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IL RECUPERO DEI CREDITI NELL’UE Verona, 19 Giugno 2015 Giurisdizione e competenza tra scelta e vincolo anche alla luce delle novità introdotte dal regolamento n. 1215/2012 (cd. Bruxelles 1 bis) entrato in vigore il 10 gennaio 2015 Dott. Luca Perilli
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23 06 2015 perilli

Jul 22, 2016

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IL RECUPERO DEI CREDITI NELL’UE Giurisdizione e competenza tra scelta e vincolo anche alla luce delle novità introdotte dal regolamento n. 1215/2012 (cd. Bruxelles 1 bis) entrato in vigore il 10 gennaio 2015 Dott. Luca Perilli
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  • IL RECUPERO DEI CREDITI NELLUE Verona, 19 Giugno 2015 Giurisdizione e competenza tra scelta e vincolo anche alla luce delle novit introdotte dal regolamento n. 1215/2012 (cd. Bruxelles 1 bis) entrato in vigore il 10 gennaio 2015

    Dott. Luca Perilli

  • LA CORNICE NORMATIVAConvenzione di Bruxelles del 27 Settembre 1968 (art. 220 del Trattato CE). Convenzione di Lugano (1988-2007)

    Reg. (CE) 44/2011 del 22.12.2000 (art. 65 del Trattato di Amsterdam), in vigore dal 1 marzo 2002. Reg. (UE) n. 1215/2012 del 12.12.2012 (art. 81 del TFUE), in vigore dal 10 Gennaio 2015..

  • LOBBIETTIVO

    Conservare e sviluppare uno spazio di libert sicurezza e giustizia, facilitando laccesso alla giustizia in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

  • LE REGOLE SULLA COMPETENZA Foro generale: il domicilio del convenuto (art. 4)

    Fori speciali alternativi (art. 7): in materia contrattuale, luogo di esecuzione dellobbligazione dedotta in giudizio;e di illecito, luogo in cui levento dannoso avvenuto o pu avvenire.

  • LE REGOLE SULLA COMPETENZAFori protettivi (artt. 10- 23) a tutela della parte debole in caso di contratti di assicurazione e di contratti conclusi da consumatori e da lavoratori.

    Fori esclusivi (art 24): in materia immobiliare, privative industriali, statuto societario, esecuzione.

    Foro esclusivo per volont delle parti (art. 25 proroga di competenza).

  • CASO 1

    Limprenditore GASSER, con sede in Vienna, vende beni mobili allimprenditore ROSSI, con sede in Roma.La societ acquirente ROSSI non paga il corrispettivo contrattuale e, citata in giudizio a Vienna, per ladempimento eccepisce, oltre allinadempimento di GASSER perch il bene viziato, lincompetenza del Tribunale austriaco.

  • CASO 1 Quesito: il giudice di quale Stato competente a conoscere della domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale?

  • CASO 22) La societ GASSER ha stampato sul retro dellordine le proprie condizioni generali di contratto, una delle quali indica il Tribunale di Vienna quale Foro esclusivo competente a conoscere tutte le controversie derivanti dal contratto; ROSSI ha stampato sul retro della conferma dordine ovvero sulla fatture commerciali le proprie condizioni generali di contratto, una delle quali indica il Tribunale Roma quale Foro esclusivo competente a conoscere tutte le controversie derivanti dal contratto.

  • CASO 2ROSSI avvia unazione per la risoluzione del contratto a Roma consegnando allufficiale giudiziario latto di citazione l11 Gennaio 2015.GASSER avvia unazione per il pagamento del prezzo a Vienna depositando presso il tribunale un ricorso per ingiunzione di pagamento del prezzo il 12 gennaio 2015. ROSSI si oppone ed eccepisce la litispendenza.

  • CASO 2

    Quesito: A quali condizioni il tribunale di Roma oppure quello di Vienna pu decidere la controversia?

  • DIRITTO UNIFORME

    Il principio della certezza del diritto nell'ordinamento comunitario e le finalit perseguite dalla Convenzione () esigono che vengano applicate uniformemente in tutti gli Stati contraenti le disposizioni della Convenzione e la giurisprudenza della Corte ad esse riferita.

    Krombach, 28 marzo 2000 in causa C-7/98 Sisro, 11 agosto 1995 in causa C-432/93

  • PRINCIPI INTERPRETATIVI del diritto uniforme Il principio interpretativo di carattere generale seguito dalla Corte quello teleologico.

    Le norme del Regolamento devono essere interpretate con riferimento al sistema ed agli scopi del Regolamento stesso. Kalfelis, 27 settembre 1988 in causa C- 189/87Somafer, 22 novembre 1978 in causa 33/78

  • PRINCIPI INTERPRETATIVIin applicazione del criterio teleologico Principio di difesa. Principio della protezione giuridica delle persone residenti nella UE (Foro del domicilio del convenuto)

    Principio della certezza legale .

    Principio di libera circolazione delle decisioni, che ostacolata dalla pendenza di procedimenti paralleli.

    Principio per il quale i casi dovrebbero essere trattati e decisi dal giudice maggiormente qualificato (o appropriato).

  • CASO 1La norma Articolo 7La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro pu essere convenuta in un altro Stato membro:1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio stata o deve essere eseguita; b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio :- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

  • CASO 1LA GIURISPRUDENZA PRIMA del REG. 44/2001IL METODO ANALITICO

    obbligazione dedotta in giudizio significa obbligazione posta a base dellazione concretamente esercitata.

    Leathertex, 5 Ottobre 1999 in causa C 420/97 Groupe Concorde, 28 Settembre 1999 in causa C-440/97 Custom Made Commercial, 29 giugno 1994 in C-288/92 De Bloos, sentenza 6 Ottobre 1976 in causa 14/76 Tessili, 6 ottobre 1976 in causa 12/76

    Conseguenza: pluralit di Fori.

  • CASO 1LA GIURISPRUDENZA PRIMA del REG 44/2001IL METODO CONFITTUALE

    il luogo in cui lobbligazione stata o devessere eseguita va determinato in conformit alla legge che disciplina lobbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice aditoTessili, Custom Made, Group Concorde, cit.

    Conseguenza: possibili incertezze sul diritto concretamente applicabile.

  • LAPPLICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICIPRINCIPIO DELLA CERTEZZA LEGALE La Corte ha pi volte affermato che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles

    Besix, 19 febbraio 2001 in causa C-256/00,Effer, 4 marzo 1982 in causa 38/81,Handte, 17 giugno 1992 in causa C-26/91Owens Bank, 20 gennaio 1994 in causa C-129/92Custom Made Commercial, 29 giugno 1994 in causa C-288/92, GIE Groupe Concorde e a., 28 settembre 1999 in causa C-440/97

  • LAPPLICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICIPRINCIPIO DELLA CERTEZZA LEGALE- declinazioni -

    Implica linterpretazione delle regole sulla giurisdizione in modo da assicurare certi e prevedibili criteri di giurisdizione.

    Il rispetto per il testo del Regolamento: linterpretazione deve essere in linea od, almeno, non deve essere proibita dalle parole usate dal legislatore comunitario. Nella interpretazione del Regolamento, la Corte tiene in considerazione le parole delle differenti versioni della traduzione del testo nelle lingue dei diversi Stati Membri

    Linterpretazione autonoma di concetti usati nella Convenzione, ove possibile e appropriato.

  • LAPPLICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI

    Implica linterpretazione delle regole sulla giurisdizione in modo da evitare che una molteplicit di Corti abbiano la giurisdizione con riferimento allo stesso rapporto giuridico ed in modo da evitare procedimenti paralleli.

  • LAPPLICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICIPRINCIPIO PER IL QUALE LE LITI DOVREBBERO ESSERE DECISE DAL GIUDICE MAGGIORMANTE QUALIFICATO

    La codificazione delle norme di competenza contenute nel titolo II definisce qual , tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, il giudice maggiormente qualificato dal punto di vista territoriale a conoscere di una controversia".

    La convenzione perviene a questo risultato prevedendo una serie di norme di competenza che dispongono in quali casi, tassativamente elencati nelle sezioni 2 - 6 del titolo II della Convenzione, il convenuto domiciliato o stabilito sul territorio di uno Stato contraente possa, ove si tratti di una norma di competenza speciale, ovvero debba, nell' ipotesi di una norma di competenza esclusiva o di una proroga di competenza, essere citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente

    Handte, 17 giugno 1992 in causa C-26/91

  • CRITERIO ERMENEUTICO DELLA PROSSIMIT DEL GIUDICE ALLA CONTROVERSIA.

    Sono considerazioni attinenti alla buona amministrazione della giustizia e all'utile organizzazione del processo che hanno giustificato l'adozione del criterio di competenza di cui all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles poich il giudice pi idoneo a decidere, in particolare per ragioni di vicinanza alla controversia e di facilit nella gestione delle prove, il giudice del luogo in cui dev essere eseguita l'obbligazione stipulata nel contratto e dedotta in giudizio.

    Besix, 19 febbraio 2001 in causa C-256/00Shevill e a., 7 marzo 1995 in causa C-68/93,Mulox IBC, 13 luglio 1993 in causa C-125/92 Dumez France e Tracoba, 11 gennaio 1990 in causa C-220/88, Shenavai, 15 gennaio 1987 in causa 266/85Tessili, 6 ottobre 1976 in causa 12/76

  • LINTEPRETAZIONE AUTONOMA DEL CONCETTO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTOabbandono del metodo conflittuale?Due ordinanze della Cassazione Civile sez. Un 20 Giugno 2007 nn. 14299 e 14300

    Allorch le parti non abbiano pattuito alcunch in merito, onde determinare il luogo di consegna dei beni rilevante ai fini del radicamento della giurisdizione ai sensi dellart. 5 n. 1 reg. 44/2001 con riguardo ad ogni controversia relativa ad obbligazione nascente dal contratto di compravendita, deve farsi riferimento alla disciplina sostanziale determinata in base alle norme di conflitto del giudice adito, e cos in caso di compravendita internazionale dei beni mobili direttamente in base alle norme della Conv. Vienna del 1980, il cui art. 31 d rilievo al luogo di consegna al vettore della merce compravenduta (nella specie la S.C. ha ritenuto di non condividere la proposta del P.G. secondo cui il termine consegna dovrebbe essere interpretato secondo una visione pragmatica e fattuale, che privilegia il luogo materiale di consegna e dunque il luogo di destinazione finale della merce; ed ha altres precisato che non ricorrono, in casu, i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, alla luce dellevidenza del risultato intepretativo della norma ed in difetto di un qualunque ragionevole dubbio che solo cente di concepire un obbligo di rimessione in capo al giudice nazionale di ultima istanza).

  • Corte di Giustizia Color Drack 3 maggio 2007 in causa C-386/05

    Nellarticolo 5 punto 1 lett. b) del Regolamento il criterio di prossimit dato dal luogo di consegna dei beni in base al contratto.

  • PROCEDIMENTI PARALLELI

    Costi

    Consunzione delle scarse risorse dei Tribunali.

    Conflitto di decisioni.

  • CONTROMISURE LA LITISPENDENZA INTEPRETAZIONE TELEOLOGICA

    Per quel che riguarda pi in particolare l' art . 21 (oggi 23), esso fa parte, con l' art . 22 relativo alla connessione, della sezione 8 del titolo II della convenzione, sezione la quale, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia nella Comunit intesa ad evitare procedimenti paralleli pendenti dinanzi ai giudici di diversi stati contraenti e il contrasto di decisioni che ne potrebbe risultare.

    Gubish, 8 Dicembre 1987 in causa C-144/86

  • CONTROMISURE LA LITISPENDENZA INTERPRETAZIONE AUTONOMA

    Le nozioni utilizzate all' art . 21 per determinare una situazione di litispendenza devono essere considerate autonome.

    Gubish, cit.

  • CONTROMISURE LA LITISPENDENZA LARGA INTERPRETAZIONE AUTONOMA L art. 21 si applica qualora le parti nelle due controversie siano le medesime e le due domande abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo

    Stesso "titolo il medesimo rapporto contrattuale

    Quando si tratta in particolare, come nel caso di specie, della vendita internazionale di beni mobili materiali, ne risulta che la domanda di esecuzione del contratto volta a renderlo efficace, e che la domanda di annullamento e di risoluzione volta appunto a negargli ogni efficacia. La forza obbligatoria del contratto si trova pertanto al centro delle due controversie. E giocoforza constatare che le due controversie hanno il medesimo oggetto, dato che quest' ultima nozione non pu essere ristretta all' identit formale delle due domande.

    Gubish, cit.

  • AUTOMATICIT DELLE REGOLE SULLA LITISPENDENZA

    il giudice adito per secondo, deve sospendere e se il primo giudice accerta la propria competenza, deve dichiarasi incompetente.

  • AUTOMATICITA ED OBBLIGATORIETA DELLE REGOLE SULLA LITISPENDENZA Principio dellequivalenza delle diverse giurisdizioni.Principio della fiducia reciproca tra gli Stati Membri.Principio per il quale ogni giudice nazionale ha pari autorit nel decidere in modo autonomo sulla propria competenza e tale decisione deve essere rispettata dai giudici degli altri Stati Membri

    Overseas Union Insurance, 27 giugno 1991 in causa C-351/89

  • CASO 2 LA NORMAArticolo 27 del RegolamentoQualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

  • LA PROROGA DELLA COMPETENZA FORZA ESCLUSIVA

    I presupposti per l' applicazione di detto articolo vanno interpretati alla luce dell' effetto della proroga di competenza, che quello descludere tanto la competenza determinata dal principio generale sancito dall' art . 2, quanto le competenze speciali di cui agli artt. 5 e 6 della convenzione.

    Estasis Salotti, 14 dicembre 1976 in causa 24/76

  • IL PRINCIPIO DELLAUTONOMIA DELLA PARTI

    L'art. 17 si basa infatti sul riconoscimento dell'autonomia della volont delle parti in materia di attribuzione della competenza ai giudici chiamati a conoscere controversie che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, diverse da quelle che sono espressamente escluse in forza del quarto comma.

    Coreck, 9 novembre 2000 in causa C-387/98 Meeth, sentenza 9 novembre 1978 in causa 23/78

  • CASO 2CORTE DI GIUSTIZIA sentenza del 9 Dicembre 2003 Gasser Questioni pregiudiziali2) Se il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 21, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, possa verificare la competenza del giudice adito preventivamente, qualora il secondo giudice sia competente in via esclusiva in virt di una proroga di competenza ex. art. 17 della medesima Convenzione, oppure se il giudice designato dalle parti debba, nonostante la clausola attributiva di competenza, procedere ex art. 21 della suddetta Convenzione. 3) Se la circostanza che in uno Stato contraente i processi abbiano una lunghezza ingiustificata (e ci a prescindere in larga misura dal comportamento delle parti), tale da poter causare danni anche notevoli ad una parte, comporti che il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 21 non possa pi procedere ai sensi di tale disposizione.

  • Gasser EFFETTI

    Dal Forum shopping al

    Forum running

  • REVISIONE DEL REGOLAMENTO PROPOSTEAnti suit injunctions (Corte di Giustizia, Turner, 27 aprile 2004, C-159/02).Forum non conveniens (Corte di Giustizia, Owusu 1 Marzo 2005 in caso C- 281/02).Controllo sommario e preliminare sullammissibilit dellazione.Termini procedurali.Inversione della regola sulla litispendenza.

  • REGOLAMENTO N. 1215/2012LA SOLUZIONE?Art. 29 Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 31 paragrafo 2

    La regola sulla litispendenza resta integra- Eccezione in caso di proroga del Foro

  • REGOLAMENTO N. 1215/2012INVERSIONE DELLA REGOLAArt. 31 In caso di proroga del Foro.

    Qualunque giudice di uno Stato Membro sospende fino a che il giudice adito in base allaccordo dichiari di non essere competente Se il giudice dichiara di essere competente, latro dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

  • REGOLAMENTO N. 1215/2012problemi aperti Procedimenti paralleli persistono (il primo potrebbe essere in stato avanzato)

    Conflitti in tema di invalidit/nullit/inesistenza della clausola.

    La valutazione sullesistenza di un accordo (prima facie?)

  • IL PRINCIPIO DELLAUTONOMIA DELLA PARTI ll consenso Gasser paragrafi 21-27

    La Corte ha statuito che, subordinando la validit di una clausola attributiva di competenza all'esistenza di una convenzione tra le parti, l'art. 17 della Convenzione vincola il giudice adito a prendere in esame, in primo luogo, se la clausola che gli attribuisce la competenza abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa, e che i requisiti di forma stabiliti dall'art. 17 hanno lo scopo di garantire che detto consenso sia effettivamente provato.

    Coreck, cit. MSG, 20 febbraio 1997 in causa C-106/95Meeth, sentenza 9 novembre 1978 in causa 23/78Estasis Salotti, 14 dicembre 1976 in causa 24/76

  • INTERPRETAZIONE AUTONOMA

    La nozione di "clausola attributiva di competenza" determinante per conferire, in deroga alle regole generali sulla competenza giurisdizionale, una competenza di carattere esclusivo al giudice dello Stato contraente che le parti abbiano designato. Tenuto conto degli scopi e della struttura generale della Convenzione di Bruxelles, necessario, al fine di garantire per quanto possibile la parit e l' uniformit dei diritti e degli obblighi che derivano dalla convenzione per gli Stati contraenti e le persone interessate, evitare di interpretare la suddetta nozione come un semplice rinvio al diritto nazionale di questo o quello Stato interessato. Di conseguenza, cos come peraltro la Corte ha affermato per motivi analoghi a proposito, in particolare, della nozione di "materia contrattuale" e di altre nozioni di cui all' art. 5 della convenzione, applicate come criteri per la determinazione di competenze speciali, la nozione di clausola attributiva di competenza di cui all' art. 17 va considerata come una nozione autonoma.

    Duffryn, 10 Marzo 1992 in causa C-214/89

  • INTERPRETAZIONE AUTONOMA

    I termini abbiano convenuto che figurano all'articolo 17, primo comma, prima frase, della Convenzione non possono essere interpretati nel senso che richiedono che una clausola attributiva di competenza sia formulata in modo tale che sia possibile identificare il giudice competente solo con il suo testo. ' sufficiente che la clausola identifichi gli elementi, oggettivi sui quali le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici dinanzi ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie.

    Coreck, cit.