E’ trascorso un anno!!… · Ordine Avvocati di Cassino e dell’On. Anna Teresa Formisano Assessore Regionale trasmessi per telegramma. Voglio intanto associarmi ai saluti e ai
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E’ trascorso un anno!!…
Gli Atti di questo Convegno che ha chiuso il primo anno di attività
dell’Associazione vengono diramati in tempo di bilanci.
Riflessioni sull’odierno ruolo del Giudice nel delicato sistema di equilibri
tra i poteri forti dello Stato, sulla straordinaria espansione della domanda di
tutela all’integrità psicofisica dell’individuo nella dimensione individuale e
sociale del bene salute e ,infine, sulle innovazioni in termini applicativi del
metodo medico-legale nella moderna criminalistica, hanno caratterizzato i
temi trattati nei tre Convegni tenuti in Sora consentendo di cogliere le linee
di tendenziale evoluzione di rapporti di alto profilo giuridico e sociale.
I nomi degli illustrissimi Relatori dr Antonio Martone Sost. Procuratore
Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, dr. Giovanni Battista
Petti Consigliere della Corte Suprema di Cassazione e dr Antonio Grande
Medico Capo della Polizia di Stato e Direttore della Sezione Indagini
Medico-Legali della Polizia Scientifica, sono scritti nell’Albo d’Oro
dell’Associazione.
Al Comune di Sora, all’Università degli Studi di Cassino,
all’Amministrazione Provinciale di Frosinone, alla Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone, al Rotary Club di
Frosinone, all’Agenzia Generale Ina Assitalia di Sora, alla rivista
GiuridicaMente ed a quant’altri sono stati vicini all’Associazione con
provvido consiglio e mecenatismo, grati, fervidi auguri.
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Saluto dell’avv. CARLO MARSELLA
Presidente dell’Associazione Giuristi “ Marco Tullio Cicerone”
Dall’Associazione Giuristi “ Marco Tullio Cicerone” giunga un saluto di
benvenuto alle autorità qui convenute ed un grazie all’Amministrazione
Comunale di Sora e per essa al Sindaco dott. Francesco Ganino per la
ospitalità offertaci.
Al Magnifico Rettore dell’Università di Cassino Prof. Paolo Vigo, oggi
purtroppo assente per sopraggiunti impegni istituzionali, un saluto ed un
ringraziamento particolare per aver concesso nuovamente il Patrocinio
dell’Università ad una nostra iniziativa : un riconoscimento al lavoro che
svolge la nostra Associazione e uno stimolo a migliorare!
Un grazie ai chiarissimi Professori Francesco Salerno, Preside della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino e Fiorella D’Angeli,
Direttore del Dipartimento Scienze Giuridiche della stessa Università,
sempre disponibili ad accogliere ed incoraggiare le nostre iniziative.
Saluto molto cordialmente, ringraziandoli per la partecipazione, il Cons.
Dott. Biagio Magliocca in rappresentanza del Presidente del Tribunale di
Cassino, l’avv. Francesco Palleschi in rappresentanza del Presidente dell’
Ordine Forense di Cassino, l’Avv. Francesco Scalia Presidente della
Provincia di Frosinone, l’avv. Giuseppe Langella Assessore Provinciale
alla Cultura, il Dott. Renato De Rosa Vice Questore Capo del
Commissariato di Sora, l’Ispettore di Polizia dott. Antonio Baglione, il
Rag. Umberto Geremia Assessore al Bilancio del Comune di Sora, il
comandante della Polizia Giudiziaria Maresciallo Giovanni Sicignano ,
l’avv. Giuseppe Felici Presidente della Casa Ciociara della Cultura, i
Magistrati, i Professori ,i Colleghi , i carissimi Soci e quanti sono qui
convenuti. Ha giustificato la Sua assenza la Prof.ssa Fiorella D’Angeli
sottopostasi ieri ad un fastidioso intervento di ortodonzia: Le giungano i
nostri auguri di una pronta guarigione!
Ed ora al nostro Relatore , l’Ospite della serata , consentitemelo , un
affettuoso saluto ed un grazie di cuore per aver accettato l’ invito ad essere
con noi questa sera.
Ho il piacere di conoscere il dott. Grande fin dall’infanzia, figlio del
carissimo amico dott. Giuseppe Grande : sono quindi particolarmente
commosso nel vederlo qui, fra noi, affermato ed apprezzato professionista.
Autorità indiscussa nel campo medico legale e proiettato verso una ancora
più fulgida carriera, il nostro Relatore tratterà oggi un argomento tanto
interessante quanto, purtroppo, attuale : La moderna indagine medico
legale e criminalistica. Suoi effetti investigativi e procedurali.
La collega avv. Giulia Tersigni, Segretario della nostra Associazione, a
breve tratteggerà più compiutamente la Sua figura di ricercatore e di
studioso.
Ad introdurre l’ incontro-dibattito e moderatore dello stesso sarà il nostro
socio dott. Gabriele Sordi, Giudice coordinatore del Tribunale di Cassino
Sezione Distaccata di Sora, che saluto e ringrazio per la Sua disponibilità .
Quale rappresentante dell’Associazione ringrazio, doverosamente, quanti
ci sono stati e ci sono vicini aiutandoci concretamente a realizzare i nostri
programmi : l’Amministrazione Comunale di Sora, l’Università degli Studi
di Cassino, il Rotary Club di Frosinone, gli Agenti Generali Ina Assitalia di
Sora sigg. Palazzesi e Saccomandi, l’Amministrazione Provinciale di
Frosinone ed in particolare l’Assessore alla Cultura Avv. Giuseppe
Langella , la Camera di Commercio di Frosinone, sollecita ad affiancare le
nostre iniziative che hanno un riflesso positivo anche verso le attività
produttive del territorio ed infine la redazione della rivista
“GiuridicaMente” che ci supporta egregiamente : il sostegno di tutti loro ci
aiuta a fare sempre meglio e di più.
Ho il piacere di comunicare ai Soci ed a quanti ci seguono che è in fase di
avanzato allestimento sul nostro sito internet , a cura del socio Dott. Luigi
Lotito, apprezzato e stimato magistrato del Nostro Tribunale che ringrazio
per la disponibilità offerta, la nuova sezione dedicata alla giurisprudenza di
merito dei Tribunali di Avezzano, Cassino e Sez. Distaccata di Sora e
Frosinone. Colgo l ‘occasione per invitare i Sigg. Magistrati e colleghi
presenti a voler accettare l’invito di collaborare cortesemente all’iniziativa
prendendo contatti diretti con il Giudice Dott. Luigi Lotito.
Esprimo gratitudine ai giovani del nostro Centro Studi ed al suo
responsabile Avv. Luciano Santoro per la collaborazione prestata
nell’organizzazione di questo incontro ed all’ Avv. Giulia Tersigni,
preziosa ed insostituibile Segretario della Nostra Associazione, sempre
vigile e presente : una certezza!
Ringrazio tutti per avermi dedicato momenti preziosi della Vostra
attenzione e Vi auguro buon lavoro!
Saluto del Dott. Francesco Ganino
Sindaco di Sora
E’ sempre un piacere parlare dopo l’avv. Marsella perché ha ringraziato
tutti; di solito uno dimentica sempre qualcuno, quindi, mi ha tolto questo
peso.
A parte i ringraziamenti, è un vero piacere salutare tutti voi tra cui vedo
tantissimi amici. Devo dire che queste iniziative del vulcanico Avv.
Marsella quest’anno ci hanno veramente colto quasi impreparati e la
presenza di un pubblico così numeroso e qualificato è la prova evidente che
sono sicuramente apprezzate.
Questa mattina abbiamo avuto un convegno medico che parlava di
eutanasia anche da un punto di vista legale e questo matrimonio tra la
scienza medica e quella legale, sempre più frequente, lo ritroviamo molto
spesso nei nostri convegni anche se in realtà questo matrimonio subito
dopo il convegno dà luogo ad un divorzio per disparità di vedute. C’è
antagonismo da questo punto di vista..! Però ciò dimostra che questi
argomenti sono veramente di interesse di tutte e due le scienze, anche se in
realtà oggi, e riaffermiamo il concetto fondamentalmente vero, che
nonostante i nostri legislatori siano così proficui nel legiferare forse hanno
dimenticato alcuni aspetti che sono proprio quelli tipici delle leggi che
riguardano il comportamento dei medici, ma in realtà di molti professionisti
che giorno dopo giorno si trovano a dover affrontare delle situazioni
sempre nuove e che, è vero che la giustizia viene amministrata anche
attraverso quella che è comunque la giurisprudenza corrente, ma il fatto di
avere delle leggi renderebbe tutti più tranquilli e più sicuri, quindi è anche
un auspicio a preoccuparsi di legiferare in tal senso.
Buon lavoro a tutti, grazie!
Saluto del Prof. Francesco Salerno
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino
Autorità, Colleghi, signore e signori. Con il mio breve intervento intendo
portare agli organizzatori, al relatore dott. Antonio Grande, ed a tutti i
presenti il saluto sia del Magnifico Rettore dell’Università di Cassino,
Prof. Paolo Vigo, che della Facoltà giuridica cassinate. L’iniziativa odierna
rappresenta un ulteriore , importante passo che col patrocinio dell’Ateneo
di Cassino, l’Associazione Giuristi “Marco Tullio Cicerone”, in un anno di
vita, compie al fine di valorizzare, approfondire e diffondere la cultura
giuridica nelle Valli circostanti. Una cultura giuridica che, in questo
territorio, è significativamente radicata per la presenza del Tribunale e,
soprattutto, per la presenza viva di operatori del diritto attenti alle necessità
della quotidiana pratica forense, sensibili alla domanda di un sempre più ’
qualificato aggiornamento nella formazione del giurista, impegnati a offrire
relazioni che rispondano, con la giusta misura, a queste esigenze. Il
dibattito odierno sui contributi che le indagini medico legali e la
criminologia possono portare alle investigazioni ed al processo, costituisce
l’ultimo, in ordine di tempo, dei seminari che l’Associazione ,
periodicamente, ci propone (anzi, direi con gratitudine, quasi “ci impone”
attraverso le premurose ed affettuose sollecitazioni dell’Avv. Marsella).
Questi incontri testimoniano un fervore culturale che, nel territorio di Sora,
ha tradizioni di lunga data. Vorrei solo ricordare la figura di Vincenzo
Simoncelli, allievo di Emanuele Gianturco, dicente, fra l’Ottocento e il
Novecento, di discipline giusprivatistiche nelle Università di Camerino,
Pavia, Roma ed autore di significativi scritti (fra i quali un eccellente
Manuale di Istituzioni di diritto privato italiano , la cui terza edizione fu
curata da F. Vassalli, nel 1922).
A questo fervore culturale l’Ateneo di Cassino e il suo Rettore sono
particolarmente attenti, convinti che sia necessario arrivare ad una piena
integrazione tra Università e territorio. Tutti sappiamo che pochi giorni fa il
Comune, la Provincia e l’Ateneo hanno sottoscritto un protocollo di intesa
per sviluppare offerte formative nel comprensorio di Sora. A questo
disegno la Facoltà giuridica cassinate non intende essere estranea e si
propone di presentare progetti concreti nell’intento di offrire nuove
professionalità al locale mercato del lavoro che, proprio in questi momenti,
è attraversato da tensione alle quali non possiamo assistere con
indifferenza. Una speranza ed un doppio augurio, in conclusione di questo
saluto: la speranza è che, nelle sedi istituzionali, si raggiunga, al più presto,
il concerto necessario per risolvere una crisi che rischia di avere costi
drammatici; gli auguri vanno alla città di Sora per quanto si avvia a
realizzare con l’Università di Cassino ed all’Associazione giuristi “Marco
Tullio Cicerone” per l’incontro odierno e per le prossime manifestazioni
che, certo, intraprenderà con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza.
Intervento dell’Avv. GIULIA TERSIGNI
Segretario dell’Associazione Giuristi “Marco Tullio Cicerone”
Comunico all’assemblea i saluti dell’Avv. Luigi Montanelli, Presidente
Ordine Avvocati di Cassino e dell’On. Anna Teresa Formisano Assessore
Regionale trasmessi per telegramma.
Voglio intanto associarmi ai saluti e ai ringraziamenti dell’Avv. Carlo
Marsella che faccio miei. Vi dò lettura del telegramma che ha inviato il
Presidente dell’Ordine Forense di Cassino avv. Luigi Montanelli all’Avv.
Carlo Marsella: “Caro Presidente il 7 dicembre non potrò essere a Sora
all’incontro con il Dr. Grande a causa di impegni istituzionali su base
distrettuale. Mi sostituirà l’Avv. Francesco Palleschi . Ti prego di salutare
tutti i presenti” e quello, sempre diretto all’Avv. Carlo Marsella, dell’
Asssessore Regionale Anna Teresa Formisano la quale comunica: “Sono
spiacente dover comunicare che a causa di improrogabili impegni
istituzionali sono impossibilitata a partecipare al vostro invito del 7
dicembre p.v. Formulo vivi auguri per un’ottima riuscita dell’iniziativa.
Invio cordiali saluti”
Notizie curriculari del Dott. Antonio Grande
Nato a Roma il 12 gennaio 1962.
Laureato in medicina e chirurgia con lode il 24 ottobre 1991 presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Specializzato in medicina legale e delle assicurazioni con lode il 7
novembre 1995 presso l’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Iscritto al secondo anno del corso di Dottorato di Ricerca in Criminalistixca
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Frequentatore scientifico dell’Istituto di Medicina Legale e delle
Assicurazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 2
novembre 1995 al 2 novembre 1997.
Perfezionato in medicina delle assicurazioni presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (corso
svolto dal 20 gennaio al 7 luglio 1992).
Frequentatore dall’1 al 7 settembre 1993 presso il Facial Identification
Center, Department of Forensic Medicine & Tecnology – Charing Cross
and Westmister Medical School (University of London).
Frequentaore dall’1 all’8 agosto 1999 presso il Department of Forensic
Medicine, University of Crete School of Medicine.
Medico Capo della Polizia di stato con funzioni e mansioni di Direttore
Tecnico Capo Medico Legale della Polizia di Stato, è direttore della
sezione indagini medico legali – 3^ divisione , del Servizio Polizia
Scientifica – Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma.
Lode del Capo della Polizia per : “…l’impegno profuso nel dirigere
l’attività identificativa dei corpi delle vittime italiane nell’incidente aereo di
una nota compagnia, Estero, 30/07/1996…”.
Socio ordinario della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni dal 1995.
Membro della International Association of Ballistic Wounds dal 1996.
Membro della Forensic Sciences Society dal 1999.
Membro del Gruppo Italiano dei Patologi Forensi dal 2002.
Autore di 45 pubblicazioni scientifiche in gran parte concernenti la
patologia forense.
Autore o coautore delle seguenti monografie:
• Umani Ronchi G., Bolino G., Grande A., Marinelli E. : Patologia
Forense. Giuffrè. Milano, 1994;
• Umani Ronchi G., Garnde A., Marinelli E.: “Primi accessi del medico
necroscopo ai sopralluoghi giudiziari”. In: De Fazio F.: “Medicina
Necroscopica”., cap. 6, Masson Milano 1997;
• Umani Ronchi G., Grance A.: “I grandi traumatismi”. In: Giusti G.
(diretto da): “Trattato di medicina legale e scienze affini”, volume III,
cap. XCICX, CEDAM, Padova, 1999;
• Umani Ronchi G., Cavallo V., Grande A.: “L’identificazione personale
con indagine radiologica dello scheletro”. In: Smaltino F., Buccelli C.,
Tanìmburrini O., De Ferrari G.: “Radiologia forense”, cap. 14,
Mediserve, Napoli, 2000;
• Grande A., Tancredi D.M.: “La metodologia medico legale per
l’identificazione dattiloscopica del cadavere. Tecniche per il ripristino e
l’assunzione delle impronte in caso di avanzata trasformazione post
mortale o di carbonizzazione. SEU, Roma, 2001.
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento in ambito nazionale ed
internazionale, tra cui:
• “Forensic Dental Identification Workshop”, University of Dundee,
Dundee Royal Infirmary, Dundee, Scotland, 19-21 giugno 1995.
• “Forensc Anthropology” course, Armed Forces Institute of Patology,
Washington DC, 13,17 maggio 1996.
• Workshop “Forensic Anthropology”, Universitè de Bretagne
occidentale, Service de Mèdecine Lègale – CHU, Brest, 8-12 luglio
1996.
• International Ear Identification Course, Landelijk Selectie n
pleidingsinstituut Politie, Rechercheschool, Zutphen, Neetherlands 26
Settembre – 9 ottobre 1998.
• International Seminar “Forensic Entomology”, Istituto di Medicina
Legale, Università di Bari, Bari, 12-14 novembre 1998.
• “Advanced Forensic Pathology Course”. Academy, Quantico, Virginia,
12-16 aprile 1999.
Ha svolto le seguenti attività di docenza:
• Corsi di perfezionamento “Scienze Criminalistiche”, Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, anni accademici 1995-96, 1996-97, 1998-
99 e 1999-2000.
• Corsi di medicina legale per gli uditori giudiziari nominati con D.M.
30/05/1996, e con D.M. 23.12.1997.
• Corso di perfezionamento “Odontostomatologia Forense”, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, anno accademico 2000-2001.
• Corso di aggiornamento per medici del Dipartimento di Salute Mentale.
ASL RM/G, 25 Maggio 2002.
Svolge attività di docenza, dal 1996, per il seguente personale della Polizia
di Stato:
• Videofotosegnalatori della Polizia Scientifica
• Istruttori di Tiro
• Personale delle sezioni indagini balistiche del Servizio Polizia
Scientifica
• Dattiloscopisti della Polizia Scientifica
• Direttori Tecnici Biologi
• Vice Commissari
• Ispettori e Sovrintendenti
• Personale del Servizio Centrale di Protezione
• Personale delle sezioni specializzate delle Squadre Mobili
• Medici
• Vice Revisori Tecnici della Polizia di Stato
• Tiratori Scelti
Introduzione del DR. GABRIELE SORDI
Giudice Coordinatore del Tribunale di Cassino Sezione Distaccata di Sora
Il tema dell’odierno convegno suscita particolare interesse in
considerazione sia del contributo fornito dall’investigazione scientifica, con
sempre maggior frequenza ed incisività, nei fatti di cronaca giudiziaria –
quelli negli ultimi anni portati a conoscenza del grande pubblico dagli
organi di informazione - sia delle innovazioni recentemente introdotte dal
legislatore nel sistema processuale penale.
E’ a tali modifiche ordinamentali che voglio brevemente richiamare
l’attenzione, giusto per rimarcare quanto accresciuto sia oggi il rilievo da
attribuirsi all’attività investigativa che possa essere in grado di fornire, poi,
all’organo giudicante riscontri oggettivi, massimamente, perciò, a quella
scientifica.
Già negli anni passati, infatti, l’esperienza processuale aveva evidenziato
come fosse poco saggio per l’inquirente affidarsi esclusivamente alla
ricerca, spesse volte affannosa, di elementi di prova solo testimoniali, con
inevitabile e non infrequente avvitamento su sé stesso del percorso
investigativo mirato alla ricostruzione dell’accadimento delittuoso,
soprattutto quando i medesimi sommari informatori erano ascoltati a
ripetizione, peggio se da diversi organi investigativi postisi in competizione
fra loro, sempre sulle medesime circostanze di fatto che, sol per l’effetto,
finivano per essere ogni volta riferite da quegli stessi soggetti in modo
alquanto diverso. Se tanto può dirsi oramai esperienza consolidata da
tempo quello stesso inquirente deve ora farsi carico degli effetti conseguiti
alle riforme delle norme di procedura.
Oggi gli elementi acquisiti oralmente, nella prodromica fase delle
indagini, possono letteralmente evaporare una volta sottoposti al vaglio
dibattimentale, senza lasciar traccia alcuna di sé nell’ambito di quanto
utilizzabile ai fini del giudizio.
E’ nota la modifica apportata, in linea con la riforma dell’art 111 della
Carta Costituzionale, all’art 500 del cpp, per cui , salva l’ipotesi – sempre
da dimostrarsi – di coartazione o subornazione, le dichiarazioni nel corso
dell’indagine rese in difformità da quanto riferito in aula dal teste possono
valere unicamente per saggiare la sua credibilità e giammai quali elementi
di prova , nemmeno ove confermate da altri analoghi: quanto erano state
frequenti, prima della riforma, le affermazioni di colpevolezza fondate
esclusivamente sulla pluralità di tali acquisizioni di sommarie informazioni
a fronte della reticenza dei testi, le une essendo state legittimamente
reputate di conforto alle altre.
Tanto è a dirsi similmente per il nuovo testo dell’art 195/4° cpp che fa
divieto agli organi di polizia giudiziaria di testimoniare de relato sul
contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni mediante loro
verbalizzazione; divieto certo non eludibile sol per il fatto che quella
verbalizzazione sia stata dimenticata nei casi prescritti dall’art 357 cpp.
La Suprema Corte ha oramai più volte evidenziato, parimenti,
l’inutilizzabilità ai fini del decidere delle dichiarazioni rese dai congiunti
dell’imputato che abbiano inteso avvalersi in aula della facoltà loro
concessa di non rispondere, e ciò persino quando tale facoltà, pur
correttamente loro preannunciata, essi non avessero voluto esercitare nel
corso delle indagini; tanto per l’impossibilità di ravvisare in simile materia
la ricorrenza di quei fatti e circostanze imprevedibili ostative alla
ripetizione dell’incombente istruttorio, le uniche a rendere possibile
l’acquisizione ai sensi dell’art 512 cpp.
Nel contempo , l’introduzione di opportune restrizioni all’ utilizzabilità di
elementi indiziari nel giudizio cautelare (finalmente il comma 1-bis
introdotto all’art 273 cpp avendo tolto valore, ai fini della ricorrenza delle
condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari , alle notizie
raccolte da anonimi informatori, imposto il conforto di altri elementi di
prova alle dichiarazioni accusatorie del correo o dell’imputato per reato
collegato, affermata l’inutilizzabilità delle intercettazioni irritualmente
acquisite); tali restrizioni ancor più evidenziano, se possibile, il rischio che
la misura cautelare applicata solo su dichiarazioni di sommari informatori,
e non anche su acquisizioni fattuali ed oggettive, possa poi apparire
ingiustificata quando quei testi rettifichino o comunque completino la
narrazione degli accadimenti una volta sottoposti all’esame in
contraddittorio.
Si intende agevolmente, allora, quanto risulti accresciuto l’interesse
dell’investigatore per il contributo che la scienza possa fornire alla sua
indagine.
Eppure, occorre rilevare che, in mancanza di validi canali informativi o di
occasioni come l’odierna, v’è il rischio che quel contributo non venga
acquisito già, e solo, per la giustificata ignoranza della sua concreta
possibilità.
In altre parole, penso sia oramai giunto il momento di instaurare e
diffondere , con un atteggiamento pragmatico ed allo stesso tempo
previdente, protocolli di indagine che suggeriscano agli inquirenti, polizia
giudiziaria e magistratura, i percorsi sui quali procedere, anche e se del
caso avvalendosi - al momento opportuno e potendosi rivolgere a precisi
indirizzi - dell’operato dei gruppi specializzati nell’investigazione
scientifica, lo sviluppo dell’indagine spesso essendo segnato da tempi di
intervento che non ammettono dilazioni.
Ecco, dunque, che oggi può risultare rischioso, a titolo d’esempio, affidare
all’esame autoptico una salma senza prima aver affiancato al medico
necroscopo personale che sappia eseguire i preventivi o contemporanei
rilievi su tracce microscopiche che, come certo ci spiegherà il dott Grande,
possono rilevarsi su superfici fino a qualche tempo fa ritenute
assolutamente incapaci di trattenerle.
Così come può comportare dispersione di quelle tracce presenti sul luogo
del delitto persino l’attività di prima ispezione eseguita pur in ossequio a
vecchi criteri di cautela.
Sull’argomento, infine, si innesta la recente disciplina dettata dalla legge n
397/00 in materia di indagini difensive.
In particolare, per quanto ci interessa, il disposto dei nuovi articoli 391
sexies, 391 septies, 391 decies del cpp che sanciscono il diritto per il
difensore e per i suoi ausiliari di accedere a luoghi, anche privati, al fine di
eseguire rilievi non solo grafici , planimetrici e fotografici ma anche
tecnici, nonché accertamenti tecnici anche non ripetibili.
Ebbene , a fronte delle corrispondenti, originarie, norme attributive dei
medesimi poteri in capo alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero già
accompagnati da idonee garanzie difensive – il dato normativo avendo
imposto all’inquirente di assicurare, pena l’inutilizzabilità del riscontro, il
contraddittorio nella fase di indagine a coloro che già, ed
indipendentemente dal dato formale dell’iscrizione del relativo nominativo
nel registro delle notizie di reato, avrebbero dovuto essere considerati
indagati – l’istituzione dei poteri investigativi difensivi, in prospettiva del
definitivo riconoscimento della condizione di parte processuale al pubblico
ministero, ha suscitato qualche ragionevole preoccupazione.
Mi riferisco al fatto, acutamente rilevato dai primi commentatori, che, se
ancor vale il potere/dovere della polizia giudiziaria di assicurare la
conservazione delle tracce del reato (art 354 cpp), così come scritte, le
citate nuove norme oggi sembrano consentire al difensore ed al suo
ausiliario, se per primi giungessero in luoghi ove esistano le tracce del
reato, di procedere ad
eseguire i rilievi , persino irripetibili, senza dover preavvisare gli organi di
indagine, semplicemente autorizzati ad assistervi ai sensi dell’art 391
decies/3° seconda parte; ben si comprende l’allarme che suscita tale
previsione di legge ove si tenga presente che è affermazione costante della
Corte di Cassazione quella per cui è rilievo tecnico la raccolta dei dati
materiali pertinenti al reato ed alla sua prova (il prelievo di un’impronta, di
una macchia di sangue, dei residui di polvere da sparo ecc.) mentre è
accertamento tecnico – sol questo, ove irrepetibile, imponendo al difensore
il preavviso al pubblico ministero – lo studio e l’elaborazione critica su
base tecnico scientifica di quei rilievi.
L’allarme , salva la dovuta considerazione per il ruolo spiegato dal
difensore, è palesemente connesso al rilievo, spesso decisivo, che
assumono modalità e perizia con le quali si recuperino le tracce al fine di
poterle poi studiare , tali da imporre, a nostro modesto avviso, un più
prudente impianto normativo.
A chiusura delle mie brevi osservazioni voglio rimarcare come l’auspicato
sempre più diffuso contributo dell’investigazione scientifica – dico questo
anche perché le cennate novità procedurali in ordine alla prova riguardano
indistintamente l’istruttoria ed il giudizio di qualsiasi reato, con riflessi
immediatamente percepiti dall’operatore in numerose fattispecie pur se non
all’attenzione del vasto pubblico – non illuda mai chi sia chiamato ad
argomentare e giudicare un caso processuale del fatto che egli possa
assumere gli elementi di prova scientifica senza dover operare il dovuto
vaglio del loro valore dimostrativo dell’innocenza o della colpevolezza,
secondo i generali canoni normativi imposti dalla procedura ed elaborati da
decenni di giurisprudenza.
Sempre più occorrerà, dunque, dialogare con chi sappia fornire contributo
scientifico alla soluzione del caso, ma ciò andrà fatto pretendendo dallo
specialista chiarezza espositiva circa le procedure e gli esiti della sua
indagine sì da poter poi esporre con pari chiarezza le ragioni dell’
assunzione nelle categorie giuridiche di quei dati e le conclusioni alle quali
si ritenga di dover pervenire.
Relazione del Dott. Antonio Grande
La moderna indagine medico legale e criminalistica. Suoi effetti
investigativi e procedurali.
La medicina legale, sin dall’origine del suo percorso evolutivo/formativo di
disciplina medica autonoma, si è caratterizzata per un duplice scopo,
ovvero quello di strutturare una propria dottrina scientifico-applicativa, e
fornire i più idonei strumenti di confronto tra la sfera cognitiva dalle
scienze bio-mediche e quella dalle scienze giuridiche.
La duplicità e peculiarità dello scopo, ed il metodo perfezionato per
perseguirlo, si resero subito evidenti soprattutto in relazione ai rapporti tra
gli esponenti delle bio-scienze e del diritto in ambito processuale.
Da ciò deriva un ulteriore impegnativo compito per la medicina legale
classica: non solo di fornire – in quanto disciplina delle bio-scienze - gli
strumenti scientifici per la giusta comprensione degli effetti biologici di un
fatto giuridicamente rilevante, ma anche di acquisire e verificare
costantemente le innovazioni tecnico-scientifiche – in quanto disciplina
aderente alle scienze giuridiche – al fine di comprovarne l’attendibilità e
proporle come possibili momenti di attualizzazione della legge.
In tale ottica può inquadrarsi la moderna indagine medico legale e
criminalistica, intesa come una disciplina, ed una serie di sue diramazioni,
che si basa su un metodo non nuovo – ovvero il rigorismo obiettivo - ma
estremamente efficace per verificare l’attendibilità delle innovazioni
tecnologiche applicate in ambito forense.
*****
Dalle settecentesche Questiones medicolegales dello Zacchia alla nascita,
nel 1902, della scuola di polizia scientifica di Roma ad opera del Prof.
Salvatore Ottolenghi, è trascorso ben più di un secolo, ed oggi un secolo
esatto ci divide dall’inizio della moderna investigazione scientifica italiana.
L’Ottolenghi, intuendo la necessità di ripartire multidisciplinarmente
l’indagine medico legale, creò il laboratorio di criminalistica, ponendo così
i presupposti per lo sviluppo delle discipline criminalistiche, od altrimenti
denominate scienze forensi.
A fronte di tale complessa, organica e sistematica ripartizione, un principio
rimase fermo nell’impostazione ottolenghiana: l’importanza del
sopralluogo giudiziario, ovvero del momento iniziale dell’indagine, e della
fondamentale attività medico legale svolta in quella sede, fonte di ogni
ulteriore approfondimento criminalistico, secondo lo schema:
Altrettanto fermamente, ed a fronte di pur impetuose evoluzioni
tecnologiche, un altro principio si è indiscutibilmente conservato tale in
tutta la sua validità: il metodo.
MMeettooddoo RRiicceerrccaa ddeellllee iinnffoorrmmaazziioonnii nneell lluuooggoo ddeell rreeaattoo
iinn mmooddoo llooggiiccoo,, ssiisstteemmaattiiccoo,, lleeggaallee ee sscciieennttiiffiiccoo
…… IIll rriittrraattttoo ppaarrllaattoo ddeell ssoopprraalllluuooggoo ((ppoorrttrraaiitt ppaarrlléé)) rraapppprreesseennttaa iill
ddooccuummeennttoo ppiiùù iimmppoorrttaannttee ddii ttuuttttoo ll’’iinnccaarrttaammeennttoo pprroocceessssuuaallee,, llaa bbaassee ddii
qquuaallssiiaassii aallttrraa iinnddaaggiinnee ddii ppoolliizziiaa ggiiuuddiizziiaarriiaa ppeerr ll’’aacccceerrttaammeennttoo ddeeii rreeaattii
ee llaa rriicceerrccaa ddeeii rreeii …… [[OOttttoolleenngghhii,, 11990011]]
SSoopprraalllluuooggoo
IINNDDAAGGIINNEE MMEEDDIICCOO LLEEGGAALLEE EE CCRRIIMMIINNAALLIISSTTIICCAA
AAuuttooppssiiaa
IInnddaaggiinnii ddii llaabboorraattoorriioo
Il metodo medico legale del “rigorismo obiettivo”, ovvero il modo secondo
cui svolgere l’indagine medico legale e criminalistica, è per sua natura
logico, sistematico e quindi scientifico, garantendo la legalità e pertanto
rappresentando a tutt’oggi l’elemento di raccordo tra la modernità
scientifica e l’applicazione del diritto in relazione a fatti biologici
produttivi di effetti giuridici.
Il metodo medico legale rappresenta il presupposto indispensabile per lo
svolgimento dell’attuale sopralluogo giudiziario, ove questo sia inteso
come:
““…… qquueell ccoommpplleessssoo ddii aattttiivviittàà aa ccaarraatttteerree sscciieennttiiffiiccoo cchhee hhaa ccoommee ffiinnee llaa
ccoonnsseerrvvaazziioonnee ddeelllloo ssttaattoo ddeeii lluuoogghhii,, llaa rriicceerrccaa ee ll’’aassssiiccuurraazziioonnee ddeellllee ccoossee
ee ddeellllee ttrraaccccee ppeerrttiinneennttii aall rreeaattoo,, uuttiillii ppeerr ll’’iiddeennttiiffiiccaazziioonnee ddeell rreeoo ee//oo ddeellllaa
vviittttiimmaa,, nnoonncchhéé ppeerr llaa ccoommppiiuuttaa rriiccoossttrruuzziioonnee ddeellllaa ddiinnaammiiccaa ddeellll’’eevveennttoo ee
ppeerr ll’’aacccceerrttaammeennttoo ddeellllee cciirrccoossttaannzzee iinn ccuuii eessssoo ssii èè rreeaalliizzzzaattoo,, aanncchhee iinn
rreellaazziioonnee aallllaa vveerriiffiiccaa ddeell ““mmoodduuss ooppeerraannddii”” ddeellll’’aauuttoorree ddeell rreeaattoo ……””
[[CCaarreellllaa PPrraaddaa ee TTaannccrreeddii,, 11999999]]
La più idonea finalizzazione dell’attività di sopralluogo – proceduralmente
individuato, come vedremo, nel cosiddetto accertamento urgente -, non può
che coincidere con l’applicazione del metodo che, anche mediante
l’applicazione di innovazioni scientifiche, consente il rilievo ordinato e
rigoroso di tutti gli elementi utili per l’indagine.
SSoopprraalllluuooggoo
iinnddaaggiinnee ddiirreettttaa cchhee ccoossttiittuuiissccee uunn mmeezzzzoo ddii rriicceerrccaa ddeellllaa pprroovvaa
NNOORRMMEE PPRRIINNCCIIPPAALLII
-- CCiirrccoollaarree 2244..77..11991100,, nn..11666677,, rreellaattiivvaa aaggllii aacccceerrttaammeennttii ddeeii rreeaattii..
-- CCooddiiccee ddii pprroocceedduurraa ppeennaallee..
aarrtt.. 5555 ((FFuunnzziioonnii ddeellllaa ppoolliizziiaa ggiiuuddiizziiaarriiaa))
aarrtt.. 224444 ((CCaassii ee ffoorrmmee ddeellllee iissppeezziioonnii))
aarrtt.. 334488 ((AAssssiiccuurraazziioonnee ddeellllee ffoonnttii ddii pprroovvaa))
aarrtt.. 335544 ((AAcccceerrttaammeennttii uurrggeennttii ssuuii lluuoogghhii,, ssuullllee ccoossee ee ssuullllee
ppeerrssoonnee.. SSeeqquueessttrroo))
aarrtt.. 335577 ((DDooccuummeennttaazziioonnee ddeellll’’aattttiivviittàà ddii ppoolliizziiaa ggiiuuddiizziiaarriiaa))
aarrtt.. 335599 ((CCoonnssuulleennttii tteeccnniiccii ddeell ppuubbbblliiccoo mmiinniisstteerroo))
aarrtt.. 336600 ((AAcccceerrttaammeennttii tteeccnniiccii nnoonn rriippeettiibbiillii))
aarrtt.. 337700 ((AAttttii ddiirreettttii ee aattttii ddeelleeggaattii))
-- CCooddiiccee ddii pprroocceedduurraa ppeennaallee -- nnoorrmmee ddii aattttuuaazziioonnee
aarrtt.. 111155 ((AAnnnnoottaazziioonnii ee vveerrbbaallii ddeellllaa ppoolliizziiaa ggiiuuddiizziiaarriiaa))
La recente introduzione di mezzi fisici, chimici ed informatici già in sede di
accertamenti urgenti, ad esempio per la fissazione dei luoghi e delle cose e
per la ricerca e fissazione delle tracce, soggiace comunque al criterio logico
del sopralluogo, ovvero ad una progressione dal generale al particolare, dal
basso verso l’alto, da destra verso sinistra, dall’avanti all’indietro, ecc. Solo
un approccio logico e sistematico, infatti, consente di ordinare
razionalmente i dati rilevati e di attribuire ad ogni traccia, anche nelle more
di accertamenti identificativi approfonditi, una giusta e congrua
collocazione nell’ambito dell’iter criminis.
L’approccio scientifico alla “scena del crimine”, consente ad esempio di
valorizzare al meglio le preziose indicazioni contenute nelle “tracce” per
eccellenza, ovvero le tracce di sangue. Quest’ultime infatti sono
potenzialmente foriere di significato investigativo sin dalla fase
dell’accertamento urgente, potendo la loro precisa individuazione,
collocazione e descrizione fornire già importanti elementi di indirizzo
investigativo. Nello schema seguente sono riassunti i momenti diagnostici
relativi alle tracce di sangue:
MMeettooddoo DDeessccrriizziioonnee oobbiieettttiivvaa ddeeii lluuoogghhii FFiissssaazziioonnee ddeeii lluuoogghhii DDeessccrriizziioonnee oobbiieettttiivvaa ddeellllee ccoossee FFiissssaazziioonnee ddeellllee ccoossee DDeessccrriizziioonnee oobbiieettttiivvaa ddeellllee ttrraaccccee FFiissssaazziioonnee ddeellllaa ttrraaccccee RReeppeerrttaazziioonnee tteeccnniicchhee ddii rriicceerrccaa,, eessaallttaazziioonnee ee pprreelliieevvoo
ddaall ggeenneerraallee aall ppaarrttiiccoollaarreeddaa ddeessttrraa vveerrssoo ssiinniissttrraa ddaallll’’aallttoo vveerrssoo iill bbaassssoo rraappppoorrttoo ddiimmeennssiioonnaallee
RRIILLIIEEVVII EEDD AACCCCEERRTTAAMMEENNTTII
SSUULLLLEE TTRRAACCCCEE DDII SSAANNGGUUEE DDiiaaggnnoossii ggeenneerriiccaa..
DDiiaaggnnoossii ssppeecciiffiiccaa..
CCllaassssiiffiiccaazziioonnee::
-- mmoorrffoollooggiiccaa ((pprroovveenniieennzzaa,, iinncclliinnaazziioonnee));;
-- ddiinnaammiiccaa ((ssttiimmaa ddeellllaa ddiissttaannzzaa;; ssttiimmaa ddeellll''aannggoolloo ddii iinncciiddeennzzaa));;
-- qquuaalliittaattiivvaa ((ttrraacccciiaa vveennoossaa oo aarrtteerriioossaa));;
-- qquuaannttiittaattiivvaa ((eennttiittàà))..
DDiiaaggnnoossii ccrroonnoollooggiiccaa..
DDiiaaggnnoossii mmeeddiiccoo lleeggaallee::
-- ccoommppaattiibbiilliittàà ttrraa lleessiioonnii eedd uubbiiccaazziioonnee eedd eennttiittàà ddeellllee ttrraaccccee;;
-- ccoommppaattiibbiilliittàà ttrraa uubbiiccaazziioonnee ddeellllee ttrraaccccee ee ddeell ccaaddaavveerree;; eecccc..))..
Il metodo medico legale dunque, consente con estrema precisione di
attribuire un significato ai rilievi ed agli accertamenti già in sopralluogo,
pur non esprimendosi in fase una interpretazione del dato. In sostanza una
descrizione ed una fissazione puntuale di tutto ciò che è presente sul luogo
e sulle cose all’interno di questo, suggerisce già, ma senza esprimerlo in
termini epicritici, il significato delle tracce ovvero di tutti gli elementi utili
per collegare il luogo e le cose alla vittima ed al reo.
Tale impostazione, peraltro, soddisfa il semplice ma più che logico assunto
di Locart (o teoria dell’interscambio), secondo il quale la finalità
speculativa del sopralluogo e quella di rilevare e acquisire le “tracce”
provenienti dalla vittima, dal reo e dall’ambiente di ritrovamento della
vittima stessa, anche in base alle fasi dinamiche che li hanno visto
interagire nella realizzazione del crimine:
L’approccio metodologico all’investigazione scientifica quindi si realizza,
potendosi ulteriormente, sviluppare nei successivi momenti d’indagine,
secondo le seguenti fasi:
RReeoo VViittttiimmaa
LLuuooggoo ee ccoossee
TTeeoorriiaa ddeellll’’iinntteerrssccaammbbiioo [[LLooccaarrdd]]
La modernità dell’indagine medico legale e criminalistica, quindi
non consta della mera applicazione di nuove modalità tecnologiche (basti
pensare alla possibilità di tipizzare geneticamente un individuo
dispondendo di pochi microlitri di sangue, ovvero alla possibilità di
comparare in tempi brevissimi un’impronta balistica con centinaia di altre
impronte rilevate su armi già oggetto di indagini giudiziarie), certamente di
indubbio contenuto tecnico-scientifico, ma soprattutto nella possibilità di
verificare ancora oggi, applicando un metodo “antico”, l’attendibilità o
meglio la probatorietà della tecnica scientifica di volta in volta applicata, e
delle sue risultanze.
Ciò è vero ancor di più nel caso di attività medico legali, ovvero di
accertamenti, effettuati già in sede di accertamento urgente - come ad
esempio la individuazione ed esaltazione di impronte digitali latenti sulla
cute della vittima – che si prospetta come vera innovazione nel panorama
dell’indagine medico legale moderna. In tal caso, a fronte di un nuovo e
IInnddaaggiinnee mmeeddiiccoo lleeggaallee
SSoopprraalllluuooggoo ggiiuuddiizziiaarriioo
AAuuttooppssiiaa
IIddeennttiiffiiccaazziioonnee EEppooccaa ddii mmoorrttee LLeessiivviittaa’’
AAnnaalliissii ddeellllee ttrraaccccee
RRii ccoo ssttrruu zziioo nnee
dovuto diritto della difesa, l’urgenza deve corrispondere pienamente con la
rigorosità scientifica, in modo da garantire comunque un risultato quanto
mai scevro da errori tecnico-applicativi e da soggettività interpretative
proprio perché ottenuto in una fase in cui il cosiddetto confronto (o
contradditorio) con le parti potrebbe non realizzarsi stante le esigenze
spazio-temporali e quali-quantitative delle fonti di prova oggetto del
sopralluogo.
*****
L’impostazione della medicina legale è costante anche nelle fasi successive
dell’indagine, ovvero nell’espletamento dei cosiddetti accertamenti tecnici,
ove l’autopsia configura il momento fondamentale sia per la verifica delle
ipotesi di sopralluogo, sia per l’approfondimento di evidenze d’interesse
criminalistico.
In tal senso le indagini balistiche, biologiche, chimiche e/o tossicologiche,
merceologiche, fisiche, ecc. consentono oggi di tradurre in forma specifica
e scientificamente corretta le indicazioni generali che derivano già dalla
fase del sopralluogo e della successiva autopsia.
All’indagine medico legale possono infatti seguire una serie di applicazioni
criminalistiche, concernenti “tracce” biologiche e non, secondo gli schemi
riassunti che seguono:
MMEEDDIICCIINNAA LLEEGGAALLEE
•• SSoopprraalllluuooggoo
•• IIddeennttiiffiiccaazziioonnee
•• TTaannaattooccrroonnoollooggiiaa
•• PPaattoollooggiiaa FFoorreennssee ((aauuttooppssiiaa))
•• OOddoonnttoossttoommaattoollooggiiaa FFoorreennssee
•• EEnnttoommoollooggiiaa FFoorreennssee
•• TToossssiiccoollooggiiaa FFoorreennssee
•• EEnnttoommoo--TToossssiiccoollooggiiaa FFoorreennssee
•• BBiiooggeenneettiiccaa FFoorreennssee
•• EEnnttoommoo--BBiiooggeenneettiiccaa FFoorreennssee
•• AAnnttrrooppoollooggiiaa FFoorreennssee
•• PPaalliinnoollooggiiaa FFoorreennssee
•• EEiiddoollooggiiaa FFoorreennssee
CCRRIIMMIINNAALLIISSTTIICCAA
•• IInnddaaggiinnii ssuu IImmpprroonnttee LLaatteennttii
•• IInnddaaggiinnii BBaalliissttiicchhee
•• IInnddaaggiinnii BBiioollooggiicchhee
•• IInnddaaggiinnii SSuu DDooccuummeennttii
•• IInnddaaggiinnii MMeerrcceeoollooggiicchhee ((FFiibbrree,, VVeerrnniiccii,, IInncchhiioossttrrii,, TToonneerr,, eecccc..))
•• IInnddaaggiinnii SSuu EEsspplloossiioonnii//IInncceennddii//RReessiidduuii ddeelllloo SSppaarroo
•• IInnddaaggiinnii FFoonniicchhee
•• IInnddaaggiinnii GGrraaffiicchhee
•• IInnddaaggiinnii ssuu TTeerrrreennii
•• IInnddaaggiinnii ssuu UUtteennssiillii//IImmpprroonnttee ddii CCaallzzaattuurree,, eecccc..
•• IInnddaaggiinnii IInnffoorrmmaattiicchhee
• FFoottooggrraaffiiaa SSppeecciiaallee,, VViiddeeoo--IInntteelllliiggeennccee
Il metodo proprio della medicina legale, basandosi sulla rigorosa
osservazione di realtà d’indagine, è applicato anche da altre branche
scientifiche forensi, consentendo ancora oggi di valutare e verificare, in
fase di interpretazione, l’attendibilità delle risultanze derivanti
dall’applicazione delle tecniche scientifiche più moderne sia in sede di
accertamento urgente (come già detto) che di successivi accertamenti
tecnici: dalla stima dell’poca della morte alla valutazione delle traiettorie e
della dinamica criminosa, dall’esame dei residui dello sparo alla
tipizzazione dei polimorfismi del DNA, dalla individuazione ed esaltazione
delle impronte latenti alla ricostruzione delle impronte digitali da cadavere
in pessimo stato di conservazione.
Riguardo alle attività tecniche medico legali successive al sopralluogo
l’autopsia rappresenta certamente un passaggio importante. L’autopsia,
analogamente al sopralluogo, nel corso del quale di fatto ha inizio, è un atto
medico mediante il quale si accerta lo stato del cadavere, indifferibile e
”non fattibile che una sola volta“, dunque irripetibile perché – stanti le sue
finalità ed a causa dei fenomeni naturali ed inevitabili - se fosse differito
nel tempo non avrebbe più la stessa attendibilità probatoria, con
conseguente potenziale alterazione del suo valore probatorio.
AAUUTTOOPPSSIIAA GGIIUUDDIIZZIIAARRIIAA
AAttttoo tteeccnniiccoo ddeellll’’iinnddaaggiinnee ddiirreettttaa
cchhee ccoossttiittuuiissccee uunn mmeezzzzoo ddii rriicceerrccaa ddeellllaa pprroovvaa
IIssppeezziioonnee eesstteerrnnaa
EEssaammii ssttrruummeennttaallii
RReeppeerrttaazziioonnee
EEssaammee iinntteerrnnoo
PPrreelliieevvoo ddii ppaarrttii ddii ccaaddaavveerree
AAnnaalliissii ddii llaabboorraattoorriioo
NNoorrmmee
CCiirrccoollaarree 3300..66..11991100,, nn.. 11666655,, rreellaattiivvaa aaggllii aacccceerrttaammeennttii ddeeii
rreeaattii..
CCooddiiccee ddii pprroocceedduurraa ppeennaallee..
aarrtt.. 335599 ((CCoonnssuulleennttii tteeccnniiccii ddeell ppuubbbblliiccoo mmiinniisstteerroo))
aarrtt.. 336600 ((AAcccceerrttaammeennttii tteeccnniiccii nnoonn rriippeettiibbiillii))
CCooddiiccee ddii pprroocceedduurraa ppeennaallee -- nnoorrmmee ddii aattttuuaazziioonnee
aarrtt.. 111166 ((iinnddaaggiinnii ssuullllaa mmoorrttee ddii uunnaa ppeerrssoonnaa ppeerr llaa qquuaallee
ssoorrggee iill ssoossppeettttoo ddii rreeaattoo)):: ““11.. SSee ppeerr llaa mmoorrttee ddii uunnaa ppeerrssoonnaa
ssoorrggee ssoossppeettttoo ddii rreeaattoo,, iill pprrooccuurraattoorree ddeellllaa RReeppuubbbblliiccaa
aacccceerrttaa llaa ccaauussaa ddeellllaa mmoorrttee ee,, ssee lloo rraavvvviissaa nneecceessssaarriioo,, oorrddiinnaa
ll’’aauuttooppssiiaa sseeccoonnddoo llee mmooddaalliittàà pprreevviissttee ddaallll’’aarrtt.. 336600 ddeell
CCooddiiccee oovvvveerroo ffaa rriicchhiieessttaa ddii iinncciiddeennttee pprroobbaattoorriioo ,, ddooppoo aavveerr
ccoommppiiuuttoo llee iinnddaaggiinnii ooccccoorrrreennttii ppeerr ll’’iiddeennttiiffiiccaazziioonnee..
TTrraattttaannddoossii ddii ppeerrssoonnaa ssccoonnoosscciiuuttaa,, oorrddiinnaa cchhee iill ccaaddaavveerree ssiiaa
eessppoossttoo nneell lluuooggoo ppuubbbblliiccoo aa cciiòò ddeessiiggnnaattoo ee,, ooccccoorrrreennddoo,, ssiiaa
ffoottooggrraaffaattoo;; ddeessccrriivvee nneell vveerrbbaallee llee vveessttii ee ggllii ooggggeettttii rriinnvveennuuttii
ccoonn eessssoo,, aassssiiccuurraannddoonnee llaa ccuussttooddiiaa.. ……””
Durante ed a seguito dell’autopsia giudiziaria, il medico legale compie una
serie di rilievi ed accertamenti indirizzati alla definizione di classiche
problematiche quali l’identificazione del cadavere, la diagnosi di epoca
della morte, la diagnosi di causa ma soprattutto di mezzo produttore del
decesso, la dimostrazione dell’interazione mezzo-lesione.
L’identificazione medico legale consta classicamente di una serie di rilievi
afferenti diverse discipline forensi.
LLaa ddiiaaggnnoossii ddii eeppooccaa ddeellllaa mmoorrttee,, bbaassaattaa ssuullllaa tteemmppeessttiivvaa ee ppuunnttuuaallee
ddeeffiinniizziioonnee ddeelllloo ssttaattoo ddeellll’’aallggoorr,, ddeell rriiggoorr ee ddeell lliivvoorr mmoorrttiiss eeffffeettttuuaattaa iinn
sseeddee ddii ssoopprraalllluuooggoo,, ssii ggiioovvaa ddeellllee iinnddiiccaazziioonnii ssccaattuurreennttii ddaallllaa nneeccrrooppssiiaa
ssoopprraattttuuttttoo iinn tteerrmmiinnii ddii vveerriiffiiccaa ddeellllaa ccoonngguurriittàà ddeellll’’eevvoolluuzziioonnee ddeeii
ffeennoommeennii ppoosstt--mmoorrttaallii rriissppeettttoo aa qquuaannttoo oosssseerrvvaattoo iinn sseeddee ddii aacccceerrttaammeennttoo
uurrggeennttee,, eedd aanncchhee iinn tteerrmmiinnii ddii eevveennttuuaallii aapppprrooffoonnddiimmeennttii ddii llaabboorraattoorriioo,,
tteessii aadd eessaallttaarree aallccuunnee ccoommppoonneennttii ccaaddaavveerriicchhee oodd eexxttrraaccaaddaavveerriicchhee
iinnddiiccaattiivvee ddeell tteemmppoo ttrraassccoorrssoo ddaall ddeecceessssoo ((ssttuuddiioo ddeellllee vvaarriiaazziioonnii
qquuaannttiittaattiivvee ddeeggllii eelleettttrroolliittii ee ddii ssoossttaannzzee oo mmoolleeccoollee ddiivveerrssee nneeii lliiqquuiiddii
oorrggaanniiccii,, ssttuuddiioo ddeeggllii iinnsseettttii pprreesseennttii ssuull ccaaddaavveerree,, vvaalluuttaazziioonnee qquuaannttiittaattiivvaa
ee ttooppooggrraaffiiccaa ddeellllaa ccoonnttrraattttiilliittàà mmuussccoollaarree rreessiidduuaa,, eecccc..))..
LLaa ddiiaaggnnoossii ddii ccaauussaa,, mmaa ssoopprraattttuuttttoo ddii mmeezzzzoo pprroodduuttttoorree ddeellllaa mmoorrttee ddeevvee
ttrroovvaarree iinnffiinnee ppiieennaa ssooddddiissffaazziioonnee nneellll’’aapppprrooffoonnddiittoo ssttuuddiioo aauuttooppttiiccoo ddeellllee
lleessiioonnii ssiiaa ddaall ppuunnttoo ddii vviissttaa ddeellllaa lloorroo eesspprreessssiioonnee ccuuttaanneeaa ssiiaa ssuull vveerrssaannttee
ANTROPOLOGIADNA
DATTILOSCOPIAANATOMIA
RADIOLOGIA
ODONTOLOGIA
IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEEMMMEEEDDDIIICCCOOO---LLLEEEGGGAAALLLEEE
ddeellllaa lloorroo iinncciiddeennzzaa iinnttrraaccoorrppoorreeaa.. CCiiòò ccoonnsseennttee ssppeessssoo ddii ddeeffiinniirree ccoonn
pprreecciissiioonnee qquueellllaa iinntteerraazziioonnee mmeezzzzoo--lleessiioonnee cchhee ssii pprroossppeettttaa,, uunniittaammeennttee
aallllee iirrrriinnuunncciiaabbiillii iinnddiiccaazziioonnii ddeell ssoopprraalllluuooggoo,, ccoommee ffoonnddaammeennttaallee
ppaassssaaggggiioo ppeerr llaa ccoossiiddddeettttaa rriiccoossttrruuzziioonnee ddeell ffaattttoo..
******
CCoonncclluuddeennddoo llaa mmooddeerrnnaa iinnddaaggiinnee mmeeddiiccoo lleeggaallee ee ccrriimmiinnaalliissttiiccaa,, aa ffrroonnttee
ddii uunn mmeettooddoo aannttiiccoo,, mmaa eessttrreemmaammeennttee aattttuuaallee,, ee ddii uunn iinnnneeggaabbiillee
aavvaannzzaammeennttoo tteeccnnoollooggiiccoo iinn aammbbiittoo ffoorreennssee,, nnoonn ppuuòò cchhee bbaassaarrssii ssuuii
sseegguueennttii pprriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii::
IInn ttaallee pprroossppeettttiivvaa,, eedd aavvuuttoo rriigguuaarrddoo ssiiaa ddeellll’’aattttiivviittàà ppiiùù pprroopprriiaammeennttee ddii
ssoopprraalllluuooggoo cchhee ddeellll’’aattttiivviittàà ppiiùù ccllaassssiiccaammeennttee mmeeddiiccoo lleeggaallee,,
ll’’iinnvveessttiiggaazziioonnee sscciieennttiiffiiccaa ffoonnddaa llaa pprroopprriiaa rriiggoorroossiittàà ee qquuiinnddii aatttteennddiibbiilliittàà,,
ssuullllee qquuaattttrroo lliinneeee ooppeerraattiivvee rriippoorrttaattee nneelllloo sscchheemmaa cchhee sseegguuee..
IINNDDAAGGIINNEE MMEEDDIICCOO LLEEGGAALLEE EE CCRRIIMMIINNAALLIISSTTIICCAA
•• EE’’ bbaassaattaa ssuull mmeettooddoo sscciieennttiiffiiccoo ee ssuull rriiggoorriissmmoo oobbiieettttiivvoo.. •• PPuuòò ccoonnssttaarree ddii aacccceerrttaammeennttii uurrggeennttii,, eesseegguuiittii iinn mmooddoo
sscciieennttiiffiiccoo,, ssiisstteemmaattiiccoo ee lleeggaallee.. •• CCoonnssttaa ddii aacccceerrttaammeennttii tteeccnniiccii llaa ccuuii aatttteennddiibbiilliittàà ddeevvee eesssseerree
vveerriiffiiccaabbiillee.. •• PPuuòò ffoorrnniirree iinnddiiccaazziioonnii pprreelliimmiinnaarrii iinn ffaassee ddii ssoopprraalllluuooggoo.. •• DDeevvee ffoorrnniirree uunnaa ddiiaaggnnoossii ddii cceerrtteezzzzaa oo ddii aallttaa pprroobbaabbiilliittàà,,
oovvvveerroo ddii eesscclluussiioonnee..
DIBATTITO
Il Dr. Gabriele Sordi Giudice Coordinatore del Tribunale di Cassino
Sezione Distaccata di Sora , dirige il dibattito che segue l’interessante
relazione:
Intervento dell’ AVV. ALESSANDRA BALDASSARA
Il metodo medico legale si distingue storicamente per il suo rigorismo
obiettivo. In cosa consiste, in termini applicativi, questo metodo e quali
sono i benefici, per la successiva valutazione medico legale e la
conseguente attendibilità processuale, che la capacità di rilievo oggettivo
produce soprattutto in contrapposizione all’interpretazione soggettiva?
DR. ANTONIO GRANDE
Sostanzialmente è la domanda che un po’ riassume una parte di quella che
è la parte dottrinale di quello di cui abbiamo discusso questa sera. Il
OOBBIIEETTTTIIVVII DDEELLLLAA PPOOLLIIZZIIAA SSCCIIEENNTTIIFFIICCAA
•• RRiissppeettttoo rriiggoorroossoo ddeell mmeettooddoo
•• VVaalluuttaazziioonnee eedd iinnttrroodduuzziioonnee ddii nnuuoovvee tteeccnnoollooggiiee •• QQuuaalliiffiiccaazziioonnee ee aaggggiioorrnnaammeennttoo ddeell
••• GGaarraannzziiaa ppeerr ll’’iinnvveessttiiggaazziioonnee ddiirreettttaa
rigorismo obiettivo fondamentalmente consiste nella capacità di descrivere.
Sembra una stupidaggine ma in realtà è così. La parte descrittiva in
medicina legale è fondamentale così come è fondamentale nell’ambito
della indagine scientifica diretta. Descrivere significa sostanzialmente
raffigurare una realtà così come si presenta davanti agli occhi. E’ ovvio che
questo significa anche supportare la descrizione, come abbiamo detto in
precedenza, con i rilievi fotografici, video riprese, ma sostanzialmente la
descrizione. Questo principio è applicabile a quello che riguarda anche fasi
diverse dell’attività dell’ attività medico-legale, cioè non soltanto una
descrizione mera a se stessa nell’ambito del sopralluogo oppure
nell’ambito dell’autopsia, ma è anche un rigorismo obiettivo di tipo
culturale quando c’è la fase di valutazione. Quindi il rigorismo obiettivo si
contraddistingue anche nella fase critica. Per esempio se io interpreto e
debba interpretare un rilievo oggettivo con una o due variabili, quindi una o
due conoscenze scientifiche, debbo comunque sempre accertarmi di quale è
quella che è più frequente e quale è quella meno frequente; debbo
comunque sempre dare maggior valore a quella che è più frequente. Questo
è il rigore, un rigore esasperato per certi versi ma questo è il rigore.
Intervento dell’AVV. MARILENA VOZZA
Questa è una domanda di carattere generale:
La medicina legale viene vista come la base portante della moderna
criminalistica. In che modo questa disciplina è stata capace di distinguersi
dall’indagine “indiretta” ovvero la classica indagine di Polizia – e come ha
saputo disciplinare la ripartizione e l’evoluzione, in varie branche
disciplinari, delle investigazioni scientifiche con particolare riferimento alle
scienze base da cui queste ultime derivano.
Avrei da porle ora anche una domanda più particolare:
Se è possibile specificare con esattezza quale pistola sia stata utilizzata per
uccidere un uomo quando il cadavere sia sottoposto ad autopsia più di sei
mesi dopo l’uccisione e quando il proiettile abbia attraversato solo parti
molli del corpo e non le ossa, entrando ed uscendo.
DR. ANTONIO GRANDE
La seconda è una bella domanda!!
La prima domanda fondamentalmente si riconduce ad un fatto. La difficoltà
dell’indagine criminalistica e dell’indagine giudiziario in generale oggi è
sostanzialmente una, cioè quella di far coincidere, collimare due fonti di
informazione che sono assolutamente diverse fra loro e che coincidono con
la indagine diretta ed indiretta. Tutto ciò che è indiretto è sostanzialmente
un’informazione riferita, che siano spontanee dichiarazioni, che siano
interrogatori qualsiasi, cosa vogliate . Sta di fatto che sono delle cose che si
riferiscono. Si riferiscono in base a delle percezioni, oppure in base
all’esperienza, certe volte anche in base a delle interpretazioni sensoriali,
comunque sono cose riferite. La indagine diretta cioè le informazioni
scientifiche sono un’altra cosa. Credo che su questo abbiamo parlato
abbastanza questa sera. Cioè debbono essere dei dati oggettivi precisi.
Allora il compito ingrato dell’investigatore è quello di dover far coincidere
queste due cose. Cioè dover far incastrare i dati non oggettivi, non
scientifici con i dati scientifici. Ecco, in questo la medicina legale imposta
un metodo talmente rigoroso per cui se l’investigatore ha dei dubbi non
certo può averli sul dato scientifico, ce li deve avere sull’altro. E badate
bene, ci sono un’infinità di casi in cui, vi faccio un esempio così si
chiarisce la domanda e chiarite le idee voi.
Ci sono numerosi casi in cui il medico legale interviene, dice: “questo
soggetto è morto tra le 6 e le 12 ore”. Arriva l’investigatore, il carabiniere,
il poliziotto, guardia di finanza, chi sia e dice: “Ma dottore, ma veramente
la signora ha detto che ha sentito strillare un’ora fa”. Le alternative sono
due: il medico legale torna indietro, tradisce il metodo e dice: “Beh, sa, in
effetti , in fin dei conti….!”, Mente!, mente perché sta modificando
un’interpretazione della valutazione di dati oggettivi e si adegua su questa
posizione. Gli può dire bene come gli può dire male. Nel 95% dei casi gli
dice male!
La seconda alternativa è dire: “Può dire quello che vuole, la scienza dice
questo!” Ma non sempre la scienza è verità, nel senso che la scienza dà
delle dimostrazioni che possono non coincidere con il momento
cronologico. Questo è vero, ma per questo motivo io non devo spacciare il
dato scientifico per il dato non scientifico. Su questo non ci sono dubbi.
La seconda domanda è un po’ complicata. Partendo da l presupposto che il
soggetto viene attinto da un colpo di arma da fuoco e che il colpo d’arma
da fuoco non viene ritenuto, quindi il colpo attraversa il corpo, noi abbiamo
sostanzialmente la impossibilità materiale di stabilire non solo quale arma è
che ha sparato ma quale colpo abbia attraversato il corpo. Quindi, la prima
cosa che si può fare è cercare di capire se più o meno si può approssimare
un calibro cioè la grandezza del proiettile. Questo a volte è possibile, a
volte non è possibile. Dipende da una serie di fattori. Un aiuto indiretto lo
possono dare determinate indagini che sono volte all’individuazione
eventuale di residui dello sparo. Badate bene, un conto è residuo dello
sparo, un conto è residuo di combusto, cioè quello che viene considerato
effetto secondario, tanto per essere chiari. Avete visto che dall’arma esce
una serie di robaccia . In questa robaccia ci sono alcuni frammenti di
polvere, cioè la carica di lancio, quella che sta nel bossolo, che serve a far
partire il proiettile, che vengono proiettati , sputati fuori dall’arma come se
fossero dei piccoli proiettili. Quelli non servono a niente! La carica di
lancio viene fatta deflagrare da una capsula, che è una piccola capsulina
che sta sul fondo del bossolo che si chiama “primer” .
All’interno di questa capsula ci sono delle sostanze particolari. In genere
sono degli stifnati, piombo, stagno, cose di questo genere. Queste sostanze
detonano, quindi è una detonazione vera e propria che a sua volta fa
deflagrare la carica di lancio. Essendo una detonazione certe volte succede
che parte di questi residui, cioè di questo materiale si attacca al proiettile,
cioè al sedere del proiettile, tanto per essere chiari e attraversando il
proiettile, il corpo umano, può lasciare traccia di questi residui nel corpo
della vittima. Allora bisognerebbe andare ad esaminare tutto il tramite cioè
tutta la ferita intracorporea, sia l’entrata, sia l’uscita e capire se ci sono
questi tipi di residui. Se ci sono questi tipi di residui si può più o meno
accennare al fatto che, se ci sono, è un colpo che è stato esploso da un tipo
di proiettile di un certo tipo, cioè da un proiettile con una percussione
centrale , quindi che aveva un fondello e si può anche accennare alla
grande famiglia di cartucce nelle quali il “primer” è composto da quei
componenti.
Di più non si può dire!
Intervento dell’AVV. VALERIA FRANCHI
Dunque, dalla sua relazione è emerso che l’individuazione e l’acquisizione
tempestiva, non tardiva di tutti gli elementi necessari per l’individuazione e
la definizione di quelli che lei ha definito iter criminis e modus operandi
sono il punto di partenza fondamentale per un’investigazione che sia poi
efficace e decisiva. Posta questa premessa, io vorrei chiederle quale è la
valenza del sopralluogo giudiziario di cui peraltro ha già in maniera molto
esauriente parlato e in che misura è importante l’intervento del medico
legale in questa fase, proprio nella fase del sopralluogo giudiziario in
termini di accertamento tecnico urgente ed irripetibile.
DR. ANTONIO GRANDE
Questa è un po’ la domanda di sintesi su quello che riguarda il sopralluogo.
L’accertamento urgente, lo accennava il Giudice prima, è di per sé una fase
un po’ particolare. Cioè è una fase che in realtà è un mezzo di prova ma
fino ad un certo punto nel senso che potrebbe non esserlo ma lo è nel
momento in cui si limita a un rilievo oggettivo. Cioè è un mezzo di prova
nel momento in cui può essere e diventare prova il fatto di dire: “Io in
quell’ambiente ho trovato una pistola”. E su questo non c’è dubbio perché
la pistola sta li. Io l’ho documentata, l’ho raccolta, l’ho evidenziata, l’ho
conservata, in un certo modo. Dire, poi : “Io ho raccolto una pistola e
questa è la pistola che ha sparato”, già non è più un mezzo di prova, perché
è un’interpretazione quindi diciamo che in linea di massima l’accertamento
urgente classico si limita a questo.
Quindi, la valenza dell’accertamento urgente come fonte di prova e quindi
come mezzo di prova è limitata a questo, all’interpretazione o non
interpretazione. In che cosa differisce l’attività medico-legale. L’attività
del medico legale differisce sostanzialmente per due cose. La prima è che
come vi accennavo è un’attività che può prevedere una valutazione. E può
prevedere una valutazione su che cosa? Secondo punto, su dei fatti che
possono essere demandati e non soltanto perché debbono essere raccolti e
portati via e poi analizzati successivamente, ma perchè sono cose che
scompaiono, cioè sono cose che non esistono più dal momento in cui si
passa dalla fase dell’accertamento urgente alla fase dell’accertamento
dell’attività tecnica vera e propria. Allora se io non svolgo
quell’accertamento in quel momento io non ho più la possibilità di fare
l’accertamento. E’ diverso dal dire “…perché tu hai fatto il prelievo del
residuo dello sparo in sopralluogo e lo potevi fare in un secondo momento
perché rimaneva lì dove stava”. Io se non prendo la latente sulla pelle lì,
non la prendo più. Quindi non esiste la fase del contraddittorio perché non
c’è il tempo per fare il contraddittorio. Se un domani ci fosse un sistema, io
me lo auguro perché sinceramente il confronto, a prescindere dalle
posizioni processuali o comunque dalla processioni della indagine
preliminare, è sempre favorevole, è sempre positivo anche con il collega
della difesa. Se dovesse esistere un momento in cui l’urgenza fosse
condivisa anche dalla difesa, ben venga!. Diventerebbe un accertamento
tecnico. Non è un problema, ma il problema è e comunque sussiste non
solo in relazione alla urgenza cronologica ma anche alla qualità. Se io lo
faccio adesso lo faccio, se io lo faccio fra cinque minuti non lo faccio
perché non c’è più. Questa è la valenza medico-legale. Poi è ovvio che
l’impostazione professionale è un po’, diciamo, ordinativa di quella che è
un’attività di sopralluogo. Credo che abbiate capito che se il sopralluogo
esiste nel caso dell’omicidio volontario esiste perché esiste la medicina
legale. Perché se non fosse esistita la medicina legale non sarebbe esistito il
sopralluogo. Tant’è che non si è mai verificato in nessun paese del mondo
che sia nata prima la squadra della scientifica e poi siano nati i medici
legali. E’ sempre stato il contrario. Ed è anche naturale! Sono sempre
esistiti i giudici, sono sempre esistiti i medici ed ad un certo punto si è
sviluppata una struttura grossa, complessa, articolata, tecnologicamente
avanzata che cerca di, diciamo, di completare il lavoro del medico legale
anche per delle attività che non sono più biologiche ma che sono
extrabiologiche, cioè lo studio dell’ambiente, delle cose all’interno
dell’ambiente e quant’altro.
Intervento della Prof.ssa ANNA CARLA CERRONE
Il contesto della mia domanda è grossomodo lo stesso. In particolare
volevo chiedere quali sono i collegamenti esistenti tra i rilievi medico-
legali effettuati in sede di accertamenti urgenti e le risultanze dell’autopsia
ovvero di un accertamento tecnico non ripetibile che come tale e
contrariamente alla fase del sopralluogo presuppone spesso un confronto
con altro rappresentante tecnico delle parti processuali diverse dal Pubblico
Ministero in specie la difesa?
DR. ANTONIO GRANDE
Qui il discorso si riallaccia un po’ a quello che abbiamo detto prima però le
rispondo in una maniera diciamo concreta. Facciamo un esempio pratico ed
è uno degli esempi che capita più spesso e oltretutto capita e riguarda anche
la Polizia scientifica in generale adesso che siano i Carabinieri o Polizia di
Stato. Quando parlo di Polizia Scientifica parlo in generale di Polizia
Giudiziaria che svolge attività scientifica. Spesso e volentieri la difesa,
giustamente, fa rilevare che un certo tipo di annotazione sul fascicolo dei
rilievi tecnici, quindi, sul fascicolo del sopralluogo è discorde con quello
che riporta il medico legale nella sua autopsia e quindi nella sua relazione
tecnica, quindi nella sua consulenza tecnica. Ora, questo atteggiamento può
essere condivisibile e non condivisibile. Se è condivisibile significa che io
comunque avvaloro anche quello che è riferito nell’accertamento urgente.
Se non è condivisibile significa comunque che l’accertamento urgente non
ha valore e quindi io devo leggere solo quello che dice il medico legale in
accertamento tecnico non ripetibile e quindi come tale fino a prova
contraria svolto con la partecipazione della difesa. Il problema però qual è.
E’ che il medico legale in autopsia vede una certa cosa e in accertamento
urgente invece ne ha visto un’altra. Allora le cose sono due, o valorizzo
entrambi e quindi è giustificata la domanda della difesa: “Ma perché lei ha
scritto, ha detto, 8 o 12 ore in sopralluogo e poi in autopsia dice sono
passare 36 ore?”. E’ giusto perché c’è una incongruenza. Allora, e finiamo,
se il sopralluogo c’è e l’autopsia inizia dal sopralluogo significa che
l’autopsia è una conferma, non è una scoperta, è una conferma
dell’evoluzione, parlando di epoca della morte, è una conferma
dell’evoluzione dei fenomeni post-mortali che sono stati individuati e
collocati in un certo ambito temporale e il sopralluogo e che
omogeneamente e concordemente si ritrovano in un altro ambito temporale
in autopsia. Questo è il concetto.
Intervento dell’AVV. LUIGI GIULIANO
Volevo fare questa domanda. Le indagini medico legali e, più in generale,
criminalistiche, hanno recentemente goduto di una sostanziale evoluzione
tecnologica, soprattutto in ambito di biologia molecolare. In che modo
l’applicazione forense di metodologie e tecniche scientifiche – spesso
mutuate da diversi settori scientifici di applicazione – è verificabile, nel
senso delle garanzie di attendibilità che queste possono offrire sia nelle fasi
di acquisizione, gestione e trattazione dei reperti ed elaborazione dei
risultati.
DR. ANTONIO GRANDE
Questo è un problema abbastanza complesso nel senso che, cioè lo
risolvono con poche parole ma che come tutte le cose, come tutte le attività
molto particolari, molto sofisticate, se volete, il punto dolente di una
attività tecnologicamente avanzata è la procedura. E come spesso si dice:
“Il processo cade sulla procedura e non cade sui fatti di sostanza”, cioè nel
senso che la difesa certe volte ha ragione sulla procedura perchè non è stata
rispettata la procedura e non sui fatti sostanziali. Io condivido fino ad un
certo punto questa cosa, perché è sminuente sia la difesa sia quello che è
stato fatto in procedura. Il problema della biologia molecolare quindi delle
tracce, delle repertazioni generali è un problema scientifico anche qui, c’è
poco da fare. E’ un problema scientifico che va avanti con il progresso
scientifico . Allora, dieci anni fa non c’era bisogno che l’accertamento che
prevedeva la repertazione di tracce biologiche fosse effettuato da un
soggetto che portava una mascherina. Dieci anni ci sono voluti per capire
che oggi bisogna fare il prelievo con la mascherina perché c’è la possibilità
della contaminazione e dieci anni fa non si sapeva quanto incidesse la
contaminazione, oggi si sa che c’è la contaminazione che incide sul
risultato non già falsando il DNA ma sostanzialmente non facendo venire
positiva l’indagine. Cioè determinando una impossibilità di estrazione del
DNA. Allora non è una questione di procedura che è meno importante della
sostanza, è una questione di atto scientifico. L’atto scientifico, mano a
mano che va avanti la conoscenza e che quindi si roda un protocollo in
modo tale da garantire il risultato finale deve essere sfruttato con criterio
scientifico. Il criterio scientifico inizia con l’osservazione della traccia e
finisce con la stampa del risultato del polimorfismo. Dalla a) alla z) è
sempre metodo scientifico.
Intervento dell’AVV. SANTINA D’ERAMO
La domanda riguarda l’epoca della morte in base a tutte quante quelle che
sono le recenti conoscenze tecnologiche, medico scientifiche. Quali sono
effettivamente poi le possibilità che la medicina legale ha di determinare
l’esatto momento in cui si verifica la morte di un soggetto, quali sono le
tecniche che utilizza.
DR. ANTONIO GRANDE
Questa è una domandaccia!
Per fare una analogia con una figura procedurale l’unico modo per dire con
certezza quando è morta una persona è coglierla in flagranza di reato, cioè
vederla morire. In realtà trascorso questo momento esprimersi in termini di
certezza è assolutamente non scientifico.
La rigidità cadaverica, cioè il famoso “rigor” e l’addecremento termico cioè
“l’algor mortis” sono sostanzialmente i cardini di questa diagnosi. Oggi
come oggi in più ci sono un paio di cose che si possono fare. Per esempio,
e questo è un esempio di accertamento urgente medico legale, si può fare
un prelievo dell’umor vitreo, cioè del liquido entroculare, perché
all’interno dell’umor vitreo c’è una serie di cose sostanzialmente elettroliti
tra cui il potassio che sembrerebbe abbastanza attendibile nella sua crescita
post-mortale e qualche rara volta si riesce, si prova almeno, a valutare la
residua contrattilità muscolare cadaverica. Sappiate che la morte è un
momento scientifico non definitivo nel senso che anche se si ha arresto
delle tre funzioni, nervosa-cardiovascolare e respiratoria, in realtà una serie
di altre attività continuano. Quindi, in realtà il momento morte non è fissato
al minuto. Esiste una contrattilità neuromuscolare che persevera, che
continua per diversi minuti, certe volte anche per una o due ore. Allora se si
dovesse intervenire molto precocemente anche la valutazione della
presenza ancora di attività neuromuscolare, ovviamente stimolata, può
essere un’ulteriore elemento per affinare se volete questo rebus. In ogni
caso è un’espressione di intervallo di tempo. Diffidate dal medico legale
che vi dice : “E’ morto alle 7, 12 “, diffidate…!
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