GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2ª SERIE SPECIALE PARTE PRIMA SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma UNIONE EUROPEA Roma - Lunedì, 6 dicembre 2010 Anno 151° — Numero 95 REGOLAMENTI Regolamento n. 872/2010 della Commissione, del 4 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . . . . . . . . . . Regolamento n. 873/2010 della Commissione, del 4 ottobre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 867/2010, per la campagna 2010/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pubblicati nel n. L 261 del 5 ottobre 2010 Regolamento n. 874/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all’età di 16 settimane [titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento n. 2430/1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regolamento n. 875/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione decennale di un additivo nell’alimentazione animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regolamento n. 876/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . . . . . . . . . . Regolamento n. 877/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica del regolamento n. 869/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pubblicati nel n. L 263 del 6 ottobre 2010 Pag. 5 Pag. 5 » 7 » 7 » 9 » 9 » 12 » 12 » 15 » 15 » 17 » 17 SOMMARIO AVVISO AGLI ABBONATI Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall’anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell’abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini. Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011. Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.
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GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA
2 ª S E R I E S P E C I A L E
P A R T E P R I M A SI PUBBLICAIL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081
Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/bLegge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
UNIONE EUROPEA
Roma - Lunedì, 6 dicembre 2010
Anno 151° — Numero 95
REGOLAMENTI
Regolamento n. 872/2010 della Commissione, del 4 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 873/2010 della Commissione, del 4 ottobre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 867/2010, per la campagna 2010/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pubblicati nel n. L 261 del 5 ottobre 2010
Regolamento n. 874/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all’età di 16 settimane [titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento n. 2430/1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 876/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 877/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica del regolamento n. 869/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pubblicati nel n. L 263 del 6 ottobre 2010
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S O M M A R I O
AVVISO AGLI ABBONATI
Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall’anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell’abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al propriofornitore.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
Regolamento n. 878/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, che modifica l’allegato I del regolamento n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 879/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, che modifica il regolamento n. 554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo di 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 880/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappero di Pantelleria (IGP)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 881/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 882/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota . . . . .
Pubblicati nel n. L 264 del 7 ottobre 2010
Regolamento n. 883/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento (titolare dell’autorizzazione Société industrielle Lesaffre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 884/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, che modifica il regolamento n. 1464/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione dell’additivo «Monteban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 885/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento n. 2430/1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 886/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prleška tünka (IGP)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 887/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento n. 888/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, recante decisione di non fissare il prezzo minimo di vendita del burro per l’ottava gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento n. 446/2010. . .
Regolamento n. 889/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per l’ottava gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento n. 447/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pubblicati nel n. L 265 dell’8 ottobre 2010
DIRETTIVE
Direttiva n. 2010/64 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pubblicata nel n. L 280 del 26 ottobre 2010
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Direttiva n. 2010/66 del Consiglio, del 14 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro . . . . . . . . . . . .
Pubblicata nel n. L 275 del 20 ottobre 2010
Direttiva n. 2010/67 della Commissione, del 20 ottobre 2010, che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti . . . . . . . . .
Pubblicata nel n. L 277 del 21 ottobre 2010
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R E G O L A M E N T I
REGOLAMENTO (UE) N. 872/2010 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale
( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. ( 2 ) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
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ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice«ZZ» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (UE) N. 873/2010 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna
2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di
zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 871/2010 della Commissione (4).
(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.(4) GU L 260 del 2.10.2010, pag. 18.
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ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 5 ottobre 2010
(EUR)
Codice NC Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007. (2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007. (3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
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REGOLAMENTO (UE) N. 874/2010 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2010
relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all'età di 16 settimane [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il
regolamento (CE) n. 2430/1999
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ( 2 ).
(2) Il lasalocid A sodico, numero CAS 25999-20-6, è stato autorizzato per dieci anni a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione ( 3 ) e ai tacchini fino all'età di 12 settimane dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione ( 4 ). Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini, per estendere l'età massima da 12 a 16 settimane e chiedere che l'additivo sia classificato nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 aprile 2010, che nelle condizioni di impiego proposte il lasalocid A sodico non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che tale additivo è efficace per controllare la coccidiosi nei tacchini ( 5 ). Essa ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per controllare il possibile sviluppo di resistenze ai batteri e/o all'Eimeria spp.. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione dell'additivo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
(6) Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre sopprimere le disposizioni relative a tale additivo contenute nel regolamento (CE) n. 2430/1999.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. ( 2 ) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. ( 3 ) GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14. ( 4 ) GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3. ( 5 ) The EFSA Journal 2010; 8(4):1575.
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Articolo 2
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999 è soppressa la voce corrispondente al numero di registrazione dell'additivo E 763, concernente il lasalocid A sodico.
La premiscela e i mangimi composti contenenti l'additivo per mangimi etichettato conformemente al regolamento (CE) n. 2430/1999 possono continuare ad essere immessi sul mercato, rimanere sul mercato ed essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.
Per la CommissioneIl presidente
José Manuel BARROSO
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 875/2010 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2010
relativo all'autorizzazione decennale di un additivo nell'alimentazione animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare gli articoli 3 e 9,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, prima della data di applicazione di detto regolamento.
(3) La domanda di autorizzazione del nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, le osservazioni iniziali su tale domanda sono state trasmesse alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve quindi continuare ad essere trattata conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(5) Il responsabile dell'immissione in circolazione del nicarbazin, numero CAS 330-95-0, ha presentato una do
manda di autorizzazione decennale, come coccidiostatico per polli da ingrasso, in conformità all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel parere del 10 marzo 2010 (3), che il nicarbazin non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che tale additivo è efficace per controllare la coccidiosi nei polli da ingrasso. Dato che la p-nitroanilina, impurità associata al nicarbazin, può dar luogo a residui di questa sostanza, l'Autorità raccomanda che il contenuto di questa impurità sia limitato al livello più basso ottenibile.
(7) La valutazione dimostra che sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione richiesta. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento. In considerazione del parere dell'Autorità, è necessario tuttavia limitare il contenuto dell'impurità p-nitroanilina. Per concedere ai produttori e agli utilizzatori il tempo di adeguarsi, è opportuno applicare questa limitazione dopo un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. (3) EFSA Journal 2010; 8(3):1551.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.
Per la CommissioneIl presidente
José Manuel BARROSO
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 876/2010 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
— 16 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice«ZZ» rappresenta le «altre origini».
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 877/2010 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2010
recante modifica del regolamento (UE) n. 869/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 869/2010 della Commissione (3).
(2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 869/2010.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 869/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 869/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.(3) GU L 259 del 1.10.2010, pag. 7.
— 18 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 6 ottobre 2010
Codice NC Designazione delle merci Dazi all’importazione (1)(EUR/t)
1001 10 00 FRUMENTO (grano) duro di alta qualità 0,00
di media qualità 0,00
di bassa qualità 0,00
1001 90 91 FRUMENTO (grano) tenero da seme 0,00
ex 1001 90 99 FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme
0,00
1002 00 00 SEGALA 8,84
1005 10 90 GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido 0,00
1005 90 00 GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) 0,00
1007 00 90 SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina
8,84
(1) Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,
— 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
— 19 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
30.9.2010-4.10.2010
1) Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
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Frumentotenero (1) Granturco Frumento duro
di alta qualità
Frumento duro di media qualità (2)
Frumento duro di bassa
qualità (3)Orzo
Borsa Minnéapolis Chicago — — — —
Quotazione 221,79 150,02 — — — —
Prezzo FOB USA — — 182,97 172,97 152,97 98,47
Premio sul Golfo — 15,90 — — — —
Premio sui Grandi laghi 13,18 — — — — —
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010]. (2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010]. (3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
2) Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam: 21,00 EUR/t
Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam: 49,72 EUR/t
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 878/2010 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2010
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto
di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 1 ), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ( 2 ) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale di cui all’allegato I di tale regolamento ai punti d’entrata nei territori indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
(2) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l’elenco di cui all’allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
(3) Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze
delle missioni effettuate nei paesi terzi dall’Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali che gli Stati membri sono tenuti a fornire sui controlli effettuati alle frontiere, a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di rivedere l’elenco dell’allegato I di tale regolamento. Occorre segnatamente rivedere l’allegato I eliminando i prodotti di base per i quali le suddette fonti di informazioni mostrano in generale un grado soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza dell’Unione europea alla base dell’introduzione del livello accresciuto di controlli ufficiali.
(4) È opportuno che le modifiche apportate all’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 di cui al presente regolamento si applichino quanto prima, di modo che, da un lato, i prodotti di base cancellati dall’elenco non siano più oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali e, dall’altro, quelli aggiunti possano cominciare a essere sottoposti a tali controlli.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
( 1 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. ( 2 ) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2010.
Per la CommissioneIl presidente
José Manuel BARROSO
— 22 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
ALLEGATO
«ALLEGATO I
A) Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato
Mangimi e alimenti (utilizzazione prevista) Codice NC (1) Paese di
origine Rischio
Frequenza dei controlli fisici e
dei controlli d’identità
(%)
— Arachidi con guscio 1202 10 90 Argentina Aflatossine 10
— Arachidi sgusciate 1202 20 00
— Burro di arachidi 2008 11 10
— Arachidi altrimenti
preparate o conservate
2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
(Mangimi e alimenti)
— Arachidi con guscio 1202 10 90 Brasile Aflatossine 50
— Arachidi sgusciate 1202 20 00
— Burro di arachidi 2008 11 10
— Arachidi altrimenti
preparate o conservate
2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
(Mangimi e alimenti)
Noodle secchi (tagliatelle)
(Alimenti)
ex 1902 Cina Alluminio 10
Oligoelementi (2)
(Mangimi e alimenti)
ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2836 99 11; ex 2836 99 17
Cina Cadmio e piombo 50
— Mango ex 0804 50 00 Repubblica dominicana
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (*)
(Alimenti — frutta e verdure fresche, refrigerate o congelate)
— 23 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
Mangimi e alimenti (utilizzazione prevista) Codice NC (1) Paese di
origine Rischio
Frequenza dei controlli fisici e
dei controlli d’identità
(%)
— Arance, fresche o secche 0805 10 20; 0805 10 80 Egitto Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (**)
10
— Pesche 0809 30 90
— Melegrane ex 0810 90 95
— Fragole 0810 10 00
— Fagioli verdi ex 0708 20 00
(Alimenti — frutta e verdure fresche)
— Arachidi con guscio 1202 10 90 Ghana Aflatossine 50
— Arachidi sgusciate 1202 20 00
— Burro di arachidi 2008 11 10
(Mangimi e alimenti)
Foglie di curry (Bergera/ Murraya koenigii)
(Alimenti — erbe aromatiche)
ex 1211 90 85 India Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (***)
10
— Pimenti (Capsicum
annuum) interi
ex 0904 20 10 India Aflatossine 50
— Pimenti (Capsicum
annuum) tritati o polverizzati
ex 0904 20 90
— Noci moscate (Myristica fragrans)
0908 10 00
— Maci (Myristica fragrans) 0908 20 00
— Zenzero (Zingiber officinale)
0910 10 00
— Curcuma (Curcuma longa) 0910 30 00
(Alimenti — spezie essiccate)
— Arachidi con guscio 1202 10 90 India Aflatossine 10
— Arachidi sgusciate 1202 20 00
— Burro di arachidi 2008 11 10
— Arachidi altrimenti preparate o conservate
2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
(Mangimi e alimenti)
— 24 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
Mangimi e alimenti (utilizzazione prevista) Codice NC (1) Paese di
origine Rischio
Frequenza dei controlli fisici e
dei controlli d’identità
(%)
Semi di melone (egusi,Citrullus lanatus) e prodotti derivati
(Alimenti)
ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99
Nigeria Aflatossine 50
Riso Basmati destinato al consumo umano diretto
(Alimenti — riso lavorato)
ex 1006 30 Pakistan Aflatossine 20
— Pimenti (Capsicum
annuum) interi
ex 0904 20 10 Perù Aflatossine e ocratossina A
10
— Pimenti (Capsicum
annuum) tritati o polverizzati
ex 0904 20 90
(Alimenti — spezie
essiccate)
— Foglie di coriandolo ex 0709 90 90 Thailandia Salmonella (****) 10
— Basilico ex 1211 90 85
— Menta ex 1211 90 85
(Alimenti — erbe aromatiche)
— Foglie di coriandolo ex 0709 90 90 Thailandia Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (*****)
20
— Basilico ex 1211 90 85
(Alimenti — erbe aromatiche)
— Fagiolo asparago (Vignasesquipedalis)
ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 Thailandia Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (*****)
50
— Melanzane 0709 30 00; ex 0710 80 95
— Cavoli 0704; ex 0710 80 95
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”(ad esempio, ex 1006 30: è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano).
(2) Gli oligoelementi ai quali si fa riferimento alla presente voce sono gli oligoelementi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi citati nell’allegato I, punto 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29). Ad essi vanno applicati i controlli rafforzati di cui al presente regolamentoanche qualora siano importati per essere utilizzati negli alimenti.
B) Definizioni
Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche:
i) Sudan I (numero CAS 842-07-9);
ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6);
iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9);
iv) Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).»
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 879/2010 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo di 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L’impiego di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, tacchini da ingrasso e suinetti svezzati è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi (2).
(2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda nella quale chiede una modifica delle condizioni di autorizzazione di tale additivo per mangimi quando è destinato alle galline ovaiole, relativa a una riduzione della dose minima raccomandata di 6- fitasi (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) da 2 000 FTU/kg a 250 FTU/kg. La domanda era corredata dei relativi dati a sostegno della richiesta di modifica.
(3) Nel parere del 10 marzo 2010 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l’additivo 6-fitasi (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) è efficace alla dose minima richiesta di 250 FTU/kg di mangime completo nelle galline ovaiole (3).
(4) Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
(5) Il regolamento (CE) n. 554/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 554/2008 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2010.
Per la CommissioneIl presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.(2) GU L 158 del 18.6.2008, pag. 14. (3) EFSA Journal 2010; 8(3):1550.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
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— 28 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 880/2010 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2010
recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappero di
Pantelleria (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione delle modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).
(2) Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la
Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nellaGazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nellaGazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2010.
Per la CommissioneIl presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. (3) GU C 22 del 29.1.2010, pag. 48.
— 29 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ITALIA
Cappero di Pantelleria (IGP)
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 881/2010 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
— 31 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice«ZZ» rappresenta le «altre origini».
— 32 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 882/2010 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2010
recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di
esportazione per lo zucchero fuori quota
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
(2) Il regolamento (UE) n. 397/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11 (3), stabilisce i suddetti limiti.
(3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 397/2010. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti il 1o ottobre 2010, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 1o ottobre 2010 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate il 1o ottobre 2010 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 69,810682 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 4 ottobre, 5 ottobre, 6 ottobre, 7 ottobre e 8 ottobre 2010 sono respinte.
3. Per il periodo dall'11 ottobre 2010 al 30 settembre 2011 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.(3) GU L 115, dell'8.5.2010, pag. 26.
— 33 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 883/2010 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2010
relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento (titolare dell’autorizzazione Société industrielle
Lesaffre)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale ( 1 ), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda concerne l’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici».
(4) L’impiego del preparato è stato autorizzato per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione ( 2 ), per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 316/2003 della Commissione ( 3 ), per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione ( 4 ), per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione ( 5 ), per i conigli da
ingrasso dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione ( 6 ), per i cavalli dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione ( 7 ), per le capre da latte e le pecore da latte dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione ( 8 ), per gli agnelli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione ( 9 ), per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione ( 10 ) e per le bufale da latte dal regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione ( 11 ).
(5) A sostegno della domanda di autorizzazione del preparato per vitelli da allevamento sono stati presentati nuovi dati. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 aprile 2010 ( 12 ), che nelle condizioni di impiego proposte Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente, e che il suo impiego accresce l’aumento di peso medio giornaliero delle specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6) La valutazione di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. ( 2 ) GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12. ( 3 ) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 15. ( 4 ) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24. ( 5 ) GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.
( 6 ) GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5. ( 7 ) GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 6. ( 8 ) GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3. ( 9 ) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.
( 10 ) GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3. ( 11 ) GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14. ( 12 ) EFSA Journal (2010); 8(4):1576.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.
Per la CommissioneIl presidente
José Manuel BARROSO
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 884/2010 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1464/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione dell'additivo «Monteban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità»).
(3) L'impiego di narasin (Monteban) è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Monteban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (2).
(4) Il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell'autorizzazione di questo additivo per
ridurre il periodo di sospensione prima della macellazione da un giorno a zero giorni. Il titolare dell'autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a supporto della sua domanda.
(5) L'Autorità ha concluso, nel parere del 10 marzo 2010, che l'impiego di Monteban nei polli da ingrasso alla dose massima proposta, senza l'applicazione di un periodo di sospensione, è sicuro per i consumatori e che quindi la richiesta di ridurre il periodo di sospensione da un giorno a zero giorni può essere accolta (3).
(6) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
(7) Il regolamento (CE) n. 1464/2004 va pertanto modificato di conseguenza.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella nona colonna «Altre disposizioni» della tabella figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1464/2004 è soppressa la frase «Somministrazione vietata almeno un giorno prima della macellazione.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.
Per la CommissioneIl presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.(2) GU L 270 del 18.8.2004, pag. 8. (3) EFSA Journal 2010; 8(3):1549.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 885/2010 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2010
relativo all'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento
(CE) n. 2430/1999
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2) Il preparato di narasin, numero CAS 55134-13-9, e nicarbazin, numero CAS 330-95-0, è stato autorizzato per dieci anni a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (3).Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione di detto additivo, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel parere del 7 aprile 2010, che nelle condizioni di impiego proposte il preparato di narasin e nicarbazin non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull'ambiente, e che tali additivi sono efficaci per controllare la coccidiosi nei polli da ingrasso (4). Essa ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per controllare il possibile sviluppo di resistenze ai batteri e/o all'Eimeria spp. Dato che la p-nitroanilina, impurità associata al nicarbazin, può dar
luogo a residui di questa sostanza, l'Autorità raccomanda che il contenuto di questa impurità sia limitato al livello più basso ottenibile. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato di narasin e nicarbazin dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. In considerazione del parere dell'Autorità, è necessario tuttavia limitare il contenuto dell'impurità p-nitroanilina. Per concedere ai produttori e agli utilizzatori il tempo di adeguarsi, è opportuno applicare questa limitazione dopo un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(6) Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre sopprimere le disposizioni relative a tale preparato contenute nel regolamento (CE) n. 2430/1999.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999 è soppressa la voce corrispondente al numero di registrazione dell'additivo E 772, Narasin 80 g/kg — Nicarbazin 80 g/kg (Maxiban G160).
La premiscela e i mangimi composti contenenti l'additivo per mangimi etichettato conformemente al regolamento (CE) n. 2430/1999 possono continuare ad essere immessi sul mercato, rimanere sul mercato ed essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.(3) GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.(4) EFSA Journal 2010; 8(4):1574.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.
Per la CommissioneIl presidente
José Manuel BARROSO
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
REGOLAMENTO (UE) N. 886/2010 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prleška tünka (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Prleška tünka», presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.
Per la CommissioneIl presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.(2) GU C 34 dell'11.2.2010, pag. 8.
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ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
SLOVENIA
Prleška tünka (IGP)
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REGOLAMENTO (UE) N. 887/2010 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l’8 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-12-2010 2a Serie speciale - n. 95
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice«ZZ» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (UE) N. 888/2010 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2010
recante decisione di non fissare il prezzo minimo di vendita del burro per l'ottava gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 446/2010 della Commissione (2)ha aperto una gara per la vendita di burro nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3).
(2) È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.
(3) Sulla base delle offerte ricevute per l'ottava gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per l'ottava gara parziale relativa alla vendita di burro nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 5 ottobre 2010, non è fissato alcun prezzo minimo di vendita del burro.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l’8 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.(2) GU L 126 del 22.5.2010, pag. 17.(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
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REGOLAMENTO (UE) N. 889/2010 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2010
recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per l'ottava gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2)ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3).
(2) È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare
parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.
(3) Sulla base delle offerte ricevute per l'ottava gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
(4) Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per l'ottava gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 5 ottobre 2010, il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere è di 211,60 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l’8 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.(2) GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
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D I R E T T I V E
DIRETTIVA 2010/64/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2010
sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b),
vista l’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d’Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ( 1 ),
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ),
considerando quanto segue:
(1) L’Unione si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni di autorità giudiziarie dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione in materia civile e in materia penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbe la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.
(2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali ( 3 ). L’introduzione al programma stabilisce che il reciproco riconoscimento «deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone».
(3) L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del suddetto principio.
(4) Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di affidamento, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie. Ciò presuppone affidamento non solo nell’adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta applicazione di tali normative.
(5) L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo, la «CEDU») e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo, la «Carta») sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa. La presente direttiva rispetta tali diritti e dovrebbe essere attuata di conseguenza.( 1 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 1.
( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2010. ( 3 ) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.
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(6) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della CEDU, l’esperienza ha dimostrato che questa circostanza non sempre assicura un grado sufficiente di affidamento nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.
(7) Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca è necessaria un’applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti all’articolo 6 della CEDU. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all’interno dell’Unione le norme minime stabilite nella CEDU e nella Carta.
(8) A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali. L’articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), indica «i diritti della persona nella procedura penale» quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime.
(9) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare l’affidamento nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni si dovrebbero stabilire nell’ambito dell’interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali.
(10) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (1). Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia ha invitato ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E).
(11) Il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l’ha integrata nel programma di Stoccolma (punto 2.4), adottato il 10 dicembre 2009. Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi in materia di diritti procedurali minimi
per gli indagati e gli imputati, nonché a valutare la necessità di affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione d’innocenza, in modo da promuovere una migliore cooperazione in tale settore.
(12) La presente direttiva si riferisce alla misura A della tabella di marcia. Essa stabilisce norme minime comuni da applicare nell’ambito dell’interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
(13) La presente direttiva si basa sulla proposta della Commissione di decisione quadro del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, dell’8 luglio 2009, e sulla proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, del 9 marzo 2010.
(14) Il diritto all’interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva facilita l’applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo.
(15) I diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero altresì applicarsi, quali necessarie misure di accompagnamento, all’esecuzione del mandato d’arresto europeo (2) nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero provvedere all’interpretazione e alla traduzione a beneficio delle persone ricercate che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi.
(16) In taluni Stati membri un’autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per comminare sanzioni in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni, non sarebbe ragionevole esigere che l’autorità competente garantisca tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda l’imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e vi sia il diritto a presentare ricorso a una giurisdizione competente in materia penale, la presente direttiva dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a tale ricorso.
(1) GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.
(2) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
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(17) La presente direttiva dovrebbe assicurare un’assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l’equità del procedimento.
(18) L’interpretazione a beneficio degli indagati o degli imputati dovrebbe essere fornita senza indugio. Tuttavia, qualora un certo lasso di tempo trascorra prima che l’interpretazione sia fornita, ciò non dovrebbe costituire una violazione dell’obbligo di fornire l’interpretazione senza indugio, nella misura in cui tale lasso di tempo sia ragionevole date le circostanze.
(19) Le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato dovrebbero essere tradotte a norma della presente direttiva. Gli indagati o gli imputati dovrebbero, tra l’altro, poter spiegare al loro avvocato la loro versione dei fatti, segnalare eventuali dichiarazioni con cui sono in disaccordo e mettere il loro avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a loro difesa.
(20) Ai fini della preparazione della difesa, le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un’altra richiesta procedurale, quale un’istanza di libertà provvisoria, dovrebbero essere tradotte laddove necessario al fine di tutelare l’equità del procedimento.
(21) Gli Stati membri dovrebbero garantire la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se indagati o imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se necessitano dell’assistenza di un interprete. Tale procedura o meccanismo implica che le autorità competenti si accertino opportunamente, anche consultando gli interessati, se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se necessitano dell’assistenza di un interprete.
(22) L’interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.
(23) Il rispetto del diritto all’interpretazione e alla traduzione stabilito nella presente direttiva non dovrebbe arrecare pregiudizio ad alcun altro diritto procedurale sancito dal diritto nazionale.
(24) Gli Stati membri dovrebbero garantire che possa essere esercitato un controllo sull’adeguatezza dell’interpretazione e della traduzione fornite, quando le autorità competenti sono state informate in merito a un determinato caso.
(25) Gli indagati o gli imputati o le persone soggette a procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo dovrebbero avere il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua l’interpretazione, secondo le procedure della legislazione nazionale. Tale diritto non comporta per gli Stati membri l’obbligo di prevedere un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui tale decisione potrebbe essere impugnata e non dovrebbe pregiudicare i termini applicabili all’esecuzione di un mandato di arresto europeo.
(26) Qualora la qualità dell’interpretazione sia considerata insufficiente per garantire il diritto a un processo equo, le autorità competenti dovrebbero poter sostituire l’interprete in questione.
(27) L’obbligo di dedicare un’attenzione particolare a indagati o imputati in posizione di potenziale debolezza, in particolare a causa di menomazioni fisiche che ne compromettono la capacità di comunicare efficacemente, costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all’esercizio dell’azione penale, le autorità di pubblica sicurezza e le autorità giudiziarie dovrebbero quindi provvedere affinché tali persone possano esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio prendendo in considerazione qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di seguire il procedimento e di farsi capire, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione.
(28) Quando si utilizza la videoconferenza per l’interpretazione a distanza, le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare gli strumenti sviluppati nel contesto della giustizia elettronica europea (ad esempio informazioni sui tribunali che dispongono di materiale o di manuali per la videoconferenza).
(29) È opportuno che la presente direttiva sia esaminata alla luce dell’esperienza pratica acquisita e, se del caso, modificata al fine di rafforzarne le garanzie.
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(30) La garanzia dell’equità del procedimento esige che i documenti fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali documenti, siano tradotti a beneficio di indagati o imputati a norma della presente direttiva. Alcuni documenti dovrebbero sempre essere considerati fondamentali a tale scopo e dovrebbero quindi essere tradotti, quali le decisioni che privano la persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero stabilire, di propria iniziativa o su richiesta di indagati o imputati o del loro avvocato, quali altri documenti sono essenziali per tutelare l’equità del procedimento e che dovrebbero pertanto essere ugualmente tradotti.
(31) Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’accesso alle banche dati nazionali da parte dei traduttori e degli interpreti giurati laddove tali banche dati esistano. In tale contesto, è opportuno prestare particolare attenzione all’obiettivo di fornire l’accesso alle banche dati esistenti attraverso il portale della giustizia elettronica, come stabilito nel piano d’azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea del 27 novembre 2008 (1).
(32) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU o della Carta, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo o della Corte di giustizia dell’Unione europea.
(33) Le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU o dalla Carta, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea.
(34) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire norme minime comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5
del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(35) A norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.
(36) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso.
3. Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda, per reati minori, l’irrogazione di una sanzione da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.(1) GU C 75 del 31.3.2009, pag. 1.
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4. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto nazionale relativo alla presenza dell’avvocato in tutte le fasi del procedimento penale, così come il diritto nazionale relativo al diritto di accesso dell’indagato o imputato ai documenti nei procedimenti penali.
Articolo 2
Diritto all’interpretazione
1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.
2. Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l’equità del procedimento, che l’interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un’altra istanza procedurale.
3. Il diritto all’interpretazione di cui ai paragrafi 1 e 2 comprende l’appropriata assistenza per persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.
4. Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell’assistenza di un interprete.
5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l’interpretazione e, nel caso in cui l’interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità dell’interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l’equità del procedimento.
6. Se del caso, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell’interprete non sia necessaria al fine di tutelare l’equità del procedimento.
7. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie
autorità competenti, a norma del presente articolo, forniscano l’assistenza di un interprete alle persone che siano soggette a tale procedimento e non parlino o non comprendano la lingua del procedimento.
8. L’interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev’essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.
Articolo 3
Diritto alla traduzione di documenti fondamentali
1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.
2. Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze.
3. In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine.
4. Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico.
5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l’interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e, nel caso in cui una traduzione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l’equità del procedimento.
6. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua in cui il mandato d’arresto europeo è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente, la traduzione scritta del documento in questione.
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7. In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento.
8. Qualsiasi rinuncia al diritto alla traduzione dei documenti di cui al presente articolo è soggetta alle condizioni che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria.
9. La traduzione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.
Articolo 4
Costi di interpretazione e traduzione
Gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione derivanti dall’applicazione degli articoli 2 e 3, indipendentemente dall’esito del procedimento.
Articolo 5
Qualità dell’interpretazione e della traduzione
1. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l’interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, e dell’articolo 3, paragrafo 9.
2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.
3. Gli Stati membri assicurano che gli interpreti e i traduttori rispettino la riservatezza per quanto riguarda l’interpretazione e la traduzione fornite ai sensi della presente direttiva.
Articolo 6
Formazione
Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri richiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un’interprete in modo da garantirne l’efficacia e l’efficienza.
Articolo 7
Obblighi di verbalizzazione
Gli Stati membri provvedono affinché, quando l’indagato o l’imputato è stato sottoposto ad interrogatori o ad udienze da parte di un’autorità di polizia o giudiziaria con l’assistenza di un interprete ai sensi dell’articolo 2, quando sono stati forniti una traduzione orale o un riassunto orale in presenza di detta autorità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, ovvero quando una persona ha rinunciato al diritto alla traduzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, si prenderà nota che tali eventi si sono verificati, utilizzando la procedura di verbalizzazione ai sensi del diritto dello Stato membro interessato.
Articolo 8
Non regressione
Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.
Articolo 9
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 ottobre 2013.
2. Essi trasmettono alla Commissione il testo di tali misure.
3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 10
Relazione
Entro il 27 ottobre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte legislative.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, addì 20 ottobre 2010.
Per il Parlamento europeo Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio Il presidenteO. CHASTEL
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DIRETTIVA 2010/66/UE DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2010
recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non
stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro ( 3 ), si applica alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 31 dicembre 2009.
(2) Al fine di applicare la direttiva 2008/9/CE, gli Stati membri hanno l’obbligo di predisporre portali elettronici mediante il quale i soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro inoltrano le richieste di rimborso dell’IVA addebitata loro in uno Stato nel quale non sono stabiliti. Tali portali elettronici dovrebbero essere stati messi in funzione a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
(3) In un numero limitato di Stati membri la messa a punto e il funzionamento dei portali elettronici sono stati inficiati da una serie di gravi ritardi e da svariati problemi
tecnici, impedendo così la presentazione nei tempi previsti di alcune richieste di rimborso. A norma della direttiva 2008/9/CE, le richieste di rimborso devono essere presentate allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. In considerazione di detto termine e del mancato funzionamento di alcuni portali elettronici, taluni soggetti passivi rischiano di non poter esercitare il loro diritto a detrarre l’IVA sulle spese sostenute nel 2009. In via eccezionale è opportuno pertanto prorogare al 31 marzo 2011 il termine per le richieste di rimborso relative ai periodi di riferimento del 2009.
(4) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ( 4 ), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
(5) Per permettere ai soggetti passivi di non rispettare il termine del 30 settembre 2010 per le richieste relative ai periodi di riferimento del 2009, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o ottobre 2010.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/9/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE è aggiunto il comma seguente:
«Le richieste di rimborso relative a periodi di riferimento del 2009 sono presentate allo Stato membro di stabilimento entro il 31 marzo 2011.»
( 1 ) Parere del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
( 2 ) Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
( 3 ) GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23. ( 4 ) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
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Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o ottobre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2010.
Per il ConsiglioLa presidente
J. SCHAUVLIEGE
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DIRETTIVA 2010/67/UE DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2010
che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l'articolo 30, paragrafo 5 ( 1 ),
previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ( 2 ) fissa i criteri di purezza applicabili agli additivi menzionati nella direttiva 95/2/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ( 3 ).
(2) L'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce che le specifiche degli additivi alimentari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo, che comprende additivi autorizzati ai sensi della direttiva 95/2/CE, saranno adottati, conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 4 ), nel momento in cui tali additivi alimentari sono inclusi nei rispettivi allegati, come disposto in tali paragrafi.
(3) Considerando che gli elenchi non sono ancora stati redatti e al fine di garantire che la modifica degli allegati della direttiva 95/2/CE conformemente all'articolo 31 sia efficace e che gli additivi autorizzati in tal modo siano conformi ad alcune condizioni di utilizzazione sicure, deve essere modificata la direttiva 2008/84/CE.
(4) Deve essere rivista la voce relativa al biossido di carbonio (E 290) per quanto riguarda il livello di «concentrazione di olio», al fine di tenere conto delle specifiche del Codex alimentarius redatte dal Comitato misto di esperti sugli additivi alimentari (JECFA — Joint Expert Committee on Food Additives) e dei documenti dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) (ad es., la norma ISO 6141).
(5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (d'ora in poi «l'Autorità») ha valutato le informazioni sulla sicurezza degli estratti di rosmarino quando sono utilizzati come antiossidanti negli alimenti. Gli estratti di rosmarino derivano dal Rosmarinus officinalis L. e contengono varie componenti che svolgono funzioni antiossidanti (principalmente acidi fenolici, flavonoidi, diterpenoidi e triterpeni). Si considera appropriato adottare specifiche per gli estratti di rosmarino autorizzati come nuovo additivo alimentare per essere utilizzato negli alimenti conformemente alla direttiva 95/2/CE, cui è assegnato il codice E 392. Sono descritti alcuni tipi di procedimenti di produzione che utilizzano le estrazioni con solventi (etanolo, acetone ed esano) e l'estrazione di biossido di carbonio supercritico.
(6) L'emicellulosa di soia (E 426) è stata valutata dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana nel 2003 ( 5 ) ed è attualmente autorizzata nell'UE in virtù della direttiva 95/2/CE. Si produce attualmente una nuova varietà di emicellulosa di soia conforme a tutte le specifiche della
( 1 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16. ( 2 ) GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1. ( 3 ) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. ( 4 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
( 5 ) Parere del Comitato scientifico per l'alimentazione umana sull'emicellulosa di soia, emesso il 4 aprile 2003 (SCF/CS/ADD/EMU/185 definitivo).
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direttiva 2008/84/CE per l'E 426, eccettuato il fatto che è tecnologicamente necessario l'etanolo come precipitante per purificare la soluzione di estratto di questa nuova varietà di emicellulosa di soia. Di conseguenza, l'E 426 definitivo, le cui caratteristiche sono diverse dalla polvere bianca essiccata mediante nebulizzazione, potrà contenere anche una certa quantità residuale di etanolo, con una concentrazione massima del 2 %. L'etanolo è autorizzato dalla direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) come solvente di estrazione durante la trasformazione di materie prime, alimenti, componenti o ingredienti di alimenti, conformemente alle corrette pratiche di fabbricazione.
(7) L'autorità ha valutato le informazioni sulla sicurezza della gomma cassia come nuovo additivo che funge da agente gelificante e addensante, ed ha emesso il suo parere il 26 settembre 2006 (2). L'autorità ha ritenuto che l'utilizzazione della gomma cassia secondo quanto indicato e alle condizioni specificate non poneva alcun problema di sicurezza. È pertanto opportuno adottare specifiche per questo nuovo additivo alimentare cui è attribuito il codice E 427.
(8) Deve essere modificata la voce relativa all'idrossipropilcellulosa (E 463) per correggere un errore delle specifiche in relazione con il tenore. Invece di «non meno dell'80,5 % di gruppi idrossipropilici», si deve leggere «non più dell'80,5 % di gruppi idrossipropilici». È quindi opportuno aggiornare le attuali specifiche.
(9) La voce relativa all'idrogeno (E 949) deve essere corretta in modo tale che i livelli di concentrazione indicati nelle sezioni relative al tenore e alla purezza possano essere compatibili. Di conseguenza, deve essere corretta la concentrazione di azoto.
(10) L'autorità ha valutato le informazioni sulla sicurezza di un nuovo additivo alimentare, l'alcol polivinilico (PVA), come pellicola di rivestimento per integratori alimentari ed ha emesso il suo parere il 5 dicembre 2005 (3). L'autorità ha ritenuto che l'alcol polivinilico non poneva alcun problema di sicurezza, in quanto rivestimento di integratori alimentari sotto forma di capsule e pastiglie. È pertanto opportuno adottare specifiche per alcol polivinilico cui è assegnato il codice E 1203 e che è autorizzato come additivo alimentare in virtù della direttiva 95/2/CE.
(11) L'autorità ha valutato le informazioni sulla sicurezza di sei gradi di polietilenglicoli (PEG 400, PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000) come pellicola di rivestimento da utilizzare negli integratori alimentari ed ha emesso il suo parere il 28 novembre 2006 (4).L'autorità ha ritenuto che l'utilizzazione di questi gradi di polietilenglicoli come pellicole di rivestimento in formule di rivestimento pellicolare non poneva alcun problema di sicurezza per le pastiglie e le capsule di integratori alimentari nelle condizioni di utilizzazione previste. È stato assegnato il nuovo codice E a tutti questi gradi di polietilenglicoli, vale a dire E 1521. È pertanto opportuno adottare specifiche per questi sei gradi di polietilenglicoli e riunirli in un'unica voce. Di conseguenza, è necessario aggiornare le specifiche attuali già stabilite nella direttiva 2008/84/CE per il polietilenglicole 6000.
(12) L'EFSA ha valutato la sicurezza dell'uso di un preparato enzimatico basato sulla trombina con fibrinogeno derivata da bovini e/o porcini come additivo alimentare per la ricostituzione di alimenti e, nel suo parere del 26 aprile 2005, è giunta alla conclusione che tale utilizzazione del preparato enzimatico non pone problemi di sicurezza quando esso viene prodotto come indicato nel parere (5). Tuttavia il Parlamento Europeo, nella sua risoluzione del 19 maggio 2010 sul progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, ha considerato che l'inserimento nell'allegato IV della direttiva 95/2/CE di questo preparato enzimatico come additivo alimentare per la ricostituzione di alimenti non era compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) 1333/2008, dal momento che non è conforme ai criteri generali posti dall'articolo 6 di tale regolamento, in particolare dal paragrafo 1, lettera c).
(13) È necessario prendere in considerazione le specifiche e le tecniche analitiche per gli additivi secondo quanto indicato nelle disposizioni del Codex alimentarius elaborate dal Comitato misto di esperti sugli additivi alimentari. È in particolare necessario adattare i criteri specifici di purezza, ove opportuno, per tenere conto dei limiti per i vari metalli pesanti di interesse.
(14) La direttiva 2008/84/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(15) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi è stata opposizione né del Parlamento europeo né del Consiglio,
(1) GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.(2) Parere scientifico del Panel scientifico degli additivi alimentari, aro
matizzanti, ausiliari tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti, su richiesta della Commissione connessa ad una domanda di utilizzazione della gomma cassia come additivo alimentare, The EFSA Journal (2006) 389, pagg. 1-16.
(3) Parere scientifico del Panel scientifico degli additivi alimentari, aromatizzanti, ausiliari tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti, su richiesta della Commissione connessa all'utilizzazione di alcol polivinilico come pellicola di rivestimento per integratori alimentari, The EFSA Journal (2005) 294, pag. 1.
(4) Parere scientifico del Panel scientifico degli additivi alimentari, aromatizzanti, ausiliari tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti, su richiesta della Commissione in rapporto con l'utilizzazione di polietilenglicoli (PEG) come pellicola di rivestimento per integratori alimentari, The EFSA Journal (2006) 414, pag. 1.
(5) Parere scientifico del Panel scientifico degli additivi alimentari, aromatizzanti, ausiliari tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti, su richiesta della Commissione sull'utilizzazione di un preparato enzimatico basato sulla trombina e il fibrinogeno derivato da bovini o porcini come additivo alimentare per la ricombinazione di alimenti. The EFSA Journal (2005) 214, pag. 1.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 2008/84/CE è modificato in conformità con l'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2010.
Per la CommissioneIl presidente
José Manuel BARROSO
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ALLEGATO
L'allegato I della direttiva 2008/84/CE è modificato come segue:
1) Nella sezione relativa al biossido di carbonio (E290), la sottovoce «olio» è sostituita dal testo seguente:
«Olio Non più di 5 mg/kg»
2) Dopo la sezione relativa all'additivo E 385, si inserisce la seguente sezione relativa all’E 392 Estratti di rosmarino:
«E 392 ESTRATTI DI ROSMARINO
SPECIFICHE GENERALI
Sinonimo Estratto di foglie di rosmarino (antiossidante)
Definizione Gli estratti di rosmarino contengono vari componenti, le cui funzioni antiossidanti sono state dimostrate. Tali componenti appartengono principalmente alle classi degli acidi fenolici, flavonoidi, diterpenoidi. Oltre ai componenti antiossidanti, gli estratti possono contenere triterpeni e materie organiche solventi estraibili definite specificamente nella seguente specifica
EINECS 283-291-9
Denominazione chimica Estratto di rosmarino (Rosmarinus officinalis)
Descrizione L'antiossidante di estratto di foglie di rosmarino si prepara mediante l'estrazione di foglie di Rosmarinus officinalisutilizzando un sistema di solventi autorizzato. Gli estratti possono quindi essere deodorati e decolorati; possono inoltre essere normalizzati
Identificazione
Componenti antiossidanti di riferimento: diterpeni fenolici
Acido carnosico (C20H28O4) e carnosol (C20H26O4) (che comprendono non meno del 90 % dei diterpeni fenolici totali)
Sostanze volatili di riferimento fondamentali Borneolo, acetato di bornile, canfora, 1,8-cineol, verbenone
Densità > 0,25 g/ml
Solubilità Insolubile in acqua
Purezza
Perdita all'essiccamento < 5 %
Arsenico Non più di 3 mg/kg
Piombo Non più di 2 mg/kg
1. Estratti di rosmarino prodotti a partire da foglie di rosmarino essiccate mediante estrazione di acetone
Descrizione Gli estratti di rosmarino si producono a partire da foglie di rosmarino essiccate mediante estrazione di acetone, filtraggio, purificazione ed evaporazione di solventi, seguite da essicazione e setacciamento per ottenere polvere fina o liquido
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Identificazione
Contenuto di componenti antiossidanti di riferimento ≥ 10 % p/p, espresso come il totale di acido carnosico e di carnosol
Antiossidanti / sostanze volatili — Proporzione (% totale p/p di acido carnosico e di carnosol) ≥ 15 (% p/p di sostanze volatili di riferimento fondamentali)* (* come percentuale delle sostanze volatili totali nell'estratto, misurata mediante rilevazione attraverso gascromatografia — spettrometria di massa, “GC-MSD”)
Solventi residui Acetone: Non più di 500 mg/kg
2. Estratti di rosmarino preparati attraverso estrazione di foglie di rosmarino essiccate mediante biossido di carbonio supercritico.
Estratti di rosmarino prodotti a partire da foglie di rosmarino essiccate, estratte mediante biossido di carbonio supercritico con una piccola quantità di etanolo come solvente.
Identificazione
Contenuto di componenti antiossidanti di riferimento ≥ 13 % p/p, espresso come totale di acido carnosico e carnosol
Antiossidanti / Sostanze volatili — Proporzione (% totale p/p di acido carnosico e di carnosol) ≥ 15 (% p/p di sostanze volatili di riferimento fondamentali)* (* come percentuale delle sostanze volatili totali nell'estratto, misurata mediante rilevazione attraverso gascromatografia — spettrometria di massa, “GC-MSD”)
Solventi residui Etanolo: Non più del 2 %
3. Estratti di rosmarino preparati a partire da estratto etanolico di rosmarino deodorato.
Estratti di rosmarino che sono preparati a partire da estratto etanolico di rosmarino deodorato. Gli estratti possono essere ulteriormente purificati, ad esempio mediante trattamento con carbone attivo e/o distillazione molecolare. Gli estratti possono essere in sospensione in portatori adeguati e approvati o essiccati mediante polverizzazione.
Identificazione
Contenuto di componenti antiossidanti di riferimento ≥ 5 % p/p, espresso come totale di acido carnosico e carnosol
Antiossidanti / Sostanze volatili — Proporzione (% totale p/p di acido carnosico e di carnosol) ≥ 15 (% p/p di sostanze volatili di riferimento fondamentali)* (* come percentuale delle sostanze volatili totali nell'estratto, misurata mediante rilevazione attraverso gascromatografia — spettrometria di massa, “GC-MSD”)
Solventi residui Etanolo: Non più di 500 mg/kg
4. Estratti di rosmarino decolorati e deodorati ottenuti mediante estrazione in due fasi utilizzando esano ed etanolo.
Estratti di rosmarino che sono preparati a partire da estratto etanolico di rosmarino deodorato, sottoposti a estrazione con esano. Gli estratti possono essere ulteriormente purificati, ad esempio mediante trattamento con carbone attivo e/o distillazione molecolare. Gli estratti possono essere in sospensione in portatori adeguati e autorizzati o essiccati mediante polverizzazione.
Identificazione
Contenuto di componenti antiossidanti di riferimento ≥ 5 % p/p, espresso come totale di acido carnosico e carnosol
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Antiossidante / Sostanze volatili — Proporzione (% totale p/p di acido carnosico e di carnosol) ≥ 15 (% p/p di sostanze volatili di riferimento fondamentali)* (* come percentuale delle sostanze volatili totali nell'estratto, misurata mediante rilevazione attraverso gascromatografia — spettrometria di massa, “GC-MSD”)
Solventi residui Esano: Non più di 25 mg/kg Etanolo: Non più di 500 mg/kg»
3) Nella sezione relativa all’E 426 Emicellulosa di soia:
(a) le voci «Definizione» e «Descrizione» sono sostituite dal testo seguente:
«Definizione L'emicellulosa di soia è un polisaccaride raffinato solubile in acqua che si ottiene da ceppi naturali di fibra di soia mediante estrazione con acqua calda. Non devono essere utilizzati precipitanti organici diversi dall'etanolo
Descrizione Polvere bianca o bianco-giallastra»
(b) nella voce «Purezza», si aggiunge la sottovoce seguente:
«Etanolo Non più del 2 %»
4) Dopo la sezione relativa all'additivo E 426, si inserisce la seguente sezione relativa all’E 427 Gomma cassia:
«E 427 GOMMA CASSIA
Sinonimi
Definizione La gomma cassia è l'endosperma triturato e purificato dei semi di Cassia tora e Cassia obtusifoli (Leguminosae) che contengono meno dello 0,05 % di Cassia occidentalis. Consiste prevalentemente in polisaccaridi di elevato peso molecolare composti soprattutto da una catena lineare di unità di 1,4-β-D-mannopiranosio cui si collegano unità di α-D-galattopiranosio con legami 1,6. La proporzione tra mannosio e galattosio è di circa 5:1
Nella fabbricazione si tolgono ai semi i gusci e i germi mediante un trattamento termico meccanico, seguito dalla macinatura e dalla vagliatura dell'endosperma. L'endosperma triturato viene ulteriormente purificato mediante estrazione con isopropanolo
Tenore Non meno del 75 % di Galattomannano
Descrizione Polvere inodore tra giallo chiaro e biancastro
Identificazione
Solubilità Insolubile in etanolo. Si disperde bene in acqua fredda, formando una soluzione colloidale
Formazione di gel con borato A una dispersione acquosa del campione aggiungere una quantità sufficiente di borato di sodio TS per elevare il pH al di sopra di 9, dopo di che si forma il gel
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Formazione di gel con gomma di xantano Pesare 1,5 g del campione e 1,5 g di gomma di xantano e mescolare. Aggiungere questa miscela (mescolando rapidamente) in 300 ml di acqua a 80 °C in un becher da 400 ml. Mescolare fino a che la miscela si scioglie e continuare a mescolare per altri 30 minuti dopo la dissoluzione (mentre si mescola, mantenere una temperatura superiore a 60 °C). Quando si finisce di mescolare, lasciare che la miscela si raffreddi a temperatura ambiente per almeno 2 ore
Quando la temperatura si abbassa al di sotto dei 40 °C, si forma un gel compatto, viscoelastico, ma questo gel non si forma in una soluzione di controllo all'1 % di sola gomma cassia o di sola gomma di xantano che sia stata preparata in modo analogo
Viscosità Meno di 500 mPa.s (25 °C, 2 h, soluzione all'1 %), il che corrisponde a un peso molecolare medio di 200 000- 300 000 D
Purezza
Sostanze insolubili in soluzione acida Non più del 2,0 %
pH 5,5-8 (soluzione acquosa all'1 %)
Sostanze grasse gregge Non più dell'1 %
Proteine Non più del 7 %
Ceneri totali Non più dell’1,2 %
Perdita all'essiccamento Non più del 12 % (5 h, 105 °C)
Totale di antrachinoni Non più di 0,5 mg/kg(limite di individuazione)
Residui di solventi Non più di 750 mg/kg di alcol isopropilico
Piombo Non più di 1 mg/kg
Criteri microbiologici
Conteggio totale su piastra Non più di 5 000 unità formanti colonie per grammo
Lievito e muffe Non più di 100 unità formanti colonie per grammo
Salmonella spp Assente in 25 g
E. Coli Assente in 1g»
5) Nella sezione relativa all’E 463 Idrossipropilcellulosa, la sottovoce «tenore» è sostituita dal testo seguente:
«Tenore Contenuto non superiore all'80,5 % di gruppi idrossipropilici (-OCH2CHOHCH3) equivalenti a non più di 4,6 gruppi idrossipropilici per unità di anidroglucosio su base anidra»
6) Nella sezione relativa a E 949 idrogeno della voce «Purezza», la sottovoce «Azoto» è sostituita dal testo seguente:
«Azoto Non più di 0,07 % v/v»
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7) Dopo la sezione relativa all'additivo E 1201, è inserita la seguente sezione:
«E 1203 ALCOL POLIVINILICO
Sinonimi Polimero di alcol vinilico, PVOH
Definizione L'alcol polivinilico è una resina sintetica preparata mediante polimerizzazione di acetato di vinile, seguita da una idrolisi parziale dell'estere in presenza di un catalizzatore alcalino. Le caratteristiche fisiche del prodotto dipendono dal grado di polimerizzazione e dal grado di idrolisi
Denominazione chimica Omopolimero di etenolo
Formula chimica (C2H3OR)n dove R = H o COCH3
Descrizione Polvere granulosa, inodore, insipida, traslucida, bianca o di color crema
Identificazione
Solubilità Solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo
Reazione di precipitazione Sciogliere 0,25 g del campione in 5 ml d'acqua, riscaldandola, e lasciar raffreddare la soluzione a temperatura ambiente. Aggiungendo 10 ml di etanolo a tale soluzione, si produce un precipitato bianco, torbido o flocculento
Reazione cromatica Sciogliere 0,01 g del campione in 100 ml d'acqua, riscaldandola, e lasciar raffreddare la soluzione a temperatura ambiente. Si produce un colore azzurro quando si aggiunge (a una soluzione di 5 ml) una goccia di soluzione di prova di iodio e poche gocce di soluzione di acido borico
Sciogliere 0,5 g del campione in 10 ml d'acqua, riscaldandola, e lasciar raffreddare la soluzione a temperatura ambiente. Aggiungendo una goccia di soluzione di prova di iodio a 5 ml di soluzione si produce un colore tra rosso scuro e azzurro
Viscosità Da 4,8 a 5,8 mPa.s (soluzione al 4 % a 20 °C) corrispondente a un peso molecolare medio di 26 000-30 000 D
Purezza
Materie insolubili in acqua Non più di 0,1 %
Indice di estere Tra 125 e 153 mg KOH/g
Grado di idrolisi Da 86,5 a 89,0 %
Indice di acidità Non più di 3,0
Solventi residui Non più di 1,0 % di metanolo e di 1,0 % di acetato di metile
pH Da 5,0 a 6,5 (soluzione al 4 %)
Perdita all'essiccamento Non più di 5,0 % (105 °C, 3H)
Residuo al momento dell'ignizione Non più di 1,0 %
Piombo Non più di 2,0 mg/kg»
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8) La sezione «Polietilenglicole 6000» è sostituita dal testo seguente:
«E 1521 POLIETILENGLICOLE
Sinonimi PEG, Macrogol, Ossido di polietilene
Definizioni Polimeri di addizione di ossido di etilene e acqua abitualmente designati da un numero corrispondente approssimativamente al peso molecolare
Tenore PEG 400: non meno di 95 % e non più di 105 %
PEG 3000: non meno di 90 % e non più di 110 %
PEG 3350: non meno di 90 % e non più di 110 %
PEG 4000: non meno di 90 % e non più di 110 %
PEG 6000:non meno di 90 % e non più di 110 %
PEG 8000: non meno di 87,5 % e non più di 112,5 %
Descrizione PEG 400 è un liquido igroscopico chiaro, viscoso, incolore o quasi incolore
PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 e PEG 8000 sono solidi bianchi o biancastri aventi l'aspetto della cera o della paraffina
Identificazione
Punto di fusione PEG 400: 4-8 °C
PEG 3000: 50-56 °C
PEG 3350: 53-57 °C
PEG 4000: 53-59 °C
PEG 6000:55-61 °C
PEG 8000: 55-62 °C
Viscosità PEG 400: da 105 a 130 mPa.s a 20 °C
PEG 3000: da75 a 100 mPa.s a 20 °C
PEG 3350: da 83 a 120 mPa.s a 20 °C
PEG 4000: da 110 a 170 mPa.s a 20 °C
PEG 6000: da 200 a 270 mPa.s a 20 °C
PEG 8000: da 260 a 510 mPa.s a 20 °C
Per i polietilenglicoli il cui peso molecolare medio è superiore a 400, la viscosità è determinata a partire da una soluzione m/m al 50 % della sostanza candidata nell'acqua
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Solubilità PEG 400 è miscibile con l'acqua, molto solubile nell'acetone, nell'alcol e nel cloruro di metilene, praticamente insolubile negli oli grassi e negli oli minerali
PEG 3000 e PEG 3350: molto solubili nell'acqua e nel cloruro di metilene, leggermente solubili nell'alcol, praticamente insolubili negli oli grassi e negli oli minerali
PEG 4000, PEG 6000 e PEG 8000: molto solubili nell'acqua e nel cloruro di metilene, praticamente insolubili negli oli grassi e negli oli minerali
Purezza
Acidità o alcalinità Sciogliere 5,0 g in 50 ml d'acqua senza anidride carbonica e aggiungere 0,15 ml di soluzione di blu di bromotimolo . La soluzione è gialla o verde. Non più di 0,1 ml di idrossido di sodio 0,1 M sono necessari per cambiare il colore dell'indicatore in blu
Indice di idroxilo PEG 400: 264-300
PEG 3000: 34-42
PEG 3350: 30-38
PEG 4000: 25-32
PEG 6000: 16-22
PEG 8000: 12-16
Ceneri solfatate Non più di 0,2 %
1,4-Diossano Non più di 10 mg/kg
Ossido di etilene Non più di 0,2 mg/kg
Etilenglicole e dietilenglicole Non più di 0,25 % p/p da soli o combinati
Piombo Non più di 1 mg/kg»
ALFONSO ANDRIANI, redattoreDELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 201 (salvo conguaglio)
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Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:(di cui spese di spedizione 257,04)(di cui spese di spedizione 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:(di cui spese di spedizione 132,57)(di cui spese di spedizione 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:(di cui spese di spedizione 19,29)(di cui spese di spedizione 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:(di cui spese di spedizione 41,27)(di cui spese di spedizione 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:(di cui spese di spedizione 15,31)(di cui spese di spedizione 7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:(di cui spese di spedizione 50,02)(di cui spese di spedizione 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:(di cui spese di spedizione 383,93 )(di cui spese di spedizione 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicolidelle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione 264,45)(di cui spese di spedizione 132,22)