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NEWS DEL GAUDENS N.38 DEL 25 FEBBRAIO 2014 Www.gaudens.altervista.org Sommario Renzi, il Senato dà la fiducia Dalla riduzione del cuneo fiscale ai debiti della p.a. fino al pubblico impiego: il programma di Renzi per punti. Oggi il voto di fiducia alla Camera Un Articolo di L.OLIVERI Matteo Renzi ha rilanciato il tema della dirigenza “solo a tempo determinato”, già accennato nella sintesi del Jobs Act, anche nel discorso pronunciato al Senato (chiamarlo “programma” appare eccessivo), per ottenere la fiducia. I segretari comunali e provinciali, per effetto delle riforme Bassanini, che con riferimento agli enti locali si sono cristallizzate nel d.lgs 267/2000, sono soggetti ad un intensissimo spoil system. I segretari comunali da figura di garanzia della legittimità amministrativa negli enti locali, derivante, ante riforma, dalla loro posizione di terzietà, sono passati a diventare longa manus di sindaci e presidente della provincia. Da garanti della legittimità, mediante pareri ed attuazione delle delibere, a silenti trasmettitori del volere politico, al di là dei problemi di legittimità, trasferiti ai dirigenti operativi. E, questo, nonostante recenti tentativi di riproporli come garanti della legittimità e dell’anticorruzione: troppo forte il vincolo con i sindaci, per consentire loro di avanzare osservazioni anche verso le iniziative più illegittime, come quella narrata dalla sentenza della Corte dei conti. Infatti, il segretario provinciale non ha battuto ciglio nei confronti delle decisioni della giunta Renzi. Il capo di gabinetto nelle amministrazioni locali è una figura non contemplata dall’ordinamento. E’ prevista mediante regolamenti di organizzazione da alcune grandi amministrazioni, con parecchi dubbi di legittimità. Comunque, anche per questo, si tratta d’incarichi spesso remunerati oltre i tetti massimi contrattuali retributivi e connessi alla durata, ovviamente del presidente. I capi di gabinetto degli enti locali, dunque, non hanno molto interesse, come i segretari, a “disturbare il manovratore”. legge di stabilità e nuova “riscrittura” dei tributi comunali: l’imposta municipale propria Autorizzazione dello straordinario elettorale Queste le indicazioni dell'ARAN, in merito, espresse con orientamento RAL_1637: “ 31 Marzo : l’opportunità dei Piani di razionalizzazione Rimborsi spese di viaggio per dipendenti ed amministratori - Giurisprudenza : Orari servizi pubblici Segnalazione Per effetto della conversione in legge del DL 1435 in legge 7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il
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Feb 16, 2019

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NEWS DEL GAUDENS N.38 DEL 25 FEBBRAIO 2014

Www.gaudens.altervista.org

Sommario Renzi, il Senato dà la fiducia Dalla riduzione del cuneo fiscale ai debiti della p.a. fino al pubblico impiego: il programma di Renzi per punti. Oggi il voto di fiducia alla Camera Un Articolo di L.OLIVERI Matteo Renzi ha rilanciato il tema della dirigenza “solo a tempo determinato”, già accennato nella sintesi del Jobs Act, anche nel discorso pronunciato al Senato (chiamarlo “programma” appare eccessivo), per ottenere la fiducia. I segretari comunali e provinciali, per effetto delle riforme Bassanini, che con riferimento agli enti locali si sono cristallizzate nel d.lgs 267/2000, sono soggetti ad un intensissimo spoil system. I segretari comunali da figura di garanzia della legittimità amministrativa negli enti locali, derivante, ante riforma, dalla loro posizione di terzietà, sono passati a diventare longa manus di sindaci e presidente della provincia. Da garanti della legittimità, mediante pareri ed attuazione delle delibere, a silenti trasmettitori del volere politico, al di là dei problemi di legittimità, trasferiti ai dirigenti operativi. E, questo, nonostante recenti tentativi di riproporli come garanti della legittimità e dell’anticorruzione: troppo forte il vincolo con i sindaci, per consentire loro di avanzare osservazioni anche verso le iniziative più illegittime, come quella narrata dalla sentenza della Corte dei conti. Infatti, il segretario provinciale non ha battuto ciglio nei confronti delle decisioni della giunta Renzi. Il capo di gabinetto nelle amministrazioni locali è una figura non contemplata dall’ordinamento. E’ prevista mediante regolamenti di organizzazione da alcune grandi amministrazioni, con parecchi dubbi di legittimità. Comunque, anche per questo, si tratta d’incarichi spesso remunerati oltre i tetti massimi contrattuali retributivi e connessi alla durata, ovviamente del presidente. I capi di gabinetto degli enti locali, dunque, non hanno molto interesse, come i segretari, a “disturbare il manovratore”. legge di stabilità e nuova “riscrittura” dei tributi comunali: l’imposta municipale propria Autorizzazione dello straordinario elettorale Queste le indicazioni dell'ARAN, in merito, espresse con orientamento RAL_1637: “ 31 Marzo : l’opportunità dei Piani di razionalizzazione Rimborsi spese di viaggio per dipendenti ed amministratori - Giurisprudenza : Orari servizi pubblici

Segnalazione

Per effetto della conversione in legge del DL 1435 in legge 7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'. (( Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

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SEGNALAZIONE

ALLE PREFETTURE – UTG LORO SEDI(ad esclusione delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige)

(la presente circolare è visualizzabile esclusivamente sul sito ufficiale della Direzione Centrale della Finanza Locale e per le sole Prefetture - UTG anche sul sistema di “Avvisi e comunicazioni” presente sulla intradait del Ministero dell’Interno)

 

OGGETTO: Contributo erariale per l’anno 2014 a comuni, province, comunità montane ed A.S.P. - ex I.P.A.B. - per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2013 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali. Istruzioni per la presentazione della certificazione.

1. Premessa

L’articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, ha previsto l’assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B., ora Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.), a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.Ciò con riferimento alla disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.Al riguardo si ricorda che il contributo per aspettativa sindacale non è stato fiscalizzato e, di conseguenza, continua ad essere attribuito, come per il passato, a richiesta ed in base ad apposita certificazione.Sulla base delle disposizioni normative richiamate, con decreto del Ministero dell’Interno del 3 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale numero 34 dell’11 febbraio 2014 è stata approvata la modulistica informatizzata da utilizzare per la certificazione della spesa, sostenuta nell'anno 2013 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali, da ammettere alla contribuzione erariale per il relativo finanziamento, ed è stato disciplinato il procedimento per la relativa presentazione, da attuarsi esclusivamente in via telematica.   Tale   decreto   è   consultabile   sul   sito   internet   di   questa   Direzione    centrale nella sezione “Le Circolari e i decreti” alla pagina:http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/circ/lista_circ/anno/2014/elenco/1.Si richiama particolare attenzione sulla circostanza che la modulistica cartacea pubblicata in Gazzetta Ufficiale non può essere utilizzata per l'adempimento certificativo, in quanto rappresenta solo una visualizzazione materiale del modello informatizzato, il quale potrà avere una veste grafica leggermente difforme dall’allegato cartaceo al predetto decreto, senza tuttavia alterarne il contenuto.Si ritiene opportuno sottolineare infine che il contributo è erogato, a valere su di un apposito fondo chiuso e predeterminato nell'ammontare, fino a concorrenza della spesa certificata. Di conseguenza, qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.

2. Enti tenuti alla dichiarazione, termini di presentazione e modalità di compilazione.

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Sono legittimati alla trasmissione del modello solo i Comuni, le Amministrazioni provinciali, le Comunità montane, nonché le I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione di quelle facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, che hanno sostenuto spese per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali nell’anno 2013.Non devono trasmettere la certificazione  gli enti che nell’anno 2013 non hanno avuto personale destinatario di provvedimenti di distacco sindacale, con conseguente collocamento in aspettativa per motivi sindacali.Gli enti interessati dovranno trasmettere le certificazioni entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 15 maggio 2014 . L’invio da parte degli Enti interessati della certificazione in argomento avverrà in modalità esclusivamente telematica.

Tale nuovo sistema è in linea con l’attività intrapresa da tempo da questa Direzione Centrale nell’ambito delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Il primo passo da compiere, per quegli Enti che ancora non hanno le credenziali di abilitazione al Sistema Certificazioni Enti Locali, accessibile dal sito internet di questa Direzione, esattamente alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify, (tra questi, in particolare le I.P.A.B.), è quello di inviare una richiesta tramite PEC all'indirizzo di PEC della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno [email protected].

A seguito di tale richiesta, l'Ente riceverà una risposta, sempre tramite PEC, dove sono indicate le credenziali di accesso dell'Utente-amministratore dell'ente (nome utente e la password).

Al primo accesso occorrerà modificare la password fornita dalla Direzione centrale per la finanza locale sostituendola con una propria ed impostare la domanda per il recupero della password, nel caso questa venga smarrita (si rammenta che le credenziali di accesso non sono personali, ma sono riferite all'Ente, motivo per il quale devono essere facilmente accessibili ad altro personale nel caso di impedimento a qualsiasi titolo dell'Utente-amministratore dell'ente titolato).

Successivamente occorrerà provvedere, ove non sia già stato effettuato in precedenza, in occasione della presentazione di altre certificazioni, al censimento di tutto il personale, dotato di firma digitale, abilitato alla sottoscrizione della certificazione, ivi compresi eventuali sostituti,  ed all'inserimento dei relativi dati nell'Area Certificati del sito web della Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell'interno.

Tale adempimento permetterà la verifica di corrispondenza delle firme digitali apposte in calce alla certificazione informatizzata trasmessa, con quelle dei rappresentanti dell'Ente titolati alla apposizione stessa. L'inadempimento, impedendo di fatto il controllo di autenticità delle firme digitali, comporterà la mancata accettazione della certificazione inoltrata.

Per una più efficace operatività si sottolinea l’importanza di leggere le F.A.Q. relative al Sistema Certificazioni Enti Locali alla pagina http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel/tbel_faq.html, nonchè la guida utente, scaricabile dall'apposito link,

La richiesta del contributo da parte degli Enti interessati dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione, con metodologia informatica, della modulistica approvata con D.M. del 3 febbraio 2014, che sarà reso disponibile per la sua compilazione dal 1° aprile 2014 fino alle ore 14:00 del

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15 maggio 2014 sul sito ufficiale della Finanza locale, unitamente ad una guida di supporto per la redazione dello stesso, infatti il modello di certificazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è solo un fac-simile su supporto cartaceo di quello informatizzato che dovrà essere utilizzato dai comuni per attestare gli oneri sostenuti.

Decorsi tali termini, sarà inibita la consultazione e/o la compilazione e trasmissione del modello stesso.

La redazione del certificato non presenta particolari difficoltà. Sul sito internet della Finanza Locale, alla pagina Area certificati, nella parte riservata alla gestione della Trasmissione Bilanci Enti Locali (al quale già i comuni accedono attraverso una loro utenza assegnata), verrà aggiunta una sezione applicativa, dedicata alla gestione delle certificazioni in argomento nel formato "*.PDF"  scaricabile e compilabile.

L'Ente provvederà a scaricare sul proprio sistema informatico il modello stesso.

Il modello "*.PDF" informatico ha già la parte anagrafica precompilata. L'ente dovrà indicare, obbligatoriamente, tutti i dati richiesti, confermarlo, apporre le firme digitali richieste e rispedirlo informaticamente attraverso la richiamata sezione applicativa dedicata alla gestione delle certificazioni "*.PDF", ricollocando il file "*.PDF" debitamente compilato e firmato digitalmente nell'apposita sezione.

Successivamente perverrà all'Ente una e-mail (P.E.C) di conferma dell'avvenuta acquisizione della certificazione da parte di questo Ministero che rappresenterà per l’ente il documento comprovante l’invio del modello.

I soggetti chiamati ad apporre la propria firma digitale in calce alla certificazione, debitamente e preventivamente censiti nell'Area Certificati del sito web della Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell'interno (il responsabile finanziario, il segretario ed i componenti dell'Organo di revisione contabile), assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l’esattezza dei dati ivi riportati. A tal fine si ritiene opportuno richiamare nuovamente i firmatari a verificare tempestivamente, e, comunque, prima dei termini previsti per la presentazione della certificazione in argomento, la propria abilitazione all’utilizzo della firma digitale.

In applicazione dei richiamati processi di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione, l’eventuale trasmissione del modello con modalità diversa da quella prevista dal citato decreto approvativo del certificato in argomento non sarà ritenuta legittima ai fini del rimborso degli oneri per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria.

Conseguentemente, non saranno accolte al fine dell’ammissione al concorso erariale le certificazioni che verranno trasmesse dai comuni tramite spedizione ordinaria, fax, via e-mail, via p.e.c., direttamente “a mano” presso la sede della Prefettura territorialmente competente o presso questo Ministero.Si invitano, pertanto, tutti gli enti a rispettare la modalità telematica di trasmissione del certificato al fine di non creare una inconcludente attività di corrispondenza con questa Direzione Centrale che avrebbe come unico risultato un’inutile appesantimento dell’attività amministrativa dei soggetti interessati ed una vanificazione dei processi in atto di dematerializzazione delle procedure amministrative.

La certificazione, sempre con riferimento alla spesa sostenuta nell’anno 2013, dovrà contenere tutti gli elementi identificativi del personale dipendente interessato, l’ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l’aspettativa sindacale,

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comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente, il periodo - relativo all’anno di riferimento della richiesta - per il quale è stata concessa l’aspettativa sindacale, nonché l’ammontare del contributo richiesto.Tenuto conto che il riparto del fondo disponibile avverrà sulla base delle certificazioni pervenute nel termine suddetto, i ritardi nella trasmissione della certificazione comporteranno la mancata partecipazione degli enti ritardatari all’attribuzione del relativo contributo. A tal fine, allo scadere del termine del predetto termine fissato alle ore 14:00 del 15 maggio 2014, verrà precluso l’accesso al sistema telematico di trasmissione della certificazione.

La richiesta di essere rigorosi nel rispetto dei termini di presentazione della certificazione discende dalla necessità di gestire un trasferimento erariale basato su un fondo prestabilito nella quantità massima che rende quindi necessario fissare definitivamente i dati al momento del riparto. Peraltro, nel caso in cui l’importo complessivo dei dati certificati risultasse superiore al fondo, il rimborso verrà disposto in proporzione alle risorse finanziarie disponibili. Si suggerisce, pertanto, di organizzare preventivamente le attività amministrative connesse con la trasmissione del certificato al fine di non pregiudicare l’attribuzione del concorso erariale.Una particolare attenzione va anche riservata all’invio da parte degli enti interessati di documentazione aggiuntiva, trasmessa in via ordinaria, via fax o via e-mail, che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già inviato telematicamente. Più volte è capitato a questo ufficio di ricevere, successivamente o contestualmente all’invio da parte di un ente, di una certificazione per l’attestazione di uno specifico dato, documentazione supplementare, molte volte neppure firmata dagli stessi soggetti legittimati alla sottoscrizione del modello. In detta documentazione quasi sempre vengono riportati riferimenti che compromettono la certezza del dato indicato nel certificato, una sorta di azione preventiva per giustificare un dato non certo ma che, comunque, è stato dichiarato tale. In questa eventualità, questo ufficio dovrà prendere atto della infondatezza della certificazione, resa nulla dallo stesso ente e non accorderà alcun concorso erariale.

Pertanto, si ribadisce che qualsiasi documentazione trasmessa a corredo della certificazione in argomento, che compromette la certezza del dato riportato, comporta la non validità dello stesso ai fini dell'erogazione del contributo erariale.E’ comunque facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, produrre una nuova certificazione, comunque attraverso un ulteriore invio telematico, purché entro le ore 14:00 del 15 maggio 2014.

In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l'ente dovrà procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata dall'ente perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene al dato inserito. Si consiglia, pertanto, di porre molta attenzione a ricorrere a tale operazione che, se non effettuata nei termini previsti (15 maggio 2014), determina la perdita del concorso erariale.

Dopo l’acquisizione telematica delle certificazioni, in linea con precedenti orientamenti espressi in materia di verifica delle certificazioni contabili da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze e della Corte dei Conti, questa Direzione Centrale, con la collaborazione delle Prefetture territorialmente competenti potrà effettuare un congruo numero di verifiche delle stesse.

1.  Chiarimenti sull’assegnazione del contributo.

Per chiarimenti in merito ad alcune problematiche sollevate in passato dagli enti beneficiari riguardo l’assegnazione del contributo di che trattasi, in particolare sul significato da attribuire

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all’espressione “aspettativa sindacale” adoperata dal legislatore, che correttamente deve intendersi riferita all’istituto del “distacco sindacale”, si rinvia a quanto precisato con precedenti circolari nello specifico, con circolare F.L. 5/2010 del 5 marzo 2010, consultabile alla pagina http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl5-10.html .E’ opportuno segnalare che i dati certificati dagli enti potranno essere verificati avvalendosi degli elementi in possesso del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni.

1.  Adempimenti delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

Ciascuna Prefettura-UTG avrà cura di richiamare l’attenzione dei comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza sul contenuto della presente circolare, specificando che la stessa, unitamente al modello A, è visualizzabile sul sito ufficiale della finanza locale.Laddove venga richiesto, sarà cura delle Prefetture – UTG affiancare i comuni nella risoluzione di problematiche connesse con la compilazione e/o trasmissione del certificato, avvalendosi anche del supporto degli uffici di questa Direzione centrale direttamente interessati al modello in argomento, i cui indirizzi informatici e telefonici sono riportati alla fine del presente paragrafo.L’eventuale documentazione acquisita da parte delle Prefetture – UTG su supporto cartaceo, trasmesso in via ordinaria, via fax, via email, via p.e.c. o a mano va restituita all’ente, con contestuale comunicazione che il medesimo certificato non sarà ritenuto legittimo ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali. Copia della comunicazione dovrà essere trasmessa per conoscenza allo scrivente ufficio, all’indirizzo: Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale – Area III: trasferimenti speciali agli enti locali - Piazza del Viminale 00184 Roma.Come riportato nell’ultimo capoverso del punto 2. della presente circolare, le Prefetture _ UTG verranno interessate ad operare verifiche di congruità dei dati certificati dai comuni.Per eventuali quesiti sia amministrativi che informatici è possibile rivolgersi alla dott.ssa Assunta Reina tel. 06/[email protected] alla sig.ra Daniela Secondini tel. 06/46548369 [email protected]. Per questioni attinenti le credenziali di accesso e le firme digitali è possibile contattare il Dott. Giancarlo Culini tel. 06/46525268 [email protected] .Ciascuna Prefettura-UTG avrà cura di comunicare, agli enti ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza,  che la presente  circolare unitamente al modello A è visualizzabile sul sito ufficiale della finanza locale alla pagina http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl3-14.html.

Governo Renzi, il Senato dà la fiduciaDalla riduzione del cuneo fiscale ai debiti della p.a. fino al pubblico impiego: il programma di Renzi per punti. Oggi il voto di fiducia alla Camera

Il governo di Matteo Renzi ha messo in tasca il primo sì del Parlamento , ottenendo, al Senato, dopo una seduta fiume, il voto di fiducia di 169 eletti, mentre in 139 hanno negato il proprio assenso al nuovo esecutivo.

Il risultato, pur se oltre la soglia di tranquillità, porta il consenso parlamentare del governo al di sotto delle attese: Enrico Letta, lo scorso aprile, presentandosi in Parlamento, raccolse l’ok di 173 senatori. Questa mattina il presidente del Consiglio sarà alla Camera a chiedere la fiducia, dove lo attende un’aula molto più favorevole alla sua proposta. La fiducia, in questo caso, non è

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assolutamente in discussione, per effetto dell’ampio premio di maggioranza conquistato dal Pd alle ultime elezioni. Ieri, nell’ora abbondante in cui si è rivolto ai senatori, il neo presidente del Consiglio ha cercato di mettere sul tavolo alcune proposte programmatiche, su cui ha chiesto il voto di fiducia. Benché le opposizioni, in particolare il MoVimento 5 Stelle, abbiano accusato Renzi di aver parlato troppo e senza entrare nel merito delle questioni, sono emersi alcuni punti che dovrebbero contraddistinguere l’azione del governo, almeno in questi primi mesi. Il primo appuntamento da non fallire, infatti, ha detto il premier, è quello della presidenza del Semestre europeo, che scatta in estate. Entro quella data le riforme annunciate dovranno essere già a buon punto, almeno nelle intenzioni della nuova-vecchia maggioranza.

FiscoObiettivo del premier, è quello di far recapitare a lavoratori e pensionati una dichiarazione dei redditi precompilata, forse alla stregua del Cud, in scadenza proprio in questi giorni.

ScuolaSi tratta del tema su cui Renzi ha spinto di più nel suo discorso programmatico: un miliardo di investimenti per ammodernare gli edifici scolastici nella prossima stagione estiva, tra il 15 giugno e il 15 settembre. Una misura che rende imprescindibile l’immediato abbattimento dei vincoli del patto di stabilità.

LavoroOltre al “Jobs act”, il manifesto di Renzi sul lavoro, ieri si è parlato apertamente di riduzione ulteriore del cuneo fiscale “a doppia cifra” che dovrebbe essere finanziata dalla spending review di Cottarelli, con una dote di circa 10 miliardi. Inoltre, per contrastare la disoccupazione, il presidente del Consiglio ha citato uno strumento universale di sostegno al reddito.

ImpreseLa madre di tutte le battaglie, quella sulla burocrazia, è svolta nell’interesse, innanzitutto, delle imprese. Secondo quanto riportato ieri al Senato, negli intenti del nuovo governo dovrebbe esserci un piano su start-up e investimenti esteri, in scia a quanto convertito in legge proprio nei giorni scorsi nel “Destinazione Italia”.

GiustiziaRenzi ha proclamato l’arrivo imminente di un “pacchetto organico” che dovrebbe comprendere tutto. Probabile che, a questo punto, la riforma del processo civile inaugurata dal governo Letta venga accantonata, oppure ripescata nel provvedimento più ampio che, secondo quanto promesso dal premier, dovrebbe partire dalla giustizia amministrativa.

RiformeRenzi ha chiesto di non abbandonare le riforme in atto – su tutte il ddl Delrio – per poi, però, ragionare in termini di governo locale affrontando il Titolo V della Costituzione. L’Italicum e la riforma del Senato non sarebbero altro che le altre due “parti della stessa faccia”.

Debiti della p.a.

Sono stati il primo punto del discorso di Renzi, in Senato:“Lo sblocco totale e non parziale, dei pagamenti della pubblica amministrazioneper mezzo di un uso diverso della Cassa depositi e prestiti”.

Pubblico impiego

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Secondo Renzi, i dirigenti degli uffici pubblici non devono svolgere incarichi a tempo indeterminato. Su un punto, il neo premier è parso particolarmente convinto: la trasparenza dei costi della pubblica amministrazione, che riprende la riforma già attuata dal governo Monti.

CulturaBisogna rendere il sistema culturale più ricettivo sugli investimenti dei privati: questo il credo renziano in materia. Su tali basi, si percepisce come quello di Franceschini sarà uno dei ministeri “di peso” del neonato governo.

Un Articolo di L.OLIVERI Matteo Renzi ha rilanciato il tema della dirigenza “solo a tempo determinato”, già accennato nella sintesi del Jobs Act, anche nel discorso pronunciato al Senato (chiamarlo “programma” appare eccessivo), per ottenere la fiducia.

Matteo Renzi ha rilanciato il tema della dirigenza “solo a tempo determinato”, già accennato nella sintesi del Jobs Act, anche nel discorso pronunciato al Senato (chiamarlo “programma” appare eccessivo), per ottenere la fiducia.Segno che il tema, per il nuovo Presidente del consiglio, è particolarmente “caldo”, come del resto testimonia la stampa che prontamente si è accodata ai ragionamenti, senza alcuna chiave problematica o quanto meno critica.Partiamo subito da un assunto: se l’intento di Renzi è sciogliere il vincolo perverso tra dirigenza di vertice (capi di gabinetto, capi uffici legislativi, segretari generali dei ministeri, capi dipartimento e direttori generali) e magistratura amministrativa, contabile ed anche ordinaria, non si può che concordare.E’ evidente che i magistrati dispongono di una preparazione giuridica formidabile, astrattamente utile a tradurre idee politiche in progetti normativi (non solo leggi, ma anche regolamenti, circolari, decreti, atti operativi) in modo da essere coerenti con l’ordinamento e non andare incontro ad annullamenti in sede giudiziale o, peggio, cagionare danni civili o erariali.Tuttavia, ancor più evidente è l’inopportunità della coincidenza tra chi scrive le norme e chi, magari dopo qualche tempo, è chiamato a verificare la loro efficacia, legittimità o produttività di danno. Non è tanto una questione di conflitto di interessi, quanto di evidente ed esecrabile coincidenza tra controllore e controllato, da evitare ad ogni costo.Dunque, se il problema che vuole affrontare e risolvere Renzi è questo, risolverlo è facilissimo. In primo luogo, mediante comportamenti concludenti: basterebbe ai nuovi ministri e sottosegretari non incaricare negli uffici dirigenziali di vertice alcun magistrato. Sì, perché, contrariamente a quello che fa credere la stampa generalista, non esiste norma alcuna che imponga la presenza dei magistrati in quelle cariche. E’ una semplice facoltà, prevista dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001. Dunque, basta da subito non avvalersene.In secondo luogo, si può passare ad una norma concreta: un divieto assoluto ed imperituro di attribuire ai magistrati di ogni ordine e grado incarichi dirigenziali. Se il Governo ha necessità di verificare ex ante la legittimità o sostenibilità di norme, da sempre esistono le prime tre sezioni del Consiglio di stato, con funzioni di consulenza giuridica. Basterebbe utilizzarle.Fin qui, i comportamenti concreti della politica sono stati opposti. Magistrati si incontrano in ogni ministero, nei ruoli di vertice. Non solo: spesso i magistrati hanno assunto ruoli di ministri o sotto segretari (recenti i casi di Patroni Griffi e Catricalà). E, molte volte, la politica ha perfino rinunciato a legiferare, demandando ai magistrati la stessa redazione di norme di legge. Esempi? Il codice dei contratti pubblici (d.lgs 163/2006), una delle norme più farraginose al mondo, che infatti rende impresa ardua assegnare e gestire gli appalti; il testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001), altra fonte normativa frastagliata, oscura, fonte solo di contenzioso e complicazioni; il testo unico sull’espropriazione (dpr 327/2001), una norma che, tanto per semplificare, richiede la comunicazione di avvio del procedimento per ben 3 volte nell’arco del procedimento stesso!Tuttavia, proprio perché attribuire gli incarichi dirigenziali ai magistrati (amministrativi e contabili, in particolare) è solo una facoltà e, ancora, poiché i dirigenti dei vertici (i già citati capi di gabinetto, capi uffici legislativi, segretari generali, capi dipartimento, direttori generali) sono già perfettamente amovibili, nonostante la vulgata politica e mediatica (vedi qui in proposito), appare evidente che

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Renzi miri a qualcosa d’altro. Perché il problema che pone, la presunta inamovibilità dei dirigenti e/o i magistrati incaricati come dirigenti, in realtà, sono un falso problema, anzi, non costituiscono affatto un problema, come dimostrato sopra.

Allora, per capire, forse è opportuno attestarsi a qualche fatto di cronaca e, in particolare, di cronaca giudiziaria contabile. Ci si riferisce alla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana 4 aprile 2011, n. 282, che ha condannato Matteo Renzi per danno erariale.Renzi, ma non solo Renzi. Il fatto, giudizialmente accertato, concerne l’assunzione senza concorso di dipendenti da inserire negli “staff” dell’allora presidente della provincia di Firenze e degli assessori, inquadrati nella Categoria D del comparto regioni autonomie locali, senza che, però, le persone assunte disponessero della laurea, requisito, invece, indispensabile per accedere alla categoria D.

Dicevamo, Renzi, ma non solo: la sentenza ha, infatti, assolto, ma riconoscendo comunque la mancanza da parte sua di indicazioni per evitare l’adozione dei provvedimenti, il segretario generale della provincia, mentre ha condannato il capo di gabinetto del presidente della provincia, il vice segretario generale e dirigente del personale che ha adottato i provvedimenti necessari per la materiale assunzione illegittima.

Esaminiamo i requisiti dei soggetti, a partire dal segretario generale. I segretari comunali e provinciali, per effetto delle riforme Bassanini, che con riferimento agli enti locali si sono cristallizzate nel d.lgs 267/2000, sono soggetti ad un intensissimo spoil system. Sono di nomina strettamente fiduciaria: il loro incarico dipende, mani e piedi, dal sindaco o presidente della provincia. I segretari comunali da figura di garanzia della legittimità amministrativa negli enti locali, derivante, ante riforma, dalla loro posizione di terzietà, sono passati a diventare longa manus di sindaci e presidente della provincia. Da garanti della legittimità, mediante pareri ed attuazione delle delibere, a silenti trasmettitori del volere politico, al di là dei problemi di legittimità, trasferiti ai dirigenti operativi. E, questo, nonostante recenti tentativi di riproporli come garanti della legittimità e dell’anticorruzione: troppo forte il vincolo con i sindaci, per consentire loro di avanzare osservazioni anche verso le iniziative più illegittime, come quella narrata dalla sentenza della Corte dei conti. Infatti, il segretario provinciale non ha battuto ciglio nei confronti delle decisioni della giunta Renzi. Il capo di gabinetto nelle amministrazioni locali è una figura non contemplata dall’ordinamento. E’ prevista mediante regolamenti di organizzazione da alcune grandi amministrazioni, con parecchi dubbi di legittimità. Comunque, anche per questo, si tratta di incarichi spesso remunerati oltre i tetti massimi contrattuali retributivi e connessi alla durata, ovviamente del presidente. I capi di gabinetto degli enti locali, dunque, non hanno molto interesse, come i segretari, a “disturbare il manovratore”. La vice segretaria, incaricata in quel ruolo da Renzi, ha seguito poi il medesimo Renzi al comune di Firenze, quando è stato eletto sindaco.Ora, appare piuttosto evidente che, al di là delle responsabilità e della conclusione della vicenda giudiziale ancora in corso e, dunque, ribaltabile in secondo grado, la sentenza mette in evidenza un “sistema” ed un rapporto politica-dirigenza che, probabilmente, è quello che davvero il neo premier ha in mente: cioè, una dipendenza fortissima della dirigenza dal politico che la nomina, nonché una assoluta e totale condivisione dei disegni, tale da attuare ogni scelta con atti concreti, senza discutere, senza evidenziare vizi e problemi.La cosa davvero odiosa della vicenza non è tanto e solo il danno erariale, che potrebbe essere ridotto o negato in secondo grado. Quanto, piuttosto, il fatto che alcune persone siano state assunte, senza concorso, ad un posto che richiede la laurea, ma senza possederla. Dunque, si è messo in piedi il micidiale sistema, tutto italiano, della raccomandazione, del favore opaco a pochi privilegiati, senza permettere ad altri, potenzialmente meritevoli, di mettersi in gioco, misurandosi ad armi pari in un concorso pubblico. Il tutto, non solo per effetto

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della decisione “politica”, ma anche e soprattutto della compiacenza tacita, ma attiva, della dirigenza. Eppure, l’articolo 98, comma 1, della Costituzione (che evidentemente si intende “rottamare” al più presto) è chiaro: i pubblici funzionari sono al servizio della Nazione. Cioè, pur essendo vincolati ad eseguire l’indirizzo politico e le direttive disposte dalla politica, debbono comunque perseguire l’interesse generale, non di questa o quella maggioranza, oppure di questa o quella persona. Nel caso di specie, l’interesse del presidente della provincia e degli assessori di essere assistiti da uno staff poteva tranquillamente conciliarsi con l’interesse generale appunto mediante una prova selettiva concorsuale e, comunque, evitando di beneficiare non laureati di trattamenti economici spettanti a laureati: un insulto alla società di oggi, nella quale anche chi possieda la laurea deve ripiegare quotidianamente su “lavoretti” per nulla attinenti al proprio investimento in formazione.Questo è quello che succede se i dirigenti, ma comunque l’apparato amministrativo da “servente” si trasforma in “servile”: la disparità di trattamento, la selezione dell’apparato per appartenenza politica, la tendenza a finalizzare le decisioni sulla base dell’appartenenza politica anche del destinatario e del suo voto.Non poche volte a tanti dirigenti e funzionari sarà capitato di avere davanti un interlocutore, che chiede un appalto, un contributo, una concessione, un beneficio, vantando l’appartenenza allo schieramento politico pro tempore in maggioranza e l’aver fatto campagna elettorale allo scopo.Non c’è bisogno alcuno di spiegare che questo modo di intendere l’amministrazione pubblica cozza contro qualsiasi regola di corretta convivenza civile, Costituzione o non Costituzione. Significherebbe accettare una vita organizzata per conventicole, corporazioni, fazioni, nell’ambito della quale i diritti si trasformano in concessioni date dal “signore” di volta in volta egemone. Il rischio di una riforma della dirigenza modellata sull’esempio che emerge dalla sentenza della Corte dei conti della Toscana è esattamente questo.Per altro, è doveroso notare come Renzi si limiti a considerare, come soluzione al problema della dirigenza “inamovibile” l’apposizione di un termine ai contratti di lavoro e, dunque, l’introduzione del principio simul stabunt simul cadent tra politica e dirigenza, senza, invece, minimamente rifarsi all’esigenza di controllare i risultati e connettere la permanenza nell’incarico alla capacità di conseguirli. La cosa non è strana, anzi è perfettamente coerente col disegno, nascosto, ma che appare vero: quello, cioè, di conformare una dirigenza “osservante”. La stessa previsione di un termine di durata e la necessaria coincidenza dell’incarico dirigenziale con quello politico, è una spinta:

a) a far sì che la dirigenza si politicizzi, agendo per la conferma del consenso della maggioranza che la nomina, in barba all’articolo 98 della Costituzione

b) a rendere la valutazione dei risultati del tutto inutile.Infatti, il modo per modificare la dirigenza non sarebbe la verifica della capacità di conseguire risultati gestionali, ma solo la conferma continua della “fiducia” da riporre, mediante una serie di “autodafé”, che i dirigenti sarebbero chiamati a declamare. Inutile la valutazione: per liberarsi dei dirigenti, basta aspettare il conseguimento del termine e via con un altro giro di danza.

A chi ritiene che l’idea di Renzi possa avvicinare la gestione della dirigenza pubblica a quella del privato, è semplice opporre pochi ragionamenti. In primo luogo, l’idem sentire, il dirigente quale “alter ego” dell’imprenditore nel privato è un sistema che funziona e deve funzionare, perché il privato persegue fini suoi, e non pubblici. E’ ovvio che il manager deve essere in totale sintonia con l’imprenditore. Come è ovvio che la sola sintonia non basti ed occorrono capacità e risultati.Nel pubblico, che comunque non è un’azienda e si obbedisce a regole altre (non il profitto, ma il bene comune), si deve perseguire l’interesse generale, con parità di trattamento e trasparenza. Dunque, il dirigente ha il dovere di attuare i programmi che la politica ha diritto e libertà di fissare, ma senza identificarsi con una maggioranza o con un partito. Dovendo, comunque, garantire capacità e risultati esattamente come nel privato.L’articolo 21 del d.lgs 165/2001 e la contrattazione collettiva, nonché il d.lgs 150/2009 danno modo di valutare l’operato dei dirigenti. In molte

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amministrazioni si fa, in modo serio. Nello Stato praticamente quasi mai.La vera “rivoluzione” e “guerra alla burocrazia” si potrebbero fare semplicemente cambiando i comportamenti ed attuando, davvero, le norme che ci sono e che già consentono estrema mobilità degli incarichi e dei ruoli ed una seria e profonda valutazione delle capacità dirigenziali.Se, al contrario, si afferma che occorre modificare norme le quali sono più che sufficienti a garantire gli obiettivi enunciati, il pericolo, forte, è che si voglia ottenere tutt’altro.

Segnalazione

Per effetto della conversione in legge del DL 1435 in legge 7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'. (( Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

legge di stabilità e nuova “riscrittura” dei tributi comunali: l’imposta municipale propria(seconda parte)

di Stefano UsaiVicesegretario del Comune di Terralba (OR)

Premessa Come annotato nella prima parte, la legge di stabilità 2014 tenta una faticosa riscrittura del macro sistema giuridico dei tributi comunali. I commi dal 707 in poi dispongono sull’IMU modificando ed integrando i riferimenti contenuti nell’articolo 13 del decreto legge 201/2013 (convertito con la legge 241/2011) ed introducendo nuove disposizioni sulla disciplina base.

Le (ennesime) modifiche all’articolo 13 della legge 214/2011 L’inciso iniziale del comma 707 della legge di stabilità – come si nota nella tabella sotto iportata che mette a confronto le disposizioni - suggella la conclusione di una fase di sperimentazione in realtà per nulla sperimentale vista l’immediata applicazione della “nuova” imposta.

Art. 13 legge 214/2011“Anticipazione sperimentale dell'imposta

municipale propria” (barrate le parti abrogate

dalla legge di stabilità n. 147/2013)

Art. 1, comma 707, della legge di stabilità 147/2013

che dispone modifiche all' articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, in

particolare:

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1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015.

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

Il comma 707 della legge di stabilità per il 2014 adegua, pertanto, il disposto contenuto nel rimo comma dell’articolo 13 del d.l. 201/2011 contenenti le c.d. “Disposizioni urgenti per la crescita, 'equità' e il consolidamento dei conti pubblici”. L’adeguamento ha determinato la soppressione della fase c.d. sperimentale dell’imposta che avrebbe dovuto andare a regime dal 2015 ma che la grave congiuntura economica e l’esigenza di un riordino – in realtà ancora lontano - dei tributi comunali. Sempre il comma in argomento riscrive ed amplia il contenuto del comma 2 dell'articolo 13 della legge 214/2011 eliminando il prelievo dall’abitazione principale e dalle correlate pertinenze. L’affrancamento dall’obbligo di pagare l’imposta – secondo le moltissime istanze sociali e politiche – non è evidentemente generale considerato che la stessa norma stabilisce delle eccezioni per le abitazioni di “lusso”, cat. A/1, cat. A/8 e gli immobili storici o immobili di pregio artistico (cat. A/9). Sotto si riporta il comma 707 nella parte che modica ed integra il comma 2 in argomento:

Art. 1, comma 707, della legge di stabilità 147/2013 che dispone modificheall' articolo 13 del decreto-legge 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge

214/2011, in particolare:b) al comma 2:1) al primo periodo sono soppresse le parole: «,ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»; 2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

Risultano di particolare pregio, invero, le nuove disposizioni innestate nel comma in commento. In particolare, la legge di stabilità reintroduce una forma di equiparazione all’abitazione principale, già prevista per l’ICI e che, nonostante il silenzio della legge, molti comuni hanno comunque introdotto nel proprio regolamento fin dal 2013 (con riferimento all’IMU).In specie, il comma 1, lett. b), numero 3 prevede espressamente che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui . In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”.

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La norma, pertanto, definisce ben 3 ipotesi di equiparazione:

a. abitazione principale – non data in locazione - di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero/sanitari permanente.

b. stesso trattamento per cittadini non residenti in Italia; c. analoga disposizione nel caso di comodato tra “parenti” in linea retta entro il primo grado

(che utilizzano l’immobile – evidentemente – come abitazione principale con limiti di rendita catastale o di ISEE del comodatario).

L’agevolazione vale solo per una unità immobiliare. Ulteriori commi della disposizione in commento chiariscono – in realtà in parte ribadiscono - il perimetro di agevolazioni che si sostanziano in esclusioni dall’obbligo di pagare l’IMU. Sotto si riportano i citati:

Commi ulteriori aggiunti al comma 2 dell’articolo 13 della legge 214/2011L'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

Al comma 5 dell’articolo 13 della legge 214/2011, la legge di stabilità - con il comma in commento - riduce il moltiplicare – da 110 a 75 - per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola riducendo in questo modo la base imponibile da assoggettare all’imposta (reddito dominicale rivalutato per moltiplicatore).In tema è bene rammentare anche il contenuto del comma 708 a memoria del quale “a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”.

Le detrazioni Il comma 707, lett. d), ribadisce le detrazioni di 200 euro previste anche nel pregresso regime ovviamente prevendendole per i soli immobili, abitazioni principali, appartenenti alle categorie non affrancate dall’imposta richiamate sopra. La detrazione – nel caso di abitazione con più soggetti passivi - spetta in modo proporzionale alla quota di destinazione.

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La prerogativa ribadita vale anche per gli alloggi regolarmente (non occupati abusivamente) assegnati dagli IACP (o altra denominazione assunta nelle varie regioni) e gli ERP.Sotto si riporta la norma:

Art. 1, comma 707, lett. c), legge 147/2013 di modifica del comma 10, articolo 13 della legge 214/2011

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616».

La possibilità dei comuni di innalzare la detrazione base di 200 euroLa disposizione come visto, consente agli enti locali di innalzare la quota di detrazione fino ad annullare l’imposta “nel rispetto dell'equilibrio di bilancio”. La precisazione, considerata la gravosa situazione degli enti locali, - a sommesso avviso – deve essere intesa con grande cautela. Nel caso di specie viene coinvolto direttamente il dirigente/responsabile dei servizi finanziari che dovrebbe coincidere con il responsabile del servizio tributi e riguardo al quale si devono richiamare le specifiche disposizioni contenute nei commi 692/393 dell’articolo 1 della legge di stabilità a memoria dei quali:

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente

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autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Nei commi sopra riportati – a differenza di quanto accadeva con le pregresse disposizioni, in cui per ogni tributo si doveva procedere con nomina specifica - l’attuale legislatore ha previsto un atto unico – delibera di giunta comunale - con cui si individua il funzionario IUC ed i correlati poteri (mi sembra, di conferma di quelli pregressi). Si evidenziava la necessaria cautela che riguarda il dirigente/responsabile dei servizi finanziari ed il parere di questi che è chiamato ad esprimersi in relazione ai possibili effetti/riflessi che le decisioni sull’innalzare al quota di detrazione comportano rispetto alla situazione economico finanziaria dell’ente.Sotto si riporta l’attuale configurazione del primo comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 267/2000 – modificato – rispetto al pregresso dato normativo:

Art. 49 del decreto legislativo 267/2000ante modifica intervenuta con la legge

213/2012

Art. 49 del decreto legislativo 267/2000 post modifica intervenuta con la legge 213/2012

(modifica intervenuta con l’art. 3, comma 1, lett. b)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto, di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

È chiara la delicatezza di una decisione in questo senso da adottarsi considerata l’attuale situazione della finanza locale. Questione resa ancora più delicata dalla circostanza che la decisione in argomento dovrebbe essere adottata in un frangente in cui risultano praticamente oscuri i dati relativi ai trasferimenti. Non ultimo sulla questione patto di stabilità. L’ aumento degli accertamenti ha sicuramente una valenza positiva sui saldi del patto pertanto una decisa riduzione senza che vengano individuate delle contromisure – in ogni caso a gravare sulla fiscalità locale – deve essere oggetto di attenta meditazione. In questo senso, l’apertura normativa con il corretto inciso di riferimento agli equilibri di bilancio è meramente teorica e la previsione normativa, in realtà, deve essere letta a contrariis ovvero non come apertura a prerogative che solo il legislatore statale potrebbe ammettere ma come introduzione di un feroce vincolo all’autonomia

Premio Ue per il patrimonio culturale: invito a presentare proposte

Il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale è una delle azioni specifiche previste nel sottoprogramma Cultura del programma "Europa creativa". L'obiettivo del premio è evidenziare

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esempi  di eccellenza nella conservazione del patrimonio culturale e dare risalto ad azioni tese ad aumentare il grado di consapevolezza rispetto al patrimonio culturale e alla sua importanza per la società e l'economia europee. Per assicurare la continuità del premio saranno selezionati un'organizzazione o un consorzio in grado di: sviluppare un meccanismo valido e credibile per selezionare progetti afferenti al patrimonio culturale in diverse categorie (edifici, spazi pubblici, ecc.); organizzare una cerimonia di premiazione annuale di alta qualità e visibilità a partire dall'edizione 2015; dare nuovo impulso per  garantire la più ampia visibilità al premio, ai vincitori e ai valori che il premio promuove; sviluppare attività in rete e di partenariato e assicurare l'impatto sostenibile del premio. All'invito a presentare proposte possono rispondere organizzazioni pubbliche o private la cui attività principale si svolge nel campo del patrimonio culturale e che dispongono di un'esperienza almeno quinquennale comprovata nell'organizzazione di attività ed eventi a livello europeo in tale ambito. Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro il 21 marzo 2014.

Efficienza energetica degli edifici: una guida tecnica per l’uso dei fondi della coesione

Circa 23 miliardi di euro dei fondi della politica di coesione saranno destinati per il periodo 2014-2020 a investimenti a favore della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, in cui rientrano l’efficienza energetica e l’impiego di energia rinnovabile negli edifici.

Per aiutare le autorità di gestione a pianificare e distribuire gli investimenti per l’efficienza energetica negli edifici nell’ambito dei rispettivi programmi operativi della politica di coesione la Commissione ha pubblicato una guida tecnica sul finanziamento della ristrutturazione energetica degli edifici con i fondi della politica di coesione.

La guida informa le autorità di gestione sui requisiti europei in materia di edifici ed efficienza energetica, fornisce un elenco di approcci di buone pratiche e case studies ed esamina i diversi meccanismi di finanziamento che le autorità di gestione possono utilizzare per finanziare i progetti di energia sostenibile con l’obiettivo di promuovere investimenti su larga scala nella ristrutturazione energetica degli edifici e per attirare maggiori investimenti da parte del settore privato.

Si stima che quasi il 40% del consumo energetico finale, come pure il 36% di tutte le emissioni di gas serra sia attribuibile ad abitazioni, uffici, esercizi commerciali e altri edifici appartenenti al settore pubblico e privato

Autorizzazione dello straordinario elettorale

Queste le indicazioni dell'ARAN, in merito, espresse con 'orientamento RAL_1637:

“Ai fini dello svolgimento lavoro straordinario elettorale, è sufficiente una autorizzazione preventiva, generale, del solo responsabile dell’Area amministrativa, sulla base dell’art.15 del D.L. n.8/1993 (con l’indicazione dei nominativi del personale previsto, delle funzioni da assolvere e delle ore di straordinario effettuabili), secondo una prassi seguita, oppure sono necessarie specifiche autorizzazioni, in relazione alle attività di volta in volta occorrenti, da parte dei relativi responsabili?

L’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, anche nel caso del lavoro straordinario elettorale, le prestazioni di lavoro straordinario, in

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conformità alla regola generale sancita nell’art.38, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, devono sempre essere preventivamente autorizzate dal dirigente o dal responsabile del servizio (negli enti privi di dirigenza), in relazione alle effettive esigenze organizzative e di servizio (elettorali) da fronteggiare e che giustificano il ricorso all’istituto.Il dirigente (o il responsabile del servizio) può autorizzare (sempre in via preventiva in relazione alle varie esigenze elettorali presentatesi, e non a conclusione dell’arco temporale di riferimento) l’effettuazione di prestazioni straordinarie, in presenza delle esigenze dallo stesso attestate con la propria autorizzazione (e con assunzione di responsabilità anche per ciò che attiene alla spesa), solo nei limiti delle risorse effettivamente assegnate a tale titolo e disponibili.

In relazione alla prassi da voi evidenziata, si può ritenere che essa possa valere solo a determinare il monte delle ore di lavoro straordinario elettorale effettivamente a disposizione e, quindi utilizzabili, per tale finalità nonché ad individuare i lavoratori che possono essere chiamati ad effettuare le suddette prestazioni di lavoro straordinario.Nell’ambito di tale monte orario generale, il dirigente o il responsabile del servizio decide, assumendosi ogni responsabilità in proposito, quando e in che misura i lavoratori individuati effettueranno le prestazioni di lavoro straordinario elettorale, in modo da garantire la maggiore efficienza ed efficacia delle operazioni.Diversamente ritenendo, la determinazione di autorizzazione preventiva che caratterizza la prassi evidenziata finirebbe per configurarsi come una forma autorizzazione generalizzata allo straordinario non consentita dalle previsioni del citato art.38 del CCNL del 14.9.2000.

A ciò deve aggiungersi anche una ulteriore conseguenza di tale prassi: potrebbe ritenersi che siano i dipendenti a decidere autonomamente quando effettuare le prestazioni di lavoro straordinario, magari privilegiando le esigenze personali o in modo comunque da utilizzare, secondo il proprio giudizio, tutte le ore di lavoro di straordinario disponibili (nella vostra nota si legge che il ‘responsabile non è nemmeno a conoscenza dell’attività svolta dal dipendente’..).

Appare evidente il contrasto di un tale comportamento gestionale con la chiara disciplina contrattuale e con quanto sopra detto in ordine alla precisa responsabilità che incombe sul dirigente o sul responsabile del servizio che organizza il lavoro e richiede prestazioni di lavoro straordinario (nel caso in esame si tratta del dirigente competente che ha organizzato il lavoro elettorale, nel rispetto delle direttive del Ministero dell’Interno e delle eventuali norme di legge in materia).Spetta, infatti, sicuramente ad ogni dirigente controllare il proprio personale ed evitare ogni possibile forma di scorrettezza o abuso, garantendo il pieno rispetto della disciplina contrattuale in sede di applicazione dei vari istituti (normativi ed economici), impedendo ogni possibile ed imprevisto oneri o costi aggiuntivi”.

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spese di viaggio non rimborsabili per il personale comandato nell'Unione dei Comuni

Nel parere reso dall'Aran si sottolineano le differenze tra la disciplina della trasferta e quella del comando presso altro ente o amministrazione.

Al personale trasferito in comando presso una unione di comuni spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute ogni giorno per recarsi dal proprio domicilio alla sede di servizio posta in altro comune?La domanda è stata posta all'Aran che ha risposto con un bel "no" nel parere RAL_1672 dell'11 febbraio 2014.

Manca una qualche previsione nella disciplina contrattuale relativa alle Unioni di Comuni così come una clausola legittimante nella regolamentazione contrattuale generalistica si comparto.L'unico spazio sembrerebbe essere dato dalla disciplina della trasferta ma, attenzione, il personale in posizione di comando presso un altro Ente o Amministrazione«non ha titolo a fruire delle indennità di trasferta, secondo la disciplina dell'articolo 41 del Ccnl del 19 settembre 2000.

A fare la differenza è la temporaneità delle spese da sostenere nel primo caso mentre nel rapporto in comando il dipendente acquisisce una nuova "ordinaria" sede di lavoro per raggiungere la quale non spetta alcun trattamento di trasferta.

ENTRO IL 31 MARZO 2014 L’OPPORTUNITA’ DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

Nell’ambito delle manovre di finanza pubblica adottate nel corso del 2011, ’articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, prevede la possibilità di destinare il 50 per cento delle economie di spesa raggiunte sulla base dell’adozione di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa al finanziamento dei fondi per la contrattazione integrativa, purché sia accertato, a consuntivo, che l’effettivo conseguimento delle predette economie derivi dal raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano per ciascuna voce di spesa. Il comma 4 del citato articolo stabilisce, infatti, che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso a consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Il comma 5, prevede, inoltre, che “…le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai

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sensi della normative vigente, dai competenti organi di controllo

Molteplici sono le iniziative di contenimento della spesa pubblica che gli enti locali possono intraprendere con i piani di razionalizzazione. Negli stessi, infatti, possono essere annoverate tutte le attività che generano economie nelle materie espressamente indicate dal Legislatore.

I possibili ambiti di intervento individuati dalla norma sono:

la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa;

il riordino e la ristrutturazione amministrativa;

la semplificazione e la digitalizzazione;

la riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso a consulenze attraverso persone giuridiche.

Sostanzialmente, dunque, si può dire che le materie comprese toccano praticamente tutte le sfere di attività delle amministrazioni pubbliche. Detti piani hanno durata triennale, ma vengono verificati ed aggiornati annualmente, potendo perciò dar luogo alla ripartizione delle relative risorse con pari cadenza annuale.Per ciascuna delle voci di spesa interessate, essi devono indicare in modo esplicito la spesa sostenuta a legislazione vigente e i correlati obiettivi di risparmio che ci si propone di raggiungere in termini fisici e finanziari.

Come in proposito affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la deliberazione n. 441/2013/PAR, tuttavia, deve ritenersi “possibile riferirsi ai soli indicatori finanziari laddove manchi in radice un indicatore fisico (per es., nel caso dei c.d. “costi della politica”). Laddove, invece, vi siano voci di spesa che, pur originando un risparmio, non consentano l’individuazione di indicatori fisici per ragioni di difficoltà tecnica/di antieconomicità di una rilevazione così puntuale (per es., nel caso di alcune spese di funzionamento), appare ragionevole prescindere da una quantificazione dell’output purché essa si riveli manifestamente ardua o antieconomica. Una diversa interpretazione, tale da ritenere comunque necessario precisare – anche in siffatta ipotesi - per ciascuna voce di spesa sia l’indicatore finanziario (risparmio di spesa) che l’indicatore fisico (livello di attività), pur conforme alla littera legis, appare in realtà contraddire la ratio della norma incentrata primariamente (seppur non esclusivamente) a incentivare i risparmi di spesa”.

In ogni caso, ha poi precisato lo stesso Collegio nella precedente deliberazione n. 439/2013/PAR, le economie realizzabili devono necessariamente risultare dai dati finanziari del bilancio, non potendo le stesse essere valutate attraverso altri indicatori che - a parità di oneri finanziari - rivelino un miglioramento quantitativo e/o qualitativo dei servizi resi o un minor consumo dei fattori produttivi. “In questo senso depone la stessa littera legis nella parte in cui prevede la possibilità di destinare il 50% delle economie alla contrattazione collettiva integrativa, il che – a differenza di quanto ipotizzato dall’Amministrazione istante in un’ottica prettamente economico/aziendalistica – osta ad una nozione di “economia” di matrice diversa da quella finanziaria”.

Questi piani, per espressa previsione di legge, devono generare “economie aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa”. Da ciò, secondo la Ragioneria Generale dello Stato (si v. parere reso con Nota Prot. n. 36434 del 24 aprile 2013), ne consegue che: - il predetto piano non potrà riferirsi a potenziali risparmi di spesa quali, ad esempio, il mancato esercizio delle facoltà assunzionali di personale (a tempo indeterminato o determinato): il piano di risparmi deve quindi essere tassativamente riferito a spese effettivamente sostenute e concretamente individuabili nelle poste di bilancio dell’Amministrazione precedenti il piano stesso;

- nel predetto piano non potranno essere inserite quote di risparmio derivanti dalla applicazione della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica. Tutto ciò chiarito, residuava ancora qualche dubbio circa la possibilità di valorizzare i risparmi di spesa finanziari conseguenti alla soppressione, riduzione e/o razionalizzazione dei servizi; eventualità questa che alcuni consideravano del tutto inammissibile, ritenendo che i risparmi ottenuti dall’amministrazione

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dovessero essere conseguiti ad invarianza, almeno, di servizi erogati.

Lo ha ritenuto possibile, invece, la Corte dei conti della Lombardia (si v. la già cit. deliberazione n. 441/2013/PAR), a condizione, però, che ciò si traduca “in una reale razionalizzazione complessiva, ossia in un’erogazione del servizio – globalmente considerato - funzionale ad un miglior comprovato perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità”. Dal punto di vista procedurale, infine, è opportuno che il piano ed i suoi aggiornamenti vengano elaborati su proposta dei singoli dirigenti/titolari di posizione organizzativa, chiamati ad individuare possibili misure di razionalizzazione, i vari step di attuazione, nonché i relativi risultati attesi in termini di risparmio.

L’approvazione del piano, però, è di competenza dell’organo di governo, quindi della Giunta. Il termine indicato dalla norma per l’approvazione dei piani triennali di razionalizzazione è il 31marzo di ogni anno. Tuttavia, non essendone stata espressamente prevista una natura diversa, laSezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna (deliberazione n.398/2012/PAR) ha ritenuto che si tratti di un termine ordinatorio (e non perentorio). Ciònonostante, ha precisato la Sezione, “l’adozione e/o rimodulazione dei Piani nei primi mesi dell’anno, anche in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione e del PEG, consentirebbe di individuare gli obiettivi da conseguire sin dal primo anno di applicazione deiPiani”. La suesposta interpretazione è stata recentemente condivisa anche dalla Sezione regionale della Lombardia (deliberazione n. 455/2013/PAR).

Rimborso delle spese di viaggio agli Amministratori

La Corte dei Conti, sezione regionale Liguria, con la deliberazione n. 11/2014 del 13 febbraio 2014, conferma il proprio precedente orientamento (deliberazione n. 10/2011 del 21 febbraio 2011) nel senso di ritenere rimborsabili le spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali per svolgere le funzioni istituzionali in un comune che sia diverso da quello di residenza. Tale diritto risulta sancito dall'art. 84, comma 3, del TUEL e - considerata la finalità di garantire il diritto costituzionale alla libertà di accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti - le relative spese non debbono ritenersi comprese tra quelle per missioni che, diversamente, risultano limitate dall'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010).

Enti locali – servizi pubblici – disciplina degli orari – ordinanza del sindaco che fissa alle 3.00 del mattino l’orario di chiusura delle discoteche e in genere dei locali di pubblico spettacolo – illegittimità

TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. II – Sentenza 14 febbraio 2014, n. 186

La disciplina degli orari degli esercizi pubblici ha subito negli ultimi anni una rapida evoluzione per effetto di una politica legislativa mirata a favorire la possibilità di differenziazione dell’offerta. Si richiama in proposito il percorso che ha introdotto e perfezionato la liberalizzazione degli orari partendo dal d.lgs. 31.3.1998, n. 114 (art. 1, comma 3, lett. a-c), artt. 12-13), passando per il d.l. 4.7.2006, n. 223 (art. 3, comma 1, lett. d-bis)) e per il d.l. 6.7.2011, n. 98 (art. 35, comma 6), fino ad arrivare al d.l. 6.12.2011, n. 201 (art. 31); la nuova impostazione non riguarda soltanto le attività commerciali propriamente intese ma interessa anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (v. espressamente in questo senso l’art. 3, comma 1, del d.l. 223/2006); il medesimo regime si estende agli esercizi pubblici dove l’attività di somministrazione è secondaria rispetto a quella di intrattenimento musicale (si tratta dei locali classificati ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett.

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d), della legge 25.8.1991, n. 287). Anche per questi esercizi, come in generale per ogni attività economica, vale infatti il principio di deregolamentazione reso esplicito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 24.1.2012, n. 1, il quale dispone l’abrogazione di tutte le norme che “impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”; nel nuovo quadro normativo la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori. Di conseguenza, i comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale utilizzando la leva degli orari (risulta abrogato, per questo aspetto, l’art. 50, comma 7, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, come pure le norme regionali corrispondenti), ma devono individuare altri strumenti di regolazione, tutti strettamente proporzionati al fine perseguito; in particolare, i comuni possono certamente proporsi obiettivi quali la protezione dei vicini dal rumore causato dalle attività di intrattenimento e la repressione di situazioni che creano allarme sul piano dell’ordine pubblico. Il primo obiettivo si risolve tuttavia nel potere di imporre misure di insonorizzazione dei locali e nel potere di negare (motivatamente) la deroga al superamento dei limiti di immissione sonora ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), della legge 26.10.1995, n. 447. Il secondo obiettivo parimenti non consente di intervenire in via generale sugli orari, ma ha due esiti possibili: (1) l’adozione per periodi limitati di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000; (2) la segnalazione al Questore ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 100 del r.d. 18.6.1931, n. 773. Ne consegue che è illegittima l’ordinanza con la quale il sindaco ha fissato alle 3.00 l’orario di chiusura delle discoteche e in genere dei locali di pubblico spettacolo; sono altresì illegittimi i provvedimenti con i quali l’amministrazione, sulla base della richiamata ordinanza, ha negato deroghe all’orario di chiusura, considerato, nello specifico, che l’attività della discoteca non ha determinato problemi di disturbo della quiete pubblica.