CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO 240714 misure di... · ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario presenti nei siti, ... limiti
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Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
COMACCHIO 44022 – C.so G. Mazzini n. 200 – Tel 0533/314003 – Fax 0533/318007
c.f. 91015770380 P.IVA 01861400388 – e-mail: parcodeltapo@parcodeltapo.it
________________________________________________________________________________
COMITATO ESECUTIVO _______________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE N. 65
SEDUTA DEL 24/07/14
L’anno duemilaquattordici addì giovedì 24 del mese di luglio alle ore 15.00 si è riunito,
regolarmente convocato presso la sede del Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del
Po, C.so G. Mazzini n. 200 in Comacchio, il Comitato Esecutivo.
Assiste il Dirigente, Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco, la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Presenti Assenti
Sig. Massimo Medri X
Sig. Alberto Lealini X
Sig. Francesco Paesanti X
Sig.ra Mara Roncuzzi X
Sig.ra Marcella Zappaterra X
Essendo presenti n. 3 componenti del Comitato Esecutivo, la seduta è dichiarata valida e il
Comitato Esecutivo procede ad approvare il seguente
OGGETTO:
“Regolamento stralcio per la conservazione della biodiversità relativo ai territori dei Siti Rete
Natura 2000 inclusi interamente e/o parzialmente nel Parco Regionale del Delta del Po
Emilia-Romagna””
IL COMITATO ESECUTIVO
Visti:
- La L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree
Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e
del Piacenziano” e ss.mm. e ii.;
- Lo Statuto dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, approvato con
Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 27 del 26/08/2013 in particolare gli Artt. 10), 14) e
22) circa le competenze, rispettivamente della Comunità, del Comitato Esecutivo e della
Consulta dei Parchi;
Premesso che.
- Natura 2000 è la rete di zone naturali protette dell'UE istituita nel quadro della Direttiva
Habitat 92/43/CEE, il cui obiettivo è la tutela delle principali aree naturali e faunistiche
europee. Comprende zone speciali di conservazione (ZSC), designate dagli Stati membri ai
sensi della direttiva Habitat, e zone di protezione speciale (ZPS) designate dagli Stati
membri ai sensi della Direttiva Uccelli 9/409/CEE come sostituita della Direttiva
2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- La direttiva Habitat protegge oltre 1 000 specie e all’incirca 230 preziosi tipi di habitat
d’importanza europea; si sviluppa su 26.000 i siti designati (fino ad oggi) e su una
superficie di 850.000 km². La Rete Natura 2000 è infatti la rete coordinata di aree protette
più estesa al mondo.
- Il valore della Rete Natura 2000 non mira solo a proteggere la biodiversità europea ma
fornisce alla società molti importanti servizi ecosistemici. Secondo le recenti comunicazioni
della Commissione Europea complessivamente, il valore dei servizi ecosistemici forniti
dalla rete Natura 2000 si aggira intorno ai 200-300 miliardi di euro.
- Nel maggio 2011 la Commissione europea ha adottato una nuova strategia che definisce il
quadro per l’azione dell’UE nel prossimo decennio al fine di conseguire l’obiettivo chiave
per il 2020 in materia di biodiversità. La strategia si articola attorno a sei obiettivi
complementari e sinergici incentrati sulle cause primarie della perdita di biodiversità e volti
a ridurre le principali pressioni esercitate sulla natura e sui servizi ecosistemici nell’UE.
Ogni obiettivo si traduce in una serie di azioni legate a scadenze temporali e di altre misure
di accompagnamento. Il primo obiettivo mira a dare piena attuazione alle direttive Habitat e
Uccelli, affinché lo stato di conservazione di habitat e specie risulti soddisfacente o
migliorato.
- Per raggiungere tale obiettivo la stessa Direttiva Habitat dispone che, in base alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario presenti nei siti,
siano definite le Misure di Conservazione necessarie a garantire il loro mantenimento in uno
stato di conservazione soddisfacente.
- In Emilia-Romagna in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 1191/2007, le Misure di
Conservazione si articolano in:
1. Misure Generali di Conservazione, valide per tutti i siti della Rete Natura 2000, di
competenza della Regione Emilia-Romagna;
2. Misure Specifiche di Conservazione, articolate per ogni singolo sito Natura 2000, di
competenza degli Enti Gestori dei siti (Province e Parchi).
- Il documento che si rende necessario approvare contiene, nell’ambito delle Misure
Specifiche di Conservazione dei siti che ricadono nel Parco Regionale Delta del Po Emilia-
Romagna approvate con Delibera del Comitato Esecutivo n. 56 del 18/12/2013 e delibera di
Comitato Esecutivo n. 40 del 30/04/2014, le misure regolamentari necessarie per il
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie della
Rete Natura 2000 del Parco Regionale Delta del Po. Tali Misure, comprendono tutte le
disposizioni che disciplinano le attività consentite all’interno dei Siti Natura 2000 del Parco
e si integrano con gli altri livelli di tutela dei siti: le misure generali approvate dalla Regione
Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.1419 del 07/10/2013; le Norme
Tecniche di Stazione dei Piani di Stazione del Parco, oltre che ad altri regolamenti vigenti e
con norme specifiche, dalle normative specifiche di competenza del Corpo Forestale dello
Stato nei siti che coincidono con le Riserve Naturali Statali.
- Le presenti disposizioni, sia comuni a tutti i siti Natura 2000 del Parco sia specifiche solo di
alcuni siti, sono finalizzate ad evitare un significativo disturbo delle specie e il degrado degli
habitat per cui i siti Natura 2000 sono stati designati; devono altresì garantire l'uso
sostenibile delle risorse naturali tenendo tendo conto delle esigenze socioeconomiche del
territorio.
- Come riconosciuto dalla Commissione europea e anche dalla strategia per la biodiversità
tutti devono contribuire a garantire il successo del progetto Natura 2000: dalle autorità
pubbliche ai proprietari terrieri e agli utilizzatori del suolo, dai promotori alle ONG
ambientaliste, dagli esperti scientifici alle comunità locali fino ai singoli cittadini.
- la Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004 (art. 3) attribuisce agli Enti Parco l’obbligo di
adottare per “i siti della Rete Natura 2000, ricadenti nel proprio territorio, le misure di
conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le
associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione
del territorio secondo le modalità della Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 ” [….]
“Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni
all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo dell’Ente
Parco.”
- La Regione Emilia Romagna:
1. con deliberazione di Giunta n. 685 del 12 maggio 2008, ha approvato il Programma
Operativo dell’Asse 3 del PSR per la prima sessione di attivazione dei procedimenti di
erogazione degli aiuti (annualità 2007-2010);
2. con deliberazione di Giunta n. 1958 del 30 novembre 2009 ha apportato alcune modifiche al
Programma Operativo dell'Asse 3 approvato con la citata deliberazione n. 685/2008, con
riferimento alla Misura 323;
3. con deliberazione di Giunta n. 2183 del 27 dicembre 2010 ha approvato una nuova versione
del Programma Operativo dell’Asse 3 riferita alle annualità 2011-2013, con la quale sono
stati, peraltro, rivisti i contenuti e la programmazione finanziaria della Misura 323 “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale” compresa la Sottomisura 2 “Realizzazione delle
Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della
Regione Emilia-Romagna”.
- Successivamente la Regione Emilia-Romagna, con deliberazioni di Giunta n. 2253 del 28
dicembre 2009, n. 184 del 14 febbraio 2011 e n. 1070 del 27 luglio 2011 ha approvato,
rispettivamente, il primo, il secondo ed il terzo bando della Misura 323 - Sottomisura 2
“Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti
Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna”, per l’assegnazione di specifiche risorse
finanziarie.
- La Regione Emilia Romagna, con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa
del Suolo e della Costa n. 10277 del 22 settembre 2010, ha approvato la graduatoria delle
domande presentate ai sensi della D.G.R. 2253/2009, e finanziato, per quanto riguarda le
candidature presentate dall’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –Delta del Po, n.
18 Progetti per l'Elaborazione e approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione",
uno per ciascun sito di competenza.
Considerato che:
- Per la predisposizione delle Misure Specifiche di Conservazione l’ Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità –Delta del ha attivato, un processo di coinvolgimento delle
Amministrazioni locali e con i principali portatori di interesse o stakeholders (associazioni,
Enti, autorità competenti, ecc).
- L’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –Delta del Po, con Delibera del Comitato
Esecutivo n. 56 del 18/12/2013 ha approvato le Misure Specifiche di Conservazione e dei
Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversità Delta del Po, in maniera integrale.
- Successivamente alla delibera di Giunta Regionale n. 359 del 24/04/2014 “Approvazione
delle osservazioni regionali alle Misure Specifiche di Conservazione ed ai Piani di gestione
adottati dagli Enti gestori dei Siti Rete Natura 2000 ai sensi dell’art 3, comma 2, della Legge
regionale 7/04”, è stata inoltrata agli enti facenti parte della Comunità del Parco, in data
18/04/2014 prot. n. 2466 una nota del Direttore dell’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Delta del Po, con la quale a seguito della sopraccitata Delibera di Giunta
Regionale n. 359/2014, e dell’incontro tenutosi presso il Servizio Parchi Regionale in data
15/04/2014, si chiedeva, in previsione della riapprovazione delle Misure Specifiche di
Conservazione, di far pervenire all’Ente le osservazioni riguardo eventuali discordanze
rispetto alle realtà territoriali di contesto o problematiche relative alla loro gestione o
semplici errori materiali.
- Il Comitato Esecutivo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha
deliberato la riapprovazione delle Misure Specifiche di Conservazione dei siti di
competenza esclusiva dell’Ente, dopo le osservazioni della Regione Emilia-Romagna, con
delibera di CE n. 40 del 30/04/2014.
- Le Misure Specifiche di Conservazione sono state redatte secondo il processo di
elaborazione descritto nella Relazione illustrativa e in conformità con:
1. il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
2. il Manuale per la gestione dei siti natura 2000 redatto dal Ministero dell’Ambiente –
Direzione per la Conservazione della Natura, prodotto nell’ambito del progetto LIFE
denominato “Verifica della rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione” (LIFE 99
NAT/IT/006279);
3. la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191/07, allegato A “Indirizzi per la
predisposizione dei Piani di gestione e delle Misure specifiche di conservazione e dei siti
della Rete Natura 2000”;
4. le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di cui all’art. 2
“Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)” del
DM 17.10.2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS)”;
5. la deliberazione di Giunta regionale n. 2253 del 28/12/2009 e relativi allegati e successive
deliberazioni di Giunta regionale n. 184 del 14 febbraio 2011 e n. 185 del 14/02/2011;
6. la deliberazione di Giunta Regionale n.1419 del 07/10/2013 “Misure Generali di
Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N. 184/2007 “Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale”.
- Le Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità
prescritte dall'art.3, comma 3 della Legge Regionale 14 aprile 2004, N. 7; le stesse hanno
validità a tempo indeterminato e vengono sottoposte a revisione da parte dell'Ente di
gestione in base all'esito delle attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli
habitat e delle specie, nonché del monitoraggio dell'efficacia delle misure di conservazione
stesse, e/o a seguito di approfondimenti conoscitivi o a esigenze derivanti dall'emergere di
nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità
tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessarie alla
conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di
interesse comunitario.
- Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le disposizioni
vigenti. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente.
- Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme contenute
in provvedimenti regionali o locali, comprese, nel caso specifico, le norme di attuazione dei
piani urbanistici locali.
- Allo stesso modo, qualora le ZPS ed i SIC ricadano all’interno di aree naturali protette,
istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure specifiche di
Conservazione, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni
normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione e/o di
regolamentazione.
- All’approvazione di eventuali norme specifiche regionali o nazionali, queste prevalgono di
volta in volta sui corrispondenti criteri specifici indicati nelle presenti norme solo se più
restrittive o vincolanti.
- In deroga alle presenti norme, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza
pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R.
357/97 e s.m.i..
- Gli Enti locali interessati sono obbligati a conformare al dettato delle presenti norme
approvate i relativi strumenti di pianificazione, generali e di settore, o gli strumenti di
regolamentazione vigenti.
Considerato infine che l’Ente ravvisa la necessità di approvare il Regolamento stralcio per la
conservazione della biodiversità relativo ai territori dei Siti Rete Natura 2000 inclusi interamente
e/o parzialmente nel Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna”;
Dato atto che il Regolamento stesso si compone di n. 17 articoli il cui testo, allegato al presente
provvedimento, è chiamato a far parte integrante e sostanziale dello stesso;
Visto il parere di regolarità di cui all’articolo 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000
ess.mm.ii., a firma del Funzionario responsabile della P.O. Tecnico Ambientale;
Uditi gli interventi
A voti unanimi, resi nei modi di legge
D E L I B E R A
Per le motivazioni descritte in premessa,
1. La necessità di approvare il Regolamento stralcio per la conservazione della biodiversità
relativo ai territori dei Siti Rete Natura 2000 inclusi interamente e/o parzialmente nel Parco
Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna” il quale si compone di n. 17 articoli ed il cui
testo, allegato A) al presente provvedimento, è chiamato a far parte integrante e sostanziale
dello stesso;
2. Di prendere atto di quanto riportato ai punti 3 e 4 del deliberato della D.G.R. n. 1419 del 07
ottobre 2013 dal titolo “MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA
2000 (SIC E ZPS). RECEPIMENTO DM N.184/07 "CRITERI MINIMI UNIFORMI PER
LA DEFINIZIONE DI MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI
DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE e segnatamente:
3 di stabilire che la Regione, entro 1 anno dalla data di approvazione del presente atto,
provvederà all’individuazione ed alla definizione della cartografia puntuale degli elementi
naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell’ambiente rurale
presenti nei siti Natura 2000, con particolare riferimento alle aree di pianura, quali: stagni,
maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari
alberati e piantate. La Regione ne regolamenta la gestione promuovendo misure di
conservazione di tipo contrattuale e, in alternativa, di tipo regolamentare ed
amministrativo;
4. di stabilire che la Regione, entro 2 anni dalla data di approvazione del presente atto,
provvederà alla definizione della regolamentazione delle materie e della attività indicate
nell’Allegato 3, parte integrante del presente atto;
3. pertanto ci si riserva la facoltà di operare variazioni ai contenuti del regolamento in allegato,
alla luce delle suddette attività di competenza della Regione Emilia Romagna.
Con separata ed unanime votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - comma 4° - del
D.Lgs. 267/2000.
Allegato A) alla Deliberazione del Comitato Esecutivo del Parco n. 65 del 24/07/14
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
DELTA DEL PO
Regolamento di settore per la gestione della Rete Natura 2000 nel Parco Regionale Delta del Po dell’Emilia –
Romagna
Sommario Introduzione ...................................................................................................................................................... 9
Finalità ............................................................................................................................................................... 9
Iter procedurale di elaborazione delle procedure .......................................................................................... 10
Validità ed efficacia ......................................................................................................................................... 11
Struttura del Regolamento. ............................................................................................................................. 12
Parte I – Disposizioni generali ......................................................................................................................... 13
Articolo 1 - Oggetto ......................................................................................................................................... 13
Articolo 2 - Campo d’applicazione ................................................................................................................... 13
Parte II – Prescrizioni comuni a tutti i Siti ........................................................................................................ 15
Articolo 3- Reti tecnologiche, infrastrutture, edilizia ...................................................................................... 15
Articolo 4- Viabilità e attività turistico-ricreative ............................................................................................ 15
Articolo 5- Attività agricole e tutela della risorsa idrica .................................................................................. 16
Articolo 6 – attività selvicolturali e tutela degli habitat forestali .................................................................... 16
Articolo 7- Attività venatorie e gestione faunistica ......................................................................................... 18
Articolo 8 – Attività di pesca e gestione della fauna ittica .............................................................................. 18
Articolo 9 - Gestione Fauna selvatica ............................................................................................................. 18
Parte III – Prescrizione esclusive di ogni singolo Sito ...................................................................................... 19
Articolo 10- Reti tecnologiche, infrastrutture, edilizia .................................................................................... 19
Articolo 11- Viabilità e attività turistico-ricreative .......................................................................................... 20
Articolo 12 – attività selvicolturali e tutela degli habitat forestali .................................................................. 20
Articolo 13 – Attività di pesca e gestione della fauna ittica ............................................................................ 21
Articolo 14 - Gestione Fauna selvatica ........................................................................................................... 21
Art 15 Tutela Flora ........................................................................................................................................... 22
Parte IV Sanzioni .............................................................................................................................................. 23
Articolo 16 - Sorveglianza ............................................................................................................................... 23
Articolo 17 - Sanzioni ...................................................................................................................................... 23
ALLEGATO I ................................................................................................. Errore. Il segnalibro non è definito.
Introduzione
Finalità
Natura 2000 è la rete di zone naturali protette dell'UE istituita nel quadro della Direttiva Habitat 92/43/CEE, il cui obiettivo è la tutela delle principali aree naturali e faunistiche europee. Comprende zone speciali di conservazione (ZSC), designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva Habitat, e zone di protezione speciale (ZPS) designate dagli Stati membri ai sensi della Direttiva Uccelli 9/409/CEE come sostituita della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
La direttiva Habitat protegge oltre 1 000 specie e all’incirca 230 preziosi tipi di habitat d’importanza europea; si sviluppa su 26.000 i siti designati (fino ad oggi) e su una superficie di 850.000 km². La Rete Natura 2000 è infatti la rete coordinata di aree protette più estesa al mondo.
Il valore della rete Natura 2000 non mira solo a proteggere la biodiversità europea ma fornisce alla società molti importanti servizi ecosistemici. Secondo le recenti comunicazioni della Commissione Europea complessivamente, il valore dei servizi ecosistemici forniti dalla rete Natura 2000 si aggira intorno ai 200-300 miliardi di euro.
Nel maggio 2011 la Commissione europea ha adottato una nuova strategia che definisce il quadro per l’azione dell’UE nel prossimo decennio al fine di conseguire l’obiettivo chiave per il 2020 in materia di biodiversità. La strategia si articola attorno a sei obiettivi complementari e sinergici incentrati sulle cause primarie della perdita di biodiversità e volti a ridurre le principali pressioni esercitate sulla natura e sui servizi ecosistemici nell’UE. Ogni obiettivo si traduce in una serie di azioni legate a scadenze temporali e di altre misure di accompagnamento. Il primo obiettivo mira a dare piena attuazione alle direttive Habitat e Uccelli, affinché lo stato di conservazione di habitat e specie risulti soddisfacente o migliorato.
Per raggiungere tale obiettivo la stessa Direttiva Habitat dispone che, in base alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario presenti nei siti, siano definite le Misure di Conservazione necessarie a garantire il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
In Emilia-Romagna in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 1191/2007, le Misure di Conservazione si articolano in:
- Misure Generali di Conservazione, valide per tutti i siti della Rete Natura 2000, di
competenza della Regione Emilia-Romagna;
- Misure Specifiche di Conservazione, articolate per ogni singolo sito Natura 2000, di
competenza degli Enti Gestori dei siti (Province e Parchi).
Il presente documento contiene, nell’ambito delle Misure Specifiche di Conservazione dei siti che ricadono nel Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna approvate con Delibera del Comitato Esecutivo n. 56 del 18/12/2013 e delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 30/04/2014, le misure regolamentari necessarie per il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 del Parco Regionale Delta del Po. Tali Misure, sono disposizioni che disciplinano le attività consentite all’interno dei Siti Natura 2000 del Parco. Esse si integrano con gli altri livelli di tutela dei siti: le misure generali approvate dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.1419 del 07/10/2013, le Norme Tecniche di Stazione dei Piani di Stazione gli altri regolamenti vigenti, norme specifiche, nonché dalle normative specifiche di competenza del Corpo Forestale dello Stato nei siti che coincidono con le Riserve Naturali Statali.
Le presenti disposizioni, sia comuni a tutti i siti Natura 2000 del Parco sia specifiche solo di alcuni siti, sono finalizzate ad evitare un significativo disturbo delle specie e il degrado degli habitat per cui i siti Natura 2000 sono stati designati; devono altresì garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali tenendo tendo conto delle esigenze socioeconomiche del territorio.
Come riconosciuto dalla Commissione europea e anche dalla strategia per la biodiversità tutti devono contribuire a garantire il successo del progetto Natura 2000: dalle autorità pubbliche ai proprietari terrieri e agli utilizzatori del suolo, dai promotori alle ONG ambientaliste, dagli esperti scientifici alle comunità locali fino ai singoli cittadini.
Iter procedurale di elaborazione delle Misure Specifiche di Conservazione Premesso che la Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004 (art. 3) attribuisce agli Enti Parco l’obbligo di adottare per “i siti della Rete Natura 2000, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 ” [….] “Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo dell’Ente Parco.” La Regione Emilia Romagna:
4. con deliberazione di Giunta n. 685 del 12 maggio 2008, ha approvato il Programma
Operativo dell’Asse 3 del PSR per la prima sessione di attivazione dei procedimenti di
erogazione degli aiuti (annualità 2007-2010);
5. con deliberazione di Giunta n. 1958 del 30 novembre 2009 ha apportato alcune modifiche
al Programma Operativo dell'Asse 3 approvato con la citata deliberazione n. 685/2008, con
riferimento alla Misura 323;
6. con deliberazione di Giunta n. 2183 del 27 dicembre 2010 ha approvato una nuova
versione del Programma Operativo dell’Asse 3 riferita alle annualità 2011-2013, con la
quale sono stati, peraltro, rivisti i contenuti e la programmazione finanziaria della Misura
323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” compresa la Sottomisura 2
“Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti
Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna”.
Successivamente la Regione Emilia-Romagna, con deliberazioni di Giunta n. 2253 del 28 dicembre 2009, n. 184 del 14 febbraio 2011 e n. 1070 del 27 luglio 2011 ha approvato, rispettivamente, il primo, il secondo ed il terzo bando della Misura 323 - Sottomisura 2 “Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna”, per l’assegnazione di specifiche risorse finanziarie. La Regione Emilia Romagna, con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 10277 del 22 settembre 2010, ha approvato la graduatoria delle domande presentate ai sensi della D.G.R. 2253/2009, e finanziato, per quanto riguarda le candidature presentate dall’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –Delta del Po, n. 18 Progetti per l'Elaborazione e approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione", uno per ciascun sito di competenza.
Per la predisposizione delle Misure Specifiche di Conservazione l’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –Delta del ha attivato, un processo di coinvolgimento delle Amministrazioni locali e con i principali portatori di interesse o stakeholders (associazioni, Enti, autorità competenti, ecc). L’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –Delta del Po, con Delibera del Comitato Esecutivo n. 56 del 18/12/2013 ha approvato le Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, in maniera integrale. Successivamente alla delibera di Giunta Regionale n. 359 del 24/04/2014 “Approvazione delle osservazioni regionali alle Misure Specifiche di Conservazione ed ai Piani di gestione adottati dagli Enti gestori dei Siti Rete Natura 2000 ai sensi dell’art 3, comma 2, della Legge regionale 7/04”, è stata inoltrata agli enti facenti parte della Comunità del Parco, in data 18/04/2014 prot. n. 2466a una nota del Direttore dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, con la quale a seguito della sopraccitata Delibera di Giunta Regionale n. 359/2014, e dell’incontro tenutosi presso il Servizio Parchi Regionale in data 15/04/2014, si chiedeva, in previsione della riapprovazione delle Misure Specifiche di Conservazione, di far pervenire all’Ente le osservazioni riguardo eventuali discordanze rispetto alle realtà territoriali di contesto o problematiche relative alla loro gestione o semplici errori materiali. Il Comitato Esecutivo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del P ha deliberato la riapprovazione delle Misure Specifiche di Conservazione dei siti di competenza esclusiva dell’Ente, dopo le osservazioni della Regione Emilia-Romagna, con delibera di CE n. 40 del 30/04/2014. Le Misure Specifiche di Conservazione sono state redatte secondo il processo di elaborazione descritto nella Relazione illustrativa e in conformità con:
7. il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
8. il Manuale per la gestione dei siti natura 2000 redatto dal Ministero dell’Ambiente –
Direzione per la Conservazione della Natura, prodotto nell’ambito del progetto LIFE
denominato “Verifica della rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione” (LIFE 99
NAT/IT/006279);
9. la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191/07, allegato A “Indirizzi per la
predisposizione dei Piani di gestione e delle Misure specifiche di conservazione e dei siti
della Rete Natura 2000”;
10. le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di cui all’art. 2
“Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)” del
DM 17.10.2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
11. la deliberazione di Giunta regionale n. 2253 del 28/12/2009 e relativi allegati e successive
deliberazioni di Giunta regionale n. 184 del 14 febbraio 2011 e n. 185 del 14/02/2011;
12. la deliberazione di Giunta regionale n.1419 del 07/10/2013 “Misure Generali di
Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N. 184/2007 “Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale”.
Validità ed efficacia
Le Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità prescritte dall'art.3, comma 3 della Legge Regionale 14 aprile 2004, N. 7; le stesse hanno validità a tempo indeterminato e vengono sottoposte a revisione da parte dell'Ente di gestione in base all'esito delle attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché del monitoraggio dell'efficacia delle misure di conservazione stesse, e/o a seguito di approfondimenti conoscitivi o a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessarie alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario. Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le disposizioni vigenti. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente. Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali, comprese, nel caso specifico, le norme di attuazione dei piani urbanistici locali. Allo stesso modo, qualora le ZPS ed i SIC ricadano all’interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure specifiche di Conservazione, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione e/o di regolamentazione. All’approvazione di eventuali norme specifiche regionali o nazionali, queste prevalgono di volta in volta sui corrispondenti criteri specifici indicati nelle presenti norme solo se più restrittive o vincolanti. In deroga alle presenti norme, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.. Gli Enti locali interessati sono obbligati a conformare al dettato delle presenti norme approvate i relativi strumenti di pianificazione, generali e di settore, o gli strumenti di regolamentazione vigenti.
Struttura del Regolamento.
Il presente documento comprende misure specifiche di tipo regolamentare di natura cogente sotto forma di prescrizioni, contenenti le disposizioni che pongono obblighi e/o divieti alle attività antropiche che si svolgono all’interno dei Siti Natura 2000 del Parco Regionale del Delta del Po Emilia - Romagna.
Le prescrizioni sono state organizzate in norme comuni a tutti i siti Natura 2000 del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna e in norme esclusive di ogni singolo Sito Natura 2000, suddivise per settore di riferimento e raggruppate secondo corrispondenza con le misure generali di conservazione di cui alla Del. G.R. n. 1419/2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" (B.U.R. n. 303 del 17.10.13).
Parte I – Disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni cogenti da applicarsi a tutti i Siti Natura 2000
inclusi all’interno del territorio di competenza del Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna,
siano esse norme comuni a tutti i Siti del Parco siano esse esclusive di ogni singolo sito.
Nei Siti Rete Natura del Parco Delta del Po Emilia-Romagna si applicano comunque le Misure
Generali di Conservazione (MGC) dei Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) di cui alla D.G.R.
n.1419/13
Articolo 2 - Campo d’applicazione
Il presente regolamento si applica a tutti i siti della Rete Natura 2000 del Parco Regionale Delta del
Po Emilia-Romagna di seguito elencati.
SIC – ZPS IT4060005 “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”,
SIC – ZPS IT4060003 “Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta
di Bellocchio”,
SIC – ZPS IT4060001 “Valli di Argenta”,
SIC – ZPS IT4070004 “Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo”,
SIC – ZPS IT4070006 “Paialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”,
SIC – ZPS IT4060012 “Dune di San Giuseppe”,
SIC – ZPS IT4060015 “Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle
Falce, la Goara”,
SIC – ZPS IT4070007 “Bosco di Volano”,
SIC – ZPS IT4070005 “Pineta di Casalborsetti, Pinete Stagioni, Duna di Porto Corsini”,
SIC – ZPS IT4070008 “Pineta di Cervia”,
SIC – ZPS IT4070010 “Pineta di Classe”,
SIC – ZPS IT4070001 “Punte Alberete, Valle Mandriole”,
SIC – ZPS IT4060002 “Valli di Comacchio”,
SIC – ZPS IT4060004 “Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Canneviè”,
SIC – ZPS IT4070009 “Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano”,
SIC – ZPS IT4070002 “Bardello”,
SIC – ZPS IT4070007 “Salina di Cervia”,
SIC – ZPS IT4070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo”,
I seguenti siti risultano essere condivisi con la Provincia di Bologna:
SIC – ZPS IT4060001 “Valli di Argenta”
I seguenti siti risultano invece essere condivisi con al Provincia di Ferrara:
SIC – ZPS IT4060012 “Dune di San Giuseppe”,
SIC – ZPS IT4060003 “Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno,
Pineta di Bellocchio”
SIC – ZPS IT4060002 “Valli di Comacchio”
SIC – ZPS IT4060001 “Valli di Argenta”
I seguenti siti risultano invece essere condivisi con la Provincia di Ravenna:
SIC – ZPS IT4060003 “Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno,
Pineta di Bellocchio”
SIC – ZPS IT4060002 “Valli di Comacchio”
SIC – ZPS IT4060001 “Valli di Argenta”
SIC – ZPS IT4070001 “Punte Alberete, Valle Mandriole”
SIC – ZPS IT4070010 “Pineta di Classe”;
SIC – ZPS IT4070009 “Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano”
SIC – ZPS IT4070006 “Paialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”
SIC – ZPS IT4070005 “Pineta di Casalborsetti, Pinete Stagioni, Duna di Porto Corsini”
Si mette in evidenza come i Siti Rete Natura 2000 coincidenti con Riserve Naturali dello Stato siano assoggettati ai disposti dei decreti istituti delle Riserve stesse, emanati dal Ministero dell’Ambiente e gestiti/di competenza del Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina, pertanto le disposizioni regolamentari di seguito riportate, dovranno essere correlate nei casi sopraccitati con le norme riportate nei Decreti istitutivi di ciascuna Riserva e con eventuali Ordinanze e/o Regolamenti emanate dall’UTB di Punta Marina.
Il Corpo Forestale dello Stato, allo scopo di mantenere in buono stato di conservazione gli habitat rilevati nelle Riserve, esegue ordinariamente attività selvicolturali e manutentive attraverso proprio personale all’interno delle medesime, tali attività sono da considerarsi esenti dalla necessità di effettuare le procedure di Valutazione di incidenza ambientale.
Gli interventi straordinari verranno esaminati/valutati in collaborazione tra UTB Punta Marina ed Ente di gestione
Parte II – Prescrizioni comuni a tutti i Siti
Sono riportate nella Parte II le norme comuni a tutti i Siti Natura 2000 del Parco Regionale Delta
del Po Emilia-Romagna, suddivise per settore di riferimento e raggruppate secondo
corrispondenza con le misure generali di conservazione di cui alla Del. G.R. n. 1419/2013 "Misure
generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" (B.U.R. n. 303 del 17.10.13).
Articolo 3- Reti tecnologiche, infrastrutture, edilizia
3.1 In tutti i Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia-
Romagna, così come elencati nell’art 2 del presente Regolamento, è vietato:
a) l’esecuzione delle manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrate (cavidotti, elettrodotti,
oleodotti ecc.) nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio, ad esclusione degli
interventi indifferibili e urgenti per la sicurezza di cose e persone, che potranno essere
realizzati previa comunicazione all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del
Po.
Articolo 4- Viabilità e attività turistico-ricreative
4.1 In tutti i siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia-
Romagna, così come elencati nell’art 2 del presente Regolamento, è vietato:
a) l’ addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono
fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92 purché sottoposte a
procedura di Valutazione di Incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, e
successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle Misure
Specifiche di Conservazione dei singoli siti; le gare cinofile possono essere autorizzate
previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito.
b) l’ accesso all’interno dei prati umidi per attività di fruizione del sito, fatto salvo sentieristica
autorizzata dall’Ente Gestore ed esigenze specifiche per le quali l’Ente Gestore provvede a
concedere specifico permesso.
c) la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento
di attività agrosilvopastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse, alla
creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non
sia prevista da strumenti pianificatori con valutazione di incidenza positiva.
d) il transito per biciclette e cavalli al di fuori dei percorsi segnalati con apposita segnaletica.
e) la realizzazione di spettacoli pirotecnici in tutto il sito.
f) il campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate.
g) effettuare interventi di asfaltatura di strade e carrarecce attualmente bianche o in terra, così
come la rimozione mediante diserbo chimico o piro-diserbo della vegetazione delle
scarpate stradali durante il periodo di nidificazione dei piccoli Passeriformi che nidificano a
terra.
h) il transito e passaggio a piedi, con biciclette, cavalli ed autoveicoli, limitatamente all’habitat
2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie).
i) l’ ampliamento e la realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e
stabilimenti balneari, limitatamente agli habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di
deposito marine, 2110 Dune mobili embrionali, 2120 Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria (dune bianche), 2130* Dune costiere fisse a vegetazione
erbacea (dune grigie), 2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides, 2230 Dune con
prati dei Malcolmietalia.
4.2 Gli accessi ai siti della Rete Natura 2000 coincidenti con le aree riconosciute quali Riserve
Naturali Statali, sono consentiti in osservanza a quanto stabilito dal Corpo Forestale dello Stato
attraverso i decreti istitutivi delle Riserve e le Ordinanze e le prescrizioni dell’Ufficio Territoriale per
la Biodiversità di Punta Marina
4.3 In caso di attività organizzate, legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l’uso di
mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone (superiore a 100), è fatto obbligo di effettuare la
valutazione di incidenza.
Articolo 5- Attività agricole e tutela della risorsa idrica
5.1 In tutti i Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia-
Romagna, così come elencati nell’art 2 del presente Regolamento, è vietato:
a) lo scarico nei bacini vallivi e nei corsi d’acqua ad essi afferenti di acque non depurate a
norma di legge e/o non debitamente autorizzato.
b) l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (quali fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti)
in una fascia di 5 m da tutti i corpi idrici (pozzi, stagni, fossi) ad alta valenza ecologica, con
esclusione di scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta
temporanea dell’acqua in eccesso), così come individuati nell’ambito del censimento degli
elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell’ambiente rurale,
promosso dalla Regione Emilia-Romagna.
c) l’ utilizzo di barre falcianti per potatura di alberi e arbusti.
5.2 Le nuove concessioni idrauliche riferite alle derivazioni da Reno sono da rilasciarsi all’Ente
Gestore del sito - a titolo gratuito per scopi ambientali - da parte dell’STB competente; all’Ente
Gestore spetta il compito di disciplinarne le modalità di utilizzo nell’ambito del Piano di Gestione e
nel rapporto con i privati utilizzatori che ne facciano richiesta.
Articolo 6 – attività selvicolturali e tutela degli habitat forestali
6.1 In tutti i siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia-
Romagna, così come elencati nell’art 2 del presente Regolamento, è vietato:
1) la realizzazione imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali, limitatamente agli habitat
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), 1420 Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi), 2130* Dune costiere fisse a
vegetazione erbacea (dune grigie), 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee
alte del Molinio-Holoschoenion, 7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del
Caricion davallianae.
2) la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di
ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con
specie autoctone e coerenti con la composizione dell’habitat, limitatamene agli habitat
2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9340 Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia, 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a
Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia
(Ulmenion minoris), 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.
3) eseguire interventi selvicolturali non favorevoli o che non garantiscano la rinnovazione e la
permanenza dell’habitat, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a
seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile,
limitatamente agli habitat 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9340
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa
e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Foreste miste
riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris), 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus
alba.
4) l’asportazione del muschio, limitatamente all’habitat 2130* Dune costiere fisse a
vegetazione erbacea (dune grigie).
6.2 All’interno degli habitat 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 91E0 *
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris), 92A0 Foreste a galleria di Salix alba
e Populus alba, 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, gli alberi con particolare
valenza ambientale e monumentale devono essere tutelati.
6.3 All’interno degli habitat 1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone
fangose e sabbiose, 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), 1420 Praterie e
fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi), 6420 Praterie umide
mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion, gli interventi di modifica
dell’assetto morfologico devono essere dimensionalmente limitati e devono garantire il rispetto
degli obiettivi di conservazione delle caratteristiche naturalistiche delle aree.
6.4 Negli ambiti boschivi procedure di sfalcio dei prati stabili, ad esclusione dei medicai deve
avvenire con taglio a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga a velocità
ridotta. Gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra.
6.5 2270, 91E0, 91F0, 92A0, 9340: divieto di rimozione totale di alberi morti o deperienti,
comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine
fitopatologico. Obbligo di mantenere una quota di legno morto – inteso come alberi in piedi, a terra
e ceppaie - per ettaro. La letteratura riporta una quota ottimale di necromassa di 20-40 m3 ha-1 o
di 5-10 “alberi habitat” per ettaro (Pignatti et al., 2009).
Articolo 7- Attività venatorie e gestione faunistica
7.1 In tutti i siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia-
Romagna, così come elencati nell’art 2 del presente Regolamento, è vietato:
a) l’ utilizzo di munizionamento a pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività venatoria
all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche
e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di
150 m dalle rive più esterne. Per l’attività venatoria da appostamento nelle suddette zone
umide è fatto divieto anche di detenzione di munizionamento a pallini di piombo o
contenenti piombo.
Articolo 8 – Attività di pesca e gestione della fauna ittica
8.1 In tutti i siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Regionale Delta del Po Emilia-
Romagna, così come elencati nell’art 2 del presente Regolamento, è vietato:
a) l’ immissione di ciprinidi. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di reintroduzione con
soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da cattura eseguite all’interno del
medesimo bacino idrografico di destinazione.
b) la pesca del novellame nelle aree a mare è vietata, l’eventuale delocalizzazione per motivi
eccezionali deve essere preventivamente soggetta a valutazione d’incidenza ambientale.
8.2 In caso di realizzazione di progetti che prevedono l’interruzione della continuità ecologica di fossi, canali e corsi d’acqua, parallelamente dovrà essere avviata la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica di interesse comunitario tali da garantire il ripristino della continuità ecologica. La realizzazione dei passaggi per pesci deve essere effettuata solo a seguito di valutazione della possibilità di utilizzo degli stessi da parte di specie alloctone al fine di non favorirne la diffusione all’interno dei siti Natura 2000.
8.3 Al fine del mantenimento della continuità ecologica di fossi canali e corsi d’acqua, in occasione
di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti in essi installati gli stessi
dovranno essere adeguati in maniera da consentire i naturali spostamenti della fauna ittica di
interesse comunitario.
Articolo 9 - Gestione Fauna selvatica
9.1 Nei Siti Rete Natura 2000 di cui all’Art. 2, è vietato:
a) l’avvicinamento a meno di 150m e il sorvolo ad una quota inferiore ai 1000 piedi nei siti di
nidificazione nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio, fatto salvo permessi
specifici rilasciati dall’Ente Gestore del sito.
b) lo sfalcio delle sponde, aree umide e prati, nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31
luglio fatto salvo per le aree coltivate, le strade esistenti, le sommità arginali. Ciò comporta
la conseguente modifica della DGR 667/2009 al punto C.1. Qualora nell’applicazione della
misura di conservazione si dovesse configurare un danno economico per le zone in
concessione è corrisposto un indennizzo, la regolamentazione diviene attiva solo a seguito
dell’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per il corrispondente indennizzo.
c) la copertura o il tombinamento dei corsi d’acqua ai sensi dell’art. 115 del D.lgs 152/2006.
d) apportare modifiche agli alvei e alle sponde dei corsi d’acqua, senza la necessaria
autorizzazione da parte dell’Ente preposto alla Valutazione di Incidenza Ambientale ad
eccezione di interventi inerenti la sicurezza idraulica e gli interventi indifferibili e urgenti per
la sicurezza di cose e persone, che potranno essere realizzati previa comunicazione al
Parco Regionale Delta del Po Emilia-Romagna
e) Il sorvolo a bassa quota, inferiore a 500 metri AGL (Above Ground Level), in qualunque
periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo a motore, fatti salvi i mezzi impiegati nelle
operazioni a tutela dell’incolumità di persone e cose, soccorso, vigilanza ed antincendio;
per esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, per attività di studio e monitoraggio, per
lavori e interventi di gestione straordinaria all’interno del Sito purché espressamente
autorizzati dall’Ente Gestore.
f) l’uso di metodi non selettivi di controllo del ratto o altri roditori indesiderati.
9.2 I lavori da svolgere nei bacini vallivi sono da realizzarsi preferibilmente nel periodo compreso tra il 1 agosto e l’ultimo giorno del mese di febbraio, fatto salvo esigenze specifiche per le quali l’Ente Gestore provvede a concedere specifico permesso.
Parte III – Prescrizione esclusive di ogni singolo Sito Sono riportate nella Parte III le norme esclusive di ogni singolo sito Natura 2000 del Parco
Regionale Delta del Po Emilia-Romagna, in aggiunta alle norme comuni elencate nella Parte II
suddivise per settore di riferimento e raggruppate secondo corrispondenza con le misure generali
di conservazione di cui alla Del. G.R. n. 1419/2013 "Misure generali di conservazione dei
Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" (B.U.R. n. 303 del 17.10.13).
Articolo 10- Reti tecnologiche, infrastrutture, edilizia
10.1 All’interno del SIC-ZPS IT4070005 - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di
Porto Corsini è vietata qualunque espansione urbanistica dell’abitato di Casalborsetti, ivi inclusa
la costruzione di nuove strade, salvo quanto previsto nell’ambito della pianificazione comunale
approvata alla data di entrata in vigore/approvazione delle norme specifiche di conservazione
relative al sito.
Articolo 11- Viabilità e attività turistico-ricreative 11.1 All’interno del SIC-ZPS IT4060002 Valli di Comacchio è vietato l’accesso in Valle Spavola e Valle Capre fatto salvo per operazioni di sorveglianza e soccorso ed esigenze specifiche per le quali l’Ente Gestore provvede a concedere specifico permesso. 11.2 All’interno del SIC-ZPS IT4070009 - Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano, gli accessi sono consentiti in osservanza a quanto stabilito dalle ordinanze del Corpo Forestale dello Stato nelle aree riconosciute quali Riserve Naturali Statali. Alla data di redazione del presente regolamento l'accesso alla spiaggia prospiciente la R.N. “Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano” è regolata come segue (Ordinanza n. 2/2013 del C.F.S Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina che si allega con relativa cartografia):
a) l'accesso alla zona “A” di spiaggia è sempre vietato. In detti tratti di spiaggia sono altresì
vietati l'attracco ai natanti di qualsiasi genere, il transito lungo la battigia ed il passaggio in
acqua;
b) l'accesso alla zona “B” di spiaggia è consentito solo nel periodo 16 luglio – 31 marzo;
c) l'attraversamento, la sosta ed il transito sulle dune, compresi gli habitat comunitari di
avanduna “Vegetazione delle linee di deposito marine” e “Dune mobili embrionali” -
opportunamente delimitati dall'organismo di gestione - è sempre vietato.
d) inoltre nelle zone di spiaggia “B”, accessibili solo nel periodo 16 luglio – 31 marzo: I) è
vietata l'asportazione e/o lo spostamento dei materiali di origine naturale spiaggiati; II) sono
vietati gli attendamenti anche temporanei compreso l'uso di ombrelloni e/o di qualsivoglia
sistema di ombreggio.
Come già precedentemente specificato eventuali ulteriori ordinanze emanate dall’UTB di Punta
Marina del Corpo Forestale dello Stato sono da considerarsi cogenti e prioritarie negli Siti Rete
Natura 2000 coincidenti con Riserve Naturali dello Stato.
Articolo 12 – attività selvicolturali e tutela degli habitat forestali
12.1 All’interno del SIC IT4070008 Pineta di Cervia sono tutelati integralmente i seguenti habitat
compresi nell’area di pertinenza della ex Colonia Varese: 2130* Dune costiere fisse a vegetazione
erbacea (dune grigie), 2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides, 2250* Dune costiere
con Juniperus spp., 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 6420Praterie umide
mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.
12.2 All’interno del SIC-ZPS IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole è vietata la raccolta di specie di interesse conservazionistico: di seguito elencate: Alisma lanceolatum With. Hydrocotyle vulgaris L.
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. Utricularia australis R. Br.
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Sagittaria sagittifolia L. Oenanthe fistulosa L. Oenanthe lachenalii Gmelin Sium latifolium L. Rorippa amphibia (L.) Besser Butomus umbellatus L. Callitriche lenisulca Clavaud Callitriche palustris L. Ceratophyllum demersum L. Ceratophyllum submersum L. Carex viridula Michx. Cladium mariscus (L.) Pohl Eleocharis uniglumis (Link) Schultes Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla Schoenoplectus tabernaemontani (Gmelin) Palla Schoenus nigricans L. Euphorbia palustris L. Myriophyllum spicatum L. Hydrocharis morsus-ranae L. Juncus subnodulosus Schrank Scutellaria hastifolia L. Lemna gibba L. Lemna minor L. Lemna trisulca L.
Lythrum hyssopifolia L. Najas marina L. Epilobium tetragonum L. Plantago cornuti Gouan. Crypsis schoenoides (L.) Lam. Erianthus ravennae (L.) Beauv. Glyceria fluitans (L.) R. Br. Rumex hydrolapathum Hudson Rumex palustris Sm. Potamogeton natans L. Hottonia palustris L. Samolus valerandi L. Ranunculus ophioglossifolium Vill. Ranunculus peltatus Schrank subsp. baudotii (Godr.) C.D.K.Cook Ranunculus trichophyllus Chaix Riccia fluitans L. Salvinia natans (L.) All. Gratiola officinalis L. Veronica anagalloides Guss. Veronica catenata Pennell Veronica scutellata L. Thelypteris palustris Schott Typha angustifolia L. Typha latifolia L. Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosen) Arcang
Articolo 13 – Attività di pesca e gestione della fauna ittica
13.1 Entro il bacino denominato “lago di Spina”, situato all’interno del SIC-ZPS IT4060003 - Vene
di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio, è vietato ogni
utilizzo a fine produttivo, l’attività della pesca, la piscicoltura, l’acquacoltura, la molluschicoltura.
Articolo 14 - Gestione Fauna selvatica
14.1 All’interno del SIC-ZPS IT4060005 - Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del
Po di Volano è vietato l’ avvicinamento a meno di 150 m dalle zone di nidificazione situate sul
lato esterno dello scanno di Goro e di Volano e comunque da tutte le aree identificate per la tutela
e salvaguardia delle specie particolarmente sensibili oltre al fratino (Charadrius alexandrinus).
14.2 All’interno del SIC-ZPS IT4060003 - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del
Fiume Reno, Pineta di Bellocchio è vietato l’accesso alle spiagge di Ancona di Bellocchio e
Foce Reno nel periodo compreso tra 1 marzo ed il 31 luglio, fatto salvo per concessioni demaniali
esistenti.
14.3 All’interno del SIC-ZPS IT4060001 Valli di Argenta Campotto di Argenta a tutela degli
habitat di specie di uccelli, nei canali con larghezza del fondo < 5m il taglio raso della vegetazione
erbacea, arbustiva e del canneto in alveo/fondo deve avvenire a sponde alternate, dal 1 agosto al
28 febbraio. Nella superficie interessata dal taglio raso si può intervenire una volta nel corso dello
stesso anno, mentre nella superficie non oggetto di taglio (sponda opposta) si potrà intervenire,
purché sia trascorso almeno 1 anno; la prescrizione, si applica ai seguenti canali: Scolo Cardinale
(tratto compreso tra l’origine e l’immissione nello scolo Saiarino); Scolo Tamarozza Rovere (tratto
compreso tra l’origine, in corrispondenza dell’incrocio con Savenella, e l’immissione nello Scolo
Salarino). Al di fuori dei casi già individuati, l’individuazione dei canali con larghezza del fondo <
5m ove risulta possibile applicare la misura, viene effettuata con i Consorzi di Bonifica laddove non
sia compromessa la sicurezza idraulica, con revisione annuale dell’elenco di tali canali.
14.4 All’interno del SIC-ZPS IT4060002 Valli di Comacchio: a tutela degli habitat di specie di uccelli,nei canali con larghezza del fondo < 5m, il taglio raso della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto in alveo/fondo a sponde alternate, deve avvenire dal 1 agosto al 28 febbraio. Nella superficie interessata dal taglio raso si può intervenire una volta nel corso dello stesso anno, mentre nella superficie non oggetto di taglio (sponda opposta) si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno. La misura si applica nei canali con larghezza del fondo < 5m, individuati di concerto con i Consorzi di Bonifica laddove non sia compromessa la sicurezza idraulica, con revisione annuale dell’elenco di tali canali.
Art 15 Tutela Flora
15.1 All’interno del SIC-ZPS IT4060007 - Bosco di Volano è vietata la raccolta di specie di
interesse conservazionistico non già protette dalla L.R 2/77 in tutto il SIC-ZPS, quali :
Oenanthe lachenalii Gmelin Finocchio acquatico di Lachenal Bassia hirsuta (L.) Asch. Granata irsuta Salicornia patula Duval-Jouve Salicornia europea Salicornia veneta Pignatti & Lausi Salicornia veneta Cistus creticus L. subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet Cisto rosso Schoenus nigricans L. Giunco nero Ornithogalum exscapum Ten. Latte di gallina Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich Orchide piramidato Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch Cefalantera maggiore Listera ovata (L.) R. Br. Listera maggiore Orchis coriophora L. subsp. fragrans Orchide fragrante Orchis palustris Jacq. Òrchide palustre Plantago cornuti Gouan Piantaggine di Cornut Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. Limonio del Caspio Limonium narbonense Mill. Limonio comune Crypsis aculeata (L.) Aiton Brignolo spinoso Erianthus ravennae (L.)Beauv. Canna del Po Puccinellia festuciformis (Host) Parl. Gramignone delle saline Ruppia maritima L. Erba da chiozzi comune Samolus valerandi L. Lino d’acqua
15.2 All’interno del SIC-ZPS IT4060012 - Dune di San Giuseppe è vietata la raccolta di specie di interesse conservazionistico non già protette dalla L.R 2/77 di seguito elencate:
Centaurea tommasinii Kerner Schoenus nigricans L. Ruscus aculeatus L. Erianthus ravennae (L.) Beauv.
15.3 All’interno del SIC IT4070008 Pineta di Cervia è vietata la raccolta di specie di interesse
conservazionistico non già protette dalla L.R 2/77 in tutto il SIC-ZPS, di seguito elencate:
Alisma lanceolatum With. Salicornia patula Duval-Jouve Oenanthe lachenalii Gmelin Trachomitum venetum (L.) Woodson Ceratophyllum demersum L. Cladium mariscus (L.) Pohl Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Schoenoplectus tabernaemontani (Gmelin) Palla Schoenus nigricans L. Euphorbia palustris L. Ornithogalum cfr. exscapum Ten. subsp. exscapum Lemna minor L. Lythrum hyssopifolia L. Epilobium tetragonum L. Crypsis aculeata (L.) Aiton Erianthus ravennae (L.) Beauv. Puccinellia festuciformis (Host.) Parl. Samolus valerandi L. Typha angustifolia L. Typha latifolia L.
Parte IV Sanzioni
Articolo 16 - Sorveglianza
16.1 La sorveglianza per il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente Regolamento è effettuata dai soggetti di cui all’art. 55 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e da quelli di cui all’art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii..
Articolo 17 - Sanzioni
17.1 Le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente Regolamento, sono quelle indicate nell’art. 60 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., si seguito riportato.
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge
8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991, nonché i contenuti del
decreto legislativo 78 luglio 2011 n. 121 in attuazione della Direttiva 2008/99/CE che
modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e
all’introduzione di sanzioni per violazioni e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le
disposizioni contenute:
a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei
paesaggi protetti;
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);
è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro
250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro
250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a. da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni
specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o
regionale o alla normativa dell'area protetta;
b. da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di
fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o
regionale o alla normativa dell'area protetta;
c. da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o
interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
d. da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o
interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la
realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di
nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli
strumenti di cui al comma 1;
e. da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione
o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali
e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata richiesta di effettuazione della
valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per
gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della
direttiva n. 92/43/CEE;
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino
dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in
pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli
obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato,
compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del
sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
a. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b. dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c. dal pregio del bene danneggiato;
d. dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e. dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge compete l'irrogazione della
sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova
applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
17.2 Per tutto quanto qui non specificato si fa riferimento al Regolamento in materia di sanzioni amministrative, approvato dall’ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po con delibera di CE n.90 del 13/12/2010, ribadita dalla delibera di CE n. del
COPIA
Letto approvato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE F.to IL VERBALIZZANTE
(Marcella Zappaterra) (Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)
________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi
degli artt. 124, comma 2 e 134, comma 3 del D.Lgs. 267/00, in data 28/07/2014;
F.to IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco) Comacchio _______________
_______________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna _____________________, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex artt. 134, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.
267/00.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)
Si attesta che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/00.
F.to IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco) _______________________________________________________________________________________
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