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AXA MPS VALORE AUTONOMIA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA PAGABILEIN CASO
DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA
QUOTIDIANA E
TEMPORANEA CASO MORTE, A PREMIO MENSILE
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota
informa-tiva, le Condizioni di assicurazione, il Glossario ed il
Modulo diproposta, deve essere consegnato al contraente prima
dellasottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota
infor-mativa.
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Gruppo AXA
-
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIAPAGABILE IN CASO
DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI
ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA E TEMPORANEACASO MORTE, A PREMIO
MENSILE
AXA MPS VALORE AUTONOMIACOD. TARIFFA VA10
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema
predisposto dall’ISVAP, ma il suo con-tenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizionedella polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS
Assicurazioni Vita S.P.A. Essa è costi-tuita nella forma giuridica
di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA;
b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via
Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma;c) Recapito telefonico: 0039 06
50870601; numero verde: 800231187; sito internet:
www.axa-mps.it,
e-mail: [email protected];d) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
è stata autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Vita e
Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato del24/07/1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974 ed è iscritta al registro
delleImprese di Roma con il n. 01075910586.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresaIl
patrimonio netto della Compagnia ammonta a 628,8 milioni di euro di
cui 499 milioni di euro sonorelativi al capitale sociale e 129,8
milioni di euro al totale delle riserve patrimoniali.
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L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che
rappresenta il rapporto tra l’ammontare del mar-gine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto
dalla normativavigente, è pari a 147%.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE
OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
AXA MPS Valore Autonomia è a vita intera, pertanto la durata del
contratto coincide con la vita del-l’Assicurato. Alla data di
sottoscrizione del contratto l’Assicurato non potrà avere un’età
superiore a70 anni.Il contratto prevede le seguenti prestazioni
assicurative:
a) Prestazione in caso di perdita di
autosufficienza:l’erogazione a favore dell’Assicurato di una
rendita vitalizia mensile nel caso in cui l’Assicuratostesso si
trovi in uno stato di non autosufficienza.
b) Prestazione in caso di decesso:l’erogazione ai Beneficiari di
un capitale in caso di morte dell’Assicurato.
Si rinvia rispettivamente agli artt. 13 e 16 delle Condizioni di
assicurazione per gli aspetti di detta-glio delle singole
prestazioni.
Avvertenza: ferme le esclusioni e le carenze di cui agli Artt. 4
e 17 delle Condizioni di Assicu-razione, e a patto che il
Contraente sia in regola con i premi dovuti, la copertura
assicurativaper il caso di non autosufficienza è operativa vita
natural durante, la copertura assicurativa peril caso di morte è
operativa fino all’ottantesimo anno di vita dell’Assicurato.
Presupposto per la sottoscrizione del contratto è l’accertamento
dello stato di salute dell’assi-curando, ed è pertanto necessaria
la compilazione e la sottoscrizione del questionario sullostato di
salute da parte dell’assicurando stesso.Si sottolinea l’importanza
di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute sulla
propo-sta di contratto relative alla compilazione del questionario
sanitario.
4. PremiPer le garanzie previste dal presente contratto, il
Contraente è tenuto alla corresponsione di premi conperiodicità
mensile.Il premio mensile pagato dal Contraente è costituito da due
componenti come di seguito descritto.
4.1 Premio per la prestazione da non autosufficienza
dell’AssicuratoIl premio mensile per la prestazione da non
autosufficienza dell’Assicurato è determinato in base:• all’importo
della rendita assicurata;• allo stato di salute dell’Assicurato;•
all’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto;• al sesso
dell’Assicurato;• all’attività professionale svolta
dall’Assicurato.
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4.2 Premio per la prestazione in caso di decesso
dell’AssicuratoIl premio mensile per la prestazione in caso di
decesso dell’Assicurato è determinato in base:• all’importo del
capitale assicurato in caso morte pari ad e 10.000;• all’età
dell’Assicurato alla decorrenza del contratto;• al sesso
dell’Assicurato;• all’attività professionale svolta
dall’Assicurato.I premi determinati con le modalità di cui sopra,
sono costanti per tutta la durata della copertura assi-curativa. Il
premio per la prestazione in caso di decesso è dovuto dal
Contraente fino alla data deldecesso stesso o, al massimo, fino al
compimento dell’ottantesimo anno di età dell’Assicurato. Ildiritto
della Compagnia alla riscossione del premio si interrompe comunque
al ricevimento delladenuncia dello stato di non autosufficienza
dell’Assicurato.
Il pagamento dei premi può avvenire mediante:• addebito sul c/c
bancario, previa autorizzazione;• bonifico bancario sul conto
corrente intestato alla Compagnia.
In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente
bancario nel corso della durata con-trattuale, è possibile
effettuare il versamento degli eventuali premi aggiuntivi tramite
bonifico ban-cario da effettuare sul conto corrente intestato alla
Compagnia, ovvero comunicando alla Compagniagli estremi del nuovo
c/c bancario sul quale effettuare l’addebito, sempre previa
autorizzazione.
Il contratto non prevede il riscatto e pertanto, fatto salvo
quanto previsto dall’Art. 18 delleCondizioni di assicurazione in
materia di interruzione e ripristino, in caso di mancato paga-mento
dei premi, il Contraente perde quanto versato.
Qualora il Contraente non intenda accettare l’eventuale modifica
alle condizioni tariffarie incorso di contratto, prevista dall’Art.
12 delle Condizioni di Assicurazione, la prestazione
verràridotta.
Si rinvia all’Art. 12 delle Condizioni di assicurazione per gli
aspetti di dettaglio
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione
agli utiliIl presente contratto non prevede alcuna partecipazione
agli utili.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1. Costi gravanti sul premio
Tipologia Importo Periodicità di prelievo Modalità di
prelievo
Spese fisse di emissione e 10 Sul primo premio versato In
aggiunta al premio inizialeCaricamento percentuale 25% Su ciascun
premio Compreso nel premio
Costo per erogazione rendita 5% Su ciascun premio Compreso nel
premio
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Avvertenza: eventuali accertamenti delle condizioni dello stato
di salute dell’Assicuratopotranno essere effettuati presso i medici
di fiducia dell’Assicurato stesso. I relativi costi,
nonquantificabili, saranno a carico dell’Assicurato.
6.1.2. Costi per riscattoIl contratto non prevede il riscatto
della prestazione assicurata.
6.1.3. Costi per l’erogazione della renditaLe spese di
erogazione della rendita sono fissate in misura pari al 5% del
premio e sono ricompresenel premio stesso, come indicato al
precedente punto 6.1.1.
6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione
agli utiliNon previsti.
* * *
Nella tabella di seguito è riportata la quota parte percepita in
media dagli intermediari con riferimen-to all’intero flusso
commissionale relativo al prodotto nel corso dell’ultimo
esercizio:
* Il contratto è di nuova commercializzazione, pertanto, la
quota parte indicata rappresenta una stima sulla base di quan-to
stabilito nelle convenzioni di collocamento considerando i primi 10
anni di durata contrattuale.
7. ScontiIl contratto non prevede sconti.
8. Regime fiscale
Trattamento fiscale dei premiSui premi versati alla Compagnia
per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte e di
perditadell’autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana ed entro il limite massimo diEuro 1.291,14 è
riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente
del 19% dei premistessi.
Trattamento fiscale delle prestazioniLe somme corrisposte in
dipendenza dell’assicurazione di rendita collegata a problemi di
non auto-sufficienza sono esenti dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF).Il capitale corrisposto in caso di morte
dell’Assicurato è esente dall’imposta sui redditi e non concor-re
alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di
successione.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di perfezionamento del contrattoSi rinvia all’Art. 3
delle Condizioni di assicurazione per le modalità di conclusione
del contratto e dientrata in vigore delle coperture
assicurative.
Quota parte percepita in media dagli intermediariAnno 2010
57,40%*
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10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei
premiIl contraente ha la facoltà di risolvere il contratto
sospendendo il pagamento dei premi. Avvertenza: in tal caso, fatto
salvo quanto previsto dall’Art. 18 delle Condizioni di
assicurazio-ne in materia di interruzione e ripristino, la
copertura assicurativa cessa e nulla è più dovutodalla
Compagnia.
Si rinvia all’Art. 12 e 18 delle Condizioni di assicurazione per
gli aspetti di dettaglio.
11. Riscatto e riduzioneIl contratto non prevede il riscatto
della prestazione e pertanto, in caso di mancato pagamentodei
premi, il contratto si risolve e nulla è più dovuto dalla
Compagnia.
In caso di sospensione del pagamento dei premi, il Contraente
può riprendere il versamento e ripri-stinare l’assicurazione nei
termini e secondo modalità e condizioni economiche di cui all’Art.
18delle Condizioni di assicurazione.
Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare eventuali
modifiche alle condizioni tariffarie incorso di contratto, la
prestazione assicurata viene ridotta secondo quanto previsto
dall’Art. 12 delleCondizioni di assicurazione.
Per eventuali richieste di informazioni il Contraente può
rivolgersi alla Compagnia - AXA MPS Assi-curazioni Vita S.p.A. -
Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma 00128 - Italia, fax:
0039 0651760323, e-mail: [email protected]; numero verde:
800231187.
12. Revoca della propostaIl Contraente può revocare la proposta
finché il contratto non è concluso dandone comunicazione
allaCompagnia con lettera raccomandata. La Compagnia entro trenta
giorni dal ricevimento della stes-sa, provvede al rimborso del
premio eventualmente già versato. Ai fini dell’efficacia della
revoca fafede la data di ricevimento della raccomandata da parte
della Compagnia.
13. Diritto di recessoIl Contraente può recedere dal contratto
entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazio-ne
alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi
identificativi del contratto, indiriz-zata al seguente recapito:
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128
Roma.Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da
qualsiasi obbligazione derivante dal contratto adecorrere dalle ore
24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso. Entro
trenta giorni dalricevimento della comunicazione di recesso la
Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato.
14. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la
liquidazione delle prestazioni e ter-mini di prescrizione
Si rinvia all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per il
dettaglio della documentazione chel’avente diritto è tenuto a
presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. Al
fine dell’erogazione della rendita per la perdita
dell’autosufficienza, la Compagnia si impegna adaccertare lo stato
di non autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data
di ricezione delladenuncia. Una volta accertato e riconosciuto il
diritto alla prestazione assicurata, e purché sia decor-so il
periodo di franchigia pari a 90 giorni, la Compagnia inizia a
corrispondere la rendita mensileassicurata.
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Decorsi 180 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore
dell’Assicurato.
Al fine dell’erogazione della prestazione caso morte, la
Compagnia effettua il pagamento entro 20giorni dalla data di
ricezione della denuncia dell’avvenuto decesso. Decorso tale
termine sono dovu-ti gli interessi moratori a favore dei
beneficiari.
I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla
vita si prescrivono nel termine di due annidal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come da L. 166 del
27/10/2008.Decorso tale termine senza che la Compagnia abbia
ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizio-ne, gli importi
derivanti dal contratto verranno devoluti al Fondo costituito
presso il Ministero del-l’Economia e delle Finanze (Regolamento di
attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R.n.116 del 22/6/2007
in materia di “Rapporti dormienti”).
15. Legge applicabile al contrattoAl contratto si applica la
legge italiana.
16. Lingua in cui è redatto il contrattoIl contratto, ogni
documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto
sono redatti inlingua italiana.
17. ReclamiEventuali reclami riguardanti il rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltra-ti
per iscritto alla Compagnia (AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. -
Servizio Clienti - Via AldoFabrizi, 9 - Roma 00128 - Italia, per
fax: 0039 06 51760323, per e-mail: [email protected]).Qualora
l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in
caso di assenza di riscon-tro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degliUtenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando
l’esposto della docu-mentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia.Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l’Autorità
Giudiziaria.Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è
possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamenteal sistema
estero competente (individuabile accedendo al sito internet
http://ec.europa.eu/internal-market/finservices-retail/finnet/index
en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.Si ricorda
che resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
18. Comunicazioni del Contraente alla CompagniaSi richiama
l'attenzione del Contraente sulle disposizioni di cui all'art.1926
del codice civile in meri-to alle comunicazioni da rendere alla
Compagnia in caso di modifiche di professione dell'Assicura-to
eventualmente intervenute in corso di contratto.
19. Conflitto di interessiCon riferimento alla specifica
tipologia contrattuale non si ravvedono situazioni di conflitto di
inte-ressi. La Compagnia opera, in ogni circostanza, in modo da non
recare pregiudizio ai Contraenti e siimpegna ad ottenere per i
Contraenti il miglior risultato possibile.
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AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della
veridicità e della completezza dei dati edelle notizie contenuti
nella presente Nota informativa.
Roma, dicembre 2010Il rappresentante legale
L’Amministratore DelegatoFrederic de Courtois
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AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e Direzione Generale:
Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia - Tel. +39 06 50870.1 -
Fax +39 06 50870295 - Sito Internet:www.axa-mps.it - e-mail:
[email protected]. - Capitale Sociale e 499.000.000 i.v. - Codice
Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:
01075910586 - PartitaIVA: 00959221003 - Autorizzata all’esercizio
delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n.
208).La Società è soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA
MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero
024.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIAPAGABILE IN CASO
DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI
ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA E TEMPORANEACASO MORTE, A PREMIO
MENSILE
AXA MPS VALORE AUTONOMIACOD. TARIFFA VA10
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del contrattoIl presente contratto garantisce,
nel caso in cui l’Assicurato si trovi in uno stato di non
autosufficien-za, come descritto al successivo Art. 14, la
corresponsione di una rendita mensile vitalizia posticipa-ta di cui
all’Art. 13.In caso di decesso dell’Assicurato, è prevista la
corresponsione di un capitale caso morte, comedescritto al
successivo Art. 16.Ferme le esclusioni e le carenze di cui agli
Artt. 4 e 17, e a patto che il Contraente sia in regola coni premi
dovuti per la prestazione in caso di non autosufficienza di cui al
successivo Art. 13, è opera-tiva vita natural durante, la
prestazione in caso di decesso di cui al successivo Art. 16 è
operativa finoall’ottantesimo anno di vita.
Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Le
dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere
veritiere, esatte e complete.In caso di dichiarazioni inesatte o
reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non
avrebbedato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime
condizioni, se avesse conosciuto il verostato delle cose, la
Compagnia stessa ha diritto:a) quando esiste dolo o colpa
grave:
- di impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler
esercitare tale diritto entro tre mesidal giorno in cui ha
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Trascorso dettotermine la Compagnia decade da tale diritto;
- di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, qualsiasi
pagamento;b) quando non esiste dolo o colpa grave:
- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da
fare all’Assicurato entro tre mesi dalgiorno in cui ha conosciuto
l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in
proporzione alla differenza tra il premio con-venuto e quello che
sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle
cose.
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La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi
dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dallasua riattivazione,
salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in
malafede.L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta
in ogni caso la rettifica, in base all’età reale,delle somme
dovute.Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla
Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comu-nicazioni
inerenti:– modifiche all’indirizzo presso il quale intende ricevere
le comunicazioni relative al contratto;– variazione degli estremi
di c/c bancario.
Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigoreIl
contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha
comunicato al Contraente l’ac-cettazione della proposta, per
iscritto con raccomandata o mediante invio del documento di
polizza.In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo
giorno lavorativo successivo alla data di pagamen-to del premio,
sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia
comunicato per iscrit-to al Contraente il rifiuto della
proposta.L’Assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del
giorno in cui il contratto è concluso.
Art. 4 - EsclusioniIl rischio di non autosufficienza e di morte
sono coperti qualunque possa esserne la causa, senza limi-ti
territoriali, ad eccezione dei seguenti casi:a) attività dolosa
dell’Assicurato;b) partecipazione dell’Assicurato a delitti
dolosi;c) partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo
che non derivi da obblighi verso lo Stato ita-
liano;d) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti
popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi
di Stato;e) malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso
non terapeutico di psicofarmaci e stupefa-
centi o abuso di farmaci;f) negligenza, imprudenza ed imperizia
nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la
prestazio-
ne di rendita non viene erogata se è comprovato che l’Assicurato
di sua volontà non ha consultato imedici, o non ha seguito le
indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di
salute;
g) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di
aeromobile non autorizzato al volo o con pilo-ta non titolare di
brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro
dell’equipaggio;
h) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’assicurato
non sia regolarmente abilitato a normadelle disposizioni in
vigore;
i) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo -
naturali o provocati - e accelerazioni di par-ticelle atomiche
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, raggi x,ecc.);
j) malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni
dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette oindirette da essi
derivanti, verificatisi prima della data di decorrenza
dell’Assicurazione e già dia-gnosticati in tale data
all’Assicurato.
In questi casi, non è prevista alcuna prestazione.Non sono
assicurabili coloro che risultassero già affetti da invalidità
totale e permanente e/o nonautosufficienti o avessero già in corso
accertamenti a tale scopo al momento dell’ingresso in
assicu-razione.
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Art. 5 - BeneficiariL’Assicurato è il Beneficiario della
prestazione di cui all’Art. 13.Il Contraente designa i Beneficiari
della prestazione di cui all’Art. 16 e può in qualsiasi
momentorevocare o modificare tale designazione.La designazione dei
Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti
casi:a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano
dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispetti-
vamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del
beneficio;b) dopo la morte del Contraente;c) dopo che, verificatosi
l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto
alla Compa-
gnia di volersi avvalere del beneficio.In tali casi le
operazioni di vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto del
Beneficiario.La designazione di beneficio e le sue eventuali
revoche o modifiche debbono essere comunicate periscritto alla
Compagnia o fatte per testamento.
Art. 6 - Cessione, pegno e vincoloIl Contraente può cedere ad
altri il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui
la Com-pagnia ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione
scritta. In tale momento la Compagnia deveeffettuare la relativa
annotazione sull’originale della polizza o su appendice.In ragione
della sua forma e delle finalità assicurative il contratto in
specie non ammette la conces-sione di prestiti né il Contraente può
darlo in pegno ad altri o comunque vincolarne le
prestazioniassicurate.
Art. 7 - Pagamenti della CompagniaLe richieste di pagamento
rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti
neces-sari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di
pagamento e ad individuare gli aventi diritto.In caso si verifichi
lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato, l’Assicurato
stesso o chi per suoconto, dovrà darne avviso con lettera
raccomandata alla Compagnia.La denuncia deve essere accompagnata da
tutta la documentazione necessaria per verificare lo statodi salute
dell’Assicurato: certificato del medico curante o del medico
ospedaliero che espone lo statodi non autosufficienza
dell’Assicurato, con la data della sua sopravvenienza e l’origine
incidentale opatologica dello stato di non autosufficienza,
sciogliendo dal segreto professionale i medici che lohanno visitato
e curato.La Compagnia accerterà lo stato di non autosufficienza
dell’Assicurato tramite un medico di suafiducia ed eventualmente
farà prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari
all’accerta-mento stesso.La rendita sarà corrisposta se lo stato di
dipendenza dell’Assicurato risulterà confermato in
manieradefinitiva, ovvero tale da escludere la possibilità di un
miglioramento delle condizioni di salute del-l’Assicurato stesso.La
Compagnia esegue il pagamento per la prestazione in caso di non
autosufficienza secondo lemodalità di cui al successivo Art. 13.In
caso di decesso dell’Assicurato, devono essere consegnati:-
l’originale della polizza ed eventuali appendici;- il certificato
di morte;- la relazione medica sulle cause del decesso redatta su
apposito modulo(modello della Compagnia);- copia del testamento o,
in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante
che il deces-
so è avvenuto in assenza del testamento, con l’indicazione (se
del caso) degli eredi legittimi;
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- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;- decreto del
Giudice Tutelare nel caso di beneficiari minori d’età o interdetti,
con l’indicazione della
persona designata alla riscossione.
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore
documentazione di carattere sanitario, nonprevista nelle presenti
Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari
esigenze istrut-torie.La Compagnia esegue il pagamento per la
prestazione caso morte entro venti giorni dal ricevimentodella
documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi
moratori, a partire dal terminestesso, a favore dei beneficiari.
Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti
verrannoeseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.
Art. 8 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto
sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi
diritto.
Art. 9 - Diritto di revoca e di recesso della propostaNella fase
che precede la conclusione del contratto, il Contraente può
revocare la proposta contrat-tuale dandone comunicazione ad AXA MPS
Assicurazioni Vita S.p.a. mediante lettera raccomanda-ta.AXA MPS
Assicurazioni Vita S.p.a. si impegna a restituire per intero il
premio eventualmente corri-sposto entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione.Il Contraente può recedere dal contratto entro
trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comuni-cazione alla
Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi
identificativi del contrat-to, indirizzata al seguente recapito:AXA
MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma.Il
recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi
obbligazione derivante dal contratto adecorrere dalle ore 24 del
giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta
dal tim-bro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di recesso, la Compa-gnia rimborsa al
Contraente il premio versato.
Art. 10 - Foro CompetentePer le controversie relative al
presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità
Giudiziariadel luogo di residenza o di domicilio del Contraente,
del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.
SEZIONE 2CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 11 - DurataIl presente contratto è a vita intera pertanto
la durata coincide con la vita dell’Assicurato. Alla datadi
sottoscrizione del Contratto l’Assicurato non potrà avere un’età
superiore a 70 anni.Presupposto per la sottoscrizione del contratto
è l’accertamento dello stato di salute dell’assicuran-do, ed è
pertanto necessaria la compilazione e la sottoscrizione del
questionario sullo stato di saluteda parte dell’assicurando
stesso.
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Art. 12 - Premi e costiIl presente contratto prevede il
pagamento di premi con periodicità mensile.Il premio mensile pagato
dal Contraente è costituito da due componenti come di seguito
descritto.
12.1 Premio per la prestazione da non autosufficienza
dell’AssicuratoIl premio mensile per la prestazione da non
autosufficienza dell’Assicurato è determinato in base:• all’importo
della rendita assicurata;• all’età dell’Assicurato alla decorrenza
del contratto;• al sesso dell’Assicurato;• allo stato di salute
dell’Assicurato;• all’attività professionale svolta
dall’Assicurato.
12.2 Premio per la prestazione in caso di decesso
dell’AssicuratoIl premio mensile per la prestazione in caso di
decesso dell’Assicurato è determinato in base:• all’importo del
capitale assicurato in caso morte e pari ad e 10.000;• all’età
dell’Assicurato alla decorrenza del contratto;• al sesso
dell’Assicurato;• all’attività professionale svolta
dall’Assicurato.
I premi determinati con le modalità di cui sopra, sono costanti
per tutta la durata della copertura assi-curativa. Il premio per la
prestazione in caso di decesso è dovuto dal Contraente fino alla
data deldecesso stesso o, al massimo, fino al compimento
dell’ottantesimo anno di età dell’Assicurato. Ildiritto della
Compagnia alla riscossione del premio si interrompe comunque al
ricevimento delladenuncia dello stato di non autosufficienza
dell’Assicurato.
Il contratto prevede un costo di emissione pari a e10, in
aggiunta alla prima rata di premio.Inoltre su ciascun premio è
previsto un caricamento percentuale del 25% e un costo per
l’erogazio-ne della vendita del 5%, già compreso nel premio
stesso.La Compagnia si riserva la possibilità di modificare le
condizioni tariffarie in corso di contratto, qua-lora variassero le
basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. In tal
caso la Compagniasi impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima
della scadenza dell’annualità di polizza, il nuovopremio da pagare
per l’annualità assicurativa successiva. Il Contraente potrà
comunque richiedere lebasi tecniche con le quali è stato calcolato
il nuovo premio. Il pagamento del nuovo premio
implical’accettazione della modifica contrattuale.Il Contraente che
non intenda accettare la modifica dovrà informarne la Compagnia,
mediante unacomunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della
ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la pre-stazione
assicurata viene ridotta, con effetto dalla ricorrenza annuale, di
un importo pari alla diffe-renza tra la prestazione inizialmente
pattuita e quella assicurabile con il nuovo premio.Al ricevimento
della denuncia dello stato di non autosufficienza, cessa il diritto
della Compagniaalla riscossione dei premi pattuiti. In caso di
mancato accertamento dello stato di non autosuffi-cienza sarà
consentito al Contraente proseguire il rapporto contrattuale,
dietro corresponsione deipremi arretrati.Nel caso in cui
l’Assicurato, al momento della denuncia dello stato di non
autosufficienza, non siain regola con il pagamento dei premi, vale
quanto previsto al successivo Art. 18.L’interruzione del pagamento,
anche di una sola rata di premio, comporta l’interruzione della
coper-tura assicurativa, che potrà essere riattivata secondo quanto
previsto al successivo Art. 18.
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Art. 13 - Prestazione in caso di non autosufficienza
dell’AssicuratoIl contratto prevede l’erogazione a favore
dell’Assicurato di una rendita vitalizia mensile posticipa-ta, di
importo minimo pari ad euro 500 e massimo euro 2.500, come indicato
in proposta, nel caso incui l’Assicurato stesso si trovi in uno
stato di non autosufficienza, come descritto al successivo Art.14,
e fintanto che si trovi in tale stato.La Compagnia si impegna ad
accertare lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato entro 180
gior-ni dalla data di ricezione della denuncia. Nel caso in cui la
Compagnia entro i 180 giorni utili accer-tasse la mancata esistenza
dei requisiti necessari all’erogazione della rendita, il Contraente
sarà tenu-to al pagamento delle rate di premio in arretrato e
relative a premi scaduti successivamente alladenuncia.Per il
ricorso ad un’eventuale procedura arbitrale si rimanda all’Art. 19
delle Condizioni di Assicu-razione.La prestazione di rendita verrà
corrisposta, se perdura lo stato di non autosufficienza, dopo
chesiano trascorsi 90 giorni (periodo di franchigia) a partire
dalla data di denuncia dello stato di nonautosufficienza. Qualora
gli accertamenti per lo stato di non autosufficienza necessitino di
più di90 giorni, all’atto dell’accertamento verranno erogate le
eventuali rate di rendita arretrate e nonerogate.Una volta
accertato e riconosciuto lo stato di non autosufficienza, e il
diritto alla prestazione assicu-rata, e purché sia decorso il
suddetto periodo di franchigia, la compagnia inizia a corrispondere
larendita mensile assicurata.Decorsi 180 giorni sono dovuti gli
interessi moratori a favore dell’Assicurato.La rendita vitalizia
non consente valore di riscatto, è di carattere personale e quindi
non trasmissibi-le agli eredi.Nel caso in cui l’Assicurato deceda
prima che lo stato di non autosufficienza sia stato accertato,
saràerogata la prestazione di cui al successivo Art.
16.L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana deve
essere presumibilmente permanente,tuttavia se l’Assicurato dovesse
riacquistare l’autosufficienza, cessa l’erogazione della
presta-zione prevista ed il contratto rimane in vigore solo per la
prestazione di cui al successivo Art.16.In caso di perdita
dell’autosufficienza nel periodo di carenza si rinvia al successivo
Art. 17.
Il rischio di non autosufficienza è coperto qualunque possa
esserne la causa, senza limiti terri-toriali e senza tenere conto
dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatte salve le
Con-dizioni di carenza riportate all’Art. 17 e le esclusioni
indicate all’Art. 4.
Art. 14 - Definizione dello stato di non
autosufficienzaL’Assicurato è riconosciuto non autosufficiente, nel
caso in cui risulti incapace di svolgere e pertan-to necessita di
una costante assistenza nel compimento di almeno 3 dei seguenti 4
atti “elementari”della vita quotidiana:- andare al bagno ed usarlo
e mantenere un livello ragionevole di igiene personale (es.
lavarsi, rader-
si, pettinarsi, ecc.);- essere in grado di vestirsi, svestirsi e
riporre gli indumenti;- bere e mangiare, anche con cibo preparato
da altri;- spostarsi verticalmente dal letto alla sedia e dalla
sedia al letto.Inoltre viene riconosciuto lo stato di non
autosufficienza nel caso che all’Assicurato sia stata
diagno-sticata una patologia nervosa o mentale a causa organica
quale il morbo di Parkinson o il morbo di
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Alzheimer che abbia causato, in modo presumibilmente
irreversibile, la perdita delle capacità men-tali. Per perdita
delle capacità mentali si intende la capacità di pensare, di
capire, ragionare o ricor-dare. Questa inabilità si manifesta con
l’incapacità di badare a se stessi senza la supervisione conti-nua
di un’altra persona. Il grado di disabilità mentale deve essere
verificato da un neurologo o un psi-chiatra con “Mini Mental State
Examination” (Folstein M.M.S.E.), punteggi inferiori a 15 sono
rap-presentativi della necessità di una supervisione costante.
Art. 15 - Rivedibilità dello stato di non
autosufficienzaL’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia,
entro 60 giorni da quando ne sia venuto a cono-scenza, a mezzo
lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza.La
Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far
esaminare in ogni momento l’Assi-curato non autosufficiente da un
proprio medico di fiducia, e di richiedere la produzione di
ognidocumento che ritenga necessario per la valutazione dello stato
di non autosufficienza.In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato,
il pagamento della somma assicurata può essere sospesofino
all’avvenuto accertamento.Qualora durante l’erogazione della
rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza,
ilpagamento della rendita assicurata viene interrotto e il
contratto rimane in essere solo per la presta-zione di cui al
successivo Art. 16.
Art. 16 - Prestazione in caso di decesso dell’AssicuratoIn caso
di decesso dell’Assicurato entro l’ottantesimo anno di età, è
previsto il pagamento a favoredei Beneficiari designati in polizza
dal Contraente di un capitale caso morte di importo pari ae
10.000.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa,
senza limiti territoriali e senzatenere conto dei cambiamenti di
professione dell’Assicurato, fatte salve le Condizioni di caren-za
riportate all’Art. 17 e le esclusioni indicate all’Art. 4.
In caso di morte dell’Assicurato nel periodo di carenza si
rinvia al successivo Art. 17.
Art. 17 - Condizioni di carenzaLa garanzia in caso di perdita
dell’autosufficienza prevista dal presente Contratto è operante
alleseguenti condizioni di carenza:- per infortunio: nessuna
carenza;- per malattia: lo stato di non autosufficienza deve
verificarsi per la prima volta a partire da 1 anno
dalla data di decorrenza del contratto;- per malattie nervose o
mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
Parkinson, Alzheimer): lo stato di non autosufficienza deve
verificarsi per la prima volta a partireda 3 anni dalla data di
decorrenza del contratto;
In caso di perdita dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato
durante i periodi di carenza sopra indi-cati la Compagnia
corrisponderà al contraente i premi versati al netto delle
spese.
Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso
operano le seguenti condizioni di caren-za:- Sindrome da
Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e altre patologie ad essa
collegate: a partire da 7
anni dalla data di decorrenza del contratto.
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In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di carenza
sopra indicato il contratto si estinguee nulla è dovuto dalla
Compagnia.
Art. 18 - Interruzione e ripristino del pagamento dei premiEntro
sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il
Contraente ha diritto di ripren-dere il versamento dei premi e
ripristinare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate
aumen-tate degli interessi stabiliti in misura pari al 3% in base
annua. Trascorsi sei mesi dalla predetta sca-denza, il ripristino
può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente ed
accettazione scrittadella Compagnia che può richiedere nuovi
accertamenti sanitari, il cui costo eventuale è a carico
delContraente, e decidere tenendo conto del loro esito.In ogni caso
di ripristino, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per
l’intero suo valore, alle oreventiquattro del giorno del pagamento
dell’importo dovuto.Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima
rata di premio non pagata, l’assicurazione non potrà piùessere
ripristinata.
Art. 19 - Collegio medico arbitraleLe controversie di natura
medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di
non autosuf-ficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di
indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizio-ni di
polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo
tra le Parti, ad un collegio ditre medici, nominati uno per Parte
ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal
Consigliodell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove
deve riunirsi il Collegio dei Medici.Il Collegio Medico ha sede
nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di
disaccordo, ilCollegio Medico ha sede nel Comune, sede di Istituto
di medicina legale, più vicino al luogo di resi-denza
dell’Assicurato.Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e
remunera il medico da essa designato, contribuendoper metà delle
spese e competenze per il terzo medico.È data facoltà al Collegio
Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento
definiti-vo dello stato di non autosufficienza ad epoca da
definirsi dal Collegio stesso.Le decisioni del Collegio Medico sono
prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalitàdi legge
e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a
qualsiasi impugnativa, salvi icasi di violenza, dolo, errore o
violazione di patti contrattuali.I risultati delle operazioni
arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi
in doppioesemplare, uno per ognuna delle Parti.Le decisioni del
Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei
medici rifiuti di fir-mare il relativo verbale, nel qual caso il
rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel
verbalestesso.
Art. 20 - Riscatto Il contratto non prevede riscatti.
Roma, dicembre 2010 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e Direzione Generale:
Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia - Tel. +39 06 50870.1 -
Fax +39 06 50870295 - Sito Internet:www.axa-mps.it - e-mail:
[email protected]. - Capitale Sociale e 499.000.000 i.v. - Codice
Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:
01075910586 - PartitaIVA: 00959221003 - Autorizzata all’esercizio
delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n.
208).La Società è soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA
MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero
024.
-
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIAPAGABILE IN CASO
DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI
ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA E TEMPORANEACASO MORTE, A PREMIO
MENSILE
AXA MPS VALORE AUTONOMIACOD. TARIFFA VA10
GLOSSARIO
TERMINOLOGIA GENERALE
DEFINIZIONI GENERALI
anno assicurativoPeriodo calcolato in anni interi a partire
dalla decorrenza.
appendiceDocumento che forma parte integrante del contratto e
che viene emesso unitamente o in seguito aquesto per modificarne
alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la compagnia ed il
contraente.
assicuratoPersona fisica sulla cui vita viene stipulato il
contratto, che può coincidere o no con il contraente econ il
beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono
determinate in funzione dei suoi datianagrafici e degli eventi
attinenti alla sua vita.
beneficiarioPersona fisica o giuridica designata in polizza dal
contraente, che può coincidere o no con il contra-ente stesso e con
l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto
quando si verifical’evento assicurato.
carenzaPeriodo durante il quale le garanzie del contratto di
assicurazione non sono efficaci. Qualora l’even-to assicurato
avvenga in tale periodo la società non corrisponde la prestazione
assicurata.
caricamentiParte del premio versato dal contraente destinata a
coprire i costi commerciali e amministrativi dellacompagnia.
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-
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cessione e vincoloCondizioni secondo cui il contraente ha la
facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di vincola-re le
somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la
Compagnia, a seguito di comuni-cazione scritta del contraente, ne
fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In
casodi vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia
delle garanzie prestate richiede l’assensoscritto del
vincolatario.
compagniaSocietà autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa, definita alternativamente anche società oimpresa di
assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di
assicurazione.
conclusione del contrattoMomento in cui la Compagnia ha
comunicato al Contraente l’accettazione della proposta,
comuni-candola per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del
documento di polizza. In ogni caso ilcontratto si ritiene concluso
il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del
premiosempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia
comunicato per iscritto al Contraen-te il rifiuto della
proposta.
condizioni contrattuali (o di polizza)Insieme delle clausole che
disciplinano il contratto di assicurazione.
condizioni generaliClausole di base previste dal contratto di
assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del con-tratto
quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono
essere integrate da condizio-ni particolari e speciali.
condizioni particolariInsieme di clausole contrattuali con le
quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base
pre-viste dalle condizioni generali.
condizioni specialiInsieme di clausole contrattuali con le quali
si intendono ampliare o diminuire le clausole di base pre-viste
dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una
determinata copertura assicurativa.
conflitto di interessiInsieme di tutte quelle situazioni in cui
l’interesse della compagnia può collidere con quello del
con-traente.
contraentePersona fisica o giuridica, che può coincidere o no
con l’assicurato o il beneficiario, che stipula ilcontratto di
assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla
compagnia.
costi (o spese)Oneri a carico del contraente gravanti sui premi
versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risor-se
finanziarie gestite dalla compagnia.
-
decorrenzaMomento in cui le garanzie divengono efficaci ed in
cui il contratto ha effetto, a condizione che siastato pagato il
premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)Misura del premio
versato per determinate tipologie di contratti e garanzie
assicurative che secondola normativa vigente può essere portata in
detrazione delle imposte sui redditi.
dichiarazioni precontrattualiInformazioni fornite dal contraente
prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che
con-sentono alla compagnia di effettuare la valutazione dei rischi
e di stabilire le condizioni per la suaassicurazione. Se il
contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare
la compagnia suaspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la
compagnia stessa può chiedere l’annullamento delcontratto o
recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del
contraente sia stato o no inten-zionale o gravemente
negligente.
diritti (o interessi) di frazionamentoIn caso di rateazione del
premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il
premioper tener conto della dilazione frazionata del versamento a
fronte della medesima prestazione assi-curata.
diritto proprio (del beneficiario)Diritto del beneficiario sulle
prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto
delladesignazione del contraente.
durata contrattualePeriodo durante il quale il contratto è
efficace.
durata del pagamento dei premiPeriodo che intercorre fra la data
di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del
pianodi versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
esclusioniRischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura
assicurativa prestata dalla compagnia, elencati inapposite clausole
del contratto di assicurazione.
età assicurativaModalità di calcolo dell’età dell’assicurato che
prevede che lo stesso mantenga la medesima età neisei mesi che
precedono e seguono il suo compleanno.
fascicolo informativoL’insieme della documentazione informativa
da consegnare al potenziale cliente, composto da:- nota
informativa;- condizioni di assicurazione;- glossario;- modulo di
proposta.
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-
franchigiaPeriodo durante il quale, pur essendosi verificato
l’evento assicurato, la Compagnia non effettua ilpagamento della
prestazione assicurata.
infortunioEvento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta
ed esterna che produca lesioni corporali obiet-tivamente
constatabili.
impignorabilità e insequestrabilitàPrincipio secondo cui le
somme dovute dalla compagnia al contraente o al beneficiario non
possonoessere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
impresa di assicurazioneSocietà autorizzata all’esercizio
dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche
compagniao impresa di assicurazione, con la quale il contraente
stipula il contratto di assicurazione.
ISVAPIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, che svolge funzioni divigilanza nei confronti
delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica
assicurativadeterminate dal Governo.
liquidazionePagamento al beneficiario della prestazione dovuta
al verificarsi dell’evento assicurato.
non autosufficienzaIncapacità di svolgere in modo
presumibilmente almeno 3 delle 4 attività della vita
quotidiana.
nota informativaDocumento redatto secondo le disposizioni
dell’ISVAP che la compagnia deve consegnare al contra-ente prima
della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene
informazioni relativealla compagnia, al contratto stesso e alle
caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
perfezionamento del contrattoMomento in cui avviene il pagamento
del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)Periodo durante il quale il
contratto è efficace e le garanzie operanti.
prescrizioneEstinzione di un diritto per mancato esercizio dello
stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I dirit-ti derivanti
dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel
termine di un anno.
principio di adeguatezzaPrincipio in base al quale la compagnia
è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattualeogni
informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta
in relazione alle sue esigenze ealla sua propensione al
rischio.
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-
propostaDocumento o modulo sottoscritto dal contraente, in
qualità di proponente, con il quale egli manife-sta alla compagnia
la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle
caratteristiche edalle condizioni in esso indicate.
questionario sanitario (o anamnestico)Modulo costituito da
domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita
dell’assicurato che lasocietà utilizza al fine di valutare i rischi
che assume con il contratto di assicurazione.
quietanzaDocumento che prova l’avvenuto pagamento del premio,
rilasciato su carta intestata della compagniain caso di pagamento
in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza),
costituito invecedall’estratto di conto corrente bancario, in caso
di accredito alla compagnia (RID bancario).
recesso (o ripensamento)Diritto del contraente di recedere dal
contratto e farne cessare gli effetti.
revocaDiritto del proponente di revocare la proposta prima della
conclusione del contratto.
riattivazioneFacoltà del contraente di riprendere, entro i
termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamen-to dei
premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
Avviene generalmente medianteil versamento del premio non pagato
maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
ricorrenza annualeL’anniversario della data di decorrenza del
contratto di assicurazione.
riscattoFacoltà del contraente di porre fine anticipatamente al
contratto, richiedendo la liquidazione del valo-re maturato
risultante al momento della richiesta e determinato in base alle
condizioni contrattuali.
rischio demograficoRischio che si verifichi un evento futuro e
incerto attinente alla vita dell’assicurato (morte o
soprav-vivenza), caratteristica essenziale del contratto di
assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi del-l’evento
attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l’impegno
della compagnia di erogare laprestazione assicurata.
riserva matematicaImporto che deve essere accantonato dalla
compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrat-tualmente
nei confronti degli assicurati. La legge impone alle compagnie
particolari obblighi relati-vi a tale riserva e alle attività
finanziarie in cui essa viene investita.
riduzione di prestazionePeriodo durante il quale la Compagnia
non effettua il pagamento della prestazione assicurata.
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-
scadenzaData in cui cessano gli effetti del contratto.
sinistroVerificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto
del contratto e per il quale viene prestata la garan-zia ed erogata
la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso
dell’assicurato.
società (di assicurazione)Società autorizzata all’esercizio
dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche
compagniao impresa di assicurazione, con la quale il contraente
stipula il contratto di assicurazione.
valuta di denominazioneValuta o moneta in cui sono espresse le
prestazioni contrattuali.
POLIZZA - DEFINIZIONI
contratto (di assicurazione sulla vita)Contratto con il quale la
compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare
una pre-stazione assicurata in forma di capitale o di rendita al
verificarsi di un evento attinente alla vita del-l’assicurato.
polizzaDocumento che fornisce la prova dell’esistenza del
contratto di assicurazione.
polizza caso morte (o in caso di decesso)Contratto di
assicurazione sulla vita con il quale la compagnia si impegna al
pagamento della presta-zione assicurata al beneficiario qualora si
verifichi il decesso dell’assicurato. Può essere temporanea,se si
prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso
dell’assicurato avvenga nel corsodella durata del contratto, o a
vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia
effet-tuato in qualunque momento avvenga il decesso
dell’assicurato.
polizza di assicurazione sulla vitaContratto di assicurazione
con il quale la compagnia si impegna a pagare al beneficiario un
capitaleo una rendita quando si verifichi un evento attinente alla
vita dell’assicurato, quali il decesso o lasopravvivenza ad una
certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita
si possonodistinguere varie tipologie quali polizze caso vita,
polizze caso morte, polizze miste.
polizza di puro rischioCategoria di contratti di assicurazione
caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla
pro-tezione da rischi attinenti alla vita dell’assicurato quali il
decesso, l’invalidità e che prevedono ilpagamento delle prestazioni
esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
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PREMIO - DEFINIZIONI
premio annuoImporto che il contraente si impegna a corrispondere
annualmente secondo un piano di versamentiprevisto dal contratto di
assicurazione
PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI
garanzia principale Garanzia prevista dal contratto in base alla
quale la compagnia si impegna a pagare la prestazioneassicurata al
beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di
conseguenza vengo-no definite complementari o accessorie.
prestazione assicurataSomma pagabile sotto forma di capitale o
di rendita che la società garantisce al beneficiario al
veri-ficarsi dell’evento assicurato
PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
capitale in caso di decessoImporto pagato al beneficiario in
caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata
contrattuale.
PRESTAZIONI IN CASO DI VITA
rendita vitalizia in caso di perdita dell’autosufficienzaIn caso
di perdita dell’autosufficienza dell’assicurato nel compimento
degli atti elementari della vitaquotidiana, pagamento di una
rendita da corrispondere dal momento del riconoscimento dello
statodi non autosuficienza finchè l’assicurato è non
autosufficiente e in vita.
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e Direzione Generale:
Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia - Tel. +39 06 50870.1 -
Fax +39 06 50870295 - Sito Internet:www.axa-mps.it - e-mail:
[email protected]. - Capitale Sociale e 499.000.000 i.v. - Codice
Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:
01075910586 - PartitaIVA: 00959221003 - Autorizzata all’esercizio
delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n.
208).La Società è soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA
MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero
024.
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AXA MPS VALORE AUTONOMIA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA PAGABILEIN CASO
DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA
QUOTIDIANA E
TEMPORANEA CASO MORTE, A PREMIO MENSILE
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota
informa-tiva, le Condizioni di assicurazione, il Glossario ed il
Modulo diproposta, deve essere consegnato al contraente prima
dellasottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota
infor-mativa.
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Gruppo AXA