103.291). _________ Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi- nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedi l’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato in nota alla presente Parte V. Art. 168. Confusione di patrimoni. 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell’esercizio di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
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Mar 14, 2016

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D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermedia- zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6/2/1996, n. 52. (Stralcio). Art. 166. Abusivismo. 1. È punito con la reclusio- ne da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni (euro 2065) a lire venti milioni (euro 10.329) chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: Artt. 1.-165. Omissis. © Laurus Robuffo 1. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo
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© Laurus Robuffo

Economia pubblica

1.

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo Unicodelle disposizioni in materia di intermedia-zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e21 della legge 6/2/1996, n. 52. (Stralcio).

Artt. 1.-165. Omissis.

PARTE V

SANZIONI–––––––––––

Si riportano i commi 1 e 3 dell’art. 39, L. 28dicembre 2005, n. 262 (recante «Disposizioni per latutela del risparmio e la disciplina dei mercatifinanziari»):

«Art. 39. Aumento delle sanzioni penali e ammi-nistrative. 1. Le pene previste dal testo unico di cuial decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, daltesto unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, edal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sonoraddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo dipena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

2. Omissis.3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste

dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n.385, dal testo unico di cui al decre-to legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21aprile 1993, n. 124, che non sono state modificatedalla presente legge, sono quintuplicate.

4 - 5. Omissis.».

TITOLO I

SANZIONI PENALI

CAPO I

INTERMEDIARI E MERCATI

Art. 166. Abusivismo. 1. È punito con la reclusio-ne da sei mesi a quattro anni e con la multa da lirequattro milioni (euro 2065) a lire venti milioni (euro10.329) chiunque, senza esservi abilitato ai sensi delpresente decreto:

a) svolge servizi di investimento o di gestionecollettiva del risparmio;

b) offre in Italia quote o azioni di OICR; c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca

mediante tecniche di comunicazione a distanza,strumenti finanziari o servizi di investimento.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercital’attività di promotore finanziario senza essereiscritto nell’albo indicato dall’articolo 31.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolgaservizi di investimento o il servizio di gestione col-lettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensidel presente decreto, la Banca d’Italia o la Consobdenunziano i fatti al pubblico ministero ai fini del-l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo2409 del codice civile ovvero possono richiedere altribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti.Le spese per l’ispezione sono a carico della società(1) (2).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 9.91, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 3, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Per l’aumento delle pene e delle sanzioniamministrative previste dalle presenti disposizioni,vedi l’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, ripor-tato in nota alla presente Parte V.

Art. 167. Gestione infedele. 1. Salvo che il fattocostituisca reato più grave, chi, nella prestazione delservizio di gestione di portafogli di investimento subase individuale o del servizio di gestione collettivadel risparmio, in violazione delle disposizioni rego-lanti i conflitti di interesse, pone in essere operazio-ni che arrecano danno agli investitori, al fine di pro-curare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punitocon l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammendada lire dieci milioni (euro 5.164) a lire duecentomilioni (euro 103.291)._________

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 168. Confusione di patrimoni. 1. Salvo cheil fatto costituisca reato più grave, chi, nell’eserciziodi servizi di investimento o di gestione collettiva delrisparmio, ovvero nella custodia degli strumentifinanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, alfine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,

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viola le disposizioni concernenti la separazionepatrimoniale arrecando danno agli investitori, èpunito con l’arresto da sei mesi a tre anni e conl’ammenda da lire dieci milioni (euro 5.164) a lireduecento milioni (euro 103.291).–––––––––––

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 169. Partecipazioni al capitale. 1. Salvo cheil fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisceinformazioni false nelle comunicazioni previstedagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80,comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell’articolo17 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e conl’ammenda da lire dieci milioni (euro 5.164) a lirecento milioni (euro 51.645).–––––––––––

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 170. Gestione accentrata di strumentifinanziari. 1. Chiunque, nelle registrazioni o nellecertificazioni effettuate o rilasciate nell’ambito del-la gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cuila registrazione o la certificazione è destinata a pro-vare la verità ovvero dà corso al trasferimento o allaconsegna degli strumenti finanziari o al trasferimen-to dei relativi diritti senza aver ottenuto in restitu-zione le certiticazioni, è punito con la reclusione datre mesi a due anni.–––––––––––

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 170-bis. Ostacolo alle funzioni di vigilanzadella CONSOB. 1. Fuori dai casi previsti dall’arti-colo 2638 del codice civile, chiunque ostacola lefunzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB èpunito con la reclusione fino a due anni e con lamulta da euro diecimila ad euro duecentomila.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, L. 18 apri-le 2005, n. 62.

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

[Art. 171. Tutela dell’attività di vigilanza].Omissis.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 8 D.Lgs. 11 aprile2002, n. 61.

CAPO II

EMITTENTI

Art. 172. Irregolare acquisto di azioni. 1. Gliamministratori di società con azioni quotate o disocietà da queste controllate che acquistano azioniproprie o della società controllante in violazionedelle disposizioni dell’articolo 132 sono puniti conla reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dalire quattrocentomila (euro 206) a lire due milioni(euro 1.032).

2. La disposizione prevista dal comma 1 non siapplica se l’acquisto è operato sul mercato secondomodalità non concordate con la società di gestionedel mercato o diverse da quelle concordate, macomunque idonee ad assicurare la parità di tratta-mento tra gli azionisti.–––––––––––

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 173. Omessa alienazione di partecipazioni.1. Gli amministratori di società con azioni quotate, odi società che partecipano al capitale di società conazioni quotate, i quali violano gli obblighi di aliena-zione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un annoe con la multa da lire duecentomila (euro 103) a liredue milioni (euro 1.032).–––––––––––

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 173 bis. Falso in prospetto. 1. Chiunque,allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiu-sto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazio-ne all’investimento o l’ammissione alla quotazionenei mercati regolamentati, ovvero nei documenti dapubblicare in occasione delle offerte pubbliche diacquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannarei destinatari del prospetto, espone false informazio-ni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indur-re in errore i suddetti destinatari, è punito con lareclusione da uno a cinque anni.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 34, L. 28 dicembre 2005,n. 262.

[Art. 174. False comunicazioni e ostacolo allefunzioni della CONSOB]. Omissis.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 8 D.Lgs. 11 aprile2002, n. 61.

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CAPO IIIREVISIONE CONTABILE

Art. 174 bis. Falsità nelle relazioni o nellecomunicazioni delle società di revisione. 1. Iresponsabili della revisione delle società con azioniquotate, delle società da queste controllate e dellesocietà che emettono strumenti finanziari diffusi frail pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazio-ni, con l’intenzione di ingannare i destinatari, atte-stano il falso od occultano informazioni concernen-ti la situazione economica, patrimoniale o finanzia-ria della società, dell’ente o del soggetto sottopostoa revisione, in modo idoneo a indurre in errore idestinatari sulla predetta situazione, sono puniti conla reclusione da uno a cinque anni.

2.Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 siacommesso per denaro o altra utilità data o promes-sa, ovvero in concorso con gli amministratori, idirettori generali o i sindaci della società assogget-tata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 siapplica a chi dà o promette l’utilità nonché agliamministratori, ai direttori generali e ai sindaci del-la società assoggettata a revisione, che abbiano con-corso a commettere il fatto.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 35, L. 28 dicembre 2005,n. 262.

Art. 174 ter. Corruzione dei revisori. 1. Gliamministratori, i soci, i responsabili della revisionecontabile e i dipendenti della società di revisione, iquali, nell’esercizio della revisione contabile dellesocietà con azioni quotate, delle società da questecontrollate e delle società che emettono strumentifinanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevanteai sensi dell’articolo 116, fuori dei casi previsti dal-l’articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data opromessa, compiono od omettono atti in violazionedegli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con lareclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chidà o promette l’utilità–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 35, L. 28 dicembre 2005,n. 262.

[Art. 175. Falsità nelle relazioni o comunicazio-ni della società di revisione]. Omissis.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 8 D.Lgs. 11 aprile2002, n. 61.

[Art. 176. Utilizzazione e divulgazione di notizieriservate]. Omissis.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 8 D.Lgs. 11 aprile2002, n. 61.

Art. 177. Illeciti rapporti patrimoniali con lasocietà assoggettata a revisione. 1. Gli amministra-tori, i soci responsabili della revisione contabile e idipendenti della società di revisione che contraggonoprestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che perinterposta persona, con la società assoggettata a revi-sione o con una società che la controlla, o ne è con-trollata, o si fanno prestare da una di tali società garan-zie per debiti propri, sono puniti con la reclusione dauno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila(euro 206) a lire quattromilioni (euro 2.065).–––––––––––

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 178. Compensi illegali. 1. Gli amministrato-ri, i soci responsabili della revisione contabile e idipendenti della società di revisione che percepisco-no, direttamente o indirettamente, dalla societàassoggettata a revisione contabile compensi in dena-ro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pat-tuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a treanni e con la multa da lire quattrocentomila (euro206) a lire due milioni (euro 1.032).

2. La stessa pena si applica agli amministratori, aidirigenti e ai liquidatori della società assoggettata arevisione contabile che hanno corrisposto il com-penso non dovuto.–––––––––––

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 179. Disposizioni comuni. 1. Se dai fattiprevisti dagli articoli del presente Capo deriva allasocietà di revisione o alla società assoggettata arevisione un danno di rilevante gravità, la pena èaumentata fino alla metà.

2. La sentenza penale pronunciata a carico di am-ministratori, soci e dipendenti della società di revi-sione per reati commessi nell’esercizio o a causadelle attribuzioni previste dal presente decreto, ècomunicata alla CONSOB a cura del cancellieredell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano neicasi di revisione contabile obbligatoria a norma delpresente decreto o in forza di altre disposizioni di leg-ge o di regolamento, nonché nei casi in cui la revisio-ne contabile o la sottoposizione del bilancio al giudi-zio della società di revisione costituisce, per disposi-zione di legge o di regolamento, condizione per l’e-sercizio di determinate attività o per l’ottenimento dibenefici o agevolazioni.–––––––––––

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedi

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l’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

TITOLO I-BIS (1)

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATEE MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

–––––––––––L’originario Capo IV, contenente gli articoli da

180 a 187-bis, è stato così sostituito dal presenteTitolo I-BIS, contenente gli articoli da 180 a 187-quaterdecies, dall’art. 9, comma 2, lett.a), L. 18aprile 2005, n. 62.

Si riporta anche il comma 6 dell’art. 9, L. n.62/2005 cit.:

«6. Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle viola-zioni commesse anteriormente alla data di entratain vigore della presente legge che le ha depenalizza-te, quando il relativo procedimento penale non siastato definito. Per ogni altro effetto si applica l’ar-ticolo 2 del codice penale. L’autorità giudiziaria, inrelazione ai procedimenti penali per le violazioninon costituenti più reato, pendenti alla data dientrata in vigore della presente legge, se non devepronunciare decreto di archiviazione o sentenza diassoluzione o di proscioglimento con formula cheesclude la rilevanza penale del fatto, dispone la tra-smissione degli atti alla CONSOB. Da tale momen-to decorre il termine di centottanta giorni per lanotifica dell’atto di contestazione delle violazioni».

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 180. Definizioni. 1. Ai fini del presente tito-lo si intendono per:

a) “strumenti finanziari”: gli strumenti finanziaridi cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla nego-ziazione o per i quali è stata presentata una richiestadi ammissione alle negoziazioni in un mercato rego-lamentato italiano o di altro Paese dell’Unione euro-pea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o peril quale è stata presentata una richiesta di ammissio-ne alle negoziazioni in un mercato regolamentato diun Paese dell’Unione europea;

b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari dicui all’articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammes-si alle negoziazioni o per i quali è stata presentatauna richiesta di ammissione alle negoziazioni in unmercato regolamentato italiano o di altro Paese del-l’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumentoderivato relativo a merci ammesso o per il quale èstata presentata una richiesta di ammissione allenegoziazioni in un mercato regolamentato di unPaese dell’Unione europea;

c) “prassi di mercato ammesse”’: prassi di cui èragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mer-cati finanziari e ammesse o individuate dalla CON-SOB in conformità alle disposizioni di attuazionedella direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo edel Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) “ente”: uno dei soggetti indicati nell’articolo 1del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

Art. 181. Informazione privilegiata. 1. Ai finidel presente titolo per informazione privilegiata siintende un’informazione di carattere preciso, chenon è stata resa pubblica, concernente, direttamenteo indirettamente, uno o più emittenti strumentifinanziari o uno o più strumenti finanziari, che, seresa pubblica, potrebbe influire in modo sensibilesui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informa-zione privilegiata si intende un’informazione dicarattere preciso, che non è stata resa pubblica, con-cernente, direttamente o indirettamente, uno o piùderivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cuitali derivati sono negoziati si aspettano di riceveresecondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:a) si riferisce ad un complesso di circostanze esi-

stente o che si possa ragionevolmente prevedere cheverrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o chesi possa ragionevolmente prevedere che si verifi-cherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire ditrarre conclusioni sul possibile effetto del comples-so di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a)sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potreb-be influire in modo sensibile sui prezzi di strumentifinanziari si intende un’informazione che presumi-bilmente un investitore ragionevole utilizzerebbecome uno degli elementi su cui fondare le propriedecisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell’esecuzio-ne di ordini relativi a strumenti finanziari, per infor-mazione privilegiata si intende anche l’informazio-ne trasmessa da un cliente e concernente gli ordinidel cliente in attesa di esecuzione, che ha un caratte-re preciso e che concerne, direttamente o indiretta-mente, uno o più emittenti di strumenti finanziari ouno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica,potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di talistrumenti finanziari.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

Art. 182. Ambito di applicazione. 1. I reati e gliilleciti previsti dal presente titolo sono puniti secon-do la legge italiana anche se commessi all’estero,qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o

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per i quali è stata presentata una richiesta di ammis-sione alla negoziazione in un mercato regolamenta-to italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposi-zioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter siapplicano ai fatti concernenti strumenti finanziariammessi alla negoziazione o per i quali è stata pre-sentata una richiesta di ammissione alla negoziazio-ne in un mercato regolamentato italiano o di altriPaesi dell’Unione europea.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

Art. 183. Esenzioni. 1. Le disposizioni di cui alpresente titolo non si applicano:

a) alle operazioni attinenti alla politica moneta-ria, alla politica valutaria o alla gestione del debitopubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Statomembro dell’Unione europea, dal Sistema europeodelle Banche centrali, da una Banca centrale di unoStato membro dell’Unione europea, o da qualsiasialtro ente ufficialmente designato ovvero da un sog-getto che agisca per conto degli stessi;

b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altristrumenti finanziari propri quotati, effettuate nel-l’ambito di programmi di riacquisto da parte dell’e-mittente o di società controllate o collegate, ed alleoperazioni di stabilizzazione di strumenti finanziariche rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOBcon regolamento.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

CAPO II

SANZIONI PENALI

Art. 184. Abuso di informazioni privilegiate. 1.È punito con la reclusione da uno a sei anni e con lamulta da euro ventimila a euro tre milioni chiunque,essendo in possesso di informazioni privilegiate inragione della sua qualità di membro di organi diamministrazione, direzione o controllo dell’emit-tente, della partecipazione al capitale dell’emitten-te, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, diuna professione o di una funzione, anche pubblica,o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni,direttamente o indirettamente, per conto proprio oper conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzandole informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuoridel normale esercizio del lavoro, della professione,della funzione o dell’ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse,al compimento di taluna delle operazioni indicatenella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica achiunque essendo in possesso di informazioni privi-

legiate a motivo della preparazione o esecuzione diattività delittuose compie taluna delle azioni di cuial medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triploo fino al maggiore importo di dieci volte il prodottoo il profitto conseguito dal reato quando, per la rile-vante offensività del fatto, per le qualità personalidel colpevole o per l’entità del prodotto o del profit-to conseguito dal reato, essa appare inadeguataanche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finan-ziari si intendono anche gli strumenti finanziari dicui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende dauno strumento finanziario di cui all’articolo 180,comma 1, lettera a).–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-

nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 185. Manipolazione del mercato. 1. Chiun-que diffonde notizie false o pone in essere operazio-ni simulate o altri artifizi concretamente idonei aprovocare una sensibile alterazione del prezzo distrumenti finanziari, è punito con la reclusione dauno a sei anni e con la multa da euro ventimila aeuro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triploo fino al maggiore importo di dieci volte il prodottoo il profitto conseguito dal reato quando, per la rile-vante offensività del fatto, per le qualità personalidel colpevole o per l’entità del prodotto o del profit-to conseguito dal reato, essa appare inadeguataanche se applicata nel massimo.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-

nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 186. Pene accessorie. 1. La condanna pertaluno dei delitti previsti dal presente capo importal’applicazione delle pene accessorie previste dagliarticoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale peruna durata non inferiore a sei mesi e non superiore adue anni, nonché la pubblicazione della sentenza sualmeno due quotidiani, di cui uno economico, a dif-fusione nazionale.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-

nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 187. Confisca. 1. In caso di condanna per unodei reati previsti dal presente capo è disposta la con-

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fisca del prodotto o del profitto conseguito dal reatoe dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca anorma del comma 1, la stessa può avere ad oggettouna somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 siapplicano le disposizioni dell’articolo 240 del codi-ce penale.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

CAPO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-bis. Abuso di informazioni privilegiate.1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituiscereato, è punito con la sanzione amministrativa pecu-niaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque,essendo in possesso di informazioni privilegiate inragione della sua qualità di membro di organi diamministrazione, direzione o controllo dell’emitten-te, della partecipazione al capitale dell’emittente,ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di unaprofessione o di una funzione, anche pubblica, o diun ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni,direttamente o indirettamente, per conto proprio oper conto di terzi su strumenti finanziari utilizzandole informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori delnormale esercizio del lavoro, della professione, del-la funzione o dell’ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse,al compimento di taluna delle operazioni indicatenella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applicaa chiunque essendo in possesso di informazioni pri-vilegiate a motivo della preparazione o esecuzionedi attività delittuose compie taluna delle azioni dicui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finan-ziari si intendono anche gli strumenti finanziari dicui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende dauno strumento finanziario di cui all’articolo 180,comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applicaanche a chiunque, in possesso di informazioni privi-legiate, conoscendo o potendo conoscere in base adordinaria diligenza il carattere privilegiato dellestesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previstedai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo ofino al maggiore importo di dieci volte il prodotto oil profitto conseguito dall’illecito quando, per le qua-lità personali del colpevole ovvero per l’entità delprodotto o del profitto conseguito dall’illecito, esseappaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo iltentativo è equiparato alla consumazione. –––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-

nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 187-ter. Manipolazione del mercato. 1. Sal-ve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,è punito con la sanzione amministrativa pecuniariada euro ventimila a euro cinque milioni chiunque,tramite mezzi di informazione, compreso INTER-NET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, vocio notizie false o fuorvianti che forniscano o sianosuscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuor-vianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimentodella loro attività professionale la diffusione delleinformazioni va valutata tenendo conto delle normedi autoregolamentazione proprie di detta professio-ne, salvo che tali soggetti traggano, direttamente oindirettamente, un vantaggio o un profitto dalla dif-fusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituiscereato, è punito con la sanzione amministrativa pecu-niaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita cheforniscano o siano idonei a fornire indicazioni falseo fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o alprezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita checonsentono, tramite l’azione di una o di più personeche agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mer-cato di uno o più strumenti finanziari ad un livelloanomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che uti-lizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o diespediente;

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false ofuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o alprezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) eb), non può essere assoggettato a sanzione ammini-strativa chi dimostri di avere agito per motivi legit-timi e in conformità alle prassi di mercato ammessenel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previstedai commi precedenti sono aumentate fino al triploo fino al maggiore importo di dieci volte il prodottoo il profitto conseguito dall’illecito quando, per lequalità personali del colpevole, per l’entità del pro-dotto o del profitto conseguito dall’illecito ovveroper gli effetti prodotti sul mercato, esse appaionoinadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sen-tita la CONSOB ovvero su proposta della medesi-ma, può individuare, con proprio regolamento, in

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conformità alle disposizioni di attuazione delladirettiva 2003/6/CE adottate dalla Commissioneeuropea, secondo la procedura di cui all’articolo 17,paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie,anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commiprecedenti, rilevanti ai fini dell’applicazione delpresente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposi-zioni, gli elementi e le circostanze da prendere inconsiderazione per la valutazione dei comportamen-ti idonei a costituire manipolazioni di mercato, aisensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizionidi attuazione della stessa.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-

nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 187-quater. Sanzioni amministrative acces-sorie. 1. L’applicazione delle sanzioni amministrati-ve pecuniarie previste dal presente capo importa laperdita temporanea dei requisiti di onorabilità pergli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitaledei soggetti abilitati, delle società di gestione delmercato, nonché per i revisori e i promotori finan-ziari e, per gli esponenti aziendali di società quota-te, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi diamministrazione, direzione e controllo nell’ambitodi società quotate e di società appartenenti al mede-simo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui alcomma 1 ha una durata non inferiore a due mesi enon superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle san-zioni amministrative pecuniarie previste dal presen-te capo la CONSOB, tenuto conto della gravità del-la violazione e del grado della colpa, può intimare aisoggetti abilitati, alle società di gestione del merca-to, agli emittenti quotati e alle società di revisione dinon avvalersi, nell’esercizio della propria attività eper un periodo non superiore a tre anni, dell’autoredella violazione, e richiedere ai competenti ordiniprofessionali la temporanea sospensione del sogget-to iscritto all’ordine dall’esercizio dell’attività pro-fessionale.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-

nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 187-quinquies. Responsabilità dell’ente. 1.L’ente è responsabile del pagamento di una sommapari all’importo della sanzione amministrativa irro-gata per gli illeciti di cui al presente capo commessinel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresen-tanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o diuna sua unità organizzativa dotata di autonomia finan-ziaria o funzionale nonché da persone che esercitano,anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o allavigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti dicui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguitodall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumen-tata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L’ente non è responsabile se dimostra che le per-sone indicate nel comma 1 hanno agito esclusiva-mente nell’interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 siapplicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. IlMinistero della giustizia formula le osservazioni dicui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agliilleciti previsti dal presente titolo.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-

nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 187-sexies. Confisca. 1. L’applicazione dellesanzioni amministrative pecuniarie previste dal pre-sente capo importa sempre la confisca del prodottoo del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati percommetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca anorma del comma 1, la stessa può avere ad oggettosomme di denaro, beni o altre utilità di valore equi-valente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca dibeni che non appartengono ad una delle persone cuiè applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-

nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

Art. 187-septies. Procedura sanzionatoria. 1. Lesanzioni amministrative previste dal presente caposono applicate dalla CONSOB con provvedimentomotivato, previa contestazione degli addebiti agliinteressati e valutate le deduzioni da essi presentatenei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gliinteressati possono altresì chiedere di essere sentitipersonalmente.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princì-pi del contraddittorio, della conoscenza degli attiistruttori, della verbalizzazione nonché della distin-zione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

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3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioniè pubblicato per estratto nel Bollettino della CON-SOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni edegli interessi coinvolti, possono essere stabilitedalla CONSOB modalità ulteriori per dare pubbli-cità al provvedimento, ponendo le relative spese acarico dell’autore della violazione. La CONSOB,anche dietro richiesta degli interessati, può differireovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazio-ne del provvedimento, quando da questa possa deri-vare grave pregiudizio alla integrità del mercatoovvero questa possa arrecare un danno sproporzio-nato alle parti coinvolte.

4. Avverso il provvedimento di applicazione dellesanzioni previste dal presente capo può proporsi, neltermine di sessanta giorni dalla comunicazione,ricorso in opposizione alla corte d’appello nella cuicircoscrizione è la sede legale o la residenza del-l’opponente. Se l’opponente non ha la sede legale ola residenza nello Stato, è competente la corte d’ap-pello del luogo in cui è stata commessa la violazio-ne. Quando tali criteri non risultano applicabili, ècompetente la corte d’appello di Roma. Il ricorsodeve essere notificato alla CONSOB e depositatopresso la cancelleria della corte d’appello nel termi-ne di trenta giorni dalla notificazione.

5. L’opposizione non sospende l’esecuzione delprovvedimento. La corte d’appello, se ricorrono gra-vi motivi, può disporre la sospensione con decretomotivato.

6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle formepreviste dall’articolo 23 della legge 24 novembre1981, n. 689, in quanto compatibili.

7. Copia della sentenza è trasmessa a cura dellacancelleria della corte d’appello alla CONSOB aifini della pubblicazione per estratto nel Bollettino diquest’ultima.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previstedal presente capo non si applica l’articolo 16 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-

nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota alla presente Parte V.

CAPO IV

POTERI DELLA CONSOB

Art. 187-octies. Poteri della CONSOB. 1. LaCONSOB vigila sulla osservanza delle disposizionidi cui al presente titolo e di tutte le altre disposizio-ni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

2. La CONSOB compie tutti gli atti necessariall’accertamento delle violazioni delle disposizionidi cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essaattribuiti dal presente decreto.

3. La CONSOB può nei confronti di chiunque pos-sa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qual-siasi forma stabilendo il termine per la relativacomunicazione;

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistentistabilendo il termine per la relativa comunicazione;

c) procedere ad audizione personale;d) procedere al sequestro dei beni che possono

formare oggetto di confisca ai sensi dell’ articolo187-sexies;

e) procedere ad ispezioni;f) procedere a perquisizioni nei modi previsti

dall’articolo 33 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’artico-lo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633.

4. La CONSOB può altresì:a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche

amministrazioni, richiedendo la comunicazione didati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cuiall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema infor-mativo dell’anagrafe tributaria secondo le modalitàpreviste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decretolegislativo 12 luglio 1991, n. 212;

b) chiedere l’acquisizione presso il fornitore deidati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196;

c) richiedere la comunicazione di dati personalianche in deroga ai divieti di cui all’articolo 25, com-ma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenutinell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’arti-colo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.413, secondo le modalità indicate dall’articolo 3,comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anchemediante accesso diretto i dati contenuti nell’archi-vio indicato all’articolo 13 del decreto-legge 15dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita con-nessione telematica, ai dati contenuti nella Centraledei rischi della Banca d’Italia, di cui alla delibera-zione del Comitato interministeriale per il credito eil risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e alcomma 4, lettera b), sono esercitati previa autoriz-zazione del procuratore della Repubblica. Dettaautorizzazione è necessaria anche in caso di eserci-zio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e alcomma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversidai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell’artico-lo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilatiai sensi del presente decreto.

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6. Qualora sussistano elementi che facciano presu-mere l’esistenza di violazioni delle norme del pre-sente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordi-nare di porre termine alle relative condotte.

7. È fatta salva l’applicazione delle disposizionidegli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice diprocedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) ef), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e del-le informazioni acquisite o dei fatti accertati, deisequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagliinteressati, i quali sono invitati a firmare il processoverbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi delcomma 3, lettera d), gli interessati possono proporreopposizione alla CONSOB.

10. Sull’opposizione la decisione è adottata conprovvedimento motivato emesso entro il trentesimogiorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agliaventi diritto quando:

a) è deceduto l’autore della violazione;b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi

estranei all’illecito;c) l’atto di contestazione degli addebiti non è

notificato nei termini prescritti dall’articolo 14 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non èstata applicata entro il termine di due anni dall’ac-certamento della violazione.

12. Nell’esercizio dei poteri previsti dai commi 2,3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia difinanza che esegue gli accertamenti richiesti agendocon i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini del-l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto edelle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acqui-siti dalla Guardia di finanza nell’assolvimento deicompiti previsti dal comma 12 sono coperti dalsegreto d’ufficio e vengono, senza indugio, comuni-cati esclusivamente alla CONSOB.

14. Il provvedimento della CONSOB che infliggela sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecuti-vo. Decorso inutilmente il termine fissato per il paga-mento, la CONSOB procede alla esazione delle som-me dovute in base alle norme previste per la riscos-sione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, deglienti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l’autore della violazione esercitaun’attività professionale, il provvedimento cheinfligge la sanzione è trasmesso al competente ordi-ne professionale.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

Art. 187-nonies. Operazioni sospette. 1. I sogget-ti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo uni-co nazionale e le società di gestione del mercatodevono segnalare senza indugio alla CONSOB le

operazioni che, in base a ragionevoli motivi, posso-no ritenersi configurare una violazione delle disposi-zioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabili-sce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti atale obbligo, gli elementi e le circostanze da prende-re in considerazione per la valutazione dei comporta-menti idonei a costituire operazioni sospette, nonchéle modalità e i termini di tali segnalazioni.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

CAPO V

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI

Art. 187-decies. Rapporti con la magistratura.1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dalcapo II il pubblico ministero ne informa senza ritar-do il Presidente della CONSOB.

2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pub-blico ministero, con una relazione motivata, la docu-mentazione raccolta nello svolgimento dell’attivitàdi accertamento nel caso in cui emergano elementiche facciano presumere la esistenza di un reato. Latrasmissione degli atti al pubblico ministero avvieneal più tardi al termine dell’attività di accertamentodelle violazioni delle disposizioni di cui al presentetitolo, capo III.

3. La CONSOB e l’autorità giudiziaria collaboranotra loro, anche mediante scambio di informazioni, alfine di agevolare l’accertamento delle violazioni dicui al presente titolo anche quando queste non costi-tuiscono reato. A tale fine la CONSOB può utilizzarei documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardiadi finanza nei modi e con le forme previsti dall’arti-colo 63, primo comma, del decreto del Presidente del-la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall’articolo33, terzo comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

Art. 187-undecies. Facoltà della CONSOB nelprocedimento penale. 1. Nei procedimenti per ireati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOBesercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice diprocedura penale agli enti e alle associazioni rap-presentativi di interessi lesi dal reato.

2. La CONSOB può costituirsi parte civile erichiedere, a titolo di riparazione dei danni cagiona-ti dal reato all’integrità del mercato, una sommadeterminata dal giudice, anche in via equitativa,tenendo comunque conto dell’offensività del fatto,delle qualità personali del colpevole e dell’entità delprodotto o del profitto conseguito dal reato.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

Art. 187-duodecies. Rapporti tra procedimentopenale e procedimento amministrativo e di oppo-

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sizione. 1. Il procedimento amministrativo di accer-tamento e il procedimento di opposizione di cuiall’articolo 187-septies non possono essere sospesiper la pendenza del procedimento penale avente adoggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamentodipende la relativa definizione.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

Art. 187-terdecies. Esecuzione delle pene pecu-niarie e delle sanzioni pecuniarie nel processopenale. 1. Quando per lo stesso fatto è stata applica-ta a carico del reo o dell’ente una sanzione ammini-strativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 195, la esa-zione della pena pecuniaria e della sanzione pecunia-ria dipendente da reato è limitata alla parte ecceden-te quella riscossa dall’Autorità amministrativa.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

Art. 187-quaterdecies. Procedure consultive. 1.La CONSOB definisce entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente disposizione, conproprio regolamento, le modalità e i tempi delle pro-cedure consultive da attivare, mediante costituzionedi un Comitato, con organismi rappresentativi deiconsumatori e dei prestatori di servizi finanziari edegli altri soggetti vigilati, in occasione delle modi-fiche regolamentari in materia di abusi di mercato ein altre materie rientranti nelle proprie competenzeistituzionali.–––––––––––

Vedi nota sub Titolo I-BIS.

2.

DECRETO 4 agosto 2000, n 269. Regolamen-to istitutivo dell’anagrafe dei rapporti di con-to e di deposito previsto dall’articolo 20, com-ma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 413.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dl CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO EIL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l’articolo 20 comma 4, della legge 30 dicem-bre 1991, n. 413;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4. della legge 23agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° dicem-bre 1993, n. 487, convertito con modificazioni, dal-la legge 29 gennaio 1994, n. 71:

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415:Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nel-

la adunanza generale del 23 luglio 1992 e relativo adalla prima stesura del presente regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Sato espresso dal-la sezione consultiva per gli atti normativi nella adu-nanza del 28 settembre 1998 e relativo ad unaseconda stesura del presente regolamento;

Sentito il garante per la tutela delle persone e dialtri soggetti rispetto al trattamento dei dati perso-nali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dal-la sezione consultiva per gli atti normativi nelle adu-nanze del 17 aprile e 26 giugno 2000;

Considerato che gli elementi identificativi dei sog-getti che intrattengono rapporti di conto o di deposi-to con gli intermediari creditizi o finanziari e con lePoste italiane S.p.a.. sono contenuti nell’archiviounico informatico previsto dal decreto-legge 3 mag-gio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dal-la legge 5 luglio 1991 n. 197 e che detto archivio ètenuto da tutti gli intermediari creditizi o finanziarie dalle Poste italiane S.p.a.;

Considerato che l’anagrafe dei rapporti di conto edi deposito, da istituirsi sulla base dell’articolo 20,comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, allostato attuale della tecnologia puo essere realizzatacon maggiore efficienza ed economicità attraversola istituzione di un centro operativo in grado di col-legarsi in via telematica con i predetti archivi unici;

Vista la comunicazione al Presidente del Consigliodei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, del-la citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 45082 del 17luglio 2000);

A D O T T Ail seguente regolamento:

Art. 1. Anagrafe dei rapporti di conto o di depo-sito. 1. L’anagrafe dei rapporti di conto e di deposi-to di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30dicembre 1991, n. 413, è istituita mediante la costi-tuzione di un centro operativo, presso il Ministerodel tesoro, del bilancio e della programmazione eco-nomica, titolare del trattamento dei dati, al quale isoggetti di cui all’articolo 4 possono richiedere conriferimento a persone fisiche o giuridiche specifica-mente individuate, l’eventuale esistenza di rapportidi conto o di deposito alle medesime intestati o coin-testati o relativamente ai quali esse agiscono innome e per conto o ne possono dlsporre nell’ambitodell’archivio unico informatico tenuto dagli inter-mediari creditizi o finanziari e dalle Poste italianeS.p.a., ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5luglio 1991, n. 197.

2. Ai fini del presente regolamento, per «rapportidi conto o di deposito» si intendono i conti, i depo-siti, nominativi o al portatore, in denaro o in titoli, diqualunque importo, nonché ogni altro rapporto con-

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tinuativo rientrante nell’esercizio dell’attività istitu-zionale dell’intermediario relativo all’amministra-zione o gestione di attivita patrimoniale della clien-tela. Il termine «deposito» non comprende i certifi-cati di deposito e i titoli analoghi; sono esclusi i con-ti transitori bancari ed i rapporti relativi a cassette disicurezza e depositi chiusi.

3. Al centro operativo, quale responsabile della orga-nizzazione e della correttezza della gestione, vienepreposto il dirigente della competente direzione delDipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione economica.

Art. 2. Soggetti presso i quali sono intrattenuti irapporti di conto o di deposito. 1. Le richieste alcentro operativo circa la eventuale esistenza dei rap-porti di conto o di deposito di cui all’articolo 1,comma 1, riguardano i rapporti di conto o di deposi-to intrattenuti presso i seguenti soggetti operanti nelterritorio nazionale, con riferimento ai rapporti dirispettiva titolarità ivi incardinati:

a) banche;b) poste italiane S.p.a.;c) societaà fiduciarie;d) società di intermediazione mobiliare e imprese

di investimento comunitarie ed extracomunitarie;e) agenti di cambio;f) società autorizzate al collocamento a domicilio

di valori mobiliari,g) società di gestione di fondi comuni di investi-

mento mobiliare e società di investimento a capitalevariabile (SICAV);

h) società Monte titoli S.p.a.;i) intermediari di cui alla lettera m) dell’articolo

13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979,n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal-l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio1991 n. 143, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 luglio 1991, n. 197;

l) intermediari individuati ai sensi dell’articolo 5del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Art. 3. Richieste di accesso all’anagrafe. 1. Lerichieste di cui all’articolo 1, comma 1, debbonoessere formulate con la specificazione dei seguentielementi identificativi della persona sottoposta adaccertamento: nome, cognome, luogo e data di nasci-ta, per le persone fisiche; denominazione e sede lega-le, per le persone giuridiche; codice fiscale inentrambi i casi, se in possesso del richiedente; non-ché, limitatamente alle richieste dirette a consentirel’espletamento delle attività fiscali, gli specificimotivi per i quali sono presentate con indicazionedelle sommarie ragioni dell’accertamento e delledisposizioni di legge in forza delle quali tale accerta-mento e le eventuali attività istruttorie sono eseguiti.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono volte aconoscere se, nell’archivio unico informatico tenuto

dai soggetti di cui all’articolo 2, esistono rapporti diconto di deposito alla medesima persona intestati ocointestati o relativamente ai quali essa agisce innome o per conto o ne puo disporre e, in caso posi-tivo, i seguenti ulteriori elementi contenuti nellostesso archivio:

a) il codice identificativo dei soggetti di cui all’ar-ticolo 2 e dell’eventuale succursale ove i rapporticonto o di deposito sono intrattenuti;

b) gli estremi identificativi dei rapporti di conto dideposito. La data di accensione ed eventualmentequella di chiusura;

c) il codice fiscale del titolare, dei cointestari oveesistenti e degli eventuali altri soggetti che agisconoin nome o per conto o che ne possono disporre.

3. I dati relativi ai conti o depositi chiusi sono con-servati nell’anagrafe per un periodo di dieci annidecorrenti dalla data di chiusura del conto o deldeposito.

Art. 4. Soggetti abilitati ad avanzare richiestad’accesso all’anagrafe. 1. La richiesta al centrooperativo e la utilizzazione degli elementi informa-tivi acquisiti sono consentite per l’espletamentodelle attivita fiscali previste dalla legge, degliaccertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizio-ne della prova e delle fonti di prova nel corso di unprocedimento penale, sia in fase di indagini preli-minari, sia nelle fasi processuali successive, ovverodegli accertamenti di carattere patrimoniale per lefinalità di prevenzione previste da specifiche dispo-sizioni di legge per l’applicazione delle misure diprevenzione.

2. Le richieste possono essere avanzate: a) dall’autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti

disposizioni del codice di procedura penale, o dagliufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblicoministero o specificamente designati dal responsabi-le, a livello centrale, dei servizi di cui all’articolo 12del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, converti-to, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203;

b) dall’Ufficio italiano dei cambi, nell’adempi-mento delle disposizioni di cui all’articolo 3 deldecreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,così come sostituito dall’articolo 1 del decreto legi-slativo 26 maggio 1997, n. 153:

c ) dal Ministro dell’interno, dal Capo della polizia– direttore generale della pubblica sicurezza, daiquestori e dal direttore della Direzione investigativaantimafia, quando ricorrono le circostanze di cui alcomma 1, ovvero quelle di cui all’articolo 118, com-ma 1, del codice di procedura penale;

d) dagli esperti del Servizio consultivo ed ispetti-vo tributario (SECIT), dai funzionari del Diparti-mento delle entrate o dagli ufficiali della Guardia difinanza, su autorizzazione, rispettivamente, deldirettore del SECIT, del direttore centrale per l’ac-

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certamento e la programmazione o dei direttoriregionali delle entrate, dei comandanti regionali del-la Guardia di finanza:

e) dal comandante del Nucleo speciale di poliziavalutaria della Guardia di finanza.

3. Nei casi di grave pregiudizio per la tutela degliinteressi attinenti alla sicurezza interna ed interna-zionale dello Stato, il Presidente del Consiglio deiMinistri può disporre che le richieste relative a per-sone o conti e depositi specificamente individuaticon apposito provvedimento trasmesso al centrooperativo, siano sottoposte a preventiva autorizza-zione. In tali casi il centro operativo informa imme-diatamente l’autorità richiedente della necessità diacquisire detta autorizzazione. Sulla richiesta diautorizzazione il Presidente del Consiglio dei Mini-stri si pronuncia entro trenta giorni.

4. Le modalità di inoltro al centro operativo dellerichieste circa la eventuale esistenza di rapporti diconto o di deposito di cui all’articolo 1, comma 1,nonché le modalità delle risposte del centro operati-vo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro,del bilancio e della programmazione economica, diconcerto con quelli dell’interno e delle finanze, daemanare entro centoventi giorni dalla pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italianadel presente regolamento, sentito il comitato di cuiall’articolo 7.

5. Le autorità procedenti forniscono immediatanotizia agli interessati delle richieste d’informazionedi cui al comma 1, fatti salvi i divieti di comunica-zione e di notificazione previsti dal codice di proce-dura penale o da altra legge.

6. Gli elementi informativi acquisiti ai sensi del-l’articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rappor-ti di conto o di deposito ivi indicati, sono coperti dalsegreto di ufficio.

Art. 5. Societa interbancaria per l’automazio-ne. 1. In relazione alle richieste ricevute, il centrooperativo acquisisce gli elementi informativi circa laeventuale esistenza dei rapporti di conto o di depo-sito di cui all’articolo 1, comma 1, dai soggetti indi-cati nell’articolo 2. Il centro operativo fornisce lerisposte di competenza entro trenta giorni dallarichiesta.

2. Il centro operativo, ai fini dell’acquisizionedei predetti elementi informativi, si avvale del ser-vizio fornito dalla Società interbancaria per l’au-tomazione (S.I.A.), responsabile del trattamentodei dati, attraverso la rete telematica dalla medesi-ma gestita.

3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro,del bilancio e della programmazione economica diconcerto con i Ministri dell’interno e delle finanzesono stabilite le modalità di trasmissione e acquisi-zione, su base consolidata giornaliera, dei dati tra ilcentro operativo e la S.I.A. e quelli tra la S.I.A. ed isoggetti di cui all’articolo 2, nel rispetto dei requisi-

ti di segretezza e sicurezza conformi agli standardse alle compatibilità informatiche e telematiche sta-bilite dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancioe della programmazione economica di attuazionedell’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successivemodifiche e integrazioni, nonché di attuazione del-l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificheed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni con-tenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. Con apposita convenzione stipulata tra il centrooperativo e la S.I.A. ed approvata con decreto delMinistro del tesoro, del bilancio e della programma-zione economica, sentiti i Ministri dell’interno e del-le finanze, sono stabilite le procedure tecnico-opera-tive per lo svolgimento del servizio, e la disciplinadei relativi oneri e le modalità del controllo del cen-tro operativo sulla regolarità e correttezza del servi-zio espletato dalla S.I.A.

Art. 6. Obblighi di riservatezza. 1. Tutti i sog-getti che hanno notizia di elementi informativiacquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, circa laesistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indi-cati, sono personalmente responsabili per la viola-zione degli obblighi di riservatezza derivanti dallautilizzazione e dalla diffusione degli elementi infor-mativi stessi.

2. Per ogni richiesta circa la eventuale esistenzadei rapporti di conto o di deposito di cui all’articolo1, comma 1, il centro operativo deve conservarememoria dell’autorità richiedente, della data in cuila richiesta è pervenuta e di quella di trasmissionealla S.I.A., nonché degli operatori del centro opera-tivo che sono intervenuti nella procedura. Analogamemoria dovrà essere conservata della data in cui laS.I.A. ha fornito la risposta e di quella di trasmissio-ne all’autorità richiedente, nonché degli operatoridel centro operativo che sono intervenuti nella pro-cedura.

3. Il responsabile del centro operativo segnala alleautorità competenti per i controlli sull’osservanzadelle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché alleautorità preposte alla vigilanza di settore, eventualiirregolarità rilevate nella tenuta dell’archivio unicoinformatico da parte dei soggetti indicati nell’arti-colo 2.

4. Le autorità indicate al comma 3 informano ilresponsabile del centro operativo di eventuali ano-malie rilevanti per i1 funzionamento del centro ope-rativo stesso emerse a causa e nell’esercizio delleloro funzioni di controllo.

5. Il personale della S.I.A. addetto ai servizi ope-rativi dell’anagrafe ha l’obbligo di riservatezza in

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ordine a tutte le richieste pervenute dal centro ope-rativo.

Art. 7. Comitato di garanzia. 1. Presso il Mini-stero del tesoro, del bilancio e della programmazio-ne economica è costituito, con decreto del Ministroda emanare entro trenta giorni dalla data di pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana del presente regolamento, un Comitato digaranzia composto da:

a) un magistrato amministrativo o contabile de-signato dall’organo di autogoverno della magistratu-ra di appartenenza, con qualifica non inferiore aquella di consigliere, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante effettivo ed uno supplente perognuna delle seguenti amministrazioni, con qualifi-ca non inferiore a quella di dirigente:

1) Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica;

2) Ministero dell’interno;3) Ministero delle flnanze;4) Ministero della giustizia;5) Banca d’Italia;6) Uffcio italiano dei cambi.2. Il Comitato di garanzia è attivato, in sede consul-

tiva, dal responsabile del centro operativo per la riso-luzione di questioni relative all’attività del medesimocentro operativo ed esprime il proprio parere entrosessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termineil parere si intende reso positivamente.

3. Il parere del Comitato di garanzia deve essereacquisito a proposito delle modalità di inoltro dellerichieste circa la eventuale esistenza dei rapporti diconto o di deposito di cui all’articolo 1, comma 1 edi acquisizione delle relative risposte, di cui all’arti-colo 4, comma 4 e all’articolo 5, comma 3, con par-ticolare riferimento ai requisiti di segretezza e disicurezza, nonché a proposito dei contenuti dellaconvenzione di cui all’articolo 5, comma 4.

4. Il Comitato di garanzia esercita in piena indi-pendenza le funzioni attribuitegli dal presente rego-lamento; i suoi membri durano in carica cinque annie il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

5. Il Comitato di garanzia stabilisce le modalità delproprio funzionamento e decide a maggioranza deisuoi componenti, previa eventuale istruttoria. Nelcaso di parità di voti, prevale il voto del presidente.Le sedute sono valide con la presenza di quattrocomponenti.

6. In caso di assenza o impedimento del presidentele relative funzioni sono esercitate dal rappresentantedel Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica o, in sua assenza o impedi-mento, rappresentante del Ministero dell’interno.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assi-curate dalla competente direzione del Dipartimentodel tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio edella programmazione economica.

8. L’attività dei componenti del Comitato di garan-zia è svolta a titolo gratuito.

Art. 8. Richieste escluse. 1. Le richieste al centrooperativo circa la eventuale esistenza del rapporto diconto o di deposito di cui all’articolo 1. comma 1,sono escluse per i rapporti di conto o di depositointrattenuti con le sezioni di tesoreria provincialedello Stato, la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano deicambi, per quelli intrattenuti dagli uffici delle pub-bliche amministrazioni nonché per quelli che inter-corrono tra gli intermediari abilitati di cui all’artico-lo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,n. 197.

Art. 9. Criteri procedurali e misure di sicurez-za. 1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, sidotano del programma informatico necessario perl’invio delle richieste di accertamento e la ricezionedelle relative risposte per il tramite del centro ope-rativo.

2. Il flusso delle informazioni tra le autorità richie-denti ed il centro operativo avviene tramite inter-connessioni informatiche compatibili.

3. Il flusso delle informazioni tra il centro operati-vo e la S.I.A. e tra quest’ultima ed i soggetti di cuiall’articolo 2 avviene attraverso apposita rete diinterconnessione messa a disposizione dalla S.l.A.sulla base della convenzione di cui al precedentearticolo 5, comma 4.

4. La protezione e la riservatezza delle informa-zioni in transito sulla rete di cui al comma 3 è assi-curata mediante misure di sicurezza di caratterelogico, fisico ed organizzativo, adottate dalla S.I.A.secondo i seguenti criteri:

a) la sicurezza logica o applicativa è assicuratamediante l’utilizzo della crittografia a chiave pub-blica di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 17 novembre 1997, n. 513, ed al decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio1999;

b) la sicurezza fisica è assicurata da meccanismianti intrusione che garantiscono la riservatezza pergli utenti, nonché da tutte le altre misure di sicurez-za richieste per la tutela dei dati personali dalla leg-ge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi comprese quelleindicate nel decreto del Presidente della Repubblica28 luglio 1999, n. 318;

c) la sicurezza organizzativa è realizzata dalla S.I.A.in conformità alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 10. Disposizione finale. 1. L’attuazione delprovvedimento non comporta nuovi o maggiori one-ri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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3.

D.L. 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26 set-tembre 2001, n.224) conv., con modif. dalla L.23 novembre 2001, n. 409 (1) (in G.U. 24novembre 2001, n.274). Disposizioni urgentiin vista dell’introduzione dell’euro in mate-ria di tassazione dei redditi di natura finan-ziaria, di emersione di attività detenuteall’estero, di cartolarizzazione e di altreoperazioni finanziarie. (2) –––––––––––

(1) Entrata in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione.

(2) Il Titolo è stato così sostituito dalla legge diconversione.

CAPO I

DISPOSIZIONI PER ILPASSAGGIO ALL’EURO

Sezione IDisposizioni per il passaggio

all’euro del sistema bancario e finanziario

Art.1. Conversione in euro dei conti ed emissio-ne di titoli di credito.

Omissis3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli

emessi, nonché negli ordini di accreditamento e diaddebitamento in conto in lire impartiti alle bancheentro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come rife-rimenti all’unità euro, da calcolarsi in base ai rispet-tivi tassi di conversione. Ad essi si applicano leregole di arrotondamento definite nel regolamento(CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997.A decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono esse-re emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, seemessi, non valgono come titoli di credito; dallamedesima data non possono essere impartiti allebanche ordini di accreditamento o di addebitamentoin conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facoltàdi versare in conto banconote e monete metalliche inlire fino al 28 febbraio 2002.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 siapplicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti glialtri soggetti che svolgono attività finanziaria.

Art. 1-bis. Conversione in euro dei valori bollati.Omissis

Art. 2. Chiusura degli sportelli, modalità diversamento dell’acconto IVA, anticipo della datadi pagamento degli emolumenti al personale sta-tale.

Omissis

Art. 3. Chiusura del sistema dei pagamenti “BI-REL” e proroga dei termini di adempimento del-le obbligazioni.

Omissis

Sezione IIDisposizioni contro la falsificazione dell’euro

Art. 4. Tutela penale delle banconote e dellemonete in euro non ancora emesse.

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,dopo l’articolo 52-ter è inserito il seguente titolo:

TITOLO IXDISPOSIZIONI A TUTELA DELLE

BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO NON AVENTI CORSO LEGALE

Art. 52-quater. Falsificazione di banconote emonete in euro non aventi corso legale.

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aven-ti corso legale nello Stato sono equiparate le banco-note e le monete metalliche in euro che ancora nonhanno corso legale, nonché i valori di bollo espressiin moneta euro non aventi ancora corso legale.

2. L’equiparazione stabilita dal comma 1 ha effica-cia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002.

3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penalecommessi entro la data di cui al comma 2, le penerispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo,salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevoleabbia posto in circolazione le monete o i valori dibollo successivamente a tale data.

Art. 52-quinquies. Responsabilità amministrativadegli enti per falsità in monete euro non aventi cor-so legale.

1. Per i delitti indicati nell’articolo 25-bis del decre-to legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno adoggetto banconote o monete metalliche in euro cheancora non hanno corso legale ovvero valori di bolloespressi in moneta euro che ancora non ha corso lega-le, si applicano all’ente le sanzioni pecuniarie previstedal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. Ladiminuzione non opera nei casi di falsificazione quan-do il colpevole ha posto in circolazione le monete o ivalori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.

Art. 5. Acquisto o detenzione di ologrammi.Modifica dell’articolo 461 del codice penale.

Omissis. (1)–––––––––––

(1) Reca modificazioni all’art.461 c.p.

Art. 6. Responsabilità amministrativa degli enti.Omissis. (1)

–––––––––––(1) Aggiunge l’art. 25-bis al D.Lgs. 8 giugno

2001, n. 231.

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Art. 7. Trasmissione dei dati e delle informazionisulla falsificazione dei mezzi di pagamento. 1. Perle finalità di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 delConsiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazionisull’impatto economico-finanziario delle falsificazio-ni delle banconote e delle monete metalliche denomi-nate in euro, nonché degli altri mezzi di pagamento,le autorità nazionali competenti ad individuare, rac-cogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonchéle altre informazioni sui casi di falsificazione, tra-smettono al Ministero dell’economia e delle finanze idati e le informazioni di cui dispongono, secondo lemodalità e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, diconcerto con il Ministero dell’interno.

2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati checonsentono di identificare i mezzi di pagamento fal-si così come i dati relativi al numero e alla prove-nienza geografica degli stessi.

3. Per informazioni si intendono tutte le altre noti-zie relative ai casi di falsificazione, ad esclusionedei dati personali.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze e laBanca d’Italia stabiliscono, d’intesa, le modalità e itermini per lo scambio dei dati e delle informazionidi cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 8. Obbligo di ritiro dalla circolazione e ditrasmissione delle banconote e delle monete ineuro sospette di falsità. 1. Le banche e gli altri sog-getti che gestiscono o distribuiscono a titolo profes-sionale banconote e monete metalliche in euro han-no l’obbligo di ritirare dalla circolazione le banco-note e le monete metalliche in euro sospette di fal-sità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente,alla Banca d’Italia e all’Istituto Poligrafico e Zeccadello Stato.

2. La Banca d’Italia e il Ministero dell’economia edelle finanze, nell’àmbito delle rispettive competen-ze, possono emanare disposizioni applicative delcomma 1, anche con riguardo alle misure organizza-tive occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiroe di trasmissione delle banconote e delle monetemetalliche in euro sospette di falsità.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 cheviolano le disposizioni emanate dalla Banca d’Italiao dal Ministero dell’economia e delle finanze, o checomunque non ritirano dalla circolazione ovveronon trasmettono alla Banca d’Italia e all’IstitutoPoligrafico e Zecca dello Stato le banconote omonete metalliche in euro sospette di falsità, è appli-cabile la sanzione amministrativa pecuniaria da tre-mila a quindicimila euro. Si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni dell’articolo 145 deltesto unico di cui al decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385. La competenza ad applicare la sanzio-ne spetta al Ministro dell’economia e delle finanzenei casi riguardanti le monete metalliche in euro e alGovernatore della Banca d’Italia nei casi riguardan-ti le banconote in euro.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIADI TASSAZIONE DEI REDDITI

DI NATURA FINANZIARIA

Art. 9. Disposizioni in materia di equalizzatore.Omissis.

Art.10. Disposizioni in materia di impostasostitutiva sugli interessi, premi ed altri fruttidelle obbligazioni e titoli similari, pubblici e pri-vati.

Omissis.

CAPO III

EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO (1) (2)

–––––––––––(1) Ai sensi dell’art. 20, L. 27 dicembre 2002, n.

279, le disposizioni del presente Capo si applicanoalle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazioneeffettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno2003. Per ulteriori disposizioni in merito, vedi l’art.20, L. n. 279/2002 cit.

(2) Sulla materia vedi anche quanto dispone l’art.6 e seguenti del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 conv.con modif., dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, ripor-tato in questa stessa voce.

Art. 11. Definizioni. 1. Ai fini delle disposizionidi cui al presente capo, si intende per:

a) “interessati”, le persone fisiche, gli enti noncommerciali, le società semplici e le associazioniequiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) “intermediari”, le banche italiane, le societàd’intermediazione mobiliare previste dall’articolo 1,comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioniin materia di intermediazione finanziaria, di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le societàdi gestione del risparmio previste dall’articolo 1,comma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitata-mente alle attività di gestione su base individuale diportafogli di investimento per conto terzi, le societàfiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico pre-visto dall’articolo 201 del predetto testo unico, lePoste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italiadi banche e di imprese di investimento non residenti;

c) “decreto-legge n. 429 del 1982”, il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recantenorme per la repressione della evasione in materia diimposte sui redditi e sul valore aggiunto e per age-volare la definizione delle pendenze in materia tri-butaria;

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d) “decreto-legge n. 167 del 1990”, il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e suc-cessive modificazioni, recante norme in tema dirilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da eper l’estero di denaro, titoli e valori;

e) “decreto-legge n. 143 del 1991”, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e suc-cessive modificazioni, recante provvedimentiurgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli alportatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazio-ne del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

f) [“D.Lgs. n. 213 del 1998”, il decreto legislati-vo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni perl’introduzione dell’euro nell’ordinamento naziona-le, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17dicembre 1997, n. 433] (1);

g) “decreto legislativo n. 319 del 1998”, il decretolegislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordinodell’Ufficio italiano dei cambi, a norma dell’articolo1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

h) “decreto legislativo n. 74 del 2000”, il decre-to legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuo-va disciplina dei reati in materia di imposte sui red-diti e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9della legge 25 giugno 1999, n. 205.–––––––––––

(1) Lettera soppressa dalla legge di conversione.

Art. 12. Rimpatrio. 1. Nel periodo tra il 1°novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessatifiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attra-verso gli intermediari, denaro e altre attività finan-ziarie detenute almeno al 1° agosto 2001, fuori delterritorio dello Stato, senza l’osservanza delle dispo-sizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, pos-sono conseguire gli effetti indicati nell’articolo 14con il versamento di una somma pari al 2,5 per cen-to dell’importo dichiarato delle attività finanziariemedesime, che non è deducibile, nè compensabile,ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le atti-vità così rimpatriate possono essere destinate a qua-lunque finalità, rientrano nel patrimonio personale ei relativi guadagni rientrano conseguentemente nelreddito imponibile. (1)

2. In luogo del versamento della somma di cui alcomma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimocomma, gli interessati possono sottoscrivere, per unimporto pari al 12 per cento dell’ammontare delle atti-vità finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all’ar-ticolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da ren-dere equivalente alla somma dovuta il differenziale trail valore nominale e la quotazione di mercato.–––––––––––

(1) Vedi anche l’art.1 comma 3-bis, D.L. 22 feb-braio 2002, n. 12, conv., con modif., dalla L. 23aprile 2002, n. 73.

Art. 13. Adempimenti. 1. Gli interessati presenta-no agli intermediari una dichiarazione riservata del-le attività finanziarie rimpatriate, conferendo l’inca-rico di ricevere in deposito le attività provenientidall’estero e optando per il versamento della sommadi cui all’articolo 12, comma 1, ovvero per il confe-rimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli dicui all’articolo 12, comma 2. Nella dichiarazione gliinteressati devono inoltre attestare che le attività darimpatriare erano da essi detenute fuori dal territoriodello Stato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, alme-no al 1° agosto 2001 (1). Con provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicarenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianaentro dieci giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, è approvato il modello di dichiara-zione riservata (2). Per la determinazione del con-trovalore in euro delle attività finanziarie espresse invaluta viene utilizzato il cambio stabilito con appo-sito provvedimento del direttore dell’Agenzia delleentrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sullabase della media dei cambi fissati, ai sensi dell’arti-colo 76, comma 7, del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periododa settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversidal rimpatrio di denaro la somma di cui all’articolo12, comma 1, è commisurata all’ammontare dellealtre attività finanziarie rimpatriate indicato nelladichiarazione riservata.

2. Gli intermediari versano la somma di cui all’ar-ticolo 12, comma 1, secondo le disposizioni conte-nute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, senza effettuare la compensazione dicui all’articolo 17 dello stesso decreto, entro il ter-mine previsto per il versamento delle ritenute relati-ve al mese di ricezione della dichiarazione riservata,trattenendone l’importo dal denaro rimpatriato,ovvero, ove l’interessato non fornisca direttamentela provvista corrispondente, effettuando i disinvesti-menti necessari, anche in mancanza di appositeistruzioni dello stesso. Gli intermediari versano allaBanca d’Italia, entro la data stabilita con il decretodi cui all’articolo 18, comma 2, le somme corri-spondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli dicui all’articolo 12, comma 2.

3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copiadella dichiarazione riservata. Gli intermediari comu-nicano all’amministrazione finanziaria, entro il ter-mine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d’im-posta, l’ammontare complessivo delle attività rim-patriate, quello delle somme di cui all’articolo 12,comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all’artico-lo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione deinominativi dei soggetti che hanno presentato ladichiarazione riservata.

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4. Nei confronti degli intermediari, per la liquida-zione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, irimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cuiall’articolo 12, comma 1, si applicano le disposizio-ni in materia di imposte sui redditi.–––––––––––

(1) Il termine per la presentazione della dichiara-zione riservata di cui al comma 1 del presente arti-colo è stato prorogato al 15 maggio 2002 dall’art.1D.L. 22 febbraio 2002, n.12, conv., con modif., dal-la L. 23 aprile 2002, n.73).

(2) Il modello di dichiarazione riservata delle atti-vità emerse è stato approvato, da ultimo, con Provv.23 novembre 2001 (pubblicato in G.U. 29 novembre2001, n. 278).

Art. 14. Effetti del rimpatrio. 1. Salvo quantostabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivitàfinanziarie effettuato ai sensi dell’articolo 12 e nelrispetto delle modalità di cui all’articolo 13:

a) preclude nei confronti del dichiarante e dei sog-getti solidalmente obbligati, ogni accertamento tri-butario e contributivo per i periodi d’imposta per iquali non è ancora decorso il termine per l’azione diaccertamento alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, limitatamente agli imponibili rappre-sentati dalle somme o dalle altre attività costituiteall’estero e oggetto di rimpatrio;

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie eprevidenziali e quelle previste dall’articolo 5 deldecreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alladisponibilità delle attività finanziarie dichiarate;

c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonchéper i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, adeccezione di quelli previsti dall’articolo 4, lettere d)e f), del predetto decreto n. 429 del 1982, relativa-mente alla disponibilità delle attività finanziariedichiarate.

2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di anti-riciclaggio indicati all’articolo 17 e quelli di rileva-zione e comunicazione previsti dagli articoli 1, com-mi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990,gli intermediari non effettuano le comunicazioniall’amministrazione finanziaria previste dall’artico-lo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990.Gli intermediari non devono comunicare all’ammi-nistrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tri-butari, dati e notizie concernenti le dichiarazioniriservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma ei titoli di cui all’articolo 12, commi 1 e 2.

3. Per quanto riguarda la non comunicazioneall’amministrazione finanziaria disposta dal comma2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati enotizie indicati nel comma 2, gli intermediari devo-no comunicare alla medesima amministrazione idati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate,nonché quelli eccedenti i medesimi.

4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi dellevigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le noti-zie relativi alle dichiarazioni riservate ove sianorichiesti in relazione all’acquisizione delle fonti diprova e della prova nel corso dei procedimenti e deiprocessi penali, nonché in relazione agli accertamen-ti per le finalità di prevenzione e per l’applicazione dimisure di prevenzione di natura patrimoniale previsteda specifiche disposizioni di legge ovvero per l’atti-vità di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri rea-ti, con particolare riguardo alle norme antiterrorismononché per l’attività di contrasto del delitto di cuiall’articolo 416-bis del codice penale.

5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto dirimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettua-re le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 deldecreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d’im-posta in corso alla data di presentazione delladichiarazione riservata, nonché per quello preceden-te, ove la dichiarazione medesima sia presentata nelperiodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002. Restanofermi gli obblighi di dichiarazione all’Ufficio italia-no dei cambi previsti dall’articolo 3 del predettodecreto-legge n. 167 del 1990.

5-bis. Relativamente alle attività finanziarie rim-patriate diverse dal denaro, gli interessati considera-no quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti glieffetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto,l’importo risultante da apposita dichiarazione sosti-tutiva di cui all’articolo 6, comma 3, del decretolegislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quel-lo indicato nella dichiarazione riservata. In quest’ul-timo caso gli interessati comunicano all’intermedia-rio, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decretolegislativo, la ripartizione dell’importo complessivoindicato nella dichiarazione riservata fra le diversespecie delle predette attività.

6. In caso di accertamento, gli interessati possonoopporre agli organi competenti gli effetti preclusivie estintivi di cui al comma 1 con invito a controlla-re la congruità della somma di cui all’articolo 12,comma 1, in relazione all’ammontare delle attivitàindicato nella dichiarazione riservata, ovvero l’effet-tività della sottoscrizione dei titoli di cui all’articolo12, comma 2. Previa adesione dell’interessato, lebasi imponibili fiscali e contributive determinatedalle amministrazioni competenti sono definite finoa concorrenza degli importi dichiarati.

7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effettidi cui al presente articolo quando, alla data di pre-sentazione della dichiarazione riservata, una delleviolazioni delle norme indicate al comma 1 è statagià constatata o comunque sono già iniziati accessi,ispezioni e verifiche o altre attività di accertamentotributario e contributivo di cui gli interessati hannoavuto formale conoscenza. Il rimpatrio non producegli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c) quan-do per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avvia-

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to il procedimento penale, di cui gli interessati han-no avuto formale conoscenza. (1)

8. Gli interessati possono comunicare agli inter-mediari cui è presentata la dichiarazione riservata iredditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatria-te, percepiti dopo la data di entrata in vigore del pre-sente decreto e prima della presentazione delladichiarazione medesima, fornendo contestualmentela provvista corrispondente alle imposte dovute, chesarebbero state applicate dagli intermediari qualorale attività finanziarie fossero già state depositatepresso gli stessi. Nei confronti degli intermediari siapplica l’articolo 13, comma 4.–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art.1 co.3-ter D.L.22 febbraio 2002, n.12, conv., con modif., dalla L.23 aprile 2002, n.73.

Art. 15. Regolarizzazione delle attività finanzia-rie detenute all’estero. 1. In conformità alle dispo-sizioni del Trattato istitutivo della Comunità euro-pea in materia di libera circolazione dei capitali, gliinteressati che comunque detengono all’estero alladata di entrata in vigore del presente decreto attivitàfinanziarie, possono conseguire gli effetti indicatinell’articolo 14, ad eccezione del comma 8, relati-vamente alle attività finanziarie mantenute all’este-ro e regolarizzate, con il versamento della sommaindicata nell’articolo 12, comma 1, ovvero con lemodalità indicate all’articolo 12, comma 2, nelrispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.

2. Gli interessati presentano agli intermediari ladichiarazione riservata di cui all’articolo 13 delleattività finanziarie oggetto di regolarizzazione,optando per il versamento della somma di cui all’ar-ticolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione deititoli di cui all’articolo 12, comma 2. Alla dichiara-zione riservata deve essere allegata una certificazio-ne degli intermediari non residenti che attesta che leattività corrispondenti agli importi in essa indicatisono in deposito presso i medesimi intermediari.

3. Gli intermediari versano, ai sensi dell’articolo 13,comma 2, la somma indicata all’articolo 12, comma 1,ovvero versano alla Banca d’Italia il controvalore deititoli di cui all’articolo 12, comma 2, ed effettuano lerelative comunicazioni e attestazioni con le modalitàdi cui all’articolo 13, commi 2, 3 e 4.

4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cuiall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 del-lo stesso articolo.

Art. 16. Regolarizzazione di altre attività. 1. Inconformità alle disposizioni del Trattato istitutivo del-la Comunità europea in materia di libera circolazionedei capitali, gli interessati che comunque detengonoalla data di entrata in vigore del presente decreto inve-stimenti ed attività all’estero diversi dalle attività dicui all’articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo

di tempo di cui all’articolo 12, i predetti investimentie attività con le modalità indicate nel predetto artico-lo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista.La regolarizzazione produce gli effetti di cui all’arti-colo 14, ad eccezione del comma 8.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 15, commi 3 e 4.

Art. 17. Disposizioni in materia di antiriciclag-gio. 1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16si applicano le disposizioni concernenti gli obblighidi identificazione, registrazione e segnalazione pre-visti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altredisposizioni in materia penale, di lotta alla crimina-lità organizzata e al terrorismo.

2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 noncostituiscono di per sè elemento sufficiente ai finidella valutazione dei profili di sospetto per la segna-lazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 143del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altrielementi previsti dal medesimo articolo 3 del decre-to-legge n. 143.

2-bis. L’utilizzo delle modalità di cui agli artico-li 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la rego-larizzazione di attività detenute all’estero derivantida reati diversi da quelli per i quali è esclusa lapunibilità ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lette-ra c), non produce gli effetti di cui al medesimoarticolo 14 ed è punito con una sanzione ammini-strativa pecuniaria pari al 100 per cento del valorecorrente delle attività oggetto della dichiarazioneriservata.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis nonsi applicano ai casi di reati già estinti, non punibi-li o non più previsti come tali dall’ordinamento,salvo che per i delitti di associazione per delin-quere di tipo mafioso, di corruzione, di concussio-ne, di estorsione, di sequestro di persona a scopodi estorsione, di usura, di traffico di armi, di trattae commercio di schiavi, di alienazione e acquistodi schiavi, di produzione e traffico illecito disostanze stupefacenti e psicotrope, di associazionefinalizzata al traffico illecito di sostanze stupefa-centi o psicotrope, di associazione per delinquerefinalizzata al contrabbando di tabacchi lavoratiesteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell’ar-ticolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puni-ti con l’ergastolo ovvero con pena edittale noninferiore nel massimo a quindici anni di reclusio-ne. (1)–––––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art.2 D.L. 22 febbraio2002, n.12, conv., con modif., dalla L. 23 aprile2002, n.73.

Art. 18. Assegnazione dei titoli. 1. Nell’ipotesi dicui all’articolo 12, comma 2, il Ministro dell’econo-

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mia e delle finanze assegna, tramite gli intermedia-ri, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandatiall’investimento conferiti con le dichiarazioni riser-vate.

2. Per l’attuazione del comma 1, il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato ad emetteretitoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, lecui caratteristiche, compresi il tasso d’interesse, ladurata, l’inizio del godimento, le modalità e le pro-cedure di assegnazione, sono stabilite con decretodello stesso Ministro, da pubblicare nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana entro la data del26 ottobre 2001.

3. Per l’assegnazione dei titoli di cui all’articolo12, comma 2, gli intermediari devono segnalare allaBanca d’Italia gli importi di cui al medesimo artico-lo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi confe-rito con le dichiarazioni riservate, nei tempi e con lemodalità contenute nel decreto di emissione dei pre-detti titoli.

4. Alla Banca d’Italia sono affidate le operazioni diassegnazione dei titoli di cui al presente articolo.

Art. 19. Disciplina sanzionatoria. 1. Nell’artico-lo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “è punita con la sanzio-ne amministrativa pecuniaria di lire un milione”sono sostituite dalle seguenti: “è punita con la san-zione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cen-to dell’ammontare degli importi non dichiarati e conla confisca di beni di corrispondente valore”;

b) al comma 4, le parole: “è punita con la san-zione amministrativa pecuniaria di lire un milio-ne” sono sostituite dalle seguenti: “è punita con lasanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 percento del-l’ammontare degli importi non dichiara-ti e con la confisca di beni di corrispondente valo-re”;

2. Per la violazione indicata all’articolo 14, com-ma 3, l’intermediario è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria del 25 per cento dell’am-montare degli importi eccedenti quelli indicati nelladichiarazione riservata.

2-bis. L’interessato che attesta falsamente nelladichiarazione prevista dall’articolo 13 la detenzionefuori del territorio dello Stato del denaro o delle atti-vità rimpatriate alla data indicata ai sensi dell’arti-colo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tremesi a un anno. (1)–––––––––––

(1) L’ultimo periodo della lett. f) del comma 1 del-l’art. 6, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, conv., conmodif., dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 ha previstoche «La disposizione di cui all’articolo 19, comma2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, siapplica con riferimento alla data del 31 dicembre2001».

Art. 20. Rilevazioni dell’Ufficio italiano deicambi. 1. Omissis (1)

2. Omissis (1)3. L’Ufficio italiano dei cambi, nell’esercizio del-

l’attività di raccolta delle informazioni per l’elabo-razione delle statistiche sulla bilancia dei pagamen-ti e sulla posizione patrimoniale verso l’estero, asse-gnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 enell’esercizio dell’attività di analisi statistica sui datiaggregati di cui all’articolo 5, comma 10, del decre-to-legge n. 143 del 1991 fissa le modalità di rileva-zione delle attività rimpatriate o regolarizzate.–––––––––––

(1) Comma soppresso dalla legge di conversione.

Art. 21. Disposizioni in materia di economiasommersa. 1. Nell’ambito delle competenze e deipoteri ad essa spettanti, la Guardia di finanza, secon-do direttive generali del Ministro dell’economia edelle finanze, partecipa al piano straordinario diaccertamento, mirato al contrasto dell’economiasommersa, tenendo conto anche dell’esigenza diassicurare il corretto reimpiego delle attività rimpa-triate ai sensi delle disposizioni contenute nel pre-sente capo.

1-bis. All’articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n.383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “30 novembre 2001”sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2002,con indicazione, oltre al numero e alle generalità deilavoratori emersi, del relativo costo del lavoro inmisura non inferiore a quanto previsto dai contratticollettivi nazionali di lavoro di riferimento”;

b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le paroleda “dell’8 per cento” fino alla fine sono sostituitedalle seguenti: “del 7 per cento per il primo periodo,del 9 per cento per il secondo periodo e dell’11 percento per il terzo periodo, e, ai fini dell’assicurazio-ne contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-fessionali, si applicano tassi di premio ridotti rispet-tivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70per cento per il secondo anno e del 65 per cento peril terzo anno”;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis.Per il periodo di imposta in corso alla data di pre-sentazione della dichiarazione di emersione di cui alcomma 1 non si applicano le sanzioni previste ai finidell’imposta sul valore aggiunto per le violazioniconcernenti la liquidazione e i versamenti periodicidi tale imposta, nonché per la mancata presentazio-ne della dichiarazione di inizio attività, e non sonodovuti interessi, a condizione che il versamento del-l’imposta sia effettuato entro il termine previsto peril versamento dovuto in base alla dichiarazione; nonsi applicano altresì le sanzioni previste per l’omessaeffettuazione delle ritenute e dei relativi versamentidovuti fino alla data di presentazione della dichiara-zione”;

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d) al comma 3, dopo le parole: “e dei contributiprevidenziali” sono inserite le seguenti: “e premiassicurativi”;

e) al comma 4, il quarto periodo è sostituito daiseguenti: “I lavoratori possono, a domanda, rico-struire la loro posizione pensionistica relativamenteai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l’im-presa che presenta la dichiarazione di emersione allaquale appartengono alla data del 28 febbraio 2002.La ricostruzione, che avviene esclusivamentemediante contribuzione volontaria, integrata fino adun massimo del 66 per cento della quota a carico deldatore di lavoro dal fondo di cui all’articolo 5 dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di copri-re, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodicontributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavorosvolto presso la suddetta impresa a far data dal 28febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine diogni periodo lavorativo di dodici mesi”;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Le mag-giori entrate derivanti dal recupero di base imponi-bile connessa ai programmi di emersione, con esclu-sione di quelle contributive, affluiscono al fondo dicui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n.388. Con decreto del Ministro dell’economia e del-le finanze, di concerto con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, è determinata la quota desti-nata alla riduzione della pressione contributiva, alnetto delle risorse destinate all’integrazione del con-tributo previdenziale dei lavoratori che si impegna-no nei programmi di emersione ai sensi del comma2, lettera b), del presente articolo, in misura nonsuperiore al 66 per cento della quota residua rispet-to alla contribuzione previdenziale versata, e aglioneri concernenti la eventuale ricostruzione dellaloro posizione previdenziale relativamente agli annipregressi, ai sensi del comma 4 del presente artico-lo, nei limiti delle risorse all’uopo disponibili pressoil fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinatala misura del trattamento previdenziale relativa aiperiodi oggetto della dichiarazione di emersione inproporzione alle quote contributive versate, senzaoneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Conuno o più decreti del Ministro dell’economia e dellefinanze è altresì determinata la quota residua delpredetto fondo destinata al riequilibrio dei contipubblici. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della citatalegge n. 388 del 2000 sono abrogati”;

g) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis.Il Ministro dell’economia e delle finanze procedeannualmente, sentite le organizzazioni sindacali e dicategoria, ad una verifica dei risultati del processo diemersione in base al numero degli imprenditori e deilavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni perincentivare l’emersione dell’economia sommersa,alla differenziazione degli stessi per il settore di atti-vità e ubicazione dei relativi insediamenti produttivie, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contribu-

tiva, nonché delle conseguenti maggiori entratederivanti dal recupero di base imponibile”.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIADI CARTOLARIZZAZIONE

Art. 22. Società per la cartolarizzazione. 1. L’ar-ticolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, èsostituito dal seguente: “Art. 15 (Società per la car-tolarizzazione). - 1. Il Ministero dell’economia edelle finanze è autorizzato a costituire o a promuo-vere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi,di una società a responsabilità limitata con capitalesociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggettoesclusivo la realizzazione di una o più operazioni dicartolarizzazione dei crediti d’imposta e contributi-vi. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi dinatura non tributaria appartenenti allo Stato. Lasocietà può essere costituita anche con atto unilate-rale del Ministero dell’economia e delle finanze;non si applicano in tale caso le disposizioni previstedall’articolo 2497, secondo comma, del codice civi-le. Delle obbligazioni risponde, nei confronti deiportatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti dicui al comma 3, nonché di ogni altro creditore, nel-l’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazio-ne, esclusivamente il patrimonio separato con i benie i diritti di cui al comma 4.

2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolariz-zazione di cui al comma 1 sono individuate con unoo più decreti del Ministro dell’economia e dellefinanze e, se l’operazione di cartolarizzazioneriguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanzadi altro Ministero, con uno o più decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, di concerto con ilMinistro vigilante. All’atto di ogni operazione dicartolarizzazione è nominato un rappresentantecomune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai pote-ri stabiliti in sede di nomina a tutela dell’interessedei portatori dei titoli, approva le modificazioni del-le condizioni dell’operazione.

3. La società di cui al comma 1 finanzia le opera-zioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, median-te emissione di titoli, ovvero mediante assunzione difinanziamenti.

4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al com-ma 1, nonché ogni altro diritto acquisito nell’ambitodelle singole operazioni di cartolarizzazione dallasocietà ivi indicata nei confronti dello Stato, di entipubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separa-to a tutti gli effetti da quello della società stessa e daquello relativo alle altre operazioni. Su ciascunpatrimonio separato non sono ammesse azioni daparte di qualsiasi creditore diverso dai portatori deititoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamentidi cui al comma 3.

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5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei creditidi imposta viene destinato al rimborso dei debiti diimposta o in alternativa, secondo modalità da defi-nirsi, con decreto del Ministro dell’economia e del-le finanze.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi ei finanziamenti assunti dalla società di cui al comma1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia delloStato e sono specificati i termini e le condizioni del-la stessa.

7. Alla società di cui al comma 1 si applicano ledisposizioni contenute nel titolo V del testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, adesclusione dell’articolo 106, commi 2, o 3, lettere b)e c), e 4, e dell’articolo 107, nonché le corrispon-denti norme sanzio-natorie previste dal titolo VIIIdel medesimo testo unico.

8. I titoli emessi dalla società di cui al comma 1sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all’arti-colo 31 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessiall’estero qualora siano ammessi a quotazione inalmeno un mercato regolamentato estero ovvero nesia previsto il collocamento anche sui mercati este-ri. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazio-ne ai finanziamenti concessi da soggetti non resi-denti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei ter-ritori aventi un regime fiscale privilegiato, indivi-duati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessasocietà per finanziare le operazioni di cartolarizza-zione di cui al comma 1, non sono soggetti alleimposte sui redditi.

9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4non è soggetto alle imposte sui redditi, né all’impo-sta regionale sulle attività produttive. Le operazionidi cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti,contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essereper il perfezionamento delle stesse, sono esenti dal-l’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalleimposte ipotecaria e catastale e da ogni altra impo-sta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista daicommi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,sugli interessi ed altri proventi dei conti correntibancari delle società di cui al comma 1.

10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi adoggetto crediti di imposta e contributivi o comunquecrediti in relazione ai quali sia prevista l’iscrizione aruolo ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’articolo 13 della legge 23dicembre 1998, n. 448. I richiami all’INPS ed aidecreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettiva-

mente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, alMinistero dell’economia e delle finanze ed agli entipubblici parte delle operazioni di cui al comma 1,ovvero ai decreti di cui al comma 2.

11. Si applicano le disposizioni della legge 30aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In dero-ga al comma 6 dell’articolo 2 della medesima legge,la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti puòessere svolta, oltre che dalle banche e dagli interme-diari finanziari indicati nel citato comma 6, anchedallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 edagli altri soggetti il cui intervento è previsto dalledisposizioni del presente decreto e dai decreti di cuial comma 2. In tale caso le operazioni di riscossionenon sono oggetto dell’obbligo di verifica di cui alcitato comma 6 della legge n. 130 del 1999”.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTREOPERAZIONI FINANZIARIE

Art. 23. Utilizzazione delle liquidità di societàcontrollate dallo Stato. 1. Il Ministero dell’econo-mia e delle finanze può dare indirizzi a società daesso direttamente o indirettamente controllate e nonquotate in mercati finanziari regolamentati, al fine diottimizzarne la gestione della liquidità.

Art. 24. Anticipo del contributo straordinarioall’INPS. 1. Il pagamento della terza rata dei contri-buti straordinari di cui alle lettere a) e b), comma 2dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n.488, può essere anticipato al 30 novembre 2001.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze sono definite le modalità di corresponsionedel contributo straordinario di cui al comma 1.

Art. 25. Emissione di titoli da rimborsare conazioni di società controllate dallo Stato. 1. Condecreto del Ministro dell’economia e delle finanzesono determinate, anche in deroga alle norme dicontabilità generale dello Stato, denominazione,durata, prezzi e remunerazione, modalità di emissio-ne di titoli, il cui rimborso può essere effettuatoanche attraverso la cessione di azioni detenute dalloStato in società di capitali (1).

2. Con le stesse modalità sono individuate le carat-teristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggettoazioni detenute dallo Stato in società di capitali.

3. Con il medesimo decreto sono individuate lesocietà le cui azioni possono essere cedute o essereoggetto delle operazioni finanziarie ai sensi delcomma 2.

4. Alle cessioni di cui al presente articolo non siapplicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e4 dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994,n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 1994, n. 474.

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5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai finifiscali ai titoli di cui all’articolo 31 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e si considerano emessi all’estero qualora sianoammessi a quotazione in almeno un mercato regola-mentato estero ovvero ne sia previsto il collocamen-to anche sui mercati esteri. Le cessioni di cui al pre-sente articolo non sono soggette alla tassa sui con-tratti di trasferimento delle azioni.–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 4, comma219, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

Art.26. Norma finanziaria.–––––––––––

Articolo soppresso dalla legge di conversione.

Art. 27. Entrata in vigore. 1. Il presente decretoentra in vigore il giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sarà presentato alle Camereper la conversione in legge.

4.

D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 (G.U. 23 febbraio2002, n.46) conv., convertito, con modif. dallaL. 23 aprile 2002, n. 73. (G.U. 24 aprile 2002,n.96). Disposizioni urgenti per il completa-mento delle operazioni di emersione di atti-vità detenute all’estero e di lavoro irregola-re.

Art. 1. Proroga di termini in materia di emer-sione di attività detenute all’estero. 1. Il termineper la presentazione della dichiarazione riservata dicui all’articolo 13 comma 1, del decreto-legge 25settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è proro-gato al 15 maggio 2002.

2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o laregolarizzazione non sono stati possibili, per causeoggettive non dipendenti dalla volontà dell’interes-sato, gli effetti di cui all’articolo 14 del citato decre-to-legge n. 350 del 2001, si producono comunque se:

a) gli interessati presentano entro il 15 maggio2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tral’altro, le cause ostative;

b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comun-que operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiara-zione di cui alla lettera a) è conseguentemente inte-grata.

2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dal-le attività rimpatriate per i quali i soggetti interessa-ti possono avvalersi della disposizione contenuta nelcomma 8 dell’articolo 14 del citato decreto-legge n.350 del 2001 può essere effettuata sulla base del cri-

terio presuntivo indicato nell’articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e suc-cessive modificazioni. In tal caso, sui redditi cosìdeterminati, l’intermediario al quale è presentata ladichiarazione riservata applica una imposta sostitu-tiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 27per cento. (1)

2-ter. L’imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis èprelevata dall’intermediario, anche ricevendo appo-sita provvista dagli interessati, ed è versata entro ilsedicesimo giorno del mese successivo a quello nelquale si è perfezionata l’operazione di rimpatrio. Perle operazioni di rimpatrio già perfezionate alla datadi entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, i soggetti interessati possono avva-lersi della disposizione contenuta nel comma 8 del-l’articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del2001, secondo le modalità previste dal comma 2-bisdel presente articolo, mediante apposita comunica-zione da presentare entro il 15 maggio 2002 all’in-termediario al quale è stata presentata la dichiara-zione riservata. In tal caso, l’imposta sostitutiva dicui al predetto comma 2-bis è versata dall’interme-diario, ricevendo apposita provvista dagli interessa-ti, entro il sedicesimo giorno del mese successivo aquello di ricezione della comunicazione.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenziadelle entrate, da adottare entro dieci giorni, dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, sono stabilitimodalità e contenuti della dichiarazione riservata dicui al comma 2 e della relativa integrazione.

3-bis. Se l’importo totale delle attività finanziarierimpatriate o regolarizzate risultante dall’integrazio-ne della dichiarazione riservata di cui alla lettera b)del comma 2 è inferiore a quello indicato nelladichiarazione riservata di cui alla lettera a) dellostesso comma 2, la somma di cui all’articolo 12,comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001,versata in eccedenza, è restituita all’interessato, sen-za corresponsione di interessi e l’intermediario pro-cede alla relativa compensazione ai sensi dell’arti-colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,e successive modificazioni.

3-ter. All’articolo 14 del citato decreto-legge n.350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 èsostituito dal seguente: “Il rimpatrio non produce glieffetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quandoper gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato ilprocedimento penale, di cui gli interessati hannoavuto formale conoscenza”.

–––––––––––(1) Ai sensi dell’art. 20, L. 27 dicembre 2002, n.

279, le disposizioni del presente comma si applica-no alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazio-ne effettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno2003. Per ulteriori disposizioni in merito, vedi l’art.20, L. n. 279/2002 cit.

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Art. 2. Disposizioni in materia di antiriciclag-gio. 1. Omissis (1)–––––––––––

(1) Aggiunge il comma 2-ter all’articolo 17 D.L.25 settembre 2001, n.350 conv., con modif., dalla L.23 novembre 2001, n.409.

Art. 3. Modifiche alle disposizioni in materia dilavoro irregolare. 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n.383, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 1: 1) al comma 1, le parole: “30giugno 2002” sono sostituite dalle seguenti: “30novembre 2002”;

2) al comma 2, dopo le parole: “Per il periodo diimposta” sono inserite le seguenti: “successivo aquello”;

3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le paro-le: “rispetto a quello relativo al periodo d’impostaprecedente” sono sostituite dalle seguenti: “rispettoa quello relativo al secondo periodo d’imposta pre-cedente”;

4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:“2-bis. La contribuzione e l’imposta sostitutivadovute per il primo periodo d’imposta e fino al ter-mine di presentazione della dichiarazione di emer-sione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) delcomma 2, sono trattenute e versate in un’unica solu-zione, entro il termine di presentazione della medesi-ma dichiarazione ovvero, a partire dal predetto ter-mine, in sessanta rate mensili, senza interessi”;

5) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dalseguente: “Per le violazioni concernenti gli obblighidi documentazione, registrazione, dichiarazione diinizio attività, commesse nel primo periodo d’impo-sta agevolato fino alla data di presentazione delladichiarazione di emersione, non si applicano le san-zioni previste ai fini dell’imposta sul valore aggiun-to (IVA), a condizione che il versamento dell’impo-sta sia effettuato entro il termine previsto per il ver-samento dovuto in base alla relativa dichiarazioneannuale IVA”;

6) al comma 4, le parole: “30 giugno 2002”, ovun-que ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30novembre 2002”;

7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:“4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma diemersione e che non risultano già dipendenti del-l’imprenditore sono esclusi, per il periodo antece-dente nonché per il triennio di emersione, dal com-puto dei limiti numerici di unità di personale previ-sti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini del-l’applicazione di specifiche normative ed istituti, adeccezione delle disposizioni in materia di licenzia-menti individuali e collettivi. L’adesione da partedel lavoratore al programma di emersione di cui alpresente articolo, tramite sottoscrizione di specificoatto di conciliazione, ha efficacia novativa del rap-porto di lavoro emerso con effetto dalla data di pre-

sentazione della dichiarazione di emersione e pro-duce, relativamente ai diritti di natura retributiva erisarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conci-liativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice diprocedura civile; dalla stessa data si applicano gliistituti economici e normativi previsti dai contratticollettivi nazionali di lavoro di riferimento”;

8) il comma 7 è sostituito dal seguente:“7. Per intensificare l’azione di contrasto all’econo-mia sommersa, il CIPE definisce un piano straordi-nario di accertamento, operativo dal 6 maggio2002, con il quale sono individuate le priorità diintervento coordinato ed integrato degli organi divigilanza del settore. Al fine di acquisire elementiutili all’attuazione del piano, l’Agenzia delle entra-te invia una richiesta di informazioni ai soggettiindividuati sulla base dei dati in possesso del siste-ma informativo dell’anagrafe tributaria e previden-ziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica uti-lità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobiliregistrati e degli studi di settore. Tale richiesta èfinalizzata anche all’acquisizione di ulteriori ele-menti di carattere generale correlabili alle irregola-rità del rapporto di lavoro e non preclude l’adesio-ne ai programmi di emersione”;

b) dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:“Art. 1-bis. - (Emersione progressiva) - 1. In alter-nativa alla procedura prevista dall’articolo 1, gliimprenditori presentano al sindaco del comune doveha sede l’unità produttiva, entro il 30 settembre2002, un piano individuale di emersione contenente:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazio-ne ed adeguamento agli obblighi previsti dalla nor-mativa vigente per l’esercizio dell’attività, relativa-mente a materie diverse da quelle fiscale e contribu-tiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi incaso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamentoagli obblighi previsti dai contratti collettivi naziona-li di lavoro in materia di trattamento economico inun periodo comunque non superiore al triennio diemersione;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratoriche si intende regolarizzare;

d) l’impegno a presentare una apposita dichiara-zione di emersione successivamente alla approva-zione del piano da parte del sindaco.

2. Per la presentazione del piano individuale diemersione, gli imprenditori che intendono conser-vare l’anonimato possono avvalersi delle organiz-zazioni sindacali dei datori di lavoro o dei profes-sionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti,dei ragionieri e periti commerciali e dei consulentidel lavoro, che provvedono alla presentazione delprogramma al sindaco con l’osservanza di misureidonee ad assicurare la riservatezza dell’imprendi-tore stesso.

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3. Se il piano individuale di emersione contieneproposte di adeguamento progressivo alle disposi-zioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro inmateria di trattamento economico, il sindaco sotto-pone la questione al parere della commissione pro-vinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cuiall’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre1998, n. 448, e successive modificazioni, ove isti-tuita. La commissione esprime il parere entro quin-dici giorni dalla ricezione della richiesta; decorsotale termine il sindaco procede, comunque, ai sensidel comma 5 (1).

4. Il sindaco approva il piano individuale di emer-sione nell’ambito delle linee generali definite dalCIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’ar-ticolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordina-mento e vigilanza.

5. Il sindaco approva il piano di emersione entroquarantacinque giorni dalla sua presentazione, pre-vie eventuali modifiche concordate con l’interessatoo con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respingeil piano stesso. Con il provvedimento di approvazio-ne del piano, il sindaco dispone, contestualmente,anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prose-cuzione dell’attività.

6. Il sindaco o l’organo di vigilanza delegato veri-fica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei terminifissati, l’avvenuto adeguamento o regolarizzazioneagli obblighi previsti dalla normativa vigente, dan-done comunicazione all’interessato. L’adeguamentoo la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effet-ti, come avvenuti tempestivamente e determinanol’estinzione dei reati contravvenzionali e delle san-zioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

7. La dichiarazione di emersione è presentata entroil 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previ-sti dall’articolo 1”;

c) all’articolo 3, comma 1, le parole: “di cuiall’articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione”sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 1e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione”.

2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiara-zione di emersione prima della data di entrata invigore della legge di conversione del presente decre-to resta ferma l’applicazione del regime di incentivofiscale per il periodo d’imposta in corso alla data dientrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001,e per i due successivi; per i medesimi soggetti siapplicano le disposizioni di maggiore favore recatedai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell’articolo 1 dellalegge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1,lettera a), del presente articolo.

3. Ferma restando l’applicazione delle sanzionipreviste, l’impiego di lavoratori dipendenti nonrisultanti dalle scritture o altra documentazioneobbligatorie, è altresí punito con la sanzione ammi-nistrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, perciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro

calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivinazionali, per il periodo compreso tra l’inizio del-l’anno e la data di constatazione della violazione.

4. Alla constatazione della violazione procedonogli organi preposti ai controlli in materia fiscale,contributiva e del lavoro.

5. Competente alla irrogazione della sanzioneamministrativa di cui al comma 3 è l’Agenzia delleentrate. Si applicano le disposizioni del decreto legi-slativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successivemodificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’arti-colo 16. –––––––––––

(1) La Corte cost., con sentenza del 4 - 12 aprile2005, n. 144, ha dichiarato l’illegittimità costitu-zionale del comma 3 nella parte in cui non ammet-te la possibilità di provare che il rapporto di lavo-ro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1°gennaio dell’anno in cui è stata constatata la viola-zione.

Art. 3-bis. Integrazioni alla disciplina del-l’imposta sostitutiva sugli interessi e altri pro-venti delle obbligazioni e titoli similari. 1. Aldecreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recantemodificazioni al regime fiscale degli interessi,premi ed altri frutti delle obbligazioni e titolisimilari, pubblici e privati, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1, la lettera c) è sosti-tuita dalla seguente:

“c) Banche centrali o organismi che gestisco-no anche le riserve ufficiali dello Stato”;

b) all’articolo 8, comma 3-ter, le parole: “o daBanche centrali estere, anche in relazione all’in-vestimento delle riserve ufficiali dello Stato”sono sostituite dalle seguenti: “da Banche centra-li estere o da organismi che gestiscono anche leriserve ufficiali dello Stato”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applica-no ai redditi di capitale divenuti esigibili nonchéalle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natu-ra finanziaria realizzati a decorrere dalla data dientrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto.

Art. 3-ter. Disposizioni in materia di contra-sto del terrorismo internazionale sul pianofinanziario.

Omissis (1)–––––––––––

(1) Reca modificazioni all’art.1 D.L. 12 ottobre2001, n.369 conv., com modif., dalla L. 14 dicem-bre 2001, n.431

Art. 4. Entrata in vigore. 1. Il presente decretoentra in vigore il giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sarà presentato alle Camereper la conversione in legge.

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5.

D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (G.U. 24dicembre 2002, n. 301) conv., con modif. dal-la L. 21 febbraio 2003, n. 27 (S.O. alla G.U.22 febbario 2003, n. 44). Disposizioni urgen-ti in materia di adempimenti comunitari efiscali, di riscossione e di procedure di con-tabilità. (Estratto)

Art. 6. Emersione di attività detenute all’estero.1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonchédell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alleoperazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuatefino al 30 settembre 2003, relativamente ad attivitàdetenute fuori dal territorio dello Stato alla data del31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni cheseguono (1):

a) la somma da versare è pari al 2,5 per cento del-l’importo dichiarato; il versamento della somma èeffettuato in denaro ed è conseguentemente esclusala facoltà di corrisponderla nelle forme previste dal-l’articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n.350 del 2001 (2);

b) per la determinazione del controvalore in eurodelle attività finanziarie e degli investimenti rimpa-triati o regolarizzati si applica il tasso di cambioindividuato dal provvedimento del direttore dell’A-genzia delle entrate, emanato ai sensi dell’articolo13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del2001;

c) il modello di dichiarazione riservata è approva-to entro dieci giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto (3);

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio odi regolarizzazione gli interessati non sono tenuti adeffettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, converti-to, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227 per il periodo d’imposta in corso alla data dipresentazione della dichiarazione riservata, nonchéper il periodo d’imposta precedente; restano fermigli obblighi di dichiarazione all’Ufficio italiano deicambi previsti dall’articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle atti-vità finanziarie rimpatriate percepiti dal 31 dicem-bre 2001 e fino alla data di presentazione delladichiarazione riservata può essere effettuata sullabase del criterio presuntivo indicato nell’articolo 6del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, converti-to, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, e successive modificazioni. In tale caso sui red-diti così determinati l’intermediario, al quale è pre-

sentata la dichiarazione riservata, applica un’impo-sta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquo-ta del 27 per cento. L’imposta sostitutiva è preleva-ta dall’intermediario, anche ricevendo appositaprovvista dagli interessati, ed è versata entro il sedi-cesimo giorno del mese successivo a quello in cui siè perfezionata l’operazione di rimpatrio;

f) nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c),gli interessati devono attestare che le attività ogget-to di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essidetenute fuori dal territorio dello Stato alla data del31 dicembre 2001. La disposizione di cui all’artico-lo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350del 2001, si applica con riferimento alla data del 31dicembre 2001.

2. Omissis (4).3. Omissis (5). 4. Omissis (6). 5. Omissis (7). 6. [Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di

regolarizzazione effettuate entro il 16 aprile 2003nell’àmbito delle disposizioni che disciplinano l’e-mersione delle attività detenute all’estero di cui alcapo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23novembre 2001, n. 409, la somma da versare è parial 2,5 per cento dell’importo dichiarato. La disposi-zione del presente comma può essere modificatasolo in modo espresso e si applica anche alle opera-zioni di emersione regolate da disposizioni diverseda quelle di cui ai commi da 1 a 5] (8). –––––––––––

(1) Alinea così modificato dall’art. 2, D.L. 24 giu-gno 2003, n. 143 conv., con modif., dalla L. 1° ago-sto 2003, n. 212.

(2) Lettera così modificata dall’art. 2, D.L. n.143/2003 cit.

(3) Il modello di dichiarazione riservata delle atti-vità emerse previsto dalla presente lettera è statoapprovato con provvedimento 2 gennaio 2003 (inG.U. 11 gennaio 2003, n. 8). Successivamente, talemodello è stato poi sostituito con quello allegato alprovvedimento 3 marzo 2003 (pubbl. in G.U. 13marzo 2003, n. 60), corretto con comunicato del 9aprile 2003 (pubbl. in G.U. 9 aprile 2003, n. 83).

(4) Reca modifiche al comma 4 dell’art. 10, D.Lgs.21 novembre 1997, n. 461.

(5) Sostituisce il comma 3 dell’art. 1, D.L. 28 giu-gno 1990, n. 167 conv., con modif., dalla L. 4 ago-sto 1990, n. 227.

(6) Sostituisce il comma 4-bis dell’art. 1, D.L. n.167/1990 cit.

(7) Sostituisce il comma 1 dell’art. 7, D.L. n.167/1990 cit.

(8) Comma abrogato dall’art. 2, D.L. 143/2003cit.

Art. 6-bis. Attività regolarizzate e successiva-mente rimpatriate. 1. Il denaro e le altre attività

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finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nelperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 ai sensidell’articolo 15 del decreto-legge 25 settembre2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere tra-sferiti in Italia dopo la data di presentazione dellarelativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30settembre 2003, con l’applicazione delle disposizio-ni in materia di rimpatrio di cui all’articolo 14 delcitato decreto-legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui alcomma 1, gli interessati presentano richiesta scrittaagli intermediari ai quali è stata presentata la dichia-razione riservata relativa all’operazione di regolariz-zazione, conferendo agli intermediari stessi l’incari-co di ricevere in deposito il denaro e le altre attivitàfinanziarie provenienti dall’estero. Nel caso in cui ilrimpatrio avvenga per il tramite di intermediaridiversi da quelli a cui è stata presentata la dichiara-zione riservata, una copia di quest’ultima va allega-ta alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l’importo totale del denaro e delle altre atti-vità finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 èsuperiore a quello risultante dalla dichiarazioneriservata, le disposizioni in materia di rimpatrio dicui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del2001 si applicano limitatamente all’ammontare indi-cato nella dichiarazione riservata. All’eventualeeccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio dicui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del2001 si applicano a condizione che i soggetti inte-ressati attestino che si tratta di redditi relativi aldenaro e alle altre attività finanziarie trasferiti in Ita-lia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001,con esercizio dell’opzione di cui all’articolo 14,comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001.Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all’ar-ticolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, deldecreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.Se l’importo totale del denaro e delle altre attivitàfinanziarie rimpatriati è inferiore a quello risultantedalla dichiarazione riservata, le disposizioni inmateria di rimpatrio di cui all’articolo 14 del citatodecreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con rife-rimento all’ammontare trasferito in Italia.

4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cuial comma 1 effettuate dopo il 31 luglio 2003 è dovu-ta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro edelle altre attività finanziarie rimpatriati. Gli inter-mediari ai quali è conferito l’incarico di ricevere indeposito il denaro e le altre attività finanziarie ver-sano la somma dello 0,5 per cento secondo le dispo-sizioni contenute nel capo III del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,senza effettuare la compensazione di cui all’articolo17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese succes-sivo a quello in cui il denaro e le altre attività finan-

ziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l’importodal denaro rimpatriato, ovvero, ove l’interessato nonfornisca direttamente la provvista corrispondente,effettuando i disinvestimenti necessari. –––––––––––

Articolo così modificato dall’art. 2, D.L. 24 giu-gno 2003, n. 143 conv., con modif., dalla L. 1° ago-sto 2003, n. 212.

Art. 6-ter. Comunicazione tra intermediari. 1.Nel caso di trasferimento tra intermediari residentiin Italia di denaro e altre attività finanziarie oggettodi rimpatrio ai sensi del presente decreto, nonché deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 novembre 2001, n.409, l’intermediario che effettua il trasferimentorilascia contestualmente apposita comunicazioneall’intermediario che riceve il trasferimento, atte-stando l’ammontare per il quale vige il regime dellariservatezza ai sensi dell’articolo 14, comma 2, delcitato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversaindicazione da parte dell’interessato. L’intermedia-rio che riceve il trasferimento è tenuto al regime diriservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2,del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalladata di ricezione della comunicazione di cui alperiodo precedente.

Art. 6-quater. Regolarizzazione degli adempi-menti degli intermediari. 1. Gli omessi, ritardati oinsufficienti versamenti della somma prevista dal-l’articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizza-ti dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma1 dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del2001 entro il 31 luglio 2003.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare,nei termini e con le modalità di cui al comma 1, iversamenti relativi alle ritenute e alle imposte sosti-tutive di cui all’articolo 14, comma 8, del citatodecreto-legge n. 350 del 2001 e all’articolo 1, com-ma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile2002, n. 73. –––––––––––

Articolo così modificato dall’art. 2, D.L. 24 giu-gno 2003, n. 143 conv., con modif., dalla L. 1° ago-sto 2003, n. 212.

Art. 6-quinquies. Compensazione delle sommerestituite e delle eccedenze di versamento. 1. Lesomme restituite ai sensi del comma 3-bis dell’arti-colo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi del-l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, senza limiti d’im-porto, a decorrere dalla data di ricezione dell’inte-grazione della dichiarazione riservata di cui al prov-

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vedimento del direttore dell’Agenzia delle entratedel 4 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 61 del 13 marzo 2002.

2. Le eccedenze di versamento delle somme previ-ste dagli articoli 6, comma 1, lettera a), e comma 6,e 6-bis, comma 4, del presente decreto, nonché dal-l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settem-

bre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dal-la legge 23 novembre 2001, n. 409, rispetto a quelleeffettivamente dovute possono essere compensatedagli intermediari con le stesse modalità di cui alcomma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto.

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