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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
1. Le origini e i modelli della giustizia costituzionale
2. La Corte costituzionale: composizione e funzioni
3. Il giudizio di legittimità costituzionale: l’oggetto e il
parametro
4. I vizi sindacabili di legittimità costituzionale
5. L’accesso al giudizio di legittimità costituzionale
6. I giudizi sulle leggi: il giudizio in via incidentale
7. I giudizi sulle leggi: il giudizio in via d’azione
8. I giudizi sulle leggi: tipologia delle sentenze
1
2 2
9. I giudizi sulle leggi: gli effetti della dichiarazione di
illegittimità
10. I conflitti di attribuzione: tipologia
11. I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
12. I conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra
regioni
13. Il giudizio sulle accuse (rinvio)
14. Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo
(rinvio)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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LE FORME DI GARANZIA DELLA COSTITUZIONE
• Il procedimento di revisione costituzionale
ha la funzione di garantire la rigidità della costituzione
• La giustizia costituzionale
ha la funzione di garantire la supremazia della costituzione
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
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La giustizia costituzionale 15
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LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: DEFINIZIONE E AMBITI
La giustizia costituzionale assicura il rispetto delle norme
della
costituzione, attraverso la risoluzione in forma
giurisdizionale
delle controversie relative alla legittimità degli atti
legislativi e
alle attribuzioni degli organi e soggetti costituzionali.
• Il controllo di costituzionalità degli atti legislativi sia
sotto il
profilo formale sia sotto il profilo sostanziale
• Il sindacato sulle controversie tra i diversi organi e
soggetti
costituzionali in relazione alle competenze loro attribuite
dalla
costituzione
• La tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente
garantiti
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
• La dottrina del giudice Edward Cook (Bonham’s Case,
1610) e il principio della sovranità del parlamento in
Inghilterra
• Il judicial review of legislation negli Stati Uniti
affermato
dagli autori del Federalist (1787-88) e dal giudice John
Marshall (Marbury vs. Madison, 1803)
• Il «custode della costituzione» secondo Carl Schmitt (il
capo dello stato: Costituzione tedesca di Weimar del 1919) e
secondo Hans Kelsen (la corte costituzionale: Costituzione
dell’Austria del 1920-1929)
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2014
La giustizia costituzionale 15
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LA TEORIA DELLA SUPERIORITÀ DELLA COSTITUZIONE
Marbury vs. Madison
(Corte Suprema degli Stati Uniti, 1803)
«[...] The Constitution is either a superior, paramount law,
unchangeable by
ordinary means, or it is on a level with ordinary legislative
acts, and, like
other acts, is alterable when the legislature shall please to
alter it.
If the former part of the alternative be true, then a
legislative act contrary to
the Constitution is not law; if the latter part be true, then
written Constitutions
are absurd attempts on the part of the people to limit a power
in its own
nature illimitable.
Certainly all those who have framed written Constitutions
contemplate them
as forming the fundamental and paramount law of the nation,
and
consequently the theory of every such government must be that an
act of
the Legislature repugnant to the Constitution is void
[...]».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
• Il sistema diffuso (modello americano)
– controllo di costituzionalità affidato a tutti gli organi
giudiziari
che disapplicano la legge incostituzionale, con efficacia
limitata
al caso in esame
– principio dello stare decisis ossia del precedente
vincolante
• Il sistema accentrato (modello kelseniano)
– controllo di costituzionalità affidato a un apposito
tribunale
costituzionale che decide in via definitiva e con efficacia
erga
omnes, espungendo dall’ordinamento la legge incostituzionale
• Controllo preventivo (es. Francia) o successivo (es.
Germania): attivato prima o dopo l’entrata in vigore della
legge
• Controllo in via diretta o in via indiretta: ammesso senza
filtri
o solo in certi ambiti e a certe condizioni
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
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La giustizia costituzionale 15
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IL MODELLO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN ITALIA
• È istituita una corte costituzionale (controllo
accentrato)
• Tutti i giudici possono attivarne lo scrutinio di
costituzionalità
(in questo senso ad accesso diffuso): la possibilità di adire
la
Corte è legata all’esistenza di una concreta controversia
pendente davanti a un giudice
• Combina controllo sia in via diretta (in via d’azione) sia in
via
indiretta (in via incidentale): l’accesso diretto è limitato
a
soggetti istituzionali qualificati (Stato e regioni), escludendo
altri
soggetti come le minoranze parlamentari o il ricorso da parte
di
ciascun cittadino per la tutela dei diritti fondamentali
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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LA CORTE COSTITUZIONALE: FONTI
• Costituzione (artt. 127, 134-137)
• Leggi costituzionali ex art. 137.1 Cost.
– «le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi
di legittimità costituzionale e le garanzie d’indipendenza
dei
giudici della Corte» (v. l. cost. 1/1948, l. cost. 1/1953, l.
cost.
2/1967)
• Leggi ordinarie ex art. 137.2 Cost.
– «le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte» (v. l. 87/1953, l. 20/1962)
• Regolamenti della Corte costituzionale ex art. 14 l.
87/1953
– disciplina dell’«esercizio delle sue funzioni», «norme
integrative» di procedura (v. regolamento generale del 1966,
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte del 2008)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE
Art. 135.1 Cost.
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati
per un terzo... per un terzo... e per un terzo...».
• 5 giudici nominati dal presidente della Repubblica – con atto
sostanzialmente presidenziale
• 5 giudici eletti dal Parlamento in seduta comune – a
maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre
votazioni,
tre quinti dei componenti nelle votazioni successive
• 5 giudici eletti dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrative – tre eletti dai magistrati della Corte di
cassazione, uno dai magistrati
del Consiglio di stato, uno dai magistrati della Corte dei
conti
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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LA CARICA DI GIUDICE COSTITUZIONALE
• Requisiti: scelta dei giudici costituzionali fra i magistrati
anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa,
i
professori ordinari di università in discipline giuridiche, gli
avvocati
con anzianità professionale di almeno venti anni (art.
135.2)
• Durata in carica: mandato di 9 anni, cessazione senza
prorogatio
e divieto di essere nuovamente nominati (art. 135.3-4)
• Presidenza della Corte: presidente eletto fra i suoi
componenti
per tre anni e rieleggibile (art. 135.5)
• Status: incompatibilità con la carica di parlamentare, di
consigliere regionale, con la professione forense e con ogni
altra
carica o ufficio indicati dalla legge (art. 135.6); garanzie
di
indipendenza, immunità e prerogative in sostanza equiparate
a
quelle dei parlamentari
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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I GIUDICI COSTITUZIONALI (2014)
Eletti dal Parlamento in seduta comune*
• Paolo Maria Napolitano (2006), Giuseppe Frigo (2008),
Sergio Mattarella (2011) Nominati dal presidente della
Repubblica
• Paolo Grossi (2009), Marta Cartabia (2011), Giuliano Amato
(2013), Daria De Pretis (2014), Nicolò Zanon (2014) Eletti dalle
supreme magistrature ordinaria e amministrazione
• Corte di cassazione: Alessandro Criscuolo (2008), Giorgio
Lattanzi (2010), Mario Rosario Morelli (2011)
• Consiglio di stato: Giancarlo Coraggio (2012)
• Corte dei conti: Aldo Carosi (2011)
* Da eleggere due nuovi giudici in sostituzione di quelli
scaduti nel giugno 2014.
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
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LA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI
Art. 134 Cost.
• Giudica sulle questioni di legittimità costituzionale delle
leggi
e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle leggi
delle
regioni
• Giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
e sui
conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni e tra
regioni
• Giudica sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta
comune contro il presidente della Repubblica in caso di alto
tradimento e attentato alla Costituzione
Art. 2 l. cost. 1/1953
• Giudica sull’ammissibilità delle richieste di referendum
abrogativo
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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LA CORTE COSTITUZIONALE: METODO DI LAVORO
• Principio di collegialità: decisioni deliberate dai
giudici
presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e
prese a
maggioranza assoluta, fermo il quorum strutturale di undici
giudici (il voto del presidente prevale in caso di parità)
• Adunanze in udienza pubblica e camera di consiglio a porte
chiuse per la deliberazione
• Nomina nella fase iniziale dell’esame di un giudice
relatore
per l’istruzione e la relazione della causa e, dopo la
votazione,
nomina di un giudice redattore per la stesura del testo
della
proonuncia (di regola giudice relatore e giudice redattore
coincidono)
• Non previsione nel nostro ordinamento dell’istituto della
opinione dissenziente
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE
Atti sindacabili
• Atti normativi primari
– leggi e atti aventi forza di legge dello Stato
– leggi delle regioni e delle province autonome
Atti non sindacabili
• Atti normativi secondari (regolamenti)
• Fonti fatto (consuetudini)
• Atti normativi di altri ordinamenti (es.: i regolamenti
dell’Unione europea)
• Regolamenti parlamentari (sent. Corte cost. n. 154/1985)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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GLI ATTI OGGETTO DI CONTROLLO
• Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale
– con riferimento ai «principi supremi dell’ordinamento
costituzionale» (sent. Corte cost. n. 1146/1988)
• Le leggi ordinarie statali e le leggi regionali
• Gli atti aventi forza di legge del governo: decreti legge
e
decreti legislativi
– sindacabilità dei decreti legge per mancanza dei requisiti
straordinari di necessità e urgenza (anche dopo la
conversione
in legge: sentt. Corte cost. n. 171/2007 e n. 126/2008)
– sindacabilità dei decreti legislativi per violazione dei
principi e
criteri direttivi della legge di delegazione (norma
interposta)
• Gli statuti regionali ordinari
– limite dell’«armonia con la Costituzione» (art. 123 Cost.)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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IL PARAMETRO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE
• Le norme costituzionali
• Le norme interposte , cioè le norme diverse da quelle
costituzionali cui la Costituzione fa rinvio obbligando il
legislatore a rispettarle
– leggi di delegazione ex art. 76 Cost.
– leggi statali che stabiliscono i principi fondamentali
nelle
materia di competenza regionale concorrente ex art. 117.3
Cost.
– norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
ex art. 10.1 Cost.
– norme di trattati internazionali (a partire dalla Cedu) ex
art.
117.1 Cost.
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
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La giustizia costituzionale 15
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I VIZI SINDACABILI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
• Vizi formali: attengono all’atto in quanto tale
• Vizi sostanziali: attengono al contenuto dell’atto
– vizio sostanziale tout court
– vizio sostanziale per incompetenza
• Vizio di irragionevolezza della legge
– violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza
– violazione del principio di ragionevolezza intrinseca
Legge 87/1953 (art. 28)
«Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una
legge
o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di
natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere
discrezionale
del Parlamento».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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L’ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE
Accesso in via d’azione (art. 127 Cost.)
STATO
contro leggi regionali
REGIONI
contro leggi e atti aventi
forza di legge dello Stato
o leggi di altre regioni
CORTE COSTITUZIONALE
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
20 20
L’ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE
Accesso in via incidentale (art. 1 l. cost. 1/1948)
Giudice a quo
contro leggi e atti aventi
forza di legge dello Stato
o leggi regionali
CORTE COSTITUZIONALE
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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IL CASO DELLA SENT. 1/2014: UN RICORSO
SOSTANZIALMENTE DIRETTO ALLA CORTE?
«[…] le sollevate questioni di legittimità costituzionale
sono
ammissibili, anche in linea con l’esigenza che non siano
sottratte al
sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti
le
elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole
della
composizione di organi costituzionali essenziali per il
funzionamento
di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non
possono
essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con
il
creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale
proprio
in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico,
in
quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso,
si
determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento
costituzionale complessivamente considerato».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
22 22
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
SOLLEVATA «NEL CORSO DI UN GIUDIZIO»
Legge cost. 1/1948 (art. 1), legge 87/1953 (artt. 23-26)
• Giudizio principale (o giudizio a quo) dinanzi a un’autorità
giurisdizionale
• Giudizio incidentale dinanzi alla Corte costituzionale
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: CHI È IL GIUDICE A QUO
• Giudici ordinari e amministrativi
• Altri organi, talora estranei all’ordinamento giudiziario,
comunque
dotati di funzioni giudicanti – sezione disciplinare del Csm
– sezioni della Corte dei conti nel giudizio di parificazione
del rendiconto
generale dello Stato e nell’esercizio delle funzioni di
controllo
– commissioni tributarie
– commissione per la liquidazione degli usi civici
– collegi arbitrali
• La Corte costituzionale quale giudice a quo
• Requisito soggettivo: esistenza di un giudice, incardinato
nell’organizzazione della magistratura ordinaria o
amministrativa
• Requisito oggettivo: esistenza di un giudizio in senso
tecnico, ovvero
di attività qualificabile come esercizio di una funzione
giurisdizionale
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
24 24
IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: CHI SOLLEVA LA
QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
• Questione sollevata su istanza di una delle parti nel corso di
un giudizio (parti privati o pubblico ministero) • Questione
sollevata d’ufficio dall’autorità giurisdizionale davanti alla
quale verte il giudizio (giudice)
Le parti e il giudice devono indicare: • l’oggetto, cioè le
disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello
Stato o della legge regionale che si ritengono viziate da
illegittimità costituzionale • il parametro, cioè le disposizioni
della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono
violate
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: QUALI SONO LE CONDIZIONI PER
ACCEDERE ALLA CORTE
Il giudice a quo deve accertare:
• la rilevanza della questione di legittimità costituzionale: è
rilevante qualora il giudizio in corso non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa – è
necessaria l’applicazione della disposizione di legge oggetto
della questione di costituzionalità per definire il
giudizio?
• la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale: deve essere non manifestamente infondata, ossia
ragionevolmente seria e non pretestuosa – sussiste un dubbio sulla
costituzionalità della disposizione di
legge che si tratta di applicare?
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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L’INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE
Sent. Corte cost. 356/1996
«In linea di principio, le leggi non si dichiarano
costituzionalmente illegittime perché è possibile darne
interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di
darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni
costituzionali».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: L’ORDINANZA DEL GIUDICE A
QUO
La questione di legittimità costituzionale
è rilevante e non manifestamente
infondata
Il giudice a quo emette un’ordinanza con la quale
dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso
La questione di legittimità costituzionale
è irrilevante e manifestamente
infondata
Il giudice a quo respinge con ordinanza motivata l’eccezione di
illegittimità, che può essere
riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
28 28
IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: DAL GIUDICE A QUO
ALLA CORTE COSTITUZIONALE [I]
• Ordinanza di rimessione del giudice a quo e sospensione
del
giudizio in corso
• Notificazione dell’ordinanza alle parti e al pubblico
ministero
(se presente), al presidente del Consiglio dei ministri o al
presidente della giunta regionale, ai presidenti delle Camere
o
al presidente del consiglio regionale
• Pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica (serie Corte costituzionale, «atti di
promovimento
del giudizio della Corte costituzionale») e nel Bollettino
Ufficiale
delle regioni interessate
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: DAL GIUDICE A QUO
ALLA CORTE COSTITUZIONALE [II]
• Costituzione innanzi alla Corte costituzionale delle parti
del
giudizio a quo, o anche di altri soggetti estranei al
giudizio
principale ma portatori di un interesse qualificato (se la Corte
li
ammette), e intervento in giudizio del presidente del Consiglio
o
del presidente della giunta regionale (entro 20 giorni dalla
notificazione)
• Nomina da parte del presidente della Corte costituzionale
di
un giudice relatore (trascorso il termine precedente) e
convocazione della Corte per la discussione (entro i
successivi
20 giorni)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
30 30
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROMOSSA IN VIA
D’AZIONE
Art. 127 Cost. (modificato dalla l. cost. 3/2001), artt. 32-35
legge
87/1953 (modificati dalla l. 131/2003)
• Ricorso dello Stato (governo) contro leggi regionali – quando
il governo «ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della regione» • Ricorso della regione contro leggi e atti aventi
forza di legge dello Stato o contro leggi di altre regioni – quando
la regione «ritenga che una legge o un atto avente forza di legge
dello Stato o di un’altra regione leda la sua sfera di
competenza»
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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IL RICORSO IN VIA D’AZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE [I]
• Termine: il ricorso per legittimità costituzionale può
essere
promosso entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge
regionale o della legge o atto avente forza di legge dello Stato
(ricorso successivo)
• Titolarità: il ricorso è promosso dal presidente del
Consiglio,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o dal
presidente
della giunta, previa deliberazione della giunta regionale
• Esecuzione dell’atto impugnato: la Corte può sospenderne
l’efficacia quando ritenga che «possa comportare il rischio
di
un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o
all’ordinamento della Repubblica, ovvero il rischio di un
pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei
cittadini»
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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IL RICORSO IN VIA D’AZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE [I]
• Parametro del giudizio: lo Stato può impugnare leggi
regionali deducendo la violazione di qualsiasi parametro
costituzionale; la regione può impugnare leggi statali o di
un’altra regione deducendo solo la violazione di parametri
(norme costituzionali o norme interposte) incidenti sul
riparto
delle competenze
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE E GIUDIZIO IN VIA D’AZIONE
• Il giudizio in via incidentale ha carattere concreto –
riguarda questioni relative all’applicazione di atti legislativi
nella controversia davanti al giudice a quo • Il giudizio in via
d’azione ha carattere astratto – riguarda disposizioni valutate
sotto il profilo del loro contenuto prescrittivo a prescindere
dalla loro applicazione • Il giudizio in via incidentale ha
carattere indisponibile – se ricorrono i presupposti, il giudice
deve adire la Corte e, rimessa la questione, il giudizio della
Corte prosegue indipendentemente dal comportamento dei soggetti
coinvolti • Il giudizio in via d’azione ha carattere disponibile –
essendo un giudizio di parti, i soggetti coinvolti possono
ricorrere alla Corte e, promosso il ricorso, possono
rinunziarvi
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
34 34
I GIUDIZI SULLE LEGGI: LE DECISIONI DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
Art. 18 l. 87/1953
• Sentenza: quando la Corte «giudica in via definitiva» –
indicazione dei motivi di fatto – indicazione dei motivi di diritto
– dispositivo • Ordinanza: «tutti gli altri provvedimenti» di
competenza della Corte
– motivazione succinta
• Decisioni processuali: pronunce di inammissibilità • Decisioni
di merito: pronunce di fondatezza o non fondatezza
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale
«dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale... [oggetto]»
oppure
«dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale... [oggetto]»
oppure
«ordina la restituzione degli atti...»
oppure
«dichiara estinto il processo…».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
36 36
SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza... [numero e anno]
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte costituzionale composta dai signori...
ha pronunciato la seguente sentenza.
Nel giudizio di legittimità costituzionale... [oggetto]
Ritenuto in fatto (...)
Ritenuto in diritto (...)
Per questi motivi
La Corte costituzionale dichiara...
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il... [data]
... Presidente ... Redattore ... Cancelliere
Depositata in cancelleria il... [data]
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE
ALL’ESITO DEL GIUDIZIO
Sentenze di accoglimento
«La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale...
[oggetto]» (es. sent. 24/2009)
Sentenze di rigetto
«La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione
di
legittimità costituzionale... [oggetto]» (es. sent. 20/2009) •
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte «dichiara,
nei
limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni
legislative
illegittime»
• Illegittimità consequenziale: la Corte «dichiara, altresì,
quali sono le
altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva
come
conseguenza dalla decisione adottata» (es. sent. 273/2009)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
38 38
LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE
AL PERCORSO SEGUITO
Sentenze interpretative di accoglimento
«La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale...
[oggetto], nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione»
(es.
sent. 305/2008)
Sentenze interpretative di rigetto
«La Corte costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui
in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale...
[oggetto]» (es. sent. 276/2009)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE
ALLA TECNICA DI INCISIONE
Sentenze di accoglimento parziale (o ablative)
«La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale...
[oggetto], nella parte in cui...»
Sentenze sostitutive
«La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale...
[oggetto], nella parte in cui prevede... anziché...»
Sentenze additive (o aggiuntive) e additive di principio
«La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale...
[oggetto], nella parte in cui non prevede...»
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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SENTENZE DI ACCOGLIMENTO «MANIPOLATIVE»
• Sentenze di accoglimento parziale o ablative: illegittimità
della
disposizione nella parte in cui il testo di tale disposizione ha
un
determinato significato o la norma desunta ha una
determinata
applicazione
• Sentenze sostitutive: illegittimità della disposizione nella
parte in
cui prevede una determinata norma anziché un’altra, che
viene
individuata dalla Corte e introdotta per sostituzione
• Sentenze additive o aggiuntive: illegittimità della
disposizione
nella parte in cui non prevede una norma costituzionalmente
necessaria, che viene integrata al testo dalla Corte per
aggiunta
• Sentenze additive di principio: illegittimità della
disposizione
nella parte in cui non prevede qualcosa, senza che la Corte
aggiunga una norma specifica, ma individuando un principio
generale la cui attuazione è lasciata al legislatore
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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LE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO PARZIALE: ESEMPI DI
DISPOSITIVI
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui prevede...»
(sentt.
27 e 275/2009)
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui
stabilisce…»
(sent. 123/2009)
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui vieta...»
(sent.
27/2009)
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui dispone...»
(sent.
55/2009)
• Illegittimità costituzionale «limitatamente alle parole...»
(sentt.
62 e 151/2009)
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui si
applica...» (sent.
236/2009)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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LE SENTENZE SOSTITUTIVE: ESEMPI DI DISPOSITIVI
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui stabilisce
[un
contenuto] anziché [un altro]» (sent. 60/2006)
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui fa decorrere
[il
termine] dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale....
anziché
[dalla comunicazione...]» (sent. 154/2006)
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui esclude
[un
contenuto] anziché prevedere…» (sent. 256/2006)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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LE SENTENZE ADDITIVE: ESEMPI DI DISPOSITIVI
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non prevede»
un
determinato contenuto (sentt. 28, 75, 151, 173, 207, 273,
333/2009)
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non
consente»
l’esercizio di un potere o di una facoltà (sentt. 294 e
317/2009)
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui esclude»
una
persona o una categoria dal godimento di un certo beneficio
o
diritto (sentt. 11, 86, 87, 183, 274/2009)
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non
include»
taluni soggetti tra quelli aventi diritto a una data
prestazione
(sent. 19/2009)
• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non limita»
una
determinata previsione a un caso specifico (sent. 177/2009)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
44 44
LE SENTENZE ADDITIVE DI PRINCIPIO: UN ESEMPIO
Sent. 61/1999
«... dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
della
legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei
periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti),
nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato
che
non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico
in
alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in
alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei
periodi
assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati
in
motivazione».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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LE «SENTENZE MONITO»: ESEMPI [I]
Sent. 61/2006 «… non può non rimarcarsi che l’attuale sistema di
attribuzione del cognome è
retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale
affonda le
proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una
tramontata potestà
maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con
il valore
costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna... Tuttavia,
l’intervento che si
invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione
manipolativa
esorbitante dai poteri della Corte... Del resto, la stessa
eterogeneità delle
soluzioni offerte dai diversi disegni di legge presentati in
materia... testimonia
la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali
non può che essere
rimessa al legislatore.
Per tali ragioni, e tenuto conto del vuoto di regole che
determinerebbe una
caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile,
come adombrato
nella ordinanza di rimessione, nemmeno una pronuncia che,
accogliendo la
questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento
del legislatore la
successiva regolamentazione organica della materia».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
46 46
LE «SENTENZE MONITO»: ESEMPI [II]
Sent. 279/2013
«… Da vari punti di vista, dunque, risulta la pluralità di
possibili configurazioni
dello strumento normativo occorrente per impedire che si
protragga un
trattamento detentivo contrario al senso di umanità, in
violazione degli artt. 27,
terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione
quest’ultimo all’art. 3
della CEDU, e a fronte di tale pluralità, il “rispetto della
priorità di valutazione
da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per
raggiungere un fine
costituzionalmente necessario” (sent. n. 23 del 2013) comporta
una
dichiarazione di inammissibilità delle questioni.
Nel dichiarare l’inammissibilità “questa Corte deve tuttavia
affermare come
non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia
legislativa in ordine al
grave problema individuato nella presente pronuncia” (sent. n.
23 del 2013)».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
«Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una
norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione»
(art. 136.1 Cost.)
«Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione» (art. 30.3 l. 87/1953)
• Effetti nei confronti di rapporti pendenti, non di rapporti
esauriti
(sentenza passata in giudicato, prescrizione, decadenza)
• Deroga al principio di intangibilità del giudicato in caso di
sentenza
irrevocabile di condanna («ne cessano l’esecuzione e gli
effetti
penali»)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
48 48
GLI EFFETTI DELLE DECISIONI DELLA CORTE: IL CASO
DELLA SENT. 1/2014
«… la decisione che si assume, di annullamento delle norme
censurate, avendo
modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni
per la Camera e
per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in
occasione di una nuova
consultazione elettorale… Essa, pertanto, non tocca in alcun
modo gli atti posti
in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore
delle norme
annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti
adottati dal
Parlamento eletto…Le elezioni che si sono svolte in applicazione
anche delle
norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime
costituiscono, in
definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il
processo di
composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli
eletti. Del pari,
non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che
si svolgano
nuove consultazioni elettorali. Rileva nella specie il principio
fondamentale della
continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si
realizza in concreto
attraverso la continuità in particolare dei suoi organi
costituzionali: di tutti gli
organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento...».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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49 49
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
• Tipologia: conflitti fra poteri dello Stato (conflitti
interorganici) e
conflitti fra Stato e regioni o fra regioni (conflitti
intersoggettivi)
• Oggetto: la delimitazione della sfera di attribuzioni
costituzionalmente spettanti agli organi e soggetti
costituzionali
– lesione per vindicatio potestatis (a chi spetta la titolarità
della
competenza?) o per cattivo uso del potere (come deve essere
esercitata la competenza?), conseguente a qualsiasi fatto o
atto
posto in essere da un altro organo o soggetto
• Concretezza e attualità del conflitto: l’interesse a
ricorrere
della parte lesa
• Il conflitto come giudizio di parti: si instaura per
iniziativa di
parte e si mantiene fino a decisione, salvo rinuncia al
ricorso
accettata dall’altra parte
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
50 50
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO
Art. 37 l. 87/1953
«Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte
costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per
la
delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i
vari
poteri da norme costituzionali» (profilo soggettivo e
profilo
oggettivo).
• Conflitti tra poteri (tra organi costituzionali superiorem
non
recognoscentes): risolti dalla Corte costituzionale
• Conflitti di giurisdizione (tra giudici ordinari e giudici
speciali): risolti
dalla Corte di cassazione
• Conflitti di competenza (tra organi all’interno dello stesso
potere):
risolti da organi appartenenti al medesimo potere
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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51 51
QUALI SONO I POTERI DELLO STATO [I]
Potere legislativo
• ciascuna delle due Camere
• commissioni permanenti in sede deliberante
• commissioni parlamentari d’inchiesta
• commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Potere esecutivo
• presidente del Consiglio
• ministri nei cui confronti sia fatta valere una mozione di
sfiducia individuale
• ministro della giustizia
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
52 52
QUALI SONO I POTERI DELLO STATO [II]
Potere giurisdizionale
• ciascun giudice (giudici ordinari e giudici speciali: es.
Corte dei conti)
• pubblici ministeri
• collegio per i reati ministeriali («tribunale dei
ministri»)
Poteri-organo
• presidente della Repubblica
• Corte costituzionale
• Consiglio superiore della magistratura
• comitati promotori dei referendum
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
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53 53
Ricorso dell’organo interessato
IL GIUDIZIO DELLA CORTE SUI CONFLITTI DI
ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO
• Ricorso per conflitto di attribuzione dell’organo interessato
(senza
termine di decadenza)
• Giudizio preliminare sull’ammissibilità del conflitto
– ordinanza della Corte che dichiara ammissibile il ricorso (se
sussiste
«materia di un conflitto») ovvero lo dichiara inammissibile
• Giudizio nel merito
– sentenza della Corte che dichiara il potere al quale spettano
le
attribuzioni in contestazione e, ove sia emanato un atto viziato
da
incompetenza, lo annulla
Giudizio di
ammissibilità del
conflitto
Giudizio per
conflitto di
attribuzione
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
54 54
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI E
FRA REGIONI
Art. 39 l. 87/1953
«Se la regione invade con un suo atto la sfera di competenza
assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un’altra
regione,
lo Stato o la regione rispettivamente interessata possono
proporre
ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di
competenza.
Del pari può proporre ricorso la regione la cui sfera di
competenza
costituzionale sia invasa da un atto dello Stato».
• Conflitti tra parti determinate (a differenza dei conflitti
fra poteri: parti
non predeterminate)
• Conflitto sulla base di qualsiasi atto al di fuori degli atti
legislativi (a
differenza dei conflitti tra poteri: conflitti ammessi anche per
atti
legislativi)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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Ricorso dello Stato o della
regione
IL GIUDIZIO DELLA CORTE SUI CONFLITTI DI
ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI E FRA REGIONI
• Ricorso dello Stato (presidente del Consiglio o ministro da
lui
delegato) o della regione (presidente della giunta
regionale)
– termine: entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione,
pubblicazione
o conoscenza dell’atto invasivo
• Ordinanza della Corte sulla richiesta di sospensiva dell’atto
che ha
dato luogo al conflitto
• Sentenza della Corte sul merito del conflitto,
eventualmente
annullando l’atto invasivo
Eventuale
sospensiva dell’atto
impugnato
Giudizio per
conflitto
di attribuzione
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
56 56
CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE: ESEMPI
Conflitto interorganico: sent. 330/2008
«nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a
seguito della deliberazione del Senato della Repubblica...
promosso
con ricorso del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di
Milano...
La Corte costituzionale dichiara che non spettava al Senato
della
Repubblica... [e] annulla, per l’effetto, la
deliberazione...».
Conflitto intersoggetivo: sent. 311/2008
«nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a
seguito del
regolamento della Regione Marche... promosso con ricorso del
presidente del Consiglio dei ministri...
La Corte costituzionale dichiara che non spettava alla
Regione
Marche... [e] annulla, per l’effetto, il regolamento...».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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29
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LE ALTRE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
• Il giudizio sulle accuse al presidente della Repubblica
mosse
dal Parlamento in seduta comune sulla base dell’art. 90 Cost. –
la Corte in composizione integrata: «giudici ordinari» più 16
«giudici
aggregati» tratti a sorte da un elenco compilato ogni nove anni
dal
Parlamento in seduta comune (art. 135.7 Cost.)
– in caso di condanna: sanzioni penali fino alla misura massima
prevista
dalla legge al momento del fatto e sanzioni costituzionali,
amministrative
e civili adeguate al caso
• Il giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum
abrogativo presentate a norma dell’art. 75 Cost. – la Corte
«dichiara ammissibile» ovvero «dichiara inammissibile la
richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della
legge... richiesta
dichiarata legittima con ordinanza del... dall’Ufficio centrale
per il
referendum costituito presso la Corte di cassazione»
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
58 58
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM E GIUDIZIO
DI LEGITTIMITÀ DELLE LEGGI
Sent. Corte cost. 15/2013
«Questa Corte ha escluso… che in sede di controllo di
ammissibilità
dei referendum possano venire in rilievo profili di
incostituzionalità sia
della legge oggetto di referendum sia della normativa di
risulta… In
particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di
risulta non
potrebbe essere anticipato in tale sede per varie ragioni… Un
giudizio
anticipato sulla situazione normativa risultante dall’avvenuta,
in ipotesi,
abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte,
in
palese violazione delle regole del processo costituzionale
italiano, che
vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio
di
costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione
di una
concreta vicenda applicativa della norma censurata».
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15
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LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL 2013
Tipo giudizio
• Legittimità costituzionale in via incidentale
• Legittimità costituzionale in via d’azione
• Conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato
(ammissibilità)
• Conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato
(merito)
• Conflitti di attribuzione fra Stato e regioni
• Ammissibilità di referendum abrogativi
• Correzione di errori materiali
N. ordinanze/sentenze
145
149
14
8
9
–
1
%
44,5
45,7
4,3
2,4
2.8
–
0,3
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino,
2014
La giustizia costituzionale 15