La procedura in materia di appalto e gli adempimenti ... procedura in... · La programmazione economica “L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base
Post on 20-Feb-2019
220 Views
Preview:
Transcript
La procedura in materia di appalto
e gli adempimenti connessi con i
progetti PON
Scuola Polo Formazione – Modulo formativo DSGA
Esperto dott. Gianni Russo
Le fonti di riferimento
FONTI PRIMARIE
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici
Direttive europee 2014/ 23 24 25 /CE
FONTI SECONDARIE
D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 – Artt. 31-36 (in via di sostituzione)
Linee Guida AdG relative al PON 2014-2020
Regolamento degli acquisti dell’Istituzione scolastica
Ambito di applicazione Il codice disciplina i contratti di
appalto di servizi: prestazione di servizi diversi da quelli relativi ai lavori
appalto di forniture: acquisto, locazione finanziaria, locazione o l’acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di
prodotti
appalto di lavori: esecuzione di attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia,
sostituzione, restauro, manutenzione di opere
appalto di opere: risultato di un insieme di lavori
concessione di servizi: gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori da
parte di terzi con assunzione del rischio ed eventuale
pagamento di canone
concessione di lavori: gestione di opere oggetto con assunzione del rischio
ed eventuale pagamento di canone
concorsi di progettazione: fornitura di un piano o un progetto, selezionato da
una commissione giudicatrice in base a una gara, con
o senza assegnazione di premi
Ambito di applicazione Il codice NON disciplina i contratti di
collaborazione occasionale: prestazione episodica ma qualificata che il
collaboratore svolga in maniera saltuaria e
autonoma, spesso con contenuto professionale
che si esaurisce in una sola azione o
prestazione che consente il raggiungimento
del fine e dove “il contatto sociale” con il
committente sia sporadico (prestazione
d’opera).
Si deve ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o
ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre
amministrazioni, o valutare, con l’opportuna prudenza, l’eventualità di
ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi.
Si ricorda, in tal senso, l’istituto della COLLABORAZIONE
PLURIMA dal CCNL Scuola
Collaborazione esterna: DETERMINA Nel caso di collaborazione “esterna” il Dirigente deve
DETERMINARE:
Oggetto
Durata
Luogo
Compenso
nonché MOTIVARE la necessità di ricorrere a soggetto
esterno, facendo riferimento ai criteri stabiliti dal
Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei
Docenti
Collaborazione esterna: AVVISO Nel caso di collaborazione “esterna” il Dirigente pubblica
un avviso, coerente con la determina, contenente:
Oggetto
Titoli di ammissione e di valutazione
Criteri di comparazione
Compenso orario previsto
durata
Modalità di candidatura
Modalità di selezione
Autorizzazione al trattamento dati
L’avviso deve essere pubblicato per almeno 15
giorni
Collaborazione esterna: SELEZIONE Tenuto conto delle candidature pervenute e dei criteri di
selezione il Dirigente Scolastico effettua la comparazione.
Può avvalersi di una Commissione di Valutazione.
A conclusione della comparazione il Dirigente formula
una graduatoria che deve essere pubblicata e diviene
definitiva trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
Quali sono le tappe di una
procedura di acquisizione?
d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
Art. 32 comma 1
Le procedure di affidamento dei contratti
pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti
di programmazione delle stazioni appaltanti
previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
La programmazione strategica
La programmazione economica
La programmazione progettuale
L’esercizio dell’attività negoziale
La pubblicità degli atti
L’esecuzione dei contratti
Il collaudo e la regolare fornitura
La rendicontazione
La conservazione degli atti
Le tappe di una procedura di acquisizione?
La programmazione strategica Il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale della scuola dell’autonomia è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. Tuttavia non si deve dimenticare che è predisposto dall’Istituzione scolastica con la partecipazione di tutte le sue componenti (L. 107/2015 comma 14).
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrebbe tenere conto degli indirizzi strategici del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 (Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014) e del Piano Nazionale Scuola Digitale (DM 851/2015)
E’ documento di programmazione strategica, ai fini degli acquisti, in quanto indica il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali
La programmazione economica
“L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito denominato “programma” - predisposto dal dirigente scolastico” (art. 2 DI 44/2001)
“Spetta al dirigente la realizzazione del programma (annuale) nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le modalità ivi indicate.” (art. 7 DI 44/2001)
Con il decreto di modifica del DI 44/2001 sarà determinata la
tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie
alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di
programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività
delle scuole. (L. 107/2015 comma 11)
La programmazione progettuale
Nel corso del triennio di programmazione strategica e
dell’esercizio finanziario si dovrà tenere conto dei progetti
approvati e dei finanziamenti non preventivati di cui
l’Istituzione è destinataria.
La revisione del PTOF e le variazioni al Programma Annuale
determinano l’allineamento strategico temporale delle
procedure di acquisto
Programma degli acquisti
art 21 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici
Chiariamo un equivoco Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro e il programma triennale dei lavori pubblici, per i lavori il
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro nonché i
relativi aggiornamenti annuali.
Per importi inferiori non vige obbligo di adottare i suddetti programmi
L’esercizio dell’attività negoziale
Quale rappresentante legale dell'istituto, il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto, quando e dove necessarie.
Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei due collaboratori.
Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale, della attività istruttoria del Direttore.
Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
L’esercizio dell’attività negoziale
DI 44/2001 Art. 34 (Procedura ordinaria di contrattazione)
Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.
Il limite dei 2000 € attiene solo alla capacità di spesa della funzione dirigenziale.
Per importi superiori, in attesa del nuovo Decreto, è il Consiglio di Istituto a deliberare l'eventuale individuazione del superiore limite di spesa.
Figure della procedura di acquisto
Di indirizzo
Collegio dei Docenti relativamente al PTOF
Consiglio di Istituto relativamente a PTOF, Programma annuale e limite di spesa della capacità negoziale
Di attuazione
Dirigente Scolastico: in quanto rappresentante legale svolge l'attività negoziale
RUP se diverso dal Dirigente Scolastico
Commissione di aggiudicazione ove prevista
DSGA per le attività di liquidazione della spesa, di rendicontazione e certificazione
Di supporto
DSGA
Altro personale scolastico (Docenti e/o Ata) individuato dal Dirigente Scoastico
Il ruolo del DSGA della procedura
di acquisto
Nella procedura di acquisto il DSGA svolge una funzione di
supporto relativamente a:
programmazione economica nell’ambito del PTOF
consulenza tecnica nella predisposizione del Programma
annuale
programmazione economica nell’ambito delle attività di
progetto
istruttoria nello svolgimento dell’attività negoziale
Il responsabile del procedimento
Decreto Ministeriale 6 aprile 1995, n. 190
Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'amministrazione della P.I., e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative
Art. 9.- Unità organizzativa responsabile del procedimento.
Nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è l'organo o l'ente stesso
Art. 10.- Responsabile del procedimento.
Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 17
Funzioni dei dirigenti.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,
possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto
scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'àmbito degli
uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del
codice civile.
Il responsabile del procedimento
Il Dirigente Scolastico in virtù della capacità di delega può individuare
un Responsabile Unico del procedimento
un dipendente di ruolo addetto all’unità medesima,
dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione
alla struttura della pubblica amministrazione
che abbia competenze professionali adeguate in relazione ai compiti
per cui è nominato
L’incarico di RUP può essere affidato al DSGA titolare di ruolo
laddove abbia le competenze professionali adeguate.
L’ attività istruttoria a supporto del Dirigente Scolastico nello
svolgimento dell’attività negoziale è compito istituzionale del
DSGA. Non deve essere confusa con la funzione di RUP.
Il responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento
Art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni. – 1. Per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui
all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.
Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i
dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello
di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato;
L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può
essere rifiutato (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 a-prile 2017, n. 56.
Il Responsabile Unico del Procedimento 2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per
l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non
vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal
presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in
particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predi-sposizione del
programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi ag-giornamenti annuali, nonché al
fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di
servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai
tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua com-petenza e sorveglia la efficiente
gestione economica dell’intervento;
Il Responsabile Unico del Procedimento Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche. – 1. Gli oneri inerenti alla
progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al
collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,
alle prestazioni professionali e specialisti-che necessari per la redazione di un
progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti
previsti per i singoli appalti di la-vori, servizi e forniture negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti (1). (1) Comma così modificato
dall’art. 76, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura
non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di
direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di col-laudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collau-datore statico ove
necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi pre-stabiliti. (2).
(2) Comma così sostituito dall’art. 76, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Indagini di mercato
Indagini di mercato per la
preparazione della procedura
Soggetti coinvolti
Consentite
possono partecipare alla
procedura se non violano la
concorrenza
vengono esclusi, se entro un
termine di 10 gg non provano
che il coinvolgimento non
altera la concorrenza
Prima dell’avvio di una procedura di appalto,
le amministrazioni aggiudicatrici possono
svolgere consultazioni di mercato per la
preparazione dell’appalto e per lo
svolgimento della relativa procedura e per
informare gli operatori economici degli
appalti da esse programmati e dei requisiti
relativi a questi ultimi (Art. 66 D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 Codice dei contratti pubblici modificato dall’art. 42, comma
1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.)
Indagini di mercato
Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito documentazione per indagine di mercato o partecipato alla preparazione della procedura, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso. (Art. 67 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici modificato dall’art. 42, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.)
Indagini di mercato
Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. (Art. 67 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici modificato dall’art. 42, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.)
Indagini di mercato
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Art. 32 comma 2
Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
Attuazione dell’attività negoziale
La determina a contrarre è l’atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante, pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.
È un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico.
La determina a contrarre ha come unico destinatario l’organo rappresentativo, legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’Ente.
La determina
Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, la determina a contrarre contiene, in modo semplificato:
l’oggetto dell’affidamento,
l’importo,
il fornitore e le ragioni della scelta dello stesso
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (1).
(1)Art. 32 Comma 2 così modificato dall’art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Determina affidamento diretto
Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, e a euro 209.000 per gli
appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici
di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali, la determina a contrarre contiene :
l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare,
le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si
intendono acquistare
l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa
copertura contabile
la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione
delle ragioni
i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
le principali condizioni contrattuali
Linee guida ANAC n. 4 di cui alla deliberazione 1097 del 26 ottobre 2016,
GURI n. 274 del 23 novembre 2016
Determina procedura negoziata
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di:
economicità, efficacia, tempestività, correttezza e libera concorrenza
sostenibilità energetica e ambientale
esclusione di conflitti di interesse
di rotazione degli inviti e degli affidamenti
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Principi generali per l’affidamento
Il principio di economicità può essere
subordinato, nei limiti in cui è
espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri,
previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali,
nonché alla tutela della salute, dell’ambiente,
del patrimonio culturale e alla promozione
dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
Principi generali per l’affidamento
Art. 50. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi.
Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto (1).
Principi generali per l’affidamento
Modalità di affidamento Lavori –importo Lavori – modalità di affidamento Servizi e forniture –importo Servizi e forniture – modalità di affidamento
inferiore a 40000 € Affidamento diretto
inferiore a 40000 € Affidamento diretto Amministrazione diretta
euro 40.000 –
150.000
Amministrazione diretta (fatto salvo acquisto e noleggio di
mezzi)
Euro 40.000 –
135.000 (autorità
governative centrali) o 209.000
(amministrazioni subcentrali)
Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti.
Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti.
euro 150.000– 1.000.000
Procedura negoziata con consultazione di almeno quindici
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici
Pari o superiori a euro
135.000 (autorità
governative centrali) o 209.000
(amministrazioni subcentrali)
Procedura ordinaria aperta si apre con un bando o con un avviso di
indizione della gara, cui qualsiasi operatore economico interessato
può rispondere per mezzo della presentazione di un’offerta.
Procedura ordinaria ristretta: solo gli operatori economici selezionati
tra quelli che hanno presentato una domanda di partecipazione al
bando sono, poi, invitati a presentare un’offerta.
pari o superiore a euro 1.000.000
Procedura ordinaria aperta si apre con un bando o con un
avviso di indizione della gara, cui qualsiasi operatore
economico interessato può rispondere per mezzo della
presentazione di un’offerta.
Procedura ordinaria ristretta: solo gli operatori economici
selezionati tra quelli che hanno presentato una domanda di
partecipazione al bando sono, poi, invitati a presentare
un’offerta.
Importo inferiore a 40.000 euro o lavori in amministrazione diretta (art. 36 comma 2 lett. a)
Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (2) Lettera così modificata dall’art. 25, comma 1, lett.
b), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Devono comunque indicarsi nella determina le ragioni della scelta del fornitore.
Modalità di affidamento
Per «amministrazione diretta», si
intendono le acquisizioni effettuate dalle
stazioni appaltanti con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o
noleggiati e con personale proprio o
eventualmente assunto per l’occasione,
sotto la direzione del responsabile del
procedimento;
Approfondimento: L’amministrazione diretta
Importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, e a euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, (art. 36 comma 2 lett. b)
Procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e non degli affidamenti.
Modalità di affidamento
Importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro per i lavori , (art. 36 comma 2 lett. c)
Procedura negoziata
con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
Modalità di affidamento
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Art. 216 comma 9.
Fino all’adozione delle linee guida da parte dell’ANAC,
l’individuazione degli operatori economici avviene tramite
indagini di mercato mediante avviso pubblicato sul proprio
profilo del committente per un periodo non inferiore a
quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta,
ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori
economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili
con il presente codice.
Deve essere garantita la rotazione degli inviti (art. 36)
Individuazione degli operatori economici
Importo pari o superiore a 1.000.000 di euro per i lavori , (art. 36 comma 2 lett. d)
Procedura ordinaria aperta: si apre con un bando o con un avviso di indizione della gara, cui qualsiasi operatore economico interessato può rispondere per mezzo della presentazione di un’offerta. edura ordinarie.
Procedura ordinaria ristretta: solo gli operatori economici selezionati tra quelli che hanno presentato una domanda di partecipazione al bando sono, poi, invitati a presentare un’offerta.
Modalità di affidamento
Criterio di aggiudicazione
Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progetta-zione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita
Criterio di aggiudicazione Nell’ambito criteri dell’offerta economicamente vantaggiosa possono rientrare:
a) la qualità
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica in relazione ai beni oggetto della
procedura
c) il costo di utilizzazione e manutenzione
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività
dell’azienda
e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato
nell’appalto
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica
g) le condizioni di consegna
Non è conforme alla normativa di settore la previsione di criteri di valutazione
dell’offerta nettamente incentrati sull’esperienza pregressa in lavori di importo analogo
o superiore e con caratteristiche specifiche, ai quali viene attribuito un punteggio
preponderante.
La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il
limite del 30 per cento.
Criterio di aggiudicazione
Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo dandone adeguata motivazione:
per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro
per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia prevista, solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo
Sistema elettronico di acquisto
Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione.
La Società svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.
In qualità di centrale di committenza nazionale, realizza il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA. Sulla base di specifiche convenzioni, supporta singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento. Attraverso provvedimenti di legge o atti amministrativi, sviluppa iniziative che coinvolgono sia le proprie competenze nel procurement, sia la propria capacità di gestire progetti complessi e innovativi nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
Sistema elettronico di acquisto Il Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A. nasce con la Finanziaria 2000 con
l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi e contribuire, con la sua attività, allo
sviluppo di modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative.
Convenzioni, Mercato Elettronico, Accordi quadro sono i primi strumenti di e-Procurement sviluppati
con successo nell’ambito del Programma, a cui si è affiancato, il Sistema dinamico di acquisizione.
Per assicurare che il processo di cambiamento avvenga in modo strutturato e coerente con le
dinamiche del mercato, è necessario il coinvolgimento di numerosi soggetti pubblici e privati, con ruoli e
funzioni diverse:
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze: svolge la funzione di indirizzo e coordinamento,
definisce le linee guida del Programma, promuove le sinergie con tutti gli altri soggetti istituzionali
Consip: nell’ambito delle linee guida, analizza il mercato della domanda e dell'offerta, sviluppa iniziative
di acquisto rispondenti ai fabbisogni delle Amministrazioni, mette a disposizione competenze e servizi di
consulenza in tema di acquisti anche per esigenze specifiche
Le Amministrazioni: usufruiscono degli strumenti offerti dal Programma e collaborano nella
definizione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi
Le Imprese fornitrici: contribuiscono allo sviluppo del Programma con la propria offerta di beni e
servizi attraverso gli strumenti telematici disponibili e collaborano con Consip nell'analisi dell'offerta
Le Autorità Garanti (AGCM / AgID / AGCOM / AEEG) assicurano, in base ai loro ambiti di
competenza,l'aderenza delle iniziative ai principi di trasparenza e concorrenza
Sistema elettronico di acquisto Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (art. 26 Legge 488/99) nell’ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare - esperite in modalità
tradizionale o smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si impegnano ad accettare
ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema
Acquisti in Rete.
Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard,
grazie all’aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di
processo sia di risparmi sugli acquisti.
Accedendo alla Vetrina delle Convenzioni o navigando sul catalogo prodotti è possibile verificare
l’offerta di beni e/o servizi offerti in Convenzione. L'invio on line degli ordini permette, non solo di
velocizzare il processo di acquisto, ma anche di monitorare direttamente sul Portale lo stato degli ordinativi
effettuati.
I principali vantaggi delle Convenzioni sono:
Per le Amministrazioni:
semplificazione del processo di acquisto
riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento
aumento della trasparenza e della concorrenza
abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi
miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio
Per i Fornitori:
accesso al mercato della P.A. con elevato potenziale di vendita
possibilità di diventare fornitore per più Amministrazioni con un’unica gara
garanzia di un processo negoziale improntato alla massima trasparenza
Il processo di ideazione, progettazione, sviluppo, attivazione e gestione di Convenzioni per l’acquisizione di
beni e servizi vanta, insieme a quello del Mercato Elettronico, la certificazione di qualità ISO9001:2008.
La famiglia di norme ISO 9000 stimola l’adozione di un approccio per processi per la gestione di una
organizzazione al fine di migliorare l’efficacia e l'efficienza della organizzazione, oltre che la soddisfazione del
cliente, in modo esplicito e misurabile.
Sistema elettronico di acquisto Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le
Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni
e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.
Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di
fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi.
Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le
Amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare
acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente
alle proprie esigenze.
Tale modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze
specifiche.
I principali vantaggi del Mercato Elettronico sono:
Per le Amministrazioni:
risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia
trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto
ampiamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare
prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale
soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia e profonda
gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta
Per i Fornitori:
diminuzione dei costi commerciali e ottimizzazione dei tempi di vendita
accesso al mercato della Pubblica Amministrazione
occasione per valorizzare la propria impresa anche se di piccole dimensioni
concorrenzialità e confronto diretto con il mercato di riferimento
opportunità di proporsi su tutto il territorio nazionale
leva per il rinnovamento dei processi di vendita3
Sistema elettronico di acquisto L'Accordo quadro - introdotto dal Codice degli Appalti - è uno strumento innovativo di
contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo
massimo di quattro anni.
Gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici
Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i
contratti da stipulare. Nell’ambito dell’Accordo quadro, le Amministrazioni che hanno effettuato
l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici",
provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze.
Accedendo alla Vetrina degli Accordi quadro o navigando nel catalogo prodotti è possibile
verificare l'offerta di beni e/o servizi disponibili tramite gli Accordi quadro.
I principali vantaggi degli Accordi quadro sono:
Per le Amministrazioni:
una maggiore garanzia, attraverso la possibilità di invitare imprese pre-selezionate
un miglior rapporto qualità / prezzo associato ad una maggiore competizione dei fornitori
una grande flessibilità e possibilità di personalizzazione del prodotto / servizio
autonomia nell'impostazione della propria strategia di gara
Per i Fornitori:
la semplificazione e la trasparenza della relazione con la Pubblica Amministrazione, attraverso la
standardizzazione delle procedure
tempistiche ridotte per giungere all'esito delle procedure in fase di Appalto Specifico la possibilità
di operare per un arco temporale esteso all'interno di un mercato pre-selezionato, di cui si
conoscono i concorrenti
In definitiva, nell'ambito degli strumenti offerti dal Programma, l'Accordo quadro - con regole
generali prefissate e la successiva personalizzazione da parte delle P.A. - si colloca idealmente tra le
Convenzioni - utilizzate per merceologie con caratteristiche standardizzabili - e le gare su delega
costruite sulle specifiche esigenze di singole Amministrazioni.
Sistema elettronico di acquisto Il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) è un processo di acquisizione
interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità dello stesso a qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione.
Per l’aggiudicazione nell’ambito di un Sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni
aggiudicatrici seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di
selezione sono ammessi al sistema e tutti i partecipanti ammessi sono invitati a presentare
un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.
Il Sistema dinamico è caratterizzato da una procedura bifasica:
Fase 1 - pubblicazione da parte di Consip di un bando istitutivo per una o più categorie
merceologiche a cui i fornitori possono abilitarsi.
Fase 2 – indizione e aggiudicazione di appalti specifici in cui le Amministrazioni, definendo i
quantitativi, il valore e le caratteristiche specifiche dell’appalto, invitano tutti i partecipanti ammessi a
presentare un’offerta.
I principali vantaggi dello SDAPA sono:
Per le Amministrazioni:
processo interamente informatizzato
dinamismo della partecipazione grazie all’entrata continua di nuovi fornitori
trasparenza e concorrenzialità della procedura
riduzione dei tempi dell’appalto specifico
flessibilità nel soddisfare esigenze specifiche delle Amministrazioni
Per i Fornitori:
mercato permanentemente aperto per tutta la sua durata
dinamismo della partecipazione dei fornitori e delle offerte presentate
processo interamente informatizzato
garanzia di massima concorrenza, trasparenza e parità di trattamento
Sistema elettronico di acquisto
Con riferimento alle Convenzioni messe
a disposizione da Consip, come
previsto dalla Legge 296/2006 e ss.mm.ii.
art.1 comma 449, a decorrere dal 1 gennaio
2013 le Istituzioni scolastiche hanno
l’obbligo di utilizzare tale strumento
per l’approvvigionamento dei beni e dei
servizi di cui necessitano (Legge 228/2012
art. 1 comma 150)
Sistema elettronico di acquisto
E’ possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip mediante procedure di gara :
in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
Per lo svolgimento delle procedure sotto soglia le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche am-ministrazioni
Strumenti di affidamento
Sistema elettronico di acquisto
Qualora i beni necessari alla realizzazione
del progetto non siano rinvenibili tra le
Convenzioni attive è possibile ma non
obbligatorio per le scuole ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA)
TUTTAVIA……
Sistema elettronico di acquisto Nell’ottica dei principi generali, richiamati all’art. 30, con l’utilizzo del MePA:
Non si rende necessario l’espletamento delle procedure per la costituzione di elenchi fornitori da invitare alla gara; qualora non si proceda con affidamento diretto (economicità)
si abbattono i tempi dell’aggiudicazione in quanto la gara viene espletata dalla piattaforma stessa e viene meno la necessità di rispettare il termine dilatorio di 35 giorni (Art. 32 comma 10 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici) (tempestività)
la RdO consente alla scuola di accedere ai cataloghi presentati da ditte operanti sull’intero territorio nazionale (libera concorrenza e trasparenza)
L’aggiudicazione
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestiva-mente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54 (Art. 54. Accordi quadro. – 1. Le stazioni appaltanti possono conclu-dere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all’oggetto dell’accordo quadro.), nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55 (Art. 55. Sistemi dinamici di acquisizione. – 1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avva-lersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acqui-sizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire), nel caso di acquisto effettuato attra-verso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) (bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negozia-zione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del con-traente interamente gestite per via telematica ) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) (a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affi-damento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (2);
Il contratto Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su
un accordo quadro di cui all’articolo 54 (Art. 54. Accordi quadro. – 1. Le stazioni appaltanti possono conclu-dere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all’oggetto dell’accordo quadro.),
nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55 (Art. 55. Sistemi dinamici di acquisizione. – 1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avva-lersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acqui-sizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire),
nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) (bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negozia-zione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del con-traente interamente gestite per via telematica )
nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) (a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affi-damento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (
La firma digitale MIUR-SIDI
Il valore associato al certificato digitale è pari ad un
valore massimo di € 258.000 per singolo atto
sottoscritto
Accesso ad atti Fatta salva la disciplina prevista dal codice per gli appalti secretati o
la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
E’ fondamentale tenere conto di quanto
previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento
amministrativo CAPO IV-bis - EFFICACIA
ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO
(capo introdotto dall'art. 14 della legge n. 15 del
2005)
Autotutela della PA
L’ annullamento o revoca? Gli elementi di diversità che caratterizzano la disciplina della revoca da quella
dell’annullamento d’ufficio sono sostanzialmente tre:
1 il diverso motivo che induce l’amministrazione ad adottare l’atto di ritiro;
2 le conseguenze patrimoniali che derivano dall’atto di ritiro: mentre l’atto
revocato, essendo originariamente legittimo, fa sorgere in capo alla P.A.
l’obbligo di indennizzare il privato, viceversa l’annullamento d’ufficio di un
atto illegittimo fa sorgere in capo al privato il diritto al risarcimento del
danno;
3 il ruolo attribuito all’“affidamento” vantato dal privato:
Nel caso dell’annullamento, l’affidamento rappresenta un limite al potere
di annullamento
Nel caso della revoca l’affidamento costituisce il parametro di valutazione
dell’indennizzo da corrispondere a favore del privato .
La revoca dei provvedimenti
L’art. 25, comma 1, lett. b-ter), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d.
“Decreto Sblocca Italia), convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n.
164, introduce novità all’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990.
La revoca è ammessa:
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al
momento dell'adozione del provvedimento;
di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi
economici.
Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato; è proprio la
motivazione che consente al giudice amministrativo di monitorare la legittimità
dell’operato dell’Amministrazione.
Nel caso di revoca l’Amministrazione è tenuta a liquidare un indennizzo
parametrato sul danno emergente
La revoca dei provvedimenti I caratteri peculiari dell’istituto della revoca del provvedimento amministrativo sono
sostanzialmente cinque:
prescinde dall’esistenza di vizi di legittimità, potendo essere disposta in
presenza dei tre presupposti di motivazione del provvedimento assunto dalla p.a.,
che deve essere proiettata verso la valorizzazione del sopravvenuto interesse
pubblico ovvero del mutamento della situazione di fatto o della nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario;
l’adozione del provvedimento di revoca è soggetta al rispetto di tutte le regole sul
procedimento amministrativo: fra queste, e in considerazione della forte incidenza
che produce la revoca sulle posizioni giuridiche soggettive, riveste grande
importanza l’ottemperanza dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del
relativo procedimento;
la revoca produce effetti ex nunc, salvaguardando quelli medio tempore prodotti
dal provvedimento revocato;
l’adozione di questo atto di ritiro fa sorgere un obbligo di indennizzo in capo
alla p.a., che non esclude la possibilità di una richiesta risarcitoria in caso di revoca
illegittima;
sulle controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo da
revoca, decide il giudice amministrativo in sede di giurisdizione
L’ annullamento dei provvedimenti Gli art. 21-octies e nonies della L. n. 241/1990 disciplinano l’istituto dell’annullabilità e
dell’annullamento d’ufficio
Un provvedimento è annullabile:
se adottato in violazione di legge;
se viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
Un provvedimento non è annullabile:
• se, pur violando norme sul procedimento o sulla forma degli atti il contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Nell'ipotesi di annullamento d'ufficio la tutela dell'interesse pubblico può
eccezionalmente considerarsi slegata dal rispetto della legittimità dell'azione
amministrativa.
L’Amministrazione dovrà verificare la presenza di un interesse pubblico attuale e
concreto alla rimozione del provvedimento e della comparazione tra tale
interesse e l'entità del sacrificio imposto all'interesse privato
Il provvedimento può essere annullato entro un termine ragionevole, comunque
non superiore ai 18 mesi dal momento dell’adozione, in caso di provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Nel caso di annullamento l’Amministrazione è tenuta a risarcire il danno
eventualmente provocato.
Pubblicazione e Trasparenza
Art. 29. Principi in materia di trasparenza. –
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente ”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 tutti gli atti delle amministrazioni relativi:
alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
alle procedure per l’affidamento
alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti
ove non considerati riservati
il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei
motivi di esclusione
i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Gli atti recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del
committente.
I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di
pubblicazione sul profilo del committente (1).
Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a), nn. 1-6, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
I tempi
Procedura negoziata
◦ Presentazione manifestazione di interesse: 15 gg
Procedura aperta
◦ Presentazione offerte : 35 gg
◦ Presentazione elettronica offerte : 30 gg
Procedura ristretta
◦ Presentazione domanda di partecipazione : 30 gg
◦ Presentazione domanda di partecipazione “urgenza” : 15 gg
◦ Presentazione offerta senza accordo: 10 gg
◦ Presentazione offerta: termine fissato in accordo con tutti gli invitati
I tempi
Offerta
◦ È vincolante fino alla stipula del contratto
Aggiudicazione
◦ Approvazione ordinaria: 30 gg
◦ Approvazione secondo ordinamento dell’Amministrazione
Contratto
◦ Stipula affidamento diretto, negoziato, MEPA : nessuno
◦ Altre procedure stipula non prima di: 35 gg
Comunicazione e Pubblicità
Art. 52. Regole applicabili alle comunicazioni
tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici tenendo anche conto di quanto disposto dal dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.
In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presenta-zione
Comunicazione e Pubblicità
Art. 52. Regole applicabili alle
comunicazioni
Tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni acquisiti devono essere
firmati elettronicamente.
Comunicazione e Pubblicità: PON
L’attività di informazione e pubblicità, elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali, deve essere programmata a livello di progetto o di singolo intervento. È esplicita richiesta della Comunità Europea che vengano evidenziate le attività ed i risultati realizzati con il contributo dei Fondi Strutturali Europei.
Gli obblighi di informazione e pubblicità sono rivolti sia all’Autorità di Gestione dei Programmi, sia ai soggetti attuatori delle attività. In generale, per ogni progetto, l’ente beneficiario è tenuto a svolgere una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità, attraverso risorse dedicate.
Comunicazione e Pubblicità: PON
In particolare, le Istituzioni Scolastiche beneficiarie: - pubblicano, sul proprio sito web, le azioni e i documenti necessari alla realizzazione del progetto, con particolare attenzione ai bandi di gara per l’affidamento dei lavori, con la creazione di un’apposita sezione dedicata ai PON sulla home page, in alto e ben in vista.
La sezione deve contenere informazioni sul progetto, documentate anche con materiale fotografico e audiovisivo, in cui devono emergere finalità e risultati dell’iniziativa, nonché l’entità del sostegno finanziario ricevuto.
Pubblicità
Art. 52. Regole applicabili alle comunicazioni
Cos’è una Firma Elettronica Avanzata?
La Firma Elettronica Avanzata (di seguito FEA) è l’insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento. La FEA garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegata ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire il rilevamento in caso di successive modifiche dei dati.
La FEA è una specializzazione della Firma Elettronica che:
consente l’identificazione del firmatario
garantisce la connessione univoca con il firmatario
è creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo
consente di rilevare eventuali modifiche dei dati cui è apposta
il firmatario può avere evidenza di ciò che ha firmato
vi deve essere connessione univoca fra firma e documento
non vi devono essere elementi di alterazione del documento
deve essere possibile individuare l’erogatore del servizio.
Digitalizzazione delle procedure
Art. 44. Digitalizzazione delle procedure. – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nonché dell’Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche ri-guardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto (1) Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Riepilogo procedura
Attuazione PTOF
Attuazione Programma annuale
Rispetto delle specifiche di finanziamento
Pubblicità legale di processo
Nomina RUP
Determina a contrarre
Procedura di affidamento
Proposta di aggiudicazione
Aggiudicazione definitiva
Stipula del contratto
Pubblicità legale conclusiva
Esecuzione
Rendicontazione
Tenuta della documentazione
top related