1 22 ottobre 2009 Diretta MAP In collaborazione con CNDCEC SCUDO FISCALE TER Dott. Massimo Boidi
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Lo “scudo fiscale ter” è la chance concessaai contribuenti italiani per far emergereattività illecitamente detenute all’esteronell’ambito di una lotta ai paradisi fiscali,di cui agli artt. 12 e 13 del D.L. 78/09.
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Nell’attuale momento congiunturale,l’immissione di nuovi capitali nel contestoeconomico e finanziario nazionale a un tasso agevolato può avere ulteriori benefici:
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utilizzo per ottenere agevolazioni
per società di persone e di capitaliche aumentano il proprio capitalesociale fino a € 500.000 entro il5/2/2010 (variazione in diminuzionedal reddito della società pari al 3%dell’aumento del C.S. per cinqueanni);
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utilizzo per c.d. “Tremonti-ter”;
possibilità di maggior accessoagli aiuti del sistema bancario inpresenza di un rafforzamentodell’equity (probabile € 2 di finanziamento per ogni euro dimaggior equity).
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Oggi presentato come impostastraordinaria sulle attività finanziariee patrimoniali
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SOGGETTI: persone fisiche, societàsemplici e soggetti equiparati,enti non commerciali residenti (compresi i trust), persone fisicheresidenti in paesi “black list”(con conseguente rinuncia alla provacontraria),imprese estere controllateo collegate di cui agli artt. 167-168 TUIR(c.d. CFC)
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OGGETTO: attività finanziarie epatrimoniali detenute all’estero non dichiarate nel quadro RW del modello unico in violazione degliobblighi di “monitoraggio fiscale”
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MODALITA’:
rimpatrio da qualsiasi Stato europeoed extraeuropeo di somme di denaro,attività finanziarie e attività patrimoniali(queste ultime purché idonee a formareoggetto di un rapporto di custodia,deposito amministrazione o gestionecon gli intermediari abilitati)
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regolarizzazione di somme di denaro,attività finanziarie e patrimoniali acondizione che siano detenute inStati dell’UE, in paesi aderenti allo spazio economico europeo chegarantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (Islanda e Norvegia,no Liechtenstein) e Paesi extra UE,con i quali vi sia un effettivo scambiodi informazioni (indicati nella Circ. 43/Edel 10/10/2009)
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DATA DI DETENZIONE:
31 dicembre 2008. Non rileva da quanti anni siano possedute.
TEMPI: presentazione di una
dichiarazione riservatadal 15 settembre 2009 al15 dicembre 2009.
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PROCEDURA: dichiarazione riservata dapresentare a uno dei seguenti intermediariautorizzati:
banche italiane sim sgr società fiduciarie agenti di cambio poste italiane stabili organizzazioni in Italia di
banche e imprese di investimentonon residenti
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Il contribuente attesta che le attivitàerano detenute all’estero alla data del31/12/2008 sanzioni penaliin caso di falsa dichiarazione
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L’intermediario assume formalmentein custodia, deposito, amministrazioneo gestione le attività rimpatriate edepositate dal contribuente ovveroesistenti all’estero. Nel periodo sonopossibili più dichiarazioni con piùintermediari.
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Il contribuente deve assicurare imezzi necessari per il pagamentodell’imposta straordinaria
L’intermediario consegna la copiadopo il pagamento dell’imposta,previo rimpatrio (se è la forma sceltae/o consentita) del denaro e/o dellealtre attività
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La dichiarazione è riservataL’intermediario effettua un’unicacomunicazione complessiva al termine, successivamente al15 dicembre 2009
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ATTIVITA’ OGGETTO DI SCUDO(ex circ. 85/E dell’1/10/2001):
somme di denaro attività finanziarie (azioni, quotate
e non, quote di società nonrappresentate da titoli)
titoli obbligazionari certificati di massa
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quote di partecipazione a organismidi investimento collettivo
immobili quote di diritti reali multiproprietà oggetti preziosi opere d’arte
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VALORE DELLE ATTIVITA’ RIMPATRIATE:
denaro valore nominale attività finanziarie
non sono previsticriteri specifici di
valorizzazione:valore corrente
ovvero costod’acquisto ovvero
un valore intermedio
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attività patrimonialivalore compreso tra il costo d’acquisto
documentato e quello risultante
da un’appositaperizia di stima
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Il valore indicato nella dichiarazioneriservata costituisce la base imponibile,nonché il costo fiscalmente riconosciutoper il futuro.
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IMPOSTA: sul valore si calcola un redditofigurativo, pari ad un rendimento del
2% annuo per i 5 anni precedenti = 10% su cui si applica un’imposta
del 50%, quindi in pratica 5% del valore delle attività
dichiarate
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Non muta il prelievo se la detenzioneè < 5 anni.
Opera una presunzione assoluta perpagare sempre il 5%.
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CONSEGUENZE E VANTAGGI:
le dichiarazioni sono riservate 3° e 4° comma art. 13-bis D.L. 78/09 estinzione delle sanzioni
amministrative, tributarie e previdenziali e di quelle previste all’art. 5 D.L. 167/90 (monitoraggio)
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CONSEGUENZE E VANTAGGI:
effetti penali: coperti gran parte deireati tributari, falso in bilancio e false comunicazioni sociali (finalizzatial compimento di reati tributari“scudati”)
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CONSEGUENZE E VANTAGGI:
sempre esclusi reati quali l’emissionedi fatture false, gli omessi versamentie le compensazioni indebite
le operazioni di emersione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente:regime esteso a soggetti riconducibilial contribuente in qualità di “dominus”
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CONSEGUENZE E VANTAGGI:
attenzione al raddoppio delle sanzioniper chi non rimpatria omessacompilazione del quadro RW sanzionipassano da un variabile tra 5 e 25% aun variabile tra 10 e 50%