Le start up innovative: deroghe al diritto societario e fallimentare
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Le start-up innovative
Deroghe al Diritto Societario e Fallimentare
Avv. Simone de la Gatinais Milano, 23 giugno 2014
La riduzione degli oneri per l’avvio
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Esenzione da taluni pagamenti al Registro delle Imprese
Diritto annuale di iscrizione
Imposte di bollo
Diritti di segreteria
Dovuti per ogni adempimento camerale (i.e. nomina/revoca amministratori, conferimento
poteri, aucap, etc)
Per l’iscrizione e per l’intera durata del regime agevolato
Le deroghe al diritto societario
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1) Riduzione del capitale per perdite ex art. 2482 bis c.c.
2) Riduzione e ricostituzione del capitale per perdite ex art. 2482 ter c.c.
3) Creazione di categorie di quote fornite di diritti speciali
5) Operazioni sulle proprie quote (per piani di remunerazione o incentivazione)
4) Offerta di quote al pubblico (crowdfounding)
6) Emissione di strumenti finanziari con diritti patrimoniali o amministrativi
Riduzione del capitale ex art. 2482 bis c.c.
Regime ordinario:
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Diminuzione del capitale sociale oltre un terzo in conseguenza di perdite
Regime di favore:
Convocazione assemblea per provvedimenti
Se entro l’esercizio successivo la perdita non
risulta ridotta a meno di un terzo
Convocazione assemblea per provvedimenti
Se entro il secondo esercizio successivo la
perdita non risulta ridotta a meno di un terzo
Riduzione Capitale Sociale
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Riduzione del capitale ex art. 2482 ter c.c.
Regime ordinario:
Diminuzione del capitale sociale al di sotto del limite
legale Regime di favore:
Immediata convocazione dell’assemblea per:
Riduzione e contestuale
ricostituzione del capitale
sociale minimo
Trasformazione della Società
L’assemblea convocata per le decisioni dell’art. 2482 ter c.c. può in alternativa
decidere di rimandarle all’esercizio successivo.
Fino a tale termine non opera la causa di
scioglimento della società
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Le categorie di quote nella Start Up Innovativa
A condizione che la Start Up Innovativa sia costituita in forma di S.r.l.:
L’atto costitutivo può prevedere la creazione di categorie di quote fornite di diritti particolari, anche
in deroga a quanto previsto dall’art. 2468 commi 3 e 4 c.c.
È consentita anche la creazione di quote prive del diritto di voto
o con diritto di voto non proporzionale alla partecipazione
o sottoposto a condizioni non meramente potestative, in deroga
al disposto dell’art. 2479 c.c.
Problemi applicativi
La circolazione delle quote
Il limite del 50% delle quote prive del diritto di voto
La natura delle quote
L’orizzonte temporale
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Operazioni sulle proprie quote
Ordinariamente alle S.r.l., ai sensi dell’articolo 2474 c.c., in relazione alle
proprie partecipazioni, è vietato Accettarle in garanzia
Acquistarle
Fornire garanzie
Accordare prestiti Alle S.r.l. non è altresì
consentito
Per l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni
proprie
Tali divieti non sono applicabili alle Start Up Innovative, purché tali operazioni siano compiute in attuazione a piani di incentivazione con assegnazione di quote a dipendenti,
collaboratori o componenti dell’organo amministrativo
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Gli strumenti finanziari
L’atto costitutivo può prevedere per la Start Up Innovativa la possibilità di emettere, a seguito dell’apporto da parte di socio o terzi anche di opere o servizi, strumenti finanziari
forniti di:
Diritti patrimoniali
Diritti Amministrativi Con l’esclusione del voto nelle decisioni dei soci.
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Le deroghe al diritto fallimentare Al fine di agevolare la gestione della crisi delle start-up e consentirne un rapido superamento:
La startup innovativa è soggetta esclusivamente alla c.d. procedura per la composizione da crisi di
sovraindebitamento (L. 3/2012)
I dati dei soci della start-up innovativa non sono accessibili al pubblico, decorsi 12 mesi
dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura di liquidazione
Obiettivo è quello di favorire il c.d. fresh start
senza venir pregiudicati da un precedente insuccesso
Le deroghe alle normali procedure di insolvenza per le start-up innovative, sono giustificate dall’elevato rischio connesso all’attività di queste società, che necessitano quindi di strumenti per
uscire dalla situazione di crisi e riprendere il percorso imprenditoriale
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La perdita della qualifica di Start Up Innovativa Il mancato ottemperamento agli adempimenti
pubblicitari obbligatori
La perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge
Il decorso dei limiti temporali
Le problematiche e le criticità derivanti dalla perdita dei requisiti: il
ritorno nel regime «ordinario»
Per le start-up innovative già costituite alla data di entrata in vigore della L. 221/2012 è previsto un
termine di durata di applicazione della
disciplina come da tabella
Data di costituzione dell’impresa
Durata massima di applicazione della disciplina
Dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012
4 anni (fino al 18 dicembre 2016)
Dal 20 ottobre 2009 e fino
al 19 ottobre 2010 3 anni (fino al 18 dicembre 2015)
Dal 20 ottobre 2008 e fino
al 19 ottobre 2009 2 anni (fino al 18 dicembre 2014)
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