This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DATA PUBBLICAZIONE 07/09/2021
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
1. RISULTATI Sedicesimi Coppa Italia Dilettanti – cat. Eccellenza
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/09/2021 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE 13 - 1 Giornata - A CENISIA A R.L. - BEPPE VIOLA CALCIO 2 - 0
SPAZIO TALENT SOCCER - BORGATA CIT TURIN 6 - 1
GIRONE 14 - 1 Giornata - A BARRACUDA - SAN GIORGIO TORINO 2 - 3
GIRONE 15 - 1 Giornata - A POLISPORTIVA GARINO - MONCALIERI CALCIO 1953 2 - 0
4
Delibere Giudice Sportivo
Coppa Piemonte Valle D’ Aosta di Prima Categoria
GARE DEL 05/09/2021
Si riporta – in allegato – il calendario gare della seconda e terza giornata dei triangolari. Si trascrivono – qui seguito – i campi neutri relativi alla terza giornata del girone 13:
Giovedì 30 Settembre 2021 – ore 20.30 BEPPE VIOLA CALCIO – BORGATA CIT TURIN C.so Sicilia 58 – Torino SPAZIO TALENT – CENISIA Via Ragazzoni 2 - Torino
2. GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo, Avv. Reggio Antonella, coadiuvato dai sostituti Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, Avv. Villa Daniela e dal Sig. De Giorgi Giuseppe, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 6 e 7 Settembre 2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.
Sedicesimi Coppa Italia Dilettanti – cat. Eccellenza
GARE DEL 4/ 9/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIRONE 16 - 1 Giornata - A VILLAR PEROSA - PINASCA 1 - 2
GIRONE 17 - 1 Giornata - A BRICHERASIO BIBIANA - PRO POLONGHERA 1 - 1
GIRONE 18 - 1 Giornata - A SAN BERNARDO - VILLASTELLONE CARIGNANO 3 - 3
GIRONE 19 - 1 Giornata - A CORTEMILIA - STELLA MARIS 3 - 0
GIRONE 21 - 1 Giornata - A BISALTA - TRE VALLI 1 - 3
GIRONE 22 - 1 Giornata - A COSTIGLIOLE F.C. - SPARTAK SAN DAMIANO 1 - 3
GIRONE 23 - 1 Giornata - A DON BOSCO ASTI - JUNIOR CALCIO PONTESTURA 2 - 1
GIRONE 10 - 1 Giornata - A CASELETTE - VENAUS
D
GIRONE 24 - 1 Giornata - A CAPRIATESE - MONFERRATO
D
REKKAB AYMANE (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)
5
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
GARE DEL 5/ 9/2021
Gara ALICESE ORIZZONTI - LA PIANESE
Il Giudice Sportivo Territoriale,
- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara A.S.D. ALICESE ORIZZONTI - G.S.D. LA PIANESE, Coppa Italia di Eccellenza, raggruppamento 1A, del 05/09/2021, nei quali era presente un provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore n. 2 della Società ALICESE ORIZZONTI, Sig. Souleymane MANE,
- riscontrando che, a seguito di controllo degli atti di gara, del sistema informatico nonché delle successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, stato impiegato il suddetto giocatore, non regolarmente tesserato per la predetta Società sportiva, in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS,
DELIBERA
- di assegnare gara persa alla Società A.S.D. ALICESE ORIZZONTI omologando il seguente risultato:
ALICESE ORIZZONTI - LA PIANESE 0 - 3;
- di comminare l'ammenda alla Società ALICESE ORIZZONTI di Euro 150,00;
- di inibire fino al 09/11/2021 il dirigente responsabile Sig.ra Simona BARBERO che ha sottoscritto la distinta di gara;
- di squalificare il giocatore Sig. Souleymane MANE per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento;
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 14/ 9/2021
Allontanato dal campo per ripetuto abbandono della propria area tecnica e comportamento antisportivo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
Trentaduesimi Coppa Italia Dilettanti – Cat. Promozione
GARE DEL 4/ 9/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
GARE DEL 5/ 9/2021
Gara IVREA CALCIO ASD - CARRARA 90
Il Giudice Sportivo Territoriale,
- visto il ricorso da parte della società U.S. IVREA CALCIO A.S.D. avverso la gara disputata in data 5/09/2021 contro la U.S.D. CARRARA 90, valida per la Coppa Italia di Promozione, depositato presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta ed inoltrato alla controparte a mezzo posta elettronica certificata in data 6/9/2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 50/A F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi gli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D. (s.s. 2021/2022), con il quale è stato disposto che: "- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara"
- ritenuto dunque che il suddetto C.U. abbia sì abbreviato i termini per la presentazione dei ricorsi, ma non abbia abolito l'obbligo di preannuncio di ricorso, così come previsto dall'art. 67 C.G.S. (applicabile alla
FAVALE ALBERTO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)
RIGNANESE GIACINTO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.) CLORI ALESSANDRO (LUCENTO)
disciplina sportiva in ambito regionale della LND per espresso richiamo ex art. 139 C.G.S.), obbligo la cui ratio è da ricercare nel diritto alla difesa della controparte
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 49, comma 7, C.G.S. il mancato invio, agli Uffici del Giudice Sportivo ed alla controparte, del preannuncio di reclamo rappresenti vizio di tipo procedurale che comporta la inammissibilità del ricorso
DELIBERA
- l'inammissibilità del ricorso presentato dalla società U.S. IVREA CALCIO A.S.D. per vizio di procedura
- l'omologazione del risultato ottenuto sul campo:
IVREA CALCIO - CARRARA 90 1-0
- l'addebito alla società U.S. IVREA CALCIO A.S.D. della tassa di reclamo.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
NICOLINI MARCO (VOLPIANO) VISCIGLIA VINCENZO (VOLPIANO)
10
ll Giudice Sportivo Territoriale,
- visto il ricorso da parte della società A.S.D. CAPRIATESE avverso la gara disputata in data 5/09/2021 contro la U.S.D. MONFERRATO, valida per la Coppa Regionale Piemonte-VDA Prima Categoria, depositato presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo posta elettronica certificata in data 6/9/2021 e preceduto da preannuncio in pari data,
- considerato che, come disposto con il Comunicato Ufficiale n. 50/A F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi gli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D. (s.s. 2021/2022): "- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara"
- appurato che il preannuncio di reclamo risulta essere stato trasmesso a questi Uffici a mezzo PEC in data 6/09/2021 alle ore 12:27 e 46 secondi ed il successivo ricorso risulta essere stato depositato presso questi Uffici, sempre a mezzo PEC, in data 6/09/2021 alle ore 18:24 e 12 secondi, e dunque in entrambi i casi dopo i termini prescritti con il richiamato C.U.
- considerato altresì che né il preannuncio, né il ricorso risultano essere stati firmati dal Presidente della Società ricorrente, nè da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza - ritenuto che, ai sensi dell'art. 49, comma 7, C.G.S. la mancata sottoscrizione del preannuncio e del ricorso siano da considerarsi irregolarità formali sanabili sino al trattenimento in decisione del ricorso, ma non così la tardiva trasmissione del preannuncio né il deposito del ricorso oltre i termini prescritti, essendo questi ultimi vizi procedurali che comportano la inammissibilità del ricorso
DELIBERA
- l'inammissibilità del ricorso presentato dalla società A.S.D. CAPRIATESE in ragione della tardività nella presentazione dello stesso
- l'omologazione del risultato ottenuto sul campo:
CAPRIATESE - MONFERRATO 1-1
- l'addebito alla società A.S.D. CAPRIATESE della tassa di reclamo.
Gara CASELETTE - VENAUS
Il Giudice Sportivo Territoriale,
- visto il ricorso da parte della società A.S.D. VENAUS avverso la gara disputata in data 5/09/2021 contro la U.S.D. CASELETTE, valida per la Coppa Regionale Piemonte-VDA, depositato presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta ed inoltrato alla controparte a mezzo posta elettronica certificata in data 6/9/2021
- considerato che, nel testo del suddetto ricorso, sono elencati dei documenti non allegati alla suddetta PEC di deposito, tra cui un preannuncio di reclamo che sarebbe stato inviato sempre a mezzo posta elettronica certificata in data 5/09/2021
- visto il Comunicato Ufficiale n. 50/A F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi gli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D. (s.s. 2021/2022), con il quale è stato disposto che: "- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara"
- ritenuto dunque che il suddetto C.U. abbia sì abbreviato i termini per la presentazione dei ricorsi, ma non abbia abolito l'obbligo di preannuncio di ricorso, così come previsto dall'art. 67 C.G.S. (applicabile alla disciplina sportiva in ambito regionale della LND per espresso richiamo ex art. 139 C.G.S.), obbligo la cui ratio è da ricercare nel diritto alla difesa della controparte
11
- considerato altresì che il ricorso non è firmato nè dal Presidente della Società ricorrente, nè da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 49, comma 7, C.G.S. la mancata sottoscrizione del ricorso è da considerarsi irregolarità formale sanabile sino al trattenimento in decisione del ricorso, ma non così il mancato invio, agli Uffici del Giudice Sportivo ed alla controparte, del preannuncio di reclamo, vizio questo di tipo procedurale che comporta la inammissibilità del ricorso
DELIBERA
- l'inammissibilità del ricorso presentato dalla società A.S.D. VENAUS per vizio di procedura
- l'omologazione del risultato ottenuto sul campo:
CASELETTE - VENAUS 2-0
- l'addebito alla società A.S.D. VENAUS della tassa di reclamo.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
AMOROSO DOMENICO (PRO COLLEGNO
COLLEGNESE)
SPANU MATTIA (CARPIGNANO) MONTELEONE
MICHELANGELO
(CENTRO
GIOV.CALC.AOSTAMSP)
GREA LUCA (CORTEMILIA) EL ATLASSI AHMED (JUNIOR CALCIO PONTESTURA)
GRILLO MASSIMILIANO (MONTANARO) CIFARELLI ALESSANDRO (SAN GIORGIO TORINO)