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Master breve in Diritto delle Successioni
CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e per i Minorenni in collaborazione con la
Scuola Superiore dell’Avvocatura – Fondazione del Consiglio Nazionale Forense _________________________________________________________________________
Un’eventuale accettazione pura e semplice – espressa o tacita che sia – è NULLA, così come la rinuncia al beneficio d’inventario (sia dell’incapace sia del rappresentante). Per l’erede incapace non operano le cause di decadenza dal beneficio d’inventario come qualificate dagli artt. c.c. 493, (alienazione dei beni ereditari) «L’erede decade dal bdi se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari …senza l’autorizzazione giudiziaria…» 494, (omissioni o infedeltà nell’inventario) «Dal bdi decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede … passività non esistenti» 505 (decadenza dal beneficio)
Per l’erede incapace non operano neppure le disposizioni di cui al 487 c.c. 2° comma (termine di 3 mesi per la redazione dell’inventario) e 488 c.c. (dichiarazione in caso di termine fissato dall’Autorità). L’incapace deve redigere l’inventario entro un anno dal compimento della maggiore età.
…segue Il Fallimento eccepisce la PRESCRIZIONE del diritto di accettare l’eredità in capo a TIZIETTO e CAIETTO, ex art 480 c.c.. e che in, l’immobile BETA apparteneva per intero a TIZIO e SEMPRONIO ed era stato conferito dai proprietari in società. Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettano le domande di Tizietto e Caietto, osservando che, quanto alla prescrizione, il termine per accettare l’eredità decorre, non dal compimento della maggiore età - come sostenuto dagli appellanti – ma dall’apertura della successione, perché per i minorenni il diritto può essere esercitato dal loro legale rappresentate.
…segue Inoltre, secondo la Corte, gli appellanti non avevano posto in essere condotte che potessero essere qualificate come accettazione tacita dell’eredità (indipendentemente dal fatto che fossero in possesso dei beni). § L’accatastamento dei beni, § la richiesta di prosecuzione dei lavori presentata al Sindaco del Comune, § la denuncia di successione erano atti successivi al maturare della prescrizione. Per di più, la scrittura del 1984 (tra Tizio e Sempronio) non poteva costituire accettazione compiuta per conto del minore dal leg. Rapp.te, ostandovi il disposto del 471 c.c. Il preliminare di vendita sottoscritto nel 1991, confirmatorio della scrittura del 1984, era comunque successivo al maturare della prescrizione.
La Suprema Corte accoglie il ricorso Rif. normativi 480 c.c. (termine 10 anni) 2942 c.c. punto 1 (incapaci senza rapp.te – sospensione
termine di prescrizione) «La prescrizione rimane sospesa per i minori non emancipati e gli
interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità»
321 c.c. nomina del curatore speciale (da parte del PM, del minore, dei parenti)
Materiale riservato agli iscritti al Master breve in Diritto delle Successioni, organizzato da CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e per i Minoreni, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura – Fondazione del Consiglio Nazionale Forense
Procedura con beneficio d’inventario
Chi è chiamato all'eredità di un defunto può accettarla puramente e semplicemente oppure con beneficio d'inventario (art. 470 cod. civ.). Se si accetta con beneficio d'inventario, il patrimonio del defunto resta distinto dal patrimonio dell'erede. L'erede sarà pertanto tenuto a pagare i debiti del defunto solo nei limiti dell'attivo della massa ereditaria. I termini per fare l'inventario devono essere rispettati: in mancanza, l'erede decade dal beneficio d'inventario (ossia viene considerato erede puro e semplice) e, in alcuni casi, può persino perdere lo stesso diritto di accettare l'eredità.
L’accettazione col beneficio di inventario si può fare con una dichiarazione: § ricevuta da un notaio oppure § ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale (se la dichiarazione è stata ricevuta da un notaio, quest’ultimo deve provvedere entro 10 giorni).
Entro un mese dall’inserimento nel Registro, il Cancelliere deve trascrivere la dichiarazione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari.
Prima o dopo la dichiarazione, l’erede deve fare l’inventario, ossia deve individuare ed elencare le attività e le passività del patrimonio ereditario. A tale scopo, l’erede deve presentare un apposito ricorso in Tribunale affinché sia incaricato un Cancelliere o un Notaio (che può comunque avvalersi di uno stimatore). Una volta redatto il verbale d’inventario, questo va depositato a cura dell’erede nel Registro delle successioni.
Per individuare il termine entro il quale va fatto l’inventario, si distinguono due situazioni. § Se il soggetto chiamato all’eredità è nel possesso di beni ereditari (anche di un solo bene), l’inventario va fatto entro 3 mesi dalla morte o dalla notizia della devoluta eredità (il termine è prorogabile per altri 3 mesi con apposita richiesta al Tribunale). Una volta fatto l’inventario, se il chiamato all’eredità non ha ancora fatto la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, deve farla nei 40 giorni successivi. § Se il soggetto chiamato all’eredità non è nel possesso di alcun bene ereditario, si distingue ulteriormente;
– se il chiamato all’eredità fa prima la dichiarazione di accettazione (e può farla di norma entro 10 anni dalla morte del defunto), deve compiere l’inventario entro 3 mesi dalla dichiarazione);
– se il chiamato fa l’inventario prima della dichiarazione di accettazione, deve poi fare la dichiarazione stessa di accettazione o di rinuncia nei 40 giorni successivi (in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità);
– se qualcuno ha chiesto al Giudice di fissare un termine giudiziale per l’accettazione da parte del chiamato all’eredità (cd actio interrogatoria), il chiamato deve fare l’inventario entro tale termine (prorogabile su istanza al Tribunale).
L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede (art. 490 cod. civ.).
Pertanto, § l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (ad es., l’erede nudo proprietario/de cuius usufruttuario) § l’erede non è obbligato al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni ereditati; § i creditori dell’eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario di
Tizio ha un patrimonio di 100 Tizio è debitore di Caio per 200 Tizio eredita da Sempronio 130 con beneficio d’inventario, Sempronio era debitore di Nevio di 80 Caio e Nevio cercheranno di soddisfarsi sul patrimonio lasciato da Sempronio. Tra i due creditori, sarà però preferito Nevio, ossia il creditore di Sempronio. In compenso, mentre Nevio può soddisfarsi solo sull’eredità e non sul patrimonio personale di Tizio, Caio ben potrà soddisfarsi anche sul patrimonio ereditato da Tizio, nel caso in cui residuasse dell’attivo (es 50).
L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori (art. 496 cod. civ.). L’erede risponde dell’amministrazione dei beni ereditari solamente se agisce con colpa grave (art. 491 cod. civ.). L’erede decade dal beneficio d’inventario se vende o cede o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza aver prima ottenuto l’autorizzazione del Giudice (l’autorizzazione non è necessaria per i beni mobili trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario). Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia (art. 492 cod. civ.). L’erede provvede al pagamento dei creditori del defunto utilizzando i beni ereditati. Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti non possono chiedere di essere pagati con il patrimonio personale dell’erede: questi infatti non può essere costretto al pagamento con i propri beni, a meno che non sia stato intimato alla presentazione del conto e non vi abbia provveduto.
I creditori del defunto possono opporsi all’amministrazione dei beni ereditari da parte dell’erede. In tal caso l’erede non può provvedere ai pagamenti, ma deve avviare un procedimento detto “liquidazione”. Entro e non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, l’erede deve rivolgersi a un Notaio ed inviare ai creditori una raccomandata con l’invito a presentare, entro 30 giorni, le “dichiarazioni di credito”. Scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni di credito, con l’assistenza del Notaio l’erede provvede: • a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie; • a formare lo stato di graduazione, ossia a stilare il progetto di ripartizione e l’ordine con cui i creditori saranno pagati (ciascuno secondo il proprio diritto di prelazione). Compiuto lo stato di graduazione, il Notaio avvisa i creditori con raccomandata. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo. Divenuto definitivo lo stato di graduazione, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari secondo quanto ivi previsto. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede. Il procedimento deve essere osservato scrupolosamente dall’erede, pena la perdita del beneficio d’inventario.
Entro un mese dalla scadenza del termine per presentare le dichiarazioni di credito, se l’erede non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori. Anche in questo caso l’erede deve avvisare con raccomandata i creditori; non solo, l’erede deve anche iscrivere la dichiarazione di rilascio nel Registro delle successioni, annotarla e trascriverla presso gli Uffici dei Registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli Uffici dove sono registrati i beni mobili. Trascritta la dichiarazione di rilascio, il Tribunale nomina un curatore affinché provveda alla liquidazione. L’erede deve quindi consegnare i beni al curatore. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari. Se, al termine del procedimento, resta qualche attività, essa spetta all’erede.
La mediazione obbligatoria nelle cause successorie dal 20 settembre 2013
A partire dal 20 settembre 2013, prima di avviare una causa relativa ad una successione ereditaria è necessario dar corso a un procedimento di mediazione innanzi a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato. Se la mediazione non viene esperita e la causa viene avviata ugualmente, entro la prima udienza il Giudice può rilevare la “non procedibilità” della causa giudiziale.