GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI - Provincia di Livorno · Le cooperative sociali sono disciplinate nel nostro ordinamento dalla Legge 381 dell’8 no- ... Lo svolgimento di attività
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GUIDA DELLECOOPERATIVESOCIALI
GUIDA DELLECOOPERATIVESOCIALI
PROVINCIA DI LIVORNO UNIVERSITÀ DI PISADIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI
SEZIONE DI STUDI POLITICHE SOCIALI
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 1
GUIDA DELLE COOPERATIVE
SOCIALILe Cooperative Sociali e i loro Consorzi
iscritti all’Albo Regionale articolazione provinciale di Livorno
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI2
La Guida delle Cooperative e dei loro Consorzi è stata realizzata dall’Ufficio Qualità sociale, Unità di servizio 4.1 - Provincia di Livorno - via Marradi 116, telefono 0586/264628-23-25 fax. 0586/264626, e-mail: terzosettore@provincia.livorno.it, osservatoriosociale@provincia.livorno.it, qualita.sociale@provincia.livorno.it
Stampa MEDIAPRINT Livorno
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Sommario
I. Introduzione .......................................................................................................... 5
II. Presentazione della Guida ................................................................................... 6
III. Le Cooperative Sociali nel quadro normativo della L. 381/91............................ 7
IV. L’iscrizione all’ “Albo delle Società Cooperative” ............................................. 11
V. L’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ........................................................ 13
VI. Le Cooperative Sociali e i Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative - articolazione provinciale di Livorno ........................................... 19
1. Zona Livornese ................................................................................................ 19 2. Zona Bassa Val di Cecina Livornese ............................................................... 42 3. Zona Val di Cornia Livornese .......................................................................... 54 4. Zona Elba Livornese ....................................................................................... 60
VII. Alcuni dati dell’O.P.S. della Provincia di Livorno ............................................. 69
Appendice:normativa ....................................................................................................... 89 F.A.Q. ............................................................................................................ 106
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§. I Introduzione
La Guida delle Cooperative Sociali conclude la serie di approfondimenti che l’Ammini-strazione provinciale di Livorno ha voluto dedicare ai soggetti del No profit locale. La presente pubblicazione si propone di favorire la conoscenza a l’interesse verso la coope-razione sociale tra gli “addetti ai lavori" e non solo, per rappresentare in maniera più ampia le caratteristiche di un interlocutore ormai indispensabile nella definizione delle politiche di integrazione socio-sanitaria, di formazione e lavoro, di inclusione delle fasce deboli a rischio di esclusione sociale, di sviluppo locale sostenibile, in altre parole, nella definizione delle nuove politiche di welfare. A Livorno la cooperazione sociale nasce ben prima della approvazione della legge 381, av-venuta nel 1991, anche se è indubbio che questo provvedimento ha contribuito alla affer-mazione del fenomeno anche nella nostra provincia. La legge 381, il cui contenuto è frutto di una mediazione fra esperienze culturali e sociali diverse, ha sicuramente ‘messo ordine’ e dato maggiore dignità al settore, poiché per la prima volta definisce la cooperazione sociale che “ha lo scopo di perseguire l’interesse ge-nerale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini” of-frendo servizi socio-sanitari ed educativi (le cooperative ‘di tipo a’) o svolgendo attività di-verse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (le cooperative ‘di tipo b’).Come le precedenti Guide, anche in questo caso si è voluto offrire uno strumento di facile consultazione e dall’impostazione semplice, che con l’aiuto delle Cooperative può essere migliorato ed aggiornato.Con questo lavoro ci auguriamo di poter fornire maggiori conoscenze sulla realtà della coo-perazione sociale nella provincia di Livorno, in particolare di offrire una “fotografia” del fe-nomeno delineando le caratteristiche distintive delle cooperative sociali presenti nel territorio provinciale.
La Vice presidente della Provincia di Livorno Assessore alla Qualità sociale
Monica Giuntini
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§. II Presentazione della Guida
La Guida delle Cooperative sociali nella Provincia di Livorno è rivolta a tutti i cittadini che vogliono conoscere la realtà della Cooperazione sociale nella nostra Provincia, poiché in-tende offrire una mappatura delle società che operano sul territorio. Per questo nella struttu-razione della Guida si è voluto, come già nelle precedenti Guide dedicate ai protagonisti del Terzo Settore, lasciare spazio alle singole Cooperative, dando loro modo di “presentarsi” attraverso una scheda sintetica che fornisse le indicazioni principali sulla loro attività. Grazie all’attività di sportello che effettua quotidianamente l’Ufficio è stato possibile racco-gliere le indicazioni e suggerimenti degli stessi utenti, a seguito delle quali è sembrato im-portante inserire nella guida una serie di informazioni utili sulla normativa di riferimento e sull’ iscrizione all’Albo regionale di cui la Provincia è articolazione territoriale.
E’ doveroso ringraziare le Cooperative ed i Consorzi che rispondendo alla nostra richiesta hanno permesso di raccogliere le informazioni necessarie, contribuendo in prima persona alla realizzazione di questo prodotto che vuole essere strumento utile per tutti i cittadini.
Un ringraziamento particolare, infine, va alla dr.ssa Sonia Antonini, collaboratrice dell’Ufficio Qualità sociale, che ha curato la stesura della Guida.
Provincia di Livorno Unità di Servizio 4.1, “Cultura, Istruzione, Sport e Attività Sociali” Dirigente dr. Paolo Dini Ufficio Qualità Sociale Responsabile Dr.ssa Caterina TocchiniSig.ra Laura Cantini Via Marradi 116, 57100 Livorno Tel. 0586/264628/23/25 - Fax 0586/264626 e-mail: terzosettore@provincia.livorno.it,
osservatoriosociale@provincia.livorno.it, qualita.sociale@provincia.livorno.it
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§. III Le Cooperative Sociali nel quadro normativo della L. 381/91
Negli ultimi decenni, in Italia, le cooperative sociali hanno assunto un ruolo di rilievo tra le organizzazioni impegnate nel fornire prestazioni di interesse collettivo. Sviluppatesi nel cor-so degli anni ’80, rappresentano, oggi, una componente significativa dell’offerta di servizi sociali, che erogano in maniera più rispondente alle effettive esigenze delle comunità locali e, soprattutto, delle persone svantaggiate. Le ragioni di questo sviluppo vanno ricercate:
nella crisi del modello pubblico di welfare e nella più generale crescita delle iniziati-ve solidaristiche su base comunitaria; nell’opportunità, consentita da tale formula, di gestire servizi aventi una certa com-plessità organizzativa, in modo imprenditoriale, democratico e trasparente, avva-lendosi di una veste giuridica ad hoc. La cooperativa è, infatti, regolata da obblighi amministrativi e da un sistema di garanzie verso terzi uguagliabile a quello delle società di capitali oltre ad essere soggetta ad ispezioni da parte del Ministero del Lavoro, circostanze ulteriormente rafforzate nei confronti delle cooperative sociali disciplinate dalla l. 381/91; in quei fermenti innovativi, presenti all’interno del movimento cooperativo, tesi a ri-scoprire e a comprendere in modo nuovo la sua vocazione storica: l’impresa socia-le, infatti, non può limitarsi a soddisfare al meglio gli interessi degli associati, ma deve avere lo scopo di estendere i propri benefici anche al di fuori della compagine sociale;nel freno alle nuove assunzioni nel pubblico impiego cui si è assistito nel corso de-gli anni ’80, al fine di optare per una gestione delegata dei servizi; nella consapevolezza, avvertita soprattutto negli anni ’90, dei limiti del modello “tut-to pubblico” di Stato sociale, che ha portato a considerare attentamente la coope-razione sociale come un’interessante e credibile formula per attuare politiche di depubblicizzazione dei servizi alla comunità, più bilanciate a favore delle formazio-ni sociali intermedie. In tale contesto si è inserita, nel 1991, la legge 381, che ha recepito e codificato, per la prima volta nel nostro ordinamento, un nuovo modello di imprenditoria, germinato naturalmente dal tessuto statale: l’impresa sociale.
Le cooperative sociali sono disciplinate nel nostro ordinamento dalla Legge 381 dell’8 no-vembre 1991 “Disciplina delle cooperative sociali” che, definendo le finalità e individuan-do le modalità di realizzazione, fornisce precise e preziose indicazioni in merito alla natura di tali imprese. La 381, infatti, costituisce una novità nel panorama normativo italiano, poiché introduce una nuova tipologia d’impresa, un soggetto sui generis, definibile come impresa sociale, che presenta una sorta di inversione speculare tra i fini e i vincoli/opportunità, ri-spetto all’impresa ordinaria. Essa è caratterizzata, al contempo, da natura pubblicistica per quanto riguarda le finalità e da natura privatistica per ciò che concerne la forma organizzati-va.
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Si delinea così un nuovo concetto di cooperativa: non più con lo scopo della crescita eco-nomica, ma con il fine del miglioramento del benessere sociale, seppur nel rispetto dei crite-ri di razionalità economica e d’efficiente impiego di tutte le risorse disponibili. Le cooperative sociali, infatti, precisa l’articolo 1 della L. 381, hanno lo scopo principale e prevalente di per-seguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) La gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e educativi; b) Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Lo scopo mutualistico è perciò integrato in un più ampio fine solidaristico: il perseguimento dell’interesse generale alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, che dunque va indicato nello statuto come il principale scopo sociale. E nell’oggetto sociale, quindi, è da individuarsi l’attività economica prevista per il conseguimento di tale più vasto obiettivo. Tale attività deve essere lecita e non contraria all’ordine pubblico, in caso contrario la cooperativa è da ritenersi nulla. Anche qualora manchi, nell’atto costitutivo e nello statuto, qualsiasi indicazione relativa all’oggetto sociale ne consegue inevitabilmente la nullità della società. L’oggetto sociale, poi, deve essere determinato o determinabile, vale a dire esso non deve essere formulato in modo eccessivamente vago e l’attività economica non deve essere generica. Infine, l’oggetto sociale può essere costituito da più attività economiche ma, benché plurimo, non deve in ogni caso prevedere tali e tante attività da doversi conside-rare indeterminato. La definizione di cooperativa sociale si può così sintetizzare:
- piccola dimensione, raccordo con la comunità locale, territorialità; - vicinanza al mondo del volontariato; - propensione a sviluppare servizi sociali non tradizionali e non concorrenziali con i
servizi pubblici; - capacità di integrare risorse umane ed economiche di diversa origine, per destinar-
le ad obiettivi sociali; - possibilità di creare nuova occupazione; - gestione e organizzazione di servizi sociali secondo criteri e modalità di impresa,
ma senza fini di lucro (impresa sociale); - impresa ad elevata partecipazione dei soci.
Tipologie di cooperative sociali
La legge individua due tipologie di cooperative sociali: le cosiddette cooperative “di tipo A” destinate ad occuparsi della gestione dei servi-zi socio sanitari, assistenziali ed educativi.
La novità principale in relazione alle cooperative di tipo “A” si rinviene nella possibilità di o-perare anche nel campo dell’educazione e non solo in quello dei servizi sociali e sanitari. Inoltre, all’articolo 10 è prevista la possibilità di integrare nella compagine sociale professio-nalità specialistiche (medici, psicologi, psicoterapeuti), in modo che essa sia in grado di offri-
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re servizi integrati sia per aree di intervento sia per professionalità impiegate. Rientrano in questa categoria le cooperative di assistenza domiciliare e quelle cosiddette di solidarietà sociale;
le cosiddette cooperative “di tipo B” destinate allo svolgimento d’attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Elemento innovativo introdotto dalla legge risiede nel fatto di aver individuato tali organismi come strumento privilegiato e specialistico per l’inserimento lavorativo di persone svantag-giate e come soggetto titolato a svolgere una formazione professionale “sul campo”, a lavo-rare per una piena integrazione sociale delle persone in difficoltà e a favorire, laddove pos-sibile, un loro successivo inserimento lavorativo esterno alla cooperativa stessa.Sono persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, gli invalidi fisici, gli invalidi psichici e senso-riali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipen-denti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del decreto legislativo del Capo Provvisorio del Capo dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e suc-cessive modificazioni. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della co-operativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persone svantaggiate deve risultare dalla documentazione prove-niente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. Il terzo comma dell’articolo 4 ha ad oggetto l’esonero del pagamento delle contribuzioni ob-bligatorie previdenziali e assistenziali alle persone svantaggiate per le quali le cooperative sono impegnate in attività di reinserimento lavorativo. In proposito, gli uffici centrali dell’INPS hanno precisato che l’esonero contributivo, che comprende anche la quota a carico del lavoratore, si applica alla data di decorrenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del registro prefettizio ai soci svantaggiati delle coopera-tive. In considerazione del fatto che questo tipo di cooperative sociali si propongono la du-plice sfida di abilitare al lavoro soggetti svantaggiati e di produrre beni e servizi collocabili sul mercato, la legge 381/91 prevede per esse alcune agevolazioni: - gli enti pubblici possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Am-ministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali “di tipo B” per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi; - le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate sono state ridotte a zero. Tali agevolazioni permettono di trasformare persone diversamente destinate a pesare sulla collettività (in termini di pensioni d’invalidità, di mancato gettito fiscale, di costi per l’ordine pubblico e la giustizia) in lavoratori produttivi e capaci anche d’autonomia economica, con evidente vantaggio per lo Stato.
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La circolare 153/96 del Ministero del lavoro inoltre ritiene legittima, anche se in modo discu-tibile, la cooperativa polifunzionale o ad oggetto sociale plurimo, ossia quella che svolge contemporaneamente le due attività, a condizione però che sussistano determinate condi-zioni, ovvero: - che le tipologie di svantaggio e/o le aree d’intervento siano chiaramente indicate nell’oggetto sociale della cooperativa; - che le finalità della cooperativa siano tali da rendere necessario l’esercizio coordinato delle attività sociosanitarie e d’inserimento lavorativo; - che l’amministrazione della cooperativa permetta una netta separazione delle attività so-ciosanitarie da quelle di inserimento lavorativo, così da consentire le agevolazioni previste per queste ultime.
I Consorzi Le imprese consortili territoriali raggruppano le cooperative sociali al fine di affronta-re il mercato razionalizzando risorse e strumenti. Attuano linee strategiche di politica sociale.I Consorzi di Cooperative Sociali presentano le seguenti caratteristiche:
• territorialità: il consorzio è costituito da cooperative operanti in un'area geografica (provinciale) entro cui si sviluppa l'azione
• intersettorialità: aggrega cooperative che svolgono attività diverse , sia di servizi sociali sia di inserimento lavorativo, evitando, come consorzio di assumere una caratteristica specialistica.
• sperimentazione: grazie al coagulo di esperienze delle diverse cooperative il consorzio può sperimentare nuove iniziative di cooperazione in nuovi settori.
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§. IV L’iscrizione all’“Albo delle Società Cooperative”
Il D.M. 23.6.2004 ha istituito l'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, che con circolare attuativa del 6.12.2004, ne ha disciplinato le modalità di iscri-zione.Tale Albo, che ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio.Esso è suddiviso in due sezioni: la I dedicata alle Società cooperative a mutualità pre-valente, in cui devono iscriversi le Cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512, 2513, e 2514, del Cod. Civ.; la II dedicata alle Società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente: nella quale si iscrivono le Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.Nell'ambito della I° sezione è stata creata un ulteriore sezione per le cooperative a mutuali-tà prevalente di diritto, come ad esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo di-rettamente dalla legge.L’iscrizione all’Albo da parte di tutti gli enti interessati, è necessaria, oltre che ai fini anagra-fici, quale presupposto per la fruizione dei benefici fiscali indicati all’art. 223-duodecies delle norme di attuazione e transitorie del c.c. contenute nel R.D. 30 marzo 1942, n. 318, Sez. V, Capo I, come modificate dall’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6”. Con riguardo alle Cooperative Sociali, l’iscrizione al nuovo Albo appare particolarmente significativa anche per l’acquisizione di diritto della qualifica di ONLUS. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”: infatti, il comma 8, dell’art. 10, del D.Lgs. in parola dispone che “sono in ogni caso considerate On-lus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità […] le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all’art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il100% da cooperative sociali […]”. La Circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E, “Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”, al capoverso 1.9, ha, poi, precisato che “La norma, in attuazione della delega recata dall’articolo 3, comma 189, lettera b) della legge 662 del 1996, sancisce l’automatica qualifica come Onlus dei seguenti soggetti: […]cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del regi-stro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicem-bre 1947, n. 1577 e successive modificazioni”.In conclusione, ad oggi sarà l’iscrizione della Cooperativa Sociale presso la Sezione “Cooperative a mutualità prevalente di diritto”, dell’Albo delle società cooperative, a far ac-quisire di diritto alla medesima la qualifica di ONLUS. (e non, come a volte si è erroneamente detto, l’iscrizione presso l’Albo regionale delle Cooperative Sociali).
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Modalità di iscrizione
Le Società Cooperative devono presentare la domanda all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale della Cooperativa. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, deve essere inviata per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata con supporto informatico e firma digitale.La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo informatico "C17 Modulo Albo Coo-perative" scaricabile dal sito del Ministero delle Attività Produttive e presente nel program-ma Fedra. Gli strumenti informatici necessari per la presentazione della domanda sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito di InfoCamere http://web.telemaco.infocamere.it.Il modulo C17 deve essere allegato ad una domanda del Registro delle Imprese, se-guendo le istruzioni allegate alla circolare ministeriale. In particolare:
per le società che abbiano già predisposto una domanda per un adempimento nel Registro delle Imprese, il modulo C17 va allegato a tale domanda per le società che non abbiano già predisposto una domanda, il modulo C17 va al-legato al modulo S2 per le società di nuova costituzione, il modulo C17 deve essere allegato alla do-manda di iscrizione S1.
I diritti da corrispondere sono di 40 euro. Nella domanda occorre indicare la sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione:
Sezione a "mutualità prevalente": Nell'ambito di questa sezione è stata creata un ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ap-punto le cooperative sociali. Sezione "cooperative diverse"
Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 4 del decreto istitutivo. Le cooperative sociali, inoltre, devono indicare nel modulo i caratteri distintivi delle coope-rative stesse, come previsto dalla legge che le disciplina la L. 381/1991, sottoscrivendo gli appositi riquadri.
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§. V L’Albo regionale delle Cooperative Sociali
L'art. 9 della legge n. 381/91 ha demandato alle Regioni l'adozione di norme di attuazione le quali dovevano definire: a) l'istituzione dell' Albo regionale delle Cooperative sociali b) le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari ed educativi; c) i criteri per le con-venzioni fra le cooperative sociali i loro consorzi e gli Enti pubblici nonché l'adozione di schemi di convenzioni-tipo; d) gli interventi a sostegno e per la promozione della coopera-zione sociale.
Con la Legge n. 87 del 24 novembre 1997 titolata “Disciplina dei rapporti con le coope-rative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale” la Regione Toscana ha dato attuazione al citato art. 9 ed ha istituito l’Albo Regionale delle cooperative sociali e dei Consorzi. L’albo regionale pur essendo unico è articolato per province ed è tenuto pres-so l’Amministrazione provinciale nel cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative.
Come indicato dalla legge 381/91 l’Albo è suddiviso in tre sezioni: Sezione A: in cui possono iscriversi le Cooperative sociali che svolgono servizi so-cio-assistenziali, sanitari ed educativi; Sezione B: in cui possono iscriversi le Cooperative Sociali che svolgono attività di-verse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavo-rativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate; Sezione C : in cui possono iscriversi i Consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali.
Effetti dell’iscrizione L’iscrizione della Cooperativa sociale nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali e dei Consorzi è: · come esplicitamente dettato dal comma 3, dell’art. 3, della L.R. 87/’97, e dal comma 2, dell’art. 5, della L. 381/’91, “condizione necessaria” per la stipula delle convenzioni con gli Enti pubblici;· come indicato all’art. 15, della L.R cit., inoltre, condizione necessaria per l’accesso al cd. “Fondo di dotazione”, vale a dire per l’ottenimento di particolari contributi per l’acquisto di beni materiali, immateriali e scorte specificamente individuati dalla norma: a) acquisto di terreni o del diritto di superficie; b) acquisto, costruzione, ristrutturazione dei fabbricati; c) acquisto d’impianti, macchinari, automezzi ed attrezzature; d) acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione della qualità; e) marketing operativo e strategico; f) spese per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza; g) scorte nella misura massima del venti per cento dell’investimento totale. · Infine, seppur la norma sembra esser riferita in generale a tutte le Cooperative sociali, iscritte e non, è indubbio che le Cooperative sociali iscritte, proprio per la dimostrazione
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costante della presenza di particolari “requisiti solidaristici”, avranno un ruolo più incisivo in quella fase di programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, nonché inerenti la formazione e l’occupazione, di cui al comma 2, dell’art. 2.
Procedure per l’iscrizione all’Albo Regionale
La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del con-sorzio, è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio la cooperativa o il consor-zio ha la propria sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell’albo nella quale è richiesta l’iscrizione in conformità con gli scopi statutari. I documenti che devono essere allegati sono gli stessi per tutte e tre le sezioni con una va-riazione che differisce per ogni tipo a seconda dell’attività:
Per tutti e tre i tipi occorrono:
1. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente 2. Certificato di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative (che ha sostituito il Regi-
stro Prefettizio) 3. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in data non inferiore ai tre mesi 4. Elenco dei soci, soci volontari e soci sovventori 5. Copia dell’ultimo bilancio approvato con nota integrativa e relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale6. Dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare
assunzione di tutti i lavoratori e nel rispetto della normativa contrattuale vigente
Per le Cooperative di tipo A si richiede nello specifico:
1. Dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso da parte dei lavora-tori, dei soci o dei dipendenti dei titoli di studio o degli attestati professionali richie-sti dalla normativa regionale e nazionale vigente, ovvero, per le cooperative non ancora attive, il possesso dei titoli di studio o degli attestati suddetti al momento dell'inizio effettivo dell'attività.
2. Una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e di quelle in programma, con l'indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza dei requisiti di ef-fettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica.
Per le Cooperative di tipo B si richiede invece:
1. Una dichiarazione del legale rappresentante che attesti, che il numero delle perso-ne svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro sia in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato sog-gettivo, essere socie della cooperativa stessa .
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2. Una dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso di una certifica-zione, rilasciata dall’autorità competente, che attesti per ogni soggetto svantaggiato la situazione di svantaggio e il periodo di durata, presunta, di tale situazione
3. Una relazione sull’attività svolta e quella in programma, le modalità di impiego lavo-rativo delle persone svantaggiate in conformità con quanto previsto nei piani di in-serimento oltre l’indicazione del possesso o meno della qualità di socio degli stessi.
Per i Consorzi (tipologia C) è richiesta insieme alla documentazione citata:
1. La dichiarazione, del legale rappresentante del consorzio, del possesso delle coo-perative consorziate dei requisiti che le inquadrano in una delle due precedenti ti-pologie (A o B)
2. Una relazione sull'attività svolta e quella in programma, con l'indicazione di ogni e-lemento utile a valutare la sussistenza dei requisiti di effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica.
La domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente della Provincia di Livorno – Ufficio Quali-tà Sociale – Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno, può essere presentata con tutti i docu-menti allegati, o personalmente all’Ufficio Protocollo oppure per raccomandata a/r. Entro 60 giorni dalla domanda di iscrizione laddove sia stata accertata dall’Ufficio competen-te la presenza dei requisiti indicati agli artt. 4 e 5, della L.R. 87/’97, il Presidente emette il Decreto d’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Cooperativa o del Consorzio, indicando la specifica Sezione di riferimento (art. 7, c. 7, L.R. 87/’97). In caso contrario emette decreto motivato di diniego di iscrizione (art. 7, c. 7, L.R. 87/’97). Il termine di 60 giorni, entro il quale il Presidente della Provincia dovrà adottare il Decreto d’iscrizione o di diniego, potrà essere prorogato per ulteriori 60 giorni per eventuali integra-zioni o rettifiche della documentazione prodotta in sede di domanda d’iscrizione. Entro quest’ulteriore termine, l’Ufficio competente può richiedere pareri e dati conoscitivi di vario genere utili ai fini dell’istruttoria (art. 7, cc. 8 e 9, L.R. 87/’97). Entro 30 giorni dalla data di adozione, il decreto di iscrizione o di diniego deve essere comunicato:
alla Cooperativa Sociale richiedente,alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente di cui si avvale il Ministero delle Attività Produttive per la gestione dell’Albo delle Società cooperative (la legge regionale riporta ancora la Prefettura), all’Ufficio provinciale del lavoroed al Presidente della Giunta regionale.
Il provvedimento di iscrizione nell’Albo, con l’indicazione della relativa sezione, è pubblicato per estratto nel BURT. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) (art. 7, c. 10, L.R. 87/’97).Entro il mese di novembre di ogni anno, lo stesso BURT. pubblica l’elenco delle Cooperative Sociali iscritte all’Albo alla data del 30 settembre (art. 3, c. 6, L.R. 87/’97).
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Revisione dell’albo Al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale, le cooperative devono trasmettere - entro il 30 Giugno di ogni anno – il modulo di revisione, allegando una relazione concernente l’attività svolta, l’andamento delle convenzioni in essere, l’elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti, i risultati conse-guiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, nel caso in cui si tratti di cooperative i-scritte nella sezione B dell’albo.
Cancellazione dall’albo In base alle lett. che vanno dalla a) alla g, dell’art. 9, della L.R. 87/’97, la cancellazione di una Cooperativa sociale (Consorzio, compreso) può avvenire a seguito di: o cancellazione dall’Albo delle Società cooperative (D.M. 23/06/’04. La Legge regio-
nale riporta ancora la dicitura Registro prefettizio previsto dall’art. 13, del D.Lgs. C.p.S. 1577/’47);
o perdita di uno dei requisiti previsti dalla L. 381/’91 o dalla presente legge; o manifesta incapacità di perseguire le finalità tipiche della cooperazione sociale
come indicate in Legge nazionale e regionale; o pronuncia di un provvedimento di cui all’art. 10, della L. 575/’65, recante disposi-
zioni contro la mafia, come sostituito dall’art. 3 della L. 55/’90; o cessazione o sospensione dell’attività per oltre dodici mesi; o riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del 30%, come previsto
dall’art. 4, della L. 381/’91, e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodi-ci mesi;
o mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle variazioni dell’Atto co-stitutivo e dello Statuto di cui al comma 2, dell’art. 8
La cancellazione è disposta dal Presidente della Provincia con decreto motivato. Quale diretta conseguenza della cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali, si determina la risoluzione dei rapporti convenzionali intrattenuti tra la Cooperativa Sociale e l’Ente pubblico (c. 5, art. 9). Il comma 6, dell’art. 9, prevede una specifica ipotesi di cancellazione dall’Albo regionale del-le Cooperative Sociali disposta direttamente dalla Regione: in particolar modo, ciò si verifi-cherà laddove la Regione, avendo in corso un rapporto convenzionale con una Cooperativa, svolga il controllo periodico di cui al comma 5, dell’art. 8 e ravvisi uno dei casi di cancella-zione previsti dal comma 1, dell’art. 9. In questo caso sarà l’Amministrazione regionale a darne comunicazione, oltre che al Presidente della Provincia che ha disposto l’iscrizione, agli altri soggetti interessati.Entro 30 giorni dall’emanazione, il Decreto di cancellazione deve essere notificato alla Coo-perativa sociale interessata, alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente di cui si avvale il Ministero delle Attività Produttive per la gestione dell’Albo delle Società cooperative (la Legge regionale riporta ancora la Prefettura), all’Ufficio provinciale del lavoro ed alla Giunta regionale.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 17
La cancellazione, a cura della Provincia, è pubblicata per estratto sul BURT. (cc. 4 e 5, art. 9).Avverso il Decreto di cancellazione è ammesso (oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali pre-visti dalla legge), entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’atto da parte della Cooperati-va sociale, il ricorso in opposizione al Presidente della Provincia, il quale deciderà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso stesso. (c. 1, art. 10, L.R. 87/’97). La presentazione del ricorso sospende l’esecutività del provvedimento di cancellazione (c.2, art. 10).
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 19
§. VI Le Cooperative Sociali e i Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative - articolazione provinciale di Livorno
Zona LIVORNESE
Coop. di tipo A Coop. di Tipo B
ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale Coop. Soc. LIBURNIA SERVIZI
BLU CAMMELLO CO.S.I.L. (Coop. Soc. Inserimento e Lavo-ro)
COMUNITA' IMPEGNO Coop.va SAN BENEDETTO s.r.l.
Cooperativa "LA FENICE" CENTRO MULTISERVIZI DISABILI -M.T.D. TODARO-
Cooperativa sociale ARTIMBANCO ALMA PACE
Cooperativa sociale SPAZI APERTI Cooperativa sociale AXIS 0586
GIOCO CITTA' Cooperativa LE ALI
HANDICAP E LAVORO (CO.HA.LA) Cooperativa Sociale Giovanni Marcora a.r.l.
I QUATTRO MORI COLLECOOP
S.V.S. HUMANITAS
TORA TORA
Consorzi
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA
CONSORZIO POLARIS
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI20
Coop. Sociale “ACCOGLIENZA”
Decreto iscrizione D.P. n. 48 del 21.10.02
Sede legale via Piemonte, 62/A - 57124 LIVORNO
Telefax 0586/857333
e-mail cdbcoteto@libero.it
Tipo di Attività
Servizi socio-sanitari Servizio diurno Affiancamento al SERT
Servizi socio- assistenziali Prevenzione droghe per alunni nelle scuole medie inferiori
utenti
Minori e minori a rischioAdulti con handicap Malati di mente TossicodipendentiDimessi dal carcere Alcolisti
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 21
Cooperativa sociale “ARTIMBANCO”
Decreto iscrizione D.P. n. 44 del 13.09.06
Sede legale Via Cecconi, 40 - 57126 LIVORNO
Telefono - fax - cell. 0586.500160 - 0586.587126 - 347-8857743
e-mail artimbanco@libero.it
Tipo di Attività
Servizi socio educativi:attività ricreative: corsi di recitazione attività culturali: formazione, organizzazione di seminari ed eventiattività di tempo libero Educazione degli adulti nel settore del-le arti contemporanee attività di carattere laboratoriale: laboratori di teatro
Utenti
MinoriMinori con handicap AdultiAdulti con handicap
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI22
“BLU CAMMELLO”
Decreto iscrizione D.P. n. 4 del 15.02.01
Sede legale Scali del Teatro, 24
Telefax 0586.834329
e-mail blucammello24@hotmail.com
Tipo di Attività Servizi socio-educativi:
attività culturali:attività artistica attività laboratoriale: attività artigianale
utenti Malati di mente
Convenzioni ASL 6
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 23
“COMUNITA’ IMPEGNO”
Decreto iscrizione DPGR n. 468 del 27.05.94
Sede legale Via Leone, 60 - 57122 LIVORNO
Telefono - fax 0586.887769 - 0586.829817
e-mail info@cooimpegno.it
Tipo di Attività
Servizi socio-sanitari Assistenza domiciliare integrata A.D.I .Alzheimer
Servizi socio-educativi Asilo nido Attività di pre-doposcuola Attività di carattere laboratoriale Servizi educativi per disabili negli Istituti superiori
Utenti
MinoriMinori con handicap Malati di mente
Convenzioni ASL 6 Comune di Livorno
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI24
Coop. Sociale “HANDICAP E LAVORO” (CO.HA.LA)
Decreto iscrizione DPGR n. 1752 del 15.12.94
Sede legale Via di Montenero, 176 - 57125 LIVORNO
Telefono - fax 0586.579925 - 0586.579877
e-mail - sito web info@cohala.it - www.cohala.it
Tipo di Attività
Servizi socio-sanitari Servizio diurno Servizio residenziale
Servizi socio-assistenziali Educativa territoriale Attività semi-residenziale
Servizi socio-educativi Trasporto gratuito o agevolato Atttività educativa presso le scuole di ogni ordine e grado
Utenti
Minori e minori con handicap Adulti con handicap Anziani e anziani non autosufficienti
Convenzioni
ASL 5 Comune di Livorno Istituti Superiori A.T.L.L.A.H.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 25
“GIOCO CITTÀ”
Decreto iscrizione D.P. n. 371 del 24.07.98
Sede legale Via E. Sansoni, 4 - 57100 LIVORNO
Telefax 0586.880497
e-mail giococitta@wooow.it
Tipo di Attività
Servizi socio-assistenziali:educativa territoriale
Servizi socio-educativi: asilo nido scuola materna a carattere comunale attività ricreative: ludoteche, animazione in genere
Utenti
MinoriMinori a rischio Minori con handicap Anziani
Convenzioni Comune di Livorno
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI26
“I QUATTRO MORI”
Decreto iscrizione D.P. n. 2355 del 24.04.97
Sede legale Via del Porticciolo, 8 - 57125 LIVORNO
Telefono - fax 0586/896251 - 0586/886150
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 27
"LA FENICE" Società Cooperativa Sociale
Decreto iscrizione D.P. n. 61 del 03.11.06
Sede legale Via Cecconi, 40 - 57126 LIVORNO
Telefax 0584.359260
e-mail lafenice@tiscali.it
Tipo di Attività Servizi socio-assistenziali attività residenziale
Utenti Anziani e anziani non autosufficienti
Convenzioni Casa di Riposo “I Poggetti” Istituto Iacopini
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI28
“SPAZI APERTI” Cooperativa sociale
Decreto iscrizione D.P. n. 45 del 13.09.06
Sede legale Via Cecconi, 40 - 57126 LIVORNO
Telefono - fax 0586.951368 - 0586.260385
Tipo di Attività
Servizi socio-sanitari:servizio residenziale
Servizi socio assistenziali:assistenza domiciliare educativa territoriale attività semi-residenziale
Servizi socio educativi: attività di pre-doposcuola attività ricreative:centri estivi, animazione territoriale attività di tempo libero: corsi musicali, artistico teatrali attività di carattere laboratoriale: laboratori multimediali, lab. artistico-culturali
UtentiMinoriAnziani e anziani non autosufficienti
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 29
S.V.S. HUMANITAS
Decreto iscrizione D.P. n. 63 del 15.11.01
Sede legale via S. Giovanni, 30 - 57123 LIVORNO
Telefono - fax 0586.881367 0586.208453
Tipo di Attività Servizi socio-assistenziali assistenza domiciliare
UtentiAdultiAnziani
Convenzioni Comune di Livorno
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI30
“TORA TORA”
Decreto iscrizione D.P. n. 420 del 11.11.98
Sede legale via Falcone 95 - Vicarello - 57014 COLLESALVETTI
Mobile - fax 347.7982401 - 0586.965006
e-mail toratoracoop@tiscalinet.it
Tipo di Attività
Servizi socio educativi:asilo nido attività di pre-doposcuola attività ricreative: centri estivi per bambini 6-12 anni; scuola di infanzia estiva attività culturali: organizzazione di conferenze attività di tempo libero: gestione centri CIAF – ludoteche attività di carattere laboratoriale: con scuole primarie, secon-darie e d’infanzia
UtentiMinori, minori a rischio e minori con handicap Nomadi
Convenzioni Comune di Collesalvetti
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 31
“ALMA PACE”
Decreto iscrizione D.P. n. 24 del 29.09.05
Sede legale Viale A. Vespucci, 50 - Antignano - 57128 LIVORNO
Telefono - fax 0586.500160 - 0586.587126
e-mail info@almapace.it
Tipo di Attività Settore alberghiero
Lavoratorisvantaggiati Invalidi fisici
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI32
“CENTRO MULTISERVIZI DISABILI - M.T.D. TODARO-”
Decreto iscrizione D.P. n. 46 del 15.07.03
Sede legale S.L. Via M. L. King, 28 - 57128 LIVORNO S.O. Via degli Acquaioli, 30/32 - 57124 LIVORNO
Telefax 0586.444446
e-mail info@cmdtodaro.it
Tipo di Attività Servizi informatici
Lavoratorisvantaggiati Invalidi fisici
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 33
“CO.S. IL.” - Cooperativa INSERIMENTO e LAVORO
Decreto iscrizione DPGR n. 1699 del 18.11.94
Sede legale Via Cattaneo, 32 - 57100 LIVORNO
Telefax 0586.812277
e-mail cosilcoop@virgilio.it
Tipo di Attività Aree verdi Servizi informatici
Lavoratorisvantaggiati Invalidi psichici
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI34
“COLLECOOP”
Decreto iscrizione D.P. n. 49 del 05.06.07
Sede legale Via Nino Bixio, 100 - 57014 COLLESALVETTI
Mobile 348 5159768
e-mail donatella_fantozzi@yahoo.it - collecoop@gmail.com
Tipo di Attività PulizieManutenzione aree verdi
Lavoratorisvantaggiati Invalidi fisici e psichici
Convenzioni ex art. 5 L. 381/91
Comune di Collesalvetti R.E.A. (Rosignano Energia Ambiente)
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 35
Cooperativa Sociale “LE ALI”
Decreto iscrizione n. 79 del 04.12.06
Sede legale Via del Tempio, 8 - 57123 LIVORNO
Telefax 0586.899322 - 0586.211918
e-mail cooperativaleali@libero.it
Tipo di Attività
Raccolta differenziata Manutenzione aree verdi AgricolturaManutenzione edilizia Impiantistica civile e industriale RestauroRicerca
Lavoratorisvantaggiati
TossicodipendentiCondannati ex art. 47, 47 bis, 47 ter, 48 l. n. 354/75 Detenuti che prestano la loro opera negli istituti penitenziari
Convenzioni finaliz-zate agli inserimenti
C.T.P.Ministero di Giustizia: Casa reclusione Gorgona
Casa reclusione Massa
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI36
Coop. Soc. “LIBURNIA SERVIZI”
Decreto iscrizione DPGR n. 498 del 27.05.94
Sede legale Via del Platano, 14 - 57125 LIVORNO
Telefax 0586.210169
e-mail liburnia.servizi@tiscali.it
Tipo di Attività PuliziePortieratoArchiviazione
Lavoratorisvantaggiati Soggetti in trattamento psichiatrico
Convenzioni
ASL 6
Provincia di Livorno
Comune di Livorno
Istituto Tecnico Nautico
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 37
“SAN BENEDETTO” Società Cooperativa Sociale
Decreto iscrizione DPGR n. 498 del 16.06.94
Sede legale Via dell’Industria, 9 - 57122 LIVORNO
Telefono - fax 0586.888101 - 0586.892022
e-mail sanbened@tin.it
Tipo di Attività TipografiaRilegaturaAgenzia formativa
Lavoratorisvantaggiati Ex tossicodipendenti
Convenzioni Agenzia del territorio
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI38
COOPERATIVA AXIS 0586
Decreto iscrizione D.P. n. 47 del 13.09.06
Sede legale Sede amministrativa
Via Cecconi, 40 - 57126 LIVORNO Via Queirolo 15 - 56100 PISA
Telefono - fax 0586.951368 - 0586.260385 050.49008 - 050.2209145
e-mail coopaxis0586@libero.it
Tipo di Attività
PulizieFacchinaggioAree verdi
Lavoratorisvantaggiati Invalidi fisici
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 39
Cooperativa Sociale “GIOVANNI MARCORA” a.r.l.
Decreto iscrizione D.P. n. 4 del 22.01.07
Sede legale Sede operativa
Via Mangini, 30 - 57124 LIVORNO Via delle Robinie, 67
Telefono - fax 0586 867620 - 0586 485591
e-mail coop.marcora@virgilio.it
Tipo di Attività
PulizieTrasportiFacchinaggioManutenzione aree verdiManutenzione edilizia
Lavoratorisvantaggiati
Invalidi psichici Ex tossicodipendenti
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI40
“CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA”
Decreto iscrizione D.P. n. 163 del 10.09.04
Sede legale Via degli Acquaioli 30/32
Telefono - fax 0586.426188 - 0586.428895
e-mail CSCT@consorziocosta07.191.it
Attività Attività di servizio e sostegno alle cooperative associate
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 41
“CONSORZIO POLARIS”
Decreto iscrizione D.P. n. 47 del 13.09.06
Sede legale Via Cecconi, 40 - 57126 LIVORNO
Telefono - fax 0586.951368 - 0586.260385
Tipo di Attività
Sostegno e coordinamento dei propri associati Attività ed iniziative volte a favorire i propri associati al rag-giungimento dei propri fini Promozione della costituzione di nuove cooperative
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI42
Zona BASSA VAL DI CECINA
Coop. di tipo A
TRE
CONTESTOINFANZIA (ex PREZZEMOLO Società Coop.va Soc. )
IL VENTAGLIO
Coop. di tipo B
DUE
UNO
IL COSMO
COOP "SPAZIO LIBERO"
ECO COOP. IL CAVALLO
Eco-Progress Società Cooperativa Sociale - Onlus
Consorzi
NUOVO FUTURO
CONSORZIO SOCIALE TIRRENO s.r.l.Cooperativa sociale consortile a r.l.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 43
“CONTESTO INFANZIA”
Decreto iscrizione D.P. n. 440 V del 22.09.99
Sede legale via Collodi, 7 - 57013 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax 0586.792330 - 0586.766161
e-mail staff@contestoinfanzia.it
Ambiti di Attività
Servizi socio-educativi: asilo nidoScuola materna comunale Centri estivi per bambini da 7 a 14 anni ludoteca
Utenti minori
ConvenzioniComuni della Bassa Val di Cecina:Rosignano M.Mo, Cecina, Riparbella, Castagneto Carducci, Ca-sale M.mo, Castellina M.ma
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI44
“IL VENTAGLIO”
Decreto iscrizione D.P. n. 162 del 10.09.04
Sede legale Via Piave, 11 - 57024 DONORATICO (Castegneto C.cci)
Telefax 0565.775567
e-mail coop.ilventaglio@tiscali.it
Tipo di Attività
Servizi socio educativi:attività ricreative attività culturali attività di carattere laboratoriale
Utenti Adolescenti e giovani
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 45
“TRE”
Decreto iscrizione DPGR n. 1741 del 05.12.94
Sede legale via G. Rossa, 51 - 57013 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax 0586.7920590 - 0586.793174
e-mail info@consorzionuovofuturo.it
Tipo di Attività
Servizi socio-sanitari:assistenza domiciliare integrata servizio diurno
Servizi socio-assistenziali assistenza domiciliare educativa territoriale attività semiresidenziale
Servizi socio-educativi: attività ricreative: gestione centri estivi marini e montani
Utenti
Minori e minori a rischio Minori e adulti con handicap Anziani e anziani non autosufficienti Malati di menteExtracomunitari minori
Convenzioni ASL 6 e Comune di Rosignano M.mo
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI46
“DUE”
Decreto iscrizione DPGR n. 1733 del 05.12.94
Sede legale Via G. Rossa, 51 - 57016 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax 0586.790590 - 0586.793174
e-mail info@consorzionuovofuturo.it
Tipo di Attività
PulizieRistorazioneServizi amministrativi Gestione parcheggi Gestione spiagge attrezzate
Lavoratorisvantaggiati
Invalidi fisici Invalidi psichici
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 47
“UNO”
Decreto iscrizione DPGR n. 1735 del 05.12.94
Sede legale Via G. Rossa, 51 - 57016 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax 0586.790590 - 0586.793174
e-mail info@consorzionuovofuturo.it
Tipo di Attività TipografiaRilegatura
Lavoratori svantaggiati Invalidi fisici
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI48
“IL COSMO”
Decreto iscrizione D.P. n. 162 del 10.09.04
Sede legale Via Mascagni, 7/9 - 57013 ROSIGNANO M.mo
Telefax - mobile 0586.769255 - 320.1157451
e-mail - sito web ilcosmo@tele2.it - www.ilcosmo.it
Tipo di Attività
Servizi culturali (gestione biblioteche,archivi, musei) Servizi socio-educativi (gestione informa giovani, progetti so-ciali)
Progetti didattici Servizi di segreteria e organizzativi (gestione eventi, compre-sa la promozione e pubblicizzazione)
Gestione corsi culturali e di musica
Lavoratorisvantaggiati
Invalidi fisici Tossicodipendenti
Convenzioni Comune di Cecina
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 49
"SPAZIO LIBERO"
Decreto iscrizione D.P. n. 178 del 26.10.04
Sede legale Via G. Rossa, 51 - 57013 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax 0586.769255 - 3939576411
e-mail p.pini@tin.it
Tipo di Attività Cattura di randagi
Lavoratorisvantaggiati Invalidi psichici
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI50
“ECO COOP IL CAVALLO”
Decreto iscrizione D.P. n. 37 del 16.04.05
Sede legale Loc. Il Poderino, 165 - 57016 ROSIGNANO M.mo
Telefax 0586.764568
e-mail ecocoopilcavallo@email.it
Tipo di Attività
puliziefacchinaggiomanutenzione di aree verdi
Lavoratorisvantaggiati
Invalidi fisici Tossicodipendentialcolisti
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 51
“ECO-PROGRESS” Società Cooperativa Sociale – Onlus
Decreto iscrizione D.P. n. 5 del 22.01.07
Sede legale Via dei Polveroni 9 - Loc. Vada -
Telefax 0586.785061
e-mail - sito web free70@interfree.it
Tipo di Attività PulizieManutenzione aree verdi
Lavoratorisvantaggiati
Invalidi fisici soggetti in trattamento pschiatrico tossicodipendentidetenuti
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI52
CONSORZIO “NUOVO FUTURO”
Decreto iscrizione D.P. n. 2997 del 06.05.96
Sede legale Via G. Rossa, 51 - 57013 ROSIGNANO Solvay
Telefono - fax 0586.790590 - 0586.793174
e-mail info@consorzionuovofuturo.it
Tipo di Attività Sostegno alle cooperative associate (soprattutto sotto il profilo ammi-nistrativo)
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 53
“CONSORZIO SOCIALE TIRRENO” s.r.l.Cooperativa sociale consortile
Decreto iscrizione D.P. n. 163 del 10.09.04
Sede legale Via G. Rossa, 51 - 57013 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax 0586.790590 - 0586.793174
e-mail info@consorzionuovofuturo.it
Tipo di Attività Servizi socio-assistenziali
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI54
Zona Val di Cornia
Coop. di tipo A
CUORE
IL GRANAIO Coop.va soc. a r.l.
IL QUADRIFOGLIO
Coop. di tipo B
Coop. Sociale GIOVANILE DI LAVORO
NUOVA PROPOSTA
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 55
“CUORE ” Cooperativa Sociale ONLUS
Decreto iscrizione D.P. n. 260 V del 27.05.99
Sede legale Via G. Bruno 51/A - 57025 PIOMBINO
Telefono - fax 0565.227212 - 0565.226350
e-mail coop.cuore@libero.it
Tipo di Attività
Servizi socio-sanitari Assistenza domiciliare integrata
Servizi socio-assistenziali Assistenza domiciliareAttività residenziale Attività semi residenziale
Servizi socio-educativi Asilo nido
Utenti
Minori con handicap adulti con handicap anziani non autosufficienti malati di mente
Convenzioni
Asl 6 Comune di Portoferraio Comune di Piombino ATI con Coop.va di Vittorio (Gestione RSA di Campiglia
M.ma)Comune di San Vincenzo ATM - Piombino
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI56
“IL GRANAIO” Cooperativa soc. a r.l.
Decreto iscrizione D.P. n. 12 del 15.02.05
Sede legale Sede amministrativa
Via Trento e Trieste, 49 - 57025 PIOMBINO Via Concia di Terra,18 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono - fax 0565.944963
Tipo di Attività Servizi socio-educativi Conduzione di centro giovani
Utenti minori
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 57
“IL QUADRIFOGLIO”
Decreto iscrizione DPGR n. 1749 del 15.12.94
Sede legale Via II Giugno, 1 - 57025 PIOMBINO
Telefax 0565.227424
e-mail quadrifoglio.coop@libero.it
Tipo di Attività
Servizi socio-assistenziali:assistenza domiciliare
Servizi socio-educativi:agenzia formativa assistenza specialistica negli Istituti superiori per alunni disa-bili
UtentiMinoriMinori e adulti con handicap Anziani
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI58
Coop. Sociale “GIOVANILE DI LAVORO”
Decreto iscrizione DPGR n. 1700 del 18.11.94
Sede legale Via Giordano Bruno 51/B - 57025 PIOMBINO
Telefono - fax 0565.226651 - 0565.262958
e-mail coopgiovanile@katamail.com
Tipo di Attività
Realizzazione e manutenzione giardini Raccolta differenziataProduzione e vendita piante Pulizie civili e industriali
Lavoratorisvantaggiati
Invalidi fisici, psichici e sensoriali Ex tossicodipendenti AlcolistiDetenuti
Convenzioni ex art. 5 L. 381/91
ASIU S.p.a. Comune di Piombino Comune di Campiglia M.ma Comune di San Vincenzo Comune di Sassetta ASL 6 Coop.va di Vittorio
Convenzioni fina-lizzate agli inse-rimenti
ASIU S.p.a Comune di Piombino
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 59
“NUOVA PROPOSTA” Cooperativa Sociale s.r.l.
Decreto iscrizione D.P. n. 396 del 11.09.98
Sede legale Via Lucca, 4 - 57025 PIOMBINO
Telefax 0565.226440
e-mail nuovaprop@tiscali.it
Tipo di Attività
PulizieTrasportiRaccolta differenziata Manutenzione aree verdiRicerca
Lavoratorisvantaggiati
Invalidi fisici Invalidi psichici
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI60
ZONA ELBA
Coop. di tipo A
ALTA MAREA a R.L. ONLUS
ARCA
NESOS - Soc. Coop. Sociale - Onlus
Coop. di tipo B
Coop.va Soc. ARCA ELBA a r.l.
Coop. Soc. C.I.S.S.E. s. r.l.
COOP SOCIALE SAN GIACOMO a r.l.
ConsorziLA ROSA DEI VENTI - Soc. Coop.va Con-sortile
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 61
“ALTA MAREA” a r.l. ONLUS
Decreto iscrizione D.P. n. 372 del 24.07.98
Sede legale via Concia di Terra, 18 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono 0565/944963 - 0565.944233
e-mail altamarea.elba@virgilio.it
Tipo di Attività
Servizi socio-sanitari: servizio diurno Servizi socio-assistenziali: attività semiresidenziale Servizi socio-educativi: attività di pre doposcuola
Utenti
minori a rischio anziani non autosufficienti malati di mente
Convenzioni ASL 6
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI62
“ARCA”
Decreto iscrizione D.P. n. 372 del 24.07.98
Sede legale Sede operativa
Via Manganaro, 7 A Viale Teseo Tesei, 67 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono 0565/914908
e-mail archelba1@libero.it
Tipo di Attività
Servizi socio-assistenziali:educativa territoriale centro socio ricreativo per minori
Servizi socio-educativi: attività ricreative: campi solari attività culturali:biblioteca attività di tempo libero:piscina per disabili altro: sportello immigrati, sportello donna
Utenti
Minori e minori a rischioMinori e adulti con handicap Extracomunitari adulti e minori Senza fissa dimora Donne
Convenzioni ASL e Comuni
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 63
“NESOS” - Soc. Coop. Sociale - Onlus
Decreto iscrizione D.P. n. 14 del 03.03.06
Sede legale Via Provinciale Est, s.n.c.- Loc.tà SAN GIUSEPPE 57036 PORTO AZZURRO
Telefax - cell. 0565.95239 - 346.1248492
e-mail coltomaltese@inwind.it
Tipo di Attività
Servizi socio-sanitari Assistenza domiciliare integrata Servizio diurno Servizi socio- assistenziali Assistenza educativa territoriale Servizi socio-educativi Asilo nido
Utenti Minori e minori a rischio
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI64
Coop.va Soc. “ARCA ELBA” a r.l.
Decreto iscrizione D.P. n. 25 del 21.05.03
Sede legale Loc. Albereto, 125 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono - fax 0565.914731 - 0565. 944233
Tipo di Attività
PulizieFacchinaggioManutenzione aree verdi Servizi informatici
Lavoratorisvantaggiati
Invalidi fisici Soggetti in trattamento psichiatrico Tossicodipendentialcolisti
ConvenzioniComune di Portoferraio Elbana Servizi Ambientali ASL 6
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 65
Coop. Soc. “C.I.S.S.E”. s. r.l.
Decreto iscrizione DPGR n. 80 del 15.02.95
Sede legale Piazzetta Douchoquè,4 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono - fax 0565.916989 - 0565.934232
e-mail cisse@tiscalinet.it
Tipo di Attività
PulizieTrasportiRaccolta differenziata Manutenzione aree verdi Rilegatura
Lavoratorisvantaggiati
Invalidi fisici Invalidi psichici
convenzioni
Comune di Portoferraio Comune di Marciana Comune di Marciana Marina Comune di Campo Elba Ente Parco
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI66
COOP SOCIALE “SAN GIACOMO” a r.l.
Decreto iscrizione D. P. n. 149 del 29.07.04
Sede legale Via Forte San Giacomo, 1 - 57036 PORTO AZZURRO
Telefax 0565.95444
e-mail coopsangiacomo@virgilio.it
Tipo di Attività
puliziearee verdi agricolturamanutenzione edilizia ristorazionecommercioservizi informatici
Lavoratorisvantaggiati detenuti
Convenzioni
Direzione casa di reclusione Porto Azzurro
ASL 6
Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 67
“LA ROSA DEI VENTI” - Soc. Coop.va Consortile
Decreto iscrizione D.P. n. 23 del 06.09.05
Sede legale via Concia di Terra, 18 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono - fax 0565.944963 - 0565.944233
e-mail la.rosadeiventi@virgilio.it
Attività
Perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 769
§.VII Alcuni dati dell’O.P.S. della Provincia di Livorno
La Cooperazione Sociale in Italia
Il 12 ottobre 2007 l’Istat ha reso disponibili i dati relativi alle cooperative sociali attive in Italia al 31 dicembre 2005. A tale data le cooperative sociali attive sono 7.363, + 19,5% rispetto alla precedente rilevazione del 2003 e + 33,5% rispetto invece alla prima rilevazione del 2001. Più del 70% delle cooperative sociali è nato dopo il 1991. Nel 59% dei casi (4.345 uni-tà) si tratta di cooperative che erogano servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo A) e nel 32,8% (2.419 cooperative) di unità che si occupano di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (cooperative di tipo B).Le cooperative ad oggetto misto, che svolgono sia attività di tipo A sia di tipo B sono 315 (4,3%). I consorzi sono 284 (3,9%).Nelle coopera-tive sociali sono impiegati circa 244 mila lavoratori retribuiti e 34 mila non retribuiti (30 mila volontari, 3 mila volontari del servizio civile e circa 700 religiosi). Il 71,2% delle risorse uma-ne è costituito da donne. Le cooperative sociali realizzano una produzione di circa 6,4 mi-liardi di euro. Le cooperative di tipo A si attestano a circa 951 mila euro per unità, quelle di tipo B e ad oggetto misto dispongono in media di meno di 700 mila euro, mentre i consorzi presentano un valore medio superiore a 2 milioni di euro. Tra le cooperative di tipo A, il settore di attività relativamente più diffuso è l’assistenza socia-le, il servizio più frequentemente offerto è l’assistenza domiciliare e la categoria di utenza più comune è costituita dai minori. Tra le cooperative di tipo B, l’inserimento lavorativo ri-guarda soprattutto i disabili (invalidi fisici, psichici e sensoriali). Nel 2005, la maggior parte delle cooperative sociali è localizzata nel Mezzogiorno (33,8% pari a 2.487 unità). Seguono il Nord-ovest con il 26,9% (1.979 unità), il Nord-est con il 19,9% (1.466) ed il Centro con il 19,4% (1.431). Rispetto al 2003 la quota relativa di coope-rative rimane sostanzialmente stabile nel Nord-ovest, è in lieve diminuzione nel Nord-est e al Centro e aumenta nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda la distribuzione regionale, nel 2005 il maggior numero di cooperative sociali ha sede in Lombardia (1.191 unità, pari al 16,2% del totale nazionale); seguono il Lazio (719), e la Sicilia (589); la Toscana con 417 unità ha mantenuto stabile la sua % rispetto al totale nazionale pari al 5,7%.
Alcuni dati relativi alla Provincia di Livorno
Le Cooperative sociali e i Consorzi iscritti all’Albo regionale articolazione della Provincia di Livorno sono 45. Su di un totale di 45 Cooperative, 20 sono di "tipo A" (svolgono, cioè, ai sensi della L. 381/'91, attività socio-sanitarie socio-assistenziali ed educative), 20 sono di "tipo B" (si oc-cupano, cioè, tramite lo svolgimento di attività "diverse", dell'inserimento lavorativo di perso-ne svantaggiate) e 5 sono di "tipo C" (sono Consorzi territoriali). Seguono alcuni grafici che rendono visibile la tipologia nonché la distribuzione delle coope-rative nel territorio provinciale
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI870
Le Cooperative i Consorzi del territorio provinciale
45%
44%
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Comuni in cui è presente almeno una Cooperativa.
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TipologiaPERIODO DI COSTITUZIONE
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Periodo di costituzione
Nel complesso, le cooperative sociali attive nel 2007 sono di recente costituzione. Più dei due terzi (80%) si è formata a partire dal 1991 (anno di pubblicazione della legge di settore), con la quota che raggiunge il valore massimo nel periodo 1996-2000 (35%).
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI8
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Consorzi
Distribuzione nel territorio È evidente che il maggior numero delle Cooperative si trovano nel capoluogo provinciale. Nel resto delle zone sociosanitarie solo alcuni Comuni sono sede di almeno una Cooperati-va.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 775
tot m. f. p.g. priv. ass. coop. soc.COMUNITA' IMPEGNO 1980 43 1 42TRE 1994 113 17 96HANDICAP E LAVORO (CO.HA.LA) 1984 66 10 56IL QUADRIFOGLIO 1994 n.d.I QUATTRO MORI 1986 n.dGIOCO CITTA' 1997 32 3 29ARCA 1997 17 2 15TORA TORA 1997 9 3 6CUORE 1998 50 3 47CONTESTOINFANZIA 1998 23 23S.V.S. HUMANITAS 1997 106 17 88 1IL VENTAGLIO 2001 13 7 2 1 3ALTA MAREA a r.l. ONLUS 2001 24 20 2 2ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale 1983 8 4 4BLU CAMMELLO 1997 16 8 8IL GRANAIO Coop.va soc. a r.l. 2001 14 1 13NESOS - Soc. Coop. Sociale - Onlus 2005 14 2 12Cooperativa sociale ARTIMBANCO 2006 10 7 2 1Cooperativa sociale SPAZI APERTI 2006 10 4 6Cooperativa "LA FENICE" 2006 6 4 2
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COMUNITA' IMPEGNO 43 1 42 30 2 28 19 11TRE 95 15 80 63 11 52 116 41 1 4HANDICAP E LAVORO (CO.HA.LA) 35 5 30 58 3 55 72 21 5 5IL QUADRIFOGLIO n.d. 0I QUATTRO MORI n.d. 0GIOCO CITTA' 30 3 27 13 1 12 10 3 22ARCA 10 10 5 5 5 8 2 1 17 10TORA TORA 3 3 5 1 4 5 2 2CUORE 50 3 47 47 1 46 62 35 2CONTESTOINFANZIA 23 23 29 29 23 29 2S.V.S. HUMANITAS 27 1 26 0 11 2IL VENTAGLIO 3 3 1 1 1ALTA MAREA a r.l. ONLUS 18 18 32 2 30 21 11 3 1ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale 0 0BLU CAMMELLO 8 4 4 7 3 4 1 6 1 4IL GRANAIO Coop.va soc. a r.l. 2 2 2 2 2NESOS - Soc. Coop. Sociale - OnlusCooperativa sociale ARTIMBANCO 2Cooperativa sociale SPAZI APERTICooperativa "LA FENICE" 7 1 6 0
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CO.S.I.L. (Coop. Soc. Inserimento e Lavoro)1982 20 13 6
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DUE 1994 95 26 69UNO 1994 11 9 2Coop. Soc. C.I.S.S.E. s. r.l. 1986 17 8 9NUOVA PROPOSTA 1997 13 12 1Coop.va SAN BENEDETTO s.r.l. 1985 16 14 2Coop.va Soc. ARCA ELBA a r.l. 2001 26 19 7CENTRO MULTISERVIZI DISABILI -M.T.D. TODARO- 2002 5 4 1COOP SOCIALE SAN GIACOMO a r.l. 2000 57 54 3IL COSMO 1997 13 1 12COOP "SPAZIO LIBERO" 2003 13 7 6ECO COOP. IL CAVALLO 1989 15 9 6ALMA PACE 2002 9 4 3 2Cooperativa sociale AXIS 0586 2005 13 8 2 2 1Cooperativa LE ALI 2006 10 10
Cooperativa Sociale Giovanni Marcora a.r.l.1986 14 12 2
Eco-Progress Società Cooperativa Sociale - Onlus 2002 24 10 14COLLECOOP 2006 25 17 6 2
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Composizione sociale e n.ro dei lavoratori delle Coop.ve di tipo B
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Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI878
tot. m f. a t. indet. a t.det.NUOVO FUTURO 1980 3 3 2 1 3CONSORZIO SOCIALE TIRRENO s.r.l. Cooperativa sociale consortile 1999 3 35 3 32 22 13CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA (ex Consorzio SocialeLivornese) 2003 27LA ROSA DEI VENTI - Soc. Coop.va Consortile 2004 5CONSORZIO POLARIS 2006 5
DIPENDENTItot. soci
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COMUNITA' IMPEGNO x x xTRE x x x x x x x xHANDICAP E LAVORO (CO.HA.LA) x x x x xIL QUADRIFOGLIO I QUATTRO MORIGIOCO CITTA' x x x xARCA x x x x x x x xTORA TORA x x x xCUORE x x x xCONTESTOINFANZIA (ex PREZZEMOLO Società Coop.va Soc. ) x
S.V.S. HUMANITAS x x x xIL VENTAGLIO xALTA MAREA a R.L. ONLUS x x xACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale x x x x x x xBLU CAMMELLO xIL GRANAIO Coop.va soc. a r.l. xNESOS - Soc. Coop. Sociale - Onlus x xCooperativa sociale ARTIMBANCO x x x xCooperativa sociale SPAZI APERTI x xCooperativa "LA FENICE" x x
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Tipologia degli utenti e ambiti delle attività delle Cooperative di Tipo A
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assistenza domiciliare integrata
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altro
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asilo nido
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Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 7
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Servizi Socio-Sanitari
4
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altro
81
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI8
Servizi Socio-Educativi
6
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asilo nido
scuola materna a carattere comunale
servizio mensa in strutture educative
servizio pensionato
servizio pernottamento
attività di pre-doposcuola
trasporto gratuito o agevolato
attività ricreative
attività culturali
attività di tempo libero
attività di carattere laboratoriale
82
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 7
invalidi fisici
invalidi psichici
invalidi sensoriali
ex degenti di istituti psichiatrici
soggetti in trattamento psichiatrico
tossicodipendenti
alcolisti
minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
condannati ex art. 47, 47 bis, 47 ter, 48 L. n. 354/75
detenuti che prestano attività all'interno
detenuti ammessi al lavoro esterno (art. 21 L. 354/75)
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Lavoratori svantaggiati
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Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI8
Ambiti di attività
trasporti5%
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aree verdi20%
restauro 2%
impiantisticaindustriale 2%
impiantistica civile 2%
manutenzioneedilizia 5% agricoltura
3%
pulizie18%
altro 7%servizi informatici
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ristorazione 3%
ricerca3%
settore alberghiero 2%
rilegatura 3%
tipografia 3%
raccoltadifferenziata
7%
commercio 2%
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AppendiceNormativa
F.A.Q.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 89
L. 8 novembre 1991, n. 381 (1). Disciplina delle cooperative sociali (1/a) (1/circ).
1. Definizione.
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (1/b).
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di “cooperativa sociale”.
2. Soci volontari.
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono pre-vedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli in-fortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente soste-nute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazio-ne dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di im-piego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci vo-lontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
3. Obblighi e divieti.
1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'artico-
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI90
lo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (2), ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla “sezione cooperazione sociale” prevista dal secondo comma dell'artico-lo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (2), come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la can-cellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legi-slativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (2), debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
4. Persone svantaggiate.
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si conside-rano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psi-chiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (3), come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantag-giate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (2), e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
5. Convenzioni.
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui im-porto stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di la-voro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 91
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli ri-chiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-le Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sen-si del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il posses-so alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo sti-mato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in ma-teria di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capita-li a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inse-rire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle perso-ne svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recu-pero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto (3/a).
6. Omissis
7. Regime tributario.
1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si ap-plicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (5).
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipoteca-rie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3. [Aggiunge il n. 41-bis) alla tabella A, parte II, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).]
8. Consorzi.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società coo-perative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da coope-rative sociali.
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9. Normativa regionale.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le nor-me di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determina-no le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di for-mazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministra-zioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della co-operazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza.
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (7).
11. Partecipazione delle persone giuridiche.
1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
12. Disciplina transitoria.
1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del co-dice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283. (1/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 novembre 1997, n. 221; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 28 aprile 1998, n. 90; Circ. 21 luglio 1998, n. 160; Circ. 15 aprile 1999, n. 89; Circ. 1 ottobre 1999, n. 183;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 15 luglio 1998, n. 92/98; Circ. 27 luglio 1998, n. 100/98;
Ministero delle finanze: Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E;
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I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 novembre 1996, n. 78.
(1/b) Vedi, anche, l'art. 51, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del pa-trimonio e contabilità generale dello Stato. (2) Riportato al n. A/IV. (3) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione. (3/a) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee. (3/b) Riportato al n. A/IV. (5) Riportato alla voce Successioni e donazioni (Imposte sulle). (7) Riportata alla voce Lavoro.
LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 87Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale.
26.11.1997 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 42
1 Finalità e oggetto
1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di solidarietà per la promozione umana e per l’integrazione sociale dei cittadini.
2. La presente legge, in attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", detta norme: a) per l’istituzione dell’albo regionale delle cooperative sociali; b) per la fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i rapporti convenzionali tra enti pubblici
e cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana; c) per la determinazione delle modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con
quelle dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, educativo nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione, ai sensi della LR 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cit-tadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in-tegrati";
d) per l’istituzione della Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all’art. 13; e) per la definizione delle misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione so-
ciale.
2 Attività di programmazione e di raccordo fra enti pubblici e cooperative sociali
1. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della LR 29 giugno 1994, n. 49 "Norme per il riordino del servi-zio sanitario regionale" e dell’art. 24 della LR n. 72/97, il piano sanitario regionale e il piano integrato sociale regionale definiscono gli interventi per il sostegno e la valorizzazione delle cooperative sociali, nonché il loro apporto al perseguimento delle finalità della Regione e del sistema delle autonomie locali nei settori delle politiche sociali, sanitarie ed educative.
2. I piani di cui al comma 1 assicurano, altresì, la partecipazione delle cooperative sociali alle
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attività di programmazione ed alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle ini-ziative inerenti la formazione e l’occupazione.
3 Albo regionale
1. È istituito l’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi costituiti come società cooperati-ve ai sensi dell’art. 8 della legge n. 381/91 che hanno sede legale nel territorio della Regione.
2. L’albo regionale è articolato per province ed è tenuto presso l’Amministrazione provinciale nel cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative.
3. L’iscrizione all’albo e’ condizione necessaria per la stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e seguenti.
4. L’albo regionale di cui al comma 1 e’ suddiviso in tre sezioni così distinte: a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari
ed educativi; b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, arti-
gianali, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione "C", nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società cooperative la cui base sociale è formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all’albo.
5. L’iscrizione nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui all’art. 13 del DLgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 "Provvedimenti per la cooperazione" come modifica-to dall’art. 6 della legge 381/91, non comporta l’automatica iscrizione all’albo regionale.
6. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Bollettino Ufficiale della Regione pubblica l’elenco delle cooperative sociali iscritte all’albo alla data del trenta settembre.
4 Requisito generale per l’iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell’albo
1. Possono chiedere l’iscrizione nelle sezioni "A" o "B" dell’albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino esplicitamente l’assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso l’esercizio di una delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/91.
5 Requisiti specifici per l’iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell’albo
1. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "A" dell’albo devono possedere i seguenti requisiti:
effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attivi-tà da svolgere, specificatamente illustrata nella relazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. b); possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati pro-fessionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente;
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 95
essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda d’iscrizione.
2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "B" dell’albo devono possedere i seguenti requisiti:
presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e profes-sionalità, al fine di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate; presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare il rapporto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.
3. L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di cui ai commi 1 e 2 è comunque condi-zionata all’applicazione, per i lavoratori, della normativa contrattuale vigente per il settore, non-ché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 5, della legge n. 381/91.
4. Non sono comunque iscrivibili nell’albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclu-sivo scopo statutario lo svolgimento delle attività di formazione professionale di cui alla LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale", e successive mo-dificazioni, nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore della istruzione di ciascun ordine e grado o al settore sanitario.
6 Consorzi di cooperative
1. Per l’iscrizione alla sezione "C" dell’albo, i consorzi di cooperative devono essere costituiti da cooperative sociali in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5. Gli statuti dei consorzi devono prevedere i requisiti di cui all’art. 4.
7 Procedure per l’iscrizione all’albo regionale
1. La domanda di iscrizione all’albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della coo-perativa o del consorzio, è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio la coope-rativa, ovvero il consorzio, ha la propria sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell’albo nella quale è richiesta l’iscrizione in conformità con gli scopi statutari.
2. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati: a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente; b) certificato di iscrizione al registro prefettizio di cui all’art. 3, comma 5; c) certificato di iscrizione alla camera di commercio di data non anteriore a mesi tre; d) elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori; e) copia dell’ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile, in conformità di quanto dispone l’art. 2416 dello stesso;
f) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assun-zione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente.
3. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizione nella sezione "A" dell’albo, oltre
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI96
a quanto previsto dal comma 2, devono allegare: a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante il possesso da parte
dei lavoratori, dei soci o dei dipendenti della cooperativa dei titoli di studio o degli attestati di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) ovvero, per le cooperative non ancora attive, il possesso dei ti-toli di studio o degli attestati suddetti al momento dell’inizio effettivo dell’attività;
b) una relazione concernente le modalità organizzative delle attività svolte nell’anno prece-dente e di quelle in programma, con l’indicazione di ogni elemento utile a valutare la sus-sistenza del requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. a).
4. Qualora la cooperativa non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lett. f) e al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo possono essere sostituiti da un dettagliato proget-to relativo all’attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e del-le qualifiche del personale che si intende utilizzare.
5 Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione "B" dell’albo, oltre a quan-to previsto dal comma 2, devono allegare alla domanda: a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante:
a.1 il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro, in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;
a.2 il possesso di apposita certificazione rilasciata dalla autorità competente, attestante, per ognuna delle persone svantaggiate inserite, la situazione di svantaggio ed il pe-riodo di presunta durata di tale situazione;
b) una relazione concernente: b.1. la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorati-
vo delle persone svantaggiate, in conformità a quanto previsto dai piani di inseri-mento;
b.2. l’indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate, con riferimento a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.
6. I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. A tale domanda devono essere allegati i documenti di cui al comma 2, nonché la dichiarazione del legale rap-presentante del consorzio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 6.
7. Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dall’art. 5, adotta il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del con-sorzio nell’albo regionale, indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il provvedimento motivato di diniego.
8. Il termine di cui al comma 7 può essere prorogato per ulteriori sessanta giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta.
9. Entro il termine di cui al comma 8, la Provincia può richiedere pareri e dati conoscitivi utili ai fini dell’istruttoria.
10. I provvedimenti di cui al comma 7 sono comunicati alla cooperativa richiedente o al consor-zio, alla Prefettura competente, all’Ufficio provinciale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione
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nell’albo, con l’indicazione della relativa sezione, è pubblicato per estratto nel Bollettino Uffi-ciale della Regione.
8 Revisione dell’albo
1. La Provincia nel cui territorio hanno sede legale le cooperative sociali ed i loro consorzi può chiedere agli stessi, al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata di-sposta l’iscrizione all’albo regionale nonché in previsione della sua revisione annuale, una re-lazione concernente l’attività svolta, l’andamento delle convenzioni in essere, l’elenco nomi-nativo dei soci lavoratori o dipendenti, i risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, nel caso in cui si tratti di cooperative iscritte nella sezione "B" dell’albo predetto.
2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi devono comunicare al Presidente della Provincia in cui hanno sede legale, entro trenta giorni dall’avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concer-nenti le modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo.
3. La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6. A tal fine i soggetti convenzionati con le cooperative sociali ai sensi della presente legge devono inviare alla Provincia, entro il termine del trenta giugno di ogni anno, una relazione concernente l’andamento della convenzione. La Giunta regionale invia alla Provincia compe-tente per territorio, entro trenta giorni dal ricevimento, il verbale compilato a seguito dell’ispezione prevista ai sensi dell’art. 10, comma 7, del DLgs C.P.S. n. 1577/47 come modi-ficato ed integrato dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91.
4. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui al comma 3, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l’elenco delle cooperative so-ciali per la quali la verifica abbia avuto esito positivo al fine della successiva pubblicazione ai sensi dell’art. 3, comma 4. Il Presidente della Provincia inoltre, sulla base delle risultanze ac-quisite, entro lo stesso termine, invia alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione dell’albo di sua competenza, sui rapporti instaurati dalle cooperative sociali e dai consorzi ai sensi della presente legge, nonché sugli aspetti problematici ritenuti più rilevanti.
5. Per verificare il permanere dei requisiti di cui all’art. 5, in base ai quali è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale, gli enti pubblici convenzionati svolgono periodici controlli circa l’autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, il possesso da parte degli operatori, dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente, la presenza di un numero di persone svantaggiate non inferiore a quanto previsto dall’art. 4 della legge 381/91, e l’applicazione per tutti i soci lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore, nonché del rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei con-fronti dei lavoratori e dei soci volontari.
6. Nel caso in cui l’ente pubblico convenzionato riscontri irregolarità o il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Provincia, il quale provvederà ad attivare la procedura per la cancellazione dall’albo regionale.
7. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere direttamente alle verifiche sulla permanenza dei requisiti delle cooperative e dei consorzi iscritti all’albo, anche in via sostituti-va, in caso di mancato rispetto degli adempimenti.
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9 Cancellazione dall’albo
1. La cancellazione dall’albo regionale di una cooperativa o di un consorzio è disposta dal Pre-sidente della Provincia nei seguenti casi: a) cancellazione dal registro prefettizio previsto dall’art. 13 del DLgs C.P.S. n. 1577/47; b) perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 o dalla presente legge; c) manifesta incapacità di perseguire le finalità di cui all’art. 1 della legge n. 381/91 ed all’art.
5, commi 1 e 2, della presente legge; d) pronuncia di un provvedimento di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, re-
cante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gra-vi forme di manifestazione di pericolosità sociale";
e) cessazione, o sospensione dell’attività per oltre dodici mesi; f) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento, previsto
dall’art. 4, comma 2, della legge n. 381/91 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;
g) mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 8, comma 2.
2. La procedura di cancellazione, oltre che d’ufficio, può essere iniziata a seguito di proposta di ogni ente pubblico interessato.
3. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1, dispone la cancellazione dall’albo della cooperativa o del consorzio, entro trenta giorni dall’accertamento, con decreto motivato.
4. Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione, entro trenta giorni dall’adozione dell’atto, alla cooperativa o consorzio interessato, alla Prefettura di competenza, all’Ufficio provinciale del lavoro e alla Giunta regionale.
5. La cancellazione dall’albo, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Provincia, comporta per gli enti pubblici operanti nel territorio regionale l’obbligo di riso-luzione dei rapporti convenzionali in atto.
6. Qualora, nell’esercizio del potere di cui all’art. 8, comma 5, la Regione abbia verificato l’esistenza di uno dei motivi di cancellazione previsti dal comma 1, dispone la cancellazione dall’albo della cooperativa o del consorzio entro trenta giorni dall’accertamento e ne dà co-municazione ai soggetti di cui al comma 4, oltre che al Presidente della Provincia interessata.
7. Ai fini della cancellazione della cooperativa o del consorzio dal registro prefettizio, il Presiden-te della Provincia esprime il parere di cui all’art. 11, ultimo comma, del DLgs C.P.S. n. 1577/47, come modificato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91.
10 Ricorso in opposizione
1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall’Albo regionale è am-messo il ricorso in opposizione rispettivamente al Presidente della Provincia competente en-tro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
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2. La presentazione del ricorso sospende l’esecutività del provvedimento di cancellazione.
3. Il Presidente della Provincia decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
11 Contenuti delle convenzioni
1. In attuazione dell’art. 9, comma 2, della legge n. 381/91, al fine di rendere uniformi sul territo-rio regionale i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali iscritte nelle sezioni "A" e "B" dell’albo, nonché i consorzi iscritti nella sezione "C" dello stesso, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in conformità di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, della LR 72/97, adotta schemi di convenzione-tipo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi.
2. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "A", deve contenere:
a) le linee guida e gli obiettivi del progetto-programma con l’individuazione dei servizi ogget-to di convenzione;
b) l’indicazione del responsabile del servizio, numero, attribuzioni, titoli di studio e professio-nali degli operatori nonché il numero, le professionalità, le attribuzioni dei soci volontari impiegati nel servizio nei limiti di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 381/91 e l’indicazione del referente per la parte pubblica;
c) i beni immobili e strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall’ente con-traente o dalla cooperativa sociale;
d) i tempi di esecuzione, la durata della convenzione, il regime delle inadempienze con con-seguente possibile recesso delle parti nonché la clausola di rinnovo previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse nel rispetto di quanto previ-sto dalla normativa vigente in materia;
e) la determinazione del corrispettivo commisurato al costo effettivo del servizio determinato e dettagliato in sede di offerta con indicate le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonché l’indicazione degli interessi legali di mora per ritardato pagamento;
f) le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni, con particolare ri-guardo alla qualità dei servizi, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tu-tela degli utenti;
g) l’impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente relativa all’organizzazione delle attività oggetto della convenzione, con particolare riferimento agli standard di funzionamento ed ai parametri di professionalità del personale da utilizzare;
h) l’impegno, altresì, alla applicazione dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavo-ro del personale delle cooperative sociali, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti con-tributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.
3. Gli enti pubblici, nelle deliberazioni concernenti l’approvazione dell’avviso per la gestione dei servizi, devono evidenziare le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla cooperazione sociale, la scelta dei criteri di selezione, l’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte.
4. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "B", oltre alla clausole del capitolato di oneri, deve contenere: a) le linee guida ed il progetto-programma con l’indicazione del numero delle persone svan-
taggiate inserite nel lavoro, le caratteristiche dello svantaggio, i piani individuali di inseri-
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mento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli ed i profili professionali di rife-rimento, le eventuali figure di sostegno ritenute necessarie;
b) le misure di sicurezza adottate in relazione al posto di lavoro e al tipo di svantaggio delle persone inserite;
c) l’indicazione dell’eventuale impiego di volontari nell’attività connessa al recupero e all’inserimento lavorativo;
d) l’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività oggetto della convenzione e del referente per la parte pubblica;
e) la descrizione della fornitura o del servizio; f) i tempi di esecuzione delle prestazioni, la durata ed i termini della convenzione, il regime
delle inadempienze e i casi di risoluzione della convenzione, i termini per la disdetta, il di-ritto di recesso, nonché la clausola di rinnovo previo accertamento dell’esistenza di ragio-ni di convenienza e di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
g) la determinazione del corrispettivo commisurato all’effettivo costo della fornitura oggetto della convenzione, le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonché l’indicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento;
h) le modalità di verifica e vigilanza sull’inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti;
i) l’impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante l’organizzazione delle attività oggetto della convenzione; l’impegno all’applicazione dei vi-genti contratti di lavoro per gli operatori, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contri-butivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.
5. Le clausole di cui al comma 4 possono essere inserite nei bandi di gara di appalto e nel capi-tolato di oneri per le forniture di beni e servizi d’importo superiore alla soglia comunitaria as-soggettate alla normativa di cui all’art. 20, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Di-sposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1994".
6. I rapporti convenzionali tra l’ente pubblico e la cooperativa devono essere caratterizzati da reciproca autonomia organizzativa. L’ente affida in gestione il servizio e la cooperativa prov-vede all’organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori che concorrono alla rea-lizzazione del servizio stesso.
7. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un elevato livello qualitativo dei servizi ed un effi-cace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratteriz-zati da prestazioni ricorrenti e continuative possono aver durata pluriennale, previo inserimen-to di clausole di revisione periodica del prezzo.
8. Le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate anche con i consorzi di cooperative iscritti all’albo regionale. Le attività ed i servizi che sono acquisiti dal consorzio devono essere realizzati da cooperative socie iscritte all’albo regionale.
9. Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi del presente articolo, le cooperative incaricate della esecuzione delle stesse, sottostanno ai criteri che hanno presieduto all’affidamento.
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10. Gli enti pubblici titolari delle convenzioni con cooperative sociali iscritte all’albo sono tenuti a verificare l’andamento della convenzione per gli aspetti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare la tenuta amministrativa del personale e la sicurezza degli impianti, dei beni mobili ed immobili. A tale scopo l’ente pubblico può richiedere alla cooperativa convenzionata, in qualsiasi momento, copia della documentazione afferente lo svolgimento dell’attività.
12 Criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi. Modalità per la valuta-zione delle offerte)
1. L’ Ente pubblico che intende affidare in gestione ad una cooperativa sociale di tipo "A" o ad un consorzio di tipo "C" un servizio socio-assistenziale, sanitario ed educativo tramite la stipu-la di una convenzione di cui all’art. 9, comma 2, della legge 381/91, deve procedere, attraver-so apposito avviso di selezione fra le cooperative iscritte nella sezione "A" o "C" dell’albo re-gionale, invitando a presentare una offerta quelle che risultano in grado di erogare il servizio oggetto di affidamento ed in possesso dei requisiti attinenti alle capacità tecnico/organizzative ed economico/finanziarie, individuati dall’Ente pubblico e riportate nell’avviso di selezione stesso.
2. I servizi di cui al comma 1 sono affidati, tramite convenzione, alla cooperativa che ha presen-tato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione all’attività, quali il merito tecnico, la qualità del progetto, le sue modalità di gestio-ne, la formulazione di un piano concernente la sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 19 set-tembre 1994, n. 626 e il prezzo. L’elemento prezzo non può avere un peso superiore al cin-quanta per cento del punteggio complessivo previsto fino all’emanazione dell’apposita diretti-va regionale di cui al comma 4.
3. Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed al fine di costruire un sistema di re-sponsabilità condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali ai sensi dell’art. 24 della LR 72/97, tra gli elementi di valutazione dell’offerta concorrono i seguenti standard di qualità dei servizi:a) il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene eseguito un determinato pro-
getto inserito nel piano zonale di assistenza sociale nei modi e nelle forme di cui all’art. 11, comma 2, della LR 72/97;
b) l’incidenza della presenza di soci volontari impiegati nel servizio; c) la ricollocazione di operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della convenzione e
rimasti inoccupati.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta una direttiva con la quale sono definiti gli standard di qualità dei servizi di cui alla presente legge ed il punteggio da attribuire a cia-scuno degli elementi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
5. Per l’assegnazione delle convenzioni, devono essere presentate almeno tre offerte da parte di cooperative sociali, salvo che nell’albo non sia presente un numero tale di soggetti qualifi-cati.
6. Qualora, per l’erogazione di servizi socio sanitari ed educativi si faccia ricorso a strutture ge-stite direttamente da cooperative iscritte all’albo, si procede ad affidare direttamente alle stesse le prestazioni con la corresponsione della retta giornaliera o del corrispettivo per il ser-vizio fornito, stabiliti dalla normativa regionale o da direttive dell’Ente che affida il servizio.
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7. Le convenzioni con le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91, si stipulano, di norma, previa presentazione di un progetto per la fornitura di beni o la gestione di servizi, che abbia come fine l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, nei limiti di cui all’art. 5 della predetta legge, come modificato dall’art. 20 della legge 52/96.
8. Nel caso in cui vengano presentate più proposte per fornitura di beni o servizi, la scelta della cooperativa con cui stipulare la convenzione deve avvenire previa valutazione del progetto di inserimento lavorativo, predisposto per le persone svantaggiate, del merito tecni-co/organizzativo del progetto o della proposta presentata e del valore dell’eventuale apporto dei soci volontari. La direttiva regionale di cui al comma 4, determina il punteggio da attribuire a gli elementi richiamati.
9. Per la determinazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai dati oggettivi di costo del lavoro de-rivanti dalla applicazione per i soci lavoratori o dipendenti del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali, così come certificato da appositi provvedimenti emanati dal Ministe-ro del Lavoro o dalle sue articolazioni regionali. Il costo del lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 381/91, è scorporato per i lavoratori svantaggiati degli oneri sociali non a carico della cooperativa. Analogamente, ai fini della determinazione dei corrispettivi, è fatto riferi-mento ai listini delle Camere di commercio circa i dati di costo delle attrezzature e del mate-riale necessario all’espletamento dei servizi o alla fornitura di beni.
10. Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi dell’art. 11, comma 8, le cooperati-ve sociali incaricate della realizzazione delle stesse sottostanno ai criteri che precedono.
11. Nel caso in cui si proceda all’appalto per la fornitura di beni o servizi, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 381/91, nei bandi di gara e nei capitolati di oneri deve essere previ-sta, quale elemento per l’aggiudicazione, la valutazione del programma di recupero e di inse-rimento lavorativo delle persone svantaggiate, insieme agli altri parametri di qualità e di costo da valutare, ai fini della individuazione dell’offerta più vantaggiosa.
13 Consulta regionale sulla cooperazione sociale
1. La Commissione regionale per le politiche sociali, nei modi e nelle forme di cui all’art. 63 della LR 72/97, svolge le funzioni della Commissione regionale per la cooperazione sociale, già i-stituita ai sensi della LR 28 gennaio 1994, n. 13, per le materie proprie delle attività socio-assistenziali.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarate decadute le cariche e ces-sate le funzioni residue determinate ai sensi dell’art. 63, comma 11, della LR 72/97 della Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui alla LR 13/94.
3. Per lo svolgimento delle attività in materie diverse da quelle socio-assistenziali e per l’affidamento dei compiti di cui all’art. 14, è istituita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Consulta coloro che sono stati designati a norma dei commi 5, 6 e 7 nonché il segretario, di cui al comma 8.
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5. La Giunta regionale nomina quali membri componenti della Consulta tre esperti esterni ap-partenenti alle Università e agli Istituti di ricerca operanti in Toscana.
6 Le Associazioni regionali delle cooperative più rappresentative, aderenti alle associazioni na-zionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’art. 35 del DLgs n. 1577/47 e successive modificazioni, designano tre membri effettivi, aventi una comprovata esperienza nel settore.
7 Le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori, maggiormente rappresentative, designa-no unitariamente tre rappresentanti.
8 Un funzionario del ruolo unico regionale assegnato al Dipartimento diritto alla salute e delle politiche di solidarietà della Giunta regionale assicura le funzioni di segreteria.
9. I componenti della Consulta durano in carica per l’intera legislatura regionale e restano in ca-rica fino all’elezione della nuova Consulta. Il Presidente è’ eletto nell’ambito dei membri della Consulta con la maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni, almeno ogni tre mesi e, quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l’Assessore com-petente, nel termine massimo di venti giorni dall’istanza.
10. La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento.
14 Compiti della Consulta
1. La Consulta svolge i seguenti compiti: a) esamina la presenza e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione
Toscana;b) verifica lo stato dei rapporti fra cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni, per
l’insieme delle questioni che attengono al settore ed, in particolare, per ciò che riguarda le modalità di stipula delle convenzioni;
c) esegue il monitoraggio sulla situazione del mercato del lavoro del settore, della formazio-ne professionale e degli andamenti occupazionali;
d) svolge rilievi ed analisi circa gli standard qualitativi e l’efficienza dei servizi;
2. Il Consiglio regionale e la Giunta possono chiedere alla Consulta pareri circa le iniziative in materia di cooperazione sociale.
15 Fondo di dotazione
1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l’accesso al credito delle cooperative sociali iscritte all’albo regionale della Toscana che realizzino investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.
2. I finanziamenti, concessi dalle banche ad un tasso d’interesse non superiore a quello di rife-rimento per il credito industriale, cui si applica un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento, finalizzate all’esercizio dell’attività delle cooperative sociali. Tali spese riguardano:a) l’acquisto di terreni o del diritto di superficie; b) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
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c) l’acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature; d) l’acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità; e) marketing operativo e strategico; f) spese per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza; g) scorte nella misura massima del venti per cento dell’investimento totale.
3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana S.p.A. un apposito fondo di dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, che stabilisce le modalità per l’ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo. Gli incentivi di cui al presente com-ma non possono cumularsi con altri contributi pubblici concessi allo stesso fine, in virtù dei rapporti convenzionali di cui alla presente legge.
16-Sistema informativo
1. La Giunta regionale, nell’ambito dell’osservatorio sociale regionale di cui all’art. 64 della LR n. 72/97, garantisce l’afflusso dei dati relativi agli interventi effettuati dalle cooperative sociali in campo socio-assistenziale in attuazione della presente legge.
2. A tal fine le cooperative sociali forniscono tutte le informazioni richieste dalla Regione, anche utilizzando gli strumenti informativi appositamente predisposti.
17.Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione
1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di approvazione e finanziamento dei corsi di forma-zione rivolti agli operatori impegnati nei servizi socio-sanitari ed educativi, può prevedere una percentuale dei posti da riservare a soci lavoratori e dipendenti delle cooperative sociali rego-larmente iscritte nella sezione "A" dell’albo regionale.
18 Norma finanziaria
1. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione dell’art. 15 si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare agli stati di previsione del bilancio dell’esercizio 1997, competenza e cassa, per analogo importo: Spesa in diminuzione: Capitolo 50060 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di svilup-po (spese di investimento, artt. 38 e 87 della LR 6 maggio 1977, n. 28) L. 1.000.000.000
Spesa di nuova istituzione: Capitolo 02194 Costituzione presso la FIDI Toscana del fondo di dotazione per le cooperative sociali ( art.15 della LR) L. 1.000.000.000
2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi al 1997, si provvede con legge annuale di bilan-cio.
19 Norme transitorie
1. Le domande di iscrizione all’albo di cui all’art. 5 della LR n. 13/94, già presentate alla data di
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entrata in vigore della presente legge e non ancora definite, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede legale l’organizzazione richiedente, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla conclusione dell’istruttoria ed all’emanazione dei relativi provvedi-menti nel termine di novanta giorni dall’acquisizione delle domande stesse.
2. Tutta la documentazione riguardante le cooperative iscritte all’albo regionale istituito con LR n. 13/94 è trasmessa alle Province territorialmente competenti ai sensi della presente legge.
3. Nell’anno 1998, in sede di revisione dell’albo ai sensi dell’art. 8, le Province sono tenute alla verifica della rispondenza degli statuti a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, diffidando le co-operative che non abbiano adeguato i propri statuti ad uniformarsi entro il termine di cento-venti giorni dalla diffida. Trascorso inutilmente tale termine, la cooperativa inadempiente vie-ne cancellata dall’albo con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.
20 Abrogazione
1. È abrogata la LR 28 gennaio 1994, n. 13 "Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale". Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi e dei rapporti già instaurati ai sensi della predetta legge.
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F.A.Q.
1- Cos’è una cooperativa? La cooperativa è una società formata da persone fisiche o giuridiche, caratterizzata dallo scopo mutualistico, cioè dall’intento di fornire beni, servizi e occasioni di lavoro ai soci, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero dal mercato. Diversi, i tipi di vantaggio che possono ad esempio consistere in una maggiore retribuzione, oppure nell’acquisto di beni a un prezzo più basso. Inoltre, a differenza di quanto accade in altre forme societarie, l’accumulazione del capitale è destinata prevalentemente a reinvestimenti dell’azienda; è indivisibile; i soci sono suoi gestori, e il patrimonio costituito è affidato a nuo-ve generazioni di soci. Una cooperativa è un’impresa che vede la partecipazione attiva dei soci alle decisioni im-prenditoriali: i soci incidono tutti ugualmente sulle scelte dell’impresa, perché nella coopera-tiva non esiste la distinzione titolare/dipendente. Le stesse cariche societarie sono ricoperte in maggioranza dagli associati. In questa prospettiva le società mutualistiche godono di particolari benefici fiscali e agevola-zioni tributarie, purché lo statuto preveda: • determinate limitazione alla possibilità di remunerazione del capitale; • l’indivisibilità delle riserve; • la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento; • che l’attività societaria venga svolta prevalentemente con i soci. La cooperazione trova le proprie radici nel valore dell’imprenditorialità associata, ricerca il proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fine il miglioramento delle condizioni, mate-riali e sociali dei propri soci e della società nel suo complesso. Una cooperativa abbraccia e mette al primo posto le persone rispetto al denaro e il lavoro rispetto al capitale. Una cooperativa, nel rispetto dei principi di democrazia, equità, uguaglianza, trasparenza, si impegna alla loro applicazione attraverso criteri e regole di comportamento, che costituisco-no punti di riferimento per tutti i soggetti coinvolti in una cooperativa e, in primo luogo, per chi è chiamato a gestirla. I principi e i valori su cui si fondano le cooperative - autosufficienza, autoresponsabilità, e-guaglianza e solidarietà - sono considerati, sotto il profilo sociale, tanto importanti da riceve-re tutela e riconoscimento costituzionale, laddove l’articolo 45 recita: “La Repubblica ricono-sce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di specula-zione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e la finalità”.
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2 - Su quali principi e valori si fonda una cooperativa? La cooperazione trova le proprie radici nel valore dell’imprenditorialità associata, ricerca il proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fine il miglioramento delle condizioni, mate-riali e sociali dei propri soci e della società nel suo complesso. Una cooperativa abbraccia e mette al primo posto le persone rispetto al denaro e il lavoro rispetto al capitale. Una cooperativa, nel rispetto dei principi di democrazia, equità, uguaglianza, trasparenza, si impegna alla loro applicazione attraverso criteri e regole di comportamento, che costituisco-no punti di riferimento per tutti i soggetti coinvolti in una cooperativa e, in primo luogo, per chi è chiamato a gestirla. I principi e i valori su cui si fondano le cooperative - autosufficienza, autoresponsabilità, e-guaglianza e solidarietà - sono considerati, sotto il profilo sociale, tanto importanti da riceve-re tutela e riconoscimento costituzionale, laddove l’articolo 45 recita: “La Repubblica ricono-sce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di specula-zione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e la finalità”.
3- Cosa è una "cooperativa sociale"?L’art. 1 della legge 381/91 definisce le cooperative sociali come imprese aventi “lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini”. Le società cooperative, quindi, organizzano le proprie risorse per il perseguimento di finalità sociali e della promozione umana, da realizzare attraverso la ge-stione di servizi socio-sanitari, educativi o favorendo, mediante lo svolgimento di attività produttive, l’inserimento nel mondo lavorativo di persone svantaggiate.
4- Cosa distingue una cooperativa sociale da un’altra cooperativa?Le cooperative hanno uno scopo mutualistico specifico ossia soddisfare un bisogno dei soci a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato: assicurare ai soci il lavoro (Cooperazione di produzione e lavoro), beni di consumo (Cooperazione di consumo), biso-gno di abitazione (Cooperazione edilizia), ecc. Le cooperative sociali, invece, perseguono una mutualità più ampia; l’interesse perseguito, infatti, non riguarda solo i soci della coope-rativa bensì l’intera collettività in particolare quella parte di comunità che manifesta problemi di carattere sociale e inserimento nel mondo del lavoro.
5 - Quali sono i tipi di "cooperative sociali" esistenti?L’art. 1 della L.381/91 suddivide tali cooperative in due categorie:a) A. quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;b) B. quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi sono invece, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone socialmente svan-taggiate.
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c) C. quelle definite miste, possedendo entrambi i caratteri delle due precedenti
6 - Quali attività svolge una cooperativa sociale di tipo a)?Le Cooperative Sociali di tipo A gestiscono servizi socio-sanitari educativi e possono farlo sia direttamente sia in convenzione con enti pubblici. Possono gestire servizi sociali (proget-ti di reinserimento sociale, centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, cen-tri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, ecc), sanitari (strutture sanita-rie, assistenza domiciliare ad anziani ecc.), educativi (centri educativi per ragazzi, centri lu-dici, animazione di strada, formazione per operatori sociali, ecc.).
7 - Quali attività svolge una cooperativa sociale di tipo b) ?Le Cooperative Sociali di tipo B possono svolgere tutte le attività produttive - commerciali, artigianali, industriali o agricole - che siano finalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psi-chici, portatori di handicap, minori a rischio di devianza, ecc.).
8 - Come riescono a coesistere solidarietà ed imprenditorialità nelle coop.soc.?Le cooperative sociali sono vere e proprie strutture imprenditoriali che, tuttavia, non hanno come obbiettivo primario la realizzazione del profitto economico bensì ricercano la solidarie-tà sociale che è un bene della collettività.Per raggiungere questa finalità, le risorse di cui dispone una cooperativa sociale devono, al pari di una società commerciale, essere organizzate imprenditorialmente, ottimizzandone, sotto l’aspetto economico, dell’efficacia e dell’efficienza, l’impiego e prestando la massima attenzione alla qualità del servizio fornito, soprattutto in considerazione del disagio sociale in cui versano gli utenti di tale servizio. Generalmente, l'utente non coincide con il cliente in quanto i servizi, nella maggior parte dei casi, sono commissionati dalla Pubblica Ammini-strazione.
9 - Socio di cooperativa sociale e socio di associazione di volontariato... cosa li di-stingue?Le organizzazioni di volontariato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali si avval-gono prevalentemente dell'opera volontaria dei propri soci, che generalmente dedicano una parte del loro tempo libero alle attività dell'organizzazione.I soci delle Cooperative sociali, partecipando ad una vera e propria impresa, svolgono, inve-ce, un'attività lavorativa, conseguentemente quali soci lavoratori possono essere definiti pro-fessionisti del sociale” cui si applicano le norme che regolano la legge 142/2001 sul lavoro in cooperativa
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10 - Gli extracomunitari possono essere soci svantaggiati di cooperative sociali? Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381/1991? La legge 381/1991 elenca, in maniera dettagliata, le persone da considerare socialmente svantaggiate al cui inserimento nel mondo lavorativo devono essere finalizzate le cooperati-ve del tipo B, in particolare: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psi-chiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Come facilmente verificabile, gli extracomunitari non sono esplicitamente previsti nel novero delle persone socialmente svantaggiate. Tuttavia, lo stesso articolo con-templa una ipotesi residuale poiché stabilisce che l’elenco possa essere ulteriormente am-pliato su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
11 - Un consorzio di cooperative sociali può prestare servizi a non consorziati? E se-condo quale riferimento normativo? Il consorzio, indipendentemente che sia o meno composto di cooperative sociali, oltre che intervenire nei rapporti interni agli imprenditori consorziati, ha la possibilità, se il "contratto di consorzio" lo prevede, di svolgere attività esterna, ma deve istituire (articolo 2612 del Codi-ce civile) un ufficio destinato a svolgere tale attività. In tal caso è prevista l’iscrizione del consorzio al Registro delle imprese. La materia è comunque disciplinata dal Libro V, Titolo X (Dei consorzi con attività esterna) Sezione II, dall’articolo 2612 all’articolo 2615 bis del Codice civile
12 - E' possibile costituire un consorzio tra cooperative sociali e non? E qual'è la normativa di riferimento? In tema di cooperative sociali l’art. 8 della Legge 08-11-1991, n. 381 dispone che:" Le di-sposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società coopera-tive aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperati-ve sociali." Non si presenta quindi alcun limite alla possibilità di costituire un consorzio di cooperative sociali, stante la normativa sopra riportata
13 - Come si acquisisce la qualifica di socio di cooperativa?Lo status di socio di una cooperativa si acquisisce solo a seguito di domanda di ammissione e di deliberazione conforme del Consiglio di Amministrazione, verificati i requisiti del richie-dente. Una volta avvenuta l’ammissione questa deve essere annotata nel libro dei soci (art. 2525 C.C.).Tale procedura permette al socio di acquisire una serie di diritti e obblighi nei confronti della cooperativa, che risultano essere strettamente personali e non possono essere trasmessi liberamente da un soggetto all’altro, senza l’adesione della cooperativa.
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Tale evento potrebbe infatti avvenire per eredità o per cessione della quota, ma sempre su-bordinatamente alla domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione da parte dell’erede o dell’acquirente e alla successiva accettazione di tale domanda.Nel caso di cooperativa edilizia non può quindi essere “aggiunto” un nuovo socio in base ad una quota posseduta dal coniuge o in base all’assegnazione di alloggio attribuita al medesimo.
14- come trasformare una coop.va in piccola coop.va sociale?La piccola società cooperativa consente di ridurre la base sociale, composta solo da perso-ne fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto.La sua costituzione quale piccola cooperativa sociale è subordinata allo svolgimento di atti-vità agricole, industriali, commerciali o di servizi che permettano l’inserimento nell’ambito lavorativo di persone svantaggiate (o che vedano la persone svantaggiate destinatarie dei servizi tipo A), dove per persone svantaggiate si intendono i soggetti indicati nell’art. 4 della legge 381/91 Per quanto risulti possibile il passaggio da cooperativa di produzione e lavoro a piccola cooperativa sociale di tipo B, tramite opportune modificazioni dell’atto costitutivo, al momento attuale tale trasformazione non appare consigliabile, considerata la prossima entrata in vigore (dal 1 gennaio 2004) della nuova disciplina del Codice Civile in ambito so-cietario, che non prevede più la figura della piccola società cooperativa (l. 30/2003), bensì quella della società cooperativa di minori dimensioni ai sensi dell’art. 2522 C.C..
15 - Quali sono i presupposti per la partecipazione a progetti regionali?Come esplicitamente stabilito dalla legge n. 381 del 1991 le convezioni stipulate dagli enti pubblici a favore delle società cooperative sociali, possono essere stipulate solamente con soggetti iscritti all’albo, istituito a livello regionale, come previsto dall’art. 9 comma 1 della legge citata. Pertanto se una società cooperativa non risulta iscritta in tale albo, automati-camente viene esclusa dalla possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, in quanto manca di uno dei requisiti fondamentali previsti dalla legge.
16 - Come trasformare una coop.va in una coop. sociale di tipo A?Acquisire la denominazione di società cooperativa sociale significa innanzitutto provvedere alla modificazione dell’atto costitutivo della cooperativa, inserendo le clausole richieste dalla legge 381/91 per le cooperative di tipo A).Per quanto attiene l’attività teatrale, si ritiene che questa possa rientrare tra le fattispecie indicate nella legge 381/1991 che prevede la costituzione di cooperative sociali, sia nel caso di inserimento in ambito lavorativo di persone disabili (cooperativa sociale di tipo B), sia nel caso di fornitura un servizio a persone disabili; (cooperativa sociale di tipo A).Fra i vantaggi che si potrebbero ottenere, si segnala:- riduzione di un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie dovute per gli immobili desti-nati all’esercizio delle attività sociali (art. 7 l. 381/91);- ammissione alle gare per progetti in convenzione con la regione (art. 9 l. 381/91);
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- far partecipare come soci anche persone giuridiche sia pubbliche che private, nel caso in cui nel loro statuto siano previsti finanziamenti per le attività della cooperativa sociale cui intendono partecipare (art. 11 l. 381/91).
17 - Può una coop. sociale realizzare e vendere beni non attinenti all'att. soc.?Come previsto dalla legge 381/1991 art. 1 comma 1), le cooperative sociali possono svolge-re attività commerciali solo nel caso in cui queste siano finalizzate all’inserimento in ambito lavorativo di persone svantaggiate o quando siano finalizzate a fornire beni e servizi a sog-getti svantaggiati (servizi socio-sanitari ed educativi).Nel caso in cui una cooperativa sociale, cui è stata affidata la gestione di un cimitero comu-nale, voglia provvedere anche alla realizzazione e alla vendita di loculi cimiteriali, tale attività si inquadrerà nella tipologia descritta solamente se determinerà nuove possibilità lavorative per persone svantaggiate, come classificate nell’art. 4 della legge citata.Nel caso ciò non avvenga la cooperativa potrebbe perdere la qualificazione di cooperativa sociale, considerato che le descritte attività, manifatturiera e commerciale non rientrano tra gli scopi mutualistici che le cooperative sociali devono porsi. Unica possibile deroga potreb-be aversi nel caso in cui l’attività di costruzione e vendita rimanga del tutto marginale rispet-to all’attività sociale svolta.
18 - Definizione del soggetto svantaggiato nelle cooperative sociali di tipo BL'art. 4 della Legge n. 381/91 ha stabilito quali sono le persone svantaggiate per le quali è previsto l'inserimento lavorativo nelle coop.ve di tipo B di cui all'art. 1. L'art. 2 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupa-zione e mercato del lavoro - G.U. n. 235 del 9/10/2003) alla lettera K considera tale qualsia-si persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002, non-ché ai sensi dell'art. 4, comma I, della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ora il richiamato art. 2 lettera f) del regolamento CE nell'individuare le persone che sono considerate svantaggiate adotta alcuni criteri che consentono di considerare tali una diversa e svariata tipologia che va molto oltre quelle che sono le previsioni dell'art. 4 della 381. In proposito si chiede a quale legge o disposizione si dovrà fare riferimento per individuare le persone svantaggiate al fine dell'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di tipo B.E' bene precisare subito che la legge 381/91 sulle cooperative sociali è legge speciale e come tale ogni riferimento possibile all'oggetto di tale normativa deve essere sempre indivi-duato all'interno del suo articolato o all'interno di modificazioni successive della stessa nor-ma. In tal senso il richiamo effettuato dal D.lgs. 276/2003 recepisce al proprio interno ulterio-ri figure di svantaggiati oltre a quelli individuati dalla lg.381/91 ma non anche tale recepi-mento appare modificativo della legge sulle cooperative sociali, che continuerà ad individua-re la sua applicazione esclusivamente alle figure individuate all'interno del proprio art. 4.
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Finito di stampare nel mese di dicembre
pressoMedia Print, Livorno
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